Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
33.2022.23

 

TB/IR

Lugano

5 dicembre 2022      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2022 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 19 ottobre 2022 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Dal 2015 RI 1, 1940, beneficia di prestazioni complementari all'AVS. Per determinare questo diritto la Cassa cantonale di compensazione ha in particolare ritenuto il valore venale dei sette immobili in cui non abitava, il valore di stima dell'immobile in cui viveva, il valore locativo di quest'ultimo e le spese di manutenzione ad esso collegate. Il valore locativo, aumentato del forfait per le spese accessorie, è stato ritenuto quale pigione.

 

                          1.2.  Nell'estate 2019 (doc. 24) la Cassa di compensazione ha avviato la procedura di revisione periodica ed è emerso che l'assicurata locava un'abitazione e che la sostanza immobiliare era mutata. La Cassa di compensazione ha quindi chiesto all'assicurata, il 4 dicembre 2019 (doc. 26), di indicare su quale mappale abitava e se gli altri suoi sei fondi erano ancora di sua proprietà. Il 16 dicembre 2019 (doc. 29-3/13) la beneficiaria di PC ha risposto che locava per CHF 450 al mese un'abitazione e che si assumeva tutte le spese accessorie. Inoltre, ha comunicato che l'8 giugno 2017 ha donato i sei fondi del valore di CHF 6'158. Interpellata al riguardo dalla Cassa (doc. 30 e 31), il 16 gennaio 2020 (doc. 33-4/11) l'assicurata le ha trasmesso il contratto di locazione precisando di assumersi tutte le spese accessorie e l'ha informata che l'abitazione presente sulla particella n. 2092 di __________ non era locata a terzi, ma era sfitta.

 

                         1.3.  La Cassa di compensazione ha fatto peritare dall'Ufficio stima la citata part. n. 2092 (doc. 32 e 35) e il 10 marzo 2020 (doc. 38), dopo avere preso conoscenza della sua reale situazione abitativa, ha calcolato il diritto alle PC dell'assicurata dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2020 senza il valore commerciale della particella n. 3089 di __________ e, risultando che non aveva più diritto alle prestazioni complementari (doc. 40-53), le ha chiesto in restituzione l'importo di CHF 4'068.

 

                          1.4.  Il 16 marzo 2020 (doc. 55) l'assicurata si è opposta alla decisione di restituzione, sostenendo che il suo diritto alle PC, nel lasso di tempo indicato, è stato calcolato sulla base della documentazione che essa ha trasmesso alla Cassa in modo puntuale e completo. Inoltre, l'opponente ha rilevato che a suo tempo tutti i suoi fondi sono stati peritati da un funzionario del Cantone, perciò ha chiesto che continui ad esserle versata la prestazione complementare riconosciuta fino al 31 marzo 2020, anche perché ha una situazione finanziaria precaria che non le permette di rimborsare quanto richiesto e quindi, nel caso l'opposizione non fosse stata accolta, ha postulato il condono.

 

A richiesta dell'amministrazione (doc. 56), il 27 aprile 2020 (doc. 57) l'interessata ha precisato di essersi opposta alla restituzione perché le modifiche del valore di stima hanno reso precaria la sua situazione, ma qualora la sua opposizione fosse stata respinta ha chiesto sin da allora il condono della restituzione.

Ritenendo, la Cassa, che l'opposizione non adempisse i requisiti legali (doc. 58), l'11 maggio 2020 (doc. 59-1/29) l'assicurata l'ha completata contestando la decisione di restituzione, reputandola ingiusta e iniqua, giacché la sua situazione finanziaria e la sua sostanza non erano assolutamente cambiate; anzi, essa viveva al di sotto del minimo d'esistenza. Ha pure rilevato che un funzionario aveva già effettuato un sopralluogo sui suoi fondi e aveva potuto accertare come l'immobile ubicato a __________ non fosse una villa lussuosa né un immobile in cui vi si potesse abitare tutto l'anno, tanto che ora vive in un angusto locale a __________. Al 31 dicembre 2019 v'erano sul suo conto bancario CHF 1'818,55 e dal 2015 non ha mai nascosto nulla riguardo alle sue PC. Purtroppo, la revisione delle stime ha aumentato la sua sostanza da CHF 78'489 a CHF 93'434 penalizzandola ancora di più, tanto che a seguito della decisione del 10 marzo 2020 anche altre istituzioni le hanno chiesto il rimborso di prestazioni.

In caso di reiezione dell'opposizione, ha postulato il condono.

 

                          1.5.  Con decisione su opposizione del 19 ottobre 2022 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto le opposizioni dell'assicurata. L'amministrazione ha ricordato la volontà del legislatore di regolamentare le situazioni in cui l'assicurato è proprietario di uno o più immobili, che non utilizza come abitazione primaria che devono essere valutati al valore venale, per non sfavorire chi non possiede sostanza immobiliare. La Cassa si è perciò basata, per i 7 immobili in cui l'assicurata non viveva, sulla perizia che l'Ufficio stima aveva già effettuato nel 2015, mentre ha fatto peritare nel 2020 la particella n. 2092 (CHF 200'000) visto che è emerso, con la revisione periodica, che non era più adibita ad abitazione primaria. Inoltre, l'amministrazione è venuta a sapere che sei dei sette predetti immobili sono stati venduti nel 2017 e che non era stata comprovata la destinazione del prezzo incassato, perciò ha considerato l'importo di CHF 71'940 a titolo di rinuncia di sostanza.

 

                                  La Cassa ha quindi ricalcolato il diritto alle PC dell'opponente computando il corretto canone di locazione, il nuovo importo della sostanza immobiliare e la rinuncia di sostanza. Il nuovo diritto che ne è scaturito ha comportato una riduzione della PC precedentemente percepita e l'ordine di restituzione dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2020. Del resto, ha osservato, l'obbligo di informare che incombe ai beneficiari di PC è indicato nelle decisioni emanate all'assicurata ed è importante comunicare la variazione del canone d'affitto e la vendita di fondi. Avendo rilevato un caso di indebita percezione di prestazioni, la Cassa era quindi tenuta a emanare la decisione di restituzione e l'importo di CHF 4'068 richiesto è corretto.

 

                          1.6.  Con ricorso del 27 ottobre 2022 (doc. I) RI 1 ha contestato le conclusioni tratte dall'amministrazione, ritenendo di avere sempre compilato correttamente tutte le domande della Cassa e allegato tutti i giustificativi che le ha richiesto.

 

                                  La ricorrente ha osservato di avere sempre lavorato come semplice impiegata, di non avere un secondo pilastro e di vivere con una rendita minima AVS, perciò ha dovuto postulare le prestazioni complementari e al momento della domanda ha allegato tutti i giustificativi inerenti la sua situazione finanziaria personale e tutte le sue notifiche di tassazione. L'assicurata ha poi precisato di non avere venduto i suoi fondi, ma li ha donati a suo nipote ed è stata regolarmente tassata dall'Ufficio imposte di successione e donazione (doc. C) perciò, non avendo ricevuto nulla, non ha nascosto la destinazione dell'importo incassato. Avendo sempre informato la Cassa sulla sua situazione finanziaria e patrimoniale, la ricorrente ha ritenuto di essere in buona fede. Qualora il Tribunale dovesse respingere il ricorso, ha chiesto il condono della somma da restituire.

 

                          1.7.  Nella risposta del 17 novembre 2022 (doc. III) la Cassa di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso rinviando al contenuto della decisione su opposizione. Essa ha però osservato come non sia vero che l'assicurata ha sempre allegato tutti i giustificativi necessari, non avendo infatti indicato nel formulario di richiesta delle PC che pagava una pigione, ciò che ha portato la Cassa a ritenere che l'interessata vivesse nell'immobile alla particella n. 2092 di __________. Inoltre, le donazioni immobiliari avvenute nel 2017 non le sono state segnalate quando nel 2019 ha compilato il formulario di revisione periodica, avendo anzi negato di avere effettuato delle donazioni. È perciò soltanto con le note aggiuntive indicate dall'Agenzia comunale AVS che la Cassa, in quell'occasione, è venuta a conoscere la sua reale situazione economica.

 

                          1.8.  La ricorrente ha ribadito con scritto datato "luglio 2020" (doc. V), ma spedito il 25 novembre 2022, che vive dal 2004 con la sola rendita AVS, che le donazioni sono state iscritte a registro fondiario, perciò la Cassa poteva informarsi presso l'Ufficio di tassazione, l'Ufficio registri e il Comune sulla sua situazione e che già quando ha fatto richiesta di PC un perito ha valutato la casa di __________. L'assicurata ha infine postulato di nuovo il condono.

 

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008. Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2). In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

 

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

 

                          2.2.  Il 22 marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune importanti modifiche della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).

Nel caso di modifica della legge, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a).

 

In concreto, trattandosi della restituzione di prestazioni percepite dalla ricorrente dal 2015 al 2020, fanno senza dubbio stato le norme materiali vigenti fino all'entrata in vigore della Riforma delle PC e quindi valide fino al 31 dicembre 2020.

 

                          2.3.  Oggetto del contendere è la correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa cantonale di compensazione nei confronti della ricorrente per le prestazioni complementari versate dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2020, che il 10 marzo 2020 la Cassa ha calcolato ammontare a CHF 4'068.

 

                          2.4.  L'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

 

Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

 

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).

 

Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGA). Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

 

                          2.5.  Dopo essere venuta a conoscenza, con la ricezione del formulario di revisione delle prestazioni complementari a fine anno 2019, che l'assicurata locava un immobile, la Cassa di compensazione si è fatta trasmettere dall'assicurata il contratto di locazione, visto che fino a quel momento aveva ritenuto che vivesse nell'abitazione di sua proprietà sita sulla particella n. 2092 RFD di __________ e quindi aveva computato il relativo valore locativo quale pigione. La Cassa ha perciò dato mandato all'Ufficio stima di peritare il fondo non più adibito ad abitazione primaria dell'assicurata.

Inoltre, le ha chiesto informazioni riguardo agli altri suoi immobili, scoprendo che li aveva donati nel 2017.

 

Con decisione formale del 10 marzo 2020 la Cassa ha stabilito il nuovo diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata. Come risulta dai fogli di calcolo allegati, dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2020 l'interessata non aveva più diritto alle prestazioni complementari, poiché tre le entrate ha considerato una quota della proprietà fondiaria secondaria di CHF 200'000 e una rinuncia di sostanza di CHF 71'940, che poi diminuiva di anno in anno. Constatato, quindi, un indebito riconoscimento di prestazioni, giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA la Cassa ha chiesto la restituzione della somma di CHF 4'086 erroneamente versata dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2020.

 

                          2.6.  Per l'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS. L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

 

Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede in particolare che:

 

" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

(…)

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

 

1.     13 200 franchi per le persone sole",

 

e che l'art. 11 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili/ non computabili e fra quelli computabili (cpv. 1) vi sono:

 

" b.   i proventi della sostanza mobile e immobile;

c.   un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g.   i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".

 

                          2.7.  Nei fogli di calcolo posti alla base della decisione impugnata, la Cassa di compensazione ha computato fino al 30 giugno 2017 l'importo di CHF 271'940 quale valore della proprietà fondiaria secondaria, mentre dal 1° luglio 2017 ha distinto questo importo fra la rinuncia alla sostanza e la proprietà fondiaria secondaria.

Da quel momento, infatti, la proprietà fondiaria secondaria è stata ritenuta in ragione di CHF 200'000, ovvero pari al valore venale stabilito dall'Ufficio stima, mentre la posta della rinuncia di sostanza, inizialmente ammontante a CHF 71'940 nel 2017 e nel 2018, è stata diminuita ogni anno di CHF 10'000 e nel 2020 era di CHF 51'940. L'insorgente ha contestato il rifiuto della prestazione, rilevando di avere sempre inviato all'amministrazione tutta la necessaria documentazione, che già a suo tempo l'Ufficio stima ha valutato i suoi fondi e che da allora la sua sostanza non si è modificata.

 

Occorre quindi determinare l'importo della sostanza della ricorrente.

 

                          2.8.  Per la determinazione del valore dei fondi di proprietà dell'assicurata, si deve distinguere fra l'immobile che dal 2010 non le serve più da abitazione primaria e gli immobili che ha donato - e non venduto - al nipote nel 2017.

 

Nel primo caso fa stato l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, che prevede infatti, che la sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.

 

Nel secondo è applicabile l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI, giusta cui in caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.

 

Il criterio di valutazione è quindi il medesimo, ma la differenza segue poi nella sorte degli importi così determinati.

 

Secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per stabilire il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.). L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137). Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.

In merito a ciò si osserva ancora che in casi riguardanti il nostro Cantone, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare effettuata dall'Ufficio cantonale di stima, il Tribunale federale ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).

 

                          2.9.  Nell'ambito della domanda di PC inoltrata dall'assicurata nel 2015, l'8 aprile 2015 (doc. 5) la Cassa di compensazione ha chiesto all'Ufficio stima di peritare il fondo n. 3089 RFP di __________ e i mappali numeri 5726, 5730, 5731, 5734, 5737 5775 VM di __________, determinandone il valore venale. Il 9 luglio 2015 (doc. 7) l'Ufficio stima ha stabilito rispettivamente in CHF 600, CHF 30, CHF 150, CHF 900, CHF 60, CHF 800 e CHF 70'000 il valore venale dei predetti fondi e ha inserito la somma di CHF 71'940 nelle entrate dell'assicurata quale proprietà fondiaria secondaria.

 

A questo importo ha aggiunto CHF 72'991, corrispondenti al valore fiscale della particella n. 2092 RFD di __________, avendo a quel momento considerato che l'assicurata avesse eletto questa dimora ad abitazione primaria, computando di conseguenza il relativo valore locativo a titolo di pigione.

 

Nell'estate 2019 la Cassa è venuta a sapere, in occasione della revisione periodica del diritto alle prestazioni complementari, che dal 2010 l'assicurata viveva in un appartamento di 2,5 locali nel nucleo di __________ e che pagava una pigione mensile di CHF 450 netti rispettivamente di CHF 5'400 annui, assumendosi per intero le spese accessorie. Pertanto, la casa edificata sul predetto mappale n. 2092 non era più adibita ad abitazione primaria dell'interessata e perciò doveva, alla stessa stregua degli altri sette fondi, essere valutata al valore venale (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI). La richiesta della Cassa in tal senso del 9 gennaio 2020 (doc. 32) è stata evasa un mese dopo (doc. 35) dall'Ufficio stima, che ha stabilito in CHF 200'000 il valore di questo immobile. La correttezza e completezza di questa valutazione, così come la precedente per gli altri sette suoi fondi, non è stata contestata dalla ricorrente. Non v'è motivo di scostarsi dalla cifra ritenuta.

 

                        2.10.  Alla ricorrente va ricordato che è indifferente, in questo caso, che il valore fiscale dei suoi immobili sia aumentato passando da CHF 78'489 a CHF 93'434 siccome, nell'evenienza concreta, non è determinante il valore di stima, ma quello venale. Infatti, d'un canto l'assicurata ha donato questi sette fondi al nipote e quindi li ha alienati a titolo gratuito rinunciando a una parte della sua sostanza (art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI); d'altro canto, essa non utilizza più l'immobile edificato sulla particella n. 2092 come abitazione primaria (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI), vivendo dal 2010 in locazione in una casa nel nucleo di __________.

 

L'affermazione dell'assicurata secondo cui la sua situazione patrimoniale non sarebbe mutata negli anni non è corretta.

 

Della donazione avvenuta nel 2017 l'assicurata nulla ha comunicato alla Cassa di compensazione, anzi, al momento della revisione periodica del 2019 ha espressamente negato di avere effettuato delle donazioni. Ciò ha comportato che la Cassa ha continuato a considerare il valore venale di questi sei fondi fondandosi sul capoverso 4 dell'art. 17 OPC-AVS/AI anziché sul capoverso 5 e quindi non ha proceduto, come previsto dall'art. 17a OPC-AVS/AI, all'ammortamento annuo di CHF 10'000 della sostanza a partire dal 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia.

 

Quanto all'immobile che dal 2010 non fungeva più da abitazione primaria, se è vero che è rimasto di proprietà dell'assicurata, tuttavia, per il diritto alle prestazioni complementari, il suo computo nelle entrate della beneficiaria di PC muta a differenza della qualifica che gli viene data. Se l'immobile serve da abitazione all'assicurata, si considera il suo valore di stima (art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI in connessione con l'art. 42 LT), mentre se la sostanza immobiliare non serve come abitazione primaria, al richiedente deve essere computata al valore venale (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI). È questa seconda ipotesi che si è realizzata nel 2010, ma di cui l'amministrazione è venuta a conoscenza solo nel 2019, non avendo l'assicurata segnalato alcunché nel 2015 quando ha fatto richiesta delle prestazioni complementari. In effetti, l'apposito formulario non indica nulla in merito al pagamento di una pigione (domande n. 53-55) e dunque, legittimamente, la Cassa poteva intendere che la richiedente abitasse nella casa sita sulla particella n. 2092 RFD di __________. Per questo motivo, le ha computato a titolo di affitto il valore locativo di questo fondo.

 

                        2.11.  La Cassa cantonale di compensazione ha dunque proceduto correttamente emanando la decisione di restituzione con cui ha rivisto la situazione patrimoniale dell'assicurata.

L'amministrazione ha a buon diritto computato all'assicurata dal 1° aprile 2015, ovvero da quando è sorto il diritto alle prestazioni complementari, il valore venale di CHF 200'000 della particella n. 2092 RFD di __________. Questo importo è stato giustamente sommato al valore venale degli altri fondi dell'interessata e conteggiato a titolo di proprietà fondiaria secondaria. Tuttavia, come è espressamente indicato nella decisione di restituzione, nel totale figurante nei fogli di calcolo la Cassa ha dimenticato di inserire il valore venale di CHF 600 (doc. 7-2/8) della particella n. 3089 RFP di __________, ritenendo un totale di CHF 71'940, in luogo di CHF 72'540, per i sette immobili di proprietà dell'assicurata peritati nel 2015.

 

Malgrado la segnalazione figurante in grassetto sulla predetta decisione, per il periodo dal 1° aprile 2015 al 30 giugno 2017 l'amministrazione non ha però corretto nei fogli di calcolo allegati l'importo della proprietà fondiaria secondaria, ma ha inserito ancora l'ammontare di CHF 271'940 anziché di CHF 272'540. Dal 1° luglio 2017, l'importo di CHF 271'940 è stato giustamente suddiviso in CHF 200'000 considerati come proprietà fondiaria secondaria e in CHF 71'940 a titolo di rinuncia di sostanza poiché, come visto, con la donazione al nipote nel giugno 2017 l'assicurata ha alienato alcuni suoi fondi. Va però osservato che la donazione ha riguardato sei dei suoi otto immobili (doc. D), perciò dopo questa transazione l'interessata è rimasta proprietaria delle particelle 2092 e n. 3089. Di conseguenza, dopo l'alienazione delle sei particelle, l'importo della sostanza da computare a titolo di rinuncia di sostanza assommava a CHF 71'940, mentre il valore della proprietà fondiaria secondaria è aumentato di CHF 600 (riferita alla particella 3089) e quindi andava conteggiato in ragione di CHF 200'600.

 

L’errore in cui è incappata la Cassa cantonale di compensazione è ininfluente ai fini dell’obbligo restitutivo, così come lo è il fatto che l’amministrazione non abbia computato le spese accessorie relative alla sua locazione (come si vedrà nelle considerazioni successive). In effetti, come si rileva dai documenti 40 a 53 (ossia dai calcoli relativi al diritto alle PC sulla scorta dei nuovi valori ritenuti dall’amministrazione e oggetto delle considerazioni che precedono) l’eccedenza delle entrate, per tutti i periodi d’interesse, è molto significativa. Nel doc. 40 la funzionaria incaricata ha ricalcolato il diritto alle PC della signora RI 1 per il periodo dal 1° gennaio 2020. Essa ha ritenuto un patrimonio computabile di CHF 216'226 (di cui 1/10 da ritenere, ossia CHF 21'622) in luogo di CHF 216826 per un importo da ritenere nel calcolo di CHF 21'682. Analogamente ciò è avvenuto per gli altri periodi di calcolo. L’eccedenza di entrate considerata in tutti i calcoli è però notevole, per il 2020 il superamento è di CHF 12'788; per l’anno 2019 assomma a CHF 12'808, l’anno precedente a CHF 14’020, nel 2017 a CHF 14’340 nel secondo semestre, mentre nel primo semestre CHF 14'269, nel 2016 a CHF 14'326 mentre nel 2015 (dal 1° aprile 2015 data d’inizio del beneficio delle PC) a CHF 14'624. Un peggioramento di CHF 600 dell’importo della sostanza, con un riflesso di CHF 60 per la determinazione del diritto alle PC appare quindi, come detto, assolutamente ininfluente (doc. 40 a 53).

 

                        2.12.  Nei nuovi calcoli, la Cassa di compensazione ha però ritenuto l’importo della pigione di CHF 450 al mese pagata dal 2010, mentre non sembra avere considerato il forfait relativo alle spese accessorie. La locatrice ha infatti confermato quanto sostenuto dalla ricorrente e cioè che la pigione annua di CHF 5'400 è rimasta invariata e che la conduttrice si assume tutte le spese accessorie (doc. 33-3/11).

 

L'OPC-AVS/AI definisce le spese accessorie riconosciute.

 

art. 16a Forfait per spese accessorie

1 Nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto soltanto un forfait.

2 Il capoverso 1 si applica pure alle persone che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto di abitazione sull'immobile che esse abitano.

3 L'importo annuo del forfait è di 1680 franchi.

4 La limitazione secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC deve essere rispettata.

 

Art. 16b Forfait per spese di riscaldamento

1 Oltre alle spese accessorie usuali, un forfait per le spese di riscaldamento è concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'articolo 257b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni.

2 L'ammontare annuo del forfait è uguale alla metà dell'ammontare di cui all'articolo 16a.

 

Nel Commento edito nel gennaio 2020 riguardante la Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) - Disposizioni d'esecuzione della riforma delle PC, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali si è così espresso sull'art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI:

 

" Nel caso dei beneficiari di PC che abitano un immobile di loro proprietà, per il calcolo delle PC viene riconosciuto quale spesa, tra le spese di abitazione, un importo forfettario per le spese accessorie. Queste spese includono le spese per il riscaldamento e l'acqua calda, altre spese d'esercizio analoghe nonché i tributi pubblici connessi all'uso della cosa. Per le persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e che non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento, per il calcolo delle PC è riconosciuto quale spesa anche un importo forfettario per le spese di riscaldamento, che corrisponde alla metà dell'importo forfettario per le spese accessorie previsto per i proprietari di immobili. Gli importi forfettari sono stati adeguati per l'ultima volta con effetto dal 1° gennaio 1998 e da allora sono rimasti pari a 1680, rispettivamente, 840 franchi all'anno. Nella maggior parte dei casi, questi importi non coprono le spese effettive e vanno pertanto adeguati.".

 

Dal testo letterale dell'art. 16a e dell'art. 16b OPC-AVS/AI, così come rilevato dall'UFAS, discende chiaramente che le spese accessorie (art. 16a OPC-AVS/AI) - fino al 31 dicembre 2020 pari a CHF 1'680 e dal 1° gennaio 2021 a CHF 2'520 - sono riconosciute unicamente ai proprietari di immobili e a chi ad esso si sostituisce in virtù di un diritto di usufrutto o di abitazione. Le spese di riscaldamento (art. 16b OPC-AVS/AI), ammontanti a CHF 840 rispettivamente a CHF 1'260, sono invece concesse ai conduttori di immobili che sono tenuti, essi stessi, a riscaldare a proprie spese l'abitazione che locano. In altre parole, questi due forfait non sono cumulabili, giacché concernono due diversi titolari del diritto alle prestazioni complementari.

 

Nel caso concreto, considerato che la conduttrice provvede personalmente alle spese di riscaldamento acquistando direttamente la legna, le si deve computare il forfait di CHF 840 per le spese accessorie. Questo importo va così ad aggiungersi alla pigione netta annua pagata dall'assicurata, perciò a titolo di locazione va computato l'ammontare di CHF 6'240 (CHF 5'400 + CHF 860).

 

Come osservato però in coda al considerando precedente, questo miglioramento per la ricorrente, ossia la maggiorazione di CHF 840 del fabbisogno per ogni anno di calcolo del diritto alle PC (doc. 40 – 53), non influenza l’importo delle prestazioni da restituire. Il superamento delle entrate è infatti notevole (cfr. consid. 2.11. in fine: “L’eccedenza di entrate considerata in tutti i calcoli è … per il 2020 … di CHF 12'788; per l’anno 2019 assomma a CHF 12'808, l’anno precedente a CHF 14’020, nel 2017 a CHF 14’340 nel secondo semestre mentre nel primo semestre CHF 14'269, nel 2016 a CHF 14'326 mentre nel 2015 … a CHF 14'624.”). In questo contesto un miglioramento di CHF 840 annui non muta il fatto che la ricorrente non avrebbe avuto diritto alle PC dal 1° aprile 2015 sino alla loro revoca e che, conseguentemente, debba rendere in toto gli importi indebitamente percepiti.

 

Il ricorso deve conseguentemente essere respinto.

 

                        2.13.  In più occasioni, nei suoi allegati, la ricorrente postula in ogni caso, il condono dell’importo da restituire invocando la propria buona fede.

 

                                  Per l'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA, la restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

 

                                  Secondo costante giurisprudenza, di principio, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009). Il TF ha rilevato che di norma sulla restituzione e sul condono vanno emesse due distinte decisioni e che l'amministrazione può rinunciare alla restituzione se le condizioni del condono sono manifestamente adempiute (STF 9C_387/2011 del 25 luglio 2011; STF 8C_1031/2008 del 29 aprile 2009; STF I 121/07 del 16 gennaio 2008; STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007).

 

In concreto la Cassa ha deciso l’obbligo restitutivo, qui confermato. Solo quando il giudizio relativo alla restituzione diverrà definitivo sarà possibile per la ricorrente domandare il condono, se lo riterrà.

 

                        2.14.  In base a quanto precede il ricorso, come indicato, è respinto. Avendo per oggetto la richiesta di prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti