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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 23 aprile 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 8 aprile 2019 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
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ritenuto in fatto
1.1. Degente in casa anziani dal 2013 (doc. 5) e beneficiario di un assegno per grandi invalidi dell'AVS di grado medio dal dicembre 2017 (doc. 10), nel giugno 2018 (doc. 31) RI 1, nato nel 1934, rappresentato dal curatore RA 1, della medesima __________ e suo curatore (doc. A1), ha postulato la concessione di prestazioni complementari.
1.2. Con decisione del 17 luglio 2018 (doc. A3) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda dell'assicurato siccome dal calcolo del suo diritto risultavano CHF 30'660 di spese riconosciute (uscite) e CHF 34'854 di redditi determinanti (entrate) con un'eccedenza di entrate di CHF 4'194. L'amministrazione ha computato quali spese unicamente la retta giornaliera per la casa anziani (CHF 84 x 365 giorni) e quali redditi, oltre alla rendita AVS (CHF 15'564), l'importo del fabbisogno vitale per le persone sole (CHF 19'290) quale prestazione derivante da una convenzione analoga al contratto di vitalizio.
1.3. Il 7 settembre 2018 (doc. III/2) il curatore si è opposto al rifiuto della concessione di PC, rilevando che, fino al trasferimento in casa anziani per gravi problemi di salute, l'assicurato ha vissuto nei __________, non ha mai percepito un salario dall'__________ beneficiando unicamente di vitto e alloggio. Il rappresentante dell'assicurato ha fatto presente come sia consuetudine dell’__________ provvedere ai __________ finché vivono nei __________, ma quando si impone una vita al di fuori degli stessi non sia nelle possibilità dell'__________ far fronte alle loro spese di vitto e alloggio. Egli ha quindi chiesto lo stralcio dell'importo del fabbisogno vitale.
1.4. Chiesti (doc. 48 e 56) e ottenuti dall'assicurato lo Statuto __________ (doc. 51) e le __________ (doc. 59), interpellato l'UFAS sulla questione (doc. III/4), con decisione dell'8 aprile 2019 (doc. A2) la Cassa di compensazione ha confermato il rifiuto di attribuire all'interessato le prestazioni complementari. L'amministrazione ha esaminato le norme che reggono l'__________e ha concluso che il principio del sostentamento dei __________ con vitto, vestito e quanto necessario all’esercizio del proprio ufficio (N. 64.3 delle __________) non possa limitarsi alla sola fase attiva e quindi allo svolgimento della professione di __________, ma debba essere applicato anche al termine della stessa e dunque anche qualora insorga un'eventuale malattia o il __________ viva al di fuori dal __________ (N. 99.1 e N. 99.4). In questo senso, giusta il N. 3462.04 DPC, quale contropartita per il lavoro prestato alla comunità o per i beni apportati, le prestazioni di sostentamento concesse ai membri di comunità religiose sono considerate quali prestazioni derivanti da una convenzione analoga a un contratto di vitalizio e quindi computate nei redditi. La Cassa ha ulteriormente ricordato che nel calcolo del diritto alle prestazioni complementari di RI 1 debba essere conteggiata solo la retta giornaliera dell'istituto, perché le altre spese continuano a essere a carico dell'ordine religioso (N. 3532.01 DPC). Quali redditi vanno invece ritenute tutte le entrate dei membri delle comunità religiose (N. 3533.01 DPC), oltre al fabbisogno vitale per persone sole quale prestazione derivante dalla convenzione analoga a un contratto di vitalizio (N. 3533.03 DPC).
1.5. Il 30 aprile 2019 (doc. I) RI 1, sempre rappresentato dal curatore RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione della Cassa e di concedergli le prestazioni complementari. Il ricorrente ha rilevato che, secondo il N. 3532.02 DPC, non soggiornando in una struttura appartenente all'__________, ma in una casa per anziani pubblica, gli è comunque riconosciuta come spesa la tassa giornaliera, ad esclusione delle altre spese quali quelle personali e il premio dell'assicurazione malattia. Il N. 3533.03 DPC è invece applicabile, a suo dire, solo se la struttura per persone anziane appartiene al rispettivo ordine religioso. L'assicurato ha rilevato che è già gravoso il mancato computo delle spese personali e dell'assicurazione malattia ed è quindi oltremodo penalizzante l'aggiunta di un'entrata ipotetica di CHF 19'290, che andrebbe quindi esclusa dal calcolo, ciò che gli permetterebbe di beneficiare delle prestazioni complementari.
1.6. Nella sua risposta del 15 maggio 2019 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso, ricordando come il rifiuto del diritto alle PC sia dovuto al computo, a titolo di "altri redditi", dell'importo del fabbisogno vitale per il 2018 e al mancato computo delle spese personali e del premio forfettario di Cassa malati, così come confermato dall'UFAS.
Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, dal 1° gennaio 2015 l'art. 10 cpv. 2 LPC prevede che:
" Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. tassa giornaliera; i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale. I Cantoni provvedono affinché di norma il soggiorno in un istituto riconosciuto non causi una dipendenza dall'assistenza sociale;
b. un importo per le spese personali, stabilito dal Cantone.”
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:
" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
" d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese
le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga;".
Per l'art. 11 cpv. 2 LPC, per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, i Cantoni possono fissare l'importo della sostanza derogando al cpv. 1 lett. c. Possono tuttavia aumentarlo di un quinto al massimo.
Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:
" a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice
civile;
b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;
f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".
2.3. Nell'evenienza concreta RI 1 è membro dell'__________, e quindi dell'__________ (associazione religiosa secondo gli artt. 60 segg. CCS e retta da uno Statuto, doc. 51), che non è più in grado di aiutarlo finanziariamente dopo il ricovero in una casa per anziani per motivi di salute. L’__________ si accolla le spese personali di RI 1 e i suoi costi per l'assicurazione malattia. Considerato che nulla gli vieta di fare capo a forme di previdenza sociale laddove ne ricorrano gli estremi, l’assicurato ha ribadito che, dal calcolo eseguito dalla Cassa, debba essere stralciata l’entrata ipotetica di CHF 19'290 ritenuta dall’amministrazione.
Per la Cassa di compensazione, invece, non ci si può esimere dal computare nei redditi del ricorrente il fabbisogno vitale, e ciò poiché le prestazioni di sostentamento di cui ha goduto quale contropartita per il lavoro prestato a favore della comunità vanno considerate quali prestazioni derivanti da una convenzione analoga a un contratto di vitalizio vigente fra il ricorrente e l'__________, non solo durante la vita attiva, ma anche quando, per motivi di salute, un membro dell’__________ sia costretto a vivere fuori dal __________.
Occorre dunque determinare se il ricorrente, nella sua qualità di membro di una comunità religiosa, abbia diritto alle prestazioni complementari.
2.4. Il capitolo 3.5.3 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC) valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2018, concerne il calcolo delle PC per i membri di comunità religiose.
Il principio sancito dal N. 3531 DPC dispone che, di regola, i membri di comunità religiose non hanno diritto a PC (v. N. 2630.04). Nel caso dei membri bisognosi di cure che ricevono un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato dell’AVS o dell’AI può tuttavia essere eseguito un calcolo semplificato per le persone che vivono in un istituto conformemente alle disposizioni seguenti.
Le spese riconosciute dei membri di comunità religiose sono regolate al capitolo 3.5.3.2.
Per il N. 3532.01 DPC, quale spesa può essere riconosciuta unicamente la tassa giornaliera. Le altre spese non possono essere considerate, poiché continuano ad essere a carico dell’ordine religioso. Secondo il N. 3532.02 DPC, se un membro di una comunità religiosa soggiorna in un istituto che non appartiene alla medesima o non ha uno stretto legame con essa, per il calcolo delle PC è computabile la tassa giornaliera fino a concorrenza di un eventuale importo massimo cantonale (N. 3320.02). Se un membro di una comunità religiosa è curato all’interno della medesima, per il calcolo delle PC è computabile la tassa giornaliera fatturata, ma al massimo CHF 220.-/giorno (N. 3532.03 DPC).
I redditi computabili dei membri di comunità religiose sono stabiliti secondo le direttive indicate al capitolo 3.5.3.3.
Giusta il N. 3533.01 DPC, sono computate come redditi tutte le entrate dei membri di comunità religiose bisognosi di cure. Per il computo dell’assegno per grandi invalidi si applica il N. 3457.01. Se un membro è curato all’interno della comunità, l’assegno per grandi invalidi va sempre computato come reddito (N. 3533.02 DPC). In virtù del N. 3533.03 DPC, nel calcolo va computato l’importo per il fabbisogno generale vitale per le persone sole quale prestazione derivante da una convenzione analoga al contratto di vitalizio o quale reddito in natura. Secondo il N. 3462.04 DPC, le prestazioni di sostentamento concesse ai membri di comunità religiose o benefiche in virtù di un contratto, di statuti o di regole dell’ordine quale contropartita per il lavoro prestato a favore della comunità o per i beni apportati vanno considerate quali prestazioni derivanti da una convenzione analoga al contratto di vitalizio e quindi computate. Ai membri bisognosi di cure si applicano le disposizioni eccezionali del capitolo 3.5.3.
A norma del N. 2630.01 DPC, con il contratto di vitalizio o una convenzione analoga, una parte si obbliga a trasferire all’altra una sostanza o determinati beni in cambio di una garanzia di mantenimento e assistenza vita natural durante (art. 521 cpv. 1 CO). Il debitore del vitalizio è obbligato a fornire al beneficiario, che entra a far parte della sua comunione domestica, vitto e alloggio adeguati e, in caso di malattia, la necessaria assistenza e cura medica (art. 524 cpv. 1 e 2 CO).
Giusta il N. 2630.02 DPC, per essere valido il contratto di vitalizio deve avere la forma prescritta per il contratto successorio (art. 522 cpv. 1 CO). Se il contratto di vitalizio è concluso con un istituto riconosciuto dallo Stato, alle condizioni approvate dall’autorità competente, è sufficiente che esso sia convenuto in forma scritta (art. 522 cpv. 2 CO).
Se una convenzione scritta o orale ha per oggetto un vitalizio ma non adempie i requisiti formali di cui al N. 2630.02, essa costituisce una convenzione analoga al contratto di vitalizio (N. 2630.03 DPC). Secondo il N. 2630.04 DPC, agli assicurati beneficiari di un contratto di vitalizio che conferisce loro il diritto di essere completamente sostentati e assistiti non sono concesse prestazioni complementari, salvo sia provato che il debitore del vitalizio non è in grado di fornire le prestazioni dovute o il sostentamento accordato, rispetto alla situazione locale, può essere qualificato come particolarmente modesto. Per la valutazione di questi casi v. i N. 3415.02 segg.
Se la convenzione stipulata garantisce all’assicurato soltanto sostentamento o alloggio ma non assistenza, essa non costituisce né un contratto di vitalizio né una convenzione analoga. Non è pertanto possibile escludere a priori il diritto alle PC. Occorre tuttavia verificare se per il beneficiario di PC questo negozio giuridico rappresenti una rinuncia alla sostanza ai sensi del capitolo 3.4.8.3. Per la valutazione della controprestazione (vitto e alloggio) si rinvia al capitolo 3.4.5.8 (N. 2630.05 DPC).
2.5. A seguito dell'opposizione al rifiuto delle PC e dopo avere raccolto ulteriore documentazione direttamente dall'assicurato, il 26 febbraio 2019 (doc. III/4) l'amministrazione ha interpellato l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali indicando di avere computato a un __________, beneficiario di una rendita AVS, l'importo di CHF 19'290 riferito al fabbisogno vitale per il 2018 quale reddito e unicamente la retta giornaliera della casa anziani quale spesa. La Cassa cantonale ha segnalato che, secondo lo statuto, il __________ è tenuto a consegnare ogni suo ricavo e in cambio la __________ provvede al vitto e alle cose necessarie per l'esercizio del proprio lavoro. Essa ha quindi chiesto se fosse corretto considerare tale obbligo di consegnare i propri proventi in cambio del vitto come un mantenimento ai fini del calcolo PC.
Il 4 marzo 2019 (doc. III/4) l'UFAS ha così risposto:
" Noi consideriamo che il calcolo delle prestazioni complementari da lei realizzato per il __________ RI 1 conformemente ai N. 3532.01 e 3532.02 DPC è corretto e conforme alle cifre marginali pertinenti.
In effetti, anche in base agli articoli delle __________ (in seguito: __________) citati dal curatore dell'assicurato, risulta evidente che l'impegno illimitato dei __________ di "consegnare alla __________ tutti i beni, compresi stipendi, pensioni, sovvenzioni, assicurazioni che in qualunque modo ci pervengono" (N. 64.2 __________) affinché quest'ultima "provveda a ogni __________ il vitto, il vestito e le cose necessarie per l'esercizio del proprio ufficio" (N. 64.3 __________) non possa limitarsi alla fase attiva del __________ (conformemente al N. 34.3 __________: "Mediante la professione perpetua il __________ è definitivamente incorporato nella __________ con tutti i doveri, a norma delle __________") ma debba intendersi anche per il periodo nel quale dovesse insorgere un'eventuale malattia o il __________ dovesse vivere fuori del __________ (N. 99.1 e 99.4 __________).
Di conseguenza, noi riteniamo che l'applicazione del N. 3533.03 DPC da lei menzionato nella decisione di rifiuto delle prestazioni complementari sia corretta (a tal proposito, si veda anche il N. 3462.04 DPC, nel quale si conferma che "le prestazioni di sostentamento concesse ai membri di comunità religiose […] in virtù di un contratto, di statuti o di regole dell'ordine quale contropartita per il lavoro prestato a favore della comunità o per i beni apportati vanno considerate quali prestazioni derivanti da una convenzione analoga al contratto di vitalizio e quindi computate.").".
2.6. La Cassa cantonale di compensazione, basandosi sulle citate Direttive e sull'esposta presa di posizione dell'UFAS, ha quindi conteggiato al ricorrente, siccome membro dell’__________ cui ha aderito, le seguenti voci:
- quali spese riconosciute, la retta giornaliera della casa anziani;
- quali redditi computabili, oltre alla rendita annua AVS, anche il fabbisogno vitale per le persone sole quale controprestazione derivante da una convenzione analoga a un contratto di vitalizio.
Per l'amministrazione, l'esistenza di una convenzione analoga a un contratto di vitalizio ha permesso, e permette tuttora, al ricorrente di essere sostentato e curato a motivo della sua appartenenza all'__________, perciò nei suoi redditi è stato inserito l'importo di CHF 19'290. Tra le spese riconosciute la Cassa ha inserito unicamente la tassa giornaliera, che nel nostro Cantone è pari a CHF 84 e quindi a CHF 30'660 annui, considerato peraltro che la comunità di cui l'assicurato è membro si assume le sue spese personali e di malattia.
Il TCA deve dunque verificare se l’operato della Cassa è corretto, e in particolare se sia stata ritenuta a giusta ragione, alla voce "altri redditi", la somma di CHF 19'290 tra i redditi computabili.
2.7. Fra i redditi computabili di un assicurato rientrano anche le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga (art. 11 cpv. 1 lett. e LPC).
Per l'art. 13 cpv. 1 OPC-AVS/AI, gli assicurati che beneficiano di un contratto vitalizio che conferisce loro il diritto di essere completamente sostentati e curati, non possono pretendere una prestazione complementare; sono riservati i casi ove è provato che il debitore del contratto di vitalizio non è in grado di fornire le prestazioni dovute o che il sostentamento accordato deve, secondo le condizioni locali, essere qualificato come particolarmente modesto. È riservato il capoverso 2. Giusta l'art. 13 cpv. 2 OPC-AVS/AI, se le prestazioni fornite dal debitore del contratto di vitalizio sono evidentemente sproporzionate in rapporto a quelle che gli sono state accordate dal creditore di questo contratto, le controprestazioni corrispondenti alla sostanza ceduta devono essere messe a conto del creditore. Le prescrizioni dei cpv. 1 e 2 valgono anche per le convenzioni analoghe ai contratti di vitalizio (art. 13 cpv. 3 OPC-AVS/AI).
La rendita vitalizia ed il contratto vitalizio sono previsti agli artt. 516 e seg. rispettivamente art. 521 e seg. CO. Su questa tematica il TCA, in una sentenza 33.2009.3 del 22 giugno 2009, si è pronunciato nei termini seguenti:
" (…)
2.7 (…)
Il contratto vitalizio è quello con cui una parte si obbliga a trasferire all’altra una sostanza o determinati beni e questa a procacciarle il mantenimento e l’assistenza vita sua durante (art. 521 cpv. 1 CO). Esso richiede, per la sua validità, la forma prescritta per il contratto successorio, ossia la forma pubblica (art. 522 cpv. 1 CO).
Secondo l’art. 524 CO, inoltre,
"chi ha costituito il vitalizio entra a far parte della comunione domestica del debitore, il quale è tenuto alle prestazioni che quegli può equamente attendersi secondo il valore di quanto egli ha dato e le condizioni nelle quali ha sino allora vissuto.
Il debitore è tenuto a fornirgli vitto e alloggio in modo conveniente ed in caso di malattia gli deve la necessaria assistenza e cura medica.".
La rendita vitalizia, di contro, può essere costituita sulla vita del creditore, del debitore o di un terzo (art. 516 cpv. 1 CO). Per la validità si richiede l’atto scritto (art. 517 CO). Essa viene pagata per semestri o anticipatamente (art. 518 cpv. 1 CO).
Le due prestazioni hanno in comune il fatto che il creditore riceve una prestazione a vita. Esse differiscono, tuttavia, nella tipologia della prestazione medesima: nel caso della rendita vitalizia questa avviene in denaro, nell’ambito di un contratto vitalizio in natura (S. Werlen, der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden 1995, p. 149).
Le convenzioni analoghe al contratto vitalizio, invece, riguardano accordi che nella sostanza vanno qualificati come contratti di vitalizio o rendita vitalizia, ma nella forma non corrispondono a quanto previsto dalla legge (Werlen, op. cit. p. 152). Secondo costante giurisprudenza, per la qualifica giuridica della prestazione è rilevante soltanto il contenuto e non la designazione contrattuale (ZAK 1967 p. 502ss).
Secondo la prassi federale, ad esempio, se soci di comunità religiose o di beneficenza ricevono prestazioni per il loro mantenimento in base a contratto, statuto o ordinamenti, esse sono considerate e computate come analoghe a prestazioni derivanti da contratto vitalizio (Werlen, op. cit. p. 152).
Ora, in una sentenza del 30 gennaio 1974 nella causa B.B. riassunta in RCC 1974 a pag. 281, il TFA ha stabilito che:
"Se una persona pensionata è completamente mantenuta dalla comunità che si occupa di assistenza, di cui era membro e alla quale ha consacrato tutta la sua attività, allora le premesse economiche che danno diritto a una PC non sono adempite. (Conferma della pratica).".
In altri termini, se la comunità fa fronte interamente al mantenimento del membro non vi è - di principio - alcun diritto a prestazioni complementari (ZAK 1974 p. 305; 1969 p. 188).
Tale giurisprudenza è poi stata concretizzata dall’amministrazione nelle Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e AI (DPC). La cifra 2122 recita infatti:
" Le prestazioni di mantenimento concesse a membri di comunità religiose o assistenziali in virtù di contratto, statuti o regole dell’ordine quale contropartita del lavoro prestato a favore della comunità o dei beni portati sono considerate prestazioni provenienti da una convenzione analoga al vitalizio e conteggiate come tali (RCC 1967 p. 169; RCC 1974 p. 281).”.
Infine, per quanto attiene alla valutazione dell'importo da computare il TFA ha stabilito che se esiste un diritto al mantenimento completo, è corretto prendere in considerazione l'importo necessario per la copertura del fabbisogno vitale (cfr DTFA 1967 pag. 50; DTFA 1968 pag. 122 e consid. 2.3, cfr. pure: Rumo-Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-Hinterlassenen und Invalidenversicherung; Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, p. 30).
A questo va aggiunto, di regola, l'importo della rendita AVS. Se però è stato concluso un accordo secondo cui l’avente diritto al mantenimento fa fronte lui stesso, nell’ambito delle sue possibilità finanziarie, al proprio mantenimento, la rendita di vecchiaia va dedotta dal valore delle prestazioni erogate e solo la differenza computata quale prestazione analoga (DTFA 1967 pag. 50; DTFA 1968 pag. 122; Rumo-Jungo, op. cit., p. 32, cfr pure STCA del 7 febbraio 2001 in re F. C. cresciuta in giudicato). (…).".
2.8. Il contratto di vitalizio ex art. 521 cpv. 1 CO è un contratto bilaterale che si caratterizza principalmente per l'obbligo di una parte di mantenere l'altra in maniera durevole (1), per un trasferimento di beni in cambio di questo impegno (2) e per un aspetto aleatorio (3), l'obbligo assunto dal debitore del mantenimento essendo subordinato alla condizione incerta costituita dalla morte del creditore (DTF 133 V 265 consid. 6.3.1; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, p. 161 ss.).
Con questo contratto, il debitore è in particolare tenuto a fornire al creditore tutto ciò di cui ha bisogno per vivere conformemente al valore dei beni trasferiti e alla sua precedente condizione sociale. Ciò comprende dunque non solo adeguati vitto e alloggio, ma anche l'assistenza, la garanzia delle cure mediche (comprese, se necessarie, le spese d'ospedalizzazione) e tutte le prestazioni simili al mantenimento (STFA P 81/02 del 13 marzo 2003 consid. 2.2).
Da parte sua, il creditore del mantenimento deve fare all'altra parte un apporto corrispondente almeno parzialmente al valore stimato del mantenimento che gli sarà fornito. Se non c'è una controprestazione da parte del creditore del mantenimento, l'obbligo dell'altro contraente equivale a una donazione (DTF 133 V 265 consid. 6.3.1; Valterio, op. cit., pag. 162 N. 88 ad art. 11). Per il computo di una rendita vitalizia, il fatto decisivo è dunque che l'obbligo di mantenimento, anche se esso non è la sola causa, sia direttamente legato a un trasferimento di beni di cui tale obbligo è una controprestazione, condizione che è pure realizzata nel caso di un obbligo di mantenimento differito e condizionale (citata STFA P 81/02 consid. 2.2). Pertanto, il semplice impegno dei parenti di sovvenire ai bisogni del titolare di una rendita AVS/AI, senza controprestazione del beneficiario del mantenimento, non costituisce un contratto di vitalizio o una convenzione analoga ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. e LPC (DTF 133 V 265 consid. 6.3.3; Valterio, op. cit., pag. 162 N. 88 ad art. 11).
In assenza di una controprestazione, o l'assistenza che gli forniscono i suoi familiari si basa su una donazione o su un dovere morale ex art. 239 cpv. 3 CO e quindi rientra nel campo di applicazione dell'art. 11 cpv. 3 lett. c LPC che esclude dai redditi determinanti le prestazioni provenienti da persone e istituzioni pubbliche o private aventi manifestamente carattere assistenziale, o questa assistenza risponde all'obbligo di mantenimento secondo l'art. 328 CC e non riveste alcuna portata propria (DTF 133 V 265 consid. 6.3.2; Valterio, op. cit., pag. 162 N. 88 ad art. 11).
Per contro, se c'è una controprestazione, il credito di mantenimento deve essere considerato anche se la clausola del contratto fa riferimento all'obbligo di assistenza secondo gli artt. 328 segg. CC nella misura in cui questo obbligo ha un carattere sussidiario rispetto all'obbligo contrattuale (citata STFA P 81/02 consid. 2.2). Ciò vale anche quando il creditore rinuncia senza controprestazione a delle parti di reddito che gli sono dovute in virtù di un contratto (RCC 1968 pag. 155 consid. 3), quando non fa valere totalmente o in parte il suo diritto alle prestazioni (DTF 1967 pag. 256 consid. 2) o quando accetta la disdetta del contratto per dei motivi che non sono previsti dalla legge. In tal caso ci si trova in presenza di una rinuncia di sostanza ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (Valterio, op. cit., pag. 162 N. 88 ad art. 11).
In merito al reddito risultante da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga, va ricordato che l'art. 13 cpv. 1 1a frase OPC-AVS/AI stabilisce il principio secondo cui gli assicurati che beneficiano di un tale contratto non hanno diritto alle prestazioni complementari, mentre l'art. 13 cpv. 1 2a frase OPC-AVS/AI prevede l'eccezione secondo cui il diritto è dato nei casi in cui il debitore del contratto di vitalizio o della convenzione analoga non è in grado di fornire le prestazioni concordate. Per determinare se il debitore del mantenimento non è in misura di fornire la prestazione dovuta, ci si può ispirare alla nozione di grave situazione che, in virtù dell'art. 5 OPGA in connessione con l'art. 25 cpv. 1 LPGA, può dare luogo al condono dell'obbligo di restituire delle prestazioni indebitamente versate (STFA P 81/02 consid. 3.2; Valterio, op. cit., pag. 163 N. 89 ad art. 11). Se questa situazione non si realizza, se l'assicurato non è in grado di stabilire che il debitore non è materialmente in misura di adempiere ai suoi obblighi o se non ha intrapreso le azioni giuridiche necessarie per permettere la concessione delle prestazioni previste, si è in presenza di un caso di rinuncia di reddito giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (Valterio, op. cit., pag. 163 N. 89 ad art. 11).
Per quanto concerne le convenzioni analoghe a un contratto di vitalizio, esse non comprendono soltanto gli accordi conclusi secondo il diritto civile fra il debitore e il beneficiario della prestazione, ma anche gli impegni secondo cui una persona o una comunità ha promesso di mantenere o di assistere qualcuno o nei confronti delle quali quest'ultimo può fare valere un diritto (DTF 109 V 134 consid. 2; Valterio, op. cit., pag. 164 N. 91 ad art. 11).
Come per il contratto di vitalizio, il conteggio di una convenzione analoga presuppone tuttavia l'esistenza di una controprestazione fornita dal beneficiario (DTF 133 V 265 consid. 6.3.3).
2.9. In merito al diritto alle prestazioni dei membri di comunità religiose, nel Bollettino PC N. 2, edito nel 1966 dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e ripreso nella RCC 1966 pag. 340, è spiegato quanto segue:
" En règle générale, la communauté religieuse doit, en vertu d'un contrat particulier, de statuts, de règles ou d'autres dispositions ayant juridiquement la même valeur, assurer à son membre (diaconesse, sœur religieuse, moine, etc.) soins et entretien, dans le cadre de ce qui peut être considéré comme conforme à l'usage du pays, en compensation de services qui lui ont été rendus ou pour la fortune qui lui a été apportée. Comme il s'agit là de prestations touchées en vertu d'une convention analogue à un contrat d'entretien viager qui, conformément à l'article 3, 1er alinéa, lettre d, LPC, font partie du revenu déterminant et dont la valeur atteint pour le moins ou dépasse la limite de revenu prévue à l'article 2, 1er alinéa, LPC, le versement d'une prestation complémentaire n'entre, en général, pas en ligne de compte dans de tels cas. Il en est ainsi même lorsque des frais de maladie élevés sont intervenus, vu quel les conventions analogues au contrat d'entretien viager englobent en règle générale les frais de médecin et de pharmacie, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas être déduits au sens de l'article 3, 4e alinéa, lettre e, LPC.
Si toutefois le membre de la communauté religieuse fait valoir que la communauté n'a aucune obligation de subvenir à son entretien ou qu'elle ne doit y subvenir que partiellement, ou lorsque le requérant prétend que la communauté religieuse n'est financièrement pas en mesure de lui fournir les prestations d'entretien dues, il faut alors rechercher si et dans quelle mesure la communauté est tenue de fournir des prestations d'entretien et si et à quel point elle est à même, au vu de sa situation économique, d'assurer cet entretien. Si l'examen révèle que l'entretien du requérant ne doit ou ne peut pas du tout ou que partiellement être assuré par la communauté religieuse, il faut alors élucider si le requérant, membre de la communauté, a encore d'autres ressources qui, conformément à l'article 3, 1er alinéa, LPC, doivent être prises en considération dans le calcul de revenu déterminant et, en outre, s'il dispose d'une fortune personnelle dont une part, y compris le produit, doit être ajoutée au revenu, selon l'article 3, 1er alinéa, lettre b, LPC.".
A questo proposito va citata la STFA P 1/66 del 19 gennaio 1967 (DTFA 1967 pag. 50 = RCC 1967 pag. 169), concernente una suora che nel 1913 è entrata in un monastero in Francia e che a seguito di una grave polmonite nel 1965 è stata inviata in Svizzera in convalescenza. A causa di una depressione nervosa nel 1965 e nel 1966 si sono resi necessari due ricoveri di alcuni mesi in un ospedale psichiatrico e dalla sua dimissione la suora, che ha postulato le prestazioni complementari nel gennaio 1966, risiedeva in un convento in Svizzera, il quale si era assunto i costi del suo mantenimento e del trattamento medico. L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il mantenimento a cui aveva diritto l'interessata da parte della comunità era dovuto in virtù di una convenzione analoga, quanto ai suoi effetti, a un contratto di vitalizio: oltre alla dote versata al momento della sua entrata nel clero, una suora consacra tutta la sua vita attiva ai compiti della comunità, che le assicura quale controprestazione il mantenimento vita natural durante. L'Alta Corte ha precisato che la sussistenza così concessa non ha carattere assistenziale, almeno non nel senso dell'art. 3 cpv. 3 vLPC, ma rappresenta piuttosto un elemento che ricade nelle prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. d vLPC (art. 11 cpv. 1 lett. e LPC), il cui valore deve di conseguenza essere computato (cfr consid. 2b).
Nella DTFA 1968 pag. 122, il 2 aprile 1968 l'allora Tribunale federale delle assicurazioni si è pronunciato sul diritto alle prestazioni complementari delle collaboratrici di un'associazione ai sensi dell'art. 60 CC il cui scopo era la protezione delle giovani donne di religione cattolica. Si trattava di donne che consacravano tutta la loro attività a opere caritatevoli patrocinate dall'associazione. Esse lavoravano quindi soltanto per il loro mantenimento, ma erano sicure che tale sostentamento sarebbe stato loro fornito fino alla fine dei loro giorni. In un primo tempo il mantenimento e il vitto da parte di questa istituzione erano stati computati come prestazione prevista dall'art. 3 cpv. 1 lett. d vLPC (contratto di vitalizio o convenzione analoga), poi come redditi rientranti nell'art. 3 cpv. 1 lett. c vLPC (rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche). Per l'UFAS, che si era rivolto al TFA chiedendo di ripristinare le decisioni di rifiuto delle PC alle collaboratrici bisognose di cure degenti in una struttura, tornava applicabile l'art. 3 cpv. 1 lett. d vLPC, giacché i rapporti tra le assicurate e l'istituzione per cui avevano lavorato erano molto simili a quelle risultanti da un contratto di vitalizio. Dopo avere citato le norme legali applicabili, l'Alta Corte ha ricordato di avere già stabilito nella DTFA 1967 pag. 50 che la convenzione che lega una religiosa alla comunità monastica è molto analoga, quanto agli effetti, a un contratto di vitalizio. Inoltre, ha dichiarato che una norma di diritto cantonale che valutava forfetariamente a CHF 3'000 all'anno il mantenimento completo di una persona sola non era manifestamente esagerata (cfr. consid. 1). Riferendosi al caso concreto, il TFA si è così espresso:
" … La jurisprudence susmentionnée du tribunal de céans, relative à la qualification, au regard de la LPC, des prestations en nature dont jouit la religieuse au sein d'une communauté monastique, s'applique aussi aux collaboratrices de l'Institution d'Ecogia. En effet, ces personnes consacrent toute leur activité professionnelle à la communauté contre une rémunération en nature dont la valeur est inférieure à celle qu'elles obtiendraient d'un employeur, puisqu'elle est quasiment limitée à leur entretien. Mais, en plus de la satisfaction morale que leur procure leur dévouement, elles bénéficient tout de même d'une assurance matérielle, celle d'être entretenues par l'œuvre jusqu'à la fin de leurs jours. Ce droit à l'entretien complet est juridiquement plus étendu que le simple droit à la pension du retraité ordinaire, qui ne porte que sur des sommes d'argent dont le montant est indépendant des besoins particuliers de l'intéressé. La créance d'entretien viager des intimées porte, au contraire, sur tout ce dont elles ont besoin pour vivre décemment: nourriture, logement, vêtements, argent de poche, soins médicaux et pharmaceutiques, etc. La convention conclue avec elles, fût-ce oralement, par l'Institution d'Ecogia se rapproche donc bien du contrat d'entretien viager des art. 516 ss CO, par l'ampleur des prestations que doit l'association et par l'existence d'une contre-prestation au moins équivalente: la renonciation à une rémunération normale. On ne saurait enfin considérer que les intéressées ont exercé -- voire exercent encore, le cas échéant -- une activité lucrative au sens de l'art. 3 al. 1er lit. a LPC pendant la période déterminante (cf. l'arrêt rendu le 27 janvier 1950 par le tribunal de céans, dans la RCC 1950, p. 109). Il s'ensuit qu'il faut appliquer en principe l'art. 3 al. 1er lit. d LPC -- et non l'art. 3 al. 1er lit. a ou c LPC -- aux intimées. La valeur des prestations en nature litigieuses doit donc être mise en compte sans déductions. Les jugements attaqués sont par conséquent contraires au droit fédéral, en tant qu'ils constatent que l'entretien complet fourni par l'Institution d'Ecogia constitue un revenu privilégié."
Quanto alla valutazione di questo mantenimento, né la LPC né la legislazione cantonale precisavano come effettuarla. Basandosi sulla DTFA 1967 pag. 50, l'Alta Corte ha concluso che si doveva computare un importo di almeno CHF 3'000 annui (cfr. consid. 3).
Per le spese mediche, farmaceutiche e di ospedalizzazione, il TFA ha osservato che la debitrice del mantenimento completo si era obbligata a coprire ugualmente le spese di trattamento, che non erano quindi sopportate dalle assicurate (DTFA 1967 pag. 50) (cfr. consid. 4). In conclusione, si dovevano prendere in considerazione la rendita AVS e il valore del mantenimento completo (CHF 3'000). Il ricorso è stato dunque accolto e le assicurate non hanno avuto diritto alle prestazioni complementari (cfr. consid. 5).
Allo stesso modo, il 30 gennaio 1974 (STFA P 19/73 in RCC 1974 pag. 281) l'Alta Corte ha ritenuto che una persona pensionata completamente mantenuta dalla comunità che si occupava di assistenza, di cui era membro ed alla quale ha consacrato tutta la sua attività, era al beneficio di una convenzione analoga, nei suoi effetti, a un contratto di vitalizio.
Al considerando 6.3.2 della DTF 133 V 265 il Tribunale federale ha indicato che nella STFA P 33/98 del 4 giugno 1999 l'allora TFA aveva ammesso l'esistenza di una convenzione analoga a un contratto di vitalizio considerando non soltanto la promessa di mantenimento di una delle parti nei confronti dell'altra, ma anche la controprestazione del beneficiario del mantenimento. Questa sentenza portava sul diritto alle prestazioni complementari di un membro di una comunità religiosa che beneficiava, per tutta la vita, del mantenimento completo in contropartita dello svolgimento di compiti affidatigli dalla comunità.
Riferendosi a questo giudizio, nel 2007 l'Alta Corte ha osservato che si trattava di un caso di applicazione della giurisprudenza stabilita molto tempo prima, secondo cui il mantenimento garantito ai suoi membri da una comunità religiosa è paragonabile a una convenzione analoga a un contratto di vitalizio, tenuto conto in particolare della controprestazione che rappresenta l'obbligo della persona in oggetto di consacrare tutta la sua vita attiva ai compiti della comunità senza essere retribuita sotto forma di un salario (DTFA 1967 pag. 53 consid. 2b; DTFA 1968 pag. 122 consid. 2).
Con STF 2P.271/2006 il Tribunale federale si è pronunciato il 12 gennaio 2007 sul ricorso di una religiosa, nata nel 1930 e membro dal 1976 di una comunità di un monastero sito nel Canton Friburgo. Colpita dall'Alzheimer, nel 2004 è entrata in un foyer e dal mese seguente beneficiava di un assegno per grandi invalidi di grado medio (CHF 6'336), oltre alla rendita AVS (CHF 12'660). Quello stesso mese l'assicurata ha chiesto di beneficiare di prestazioni complementari e la Cassa cantonale di compensazione del Canton Friburgo le ha attributo una PC mensile di CHF 2'525, ossia l'importo legale massimo di CHF 30'300 all'anno e una partecipazione alle spese di accompagnamento di CHF 35,55 al giorno (CHF 12'974 all'anno). La decisione su opposizione del 14 ottobre 2004 ha confermato queste decisioni, essendo state rispettate le condizioni previste dal N. 4022 vDPC per attribuire tali prestazioni a un membro di una comunità religiosa. Con il suo ricorso l'interessata ha sostenuto che le Direttive erano prive di base legale e che non era al beneficio dell'importo di CHF 17'300 ritenuto a titolo di prestazione di mantenimento familiare, visto che il contratto concluso con il monastero non poteva essere qualificato come contratto di mantenimento, bensì di gestione di affari.
Il 31 marzo 2005 il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso giudicando che l'interessata beneficiava di un mantenimento completo da parte della sua comunità e che queste prestazioni in natura stabilite in CHF 17'300 dovevano essere prese in considerazione nel calcolo delle prestazioni complementari e della partecipazione alle spese di accompagnamento. Con ricorso di diritto amministrativo, che l'allora Tribunale federale delle assicurazioni sociali ha dichiarato irricevibile con STFA P 19/05 del 25 agosto 2006 e ha trasmesso al Tribunale federale di Losanna per competenza come ricorso di diritto pubblico avendo sollevato delle censure di diritto costituzionale, l'assicurata ha chiesto di concederle delle prestazioni complementari di CHF 30'300 all'anno e una partecipazione alle spese di accompagnamento di CHF 34'114 all'anno (CHF 93,45 al giorno). La ricorrente si è lamentata che le Direttive dell'UFAS erano sprovviste di base legale e violavano il divieto di discriminazione in ragione delle convinzioni religiose. Essa ha rilevato che la disuguaglianza di trattamento tra le persone che come lei erano membri di una comunità religiosa e le altre persone che necessitavano una degenza in casa di cura e di cure costanti, non era fondata su alcun valido motivo. A suo avviso, le Direttive dell'UFAS applicabili in virtù del diritto cantonale ai membri di comunità religiose portavano a privarla di una prestazione statale alla quale avrebbe avuto diritto se non fosse stata membro di una comunità religiosa. Infine, l'insorgente ha contestato l'applicazione erronea dell'art. 13 OPC-AVS/AI in relazione alla nozione di contratto di vitalizio e di valutazione delle prestazioni in natura (cfr. consid. 2).
Il Tribunale federale ha dapprima esposto le norme legali applicabili nel Canton Friburgo in materia di collocazione delle persone anziane che necessitano principalmente di cure di lunga durata (cfr. consid. 4.1). Poi ha citato il diritto federale, che si applica a titolo di diritto cantonale suppletivo, per le persone che vivono definitivamente in una casa anziani o in un ospedale (art. 3b cpv. 2 vLPC, ora art. 10 cpv. 2 LPC), ricordando che l'ammontare destinato alla copertura del fabbisogno vitale per persone sole ammontava nel 2004 a CHF 17'300. L'Alta Corte ha evidenziato poi che nella STFA P 1/66 del 19 gennaio 1967 (RCC 1967 pag. 169) il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che il mantenimento al quale aveva diritto un membro di una comunità religiosa del Canton Friburgo gli era dovuto in virtù di una convenzione analoga, quanto ai suoi effetti, a un contratto di vitalizio. Inoltre, nella STFA P 19/73 del 30 gennaio 1974 (RCC 1974 pag. 281) il TFA ha giudicato che una persona in pensione completamente mantenuta dalla comunità di assistenza di cui era membro ed alla quale aveva consacrato tutta la sua attività era al beneficio di una convenzione analoga, nei suoi effetti, a un contratto di vitalizio (cfr. consid. 4.2).
La nostra Massima Istanza ha esposto i N. 4022 e N. 4026 segg. vDPC, che facevano espressamente riferimento alle predette sentenze federali, in merito al calcolo semplificato delle spese e dei redditi da computare nel caso di un membro di una comunità religiosa che beneficia di un assegno per grandi invalidi ed è degente in casa anziani (cfr. consid. 4.3). Il Tribunale federale ha quindi stabilito che le Direttive dell'UFAS si fondano su una base legale sufficiente e che non sono niente altro che delle direttive interpretative della LPC per quanto concerne lo statuto dei membri di comunità religiose. Il loro contenuto, a questo proposito, poggia peraltro espressamente sulle due summenzionate sentenze federali (cfr. consid. 5).
Dopo avere esposto i concetti di violazione del principio di uguaglianza di trattamento giusta l'art. 8 cpv. 1 Cost. fed. e di discriminazione secondo l'art. 8 cpv. 2 Cost. fed. (cfr. consid. 6.1), l'Alta Corte ha concluso che nel caso di specie il Tribunale amministrativo non aveva violato nessuna di queste due norme. In primo luogo, non era stato violato l'art. 8 cpv. 1 Cost. fed., poiché i voti di povertà dei membri di una comunità accompagnati dall'obbligo di mantenimento della comunità derivante dal codice di diritto canonico (can. 670) non consentono di assimilare la loro situazione a quella di altre persone che percepiscono soltanto la rendita AVS o AI, anche se tutti necessitano di un ricovero e di cure costanti. In secondo luogo, l'autorità cantonale nemmeno ha violato l'art. 8 cpv. 2 Cost. fed., giacché l'art. 3c cpv. 1 lett. e vLPC e l'art. 13 OPC-AVS/AI non comportavano alcun riferimento, né diretto né indiretto, alle convinzioni religiose degli aventi diritto all'aiuto cantonale per le spese di accompagnamento. Il Tribunale amministrativo avendo esaminato la situazione economica della ricorrente alla luce di queste sole disposizioni e della relativa giurisprudenza, è quindi invano che essa si è lamentata di una discriminazione dovuta alle sue convinzioni religiose. È vero che le Direttive dell'UFAS comprendono dei capitoli che regolano la situazione particolare dei membri delle comunità religiose, ma nella misura in cui le DPC considerano unicamente dei criteri economici assolutamente non fondati sulla religione, per il Tribunale federale esse non comportano alcuna discriminazione proibita (cfr. consid. 6.2).
Infine, il TF ha concluso che nemmeno v'era stata arbitrarietà da parte dell'autorità cantonale nel calcolare l'importo dell'aiuto.
" 7. La recourante reproche, au moins implicitement, au Tribunal administratif d'être tombé dans l'arbitraire dans le calcul du montant de l'aide.
Contrairement à ce que pense la recourante, le Tribunal administratif pouvait retenir sans arbitraire (pour une définition de cette notion, cf. ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219) qu'elle bénéficiait d'une convention analogue dans ses effets à un contrat d'entretien viager. La qualification juridique importe peu du moment que, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral des assurances, l'obligation d'entretien complet de la communauté n'est pas uniquement la contrepartie du versement d'une dot au moment de l'entrée dans la communauté, mais aussi et surtout la contrepartie de l'activité que la recourante lui a consacré durant toute sa vie active.
Le Tribunal pouvait également estimer cet entretien à 17'300 CHF par année en application de l'ordonnance du 3 décembre 2002 fixant les montants déterminants pour le droit aux prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, il n'était pas tenu par les directives de l'OFAS qui fixe à 10'800 CHF par année le revenu en nature pour le logement et la nourriture (directives n° 2067). En effet, l'estimation de l'entretien complet ne saurait être confondu avec celle du logement et de la nourriture qui ne comprend pas les prestations accessoires auxquelles a droit la recourante. A cet égard, le Tribunal administratif pouvait aussi affirmer sans arbitraire, à l'instar du Tribunal fédéral des assurances dans son arrêt du 19 janvier 1967, que la valeur de l'entretien se détermine non pas en fonction de ce qu'il coûte à son débiteur, mais de ce qu'il représente pour son bénéficiaire. Il pouvait par conséquent écarter l'estimation fiscale de l'entretien dont bénéfice la recourante. (…)".
Il ricorso della religiosa è quindi stato respinto (cfr. consid. 8).
2.10. Per quanto concerne RI 1, lo Statuto dell'__________, nella sua ultima versione del __________ (doc. 51) entrata in vigore quello stesso giorno, illustra lo scopo, i membri, le finanze, l'organizzazione, la responsabilità, le disposizioni finali e il suo scioglimento.
In particolare, l'art. 11 concernente le Disposizioni finali dispone che "Riservate le prescrizioni del CC, l'Associazione segue le norme del diritto canonico, sia dell'__________, sia il Regolamento __________." Il testo legislativo fondamentale dell'__________ a cui appartiene il ricorrente è rappresentato da __________
Esso regola in sostanza i diritti e i doveri dei __________ ed elenca, in particolare, i principi dell'__________, il modo di vivere, la formazione, la struttura dell'__________.
Per quanto concerne la professione di vita, l'art. 34 cpv. 3 di questo testo dispone che se il __________ è giudicato idoneo e spontaneamente lo richiede, la professione perpetua si emette nel tempo determinato dal ministro, udito lo stesso profitente. Ciò deve avvenire sempre dopo un triennio completo di professione temporanea e mai prima che il profitente abbia compiuto il ventunesimo anno di età. Mediante la professione perpetua il __________ è definitivamente incorporato nella __________ con tutti i diritti e i doveri, a norma delle __________. L'art. 64 cpv. 1 prevede che i __________ pratichino la vita comune e condividano volentieri tra di essi le cose date ai singoli. Per il cpv. 2 dell'art. 64, a motivo della loro professione religiosa i __________ sono tenuti a consegnare alla __________ tutti i beni, compresi stipendi, pensioni, sovvenzioni, assicurazioni che in qualunque modo pervengono loro. Secondo l'art. 64 cpv. 3, la __________ provvede a ogni __________ il vitto, il vestito e le cose necessarie per l'esercizio del proprio ufficio.
Giusta l'art. 69 cpv. 1, i ministri e i guardiani che, in forza del loro ufficio, hanno il dovere di avere sollecita cura delle necessità dei __________, sono tenuti ad usare il denaro per le necessità della vita e per le opere dell'apostolato e della carità.
L'art. 70 dispone quanto segue:
" 1. I ministri, con il consenso del loro Consiglio, possono ricorrere alle assicurazioni o ad altre forme di previdenza sociale, dove tali istituzioni sociali sono richieste o dalla pubblica autorità, sia ecclesiastica che civile, per tutti o per alcune categorie di persone, oppure se vi ricorrono comunemente i poveri di quella regione.
2. Evitino, però, accuratamente quelle assicurazioni che nella regione in cui dimorano presentano carattere di lusso o di lucro.
3. È tuttavia opportuno che i ministri e i guardiani, come fa la gente di modeste condizioni, depositino il denaro veramente necessario presso banche o altri simili istituti, osservando quanto prescritto dal nostro diritto proprio.
4. Non ricevano però fondazioni, legati perpetui ed eredità con diritti ed oneri perpetui."
Per l'art. 72 cpv. 3, in caso di bisogno, le singole __________ della stessa area, come anche le circoscrizioni dell'__________, devono condividere tra loro con prontezza e in spirito di sacrificio i beni anche necessari. Giusta l'art 85 cpv. 1, tutto ciò che i __________ ricevono in compenso del lavoro deve essere sempre consegnato integralmente alla __________.
Se un __________ si ammala, il guardiano deve provvedere subito con __________ carità tutte le cose necessarie al corpo e all’anima, secondo l’esempio e l’ammonizione di __________, e affidare l’infermo alle cure di un __________ idoneo e, se il caso lo richiede, anche del medico o di altre persone competenti (art. 92 cpv. 1).
In virtù dell'art. 99 cpv. 1, i __________ che in particolari circostanze, con la benedizione dell’obbedienza, devono vivere fuori della casa, essendo membri della __________ alla quale sono stati assegnati, ne godono i benefici come gli altri. Il capoverso 3 prescrive che vi siano ricevuti con carità e si offrano loro gli aiuti necessari materiali e spirituali. L'art. 99 cpv. 5 dispone poi che i ministri e i guardiani ne abbiano sollecita cura, li visitino il più spesso possibile e li confortino.
2.11. Nell'evenienza concreta, alla luce delle norme esposte e delle indicazioni fornite dal rappresentante del ricorrente, il TCA ritiene che la situazione del ricorrente sia simile a quella delle fattispecie evase dal Tribunale federale (delle assicurazioni) nel 1967 e nel 2007 concernenti delle religiose che risiedevano in un monastero e che vita natural durante erano sostentate completamente dalla comunità.
Infatti anche l'assicurato, come nei casi giudicati dalla nostra Massima Istanza, ha trasferito i suoi beni all'__________ (art. 64 cpv. 2 delle __________) e mediante la professione perpetua è stato definitivamente incorporato nella __________ dell’__________ con tutti i diritti e i doveri (art. 34 cpv. 3 __________). Nell'esercizio delle sue funzioni egli ha lavorato come docente e ha consegnato alla comunità i redditi che ha conseguito (art. 85 cpv. 1 __________). La comunità è tenuta al vitto, al vestito e alle cose necessarie per l'esercizio delle sue attività, ma anche a continuare a provvedere al __________ qualora, in caso di particolari contingenze, egli debba vivere fuori dal __________ (art. 99 cpv. 1 __________).
In tal caso, gli saranno dati gli aiuti materiali necessari (art. 99 cpv. 3 __________).
Il ricorrente si trova inoltre nella medesima situazione delle collaboratrici di un'istituzione avente per scopo la protezione di giovani ragazze appartenenti alla religione cattolica, ma che non avevano legami con i principi religiosi né portavano abiti religiosi. In quell'occasione il Tribunale federale delle assicurazioni (DTFA 1968 pag. 128 consid. 2) ha osservato che esse hanno consacrato tutta la loro attività professionale alla comunità per una rimunerazione in natura il cui valore era inferiore a quella che avrebbero ottenuto da un datore di lavoro, essendo essa praticamente limitata al loro mantenimento. Ma oltre alla soddisfazione morale che procurava loro la loro devozione, queste collaboratrici beneficiavano comunque della garanzia materiale di essere mantenute dall'istituzione fino al decesso. Questo diritto al mantenimento completo portava su tutto ciò di cui avevano bisogno per vivere decentemente: vitto, alloggio, vestiti, denaro per le piccole spese, cure mediche, farmaci, ecc.
In simili condizioni, il mantenimento al quale il ricorrente ha diritto per tutta la vita da parte della comunità religiosa a cui appartiene gli è indubbiamente dovuto in virtù di una convenzione analoga, nei suoi effetti, a un contratto di vitalizio (STF 2P.271/ 2006 del 12 gennaio 2007 consid. 7; DTFA 1968 pag. 122 consid. 1; DTFA 1967 pag. 50 consid. 2b, RCC 1967 pag. 169 consid. 2b; N. 3462.04 DPC).
Infatti, l'obbligo di mantenimento completo della comunità non rappresenta soltanto la controprestazione al trasferimento dei beni del ricorrente al momento dell'entrata nell'__________ e per esso nell'__________, ma anche e soprattutto la controprestazione dell'attività che l'assicurato le ha consacrato durante tutta la sua vita attiva (DTF 133 V 265 consid. 6.3.2; DTFA 1968 pag. 122 consid. 2). La rinuncia a una normale rimunerazione sotto forma di salario per i servizi resi alla comunità ecclesiastica ha comportato per l'assicurato il diritto di essere mantenuto integralmente e quindi non solo per il vitto e l'alloggio, ma anche per le spese mediche, per i costi dei medicamenti e per le spese dei ricoveri ospedalieri (DTF 133 V 265 consid. 6.3.2; DTFA 1968 pag. 122 consid. 4; Müller, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3a ed. 2015, N. 449 ad art. 11 pag. 164).
2.12. Nella presente fattispecie, tuttavia, la parte ricorrente, già in sede di opposizione del 7 settembre 2018, ha fatto valere che per l’__________ al quale l’insorgente appartiene "… non è più possibile aiutarlo finanziariamente, dopo aver lasciato il __________…» (cfr. doc. 047=III2).
Al riguardo il rappresentante dell’assicurato ha precisato che "…è nostra consuetudine provvedere ai nostri __________ in tutto fintanto che vivono nei nostri __________; nel caso in cui si impone una vita fuori __________, non è nelle nostre possibilità far fromte alle loro spese di vitto e alloggio" (cfr. doc. 047=III2).
Nel caso in cui l’__________ non fosse in grado di provvedere finanziariamente - non disponendo delle sufficienti risorse - al mantenimento del ricorrente, al fine del calcolo PC non andrebbe computato nei redditi alcun importo a titolo di prestazione derivante da una convenzione analoga (cfr. consid. 2.9.; Bollettino PC N. 2, edito nel 1966 dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e ripreso nella RCC 1966 pag. 340).
A seguito dell’opposizione la Cassa ha chiesto all’insorgente, l’11 settembre 2018, di inviare una copia dello statuto dell’__________ (cfr. doc. 052), presentata senza indugio il 19 settembre 2018 (cfr. doc. 053) e il 7 novembre 2018 di trasmettere "il contratto, lo statuto o le regole dell’__________ che attestino il vitalizio prestato al membro della comunità religiosa" (cfr. doc. 054), a cui è stato risposto con scritto del 26 novembre 2018 (cfr. doc. 059).
Mai l’amministrazione, invece, ha invitato la parte ricorrente a produrre la documentazione atta a sostanziare l’asserita difficoltà finanziaria dell’__________.
A proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)
Cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed
ha rilevato:
" (…)
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Cfr. pure STCA 42.2018.40 del 4 febbraio 2019 consid. 2.8.; STCA 42.2016.28 del 30 novembre 2016 consid. 2.8.
Nell’evenienza concreta si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione dell’8 aprile 2019 e il rinvio degli atti alla Cassa affinché effettui gli accertamenti necessari per chiarire quanto sopra, in particolare chieda tramite la parte ricorrente, o direttamente all’__________, di comprovare con debita documentazione la pretesa difficile situazione finanziaria dell’__________.
Tale conclusione si giustifica anche facendo riferimento alla sentenza del 27 agosto 2008 del TCA del Cantone di Basilea Città pubblicata in BJM 2009 pag. 52, in cui siccome nel ricorso non era stato esposto che la comunità religiosa a quel momento non era più in grado di fornire il sostentamento al suo membro, i premi di Cassa malati dovevano essere presi a carico dalla comunità in virtù della convenzione analoga quale componente del mantenimento. Il TCA ha stabilito che è solo quando sarà comprovato che la comunità non potrà più fare fronte al suo obbligo, che il diritto al sussidio di Cassa malati e alle prestazioni complementari potrà essere esaminato nuovamente (cfr consid. 4.3: "Dass das St. Katharina-Werk im heutigen Zeitpunkt den Lebensunterhalt seiner Mitglieder nicht mehr zu erbringen vermag, wird in der Beschwerde nicht dargelegt. Entsprechend bezieht die Beschwerdeführerin auch keine Ergänzungsleistungen. (…) Vorliegend sind die Prämien kraft des verpfründungsähnlichen Vertrages als Bestandteil des Lebensunterhaltes vom St. Katharina-Werk zu übernehmen. Erst bei Nachweis, dass das St. Katharina-Werk seiner Verpflichtung nicht mehr nachkommen kann, ist der Anspruch auf Prämienbeiträge - und in diesem Fall auch jener auf Ergänzungsleistungen - erneut zu prüfen.".).
Il TCA sottoliena che nel caso di specie, a differenza della fattispecie appena menzionata, l’insorgente già nell’opposizione ha invocato il fatto che l’__________ non era in grado di far fronte al suo mantenimento fuori dal __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione dell’8 aprile 2019 è
annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla Cassa affinché proceda ad un complemento istruttorio come indicato al consid. 2.12. e decida nuovamente in merito all’eventuale diritto del ricorrente a prestazioni complementari.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti