Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2019.10

 

TB

Lugano

2 settembre 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 maggio 2019 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 21 marzo 2019 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                                  A.   Nel 2018 RI 1, 1956, era al beneficio di una prestazione complementare all'AI per sé, la moglie __________ (1953) e il figlio __________ (1995) che era in formazione e che ha ottenuto l'attestato di maturità professionale a fine giugno 2018 (doc. A3).

 

                                  B.   Il 1° giugno 2018 (docc. 1 e 2) la Cassa cantonale di compensazione - Servizio Rendite e Indennità, non avendo ricevuto la richiesta dichiarazione di frequenza agli studi per __________, ha chiesto ai coniugi RI 1 di compilare la dichiarazione allegata, secondo cui il figlio avrebbe continuato gli studi oltre il mese di giugno 2018 e avrebbe poi inviato la dichiarazione di frequenza.

                                  C.   Il 20 agosto 2018 (doc. 3) RI 1 ha scritto alla Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni confermando che __________ rimaneva studente in attesa di continuare gli studi dopo avere terminato la formazione di apprendista con cui aveva conseguito un reddito annuo di Fr. 14'628.-, mentre ora guadagnava circa Fr. 100.- al mese. Peraltro, non gli veniva più versata la rendita completiva per figli di Fr. 1'378.- al mese. Di conseguenza, l'assicurato ha chiesto alla Cassa un nuovo calcolo.

 

                                  D.   Con decisione del 23 ottobre 2018 (doc. III/3) la Cassa cantonale di compensazione ha negato a RI 1 il diritto alle prestazioni complementari a decorrere dal 1° luglio 2018 a seguito dello stralcio della rendita completiva per figli dal calcolo delle PC. A fronte di Fr. 51'240.- di spese riconosciute e di Fr. 56'748.- di redditi computabili, riferiti ai soli coniugi, non v'era più alcun diritto alle prestazioni complementari (doc. 9).

 

                                  E.   Il 21 novembre 2018 (doc. III/2) l'assicurato ha contestato il rifiuto della PC, rilevando che il figlio era studente e che si sarebbe iscritto alla __________ nell'anno scolastico 2019/2020. __________ abitava ancora in famiglia e quindi la pigione andava ritenuta interamente. Inoltre, egli non aveva alcun contratto di lavoro stabile in attesa di iniziare la scuola, inizio che ha dovuto posticipare poiché, avendo ottenuto la maturità in maggio, non ha potuto iscriversi all'anno accademico che iniziava nel mese di ottobre 2018.

 

                                  F.   Con decisione su opposizione del 21 marzo 2019 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione dell'assicurato, rilevando che il figlio __________, fino al compimento dei 18 anni, aveva diritto a una rendita completiva per figli (art. 35 cpv. 1 LAI in connessione con l'art. 25 cpv. 4 LAVS), diritto che si estende fino al compimento dei 25 anni al massimo se il figlio è in formazione (art. 35 cpv. 1 LAI in connessione con l'art. 25 cpv. 5 LAVS). L'amministrazione ha osservato che avendo terminato la formazione nel giugno 2018, dal mese seguente __________ era uscito dalla cerchia dei beneficiari AI e, pertanto, non aveva più diritto di percepire la rendita completiva per figli anche se non aveva ancora 25 anni. Di conseguenza, dal 1° luglio 2018 egli non doveva più essere conteggiato nel calcolo delle PC del padre (art. 9 cpv. 2 LPC e art. 7 cpv. 1 lett. a OPC-AVS/AI a contrario).

La Cassa ha infine confermato il computo del figlio per la spesa della pigione ex art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI, non essendo egli (più) incluso nel calcolo delle PC dell'assicurato. Non era dunque possibile computare per intero la pigione.

 

                                  G.   Il 6 maggio 2019 (doc. I) RI 1 si è rivolto al TCA chiedendo di riconoscere la prestazione complementare dal 1° luglio 2018 come in precedenza.

Il ricorrente ha osservato che il figlio, maggiorenne, è ancora in formazione e non ha un'autonomia finanziaria. Il 9 aprile 2019 __________ ha svolto una prova attitudinale (docc. A2 e A4) per potere iniziare la formazione di __________ a settembre 2019 e saprà soltanto in giugno se sarà ammesso.

L'insorgente ha precisato che avendo il figlio terminato la maturità professionale il 30 giugno 2018 (doc. A3), non gli è stato possibile iscriversi già all'anno accademico 2018/2019. Pertanto, è corretto che il fabbisogno di __________ sia considerato nel calcolo della PC e ciò senza dedurre la quota parte di pigione a suo carico.

 

                                  H.   Nella risposta del 15 maggio 2019 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata, giacché il rifiuto del diritto alle PC è dovuto al fatto che __________, non essendo più al beneficio di una rendita completiva per figli AI, è stato escluso dal calcolo PC, ma la sua quota parte di coinquilino è stata considerata nella pigione familiare.

 

                                    I.   Il ricorrente non ha apportato nuovi mezzi di prova, limitandosi il 24 maggio 2019 (doc. V) a chiedere di annullare la decisione su opposizione e di riconoscergli, come in precedenza, la prestazione complementare anche dal 1°luglio 2018.

 

Il 5 luglio 2019 (doc. VII) l'assicurato ha trasmesso al TCA lo scritto del __________ (doc. VII/2) per comprovare che il figlio era iscritto per continuare la formazione e che tale è la sua scelta anche per il futuro.

 

                                   L.   Preso atto delle argomentazioni del ricorrente, il 15 luglio 2019 (doc. IX) la Cassa si è riconfermata nella risposta di causa e l'assicurato non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. X).

 

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove).

Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 Legge sull’organizzazione giudiziaria come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

 

Per una critica dottrinale della STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 in cui il Tribunale federale, giudicando a corte completa, ha annullato una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino siccome emanata a giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova e più restrittiva prassi rispetto al passato, cfr. Ivano Ranzanici, La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg.

 

Va inoltre segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte ha confermato la sua costante prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.).

 

 

nel merito

 

                                   2.   Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1° gennaio 2008.

 

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

 

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

 

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale, in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

 

                                   3.   In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita AI.

 

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Le spese riconosciute come pure i redditi computabili dei coniugi e delle persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI sono sommati (art. 9 cpv. 2 LPC).

Per l'art. 9 cpv. 5 lett. a LPC, il Consiglio federale disciplina la somma delle spese riconosciute e dei redditi computabili dei membri della stessa famiglia; può prevedere eccezioni al cumulo, in particolare per i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

Per il calcolo della prestazione complementare annua, non si tiene conto dei figli i cui redditi computabili superano le spese riconosciute (art. 9 cpv. 4 LPC).

 

Giusta l'art. 7 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la prestazione complementare annua per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI è calcolata come segue:

a.     se i figli vivono con i genitori, viene calcolata una prestazione complementare globale;

b.     se i figli vivono con un solo genitore che ha diritto ad una rendita o può far valere il diritto ad una rendita completiva dell'AVS o dell'AI, la prestazione complementare è fissata congiuntamente alla rendita del genitore);

c.     se il figlio non vive con i genitori oppure vive con un genitore che non ha diritto alla rendita né può far valere alcun diritto ad una rendita completiva, la prestazione complementare è calcolata separatamente.

 

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:

 

" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

 

a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

1.     19 290 franchi per le persone sole,

2.     28 935 franchi per i coniugi,

3.     10 080 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

 

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

1.     13 200 franchi per le persone sole,

2.     15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

3.     3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.".

 

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:

 

" a.   spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito

      lordo dell'attività lucrativa;

b.   spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.   premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.   importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.   pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

 

" d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le

      rendite dell'AVS e dell'AI".

 

Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC elenca:

 

" a.   le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice civile;

b.   le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;

c.   le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d.   gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;

e.   le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;

f.    i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".

 

                                   4.   Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 di percepire le prestazioni complementari. Il ricorrente ha impugnato la decisione della Cassa di compensazione, poiché dal calcolo delle PC è stato tolto il figlio, ciò che ha comportato la diminuzione del fabbisogno della sua famiglia e il rifiuto delle prestazioni complementari per eccedenza dei redditi computabili. Egli ha chiesto al TCA di continuare a riconoscergli le PC dato che il figlio è ancora in formazione e non essendo finanziariamente indipendente convive con i genitori, motivo per cui la pigione deve essere considerata per intero senza tenere coto della quota del figlio convivente.

 

Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi alle spese riconosciute (uscite) del ricorrente (entrate) - e degli altri beneficiari indiretti di PC - considerati nella decisione impugnata siano corretti.

 

                                   5.   Quanto alle spese riconosciute di cui al considerando 3, vi è in primis da considerare il fabbisogno vitale del ricorrente, di sua moglie e, se del caso, del figlio __________, nato nel 1995.

 

Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI, le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

 

Per l'art. 25 cpv. 1 LAVS hanno diritto ad una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani.

Giusta l'art. 25 cpv. 4 LAVS, il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l'orfano compie i 18 anni o muore.

L'art. 25 cpv. 5 LAVS prevede che per i figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione.

 

Nel caso concreto, dal 2003 l'insorgente è al beneficio di una rendita di invalidità. Di conseguenza il figlio, fino al compimento dei 18 anni (art. 35 cpv. 1 LAI in connessione con l'art. 25 cpv. 4 LAVS), ha diritto ad una rendita completiva per figli.

Inoltre, se fosse in formazione, questo diritto si estenderebbe fino al compimento dei 25 anni al massimo (art. 35 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 25 cpv. 5 LAVS).

 

Ciò significa che siccome nel giugno 2018 (doc. A3), e per ammissione del ricorrente stesso, __________ ha concluso l'apprendistato, dal mese seguente il figlio è uscito dalla cerchia dei beneficiari AI (STCA 33.2013.10 del 6 giugno 2014; STCA 30.2011.17 del 18 ottobre 2011). Pertanto, avendo terminato i propri studi, indipendentemente dal fatto che non abbia ancora compiuto 25 anni, il figlio del ricorrente non ha più diritto di percepire la rendita completiva per figli, diritto derivante dal fatto che al padre spetta una rendita di invalidità.

 

La circostanza che nel mese di aprile 2019 __________ abbia partecipato a una prova attitudinale per la formazione di assistente di cura (doc. A2) non può portare a una soluzione diversa.

Infatti, l'aver preso parte a tale evento non significa affatto che durante l'anno scolastico 2018/2019 egli sia stato in formazione.

Lo scritto del 6 giugno 2019 (doc. VII/2) con cui la scuola ha comunicato al figlio dell'assicurato che la sua candidatura non è stata ammessa non viene in aiuto al ricorrente, perché determinante è che dopo il conseguimento dell'attestato di maturità professionale nel giugno 2018 suo figlio non ha più intrapreso alcuna formazione scolastica.

 

Ne discende che in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPC e dell'art. 7 cpv. 1 lett. a OPC-AVS/AI interpretati a contrario, dal 1° luglio 2018 il figlio dell'assicurato non deve più essere conteggiato nel diritto del padre alle prestazioni complementari all'AI (STCA 33.2013.10 del 6 giugno 2014).

 

Infatti, come confermato dal Tribunale federale nella DTF 139 V 307, nel calcolo delle prestazioni complementari sono presi in considerazione soltanto i figli che possono pretendere una rendita per orfano o che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI (contrariamente ai figli di beneficiari di indennità giornaliere dell'AI; consid. 6).

 

In concreto, quindi, per il calcolo delle prestazioni complementari vanno ritenuti sia il fabbisogno vitale sia il premio per la Cassa malati relativi soltanto ai due coniugi, come stabilito dall'amministrazione. Il figlio __________ deve essere escluso dal calcolo delle PC.

 

                                   6.   Per quanto concerne la seconda lamentela del ricorrente relativa alla pigione, è corretto che, a norma dell'art. 16c OPC-AVS/AI, la Cassa di compensazione abbia ripartito fra le singole persone conviventi la pigione pagata dall'assicurato.

 

Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.

Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

 

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.

 

L'UFAS ha così commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI introdotto il 1° gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35):

 

" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe." (…)".

 

Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (DTF 105 V 272 consid. 1).

 

La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; Urs Müller, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78).

 

Nell'evenienza concreta, la circostanza che l'abitazione familiare del ricorrente sia occupata anche dal figlio maggiorenne, che però è escluso dal calcolo PC del papà (art. 9 cpv. 2 LPC e art. 7 cpv. 1 lett. a OPCAVS/AI) non essendo più, come visto, al beneficio di una rendita completiva di invalidità (art. 35 cpv. 1 LAI in connessione con l'art. 25 cpv. 5 LAVS), comporta che la pigione pagata dai genitori sia suddivisa sulle singole persone che vi abitano, ma che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo PC non siano prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI).

Pertanto, la pigione pagata dall'insorgente deve essergli computata nella misura di due terzi, ossia è considerata soltanto limitatamente alle persone che non sono escluse dal calcolo PC, come, in specie, l'assicurato e sua moglie (STCA 33.2013.10 del 6 giugno 2014). La quota parte del figlio (un terzo) deve essere dunque dedotta dalla pigione totale annua.

 

                                   7.   Da quanto precede discende che il figlio del ricorrente non può essere considerato in formazione dal 1° luglio 2018 e che la sua parte di pigione, essendo egli escluso dal calcolo PC del padre, non deve essere presa in considerazione.

 

Di conseguenza, la decisione su opposizione dell'amministrazione deve essere integralmente confermata e il ricorso respinto.

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti