Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2014.31

 

TB

Lugano

16 gennaio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2014 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 21 maggio 2014 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                                  A.   Beneficiario di prestazioni complementari dell'AVS, nel mese di settembre 2013 RI 1 ha inviato alla Cassa cantonale di compensazione la fattura del 9 settembre 2013 (doc. 3) del dr. med. dent. __________ di __________ per una cura dentaria avvenuta tra il 21 ed il 30 agosto precedente e ha chiesto il rimborso dell'importo di Fr. 804,45.

Sentita l'apposita Commissione dentisti (doc. 5), il 16 dicembre 2013 (doc. 6) la Cassa cantonale di compensazione ha rifiutato di rimborsare all'assicurato l'ammontare fatturato, poiché "La confezione di Cerec non rientra nel tipo di trattamenti riconosciuti di regola nell'ambito delle prestazioni complementari.".

                                  B.   Il 23 gennaio 2014 (doc. 9) l'assicurato ha nuovamente chiesto alla Cassa l'assunzione dei costi della cura dentaria a cui si è sottoposto, allegando il parere del 16 novembre 2013 (doc. A) del suo medico dentista.

Con decisione formale del 21 marzo 2014 (doc. 14) la Cassa di compensazione, preso atto del parere del 6 febbraio 2014 (doc. 11) della Commissione dentisti, ha proposto il rimborso di Fr. 303,80 per una ricostruzione semplice del dente (posizioni 4752, 4580, 4581 e 4592), corrispondente ad una soluzione semplice, adeguata ed economica, e ha quindi ribadito il rifiuto di prendersi a carico il costo della cura effettuata.

 

                                  C.   La Commissione dentisti si è espressa anche il 2 maggio 2014 (doc. 20) a seguito dell'opposizione del 10 aprile 2014 (doc. 17) dell'assicurato che, appoggiandosi ad un nuovo parere del medico dentista curante (doc. 15), ha sostenuto come la cura adottata fosse l'unica disponibile stante lo stato del suo dente e come il materiale scelto fosse la sola ed unica soluzione economica ed adeguata che garantisse un risultato duraturo.

Con decisione su opposizione del 21 maggio 2014 (doc. II/1) la Cassa cantonale di compensazione ha quindi confermato che in concreto poteva essere eseguita una ricostruzione semplice del dente, perciò ha confermato il rifiuto del rimborso della fattura del dr. med. dent. __________, ma ha concesso il rimborso di Fr. 303,80.

 

                                  D.   Il 18 giugno 2014 (doc. I) RI 1 si è rivolto dapprima in tedesco al TCA e poi, su invito di quest'ultimo (doc. III), anche in italiano traducendo sostanzialmente la prima versione del suo ricorso (doc. IV). Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'intero importo fatturato dal suo medico dentista per la cura del dente 14 avvenuta con la metodologia Cerec.

A suo dire, la stessa sarebbe stata la più indicata visto lo stato del dente e, non di meno, più duratura rispetto alla cura prospettata dalla Commissione dentisti, ovvero una ricostruzione semplice (Fr. 300.-) che il dr. med. dent. __________ ha escluso proprio perché il dente era troppo debole per effettuarla e negli anni avrebbe dovuto essere rifatta più volte con conseguente maggiore spesa finale; una corona classica metallo ceramica sarebbe invece costata circa Fr. 1'000.-, compreso il lavoro dell'odontotecnico, e dunque sarebbe stata più cara della soluzione adottata.

Il ricorrente ha inoltre evidenziato che i dentisti sentiti dalla Cassa di compensazione, peraltro non indipendenti siccome scelti dall'amministrazione, si sono basati su delle semplici radiografie, mentre il suo curante ha potuto scegliere come procedere avendo la situazione reale davanti agli occhi.

Infine, l'assicurato ha fatto presente come dopo essersi rotto il dente abbia espressamente interpellato la Cassa cantonale di compensazione su come procedere e che in quell'occasione non gli sia stata consegnata una lista delle terapie e dei materiali utilizzabili in ambito odontoiatrico, ciò che gli avrebbe invece evitato di dovere ora sopportare la differenza di costo non riconosciuta dalla Cassa.

 

                                  E.   Nella risposta del 31 luglio 2014 (doc. VI) l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso sulla scorta del nuovo parere del 10 luglio 2014 (doc. 24) della Commissione medico dentistica che, riesaminata la documentazione a sua disposizione, ha concluso che il difetto del dente n. 14 poteva essere risolto eseguendo un'otturazione diretta in composito, usando la tecnica adesiva, mentre la ricostruzione in Cerec è, in genere, una soluzione non economica e quindi rimborsabile dalla Cassa solo in casi eccezionali, che in specie, sulla base delle radiografie, non erano però dati.

La Cassa di compensazione ha dunque confermato che la differenza fra l'importo complessivo della nota d'onorario del dr. med. dent. __________ ed il rimborso accordato in precedenza rimane a carico del ricorrente.

 

Il ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni né ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VII).

 

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

 

nel merito

 

                                   2.   La controversia porta sulla questione a sapere se la Cassa di compensazione deve rimborsare il costo del trattamento dentario effettuato dal dr. med. dent. __________, ossia una corona Cerec sul dente 14 del ricorrente fatturata Fr. 804,45.

                                   3.   In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

 

Le prestazioni complementari comprendono la prestazione complementare annua (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC), che è una prestazione pecuniaria (art. 3 cpv. 2 LPC), ed il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC).

 

L'art. 14 cpv. 1 LPC tratta proprio di questo particolare rimborso, prevedendo che i beneficiari di una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese dell'anno civile in corso, debitamente comprovate, di dentista (lett. a), di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne (lett. b), di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico (lett. c), per diete (lett. d), di trasporto al più vicino luogo di cura (lett. e), di mezzi ausiliari (lett. f) e di partecipazione ai costi secondo l'art. 64 LAMal (lett. g).

Giusta l'art. 14 cpv. 2 LPC, i Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.

 

L'art. 15 LPC fissa il termine per esercitare il diritto al rimborso e prevede che le spese di malattia e d'invalidità sono rimborsate se il rimborso è fatto valere entro 15 mesi dalla fatturazione (lett. a) e le spese sono insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva le condizioni di cui agli artt. 4-6 LPC (lett. b).

 

La disposizione transitoria dell'art. 34 LPC prevede che finché i Cantoni non hanno designato le spese che possono essere rimborsate secondo l'art. 14 cpv.1, gli artt. 3-18 dell'Ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC) nella versione in vigore il 31 dicembre dell'anno precedente l'entrata in vigore della Legge federale del 6 ottobre 2006 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si applicano per analogia, ma per una durata massima di tre anni a contare dall'entrata in vigore della legge.

 

Riguardo al rimborso delle spese, il Cantone Ticino ha emanato la Legge di applicazione della LPC del 23 ottobre 2007 (LaLPC), che è entrata in vigore il 1° gennaio 2008, contemporaneamente alla nuova LPC, rendendo non applicabile l'OMPC.

A differenza di quanto regolato fino al 31 dicembre 2007, con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), dal 1° gennaio 2008 sono i Cantoni - e non più la Confederazione - a finanziare le prestazioni di cui all'art. 14 LPC (art. 16 LPC).

 

Così, gli artt. 5-24 LaLPC definiscono il rimborso delle spese su rinvio del citato art. 14 cpv. 2 LPC.

 

Giusta l'art. 5 LaLPC, le spese di malattia e d'invalidità e gli importi massimi sono quelli riconosciuti dalla LPC.

 

Secondo l'art. 6 cpv. 1 LaPC, le spese di malattia, d'invalidità e per i mezzi ausiliari debitamente comprovate sono rimborsate soltanto per l'anno civile in cui ha avuto luogo la cura o è stato fatto l'acquisto.

 

L'art. 7 LaLPC riprende l'art. 15 LPC e prevede che le spese sono rimborsate se la domanda di rimborso è presentata entro quindici mesi dalla fatturazione (lett. a), le spese sono insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva una delle condizioni menzionate nell'art. 4 LPC (lett. b) e il termine di carenza previsto nell'art. 5 LPC è adempiuto (lett. c).

 

Un diritto al rimborso delle spese può essere fatto valere nella misura in cui tali spese non siano già prese a carico da altre assicurazioni (art. 8 cpv. 1 LaLPC).

 

Le spese di malattia, d'invalidità e per i mezzi ausiliari insorte in Svizzera sono rimborsate (art. 10 cpv. 1 LaLPC).

 

Per quanto attiene al caso in esame, occorre illustrare l'art. 13 cpv. 1 LaLPC, che prevede che le spese per trattamenti dentari semplici, economici ed adeguati sono rimborsate.

Per il rimborso è determinante la tariffa dell'assicurazione infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione invalidità (tariffa AINF/AM/AI) per gli onorari delle prestazioni dentarie e la tariffa AINF/AM/AI per i lavori di tecnica dentaria (art. 13 cpv. 2 LaLPC).

Infine, i preventivi e le fatture devono rispettare le posizioni tariffali della tariffa AINF/AM/AI (art. 13 cpv. 3 LaLPC).

 

L'art. 4 cpv. 1 RLaLPC (Regolamento della LaLPC del 19 dicembre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008) dispone che sono rimborsate solo le spese fatturate da dentisti in possesso di un diploma federale o da dentisti che sono in possesso di un'autorizzazione cantonale per esercitare la professione.

Secondo l'art. 4 cpv. 2 RLaLPC, le spese fatturate da dentisti in possesso di un diploma conseguito all'estero sono rimborsate solo se essi sono in possesso di un'autorizzazione cantonale ad esercitare la professione.

 

                                   4.   La nuova LPC (art. 14 LPC) ha dunque delegato ai Cantoni la competenza (anche) in ambito di spese di dentista.

Su questa tematica il Cantone Ticino, nel suo art. 13 LaLPC, ha essenzialmente ripreso il tenore dell'art. 8 OMPC (Ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari) in vigore fino al 31 dicembre 2007 che, come l'intera OMPC, è stato abrogato dal 1° gennaio 2008 con l'entrata in vigore della nuova LPC, adottata con la riforma della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra la Confederazione ed i Cantoni.

 

A questa stregua, visto l'uguale tenore della nuova norma cantonale al citato art. 8 OMPC, d'avviso di questo Tribunale l'allora prassi amministrativa, fondata sulle Direttive sulle prestazioni complementari (DPC) edite dall'UFAS in ambito di spese per trattamenti dentari (valide dal 1° gennaio 2002, stato 1° gennaio 2007, il cui tenore è stato abrogato con la nuova versione in essere dal 1° gennaio 2008), deve essere qui considerata per l'interpretazione della nuova legislazione ticinese. Fa tuttavia eccezione l'art. 8 cpv. 3 OMPC, il cui contenuto non è più stato ripreso a livello ticinese (questa norma prevedeva che se le spese per trattamenti dentari (compreso il laboratorio), sono presumibilmente superiori a Fr. 3'000.-, prima del trattamento si deve sottoporre un preventivo alla Cassa di compensazione. Se un trattamento il cui costo supera i Fr. 3'000.- è effettuato senza l'approvazione del preventivo, sono rimborsati al massimo Fr. 3'000.-).

 

Secondo il N. 5038 DPC, per principio, le spese per trattamenti dentari (spese per il dentista, per lavori odontotecnici, per materiale e medicamenti) sono prese in considerazione nell'ambito delle PC solo se corrispondono a trattamenti ed esecuzioni semplici, economici ed adeguati.

Si può tenere conto delle spese di sostituzioni dentarie (corone, ponti, protesi) a condizione che siano state inserite da un dentista o da un odontotecnico autorizzato all'esercizio indipendente della professione (da quest'ultimo tuttavia solamente protesi complete o parziali e non corone e ponti).

Giusta il N. 5038.1 DPC, per valutare se si è in presenza di un trattamento e di un'esecuzione semplici, economici e adeguati sono determinanti le direttive dell'UFAS concernenti il rimborso di spese per trattamenti dentari nell'ambito delle PC (cfr. Allegato IV DPC).

Per il rimborso di spese per trattamenti dentari è determinante la tariffa dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione per l'invalidità (tariffa AINF/AM/AI) relativa agli onorari per prestazioni dentarie e la tariffa AINF/AM/AI per lavori odontotecnici (N. 5038.2 DPC).

La fattura del dentista e quella del laboratorio odontotecnico vanno inoltrate conformemente alle posizioni tariffarie della tariffa AINF/AM/AI. Devono figurarvi il numero del dente, il numero tariffario, la quantità, il genere di trattamento, la quantità di punti e il valore del punto. In caso di divergenze da un preventivo dei costi approvato, le modifiche al piano di trattamento devono essere desumibili nel dettaglio dalla fattura (N. 5038.3 DPC).

Giusta il N. 5038.5 DPC, i documenti inoltrati devono essere conformi alla LAINF. Devono essere desumibili la situazione prima del trattamento (prospetto e condizioni dei denti) e il trattamento previsto. I documenti devono descrivere il trattamento previsto in modo tale che il dentista consulente possa valutarlo dettagliatamente. Il preventivo dei costi deve ragguagliare circa il numero dei denti, il numero tariffario, la quantità, il genere di trattamento (testo esplicito relativo al numero tariffario), la quantità di punti e il valore del punto. Il preventivo dei costi deve essere corredato delle radiografie necessarie alla sua valutazione. In caso di sostituzione mediante protesi, i modelli di studio e, se disponibile, lo stato parodontale vanno inoltrati su richiesta del dentista consulente.

Secondo il N. 5038.7 DPC, un preventivo dei costi approvato dall'ufficio PC non è da considerare come una garanzia dei costi. La persona assicurata può tuttavia partire dal presupposto che non vi saranno obiezioni di natura tecnica a qualsiasi trattamento corrispondente al preventivo dei costi approvato. Un rimborso integrale è possibile unicamente se l'importo disponibile per il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità lo permette, se non vi sono eccedenze negli introiti e se per principio esiste un diritto alle PC. Riguardo alla decisione in merito al preventivo dei costi va indicato che l'approvazione non significa una garanzia dei costi.

Le spese per il preventivo dei costi vanno addebitate all'importo per il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (N. 5038.8 DPC).

Giusta il N. 5038.10 DPC, l'ufficio PC rammenta regolarmente ai beneficiari di PC che prima di un trattamento dentario di una certa importanza devono informare il loro dentista in merito alle PC e che occorre inoltrare un preventivo dei costi.

 

                                   5.   Dal profilo formale, quindi, la fattura del dentista e quella del laboratorio odontotecnico vanno inoltrate conformemente alle posizioni tariffarie della tariffa AINF/AM/AI. Inoltre, dai documenti trasmessi devono essere desumibili sia la situazione prima del trattamento sia il trattamento previsto, che deve essere descritto cosicché il dentista consulente possa valutarlo dettagliatamente.

 

Dal lato sostanziale, i trattamenti dentari devono essere semplici, economici ed adeguati affinché la Cassa di compensazione possa procedere al rimborso delle relative spese.

 

Occorre ora verificare se, nella sostanza, il parere della Commissione medico dentistica, posto a fondamento della decisione della Cassa, debba essere confermato.

 

Per un coscienzioso esame dei casi problematici relativi a richieste di rimborso quali quella in discussione, anni fa la Cassa cantonale di compensazione ha infatti istituito una Commissione medico dentistica, composta attualmente dai dr. med. dent. __________ e __________, affinché, mediante l'avviso di medici dentisti esperti, essa possa giudicare le fattispecie concernenti i trattamenti dentari necessari agli assicurati beneficiari di prestazioni complementari.

 

                                   6.   Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

Per l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.

Se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).

 

Inoltre, secondo l'art. 44 LPGA se per chiarire i fatti l'assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte.

 

Per l'art. 36 LPGA relativo alla ricusazione, le persone che devono prendere o preparare decisioni su diritti o obblighi devono ricusarsi se hanno un interesse personale nella questione o se, per altri motivi, potrebbero avere una prevenzione (cpv. 1).

Per l'art. 36 cpv. 2 LPGA, se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza. Se si tratta della ricusazione del membro di un collegio, decide il collegio in assenza dell'interessato.

 

Sull'indipendenza degli esperti nella procedura amministrativa si è pronunciato il Tribunale federale nella DTF 137 V 210, confermando che all'assicurato non deve derivare nessuno svantaggio, nella procedura amministrativa, dal fatto che la controparte processuale è lo Stato. Dal momento che le perizie, vista la loro funzione di supporto, sono spesso un elemento caratteristico della conoscenza giuridica, i periti medici devono principalmente essere allo stesso modo indipendenti ed imparziali come lo sono i giudici.

 

Questo elementare requisito costituzionale si applica anche alle perizie amministrative di carattere medico, non appena formano la base per una decisione su un diritto fatto valere e più che mai quando nel successivo procedimento di ricorso saranno utilizzate come base per la valutazione giudiziaria. La natura formale della violazione del diritto ad avere un esperto indipendente ha per conseguenza che la perizia, che non presenta le necessarie caratteristiche, è da escludere come mezzo di prova, indipendentemente dall'esito della fondatezza delle eccezioni materiali (cfr. consid. 2.1.3).

 

Nella citata sentenza il Tribunale federale ha anche analizzato la natura dell'art. 44 LPGA e le conseguenze (giuridiche e pratiche) da essa derivanti, imponendo un rafforzamento dei diritti di partecipazione (cfr. consid. 3.4).

 

                                   7.   In concreto, con il primo scritto del 16 dicembre 2013 (doc. 16), facente seguito alla ricezione della fattura del 9 settembre 2013 del medico dentista curante, l'amministrazione ha comunicato all'assicurato che, per determinare il diritto al rimborso delle cure dentarie, ha proceduto a degli accertamenti.

In effetti, la Cassa ha sottoposto l'intera documentazione medica in suo possesso al giudizio dei medici dentisti fiduciari a cui essa si appoggia, ovvero la Commissione medico dentistica.

 

D'avviso di questo Tribunale, seppure l'istituzione di una tale Commissione dentisti non sia stata specificatamente prevista dal Legislatore federale (LPC) né tanto meno cantonale (LALPC) - come è invece per esempio il caso in ambito di assicurazione invalidità con la creazione del Servizio Medico Regionale (art. 69 LAI e art. 69 OAI), mentre in specie v'è solo un accenno nelle vecchie DPC, laddove per valutare la situazione prima del trattamento ed il trattamento stesso previsto, l'amministrazione può avvalersi di un consulente (N. 5038.5 DPC) - essa non può che portare competenza, chiarezza ed elementi di valutazione alla Cassa cantonale di compensazione.

 

Non va infatti dimenticato che, quale organo amministrativo, forzatamente la Cassa di compensazione non dispone delle necessarie conoscenze per valutare, dal profilo tecnico, se siano dati i presupposti medici per ammettere le cure previste dai dentisti curanti e quindi per concedere ai beneficiari di prestazioni complementari il rimborso delle relative spese.

Il ricorso a questa Commissione, che viene chiamata a valutare indistintamente tanti altri assicurati beneficiari di PC e non è stata quindi appositamente creata per valutare il solo caso dell'insorgente, è quindi opportuno.

 

Quanto all'affermazione del ricorrente secondo cui detta Commissione non sarebbe indipendente siccome è la Cassa stessa a nominare gli esperti che la compongono (doc. IV punto 2), la censura deve essere respinta.

Infatti, in merito alla sua natura e quindi alla possibilità, sottintesa dall'assicurato, di ricusare i periti che la compongono, va qui evidenziato che i medici dentisti che lavorano in seno all'unica Commissione medico dentistica esistente in Ticino creata ad hoc dall'amministrazione cantonale non sono dei periti esterni.

Pertanto, l'art. 44 LPGA - e la giurisprudenza su di esso promulgata dal Tribunale federale (DTF 137 V 210) - non è qui applicabile.

 

La Cassa ha quindi correttamente e validamente affidato a dei periti interni, della cui neutralità, indipendenza e capacità professionale non v'è comunque motivo di dubitare, il compito di valutare lo stato dei denti del ricorrente.

Di conseguenza, dal profilo formale la Commissione medico dentistica che ha esaminato il caso dell'assicurato può, come tale, e nelle persone dei medici dentisti che la compongono, essere considerata come legittimata ad esprimere il proprio parere sul trattamento proposto dal dentista del ricorrente.

 

                                   8.   Resta ora da verificare se nella sostanza i pareri della predetta Commissione, posti a fondamento della decisione della Cassa, debbano essere confermati.

 

Il trattamento dentario fatturato il 9 settembre 2013 (doc. 3) dal dr. med. dent. __________ è stato sottoposto alla Commissione medico dentistica a cui fa capo la Cassa per valutare la semplicità, l'economicità e l'adeguatezza delle cure dentarie proposte dai curanti.

 

Il 19 novembre 2013 (doc. 5) il dr. med. dent. __________, nelle vesti di esperto di detta Commissione, si è pronunciato basandosi sulle due radiografie (doc. 1 e 2) allegate alla nota d'onorario e ha concluso che la confezione di Cerec non rientra nel tipo di trattamenti sussidiabili dalle prestazioni complementari.

 

Nel gennaio 2014 (doc. 9) la medesima fattura di Fr. 804,45 è stata nuovamente trasmessa alla Cassa unitamente ad un rapporto del 16 novembre 2013 (doc. 8) del dr. med. dent. __________ indirizzato al paziente, avente il seguente tenore:

 

" (…)

Gerne bestätige ich Ihnen, dass an Ihrem Zahn 14 eine Versorgung mit einer Cerec-Krone indiziert ist, da nach der Fraktur des palatinalen Höckers der Restzahn zu schwach war um mit einem Kunstoffaufbau langfristig saniert zu werden. Die Alternativtherapie zur Cerec-Krone wäre eine VMK-Krone gewesen, die zusätzlich eine provisorische Krone und die Rechnung des Zahntechnikers bedeutet hätte. Der Preis für so eine Versorgung ist fast doppelt so hoch, wie die Cerec-Krone.

 

Im Übrigen kann ich Ihnen mitteilen, dass die Vereinigung der Kantonszahnärzte schon vor ein paar Jahren Cerec-Krone als probate und für die soziale Zahnmedizin zulässige Therapie anerkannt hat. (…)".

 

La Commissione di dentisti si è riunita il 6 febbraio 2014 (doc. 11) ed a seguito del suo parere la Cassa di compensazione, con decisione del 21 marzo 2014 (doc. 14), ha concesso all'interessato un importo di Fr. 303,80 per "una soluzione semplice, adeguata ed economica, ossia la ricostruzione semplice del dente (posizioni 4752, 4580, 4581, 4592).".

All'opposizione del 10 aprile 2014 (doc. 17) l'assicurato ha allegato lo scritto del 31 marzo 2014 (doc. 15) inviatogli dal curante, che si era così espresso sulla problematica:

 

" (…)

Ich habe eine Kopie des Entscheids erhalten und bin über den Inhalt erstaunt. Ich würde an Ihrer Stelle dagegen einen Rekurs einlegen.

 

Begründung:

Die Vereinigung der Kantonszahnärzte der Schweiz hat vor einigen Jahren explizit die Cerec-Versorgung eines stark zerstörten Zahnes aufgenommen in die Liste der auch durch die Sozialämter zu vergütenden Zahnärztlichen Leistungen.

 

Ein Kunstoffaufbau, wie ihn das Amt vorschlägt, wäre bei Ihnen zu schwach gewesen um dauerhaft und beständig zu sein. Deshalb haben wir die Cerec-Krone angefertigt, um den Zahn langfristig zu schützen. (…)".

 

Il 2 maggio 2014 (doc. 20) la Commissione ha nuovamente esaminato il caso dell'assicurato e dopo consultazione delle radiografie i dr. med. dent. __________ e __________ hanno concluso che "poteva essere eseguita una ricostruzione semplice del dente (soluzione semplice, adeguata ed economica).".

 

Il ricorrente si è lamentato che la cura prevista dai due periti della Commissione non fosse adeguata alla situazione, poiché il dente 14 era troppo debole per sopportare una ricostruzione semplice - che non sarebbe poi nemmeno durata nel tempo - ed una corona classica era invece addirittura più onerosa della soluzione in Cerec adottata dal dentista curante.

 

Prendendo nuovamente posizione sulla fattispecie, i medici dentisti __________ e __________ hanno affermato il 10 luglio 2014 (doc. 24) quanto segue:

 

" I periti ritengono che il difetto del dente n. 14 poteva essere risolto eseguendo un'otturazione diretta in composito, usando la tecnica adesiva.

 

Le posizioni rimborsabili per una ricostruzione semplice del dente n. 14, diversamente da quanto affermato nella nostra decisione del 21 maggio 2014 (e confermata con decisione su opposizione del 21.05.2014), sono: 4002, 4551, 4580, 4581 (pari a complessivi fr. 274.35 - valore del punto fr. 3.10 secondo tariffa AINF/AM/AI).

 

La ricostruzione in Cerec è considerata una soluzione non economica e rimborsabile dalla Cassa solamente in casi eccezionali. Nel caso specifico, dalla documentazione radiografica e dalla descrizione del paziente (che afferma di avere rotto unicamente la cuspide palatinale del dente), l'eccezione non può essere invocata.

Infine, ai nostri periti non risulta che ci siano degli studi comparativi che dimostrino che una ricostruzione in Cerec sia più duratura di un'otturazione diretta in composito eseguita a regola d'arte.".

 

In concreto occorre determinare, conformemente ai principi legali stabiliti dall'art. 13 LaLPC, quale fra le due cure proposte dai medici dentisti intervenuti sia semplice, economica ed appropriata per l'assicurato al fine di verificare se il rimborso di Fr. 303,80 inizialmente accordato sia corretto.

 

                                   9.   Per costante giurisprudenza (sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

Il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352).

 

Per la valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la sua denominazione quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì semplicemente il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

 

" On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                10.   Come esposto, le opinioni degli odontoiatri intervenuti a valutare la situazione orale del ricorrente sono discordanti.

 

Per decidere sulla questione della rimborsabilità, ed in quale misura, di uno o dell'altro intervento proposto dagli specialisti, è opportuno ricordare innanzitutto il principio legale in materia, ossia che sono rimborsate (solo) le spese per trattamenti dentari semplici, economici ed adeguati (art. 13 cpv. 1 LaLPC).

 

Nella sentenza 9C_576/2013 del 15 aprile 2014, il Tribunale federale si è pronunciato su una presunta violazione del diritto federale che avrebbe commesso il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Basilea Città esaminando il diritto del ricorrente al rimborso del costo di una prestazione dentaria alla luce, soltanto, delle Raccomandazioni dell'associazione dei medici dentisti cantonali della Svizzera (VKZS-Empfehlungen). A dire del ricorrente, dette Raccomandazioni, espressamente indicate all'art. 8 dell'Ordinanza cantonale sul rimborso delle spese di malattia e di invalidità nelle prestazioni complementari emessa dal Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Città (KBV; SG 832.720), non sarebbero incluse nella delega dell'art. 14 cpv. 2 LPC, laddove esse limitano il rimborso dei costi all'esigenza dell'economicità e dell'appropriatezza delle prestazioni.

Secondo il TCA, la normativa criticata poggerebbe su una base legale formale (art. 14 cpv. 2 LPC e art. 6 cpv. 2 1a frase LaLPC) e con l'art. 6 cpv. 2 LaLPC il legislatore cantonale avrebbe voluto di principio la continuazione della precedente norma (art. 8 cpv. 1 1a frase OMPC). L'art. 8 cpv. 1 KBV ("Zahnbehandlungskosten (Zahnarztkosten, Kosten der zahntechnischen Arbeiten, Material, Medikamente) sind nur soweit zu berücksichtigen, als sie einer einfachen, wirtschaftlichen und zweckmässigen Behandlung und Ausführung entsprechen."), che riprende la formulazione dell'art. 8 cpv. 1 OMPC, corrisponderebbe quindi alle intenzioni del legislatore cantonale di riallacciarsi dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 cpv. 2 LPC alla precedente regolamentazione federale, compresa la giurisprudenza emanata sull'art. 8 OMPC (DTF 130 V 185). La medesima conclusione varrebbe per l'art. 8 cpv. 2 KBV ("Ob eine einfache, wirtschaftliche und zweckmässige Behandlung und Ausführung vorliegt, bestimmt sich nach den Behandlungsempfehlungen der Vereinigung der Kantonszahnärzte und Kantonszahnärztinnen der Schweiz im Bereich Ergänzungsleistungen."). Contrariamente all'opinione del ricorrente l'obbligo prestativo non sarebbe quindi limitato ulteriormente, ma le Raccomandazioni dell'associazione dei medici dentisti cantonali della Svizzera (AMDCS) servirebbero piuttosto nel senso di linea guida per interpretare e concretizzare i concetti giuridici indefiniti di "semplice", "economico" e "appropriato" nell'ambito dei trattamenti dentari. In questo senso, anche l'UFAS ha elaborato, unitamente alla Società Svizzera di Odontostomatologia, specifiche direttive (N. 5308 e Allegato IV delle DPC in essere fino al 31 dicembre 2007). Pertanto, il rinvio dell'art. 8 cpv. 2 KBV alle citate Raccomandazioni non sarebbe censurabile (cfr. consid. 3.3.2).

L'Alta Corte è d'accordo con l'esposta opinione dell'autorità giudiziaria cantonale. La regolamentazione emanata dal Cantone di Basilea Città segue la precedente regolamentazione federale e si fonda sulla delega dell'art. 14 cpv. 2 LPC. Anche il principio di fondarsi sulle raccomandazioni dell'AMDCS non è criticabile (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. Zurigo 2009, pag. 210). È conforme al diritto federale se le autorità amministrative che si occupano delle prestazioni complementari si attengono a queste Raccomandazioni d'uso alla stregua di linee direttive.

Il TF ha quindi concluso che nel caso esaminato la decisione della Cassa di compensazione di non considerare come trattamento semplice, economico ed adeguato la cura proposta per la mancanza del dente 26 procedendo con un impianto con corona non era criticabile (cfr. consid. 3.3).

 

La citata sentenza prevede dunque la possibilità di rifarsi alle Raccomandazioni dell'Associazione dei medici dentisti cantonali della Svizzera per interpretare le nozioni di una cura dentaria semplice, economica ed adeguata.

 

Queste Raccomandazioni (Behandlungsempfehlungen, cfr. il sito http://www.kantonszahnaerzte.ch/franzoesisch/behandlungsempfehlungen/index.html) prevedono una serie di linee guida e consigli ai dentisti esercitanti in Svizzera su come procedere in ambito di pianificazione e di trattamenti dentari con pazienti richiedenti l'asilo, rifugiati, beneficiari di assistenza sociale, di prestazioni complementari e di aiuto urgente.

Nelle Raccomandazioni dell'AMDCS per le pianificazioni ed i trattamenti, raccomandazioni per gli standard per i trattamenti dentari nel campo delle prestazioni complementari, dell'aiuto sociale e dell'asilo, nel capitolo introduttivo redatto nell'aprile 2014 (http://www.kantonszahnaerzte.ch/downloads/vkzs_einleitung_21042014_behandlungsempfehlung.pdf), a pagina 5 vengono spiegati i criteri di efficacia, adeguatezza ed economicità, non senza prima rilevare che gli esami ed i trattamenti devono rispondere ad un bisogno e spesso essi non coprono i bisogni soggettivi del trattamento.

Il dentista ed il paziente sono quindi, per ciò che concerne la pianificazione e l'esecuzione del trattamento, legati ai criteri di pianificazione specifici fissati dalla Conferenza Svizzera delle istituzioni di Azione Sociale (COSAS). Per analogia con l'art. 32 LAMal, questi criteri sono concretamente l'efficacia, l'appropriatezza e l'economicità o ancora i criteri di "economico ed adeguato" dell'art. 14 LPC.

 

Una prestazione medica è efficace quando essa è oggettivamente utile per la diagnosi posta, per le misure terapeutiche e per le cure desiderate. L'efficacia designa il nesso di causalità tra le misure mediche ed il successo medico sulla guarigione. L'adeguatezza ha per condizione l'efficacia e si valuta principalmente secondo criteri medici; un'applicazione è adeguata quando presenta i migliori vantaggi diagnostici e terapeutici. L'economicità nell'ambito della LAMal presuppone l'efficacia e l'adeguatezza. È il criterio determinante per scegliere tra i differenti trattamenti appropriati: fra vantaggi medici comparabili, la variante meno cara corrisponde al criterio d'economicità. Adeguatezza ed economicità presuppongono la necessità di una misura medica.

 

In effetti, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha stabilito che se più trattamenti entrano in considerazione conviene, nell'ambito delle prestazioni complementari, come in quello della malattia, comparare i rispettivi costi ed i benefici dei trattamenti previsti. Se uno fra questi permette di raggiungere lo scopo ricercato - il ristabilimento della funzione masticatoria - ed è sensibilmente meno caro degli altri, l'assicurato non ha diritto al rimborso dei costi del trattamento più caro (DTF 124 V 200 consid. 3; STFA P 22/02 del 5 agosto 2002 consid. 2).

 

                                11.   Applicando dunque i suesposti concetti al caso concreto, occorre verificare se il trattamento dentario adottato dal medico dentista durante per il dente 14 era semplice, economico ed adeguato giusta l'art. 13 LaLPC e se può essere rimborsato dalla Cassa.

 

Questo Tribunale osserva che il dottor __________ ha in un primo tempo subito scartato l'ipotesi di realizzare un restauro dentale diretto (ovvero direttamente alla poltrona), siccome riteneva la parte di dente restante dalla frattura della cuspide palatale troppo debole per essere sanata durevolmente (langfristig) mediante un'otturazione in composito (doc. A).

Nel suo secondo referto (doc. 15), il dentista curante ha ritenuto che un restauro in composito sarebbe stato troppo debole per potere essere duraturo (langfristig) e stabile (beständig).

 

Una corona (classica) metallo-ceramica sarebbe invece stata, a suo dire, più cara della corona Cerec, perché necessitava di una corona provvisoria e dell'intervento dell'odontotecnico.

 

I medici dentisti __________ e __________ della Commissione medico dentistica a cui si appoggia di principio la Cassa cantonale di compensazione hanno per contro ritenuto che, essendosi rotta soltanto la cuspide palatale del dente 14 così come affermato dall'assicurato medesimo e come risulta dalle radiografie agli atti, la ricostruzione in Cerec, in quanto soluzione non economica che è pertanto accordata solo in casi eccezionali, in specie non era data, visto che era possibile una ricostruzione semplice da mediante un'otturazione diretta in composito, usando la tecnica adesiva.

 

Alla luce delle considerazioni espresse sia dal medico dentista curante del ricorrente, sia dai periti dell'apposita Commissione, tenuto conto della summenzionata norma secondo cui soltanto le spese per trattamenti dentari semplici, economici ed adeguati sono rimborsate, secondo questo Tribunale si deve concludere che le cure dentarie eseguite dal dr. med. dent. __________ non rispettino i principi di semplicità, economicità e di adeguatezza.

 

Il TCA osserva, infatti, che la soluzione adottata dal medico dentista curante è stata scelta siccome si prefiggeva un risultato più stabile e sicuro rispetto al trattamento diretto in composito riconosciuto dalla Cassa di compensazione.

Sulla base delle radiografie agli atti, però, si deve dedurre che l'elemento dentale residuo sarebbe stato sufficiente per potere comunque realizzare un restauro dentale diretto senza ricorrere ad un restauro indiretto, ovvero ad una corona in ceramica o in metallo ceramica, e quindi ottenere un risultato simile a quello voluto dall'assicurato.

In altre parole, un'otturazione diretta in composito eseguita con la tecnica adesiva ed a regola d'arte sarebbe stato un intervento più semplice rispetto alla confezione di una corona Cerec.

 

Quanto al criterio dell'adeguatezza, sebbene il dentista curante abbia in un primo tempo evidenziato la debolezza dell'elemento dentario restante per potere eseguire una ricostruzione diretta in composito, ciò che potrebbe rendere instabile l'intero dente, tuttavia il TCA deve concludere che dalle radiografie a disposizione risulta (soltanto) una piccola radiotrasparenza in basso a sinistra del dente 14 (dei tre, il dente più a destra). Pertanto, la parte di cuspide mancante è tale che la confezione di una corona sarebbe sproporzionata e quindi non necessaria ai fini terapeutici.

 

Anche l'economicità della misura suggerita dall'odontoiatra del ricorrente non è certo data, visto che il trattamento fatturato dal dr. med. dent. __________ (Fr. 804,45) supera di gran lunga il costo della soluzione proposta dalla Commissione medico dentistica (Fr. 303,80 in un primo momento, considerando la ricostruzione totale del dente, poi Fr. 274,35 poiché riferito alla sola cuspide).

Quand'anche si volesse far propria la dichiarazione del ricorrente secondo cui si sarebbe fratturata metà cuspide palatale, la posa di una corona, sia essa in Cerec sia essa in metallo ceramica, non sarebbe comunque adeguata nel caso concreto, essendo la parte di dente restante sufficiente per ricostruire direttamente alla poltrona l'elemento dentario fratturato.

 

Valutati tutti i pareri medici agli atti, in particolare gli scritti del 16 novembre 2013 e del 31 marzo 2014 del medico dentista curante da una parte e le risposte date dalla Commissione medico dentistica in data 19 novembre 2013, 6 febbraio 2014, 2 maggio 2014 e 10 luglio 2014 dall'altra parte, tutto ben considerato, a mente di questo Tribunale, si deve ritenere che il trattamento dentario realizzato dal dr. med. dent. __________, del costo di Fr. 804,45, non possa essere assunto dalle PC.

 

Infatti, come esposto nelle considerazioni che precedono, la soluzione proposta dal suo medico dentista non soddisfa i criteri di semplicità, economicità ed appropriatezza esatti dalla legislazione in materia.

I pareri della suddetta Commissione devono dunque essere posti alla base del presente giudizio.

In tal senso, si deve concludere che solo la proposta di cura dei medici fiduciari della Cassa portante sul restauro dentale diretto era la soluzione più consona atta al risanamento della situazione orale dell'assicurato, adempiendo ai summenzionati requisiti legali. Pertanto, essa, ed essa soltanto, può essere rimborsata dalla Cassa cantonale di compensazione in virtù dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LPC.

 

Va infine osservato che la Commissione medico dentistica ha dettagliatamente esposto, nel suo parere del 6 febbraio 2014 (doc. 11), il costo di tale trattamento, fissandolo in Fr. 303,80 (posizioni 4752, 4580, 4581, 4592) considerando la ricostruzione integrale del dente. Nel suo successivo parere del 10 luglio 2014, i dentisti consulenti dell'amministrazione Cassa hanno corretto il costo riconosciuto, stabilendolo a Fr. 274,35 siccome riferito alla ricostruzione della (sola) cuspide.

 

Ciò nonostante, poiché con la risposta di causa la Cassa di compensazione si è riconfermata nella decisione su opposizione e quindi ha ribadito di concedere all'insorgente il rimborso di Fr. 303,80, non v'è motivo per peggiorare la situazione del ricorrente modificando in Fr. 274,35 l'importo riconosciuto dalla Cassa, ritenuto che è una facoltà del Tribunale riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF 122 V 166).

Questo Tribunale, infatti, considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante (STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; DTF 119 V 249; STCA 36.2013.82 del 18 marzo 2014; STCA del 4 marzo 2009, 33.2008.6).

 

In conclusione, le conseguenze della scelta, da parte del ricorrente, di adottare la soluzione più complessa (corona Cerec) e meno economica proposta dal suo dentista, peraltro senza sottoporre in anticipo alla Cassa cantonale di compensazione un preventivo sul trattamento proposto - malgrado la frattura della cuspide non sia stata trattata in urgenza, ma sia avvenuta a distanza di tempo, visto che il ricorrente ha affermato di essersi recato presso l'amministrazione cantonale per mostrare il dente rotto e per chiedere ragguagli sulla procedura da adottare e sui tipi di interventi riconosciuti e che è solo quando il dente gli faceva molto male che ha contattato e preso un appuntamento presso il dentista curante (doc. IV punto 3) -, devono rimanere a suo carico.

 

In queste circostanze, la scrivente Corte tutela la soluzione proposta dall'amministrazione e conferma che il rimborso per spese dentarie che la Cassa di compensazione può adottare nei confronti di RI 1 ammonta a Fr. 303,80.

 

                                12.   Stanti le considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto integralmente e la decisione impugnata confermata.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti