Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2022.19

 

TB/IR

Lugano

6 ottobre 2022     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:             Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:                   Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 settembre 2022 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 20 luglio 2022 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                            A.  Il 1° febbraio 2022 (doc. 4) RI 1, 1940, ha postulato il riconoscimento di prestazioni complementari. Il 1° marzo 2022 (doc. 8) la Cassa cantonale di compensazione le ha chiesto, in particolare, documentazione relativa al consumo di capitale siccome la sostanza posseduta passata da CHF 636'856 nel 2013 a CHF 17'112,33 nel 2021. Sulla base dei documenti ricevuti (doc. 9), con decisione del 5 aprile 2022 (doc. 11) la Cassa ha respinto la domanda di PC per superamento della soglia di sostanza, stante una sostanza netta di CHF 382'128,03, di cui CHF 365'016,05 donati per "contanti".

                            B.  Il 6 maggio 2022 (doc. A1) l'assicurata si è opposta al rifiuto, siccome dalla morte dell’ex marito è venuto meno il contributo alimentare sin li ricevuto, e da allora fatica a vivere unicamente con la rendita AVS. Il prestito di circa CHF 365'016,05 al figlio non le è sarebbe stato restituito a causa di varie vicissitudini, illustrate dal figlio stesso in uno scritto di pari data destinato alla Cassa. L'amministrazione ha quindi interpellato l'assicurata il 22 giugno 2022 (doc. 17) in merito alla dazione di danaro al figlio ed alla causale del versamento. Il 27 giugno 2022 (doc. 19) l'interessata ha trasmesso la presa di posizione del figlio, secondo cui si sarebbe trattato di un prestito che il mutuatario non era ancora stato in grado di restituire all’assicurata.

 

                            C.  Con decisione su opposizione del 20 luglio 2022 (doc. A2) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione. Ricordate le norme applicabili relative alla soglia di sostanza, l'amministrazione ha ritenuto che tra il 2013 e il 2021 l'opponente abbia donato al figlio la somma affinché questi promuovesse la propria attività economica, questo senza obbligo giuridico e senza contro prestazione adeguata (art. 11a cpv. 2 LPC). La Cassa ha quindi ritenuto, al netto delle ammissibili deduzioni annue dall’importo ceduto, una sostanza computabile di CHF 365'016,05. A fondamento del suo ragionamento giuridico ha evidenziato come, alla richiesta di conoscere la natura giuridica dei versamenti (mutuo o donazione), l'opponente abbia indicato la mancanza della fissazione di termini per una restituzione dell’importo ed assenza di rimborsi. Richiamando le direttive sulle prestazioni complementari al N. 3443.02 che dispongono, per le rendite vitalizie senza restituzione cui potrebbe essere apparentata la situazione concreta, che le singole rate sono computate come reddito, la Cassa ha considerato che l'importo versato dall’assicurata al figlio dovesse essere computato nella sua totalità. Pertanto, per il calcolo della sostanza netta, ha ritenuto l’importo di CHF 452'128,28, con superamento dei limiti soglia che consentono la concessione di PC.

 

                            D.  Il 2 settembre 2022 (doc. I) RI 1 si è aggravata al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la decisione su opposizione contestando di avere donato soldi ad alcuno ed evidenziando i suoi grossi attuali problemi finanziari, che la portano ad avere solo CHF 5'000 in banca. La ricorrente, dopo esposizione dei fatti salienti dal 2013 all'agosto 2022, sostiene come, dopo la morte dell'ex marito e la cessazione del versamento dei contributi alimentari, ha speso tutti i suoi risparmi durante questo anno e mezzo e non può più pagare le fatture. Le rendite AVS e del 2° pilastro del marito non le sono sufficienti. Gli importi mutuati al figlio per promuovere la sua attività economica, in un contesto economico diverso siccome sussisteva un’aspettativa ereditaria del figlio nei confronti del padre che avrebbe permesso la restituzione delle somme, non le sono ancora stati resi ed essa non ha recuperato nulla dal figlio.

 

                            E.  Con risposta del 14 settembre 2022 (doc. III) la Cassa la reiezione del ricorso rimandando alla decisione impugnata. La ricorrente non ha postulato l’acquisizione di ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

1.       La vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 c. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003). Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pag. 307 e segg.

 

                                  nel merito

 

                             2.  Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato l'art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e l'art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008. Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2). In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2). In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

 

                             3.  Il 22 marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune importanti modifiche della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705), fra cui il nuovo concetto della soglia di ingresso della sostanza. L'art. 9a LPC concernente le "Condizioni relative alla sostanza" dispone infatti quanto segue:

 

" 1 Hanno diritto alle prestazioni complementari le persone la cui sostanza netta è inferiore agli importi seguenti:

a. 100 000 franchi per le persone sole;

b. 200 000 franchi per le coppie sposate;

c. 50 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

2 Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria non sono componenti della sostanza netta di cui al capoverso 1.

3 La sostanza cui si è rinunciato secondo l'articolo 11a capoversi 2–4 fa parte della sostanza netta di cui al capoverso 1.

4 Se adegua le prestazioni di cui all'articolo 19, il Consiglio federale può adeguare in modo appropriato gli importi di cui al capoverso 1.".

 

Inoltre, il nuovo art. 2 OPC-AVS/AI relativo alla "soglia di sostanza" prevede:

 

" 1 Se su un immobile che conformemente all'articolo 9a capoverso 2 LPC non è una componente della sostanza netta gravano debiti ipotecari, questi non sono considerati nel calcolo della sostanza netta per la soglia di sostanza di cui all'articolo 9a capoverso 1 LPC.

2 Se una persona presenta una domanda per una prestazione complementare annua, la sostanza determinante per il diritto è quella disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale è chiesta la prestazione complementare.".

 

Da evidenziare come il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa (del 16 settembre 2016, FF 2016 6705) non prevedesse la fissazione di una soglia della sostanza preclusiva del diritto di accedere alle PC siccome l’esistenza stessa della sostanza, computabile, avrebbe reso impossibile il conseguimento del diritto alle prestazioni (FF 2016 6740-6742). Solamente nel corso dei lavori parlamentari il legislatore federale ha introdotto nella normativa condizioni relative alla sostanza (art. 9a LPC) e, per quanto concerne l'eliminazione dalla soglia di sostanza del computo degli immobili che servono al beneficiario di PC quale abitazione (art. 9a cpv. 2 LPC), la soluzione è stata definita in sede di Conferenza di conciliazione fra le due Camere del Parlamento nell'ambito della fissazione dell'importo di esenzione (CHF 40'000.- anziché CHF 50'000.-) relativo all'introduzione dell'obbligo di rimborso delle prestazioni complementari legalmente ricevute, concretizzato nell'art. 16a LPC (Meier Michael E./Renker Jana, Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 1, pag. 2 seg.; Steinauer, Les nouveaux articles 16a et 16b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires, Journée de droit successoral 2021, NN. 4-6 pagg. 210 e 211; sul tema si veda anche la recente STCA 33.2022.3 dell'11 maggio 2022). Il Parlamento federale ha quindi concretizzato questa regola con la Riforma delle PC del 22 marzo 2019 e il Consiglio federale il 29 gennaio 2020 con la revisione dell'OPC-AVS/AI.

 

                             4.  La sostanza che deve essere considerata è costituita da tutti i beni mobili e immobili e gli averi di proprietà della persona che richiede le PC. Sono da considerare in particolare: risparmi, azioni, immobili (se non personalmente abitati), eredità, versamenti in conto dalla cassa pensione come pure i valori di riscatto delle polizze assicurative sulla vita. Sono escluse le normali masserizie e gli averi secondo la LPP, finché il pagamento non è possibile (Meier Michael E./Renker Jana, op. cit., pag. 4). La sostanza netta di una persona che beneficia di prestazioni complementari comprende inoltre gli immobili all'estero e anche i beni a cui ha rinunciato senza obbligo giuridico (CARIGIET/KOCH, op. cit., N. 572 pag. 227).

 

                                  Per determinare il diritto alle PC la legge (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC) stabilisce che un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi CHF 30 000 per le persone sole e CHF 50 000 per le coppie sposate deve essere computato tra i redditi. Queste franchigie (importi esenti) non si riferiscono però alla sostanza d’ingresso dell’art. 9a LPC ricordato in precedenza (in merito si veda Meier Michael E./Renker Jana, op. cit., pag. 4). Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria, non sono invece considerati nella soglia di sostanza del cpv. 1 dell'art. 9a LPC. Anche i debiti ipotecari dell'immobile occupato dal proprietario non sono considerati (art. 2 cpv. 1 OPC-AVS/AI).

 

La data rilevante per fissare l’ammontare della sostanza è il primo giorno del mese a partire dal quale la persona assicurata richiede le prestazioni complementari (art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI). Ciò significa che se una persona richiede le PC il 15 dicembre 2021 quando possiede una sostanza di CHF 99'000, ma disponeva il 1° dicembre 2021 ancora di CHF 100'000, potrà (se date le condizioni di legge) avere diritto alle PC dal 1° gennaio 2022, ossia in data successiva. Nella situazione inversa (aumento della sostanza) il diritto alle PC termina alla fine del mese in cui il valore è stato superato (Carigiet/Koch, op. cit., nota 717 pag. 227).

 

Come ricorda il Commento alla Modifica dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) - Disposizioni d'esecuzione della riforma delle PC, edito dall'UFAS nel gennaio 2020, con la riforma il legislatore ha previsto una nuova condizione (preclusiva) per poter beneficiare dell’aiuto sociale in base alla quale le persone sole la cui sostanza netta supera i CHF 100'000 franchi, le coppie sposate con sostanza netta superiore ai CHF 200'000 e gli orfani con CHF 50'000 non possono far valere il diritto alle PC (art. 9a cpv. 1 LPC). Il diritto alle PC. Come indicato, sussiste poi unicamente sino a quando tutte le condizioni di legge sono date. Se, nelle more del beneficio di prestazioni, subentra un incremento della sostanza, che supera così la soglia limite, le condizioni non sono più adempiute e il diritto a prestazioni si estingue come prevede l’art. 12 cpv. 3 LPC.

 

Per verificare se la soglia di sostanza ammessa di cui all'art. 9a cpv. 1 LPC sia superata, si considera per principio la sostanza determinante come nel caso della rinuncia alla sostanza da parte dell’assicurato. Il disciplinamento relativo al calcolo e alla valutazione della sostanza netta di cui agli articoli 17 cpv. 1 e 2 nonché 17a–17e si applica pertanto anche alla determinazione della sostanza netta di cui all'art. 9a cpv. 1 LPC.

                                  Sul tema della soglia di sostanza si è espresso anche l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali con le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, che concretizzano le norme esposte. Di rilievo qui è sottolineare come, in base alla direttiva N. 2512.02 DPC, per il computo della sostanza va tenuto conto anche delle parti di sostanza cui la persona ha rinunciato volontariamente e come, nel caso delle rendite vitalizie senza restituzione, le singole rate siano computate come reddito (v. i N. 3451.02 e 3453.01) mentre (N. 3443.03 DPC) i capitali del 2° e del 3° pilastro vanno computati quale sostanza a partire dal momento in cui l'assicurato avrebbe la possibilità di riscuoterli. In caso di concessione di una rendita dell'AI, gli averi di libero passaggio del 2° pilastro vanno computati dal mese seguente quello in cui la decisione di rendita è passata in giudicato. Questo vale anche se la rendita è concessa retroattivamente (STF 9C_135/2020 del 30 settembre 2020).

 

La direttiva N. 3443.04 DPC evoca come la quota in un'eredità indivisa vada computata quale sostanza dal momento del decesso del testatore, se il suo ammontare è sufficientemente chiaro (STF P 8/02 del 12 luglio 2022, consid. 3b), mentre, per la direttiva N. 3443.05 DPC, dalla sostanza lorda devono essere dedotti i debiti comprovati (art. 17 OPC-AVS/AI) con il rilievo che i debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a concorrenza del valore dell'immobile su cui gravano. Per la direttiva N. 3443.07 DPC non sono computati:

 

– le normali suppellettili domestiche nonché gli strumenti, le macchine e gli apparecchi che servono all'esercizio della professione;

– le parti di sostanza sulle quali il beneficiario di PC ha un diritto di usufrutto o di abitazione (per il computo del diritto di usufrutto o di abitazione quale reddito si veda la direttiva N. 3433.02);

– gli immobili di proprietà del beneficiario di PC gravati da un diritto di usufrutto o di abitazione che include l'intero immobile (per gli immobili gravati solo parzialmente da un diritto di usufrutto o di abitazione sci si riferisca alla direttiva N. 3444.06);

– il valore capitalizzato di un diritto di usufrutto (DTF 122 V 394) o di abitazione;

– i beni che si trovano all'estero e non possono essere trasferiti in Svizzera o che non possono essere realizzati per una ragione qualsiasi (se il ricavato della vendita di un bene immobile può essere trasferito in Svizzera, il bene immobile deve essere computato come sostanza);

– la sostanza investita conformemente all'OPP 3, fino al momento in cui la prestazione di previdenza non diventa esigibile;

– le garanzie di cui all'articolo 257e CO (cauzione, deposito della pigione);

– il contributo di solidarietà secondo l'articolo 4 capoverso 1 LMCCE.

 

La direttiva N. 3444.01 DPC prevede che la valutazione delle componenti computabili della sostanza debba essere eseguita secondo i principi della legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. Fanno stato i valori patrimoniali stabiliti dalle autorità fiscali prima dell'applicazione delle deduzioni fiscali legali.

 

                             5.  In concreto, a fronte della domanda di PC presentata dalla ricorrente nel febbraio 2022, il 1° marzo 2022 (doc. 8) la Cassa ha chiesto di giustificare la diminuzione del capitale verificata in base alle decisioni di tassazione dal 2013 al 31 dicembre 2021, sostanza passata da CHF 636'856 a CHF 17'112,33.

 

Il 6 marzo 2022 (doc. 9-1/98) l'interessata ha risposto così:

 

" Per spiegare in una frase la questione finanze (seppure includo incarti) - I soldi che sono stati spesi sono stati un aiuto / regalo a mio figlio per promuovere la sua azienda durante questi anni 2013-2021 (CHF 500'000) - il costo del mio divorzio, trasloco e nuovo mobilio da __________ a __________ nel 2013 (CHF 100'000) e i soldi che ho dovuto investire per le spese di vita dalla morte di mio marito ossia il momento che ho perso la mia rendita che mi passava (Gennaio 2021).".

 

Dai documenti trasmessi emerge, in particolare, che, secondo la convenzione di divorzio (doc. 9-26/98), all'assicurata spettavano CHF 700'000 dalla vendita dell'abitazione familiare, vendita avvenuta il 2 dicembre 2013 (doc. 9-33/98). L’importo è stato versato l'11 dicembre 2013 (doc. 9-10/98). La ricorrente beneficiava inoltre di un contributo di mantenimento mensile di CHF 3'330, versato dall'ex marito, e dovuto anche in caso di premorte del debitore (doc. 9-28/98). La ricorrente ha pure spedito all’amministrazione una lista della sostanza che ha consumato dal 2013 al 2021, indicando un "TOTALE Dato al figlio __________" di CHF 435'016,05, allegando i relativi giustificativi bancari (docc. 9-45/98-98/98).

 

Con la decisione formale il 5 aprile 2022 (doc. 12) la Cassa ha computato alla richiedente CHF 382'128,03 a titolo di sostanza netta, di cui CHF 365'016,05 quale "Donazione contanti".

 

In sede di opposizione del 6 maggio 2022 (doc. 16) l'assicurata ha affermato quanto segue:

 

" (…) Voglio spiegarvi velocemente la mia situazione, siccome essere alquanto complicata. Io fino alla morte del mio ex marito __________ († __________.01.2021) ho ricevuto il versamento mensile come dalla convenzione del nostro divorzio ossia CHF 3300 + l'AVS. (…) Visto questa buona rendita che mi bastava per la mia vita decisi nel 2013 dopo aver ricevuto una somma dalla vendita della casa di famiglia (dove abbiamo vissuto con la nostra famiglia per 40 anni) di fare un prestito di ca. CHF 365'016.05 a mio figlio __________ per la promozione mondiale del suo business. Lui si era impegnato a restituirmi se non subito ma sicuramente al più tardi dopo la morte di mio ex marito il prestito fatto durante gli anni. (era stato imprestato in rate durante gli ultimi 9 anni). Lui purtroppo fino ad oggi non è però mai stato in grado di restituire questi soldi, anche causa di due anni di pandemia dove il suo business ne ha sofferto tanto e traslochi vari dall'America al Ticino ed anche ora moglie e figlia di 2 anni e tante spese sia di affitto che per la famiglia in generale. Anche per lui è tutto cambiato visto che come erede avrebbe dovuto ricevere una somma di ca CHF 1'000'000 da suo padre - ma purtroppo il padre con cui non parlava da anni - ha venduto l'appartamento a __________ (di CHF 2'000'000 di valore) e fatto sparire molti soldi - in 2 parole la situazione non è purtroppo stata così come da previsto.

 

Per me anche - con la morte di mio ex marito, tutto è andato male tra avvocati che mi avevano promesso che il mio contributo di CHF 3300 mensili sarebbe entrato presto etc - io ho speso tutti i miei risparmi per le spese mie durante il 2021 e sono arrivata praticamente a non avere nessun soldo e come rendita solo i soldi AVS.".

 

Alla richiesta della Cassa del 22 giugno 2022 (doc. 17) tesa a conoscere la natura dei versamenti al figlio (donazione oppure prestito, e in tal caso quali fossero le condizioni del rimborso), il 27 giugno seguente (doc. 20) il figlio della ricorrente ha comunicato:

 

" Con mia mamma non è mai stata stabilita una data per la restituzione di questi prestiti.

Era ed è inteso che non appena la mia attività lo avesse permesso avrei iniziato a restituire parte del prestito.

Fino ad oggi, dopo due anni di pandemia e dopo che sono diventato padre, non mi è stato possibile restituire nulla e francamente non sono in grado di indicare termini.".

 

Con il ricorso l'assicurata ha, al riguardo, affermato:

 

" Io gli ho dato questi soldi perché se li meritava ma anche perché francamente ricevevo una bella paga di CHF 5300 mensile a vita (come da contratto), avevo tenuto dei risparmi (usati in questi 2 anni per far fronte a spese) ed in caso estremo visto che mio ex-marito aveva un capitale di non meno di CHF 2'000'000 mio figlio mi ha sempre detto che se io avessi avuto bisogno soldi a quel triste momento suo padre sarebbe morto, mi avrebbe dato tutto quello necessario. Purtroppo anche per lui le cose non sono andate come previsto - 3 possibilità che io avevo di sicuro di ricevere dei soldi per le mie spese che sono tutte svanite per delle ragioni che veramente mi sono molto difficile a capire.".

 

                             6.  Come indicato in base all’art. 9a cpv. 3 LPC la sostanza cui il postulante le PC ha rinunciato fa parte della sostanza netta (art. 11a cpv. 1, 2 a 4 LPC). L'art. 11a LPC disciplina infatti la rinuncia a proventi e parti di sostanza e prevede al capoverso 2 che gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali cui l'avente diritto ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuto e senza aver ricevuto una controprestazione adeguata sono computati quale reddito, come se la rinuncia non fosse avvenuta. È pure computata una rinuncia alla sostanza se, a partire dalla nascita del diritto a una rendita per superstiti dell'AVS o a una rendita dell'AI, all'anno è stato speso, senza un valido motivo, oltre il 10% della sostanza. Se la sostanza non supera 100000 franchi, il limite è di 10000 franchi all'anno. Il Consiglio federale disciplina i dettagli nell’Ordinanza definendo in particolare i validi motivi. In base all'art. 11a cpv. 4 LPC per i beneficiari di una rendita di vecchiaia dell'AVS il cpv. 3 della norma si applica anche per i dieci anni precedenti la nascita del diritto alla rendita. In virtù delle Disposizioni Transitorie della modifica del 22 marzo 2019, l'art. 11a cpv. 3 LPC si applica soltanto alla sostanza spesa dopo l'entrata in vigore della presente modifica e quindi è applicabile solo parzialmente al caso concreto.

 

La Cassa di compensazione si è basata in un primo momento su questa norma per determinare la sostanza della richiedente, ritenendo che la stessa avesse donato una parte consistente dei suoi beni al figlio ai sensi dell'art. 11a cpv. 2 LPC. Partendo dalla somma di CHF 435'016,05 e tenuto conto degli ammortamenti annui previsti dalla legge, l'ha quantificata in CHF 365'016,05. A fronte delle argomentazioni dell’opposizione l’amministrazione ha ritenuto l’assenza di fissazione dei termini per la restituzione dei mutui al figlio, il quale, ad ora, non ha reso nulla. Fondandosi sulla direttiva N. 3443.02 DPC la Cassa ha quindi considerato la rinuncia all’intera somma di CHF 435'016,05 messa a disposizione del figlio.

 

                             7.  La ricorrente non sia stata lineare nelle sue affermazioni in merito alla dazione di questi considerevoli importi. Prima ha sostenuto di avere dato "un aiuto / regalo" al figlio per promuovere la sua azienda, quantificando tale importo in CHF 500'000, di seguito ha prodotto una distinta manoscritta del totale "Dato al figlio __________" dal 2013 al 2021 per CHF 435'016,05. Con l'opposizione alla decisione di rifiuto delle prestazioni complementari la ricorrente ha affermato di avere effettuato un prestito di "ca CHF 365'016.05 a mio figlio __________ per la promozione mondiale del suo business”, figlio che si era impegnato a restituirle la somma al più tardi alla morte del padre, da cui avrebbe dovuto ereditare un'ingente somma, condizione che non si è realizzata. In seguito, nella dichiarazione del 27 giugno 2022, il figlio dell'assicurata ha confermato di avere ricevuto dei prestiti dalla mamma, per i quali non era mai stata stabilita una data di rimborso visto che tutto dipendeva dall'andamento della sua attività. Ad oggi, comunque, niente è stato restituito.

 

                             8.  Dalla documentazione prodotta risulta che la quasi totalità dei pagamenti effettuati dalla ricorrente a debito del suo conto bancario, in favore del conto intestato alla ditta individuale del figlio, ha come causale "promozione ditta". Il primo versamento, di CHF 15'000, è del 31 dicembre 2013 su un conto presso il ____________________ Poco dopo v'è stato il bonifico del 7 gennaio 2014 all'Ufficio fallimenti di __________ di CHF 27'516,05 a favore del figlio e il 27 gennaio 2014 di CHF 5'000 sul conto presso __________. Dal registro di commercio emerge che "Il titolare della __________ è stato dichiarato in fallimento con decreto della Pretura del Distretto di __________ del __________.06.2012 a far tempo dal __________.06.2012 alle ore 10.00" e che "Il fallimento è stato revocato con decreto della Pretura del Distretto di __________ del __________.03.2014. La situazione è ristabilita come in precedenza". Il __________ giugno 2014 __________ ha modificato la ragione sociale della sua ditta individuale in "__________", lo scopo e la sede. Da quel momento, come emerge dai giustificativi bancari, i bonifici dell'assicurata sono andati a favore di questa società presso __________: CHF 127'516,05 nel 2014, CHF 78'000.- nel 2015, CHF 50'000.- nel 2016, CHF 20'500.- nel 2017, CHF 5'000.- nel 2018, CHF 4'000.- nel 2019, CHF 22'000.- nel 2020 e CHF 5'000.- nel 2021. Le causali sono: "promozione ditta", "regalo" oppure nessuna indicazione. Il totale dei versamenti comprovati è di CHF 312'016,05. A questi importi vanno aggiunte le somme prelevate al bancomat o allo sportello, che sui giustificativi l'assicurata ha etichettato espressamente "x __________", per complessivi CHF 31'000 (a cui si aggiungono CHF 3'000 quale regalo per la nascita della nipote). Vi sono inoltre altri prelevamenti in contanti, sia all'automatico sia allo sportello bancario, superiori a CHF 5'000 che l'interessata ha cerchiato sugli estratti conto, ma di cui non ha indicato la destinazione, per un totale di CHF 40'000. Globalmente, dai giustificativi bancari si risale all'importo di CHF 343'016,05 che l'assicurata ha versato al figlio cui si aggiungono, verosimilmente, anche i CHF 40'000. La distinta scritta a mano inviata alla Cassa, dalla ricorrente cifra le sue elargizioni in CHF 435'016,05.

 

                             9.  Secondo la ricorrente, al fine di determinare la soglia di sostanza per valutare il diritto alle prestazioni complementari si dovrebbe eliminare dalla sostanza netta il mutuo di oltre CHF 400'000. Tale censura non può essere accolta.

 

Difatti, secondo un principio generale del diritto fiscale, a cui l'art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI rinvia, vengono considerati sostanza i risparmi di ogni tipo, le azioni nazionali ed estere, le obbligazioni, le vincite alla lotteria, le eredità (anche indivise), i valori di riscatto dell'assicurazione sulla vita ed il capitale pagato a rate (pagamenti di capitale da parte di assicurazioni e capitali di vecchiaia), gioielli, opere d'arte, importanti somme di denaro contante, prestiti concessi, automobili, così come immobili e fondi (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 582 pag. 229; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden, 1995, pag. 116). Rientrano nella sostanza anche il contributo di mantenimento versato dai parenti (art. 328 CC) che l'assicurato ha risparmiato, un'indennità versata da un'assicurazione di responsabilità civile a seguito di un incidente della circolazione, l'importo di un capitale rimborsato dall'autore di una truffa, un'indennità versata a titolo di riparazione morale secondo la legge sull'aiuto alle vittime di reati, l'importo di un credito in restituzione risultante dalla nullità di un contratto concluso da un assicurato incapace di discernimento (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, N. 43 pag. 143 ad art. 11). La sostanza comprende dunque tutti i suoi beni mobili e immobili e i diritti personali e reali che gli appartengono (N. 3443.01 DPC); non è determinante da quali entrate è composto il risparmio né per quali motivi si è risparmiato (STF 9C_612/2012 del 28 novembre 2012, consid. 3.2). La sostanza annovera quindi l'insieme dei beni valutabili in denaro, compresi i diritti (Werlen, op. cit., pag. 104).

 

In concreto, va considerato che la somma di oltre CHF 400'000 è stata versata dalla ricorrente al figlio (e meglio alla sua società) quale mutuo (artt. 312 segg. CO), negli anni 2013-2021, per promuovere l’attività. Ne discende che, in favore della ricorrente deve essere ritenuto un diritto, personale, alla restituzione delle medesime somme di danaro (credito di restituzione). A buon diritto, quindi, la Cassa ha computato all'assicurata l'intero ammontare del mutuo, almeno pari a CHF 435'016,05, che ha concesso al figlio. Di conseguenza, la soglia di sostanza di CHF 100'000 dell'art. 9a cpv. 1 LPC è ampiamente superata e la ricorrente non ha perciò diritto alle prestazioni complementari.

 

                           10.  Va ancora evidenziato che, stante un diritto al rimborso degli importi mutuati, in diritto non va considerata la rinuncia di sostanza, salvo che appaia già dall'inizio che il mutuo non sarebbe stato rimborsato (STFA P 12/06 del 2 febbraio 2007, consid. 4; Valterio, op. cit., N. 109 pag. 174 ad art. 11).

 

Nell'evenienza concreta anche se si volesse ritenere verosimile che, già a fine 2013, quando l'assicurata ha iniziato a versare al figlio (sui conti societari) le somme di denaro evocate in precedenza al fine di promuovere la sua attività, sussisteva un rischio molto elevato per la ricorrente di non recuperare i propri averi il risultato non cambierebbe.

 

Già ad inizio anno 2014, infatti, la ricorrente ha versato direttamente all'Ufficio fallimenti quasi CHF 30'000 per evitare il fallimento della ditta individuale del figlio e, appena dopo la revoca del fallimento, avvenuta nel marzo 2014, essa ha eseguito altri ingenti versamenti nella ditta sia prima sia dopo che ha cambiato ragione sociale, scopo e sede, che la ricorrente ha quantificato in CHF 127'516,05. L'anno seguente i versamenti assommavano a quasi CHF 100'000 e nel 2016 oltre CHF 75'000. Queste continue dazioni, senza un piano di restituzione, senza un impegno formale al rimborso, senza un interesse pattuito, senza una minima garanzia reale, avrebbero dovuto fare sorgere più di un dubbio alla creditrice sulla possibilità di recuperare i suoi soldi. I fatti - e il debitore stesso l'ha confermato nella dichiarazione del 27 giugno 2022 - hanno poi dimostrato che dopo 9 anni dall'inizio dei bonifici il figlio della ricorrente non ha restituito nemmeno un franco di quanto ricevuto. Si può dunque concludere che, seppure non sia stata concordata una data per la restituzione delle somme mutuate, visto che ciò dipendeva più da un’aspettativa ereditaria (poi disattesa) che dall'andamento dell'attività lavorativa del debitore, il credito della madre verso il figlio (o meglio le sue ditte) appariva più che teorico: non recuperabile.

 

Anche se si volesse considerare questa costellazione (in luogo del mutuo che conferisce il diritto al rimborso computabile quale sostanza) la concessione di tutti questi mutui ad un’azienda del figlio nelle condizioni descritte deve essere assimilata a una rinuncia di sostanza ai sensi dell'art. 11a LPC. Ne consegue che, anche applicando l'art. 17e OPC-AVS/AI sul computo della sostanza a cui si è rinunciato, e riducendo quindi annualmente di CHF 10'000 annui dalla sostanza alienata stabilita in almeno CHF 435'016,05, si ottiene comunque una sostanza netta computabile di CHF 357'016,05 (N. 3531.02 e N. 3531.03 DPC, Allegato 14.5), che supera, già da sola, la soglia di entrata per persone sole evocata. In tali condizioni la ricorrente non ha diritto alle PC.

                           11.  Sulla scorta di quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese giudiziarie. Portando infatti il gravame sul diritto alle prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA). Sul tema, cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. ARES BERNASCONI, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                        Il segretario di Camera

 

Ivano Ranzanici                                           Gianluca Menghetti