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Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 9 aprile 2013 di
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Successione fu RI 1 in liquidazione, _________
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contro |
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la decisione su opposizione del 25 marzo 2013 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
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ritenuto in fatto
1.1. Il 6 settembre 2012 (doc. 26) RI 1, nato nel 1931, ha richiesto una prestazione complementare all'AVS su apposito formulario, diritto che però gli è stato negato dalla Cassa cantonale di compensazione (doc. A3) essendo i suoi redditi computabili (Fr. 95'413.-) superiori alle sue spese riconosciute (Fr. 36'714.-), ritenuta, in particolare, una rinuncia di sostanza di Fr. 685'801.-.
1.2. L'opposizione del 25 ottobre 2012 (doc. 57) dell'assicurato - che ha affermato di non avere rinunciato ad alcunché, giacché il capitale di Fr. 1'429'402,60 precedentemente posseduto dalla sua seconda moglie, la quale a sua volta l'ha ereditato nel 1991 dalla mamma __________, alla sua morte (2006) è andato interamente a beneficio di sua figlia rispettivamente nipote della disponente in qualità di sostituta erede designata da quest'ultima (doc. 65) -, è stata respinta con decisione su opposizione del 25 marzo 2013 (doc. A1). L'amministrazione ha infatti ritenuto che il testamento della suocera dell'assicurato abbia previsto una sostituzione fedecommissaria e quindi che alla morte della disponente i suoi beni passassero a sua figlia rispettivamente alla moglie dell'assicurato la quale, a sua volta, alla sua morte doveva trasmettere i restanti beni a sua figlia ossia alla nipote. Secondo la Cassa di compensazione, in applicazione dell'art. 531 CC la sostituzione fedecommissaria è nulla nei confronti dell'erede legittimario in quanto sia lesiva della legittima. Pertanto, al più tardi al momento del decesso della moglie, la quota legittima di quest'ultima risultante dall'eredità della suocera (3/4 giusta l'art. 471 cifra 1 CC) sarebbe dovuta, in virtù dell'art. 462 cifra 1 CC, passare all'assicurato quale coniuge superstite nella misura di 1/2. Ne discende, quindi, che v'è stata una rinuncia di sostanza ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. Tuttavia, all'opponente vanno computati 3/8 anziché 1/2 dell'importo corrispondente all'ammontare dell'eredità della suocera erroneamente ritenuti in precedenza. Anche in tale evenienza v'è dunque un rifiuto del diritto alle PC, stante un'eccedenza di reddito che è passata dai precedenti Fr. 58'699.- ai Fr. 65'041.-.
1.3. Con ricorso del 9 aprile 2013 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha postulato di riconoscergli il diritto alle prestazioni complementari, stanti dei redditi ammontanti a Fr. 27'840.- (rendita AVS) e delle spese pari a Fr. 33'354.- (Fr. 4'944.- [premi della cassa malati] + Fr. 9'360.- [pigione] + Fr. 19'050.- [fabbisogno vitale]).
A suo dire, infatti, l'importo ritenuto quale rinuncia di sostanza (Fr. 685'801.-) deve essere eliminato dal calcolo delle PC - e così pure anche il reddito della sostanza alienata (Fr. 2'740.-) -, dato che il ricorrente non è erede della suocera, deceduta nel 1991, perciò nei di lei confronti egli non poteva vantare alcuna pretesa ereditaria. Con la morte della moglie, avvenuta nel 2006, l'assicurato ha acquistato la qualità di erede e quindi pure la facoltà di vantare dei diritti ereditari. In particolare, l'assicurato avrebbe potuto invocare l'art. 522 cpv. 1 CC, affinché le disposizioni eccedenti la sua porzione legittima fossero ridotte, oppure gli artt. 527 e 531 CC sulla riduzione, o ancora l'art. 626 CC portante sulla collazione da parte degli eredi legittimi.
Tuttavia, quando è venuta a mancare la suocera (1991), siccome il ricorrente non era suo erede, egli non aveva alcun diritto per contestare le (di lei) disposizioni. Per contro, quando è deceduta sua moglie (2006), seppure egli fosse al beneficio dei diritti per potere fare valere azioni di riduzione e di collazione, poiché a causa della sostituzione fedecommissaria - istituita da __________ - nell'eredità della moglie non v'era il capitale ceduto dalla suocera a __________ (nipote), anche in tal caso l'insorgente non aveva alcun diritto per potere rivendicare il capitale che la Cassa ha considerato nel suo calcolo delle prestazioni complementari. In sostanza, quindi, l'interessato non disponeva di alcun diritto per potere rivendicare parte dell'eredità che la suocera ha devoluto in favore della nipote. Ne discende che non si è in presenza di una rinuncia, così come peraltro ritenuto dall'autorità fiscale, le cui decisioni sono vincolanti per il diritto alle prestazioni complementari.
1.4. Il 17 aprile 2013 (doc. III) la Cassa di compensazione ha chiesto di respingere il ricorso, non avendo l'assicurato apportato nuovi elementi tali da modificare la decisione impugnata.
1.5. Il 2 settembre 2013 (doc. V) il patrocinatore dell'assicurato ha informato il TCA che quest'ultimo è deceduto tra il 29 ed il 30 agosto 2013 (doc. VII/1).
Il Tribunale ha quindi sospeso la procedura di ricorso per tre mesi e ha invitato gli eredi a produrre il certificato ereditario (doc. VI). Tuttavia, a seguito della rinuncia all'eredità del padre da parte dei due figli visto che la stessa era oberata di debiti, il 12 settembre 2013 (doc. VIII/1) il Pretore __________ ha ordinato la liquidazione in via di fallimento dell'eredità del defunto RI 1.
Chiamata a formulare osservazioni (doc. IX), la Cassa di compensazione si è confermata nella risposta di causa (doc. X).
L'8 ottobre 2013 (doc. XI) il TCA ha quindi notificato all'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ la pendenza della lite in esame (doc. XI) e due giorni dopo (doc. XII) l'Ufficiale ha informato il Tribunale che la procedura si trova allo stadio delle fasi preliminari, sottese all'accertamento degli attivi. Per questo motivo, ha chiesto alla scrivente Corte di riattivare la procedura ricorsuale e di emanare quindi la sentenza di merito.
L'UEF rappresenta dunque la successione fu RI 1.
considerato in diritto
2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 19 050 franchi per le persone sole,
2. 28 575 franchi per i coniugi,
3. 9945 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 13 200 franchi per le persone sole,
2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:
" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".
2.3. Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari dal 1° settembre 2012.
Nel foglio di calcolo alla base della decisione impugnata, la Cassa di compensazione ha computato all'insorgente la somma di Fr. 685'801.- a titolo di rinuncia di sostanza, poiché le rinunce di beni mobili o immobili non sono ammesse, fatto salvo il caso in cui vi sia una controprestazione adeguata o un obbligo legale. Con la decisione su opposizione la Cassa ha modificato l'importo della sostanza alienata, ritenendo ora il computo di 3/8 anziché di 1/2 dell'importo corrispondente all'ammontare dell'eredità della suocera, considerandola una rinuncia di sostanza.
L'insorgente, invece, si è lamentato che gli è stata conteggiata questa sostanza alienata, mentre ciò non sarebbe corretto, dato che, non essendo erede della suocera, egli non poteva vantare alcuna pretesa ereditaria nei suoi confronti né tanto meno poteva contestare le disposizioni della defunta. Lo stesso vale per quando è deceduta la moglie, poiché a causa della sostituzione fedecommissaria prevista nel testamento della suocera è stato disposto che sua moglie avrebbe dovuto cedere il patrimonio ereditato dalla mamma a sua figlia, nipote della disponente. Ne deriva che il ricorrente non ha diritto di rivendicare tale capitale.
Come indicato, la Cassa ha rivisto il calcolo relativo al parametro della sostanza computabile al ricorrente e l'ha (erroneamente) aumentato, avendo indicato che si doveva tenere conto di 3/8 della sostanza a cui egli ha rinunciato invece di 1/2 come finora.
2.4. Di principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).
In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).
Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 226).
La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia (Pratique VSI 1994 pag. 226), trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c.
In una sentenza del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 (= SVR 2006 EL Nr. 2) e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'Alta Corte ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente.
Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.
Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/ AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2013).
Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173). Tuttavia vale comunque che il sistema delle prestazioni complementari di regola deve basarsi sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa.
2.5. Con il ricorso l'assicurato ha contestato il principio stesso dell'imputazione del capitale ereditato dalla moglie da sua (di lei) mamma al momento della sua (di lei suocera) morte nel 1991, giacché egli non è erede della defunta __________ e quindi non poteva e non può contestarne le disposizioni di morte, che prevedevano l'obbligo per sua moglie __________, figlia della de cujus ed erede istituita, di trasmettere l'eredità ad un altro quale erede sostituito nella persona di __________, figlia della figlia istituita, ossia nipote della disponente.
__________ è deceduta il 2/3 luglio 1991 e, in virtù del suo testamento olografo del 15 luglio 1984 (doc. 65), la figlia __________ (sposata RI 1) è diventata erede istituita di 2/3 del suo patrimonio ("1a) Meine Adoptiertochter __________ erhält 2/3 meiner Vermögenswerte, die von der __________ Treuhandvereinigung verwaltet werden, als Vorerbin."). Quale erede sostituita la disponente ha designato la nipote adottiva __________ ("Als Nacherbin bezeichne ich meine Adoptirenkelin __________."). Tuttavia, questo patrimonio doveva rimanere nel fondo costituito e gestito dall'esecutore testamentario ("Diese Vermögenswerte bleiben in der Verwaltung der __________, es sei denn, der Willensvollstrecker entscheide aus wichtigen Gründen später anders.").
Il 2 febbraio 2006 è mancata __________, moglie del ricorrente, senza lasciare testamento (doc. 66).
In data 20 febbraio 2006 (doc. 42) sua figlia __________ ed il marito, agenti in rappresentanza dei due figli, hanno dichiarato di rinunciare integralmente secondo l'art. 566 CC all'eredità della mamma rispettivamente nonna __________. Questa rinuncia, però, non concerneva l'eredità di __________ morta nel 1991, in particolare non portava sull'eredità "istituita e sostituita" di determinati immobili e del conto lasciati dalla nonna.
Il 28 agosto 2006 (doc. 32) l'Ufficio dei registri di __________ ha accolto l'istanza di iscrizione di trapasso per successione del fondo n. 415 RFD di __________ di proprietà di __________ a favore del marito sulla base del certificato ereditario.
Il ricorrente ha poi venduto questo immobile il 31 marzo 2008 (doc. 40) e con gran parte del ricavato ha estinto i debiti ipotecari gravanti la proprietà.
Nell'ambito della domanda di prestazioni complementari, il 19 settembre 2012 la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurato di comprovare il consumo del capitale passato da Fr. 1'471'602.- figurante nella notifica di tassazione IC 2006 a Fr. 255.- risultante dalla dichiarazione bancaria del 31 dicembre 2011 (doc. 46).
L'istante ha prodotto lo scritto del 3 ottobre 2012 (doc. 48) che spiega la natura del conto presso il __________ su cui esisteva un diritto d'usufrutto, che con la morte della moglie è passato per legge all'erede sostituita.
Al riguardo, la __________ di __________ si è così espressa:
" Frau __________ (geboren am 16.2.1908, wohnhaft gewesen in __________) war am 2./3. Juli 1991 verstorben. Die Erbschaft von __________ sah das Institut der Vor- und Nacherbschaft vor. Ihre Ehefrau __________ erhielt aus dem Nachlass von Frau __________ gewisse Wertschriften und Guthaben bei __________ daher lediglich in der Eigenschaft als Vorerbin zugewiesen, wobei __________ die Stellung einer Nacherbin einnahm.
Im 2006 ist mit dem Versterben Ihrer Ehefrau __________ der Nacherbschaftsfall eingetreten und __________ war entsprechend als zweite Willensvollstreckerin in die Nachlassabwicklung von Frau __________ involviert, nachdem der ursprüngliche Willensvollstrecker inzwischen verstorben war.
Mit dem Versterben der Vorerbin Frau __________ am 2. Februar 2006 ging daher das von der __________ verwaltete Nutzniessungskonto, welches sich per Todestag von __________ (2. Februar 2006) auf CHF 1,429,402,60 belief, von Gesetzes wegen von der Vorerbin auf die Nacherbin über.".
Sulla scorta delle informazioni raccolte, l'amministrazione ha computato all'assicurato l'importo di Fr. 685'801.- a titolo di rinuncia di sostanza.
2.6. Il ricorrente, come detto, ha manifestato delle perplessità sul computo nella sua sostanza, e quindi nei suoi redditi, di metà del patrimonio che la moglie aveva ereditato dalla madre nel 1991 e che le era stato attribuito nell'ambito della sostituzione fedecommissaria scelta dalla de cujus quando, per testamento, nel 1984 ha disposto di tutti i suoi beni. Non si tratterebbe, a suo dire, di una rinuncia di sostanza nei confronti della successione della moglie, giacché egli non poteva interferire e quindi disporre dei beni ricevuti dal coniuge a titolo di erede istituita.
Al riguardo, il Tribunale rileva che, conformemente alla prassi, esiste una rinuncia di sostanza anche quando un assicurato che ha diritto a determinati beni e a determinati redditi non ne fa uso o non fa valere i suoi diritti (DTF 123 V 37 consid. 1; RCC 1991 pag. 145). V'è quindi una rinuncia di sostanza anche quando una persona rinuncia ad una sua legittima pretesa su valori di sostanza, di cui ella non ha mai fatto un effettivo uso rispettivamente non ha mai fatto valere il suo diritto. Ciò vale anche per i diritti derivanti dalle spettanze ereditarie e dal diritto matrimoniale (STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.1; DTF 120 V 182 consid. 4a; Ralph Jöhl, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR]/Soziale Sicherheit, 2a ed 2006, pag. 1805 n. 836; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, pag. 173, n. 530; STCA 33.2012.10 del 23 novembre 2012; STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012, consid. 2.14; STCA 33.2010.15 del 13 gennaio 2011, consid. 15), per esempio, quando una persona accetta che la sua porzione legittima sia lesa (STCA 33.2012.21 del 15 maggio 2013; STCA 33.2012.11 del 30 novembre 2012; STCA 33.2012.10 del 23 novembre 2012; STCA 33.2010.13 del 10 gennaio 2011, consid. 2.10).
Nel caso di specie, il fatto che il ricorrente non abbia fatto valere i propri diritti sulla sua quota ereditaria spettantegli per legge (art. 471 cifra 3 CC) a seguito del decesso della moglie né mediante azione di riduzione né per azione di collazione non configura, a mente del TCA, una rinuncia di sostanza ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.
2.7. Fra i diversi modi di disporre dei propri beni a disposizione di ogni persona (art. 481 segg. CC), v'è l'istituto della sostituzione fedecommissaria regolata dagli artt. 488 segg. CC, che prevede che il disponente può obbligare l'erede istituito a trasmettere l'eredità ad un altro quale erede sostituito (cpv. 1), in linea di principio in natura (DTF 129 III 113 consid. 4.3.2), ma tale obbligazione non può essere imposta al sostituito (cpv. 2).
La consegna dell'eredità all'istituito ha luogo solo contro prestazione di garanzia, salvo dispensa espressa da parte del disponente (art. 490 cpv. 2 CC). L'erede gravato di sostituzione acquista l'eredità come ogni altro erede sostituito e ne diviene proprietario con obbligo di trasmissione (art. 491 CC). In mancanza di precise indicazioni del testatore, i compiti dell'esecutore testamentario sono quelli previsti dall'art. 518 CC (Karrer in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 3 ad art. 518 CC).
Va innanzitutto quindi ricordato che l'istituto della sostituzione fedecommissaria consiste nella volontà del de cujus di regolare due successioni universali consecutive e, di conseguenza, di prestabilire nel tempo il destino del lascito, al momento in cui l'erede istituito decederà (Piotet, Schweizerisches Privatrecht, vol. IV, pag. 103; Hindersmann/Myssen, Die Erbschafts- und Schenkungsteuern der Schweizer Kantone, Colonia 2003, n. 472 pagg. 169-170).
In altri termini, secondo l'art. 488 cpv. 1 CC il disponente può obbligare l'erede istituito a trasmettere l'eredità ad un altro quale erede sostituito. Si assiste così ad una doppia successione universale: dapprima vi è una devoluzione dell'intero patrimonio all'erede istituito e, in seguito, all'erede sostituito (Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, n. 547-548 e 557, pagg. 280 e 283; STF 2P.168/2002 del 25 novembre 2002, in RDAF 2003 II pag. 233 seg., in particolare pag. 237). Ovvero, il de cujus deve volere, dapprima, una devoluzione dell'intero patrimonio o di una quota di esso all'erede istituito e solo in seguito (salvo disposizione contraria, la trasmissione dell'eredità avviene alla morte di quest'ultimo; cfr. art. 489 cpv. 1 CC), all'erede sostituito.
A norma dell'art. 490 CC, l'erede istituito deve obbligatoriamente trasmettere intatta la sostanza all'erede sostituito. L'erede istituito è infatti tenuto a conservare l'esistenza e la consistenza dei beni ricevuti, affinché al momento della sostituzione essi giungano il più possibile intatti all'erede sostituito.
L'art. 490 cpv. 2 CC prevede che, salvo dispensa espressa da parte del disponente, la consegna dell'eredità all'istituito ha luogo solo contro prestazione di garanzia, la quale, trattandosi di immobili, può consistere in un'annotazione dell'obbligo di trasmissione nel registro fondiario. Tale annotazione, che necessita di una copia autenticata della disposizione a causa di morte quale documento giustificativo, evidenzia in modo particolare l'obbligo dell'erede istituito di provvedere che non solo il valore dell'eredità non venga ridotto, ma di far sì che essa entri, per quanto possibile, integra nel possesso del sostituito. Essa impedisce all'istituito, per quanto concerne i fondi, di prendere disposizioni suscettibili di compromettere le aspettative del sostituito (DTF 129 III 113 consid. 4.3; DTF 100 II 92 consid. c con rinvii).
L'art. 488 CC prevede solo la sostituzione fedecommissaria “ordinaria”, che obbliga l'erede istituito a conservare l'esistenza e la consistenza dei beni a lui pervenuti.
La sostituzione fedecommissaria "sui beni residui" è stata recepita dal diritto svizzero solo per via di giurisprudenza (DTF 100 II 92, pubblicata per esteso in Rep. 1975 pag. 26; Steinauer, op. cit., n. 567 pag. 288), con le incertezze che ne conseguono. Tant'è che il problema di sapere in che misura l'erede istituito possa consumare beni senza essere tenuto a reintegrare la parte mancante non risulta (ancora) essere stato approfondito dal Tribunale federale (sentenza 11.2002.1 del 6 febbraio 2003 della Prima Camera Civile del Tribunale d'appello, consid. 6).
Quanto al potere di disposizione dell'erede istituito nel quadro di una sostituzione fedecommissaria sui beni residui ammessa per giurisprudenza dal diritto svizzero, il Tribunale federale si è limitato ad enunciare il principio per cui tale erede gode di “un potere di apprezzamento assai lato. Inammissibile appare solamente una vera e propria dilapidazione o una distruzione dolosa dei beni ereditari” (DTF 100 II 95 in fondo). Da parte sua, la dottrina definisce la questione come spinosa e reputa che, quanto meno nel dubbio, l'erede istituito non debba ritenersi abilitato ad eseguire donazioni con i beni ricevuti, salvo che proceda a regali d'uso (Bessenich in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 9 in fine ad art. 491 con numerosi richiami). L'erede istituito, nel quadro di una sostituzione fedecommissaria, ha quindi il divieto di compiere donazioni o di dar seguito a promesse di donazione, salvo che tali liberalità avvengano in ossequio ad un obbligo morale o per rispetto delle convenienze (sentenza 11.2002.1 del 6 febbraio 2003 della Prima Camera Civile del Tribunale d'appello, consid. 7b).
Gli effetti della sostituzione fedecommissaria sono, per quanto concerne l'erede gravato di sostituzione, che egli acquista l'eredità come ogni altro erede istituito (art. 491 cpv. 1 CC) e ne diventa quindi proprietario con l'obbligo della trasmissione all'erede sostituito (art. 491 cpv. 2 CC).
Per quanto riguarda gli effetti nei confronti dell'erede sostituito, egli acquista l'eredità se vive al momento previsto per la trasmissione (art. 492 cpv. 1 CC). Se, invece, egli premuore, la successione rimane all'istituito, salvo contraria disposizione del defunto (art. 492 cpv. 2 CC). Infine, se l'istituito premuore al disponente, se si rende indegno, o se rinuncia all'eredità, il sostituito diventa erede diretto del disponente (art. 492 cpv. 3 CC).
L'erede istituito diventa proprietario dei beni a lui lasciati dal testatore, con obbligo di trasmetterli all'erede sostituito (art. 491 cpv. 1 CC). I beni oggetto della sostituzione formano il cosiddetto patrimonio speciale e soggiacciono a surrogazione (Druey, Grundriss des Erbrechts, 5a edizione, pag. 152, § 11 n. 42), di modo che il ricavato della vendita di un bene appartenente al patrimonio speciale sostituisce il bene stesso e dovrà essere trasmesso all'erede sostituito (Piotet, Droit successoral in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975, pag. 97). Analogamente, un oggetto acquistato con mezzi della successione entra nel patrimonio speciale (Bessenich, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 8 ad art. 491 CC con rimandi; sentenza 11.2001.48 del 29 aprile 2002 della Prima Camera Civile, consid. 10).
2.8. In virtù di quanto precede, d'avviso del TCA, è a torto che la Cassa cantonale di compensazione ha imputato al ricorrente la rinuncia alla sua spettanza ereditaria nei confronti della successione relitta dalla moglie al suo decesso nel 2006.
Come emerge, infatti, dalle considerazioni che precedono, l'erede istituito, ossia il coniuge dell'assicurato, aveva l'obbligo di trasmettere intatta a sua figlia, erede sostituita, la sostanza a sua volta ereditata dalla mamma deceduta nel 1991. L'erede istituita era infatti tenuta a conservare l'esistenza e la consistenza dei beni ricevuti, affinché al momento della sostituzione gli stessi giungessero il più possibile intatti all'erede sostituita.
In tale evenienza, dunque, l'istituto della porzione legittima (art. 471 CC) di cui beneficia il ricorrente nei confronti della moglie deceduta non può tornare in linea di conto sui beni istituiti. Infatti, gli eredi (anche legittimari) dell'erede istituito non possono sollevare alcuna pretesa su tali beni, di cui l'erede istituito non può disporre. L'erede istituito si trova, per questo aspetto, in una situazione simile a quella di un usufruttuario; tuttavia, v'è una differenza laddove l'erede istituito è proprietario di questi beni, risponde dei debiti della successione e conserva i beni in caso di premorte dell'erede sostituito (Steinauer, op. cit., n. 552 pag. 282).
Di conseguenza, se si rispettasse, in concreto, il diritto alla porzione legittima dell'assicurato (art. 471 CC) come suggerito dalla Cassa cantonale di compensazione, l'erede sostituita (nipote) non otterrebbe quanto il de cujus (nonna) ha per contro voluto farle pervenire alla sua morte attraverso l'erede istituita (mamma) al momento del decesso di quest'ultima nel 2006.
Il TCA evidenzia che dagli atti risulta che l'assicurato ha comunque ereditato, al decesso della moglie, un immobile e che il relativo trapasso per successione è stato iscritto il 28 agosto 2006 (doc. 32) dall'Ufficio dei registri di __________ sulla scorta del certificato ereditario rilasciato dalla Pretura di __________.
Ciò significa, quindi, che il ricorrente ha in ogni caso ereditato dei beni dalla defunta moglie, beni che però (giustamente) nulla avevano a che fare con il patrimonio oggetto della sostituzione fedecommissaria di cui è stata istituita sua moglie, ma che rientravano nell'ambito della porzione legittima (art. 471 CC).
Nemmeno l'art. 531 CC posto dalla Cassa di compensazione alla base della sua motivazione per respingere la richiesta di prestazioni complementari del ricorrente è applicabile al caso in esame.
Infatti, tale norma prevede, nella versione valida dal 1° gennaio 2013, che la sostituzione fedecommissaria è nulla riguardo all'erede legittimario in quanto sia lesiva della legittima; è fatta salva la disposizione sui discendenti incapaci di discernimento.
Il legislatore ha pertanto previsto che la sostituzione fedecommissaria può portare soltanto sulla porzione disponibile.
Nella misura in cui essa incide (invece) sulla legittima, l'erede istituito rispettivamente i suoi eredi possono attaccarla con un'azione (o eccezione) di riduzione. Come ricordano già Rolando Forni e Giorgio Piatti nel Basler Kommentar 2002 (ad art. 531 CC n° 1 pag. 375), nonostante l'indicazione di nullità delle clausole di sostituzione nel caso di violazione della legittima, "behandelt diese Bestimmung nicht einen Ungültigkeits (Art. 519-522) sondern einen Herabsetzungstatbestand und eine besondere Art der Herabsetzungsklage" (in questo senso DTF 75 II 190, principio riconfermato dal TF in DTF 133 III 309 consid. 5).
L'erede istituito ha dunque sulla sua legittima tutti i diritti del proprietario, in particolare quello di trasmettere i beni ai propri eredi. Questi beni devono essere però individuati con una suddivisione, di modo che il patrimonio speciale sottoposto alla sostituzione fedecommissaria sia ben definito (Steinauer, op. cit., n. 562 pag. 286).
Come indicato, malgrado il testo legale dell'art. 531 CC, esso non prevede che la sostituzione fedecommissaria portante sulla legittima è nulla nel senso degli artt. 519 segg. CC, bensì è soggetta all'azione di riduzione (DTF 108 II 288): la successione (o il legato) deve essere trasmessa all'erede sostituito soltanto nella misura in cui ecceda la legittima dell'erede istituito (Steinauer, op. cit., n. 842e pag. 402; Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 3a ed, 2007, n. 1 pag. 382). Ad ogni modo, facendo valere la sua legittima, l'erede istituito non perde i suoi diritti sulla porzione disponibile.
In altre parole, quindi, l'art. 531 CC fa riferimento alle disposizioni testamentarie del de cujus e dà la possibilità agli eredi legittimari di inoltrare un'azione di riduzione se non ottengono l'importo della loro legittima e di pretendere che le disposizioni eccedenti la porzione disponibile siano ridotte alla giusta misura (art. 522 cpv. 1 CC).
Gli eredi legittimari devono ricevere la loro parte per poterne disporre liberamente tra vivi o per causa di morte, perciò la possibilità offerta dalla sostituzione fedecommissaria di designare due eredi successivi è ammessa soltanto se la clausola di sostituzione non porta sulle porzioni legittime (Steinauer, op. cit., n. 842d pag. 402).
Il TF, nella sua decisione di principio pubblicata in DTF 75 II 190, ha rammentato come, per l'art. 533 CC, la prescrizione per l'azione in riduzione decorre dalla conoscenza della lesione della legittima ed in ogni caso in 10 anni dalla pubblicazione del testamento.
In concreto, la lesione della legittima ex art. 531 CC avrebbe, se del caso, dovuto essere invocata dagli eredi legittimari di __________ nei termini temporali dell'art. 533 CC successivamente alla sua morte avvenuta nel 1991, se le sue disposizioni testamentarie del 1984 (doc. 65) avessero leso la loro legittima.
In effetti, a ben vedere, una violazione della legittima di __________ sposata RI 1 si è, con tutta verosimiglianza, concretizzata siccome, in qualità di erede legittimaria (figlia adottiva) di __________, avrebbe avuto diritto ad una porzione legittima di 3/4 (art. 471 cifra 1 CC). Per contro, con la predetta istituzione fedecommissaria la moglie dell'insorgente ha ricevuto una quota inferiore, quantificabile nei 2/3 della successione della mamma. Già per tale motivo, ella avrebbe dovuto fare valere l'azione di riduzione entro un anno dal momento in cui ha conosciuto la lesione dei suoi diritti ed in ogni caso con il decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente (art. 533 cpv. 1 CC).
Dagli atti non risulta, e le parti non lo sostengono, che la moglie del ricorrente abbia promosso tempestivamente un'azione o abbia rivendicato altrimenti la sua legittima.
Già per questo motivo, ossia per l'assenza di una rivendicazione della moglie, ora defunta, del ricorrente, l'asse successorio della stessa non comprende beni che provengono originariamente dalla successione della suocera dell'insorgente.
Ma v'è di più. Va infatti ancora rilevato che, trattandosi di una sostituzione fedecommissaria, quanto ricevuto dalla mamma nel 1991 non poteva essere consumato dall'erede istituita, con palese lesione della sua porzione legittima.
Un'azione di riduzione dell'erede istituita per la lesione della sua porzione legittima è oggi in ogni caso esclusa sia poiché è prescritta (art. 533 CC), sia giacché non può essere fatta valere dalla moglie dell'assicurato essendo deceduta. Men che meno può essere inoltrata dal ricorrente che, come detto, non è erede della de cujus (Steinauer, op. cit., n. 550 pag. 280, n. 569 pag. 289).
Infine, la circostanza che il coniuge dell'insorgente abbia rinunciato ad inoltrare la predetta azione di riduzione per ripristinare la sua porzione legittima, lesa, non può penalizzare l'assicurato che, occorre ribadire, non aveva comunque nessun diritto ereditario nei confronti della de cujus (sua suocera) e, in particolare, del patrimonio speciale trasmesso alla moglie quale erede istituita.
Non può quindi essere ritenuta in specie una rinuncia di sostanza a carico ricorrente.
2.9. Stanti le argomentazioni esposte, ne discende che è a buon diritto che l'insorgente non ha rinunciato ad alcunché giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC e che, quindi, dal calcolo del suo diritto alle prestazioni complementari debba essere eliminata la posta della rinuncia di sostanza e di conseguenza anche il relativo reddito della sostanza alienata.
La decisione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione affinché, eliminate le predette voci dal foglio di calcolo, ricalcoli il diritto dell'assicurato alle prestazioni complementari.
L'amministrazione dovrà inoltre tener presente che dal 1° ottobre 2012 fino al giorno della sua morte l'insorgente ha vissuto da solo (e non più con il figlio) in un altro immobile e che la pigione ammontava a Fr. 780.- al mese, spese accessorie comprese (doc. A8). Tuttavia, il costo del parcheggio (Fr. 80.- mensili) non può essere preso in considerazione nella pigione lorda (STCA 33.2011.8 del 20 settembre 2011; STCA 33.2010.2 del 19 agosto 2010; STCA 33.2006.5 del 1° settembre 2006; N. 3026 DPC).
Sulla scorta delle considerazioni esposte, il ricorso deve dunque essere accolto, con rinvio degli atti all'amministrazione per procedere a quanto di sua competenza.
Vincente in causa il ricorrente, patrocinato da un legale fino al momento del suo decesso, ha diritto alle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
2.10. Parallelamente al ricorso, l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio del suo legale (doc. I).
In virtù della costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STF 8C_32/2012 del 14 maggio 2012; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012; STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; STCA 33.2012.8 del 17 dicembre 2012; STCA 33.2010.13 del 10 gennaio 2011; STCA 32.2008.179 del 5 giugno 2009; STCA 32.2008.115 del 26 marzo 2009).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché si pronunci di nuovo sul diritto dell'assicurato alle prestazioni complementari.
L'amministrazione dovrà eliminare gli importi computati a titolo di rinuncia di sostanza e di reddito della sostanza alienata e tenere anche presente la modifica dell'ammontare della pigione lorda.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà all'assicurato l'importo di Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti