Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2018.4

 

TB

Lugano

16 luglio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretaria:

Stefania Cagni

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 aprile 2018 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 5 aprile 2018 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione – Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                                  A.   Nell’ambito della revisione periodica delle prestazioni complementari all’AI di cui beneficia da anni, e da ultimo limitatamente al pagamento del premio di Cassa malati considerando la pigione per intero, il 20 ottobre 2016 (doc. 11) RI 1, 1955, ha dichiarato che nella sua economia domestica viveva pure la badante.

Il 17 novembre 2016 (doc. 19) la Cassa cantonale di compensazione ha quindi chiesto all’assicurato di trasmetterle il contratto di lavoro della badante e l’ultimo conteggio dello stipendio versato.

 

                                  B.   Il 25 marzo 2017 (doc. 33) la Cassa cantonale di compensazione ha emesso una decisione a seguito della revisione periodica, stabilendo che, suddividendo su due persone la pigione lorda, dal 1° aprile 2017 l’assicurato non avrebbe più avuto diritto al pagamento del premio forfettario per l’assicurazione malattie.

 

                                  C.   L’amministrazione ha emanato il 16 ottobre 2017 (doc. 42) una nuova decisione e un ordine di restituzione a seguito del computo della quota parte di pigione della badante. Infatti, con il dimezzamento della pigione lorda l’assicurato non aveva più diritto alle prestazioni complementari dal 1° al 31 dicembre 2015, per l’anno 2016 e dal 1° gennaio al 31 marzo 2017 e quindi doveva restituire le spese di malattia e invalidità rimborsategli per quegli anni.

 

Con scritto del 14 novembre 2017 (doc. 59) l’assicurato si è opposto “alle tre decisioni del 12 ottobre 2016” e alla decisione del 16 ottobre 2016, precisando che alle badanti non veniva dedotto un importo quale quota per l’abitazione; egli ha altresì chiesto il riconoscimento di varie spese mediche assunte personalmente in passato e ha informato la Cassa sull’aumento della pigione.

 

                                  D.   Con decisione su opposizione del 5 aprile 2018 (doc. II/1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l’opposizione dell’assicurato, rilevando che dalla revisione periodica del diritto alle PC è emerso che dal 1° dicembre 2015 l’assicurato condivideva l’abitazione con la sua badante. Ritenuto che dal salario che le versava – riconosciuto integralmente dall’Ufficio AI per il tramite del contributo per l’assistenza concessogli nel 2016 - l’interessato tratteneva il contributo per il vitto e l’alloggio nella misura di Fr. 671.- al mese, non trattandosi di una convivenza gratuita la pigione lorda andava quindi ripartita fra le singole persone in virtù dell’art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.

Dal nuovo calcolo l’assicurato non aveva più diritto alle PC dal 1° dicembre 2015, perciò la Cassa gli ha chiesto in restituzione l’importo di Fr. 3'403,30 per le spese di malattia rimborsategli nel periodo dal 1° dicembre 2015 al 31 marzo 2017.

 

                                  E.   Il complemento del 26 aprile 2018 indirizzato dall’assicurato alla Cassa di compensazione e al TCA è stato da quest’ultimo considerato quale ricorso (doc. I). L’assicurato ha evidenziato di avere agito in buona fede, di avere difficoltà nel gestire la quotidianità e gli aspetti amministrativi e che il contratto di lavoro con la badante è terminato il 31 dicembre 2016. Il ricorrente ha pure chiesto di rivalutare l’importo da restituire al 31 marzo 2017 e di potere rateizzarne il pagamento.

                                  F.   A seguito di un nuovo fatto emerso con il ricorso, il 17 maggio 2018 (doc. IV) l’amministrazione ha trasmesso al TCA una nuova decisione su opposizione di pari data (doc. IV/1), che annulla e sostituisce la precedente.

La Cassa ha parzialmente accolto l’opposizione dell’assicurato, nel senso che ha modificato in Fr. 2'574.- l’importo da restituire, giacché il periodo di rilevanza va dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016. Infatti, con la cessazione della coabitazione del ricorrente con la sua badante al 30 novembre 2016, il computo della pigione è tornato ad essere completo nella misura del forfait previsto dalla legge e quindi dal 1° dicembre 2016 l’assicurato ha nuovamente diritto alle prestazioni complementari, ma limitatamente al pagamento del premio di Cassa malati.

L’amministrazione ha infine ricordato che dal 1° aprile 2017 il ricorrente non ha invece più diritto alle PC, visto che la decisione del 25 marzo 2017, emessa a seguito della revisione periodica, è già a suo tempo cresciuta incontestata in giudicato.

 

                                  G.   Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova entro il termine di dieci giorni concesso il 22 maggio 2018 (doc. V) e prorogato fino al 26 giugno 2018 (doc. VI).

 

                                  H.   Il 6 luglio 2018 il Tribunale ha richiamato dalla Cassa di compensazione la decisione del 16 ottobre 2017 (doc. VII) di restituzione delle spese di malattia e di invalidità per gli anni 2016 e 2017 ammontanti a Fr. 3'550.- e il conteggio del 19 ottobre 2017 (doc. VIII) con il dettaglio delle spese da rimborsare pari a Fr. 3'403,30 mediante l’allegata polizza di pagamento.

 

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 Legge sull’organizzazione giudiziaria, come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

 

                                   2.   Oggetto del contendere è da una parte la determinazione delle prestazioni complementari spettanti a RI 1 dal 1° dicembre 2015 al 31 marzo 2017 e dall’altra la verifica della correttezza dell’ordine di restituzione emesso dalla Cassa per le spese di malattia e di invalidità apparentemente indebitamente rimborsate, che con la (nuova) decisione su opposizione del 17 maggio 2018 (emanata nelle more della procedura) l’amministra-zione ha calcolato essere pari a Fr. 2'574.- per il periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016.

 

                                   3.   Per l'art. 24 OPC-AVS/AI, la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

 

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

 

Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall’analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).

 

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).

                                   4.   Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2 dell’art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

 

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

 

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]). Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132).

I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

 

L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.

Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

 

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).

Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

 

                                   5.   In concreto, con decisione formale del 16 ottobre 2017 (doc. 42) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dal 1° dicembre 2015 al 31 marzo 2017, suddividendolo in tre periodi. Quale motivazione per questa nuova decisione la Cassa ha indicato che è stata emessa una “nuova decisione e ordine di restituzione a seguito del computo della quota parte di pigione, coabitazione nella medesima economia domestica della badante.”.

 

La restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi a seguito della scoperta che l’assicurato divideva la sua abitazione con la persona che si occupava e prendeva cura di lui, con conseguente dimezzamento della pigione lorda imputabile nelle sue spese riconosciute, circostanza che non è stata dichiarata alla Cassa e che ha comportato che l’assicurato avrebbe così illecitamente beneficiato di prestazioni complementari maggiori in quel lasso di tempo.

A fronte di tale circostanza, l'amministrazione ha quindi dapprima calcolato le prestazioni complementari mensili corrette di diritto dell’assicurato per quel periodo, rifiutandole; poi ha determinato gli importi chiesti in restituzione, che corrispondono alle spese di malattia e di invalidità di cui l’assicurato ha chiesto e ottenuto il rimborso dalla Cassa di compensazione quando aveva diritto al (solo) pagamento del premio di Cassa malati.

Constatato quindi un indebito riconoscimento di prestazioni giusta l'art. 25 LPGA, l'amministrazione ha chiesto all'assicurato la restituzione della somma di Fr. 3'403,30 erroneamente rimborsata per le spese di malattia e di invalidità dal 1° dicembre 2015 al 31 marzo 2017 e ha stabilito che per quello stesso periodo l’interessato non aveva più diritto alle PC.

 

Nel proprio ricorso l'assicurato ha sollevato la sua buona fede avendo difficoltà nella gestione della sua quotidianità e degli aspetti amministrativi; ha inoltre precisato che il contratto di lavoro della badante è terminato il 31 dicembre 2016. La Cassa di compensazione ha quindi emanato una nuova decisione su opposizione che annullava e sostituiva la precedente e che ha fissato in Fr. 2'574.- l’importo delle spese di malattia e di invalidità da restituire rimborsate tra il 1° dicembre 2015 e il 30 novembre 2016, ossia fino alla conclusione della convivenza.

 

                                   6.   Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1° gennaio 2008.

 

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

 

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

 

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

 

                                   7.   In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita AI.

 

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

 

Per quanto riguarda le spese riconosciute, dal 1° gennaio 2015 l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:

 

" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

 

a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

 

1.     19 290 franchi per le persone sole,

2.     28 935 franchi per i coniugi,

3.     10 080 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

 

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

 

1.     13 200 franchi per le persone sole,

2.     15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

3.     3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.".

 

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:

 

" a.   spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del           reddito

      lordo dell'attività lucrativa;

b.   spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.   premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.   importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.   pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".

 

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

 

" d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le

      rendite dell'AVS e dell'AI;".

 

Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:

 

" a.   le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice civile;

b.   le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;

c.   le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d.   gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;

e.   le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;

f.    i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".

 

                                   8.   Quanto alle spese riconosciute, per il computo della pigione la Cassa di compensazione ha considerato che l’assicurato condivideva l’appartamento con una persona che non aveva diritto alle prestazioni complementari e quindi che era esclusa dal suo calcolo delle PC. Per questo motivo ha ritenuto nel suo fabbisogno soltanto la metà della pigione lorda effettivamente pagata.

 

Per il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).

 

Per le persone sole, come visto, la legge federale riconosce un importo massimo annuo di Fr. 13'200.-.

Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.

Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

 

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.

 

L'UFAS ha così commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI introdotto il 1° gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35):

 

" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe." (…)".

 

Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (DTF 105 V 272 consid. 1).

 

La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; Urs Müller, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78).

 

Nel caso evaso dalla DTF 105 V 272, l'allora TFA ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dall’infermiere in pensione che divideva con lei l'appartamento; in caso contrario essa avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico. Per tenere conto delle condizioni reali, una deroga al principio era possibile (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Urs Müller, op. cit., pag. 80).

 

Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di una casa appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra. Essi formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore della casa, che comportava soltanto tre camere e un gabinetto, non poteva essere ritenuto come un'abitazione indipendente. Ad ogni modo, ha precisato il Tribunale federale delle assicurazioni, l'art. 16c OPC-AVS/AI si riferisce espressamente alle situazioni in cui un'abitazione familiare è anche occupata da persone non comprese nel calcolo delle prestazioni complementari, proprio come in specie (cfr. consid. 3b)aa).

 

Con sentenza del 5 luglio 2001 (P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234) il Tribunale federale delle assicurazioni, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme a una figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue:

 

" (…)

b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher "grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten, sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen Rentenanspruch auslösen.

 

3.- Im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (4. März 1999) war die am 8. Dezember 1983 geborene Tochter der Beschwerdegegnerin fünfzehn Jahre alt und damit noch minderjährig. Einen Anspruch auf Kinder- oder Waisenrente hat sie nicht ausgelöst. Als Inhaberin der elterlichen Gewalt (nunmehr elterliche Sorge: Ziff. I 4 des BG über die Änderung des ZGB vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118, 1144) war die Beschwerdegegnerin nach Art. 276 ZGB verpflichtet, für den Unterhalt der Tochter aufzukommen und ihr unentgeltlich Unterkunft zu gewähren. Im Hinblick auf diese zivilrechtliche Unterhaltspflicht hat die Vorinstanz nach dem Gesagten zu Recht entschieden, dass von einer Mietzinsaufteilung gemäss Art. 16c ELV abzusehen ist, woran die Vorbringen der Ausgleichskasse nichts zu ändern vermögen. Wohl können nach Art. 323 Abs. 2 ZGB die Eltern vom Kind, das in häuslicher Gemeinschaft mit ihnen lebt, verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet. Dies setzt indessen voraus, dass das Kind hiezu in der Lage ist und über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügt. So verhält es sich hier unbestrittener massen jedoch nicht. (…)" (le sottolineature sono della redattrice).

Con sentenza del 9 gennaio 2003 (P 76/01), in un caso ticinese l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito:

 

" (…)

1.2 (…) La disposizione è stata dichiarata conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo della prestazione complementare.

 

1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI 2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b).

(…)

2.

In concreto dagli atti emerge che i coniugi A. convivono con il figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l'art. 276 e 277 CC. Nel ricorso, infine, non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).

Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente parte del calcolo della prestazione complementare.

 

Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere respinto.

 

3.

I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel bisogno.

 

3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).

 

La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione complementare.

 

3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. (…)" (sottolineature della redattrice).

 

Nella DTF 130 V 263 la nostra Massima istanza si è chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare a questo principio in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare una diversa ripartizione della pigione, come nei casi in cui la vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico.

Nel caso di una richiedente che viveva separata dal proprio coniuge e che aveva un obbligo di mantenimento ex art. 276 CC nei confronti della figlia non ancora diciottenne vivente in comunione domestica con lei, l’allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha confermato che la partecipazione della figlia alle spese di pigione doveva essere stabilita, considerate le circostanze del caso, in un quarto (cfr. consid. 5.3).

 

L'art. 16c OPC-AVS/AI è stato pure applicato dalla nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF 8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel caso di una beneficiaria di PC che da diversi anni viveva con un cittadino indiano, la cui identità ed il cui diritto di soggiorno in Svizzera non erano stati chiariti e nei confronti del quale, in difetto di un matrimonio, la beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile di mantenimento.

Questa fattispecie non era paragonabile a quella trattata nella DTF 130 V 263, in cui la madre era tenuta a mantenere la figlia minorenne.

Il Tribunale federale ha infine evidenziato che l’assicurata nemmeno aveva un obbligo di mantenimento di ordine morale nel senso delle PC, rilevando che una fattispecie di questo tipo era stata invece decisa nella DTF 105 V 271, in cui una donna malata psichicamente e bisognosa di aiuto condivideva l’abitazione con una persona che si occupava di lei e che quale contropartita non sosteneva alcun costo per l’alloggio.

 

Nella STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezione alla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede appunto che, di principio, la ripartizione della pigione deve avvenire in uguali parti, non va applicata quando in un'abitazione coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.

 

Ancora di recente, nella DTF 142 V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) il Tribunale federale ha ribadito che, di principio, il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se una casa unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che non sono incluse nel calcolo delle PC.

Le quote del canone relativo a queste persone sono tralasciate nel conteggio annuale delle prestazioni complementari (art. 16c cpv. 1 e 2 OPC-AVS/AI).

Dopo avere ricordato e spiegato nel dettaglio l’eccezione al principio della divisione paritaria applicata nella DTF 105 V 271, giurisprudenza che è stata confermata numerose volte anche in seguito, l’Alta Corte ha adottato il principio della suddivisione in parti uguali della pigione quando v’è una condivisione con persone non incluse nel calcolo delle PC anche nel caso esaminato nel giugno 2016, in cui l’abiatica viveva nella medesima economia domestica della nonna beneficiaria di prestazioni complementari, di cui si prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la locazione. Per il Tribunale federale, la parte di pigione della persona non beneficiaria di PC non deve essere di conseguenza considerata nelle spese annue del beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una prestazione di cura e di aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle prestazioni di assistenza oltre ai rimborsi per cure e assistenza previsti imperativamente dall’art. 14 cpv. 1 lett. b LPC è contrario al sistema e dunque è inammissibile.

Nel caso di specie non era dunque data l’eccezione al principio dell’art. 16c OPC-AVS/AI della suddivisione in parti uguali della pigione, perciò la Cassa di compensazione ha correttamente computato la metà della pigione all’assicurata.

 

A livello cantonale, numerose sono le sentenze emanate dal TCA sull’argomento della suddivisione della pigione fra più inquilini in virtù dell’art. 16c OPC-AVS/AI.

Fra le varie casistiche trattate (per un’esposizione completa, cfr. STCA 33.2017.4 del 9 febbraio 2018), va citata la STCA del 20 aprile 2015 (33.2015.1) concernente il caso di un’assicurata che abitava insieme al fratello sin dal 2010, mentre la convivenza con la badante era sorta dal giugno 2014, ossia da quando era stata assunta come lavoratrice salariata. L'assicurata non ha fatto valere particolari motivi che potessero provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione. Non è stata menzionata né comprovata una particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in comune si fondasse su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che peraltro neppure poteva vantare, essendo la badante una terza persona al di fuori della famiglia).

La ricorrente ha invece sollevato censure che si riferivano a difficoltà economiche che si sarebbero presentate se fosse stato confermato che la pigione lorda annua doveva essere suddivisa fra il fratello, la badante e l'assicurata stessa. Ma problemi di natura economica non potevano portare il TCA ad una diversa soluzione da quella decisa dalla Cassa di compensazione.

Considerato che, in qualità di datrice di lavoro, l’assicurata le versava uno stipendio dal quale detraeva anche il vitto e l’alloggio, il Tribunale ha concluso che con la detrazione della quota di partecipazione della badante al pagamento della pigione era come se, implicitamente, l'aiuto domiciliare fosse a tutti gli effetti una coinquilina dell’assicurata che si assumeva personalmente la sua quota di affitto. Trattandosi dunque di una convivenza onerosa e non a titolo gratuito, non era possibile fare ricadere quel caso di specie nelle eccezioni riconosciute in applicazione dell’art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI. Infatti, soltanto le convivenze gratuite, e non quindi anche quelle a pagamento, possono dare luogo, a determinate condizioni, ad una diversa, e non quindi paritaria, suddivisione della pigione fra gli occupanti (STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234 consid. 2b).

 

                                   9.   L’evenienza concreta è simile al caso ticinese appena esposto.

Infatti, fino al 30 novembre 2016 (doc. A) il ricorrente ha ospitato in casa propria una persona quale aiuto domiciliare, che partecipava al pagamento della pigione con una detrazione mensile di Fr. 671.- sullo stipendio versatole dall’assicurato in qualità di datore di lavoro.

Determinante è in effetti che l'assicurato, in qualità di datore di lavoro, riconosceva alla badante uno stipendio lordo di Fr. 3'420.- al mese, a cui non solo erano detratti gli usuali oneri sociali, il premio per gli infortuni non professionali e le imposte alla fonte, ma anche il vitto e l'alloggio (doc. 61).

Ciò significa che oltre ad un salario netto di Fr. 2'127,55 mensili, il ricorrente versava all'aiuto domiciliare anche un salario in natura sotto forma di vitto e alloggio, quantificato in Fr. 671.- al mese.

 

Pertanto, con la detrazione della quota di partecipazione della badante al pagamento della pigione lorda è come se, implicitamente, l'aiuto domiciliare fosse stata a tutti gli effetti una coinquilina del ricorrente, che si assumeva personalmente e regolarmente la sua quota di affitto.

Trattandosi dunque di una convivenza onerosa e non a titolo gratuito, non è possibile fare ricadere il caso concreto nelle summenzionate eccezioni riconosciute in applicazione dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.

Di conseguenza, è corretto che la pigione lorda pagata dal ricorrente sia stata ripartita fra le singole persone che abitavano nell’immobile affittato dall’assicurato e che la parte di pigione della badante, esclusa dal calcolo PC, non sia stata presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.

 

La pigione lorda di Fr. 7'008.- (Fr. 14'016.- : 2) conteggiata il 16 ottobre 2017 dall’amministrazione dal 1° dicembre 2015 in luogo dei Fr. 13'200.- computati in precedenza come persona sola quando non era al corrente della coabitazione dell’assicurato con la sua badante, va dunque confermata.

 

                                10.   La restituzione è soggetta al termine relativo di prescrizione di un anno. A questo proposito la nostra Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art. 25 cpv. 2 LPGA (art. 47 vLAVS), contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (DTF 133 V 579 consid. 4.1; DTF 127 V 484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a; Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung, Zurigo 1996, pag. 192; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).

I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

 

Per giurisprudenza costante, i termini sono salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione formale e se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve restituire le prestazioni (DTF 119 V 434; Kieser, op. cit., n. 30 ad art. 25, pag. 286).

 

Come rammentato dal Tribunale federale con STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 (cfr. anche STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015; STF 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013; STF 9C_744/ 2012 del 15 gennaio 2013, consid. 6.2), il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile e avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Il Tribunale federale ha inoltre pure avuto modo di precisare (come ricorda la STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011) che a prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL Nr. 12 [9C_795/2009]).

 

Secondo giurisprudenza, questo termine viene salvaguardato con la resa del progetto di liquidazione del caso (DTF 133 V 579 consid. 4.3.1; 119 V 431 consid. 3c; SVR 2011 IV Nr. 52 [8C_699/2010] consid. 2).

In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Occorre quindi di regola un secondo motivo - nel senso di una presa di coscienza dell'errato versamento delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio - per fondare il momento della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di restituzione (DTF 110 V 306 seg.). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]).

Si ricorda inoltre che il principio posto in DTF 110 V 306 seg., secondo cui in presenza di un errore dell'amministrazione occorre di regola un secondo motivo - nel senso di una presa di coscienza dell'errato versamento delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio - per fondare il momento della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di restituzione, si estende ugualmente ai casi in cui la causa della riscossione indebita è ascrivibile a un omesso accertamento dei requisiti del diritto, e, più in generale, a una violazione della massima inquisitoria da parte dell'assicuratore (STFA C 36/01 del 13 agosto 2003 consid. 3.2.2). L'obbligo di accertamento prescritto dall'art. 43 cpv. 1 LPGA non consente di conseguenza di dipartirsi dalla prassi secondo cui se il momento della conoscenza del fatto determinante - e quindi la decorrenza del termine di perenzione - non può essere fatto risalire alla data del versamento indebito, poiché ciò renderebbe (spesso) illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383), a maggior ragione non si può fare risalire questo momento a una data ancora precedente (STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 4.3 = SVR 2010 EL Nr. 12; STF 9C_737/2009 del 1° aprile 2010 consid. 2.3.2.2 in fine).

Nel concretare questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria, ma soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (STFA I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).

Infine, se per l'accertamento e l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989 pag. 558). Tuttavia, la conoscenza di un'autorità incompetente non è sufficiente in tal senso (DTF 139 V 6 consid. 5.1).

 

                                11.   Nel caso concreto, alla base del ricalcolo delle PC del ricorrente vi è la circostanza che nell’ottobre 2016 (doc. 11) la Cassa di compensazione ha avviato una revisione delle PC e, dalle risposte fornite dall’assicurato, il 17 novembre 2016 (doc. 13) gli ha chiesto di trasmetterle ulteriore documentazione inerente il rapporto lavorativo con la sua badante.

Il contratto di lavoro e l’ultimo conteggio dello stipendio sono stati trasmessi alla Cassa di compensazione ad inizio dicembre 2016 per il tramite dell’agenzia comunale AVS (doc. 19).

 

Sulla scorta di queste nuove informazioni, con decisione del 25 marzo 2017 (doc. 33) l’amministrazione ha ricalcolato il diritto alle PC dell’assicurato sopprimendolo dal 1° aprile 2017, poiché la pigione andava suddivisa fra le due persone che condividevano l’appartamento e ne risultava un’eccedenza di entrate.

 

Il TCA evidenzia che a quel momento, per certo, la Cassa disponeva di tutti gli elementi necessari per valutare il diritto dell’assicurato e per accorgersi di avergli erroneamente concesso le PC.

In queste circostanze, la pretesa della Cassa di compensazione del 16 ottobre 2017, emessa quando disponeva di tutti gli elementi decisivi dai quali risultava sia il principio stesso dell’obbligo di restituzione sia l’ammontare di quanto versato indebitamente di troppo in quel periodo – in particolare per mezzo dei rimborsi delle spese di malattia e di invalidità -, è tempestiva.

Ciò significa che l’anno di perenzione previsto dall’art. 25 cpv. 2 LPGA non era ancora trascorso.

È infatti al più presto con la ricezione, al 7 dicembre 2016 (doc. 19), del contratto di lavoro della badante e del conteggio dello stipendio del mese di novembre 2016, che comincia a decorrere il termine annuo di perenzione in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile e avuto riguardo alle circostanze, si è resa conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 110 V 304).

 

L’ordine di restituzione del 16 ottobre 2017 non è dunque perento e come tale, nel principio, va confermato.

 

                                12.   Per quanto concerne gli importi da restituire, va evidenziato che l’autorità amministrativa ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente.

Dai fogli di calcolo allegati alla decisione risulta chiaramente e correttamente che la nuova suddivisione della pigione comporta che l’assicurato non aveva più diritto alle prestazioni complementari, essendo in presenza di un’eccedenza di entrate di Fr. 2'788.- nell’anno 2015 (doc. 38), di Fr. 2'574.- nel 2016 (doc. 40) e di Fr. 2'274.- nel 2017 (doc. 36).

Ne discende che, a suo tempo, tale diritto è stato calcolato dalla Cassa di compensazione su basi errate.

 

È quindi a buon diritto che, di principio, l’interessato è stato chiamato a restituire le prestazioni ricevute in eccesso.

 

In specie, esse consistono nelle spese di malattia e di invalidità che la Cassa di compensazione gli ha rimborsato negli anni quale beneficiario di prestazioni complementari.

La decisione del 16 ottobre 2017 (doc. VII) elenca nel dettaglio gli importi di cui l’amministrazione, in virtù dell’art. 14 cpv. 6 LPC, si è fatta carico una volta che le spese di malattia e di invalidità superavano l’eccedenza dei redditi. Per l’anno 2016 esse ammontavano a Fr. 2'574.- e per l’anno 2017 a Fr. 976.-, per un totale da restituire di Fr. 3'550.-.

Nel conteggio del 19 ottobre 2017 (doc. VIII) figurano tutte le spese che l’interessato deve restituire maturate fino al 31 marzo 2017, per un totale di Fr. 3'403.- (Fr. 3'550.- dedotto il pagamento delle cure dentarie fatturate Fr. 146,70 il 4 ottobre 2017).

 

Con la nuova decisione su opposizione questo ammontare è stato ridotto a Fr. 2'574.-, non essendo infatti più comprese le spese dell’anno 2017 rimborsate dalla Cassa all’assicurato.

                                13.   Ne discende che la Cassa cantonale di compensazione, avendo rilevato un caso di indebita percezione di prestazioni da parte del ricorrente, era legittimata ad emanare una decisione di restituzione.

Infatti, con la scoperta di nuovi fatti rilevanti, le precedenti decisioni di concessione delle prestazioni complementari dovevano essere riviste ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA.

 

Nell’evenienza concreta, l’assicurato ha condiviso il proprio appartamento con la badante dal 1° dicembre 2015 fino al 30 novembre 2016. La Cassa di compensazione è però venuta a conoscenza di questa circostanza soltanto al più presto nel mese di dicembre 2016.

Si tratta così di un fatto nuovo rilevante, di cui l’amministrazione non poteva essere al corrente prima di allora. Questo nuovo fatto, corroborato dalle nuove prove raccolte, ha comportato che la Cassa ha versato all’assicurato delle prestazioni complementari che, non dovevano essergli riconosciute, quale il pagamento del premio di Cassa malati.

Ciò ha anche comportato che, nel medesimo lasso di tempo, il ricorrente ha ottenuto il rimborso di spese di malattia e di invalidità nella misura di Fr. 2'574.-, di cui non aveva invece diritto.

 

Ne segue che, a giusta ragione, l’amministrazione ha proceduto alla revisione delle precedenti decisioni di fissazione delle prestazioni complementari e, conseguentemente, anche delle decisioni di rimborso delle spese mediche e di invalidità.

 

Stando così le cose, la nuova decisione su opposizione del 17 maggio 2018 di restituzione di Fr. 2'574.- per rimborsi spese indebitamente percepiti da dicembre 2015 a novembre 2016 deve essere confermata.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.Il ricorso è respinto e la decisione della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del 17 maggio 2018 oggetto del contendere, emanata nelle more della procedura, è confermata.

 

                               1.1.   Di conseguenza RI 1 è condannato a restituire alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG l’importo di Fr. 2'574.-- per il periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                La segretaria

 

Ivano Ranzanici                                                   Stefania Cagni