Raccomandata |
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Incarto
n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 20 giugno 2022 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
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ritenuto in fatto che
RI 1, 1976, beneficia di prestazioni complementari all'AI da diversi anni e per l'anno 2019 (doc. 1) la Cassa cantonale di compensazione ha in particolare ritenuto che la moglie __________ conseguiva un reddito da attività lucrativa di Fr. 4'636.- annui,
anche per gli anni 2020 (doc. 20) e 2021 (docc. 47 e 64) la Cassa ha computato all'assicurato un reddito da attività lucrativa della moglie di Fr. 4'636.-,
nel mese di ottobre 2021 (doc. 67) l'amministrazione ha avviato la revisione periodica della prestazione complementare e l'8 febbraio 2022 (doc. 76) ha chiesto all'assicurato copia dei certificati di stipendio della moglie per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 (docc. 78-4-19/19), da cui è emerso un reddito maggiore,
con decisione del 3 marzo 2022 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurato di restituire Fr. 20'377.- di prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2022 per non averle notificato l'aumento del salario della moglie dal 2018 (docc. 81-90),
la mattina del 15 marzo 2022 (doc. A9) RA 1, curatrice dell'assicurato, ha chiesto spiegazioni alla Cassa, indicando che "ho sempre seguito io le comunicazioni e siete sempre stati informati dei salari della moglie, prima chiedevate abbastanza regolarmente e con l'andare del tempo a fine anno, non capisco davvero questo nuovo conteggio. Vogliate cortesemente darmi spiegazioni, saluti.",
nel pomeriggio (doc. 94) ha scritto una nuova email, affermando in particolare che "a voi risulta che non sono stati dichiarati ma noi abbiamo sempre inviato le buste paga richieste e annunciato gli aumenti, magari per il 2021 e 2022 che ha seguito le cose maggiormente il Sig. RI 1 qualcosa non lo avevate ancora ricevuto ma prima sì. (…)",
il 18 marzo 2022 (doc. A2) la curatrice si è formalmente opposta, dichiarando che "(…) Abbiamo sempre fornito tutte le informazioni richieste e siete sempre stati informati dei cambiamenti, la Sig.ra __________ lavora a ore per il comune di __________ da molti anni (…) Chiedo di rivalutare la situazione tenendo conto che le comunicazioni richieste sono sempre state fornite e della difficoltà di gestione dei vari piccoli cambi di salario della moglie, non è stato fatto intenzionalmente di non fornire i salari del 2021 ma tutti gli altri erano stati inviati. Allego tutte le buste paga per una rivalutazione e chiedo il condono, non ci sono stati dei reali aumenti o nuovi contratti, la Sig.ra è stata pagata maggiormente per il periodo Covid e anche io me ne sono resa conto quando ho visto le buste paghe delle differenze (…)",
il 29 marzo 2022 (doc. A1) l'amministrazione ha informato la curatrice che la richiesta di restituzione è stata emanata perché non le sono mai state notificate le variazioni di salario della moglie dell'assicurato,
con decisione del 5 aprile 2022 (doc. A3) la Cassa cantonale di compensazione si è pronunciata sulla domanda di condono del 18 marzo 2022 dell'assicurato, respingendola per assenza della buona fede, poiché non è stata informata dell'aumento dello stipendio della moglie nonostante il 16 dicembre 2019 e il 18 dicembre 2020 gli avesse notificato delle comunicazioni di prestazioni complementari contemplanti un salario differente a quello realmente percepito dal coniuge,
nella sua email del 5 aprile 2022 (doc. 98) la curatrice ha ribadito la richiesta di condono, facendo valere la sua buona fede e le difficoltà economiche della famiglia e ha concluso asserendo: "Chiedo di rivalutare tutta la situazione con gli assistenti sociali di __________ che nei prossimi giorni incontreranno i Signori RI 1, chiedo il condono di questi arretrati e la rivalutazione per come procedere in base alla situazione reale che varia mensilmente e viste le variazioni considerevoli non è possibile fare nemmeno una volta all'anno.",
l'indomani, a seguito della richiesta di chiarimenti (doc. 100-2/3), mediante email la Cassa ha spiegato alla curatrice perché è stato negato il condono, come procedere in futuro con le buste paga della moglie dell'assicurato e che ha la possibilità di presentare opposizione contro il rifiuto del condono (doc. 100),
il 28 aprile 2022 (doc. 101) RA 1 ha presentato opposizione chiedendo il condono fino al 2020, mentre per gli anni 2021 e 2022 ha espressamente indicato di non postularlo "perché abbiamo considerato i vostri calcoli corretti" (doc. A4),
con decisione su opposizione in tema di condono del 20 giugno 2022 (doc. A5) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione, ribadendo che l'aumento del salario della moglie non le è mai stato notificato, disattendendo così l'obbligo di notificare ogni cambiamento. La violazione commessa configura dunque una negligenza grave, perciò la buona fede invocata non può essere ammessa,
nell'email del 30 giugno 2022 (doc. A6) la curatrice ha espresso il suo dissenso, lamentando che le prove di avere trasmesso i documenti necessari non sono state prese in considerazione, perciò "Procederò con il reclamo al tribunale d'appello. Avete sbagliato i calcoli come comunicato più volte e li avete sbagliati anche nel 2016 e 2017 vogliate ricalcolare correttamente tutto presunto dovuto, attendo la correzione.",
il 12 luglio 2022 (doc. 107) la rappresentante dell'interessato ha informato la Cassa per email che "non ho ancora ricevuto il calcolo corretto dal 2015 al 2022",
il 7 settembre 2022 (doc. 108) la curatrice dell'assicurato ha scritto all'amministrazione ribadendo di non avere ancora ricevuto il conteggio corretto, perciò "vogliate inviarlo in modo che possiamo rimborsare solo il dovuto e non tutto quello che è stato richiesto per errore. Ok che dobbiamo rimborsare il dovuto, ma il corretto dovuto e la vostra fattura al momento non corretta. (…)",
con ricorso del 12 settembre 2022 (doc. I) RA 1, per conto di RI 1, ha informato il TCA che il 29 settembre seguente si sarebbe incontrata con la Cassa di compensazione. Inoltre, ha rilevato che quest'ultima non ha ancora emesso il conteggio corretto, poiché prima si deve evadere l'opposizione al condono e poi potrà emettere il nuovo conteggio. Secondo la ricorrente, la Cassa non avrebbe fornito una risposta sull'importo da restituire e la sua contestazione del 12 luglio 2022 avrebbe dovuto essere trasmessa al Tribunale per darle la possibilità di rivedere la situazione,
l'insorgente ha altresì affermato che "Ho chiesto molte volte spiegazioni telefoniche sui conteggi dei salari della moglie, anche per mail, vedi allegati 7, ma non mi sono mai state date risposte o spiegazioni, non possono accusarmi di mancanza di buona fede per non aver capito i loro errori, non sono nemmeno mai stati chiari i conteggi e gli accordi, gli annunci sono sempre stati fatti tutti e anche le richieste di chiarimenti. Quando venivano inviate le buste paghe non venivano sempre fatti dei nuovi conteggi e le spiegazioni alle mie domande sono sempre state che fanno loro le medie visto la variabilità.",
nella risposta del 5 ottobre 2022 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto di respingere il ricorso e ha rinviato alle motivazioni fornite con la decisione su opposizione,
l'amministrazione ha precisato che il 29 settembre 2022 (doc. 111) v'è stato un incontro con la curatrice del ricorrente e che, malgrado le giustificazioni fornite da quest'ultima, si è configurata una grave negligenza, perciò il condono andava negato,
il 12 ottobre 2022 (doc. V) il Tribunale ha chiesto alla Cassa, alla luce degli scritti di RA 1 che sono seguiti alla decisione di restituzione del 3 marzo 2022 (specie la lettera 18 marzo 2022 doc. A2) e al rifiuto del condono del 5 aprile 2022, il motivo per cui non ha ritenuto che la curatrice, oltre a chiedere il condono, si fosse anche opposta alla decisione di restituzione non ritenendola corretta,
l'amministrazione ha spiegato, il 17 ottobre 2022 (doc. VI), di avere inteso che sebbene con lo scritto del 18 marzo 2022 la curatrice avesse fatto opposizione alla decisione di restituzione e chiesto il condono, nell'email del 5 aprile 2022 ha poi confermato che chiedeva il condono come da lettera del 18 marzo 2022,
con scritto del 19 ottobre 2022 (doc. VIII) la curatrice ha riferito dell'incontro avuto con il capo servizio della Cassa, contestando di non avere mai trasmesso la documentazione relativa ai salari della moglie del suo pupillo e quindi di essere in mala fede, non essendo a conoscenza di come venga calcolato il reddito da lavoro e ogni quanto deve trasmetterle le buste paga, visto che alle sue numerose richieste non ha ricevuto una risposta chiara,
l'insorgente ha infine ribadito la richiesta che i conteggi arretrati siano verificati, che l'anno 2022 sia subito aggiornato e che le sia comunicata la procedura da seguire cosicché possa verificare l'operato dell'amministrazione,
il 25 ottobre 2022 (doc. IX) la curatrice del ricorrente ha spiegato al TCA che il 18 marzo 2022 ha chiesto sia la rivalutazione del conteggio, ritenendolo errato, sia il condono e che dopo la risposta della Cassa del 29 marzo 2022 l'ha contattata telefonicamente e ha preteso tre volte di avere i conteggi corretti.
Nei suoi successivi scritti ha domandato unicamente il condono, visto che aveva inviato tutte le buste paga per un ricalcolo ed era in attesa del nuovo conteggio del diritto alle PC e, pertanto, dell'importo da rimborsare,
inoltre, RA 1 ha precisato che in seguito ha continuato a ribadire la richiesta di condono, perché anche se ci fossero stati degli errori nei calcoli l'importo da restituire rimaneva comunque elevato per il ricorrente e non era in grado di rimborsarlo,
infine, il ricorrente ha osservato che, ad oggi, è ancora in attesa dei conteggi corretti in base alle buste paga della moglie che ha inviato all'amministrazione come pure delle indicazioni sulla procedura da seguire per evitare ulteriori problemi (trasmetterli mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente),
la Cassa non si è ulteriormente espressa (doc. X),
considerato in diritto
la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 c. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003),
l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite e l'art. 25 cpv. 2 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo tre anni a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione,
con la revisione periodica avviata nell'autunno 2019, la Cassa cantonale di compensazione è venuta a sapere, a metà dicembre 2021 (doc. 71-1/18), che il reddito conseguito dalla moglie dell'assicurato era superiore a quello ritenuto nei fogli di calcolo per determinare il diritto alle prestazioni complementari,
dopo avere raccolto i certificati di salario relativi agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 (doc. 76), la Cassa di compensazione ha emesso il 3 marzo 2022 una decisione di restituzione delle PC indebitamente ricevute dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2022, per un totale dovuto di Fr. 20'377.-, poiché l'assicurato non le ha notificato l'aumento del salario della moglie,
con l'opposizione del 18 marzo 2022 (doc. 95-1/36) la curatrice dell'assicurato ha allegato "tutte le buste paga per una rivalutazione e chiedo il condono",
prima di ricevere la decisione di rifiuto del condono emessa il 5 aprile 2022, quello stesso giorno RA 1 (doc. 98), come ha confermato la Cassa al TCA pendente causa (doc. VI), ha invero confermato la richiesta di condono del 18 marzo 2022, ma successivamente, in altri suoi scritti, ha anche, implicitamente, contestato l'ordine di restituzione,
infatti, nello scritto del 28 aprile 2022 (doc. 102-1/41) ha indicato di non chiedere il condono per gli anni 2021 e 2022 "perché abbiamo considerato i vostri calcoli corretti e di dover rendere a conguaglio solo la differenza percepita in più dall'anno precedente", visto che era in attesa del ricalcolo chiesto il 18 marzo 2022. Per tale motivo, ha chiesto "indicazioni scritte per la trasmissione delle prossime buste paga, in modo che non vi siano più incomprensioni, il condono fino al 2020 e la fattura per i rimborsi 2021 e 2022",
anche nell'email del 30 giugno 2022 (doc. 104) la curatrice dell'assicurato ha contestato l'ordine di restituzione, affermando che "Avete sbagliato i calcoli come comunicato più volte e li avete sbagliati anche nel 2016 e 2017 vogliate ricalcolare correttamente tutto presunto dovuto, attendo la correzione.",
la stessa conclusione va tratta per il messaggio di posta elettronica del 12 luglio 2022, con cui la rappresentante del ricorrente ha fatto presente alla Cassa di non avere ancora ricevuto il calcolo corretto per gli anni dal 2015 al 2022,
pure con il ricorso, e pendente causa ad esplicita richiesta del Tribunale, l'assicurato, per il tramite della sua curatrice, ha ribadito di non essere d'accordo con l'importo da restituire, perché malgrado abbia più volte chiesto spiegazioni alla Cassa sui conteggi dei salari della moglie, non le ha ottenute e quindi non ha potuto verificare se quanto deve rimborsare sia corretto,
stando così le cose, la volontà dell'assicurato di contestare l'ordine di restituzione del 3 marzo 2022, seppure espressa in maniera non sempre chiara ed esplicita, ma sufficientemente nell’opposizione doc. A2, poteva e doveva comunque essere dedotta dalla Cassa (scritto del 18 marzo 2022, cui l'opponente ha allegato "tutte le buste paga per una rivalutazione" doc. A2). In caso di dubbio l’amministrazione avrebbe dovuto interpellare la curatrice (poco cognita della procedura) per accertarne la volontà,
tale volontà è comunque poi emersa in modo più chiaro dagli scritti seguenti della curatrice, la quale ha continuato a lamentare di non avere ricevuto i conteggi corretti delle PC dopo avere inviato alla Cassa le buste paga della moglie del beneficiario PC per un ricalcolo del suo diritto,
di conseguenza, la Cassa di compensazione doveva chinarsi sulla contestazione della restituzione prima di decidere sulla domanda di condono dell'assicurato,
giusta l'art. 4 cpv. 4 OPGA, il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato,
non è invece ammissibile l’emanazione di una decisione di condono a fronte dell’opposizione formale alla decisione con cui è stato determinato il diritto alle PC e cifrato l’importo chiesto in restituzione,
di conseguenza il ricorso va accolto e gli atti ritornati alla Cassa di compensazione per emanare una decisione su opposizione relativa all'ordine di restituzione emesso il 3 marzo 2022,
contro detta decisione, semmai, l'assicurato potrà formulare ricorso davanti a questo TCA,
soltanto quando la decisione sulla restituzione delle prestazioni complementari sarà cresciuta in giudicato la Cassa potrà emanare una (nuova) decisione sulla domanda di condono formulata il 5 aprile 2022 che, se del caso, è impugnabile dapprima mediante opposizione presso la stessa Cassa cantonale di compensazione (art. 52 LPGA) e poi con ricorso davanti a questo Tribunale (art. 56 LPGA),
la decisione su opposizione del 20 giugno 2022 concernente il rifiuto di concedere all'assicurato il condono della restituzione di Fr. 20'377.- è quindi prematura e come tale va annullata,
il ricorso deve perciò essere accolto nel senso delle considerazioni esposte,
portando il ricorso sul diritto alle prestazioni complementari non vanno prelevate delle spese, siccome non previse dal legislatore (art. 61 lett. fbis LPGA),
per l'art. 61 lett. g LPGA, il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento,
l'indennità per ripetibili può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 129 II 297 consid. 5, DTF 119 Ib 412, DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7) ed è concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329),
l'insorgente è rappresentato dalla sua curatrice, ma dagli atti di causa non emerge che sia giurista cognita del tema oggetto del giudizio o comunque in possesso di una specifica formazione nella materia in causa e neppure si può ravvisare un agire temerario da parte dell'assicuratore,
ne segue che non vanno assegnate ripetibili (STF K 139/06 del 31 gennaio 2008, consid. 8, STFA K 123/06 del 6 dicembre 2007, STF K 63/06 del 5 settembre 2007; STCA 36.2021.29 del 27 settembre 2021; STCA 36.2021.21 del 26 luglio 2021).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti sono trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione, affinché si pronunci sull'opposizione dell'assicurato del 18 marzo 2022 contro la decisione formale del 3 marzo 2022 di restituire Fr. 20'377.- per prestazioni complementari indebitamente ricevute dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2022.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti