Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2019.8

 

TB

Lugano

10 luglio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

 

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 aprile 2019 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 4 aprile 2019 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   Nel 2018 RI 1, 1970, beneficiava di una prestazione complementare all'AI per sé, la moglie __________ e il figlio __________ di Fr. 112.- al mese, oltre al pagamento del premio di Cassa malati.

Con l'inizio del terzo anno di apprendistato del figlio, la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurato alle PC e con decisione del 21 agosto 2018 (doc. B17), computati in particolare un reddito da attività lavorativa dipendente di __________ di Fr. 13'166.- e un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione per la moglie di Fr. 29'186.-, l'amministrazione ha stabilito in Fr. 71'463.- le spese riconosciute (uscite) e in Fr. 54'834.- i redditi computabili (entrate).

La differenza di Fr. 16'629.-, dedotto il premio forfettario dell'assicurazione malattia obbligatoria di Fr. 17'448.- per tutta la famiglia, permetteva di beneficiare dal 1° settembre 2018 (cfr. doc. 30 e doc. II/1) del pagamento del premio di Cassa malati, ma non più di una prestazione mensile in contanti.

 

                               1.2.   Il 3 settembre 2018 (doc. 44) l'assicurato si è opposto a questa decisione rilevando che, dal calcolo PC, da una parte mancava il reddito da attività lucrativa dipendente della moglie che egli aveva invece segnalato con la documentazione già trasmessa alla Cassa di compensazione; dall'altra, l'importo dell'indennità giornaliera contro la disoccupazione riportato nel foglio di calcolo era di gran lunga superiore a quanto realmente incassato dalla moglie, così come risultava dai certificati anch'essi già prodotti alla Cassa di compensazione. Pertanto, egli ha chiesto di effettuare un nuovo calcolo delle prestazioni complementari.

 

                               1.3.   A richiesta dell'amministrazione (doc. 52), l'assicurato le ha trasmesso ulteriore documentazione relativa ai conteggi di salari e delle indennità contro la disoccupazione della moglie, a seguito dei quali la Cassa di compensazione, il 4 gennaio 2019 (doc. 70), ha allestito un nuovo calcolo delle prestazioni complementari a decorrere dal 1° settembre 2018 (doc. 75) e dal 1° gennaio 2019 (doc. 73) e ha invitato l'interessato a ritirare l'opposizione.

 

Il 7 gennaio 2019 (doc. B1) l'assicurato si è "opposto" nuovamente contro i calcoli relativi ai predetti periodi e al periodo dal 1° gennaio 2018 in poi (doc. 77), chiedendo di considerarli nulli siccome si basavano su importi errati.

 

Un' "opposizione" simile è stata inoltrata dall'interessato il 2 gennaio 2019 (doc. B2) contro la comunicazione del 17 dicembre 2018 relativa al suo diritto alle PC dal 1° gennaio 2019.

 

Il 23 gennaio 2019 (doc. B8) ha avuto luogo un incontro fra RI 1 e il Capo Servizio delle prestazioni complementari.

 

                               1.4.   Con decisione su opposizione del 4 aprile 2019 (doc. II/1) la Cassa di compensazione, raccolta la documentazione necessaria concernente i salari e le indennità giornaliere incassati dalla moglie dell'assicurato durante il 2018 e riportati sull'anno classificandoli per datore di lavoro e per indennità giornaliere LADI, ha accolto parzialmente l'opposizione riconoscendogli per il periodo da febbraio a giugno 2018 (doc. B13) il diritto a Fr. 772.- al mese anziché a Fr. 112.-, mentre da luglio 2018 (docc. A4 e A5) il diritto si limitava, come prima, al solo pagamento del premio LAMal.

 

                               1.5.   Con ricorso del 12 aprile 2019 (doc. I) trasmesso per competenza dall'amministrazione al TCA il 18 seguente (doc. II), RI 1 ha fatto presente a quanto ammontino, in realtà, gli importi conseguiti dalla moglie nell'anno 2018, cifre che contrastano con quelle poste dalla Cassa di compensazione alla base del calcolo del suo diritto alle prestazioni complementari. Pertanto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di annullare i calcoli delle PC per i periodi dal 1° luglio al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2019.

 

                               1.6.   Nella sua risposta del 7 maggio 2019 (doc. IV) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso e di confermare la decisione su opposizione, giacché l'assicurato ripresentava le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione.

 

                               1.7.   Il 14 maggio 2019 (doc. VI) il ricorrente si è lamentato che malgrado abbia diligentemente fornito alla Cassa di compensazione tutti i conteggi relativi agli introiti della sua famiglia, l'amministrazione ha continuamente sbagliato a calcolare il suo diritto alle PC, poiché ogni volta riportava delle cifre errate e l'ha costretto a contestarle e a chiedere dei prestiti stante la poca disponibilità economica, situazione che l'ha portato ad essere curato psichiatricamente per depressione.

L'assicurato ha ricordato che prima di avere problemi alla schiena lavorava come operaio e ora riceve Fr. 790.- (doc. B10) di rendita di invalidità (grado AI 42%), mentre i suoi ex colleghi hanno salari di Fr. 5'500.- netti al mese.

Egli ha quindi domandato al Tribunale il riconoscimento di tutti gli arretrati dal 2018 ad oggi e anche un risarcimento per torto morale di Fr. 100'000.-.

L'interessato ha inoltre prodotto numerosi certificati medici, scambi di corrispondenza avuti con l'amministrazione e diversi fogli di calcolo PC relativi ai periodi dal 1° gennaio 2018 in poi (docc. B1-B33).

 

                               1.8.   Il 15 maggio 2019 (doc. VIII) RI 1 ha informato il Tribunale che dal 1° novembre 2017 i Fr. 642.- al mese che percepiva sono stati ridotti a Fr. 112.- e che nel 2018 la Cassa di compensazione gli ha tolto anche questo importo, perciò si è chiesto come faccia a sopravvivere.

 

La Cassa di compensazione si è riconfermata nella sua risposta il 27 maggio 2019 (doc. X) e il ricorrente non ha formulato nuove osservazioni né prodotto nuovi mezzi di prova (doc. XI).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   Con il ricorso RI 1 chiede che la Cassa gli versi un risarcimento per torto morale di Fr. 100'000.- "per incompetenza continui sbagli su sbagli è malessere di tutta la nostra famiglia la mia vita è cambiata il mio stato di salute è degenerato ho sempre spedito tutti questi anni all'AI tutti i miei referti medici da quando sono in AI economicamente sono rovinato è alla disperazione AI mi a scaricato come una bestia fregandosi di tutto." (doc. VI). Questa richiesta deve essere dichiarata inammissibile siccome l’oggetto del ricorso, ossia la decisione su opposizione del 4 aprile 2019, ha per oggetto soltanto il diritto dell'assicurato alle prestazioni complementari dal 1° settembre 2018 in poi.

La richiesta di risarcimento del danno che RI 1 indica di avere subito esula dall’oggetto del contendere e già per tale ragione non può essere materia di esame e di giudizio da parte di questo TCA (STCA 32.2018.124 del 18 giugno 2019; STCA 43.2018.1 del 25 febbraio 2019).

 

Va infatti ricordato che, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).

Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

 

Va evidenziato che, in virtù dell'art. 25 LPC la responsabilità per danni, in deroga all’art. 78 LPGA, secondo l’art. 21 cpv. 2 è retta dal diritto cantonale.

 

Per quanto concerne il Ticino, la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (RL 166.100) si applica in particolare alle corporazioni ed istituti di diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria nell’esercizio di una funzione pubblica, ai membri ed ai supplenti dei loro organi nonché ai loro dipendenti (art. 1 lett. c). La legge  regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi da loro agenti (art. 3 lett. a). Di principio, l’ente pubblico risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell’esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell’agente (art. 4 cpv. 1).

Nei casi particolari, per l'art. 5 cpv. 1, in caso di decisione amministrativa o giudiziaria l’ente pubblico risponde del danno cagionato solo per grave violazione di un dovere primordiale della funzione.

 

Secondo l'art. 5 cpv. 2, non è dato risarcimento nel caso in cui il danno avrebbe potuto essere evitato se il danneggiato avesse fatto uso dei rimedi di diritto a sua disposizione.

Se il danno è cagionato dalla mancata o ritardata adozione di una decisione amministrativa o giudiziaria, la responsabilità dell’ente pubblico è retta dall’art. 4 (art. 5 cpv. 3).

 

Giusta l'art. 6, per il danno a seguito di informazione erronea l’ente pubblico risponde solo in caso di dolo o di negligenza grave dell’agente pubblico e se l’incompetenza dell’agente non fosse riconoscibile.

 

L'art. 18 cpv. 1 dispone che le pretese di risarcimento del danno e di riparazione morale sono fatte valere contro l’ente pubblico per il quale l’agente pubblico svolge la sua funzione.

 

Chi pretende il risarcimento del danno o la riparazione morale, prima di promuovere l’azione deve notificare la propria pretesa, brevemente motivata (art. 19 cpv. 1).

 

Per quanto concerne la competenza giudiziaria, l'art. 22 cpv. 1 prevede che per le azioni contro l’ente pubblico è competente il giudice civile ordinario, che applica il Codice di procedura civile; le azioni contro Stato si propongono al foro del capoluogo o a quello del domicilio nel Cantone dell’attore; le azioni contro gli altri enti pubblici si propongono al foro della sede dell’ente pubblico convenuto.

 

Da quanto precede discende che il Tribunale cantonale delle assicurazioni non è l'autorità competente per decidere in merito alla pretesa risarcitoria formulata da RI 1 e, pertanto, anche per tale motivo la sua richiesta va dichiarata irricevibile.

 

                               2.2.   Occorre infine evidenziare che nella misura in cui la Cassa cantonale di compensazione ha accolto l'opposizione dell'assicurato attribuendogli una prestazione complementare di Fr. 772.- al mese per il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 2018, il TCA non può statuire su questa tematica, non essendo essa stata oggetto di un secondo esame da parte dell'amministrazione.

 

In effetti, con la decisione su opposizione del 4 aprile 2019 quest'ultima ha proceduto a modificare il diritto alle PC in essere dell'assicurato stabilito con la decisione del 17 ottobre 2017, con cui dal 1° novembre 2017 la Cassa di compensazione ha ridotto il suo diritto da Fr. 642.- a Fr. 112.- mensili.

Questa riduzione è stata confermata dalla decisione su opposizione dell'8 gennaio 2018 (doc. VIII/1), che è cresciuta incontestata in giudicato.

 

Per quanto concerne la procedura ora pendente al TCA, con l'attribuzione all'interessato di una prestazione complementare di Fr. 772.- dal 1° febbraio al 30 giugno 2018 (doc. B13) in luogo dei precedenti Fr. 112.- e con il riconoscimento del pagamento del solo premio LAMal dal 1° luglio al 31 dicembre 2018 (doc. A4), la Cassa di compensazione ha quindi sostanzialmente e implicitamente effettuato una revisione della precedente decisione sulla base dell'art. 53 LPGA. Essa si è infatti riferita al periodo antecedente al periodo oggetto della decisione su opposizione del 4 aprile 2019, tuttavia unico oggetto qui in discussione e che porta sul periodo dal 1° settembre 2018 in avanti.

 

Ne discende che, nella misura in cui l'amministrazione si è pronunciata sul diritto dell'assicurato dal 1° febbraio al 30 giugno 2018 fissando le PC in Fr. 772.- al mese e poi ancora dal 1° luglio al 31 agosto 2018 riconoscendogli soltanto il pagamento del premio dell'assicurazione malattia, questo Tribunale non è competente per decidere sulla correttezza dell'agire della Cassa di compensazione e quindi per verificare, come richiesto dal ricorrente (doc. VI), se per l'anno 2018 abbia diritto a PC arretrate.

 

Essendo necessario garantire alle parti sia il diritto di essere sentite (cfr. sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, consid. 7 e seguenti, in particolare consid. 7.7), e meglio di esprimersi e di confrontarsi con le modifiche apportate dalla Cassa di compensazione con la decisione su opposizione per quanto concerne il periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2018 che fin qui non sono state oggetto di discussione né tanto meno di disamina (cfr. sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, consid. 7 e seguenti, in particolare consid. 7.7), sia il doppio grado di giudizio (DTF 125 V 413 consid. 2c; sentenza 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 2.3; RCC 1991 pag. 386, consid. 8), gli atti devono essere rinviati all’amministrazione affinché, considerate le lamentele ricorsuali di RI 1 alla stregua di un'opposizione alla revisione che la Cassa ha operato contestualmente alla decisione su opposizione del 4 aprile 2019 e che va considerata come decisione formale, emetta una decisione su opposizione che porti unicamente sul suo diritto alle PC per i mesi da febbraio ad agosto 2018. Questa nuova decisione su opposizione potrà, se del caso, essere impugnata dall'assicurato davanti a questo stesso Tribunale in virtù dell'art. 56 LPGA.

 

                                         nel merito

 

                               2.3.   Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1° gennaio 2008.

 

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

 

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

 

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

 

                               2.4.   In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita AI.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

 

Per quanto riguarda le spese riconosciute, dal 1° gennaio 2015 l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:

 

" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

 

a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

 

1.    19 290 franchi per le persone sole,

2.    28 935 franchi per i coniugi,

3.    10 080 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

 

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

 

 

1.    13 200 franchi per le persone sole,

2.    15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

3.    3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.".

 

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:

 

" a.   spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del   reddito

      lordo dell'attività lucrativa;

b.   spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.   premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.   importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.   pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".

 

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

 

" a.   due terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di

un'attività lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per gli invalidi aventi diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, il reddito dell'attività lucrativa è computato interamente;

d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

f.    gli assegni familiari;".

 

Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:

 

" a.   le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice civile;

b.   le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;

c.   le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d.   gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;

e.   le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;

f.    i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".

 

                               2.5.   Quanto ai redditi computabili, oggetto di contestazione fra le parti, va qui evidenziato che, in virtù del citato art. 11 LPC, sia il salario conseguito dalla moglie dell'assicurato (lett. a) sia le indennità giornaliere contro la disoccupazione da essa ricevute (lett. d), rientrano fra i redditi computabili della famiglia, unitamente al reddito da attività da lavoro conseguito dal figlio __________ come apprendista (lett. a).

Per determinare tali voci la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato di trasmettergli i certificati mensili attestanti gli importi versatile e, su tali basi, nella decisione su opposizione ha riassunto con una tabella tanto le indennità LADI quanto i redditi derivanti dalle due attività lucrative ricevuti mensilmente nel 2018.

Gli importi complessivi stabiliti per ognuna delle tre categorie sono stati riportati sull'anno in virtù dell'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI e le cifre così ottenute sono state poste alla base del nuovo calcolo del diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato, giungendo a confermare il diritto soltanto al pagamento del premio dell'assicurazione malattia per ciò che concerne il periodo dal 1° settembre 2018 in avanti (per il periodo precedente, già si è detto che il TCA non può pronunciarsi e che la decisione su opposizione del 4 aprile 2019, laddove si esprime su questo lasso di tempo, va considerata come una decisione formale contro cui l'interessato ha presentato ricorso, che però su questo punto va quindi considerato alla stregua di un'opposizione).

 

Il ricorrente ha contestato le cifre ritenute dall'amministrazione, affermando che gli importi effettivamente incassati dalla moglie sono inferiori a quelli ritenuti dalla Cassa di compensazione.

Occorre dunque verificare la correttezza dei redditi computabili.

 

                               2.6.   Il ricorrente ha ragione quando sostiene che il suo coniuge ha conseguito degli importi inferiori a quelli riportati dalla Cassa cantonale di compensazione nei fogli di calcolo.

Tuttavia, all'assicurato va ricordato che l'art. 23 cpv. 4 OPC/AVS-AI recita che se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.

 

In altre parole, l'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI, parlando di "redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui", ha stabilito il principio del calcolo della PC annuale, quindi riferito sempre su un intero anno civile. Occorre dunque riportare in reddito annuo i redditi mensili versati (STCA 33.2016.4 del 21 novembre 2016, consid. 2.9), come ha effettuato la Cassa di compensazione.

 

Nell'evenienza concreta, però, disponendo dei certificati di salario annuo rilasciati dai datori di lavoro della moglie del ricorrente, è più semplice, preciso e corretto riferirsi ad essi. In effetti, va per esempio segnalato che la Cassa non ha conteggiato alcun reddito per i mesi di aprile e di dicembre 2018 benché, sia come risulta dal contratto di lavoro agli atti (doc. 6), sia come emerge per l'appunto dal certificato di salario annuo, __________ abbia lavorato per il __________ dal 16 aprile 2018 al 31 dicembre 2018 (doc. A2).

 

Pertanto, facendo difetto alcuni dati mensili, è opportuno basarsi sul dato annuo accertato dal datore di lavoro (doc. A2), eventualmente verificando esattamente con quest'ultimo l'inizio e la fine dell'attività per potere convertire in reddito annuo il totale incassato dalla lavoratrice, stante la validità di un altro contratto di lavoro dal 1° settembre al 2 dicembre 2018 (doc. 50).

 

Per quanto concerne le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione incassate dalla moglie dell'assicurato, va rilevata una discrepanza fra i certificati mensili prodotti agli atti e il certificato annuo valido per la dichiarazione d'imposta (doc. A3). In effetti, dai singoli documenti mensili risulta che __________ ha conseguito delle indennità giornaliere anche per il mese di novembre 2018 (Fr. 1'102,55), mentre dal certificato ufficiale annuo quel mese non figurano dei giorni di disoccupazione controllata.

Così stando le cose, la Cassa cantonale di compensazione, a cui gli atti vanno retrocessi, verificherà direttamente con la competente Cassa di disoccupazione a quanto ammontino esattamente, per l'anno 2018, le indennità giornaliere LADI versate alla moglie del ricorrente e riporterà tale cifra, se sarà necessario, su 12 mensilità conformemente all'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI.

 

A tale riguardo non va dimenticato che gli assegni familiari per il figlio in formazione andranno detratti da tale importo - così come dal reddito da attività lucrativa conseguito - e computati separatamente nel foglio di calcolo PC in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. f LPC.

 

Quando l'amministrazione sarà in possesso dei dati esatti riferiti al reddito da attività lucrativa conseguito per conto del __________ essendo l'unico datore di lavoro per il quale la moglie dell'assicurato lavorava dal 1° settembre 2018 in poi, riterrà l'importo riportato su 12 mensilità e, dopo averlo sommato al reddito da attività dipendente conseguito dal figlio come apprendista, giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC dedurrà l'importo forfetario di Fr. 1'500.- e la differenza sarà computata per due terzi nei redditi del ricorrente.

Le indennità di disoccupazione, anch'esse convertite in reddito annuo giusta l'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI, saranno invece conteggiate interamente a titolo di prestazione periodica ex art. 11 cpv. 1 lett. d LPC.

 

Su tali basi, la Cassa cantonale di compensazione ricalcolerà il diritto alle prestazioni complementari di RI 1 dal 1° settembre 2018 in poi, emettendo una nuova decisione formale che, semmai, potrà essere nuovamente impugnata davanti all'amministrazione e, successivamente, davanti a questo stesso Tribunale.

 

                               2.7.   Da quanto precede discende che il ricorso deve essere accolto ai sensi dei considerandi, nel senso che la decisione su opposizione deve essere annullata e gli atti rinviati all'amministrazione per una nuova decisione previ nuovi accertamenti sui redditi computabili della famiglia.

 

Malgrado sia vincente in causa, non essendo patrocinato al ricorrente non vanno attribuite delle indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza:

 

1.1    Nella misura in cui, con il ricorso, è contestata la decisione 4 aprile 2019 della Cassa di compensazione relativa al diritto alle prestazioni complementari dal 1° febbraio al 31 agosto 2018 il gravame è irricevibile.

 

                                1.2   Nella misura in cui il ricorso contesta l’importo delle prestazioni complementari per il periodo successivo al 1° settembre 2018, l’impugnativa è accolta. La decisione su opposizione del 4 aprile 2019 su questo punto è annullata e gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per l'emanazione di una nuova decisione formale dopo espletamento degli accertamenti indicati al considerando 2.6.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti