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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 24 novembre 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 22 ottobre 2021 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
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ritenuto in fatto
1.1. Nel corso del 2019 la Cassa cantonale di compensazione è venuta a sapere che RI 1, 1963, faceva parte della comunione ereditaria creatasi alla morte del padre, avvenuta nel 2014, così il 23 gennaio 2020 (doc. 8 dell'inc. n. 33.2021.12) ha disposto l'allestimento della perizia dell'immobile di __________ (part. 825 RFD), che solo il 4 giugno 2021 (doc. 29) l'Ufficio stima è riuscito a redigere dopo accertamenti esterni fissandone il valore venale, stato nel 2019, in Fr. 1'200'000.-.
1.2. Con decisione dell'8 giugno 2021 (doc. 31) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurata di restituire la somma di Fr. 23'220.- per prestazioni indebitamente versate dal 1° maggio 2018 al 30 giugno 2021 dopo che è stata computata la sua quota parte di diritto dell'eredità del papà, pari a Fr. 150'000.- di proprietà fondiaria secondaria e a Fr. 26'788.- di debiti ipotecari. A ciò si aggiungono Fr. 1'099.- per interessi ipotecari (Fr. 714.-) e spese di manutenzione (Fr. 385.-) rispettivamente Fr. 1'922.- quale valore locativo della proprietà. Questa decisione ha altresì stabilito in Fr. 1'716.- il diritto alle PC dal 1° gennaio 2021, oltre al premio forfettario dell'assicurazione malattia.
1.3. Il 18 giugno 2021 (doc. 39) l'assicurata si è opposta a questo provvedimento, non conoscendo le basi di calcolo utilizzate dalla Cassa per determinare questi importi, perciò ha sostenuto che le cifre ritenute nei fogli di calcolo siano state introdotte in modo arbitrario. Inoltre, si è lamentata di non essere proprietaria di alcunché, ma di possedere, semmai, un'interessenza di 3/32 nella comunione ereditaria, che a sua volta possiede una quota di 1/2 della comproprietà della particella n. 825 RFD di __________. Non le è tuttavia noto se sia stata allestita una perizia su questo fondo, con o senza sopralluogo e con quale esito, come pure quale sia la sua interessenza nella comunione ereditaria calcolata dalla Cassa. Secondo l'assicurata, avendo essa diritto unicamente alla legittima, la sua quota ereditaria è di 3/16 (1/4 x 3/4) che, dopo scioglimento del regime matrimoniale secondo l'ipotesi indicata a pagina 5, riportata sulla quota di comproprietà di 1/2 del papà, dà una quota di 3/32 a suo favore.
Nemmeno sono noti gli elementi per determinare gli interessi ipotecari, le spese di manutenzione e il debito ipotecario.
A richiesta della Cassa (doc. 38), il 21 giugno 2021 (doc. 40) l'Ufficio stima le ha trasmesso la perizia completa, che il 6 luglio 2021 (doc. 42) essa ha inoltrato all'assicurata con invito a formulare osservazioni entro 30 giorni e l'ha informata che per il calcolo ha considerato una quota ereditaria di 1/8 della CE.
L'assicurata ha confermato l'8 luglio 2021 (doc. D) l'opposizione, rilevando che la comunione ereditaria di cui fa parte possiede una quota di 1/2 sull'intera proprietà di Fr. 1'200'000.-. Quindi, dato che la sua interessenza nella comunione ereditaria non è di 1/8, ma di 3/32, il valore che le è computabile è di Fr. 56'250.- (Fr. 600'000 x 3/32). Da questo importo vanno poi dedotti i debiti, tuttavia non noti. Infine, va considerato che tale quota è inferiore alla soglia di sostanza di Fr. 100'000.-, perciò non va computata.
1.4. Con decisione su opposizione del 22 ottobre 2021 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha parzialmente accolto l'opposizione, modificando alcuni parametri e ricalcolando, secondo i fogli di calcolo allegati, il nuovo diritto alle PC dal 1° maggio al 30 giugno 2021 e modificando quindi in Fr. 16'874.- la somma delle prestazioni che l'assicurata doveva restituire.
L'amministrazione ha rilevato che quando le ha riconosciuto il diritto alle prestazioni complementari dal maggio 2018 non sapeva che, a seguito del decesso del padre, avvenuto nel 2014, era entrata a far parte della comunione ereditaria, il cui unico attivo era costituito da un immobile sito a __________, detenuto in comproprietà di 1/2 dal padre e di 1/2 dalla madre. Ne è venuta a conoscenza solo nel novembre 2019 e subito si è attivata per determinarne il valore tramite l'Ufficio stima, che il 4 giugno 2021 le ha comunicato un valore venale al 2019 di Fr. 1'200'000.-. Questo valore è frutto di una valutazione peritale esterna dell'immobile, non avendo gli altri membri della comunione ereditaria dato seguito alla richiesta di un sopralluogo interno.
L'amministrazione ha osservato che la soglia di sostanza di Fr. 100'000.- entrata in vigore il 1° gennaio 2021 non è applicabile, dato che il calcolo delle PC è più favorevole all'assicurata secondo il vecchio diritto, su cui è fondata la restituzione.
Ricordata poi la correttezza della determinazione del valore dell'immobile al valore corrente giusta l'art. 17 cpv. 4 vOPC-AVS/AI, e non in virtù del valore di stima ufficiale dato che esso non serve da abitazione all'opponente, la Cassa ha evidenziato di avere affidato il mandato peritale all'Ufficio di stima, che ha effettuato la valutazione tenendo conto di tutti gli elementi del caso ed è giunto a un valore venale di Fr. 1'200'000.-.
La Cassa ha poi considerato solo metà del valore dell'immobile attribuibile alla comunione ereditaria e ciò conformemente a quanto risulta dall'estratto del registro fondiario, che si rifà all'iscrizione dell'assicurata fra gli eredi del defunto padre. Essa ha tuttavia riconosciuto che la quota parte della comunione ereditaria spettante all'opponente non è di 1/8 che ha calcolato, in assenza di elementi contrari, come successione ab intestat. Infatti, emerso, con l'opposizione, il testamento redatto dal padre che ha istituito erede universale il figlio, fratello dell'assicurata, ma considerato che il 13 marzo 2020 il Pretore ha rilasciato un certificato ereditario in base al quale l'interessata appartiene alla comunione ereditaria che si è venuta a creare al decesso del padre, per la Cassa all'opponente spetta la quota legittima di 3/16 (1/4 x 3/4) che, rapportata alla quota di proprietà della comunione ereditaria, comporta il computo di Fr. 112'500.- quale valore dell'immobile ereditato (3/16 x Fr. 600'000).
La medesima ripartizione va applicata anche agli altri elementi di calcolo legati all'immobile: valore locativo (Fr. 1'441.-), debito ipotecario (Fr. 20'090.-), spese per la manutenzione (Fr. 288.-) e interessi ipotecari (Fr. 535.-) e pure al computo del conto bancario intestato al de cujus, avente un saldo di Fr. 60'763,44 (Fr. 11'398.-).
L'importo da restituire assomma dunque a Fr. 16'874.- e il diritto alle prestazioni complementari dal 1° luglio 2021 a Fr. 1'883.-.
1.5. Il 24 novembre 2021 RI 1, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA contro la decisione su opposizione della Cassa chiedendo, in via principale, l'annullamento e, in via secondaria, il rinvio per rifare i calcoli dal 1° luglio 2020.
L'insorgente ha ricordato di essere stata estromessa dalla successione del padre, deceduto nel 2014, il quale in via testamentaria ha lasciato tutto al figlio. Essa è tuttavia riuscita, soltanto nella primavera 2020 (doc. B), a essere menzionata nel certificato ereditario e di conseguenza a fare iscrivere a registro fondiario la comunione ereditaria che la includeva (doc. C). L'assicurata ha perciò contestato di avere sottaciuto l'esistenza di tale attivo che, nel 2018, sembrava quasi una chimera. Pertanto, la sua qualità di erede era puramente ipotetica fino al 13 marzo 2020 e, poiché l'iscrizione a RF della comunione ereditaria è avvenuta solo il 15 giugno 2020 (doc. C), ha chiesto di non tenere conto, per il calcolo del suo diritto alle PC, del periodo antecedente il 15 giugno 2020 o, al più, il 13 aprile 2020, quando è cresciuto in giudicato il certificato ereditario.
L'insorgente ha osservato sia che la sua quota parte di eredità corrisponde alla legittima, avendola il padre estromessa dall'eredità, sia che la Cassa non ha ritenuto nel suo calcolo della liquidazione del regime matrimoniale tra il defunto e la vedova. La ricorrente considera la sua spettanza, nella successione paterna, di 3/32 che, rapportata alla quota di 1/2 di comproprietà che spetta alla comunione ereditaria, dà un importo di Fr. 56'250 (3/32 x Fr. 600'000).
Quanto al debito ipotecario, la ricorrente ha preso atto del documento bancario prodotto dalla Cassa attestante un importo, al 31 dicembre 2018, di Fr. 214'300.
L'interessata ha rilevato di non avere contestato la perizia una volta che ne è venuta a conoscenza, ma solo che in precedenza aveva messo in dubbio l'uso di queste cifre non essendole stata resa nota la perizia.
Essa ha per contro ribadito l'applicazione dell'art. 9a LPC relativo alla soglia di sostanza e quindi che l'esistenza della part. n. 825 RFD di __________ non debba essere considerata, perché la sua interessenza nella comunione ereditaria inferiore ai Fr. 100'000 previsti dall'art. 9a nLPC.
La ricorrente ha ritenuto un diritto della vedova di 1/2 sull’asse ereditario paterno, derivante dalla liquidazione del regime matrimoniale. Secondo la signora RI 1 la metà che rimane, del valore di Fr. 300'000.-, a suo dire va così suddivisa:
1/2 di 1/2 = 1/4 alla vedova a titolo di eredità
1/2 di 1/2 = 1/4 al figlio
3/4 di 1/2 di 1/2 = 3/16 alla figlia
1/4 di 1/2 di1/2 = 1/16 quota disponibile, da attribuire al figlio.
Alla figlia vanno quindi Fr. 56'250.- che, se riportati alla quota di 1/2 della comunione ereditaria, corrispondono a 3/32.
Le altre poste del calcolo legate all'immobile e al conto bancario del papà seguono la stessa sorte.
1.6. Con risposta 15 dicembre 2021 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso, riconfermandosi nella decisione impugnata e precisando che, sebbene la ricorrente sia riuscita a farsi rilasciare il certificato ereditario soltanto nel marzo 2020, la successione si apre con la morte del de cujus (art. 537 cpv. 1 CC). Pertanto, benché vi siano state delle difficoltà nell'essere riconosciuta erede, resta il fatto che, indipendentemente dall'iscrizione nel registro fondiario della comunione ereditaria come comproprietaria del fondo, l'assicurata va considerata erede già dal __________ novembre 2014, giorno del decesso del padre. Ciò stante, al fine di determinare l'importo di PC di diritto, la sua quota parte nella successione paterna, deve essere computata nel calcolo nella misura di 3/16 della metà del valore dell'immobile.
Infine, l'amministrazione ha ribadito che, in virtù del diritto transitorio, la restituzione delle prestazioni va valutata in base al diritto antecedente la modifica di legge, ritenuto che su tale base le ha riconosciuto le prestazioni complementari.
1.7. Il 3 febbraio 2022 (doc. XII) ha avuto luogo un'udienza di discussione nel corso della quale il giudice delegato ha espresso la necessità sia di procedere ad una corretta valutazione dell’immobile, sia di sentire il fratello sia la mamma della ricorrente in una successiva udienza, al fine di determinare correttamente l'asse successorio.
1.8. L'11 maggio 2022 (doc. XXV dell'inc. n. 33.2021.12) il fratello della ricorrente è stato sentito ed egli si è detto d'accordo a che l'Ufficio stima peritasse l'abitazione in cui viveva con la mamma. La procedura è stata, a tal fine, sospesa.
1.9. Il 5 ottobre 2022 (doc. XXVIII dell'inc. n. 33.2021.12) la Cassa ha trasmesso al Tribunale la perizia allestita il 29 settembre 2022 (doc. XXVIII/1) dall'Ufficio stima, che ha stabilito il valore venale del fondo in Fr. 1'150'000.-. Al riguardo l'insorgente non ha formulato osservazioni (doc. XXIX dell'inc. n. 33.2021.12).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Oggetto del contendere è la correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa cantonale di compensazione nei confronti della ricorrente per le prestazioni complementari versate dal 1° maggio 2018 al 30 giugno 2021, stabilito in Fr. 16'874 con la decisione su opposizione.
La questione del computo all'assicurata di un reddito ipotetico ai sensi dell'art. 14a OPC/AVS-AI, evocata durante l'udienza del 3 febbraio 2022, è oggetto dell'incarto n. 33.2021.12. Con decisione su opposizione 1° settembre 2021 la Cassa ha ricalcolato il diritto alle PC della ricorrente ritenendo un reddito ipotetico.
Benché l'istruttoria per gli incarti n. 33.2021.12 e 33.2021.19 sia stata condotta parallelamente per motivi di economia processuale, e le parti abbiano chiesto di emanare pure un unico giudizio, vanno emanati due giudizi separati.
Le due decisioni su opposizione vertono infatti su tematiche differenti che nemmeno sono interdipendenti temporalmente l'una dall'altra: l'ordine di restituzione di PC concerne un periodo che è antecedente (dal 1° maggio 2018 al 30 giugno 2021) al computo del reddito ipotetico (dal 1° agosto 2021, poi diventato effettivo soltanto dal 1° settembre 2021).
nel merito
2.2. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Il 22 marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune importanti modifiche della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).
Nel caso di modifica della legge, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a).
In concreto, per la restituzione di prestazioni percepite dalla ricorrente dal 2018 al 2020, fanno senza dubbio stato le norme materiali vigenti fino all'entrata in vigore della Riforma delle PC e quindi valide fino al 31 dicembre 2020.
Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, il 18 dicembre 2020 (doc. 23-17/26) la Cassa ha comunicato all'assicurata che, essendo il suo diritto alle PC più favorevole sulla base del nuovo diritto, in futuro l'avrebbe calcolato secondo queste disposizioni. Dalla decisione su opposizione e dai fogli di calcolo ad essa allegati, risulta però che la Cassa ha stabilito le prestazioni da restituire giusta il vecchio diritto anche per l'anno scorso (doc. A). Il nuovo diritto è invece più favorevole alla ricorrente grazie al riconoscimento di maggiori spese di locazione. Ad ogni modo, le norme applicabili, vecchie o nuove, nella sostanza non mutano.
2.4. L'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 2021: tre anni) a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).
Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004).
Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).
Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGA).
Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004).
Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
2.5. Dopo essere venuta a conoscenza, nel corso del 2019, che l'assicurata faceva parte di una comunione ereditaria, il 23 gennaio 2020 (doc. 8) la Cassa di compensazione ha affidato all'Ufficio stima il compito di peritare, al valore venale, la part. n. 825 RFD di __________ appartenuta, fino al suo decesso avvenuto nel 2014, al padre della ricorrente e ciò in ragione di un mezzo. L’ulteriore quota di ½ del fondo appartiene invece alla madre della signora RI 1. La valutazione del bene era fondamentale per determinare correttamente il diritto alle PC dell’assicurata e, di converso, il suo obbligo restitutivo.
Con decisione formale dell'8 giugno 2021 (doc. 31) la Cassa ha stabilito il nuovo diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata in base ad una valutazione del fondo senza visita interna ma solo sulla base degli atti e dell’aspetto esteriore. Il fondo è stato stimato avere un valore di Fr. 1'200'000.-.
Constatato quindi un indebito riconoscimento di prestazioni, giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, la Cassa ha chiesto la restituzione della somma di Fr. 16’874.- erroneamente versata dal 1° maggio 2018 al 30 giugno 2021.
2.6. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 vLPC).
L'art. 11 vLPC enumera esaustivamente i redditi computabili/non computabili e fra quelli computabili (cpv. 1) vi sono:
" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".
2.7. Nei fogli di calcolo posti alla base della decisione impugnata, la Cassa di compensazione ha computato l'importo di Fr. 112'500.- quale valore della proprietà fondiaria secondaria, ritenendo una quota ereditaria di 3/16 della sostanza di proprietà della comunione ereditaria pari a Fr. 600'000.-.
La ricorrente non contesta il valore peritale dell'immobile, ma sostiene che l'importo della sostanza immobiliare di sua spettanza quale coerede debba essere modificato in Fr. 56'250.-, dovendo considerare una quota ereditaria di 3/32 della metà del valore del fondo (3/32 x Fr. 600'000.-).
Occorre quindi determinare l'importo della spettanza ereditaria della ricorrente.
2.8. Per la determinazione del valore di questo fondo fa stato l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, poiché per la ricorrente questo immobile non costituisce l’abitazione primaria. La norma prevede infatti che la sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.
Secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per stabilire il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137). Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.
In merito a ciò si osserva ancora che in casi riguardanti il nostro Cantone, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare effettuata dall'Ufficio cantonale di stima, il Tribunale federale ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).
2.9. Il 23 gennaio 2020 (doc. 8) la Cassa di compensazione ha chiesto all'Ufficio stima di peritare il fondo n. 825 RFD di __________, determinandone il valore venale.
Dopo un lungo iter, che non occorre qui evocare, il perito non ha potuto accedere alla proprietà poiché i due coeredi, la moglie e il figlio del de cujus, non hanno mai risposto agli inviti del perito e del rappresentante legale dell'assicurata per potere procedere a un sopralluogo nell'abitazione (docc. 25, 26, 27, 28). Il 4 giugno 2021 (doc. 29) l'Ufficio stima ha stabilito, in Fr. 1'200'000.-, il valore venale del fondo.
Ottenuto, in sede d'udienza (doc. XXV dell'inc. n. 33.2021.12), l'avallo del figlio del de cujus (e fratello della ricorrente) che abita in questa proprietà, il giudice delegato ha disposto, tramite la Cassa, che l'Ufficio stima la rivalutasse accedendo alla casa per poter avere una valutazione completa.
Dopo due richiami da parte del Tribunale al figlio del de cujus affinché questi desse la propria disponibilità a fare peritare l'abitazione (docc. XXVI e XXVII dell'inc. n. 33.2021.12), l'Ufficio stima ha proceduto il 27 settembre 2022 alla visita dei luoghi e il 29 settembre (doc. XXVIII/1 dell'inc. n. 33.2021.12) ha valutato in Fr. 1'150'000.- la part. n. 825 RFD di __________, stato al 2018.
La correttezza e completezza di questa valutazione non è stata contestata dalle parti. Non v'è motivo di scostarsi dalla cifra ritenuta di Fr. 1'150'000.-.
2.10. Per quanto concerne la presa in considerazione, nel calcolo delle prestazioni complementari, di una quota parte di una successione indivisa di cui il beneficiario PC è titolare in quanto appartenente a una comunione ereditaria, nella STF 9C_305/ 2012 del 6 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito che:
" (…)
4.1.2 Nach der im angefochtenen Entscheid zutreffend dargelegten Rechtsprechung ist der Anteil an einer unverteilten Erbschaft grundsätzlich ab dem Zeitpunkt des Erwerbs der Erbschaft mit dem Tode des Erblassers (Art. 560 Abs. 1 ZGB) zu berücksichtigen. Schwierigkeiten bei der Realisierung rechtfertigen noch kein Abgehen von dieser Regel. Eine Anrechnung kann indessen erst erfolgen, wenn über den Anteil hinreichende Klarheit herrscht, oder wenn er sich zwar nicht genau beziffern lässt, unter Berücksichtigung aller Eventualitäten tatsächlicher und rechtlicher Natur ein EL-Anspruch jedoch sicher ausgeschlossen werden kann (SVR 2011 EL Nr. 7 S. 21, 9C_999/2009 E. 1.1). Vorliegend ist unbestritten, dass der zweite Tatbestand ausser Betracht fällt.".
La parte della successione indivisa che spetta all'erede è quindi presa in considerazione quale valore di sostanza già dal momento dell'apertura della successione (art. 560 cpv. 1 CC: "Gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura."), sempreché il suo valore possa essere determinato con sufficiente chiarezza (STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010, consid. 1.1 = SVR 2011 EL Nr. 7; STFA P 54/02 del 17 settembre 2003, consid. 3.3). Difficoltà nella realizzazione non giustificano alcuna deroga a questa regola (STF 9C_567/ 2016 del 3 gennaio 2017, consid. 3.1; STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010, consid. 1.1 = SVR 2011 EL Nr. 7; STFA P 8/02 del 12 luglio 2002 consid. 3b). Per il computo di beni successori è determinante il momento dell'acquisizione della successione e non quello in cui il richiedente le PC può disporre effettivamente della sua quota ereditaria. La quota parte ad una successione indivisa rappresenta di principio un valore di sostanza dal momento dell'apertura della successione (STF 9C_567/2016 del 3 gennaio 2017, consid. 3.1; STF 9C_305/2012 del 6 agosto 2012 consid. 4.1.2; STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010, consid. 1.1 = SVR 2011 EL Nr. 7; STF 9C_1067/2009 del 12 aprile 2010 consid. 2.3; STFA P 54/02 del 17 settembre 2003, consid. 3.3; STFA P 8/02 del 12 luglio 2002, consid. 3b; STFA P 6/91 dell'8 aprile 1992 consid. 2c pubblicata in RCC 1992 pag. 344; STCA 33.2019.16 del 29 gennaio 2020, consid. 2.9; STCA 33.2014.4 del 23 giugno 2014, consid. 2.10).
Il N. 3443.04 DPC (Direttive sulle prestazioni complementari allʼAVS e allʼAI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2021) dispone che la quota in un'eredità indivisa va computata quale sostanza dal momento del decesso del testatore, se il suo ammontare è sufficientemente chiaro. Le direttive richiamano espressamente la STFA P 8/02 del 12 luglio 2002, consid. 3b e la sentenza pubblicata in RCC 1992 pag. 347, consid. 2c e 2d. Nella STFA appena citata il TFA aveva ritenuto:
" Das kantonale Gericht hat unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts (ZAK 1992 S. 325) erwogen, aufgrund der Möglichkeit, dass ein Erbe seine Anwartschaftsquote abtreten oder verpfänden könne, stelle der Anteil des Miterben an einer unverteilten Erbschaft ab dem Zeitpunkt der Eröffnung des Erbgangs einen im Rahmen der Ergänzungsleistungsberechnung zu berücksichtigenden Vermögenswert dar.
Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, dieser Standpunkt lasse sich nicht mit dem Grundsatz vereinbaren, wonach bei der Anspruchsberechtigung nur tatsächlich vereinnahmte Einkünfte und vorhandene Vermögenswerte zu berücksichtigen sind, über die der Leistungsansprecher ungeschmälert verfügen kann (vgl. BGE 127 V 369 Erw. 5a, 115 V 353 Erw. 5c), ist ihm nicht beizupflichten. In ZAK 1992 S. 326 Erw. 1b wurde ausdrücklich auf diesen Grundsatz Bezug genommen. Damals hatte das kantonale Gericht ähnliche Argumente vorgebracht wie der Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in jenem Entscheid einlässlich dargelegt, weshalb dieser Auffassung nicht gefolgt werden kann (vgl. ZAK 1992 S. 327 Erw. 2c). Ein Grund, im vorliegenden Fall von dieser Rechtsprechung abzuweichen, besteht nicht. Schwierigkeiten bei der Realisierung rechtfertigen noch kein Abgehen von der Anrechnung unverteilter Erbschaften bei der Ergänzungsleistungsberechnung.
In Anlehnung an die Praxis bezüglich der Uneinbringlichkeit von geschuldeten Unterhaltsbeiträgen (vgl. ZAK 1988 S. 255) muss auch hier verlangt werden, dass sämtliche rechtlichen Möglichkeiten zur Durchsetzung der Erbansprüche wahrgenommen werden. Dass dem mit Blick auf die aufgerechneten Liegenschaftswerte so wäre, hat der Beschwerdeführer weder nachgewiesen noch behauptet.".
2.11. Da quanto precede discende, dunque, che è al momento del decesso del padre che alla ricorrente andrebbe computata la sua quota di comproprietà detenuta in comunione ereditaria.
L'art. 560 cpv. 1 CC prevede infatti che gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura. A norma dell'art. 560 cpv. 2 CC, salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali.
Il diritto delle successioni è retto dal principio della successione universale. La totalità degli attivi e dei passivi del de cujus passa agli eredi. Questi ultimi succedono nei crediti e nei debiti del defunto (Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, n. 25 pag. 55).
Gli eredi acquisiscono la successione al momento della sua apertura, ossia immediatamente alla morte del de cujus (c'è, in altre parole, continuità nella titolarità dei diritti e degli obblighi tra il de cujus e i suoi eredi). Che lo voglia o meno e anche se ignora il decesso, l'erede diventa ipso jure titolare dei diritti e degli obblighi del de cujus con la sua morte. L'acquisizione della successione non dipende da un atto positivo d'accettazione da parte degli eredi (Steinauer, op. cit., n. 28 e seguenti pag. 56).
Questi ultimi rispondono personalmente dei debiti del defunto. Se ci sono più eredi, si assumono una responsabilità solidale (Steinauer, op. cit., n. 37 pag. 58 e art. 603 CC).
In specie, l'insorgente è venuta a conoscenza del decesso del papà alcuni mesi dopo la sua scomparsa (doc. 39-10/41), quando il notaio dott. __________ l'ha contattata per le formalità di pubblicazione del testamento olografo, che è avvenuta nella primavera del 2015 (doc. 39-15/41). In quell'occasione essa ha saputo che il padre, nel luglio 2014 (doc. 39-24/41), aveva istituito il figlio, ossia suo fratello, erede universale, lasciandogli tutti i suoi averi.
Con il suo testamento il padre della ricorrente non ha diseredato la figlia la quale, conseguentemente e nonostante l’apparente tenore delle ultime volontà paterne, ne è divenuta erede perlomeno per la sua quota legittima.
L'assicurata è quindi legalmente diventata erede del padre alla di lui morte (art. 537 cpv. 1 CC e art. 560 cpv. 1 CC), nel novembre 2014, nonostante la circostanza che, verso terzi, la sua qualità di erede sia stata riconosciuta, formalmente solo con l'emanazione, il 13 marzo 2020 (doc. B), del certificato ereditario del Pretore.
Pure il fatto che la sua comproprietà nella part. n. 825 RFD di __________ sia stata iscritta a registro fondiario soltanto il 15 giugno 2020 (doc. C) nulla muta alla certezza che la successione si è aperta con la morte del papà e che quello stesso giorno l'insorgente è entrata a fare parte della comunione ereditaria che, in ragione di un mezzo, in sostituzione del de cujus, è diventata comproprietaria del predetto fondo.
Tuttavia, considerato come l'assicurata benefici di prestazioni complementari all'AI solo dal 1° maggio 2018, è da quel momento, e non dal 2014, che si deve computare alla ricorrente la quota ereditaria e che, se del caso, è possibile chiederle la restituzione delle prestazioni complementari indebitamente percepite.
2.12. Per determinare la sostanza computabile all'assicurata a titolo di eredità, la Cassa di compensazione ha considerato che poiché dall'estratto del registro fondiario relativo alla part. n. 825 RFD di __________ risulta che il 15 giugno 2020 la comunione ereditaria è stata iscritta come comproprietaria in ragione di un mezzo, il regime matrimoniale in essere tra i coniugi fosse già stato liquidato prima dell'iscrizione a RF. Inoltre, benché il de cujus abbia istituito erede universale il figlio, la figlia è a tutti gli effetti, come poi riconosciuto dal certificato ereditario del 13 marzo 2020, erede del testatore. Come tale, essa fa parte della comunione ereditaria che si è creata al decesso del padre con una quota che, tuttavia, è stata ridotta alla porzione legittima. In altre parole, la sua quota ereditaria di 1/4, ridotta alla legittima di 3/4, dà luogo a una quota ereditaria di 3/16.
Rapportata alla quota di comproprietà della comunione ereditaria sull'immobile, all'interessata va computata una sostanza immobiliare di Fr. 112'500.- (3/16 x Fr. 600'000.-).
Di diverso avviso è l'insorgente, che ha ipotizzato dapprima uno scioglimento del regime matrimoniale dei coniugi, ipotizzando che la metà della comproprietà del marito sul predetto immobile fosse destinato alla vedova, mentre la quota di metà della vedova apparterrebbe ai suoi beni propri e quindi rimarrebbe a lei (doc. 39-5/41). In tale ipotesi di lavoro, la quota di comproprietà del marito andrebbe suddivisa in metà alla vedova a titolo di liquidazione del regime matrimoniale. Poi ha proceduto con la divisione ereditaria, attribuendo 1/4 ancora alla vedova a titolo di eredità, 1/8 al figlio e 3/32 alla figlia (doc. I pag. 6).
Riportando 3/32 della figlia alla quota di 1/2 di pertinenza della comunione ereditaria, si ha l'importo di Fr. 56'250.-.
L'insorgente ha proposto un calcolo che non può essere seguito, perché considera una quota ereditaria non corretta.
Il papà e la mamma della ricorrente erano comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella di __________.
Venendo a mancare il papà, quale primo passo si deve procedere con lo scioglimento del regime matrimoniale.
Come ha indicato __________, fratello della ricorrente, durante la sua audizione (doc. XXV dell'inc. n. 33.2021.12), i genitori sottostavano verosimilmente al regime legale ordinario in vigore al momento del matrimonio che, dal 1° gennaio 1988, è diventato il regime della partecipazione agli acquisti (art. 181 CC e artt. 196 segg. CC) e, per quanto a lui noto, non sarebbe stato liquidato il regime matrimoniale.
Con la morte del marito, il regime dei beni va sciolto (art. 204 cpv. 1 CC). Ciascun coniuge riprende i suoi beni che si trovano in possesso dell'altro (art. 205 cpv. 1 CC). Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato al momento dello scioglimento del regime dei beni (art. 207 cpv. 1 CC). L'aumento è dato dal valore totale degli acquisti, inclusi i beni reintegrati ed i compensi e dedotti i debiti che li gravano (art. 210 cpv. 1 CC). Non è tenuto conto delle diminuzioni (art. 210 cpv. 2 CC). In caso di liquidazione, i beni sono stimati secondo il valore venale (art. 211 CC). Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione (art. 214 cpv. 1 CC). A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito dall'altro (art. 215 cpv. 1 CC).
Ciò significa che la metà degli acquisti del marito va alla moglie e la metà degli acquisti della moglie va al marito. In concreto non v’è certezza circa l’intervenuta liquidazione del regime matrimoniale e tale circostanza non può più essere accertata. Questa Corte non ha proceduto all’audizione di __________ madre della ricorrente, alla luce della deposizione del figlio __________ e per le sue condizioni di salute che ne hanno provocato la morte avvenuta il __________ luglio 2022. Non vi sono a disposizione informazioni sulle modalità di acquisto da parte di ciascun coniuge della rispettiva quota di comproprietà di metà del fondo n. 825 RFD di __________. Alla luce di questa situazione (la proprietà fondiaria era iscritta a RF per metà a ciascuno dei coniugi) si deve ritenere che i mezzi necessari all’acquisizione dell’immobile abbiano la medesima consistenza, perciò l'operazione di scioglimento del regime matrimoniale non modifica il totale degli acquisti dei coniugi e quindi delle loro quote di comproprietà dell'abitazione coniugale, che rimangono di un mezzo ciascuna.
L'ipotesi di calcolo prospettata dall'insorgente non può essere condivisa, poiché, arbitrariamente, ipotizza che il marito abbia comprato la casa con i suoi acquisti, mentre la moglie con i suoi beni propri, facendo così in modo che solo la metà degli acquisti del de cujus vada alla vedova, ma che nulla sia versato dalla moglie al marito. Tale ipotesi non è suffragata a livello probatorio.
Al decesso del papà si è costituita una comunione ereditaria, formata dalla vedova, dal figlio e dalla ricorrente, che è diventata comproprietaria in ragione di un mezzo del predetto fondo. Dell'altra metà è rimasta proprietaria la mamma.
In concorso con i discendenti, il coniuge superstite riceve la metà della successione (art. 462 cifra 1 CC). I figli succedono in parti uguali (art. 457 cpv. 2 CC) perciò, essendo in concorso con la mamma, ognuno riceve un quarto della successione.
Nel suo testamento, il papà ha istituito il figlio erede universale. Ciò significa che ha ridotto alla legittima sia il coniuge superstite sia la figlia. Per la prima, la porzione legittima è della metà della quota ereditaria (art. 471 cifra 3 CC) e per la seconda è di tre quarti della quota ereditaria (art. 471 cifra 1 CC).
Di conseguenza, l'assicurata ha diritto a una quota ereditaria legittima di 3/16 (1/4 x 3/4) della comunione ereditaria.
Considerato che la comunione ereditaria è comproprietaria in ragione di un mezzo della part. n. 825 RFD di __________, e che tale metà ha un valore di Fr. 575'000.- (1/2 x Fr. 1'150'000), la quota ereditaria di spettanza della ricorrente su questo immobile vale dunque Fr. 107'813 (3/16 x Fr. 575'000).
2.13. La quota ereditaria di 3/16 va inoltre applicata alla metà del debito ipotecario gravante l'intero immobile, visto che i coniugi erano debitori solidali dell'ipoteca accesa presso la Banca __________ (doc. A).
Allo stesso modo, per la determinazione del valore della quota di sostanza, va operato con i debiti per cui va considerata solo la quota parte che era del papà e quindi la metà del debito ipotecario che, alla sua morte, è diventato un debito personale della comunione ereditaria (art. 560 cpv. 2 CC).
Dagli atti risulta che al 31 dicembre 2018 l'ipoteca variabile ammontava a Fr. 214'300.- e gli interessi debitori per il 2018 a Fr. 5'708,10 (doc. A).
La quota parte ascrivibile all'assicurata corrisponde, perciò, nel 2018, a Fr. 20'090 (3/16 x [Fr. 214'300 : 2]), come ritenuto dalla Cassa nei fogli di calcolo allegati alla decisione su opposizione.
Occorre però determinare il debito anche per gli anni seguenti oggetto della decisione impugnata, infatti, in sede di udienza, il figlio ha dichiarato che il debito era un po' diminuito e che "Per ammortizzare il debito ogni 6 mesi sono pagati fr. 2'100.--, mentre il tasso d'interesse che era superiore al 2%, dall'inizio di quest'anno è diminuito a meno dell'1%." (doc. XXV).
Dalle notifiche di tassazione dei coniugi prodotte dalla Cassa risulta che nel 2013 il debito ipotecario era di Fr. 235'300 e nel 2014 di Fr. 231'100 (doc. 30), ciò a conferma di quanto indicato dall'erede. Se, dunque, si deducono Fr. 4'200 all'anno per l'ammortamento, si giunge ad avere un capitale di Fr. 214'300 nel 2018 come dall'estratto bancario agli atti rispettivamente di Fr. 210'100 nell'anno 2019, di Fr. 205'900 nell'anno 2020 e di Fr. 201'700 nell'anno 2021.
La metà di queste somme va dunque riportata in ragione di 3/16 per determinare il diritto alle prestazioni complementari della ricorrente. Per questi ultimi tre anni si dovrebbero perciò computare quali suoi debiti gli importi di Fr. 19'697, di Fr. 19'303 e di Fr. 18'909. Queste cifre vanno però verificate puntualmente dalla Cassa cui gli atti sono rinviati.
Quanto agli interessi ipotecari, è noto soltanto che nel 2013 assommavano a Fr. 5'027, nel 2014 a Fr. 3'695 e nel 2018 a Fr. 5'708,10. Verosimilmente, quindi, il tasso era variabile. Per gli anni seguenti dati certi non ve ne sono agli atti e non ne sono stati prodotti dalle parti, specie dall’erede.
Già per tale ragione, oltre che per l’accertato nuovo valore del fondo e per le verifiche relative al debito, al fine di ricalcolare gli importi da restituite la decisione va annullata e gli atti rinviati alla Cassa per un puntuale accertamento e l’emanazione di un nuovo provvedimento dopo l’esecuzione di nuovi calcoli. La nuova decisione accerterà anche i parametri di calcolo legati all'immobile, quali i redditi computabili (valore locativo) e le spese riconosciute (spese di manutenzione).
2.14. Anche per i depositi bancari (titoli) intestati al defunto padre va applicata la quota di 3/16.
Con la decisione impugnata la Cassa ha prodotto un estratto bancario, indirizzato agli eredi, attestante al 31 dicembre 2018 averi del de cujus per Fr. 60'763,44. Appare necessario però che la Cassa verifichi l’evoluzione dal deposito nell’arco temporale considerato dalla decisione.
Questo anche se il figlio, sentito in corso d’istruttoria, ha dichiarato in sede di udienza che presso la Banca __________ sono depositati, dal giorno della morte del papà, Fr. 60'000 che non hanno potuto essere prelevati. Dalla notifica di tassazione IC 2014 dei coniugi relativa al periodo dal 1° gennaio 2014 al giorno della morte del marito, risultano depositi per Fr. 81'806, quindi un importo superiore. La Cassa, cui gli atti sono rinviati, accerterà la proprietà di questi ulteriori danari e la loro incidenza nella determinazione dell’importo da restituire.
2.15. Sulla scorta di quanto esposto, in specie della nuova valutazione del valore della sostanza immobile di cui la ricorrente possiede una interessenza di 3/16 della quota di comproprietà di un mezzo detenuta dalla comunione ereditaria a cui appartiene, gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché ricalcoli il diritto alle prestazioni complementari della ricorrente dal 1° maggio 2018 al 30 giugno 2021 secondo le considerazioni e i parametri indicati nei considerandi precedenti.
Con le stesse modalità va pure ricalcolato il valore locativo e su tale base vanno poi determinate le spese di manutenzione.
La Cassa accerterà poi l’entità degli averi depositati sui conti bancari per il periodo di rilievo per il calcolo delle PC al fine di determinare l’entità della restituzione.
2.16. Con il ricorso l'assicurata ha postulato l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, rinviando al parallelo incarto 33.2021.12 per la documentazione a comprova della sua indigenza (doc. I e doc. IV/1 dell'inc. n. 33.2021.12).
Visto l'esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 9C_613/2019 del 7 maggio 2021; STF 8C_859/ 2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1), l'assicurata, rappresentata dall'avv. RA 1, ha diritto al versamento di ripetibili da parte della Cassa cantonale di compensazione (art. 61 lett. g LPGA).
In virtù della costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STF 8C_32/ 2012 del 14 maggio 2012; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012; STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; STCA 32.2015.79 del 4 aprile 2016; STCA 33.2012.8 del 17 dicembre 2012; STCA 33.2010.13 del 10 gennaio 2011; STCA 32.2008.179 del 5 giugno 2009).
Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione è annullata e gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché, in base alle considerazioni esposte, svolga nuovi accertamenti ed emani una nuova decisione sulla restituzione delle prestazioni complementari versate a torto all'assicurata dal 1° maggio 2018 al 30 giugno 2021.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente l'importo di Fr. 2'000 (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti