Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2016.7+8

 

TB

Lugano

19 gennaio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 settembre 2016 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

rappr. da: RA 2 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 25 agosto 2016 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione – Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   Dal 1° aprile 2007 (doc. 29 dell’inc. n. 33.2016.6) RI 1, 1989, beneficiaria di una rendita di invalidità e di un assegno per grandi invalidi di grado elevato, riceve le prestazioni complementari, che sono state calcolate tenendo conto che l’assicurata abitava gratuitamente insieme ai genitori nella casa dei nonni materni (doc. 9 dell’inc. n. 33.2016.6).

Sulla scorta della presentazione di un contratto di locazione valido dal 1° ottobre 2012 sottoscritto dagli eredi della nonna da una parte e dall’assicurata e dai suoi genitori dall’altra parte per una pigione mensile di Fr. 1'600.- (doc. 66 dell’inc. n. 33.2016.6), la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto dell’assicurata alle PC riconoscendo una pigione mensile di Fr. 400.- (doc. 59 dell’inc. n. 33.2016.6), ritenuto che la famiglia, a quel tempo, era composta di quattro persone (doc. 67 dell’inc. n. 33.2016.6).

 

                               1.2.   Dal 1° aprile 2015 l’amministrazione ha sospeso a titolo cautelativo il versamento delle prestazioni complementari per il sospetto che l’interessata avesse interrotto la dimora in Svizzera (doc. 123 dell’inc. n. 33.2016.6) e con STCA 33.2015.4 del 20 giugno 2016, cresciuta incontestata in giudicato, tale diritto è stato riattivato a seguito dell’esito del procedimento penale conclusosi con un decreto di abbandono il 29 febbraio 2016 (doc. 377).

Nel frattempo il 15 gennaio 2016 (doc. 300 dell’inc. n. 33.2016.6) il patrocinatore dei genitori dell’assicurata ha prodotto un nuovo contratto di locazione stipulato tra la comunione ereditaria e l’assicurata per una pigione mensile lorda di Fr. 600.- (doc. A3), valido dal 1° ottobre 2012 che annulla e sostituisce il precedente. L’interessata ha chiesto il ricalcolo del suo diritto alle prestazioni complementari dal 1° ottobre 2012.

 

                               1.3.   Con decisione del 14 giugno 2016 (doc. 349 dell’inc. n. 33.2016.6) la Cassa cantonale di compensazione ha ripristinato il diritto dell’assicurata alle PC retroattivamente dal 1° aprile 2015 al 31 ottobre 2015, dal 1° novembre al 31 dicembre 2015 e dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016, computando però quale pigione la quota parte del valore locativo che le autorità fiscali le hanno comunicato il 17 luglio 2015 e il 2 giugno 2016 (doc. A4).

 

Con un’altra decisione, di pari data (doc. 332 dell’inc. n. 33.2016.6), l’amministrazione ha chiesto la restituzione delle prestazioni complementari che l’assicurata ha indebitamente percepito dal 1° ottobre 2012 al 31 marzo 2015, calcolando in Fr. 6'840.- la differenza fra le PC di diritto considerando le spese di alloggio sulla base del valore locativo (doc. A5) e le PC a suo tempo determinate in base alla pigione di Fr. 1'600.- al mese.

 

                               1.4.   Il 25 agosto 2016 (doc. A4) la Cassa di compensazione ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato la decisione del 14 giugno 2016 di ripristinare il diritto alle PC dal 1° aprile 2015, respingendo quindi l’opposizione dell’assicurata.

Dapprima l’amministrazione ha preso posizione sulla censura riguardante l’obbligo di informazione in caso di soggiorno all’estero per più di due mesi, rilevando che ha già fatto oggetto il 30 giugno 2016 di un ricorso (nel frattempo evaso da questo Tribunale con STCA 33.2016.6 del 10 gennaio 2017).

Poi la Cassa ha esposto le norme e la giurisprudenza applicabili in caso di condivisione fra più persone di un’abitazione, concludendo che poiché in specie la pigione lorda convenuta non è mai stata effettivamente versata dall’assicurata alla proprietaria dell’immobile né sulla base del primo né del secondo contratto di locazione, va computato il valore locativo del bene immobile nel quale l’assicurata vive con i genitori, e meglio la sua quota parte del valore locativo comunicato dalle autorità fiscali (Fr. 2'899.-).

 

Con un’altra sostanzialmente identica decisione su opposizione, sempre del 25 agosto 2016 (doc. A5), la Cassa cantonale di compensazione ha confermato la decisione del 14 giugno 2016 di restituzione delle prestazioni complementari indebitamente ricevute dall’ottobre 2012 al 31 marzo 2015, stante un errato computo della pigione sulla base del contratto di locazione allora presentato piuttosto che sul valore locativo dell’immobile.

 

                               1.5.   Il 20 settembre 2016 (doc. I) RI 1, rappresentata dai genitori RA 1, a loro volta sempre patrocinati dall’avv. dott. RA 2, con un unico ricorso ha impugnato le due summenzionate decisioni su opposizione, sollevando due censure.

La prima lamentela riguarda l’obbligo previsto dalla Cassa cantonale di compensazione di informarla in caso di soggiorni all’estero che durano più di due mesi anziché, come previsto dalle Direttive, solo quando l’assenza si protrae più di tre mesi.

La seconda censura concerne il canone di locazione, che per la Cassa di compensazione va computato in ragione del valore locativo dell’appartamento non essendoci un versamento della pigione concordata fra la conduttrice e la proprietaria del bene. D’avviso della ricorrente, invece, l’appartamento familiare è intestato a una comunione ereditaria che ha la facoltà di locarlo a uno dei membri della CE stessa, in specie sua mamma, e a un terzo, e meglio suo papà, rinunciando a percepire subito la pigione stipulata, visto che il suo computo, come evidenziato dal Procuratore Pubblico nel suo decreto di abbandono del 29 febbraio 2016, potrà avvenire al momento dello scioglimento della comunione ereditaria, motivo per cui il canone di Fr. 1'600.- non è mai stato pagato.

Inoltre, i genitori della ricorrente affermano che le prestazioni complementari sono sempre state versate e incassate da loro, “per cui in funzione delle spese di alloggio della figlia RI 1 fa stato il contratto di locazione e non il reddito locativo fiscale.” (doc. I pag. 5).

Infine, in merito al nuovo contratto di locazione con una pigione di Fr. 600.- al mese, d’avviso dei rappresentanti dell’insorgente tale importo è adeguato per l’affitto e l’uso che essa ne fa e può fare come alloggio in coabitazione con i suoi genitori, “Mentre il valore locativo fiscale rapportato alla figlia RI 1 non corrisponde alla reale situazione dei costi di un alloggio, anche solo una camera con servizi, ad __________.” (doc. I pag. 5).

In conclusione, “il ricalcolo della PC per le spese di alloggio per la figlia RI 1 dal 1. ottobre 2012 in poi deve tener conto non della quota parte del valore locativo fiscale ma del canone locativo pattuito in CHF 600.-- mensili dal 1. ottobre 2012 in poi, in subordine di CHF 400.-- mensili dal 1. ottobre 2012 fino al 31 marzo 2015 e di CHF 600.-- mensili dal 1. aprile 2015 in poi.” (doc. I pag. 5 in fine).

 

                               1.6.   La Cassa di compensazione si è riconfermata nelle sue decisioni su opposizione e ha richiamato l’incarto completo prodotto nella procedura 33.2016.6.

 

L’insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale, in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

 

                               2.2.   In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.

 

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

 

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:

 

" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

 

a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

 

1.    19 290 franchi per le persone sole,

2.    28 935 franchi per i coniugi,

3.    10 080 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

 

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

 

1.    13 200 franchi per le persone sole,

2.    15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

3.    3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è da una parte la determinazione delle prestazioni complementari spettanti a RI 1 dal  1° aprile 2015 e dall’altra la verifica della correttezza dell’ordine di restituzione emesso nei suoi confronti dall’amministrazione per le prestazioni complementari percepite apparentemente indebitamente dal 1° ottobre 2012 al 31 marzo 2015.

 

In particolare occorre verificare la pigione computabile nelle spese riconosciute della ricorrente.

 

L'insorgente si è infatti lamentata che dal 1° ottobre 2012 le è stata conteggiata una pigione di Fr. 2'060.-. A suo dire, non andrebbe invece ritenuta la quota parte del valore locativo fiscale dell'immobile in cui abita con i genitori, che è detenuto in comunione ereditaria anche da questi ultimi. Dovrebbe per contro essere considerata la pigione pattuita e meglio l’importo di Fr. 600.- al mese (secondo il nuovo contratto di locazione) o, subordinatamente, l’ammontare di Fr. 400.- (in virtù del primo contratto, che prevedeva una pigione mensile di Fr. 1'600.-), non trattandosi di una pigione maggiorata in maniera manifestamente abusiva per “un alloggio, anche solo una camera con servizi, ad __________.” (doc. I pag. 5).

 

Per la Cassa di compensazione, invece, in presenza di un contratto di locazione che vincola il beneficiario di PC al proprietario dell’abitazione in cui dimora il valore fiscale locativo lascia il posto al contratto di locazione e non va quindi posto come base per stabilire la pigione ad esso ascrivibile. Ciò vale però soltanto se la pigione lorda convenuta è effettivamente versata al proprietario dell’immobile.

Nell’evenienza concreta, né i genitori della ricorrente né quest’ultima hanno mai versato alla comunione ereditaria la pigione concordata, perciò occorrerebbe basarsi sul valore locativo dell’immobile in cui l’interessata vive con i suoi familiari e meglio sulla quota parte del valore locativo.

 

La questione dell’obbligo di informare fatto all’assicurata per soggiorni all’estero che durano complessivamente più di due mesi in un anno è già stata sollevata dall’interessata in un’altra procedura, che è sfociata nella STCA 33.2016.6 del 10 gennaio 2017 in cui questo Tribunale l’ha dichiarata irricevibile per assenza di un interesse pratico ed attuale alla sua verifica.

 

Anche nell’evenienza concreta, rinviando alle motivazioni ivi espresse, può essere dichiarato irricevibile il ricorso su questo punto, giacché con le decisioni del 14 giugno 2016 il diritto alle PC della ricorrente non è stato sospeso a motivo che si sarebbe recata all’estero per più di due (o tre) mesi senza avvisare l’amministrazione e quindi che avrebbe violato il suo obbligo di informazione così come indicato a pagina 2 delle citate decisioni. La Cassa di compensazione le ha invece attribuito un diritto alle prestazioni complementari rispettivamente la ha chiesto la restituzione di PC apparentemente indebitamente ricevute, perciò la richiesta dell’insorgente al TCA di determinare se il suo soggiorno all’estero possa durare più di due mesi prima che le si faccia obbligo di avvisare l’amministrazione della sua assenza non ha alcun interesse pratico ed attuale ad essere esaminata in questa sede, tutt’al più che l’esito di tale verifica non influenza la situazione fattuale o giuridica della ricorrente sottoposta ora all’esame di questo Tribunale.

 

Il TCA si deve dunque chinare unicamente sulla questione della determinazione della pigione lorda da ascrivere nelle spese riconosciute dell’assicurata dal 1° ottobre 2012, ossia sapere se bisogna basarsi sulla pigione pattuita o sul valore locativo fiscale.

Non è invece in discussione il principio secondo cui “il canone di locazione” deve essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone se un appartamento o una casa unifamiliare è abitata anche da persone che non sono incluse nel calcolo delle PC (DTF 142 V 299) che, nel caso concreto, porta pacificamente a computare alla ricorrente 1/3 della “pigione” in senso ampio.

 

                               2.4.   Per il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 2.2), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).

 

Per le persone sole, come visto, la legge federale riconosce un importo massimo annuo di Fr. 13'200.-. Nei Decreti esecutivi del 7 dicembre 2011, 10 dicembre 2012, 3 dicembre 2013 e 26 novembre 2014 (art. 1 cpv. 2 lett. b) il Cantone Ticino ha confermato questo forfait massimo per gli anni dal 2012 al 2015.

Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.

Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

 

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.

L'UFAS ha così commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI introdotto il 1° gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35):

 

" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe." (…)"

(le evidenziature sono della redattrice)

 

Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC-AVS/AI è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567; RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556), poiché determinante non è che l'appartamento o la casa familiare siano affittati a nome di tutti e due, visto che è sufficiente la comunione domestica (Pratique VSI 2001 pag. 234). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (DTF 105 V 272 consid. 1).

Nella DTF 142 V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) il Tribunale federale ha ribadito che, di principio, il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se una casa unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che non sono incluse nel calcolo delle PC. Le quote del canone relativo a queste persone sono tralasciate nel conteggio annuale delle PC (art. 16 cpv. 1 e 2 OPC-AVS/AI). Questa soluzione è stata adottata dal TF anche nel caso in cui l’abiatica viveva nella medesima economia domestica della nonna beneficiaria di PC, di cui si prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la locazione. La parte di pigione della persona non beneficiaria di PC non deve essere di conseguenza considerata nelle spese annue del beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una prestazione di cura e di aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle prestazioni di assistenza oltre ai rimborsi per cure e assistenza previsti imperativamente dall’art. 14 cpv. 1 lett. b LPC è contrario al sistema e dunque è inammissibile.

 

La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro ristretti limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona ne accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; Urs Müller, Recht-sprechung des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2015, pag. 78).

 

Nelle sentenze non pubblicate del 29 dicembre 2000 (P 7/00), del 30 marzo 2001 (P 2/01), del 1° giugno 2001 (P 62/00), del 16 febbraio 2005 (P 75/02) e del 12 luglio 2010 (9C_638/2009 = SVR 2001 EL Nr. 3), l'allora Tribunale federale ha stabilito che la regola di cui all'art. 16c OPC-AVS/AI si applica per analogia quando i membri di una comunione di abitazione o comunità domestica abitano nell'immobile di proprietà di uno dei due e quindi non viene pagata una pigione.

In tal caso ci si fonda sul valore locativo lordo dell'immobile, stimato secondo i criteri della legge sull'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio o, in mancanza di essi, secondo quelli dell'imposta federale diretta (art. 12 OPC-AVS/AI) e si divide questo valore tra i membri della comunione domestica.

Ugualmente, si suddivide tra di loro il forfait annuo di Fr. 1'680.- deducibile a titolo di spese accessorie per le persone che abitano nel proprio immobile (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI) (STFA P 62/00 consid. 3a).

Si procede quindi in tal modo soltanto quando tra i partecipanti alla comunione non è stata concordata una pigione. Non appena tra il proprietario dell'immobile e l'assicurato è stato concluso un contratto di locazione per l'utilizzo dell'immobile e la pigione lorda convenuta è effettivamente pagata, questa pigione è allora determinante per il calcolo della PC annua, a meno che non appaia come maggiorata in maniera manifestamente abusiva.

In questo modo si evitano abusi nel senso della pattuizione di costi di locazione non conformi al mercato con lo scopo di aumentare arbitrariamente il fabbisogno dell'assicurato, senza che rimanga però inconsiderata l'esistenza di un contratto di locazione (STFA P 7/00 consid. 3a; STFA P 2/01 consid. 2).

 

Il giudizio federale del 29 dicembre 2000 (P 7/00) si riferisce ad un assicurato che è andato a vivere nella casa unifamiliare della figlia e del di lei marito, con i quali ha sottoscritto un contratto di locazione di Fr. 9'600.- all’anno, più spese accessorie di Fr. 1'200.-.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ammesso l'intera deduzione dell'affitto pagato all'anno, mentre la Cassa cantonale di compensazione ha interposto ricorso alla Massima Istanza, riconoscendo un affitto annuo netto di Fr. 3'625.- derivante dalla suddivisione del valore locativo (Fr. 18'125.-) per il numero di persone che vivevano insieme in questa abitazione.

L'Alta Corte ha stabilito che il ricorrente, che viveva al piano di sopra in una stanza di 13,4 mq con bagno/wc separato e che aveva a disposizione l'utilizzo (in comune) della cucina al piano terra, in realtà aveva anche l'utilizzo della sala da pranzo accanto alla cucina, giacché era impossibile che egli salisse due piani per mangiare nella sua stanza, che era adeguata soltanto per dormire e per una sosta temporanea (cfr. consid. 2).

Per il TFA, sebbene la motivazione del TCA che ha ritenuto adeguato un affitto di Fr. 800.- al mese e delle spese accessorie di Fr. 100.- facendo un paragone con la presunta pigione per un appartamento di 2 locali sia soltanto in parte rivelatore, visto che l'assicurato viveva in comunione domestica, tuttavia agli atti non c'erano elementi tali per il sussistere di una pigione maggiorata in modo abusivo, non conforme ai prezzi di mercato (consid. 3b).

La Massima Istanza ha concluso che poiché le spese della pigione non raggiungevano il limite massimo deducibile previsto dalla legge, conformemente alla soluzione adottata dall'autorità di prima istanza l'intero importo andava conteggiato nelle spese, ossia una pigione lorda di Fr. 900.- mensili (cfr. consid. 3c).

 

Nel caso esaminato dal Tribunale federale il 30 marzo 2001 (P 2/01), l'assicurata viveva insieme a quattro altre persone, di cui una era la proprietaria della casa con cui aveva concluso un contratto d'affitto di Fr. 8'100.- annui oltre a Fr. 980.- di costi accessori. Ma la Cassa le aveva riconosciuto un importo di Fr. 5'628.-, ossia un quinto del valore locativo dell'abitazione (Fr. 26'460.-) e del forfait delle spese accessorie (Fr. 1'680.-).

L'Alta Corte, dopo avere esposto la succitata giurisprudenza, ha osservato che, contrariamente a quanto affermato dall'istanza precedente, non era soltanto decisivo se la ricorrente possedeva un'abitazione indipendente nella casa del figlio, per la quale corrispondeva anche effettivamente un'indennità, affinché la pigione lorda potesse essere presa in considerazione per il calcolo delle PC. Ciò era possibile anche se esisteva un contratto di locazione tra le parti e se l'affitto concordato era effettivamente versato e non era sproporzionato. È solo quando nessuna di queste due situazioni si realizza che la Cassa di compensazione, per commisurare la pigione computabile, può ripartire sul numero di occupanti il valore fiscale locativo della casa oltre al forfait delle spese accessorie (cfr. consid. 2).

In concreto, poiché le allegazioni delle parti e gli atti non hanno permesso una decisione nel merito, era dunque corretto il rinvio dell'istanza precedente. Tuttavia, la Cassa di compensazione non avrebbe dovuto provare soltanto se la ricorrente viveva in un'abitazione indipendente e se essa effettivamente pagava una pigione. Nel caso in cui gli accertamenti avessero rivelato che l'assicurata utilizzava la casa unifamiliare insieme ai parenti che ugualmente vivevano nella stessa casa, ci si sarebbe dovuti domandare se la ricorrente, per il suo diritto di utilizzarla, versava un indennizzo che si fondava su un contratto di locazione e se questo importo non appariva come maggiorato in maniera manifestamente abusiva (cfr. consid. 3).

 

Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di una casa appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra. Essi formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore della casa, che comportava soltanto tre camere ed un gabinetto, non poteva essere ritenuto come un'abitazione indipendente. Ad ogni modo, ha precisato il Tribunale federale delle assicurazioni, l'art. 16c OPC-AVS/AI si riferisce espressamente alle situazioni in cui un'abitazione familiare è anche occupata da persone non comprese nel calcolo delle prestazioni complementari, proprio come in specie (cfr. consid. 3b)aa).

Dagli atti è emerso che il ricorrente era codebitore solidale con l'amica, avendo acquistato insieme la casa gravata da ipoteca. Inoltre, quest'ultima aveva rilasciato delle ricevute sulle pigioni incassate soltanto per i mesi da dicembre 1994 a dicembre 1995 e per i mesi seguenti l'assicurato aveva prodotto solo sei ricevute valide tra l'agosto 1998 ed il marzo 2000. Infine, nelle sue ultime dichiarazioni di imposta (1997-2000) l'amica non aveva indicato di avere incassato un affitto. Sulla scorta di queste informazioni, il Tribunale federale ha avallato l'opinione dei giudici di prima istanza e ha ritenuto che da alcuni anni il ricorrente non si assumeva regolarmente la pigione annua lorda di Fr. 10'440.-. La Cassa si era quindi a giusta ragione pronunciata per riconoscere come spesa soltanto la metà del valore locativo della casa del ricorrente (Fr. 2'735.-) e la metà del forfait annuo per le spese accessorie (Fr. 840.-) (cfr. consid. 3bb).

 

Nella sentenza P 75/02 del 16 febbraio 2005, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha nuovamente ricordato la succitata giurisprudenza in merito all'art. 16c OPC-AVS/AI (cfr. consid. 4) e l'ha applicata alla fattispecie in esame. In questo caso, l'assicurata locava un appartamento di 4 ½ locali insieme al suo futuro marito, per il quale pagavano una pigione di Fr. 1'690.- al mese e la Cassa le aveva computato la metà dell'affitto. Nel 1999 il suo futuro marito ha comprato questo appartamento e fra i coniugi, che vi vivevano insieme, è stato stipulato un contratto di locazione per una pigione di Fr. 1'000.- compresi Fr. 150.- di spese accessorie. Dal maggio 2001 il nuovo contratto di locazione prevedeva una pigione di Fr. 900.- oltre a Fr. 200.- di spese accessorie. È poi emerso che dal 1997 l'assicurata viveva ininterrottamente con il suo compagno nella medesima abitazione. La suddivisione per teste implicava che l'affitto totale era all'inizio di Fr. 2'000.- e poi di Fr. 2'200.-. Nella valutazione dell'adeguatezza di questa pigione, l'autorità di prima istanza ha utilizzato come base di paragone l'affitto che era pagato prima della compravendita del medesimo appartamento (Fr. 1'690.-), che era stato computato in ragione di un mezzo all'assicurata, e l'ha indicizzato, per ottenere un affitto di Fr. 1'715.- al mese per l'anno 2000, importo che era adeguato per un appartamento simile in quella località. Pertanto, secondo il TFA, era a giusta ragione che i primi giudici hanno ritenuto l'affitto di Fr. 2'000.- maggiorato in maniera manifestamente abusiva. Nulla mutava che il marito dell'assicurata doveva farsi carico di un interesse ipotecario di Fr. 1'256.- al mese. In queste circostanze, come per l'autorità di prima istanza andava fatto valere il valore locativo di Fr. 11'340.- stimato secondo i principi fiscali ed il forfait per le spese accessorie di Fr. 1'680.-. Per il calcolo delle prestazioni complementari andava poi computata all'assicurata la metà del totale di Fr. 13'020.-, ovvero la somma di Fr. 6'510.- (cfr. consid. 5.1.2).

Secondo l'assicurata, invece, bisognava almeno tenere conto della pigione di Fr. 1'690.- rispettivamente Fr. 1'715.- che l'autorità di prime cure aveva considerato adeguata e computarle la metà. Il TFA non ha tuttavia seguito questa argomentazione.

Secondo la giurisprudenza, infatti, il valore fiscale locativo è determinante sia in mancanza di un contratto di locazione, sia anche nel caso di un accordo di una pigione maggiorata in maniera manifestamente abusiva. Questa prassi è fondata e va mantenuta. Perché in quest'ultimo caso basarsi sul valore di mercato di una pigione di regola più elevato rispetto al valore fiscale locativo significherebbe avvantaggiare l'assicurato che con il proprietario di una casa o di un appartamento ha stipulato una pigione manifestamente esagerata rispetto a colui che non ha pattuito alcun affitto. Colui che ha convenuto una pigione maggiorata in maniera manifestamente abusiva non deve essere ancora premiato, potendo fare valere nell'ambito del suo diritto alle prestazioni complementari un valore di mercato il più alto possibile. Ciò aprirebbe le porte all'abuso (cfr. consid. 5.2.2).

 

                               2.5.   Alla luce della giurisprudenza esposta, nel caso concreto occorre dunque verificare se la pigione lorda ascrivibile alla ricorrente debba essere calcolata sulla base del valore locativo fiscale dell'appartamento che i suoi genitori detengono in comunione ereditaria insieme a una cugina, come ritenuto dalla Cassa di compensazione, oppure sulla scorta di uno o dell’altro contratto di locazione stipulato dai conduttori dell’abitazione familiare (dapprima i suoi genitori, poi l’assicurata stessa) con la comunione ereditaria proprietaria.

 

In presenza di un contratto di locazione che vincola l'assicurato al proprietario dell'abitazione in cui il beneficiario PC abita, come visto, il valore fiscale locativo lascia il posto al contratto di locazione e non va dunque posto come base per stabilire la pigione lorda ascrivibile all'assicurato. Un'eccezione a tale procedere è data se la pigione lorda convenuta non è versata effettivamente dall'interessato al proprietario dell'immobile o se essa appare come sproporzionata in maniera manifestamente abusiva.

 

Non resta dunque che esaminare in primo luogo se una di queste due condizioni si è realizzata in concreto.

                               2.6.   La prima condizione, ossia quella dell'effettivo pagamento della pigione pattuita, può essere qui facilmente evasa negativamente.

La ricorrente ha pacificamente affermato e riconosciuto di non avere mai pagato una pigione per la locazione dell’abitazione in cui abita con i genitori. Peraltro, nemmeno i suoi genitori versano un canone di locazione alla proprietaria dell’immobile, che è la comunione ereditaria fu __________, composta sia dai genitori stessi dell’interessata sia da una loro cugina.

 

Tuttavia, ciò è in pieno contrasto con il contratto di locazione che il 5 ottobre 2012 (doc. 66) RA 1, in qualità di conduttori insieme alla figlia, hanno stipulato con la comunione ereditaria, allora rappresentata dalla stessa __________, per la locazione di un appartamento di 4 locali di 80 mq al primo piano dell’immobile sito in Via __________ ad __________ (part. 55 RFD di __________), per il quale è stata concordata una pigione netta di Fr. 1'600.- al mese. Nessun acconto è stato inoltre previsto per le spese accessorie ed è chiaramente indicato che i costi per il riscaldamento e l’acqua calda sono esclusi dal canone di locazione.

 

Questo contratto è stato in essere dal 1° ottobre 2012 fino al gennaio 2016 (doc. 300 dell’inc. n. 33.2016.6), ossia fino a quando il patrocinatore della ricorrente ha comunicato alla Cassa di compensazione che la CE fu __________, sempre rappresentata da __________, ha sottoscritto con la sola RI 1, rappresentata dal padre, un contratto di locazione per l’appartamento al piano terra di Via __________ ad __________ (part. n. 55 RFD di __________), in coabitazione con i genitori. Questo contratto, non datato e avente effetto retroattivo dal 1° ottobre 2012, prevede una pigione mensile di Fr. 600.- ed è comprensivo di tutte le spese accessorie. Esso dispone inoltre che “Il pagamento di questo canone è subordinato al versamento a favore di RI 1 di un sussidio all’alloggio da parte dell’AI di pari importo. Qualora questo sussidio fosse inferiore al precitato canone quest’ultimo verrà allineato di conseguenza.” (doc. A3).

 

Nemmeno per questo contratto di locazione è mai stato versato alcunché dall’assicurata – e da chi ne detiene l’autorità parentale - e le parti concordano su questa circostanza.

 

Stante quanto precede, malgrado vi siano (stati) non solo uno, ma ben due contratti di locazione, la ricorrente e i suoi genitori non ne hanno mai rispettato neanche uno.

In altri termini l’assicurata ha occupato gratuitamente l’ente locato prima dai suoi familiari e poi da lei stessa, per abitarvi comunque sempre con la sua famiglia.

Nessun canone di locazione è mai stato effettivamente versato, né dai suoi genitori in qualità di conduttori dell’abitazione familiare e neppure dall’insorgente stessa, o da chi per essa ne fa le veci, come conduttrice.

 

In tali circostanze, per quanto concerne il diritto alle prestazioni complementari – e quindi ciò è indipendente dall’ipotetica compensazione che la ricorrente, sebbene non sia una coerede della CE, ma una semplice conduttrice dell’appartamento in questione, ha evidenziato potrebbe avvenire dal profilo del diritto civile qualora i coeredi decidessero di sciogliere la comunione ereditaria - non è dunque possibile basarsi sulla pigione pattuita, non essendo essa mai stata effettivamente corrisposta.

 

A questo proposito, il TCA rileva ancora che nel decreto di abbandono emanato il 29 febbraio 2016 (doc. A2) dal Procuratore Pubblico è indicato che il motivo del mancato incasso del canone di locazione convenuto da parte della comunione ereditaria era “per tener conto delle difficoltà finanziarie attuali”.

Va qui (però) al riguardo osservato che dagli atti risulta che i coniugi RA 1 hanno incassato Fr. 280'000.- dalla vendita di un terreno ad __________ (doc. 160 dell’inc. n. 33.2016.6) e che sono proprietari in comunione ereditaria di due altri immobili che locano a terzi e della cui amministrazione si occupano (doc. 115 dell’inc. n. 33.2016.6).

 

Ad ogni buon conto, ciò che è determinante è che la pigione concordata non è stata effettivamente corrisposta al locatore.

 

Per quanto concerne la seconda condizione, che si riferisce all’ammontare della pigione, la ricorrente pone in subordine alla base della sua richiesta di computo un canone di locazione di  Fr. 400.- al mese, ritenuta verosimilmente una suddivisione su 4 teste partendo dai Fr. 1'600.- contrattualmente concordati, sebbene gli occupanti reali e conosciuti dell’abitazione fossero tre (padre, madre e figlia).

 

D’avviso del Tribunale, una tale pigione risulta essere maggiorata in maniera manifestamente abusiva alla luce delle affermazioni rilasciate dal patrocinatore stesso dell’assicurata a questo stesso Tribunale nell’ambito di un’altra vertenza.

Il 23 settembre 2015 (docc. 238 e 239 dell’inc. n. 33.2016.6) egli ha infatti eccepito che “La casa di __________ è una piccola casa con due piccoli e modesti appartamenti, poco più che un tugurio: in uno abita il padre della signora __________ e è piccolissimo, nell’altro abitano i coniugi RA 1 con la figlia RI 1 e è poco più grande. Di conseguenza non si può ritenere che vi sia una economia domestica comune tra il padre e i ricorrenti: (…) non siamo in presenza di una famiglia composta di 4 persone e di un’abitazione di standard normale: i ricorrenti nella primavera 2012 sono stati costretti a staccare due vecchi termosifoni a olio per riscaldamento, uno dei due boiler per l’acqua calda, un vecchio congelatore e un refrigerante dato il loro troppo consumo di elettricità (...)”.

Questa descrizione dell’abitazione stride con la successiva sottoscrizione del contratto di locazione del 5 ottobre 2012 per una pigione netta di Fr. 1'600.- al mese, escluse le spese accessorie restanti a carico dei conduttori.

 

                               2.7.   Non potendo quindi fare capo al canone di locazione stipulato fra le parti, mai versato, sia esso di Fr. 1'600.- sia ammontante a Fr. 600.- mensili, la pigione computabile alla ricorrente quale spesa riconosciuta va pertanto stabilita basandosi sul valore locativo fiscale dell’immobile. D’altronde, l’abitazione è occupata dalla beneficiaria PC congiuntamente con i proprietari (in comunione ereditaria), perciò è l’importo del valore locativo che deve essere ripartito fra tutte le persone (Pratique VSI 1998 pag. 35).

 

Dagli atti risulta che l’immobile di Via Sorgente 16 ad __________ è composto di due appartamenti, visto che il costo dell’elettricità veniva fatturato distintamente sulla base di due contatori separati (docc. 89-108 e 177-187 dell’inc. n. 33.2016.6). Inoltre, il patrocinatore dell’insorgente ha dichiarato che l’appartamento al piano terra costituisce l’abitazione familiare, in cui ella vive con i suoi genitori che si occupano di lei, mentre l’appartamento al primo piano, più piccolo, è abitato dal nonno materno (doc. 239 dell’inc. n. 33.2016.6).

 

L’autorità fiscale, espressamente interpellata dalla Cassa di compensazione in due occasioni sul valore locativo dell’immobile al primo piano abitato dall’assicurata (docc. 139 e 309 dell’inc. n. 33.2016.6), nelle sue risposte del 17 luglio 2015 e del 2 giugno 2016 (doc. A5) ha affermato che “il valore locativo complessivo dell’immobile di cui al fondo 55 RFD di __________, detenuto in comunione ereditaria dai signori __________ (…), __________ (…) e __________ (…), ammonta a CHF 8'996.-.”.

Ritenuta ipotizzabile una divisione paritaria del reddito dell’intera sostanza immobiliare per determinare il valore locativo fiscale di ciascun appartamento, va pertanto stabilito che l’ente locato occupato dall’assicurata ha un valore locativo di Fr. 4'998.-.

 

A questo importo va aggiunto il forfait di Fr. 1'680.- per le spese accessorie (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI) che, come la pigione che in questo caso è sotto forma di reddito immobiliare (art. 12 OPC-AVS/AI), in virtù dell’art. 16c OPC-AVS/AI deve essere suddiviso tra i membri della comunione domestica (STFA P 62/00 del 1° giugno 2001; STCA 33.2013.5 del 18 dicembre 2013).

 

Si ha dunque una pigione computabile all’assicurata come spesa riconosciuta di Fr. 2'060.- ({[Fr. 8'996.- : 2] + Fr. 1'680.-} : 3).

 

                               2.8.   Da quanto precede discende che la decisione su opposizione della Cassa di compensazione, che ha ripristinato dal 1° aprile 2015 il diritto alle PC della ricorrente, considera correttamente, fra le spese riconosciute (uscite), una locazione di Fr. 2'060.-.

 

                               2.9.   Medesima conclusione va tratta per la decisione su opposizione, sempre del 25 agosto 2016, con cui l’amministrazione ha chiesto in restituzione all’assicurata le prestazioni complementari che ha ricevuto in eccesso dal 1° ottobre 2012, ossia da quando ha considerato una pigione a suo carico di Fr. 4'800.- (docc. 58-85) – partendo da un costo mensile di Fr. 1'600.- al mese e quindi di Fr. 19'200.- annui, a cui sono stati dedotti i 3/4 (Fr. 14'400.-) per tenere conto del fatto che l’appartamento era occupato da tre persone (in realtà solo due) che non erano incluse nel calcolo delle PC, oltre all’assicurata – anziché di, come visto, Fr. 2'060.-.

 

L’ammontare di Fr. 2'060.- va dunque computato nelle spese riconosciute della ricorrente sin dal 1° ottobre 2012 e sostituisce l’importo di Fr. 4'800.- ritenuto nei precedenti fogli di calcolo PC.

 

Di conseguenza, la decisione di restituzione del 14 giugno 2016 (doc. 332 dell’inc. n. 33.2016.6) che la Cassa di compensazione ha emesso per le prestazioni complementari versate indebitamente dal 1° ottobre 2012 al 31 marzo 2015, ossia fino a quando ha sospeso le prestazioni, e calcolate in Fr. 6'840.- quale differenza fra il reale ed effettivo diritto nuovamente stabilito considerando una pigione di Fr. 2'060.- e le prestazioni complementari a suo tempo versate sulla base di una pigione di Fr. 4'800.-, è corretta e come tale va confermata.

                             2.10.   In conclusione, entrambe le decisioni su opposizione impugnate dall’insorgente devono essere confermate, mentre il ricorso che il 20 settembre 2016 RI 1 ha inoltrato a questo Tribunale congiuntamente contro queste due decisioni deve essere integralmente respinto.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                        L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti