Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2015.4

 

TB

Lugano

20 giugno 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 9 luglio 2015 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

rappr. da: RA 2 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 19 giugno 2015 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione – Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1989, dal 1° aprile 2007 (doc. 29) è al beneficio di prestazioni complementari all’AI.

 

                               1.2.   Con decisione di sospensione del 31 marzo 2015 (doc. 98), il cui contenuto era stato anticipato ai genitori dell’assicurata, detentori dell’autorità parentale, il 12 marzo 2015 (doc. 86) a mezzo dell’“Avviso di sospensione provvisionale della prestazione complementare erogata a RI 1”, su cui l’avv. RA 2 ha preso posizione chiedendo l’immediato ripristino delle prestazioni, la Cassa cantonale di compensazione ha sospeso a titolo cautelativo e con effetto immediato il versamento delle prestazioni complementari all’AI, togliendo ad un’eventuale opposizione l’effetto sospensivo.

L’amministrazione, evidenziata la non esportabilità delle PC e quindi la necessità di avere un domicilio e la dimora abituale in Svizzera (art. 4 LPC), ha sostenuto di aver acquisito importanti indizi a sostegno del trasferimento all’estero (da almeno un anno) della dimora abituale dei genitori dell’assicurata, rinviando sia a una segnalazione anonima in tal senso sia al fatto che, a seguito di questi eventi, “(…) il Ministero Pubblico del Canton Ticino ha avviato un procedimento penale nei confronti dei signori RA 1 al fine di accertare la loro situazione e l’entità della lesione degli interessi patrimoniali in particolare della Cassa. (…)” (doc. 94). Pertanto, la Cassa ha ritenuto verosimile che la residenza effettiva dell’assicurata si trovasse all’estero.

 

                               1.3.   Il 19 giugno 2015 (doc. A) l’amministrazione, con decisione su opposizione di tenore simile alla decisione formale, ha respinto l’opposizione del 30 aprile 2015 (doc. 120) interposta dall’assicu-rata e ha quindi confermato sia la sospensione del versamento delle PC sia l’immediata esecutività della misura cautelativa.

 

                               1.4.   Con il ricorso del 9 luglio 2015 (doc. I) formulato sempre tramite l’avv. RA 2 in rappresentanza dei genitori, che la rappresentano, RI 1 ha contestato di aver trasferito all’estero da oltre un anno la propria dimora abituale, adducendo una serie di argomentazioni a suffragio della tesi secondo cui “questa dimora abituale è sempre rimasta a __________”. Essa ha sostenuto che l’obbligo di dimora giudiziario ordinato dal Tribunale di __________ non configura un trasferimento della dimora abituale mancando il presupposto della volontarietà e ha negato che l’ente assicurativo possa subire un danno a dipendenza dell’esito delle inchieste penali __________ e svizzere per l’eventuale restituzione di prestazioni versate indebitamente. Ritenendo pertanto ingiusta la misura adottata dalla Cassa di compensazione, la ricorrente ha chiesto di ripristinare il suo diritto alle prestazioni complementari dal 1° aprile 2015 e di concedere l’effetto sospensivo al ricorso, “non ostandovi interessi pubblici preponderanti.”.

 

                               1.5.   Nella risposta del 4 settembre 2015 (doc. X) l’amministrazione ha chiesto la congiunzione della causa con il parallelo incarto in ambito di assicurazione invalidità e di assegno per grandi invalidi dell’AI (32.2015.70) e si è opposta al postulato ripristino dell’effetto sospensivo, osservando come le prove apportate dalla ricorrente, dettagliatamente esaminate, non comprovassero la dimora dell’assicurata (e della sua famiglia) ad __________. Inoltre, l’inchiesta penale aperta dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino sull’accertamento della situazione della famiglia della ricorrente e sull’entità della lesione agli interessi pecuniari dell’Istituto delle assicurazioni sociali era ancora pendente. Pertanto, non potendo che dubitare della presenza della ricorrente in Svizzera sia per gli ultimi due anni sia per gli anni precedenti, la Cassa di compensazione ha ritenuto giustificata la sospensione della prestazione in attesa degli esiti degli accertamenti effettuati dalle autorità penali. “In simili condizioni una richiesta di restituzione da parte della Cassa non si rivela, sulla base di un esame sommario della fattispecie (…), inverosimile e perciò l’interesse di quest’ultima ad evitare una tale richiesta non perde di rilevanza, giustificando dunque una sospensione cautelare della prestazione.” (doc. X pag. 6). Quanto al ripristino dell’effetto sospensivo al ricorso, non potendo stabilire sin dall’inizio l’esito finale della vertenza, l’interesse dell’amministrazione di recuperare gli importi che potrebbero essere chiesti in restituzione è predominante rispetto a quello dell’assicurata di continuare a ricevere le prestazioni, quando il rischio di non poterle recuperare è concreto.

 

                               1.6.   Il 15 settembre 2015 (doc. XII) la Cassa di compensazione ha trasmesso al TCA lo scritto dell’8 settembre 2015 (doc. XII/1) con cui l’insorgente le ha ingiunto di ripristinare le prestazioni complementari sospese dal 31 marzo 2015, ritenendo di avere mantenuto la sua dimora abituale in Ticino;

 

                               1.7.   Con decreto del 18 settembre 2015 (doc. XIII) il giudice delegato del TCA ha respinto l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso.

 

                               1.8.   Il 23 settembre 2015 (doc. XIV) la ricorrente si è riconfermata nel suo ricorso. Essa ha in particolare rilevato che l’assenza dei genitori, e la sua, dal domicilio in Ticino non era dovuta a una loro scelta e quindi era impossibile che dal marzo 2015 essi avessero costituito all’estero la loro dimora abituale e il centro dei loro interessi vitali. Nemmeno ha quindi esportato le prestazioni.

Ciò sarebbe pure dimostrato dal fatto che il papà è stato in disoccupazione fino al giugno 2010 e poi è stato in malattia fino all’ottobre 2012. Pertanto, semmai, almeno fino alla fine del 2012 la ricorrente avrebbe avuto il domicilio e la dimora abituale in Ticino. In questa (contestata) ipotesi, l’assicurata dovrebbe restituire dal 1° gennaio 2013 delle prestazioni complementari comprensive di PC pure, delle spese di malattia e della riduzione dei premi di Cassa malati, ammontanti a Fr. 23'629,35. Stante la somma degli averi bancari bloccati dal Procuratore Pubblico, non vi sarebbe dunque alcun rischio per la Cassa di compensazione di non potere recuperare quanto versato dal 2013.

Infine, la ricorrente ha precisato la sua situazione abitativa, affermando che “La casa di __________ è una piccola casa con due piccoli e modesti appartamenti, poco più che un tugurio: in uno abita il padre della signora __________ e è piccolissimo, nell’altro abitano i coniugi RA 1 con la figlia RI 1 e è poco più grande. Di conseguenza non si può ritenere che vi sia una economia domestica comune tra il padre e i ricorrenti: i due appartamenti hanno per l’elettricità un proprio contatore. Si contesta pertanto la stima di 3'500 kWh sostenuta nella risposta poiché non siamo in presenza di una famiglia composta di 4 persone e di un’abitazione standard normale: i ricorrenti nella primavera 2012 sono stati costretti a staccare due vecchi termosifoni a olio per riscaldamento, uno dei due boiler per l’acqua calda, un vecchio congelatore e un refrigerante dato il loro troppo consumo di elettricità (…)”.

 

                               1.9.   L’amministrazione ha puntualizzato il 5 ottobre 2015 (doc. XVI) che la sospensione a titolo cautelativo delle prestazioni si è resa necessaria a seguito di informazioni pervenutele secondo cui la famiglia dell’assicurata avrebbe dimorato all’estero sin da prima degli eventi che l’hanno trattenuta lontano dal suo domicilio in Svizzera, perciò la sospensione non scaturisce dai fatti legati ai suoi genitori e dall’impossibilità di rientrare in Svizzera. Inoltre, la documentazione prodotta dall’assicurata non ha permesso di fare luce sulla sua residenza.

La Cassa ha poi contestato nel dettaglio gli elementi invocati dalla ricorrente a comprova della sua dimora con i genitori nel nostro Paese, quali il consumo di elettricità e le condizioni della sua dimora, comunque composta di 4 locali e il cui canone di affitto ammonta a Fr. 1'600.- al mese, elementi che si scontrano con le dichiarate ristrettezze economiche e con l’importante liquidità accertata.

Pertanto, stanti i dubbi sulla sua effettiva residenza, la Cassa ha confermato la sospensione a titolo cautelativo delle PC.

 

                             1.10.   Proprio per cerziorarsi della situazione abitativa della sua famiglia, il 12 ottobre 2015 (doc. XVIII) l’insorgente ha chiesto il sopralluogo presso l’abitazione di __________ e il 23 novembre 2015 (doc. XIX) ha trasmesso diversa documentazione quale prova della sua dimora in Svizzera, notificando al TCA quanto segue:

 

" (…)

1. In allegato vi invio, con l'invito a volerli acquisire agli atti, i seguenti nuovi documenti:

    -   decisione 9 novembre 2015 del Tribunale di __________ che ha revocato la misura degli arresti domiciliari risp. dell'obbligo di dimora nei confronti dei miei mandanti: questi ultimi con la figlia RI 1 sono rientrati finalmente nella loro casa di __________,

    -   il Rapporto della Polizia giudiziaria REF 4 novembre 2015 redatto su delega istruttoria del Ministero pubblico cantonale nella persona dell'__________, la lettera che ho inviato oggi all'__________ mediante la quale ho chiesto il dissequestro dei beni di proprietà dei miei mandanti e il pagamento allo IAS delle prestazioni assicurative erogate in ragione per CHF 27'142.60 a saldo.

 

2. II Rapporto di esecuzione 4 novembre 2015 della Polizia giudiziaria REF è stato ordinato dal Ministero pubblico su richiesta dello IAS Istituto delle assicurazioni sociali nella sua qualità di accusatore privato e smentisce nelle sue risultanze la tesi del trasferimento della dimora abituale dei miei mandanti dal Ticino in __________. Per questa ragione ho formalmente chiesto allo IAS di ripristinare con effetto retroattivo al 31 marzo 2015 tutte le prestazioni sociali assicurative sospese e cioè la rendita intera straordinaria Al, l'assegno grandi invalidi di grado elevato e le prestazioni complementari a favore della giovane RI 1, figlia dei miei mandanti.

                                  In funzione della procedura ricorsuale pendente – che vi avevo chiesto informalmente di sospendere in vista di un possibile e a questo punto impossibile accordo con lo IAS Istituto delle assicurazioni sociali per l'intervento in tal senso del Ministero pubblico – il precitato Rapporto di esecuzione 4 novembre 2015 della Polizia giudiziaria REF non solo è inidoneo a dimostrare l'asserito (e contestato) trasferimento della dimora abituale dei miei mandanti dal Ticino alla __________, ma è anzi idoneo a dimostrarne il contrario, per cui sulle prestazioni sociali a favore della figlia RI 1 i miei mandanti non erano astretti all'obbligo di notificazione giusta l'art. 31 LPGA.

 

                                  Pertanto la questione della esportazione di queste prestazioni assicurative sociali non solo non si pone ma è impossibile che in concreto si ponga: con la conseguenza che la sospensione cautelativa delle prestazioni assicurative sociali a favore della figlia RI 1 a opera dello IAS è priva del necessario fumus del buon diritto.

 

Vi chiedo pertanto di decidere nel senso proposto dei ricorsi. (…)”.

 

                             1.11.   Con osservazioni del 9 dicembre 2015 (doc. XXI) la Cassa di compensazione ha informato il TCA che, visto il rientro della ricorrente in Svizzera, dal 1° novembre 2015 è stato riattivato il versamento delle prestazioni complementari con decisione del 4 dicembre 2015 (doc. XXI/1). Per il periodo precedente, ossia dal 1° aprile al 31 ottobre 2015, poiché il Ministero Pubblico non aveva ancora terminato gli accertamenti relativi al trasferimento di residenza abituale dell’assicurata e della sua famiglia, la Cassa ha invece postulato la reiezione del ricorso e quindi la conferma della decisione di sospensione cautelare delle PC.

 

                             1.12.   Con scritto del 15 dicembre 2015 (doc. XXIII) l’avv. RA 2 ha comunicato al Tribunale che:

 

" (…)

L'ordine di sospensione cautelativa di tutte le prestazioni sociali a favore della figlia RI 1 e quindi il relativo contenzioso pendente presso codesto Tribunale è di fatto superato con la riattivazione del versamento di dette prestazioni a far tempo dal 1° novembre 2015.

 

Di conseguenza postulo che i ricorsi degli incarti specificati a margine vengano stralciati dal ruolo poiché privi di oggetto:

la contraria tesi delle controparti ricorsuali cioè di ottenere la conferma giudiziaria della sospensione delle prestazioni sociali dal 1° aprile al 31 ottobre 2015 non ha senso, poiché

 

-   come già asseverato, il soggiorno in __________ nel precitato periodo è stato forzato per la causa di forza maggiore dovuta all'obbligo __________ nei confronti dei miei mandanti,

 

-   già in data 8 settembre 2015 ho diffidato lo IAS Istituto delle Assicurazioni Sociali a versare con effetto retroattivo al 31 marzo 2015 tutte le prestazioni sociali sospese, per cui in punto aprirò un nuovo contenzioso nei confronti dello IAS Istituto delle Assicurazioni Sociali,

 

-   gli accertamenti esperiti dal Ministero pubblico, in particolare il decisivo e esaustivo rapporto della Polizia giudiziaria REF 4 novembre 2015, smentiscono la tesi sostenuta dallo IAS Istituto delle Assicurazioni Sociali del trasferimento della dimora abituale dei miei mandanti in __________ dal 2007 in poi. (…)”.

 

Su questo scritto la Cassa non ha formulato osservazioni (doc. XXIV).

 

                             1.13.   Il 17 maggio 2016 (doc. XXV) la ricorrente ha prodotto numerosa documentazione, fra cui il decreto d’abbandono del 29 febbraio 2016 del Ministero pubblico, cresciuto in giudicato, sull’obbligo di notifica giusta l’art. 31 LPC del trasferimento di dimora abituale dei coniugi RI 1 all’estero prima del 25 febbraio 2015.

 

Avendo detto decreto d’abbandono risolto definitivamente sul piano penale l’accusa (infondata) della Cassa di compensazione di avere esportato illegalmente le prestazioni complementari versate prima del 2015, l’insorgente ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il ripristino delle prestazioni sociali dal 1° aprile 2015.

 

Detta documentazione è stata notificata alla Cassa invitandola a comunicare al TCA se confermava le sue osservazioni del 9 dicembre 2015, in particolare laddove ripristinava le PC dal 1° novembre 2015, mentre per il periodo precedente attendeva gli esiti degli accertamenti in ambito penale, confermando quindi la sospensione cautelare delle prestazioni (doc. XXVI).

 

                             1.14.   Il 30 maggio 2016 (doc. XVII) la Cassa di compensazione ha confermato di avere ripristinato il versamento delle PC dal 1° novembre 2015 con il rientro in Svizzera dell’assicurata.

Per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre 2015, l’amministrazione ha sottolineato l’opportunità di avere sospeso cautelativamente le prestazioni nell’attesa dell’esito degli accertamenti penali sulla cui base, unitamente agli elementi emersi durante l’istruttoria in merito alla pigione dichiarata in base a un contratto di locazione in realtà mai rispettato, si sarebbe pronunciata più tardi.

 

                             1.15.   Con scritto dell’8 giugno 2016 (doc. XXIX) l’avv. RA 2 ha infine comunicato al TCA la sorpresa per la presa di posizione della Cassa che “non voglia rassegnarsi all’evidenza e alla concludenza delle risultanze dell’incarto penale in funzione del rimborso delle PC all’AI dal 1° aprile 2015 al 31 ottobre 2015”, perciò “Vista la resistenza della CCC AVS/AI/IPG chiedo pertanto da parte vostra la decisione formale sul ricorso di cui all’incarto n. 33.2015.4: dato che questa resistenza è ai limiti del temerario sono protestate ripetibili accresciute.”.

 

                             1.16.   Il 14 giugno 2016 (doc. XXXI) la Cassa cantonale di compensazione ha trasmesso al Tribunale due decisioni emesse lo stesso giorno, con le quali vengono ripristinate all’assicurata le prestazioni complementari dal 1° aprile 2015, precisando che esse sono state ricalcolate, anche dal 1° ottobre 2012 – con conseguente restituzione di prestazioni indebitamente ricevute -, sulla base di quanto emerso in sede penale, ossia che la pigione dichiarata non è mai stata pagata, perciò il diritto alle PC è stato calcolato computando la quota parte del valore locativo dell’immobile in cui risiede l’assicurata.

 

 

 

 

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                               2.1.   Il giudizio può essere emanato, come consente l’art. 49 cpv. 2 LOG, a Corte monocratica (per riprendere un’espressione cara al TF; su questi aspetti si faccia riferimento al recente contributo in RtiD 2016-I-307 e ss.), e ciò alla luce di quanto ritenuto nella STCA 32.2015.70 del 16 giugno 2016 relativa alla medesima ricorrente. D’altro canto la tematica giuridica è oggetto di costante giurisprudenza federale e cantonale, l’accertamento fattuale pacifico e non contestato e il numero di pagine di questa decisione (altro argomento caro al TF, vedi contributo citato in RtiD 2016-I-322) significativo unicamente per la doverosa necessità di esporre i fatti in maniera completa.

 

                                         La Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di congiungere gli incarti 33.2015.4 e 32.2015.70 siccome relativi alla medesima assicurata e concernenti la medesima tematica della sospensione del versamento delle prestazioni sociali a causa della dimora all’estero della beneficiaria.

 

Per l'art. 31 Lptca, per quanto non stabilito dalla Legge di procedura per le cause davanti al TCA, valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, della legge cantonale di procedura per le cause amministrative.

A proposito della congiunzione dei ricorsi, l'art. 76 cpv. 1 LPAmm prevede che quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.

 

I ricorsi concernono in effetti fatti di natura simile e pongono temi di diritto materiale identici per ciascuna decisione impugnata (la sospensione cautelare del versamento delle prestazioni di diritto). Ad ogni modo, viste le differenti istruttorie condotte nelle due procedure ed i diversi esiti emersi al termine delle stesse (doc. XXXI), il ricorso inoltrato il 9 luglio 2015 da RI 1 in ambito di prestazioni complementari può essere deciso separatamente dall’incarto parallelo 32.2015.70 concernente l’asse-gno per grandi invalidi e la rendita straordinaria, evaso il 16 giugno 2016.

                               2.2.   L’art. 6 Lptca stabilisce che l’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato (cpv. 1). Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (cpv. 2). Quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione (cpv. 3).

L'art. 53 cpv. 3 LPGA prevede che l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

La riconsiderazione pendente lite permette, dunque, all'amministrazione di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).

 

La modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale (Kieser – ATSG Kommentar, 3a ed. 2015, ad art. 53 n. 77 pag. 715).

 

L'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (STF 8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 1; DTF 133 V 530 consid. 2 e 5; 130 V 138 consid. 4.2; Kieser, op. cit., ad art. 53 n. 78 pag. 715).

 

                               2.3.   Nel caso di specie dagli atti risulta che la Cassa cantonale di compensazione, dopo che con decisione di sospensione del 31 marzo 2015 ha sospeso con effetto immediato il diritto alle prestazioni complementari e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso rendendola immediatamente esecutiva, con decisione del 4 dicembre 2015 ha riconosciuto alla ricorrente il diritto alle PC dal 1° novembre 2015 (cfr. consid. 1.11).

In seguito l’amministrazione, con lettera del 14 giugno 2016 (doc. XXXI), ha comunicato al TCA che in pari data ha emesso due distinte decisioni con le quali ha ripristinato il diritto alle PC anche per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre 2015, ricalcolando l’importo di diritto in virtù della nuova pigione (cfr. consid. 1.16).

 

Come esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al giudice (cfr. consid. 2.2).

Di conseguenza, i suddetti provvedimenti, emanati e preavvisati dopo il termine per la risposta di causa, valgono unicamente quale proposta al giudice.

 

nel merito

 

                               2.4.   Oggetto del contendere è sapere se la decisione impugnata, con la quale la Cassa ha sospeso in via provvisionale il diritto alle prestazioni complementari con effetto dal 1° aprile 2015, sia conforme o meno alla legislazione federale.

 

                               2.5.   L'art. 1 cpv. 1 LPC stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) si applicano alle prestazioni di cui al capitolo 2, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

 

Secondo l’art. 55 cpv. 1 LPGA le procedure che negli articoli 27–54 o nelle singole leggi non sono fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA).

 

L’amministrazione può ordinare la sospensione del diritto ad una prestazione quale provvedimento cautelare in applicazione analogica dell’art. 56 PA (avente il seguente tenore: “Dopo il deposito del ricorso, l’autorità adita, il suo presidente o il giudice dell’istruzione può prendere, d’ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d’urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati”) (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2 = SVR 2011 IV Nr. 12 pagg. 33-34; STF 9C_463/2009 dell’8 luglio 2009 consid. 1; DTF 121 V 112 pagg. 115-116; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 30, note marginali 2323 – 2340, pagg. 453-456 e riferimenti).

 

Secondo dottrina e giurisprudenza (riassunti in Müller, op. cit., note marginali 2336 – 2339, pagg. 455-456), l’amministrazione può ordinare misure cautelari se sussiste un’urgenza di mettere subito in atto il provvedimento preso, se rispetta il principio della proporzionalità (ponderazione degli interessi) e se è giustificato dal probabile esito della procedura principale.

 

Nel caso di una decisione cautelare va salvaguardato il diritto di essere sentito e il provvedimento deve essere motivato (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.1 e Müller, op. cit., note marginali 2378 – 2382, pagg. 463-464 e riferimenti).

 

In concreto, prima dell’emanazione della querelata decisione, il diritto di essere sentito è stato rispettato, visto che il 12 marzo 2015 la Cassa ha espressamente avvisato l’assicurata sul provvedimento di sospensione che intendeva adottare e le ha dato la possibilità di presentare eventuali osservazioni al riguardo (cfr. consid. 1.2).

 

                               2.6.   Va qui ricordato che l’art. 4 LPC enumera, fra i presupposti per la concessione delle prestazioni, quello del domicilio e della dimora abituale in Svizzera (art 13 LPGA).

 

Scopo di questa doppia condizione è quella di regolamentare nella legge la non esportabilità di tali prestazioni essendo delle prestazioni speciali a carattere non contributivo (FF 2005 5542; sulla non esportabilità delle PC nell’ambito dell’applicazione dell’ALC [Allegato X] e del Regolamento CE n. 883/2004 [art. 70 par. 2 lett. c] cfr. la DTF 141 V 396 consid. 5.1 = SVR 2015 EL Nr. 9. In ambito di assegni per grandi invalidi dell’AI e di rendite straordinarie, per la doppia condizione cfr. FF 1990 II 88 e la STFA I 270/03 del 18 giugno 2004, consid. 3.3, parzialmente pubblicata in DTF 130 V 404; sulla non esportabilità dell’AGI e della rendita straordinaria cfr. DTF 142 V 2, DTF 141 V 530 e DTF 132 V 423).

 

Secondo l’art. 13 LPGA il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23–26 del Codice civile (cpv. 1) e una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata (cpv. 2).

 

Circa le nozioni di domicilio e dimora abituale ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 LPC, 23 segg. CC e 13 LPGA, vedi la DTF 141 V 530.

 

Una persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 CC) e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100). Perché possa crearsi domicilio ai sensi di questa disposizione, occorre, di principio, che siano realizzate cumulativamente due condizioni: la prima, oggettiva, di residenza effettiva in un determinato luogo e, la seconda, soggettiva, dell’intenzione di stabilirvisi durevolmente (DTF 141 V 530 consid. 5.2; DTF 127 V 237 consid. 1; DTF 125 V 76 consid. 2a e la giurisprudenza e dottrina ivi citati).

 

Quanto alla dimora, abituale essa va intesa quale residenza effettiva in Svizzera con la volontà di conservarla; il centro di tutte le relazioni dell’interessato deve inoltre trovarsi in Svizzera (DTF 141 V 530 consid. 5.3).

 

                               2.7.   Come accennato (cfr. consid. 2.5), l’amministrazione può ordinare misure cautelari se, tra l’altro, il provvedimento preso è giustificato dal probabile esito della procedura principale.

 

In concreto, questo Tribunale ritiene che il probabile esito della procedura principale al momento della resa del provvedimento qui impugnato non giustificava l’adozione di misure provvisionali di sospensione delle prestazioni (STCA 32.2015.70 del 15 giugno 2016).

 

Infatti, a differenza di quanto sostenuto dall’amministrazione, secondo cui “(…) la Cassa ha appreso che la presenza della famiglia __________ in __________ (Comune di __________ risalirebbe ad un periodo precedente all’arresto dei genitori della ricorrente. Del resto, questo ha portato pure all’apertura di un procedimento penale nei loro confronti da parte del Ministero pubblico del Canton Ticino al fine di accertare la loro situazione e l’entità della lesione degli interessi pecuniari dell’Istituto delle assicurazioni sociali. (…)” (doc. X), d’avviso di questo Tribunale, sulla sola base delle informazioni che le erano pervenute, a quel momento non era ancora possibile concludere che la ricorrente probabilmente aveva trasferito la propria dimora abituale all’estero e che pertanto il diritto alle prestazioni complementari avrebbe dovuto essere soppresso (STCA 32.2015.70 del 16 giugno 2016 consid. 2.6).

 

Ciò trova conferma anche nelle motivazioni del Decreto di abbandono del 29 febbraio 2016 (doc. D1), e in particolare laddove il Procuratore __________ ha evidenziato che “(…) L’istruttoria compiuta dalla Polizia, mediante assunzione di elementi tecnici necessari presso __________ e audizione dei testimoni menzionati dallo IAS, non ha permesso di confermare i sospetti sollevati circa il trasferimento all’estero degli imputati prima dell’inizio del 2015, con conseguente arresto in __________. I testi hanno confermato che essi si assentavano talvolta per vacanza o soggiorni in __________ presso parenti in __________, ma rientrando sempre in Ticino dove avevano sempre lavorato e vissuto per decenni nella casa di famiglia. Anche i dati di consumo dell’elettricità confermano la tesi degli imputati e non attestano affatto un loro trasferimento all’estero. Aggiungasi che gli elementi personali desumibili dalla vita personale di entrambi, confermano il loro legame concreto con la Svizzera. La nazionalità di entrambi, la permanenza duratura in Ticino, la professione dipendente sempre svolta in Ticino dal marito, la proprietà e la residenza costante nella casa di famiglia della moglie costituiscono elementi convergenti della loro volontà di risiedere a __________ ove peraltro sono immediatamente rientrati non appena revocati gli arresti domiciliari. Ne consegue che, tanto dal profilo oggettivo quanto da quello soggettivo, non vi è stato inganno dell’autorità amministrativa circa il reale domicilio, che è stato sempre stabilito in Ticino. (…)” (doc. D1 punto 4).

 

Nemmeno l’amministrazione poteva concludere differentemente anche avuto riguardo agli accertamenti effettuati dall’Ufficio AI - nell’incarto parallelo richiamato dalla ricorrente - presso il medico curante dr. med. __________, il quale nel suo certificato del 21 aprile 2015 ha evidenziato di avere prescritto all’assicurata dei farmaci in due occasioni nel corso del 2014. Su questo referto si è espresso il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale su invito dell’Ufficio AI, riscontrando delle anomalie in merito alla frequenza delle visite mediche ed alla tipologia della farmacoterapia assunta dall’assicurata a fronte dei gravi deficit di cui è affetta (doc. X punto 1.2).

Questo Tribunale rileva, al riguardo, che oltre ad essere posteriori alla resa del provvedimento provvisionale qui impugnato, le conclusioni del medico SMR sono state comunque validamente e puntualmente contestate dalla ricorrente nella vertenza parallela (cfr. STCA 32.2015.70 consid. 1.8).

 

Analogo discorso vale per le tesi sviluppate dall’amministrazione circa i dati delle __________ (doc. X punto 1.2 e doc. XVI), anch’esse contestate dalla ricorrente (cfr. consid. 1.8).

Al riguardo, lo si ribadisce, il Procuratore __________, nel Decreto di abbandono del 29 febbraio 2016 (doc. D1 punto 4), ha rilevato che “(…) Anche i dati di consumo dell’elettricità confermano la tesi degli imputati e non attestano affatto un loro trasferimento all’estero. (…)”.

 

                               2.8.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata del 31 marzo 2015 va annullata.

Alla ricorrente, come del resto proposto dalla medesima Cassa viste le succitate decisioni del 4 dicembre 2015 e del 14 giugno 2015 (cfr. consid. 1.11 e 1.16), va quindi confermato il diritto alle prestazioni complementari dal 1° aprile 2015.

 

                               2.9.   Il ricorso deve dunque essere accolto e all’insorgente, vincente in causa e patrocinata da un legale, vanno riconosciute delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                               1.      Il ricorso è accolto.

 

1.1.   La decisione impugnata è annullata.

 

1.2.   Il diritto di RI 1 alle prestazioni complementari è ripristinato dal 1° aprile 2015.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa di compensazione verserà alla ricorrente l’importo di Fr. 2'000.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti