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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 18 novembre 2020 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 21 ottobre 2020 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
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ritenuto in fatto
1.1. Nel febbraio 2019 (doc. VII/1) RI 1, 1957, ha chiesto di beneficiare delle prestazioni complementari alla rendita intera di invalidità in essere dal 2005 per motivi psichici (doc. VII/1), poiché dal 1° gennaio 2018 le sue condizioni economiche erano mutate avendo dovuto utilizzare tutti i suoi risparmi per pagare le spese correnti.
1.2. Il 2 aprile 2019 (doc. VII/3) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurato di comprovare il consumo di capitale passato da Fr. 405'287.- al 31 dicembre 2011 a Fr. 10'347,11 al 31 dicembre 2018.
In pari data (doc. VII/2), l'amministrazione ha invitato l'Ufficio stima a peritare i cinque fondi di proprietà dell'assicurato siti nel Comune di __________, stato 2019.
1.3. Ottenute dall'assicurato il 19 aprile 2010 (docc. VII/4 e 5) tutte le ricevute delle spese effettuate dal 2011 fino a quel momento e dall'Ufficio stima il 28 maggio 2019 (doc. VII/6) i valori venali dei suoi immobili, con decisione del 3 giugno 2019 (doc. V/7) la Cassa di compensazione ha rifiutato dal 1° marzo 2019 le prestazioni complementari stante un'eccedenza di entrate.
1.4. Nell'opposizione del 24 giugno 2019 (doc. VII/8) l'assicurato ha contestato la rinuncia di sostanza di Fr. 92'500.-, il capitale ritenuto in Fr. 9'502.-, i ricavi da risparmi e da rinuncia di sostanza, come pure la valutazione della casa di montagna che solo un anno prima era stata stimata Fr. 175'000.-.
A ciò ha fatto seguito la richiesta della Cassa di compensazione all'Ufficio stima delle perizie complete dei fondi (docc. VII/9 e 10) e il 13 settembre 2019 (doc. VII/12) all'interessato di produrre dei documenti bancari dai quali si potesse rilevare la somma di capitale investito e l'andamento degli investimenti negli anni.
A domanda della Cassa (doc. VII/13), l'11 dicembre 2019 (doc. VII/14) l'Ufficio stima si è pronunciato sulle contestazioni dell'interessato concernenti i suoi immobili.
Inoltre, il 28 gennaio 2020 (doc. VII/15) l'amministrazione ha chiesto all'assicurato di trasmettere le comunicazioni ricevute dalla banca dal 2011 relative all'andamento del patrimonio bancario (doc. VII/16) e in seguito la documentazione inerente la rendita per incapacità al lavoro (doc. VII/17).
1.5. Con decisione su opposizione del 21 ottobre 2020 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione e ha confermato il rifiuto delle prestazioni complementari.
L'amministrazione ha esposto la giurisprudenza sulla rinuncia di sostanza con particolare attinenza agli investimenti finanziari e ha evidenziato che nel caso concreto dall'evoluzione dei saldi dei conti dell'assicurato relativa agli investimenti effettuati dal 2007 al 2017 risulta che nel corso degli anni 2012, 2013 e 2014 la sostanza è diminuita di ben Fr. 181'371,09.
Secondo la Cassa, quindi, non v'è un evento unico e straordinario che ha portato alla totale perdita dell'ammontare investito, ma questa circostanza si è protratta nel corso di più anni. Pertanto, l'assicurato avrebbe potuto e dovuto accorgersi dell'erosione del proprio capitale e intervenire presso la banca per bloccare o limitare l'eccessiva perdita, magari cambiando modalità di investimento o riversando i restanti capitali in prodotti patrimoniali più sicuri (p. es.: conto di risparmio). Non è dunque possibile non considerare tali perdite quali rinuncia di sostanza.
Sulla valutazione al valore venale (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI) dei fondi di proprietà dell'assicurato la Cassa si è fondata sulla perizia effettuata dall'Ufficio stima, che li ha stimati in complessivi Fr. 212'500.- e, non essendoci state contestazioni di natura tecnica, non v'era motivo di modificare i valori venali ritenuti.
Infine, l'amministrazione ha osservato che anche tenuto conto dell'informazione riguardante la cessazione della rendita per incapacità al lavoro al 30 novembre 2019, il 20 ottobre 2020 (doc. 23) ha emanato una nuova decisione valida dal 1° al 31 dicembre 2019, che rifiutava comunque il diritto alle PC.
1.6. Con ricorso del 18 novembre 2020 (doc. I) RI 1 ha chiesto al TCA di correggere in complessivi Fr. 175'000.- il valore della sua sostanza immobiliare o, in via subordinata, di rinviare gli atti alla Cassa affinché richieda all'Ufficio stima una nuova perizia e di annullare la decisione su opposizione e di porlo al beneficio delle prestazioni complementari.
Il ricorrente ha contestato integralmente il valore ritenuto dalla Cassa per i suoi immobili, rilevando come l'amministrazione abbia leso il suo obbligo di accertare i fatti, visto che l'Ufficio stima ha reso le sue perizie senza descrivere in modo chiaro il metodo utilizzato per la sua valutazione e senza motivare i valori al mq o al mc ritenuti per i cinque fondi. La perizia che egli ha invece commissionato alcuni anni prima (doc. B) descrive chiaramente su quali basi ha svolto i suoi accertamenti e perché ha applicato determinati valori. Inoltre, le perizie dell'Ufficio stima non tengono in considerazione la vetustà degli immobili e il deprezzamento, ciò che invece è stato ben considerato dagli esperti da esso interpellati. Il perito non ha inoltre mai visto il fondo n. 823 RFD di __________ e quindi non si capisce come abbia fatto a valutarne il valore. D’avviso del ricorrente siccome carenti, le perizie dell'Ufficio stima non hanno pieno valore probante e la somma di Fr. 212'500.- non può essere utilizzata e va sostituita con quella di Fr. 175'000.- determinata dalla perizia di parte o, semmai, stabilita da una nuova perizia dell'Ufficio stima.
Per quanto concerne la rinuncia di sostanza, la Cassa ha ritenuto l'importo di Fr. 110'000.- quale dispendio ingiustificato per gli anni 2012-2014, rilevando che l'assicurato avrebbe potuto e dovuto accorgersi dell'erosione del proprio capitale. Il ricorrente ha osservato che proprio in quel periodo non è stato bene e ha subito diversi ricoveri ospedalieri; non aveva quindi la forza e la concentrazione necessaria per informarsi sulla sua situazione finanziaria presso la banca e per intraprendere tutte le operazioni per arginare il problema. Non avendo potuto sapere che con grande probabilità avrebbe subito una perdita, l'importo indicato non può essere qualificato quale rinuncia di sostanza e quindi deve essere ritenuta la situazione finanziaria attuale. Considerata la deduzione di Fr. 60'000.- giusta l'art. 17a OPC-AVS/AI, non deve essere computata alcuna rinuncia di sostanza.
1.7. Chiesta (doc. III) e ottenuta (doc. VI) una proroga per poter dare modo all'Ufficio stima di prendere posizione sulle contestazioni del ricorrente (docc. V e V/1), con risposta del 27 gennaio 2021 (doc. VII) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere il ricorso e di confermare la decisione su opposizione.
L'amministrazione ha osservato che la contestazione concernente la valutazione dei suoi fondi è stata sottoposta all'Ufficio stima (doc. VII/21) che, nella sua presa di posizione del 16 dicembre 2020 (doc. VII/22), ha confermato la precedente perizia e ha spiegato i metodi di valutazione utilizzati, perciò la Cassa ha confermato il valore venale della sostanza immobiliare dell'assicurato stabilito in Fr. 212'500.-.
Esposta la giurisprudenza sulla rinuncia di sostanza, la Cassa di compensazione ha rilevato che gli investimenti effettuati dal ricorrente nel corso degli anni non sono stati fruttuosi e che, a seguito delle prime perdite, già di per sé importanti, ma non considerate come rinuncia essendo un rischio intrinseco al fatto di investire il proprio denaro, egli avrebbe dovuto sospendere gli investimenti effettuati per garantirsi i propri averi, stante la sua volontà iniziale di conservare il capitale non avendo altri averi previdenziali. Pertanto, la continua erosione del capitale avrebbe dovuto portarlo ad attuare subito delle misure per interromperne la diminuzione che dal 2012 è stata molto importante.
In merito ai lamentati problemi di salute che non avrebbero permesso all'assicurato di informarsi e di agire nei confronti della banca per limitare le perdite finanziarie legate agli investimenti, la Cassa ha evidenziato che egli non ha comprovato, mediante attestazioni mediche, di essersi trovato in uno stato di incapacità di discernimento quando sono stati effettuati gli investimenti.
L'insorgente ha saputo negli anni collaborare per ottenere la rendita completiva per la figlia e dalla documentazione inoltrata all'Ufficio assicurazione invalidità risulta che dal 2007 la sua sintomatologia è peggiorata in modo significativo, tanto che il suo medico curante ha segnalato che nell'estate 2010 egli avrebbe avuto una fase ipomaniacale e avrebbe effettuato spese eccessive. Per l'amministrazione, il difficile stato psichico in cui l'assicurato si trovava non era tale da ritenere che non avesse la capacità di discernimento, tanto che nessun medico curante ha giudicato necessario intervenire con una misura di curatela. Per di più, nel giugno 2014, l'assicurato è stato in grado di contestare alla sua banca le perdite finanziarie subite anche se, seppure si ritenesse leso, non ha adito le vie legali al rifiuto della banca di riconoscergli le perdite subite. Di conseguenza, l'utilizzo dei capitali è avvenuto con la necessaria consapevolezza del ricorrente, non essendo stata dimostrata una perdita di discernimento.
1.8. L'insorgente ha replicato il 12 febbraio 2021 (doc. IX) confermando la richiesta di correggere i valori immobiliari e gli importi della rinuncia di sostanza. Per quanto concerne la nuova presa di posizione dell'Ufficio stima, l'assicurato ha rilevato che esso ha indicato i valori utilizzati, ma non ha motivato dettagliatamente come ha effettuato le sue scelte e ciò contrariamente alla perizia di parte, che ha ben illustrato i valori scelti e il calcolo effettuato. Per il valore del fondo n. 823 RFD di __________, l'Ufficio stima si è poi espresso pur non avendo mai svolto un sopralluogo. Va dunque utilizzato il valore stabilito dalla perizia di parte (doc. B) o, semmai, che venga ordinata una nuova perizia all'Ufficio stima.
Sulla rinuncia di sostanza l'insorgente ha sottolineato che la documentazione medica agli atti descrive bene il decorso delle sue patologie, segnalando difficoltà di concentrazione e di attenzione (doc. VII/24) che lo stesso dr. med. __________ ha precisato nel referto del 10 febbraio 2021 (doc. G) avere ridotto la capacità di valutare situazioni finanziarie complesse, mentre era in grado di gestire la burocrazia e le faccende correnti.
In merito alla sua capacità di richiedere la rendita completiva per la figlia, il ricorrente ha obiettato che era la sua ex moglie ad occuparsene e che comunque una tale richiesta è molto più semplice rispetto al complesso mondo degli investimenti bancari.
Infine, l'assicurato ha comprovato di avere provveduto a contestare la perdita alla banca con l'aiuto di un legale (doc. H), ma di non avere poi proseguito nella vertenza.
In conclusione, il ricorrente ha evidenziato che negli anni di grande perdita non era in grado di occuparsi di questioni finanziarie complesse e non poteva sapere con grande probabilità che avrebbe subito una perdita.
1.9. Il 24 febbraio 2021 (doc. XI) l'amministrazione ha osservato che nessuna delle attestazioni mediche prodotte dal ricorrente dimostra la necessità di una misura di curatela amministrativa, perciò doveva essere in grado di gestire le sue questioni burocratiche. Inoltre, data una relazione cliente-banca di tipo execution-only l'assicurato, consapevole della passività della banca, poteva e doveva agire diversamente rispetto al comportamento inoperoso adottato negli anni di grosse perdite. Non si trattava quindi di sapere gestire il complesso mondo degli investimenti bancari, ma di interrompere gli investimenti e di riversare i capitali restanti in prodotti patrimoniali più sicuri.
1.10. Al ricorrente è stata concessa la possibilità di esprimersi ulteriormente (doc. XII), il termine concesso è decorso infruttuoso.
considerato in diritto
2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. Il Tribunale evidenzia innanzitutto che attualmente vigono le norme legali adottate con la LPC del 6 ottobre 2006, in essere dal 1° gennaio 2008, che sono state oggetto di un'importante modifica il 22 marzo 2019 (Riforma delle PC), entrata in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).
Va rilevato che in caso di modifica della legislazione, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, cfr. STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a).
In concreto, l'assicurato ha chiesto le prestazioni complementari nel marzo 2019 (doc. VII/1) e dunque va esaminata la situazione esistente a quel momento, perciò la modifica del 22 marzo 2019 non è qui applicabile.
Le norme poste a fondamento del presente giudizio sono quindi quelle vigenti fino al 31 dicembre 2020.
2.3. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che l'art. 10 LPC prevede una lista esaustiva di spese riconosciute e l'art. 11 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili/non computabili.
Fra quelli computabili (cpv. 1), in particolare vi sono:
" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".
2.4. Nel foglio di calcolo alla base della decisione impugnata, la Cassa di compensazione ha computato la somma di Fr. 212'500.- a titolo di proprietà fondiaria secondaria.
L'amministrazione ha dato mandato all'Ufficio stima di peritare i fondi di proprietà dell'assicurato al valore venale conformemente all'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI e si è poi fondata sull'ammontare di Fr. 212'500.- stabilito complessivamente per i cinque immobili ubicati nel Comune di __________.
Il ricorrente sostiene invece che l'importo relativo alla sua sostanza immobiliare debba essere modificato in Fr. 175'000.-, dovendo considerare la valutazione che egli ha fatto eseguire nel 2016, aggiornata al 2018 (doc. B), su 4 dei suoi cinque beni.
Il TCA deve quindi analizzare se gli importi relativi agli immobili dell'assicurato ritenuti nella decisione impugnata siano corretti.
2.5. Per la determinazione del valore dei fondi del ricorrente fa stato l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI.
Detto disposto prevede infatti che la sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.
Dagli atti risulta che, correttamente, per determinare giusta l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI il valore venale degli immobili di proprietà dell'assicurato al valore esistente al momento della richiesta di PC e quindi nel 2019, l'amministrazione ha interpellato l'Ufficio stima. Infatti, secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per stabilire il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137). Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.
In merito a ciò si osserva ancora che in casi riguardanti il nostro Cantone, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare effettuata dall'Ufficio cantonale di stima, il Tribunale federale ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).
2.6. Nell'evenienza concreta, il 2 aprile 2019 (doc. VII/2) la Cassa cantonale di compensazione ha così invitato l'Ufficio stima a peritare al valore venale, stato al 2019, i fondi nn. 823, 899, 1092, 1093 e 1094 tutti RFD di __________ di proprietà dall'assicurato.
Qualche settimana dopo, il 28 maggio 2019 (doc. VII/6), l'Ufficio stima ha comunicato alla Cassa di compensazione che i valori venali erano i seguenti: n. 823: Fr. 1'400.-, n. 899: Fr. 40'000.-, n. 1092: Fr. 40'000.-, n. 1093: Fr. 170'000.- e n. 1094: Fr. 100.-.
Il 24 giugno 2019 (doc. VII/8) l'assicurato si è opposto alla decisione formale di rifiuto delle prestazioni complementari del 3 giugno 2019 (doc. VII/7), contestando in particolare le valutazioni peritali dell'Ufficio stima e sostenendo che una valutazione da lui fatta esperire poco tempo prima stabiliva in Fr. 175'000.- il valore dei suoi fondi.
Il 28 giugno 2019 (doc. VII/10) l'Ufficio stima ha trasmesso alla Cassa, su sua richiesta, le perizie complete, che essa ha poi trasmesso il 5 luglio 2019 (doc. VII/11) all'assicurato. Invitato il 2 dicembre 2019 (doc. VII/13) a prendere posizione sulle contestazioni dell'assicurato, l'11 dicembre 2019 (doc. VII14) l'Ufficio stima ha affermato:
" La cifra di fr. 212'500.-, indicata nelle nostre perizie, corrisponde alla somma dei valori delle cinque proprietà del signor RI 1. In base alle nostre valutazioni al mappale 1093 RFD, fondo cu cui sorge la casa di montagna, corrisponde un valore di fr. 170'000.- inferiore quindi ai 175'000.- indicati nell'opposizione.
Visto quanto sopra confermiamo pertanto i valori determinati nelle perizie del 28 maggio 2019.".
La decisione su opposizione del 21 ottobre 2020 della Cassa cantonale di compensazione ha confermato il valore dei fondi peritati dall'Ufficio stima. Il ricorrente ha criticato l'assenza di una chiara descrizione del metodo utilizzato per la valutazione come pure di tutti i passaggi di motivazione sui valori utilizzati al mq e al mc per ogni particella, ritenendo quindi le perizie incomplete. Inoltre, a suo dire, le perizie dell'Ufficio stima non considerano minimamente la vetustà degli immobili e del conseguente deprezzamento, mentre la valutazione dello studio tecnico a cui egli ha affidato la stima delle sue proprietà ne tiene pienamente conto (doc. B). Peraltro, il perito non ha nemmeno esperito un sopralluogo sulla part. n. 823 RFD di __________, perciò non è chiaro come abbia potuto stimarne il valore (doc. C1).
Il 30 novembre 2020 (doc. VII/21) la Cassa di compensazione ha invitato l'Ufficio stima a prendere posizione sulle contestazioni ricorsuali e il 16 dicembre 2020 (doc. XII/22) detto Ufficio si è così espresso:
" Il valore complessivo delle proprietà del signor RI 1 ammonta, secondo le valutazioni fatte, a 212'500 fr. Il proprietario contesta l'importo, indicando come somma massima complessiva 175'000 fr.
Le proprietà sono divise in cinque mappali: 823, 899, 1092, 1093 e 1094 RFD __________.
Tre, dei cinque fondi, sono terreni liberi fuori zona edificabile. I valori al metro quadrato utilizzati sono in linea con i valori di zona e sono i seguenti:
Fondo 823 RFD bosco fr/mq 0.20 valore totale 1'400.00 fr
Fondo 1092 RFD terreno fr/mq 1.80 valore totale 1'000.00 fr
Fondo 1094 RFD terreno fr/mq 2.00 valore totale 100.00 fr
La superficie totale dei terreni è di 7'941 mq e il valore complessivo è quindi di soli 2'500.00 fr.
Sui fondi 899 e 1093 RFD sono invece presenti degli edifici. Il perito, per queste proprietà, ha ritenuto di applicare, dopo le dovute verifiche, il metodo "tradizionale" che consiste nella ponderazione del valore reale con il valore a reddito.
In sede di sopralluogo, è stata esaminata attentamente la situazione reale degli edifici tenendo in considerazione tutti i fattori influenti e determinanti per la valutazione, come il valore cubimetrico, la vetustà, i costi secondari e il valore del terreno.
Fondo 899 RFD __________".
L'Ufficio stima ha riproposto i valori al metro cubo per i fabbricati sub. A e sub. B, i costi secondari e la sistemazione esterna come pure i valori al metro quadro dei sedimi e terreni così come già esposti nella valutazione del 28 maggio 2019, ribadendo un valore venale totale di Fr. 39'728.-, arrotondato a Fr. 40'000.00 e ha poi così commentato le cifre esposte:
" Il perito ha assegnato un valore di 100 fr/mc applicando il 50% di vetustà al valore a nuovo di 200 fr/mc per il sub. A e un valore di 50 fr/mc applicando il 40% di vetustà al valore a nuovo di 80 fr/mc per il sub. B, trattandosi di due edifici accessori (depositi).
I costi secondari ammontano al 10% del valore reale del fabbricato e comprendono tasse, costi di allacciamento, muri di sostegno e sistemazione esterna.
Il valore del terreno è stato invece determinato sul confronto di compravendite con terreni aventi le medesime caratteristiche.
Il valore complessivo per il fondo 899 RFD è di 40'000.00 fr.".
Anche per la part. n. 1093 RFD __________ l'Ufficio stima ha riportato i valori dei fabbricati sub. A e sub. B, i costi secondari e sistemazione esterna, i sedimi e terreni da computare nel valore ponderato per giungere al totale del valore reale (Fr. 195'795.-), come pure i redditi (Fr. 5'400.-) e il valore di reddito (Fr. 128'571,40) per determinare in Fr. 173'387,10 il valore venale totale, arrotondato a Fr. 170'000.-.
A giustificazione l’Ufficio si è così espresso:
" Il perito ha assegnato un valore di 490 fr/mc applicando il 35% di vetustà al valore a nuovo di 750 fr/mc per il sub. A (abitazione secondaria) e un valore di 120 fr/mc applicando il 40% di vetustà al valore a nuovo di 200 fr/mc per il sub. B (edificio accessorio).
I costi secondari ammontano al 15% del valore reale del fabbricato e comprendono tasse, costi di allacciamento, muri di sostegno e sistemazione esterna.
Il valore del terreno è stato invece determinato sul confronto di compravendite con terreni aventi le medesime caratteristiche.
Il reddito è di regola determinato sulla parità del reddito percepito e sulla scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località per oggetti paragonabili. Il valore a reddito corrisponde al reddito annuale capitalizzato. Il tasso di capitalizzazione si compone del tasso ipotecario base aumentato dei tassi aggiuntivi, e questo in base al genere della costruzione.
Il valore complessivo per il fondo 1093 RFD è di 170'000.00 fr.
Si evidenzia infine che, il 28 giugno 2019, è stata inviata al vostro Ufficio la perizia completa con tutti i parametri presi in considerazione e sopraesposti. Visto quanto precede, eseguiti nuovi accertamenti, si confermano i valori presentati con la perizia del 28 maggio 2019.".
Con la replica il ricorrente ha contestato il complemento peritale, ritenendo che l'Ufficio stima non abbia motivato dettagliatamente come ha effettuato le sue scelte, citando come non sia chiaro perché abbia utilizzato il 50% di vetustà per il sub. A e il 40% per il sub. B per il fondo n. 899 rispettivamente il 35% e il 40% per la part. n. 1093, mentre la perizia di parte avrebbe ben illustrato i valori scelti e il calcolo effettuato. L'assicurato ha inoltre ribadito che per il fondo n. 823 non è stato effettuato alcun sopralluogo.
2.7. D'avviso del TCA, le valutazioni immobiliari rese il 28 maggio 2019 dall'Ufficio stima sono chiare e concludenti e non v'è motivo di dubitare della loro affidabilità e correttezza.
In effetti, il perito incaricato ha effettuato un sopralluogo dei fondi del ricorrente e ha quindi potuto accertare ulteriormente di persona lo stato delle particelle e degli immobili, sia al loro interno sia esternamente, visionando nel dettaglio sia la stalla fienile e il ripostiglio costruiti sulla part. n. 899, sia l'abitazione di vacanza e il ripostiglio insediati sulla part. n. 1093 entrambi RFD di __________.
Inoltre, egli ha spiegato come ha valutato gli edifici, tenendo conto di tutte le peculiarità rilevanti, quali il piano regolatore comunale, l'ubicazione, gli accessi, l'insolazione, la vista, l'orientamento, le immissioni, le infrastrutture presenti, la sistemazione, il genere di costruzione, gli elementi costruttivi, le diverse installazioni, gli arredamenti e la suddivisione interna.
Nel complemento del 16 dicembre 2020 l'Ufficio stima ha spiegato come è giunto a determinare i valori cubici attribuiti agli edifici, e meglio che i valori al metro cubo consideravano già una certa vetustà, specificandone per ogni edificio la percentuale. Inoltre, ha indicato che per la part. n. 899 si trattava di due edifici accessori utilizzati come deposito e per il fondo n. 1093 di un'abitazione secondaria e di un edificio accessorio.
Il perito non si è addentrato nei dettagli delle singole percentuali di deprezzamento utilizzate per ciascun subalterno motivando come è giunto a determinarle. La critica non ha sostrato. I valori ritenuti sono sufficientemente e adeguatamente giustificati e la valutazione espressa è coerente.
In specie, è facilmente comprensibile che la percentuale ritenuta dal perito variava a dipendenza dell'oggetto stimato, ovvero per la part. n. 899 la stalla fienile in disuso costruita nel 1969 e utilizzata quale deposito è stata più deprezzata (50%) del ripostiglio (40%) edificato sempre nel 1969, mentre per il fondo n. 1093 l'abitazione di vacanza, di vecchia data, ma ampliata e ristrutturata nel 1968 e aggiornata con servizio e doccia nel 1993, meno svalutata (35%) dell'edificio accessorio (40%) insediato nel 1969 con funzione di ripostiglio.
Sulla questione della vetustà messa in discussione dal ricorrente il Tribunale non ha pertanto fondati motivi per dubitare delle percentuali stabilite dal perito e, di conseguenza, pure dei valori al metro cubo relativi ai fabbricati, che vanno perciò confermati.
La valutazione dei terreni, che teneva in considerazione i diversi vincoli specifici, è stata determinata confrontando le compravendite con terreni aventi le medesime caratteristiche.
Alla stessa ci si può attenere non essendo peraltro stata contestata dall'assicurato.
Quanto al fatto che il fondo n. 823 non è stato oggetto di un sopralluogo e quindi il valore venale di Fr. 1'400.- determinato dal perito sarebbe aleatorio, va osservato che l'esperto non è tenuto a recarsi sul posto laddove la sua valutazione può essere effettuata sulla base di altre informazioni, quali i dati forniti dal registro fondiario, dalla cartografia, dai piani regolatori comunali.
Ciò, a maggior ragione se, come nel caso di specie, si tratta di un fondo la cui superficie non edificata di 7'324 mq consiste in bosco, acqua e rivestimento duro e quindi non vi sono edifici e situazioni particolari da stimare. Non va dimenticato che nella perizia è stato comunque indicato trattarsi di un fondo ubicato fuori zona edificabile in una zona caratterizzata da terreni boschivi in pendenza, di forma regolare, confinante con proprietà private, a cui si accede da un sentiero di montagna, avente buona insolazione e nessuna immissione, senza infrastrutture (acqua ed elettricità), con bosco in pendenza. Ciò stante, non si può certo concludere che la part. n. 823 sia stata valutata arbitrariamente in assenza di un sopralluogo e la lamentela dell'insorgente deve essere di conseguenza respinta.
Ne segue che la valutazione operata dal perito dell'Ufficio stima deve essere condivisa, avendo essa attentamente esaminato nel dettaglio le particelle n. 823, 899, 1092, 1093 e 1094 RFD di __________ e gli immobili edificati su due di queste proprietà.
Esso ha infatti analizzato i fondi considerando il valore al metro cubo degli edifici, il valore del terreno e il valore di reddito e ciò prendendo in considerazione anche la vetustà degli immobili.
L'Ufficio stima ha ben considerato tutte queste variabili e, basandosi sui prezzi di mercato della regione, ha stabilito i valori venali inseriti nelle perizie del 28 maggio 2020.
Questi importi, d'avviso del Tribunale, risultano realistici e proporzionati alle zone in cui le particelle sono ubicate, perciò non sono criticabili.
In considerazione delle argomentazioni esposte, che prendono posizione in modo sufficientemente chiaro sulle censure del ricorrente, non si ravvisa alcun motivo per distanziarsi dalle conclusioni a cui è giunto l'Ufficio stima nella determinazione del valore venale dei fondi in questione, perciò non v'è ragione per non tutelare il valore venale complessivo di Fr. 212'500.- che esso ha stabilito il 28 maggio 2019 e che ha confermato anche in seguito in più occasioni.
2.8. Nella decisione impugnata, la Cassa di compensazione ha computato all'insorgente la somma di Fr. 92'500.- a titolo di rinuncia a sostanza quale consumo di capitale, poiché le rinunce di beni mobili o immobili non sono ammesse, fatto salvo il caso in cui vi sia una controprestazione adeguata o un obbligo legale.
D'avviso dell'amministrazione, ai Fr. 42'500.- che l'assicurato ha donato alla figlia nell'agosto 2012, vanno aggiunti i Fr. 110'000.- a titolo di dispendio ingiustificato dei capitali posseduti dal 2012 al 2019 e dedotto l'ammortamento di Fr. 60'000.- previsto dall'art. 17a OPC-AVS/AI.
La Cassa ritiene che l'interessato avrebbe perso del denaro con degli investimenti, perdita che nel corso degli anni 2012, 2013 e 2014 è piuttosto consistente essendo pari a Fr. 181'371,09. Pertanto, non trattandosi di un evento unico e straordinario che ha portato alla totale perdita dell'importo investito, ma di una situazione che si è protratta su più anni, l'assicurato avrebbe dovuto accorgersi che il proprio capitale si stava erodendo e intervenire presso la banca per bloccare le perdite. Si deve perciò considerare che l'assicurato ha rinunciato a questi capitali.
Per l'insorgente, invece, l'importo di Fr. 110'000.- non può essere equiparato a una rinuncia di sostanza, perché negli anni 2012-2014 egli non è stato bene ed è stato ospedalizzato diverse volte. Pertanto, non aveva la forza e la concentrazione per informarsi sulla sua situazione finanziaria così come attestato dai suoi medici (doc. G) e per agire nei confronti della banca, anche se ci ha provato nel 2017 (doc. H). Non avendo perciò potuto immaginare una perdita simile, non si tratta di una rinuncia alla sostanza e come tale va stralciata dal suo calcolo PC.
2.9. Va evidenziato come la LPC stabilisca un principio cardine per cui, ai fini del calcolo della prestazione complementare, sono considerati solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189).
Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a precisi limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 140 V 267; DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).
In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC).
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è quindi limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF 146 V 306 = SVR 2020 EL Nr. 10; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173).
Con STFA P 19/04 del 17 agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 329 (SVR 2006 EL Nr. 2) e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/ 05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente.
Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289; DTF 105 V 84; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002).
La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia, trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b = Pratique VSI 1994 pag. 289; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 3.3; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c.
Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.
Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia a dei redditi o a della sostanza deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché. Per principio vanno infatti computati come redditi anche tutti i proventi e i beni cui si è rinunciato. Nel calcolo delle PC, i proventi e i beni cui si è rinunciato sono computati allo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC [Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2020).
Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Carigiet/ Koch, op. cit., pag. 173). Il sistema delle prestazioni complementari si basa sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa.
Questi concetti sono stati nuovamente ribaditi nella recente DTF 146 V 306, pubblicata in SVR 2020 EL Nr. 10, dove il Tribunale federale ha riconosciuto che questo principio è messo sempre più frequentemente in discussione e che lo è pure nella riforma della LPC la cui entrata in vigore, il 1° gennaio 2021, non poteva però essere anticipata (in particolare l'art. 11a nLPC).
Nella citata STF 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha ricordato che l'investimento della sostanza non costituisce di regola una rinuncia di sostanza (STFA P 55/05 del 26 gennaio 2001 consid. 3.2). Al contrario, è normale che la sostanza sia investita. Anche la concessione di un prestito non costituisce, di per se stessa, un'operazione di rinuncia, poiché esiste un diritto al rimborso (STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b). Una situazione in cui si realizza una rinuncia si ha tuttavia quando un investimento finanziario o un prestito avvengono in circostanze concrete in cui sin dall'inizio si deve calcolare che il denaro non sarà mai più rimborsato (STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b, STFA P 12/01 del 9 agosto 2001 consid. 2b e STFA P 16/05 del 26 aprile 2006 consid. 4).
Più specificatamente, nella STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata in SVR 2007 EL Nr. 6, la nostra Massima Istanza ha giudicato che la perdita di un importo di Fr. 120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio (legato ad una truffa) costituisce sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
In quell'occasione, al considerando 3.2 il TF ha rilevato che, a differenza delle donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 del 30 novembre 2001 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").
L'Alta Corte ha inoltre segnalato che nella sentenza del 30 novembre 1998 (P 17/97), l'allora TFA ha giudicato che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il tutto per tutto.
Nel giudizio del 26 aprile 2006 (P 16/05), la Massima Istanza ha confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia.
La stessa conclusione è stata tratta dal Tribunale federale nel caso di una pensionata che, per l'acquisto di una piantagione di tè, in diverse occasioni ha versato ad una persona nello Srilanka complessivamente la somma di Fr. 115'000.- e ha effettuato ancora dei pagamenti, dopo che il destinatario né ha impiegato come contrattualmente previsto i soldi illegalmente ottenuti né glieli ha restituiti (STF P 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 3).
Il TF ha stabilito l'esistenza di una rinuncia di sostanza quando è stata concessa una procura di amministrare senza limitazioni un patrimonio ed il procuratore ha investito tutta la sostanza in obbligazioni di una singola società registrata nelle Isole Vergini Britanniche non quotata in borsa, che aveva promesso un tasso di interesse del 12%. Con particolare riferimento a questo elevato tasso di interesse (paragonato ai precedenti bassi tassi di interesse), il Tribunale ha deciso che l'aumento massiccio del rischio di una perdita non poteva essere ignorato, cosicché si deve ritenere che ci sia stato un comportamento gravemente negligente (STF P 12/06 del 2 febbraio 2007 consid. 3.1 e 3.4).
Secondo l'Alta Corte, non c'è invece una rinuncia di sostanza se un'eredità ricevuta è investita nella ditta individuale del marito e successivamente la moglie rinuncia a tale credito, se questa operazione è necessaria per sanare la società (STFA P 43/03 del 25 giugno 2004 consid. 3).
Neppure vi è una rinuncia di sostanza se si realizza un immobile di proprietà della moglie per investire il ricavo in una società commerciale di proprietà del marito, la quale presenta problemi passeggeri di finanziamento, quando non è stabilito che l'avvenire della stessa era irrimediabilmente compromesso al momento dell'investimento. L'esistenza di una perdita contabile isolata non permette di dedurre conclusioni pertinenti sulla solidità della società e sull'importanza del rischio corso (SVR 2012 EL Nr. 10).
Come evidenziato dalla STF 9C_904/2011 del 5 marzo 2012 al considerando 4.1, e ricordato dalla STF 9C_274/2019 del 17 luglio 2019 al considerando 5.2, gli investimenti sono in linea di principio sempre associati a determinati rischi imprevedibili. L'investimento di beni di per sé non costituisce una rinuncia di sostanza (SVR 2007 EL Nr. 6, P 55/05 consid. 3.2). Si deve decidere diversamente se, in circostanze specifiche, sin dall'inizio si doveva tenere conto di un'elevata probabilità di perdita di tutto o di gran parte del patrimonio, in modo che nessuna persona ragionevole avrebbe effettuato un tale investimento (STF 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5.2 e 6 nonché STF 8C_567/2007 del 2 luglio 2008 consid. 6.5). Se l'investimento dei beni è affidato a una terza persona, si applica la seguente regola: meno la procura contiene restrizioni e istruzioni al riguardo e il cliente si occupa corrispondentemente meno dell'andamento degli affari, più egli deve piuttosto lasciarsi imputare l'andamento dell'investimento operato dall'agente.
Ancora nella SVR 2019 EL Nr. 8, il Tribunale federale ha ribadito che a differenza delle donazioni e di giochi in denaro, un investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia di sostanza. Un'eccezione è data quando l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato a un "va banque-Spiel", ossia a una situazione dove si gioca il tutto per tutto. Si deve concludere diversamente quando a determinate condizioni sin dall'inizio si doveva calcolare la perdita dell'intero patrimonio o di una sua grossa parte. Determinante per la valutazione del rischio è la probabilità al momento dell'investimento che si realizzi lo scenario di una perdita totale.
2.10. Il Tribunale federale ha evidenziato nella citata STF 9C_904/ 2011 del 5 marzo 2012 consid. 4.2, che la persona che richiede le prestazioni complementari deve partecipare al chiarimento dei fatti giuridicamente rilevanti nell'ambito del suo dovere di collaborazione (art. 43 cpv. 1 LPGA e art. 61 lett. c LPGA in combinato disposto con art. 2 LPGA e art. 1 cpv. 1 LPC; SVR 2010 EL Nr. 7, 9C_724/2009 consid. 3.2.3.1 e 3.2.3.2).
In particolare, in caso di diminuzione straordinaria del patrimonio, deve dimostrare o far valere e, per quanto possibile, provare anche quei fatti che escludono una rinuncia patrimoniale (cfr. DTF 121 V 204 consid. 4b in fine; anche ZAK 1989 p. 408, P 11/88 consid. 3b).
Ribadendo questo principio, nella STF 9C_274/2019 del 17 luglio 2019 consid. 3 l'Alta Corte ha precisato che in simili casi il richiedente le PC deve far valere e, per quanto possibile, anche comprovare quei fatti che con verosimiglianza preponderante escludono una rinuncia di sostanza ("Bei Vorliegen einer ausser-ordentlichen Abnahme des Vermögens hat die EL-ansprechende Person im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht bei der Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG i.V.m. Art. 2 ATSG und Art. 1 Abs. 1 ELG; BGE 121 V 204 E. 6c S. 210) darzutun bzw. diejenigen Tatsachen zu behaupten und soweit möglich auch zu belegen, die überwiegend wahrscheinlich einen Vermögensverzicht ausschliessen.").
2.11. Nell'evenienza concreta, preso atto che nella domanda di PC l'interessato ha indicato che l'8 maggio 2007 ha venduto per Fr. 380'000.- il fondo su cui esercitava l'attività di garagista (doc. VII/1) e che nel 2014 erano insorte delle discussioni con l'istituto bancario presso cui egli aveva depositato i suoi averi pretendendo un risarcimento per una presunta responsabilità della banca nella diminuzione del suo patrimonio (doc. VII/1), la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato di comprovare il consumo di capitale passato da Fr. 405'287.- nel 2011 a Fr. 10'347,11 nel 2018 (doc. VII/3).
Dagli atti risulta che il 16 aprile 2019 (doc. VII/4) l'interessato ha consegnato all'amministrazione 5 classatori con tutte le ricevute delle spese effettuate dal 2011 fino a quel momento, dei documenti ritenuti dalla Cassa non v’è tuttavia traccia nell'incarto prodotto dalla Cassa al Tribunale.
Il 3 giugno 2019 (doc. VII/7) la Cassa di compensazione ha ritenuto nella sua decisione di rifiuto delle prestazioni complementari una rinuncia di sostanza di Fr. 92'500.-. A seguito dell'opposizione dell'assicurato, il 13 settembre 2019 (doc. VII/12) l'amministrazione gli ha chiesto di produrre i documenti bancari dai quali si potesse rilevare la somma di capitale investito e l'inventario bancario relativo all'andamento degli investimenti negli anni con saldo finale.
Un mese dopo (doc. VII/12), il ricorrente ha fornito gli estratti fiscali dal 2007 al 2015, l'attestato degli interessi e del capitale dal 2015 al 2018 e la situazione patrimoniale al 2 ottobre 2019.
È sulla base di queste attestazioni bancarie che la Cassa di compensazione, paragonando il saldo al 31 dicembre di ciascun anno dal 2007 al 2017, ha allestito la tabella riportata nella decisione su opposizione con cui ha calcolato la differenza di capitali per ogni anno e dalla quale ha concluso che nel periodo 2012-2014 è avvenuta una grossa perdita di denaro quantificata in Fr. 181'371,09 e qualificata come rinuncia di sostanza.
2.12. La documentazione bancaria su cui si è fondata la Cassa per determinare il consumo non è, come tale, adeguata alla luce della giurisprudenza esposta. Non sono di rilevanza i saldi in essere annualmente quanto, piuttosto, gli investimenti eseguiti, la loro natura, le qualità dei debitori, la solvibilità degli stessi, le garanzie offerte, le possibilità di disinvestimento e quelle di salvataggio dei capitali a fronte delle cospicue diminuzioni degli averi sono palesate con le attestazioni agli atti e ciò nel tempo.
La documentazione acquisita, comunque, poca e di natura fiscale, indica comunque già che la situazione patrimoniale del ricorrente non si presenta come illustrato dall'amministrazione. Nei primi anni, 2007-2010, la diminuzione della sostanza investita è dovuta principalmente alla fluttuazione del corso del cambio delle monete straniere con cui l'assicurato ha operato investendo in prestiti fiduciari a termine fisso. Dal 2010, eccettuata ancora una parentesi di prestiti fiduciari all'istituto bancario stesso, il patrimonio dell'insorgente è stato investito solo in obbligazioni in valute estere (dollari americani, dollari australiani, euro) e in un fondo azionario in franchi svizzeri della medesima banca.
I titoli obbligazionari sono rimasti gli stessi dal 2010 al 2011 e, anche in tal caso, la diminuzione di sostanza di Fr. 17'161,56 è dovuta sia al corso dei cambi delle valute estere, sia al rimborso, il 28 ottobre 2011, di un'obbligazione in dollari australiani il cui relativo incasso sarebbe per lo più confluito nel conto di investimento in franchi, essendo aumentato di conseguenza.
Per contro, i conti correnti in euro, in dollari australiani e in dollari americani sono diminuiti il primo di un migliaio di franchi, mentre gli altri due di 4 rispettivamente di 3 mila franchi circa.
Il passaggio dall'anno 2011 al 2012 presenta, secondo la Cassa, una consistente perdita di capitali (Fr. 88'879,75).
La spiegazione di questa straordinaria riduzione del patrimonio non sembra tuttavia da ricondurre ad un investimento rischioso attuato dal ricorrente, ma ad un consumo di sostanza che deve essere giustificato dall'assicurato in virtù del suo obbligo di collaborare previsto dall'art. 43 cpv. 1 LPGA per non essere considerato, come visto, una rinuncia di sostanza.
In effetti, la riduzione di capitale da Fr. 278'977,41 presenti al 31 dicembre 2011 a Fr. 190'097,66 al 31 dicembre 2012, è dovuta alla vendita di due titoli obbligazionari il 30 gennaio 2012.
Il controvalore, di circa Fr. 34'000.- per la prima e di circa Fr. 28'500.- per la seconda obbligazione, non risulta essere stato accreditato sui conti correnti e/o investimento dell'assicurato.
Inoltre, il conto d'investimento in franchi che al 31 dicembre 2011 disponeva di un saldo di Fr. 30'550,21, un anno dopo presentava un saldo positivo di Fr. 4'699,96.
La somma di questi importi dà grosso modo proprio la cifra che la Cassa di compensazione ha ritenuto essere stata persa per degli investimenti a rischio.
La diminuzione del capitale complessivo dell'assicurato è inoltre poi dovuta alle note fluttuazioni del corso dei cambi delle valute estere.
Anche nel 2013 l'assicurato ha venduto dei titoli obbligazionari.
Il 22 gennaio 2013 è stata chiusa una posizione di $ 35'000.- (pari a circa Fr. 31'000.-) e il 19 novembre 2013 sono state rimborsate altre obbligazioni di $ 35'000.- e di $ 34'000.- (poco più di Fr. 30'000.-).
Il conto corrente in dollari è aumentato a fine anno da $ 688,26 nel 2012 a $ 36'048,75 nel 2013 e il conto investimento in franchi da Fr. 4'699,96 a Fr. 12'933,04.
Tra il 2012 e il 2013 la Cassa ha calcolato un ammanco di Fr. 58'156,27. In realtà, la vendita di un'obbligazione è confluita per intero nel conto in dollari, mentre un'altra sembrerebbe essere stata accreditata almeno in parte sul conto in franchi, che al 31 dicembre 2013 risulta essere aumentato di circa Fr. 8'000.-. Ne deriva quindi una differenza di capitale più o meno di Fr. 53'000.- (Fr. 31'000 + Fr. 30'000 - Fr. 8'000) che, accompagnata dai cambi valutari, corrisponde alla diminuzione individuata dalla Cassa di compensazione, la cui natura di perdita di capitale investito sembra dubbia.
Anche in tale evenienza va dunque accertata la destinazione dei capitali derivanti dalla vendita dei titoli obbligazionari, compito che spetta all'amministrazione, a cui gli atti vanno rinviati, con l'aiuto del ricorrente che è tenuto a collaborare.
Nell'analizzare l'ultimo anno, il 2014, per il quale la Cassa ha ritenuto esservi una rinuncia di sostanza a causa di investimenti a rischio compiuti dall'assicurato, va osservato che sono stati rimborsati due altri titoli obbligazionari, uno il 10 ottobre 2014 di € 30'000.- e l'altro il 7 novembre 2014 di € 25'000.-. Il conto corrente in euro è passato da € 1'275,05 a € 53'033,03.
Inoltre, il 10 febbraio 2014 sono state rimborsate anche le quote del fondo azionario in franchi, il cui controvalore, al 31 dicembre 2013, era di Fr. 16'655.-.
Il conto d'investimento in franchi, che a 31 dicembre 2013 aveva un saldo di Fr. 12'933,04, un anno dopo presentava un attivo di Fr. 9,12 malgrado la vendita dei fondi azionari. La differenza fra i due anni risiede dunque essenzialmente nell'azzeramento del conto d'investimento in franchi e nel prelevamento del rimborso dei fondi azionari, per un totale di circa Fr. 30'000.-.
L'andamento dei cambi di valuta ha portato a una diminuzione di capitale totale di Fr. 34'335,07 a fine anno 2014, quando il ricorrente deteneva capitali soltanto sui conti correnti in dollari e in euro e d'investimento in franchi. Non v'erano invece più soldi investiti.
Anche nei successivi anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 gli averi dell'assicurato consistevano soltanto in depositi sui conti e nessun investimento obbligazionario e/o azionario è più stato effettuato.
La diminuzione dei capitali, all'incirca di Fr. 20'000.- all'anno, non sembra riconducibile a operazioni bancarie azzardate o ad una rinuncia di sostanza dovuta a errati e/o rischiosi investimenti a cui l'insorgente non avrebbe prestato la dovuta attenzione, ma sembra dovuta a un consumo di sostanza.
Alla luce di questi rilievi, fondati sulla scarsa documentazione agli atti, occorre concludere che la decisione della Cassa va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, ottenuta la documentazione utile di natura bancaria, accerti il flusso di capitali prelevati o usciti dai conti bancari e la loro sorte nell’ottica di un giustificato, o meno, consumo.
D’altra parte la Cassa verificherà puntualmente, in caso di effettivo accertamento di perdita su investimenti, se sussistono gli estremi dell’eccezione giurisprudenziale esposta, per riprendere detti valori alla luce dell’azzardo assunto dall’investitore.
2.13. Visto quanto esposto, il ricorso deve essere parzialmente accolto, gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per procedere alle opportune verifiche di carattere economico indicate nel considerando precedente. Ritenuto che la valutazione degli immobili è invece chiarita e va perciò confermato il valore venale fissato dall'Ufficio stima in Fr. 212'500.-.
Sebbene parzialmente vincente in causa, non essendo patrocinato da un legale, al ricorrente non vanno attribuite delle indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazione esposte.
§ Di conseguenza, gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché proceda conformemente a quanto indicato al considerando 2.12.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti