Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2019.1

 

TB

Lugano

11 febbraio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2019 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 15 novembre 2018 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                                  A.   RI 1, 1950, beneficia delle prestazioni complementari da quando, nel giugno 2014, ha raggiunto l’età di pensionamento (doc. 45). Nell’ambito della revisione periodica della PC avviata il 27 aprile 2018 (doc. 74) dalla Cassa di compensazione, nell’apposito formulario l’assicurata ha segnalato il 18 maggio 2018 (doc. A3) che esercitava un’attività lucrativa.

 

                                  B.   Con decisione del 2 luglio 2018 (doc. A4) la Cassa cantonale di compensazione, appreso che l’assicurata aveva iniziato un’attivi-tà lucrativa, ha ricalcolato il suo diritto alle prestazioni complementari fissandolo in Fr. 165.- al mese per l’anno 2017 e in Fr. 167.- mensili per il 2018. L’amministrazione ha chiesto la restituzione delle PC indebitamente percepite durante quei due anni (nel 2017: Fr. 6'504.- e nel 2018: Fr. 3'780.-), per un totale di Fr. 10'284.-. Il 12 luglio 2018 (doc. 112) l’assicurata si è opposta all’ordine di restituzione lamentando che la sua situazione era immutata da anni. Il 27 luglio (doc. 116) seguente ha ritirato l’opposizione.

 

                                  C.   Il 19 luglio 2018 (doc. A5) RI 1 ha presentato una domanda di condono, rilevando di essere stata in buona fede e senza l’intenzione di trarre profitto. L’interessata ha affermato di non essere stata cosciente che un piccolo lavoro accessorio di un giorno alla settimana avrebbe potuto influire sulle sue prestazioni complementari e che si era data da fare a cercare una nuova fonte di reddito avendo entrate mensili insufficienti così come risultava dall’elenco indicato. Stante quindi la sua modesta situazione finanziaria, le era inoltre impossibile restituire l’ammontare richiesto di Fr. 10'284.-.

 

                                  D.   Con decisione 16 agosto 2018 (doc. A6) la Cassa cantonale di compensazione ha spiegato i presupposti legali alla base del condono giusta l’art. 25 LPGA e ha concluso che la buona fede non era data in specie, poiché l’assicurata non l’ha informata spontaneamente dell’inizio dell’attività lucrativa al 1° gennaio 2017, ma solo nell’ambito della revisione.

 

                                  E.   La Cassa di compensazione ha emesso il 15 novembre 2018 (doc. A2) una decisione con cui ha respinto l’opposizione del 14 settembre 2018 (doc. A7) formulata dall’assicurata e ha quindi confermato il diniego del condono. L’amministrazione ha rilevato che l’assicurata non l’ha informata tempestivamente di avere iniziato un’attività lavorativa e poco importa se tale attività sia invece stata dichiarata all’autorità fiscale. In tal modo, l’interessata ha violato l’obbligo di informare previsto dall’art. 24 OPC-AVS/AI. Per la Cassa di compensazione non è sostenibile l’affermazione secondo cui l’assicurata non sarebbe stata informata del suo obbligo di informare, giacché ogni decisione di prestazione complementare riporta tale obbligo ed elenca delle situazioni, fra le quali v’è proprio l’avvio di un’attività lucrativa. A questo proposito, la Cassa ha segnalato che benché affermi di non essere stata avvisata dell’obbligo di informare, tuttavia nel 2014 l’assicurata l’ha informata con lettera del 17 novembre 2014 (doc. 46) che la figlia era andata a vivere da sola e, quale conseguenza, il diritto alle PC è stato ricalcolato e aumentato. Pertanto, con la necessaria diligenza, l’assicurata avrebbe dovuto informarla anche dell’inizio dell’attività lavorativa. Infine, l’amministrazione ha osservato che la circostanza di non avere più ricevuto dal 2014 delle decisioni, delle comunicazioni o altro da cui avrebbe dovuto dedurre il suo obbligo di informare, è superata dal fatto che, comunque, le sue entrate sono migliorate dal gennaio 2017 grazie al salario percepito e quindi tale cambiamento avrebbe dovuto farle capire che tale entrata andava tempestivamente comunicata alla Cassa.

 

                                  F.   Con ricorso del 4 gennaio 2019 (doc. I) RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale di concedere l’effetto sospensivo al ricorso e di riconoscere il condono dell’importo da restituire in virtù della sua buona fede e dell’onere gravoso se avesse dovuto restituire quanto preteso dall’amministrazione. La ricorrente ha evidenziato che quando nel 2014 ha chiesto le prestazioni complementari attraverso lo sportello comunale, non le era stato indicato un obbligo di informazione. Da allora, poi, essa non ha più ricevuto formulari per il rinnovo delle PC. Inoltre, la piccola attività dipendente di mezza giornata alla settimana iniziata nel gennaio 2017 è stata regolarmente dichiarata alle autorità fiscali, giacché essa “non ha mai neppure ipotizzato di nascondere tale attività e tanto meno il relativo reddito. Semplicemente non si è minimamente resa conto che avrebbe dovuto segnalare l’attività anche all’Ufficio PC” (cfr. punto 3). Infatti, dopo quattro anni dalla domanda le è pervenuto il formulario di revisione e in quell’occasione ha regolarmente dichiarato di svolgere un’attività dipendente. A suo tempo aveva segnalato l’uscita di casa della figlia, Poi non si è resa conto di ricevere prestazioni non dovute” (cfr. punto C). Considerato che la domanda di PC era avvenuta ormai tre anni prima e non v’era più stata in seguito una richiesta di revisione, l’assicurata non si era resa minimamente conto di dovere informare la Cassa di compensazione. Non v’è stata da parte sua alcuna intenzione maliziosa o una negligenza grave. La mancata informazione non era assolutamente causata da un comportamento doloso o da una negligenza grave: essa non ha intenzionalmente dissimulato il miglioramento dei suoi redditi e non ha omesso scientemente di annunciare la ripresa di un’attività lucrativa. A suo dire, l’assicurata ha continuato in totale buona fede a ricevere la prestazione complementare. È una persona semplice, con una formazione minima, addetta a mansioni semplici e umili, che non ha dimestichezza con le pratiche amministrative, perciò non si è resa conto di dovere informare la Cassa cantonale.

La ricorrente ha infine ricordato di trovarsi in gravi ristrettezze finanziarie, visto che le sue uscite mensili (Fr. 3'568.-) superano le sue entrate (Fr. 3'063.-). Pertanto, la restituzione della somma richiesta la porrebbe in gravi difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA. Sono quindi dati entrambi i presupposti per concederle il condono dell’importo da restituire ammontante a Fr. 10'284.-.

 

                                  G.   Nella risposta del 16 gennaio 2019 (doc. III) la Cassa ha rinviato alla decisione impugnata, rilevando che le argomentazioni della ricorrente sono già state evase nella procedura relativa alla decisione di restituzione, di richiesta di condono e d’opposizione. Ritenuto come l’art. 24 OPC-AVS/AI preveda che l’obbligo di informare ogni singolo mutamento delle condizioni personali ed economiche spetti al beneficiario PC, la buona fede non può essere invocata e il condono dell’obbligo di restituire va negato.

 

                                  H.   Il 31 gennaio 2019 (doc. V) l’insorgente ha ribadito che era in buona fede che, peraltro, è presunta per legge (art. 3 CC). Le parti sono state sentite dal giudice delegato in occasione di un’udienza che ha avuto luogo il 4 febbraio 2019 (doc. VI). Con lo scritto del 4 febbraio 2019 (doc. VII) la ricorrente ha ribadito di avere agito in piena inconsapevolezza, pertanto ha ritenuto ingiustificato procedere con la segnalazione al Ministero pubblico del reato previsto dall’art. 148a CP come emerso in udienza, non essendone dati i presupposti legali.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         in ordine

 

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). La materia giuridica retta dall’art. 25 LPGA è ampiamente sondata da vasta giurisprudenza e il caso in esame non presenta specificità particolari. Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizza-zione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

 

Nel merito

 

                                   2.   L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

 

                                   3.   Secondo le norme appena citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102 pag. 313; SVR 1995 AVS Nr. 61 pag. 182 consid. 4):

 

-  l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e

                                         -  la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

 

Quindi, se una sola delle due condizioni appena elencate non è adempiuta, il condono non può essere concesso.

 

                                   4.   Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente.

 

                                   5.   Giusta l’art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000.- per le persone sole, Fr. 12'000.- per i coniugi e Fr. 4'000.- per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

 

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 all'art. 25). Il Giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

 

                                   6.   In concreto, con decisione formale del 2 luglio 2018 la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto dell’assicurata alle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2017 al 31 luglio 2018. Quale motivazione per questa nuova decisione l’amministrazione ha indicato che è stata emessa “in quanto non ha comunicato al nostro Servizio di aver intrapreso un’attività lavorativa presso l’Associazione __________”.

La Cassa di compensazione ha osservato che l’assicurata l’ha informata soltanto il 18 maggio 2018, nell’ambito della revisione periodica, che stava svolgendo un’attività lucrativa e ciò, come è stato in seguito accertato, dal 1° gennaio 2017, motivo per cui ha messo in dubbio la condizione della sua buona fede. La Cassa ha sostenuto che l’interessata abbia violato l'obbligo di informare il Servizio prestazioni complementari dell’avvio di un’attività lavorativa, dato che ciò ha comportato un cambiamento della sua situazione economica, con conseguente revisione e ricalcolo delle PC. Per questi motivi, la Cassa di compensazione ha respinto l’istanza dell’assicurata di condonarle l’importo da restituire di Fr. 10'284.- formulata il 19 luglio 2018 a seguito della decisione di restituzione del 2 luglio 2018, cresciuta in giudicato.

 

Nel proprio ricorso l'assicurata ha contestato che le sia stato rifiutato il condono e che debba quindi restituire le prestazioni ricevute in più invocando la sua buona fede, non essendo mai stata informata dalle autorità che era tenuta a dichiarare alla Cassa di compensazione l’avvio di un’attività lavorativa. La ricorrente ha osservato di avere dichiarato alle autorità fiscali questa sua piccola attività dipendente e quindi di avere dimostrato di non volere nascondere alcunché alle autorità. Semplicemente, non sapeva di dovere informare anche la Cassa di compensazione di questo lavoro e del reddito conseguito. L’assicurata esclude da parte sua un dolo o una negligenza grave.

 

                                   7.   Per l'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale. Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 cpv. 2 LPGA).

Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA, inoltre, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione. Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.

 

Infine, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

 

                                   8.   In specie, la condizione della buona fede è negata dall’ammini-strazione, che sostiene come l’assicurata abbia violato l’obbligo di informare il Servizio prestazioni complementari dell’avvio di un’attività lucrativa e quindi del conseguimento di un reddito che dal 1° gennaio 2017 presso l’Associazione __________ di __________. Questa attività e il reddito che ne è derivato ha comportato un cambiamento della sua situazione personale ed economica, con conseguente revisione e ricalcolo delle PC.

 

Il diritto alle PC dell’assicurata per gli anni 2017 e 2018 derivava dal fatto che le erano conteggiate nei redditi computabili unicamente la rendita di vecchiaia dell’AVS (Fr. 20'400.-) e la rendita della previdenza professionale LPP (Fr. 3'588.-). L’avvio, il 1° gennaio 2017 (doc. A8), di un’attività lavorativa dipendente nella misura del 18%, pari a otto ore settimanali, ha comportato la modifica delle sue condizioni economiche e quindi la necessità di ricalcolare il suo diritto alle prestazioni complementari. Questa mutazione degli elementi di calcolo ha dato luogo al calcolo del 2 luglio 2018 (doc. A4) da parte del Servizio prestazioni complementari, che ha modificato la situazione della ricorrente. Più dettagliatamente, se prima l’assicurata aveva diritto a Fr. 707.- al mese a titolo di prestazioni complementari sia per l’anno 2017 (docc. 64-66) sia per il 2018 (docc. 69-71), con l’aggiunta dei nuovi importi di reddito ora il suo diritto è stato fissato in Fr. 167.- mensili per il 2017 e in Fr. 165.- al mese per il 2018, oltre al pagamento del premio di cassa malati. La differenza è di tutto rilievo e non poteva sfuggire all’assicurata l’importanza del reddito conseguito. Quindi, in queste circostanze, è fuori di dubbio che il mutamento delle condizioni economiche dell’interessata ha avuto quale conseguenza una significativa variazione della sua situazione materiale. Come prescrivono gli artt. 28 e 31 LPGA, nonché l'art. 24 OPC-AVS/AI, l’assicurata avrebbe dovuto comunicare senza ritardo alla Cassa cantonale di compensazione l'aumento dei suoi redditi, affinché il suo diritto fosse così rivisto tenuto conto dei nuovi elementi (STCA 33.2018.1 del 22 agosto 2018; STCA 36.2014.96 dell’11 marzo 2015 consid. 9).

 

                                   9.   La ricorrente ha fatto valere di essere (stata) in buona fede, non essendo (stata) al corrente di dover informare obbligatoriamente la Cassa di compensazione di avere iniziato un’attività lucrativa. Essa ritiene di avere debitamente informato l’autorità fiscale che percepiva un reddito da attività lucrativa in occasione della sua dichiarazione fiscale (per l’anno 2017 la dichiarazione è allestita nei primi mesi del 2018). L’assicurata ha sostenuto di non sapere, perché non le era mai stata fatta presente questa circostanza, che doveva avvisare la Cassa di compensazione e non solo dichiarare fiscalmente questi importi. Essa ha sostenuto che non era sua intenzione dissimulare il miglioramento dei suoi redditi, quindi essa esclude di avere omesso scientemente di annunciare la ripresa di un’attività lucrativa.

 

Durante l’udienza di discussione, il giudice delegato ha fatto notare alla ricorrente che l’ultima decisione che essa ha ricevuto (come tutte le altre e ciò a partire da una prassi instaurata dalla Cassa dal 2012) indica che è fatto obbligo esplicito all’assicurato di informare la Cassa di ogni cambiamento delle condizioni personali e/o economiche e che tra queste modifiche è specificamente elencato anche l’inizio di un’attività lucrativa. Al riguardo, l’assicurata ha precisato di non avere fornito alla Cassa l’informazione in questione, siccome a suo tempo si era presentata allo sportello comunale di __________, Ufficio dell’aiuto sociale, e che in quell’occasione era stata allestita la richiesta di PC. Poi la procedura aveva seguito il suo corso. La circostanza non le è d’aiuto siccome i collaboratori della Città di __________ operano su indicazioni dell’assicurato e non di loro iniziativa.

 

La ricorrente ha ribadito, in sede di udienza, la sua buona fede, ritenendo di non essere stata informata del fatto che dovesse notificare alla Cassa l’inizio di un’attività lavorativa.

 

L’insorgente ha fatto inoltre nuovamente presente al TCA di essere estranea al mondo dei formulari amministrativi. Anche durante la sua attività presso l’Associazione __________ non si occupa di aspetti di natura amministrativa, ma svolge una funzione complessiva di aiuto domestico. Nemmeno in precedenza, anche presso il precedente datore di lavoro in un asilo, ha mai avuto competenze di natura amministrativa.

 

Davanti al giudice delegato, l’assicurata ha ribadito la sua volontà di non tacere nulla della sua attività lavorativa, tanto da avere correttamente dichiarato all’autorità fiscale i redditi che ha conseguito con il suo lavoro dipendente. Non era quindi sua intenzione conseguire dei vantaggi indebiti. Essa ha precisato di non essersi capacitata ed avveduta dell’importanza dell’inizio della sua attività lavorativa con attinenza alle prestazioni complementari, ma quando ne ha preso coscienza la situazione è stata notificata correttamente a livello fiscale.

 

A questo proposito, la Cassa di compensazione ha ribattuto che nei suoi confronti, invece, la notifica non è stata spontanea, ma è stata sollecitata con il formulario di revisione periodica. Questo formulario è stato trasmesso all’assicurata stante lo scadere quadriennale previsto dalla legge e quindi stante la necessità di verificare la sua situazione attuale; la revisione non è avvenuta a causa di una particolare segnalazione da parte di terzi.

 

Al riguardo, la ricorrente ha infine puntualizzato che è solo al momento in cui ha ricevuto il formulario per la revisione periodica che si è resa conto dell’obbligo di segnalare l’entrata salariale.

 

                                10.   L’insorgente ha più volte sollevato l’obiezione di avere fatto domanda di PC nel 2014 per il tramite dell’apposito Ufficio comunale e che in quell’occasione non le era stato specificato un obbligo generale di informazione. Da allora, poi, ha affermato di non avere più ricevuto comunicazioni inerenti il suo diritto alle prestazioni complementari. La stessa non è credibile siccome le decisioni, con tanto di precise e facilmente comprensibili indicazioni, sono state notificate direttamente all’assicurata al suo indirizzo. Le decisioni precisano l’obbligo di informazione e ne specificano il contenuto. Quando il 30 aprile 2014 ha fatto domanda di prestazioni complementari, l’assicurata condivideva l’abitazione familiare con la figlia e quindi il calcolo delle PC del 1° giugno 2014 (doc. 42) teneva conto di (solo) metà della pigione pagata dalla ricorrente, perché la quota della figlia, maggiorenne e dunque esclusa dal calcolo delle prestazioni complementari, non andava considerata ai fini del diritto della mamma (art. 16c OPC-AVS/AI). Il suo diritto ammontava a Fr. 358.- al mese (doc. 45).

A seguito della segnalazione del 13 novembre 2014 (doc. 46) da parte dell’Ufficio intervento sociale – Agenzia comunale AVS di __________ della partenza della figlia, la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC della ricorrente (doc. 48), stabilendolo il 22 novembre 2014 (doc. 51) in Fr. 708.- al mese.

 

La scrivente Corte rileva che, come già fatto osservare in sede di udienza, la seconda pagina di questa decisione di aumento delle prestazioni complementari prevede quattro titoli in grassetto che avrebbero dovuto attirare l’attenzione dell’assicurata: “Informazioni sul calcolo”, “Spese di malattia/assistenza”, “Obbligo d’informa-re” e “Rimedi giuridici”. La terza e ultima pagina cita infine la “Sospensione dei termini” e la “Restituzione”.

 

Seppure siano trascorsi poco più di due anni dalla ricezione di quella decisione dal 22 novembre 2014 al 1° gennaio 2017, giorno di inizio dell’attività lavorativa della ricorrente, il TCA deve dare atto che, come ha ben osservato la Cassa di compensazione, l’assicurata era stata debitamente resa attenta per iscritto dell’obbligo di “comunicare senza ritardo” alla Cassa di compensazione “ogni cambiamento delle condizioni personali e/o economiche.”. In particolare, la decisione elenca quasi una ventina di situazioni possibili che danno luogo a un obbligo di segnalazione da parte degli assicurati. Per quel che concerne la fattispecie in esame, nella distinta figura proprio l’”avvio o cessazione di un’attività lucrativa”. All’insorgente non poteva pertanto sfuggire questo suo obbligo di comunicare l’inizio dell’attività lavorativa dal 1° gennaio 2017, senza che ciò sia avvenuto soltanto con la revisione periodica.

 

Anche se l’assicurata si è limitata a compilare parzialmente a fine aprile 2014 il formulario per la richiesta delle prestazioni complementari (doc. 31) lasciando al funzionario dell’Agenzia comunale AVS l’onere di inserire i dati più significativi, e che la notifica della partenza della figlia dal domicilio familiare sia stata fatta nel novembre 2014 tramite l’Agenzia comunale AVS e non materialmente dalla ricorrente, tuttavia non si può dimenticare di rilevare che l’assicurata è destinataria delle decisioni della Cassa ed ha ricevuto la decisione del 22 novembre 2014, anche se in sede di udienza, a domanda del giudice delegato, ha risposto di non ricordarsi se le sia pervenuta. Tale decisione elenca le situazioni in cui l’assicurata era tenuta a informare la Cassa di ogni cambiamento delle condizioni personali e/o economiche.

 

D’altra parte, per la natura stessa delle prestazioni complementari, l’introito di denari sotto forma di redditi o sostanza è sicuramente rilevante per la determinazione del diritto all’aiuto, e tale da dovere essere segnalato. La circostanza è assolutamente nota e non può essere negletta da alcuno, sostenere il contrario rasenta la temerarietà che imporrebbe, in concreto, il carico di tasse e spese all’assicurata con la reiezione del gravame, carico dal quale eccezionalmente si prescinde. Colpisce che il legale patrocinatore non abbia adeguatamente informato l’assicurata sulle nulle possibilità di esito favorevole della procedura qui in esame che impongono la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria come vi vedrà più avanti.

 

L’assicurata ha notificato una mutazione importante per il calcolo delle PC che tornava a lei favorevole nel recente passato (coabitazione con la figlia finita). Per l’informazione alla Cassa ha fatto capo ai funzionari comunali addetti all’aiuto sociale, i quali però sono stati debitamente informati dall’assicurata stessa della mutazione segnalata. Essa doveva quindi ben sapere che questo elemento personale aveva un’incidenza sul suo diritto alle PC, ne discende che non poteva non sapere che l’inizio della percezione di un salario ne aveva altrettanta.

 

La ricorrente non può pertanto essere tutelata nella sua buona fede quando sostiene che dopo avere compilato la richiesta di PC non ha più ricevuto altre comunicazioni da parte della Cassa. Inoltre, l’interessata dovrebbe avere ricevuto anche la lettera che, per prassi, da metà dicembre 2017 la Cassa cantonale di compensazione invia a tutti gli assicurati comunicando quale sarà il loro diritto alle prestazioni complementari per l’anno seguente. Questa comunicazione è accompagnata dai fogli di calcolo che spiegano agli interessati come si è giunti a stabilire l’importo di diritto, nei quali l’assicurata ha certamente rilevato l’assenza del suo salario quale elemento del calcolo. Di principio, queste comunicazioni si limitano a ricordare agli assicurati a quanto ammonterà il loro diritto l’anno successivo e quindi non modificano tale diritto, ossia non sono considerate alla stregua di decisioni tanto che nemmeno sono munite dei rimedi di diritto e dunque non sono impugnabili, ma – come detto – in quei calcoli non compare il reddito conseguito e da quei calcoli emerge l’impor-tanza del reddito ottenuto.

 

Questa stessa comunicazione, unitamente ai fogli di calcolo, le è stata inviata anche a metà dicembre 2018 (doc. 135) per l’anno 2019. Considerato l’aumento previsto della rendita AVS e del premio forfettario per l’assicurazione malattia, l’assicurata ha diritto a una PC di Fr. 166.-, sostanzialmente equivalente ai Fr. 167.- calcolati il 2 luglio 2018 per il 2018. In precedenza, senza la notifica del reddito da lavoro, la prestazione era di oltre CHF 700 (senza il computo del premio CM).

 

La circostanza che l’assicurata abbia informato l’autorità fiscale delle sue nuove entrate, e ci mancherebbe altro, non la mette al riparo dall’avere violato il suo obbligo d’informazione nei confronti della Cassa di compensazione, non avendo ottemperato agli obblighi previsti dall’art. 31 LPGA e dall’art. 24 OPC-AVS/AI.

 

                                11.   In conclusione l’assicurata ha sottaciuto alla Cassa di compensazione i suoi nuovi redditi da attività lucrativa, non li ha notificati come avrebbe dovuto fare. Ciò impone di respingere il gravame, privo di possibilità di esito favorevole sin dall’inizio, e di respingere la richiesta assistenza giudiziaria.

 

L’insorgente, solo poco più due anni prima, aveva fatto in modo di notificare alla Cassa la mutazione all’interno della famiglia che aveva dato luogo a una modifica del suo diritto alle PC in suo favore. Altrettanto avrebbe dovuto fare con l’inizio del lavoro e del conseguimento di un reddito.

 

La decisione del 22 novembre 2014 avrebbe dovuto ricordarle che l’attività presso l’Associazione __________, iniziata il 1° gennaio 2017, andava segnalata senza indugio spontaneamente alla Cassa di compensazione.

 

Come detto anche la comunicazione dell’11 dicembre 2017 avrebbe dovuto attivarla e indurla ad annunciare il lavoro.

 

Al riguardo va citata la DTF 138 V 218, in cui l’Alta Corte ha negato la buona fede quale condizione del condono perfino nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il Tribunale federale ha rimproverato all’assicurato di non essersi mai informato presso la Cassa di compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e se l'ulteriore pagamento della rendita vedovile fosse corretto.

 

Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, in cui il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della mamma anche dopo il suo decesso.

 

In concreto, nemmeno siamo di fronte a un annuncio alla Cassa di percepire di redditi, perciò il comportamento dell’assicurata è perlomeno (in ottica di assicurazioni sociali) gravemente negligente. Il Ministero pubblico cui il caso va segnalato valuterà il sussistere di un dolo.

 

                                12.   Alla luce di quanto esposto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative della domanda di condono previste dall’art. 25 cpv. 1 LPGA e dall’art. 4 cpv. 1 OPGA, la stessa deve essere come tale respinta senza che occorra verificare ulteriormente il secondo elemento delle gravi difficoltà economiche della richiedente. Ne discende che la decisione di rifiuto del condono deve essere confermata e il ricorso respinto. L’emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo formulata dalla ricorrente (STF 9C_887/2017 del 7 giugno 2018 consid. 5; STF 9C_711/ 2016 e 9C_716/2016 del 9 maggio 2017, consid. 12 non pubblicato in DTF 143 V 130).

 

                                13.   La ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc. I), la richiesta è già stata in parte già esaminata nelle considerazioni che precedono. Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

 

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

 

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

 

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che prevede che:

 

" 1 L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2 L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3 Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

 

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

 

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

 

A tal proposito, si osserva che, per valutare la probabilità di esito favorevole, non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è, infatti, sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, in altre parole che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

 

Nel caso concreto, il TCA osserva che, viste le considerazioni esposte, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di possibilità di esito favorevole. Infatti, le argomentazioni dell’insorgente erano già state ben vagliate dall’amministrazione, la quale nella sua decisione su opposizione aveva esposto gli elementi che escludevano la buona fede dell’assicurata, argomenti che sono in sostanza quelli ripresi in corso di motivazione in questa sede. Facendo quindi difetto anche solo uno dei presupposti necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, la richiesta va respinta.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.Il ricorso è respinto.

 

2.L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti