Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2016.10

33.2016.11

 

TB

Lugano

16 febbraio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 novembre 2016 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 17 ottobre 2016 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione – Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                                  A.   Beneficiaria dal 2012 di prestazioni complementari all’AVS, nel marzo 2016 RI 1, nata nel 1950, è stata oggetto di una revisione periodica, in cui ha dichiarato e comprovato che al 31 dicembre 2015 il debito ipotecario ammontava a Fr. 297'000.- e gli interessi ipotecari a Fr. 4'215,75 (docc. 118, 124 e 125).

 

                                  B.   Con decisione del 18 settembre 2016 (doc. A3) la Cassa cantonale di compensazione ha da un lato chiesto la restituzione di Fr. 16'128.- per prestazioni indebitamente versate dal 2013.

D’altro lato, ritenendo sempre che gli interessi ipotecari pagati dall’assicurata erano in realtà inferiori a quanto conteggiato fino a quel momento, dal 1° ottobre 2016 la Cassa ha fissato in Fr. 547.- il suo diritto mensile alle prestazioni complementari.

                                     

                                  C.   Alle rimostranze dell’assicurata del 28 settembre 2016 (doc. A1), che ha affermato che le riduzioni dei tassi ipotecari avvenute negli anni erano già note alla Cassa avendola debitamente informata e che perciò essa avrebbe riscosso in buona fede le PC che ora non sarebbe comunque in grado di restituire, il 17 ottobre 2016 (doc. A2) la Cassa cantonale di compensazione ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato l’ordine di restituzione e la modifica del suo diritto mensile.

Con la revisione periodica la Cassa è venuta a conoscenza del debito e degli interessi ipotecari, che dal 2014 sono fortemente diminuiti senza che l’interessata la mettesse però al corrente. L’amministrazione ha quindi ricalcolato il diritto dell’assicurata sulla base dei nuovi importi, fissando dal 1° ottobre 2016 il suo diritto in Fr. 547.- mensili, contro i Fr. 995.- versati dal 1° gennaio 2016. Inoltre, per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2016 la Cassa ha stabilito complessivamente in Fr. 16'128.- le prestazioni indebitamente corrisposte e pertanto da restituire.

Quanto alla richiesta di condono, la Cassa ha osservato che si pronuncerà soltanto dopo che la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato.

 

                                  D.   Il 15 novembre 2016 (doc. I) RI 1 si è rivolta al TCA contestando la restituzione di Fr. 16'128.- e la fissazione in Fr. 547.- della sua PC da ottobre 2016. La ricorrente ha chiesto di rivedere il calcolo del suo diritto sulla base dei documenti giustificativi delle spese condominiali allegati (docc. A4-A7).

Al riguardo, la ricorrente ha osservato di non essere mai stata messa al corrente dai funzionari della Cassa di compensazione che fra le spese computabili vi sarebbero anche le spese condominiali sostenute, ma di averlo appreso soltanto con la decisione su opposizione. In concreto, però, la Cassa non ha tenuto conto di queste spese, ma solo degli interessi ipotecari, a proposito dei quali l’assicurata ha rilevato che “Dietro mia specifica richiesta telefonica ad uno dei collaboratori/funzionari della Cassa, al quale avevo chiesto, se fosse necessario fornire i dati di un eventuale cambiamento di condizione dei tassi d’interesse ipotecari, mi è stato assicurato che queste informazioni gli sarebbero state fornite direttamente dall’Agenzia AVS comunale. Malgrado ciò ho sempre avvisato degli avvenuti cambiamenti.”.

 

                                  E.   Nella risposta del 5 dicembre 2016 (doc. III) l’amministrazione ha osservato che le spese condominiali fatte valere dalla ricorrente non sono computabili nelle sue spese riconosciute, giacché essendo proprietaria dell’appartamento in cui vive essa ha diritto, per le spese accessorie, (soltanto) ad un forfait di Fr. 1'680.- (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI), che va ad aggiungersi al valore locativo del suo immobile, per un totale riconosciuto di spese per la pigione di Fr. 10'780.-.

Per quanto concerne i costi legati alla proprietà, la Cassa ha rilevato che vanno considerate delle spese di manutenzione che corrispondono fino al 31 dicembre 2013 al 25% rispettivamente al 15% del reddito lordo dell’immobile, mentre dal 1° gennaio 2014 tale deduzione forfettaria, che si basa sull’art. 31 cpv. 4 LT a cui rinvia l’art. 16 OPC-AVS/AI, è del 20% rispettivamente del 10%. Ciò significa che le spese di manutenzione vanno dunque considerate in ragione di Fr. 1'820.- (20% di Fr. 9'100.-) anziché di Fr. 2'275.-, perciò l’importo da restituire è maggiore rispetto a quello indicato con la decisione su opposizione e va pertanto fissato in Fr. 17'496.-.

 

                                  F.   Stante il peggioramento prospettato dall’amministrazione, il Giudice delegato ha informato subito il 7 dicembre 2016 (doc. V) la ricorrente della possibilità che il Tribunale emani una sentenza più sfavorevole e quindi che la sua situazione peggiori, dovendo restituire un importo maggiore di quello stabilito con la decisione su opposizione. Il TCA ha quindi dato la possibilità all’assicurata di ritirare il suo ricorso.

 

                                  G.   Per la ricorrente, la richiesta di restituzione delle prestazioni complementari e la riduzione del suo diritto “risulta alquanto incomprensibile” (doc. VI pag. 1), avendo sempre agito nella massima trasparenza fornendo di volta in volta quanto richiestole e senza nascondere alcunché, agendo quindi in buona fede.

L’assicurata ha inoltre precisato che i dati riguardanti i tassi di interesse applicati dalla banca sul suo finanziamento ipotecario sono presenti annualmente nella sua dichiarazione fiscale e sono comunicati all’agenzia AVS comunale. Si è pure chiesta se la Cassa le avrebbe chiesto di comunicarle un aumento dei tassi ipotecari, con conseguente erogazione di PC superiori.

Ribadendo la sua buona fede, la ricorrente ha stigmatizzato che debba ora pagare lei per degli errori di calcolo compiuti dalla Cassa, quando aveva invece tutti i dati necessari per adeguare il suo diritto alle prestazioni complementari.

 

La Cassa si è riconfermata nella risposta di causa (doc. VIII).

 

 

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         in ordine

 

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione monocratica ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della LOG (STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 del 21 dicembre 2007).

 

nel merito

 

                                   2.   Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

 

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale, in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

 

                                   3.   In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS).

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

 

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:

 

" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

 

a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

 

1.       19 290 franchi per le persone sole,

2.      28 935 franchi per i coniugi,

3.      10 080 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

 

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

 

1.       13 200 franchi per le persone sole,

2.      15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

3.      3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."

 

                                   4.   Oggetto del contendere è da una parte la determinazione delle prestazioni complementari spettanti a RI 1 dal 1° ottobre 2016 e dall’altra la verifica della correttezza dell’ordine di restituzione emesso nei suoi confronti dall’amministrazione per le prestazioni complementari percepite apparentemente indebitamente dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2016, che la Cassa di compensazione ha stabilito in Fr. 16'128.- e che con la risposta di causa ha proposto di aumentare a Fr. 17'496.-.

                                   5.   Per l'art. 24 OPC-AVS/AI, la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

 

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

 

Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall’analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).

 

L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

 

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).

 

                                   6.   Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2 dell’art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

 

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

 

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

 

L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

 

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).

 

Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

 

                                   7.   In concreto, con decisione formale del 18 settembre 2016 (doc. A3) la Cassa cantonale di compensazione ha indicato che la necessità di un nuovo ricalcolo del diritto alle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2016 era dato dal computo degli effettivi interessi ipotecari versati dalla ricorrente in quel periodo, della cui diminuzione l’assicurata non aveva informato l’amministrazione.

 

La restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi a seguito della scoperta di una spesa riconosciuta che è inferiore a quella ritenuta fino a quel momento dalla Cassa, secondo cui l’assicurata avrebbe così illecitamente beneficiato di prestazioni complementari maggiori dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2016.

A fronte di tale circostanza, l'amministrazione ha quindi dapprima calcolato le prestazioni complementari mensili corrette di diritto dell’assicurata per quel periodo; poi ha calcolato anno per anno gli importi chiesti in restituzione, che corrispondono alla differenza fra quanto versato a suo tempo dalla Cassa quando non era a conoscenza delle effettive spese e il nuovo importo di diritto.

Constatato quindi un indebito versamento giusta l'art. 25 LPGA, l'amministrazione ha chiesto all'assicurata la restituzione della somma di Fr. 16'128.- erroneamente percepita (in più) dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2016.

In un secondo momento tale importo è aumentato a Fr. 17'496.-.

                                   8.   Va innanzitutto rammentato che la Cassa di compensazione, avendo rilevato un caso di indebita percezione di prestazioni da parte della ricorrente, era tenuta ad emanare una decisione di restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti dell'art. 53 cpv. 2 LPGA per il riesame delle precedenti decisioni formali di concessione delle prestazioni complementari.

 

Le decisioni formali di concessione di una prestazione complementare dal 1° gennaio 2013 (doc. 34) in poi (docc. 41, 87, 94, 104 e 109) si sono infatti rivelate manifestamente errate fino al 30 settembre 2016.

Le stesse non sono in effetti conformi alla legislazione in materia di PC, che impone che l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC). Fra le spese riconosciute vanno computati gli interessi ipotecari (art. 10 cpv. 3 lett. b LPC). Dagli accertamenti esperiti dalla Cassa cantonale di compensazione sono emersi (dal 2013) degli interessi ipotecari inferiori rispetto a quelli ritenuti nei fogli di calcolo delle PC.

In virtù dell'art. 24 OPC-AVS/AI l'assicurata era tenuta ad informare la Cassa che questi importi erano diminuiti, essendo determinanti per stabilire, insieme ai redditi determinanti, il suo diritto alle prestazioni complementari.

Ne discende che la Cassa di compensazione ha indebitamente versato all'assicurata delle prestazioni complementari che dal 2013 al 2016 non dovevano per contro esserle riconosciute in tale misura.

 

Inoltre, il riesame delle decisioni alla base della concessione di una prestazione complementare dal 1° gennaio 2013 in poi riveste un'importanza notevole, poiché esse hanno per oggetto una prestazione periodica (DTF 119 V 475 consid. 1c; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 2.3).

 

La richiesta di restituzione delle prestazioni complementari versate all'insorgente è quindi formalmente giustificata.

 

                                   9.   La restituzione è soggetta al termine relativo di prescrizione di un anno. A questo proposito la nostra Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art. 25 cpv. 2 LPGA (art. 47 vLAVS), contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (DTF 133 V 579 consid. 4.1; DTF 127 V 484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a; Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung, Zurigo 1996, pag. 192; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).

 

I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Per giurisprudenza costante, i termini sono salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione formale e se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve restituire le prestazioni (DTF 119 V 434; Kieser, op. cit., n. 30 ad art. 25, pag. 286).

 

Come rammentato dal Tribunale federale con STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 (cfr. anche STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015; STF 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013; STF 9C_744/ 2012 del 15 gennaio 2013, consid. 6.2), il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile e avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Il Tribunale federale ha inoltre pure avuto modo di precisare (come ricorda la STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011) che a prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL Nr. 12 [9C_795/2009]). Secondo giurisprudenza, questo termine viene salvaguardato con la resa del progetto di liquidazione del caso (DTF 133 V 579 consid. 4.3.1; 119 V 431 consid. 3c; SVR 2011 IV Nr. 52 [8C_699/2010] consid. 2).

In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Occorre quindi di regola un secondo motivo - nel senso di una presa di coscienza dell'errato versamento delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio - per fondare il momento della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di restituzione (DTF 110 V 306 seg.). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]).

Si ricorda inoltre che il principio posto in DTF 110 V 306 seg., secondo cui in presenza di un errore dell'amministrazione occorre di regola un secondo motivo - nel senso di una presa di coscienza dell'errato versamento delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio - per fondare il momento della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di restituzione, si estende ugualmente ai casi in cui la causa della riscossione indebita è ascrivibile a un omesso accertamento dei requisiti del diritto, e, più in generale, a una violazione della massima inquisitoria da parte dell'assicuratore (STFA C 36/01 del 13 agosto 2003 consid. 3.2.2). L'obbligo di accertamento prescritto dall'art. 43 cpv. 1 LPGA non consente di conseguenza di dipartirsi dalla prassi secondo cui se il momento della conoscenza del fatto determinante - e quindi la decorrenza del termine di perenzione - non può essere fatto risalire alla data del versamento indebito, poiché ciò renderebbe (spesso) illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383), a maggior ragione non si può fare risalire questo momento a una data ancora precedente (STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 4.3 = SVR 2010 EL Nr. 12; STF 9C_737/2009 del 1° aprile 2010 consid. 2.3.2.2 in fine).

Nel concretare questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria, ma soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (STFA I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).

Infine, se per l'accertamento e l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989 pag. 558). Tuttavia, la conoscenza di un'autorità incompetente non è sufficiente in tal senso (DTF 139 V 6 consid. 5.1).

 

                                10.   Nel caso concreto, il TCA evidenzia che dal momento in cui l’amministrazione ha ricevuto il 31 marzo 2016 dall’agenzia comunale AVS il questionario sulla revisione del diritto alle PC compilato dall’assicurata il 15 marzo 2016 (doc. 125), a quando, una volta accertate le sue spese riconosciute e in particolare gli interessi ipotecari versati, ha quindi potuto emanare la decisione di restituzione qui contestata (18 settembre 2016), l’anno di perenzione previsto dall’art. 25 cpv. 2 LPGA non era ancora trascorso.

Ciò significa che la pretesa della Cassa di compensazione del 18 settembre 2016, emessa quando disponeva di tutti gli elementi decisivi dai quali risultava sia il principio stesso dell’obbligo di restituzione sia l’ammontare dovuto giacché era in possesso di tutte le necessarie informazioni per ricalcolare il diritto alle PC della ricorrente e quindi chiederle la restituzione di quanto versato indebitamente di troppo in quegli anni, è tempestiva.

 

È infatti al più presto al 31 marzo 2016, con la ricezione di diversa documentazione fra cui la notifica di tassazione IC 2014 e l’estratto bancario del debito ipotecario dell’assicurata, che comincia a decorrere il termine annuo di perenzione in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile e avuto riguardo alle circostanze, si è resa conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 110 V 304).

 

L’ordine di restituzione del 18 settembre 2016 non è pertanto perento e come tale, nel principio, va confermato.

 

                                11.   Per quanto concerne gli importi da restituire stabiliti dalla Cassa di compensazione, va evidenziato che l’autorità amministrativa ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari della ricorrente basandosi sulle notifiche di tassazione IC 2013 e 2014 e sull’attestazione bancaria riferita all’anno 2015 (doc. 118), conteggiando dei diversi interessi ipotecari.

La ricorrente riconosce che detti importi siano diminuiti nel tempo, ma contesta che non siano state prese in considerazione nelle sue spese anche le spese di manutenzione e le spese accessorie che è tenuta a pagare per la manutenzione del suo immobile e per la sua gestione, come le spese per il riscaldamento, per la corrente elettrica, per l’acqua potabile, per la fognatura, per l’assicurazione dello stabile, per la portineria, l’amministra-zione, ecc., così come documentato (docc. A4-A6).

 

Per la Cassa di compensazione l’assicurata, in qualità di proprietaria dell’abitazione in cui dimora, può dedurre a titolo di spese accessorie soltanto un forfait che la legge (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI) fissa in Fr. 1'680.-. Pertanto, non è possibile computare nelle sue spese riconosciute i costi che la stessa ha fatto valere in sede ricorsuale producendo i conteggi delle spese condominiali/accessorie a essa imputate e fatturate.

 

                                12.   Per il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 3), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).

 

L'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC è pure applicabile alla persona che abita l'appartamento di sua proprietà. In tal caso, la spesa riconosciuta corrisponde al valore locativo ritenuto come reddito della sostanza immobiliare (DTF 126 V 252 = SVR 2001 EL Nr. 1; RCC 1968 pag. 221; STFA P 54/88; STFA P 4/99).

Quando un assicurato è proprietario di un bene immobile va quindi ritenuto il relativo valore locativo.

 

Il reddito della sostanza immobiliare comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (N. 3236.01 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC) valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2016; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 99).

 

Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 100).

 

A norma degli artt. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è imponibile quale reddito da sostanza immobiliare il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito.

La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.

 

Nel caso di assicurati la cui sostanza e i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

 

Pertanto, l'importo conteggiato dalla Cassa, identico alla cifra esposta nelle notifiche di tassazione IC 2013 dell’11 marzo 2015 (doc. 126) e IC 2014 del 20 gennaio 2016, corrisponde al valore locativo. Va quindi ritenuta una pigione netta di Fr. 9'100.-.

 

Non va poi dimenticato che, conformemente al succitato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, le spese riconosciute per le persone che vivono a casa comprendono, oltre alla pigione di un appartamento, le relative spese accessorie.

L'art. 16a OPC-AVS/AI accorda, nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà rispettivamente che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto d'abitazione sull'immobile che abitano (art. 16a cpv. 2 OPC-AVS/AI), un forfait annuo di Fr. 1'680.- per le spese accessorie (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI), che va ad aggiungersi all'importo della pigione netta (N. 3236.02 DPC).

La deduzione forfetaria delle spese accessorie ex art. 16a OPC-AVS/AI è conforme alla legge (SVR 2011 EL Nr. 2 consid. 3.4).

 

Nel caso in esame, dunque, alla ricorrente va computato nella pigione anche l'importo forfetario di Fr. 1'680.- per le spese accessorie, per ottenere una pigione lorda di Fr. 10'780.-.

 

Questo ammontare, essendo inferiore all'importo massimo di Fr. 13'200.- previsto per le persone sole, va computato come tale nel foglio di calcolo per la prestazione complementare.

 

Peraltro, contrariamente a quanto richiesto implicitamente dalla ricorrente, ella non può essere considerata quale conduttrice dell'immobile in cui abita e quindi non può fare valere le spese accessorie sopportate, quali le spese per l’assicurazione dello stabile, per la fognatura, per la portineria, per l’amministrazione (docc. A4-A7: per l’anno 2012-2013: Fr. 5'300.-, per l’anno 2013-2014: Fr. 5'700.-, per l’anno 2014-2015: Fr. 5'100.- così come per l’anno 2015-2016), visto che non paga una pigione per la sua locazione.

 

Per quanto concerne le altre spese quali il riscaldamento, l’elet-tricità e l’acqua potabile, le stesse non possono essere riconosciute come fabbisogno.

Infatti, di principio soltanto le spese espressamente elencate all'art. 10 LPC possono essere riconosciute agli assicurati per il calcolo del loro diritto alle prestazioni complementari, essendo la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 10 LPC, esaustiva (STF 9C_945/2011 dell'11 luglio 2012 consid. 5.1; SVR 2011 EL Nr. 2). Inoltre, questa disposizione è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001 DPC), perciò non è possibile derogarvi.

Di conseguenza, tutte le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non possono essere ammesse in deduzione a favore degli assicurati.

 

Con il fabbisogno vitale (limite di reddito) per le persone non collocate in istituti (Fr. 19'210.- nel 2013 e nel 2014 e Fr. 19'290.- nel 2015 e nel 2016) si deve dunque sopperire a tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (quali il vitto, i vestiti, il mobilio, il telefono, il canone radio-TV, la responsabilità civile, l'acqua, la luce, i rifiuti, l'automobile, ecc.; cfr. Carigiet, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Basilea 1998), essendo un importo che è appositamente destinato a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati.

 

Ciò significa che, oltre al fabbisogno vitale, all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ma non anche per l'assicurazione malattia complementare), alle spese di manutenzione degli edifici e agli interessi ipotecari, alla pigione lorda e/o al valore locativo con le spese accessorie forfettarie, non è espressamente possibile riconoscere agli assicurati altre spese che esulino dalla lista contemplata dall'art. 10 LPC.

La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute, al fine di evitare di creare disuguaglianze di trattamento fra i beneficiari, per esempio con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere personale con la conseguenza di magari andare oltre all'obiettivo delle PC, che è quello di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali.

 

Alla stessa stregua, non è possibile riconoscere alla ricorrente una somma maggiore di quella stabilita dall’art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 1 per la pigione lorda per persone sole (Fr. 13'200.-).

 

                                13.   Nelle spese vanno inserite anche le spese di manutenzione dei fabbricati che, in virtù dell'art. 16 OPC-AVS/AI, sono determinate in base al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio o, qualora la legislazione cantonale non preveda alcuna deduzione forfettaria, fa stato quella dell'imposta federale diretta.

La deduzione delle spese di manutenzione dell’immobile prevista dall’art. 16 OPC-AVS/AI è conforme alla legge (SVR 2011 EL Nr. 2 consid. 3.4).

 

Per il Cantone Ticino, l'art. 31 cpv. 4 LT, che rinvia all'art. 2 RLT ed è stato ripreso dalla circolare n. 7/2005 della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2006 recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfettaria, fino al 31 dicembre 2013, era del 15% del reddito lordo (valore locativo più pigioni) se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre era del 25% se la costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.

Dal 1° gennaio 2014 è del 10% rispettivamente del 20%.

 

Nel caso di specie va dunque considerato dapprima il 25% del valore locativo dell'immobile in cui abita la ricorrente, poi il 20% a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Non è invece possibile, secondo la lettera stessa dell’art. 16 OPC-AVS/AI che prevede unicamente una deduzione in base al tasso forfettario dell’imposta cantonale diretta, dedurre le spese effettive di manutenzione (N. 3260.02 DPC), come pretende l’assicurata sulla base dei conteggi delle spese condominiali.

 

Inoltre, quale base di calcolo va ritenuto il valore locativo fiscale di Fr. 9'100.- determinato giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

Da ciò discende che l'ammontare delle spese di manutenzione dei fabbricati conteggiabile va confermato in Fr. 2'275.- (25% di Fr. 9'100.-) per l’anno 2013, mentre va modificato in Fr. 1'820.- (20% di Fr. 9'100.-) per gli anni seguenti, come rettamente fatto notare dalla Cassa di compensazione nella sua risposta di causa e come d’altronde stabilito a livello fiscale con le notifiche di tassazione IC 2013 dell’11 marzo 2015 (doc. 126) e IC 2014 del 20 gennaio 2016 (doc. 117).

 

                                14.   Per quanto concerne gli interessi ipotecari, anch'essi previsti dall'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC, va rilevato che soltanto gli interessi ipotecari sono delle spese riconosciute secondo tale norma.

La dottrina (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 90) rileva infatti che per gli interessi ipotecari è soltanto l'effettivo onere che deve essere posto in deduzione delle spese. Invece, gli importi versati per l'ammortamento dell'ipoteca non possono essere riconosciuti come spesa (N. 3260.03 DPC; STCA 33.2014.6 del 3 novembre 2014; STCA 33.2013.10 del 6 giugno 2014).

 

Questo Tribunale osserva, inoltre, che solo gli interessi ipotecari (Hypothekarzinsen) sono deducibili dalle spese riconosciute giusta l'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC (STCA 33.2013.10 del 6 giugno 2014 confermata dalla STF 9C_534/2014 del 19 agosto 2014; STCA 33.2012.18 del 13 marzo 2013; STCA 33.2010.6 del 3 marzo 2011), mentre dal 1998 gli interessi passivi personali (Schuldzinsen) non sono più deducibili nelle spese. In tale evenienza, rimane deducibile dalla sostanza lorda solo il capitale in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC (STF 9C_806/2010 del 31 maggio 2011 = SVR 2011 EL Nr. 9).

 

Nell’evenienza concreta, la ricorrente riconosce che gli interessi ipotecari pagati alla sua banca creditrice negli anni sono diminuiti a seguito della pari diminuzione dei relativi tassi di interesse.

 

Indipendentemente dalla questione a sapere se tale modifica sia stata comunicata dall’assicurata alla Cassa - tematica che sarà esaminata dall’amministrazione in sede di domanda di condono e che non spetta, ora, al Tribunale verificare dovendo soltanto pronunciarsi sulla correttezza dell’ordine di restituzione e della nuova prestazione complementare dall’ottobre 2016 -, è quindi corretto che la Cassa di compensazione abbia applicato al calcolo del diritto alle PC dell’interessata i nuovi ed effettivi importi che la stessa ha versato a titolo di interessi ipotecari.

 

D’altronde, le stesse notifiche di tassazione agli atti attestano per gli anni 2013 (Fr. 5'787.-) e 2014 (Fr. 4'785.-) degli importi di gran lunga inferiori agli ammontari a suo tempo considerati dall’amministrazione nei fogli di calcolo per le prestazioni complementari (doc. 36 per il 2013, docc. 84 e 94 per l’anno 2014 e doc. 106 per il 2015: Fr. 10'582.-).

 

È quindi a buon diritto che, nell’ambito della revisione avviata dall’amministrazione nel marzo 2016, quelle cifre sono state ora riviste e che, alla luce di una riduzione degli interessi ipotecari pagati dalla ricorrente, anche il suo fabbisogno sia di pari passo diminuito, con conseguente ricalcolo del suo diritto alle PC.

 

Di conseguenza, gli interessi ipotecari sono da ritenere nella misura effettivamente pagata e comprovata di Fr. 5'787.- come risulta dalla notifica di tassazione IC 2013 e le annotazioni ivi figuranti (doc. 126), di Fr. 4'785.- per il 2014 stabiliti con la notifica di tassazione IC 2014 (doc. 117) e di Fr. 4'215,75 per l’anno 2015 secondo l’estratto bancario (doc. 118).

Per l’anno 2016 la Cassa ha ritenuto il medesimo importo del 2015. Alla luce dell’esito della procedura (v. considerando 15) la Cassa è chiamata a determinare l’esatto importo delle prestazioni indebitamente percepite che l’assicurata deve restituire. Per fare ciò la Cassa si riferirà all’importo degli interessi passivi effettivamente versati e considererà le spese di manutenzione così come indicate nel considerando 13.

 

                                15.   Da quanto precede discende che la ricorrente deve restituire le somme ricevute in eccesso che, per di più, sono superiori a quanto stabilito con la decisione del 18 settembre 2016, confermata dalla decisione su opposizione qui impugnata.

 

Pertanto, la violazione dell'art. 24 OPC-AVS/AI che ne discende, e meglio dell'obbligo dell'assicurata di informare la Cassa su ogni mutamento delle sue condizioni personali e ogni variazione importante della sua situazione materiale, in concreto porta a delle conseguenze (negative) nei suoi stessi confronti.

 

Stando così le cose, la decisione della Cassa di compensazione con cui pretende la restituzione di prestazioni complementari percepite indebitamente nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2016 deve essere confermata nel suo principio.

Gli atti vanno però trasmessi all’amministrazione per un nuovo calcolo, secondo i considerandi 13 e 14, tanto dell’importo da restituire quanto per rifissare il diritto alle PC dal 1° ottobre 2016.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

1.Il ricorso è evaso nel senso delle considerazioni esposte (considerando 15), di conseguenza:

 

                                         1.1.  Nella misura in cui la decisione su opposizione impugnata ordina la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2016 il ricorso è respinto.

 

                                         1.2.  Gli atti sono, per il resto, rinviati alla Cassa per l’esatta determinazione degli importi da restituire alla luce delle considerazioni esposte nei considerandi 13 e 14 della motivazione.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                  Gianluca Menghetti