Raccomandata |
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Incarto
n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 24 settembre 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione dell’11 settembre 2018 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione – Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
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ritenuto in fatto
A. Nel marzo 2018 (doc. 3) il diritto alle prestazioni complementari di RI 1, 1949, che fino a quel momento percepiva mensilmente Fr. 384.- (doc. VII), è stato oggetto di una revisione periodica. Nell’apposito formulario compilato a metà aprile 2018 (doc. 14) egli ha segnalato di vivere da solo e ha trasmesso il nuovo contratto di locazione in essere dal 1° aprile 2018.
Sulla base di una pigione netta di Fr. 6'000.- annui, a cui ha aggiunto il forfait di Fr. 840.- per le spese accessorie, con decisione del 18 aprile 2018 (doc. 19) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il suo diritto alle PC dal 1° maggio 2018, limitandolo al solo pagamento del premio di Cassa malati (doc. 16).
B. Il 2 agosto 2018 (doc. 23) l’Agenzia comunale AVS di __________ ha informato la Cassa cantonale di compensazione che, a seguito di accertamenti, è risultato che RI 1 condivideva la sua abitazione con un’altra persona.
Sulla scorta di questa informazione, il 7 agosto 2018 (doc. 28) la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC dell’assicurato suddividendo la pigione e i costi di riscaldamento forfettari su due persone, ciò che ha comportato che dal 1° aprile 2018 egli aveva diritto al solo pagamento del premio di Cassa malati e, di conseguenza, con questa decisione ha preteso la restituzione della mensilità di aprile 2018 indebitamente percepita.
C. L’assicurato si è opposto il 19 agosto 2018 (doc. 30) spiegando di avere ospitato temporaneamente una persona in difficoltà economiche e psicologiche che era in attesa di trovare una propria sistemazione e che egli non se l’è sentita di mettere alla porta in attesa che l’assistenza sociale si occupasse di lei.
Con decisione su opposizione dell’11 settembre 2018 (doc. III/1 ) la Cassa di compensazione ha respinto la predetta opposizione, rilevando di non essere mai stata informata sulla condivisione dell’economia domestica e ciò nemmeno a mezzo del formulario di revisione periodica visto che aveva indicato di abitare da solo. Pertanto, alla luce del nuovo calcolo effettuato tenendo conto della quota della pigione dell’inquilino, il diritto alle prestazioni complementari si riduceva al solo pagamento del premio dell’assicurazione malattia obbligatoria e comportava quindi la restituzione della mensilità di aprile 2018 indebitamente percepita, mentre per i successivi mesi il diritto non mutava consistendo comunque sempre soltanto nel pagamento del premio LAMal.
D. Nel suo ricorso del 24 settembre 2018 (doc. I) RI 1 ha spiegato al Tribunale che la convivenza, provvisoria, aveva lo scopo di permettere all’ospite di avere una sistemazione stabile che le permettesse nel frattempo di effettuare i necessari passi per mettersi in regola con l’assistenza sociale evitando così di trovarsi per strada nell’attesa di reperire un alloggio.
Il ricorrente ha riconosciuto di non avere informato le autorità di questo cambiamento, ma ha affermato di essere stato in buona fede perché non credeva che la sua ospite avrebbe impiegato tanto tempo per trovare, come poi dal 1° settembre 2018 (doc. B), una sua abitazione.
Infine, l’assicurato ha ribadito di non avere mai preteso né percepito una controprestazione economica dalla sua convivente, se non di cucinare o di fare le pulizie.
E. Il 17 ottobre 2018 (doc. V) la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, spiegando che la convivenza è durata 5 mesi e che quindi non poteva essere considerata come provvisoria, tanto che il Comune di __________ ha regolarmente domiciliato questa persona presso l’economia domestica del ricorrente.
L’amministrazione ha inoltre evidenziato che la circostanza che l’ospite non abbia versato alcun contributo non ha alcuna influenza per il calcolo delle prestazioni complementari, giacché il ricorrente non era obbligato né giuridicamente né moralmente nei suoi confronti tanto da doverla ospitare e quindi non è possibile derogare al principio della suddivisione della pigione previsto dall’art. 16 cpv. 1 OPC-AVS/AI. Nel calcolo PC va dunque computata soltanto la metà della pigione lorda pagata dall’assicurato.
La Cassa di compensazione ha infine osservato che a seguito della partenza, dal 1° settembre 2018, della sua ospite, il diritto alle PC del ricorrente è stato ricalcolato senza computargli la quota parte di pigione dell’inquilina e che una nuova decisione in tal senso è stata emanata il 17 settembre 2018 (doc. 49).
L’assicurato non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VI).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove).
Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 Legge sull’organizzazione giudiziaria come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Per una critica dottrinale della STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 in cui il Tribunale federale, giudicando a corte completa, ha annullato una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino siccome emanata a giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova e più restrittiva prassi rispetto al passato, cfr. Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg.
Va inoltre segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte ha confermato la sua costante prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.).
nel merito
2. Oggetto del contendere è da una parte la determinazione delle prestazioni complementari spettanti a RI 1 dal 1° aprile 2018 e dall’altra la verifica della correttezza dell’ordine di restituzione emesso nei suoi confronti dalla Cassa per le prestazioni complementari apparentemente indebitamente percepite dal 1° al 30 aprile 2018, che l’amministrazione ha calcolato essere pari a Fr. 384.-.
3. Per l'art. 24 OPC-AVS/AI, la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.
Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall’analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).
Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).
4. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2 dell’art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).
Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.
Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).
L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.
Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).
Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
5. In concreto, con decisione formale del 7 agosto 2018 (doc. 28) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dal 1° aprile 2018. Quale motivazione per questa nuova decisione, la Cassa ha indicato che si tratta di una “Decisione emessa a seguito della convivenza con la Signora __________ a decorrere dal 1. aprile 2018.”.
La restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi a seguito dell’emersione del fatto che l’assicurato divideva la sua abitazione con una terza persona, ciò che ha portato a una riduzione della pigione lorda imputabile nelle sue spese riconosciute, cambiamento non dichiarato dall’assicurato alla Cassa. La rendita di PC sarebbe quindi dovuta pienamente in quel lasso di tempo.
L'amministrazione ha quindi ricalcolato le prestazioni complementari mensili di diritto dell’assicurato per quel periodo, diminuendole; in seguito, ha determinato l’importo chiesto in restituzione.
Concretamente, ha stabilito che dal 1° aprile 2018 l’interessato aveva diritto alle PC in misura pari al solo pagamento del premio forfettario dell’assicurazione malattia e, constatato quindi un indebito riconoscimento di prestazioni giusta l'art. 25 LPGA, l'amministrazione ha chiesto all'assicurato la restituzione della somma di Fr. 384.- erroneamente versata dal 1° al 30 aprile 2018.
Nel proprio ricorso l'assicurato ha sollevato la sua buona fede, sostenendo che l’ospitalità data a questa persona in difficoltà doveva essere temporanea in attesa che essa trovasse una sistemazione definitiva e di non averle chiesto alcun compenso economico in cambio dell’alloggio, se non un aiuto nelle faccende domestiche.
6. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
7. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell’assicu-razione vecchiaia e superstiti (AVS).
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, dal 1° gennaio 2015 l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 19 290 franchi per le persone sole,
2. 28 935 franchi per i coniugi,
3. 10 080 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 13 200 franchi per le persone sole,
2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.".
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:
" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito
lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
" d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS e dell'AI;".
Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:
" a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice civile;
b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;
f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".
8. Quanto alle spese riconosciute, per il computo della pigione la Cassa di compensazione ha considerato che l’assicurato condivideva l’appartamento con una persona che non aveva diritto alle prestazioni complementari e quindi che era esclusa dal suo calcolo delle PC. Per questo motivo ha ritenuto nel suo fabbisogno soltanto la metà della pigione lorda totale.
Per il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).
Per le persone sole, come visto, la legge federale riconosce un importo massimo annuo di Fr. 13'200.-.
Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.
Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.
L'UFAS ha così commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI introdotto il 1° gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35):
" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe." (…)".
Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (DTF 105 V 272 consid. 1).
La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; Urs Müller, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78).
Nel caso evaso dalla DTF 105 V 272, l'allora TFA ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dall’infermiere in pensione che divideva con lei l'appartamento; in caso contrario essa avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico. Per tenere conto delle condizioni reali, una deroga al principio era possibile (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Urs Müller, op. cit., pag. 80).
Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di una casa appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra. Essi formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore della casa, che comportava soltanto tre camere e un gabinetto, non poteva essere ritenuto come un'abitazione indipendente. Ad ogni modo, ha precisato il Tribunale federale delle assicurazioni, l'art. 16c OPC-AVS/AI si riferisce espressamente alle situazioni in cui un'abitazione familiare è anche occupata da persone non comprese nel calcolo delle prestazioni complementari, proprio come in specie (cfr. consid. 3b)aa).
Con sentenza del 5 luglio 2001 (P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234) il Tribunale federale delle assicurazioni, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme a una figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha ricordato che “… ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. (…)” rilevando poi che possono sussistere eccezioni “… eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). (…)” evidenziando comunque che "… Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht. (…)” e "… Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34). (…)”.
Concetti che il Tribunale federale ha ribadito nel giudizio del 9 gennaio 2003 (P 76/01), in un caso ticinese in cui i genitori avevano acquistato al figlio nel bisogno, evidenziando che:
" (…)
neppure l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza. (…)"
Nella DTF 130 V 263 la nostra Massima istanza si è chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare a questo principio in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare una diversa ripartizione della pigione, come nei casi in cui la vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico.
Nel caso di una richiedente che viveva separata dal proprio coniuge e che aveva un obbligo di mantenimento ex art. 276 CC nei confronti della figlia non ancora diciottenne vivente in comunione domestica con lei, il Tribunale federale ha confermato che la partecipazione della figlia alle spese di pigione doveva essere stabilita, considerate le circostanze del caso, in un quarto (cfr. consid. 5.3).
L'art. 16c OPC-AVS/AI è stato pure applicato dalla nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF 8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel caso di una beneficiaria di PC che da diversi anni viveva con un cittadino indiano, la cui identità ed il cui diritto di soggiorno in Svizzera non erano stati chiariti e nei confronti del quale, in difetto di un matrimonio, la beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile di mantenimento.
Nella STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezione alla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, non va applicata quando in un'abitazione coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.
Ancora di recente, nella DTF 142 V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) il Tribunale federale ha ribadito il principio della suddivisione in parti uguali fra le singole persone del canone locativo, se una casa unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che non sono incluse nel calcolo delle PC. Nel caso giudicato la nipote (abiatica) viveva con la nonna senza versare un contributo al canone siccome si prendeva cura dell’anziana, aspetto non ritenuto sufficiente a fondare l’eccezione.
La giurisprudenza cantonale resa è ricca di casi.
Con STCA 33.2001.82 del 14 giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della pigione in un altro caso di convivenza tra madre e figlia e con sentenza del 7 gennaio 2003 (33.2002.72) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente (si vedano anche le STCA 33.2010.15 del 13 gennaio 2011, 33.2013.10 del 6 giugno 2014, 33.2007.9 del 12 novembre 2007, 33.2005.10 del 28 marzo 2006 rispettivamente 33.2010.2 del 19 agosto 2010 nonché 33.2009.7 del 18 novembre 2009).
Nel giudizio 33.2006.5 emanato il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per conto del primo a causa degli impedimenti di salute dell’assicurato, fosse paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona.
Questo Tribunale si è pronunciato il 20 aprile 2015 (33.2015.1) sul caso di un’assicurata che abitava insieme al fratello sin dal 2010, mentre la convivenza con la badante era sorta dal giugno 2014, ossia da quando era stata assunta come lavoratrice salariata. L'assicurata non ha fatto valere particolari motivi che potessero provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione. Non è stata menzionata né comprovata una particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in comune si fondasse su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che peraltro neppure poteva vantare, essendo la badante una terza persona al di fuori della famiglia), e nemmeno un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile perché non parenti).
La ricorrente ha invece sollevato censure che si riferivano a difficoltà economiche che si sarebbero presentate se fosse stato confermato che la pigione lorda annua doveva essere suddivisa fra il fratello, la badante e l'assicurata stessa. Ma problemi di natura economica non potevano portare il TCA ad una diversa soluzione da quella decisa dalla Cassa di compensazione.
Considerato che, in qualità di datrice di lavoro, l’assicurata le versava uno stipendio dal quale detraeva anche il vitto e l’alloggio, il Tribunale ha concluso che con la detrazione della quota di partecipazione della badante al pagamento della pigione era come se, implicitamente, l'aiuto domiciliare fosse a tutti gli effetti una coinquilina dell’assicurata che si assumeva personalmente la sua quota di affitto.
Trattandosi dunque di una convivenza onerosa e non a titolo gratuito, non era possibile fare ricadere quel caso di specie nelle eccezioni riconosciute in applicazione dell’art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI. Infatti, soltanto le convivenze gratuite, e non quindi anche quelle a pagamento, possono dare luogo, a determinate condizioni, ad una diversa, e non quindi paritaria, suddivisione della pigione fra gli occupanti (STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234 consid. 2b).
Nella STCA 33.2017.4 il Tribunale si è chinato, il 9 febbraio 2018, sul caso del ricorrente che ospitava in casa propria la figlia della sua ex moglie, la quale, andandosene dalla Svizzera, ha lasciato la figlia a carico dell’ex marito.
Il TCA ha respinto la richiesta di una diversa ripartizione della pigione, essendo indubbio che l’assicurato non avesse alcun obbligo di mantenimento dal profilo civile (si vedano ulteriormente le STCA 33.2018.4 del 16 luglio 2018 convivenza tra assicurato e badante e 33.2018.6 del 14 agosto 2018 convivenza con una figlia).
9. Il caso in esame è collocabile nel solco della giurisprudenza esposta.
Il 1° aprile 2018 l’assicurato ha cambiato abitazione e domicilio (doc. 8) e ne ha regolarmente informato la Cassa di compensazione a metà aprile 2018 contestualmente alla revisione periodica del suo diritto alle PC.
Alla domanda n. 12 “Ha un’economia domestica propria?”, in questo formulario il ricorrente ha risposto “No” e alla sotto domanda di indicare quante persone, oltre all’assicurato, vivono nella stessa economia domestica, egli non ha precisato nulla.
Tuttavia, è in seguito emerso, come ha accertato l’Agenzia comunale AVS di __________ (doc. 23), che presso l’abitazione dell’assicurato viveva un’altra persona, la quale il 26 luglio 2018 (doc. 22) ha dichiarato di avere un rapporto di amicizia e di reciproco aiuto con l’interessato, di dormire nella stanza separata degli ospiti e di disporre di un armadio per le sue poche cose.
Di questa circostanza, però, il ricorrente non aveva informato la Cassa di compensazione ed egli l’ha pacificamente riconosciuto, affermando trattarsi di un gesto di cortesia e di aiuto effettuato nei confronti di una persona che in quel momento era in difficoltà economiche e psicologiche, ospitalità che, nella sua buona fede, doveva essere solo temporanea.
In concreto, come ha rilevato la Cassa cantonale di compensazione, la permanenza in casa del ricorrente si è protratta per cinque mesi, ossia finché l’ospite ha trovato una sua sistemazione dal 1° settembre 2018.
Pertanto, seppure per poco tempo, sotto lo stesso tetto abitavano il ricorrente e la sua ospite, peraltro ivi domiciliata.
Va qui ricordato che, secondo giurisprudenza, soltanto le convivenze gratuite, e non quindi anche quelle a pagamento, possono dare luogo, a determinate condizioni, ad una diversa, e non quindi paritaria, suddivisione della pigione fra gli occupanti (STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234 consid. 2b: "Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht.") (la sottolineatura è della redattrice).
Tuttavia, malgrado nel caso di specie non si sia trattato di una convivenza onerosa, ma a titolo gratuito, non è possibile fare ricadere il caso concreto nelle suesposte eccezioni riconosciute in applicazione dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.
Infatti, occorre evidenziare che l’assicurato non ha fatto valere particolari motivi che potessero provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia a una suddivisione.
In effetti, non è menzionata una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno che la vita in comune si fondasse su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che, peraltro, nemmeno potrebbe vantare, essendo la sua ospite una terza persona al di fuori della famiglia), e neppure un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile, appunto, perché non un familiare).
Non è dunque possibile fare ricadere il caso concreto nelle summenzionate eccezioni riconosciute in applicazione dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.
Di conseguenza, è corretto che la pigione lorda dell’abitazione sia stata ripartita fra le singole persone che abitavano nell’immobile locato dall’assicurato e che dunque la parte di pigione della sua ospite, esclusa dal calcolo PC, non sia stata presa in considerazione nel calcolo della sua prestazione complementare annua. Per l’assicurato l’importo considerato di CHF 3'000.-- è corretto.
A questo importo va aggiunta la metà del forfait di Fr. 840.- per le spese di riscaldamento (art. 16b cpv. 2 OPC-AVS/AI) (STFA P 62/00 del 1° giugno 2001; STCA 33.2016.7 del 19 gennaio 2017; STCA 33.2013.5 del 18 dicembre 2013).
La pigione lorda di Fr. 3'420.- ([Fr. 6'000.- + Fr. 840.-] : 2) conteggiata il 7 agosto 2018 dall’amministrazione dal 1° aprile al 31 agosto 2018 deve quindi essere confermata.
10. La restituzione è soggetta al termine relativo di prescrizione di un anno. A questo proposito la nostra Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art. 25 cpv. 2 LPGA, contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (DTF 133 V 579 consid. 4.1; DTF 127 V 484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a; Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung, Zurigo 1996, pag. 192; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).
I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
Per giurisprudenza costante, i termini sono salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione formale e se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve restituire le prestazioni (DTF 119 V 434; Kieser, op. cit., n. 30 ad art. 25, pag. 286).
Come rammentato dal Tribunale federale con STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 (cfr. anche STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015; STF 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013; STF 9C_744/ 2012 del 15 gennaio 2013, consid. 6.2), il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile e avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Il Tribunale federale ha inoltre pure avuto modo di precisare (come ricorda la STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011) che a prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL Nr. 12 [9C_795/2009]).
Secondo giurisprudenza, questo termine viene salvaguardato con la resa del progetto di liquidazione del caso (DTF 133 V 579 consid. 4.3.1; 119 V 431 consid. 3c; SVR 2011 IV Nr. 52 [8C_699/2010] consid. 2).
11. Nel caso concreto, alla base del ricalcolo delle PC del ricorrente, vi è la circostanza che nel marzo 2018 (doc. 75) la Cassa di compensazione ha avviato una revisione delle PC e, dalle risposte fornite dall’assicurato a metà aprile 2018, è emerso che egli viveva da solo.
In seguito, però, dalla dichiarazione dell’Agenzia comunale AVS di __________ del 2 agosto 2018 (doc. 23) è risultato che l’interessato condivideva la sua economia domestica con una terza persona, che ha ospitato temporaneamente.
Sulla scorta di queste nuove informazioni, con decisione del 7 agosto 2018 (doc. 28) l’amministrazione ha ricalcolato il diritto alle PC dell’assicurato tenendo conto della suddivisione della pigione fra le persone che condividevano l’appartamento e ne è risultato un diritto inferiore.
In queste circostanze, la pretesa della Cassa di compensazione del 7 agosto 2018, emessa quando disponeva di tutti gli elementi decisivi dai quali risultava sia il principio stesso dell’obbligo di restituzione sia l’ammontare di quanto versato, è indubbiamente tempestiva. Ciò significa che l’anno di perenzione previsto dall’art. 25 cpv. 2 LPGA non era ancora trascorso (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 110 V 304).
L’ordine di restituzione emanato pochi giorni dopo non è dunque perento e come tale, nel principio, va confermato.
12. Per quanto concerne gli importi da restituire, va evidenziato che l’autorità amministrativa ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente.
Dai fogli di calcolo allegati alla decisione risulta chiaramente e correttamente che la nuova suddivisione della pigione ha comportato che dal 1° aprile 2018 l’assicurato aveva diritto alle prestazioni complementari limitatamente al pagamento del premio dell’assicurazione malattia.
Di conseguenza, a suo tempo, tale diritto è stato calcolato dalla Cassa di compensazione su basi errate (doc. VII).
È dunque a giusta ragione che, di principio, l’interessato è stato chiamato a restituire le prestazioni ricevute in eccesso.
La somma da rimborsare corrisponde quindi correttamente alla differenza fra le prestazioni complementari a suo tempo versate al ricorrente e gli ammontari a cui avrebbe invece avuto diritto secondo i fogli di calcolo allegati all’ordine di restituzione. La decisione del 7 agosto 2018 indica chiaramente quale sarebbe stato il suo diritto dal 1° aprile 2018, l’importo della mensilità da restituire e per quanto tempo.
Il totale da rimborsare di Fr. 384.- per il solo mese di aprile 2018 va pertanto confermato.
Il ricorso va quindi respinto e, parallelamente, va confermato che dal 1° aprile 2018 il diritto alle prestazioni complementari dell’as-sicurato sia limitato al pagamento del premio forfettario dell’assi-curazione malattia obbligatoria.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti