Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2014.1

 

IR/sc

Lugano

29 gennaio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

statuendo sul ricorso del 30 dicembre 2013 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

Cassa cantonale di compensazione Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto ed in diritto

 

                                    ·   che RI 1 si è rivolta al Tribunale cantonale delle Assicurazioni con ricorso del 30 maggio 2011 con cui lamentava il mancato riconoscimento di prestazioni di aiuto domiciliare da parte della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG;

 

                                    ·   che la procedura è sfociata, dopo lunga e laboriosa istruttoria, nel giudizio del 25 luglio 2012 reso dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni nella sua composizione plenaria;

 

                                    ·   che il giudizio in discussione ha parzialmente accolto le richieste della signora RI 1, patrocinata dallo studio dell’avv. __________, annullando la decisione impugnata, riconoscendo alla ricorrente il diritto a prestazioni di aiuto domiciliare per il 2011 e per gli anni successivi sino a mutazione delle circostanze per un massimo di 6 ore mensili;

 

                                    ·   che la signora RI 1 è pure stata posta al beneficio dell’assisten-za giudiziaria;

 

                                    ·   che la decisione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni è cresciuta incontestata in giudicato;

 

                                    ·   che il 1° ottobre 2012 la Cancelleria del Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha comunicato la crescita in giudicato della sentenza ed ha invitato lo studio legale che rappresenta la signora RI 1 a volere trasmettere la nota d’onorario per la relativa tassazione;

 

                                    ·   che il 2 gennaio 2014 è pervenuto al Tribunale cantonale delle Assicurazioni un lungo manoscritto della signora RI 1 con il quale la stessa ha lamentato inesecuzione da parte della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG delle prestazioni dovute, ciò apparentemente poiché documentazione specifica veniva domandata dalla Cassa e non messa a disposizione dall’assicurata e più specificatamente dal proprio patrocinatore;

 

                                    ·   che il giudice delegato ha ritenuto il gravame quale ricorso per denegata giustizia e lo ha trasmesso alle parti interessate in uno con uno scritto datato 8 gennaio 2014 nel quale è ritenuto quanto per praticità viene riportato di seguito:

 

"  … sembra che … la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG (signora __________ non dia seguito alla sentenza (ossia non rimborsi per conto della Cassa Cantonale le spese riconosciute ed ammesse con la sentenza) poiché non verrebbero trasmesse alla Cassa le fatture che si troverebbero in mani del patrocinatore il quale obietterebbe (a fronte della richiesta d’invio all’amministrazione) il mancato pagamento di suoi onorari.

(…)

… se la mia comprensione dei fatti é corretta, la diatriba sarebbe in essere esclusivamente tra patrocinatore legale ed assicurata, e data la sua natura civile, non potrebbe essere trattata ed evasa dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni. (…)" (doc. II)

 

                                    ·   che, il giudice delegato, ha soggiunto che lo scritto sarebbe stato dichiarato irricevibile in quella costellazione. Diversa la situazione invece se l’omissione fosse stata da ricondurre alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG che, pur potendo dare seguito alle pretese dell’assicurata, non vi poneva mano omettendo di emanare un provvedimento impugnabile;

 

                                    ·   che invitate la ricorrente a prendere posizione, la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG a volere precisare la situazione e ad esprimersi in merito così come l’avv. __________ a volersi esprimere sui fatti sono pervenute al Tribunale cantonale delle Assicurazioni una presa di posizione della Cassa, il 13 gennaio 2014, con cui la stessa ha precisato di avere dato seguito alle richieste dell’assicurata in ossequio alla sentenza cantonale per gli anni 2012 (da agosto) non avendo ancora dato seguito alle richieste per il 2011 per la mancata produzione delle relative fatture, analogamente per quanto riguarda i mesi da gennaio a luglio 2012;

 

                                    ·   che l’avv. __________ ha invece indicato la sua sorpresa nel leggere le “illazioni” della ricorrente precisando che, in uno con la trasmissione della sentenza 25 luglio 2012, la ricorrente era stata invitata a volere produrre i giustificativi (da gennaio a fine aprile 2011) necessari per chiedere il rimborso alla Cassa. Il patrocinatore ha rilevato come non gli sia pervenuto quanto richiesto ed ha evidenziato come analoga richiesta all’assicurata direttamente era stata rivolta dall’amministrazione mediante una lettera 14 agosto 2012;

 

                                    ·   che la signora RI 1 non ha specificato alcunché nonostante l’invito a precisare ed a contestualizzare meglio il suo gravame;

 

                                    ·   che non sono state acquisite prove ulteriori;

 

                                    ·   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);

 

                                    ·   che il ricorso della signora RI 1 è stato recepito quale gravame per denegata e ritardata giustizia alla luce del fatto che nessuna decisione formale resa su opposizione impugnabile risulta emanata dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG nei confronti dell’assicurata;

 

                                    ·   che l’assicurata si lamenta dell’omesso versamento di prestazioni che le sono state riconosciute con sentenza definitiva e ciò per la mancata acquisizione della documentazione necessaria;

 

                                    ·   che l’esame di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve limitarsi, come comunicato alla ricorrente con scritto dell’8 gennaio 2014 doc. II, all’ipotesi di ritardata e denegata giustizia commessa dalla Cassa;

 

                                    ·   che non è competenza del Tribunale cantonale delle Assicurazioni esaminare il rapporto tra patrocinatore e patrocinata trattandosi di questione semmai demandabile al competente Tribunale civile. Non di meno, per quel che emerge dalla documentazione agli atti in particolare prodotta dall’avv. __________, appare che lo stesso ha chiesto alla propria cliente, con l’invio della sentenza, il 24 agosto 2012, di trasmettere “tutti i giustificativi comprovanti le spese … sostenute per l’assistenza a domicilio (noi abbiamo solo quelle da gennaio a fine aprile 2011)”, ciò che non risulta essere stato fatto;

 

                                    ·   che per quanto attiene invece all’ipotesi di denegata giustizia va qui rammentato in diritto che si può fare ampiamente riferimento ai principi dedotti dalla giurisprudenza federale in materia ed evocati nella decisione 3 luglio 2012 (inc. 36.2012.48, cfr. SVR 2005 AHV N. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);

 

                                    ·   che per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato (ciò che vale anche per le decisioni formali richieste) in maniera motivata e con l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione, la norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560). Per costante giurisprudenza del Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);

 

                                    ·   che, come evocato nel giudizio 29 novembre 2011 inc. 36.2011.70, dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Se l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa);

 

                                    ·   che va qui ribadito come, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicura-tore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110), il giudice non può sostituire l’indagine che compete all’assicuratore con propri atti di verifica e di istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, analizzare il merito della fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia dato seguito alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura, occorre verificare, per determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito;

 

                                    ·   che nel caso concreto non si può muovere alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG alcun rimprovero per un preteso ritardo, ma soprattutto un preteso rifiuto di dare seguito al rimborso di prestazioni riconosciute in favore dell’assicurata con sentenza passata in giudicato;

 

                                    ·   che la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha posto in atto quanto necessario per verificare nella loro concretezza le richieste di rimborso postulando la produzione della necessaria documentazione che parzialmente collima con quella specificata dall’avv. __________ nella sua lettera alla cliente del 24 agosto 2012;

 

                                    ·   che non avendo ottenuto l’intera documentazione da parte della sua assistita l’avv. __________ non ha potuto procedere alla trasmissione delle pezze giustificative del rimborso alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG e quest’ultima non ha potuto dare seguito alle richieste dell’assicurata;

 

                                    ·   che appare utile che la documentazione già in possesso del patrocinatore venga trasmessa all’amministrazione per il seguito necessario (doc. III/1) e che l’assicurata stessa proceda a reperire (eventualmente tramite i fornitori di prestazioni se non disponesse più delle copie) la documentazione per dare seguito ai conteggi delle prestazioni dal gennaio 2011 al luglio 2012;

 

                                    ·   che, va ribadito, l’amministrazione ha agito più che correttamente e sollecitamente chiedendo la trasmissione delle pezze giustificative necessarie per eseguire i pagamenti più vecchi mentre che per il periodo da agosto 2012 i pagamenti sono indicati dall’amministrazione come avvenuti regolarmente;

 

                                    ·   che il gravame va pertanto respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza riconoscimento di ripetibili.

 

                                    ·   che copia del presente giudizio viene intimato, oltre che all'amministrazione interessata, alla ricorrente ed all'avv. __________ per l'interesse in questa procedura e per il patrocinio della signora RI 1 in essere almeno sino all'avvio di questa procedura.

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione alle parti le quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

                                   4.   Copia di questa decisione all'avv. __________, Lugano quale parte interessata.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti