Raccomandata |
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Incarto
n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 13 dicembre 2018 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione – Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
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ritenuto in fatto
A. Nel giugno 2018 (doc. 2) RI 1, 1947, divorziato dal 2009, ha chiesto di beneficiare delle prestazioni complementari. Chiesta (doc. 4) e ottenuta la necessaria documentazione relativa all'avvenuta donazione di un immobile alla moglie (doc. 5), il 3 luglio 2018 (doc. 6) la Cassa cantonale di compensazione ha incaricato l'Ufficio stima di valutare al valore venale la part. n. 316 RFD di __________, stato al 2000 e, sulla scorta del valore peritale di Fr. 980'000.- stabilito il 3 agosto 2018 (doc. 8), il 21 settembre 2018 (doc. A1) ha emesso una decisione formale con cui ha respinto la domanda dell'assicurato.
In particolare, l'amministrazione ha ritenuto una rinuncia alla sostanza di Fr. 820'000.- e, complessivamente, un totale di uscite di Fr. 37'266.- e di entrate di Fr. 115'459.-, perciò l'eccedenza di entrate ammontava a Fr. 78'193.-.
B. Il 5 ottobre 2018 (doc. 10) l'assicurato ha contestato che gli sia stata computata la sostanza donata ormai nel 2000 e ha precisato che da tale operazione egli non ha avuto un ritorno economico. Quanto al valore stesso della proprietà, l'opponente ha osservato che tutto il terreno che circonda la casa è gravato da un'importante servitù, perciò il suo valore, anziché essere di Fr. 820'000.-, sarebbe praticamente nullo, con conseguente cancellazione dell'importo di Fr. 82'497.- inserito nel foglio di calcolo.
L'assicurato ha infine osservato di avere chiesto, ma mai ottenuto, un aiuto per il pagamento dei premi di Cassa malati.
C. Sentito l'Ufficio stima sulle contestazioni dell'assicurato (doc. 13), il 13 dicembre 2018 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha emesso una decisione su opposizione con cui ha respinto la domanda di PC dell'assicurato. L'amministrazione ha osservato che la donazione dell'abitazione coniugale dell'assicurato alla moglie, nel 2000, è avvenuta senza alcun obbligo legale. Addirittura, nell'atto notarile di donazione era stato previsto che, in caso di divorzio, la donataria avrebbe restituito l'immobile al proprietario, ma con il divorzio del 2009 ciò non è avvenuto per espressa volontà dei coniugi. Inoltre, neppure v'è stata una controprestazione da parte del coniuge dell'assicurato, perciò l'immobile di __________ a cui l'assicurato ha rinunciato giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC deve essere valutato al valore venale ex art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI. Malgrado la modifica dell'importo della sostanza donata, portato a Fr. 579'200.- dopo deduzione dell'ammontare dell'ipoteca di Fr. 240'800.- esistente al momento dell'alienazione, il diritto alle PC era comunque rifiutato.
D. Con ricorso del 28 gennaio 2019 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale di riconoscergli una prestazione complementare annua di Fr. 5'163.-.
Il ricorrente ha sostenuto in primo luogo che il debito ipotecario da dedurre dal valore della part. n. 316 RFD di __________ donata alla moglie nel maggio 2000 ammonterebbe invece a Fr. 410'000.-.
Inoltre, l'assicurato ha argomentato che i lavori di ristrutturazione dell'immobile sarebbero in parte stati pagati dal coniuge, in parte con i suoi fondi propri valutati in Fr. 70'000.-/100'000.- e ancora con l'accensione di un'ipoteca di Fr. 210'000.-.
Egli ha quindi ipotizzato che dei Fr. 100'000.- degli acquisti la metà spettasse alla moglie e che quindi l'importo di Fr. 50'000.- andrebbe dedotto dal valore dell'immobile donato.
In terzo luogo, dopo la separazione del 2004 la moglie ha continuato a vivere nell'abitazione coniugale, perciò va considerato un diritto di abitazione che, valutato almeno in Fr. 1'500.- al mese (Fr. 18'000.- annui) e capitalizzato sulla moglie 55enne, dà un importo di Fr. 352'800.-.
Di conseguenza, considerato l'onere ipotecario di Fr. 410'000.-, la riduzione di Fr. 180'000.- per l'ammortamento dal 2001 al 2018, il credito della moglie per la parte degli acquisti di Fr. 50'000.- e il diritto di abitazione di Fr. 352'800.-, si otterrebbe un saldo negativo di Fr. 12'500.-.
L'insorgente ha infine osservato che quando ha effettuato la donazione dell'abitazione soffriva di problemi psichici e ora "attribuire a tale agire una responsabilità tale da non disporre, a 20 anni di distanza, di un importo sufficiente per sovvenire alle proprie necessità ci pare oltremodo riprovevole." (doc. I punto 8 pag. 6).
E. Chiesta (doc. III) e ottenuta una proroga (doc. IV) stante la necessità di interpellare l'Ufficio stima (doc. III/1), il 21 marzo 2019 (doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso, rispondendo punto per punto alle critiche formulate dal ricorrente.
In particolare, l'amministrazione ha confermato il valore della part. n. 316 RFD di __________ determinato dall'Ufficio stima, ha corretto in Fr. 380'000.- l'ammontare del debito ipotecario a carico dell'alienante e in Fr. 170'000.- l'ammortamento complessivo, giungendo a un'eccedenza di redditi di Fr. 38'803.- e quindi ha confermato la decisione su opposizione.
F. L'insorgente ha chiesto (doc. VII) e ottenuto (doc. VIII) una prima proroga del termine per presentare ulteriori mezzi di prova e poi una seconda (docc. IX e X), scaduta la quale non ha prodotto alcunché.
considerato in diritto
In ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove).
Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 Legge sull’organizzazione giudiziaria come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Per una critica dottrinale della STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 in cui il Tribunale federale, giudicando a corte completa, ha annullato una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino siccome emanata a giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova e più restrittiva prassi rispetto al passato, cfr. Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg.
Va inoltre segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte ha confermato la sua costante prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.).
Nel merito
2. Prima di analizzare il merito della questione a sapere se il ricorrente abbia diritto alle prestazioni complementari, occorre esaminare, se, in concreto, sia stato violato il suo diritto di essere sentito per la mancata messa a disposizione della perizia immobiliare fatta allestire dalla Cassa di compensazione (doc. I punto 9 pag. 6).
3. Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (ribadita ancora in STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Secondo l’art. 42 LPGA, le parti hanno diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
In ogni caso, al più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374). L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a questo proposito una regolamentazione esaustiva (DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374)
Con sentenza 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009 il Tribunale federale ha stabilito che:
" 3.2 Ora, è pacifico che il ricorrente ha avuto modo di fare valere la sua posizione e pertanto di esprimersi quantomeno nell’ambito della procedura di opposizione. In questo modo, il diritto di essere sentito è stato salvaguardato. Resta tutt’al più da esaminare se il ricorrente poteva pretendere di essere sentito oralmente in sede amministrativa.
3.3 Sennonché, l’art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un’audizione orale (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AIV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l’art. 42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C 128/04, ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto concludere che l’assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da queste considerazioni, il primo giudice ha giustamente ricordato che il ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue argomentazioni dinanzi a un’autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito.”.
4. Alla luce della citata giurisprudenza, la censura sollevata dal ricorrente deve essere accolta, essendo ravvisabile una manifesta violazione del suo diritto di essere sentito.
Dagli atti risulta che, correttamente, per determinare giusta l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI il valore venale dell'immobile donato dall'assicurato nel 2000, l'amministrazione ha interpellato l'Ufficio stima.
Infatti, secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per stabilire il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).
Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.
In merito a ciò si osserva ancora che in casi riguardanti il nostro Cantone, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare effettuata dall'Ufficio cantonale di stima, il Tribunale federale ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).
In concreto, dagli atti risulta che, saputo della donazione di sostanza dichiarata nella richiesta di PC, la Cassa cantonale di compensazione ha subito invitato l'Ufficio stima a peritare al valore venale, stato al 2000, la part. n. 316 RFD di __________ precedentemente di proprietà dell'assicurato (doc. 6).
Qualche settimana dopo, il 3 agosto 2018 (doc. 8), l'Ufficio stima ha comunicato alla Cassa di compensazione che il valore venale, stato 2000, del fondo in questione era di Fr. 980'000.-.
Con l'opposizione alla decisione formale di rifiuto delle prestazioni complementari, il 5 ottobre 2018 l'assicurato ha contestato la stima di Fr. 820'000.- - in realtà, tale importo si riferiva alla sostanza alienata dedotto l'ammortamento -, sostenendo che il valore del fondo era praticamente nullo, poiché gravato da un'importante servitù che prevedeva un diritto di passo e di parcheggio con ogni veicolo e quindi l'immobile, a suo dire, sarebbe stato invendibile. In calce alla sua opposizione l'interessato ha scritto: "NB: vogliate per cortesia inviarmi 1 copia della perizia completa".
L'amministrazione non ha trasmesso all'assicurato, malgrado la sua richiesta di esaminare i mezzi di prova, la valutazione dei periti, ma ha inviato a questi ultimi la sua contestazione per una presa di posizione (doc. 11), che è stata allestita il 20 ottobre 2018 (doc. 13). In quell'occasione, gli esperti hanno ricordato di avere effettuato un sopralluogo alla presenza dell'assicurato.
Inoltre, essi hanno spiegato come hanno proceduto nella valutazione dell'immobile, confermando il valore di Fr. 300.-/mq per il terreno computato nel valore ponderato, mentre la parte di terreno rimanente del fondo n. 316, non considerata nel valore ponderato in quanto accessibile autonomamente da un'altra strada e quindi era ipoteticamente scorporabile ed edificabile, è stata valutata Fr. 350.-/mq. In assenza di nuovi elementi atti a modificare la valutazione peritale, la stessa è stata ribadita.
Su questa opinione si è fondata la Cassa di compensazione per emanare la decisione su opposizione del 13 dicembre 2018, in calce alla quale ha indicato: "Allegata: perizia Ufficio Stima 3.08.2018".
Il 27 dicembre 2018 (doc. 15) l'assicurato ha informato l'amministrazione della sua intenzione di inoltrare ricorso al TCA, ma prima di procedere in tal senso ha formulato delle osservazioni e le ha sottoposto dei quesiti, fra cui uno di carattere tecnico riferito al fondo alienato (n. 4).
Come nell'opposizione, anche in tale circostanza l'interessato, in calce alla sua firma, ha scritto: "NB: Vogliate per cortesia inviarmi 1 copia della perizia completa della proprietà di __________, peraltro già richiesta nella mia precedente lettera.".
Verosimilmente, nemmeno in questa circostanza l'interessato ha ottenuto quanto richiesto, visto che nel suo memoriale ricorsuale ha evidenziato:
" 9. Il ricorrente, RI 1, come pure lo scrivente non hanno ancora avuto a disposizione la perizia fatta allestire dalla Cassa di compensazione a tutt'oggi. (…)".
Nonostante l'ennesimo sollecito, anche in tale evenienza l'assicurato non ha ricevuto quanto richiesto alla Cassa.
Infatti, nell'invio dei documenti di causa al TCA non ha prodotto la perizia completa, ma solo la pagina ("copertina") in cui viene indicato il valore venale stabilito il 3 agosto 2018 e le successive spiegazioni dell'Ufficio stima del 20 ottobre 2018 all'opposizione del 5 ottobre 2018. Prova ne è che nella sua risposta di causa essa ha affermato al punto 2 quanto segue:
" In merito alla valutazione dell'immobile donato, la Cassa riconosce che in seguito ad una svista, contestualmente all'invio della decisione su opposizione non ha inoltrato al ricorrente la stima del 3 agosto 2018 (doc. 8), bensì le delucidazioni fornite il 20 ottobre 2018 dall'Ufficio cantonale di stima (doc. 13).".
5. È certamente corretto che la Cassa di compensazione abbia trasmesso all'assicurato la presa di posizione dell'Ufficio stima del 20 ottobre 2018 sulle sue contestazioni formulate con l'opposizione. Era infatti nel diritto dell'interessato di essere messo al corrente sulla risposta data dai periti alle sue obiezioni.
La trasmissione della sola prima pagina della perizia del 3 agosto 2018 non era invece di alcun aiuto all'assicurato, che non si poteva debitamente confrontare con la sola indicazione del valore venale di Fr. 980'000.-.
Ciò stante, non v'è motivo per cui l'amministrazione non gli abbia inviato - e ciò ancora oggi - la perizia completa allestita dal competente Ufficio, affinché l'insorgente potesse esaminarla, approfondirla con cognizione di causa e determinarsi adeguatamente sulla stessa, con analisi dei contenuti tecnici, degli importi ritenuti quali il valore al mq del terreno, il valore al mc dell'abitazione, la superficie stessa dell'immobile, come pure la posizione del fondo, lo stato di conservazione interno ed esterno dell'abitazione e altre peculiarità che i periti hanno preso in considerazione nel valutare la part. n. 316 RFD di __________.
Il contenuto delle osservazioni del 20 ottobre 2018 degli esperti fornisce senz’altro alcune indicazioni ma ciò non basta. In esse si rileva che:
" L'immobile è stato esaminato tenendo conto di tutte le peculiarità rilevanti, quali lo stato di conservazione, l'ubicazione, l'insolazione, la vista, l'orientamento, la sistemazione, le condizioni di manutenzione, gli elementi costruttivi, le diverse istallazioni, gli arredamenti e l'azzonamento del fondo.
La valutazione proposta per il terreno tiene in considerazione i diversi vincoli specifici e rispecchia il valore di mercato della regione. Secondo il piano regolatore la particella è inserita nella zona R2 residenziale estensiva. Il terreno computato nel valore ponderato è stato valutato fr./mq. 300.--, in considerazione anche delle servitù presenti (oneri di posteggio e onere di passo pedonale lungo il confine divisorio Nord-Sud tra le due particelle) a favore del fondo 318.
Questa parte di terreno è delimitata a nord dal muro di sostegno posto sul retro dell'abitazione, e a sud dalla strada cantonale. Il grande piazzale, ai tempi spazio di manovra degli autopostali, garantisce l'accesso veicolare al fondo 318.
La parte di terreno rimanente del fondo 316, a nord dell'abitazione, non è stata considerata nel valore ponderato, in quanto accessibile autonomamente da via __________, e quindi ipoteticamente scorporabile ed edificabile. Di conseguenza è stata valutata fr./mq. 350.--.".
Le informazioni fornite all’assicurato da parte dell’amministrazio-ne non sono sufficienti e adeguate affinché l’assicurato possa convenientemente esprimersi e adeguatamente (semmai) contestare le analisi degli esperti.
In concreto vi è stata una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, il quale non è stato messo nelle condizioni di accedere alla perizia completa e dettagliata redatta dai periti.
Violazione del diritto di essere sentito che non è sanabile in questa sede, non avendo il ricorrente potuto prendere conoscenza della perizia completa prima del complemento del 20 ottobre 2018 e nemmeno pendente causa e quindi non avendo egli potuto esprimersi sulla questione neppure dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Non si può pertanto prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione, affinché la perizia completa allestita dall'Ufficio stima il 3 agosto 2018, comprensiva dei dati tecnici, sia trasmessa all'assicurato per potere esprimersi al riguardo nel rispetto dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (per un esempio, cfr. STCA 33.2014.3 del 18 agosto 2014, in cui l'assicurato, perizia completa alla mano, ha potuto confrontarsi più volte con l'opinione dei periti dell'Ufficio stima e ciò anche sulla scorta di una perizia di parte che ha fatto allestire; le contestazioni tecniche sono state quindi sottoposte in più occasioni agli esperti per una presa di posizione ed essi hanno fornito delle dettagliate spiegazioni).
6. In virtù di quanto precede, il ricorso è accolto e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per il doveroso rispetto del diritto di essere sentito del ricorrente e quindi per l’emanazione di nuova decisione.
Vincente in causa e patrocinato da un legale, al ricorrente vanno assegnate delle ripetibili (art. 61 lett. f LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno retrocessi alla Cassa cantonale di compensazione affinché dia seguito a quanto disposto al considerando 6.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'amministrazione verserà al ricorrente l'importo di Fr. 1'500.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti