Raccomandata |
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Incarto n.
IR/sc |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 25 gennaio 2013 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
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considerato in fatto ed in diritto
· che RI 1, 1949, è stato posto al beneficio di prestazioni complementari alla rendita AI da tempo;
· che egli è locatario a __________ di un appartamento di 3,5 locali (85 mq) unitamente alla moglie __________ e ciò dal 1 gennaio 2013. Il canone è fissato in CHF 1'400.00 mensili comprensivi del posto automobile;
· che il 18 dicembre 2012 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha emanato una decisione in materia di PC in favore del signor RI 1 con cui il diritto mensile precedentemente riconosciuto è passato dai CHF 2'513.00 ai CHF 2'171.00. A motivo di tale riduzione la Cassa ha considerato le nuove “condizioni logistiche” dell’assicurato;
· che in particolare la Cassa aveva riconosciuto, con decisione 2 febbraio 2012, un’eccedenza delle uscite riconosciute di CHF 41'007.00 (doc. 3) per un diritto mensile di CHF 2'513.00 appunto;
· che, a seguito dell’annuncio di mutazione dell’agenzia AVS di __________ (doc. 7), in particolare per l’inizio della convivenza con i genitori del figlio __________ (__________.1991) la CCC AVS ha riesaminato il diritto alle prestazioni ritenendo – della pigione complessiva di CHF 12'720.00 considerata in precedenza – l’importo di CHF 8'480.00 pari ai 2/3 della somma (doc. 9);
· che la mutazione è stata notificata con decisione del 18 dicembre 2012 ed indica l’inizio del nuovo diritto a PC dal 1 gennaio 2013 (doc. 12);
· che l’11 gennaio 2013 RI 1 ha conferito procura all’avv. __________ ed ha contestato la decisione formale della Cassa (doc. 14 e 15). Il legale ha semplicemente formulato opposizione per la “decurtazione” di CHF 400.00. Il nuovo importo non sarebbe sufficiente “insieme al Signor __________ vive il figlio __________, figlio maggiorenne con gravi problemi psichici”;
· che con decisione su opposizione la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha comunicato al patrocinatore del ricorrente che, in virtù delle norme applicabili, la pigione va suddivisa a seguito della convivenza con il figlio dal 1 gennaio 2013. __________ non è agli studi od in formazione;
· che, a seguito della presentazione di una notifica di aumento delle spese di locazione (doc. 21), la Cassa ha rettificato la sua decisione aumentando a CHF 2'198.00 l’importo del diritto alle PC di RI 1 (doc. 24);
· che il 26 febbraio 2013 RI 1, con l’assistenza del patrocinatore, ha contestato la decisione resa su opposizione chiedendone l’annullamento alla luce del fatto che il figlio del ricorrente dal 22 febbraio 2013 ha lasciato la casa dei genitori e conduce una vita autonoma essendosi trasferito a __________;
· che RI 1 non ha invece in nulla contestato l’applicabilità delle norme ritenute dall’assicuratore od il non sussistere dei fatti posti alla base di detta applicazione;
· che, come rilevato, nel gravame egli si limita ad indicare che la situazione dei fatti è mutata dal 22 febbraio 2013;
· che più argomentata è invece la domanda di assistenza giudiziaria che fa riferimento ad una situazione economicamente difficile del ricorrente;
· che, dal canto suo, la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG postula la reiezione del gravame siccome, al momento dell’emanazione della decisione, la situazione era tale da giustificare il provvedimento. L’amministrazione rileva che la sua decisione debba però essere riconfermata solo per gennaio 2013;
· che, nonostante ne abbia avuto la possibilità, il ricorrente non ha chiesto l’assunzione di nuove prove e non si è ulteriormente espresso;
· che la presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
· che il ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede;
· che occorre qui fare riferimento, in merito alla natura ed allo scopo delle PC, a quanto evidenziato dalla Cassa nella sua decisione su opposizione, concetti che non occorre qui riprendere in esteso (punti 3, 4 e 5);
· che l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC);
· che tra le spese riconosciute vi sono quelle di locazione (art. 10 cpv. 1 litt. b LPC) sino a ben determinati massimali, le spese di locazione comprendono quelle accessorie;
· che la lista delle spese è esaustiva ed i massimali non possono essere superati;
· che secondo l'art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2);
· che il principio della ripartizione delle spese di locazione non è discusso dal ricorrente che fa solo riferimento a difficoltà economiche ed a presunti problemi psichici del figlio già convivente;
· che il TFA nella sentenza P 76/01 del 9 gennaio 2003 ha affrontato un caso in cui i genitori avevano ospitato in casa il figlio con problemi, escludendo l’applicabilità, nel concreto, degli art. 276 e 277 CCS e non applicandosi, in queste situazioni, gli estremi dell’assistenza tra parenti, elementi comunque neppure invocati dal ricorrente;
· che neppure le eccezioni giurisprudenziali alla condivisione delle spese sono state non solo rese verosimili, ma neppure sostenute nel ricorso;
· che nella STCA del 28 marzo 2006 (inc. 33.2005.10), reperibile sul sito delle sentenze pubblicate dal Cantone Ticino, è stata esaminata la questione della condivisione della pigione fra un'assicurata e suo nipote. A quel riguardo, il TCA aveva così concluso:
" (…)
2.9. Occorre ancora esaminare se gli assicurati non siano obbligati giuridicamente o moralmente ad ospitare il nipote e la madre.
In primo luogo va osservato che non si è di fronte ad una questione in cui la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC, poiché non si tratta dell'obbligo dei genitori di mantenere i figli.
Inoltre, nemmeno l'art. 328 CC (cfr. consid. 2.7), che prevede l'assistenza tra parenti in linea ascendente e discendente soltanto per chi vive in condizioni agiate (Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15), può essere applicato.
In proposito va rilevato che siccome il concetto del dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si adatta più ai tempi attuali, la nozione di "condizioni agiate" deve essere interpretata in senso stretto.
La Conferenza svizzera per l'aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell'aiuto sociale di considerare che le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito imponibile di Fr. 60'000.- per le persone sole e di Fr. 80'000.- per le coppie, a cui si deve aggiungere l'ammontare di Fr. 10'000.- per ogni figlio minorenne o in formazione (Basler Kommentar, ad art. 328 ZGB n. 15b e 17).
Nel caso in esame i ricorrenti hanno richiesto l'erogazione di una prestazione complementare, poiché beneficiano di un reddito composto, in sostanza, delle sole rendite AVS, che sono senza dubbio notevolmente inferiori dell'importo suindicato valido per le coppie.
Di conseguenza, i ricorrenti non si trovano manifestamente in condizioni economiche agiate, circostanza che comporta che essi non sono quindi tenuti a soccorrere economicamente la madre/suocera (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01; STCA del 30 gennaio 2003 nella causa C.S-G., Inc. n. 39.2002.8).
Visto lo stato precario di salute della mamma/suocera (doc. VII: risposta c) ad 17), il fatto di ospitarla senza potere ovviamente beneficiare di suoi servizi, nemmeno configura un obbligo morale degli assicurati nei confronti della stessa, quale eventuale controprestazione per una sua ipotetica collaborazione (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01; a contrario DTF 105 V 274).
Inoltre, né nel ricorso né nelle risposte date al TCA con scritto del 14 dicembre 2005 gli insorgenti hanno addotto che il nipote e la mamma/suocera occuperebbero la maggior parte della casa (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01, consid. 1.2 e 1.5).
Anzi, gli accertamenti eseguiti dal TCA hanno permesso di confermare che l'occupazione della casa fra i coabitanti avviene in modo assolutamente equo (doc. VII). Non v'è infatti chi – nel senso dei richiedenti delle prestazioni complementari che vengono presi in considerazione per il calcolo delle PC (art. 16c OPC-AVS/AI) – utilizza una parte maggiore della casa (doc. VII) e che potrebbe dunque fare un'eccezione al citato principio della ripartizione in parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI).
Da quanto precede discende che tali circostanze permettono di ritenere che l'occupazione dell'abitazione da parte dei quattro conviventi sia paritaria e che pertanto la pigione lorda vada regolarmente suddivisa in parti uguali, come ha correttamente effettuato la Cassa.
Ritenuto quindi come l'abitazione in questione sia occupata da quattro persone, ma solo due rientrano nel calcolo della PC, a giusta ragione la Cassa ha computato agli assicurati a titolo di pigione lorda la metà dell'intera pigione lorda, quindi l'importo di Fr. 11'280.- annui ([Fr. 1800.- x 12 mesi + Fr. 80.- x 12 mesi] : 4 coinquilini x 2 sole persone incluse nel calcolo delle PC).
Infine, il TCA osserva che anche se si considerasse una terza persona nel calcolo della pigione, l'importo massimo che può essere considerato ai fini del calcolo della PC ammonta a Fr. 15'000.- all'anno (cfr. menzionato DE del 1° dicembre 2004)."
¿/span> che non occorre indagare oltre in concreto sulla correttezza della suddivisione delle spese di locazione operata dalla Cassa. Il figlio __________, a gennaio 2013, è rimasto (e sino al 22 febbraio 2013) a condividere l’appartamento. Pretesi problemi psichici del figlio nulla avrebbero potuto modificare in tale situazione in merito alla suddivisione delle spese;
· che palesemente la decisione della Cassa si rileva corretta precisa e puntuale. La Cassa ha già indicato la sua volontà di procedere alla emanazione di una nuova decisione formale per il periodo successivo alla luce della nuova mutazione intervenuta;
· che il giudice deve però giudicare sulla situazione di fatto realizzatasi al momento dell’emanazione della decisione impugnata e non deve considerare, tranne eccezioni che qui non tornano, gli eventi successivi;
· che la decisione dell’amministrazione va quindi confermata, il ricorso respinto e la Cassa invitata a volere procedere all’esame della situazione di fatto successiva alla nuova mutazione, e meglio a verificare l’effettività della stessa, ad accertarne l’eventuale momento di concretizzazione per poi provvedere all’emanazione delle eventuali nuove decisioni che il caso impone;
· che RI 1 ha postulato l’assistenza giudiziaria;
· che ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011;
· che i presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assi-stenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti);
· che in concreto il ricorso era palesemente e manifestamente privo di qualsiasi possibilità di esito positivo sin dall’inizio, ne è dimostrazione la completa assenza di un qualsiasi motivo che abbia una parvenza di fondamento giuridico invocato da parte del ricorrente. Nessun elemento fattuale che potesse rientrare nelle ristrettissime possibilità di’eccezione ai termini di legge dell'art. 16 c OPC – AVS/AI è neppure stata ventilata. L’assistenza giudiziaria invocata non può, conseguentemente essere concessa mancandone manifestamente i presupposti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti