Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2013.7

 

TB

Lugano

17 febbraio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 settembre 2013 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 7 agosto 2013 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, 1940, nel febbraio 2011 (docc. 23-30) ha chiesto di potere beneficiare delle prestazioni complementari, giacché le sue entrate erano composte dalla sola rendita AVS.

Esperiti i necessari accertamenti (doc. 66), la Cassa cantonale di compensazione ha considerato l'immissione in una SA del suo capitale personale di Fr. 800'000.- ritirato dall'avere in conto di libero passaggio del II pilastro come rinuncia di sostanza e con decisione del 14 aprile 2011 (doc. 69) ha respinto la domanda.

La decisione su opposizione del 13 maggio 2011 (doc. 75), cresciuta incontestata in giudicato, ha rilevato che "non esisteva un obbligo d'immissione di fondi propri in una ragione sociale (persona giuridica) per di più in procinto di fallimento e liquidazione e con azioni a valore nullo. Mal si comprende l'immissione di un capitale personale di fr. 680'000.- circa in una società in via di cancellazione per fallimento" (cfr. consid. 9). Questa somma è stata determinata tenuto conto del pagamento delle imposte sulle liquidazioni in capitale e della deduzione annuale di Fr. 10'000.- quale consumo ordinario di capitale.

 

                               1.2.   Il 17 gennaio 2013 (doc. C) l'avv. RA 1, in rappresentanza di RI 1, ha allegato alla (nuova) domanda di una prestazione complementare (docc. 92-99) uno scritto con cui ha spiegato la sua situazione economica attuale e passata.

Raccolta ulteriore documentazione (docc. 100-112), il 7 maggio 2013 (doc. E) la Cassa di compensazione ha emanato una decisione con cui ha respinto la richiesta dell'assicurato, stante un'eccedenza di redditi Fr. 25'015.-. L'ammontare della rinuncia di sostanza è stato fissato in Fr. 389'892.-.

 

                               1.3.   L'opposizione del 23 maggio 2013 (doc. F), integrata dallo scritto del 23 luglio 2013 (doc. G), ha portato la Cassa cantonale di compensazione a emettere il 7 agosto 2013 (doc. B) la decisione su opposizione con cui, anche ammettendo una disponibilità di Fr. 400'200.- come indicato nello scritto del 23 luglio 2013 e tenuto conto dell'importo massimo fatturabile come pigione lorda, ha respinto la domanda di prestazioni complementari, ritenute delle spese di Fr. 37'402.- e dei redditi di Fr. 50'419.-.

 

                               1.4.   Con ricorso del 2 settembre 2013 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto di riconoscergli una prestazione complementare di Fr. 16'193.- annui.

Il ricorrente ha contestato la qualifica di rinuncia di sostanza della somma di Fr. 320'000.-, importo di cui, peraltro, non è stata chiarita la determinazione, visto che nella precedente domanda tale rinuncia era stata fissata in Fr. 389'892.-.

A suo dire, l'importo di Fr. 320'000.- non sarebbe stato alienato a favore di __________ di cui è stato amministratore unico dal 1998 al __________ 2005 (fallimento della società), ma egli avrebbe operato in due modi. "Ha anticipato a __________, nel periodo maggio-luglio 2004, CHF 47'500 e poi altri CHF 21’500, quindi tecnicamente "prestandole" complessivamente CHF 69'000 (doc. H e I). Il sig. RI 1 ha inoltre depositato, pure fra il maggio e il luglio 2004, CHF 377'200 sul suo conto __________ presso __________ medesima, come dimostrato dalla documentazione e dalla ricostruzione del Ministero pubblico (pure doc. H e I). Parte di questa somma (CHF 242'000) è stata utilizzata, come riconosciuto dalla Cassa, per scopi propri del sig. RI 1 e meglio per indennizzare una cliente di __________ che alcuni anni prima aveva anticipato un'analoga somma, che il sig. RI 1 aveva utilizzato in modo difforme allo scopo del deposito (doc. D e gli allegati allora prodotti). Il resto, CHF 135'200, è invece rimasto depositato sul conto __________ ed è stato poi perso nel fallimento di __________, chiuso il 21 settembre 2011, dopo che la medesima era stata messa in liquidazione forzata dalla allora Commissione federale delle banche in data 24.11.2004 pretendendo che essa svolgesse illegittimamente attività di tipo bancario e quindi non per ragioni legate alla sua situazione economica (doc. L)." (doc. I punto 5 pag. 3 e seg.).

Inoltre, l'insorgente ha contestato che l'amministrazione abbia considerato quale "prestito" anche il deposito sul conto __________ e che abbia poi ritenuto che tutti i vari "prestiti" fatti a __________ sarebbero stati effettuati a favore di una società in stato di insolvenza, senza però darne accertamento, ma limitandosi a constatarne il successivo fallimento. In realtà, ha precisato il ricorrente, "__________ non aveva a quel momento (maggio-luglio 2004) preoccupazioni legate a posizioni debitorie, per cui eventuali prestiti non possono essere considerati dei versamenti a fondo perso, come invece implicitamente pretende la Cassa, e quindi il loro corrispettivo quale sostanza alienata per rinuncia dal ricorrente. Il deposito su di un proprio conto non può peraltro nemmeno essere considerato un prestito" (doc. I punto 6 pag. 6).

Per quanto concerne la "perdita" della somma di Fr. 69'000.-, il ricorrente ha ribadito che "non poteva nella primavera-estate 2004 prevedere che __________ sarebbe stata dichiarata fallita dopo un'evitabile liquidazione forzata ordinata dalla CFB a cui è seguito un fallimento chiesto dalla liquidatrice __________ malgrado l'assenza di creditori procedenti: si è trattato in effetti di un concatenarsi di eventi per lui imprevedibili. Il signor RI 1 dunque non ha "rinunciato" volontariamente ad una parte della sua sostanza (CHF 69'000), ma invece perso un credito e poi anche il suo deposito nel fallimento della società, trascinatosi per oltre 7 anni. Si segnala comunque, subordinatamente, che se anche si volesse considerare una "rinuncia" di CHF 69'000, nel frattempo tale importo si sarebbe ridotto a zero per il calcolo di una prestazione complementare richiesta nel 2013, e ciò in virtù dell'art. 17a OPC." (doc. I punto 7 pag. 6).

Le spese riconosciute ammontano quindi a Fr. 37'402.- e i redditi computabili a Fr. 21'209.-, per cui sarebbe dato il diritto alle PC.

                               1.5.   Nella risposta del 23 settembre 2013 (doc. III) la Cassa di compensazione, riprendendo le affermazioni fatte dal ricorrente medesimo, ha dettagliatamente analizzato la situazione e ha concluso che la somma che l'assicurato ha riscattato nel 2004 dai suoi averi di Cassa pensione egli l'ha versata nella __________, società che egli amministrava e che già allora aveva difficoltà economiche. Pertanto, la Cassa ha ritenuto che il ricorrente, mettendo a disposizione di questa società i suoi averi sotto forma di "perdita" legata ad "immissioni", "prestiti" o "depositi" (Fr. 675'541,80 che, tenuto conto delle imposte di liquidazione di capitale e dell'ammortamento annuo, sono stati computati in ragione di Fr. 389'892.-, oppure di Fr. 446'200.- rispettivamente di Fr. 400'200.- nell'ipotesi più favorevole all'assicurato) per saldare dei debiti già maturati o futuri, vi abbia rinunciato, data la difficoltà - e meglio l'impossibilità - di recuperarli, confermata dall'intervenuto fallimento della SA del __________ 2005.

 

                               1.6.   Il 7 ottobre 2013 (doc. V) l'insorgente ha osservato che le affermazioni riportate dall'amministrazione nella sua risposta non coincidono con le dichiarazioni che egli ha realmente rilasciato. Inoltre, il patrocinatore dell'assicurato ha evidenziato come è ben vero che l'interessato ha affermato nel procedimento penale a suo carico di avere messo a disposizione di __________ la somma di Fr. 800'000.-, ma la realtà dei fatti dimostrerebbe che questi soldi non sono mai arrivati in questa società, mentre è stato chiarito che l'importo ivi finito è stato di molto inferiore ed è stato parzialmente recuperato dall'assicurato per sistemare posizioni illecite che aveva creato in precedenza.

 

La Cassa di compensazione si è riconfermata il 16 ottobre 2013 (doc. VII) nella propria risposta di causa.

 

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                               2.1.   Il ricorrente ha fatto valere una violazione dell'obbligo di motivazione da parte della Cassa cantonale di compensazione, che con la decisione su opposizione impugnata non sarebbe entrata nel merito delle considerazioni sviluppate nella sua opposizione e nella corrispondenza intercorsa (doc. I punto 6).

 

Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione implica di massima l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 187 consid. 2.2). Tale garanzia comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire e di esigere l'assunzione di mezzi probatori purché siano pertinenti e riguardino punti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 consid. 4.1; DTF 135 I 187 consid. 2.2; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011, consid. 2; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). In sostanza, il medesimo, quale diritto di partecipazione al procedimento, comprende tutte quelle facoltà che devono essere riconosciute a una parte affinché possa efficacemente far valere la sua posizione nella procedura (DTF 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293 e richiami). Esso comprende altresì l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte a influire sulla decisione (citata STF 9C_734/2010 consid. 4.1; DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88 e rinvii).

 

In concreto, sebbene l'amministrazione non si sia effettivamente pronunciata su tutte le censure sollevate dall'assicurato, così pure non abbia fornito una dettagliata motivazione del perché della soluzione adottata, i motivi che l'hanno portata a respingere la domanda di prestazioni complementari sono comunque molto chiari. Infatti, secondo la Cassa di compensazione, gli averi che l'assicurato ha ritirato dalla sua Cassa pensione e che egli ha immesso nel 2004 nella __________, vanno considerati come una rinuncia di sostanza secondo cui, in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, tali beni devono essere ritenuti alla stessa stregua di beni ai quali non si è rinunciato.

Pertanto, tenuto conto di questa somma (Fr. 320'000.-), dal calcolo risulta un'eccedenza di reddito che non permette di concedere al richiedente delle prestazioni complementari.

 

In tali condizioni, non vi è spazio per una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente né ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LPGA né dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed.

Va del resto evidenziato come l'assicurato abbia potuto impugnare la decisione del 7 maggio 2013 - per prassi non motivata dalla Cassa nel senso inteso dal ricorrente (a parole), ma accompagnata da un foglio di calcolo che, mediante numeri, spiega la situazione economica dell'assicurato giungendo ad un'eccedenza di redditi che non gli permette di avere diritto alle prestazioni complementari - davanti ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l'istanza precedente (DTF 133 I 201 consid. 2.2), confrontarsi con il suo contenuto e riproporre le medesime censure, oltre che a potere ulteriormente chiarire il suo punto di vista confrontandosi specificatamente con la posizione della Cassa.

 

Ne segue che, quand'anche una violazione del diritto di essere sentito avesse dovuto essere ammessa, la stessa sarebbe in ogni caso stata ampiamente sanata dinanzi a questo Tribunale, dove l'insorgente ha avuto la più ampia latitudine per esprimersi, confrontarsi con gli atti, esercitare i più estesi diritti processuali, ribadire le sue motivazioni e produrre la documentazione che riteneva opportuna e non solo necessaria (su questi aspetti procedurali si vedano le sentenze 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).

 

Infine, va rilevato che con la risposta di causa l'amministrazione ha chiarito dettagliatamente la propria posizione, rispondendo in maniera esaustiva alle lamentele del ricorrente e, dunque, sanando la mancata completezza della decisione impugnata.

 

Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

 

nel merito

 

                               2.2.   Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

 

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

 

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

 

                               2.3.   In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

 

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

 

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:

" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

 

a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

 

1.    19 210 franchi per le persone sole,

2.    28 815 franchi per i coniugi,

3.    10 035 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

 

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

 

1.    13 200 franchi per le persone sole,

2.    15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

3.    3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."

 

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute tali spese:

 

" a.   spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del

      reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.   spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.   premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.   importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.   pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".

 

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

 

" b.   i proventi della sostanza mobile e immobile;

c.   un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g.   i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".

 

Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:

 

" a.   le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice

      civile;

b.   le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;

c.   le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d.   gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;

e.   le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;

f.    i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".

 

                               2.4.   Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2013.

Il ricorrente ha contestato il computo della sostanza mobiliare, sostenendo che i Fr. 320'000.- ritenuti dalla Cassa cantonale di compensazione non possono essere qualificati a titolo di sostanza alienata a favore della società __________, di cui era amministratore unico. Si tratterebbe infatti, a suo dire, di un "prestito" di Fr. 69'000.- (Fr. 47'500.- + Fr. 21'500.-) che egli ha concesso alla predetta società nel periodo maggio-luglio 2004. Inoltre, egli avrebbe depositato Fr. 377'200.- sul suo conto __________ presso detta SA, come risulterebbe dalla ricostruzione effettuata dal Ministero Pubblico (docc. H e I). Parte di questa somma    (Fr. 242'000.-) sarebbe poi stata utilizzata per indennizzare una cliente di __________ che anni prima gli aveva affidato questi soldi che egli, però, aveva utilizzato impropriamente per sé stesso. La restante parte (Fr. 135'200.-) sarebbe invece rimasta depositata sul conto __________ e sarebbe stata persa nel fallimento della __________ nel 2005.

L'insorgente ha criticato sia la qualifica di "prestito" effettuata dalla Cassa anche per il deposito sul conto __________, sia che tutti i vari "prestiti" fatti alla __________ siano stati effettuati a favore di una società in stato di insolvenza. D'avviso dell'assicurato, tra maggio e luglio 2004 la __________ non aveva preoccupazioni legate a posizioni debitorie, perciò degli eventuali prestiti non possono essere considerati come dei versamenti a fondo perso e men che meno quale sostanza alienata. D'altronde, il deposito su un conto proprio non può neppure essere considerato come un prestito.

Per la perdita di Fr. 69'000.-, il ricorrente ha rilevato che nella primavera 2004 non poteva prevedere che la __________ sarebbe fallita dopo una liquidazione forzata da parte della Commissione federale delle banche. Egli non ha rinunciato volontariamente a questa somma, mentre ha perso un credito ed un deposito nel fallimento della società. Questa circostanza non configura comunque il suo prestito come rischioso, dato che la situazione finanziaria della società non era preoccupante e che il suo fallimento è stato improvviso siccome deciso dalla Commissione federale delle banche e non dai creditori. Non si può dunque parlare di rinuncia di sostanza come concluso dalla Cassa.

 

Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi alla sostanza e alle altre voci da essa dipendenti (quali il consumo di sostanza e l'ipotetico rendimento della sostanza alienata) ritenuti nella decisione impugnata siano corretti.

 

                               2.5.   Nei formulari di richiesta di una prestazione complementare compilati nel 2011 e nel 2013, il ricorrente ha dichiarato che le sue condizioni economiche sono cambiate a seguito dell'avvio di un procedimento penale nei suoi confronti (docc. 24 e 93), che è sfociato nella sentenza del __________ 2013 della Corte di appello e di revisione penale (doc. M).

 

Nell'ambito della prima domanda di PC risalente al 9 febbraio 2011, l'assicurato ha prodotto all'amministrazione vari documenti fra cui la decisione di tassazione del 28 agosto 2009 dell'Ufficio di tassazione di __________, con cui la prestazione in capitale complessiva di Fr. 808'565.- proveniente dalla previdenza ricevuta dall'interessato nel 2004 è stata tassata nell'ambito dell'imposta cantonale 2004 per Fr. 52'224,70 (doc. 5), mentre per l'imposta federale diretta 2004 per Fr. 18'595,50 (doc. 4).

 

Con spontanea dichiarazione allegata alla richiesta di prestazioni complementari, il 9 febbraio 2011 (doc. 6) l'assicurato ha scritto che "confermo che il capitale della LPP è stato a suo tempo da me completamente ritirato e per esigenze di liquidità della __________, __________ di cui sono azionista, ho versato l'importo alla stessa.".

 

Il successivo 18 febbraio 2011 (doc. 32) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurato, in particolare, di provare il consumo di capitale passato da Fr. 717'640.- nella IC 2008 a Fr. 251.- della dichiarazione fiscale IC 2009 (doc 19).

All'incontro dell'8 marzo 2011 (doc. 37) con un funzionario della Cassa, l'interessato ha affermato di avere immesso nella società __________ il proprio avere del II pilastro (Fr. 800'000.-).

Nella decisione del 14 aprile 2011 (doc. 68) che ne è seguita, la Cassa ha negato il diritto alle PC tenendo conto di una sostanza alienata pari a Fr. 680'000.- (Fr. 808'565.- [capitale LPP ritirato] - Fr. 52'224,70 [imposte IC 2004] - Fr. 18'595,50 [imposte IFD 2004] - Fr. 60'000.- [ammortamento annuo dal 2004 al 2011]).

 

Nell'opposizione del 18 aprile 2011 (doc. 71) l'assicurato ha ribadito che "il sottoscritto ha versato a suo tempo l'importo di CHF 680'000 ricevuto dalla assicurazione quale liquidazione della propria LPP alla società __________, ora in liquidazione, di cui era azionista, pertanto di fatto non ne ha mai realmente disposto e non ne dispone più da molto tempo, come d'altronde si evince nelle dichiarazioni fiscali trasmesse nel 2009 e 2010.".

 

Con la decisione su opposizione del 13 maggio 2011 (doc. 75) l'amministrazione ha respinto la domanda, a motivo che "non esisteva un obbligo d'immissione di fondi propri in una ragione sociale per di più in procinto di fallimento e liquidazione e con azioni a valore nullo. Mal si comprende l'immissione di capitale personale di fr. 680'000.- circa in una società in via di cancellazione per fallimento.".

 

Quando l'assicurato ha postulato per la seconda volta il diritto alle prestazioni complementari, nello scritto accompagnatorio del 17 gennaio 2013 (doc. 91) redatto dal suo legale ha evidenziato che quanto ha affermato in un primo tempo (ossia che il riscatto in capitale della cassa pensione è stato integralmente messo a disposizione della società __________) non era esatto, visto che almeno Fr. 242'000.- sono stati utilizzati per risarcire una cliente.

 

A proposito di questi Fr. 242'000.-, dagli atti risulta che durante l'interrogatorio del ricorrente eseguito l'8 giugno 2007 dal Procuratore Pubblico (doc. I), l'assicurato ha affermato che una cliente gli aveva versato personalmente tale somma allo scopo di riscattare una cartella ipotecaria di primo rango. Egli ha poi precisato di avere versato questo ammontare sul conto gestione __________ presso la società __________, ad esso intestato (conto interno alla società). In seguito, questo importo è stato trasferito sul conto cassa di questa società il 5 maggio 2004, come risulta dalla scheda contabile ed il giorno stesso è stato utilizzato per riscattare questa cartella ipotecaria presso __________.

Dal citato verbale emerge inoltre che gli inquirenti hanno rilevato che il prelevamento di Fr. 242'000.- effettuato il 5 maggio 2004 dal conto n. __________ presso la __________ è avvenuto attingendo all'accredito del 14 aprile 2004 di Fr. 675'541,80.

L'interessato ha risposto che si trattava del primo versamento della cassa pensioni __________ a suo favore, mentre il secondo versamento di circa Fr. 150'000.- è stato fatto dopo.

Tuttavia, gli inquirenti hanno fatto notare all'imputato come non risulti nessun versamento di Fr. 242'000.- sul suo conto. Quale risposta, l'interessato ha precisato che la cliente ha versato tale importo a contanti direttamente nelle sue mani, operazione per la quale dovrebbe esserci una ricevuta. Egli non ricorda che cosa ne abbia fatto. Ha dato infine atto che l'importo di Fr. 242'000.- contabilizzato sul suo conto __________ provenisse dalla __________, così come emerge dal documento allegato intestato "cassa e pagamenti maggio-giugno-luglio 2004" e da cui risulta, inoltre, che in quel periodo, dal citato conto n. __________, sono stati prelevati e poi versati sul suo conto __________ Fr. 398'700.- (doc. I).

L'interessato ha poi dichiarato che "Circa CHF 850'000 sono miei fondi personali e provengono in massima parte dalla LPP (__________) e da liquidità che avevo presso il mio conto presso __________, credito insinuato nell'ambito del fallimento." (doc. 109).

 

Come è emerso durante l'interrogatorio dell'assicurato, e come è stato confermato nella ricostruzione dei fatti fornita dal suo legale alla Cassa il 18 marzo 2013 (doc. D), in effetti il 5 maggio 2004 v'è stato il prelevamento di Fr. 242'000.- da tale conto bancario.

Ciò risulta anche da un altro estratto conto (doc. H) allestito su carta intestata della __________ riferito al periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2004, datato 30 giugno 2004. Dal medesimo si evince chiaramente che il 14 aprile 2004 v'è stato un bonifico (__________) di Fr. 675'541,80 a favore del conto n. __________, importo che nel corso dei mesi è stato prelevato, fino ad arrivare al 30 giugno 2004 ad un saldo positivo in conto di Fr. 93'841.-.

Il successivo estratto, valido dal 1° luglio al 30 settembre 2004, indica anch'esso unicamente dei prelevamenti (eccetto un solo pagamento di Fr. 500.-) ed un saldo positivo di Fr. 2'127.-.

 

In merito alla sorte del capitale del II pilastro ritirato dal ricorrente in gran parte nell'aprile 2004, nello scritto del 18 marzo 2013 (doc. D) il patrocinatore dell'assicurato ha rilevato che "Dopo avere ricevuto la liquidazione della pensione nell'aprile 2004, RI 1 operò per sistemare quello e altri scoperti e quindi ritirò i 242'000 dal conto presso la __________ sul quale aveva fatto giungere la liquidazione dell'__________: tale denaro, unitamente ad altri CHF 28'870 consegnatigli direttamente dalla sig. __________ gli permisero di liberare i titoli ipotecari, che furono rimessi alla cliente." (doc. D pag. 2, l'evidenziatura è della redattrice).

Nell'opposizione del 23 maggio 2013 (doc. F) il suo legale ha affermato che "Malgrado l'assenza di qualsivoglia motivazione a corredo, deduco che la "rinuncia di sostanza" si riferisca alla cassa pensione ai tempi ritirata dal signor RI 1 ed immessa nella __________, società a lui riconducibile e da lui diretta, nel tentativo di salvarla, dedotti i CHF 242'000.- dei quali sono riuscito a ricostruire il destino finale, dopo il passaggio sui conti __________." (doc. F pag. 2, sottolineatura della redattrice).

Il patrocinatore dell'assicurato ha proseguito rilevando che "L'IAS distingue fra i CHF 242'000.- ed i restanti CHF 389'892.-, non considerando i primi quale rinuncia di sostanza a differenza dei secondi, ma l'intera somma della cassa pensione è stata impiegata dal mio cliente nello stesso identico modo, ovvero versata su conti della società __________ contabilizzando il versamento nella rubrica __________ di spettanza del signor RI 1. Si è così creato un credito del signor RI 1 verso la società." (doc. F pag. 2, l'evidenziatura è della redattrice)

 

Nella successiva lettera di spiegazioni del 23 luglio 2013 (doc. G), l'avv. RA 1 ha così ricapitolato la situazione:

 

"- Il signor RI 1 ha "messo a disposizione" di __________ una somma complessiva di CHF 446'200.- e non di più. Questa somma risulta dalla comparazione fra quanto egli ha prelevato dal suo conto presso la __________, su cui erano arrivati i fondi della cassa pensione (all. 1) e la ricostruzione dei prelevamenti effettuati da quel conto che sono giunti:

a) nella cassa di __________ rispettivamente

b) sul conto clienti di __________ denominato "__________" di spettanza del sig. RI 1 medesimo, e meglio come al documento (all. 2) (…).

- Quindi vi sono stati complessivamente versamenti per CHF 47'500.- che possono essere considerati "prestati" alla cassa di __________ e CHF 400'200.- che invece sono pervenuti su un conto di spettanza del sig. RI 1 medesimo, quindi ancora e sempre nelle sue disponibilità, di cui egli ha poi parzialmente disposto.

- RI 1 ha prelevato da quel conto in data 5.5.2004 la cifra importante di CHF 242'000.- che è stata utilizzata nel modo già chiarito per ovviare al rischio di una imputazione penale a suo carico per una sottrazione precedentemente commessa a danno di una cliente.

- RI 1 ha messo a disposizione di __________ la somma di CHF 21'500.-, girandola a __________ quale anticipo delle spese di liquidazione di __________ (esiste un giustificativo che non ritrovo).

- Per il resto RI 1 non ha utilizzato le liquidità (CHF 135'200.-) che sono rimaste sul conto e sono state dapprima considerate nella liquidazione e poi notificate nel fallimento di __________, aperto in data __________ 2005 (all. 3) e purtroppo perse.

- Si può quindi considerare, riassuntivamente, che RI 1 ha sicuramente utilizzato nel proprio interesse CHF 242'000.-, come da voi implicitamente riconosciuto, ha prestato a __________ CHF 69'000.- (47'500.- più 21'500.-) e ha perso nel fallimento di __________ oltre al credito di 69'000.- anche il deposito residuo sul conto __________ di CHF 135'200.- (…)" (doc. G pagg. 1 e 2).

 

Per quanto concerne la situazione patrimoniale della __________, ed in particolare la sua presunta insolvenza che, d'avviso della Cassa di compensazione, ha comportato che l'immissione dei suoi averi di Cassa pensione sia stata considerata come un versamento a fondo perso e quindi come una rinuncia di sostanza, va qui rilevato che il ricorrente talvolta ha contestato che questa società avesse difficoltà economiche, mentre altre volte l'ha ammessa.

 

Con scritto del 18 marzo 2013 (doc. D) indirizzato alla Cassa di compensazione, l'avv. RA 1 ha spiegato il passaggio di denaro (Fr. 242'000.-) tra una cliente ed il ricorrente, come pure di altre liquidità "del sig. RI 1, anche di quelle ricevute dall'__________ alla sua società __________, allora in difficoltà. Tali liquidità furono fatte transitare sul conto __________ e/o girate direttamente alla cassa (…). Dal conto __________ furono poi eseguiti i prelievi necessari a sanare le posizioni creditorie della clientela (…)" (pag. 2, la sottolineatura è della redattrice).

 

Nell'opposizione del 23 maggio 2013 (doc. F) il patrocinatore del ricorrente ha affermato: "Per un concatenarsi di eventi esterni, non prevedibili e al di fuori dalla sfera d'intervento del signor RI 1, la __________ si è poi trovata in un grave stato d'insolvenza ed è stata dichiarata fallita per intervento della CFB. Il mio cliente ha insinuato il proprio credito nei confronti della __________ in fallimento nella speranza di recuperare almeno una parte dei suoi averi personali e in particolare provenienti dalla cassa pensione (doc. D - insinuazione di credito per un totale di CHF 800'000.-). Purtroppo, com'è ormai noto, ciò non è stato possibile (…). Il mio cliente non ha quindi "rinunciato" a sua sostanza ma perso un credito nel fallimento della __________." (pag. 2, la sottolineatura è della redattrice).

 

Per contro, con il ricorso l'assicurato ha affermato che "In realtà __________ non aveva a quel momento (maggio-luglio 2004) preoccupazioni legate a posizioni debitorie, per cui eventuali prestiti non possono essere considerati dei versamenti a fondo perso, come invece implicitamente pretende la Cassa (…)" (doc. I punto 6 pag. 6, evidenziatura della redattrice).

Inoltre, "(…) il ricorrente non poteva nella primavera-estate 2004 prevedere che __________ sarebbe stata dichiarata fallita dopo un'evitabile liquidazione forzata ordinata dalla CFB a cui è seguito un fallimento chiesto dalla liquidatrice __________ malgrado l'assenza di creditori procedenti (…)" (doc. I punto 7 pag. 6).

Peraltro, ha evidenziato l'insorgente, la lettura delle sentenze 2A.35/2005 e 2A.286/205 emesse il 14 febbraio 2006 (doc. L) dal Tribunale federale sui ricorsi di diritto amministrativo inoltrati da __________ in liquidazione contro le decisioni del 24 novembre 2004 (esercizio illegale dell'attività di commerciante di valori mobiliari, scioglimento e liquidazione) e del __________ 2005 (apertura del fallimento) della Commissione federale delle banche, "permette di confermare che esso [ndr: il fallimento] fu pronunciato senza che vi fossero creditori procedenti e sulla base di constatazioni "teoriche" della liquidatrice sulla situazione di bilancio della società. Ci si trova quindi paradossalmente confrontati con un fallimento non richiesto dai creditori ma pronunciato da un'autorità sulla base di scelte discutibili proposte da una liquidatrice (…)" (doc. I punto 5 pag. 5).

 

Al riguardo, va osservato che con la citata sentenza il Tribunale federale ha riconosciuto, a quel momento, che i fatti determinanti ai fini del giudizio non apparivano ancora chiari, stanti le esistenti contraddizioni tra le versioni fornite dalle parti, che hanno portato ad "una situazione alquanto intricata e confusa" (cfr. consid. 5).

Constatato un indebitamento eccessivo della società, la CFB ne ha dichiarato il fallimento, aperto il 28 aprile 2005, mentre la società __________ in liquidazione ha contestato di presentare un'eccedenza di debiti o seri problemi di liquidità (cfr. consid. 8).

Dopo avere esposto le normative sulla nuova legislazione bancaria relativa alla liquidazione di banche insolventi (LBCR), il Tribunale federale nel 2006 ha evidenziato quanto segue:

 

" 8.2 Vi è eccedenza di debiti quando, dal bilancio intermedio, risulta che i crediti dei creditori della società non sono più coperti né per il loro valore venale né per quello che avrebbero in caso di continuazione dell'attività. Nel caso di specie, la CFB ha rilevato che, anche se si condivideva la tesi della ricorrente secondo cui i titoli da lei gestiti (per un valore attuale di circa fr. 8'000'000.--) erano detenuti a titolo fiduciario per conto di clienti e non andavano pertanto iscritti a bilancio, tuttavia i valori liquidi rinvenuti per un valore di circa fr. 7'200'000.-- dovevano invece essere indicati nel bilancio della società, alla voce capitale di terzi, senza però potere iscrivere alcuna contropartita negli attivi della società. Ne derivava che la società non deteneva una sostanza sufficiente per risarcire i propri clienti e risultava pertanto gravemente indebitata. Secondo la CFB si giungeva alla medesima conclusione anche senza tener conto del soprammenzionato importo di fr. 7'200'000.--. In base agli elementi in suo possesso, segnatamente la situazione della società rilevata dall'incaricata delle inchieste al 19 aprile 2005, la CFB ha osservato che il totale dei passivi ammontava a fr. 1'655'963.20, di cui fr. 1'445'226.15 quale capitale di terzi, mentre gli attivi della società ammontavano a fr. 1'358'338.75, di modo che ne risultava un indebitamento di fr. 86'887.40 (atti 02 001 A01 179 fino a 02 001 A01 176).

 

La ricorrente obietta che se la CFB non avesse esatto un accantonamento di fr. 500'000.-- per un credito di fr. 700'000.-- vantato nei confronti di __________ (poiché riteneva che quest'ultima non era in grado di rimborsarlo, cfr. al riguardo decisione contestata, pag. 9 seg.) allora avrebbe fatto fede il suo bilancio, così come allestito dal proprio organo di revisione, che allibra attivi per fr. 1'358'450.55 e passivi per fr. 1'311'610.05 e che presenta un utile pari a fr. 46'840.50. Tale argomentazione è priva di pertinenza. Infatti, come rileva la CFB nella sua risposta del 9 giugno 2005, anche a prescindere dall'accantonamento litigioso, occorre osservare che in seguito alla scoperta di nuovi oneri a carico della società per un totale di circa fr. 1'092'000.--, importo corrispondente a quanto dovuto dalla qui ricorrente ai suoi ex clienti in seguito alle già citate decisioni della I Corte civile del Tribunale federale del 25 febbraio 2005, la società risulta in ogni modo indebitata e confrontata a problemi gravi di liquidità. In effetti dal nuovo bilancio al 31 maggio 2005 allestito dalla liquidatrice del fallimento (cfr. atti 02 001 A01 551 fino a 02 001 A01 547) emerge che il capitale di terzi ammonta a fr. 2'576'317.29, mentre gli attivi sono pari a fr. 1'246'702.18, ciò che porta ad un indebitamento di fr. 1'329'615.11. Riguardo ai nuovi oneri di cui sopra appare utile precisare che anche se i medesimi derivano da un contratto di mandato e quindi, da rapporti fiduciari, la ricorrente è comunque responsabile degli averi affidatile e deve pertanto risarcire il danno patito dai suoi clienti (cfr. DTF 131 III 377). Non va poi dimenticato che, come osservato dalla CFB nella sua risposta del 9 giugno 2005, anche se si concedesse alla ricorrente la possibilità di effettuare dei pagamenti rateizzati, ciò modificherebbe unicamente i suoi problemi di liquidità, non il bilancio in quanto tale, da cui risulta in ogni caso un indebitamento.

 

8.3 Visto quanto precede è quindi a ragione che la Commissione federale delle banche, constatato un indebitamento della ricorrente, ha dichiarato il suo fallimento." (sottolineature della redattrice).

 

Non va inoltre dimenticato di evidenziare che, con sentenza del 13 ottobre 2008 (31.2007.25), questo Tribunale ha confermato la responsabilità del ricorrente nel dovere risarcire la Cassa di compensazione degli oneri sociali non versati dalla __________ (Fr. 122'033,75) per gli anni dal 2002 al 2005 quando egli ne era amministratore unico, non avendo rilevato alcun valido motivo di giustificazione rispettivamente di discolpa.

Per giungere a tale soluzione, il TCA si è attenuto alle allegazioni delle parti ed alla documentazione da essi prodotta.

In particolare, la scrivente Corte ha rilevato quanto segue:

 

" (…)

2.8. A sua discolpa, il ricorrente ha in definitiva sostenuto di essersi attivato affinché la società avesse sufficienti mezzi per far fronte ai contributi arretrati.

      (…)

      Il TCA non misconosce che nel settembre 2004 il ricorrente abbia fatto i seguenti apporti, così come riassunto nelle osservazioni 15 settembre 2008:

 

      "(…)

·         a settembre 2004: Il dott. RI 1 era titolare, presso __________ della relazione nr. __________ __________ (doc. L). Su tale relazione l'attore ha versato, dalla sua relazione cto. nr. __________ presso __________, __________, per cassa in diverse tranches la propria LPP per un totale di CHF 808'658.80. Tale importo, ed altri averi (CHF 38'161.20), sono stati messi a disposizione della __________ in liq. (conto corrente __________, Rubrica Gestione) per far fronte alla gestione corrente della società, così come saldare rilevanti posizioni debitorie, non da ultimo gli oneri sociali secondo versamenti e modalità seguenti: CHF 495'520.-- dal cto. __________ a cassa (per girata interna) (doc. M); CHF 177'000.-- da dr. RI 1 brevi manu a cassa (doc. N), CHF 174'300.-- dal cto. nr. __________ presso __________ a cassa (doc. O) per un totale di CHF 846'820.-- (doc. A). (…)" (Doc. XIII, pag. 1-2).

 

Ora, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso (pag. 8, passaggio riportato anche al consid. 2.9.2), i poteri ed il campo di azione nella società da parte del ricorrente non erano limitati già al 27 febbraio 2004 avendo quel giorno la CFB ordinato a __________ di far effettuare da un revisore bancario indipendente (la __________) una verifica delle attività svolte (cfr. decisione CFB 24 novembre 2004 punto no. 9; VIII/2), ma piuttosto con la decisione 24 novembre 2004 - della quale si parlerà nel prossimo considerando - inerente lo scioglimento della società e la relativa liquidazione.

Fatto sta che, indipendentemente dall'agire della CFB, il ricorrente poteva disporre liberamente dei succitati propri mezzi e poteva far fronte, viste le somme “liberate”, agli oneri sociali arretrati (in argomento cfr. STCA 26 ottobre 2006 nella causa B, inc. 31.2006.12).

Certo che, come rilevato dall'insorgente:

 

" Come già visto in entrata, la società ha dovuto però confrontarsi con l'acutizzarsi del problema legato alla liquidità con l'anno 2002. Si è quindi presentato l'inevitabile dilemma: far fronte all'obbligo di versamento dei contributi paritetici o far fronte ai pagamenti urgenti e vitali per la continuazione della società, preservando gli otto posti di lavoro da essa garantiti. La scelta è caduta su quest'ultima possibilità, tenendo altresì conto dell'effettiva situazione che lasciava ben sperare circa la fondata possibilità di poter saldare in un termine ragionevole il debito verso la Cassa. (...)" (Doc. I, pag, 7) [ndr: l'evidenziatura è della redattrice]

 

Tuttavia, va qui evidenziato che, come si evince dallo specchietto relativo all'evoluzione dei pagamenti relativo al periodo 2002 - 2005 (doc. 3/B-B3), già prima dello scioglimento della società (novembre 2004; cfr. consid. 2.9.1) la Cassa ha iniziato a diffidare la società nel marzo 2002 e precettarla l'11 aprile 2002 per il versamento dell'acconto di gennaio di quell'anno. Numerose sono in seguito le diffide ed i precetti esecutivi spiccati.

Al mese di novembre 2004 la società aveva i seguenti arretrati contributivi: conteggio finale 2002 per fr. 10'019,10; acconti ottobre-dicembre e conguaglio 2003 per fr. 53'289,90; acconti gennaio – ottobre 2004 (10 x 4'357,25) per fr. 43'572,50.

L'eluso versamento non è pertanto riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS. (…)

Infine, vista la succitata evoluzione del debito contributivo, non appare verosimile che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento cfr. DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01; RCC 1992 p. 261]. Del resto, è lo stesso ricorrente che ha ammesso che i problemi di liquidità sono da far risalire al 2002. In questa ottica, l'illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.), criteri che nel caso in esame non sono dati, visto in particolare il periodo lungo di contribuzione rimasto impagato.

Va poi ricordato che, secondo il TFA, qualora il datore di lavoro, rispettivamente l'amministrazione, abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (cfr. STFA non pubblicata del 31 agosto 2001 nella causa R.B., H 446/00, consid. 4b; STFA non pubblicata del 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.). L'aver rinunciato allo stipendio per ridurre il debito contributi è in casu ininfluente ai fini della determinazione della responsabilità ex art. 52 LAVS (cfr. STCA 13 settembre 2006 nella causa M e M., inc. 31.2006.5-6). In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che abbia accumulato importanti debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul punto STFA 28 giugno 2004 nella causa P. [270/03], 29 agosto 2002 in re A., B., C., D. e E. [H 277/01])." (le sottolineature sono della redattrice)

 

Il giudizio cantonale è stato confermato dal Tribunale federale in data 5 giugno 2009 (9C_954/2008).

Al considerando 3.3, l'Alta Corte ha rilevato che "Orbene, anche se si volesse accreditare l'argomentazione del ricorrente secondo cui la società aveva una situazione finanziaria delicata a partire "dall'inizio del 2002, in conseguenza dei noti avvenimenti a livello internazionale (11.09.2001, crisi dei mercati, ecc.), ha iniziato ad avere difficoltà di liquidità, che inizialmente non lasciavano intravvedere rischi superiori, segnatamente un riposizionamento della società avrebbe permesso di ristabilire le finanze", la stessa non può essere considerata quale motivo di giustificazione o di discolpa per il mancato pagamento dei contributi rimasti insoluti, perché l'inadempimento si è protratto per un lungo periodo, ossia per ben oltre tre anni (cfr. la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 282/01 del 27 febbraio 2002, consid. 5b). Infatti, la società fallita, di cui il ricorrente è stato amministratore unico dall'ottobre 1998, era in mora nei confronti della Cassa dal gennaio 2002, ben prima che con decisione 24 novembre 2004 la CFB incaricasse la __________ di gestire gli affari della società. Il ricorrente era o doveva essere al corrente del ritardo nel pagamento degli oneri sociali e avrebbe potuto e dovuto intervenire - in quegli anni la __________ non era ancora stata incaricata di gestire la società e dunque egli non aveva alcuna limitazione nel disporre dei capitali - facendo affluire sufficienti mezzi liquidi per coprire lo scoperto, come ha per altro dimostrato di essere stato in grado di fare, atteso che tra settembre 2004 (riscatto dei propri averi previdenziali) e aprile 2005 (accordo di finanziamento con __________) il ricorrente asserisce di aver messo a disposizione della società un importo di oltre fr. 1'900'000.-." (sottolineature della redattrice)

 

Infine, dagli estratti agli atti della sentenza emessa il __________ 2013 (doc. M) dalla Corte di appello e di revisione penale, risulta chiaramente come già nel 2001 la società __________ presentasse notevoli difficoltà economiche, tanto che, allo scopo di trarre in inganno l'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro, il 25 settembre 2002 l'assicurato le ha mostrato degli estratti conti bancari sì milionari, ma falsificati, come l'autorità giudiziaria penale ha potuto accertare (punto 3.4.5 pag. 101 del dispositivo: "… prodotto agli atti del procedimento il falso estratto dell'__________ datato 31 dicembre 2001, relativo al conto n. __________ della __________, attestante un saldo fittizio di fr. 1'800'001.90, mentre a quella data il conto della società si trovava in dare per l'importo di fr. 1.90;"; punto 3.4.6 pag. 101).

 

                               2.6.   Di principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).

 

In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).

 

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

 

La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).

 

Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).

 

Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 226).

 

La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia (Pratique VSI 1994 pag. 226), trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).

 

In una sentenza del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 (= SVR 2006 EL Nr. 2) e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'Alta Corte ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente.

 

Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.

Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/ AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011).

 

                               2.7.   Con sentenza del 10 dicembre 2002 pubblicata in SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel ha considerato quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non fare uso della possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza professionale (II pilastro) tramite il versamento del capitale di un conto di libero passaggio che permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia immediata e di percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso esaminato, il diritto alle prestazioni complementari.

 

La nostra Massima istanza si è pronunciata a proposito della rinuncia di sostanza con STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr. 120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio (legato ad una truffa) costituisce una sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.

In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza delle donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").

Sempre in quella sentenza, la nostra Massima Istanza ha anche ricordato che nella sentenza del 30 novembre 1998 (P 17/97) aveva stabilito che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il tutto per tutto.

 

In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P 16/05), l'Alta Corte ha confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia.

 

La stessa conclusione è stata tratta dal Tribunale federale nel caso di una pensionata che, per l'acquisto di una piantagione di tè, in diverse occasioni ha versato ad una persona nello Srilanka complessivamente la somma di Fr. 115'000.- e ha effettuato ancora dei pagamenti, dopo che il destinatario né ha impiegato come contrattualmente previsto i soldi illegalmente ottenuti né glieli ha restituiti (STF P 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 3).

 

Il TF ha stabilito l'esistenza di una rinuncia di sostanza quando è stata concessa una procura di amministrare senza limitazioni un patrimonio ed il procuratore ha investito tutta la sostanza in obbligazioni di una singola società registrata nelle Isole Vergini Britanniche non quotata in borsa, che aveva promesso un tasso di interesse del 12%. Con particolare riferimento a questo elevato tasso di interesse (paragonato ai precedenti bassi tassi di interesse), il Tribunale ha deciso che l'aumento massiccio del rischio di una perdita non poteva essere ignorato, cosicché si deve ritenere che ci sia stato un comportamento gravemente negligente (STF P 12/06 del 2 febbraio 2007 consid. 3.1 e 3.4).

 

Secondo l'Alta Corte, non c'è invece una rinuncia di sostanza se un'eredità ricevuta è investita nella ditta individuale del marito e successivamente la moglie rinuncia a tale credito, se questa operazione è necessaria per sanare la società (STFA P 43/03 del 25 giugno 2004 consid. 3).

 

Allo stesso modo, non si può qualificare come una rinuncia di sostanza una diminuzione di sostanza perpetrata con un reato penalmente punibile (p. es. una frode); poiché è intrinseco di una tale diminuzione di patrimonio, che la vittima del reato non era a conoscenza della misura del rischio dell'investimento effettuato o è stata indotta in errore fraudolentemente (STF 8C_567/2007 del 2 luglio 2008 consid. 6.5).

 

In una 9C_180/2010 del 15 giugno 2010, il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un pensionato che all'inizio del 2008 disponeva di un patrimonio di Fr. 374'000.- investito in sterline inglesi che, a causa del cambio sfavorevole, durante l'anno ha avuto una perdita di Fr. 45'000.-. L'assicurato ha anche concluso delle operazioni con opzioni, che in concomitanza con la crisi finanziaria del 2008 l'hanno portato a perdere tutto il suo capitale iniziale.

L'Alta Corte ha innanzitutto ricordato che l'investimento della sostanza non costituisce di regola una rinuncia di sostanza (STFA P 55/05 del 26 gennaio 2001 consid. 3.2). Al contrario, è normale che la sostanza sia investita. Anche la concessione di un prestito non costituisce, di per sé stessa, un'operazione di rinuncia, poiché esiste un diritto al rimborso (STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b). Una situazione in cui si realizza una rinuncia si ha tuttavia quando un investimento finanziario o un prestito avvengono in circostanze concrete in cui sin dall'inizio si deve calcolare che il denaro non sarà mai più rimborsato (STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b, STFA P 12/01 del 9 agosto 2001 consid. 2b e STFA P 16/05 del 26 aprile 2006 consid. 4).

Nella sentenza 9C_180/2010, il Tribunale federale ha concluso, al considerando 6, che questo caso non era simile ai precedenti riguardanti una rinuncia di sostanza. L'esistenza di un possibile rischio di perdita totale non costituisce di per sé una rinuncia di sostanza. Questo rischio esiste infatti per ogni capitale che viene investito; anche nel caso di una rendita vitalizia il debitore può fallire. Decisivo per la valutazione del rischio è la probabilità con cui questo scenario potrebbe concretizzarsi.

Nei casi precedentemente giudicati, per ammettere una rinuncia di sostanza si è tenuto conto dell'elevata probabilità di fallimento fin dall'inizio, per concludere che nessuna persona ragionevole avrebbe operato tale investimento.

Nella fattispecie, l'istanza precedente non aveva stabilito con quale probabilità si doveva tenere conto di una possibile perdita. In ogni caso, la probabilità di una perdita non era nell'ordine di grandezza come nei casi giurisprudenziali esposti. Gli interessi sugli investimenti in sterline inglesi erano superiori agli interessi sugli investimenti in franchi svizzeri, ma non si può dire a priori che un investimento in sterline doveva essere considerato come probabilmente perso. Inoltre, il ricorrente aveva acconsentito alle opzioni solo su azioni di società di prima classe. Il TF ha rilevato che questi investimenti non sono rari e non possono essere considerati in generale come un gioco d'azzardo. L'autorità di prima istanza aveva stabilito che la perdita sul cambio e la crisi finanziaria del 2008 non erano certo prevedibili per un investitore abituale. Per l'Alta Corte si è trattato di eventi singolari. Il fatto che gli investimenti effettuati dal ricorrente, che consentono di avere un rendimento maggiore, implicassero anche una maggiore probabilità di fallimento è evidente, ma non è di per sé determinante.

Il Tribunale federale ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173). Tuttavia vale comunque che il sistema delle prestazioni complementari di regola deve basarsi sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa.

Secondo la nostra Massima istanza, in concreto gli investimenti effettuati dal ricorrente non rientravano fra le situazioni illustrate, anche se, valutato a posteriori, il rischio intrinseco al suo investimento era ben al di sopra della media ed altri investimenti più sicuri sarebbero stati possibili.

Sulla scorta di quanto detto, quindi, le prestazioni complementari dovevano essere calcolate sulla base dei beni effettivamente esistenti, senza imputargli una rinuncia di sostanza. Gli atti sono stati quindi retrocessi alla Cassa di compensazione.

 

Nella SVR 2010 EL Nr. 5 il Tribunale amministrativo del Canton Neuchâtel ha ammesso una rinuncia alla sostanza nel caso di un assicurato che non è stato in grado di documentare quanto è avvenuto con una parte dell'importo ricavato da una vendita immobiliare.

 

Nella sentenza del 1° dicembre 2011 (STF 9C_507/2011 pubblicata in SVR 2012 EL Nr. 10), il Tribunale federale ha ricordato che il fatto di investire il proprio patrimonio non dovrebbe essere, in sé, assimilato ad una rinuncia, poiché ogni investimento comprende il rischio intrinseco di perdita totale o parziale della somma investita. Il criterio di distinzione principale risiede nel grado di verosimiglianza che un tale risultato si realizzi. Di principio, una rinuncia deve essere riconosciuta soltanto nella situazione in cui un investimento è stato effettuato in modo deliberato o, almeno, in maniera imprudente, allorquando la verosimiglianza che esso si concludesse con una perdita (importante) appariva sin dall'inizio così prevedibile che un uomo ragionevole non avrebbe effettuato, nella stessa situazione e nelle stesse circostanze, un tale investimento (STF 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5). È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare il suo investimento che la circostanza che è stato fatto senza obbligo giuridico o senza controprestazione che determina se un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia (STFA P 55/05 del 26 gennaio 2007 consid. 3.2; citata STF 8C_567/2007 consid. 6.5).

Nel caso esaminato, l'Alta Corte ha concluso che l'operazione che consiste per una coppia di realizzare un immobile di proprietà della moglie per investirne il ricavo in una società commerciale di proprietà del marito, la quale presenta problemi passeggeri di finanziamento, non costituisce una rinuncia alla sostanza, quando non è stabilito che l'avvenire della stessa era irrimediabilmente compromesso al momento dell'investimento. L'esistenza di una perdita contabile isolata non permette di dedurre conclusioni pertinenti sulla solidità finanziaria della società e, indirettamente, sull'importanza del rischio corso dall'assicurata. Una perdita contabile è un fenomeno corrente che non pregiudica l'evoluzione a medio e a lungo termine di una società.

 

Con STCA 33.2011.4 del 12 gennaio 2012, questo Tribunale si è pronunciato sul caso di una sorella che si è vista computare nel 2010 dalla Cassa cantonale di compensazione Fr. 210'515.- a titolo di sostanza alienata, poiché il capitale immesso nella ditta del fratello azionista per evitare il fallimento della sua società è stato assimilato ad una perdita importante di capitale in una operazione rischiosa. L'assicurata ha invece rilevato che si trattava di un prestito che ella ha concesso alla ditta del fratello azionista, che le avrebbe consentito di risanare la sua situazione finanziaria e quindi di risorgere. Questo prestito è stato concesso contro pagamento di interessi e quindi, a dire della ricorrente, c'è stata a tutti gli effetti una controprestazione adeguata, per cui non era possibile imputarle della sostanza alienata.

Dall'istruttoria è emerso che nel 1990 e nel 1993 l'assicurata ha ottenuto dei prestiti bancari di Fr. 125'000.- rispettivamente di Fr. 150'000.- dietro costituzione in pegno di due cartelle ipotecarie e che queste somme sono state integralmente riversate nella SA del fratello nell'intento di migliorarne definitivamente i conti.

Quale contropartita del versamento di tale capitale, la società doveva farsi carico nei confronti della banca creditrice sia degli interessi sui due prestiti sia dell'ammortamento.

Il TCA ha concluso che se da una parte la vendita della casa della ricorrente ha comportato l'estinzione dei debiti ipotecari accesi nel 1990 e nel 1993 nei confronti della banca creditrice, dall'altra parte la società del fratello rimaneva ancora debitrice verso l'assicurata. Pertanto, queste somme (Fr. 275'000.-) sono state investite nella SA senza un obbligo giuridico, senza una controprestazione adeguata e neppure una garanzia, seppure la ricorrente ne conoscesse, per il legame professionale (a quel momento era dipendente della società) e familiare con il titolare, le condizioni di difficoltà tanto che la SA ha cercato finanziamenti da privati. I due prestiti importanti elargiti in un tempo ristretto, quando la situazione economica dell'azienda del fratello era difficoltosa, tanto che un paio d'anni dopo la società ha chiesto ed ottenuto diverse moratorie concordatarie finché nel 1997 il Pretore ne ha pronunciato il fallimento, hanno fatto concludere il TCA che tale operazione era rischiosa a tal punto, addirittura, di dovere prendere in considerazione l'ipotesi - che in effetti si è realizzata - di non vedersi restituire l'intera somma prestata. Il versamento effettuato dall'assicurata è stato ritenuto senza dubbio azzardato, oltretutto se si considera che la ricorrente ha perfino compromesso la sua abitazione primaria, tanto che ha dovuto venderla per fare fronte ai debiti contratti, peraltro nemmeno a suo favore, ma di terzi. V'è stata quindi a tutti gli effetti una rinuncia di sostanza, mentre non è stata ritenuta applicabile la giurisprudenza sviluppata nella STFA P 43/03 del 25 giugno 2004.

 

                               2.8.   Nella presente fattispecie l'assicurato ha contestato, nel suo ricorso, il principio stesso dell'imputazione della sostanza alienata di Fr. 320'000.-. A suo dire, infatti, si trattava in parte di un prestito di Fr. 69'000.- (Fr. 47'500.- e di Fr. 21'500.-) che egli ha concesso nel 2004 alla __________, di cui era amministratore unico ed azionista, che avrebbe consentito di risanare la situazione finanziaria della società e quindi di risorgere, ed in parte di un deposito di Fr. 377'200.- sul conto __________ che egli deteneva presso la SA. Da quest'ultimo ammontare l'assicurato ha prelevato la somma di Fr. 242'000.- che ha restituito ad una cliente, mentre il saldo di Fr. 135'200.- è rimasto depositato sul suo conto __________ ed è andato perso con il fallimento di __________.

 

Dagli atti prodotti dalle parti e dalle rispettive allegazioni emerge quanto segue.

Il 14 aprile 2004 (doc. H) il conto corrente del ricorrente detenuto presso la __________ (n. __________) è stato accreditato con l'ammontare di Fr. 675'541,80, corrispondente alla prima tranche della liquidazione dei suoi averi di cassa pensione. La somma totale che egli ha ricevuto in quell'anno a tale titolo ammonta a Fr. 808'565.-, come risulta dalle relative decisioni di tassazione fiscale IC/IFD 2004 (doc. 5).

Come è stato accertato durante l'inchiesta penale (doc. I), da questo conto l'assicurato ha prelevato il 5 maggio 2004 (doc. H) l'importo di Fr. 242'000.-, che è stato poi riversato sul conto denominato __________ che egli deteneva presso la società __________ (doc. I), di cui è stato amministratore unico con diritto di firma individuale dal 27 ottobre 1998 al __________ 2005, giorno in cui questa ditta è stata dichiarata in fallimento dalla Commissione federale delle banche (STF 9C_954/2008 del 5 giugno 2009).

Tale somma è stata utilizzata dal ricorrente per riscattare una cartella ipotecaria per conto di una sua cliente, che anni prima gli aveva affidato questi soldi proprio a tale scopo, ma che, per contro, l'assicurato ha utilizzato per tutt'altri motivi personali.

 

Nel corso del 2004, altri importi sono stati prelevati dal conto bancario dell'assicurato e riversati sul suo conto __________ presso __________ (doc. I: Fr. 21'500.- il 5 maggio 2004, Fr. 10'000.- il 12 maggio 2004, Fr. 60'000.- l'8 giugno 2004, Fr. 25'000.- il 25 giugno 2004, Fr. 35'000.- il 2 luglio 2004 e Fr. 5'200.- il 30 luglio 2004), per un totale di Fr. 156'700.- che, sommati al precedente prelevamento, danno un totale di Fr. 398'700.-.

 

Altre somme, sempre durante l'anno 2004, sono state prelevate dal ricorrente dal suo conto presso la __________, ma sono state poi invece accreditate sul conto cassa della __________ (Fr. 15'000.- il 4 giugno 2004, Fr. 20'000.- il 2 luglio 2004 e Fr. 12'500.- il 26 luglio 2004), per complessivi Fr. 47'500.-.

 

Dei restanti averi accreditati il 14 aprile 2004 sul conto n. __________ quale riscatto del II pilastro non è nota la destinazione dopo che sono stati prelevati tra aprile e settembre 2004 (doc. H).

 

Come visto, in un primo tempo l'assicurato medesimo aveva spontaneamente dichiarato di avere riversato tutto il capitale ritirato dalla cassa pensioni alla società __________ "per esigenze di liquidità" (doc. 6), ovvero l'importo di Fr. 808'565.- che aveva documentato a mano della decisione di tassazione (doc. 5).

Durante il colloquio dell'8 marzo 2011 (doc. 37) con i funzionari della Cassa di compensazione, l'interessato ha invece affermato di avere versato tale somma nella società __________.

 

Per contro, nell'opposizione del 18 aprile 2011 (doc. 71) RI 1 ha nuovamente dichiarato di avere "versato a suo tempo l'importo di Fr. 680'000.- ricevuto dalla assicurazione quale liquidazione della propria LPP alla società __________ ".

 

Anche nell'opposizione del 23 maggio 2013 (doc. F) il legale dell'assicurato ha affermato che "l'intera somma della cassa pensione è stata impiegata dal mio cliente nello stesso identico modo, ovvero versata su conti della società __________ contabilizzando il versamento nella rubrica __________ di spettanza del signor RI 1. Si è così creato un credito del signor RI 1 verso la società." (doc. F pag. 2).

 

In seguito, il 23 luglio 2013 (doc. G), l'avv. RA 1 ha spiegato che l'assicurato aveva messo a disposizione di __________ un totale di Fr. 446'200.-, confluiti in parte sul suo conto clienti (__________) ed in parte sul conto cassa della società. Questa somma si suddivideva fra Fr. 47'500.- considerati "prestati" al conto cassa della società e fra Fr. 400'200.- pervenuti sul suo conto clienti presso __________, "quindi ancora e sempre nelle sue disponibilità, di cui egli ha poi parzialmente disposto." (doc. G).

Ulteriori Fr. 21'500.- sono stati messi a disposizione della società per il pagamento dell'anticipo delle spese della sua liquidazione.

Il resto, Fr. 135'200.-, è andato perso con il fallimento.

 

Infine, con il ricorso il legale dell'insorgente ha specificato che Fr. 47'500.- e Fr. 21'500.- sono stati "prestati" alla __________, mentre altri Fr. 135'200.-, corrispondenti alla differenza fra gli iniziali Fr. 377'200.- ed i già citati Fr. 242'000.-, sono stati "depositati" sul suo conto __________ presso questa società e poi persi nel fallimento della stessa.

 

                               2.9.   Esaminata attentamente tutta la documentazione prodotta, questo Tribunale conclude che il capitale di Fr. 808'565.- che il ricorrente ha riscattato dalla sua previdenza professionale è stato dapprima versato sul suo conto corrente bancario n. __________ presso la __________ e, in un secondo tempo, suddiviso in vari prelevamenti, riversato o sul conto personale denominato __________ che deteneva presso la società __________, oppure direttamente sul conto cassa di questa SA.

In particolare, va riconosciuto che da questa somma il 5 maggio 2004 sono stati prelevati Fr. 242'000.-, poi accreditati sul conto interno __________ ed "Il versamento è stato poi trasferito al conto cassa della società in data 5.5.2004 come risulta dalla scheda contabile doc. L del mio verbale 28 giugno 2006. Lo stesso giorno l'importo è stato utilizzato per il riscatto della cartella ipotecaria presso __________." (doc. 110) di una cliente, che anni prima gli aveva affidato questo importo proprio a tale scopo.

 

Per quanto concerne le altre cifre menzionate dal ricorrente, sulla scorta della ricostruzione eseguita da un perito su incarico della magistratura penale (doc. I) si deve ritenere che un importo di Fr. 156'700.- (Fr. 398'700.- - Fr. 242'000.-) è stato prelevato dal conto n. __________ presso la __________ ed accreditato sul conto interno della __________, di spettanza dell'assicurato.

 

Il perito ha altresì accertato che, nel medesimo periodo, ossia fra maggio e luglio 2004, Fr. 47'500.- sono stati prelevati dal conto bancario e versati sul conto cassa della SA e che sono stati effettuati determinati pagamenti (doc. I: Fr. 44'001,95).

 

Della destinazione dell'ammontare di Fr. 21'500.- (compreso nei Fr. 156'700.-) non v'è invece alcuna traccia agli atti.

Il ricorrente l'ha qualificato quale anticipo delle spese di liquidazione di __________ fatturate dalla liquidatrice, a cui la Commissione federale delle banche ha affidato il mandato di procedere in tal senso.

Va qui in proposito osservato che la liquidazione della predetta società è stata però decisa (soltanto) il 24 novembre 2004, perciò l'importo prelevato il 5 maggio 2004, in assenza di prova contraria, non può essere servito a tale scopo.

 

Quanto alla rimanente liquidità incassata dal capitale del II pilastro ritirato durante il 2004, con il ricorso l'assicurato non ne fa più menzione, concludendo, in sostanza, di avere immesso in __________ (soltanto) Fr. 446'200.- (Fr. 47'500.- + Fr. 21'500.- + Fr. 242'000.- + Fr. 135'200.-).

Tuttavia, come visto, dagli atti è più volte emerso che tutti gli averi della previdenza professionale sono confluiti nella società __________, sia attraverso il conto interno __________ sia direttamente sul conto cassa della SA (STCA 31.2007.25 del 13 ottobre 2008 consid. 2.8: "la propria LPP per un totale di CHF 808'658.80. Tale importo, ed altri averi (CHF 38'161.20), sono stati messi a disposizione della __________ in liq. (conto corrente __________, Rubrica Gestione) per far fronte alla gestione corrente della società, così come saldare rilevanti posizioni debitorie (…) per un totale di CHF 846'820.--, oppure ancora il doc. 6: "il capitale della LPP è stato a suo tempo da me completamente ritirato e per esigenze di liquidità della __________, __________ di cui sono azionista, ho versato l'importo alla stessa.", come pure il doc. 71: "il sottoscritto ha versato a suo tempo l'importo di CHF 680'000 ricevuto dalla assicurazione quale liquidazione della propria LPP alla società __________, ora in liquidazione, di cui era azionista, pertanto di fatto non ne ha mai realmente disposto.").

 

                             2.10.   Nella sentenza P 49/94 dell'8 maggio 1995, tradotta e pubblicata in Pratique VSI 1995 pag. 173, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha concluso che, stante l'onere della prova che incombe all'assicurato, gli vanno conteggiate le parti di sostanza di cui non dispone più, visto che non ha potuto fornire indicazioni plausibili riguardo alla loro sorte.

L'Alta Corte ha spiegato il principio secondo cui solo i redditi effettivamente percepiti e la sostanza attuale di cui l'avente diritto può disporre senza restrizione possono concorrere nella valutazione del diritto. V'è però un'eccezione nel caso in cui l'assicurato abbia rinunciato ai suoi beni senza esservi tenuto giuridicamente e senza adeguata controprestazione. Il TFA ha poi ribadito che il sistema delle PC non offre alcuna possibilità legale di procedere ad un controllo dello stile di vita degli assicurati, che porterebbe ad esaminare in caso di bisogno se un assicurato ha vissuto, in passato, nei limiti della normalità o no, limiti che dovrebbero poi essere definiti in maniera più precisa. Per contro, le Casse di compensazione devono fondarsi sulle condizioni effettive senza doversi domandare - fatte sempre salve le limitazioni derivanti dall'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC (attuale art. 11 cpv. 1 lett. g LPC) - i motivi di questa situazione (DTF 115 V 354 consid. 5c = RCC 1990 pag. 371; Pratique VSI 1994 pag. 226 consid. 3b). Pertanto, si può rinunciare a ricercare le cause della diminuzione della sostanza - e fondarsi quindi sulla situazione effettiva - soltanto nei casi in cui non c'è stata alienazione nel senso dell'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC. Colui che non può dimostrare che le sue spese effettuate hanno ricevuto una controprestazione adeguata non può poi pretendere che si tenga conto della sua sostanza ridotta; ma, al contrario, deve accettare la ricerca dei motivi della diminuzione e, se del caso, in assenza di sufficienti prove, il computo di una sostanza ipotetica (Pratique VSI 1994 pag. 226 consid. 4a e 4b). Contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, l'assicurato sopporta in tutti i casi gli effetti di un'assenza eventuale di prove, nel senso che si deve lasciare imputare la parte di sostanza probabilmente ceduta così come il reddito che ne risulta (Pratique VSI 1994 pag. 226). Al riguardo, i motivi della rinuncia costituiscono l'oggetto della prova, di modo che non potrebbero essere subito considerati come non rilevanti.

 

In un'altra P 65/04 del 29 agosto 2005, il TFA ha giudicato il caso di un'assicurata a cui la Cassa di compensazione non ha concesso le PC, poiché ha considerato, a titolo di alienazione di sostanza, la somma corrispondente alla diminuzione della sostanza mobiliare dell'assicurata in un determinato periodo.

Nel merito, la Massima Istanza si è pronunciata come segue:

 

" 5.3

5.3.1 L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut donc être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b).

 

5.3.2 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2).

En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (VSI 1994 p. 227 consid. 4b).

 

5.3.3 En l'occurrence, la juridiction cantonale a admis l'existence d'un montant de 50'000 fr. au titre des dépenses effectuées par l'assurée pour son propre usage - et déductible de la fortune hypothétique à prendre en considération - sur la foi des seules allégations de l'intéressée, la liste produite par celle-ci en cours de procédure ne contenant aucun justificatif. Elle a considéré ces dépenses comme établies, dès lors qu'aucun indice ne permettait de mettre en doute ces déclarations qui semblaient vraisemblables et qui n'avaient pas varié depuis le dépôt de la demande de prestations.

 

Ce point de vue est mal fondé. Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité administrative ou le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible. Dans ce domaine, le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Or, en l'espèce, la possibilité que les dépenses en cause aient été effectuées moyennant contre-prestation adéquate n'est pas plus probable que l'éventualité d'un autre usage : l'intéressée aurait pu se défaire du montant en question sous forme de don ou le placer secrètement ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de ce montant à des titres divers (art. 3c al. 1 let. c et g LPC). L'assurée, qui n'a jamais donné suite aux invitations de l'OCPA (lettres des 28 mai et 17 juin 2004) et de la juridiction cantonale (lettre du 29 octobre 2004) de communiquer les justificatifs nécessaires pour prouver les dépenses, doit supporter les conséquences de l'absence de preuves.

Cela étant, le montant de 50'000 fr. allégué au titre des dépenses effectuées pour son propre usage doit être considéré comme une part de fortune dont l'assurée s'est dessaisie au sens de l'art. 3c al. 1 let. g LPC. Il en va de même du montant de 55'024 fr. qui représente la différence entre la somme des biens dessaisis pris en compte dans la décision sur opposition (271'124 fr.) et les dépenses alléguées par l'intéressée (216'100 fr.).

 

Vu ce qui précède, la juridiction cantonale n'était pas en droit de réduire à 166'100 fr. le montant de 271'124 fr. pris en compte par l'OCPA dans le calcul de la prestation complémentaire au titre de dessaisissement de fortune. Dans la mesure où il est recevable, le recours de l'OCPA se révèle ainsi bien fondé." (sottolineature della redattrice)

 

                             2.11.   Alla luce della giurisprudenza qui sopra esposta questo Tribunale deve concludere che v'è stata a tutti gli effetti una rinuncia di sostanza da parte dell'assicurato per quanto concerne la parte del capitale riscattato del II pilastro che è stata investita dal ricorrente nella summenzionata società senza un obbligo giuridico e senza una controprestazione adeguata.

 

Per contro, l'ammontare di Fr. 47'500.- è stato utilizzato per fare dei pagamenti a favore della __________ ed i Fr. 242'000.- sono stati rimborsati ad una cliente, perciò sono stati immessi dal ricorrente in questa società allo scopo di saldare delle fatture rispettivamente per restituirli a chi glieli aveva affidati anni prima. Può rimanere aperta la questione a sapere se per entrambi questi versamenti vi era un obbligo giuridico e se l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC non possa essere applicato.

 

Per il restante capitale, comunque, questa Corte evidenzia che l'insorgente, azionista ed amministratore unico di __________, ha più volte affermato di avere concesso un prestito di Fr. 800'000.- alla "sua" società, quindi senza alcun obbligo giuridico, né una garanzia e neppure un'adeguata controprestazione.

 

Il TCA osserva al riguardo che, per il legame professionale che lo univa, l'assicurato certamente conosceva le condizioni di difficoltà della SA, tanto che in seguito essa ha cercato un finanziamento anche presso __________.

 

Infatti, dal verbale dell'8 giugno 2007 (doc. 110) è emerso che dal gennaio 2003 al gennaio 2004 sono entrati in contanti nella cassa di __________ oltre Fr. 1'900'000.-, che il ricorrente ha spiegato pervenire nella misura di Fr. 850'000.- da suoi fondi personali (II pilastro e liquidità sul suo conto bancario)

 

L'Alta Corte si è già espressa in merito ad una fattispecie simile (P 17/97), giudicando che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il tutto per tutto e quindi l'ha ritenuto quale rinuncia di sostanza.

 

In effetti, in concreto, come sostenuto dalla Cassa, l'assicurato ha elargito alla SA dei prestiti per importi significativi in un tempo ristretto, quando la situazione economica dell'azienda era però difficoltosa, tanto che già da un paio d'anni v'erano, per esempio, difficoltà nel pagamento degli oneri sociali (STF 9C_954/2008 del 5 giugno 2009 consid. 3.2) e dei debiti nei confronti dei clienti (STF 2A.35/2005 e 2A.286/2005 del 14 febbraio 2006 consid. 8.2).

 

Il TCA rileva che, proprio perché la situazione economica della SA non era solida, si deve concludere che l'avere versato in quel periodo ben Fr. 808'565.-, se non addirittura Fr. 846'820.- (STCA 31.2007.25 del 13 ottobre 2008 consid. 2.8) nelle casse della __________ era un'operazione rischiosa, a tal punto, addirittura, di dovere prendere in considerazione l'ipotesi - che si è in effetti poi realizzata - di non vedersi restituire l'intera somma prestata.

In tale evenienza, il versamento dell'insorgente dei suoi averi della cassa pensione in __________ è stato senza dubbio azzardato.

In effetti, la situazione di indebitamento della società, presente (almeno) già nel 2001, ha portato l'assicurato ad immettere nelle sue casse un'ingente somma assumendosi un grosso rischio.

 

In virtù del principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4), ciò dà luogo, secondo questo Tribunale, ad una chiara volontà del ricorrente di rinunciare al capitale immesso – sostanzialmente in maniera gratuita e senza garanzie reali – nella società di cui era azionista ed amministratore unico.

Tenuto infatti conto dei debiti della SA (citate STF 2A.35/2005 e 2A.286/2005, STF 9C_954/2008), che non erano affatto passeggeri (STF 9C_507/2011 del 1° dicembre 2011), sperare di vedersi riversare qualcosa dopo tacitazione degli altri creditori era un risultato sostanzialmente impossibile da conseguire per l'assicurato.

 

La SA è poi effettivamente stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato con decisione del __________ 2005 dalla Commissione federale delle banche e quindi, a quel punto, l'assicurato non poteva più recuperare il suo capitale. Il momento della pronunzia del fallimento è temporalmente prossimo al versamento degli importi da parte del ricorrente in favore della società. Ciò è quindi, come indicato, significativo dell'elevatissimo rischio di non recuperare nulla dei finanziamenti concessi, siano essi a titolo di "prestito" o di "deposito" come definiti dal ricorrente.

 

Tali rinunce in favore dell'azienda di cui era azionista ed amministratore unico non possono pertanto avere quale conseguenza di porre il ricorrente a carico della collettività tramite la percezione di prestazioni complementari.

 

Alla luce delle considerazioni appena esposte, come per il caso giudicato con STCA 33.2011.4 del 12 gennaio 2012, secondo questo Tribunale non torna quindi applicabile la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale (delle assicurazioni) nella STFA P 43/03 del 25 giugno 2004, nel quale la moglie aveva immesso 30 anni prima nella ditta individuale del marito un'importante somma ereditata cui, nel 1994, ha rinunciato per permettere il risanamento aziendale così come richiesto dalla banca, stanti le grosse difficoltà finanziarie che la ditta presentava al momento di passare in eredità ai quattro figli.

In seguito tutta l'attività commerciale con gli attivi e i passivi è stata ceduta al prezzo simbolico di Fr. 1.- a una nuova società anonima, tuttavia fallita nel 1996 malgrado l'intervenuto positivo risanamento.

D'avviso dell'Alta Corte, la situazione finanziaria della ditta del (defunto) marito era talmente disastrata che la rivendicazione del credito da parte dell'assicurata o il rifiuto di chiedere la rinuncia del credito avrebbe portato la ditta individuale al fallimento immediato e considerato l'indebitamento esistente avrebbe portato alla perdita di tutto l'investimento della moglie (cfr. consid. 3.2).

 

In quel caso, la moglie aveva versato nella ditta del marito l'eredità ottenuta nel 1961 ed è (solo) nel 1996 che l'impresa è fallita. Il lasso di tempo trascorso dal versamento e le diverse condizioni economiche della ditta all'immissione dei fondi hanno imposto al TFA di rinunciare a considerare nel calcolo PC quel credito.

Diversamente, nella fattispecie in esame, nel 2004 il ricorrente ha appositamente riversato gli averi del suo II pilastro nella ditta di cui era azionista ed amministratore unico.

Egli ha più volte dichiarato che lo scopo era di aiutare la __________, che non presentava una situazione economica florida, tanto che poi (già) nel 2005 è fallita.

 

Secondo questo Tribunale, v'è quindi una sostanziale differenza fra le due fattispecie dal profilo temporale, ciò che inoltre porta a concludere che l'intenzione dei creditori era anche differente.

Infatti, nell'evenienza concreta, stanti anche le considerazioni suesposte, è difficile ammettere che il ricorrente non avesse la consapevolezza che il proprio investimento fosse alquanto rischioso - vista la situazione debitoria della SA - e che quindi l'assicurato non sapesse che era molto probabile che egli non avrebbe più recuperato il suo credito.

Per contro, nel caso esaminato dal Tribunale federale (delle assicurazioni), una tale conclusione è difficilmente sostenibile, soprattutto alla luce della circostanza che la società è fallita 35 anni dopo l'avvenuto prestito, motivo per cui è inimmaginabile imputare alla moglie di avere espressamente rinunciato al proprio capitale immettendolo tanti anni prima nella ditta individuale del marito, sapendo che sarebbe poi stato irrecuperabile vista la situazione debitoria. Nel 1961, infatti, la società era solvibile.

In entrambi i casi, le società erano sovraindebitate e sono fallite, ma la tempistica degli avvenimenti fa sì che i casi siano diversi.

Pertanto, secondo lo scrivente Tribunale, tutto ben considerato l'agire del ricorrente corrisponde ad una rinuncia di sostanza e non certo ad un investimento non andato a buon fine come risulta dalle numerose sentenze federali sopra esposte.

 

                             2.12.   Va qui ancora ribadito che lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni (DTF 115 V 353 consid. 5c).

 

Inoltre, per ammettere una azione di rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, non è necessario che, al momento della rinuncia, il pensiero delle prestazioni complementari abbia realmente svolto un ruolo. Non è quindi fondamentale che l'assicurato abbia realizzato quali siano le conseguenze del suo agire dal profilo delle assicurazioni sociali.

Un'azione di rinuncia presuppone tuttavia già concettualmente che la rinuncia di sostanza sia avvenuta con coscienza e volontà dell'assicurato. Con ciò è soltanto, ma comunque necessario, che l'assicurato era capace di discernimento riguardo alla riduzione della sua sostanza, ma non che sapesse della possibile qualifica di rinuncia di sostanza ai sensi del diritto delle prestazioni complementari e che l'avesse accettata come tale (citata STF 9C_934/2009 consid. 5.1).

 

Nel caso in esame, va ritenuto che il prestito/deposito concesso a __________ deve essere assimilato ad una rinuncia di sostanza ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC nella misura in cui, sapendo che le possibilità di essere rimborsato erano praticamente nulle vista la situazione finanziaria della società a cui ha messo a disposizione averi previdenziali, il ricorrente/creditore si è accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del gioco d'azzardo. È più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia (citata STF P 16/05).

 

Dall'importo da riprendere vanno esclusi, in maniera certa, solo gli ammontari di Fr. 37'726,25 (Fr. 50'301,65 [imposta dovuta sulla quale applicare il moltiplicatore comunale (doc. 5)] x 75% [moltiplicatore del Comune di __________ nel 2004]) per l'imposta comunale 2004, di Fr. 52'224,70 per l'IC 2004 (doc. 5) e di Fr. 18'595,50 per l'IFD 2004 (doc. 4).

Pertanto, anche volendo considerare l'ipotesi di una rinuncia di soli Fr. 410'518,55 (considerando un capitale LPP di Fr. 808'565.- anziché di Fr. 846'820.-, e deducendo gli importi citati di Fr. 47'500.- e di Fr. 242'000.-, come pure le imposte di Fr. 37'726,25, di Fr. 52'224,70 e di Fr. 18'595,50), il ricorrente non può pretendere di vedersi riconoscere delle prestazioni complementari.

 

L'alienazione di questa sostanza va considerata come una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 LPC e, pertanto, deve essere computata nella sostanza come se non vi avesse rinunciato.

Gli importi (di reddito o di sostanza) ai quali l'assicurato rinuncia vanno infatti considerati nel calcolo delle PC come ancora presenti tra i suoi averi (N. 3081.01 DPC).

 

Nel caso in cui la controprestazione convenuta non è adeguata, l'importo della rinuncia ad elementi di reddito o di sostanza corrisponde alla differenza fra il valore della prestazione da una parte e della controprestazione d'altra parte (N. 3081.04 DPC).

 

Inoltre, il momento determinante per stabilire il valore delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato e della controprestazione eventuale è quello al momento della rinuncia (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI, N. 3483.01 DPC).

 

Dagli importi della sostanza cui l'assicurato ha rinunciato e che vanno computati nella sostanza vanno dedotti, ogni anno, a titolo di ammortamento, Fr. 10'000.- (art. 17a cpv. 2 OPC – AVS/AI).

 

La riduzione di Fr. 10'000.- può essere operata solo una volta all'anno. Se nel corso dell'anno un assicurato rinuncia più di una volta a degli elementi di sostanza, non si deve diminuire ognuno degli elementi di sostanza a cui ha rinunciato (N. 3483.07 DPC).

 

Anche volendo considerare solo l'importo di Fr. 410'518.- dal quale dedurre la somma di Fr. 80'000.-, pari all'ammortamento annuo riportato su 8 anni dal momento della rinuncia di sostanza (2004) fino all'anno per il quale l'assicurato ha chiesto le prestazioni complementari (2013), iniziando a contare dall'anno 2006, la sostanza incide in maniera tale da non poter concedere le prestazioni complementari.

Infatti, da Fr. 330'518.- (Fr. 410'518.- - Fr. 80'000.-) va dedotta la parte di sostanza non computabile di Fr. 37'500.- (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC), per giungere ad una sostanza computabile di Fr. 293'018.-.

In virtù di quest'ultima norma, al ricorrente, beneficiario di una rendita di vecchiaia, dovrebbe essere conteggiato un consumo di sostanza di 1/10, pari a Fr. 29'301.-, per giungere ad una eccedenza di entrate di oltre Fr. 14'000.-, importo leggermente superiore alle cifre stabilite dalla Cassa di compensazione con la decisione su opposizione, ciò che peggiorerebbe, seppure di poco, la situazione del ricorrente dal profilo del diritto alle prestazioni complementari.

 

Va al riguardo evidenziato che il TCA può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (art. 61 lett. d LPGA; art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF 122 V 166; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 61, n. 7 segg.).

 

Questo Tribunale, tuttavia, nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante (STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; DTF 119 V 249; STCA 33.2010.23 del 30 marzo 2011; STCA 33.2010.15 del 13 gennaio 2011; STCA 33.2010.14 del 23 novembre 2010; STCA 33.2008.6 del 4 marzo 2009; STCA 33.2008.3 del 23 aprile 2008; STCA 30.2007.32 del 23 novembre 2007; STCA 36.2007.69 del 16 agosto 2007).

 

                             2.13.   Stanti le considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti