Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2022.3

 

TB

Lugano

11 maggio 2022           

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 marzo 2022 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 7 marzo 2022 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   Dal 1° febbraio 2019 (doc. 66) __________, 1934, è stata beneficiaria di prestazioni complementari all'AVS.

Dopo il suo decesso, avvenuto il __________ luglio 2021, il 25 ottobre 2021 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al figlio, unico erede (doc. 83-20/32), di produrre le dichiarazioni bancarie che attestavano i saldi di tutti i conti della defunta al 30 giugno 2021.

RI 1 ha comprovato il 10 novembre 2021 (docc. 83 e A2) che al momento del decesso della mamma erano depositati Fr. 43'438.- presso la __________ e Fr. 12'680,43 presso la __________.

 

Per il secondo conto, il 19 novembre 2021 (doc. A3), la Cassa di compensazione ha richiesto il saldo al 30 giugno 2021 e al 31 ottobre 2021, subito documentato dall'erede (docc. 85 e A4).

 

                               1.2.   Con decisione del 1° dicembre 2021 (doc. A5) la Cassa cantonale di compensazione ha ordinato a RI 1 la restituzione di Fr. 1'959.- a titolo di prestazioni complementari e di Fr. 3'264.- a titolo di riduzioni del premio di Cassa malati di cui l'assicurata ha legalmente beneficiato dal 1° febbraio al 31 luglio 2021, per un totale dovuto di Fr. 5'223.-.

L'amministrazione ha spiegato che questa restituzione deriva dal fatto che al momento del decesso __________ disponeva di una sostanza lorda - da essa determinato - di Fr. 45'690,07 rispettivamente di una sostanza netta, dedotta la franchigia di Fr. 40'000.- secondo l'art. 16a LPC, di Fr. 5'690,07. L'erede della defunta era pertanto tenuto a restituire fino al limite della sostanza netta le prestazioni complementari e le riduzioni del premio LAMal legalmente ricevute dalla beneficiaria di PC.

 

                               1.3.   Il 28 dicembre 2021 (doc. A6) il figlio dell'assicurata si è opposto alla decisione di restituzione rilevando che, tra i debiti della successione da considerare per fissare la sostanza netta, v'erano ancora le tasse e le mercedi riguardanti la curatela della mamma ammontanti a Fr. 3'400.-, perciò ha chiesto alla Cassa di rivedere il calcolo e di rimborsargli la differenza.

Il 4 marzo 2022 (doc. A8) ha aggiunto la fattura di Fr. 330.- per spese di malattia riferite al periodo antecedente il decesso.

 

                               1.4.   Con decisione su opposizione del 7 marzo 2022 (doc. A7) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione del figlio dell'assicurata.

Dopo avere ricordato la modifica legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2021, che ha introdotto l'art. 16a LPC che disciplina le condizioni relative alla restituzione delle PC legalmente percepite dal beneficiario facendo capo alla sua eredità, l'amministrazione ha evidenziato che dagli accertamenti effettuati è emerso che il saldo dei conti bancari della de cujus era pari a Fr. 45'690,07. Siccome superiore alla franchigia di Fr. 40'000.-, la Cassa ha emesso l'ordine di restituzione di Fr. 1'959.- per le PC e di Fr. 3'264.- per le riduzioni dei premi LAMal, in entrambi i casi per il periodo dal 1° febbraio al 31 luglio 2021.

L'amministrazione ha considerato determinante la massa ereditaria netta disponibile al momento del decesso della beneficiaria di prestazioni complementari, escludendo perciò le spese sorte dopo la morte della mamma dell'opponente (N. 4720.04 DPC).

La Cassa non ha quindi preso in considerazione i giustificativi prodotti dall'opponente, siccome i debiti contratti dalla defunta sarebbero sorti dopo il suo decesso.

 

                               1.5.   Il 10 marzo 2022 (doc. I) RI 1 ha ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni chiedendo di annullare la decisione della Cassa di compensazione e di considerare i costi della curatela per gli anni 2018-2021 come debito esclusivo della mamma, trattandosi di prestazioni del curatore effettuate prima del suo decesso.

Questi debiti della defunta devono quindi essere considerati nella massa ereditaria per determinare l'attivo netto dell'eredità per l'eventuale rimborso delle prestazioni complementari legalmente percepite.

Medesimo discorso va fatto per la fattura della Cassa malati di Fr. 330.- relativa al ricovero ospedaliero, siccome si riferisce a una prestazione antecedente alla sua morte benché la fatturazione sia giunta solo in seguito.

 

                               1.6.   Nella risposta del 31 marzo 2022 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto al TCA di respingere il ricorso rinviando alla decisione su opposizione, visto che l'erede della assicurata ha ripresentato sostanzialmente le medesime argomentazioni sviluppate in precedenza.

 

                               1.7.   Il 4 aprile 2022 (doc. V) il ricorrente ha ribadito che le fatture riferite ai debiti della mamma poi defunta vanno considerate nella massa ereditaria e quindi vanno ritenute nell'applicazione dell'art. 16a LPC, indipendentemente dal fatto se i crediti siano stati vantati dopo il decesso. È infatti evidente che, se all'erede giungono delle fatture concernenti la de cujus, dette fatture sono state emesse per prestazioni insorte prima del suo decesso, come dimostra l'allegata fattura di Fr. 330.- della Cassa malati (doc. V/1).

 

                               1.8.   La Cassa di compensazione non si è ulteriormente pronunciata (doc. VI).

 

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Il 22 marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune importanti modifiche della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).

Nel caso di modifica della legge, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a).

 

Le Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano, al capoverso 2, che gli articoli 16a e 16b si applicano soltanto alle prestazioni complementari versate dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

 

                               2.2.   Con il 1° gennaio 2021 è stata introdotta nella LPC la Sezione 5 relativa alla restituzione delle prestazioni percepite legalmente.

 

L'art. 16a LPC concerne l'entità della restituzione e al cpv. 1 dispone che "le prestazioni percepite legalmente in virtù dell'art. 3 cpv. 1 devono essere restituite dall'eredità del beneficiario delle stesse. La restituzione è esigibile soltanto dalla parte della massa ereditaria che supera l'importo di Fr. 40'000.-.".

Giusta l'art. 16a cpv. 2 LPC, "Per le coppie sposate l'obbligo di restituzione nasce soltanto dal decesso del secondo coniuge, sempre che le condizioni di cui al cpv.1 siano ancora adempiute.".

 

Quanto alla perenzione della restituzione, l'art. 16b LPC prevede che il diritto di chiedere la restituzione decade un anno dopo che l'organo di cui all'art. 21 cpv. 2 ne ha avuto conoscenza, al più tardi però dieci anni dopo il versamento della prestazione.

 

Secondo l'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il termine per la restituzione di prestazioni percepite legalmente, conformemente all'articolo 16a capoversi 1 e 2 LPC, è di tre mesi a contare dal passaggio in giudicato della decisione di restituzione.

Per l'art. 27 cpv. 2 OPC-AVS/AI, se la restituzione rende necessaria la vendita di uno o più immobili, questo termine è prolungato a un anno, ma al massimo fino a 30 giorni dopo il trasferimento della proprietà.

 

Infine, per quanto concerne la "valutazione dell'eredità", ossia per determinare l'entità della successione sottoposta all'obbligo di restituzione delle prestazioni legittimamente versate, l'art. 27a OPC-AVS/AI dispone quanto segue:

 

" 1 Per calcolare le prestazioni percepite legalmente da restituire si deve valutare l'eredità secondo le pertinenti regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. È determinante la sostanza al giorno del decesso.

2 I beni fondiari vanno computati al valore venale. Sono fatti salvi i casi in cui la legge prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore.

3 Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.".

 

                               2.3.   Occorre innanzitutto rilevare che la versione in italiano di alcune delle norme esposte utilizza una terminologia nuova - eredità e massa ereditaria - che si discosta da quella usata normalmente - successione - anche nelle altre lingue ufficiali e sembra esprimere un concetto a sé stante per la LPC; inoltre, non è precisa e non corrisponde pienamente a quella in lingua tedesca e francese.

 

In effetti, l'art. 16a cpv. 1 1a frase LPC va completato con la dicitura che le prestazioni percepite legalmente in virtù dell'art. 3 cpv. 1 devono essere restituite dall'eredità dopo il decesso del beneficiario delle prestazioni complementari.

 

Il testo in tedesco non lascia dubbi al riguardo:

 

" Rechtmässig bezogene Leistungen nach Artikel 3 Absatz 1 sind nach dem Tod der Bezügerin oder des Bezügers aus dem Nachlass zurückzuerstatten.",

 

come pure quello in lingua francese:

 

" Les prestations légalement perçues en vertu de l'art. 3, al. 1, doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire." (le sottolineature sono della redattrice).

 

L'art. 27a cpv. 1 1a frase OPC-AVS/AI dispone che per calcolare le prestazioni percepite legalmente da restituire si deve valutare l'eredità secondo le pertinenti regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

L'aggettivo "pertinenti" sembra così intendere che per determinare l' "eredità" il rinvio vada fatto alle norme fiscali cantonali relative alla successione e quindi, per il nostro Cantone, agli artt. 157-161 LT.

 

Per contro, dal testo nelle altre due lingue ufficiali emerge un chiaro rinvio alla valutazione della sostanza, disciplinata, nel Cantone Ticino, dagli artt. 40-47 LT:

 

" Für die Berechnung der Rückforderung rechtmässig bezogener Leistungen ist der Nachlass nach den Grundsätzen der Gesetzgebung über die direkte kantonale Steuer für die Bewertung des Vermögens im Wohnsitzkanton zu bewerten.".

 

" Pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l'évaluation de la fortune." (l'evidenziatura è della redattrice)

 

                               2.4.   Il Messaggio del 16 settembre 2016 del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma della PC) (FF 2016 6705) non prevedeva un regolamento sulla restituzione delle prestazioni; è solo nel corso dei lavori parlamentari che il legislatore federale ha introdotto l'obbligo per gli eredi di rimborsare le prestazioni complementari legalmente ricevute, ma solo se la sostanza del beneficiario della PC supera i 40'000 franchi. Nella discussione parlamentare è stato chiaramente indicato che l'obbligo di rimborso riguarda in particolare gli immobili occupati dai proprietari che potrebbero essere posseduti durante la percezione della PC.

Mentre il Consiglio nazionale prevedeva ancora un importo di esenzione di Fr. 50'000.- correlato all'obbligo di rimborso, il Consiglio degli Stati lo ha ridotto a Fr. 40'000.-. Nella procedura di conciliazione l’importo stabilito dalla Camera dei Cantoni ha prevalso in cambio della eliminazione dalla soglia di sostanza del computo degli immobili che servono al beneficiario di PC quale abitazione. Questa soluzione è sfociata nell'art. 9a cpv. 2 LPC (Meier Michael E./Renker Jana, Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 1, pag. 11; Steinauer, Les nouveaux articles 16a et 16b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires, Journée de droit successoral 2021, NN. 4-6 pagg. 210 e 211).

 

Il Parlamento federale ha quindi concretizzato questa regola con la Riforma delle PC del 22 marzo 2019 e il Consiglio federale il 29 gennaio 2020 con la revisione dell'OPC-AVS/AI.

Secondo il nuovo art. 16a LPC in vigore dal 1° gennaio 2021, l'obbligo di restituzione vale per tutte le prestazioni complementari, ossia per la prestazione complementare annua ai sensi degli artt. 9 segg. LPC e per il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità giusta gli artt. 14 segg. LPC, ma solo per le prestazioni versate dopo il 1° gennaio 2021. La restituzione è dovuta anche se il de cujus non riceveva più le prestazioni complementari al momento del suo decesso (Steinauer, op. cit., N. 18 pag. 216; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 386 pag. 149).

 

Contrariamente ai beneficiari di prestazioni dell'aiuto sociale, i beneficiari di PC non devono rimborsare le prestazioni ricevute se la loro situazione finanziaria migliora. Può soltanto accadere che il loro diritto alle PC si estingua (Carigiet/Koch, op. cit., N. 384 pag. 149).

Va tuttavia osservato che la restituzione di prestazioni non percepite indebitamente era conosciuta fino ad ora nel sistema della sicurezza sociale soltanto dall'aiuto sociale.

 

Le prestazioni complementari sono state concepite come prestazioni assicurative (cfr. DTF 146 V 306; DTF 141 II 401) e non come prestazioni di aiuto sociale, poiché servono per raggiungere lo scopo costituzionale di copertura adeguata del fabbisogno vitale previsto dal primo pilastro (cfr. art. 112 cpv. 2 lett. b e art. 112a Cost. fed.; Meier Michael E./Renker Jana, op. cit., pag. 11).

 

Come hanno osservato Carigiet/Koch, op. cit., N. 383 pag. 148 seg., nel diritto delle assicurazioni sociali - a differenza che nell'aiuto sociale - vale il principio secondo cui le prestazioni ricevute devono essere restituite soltanto se sono state percepite indebitamente. Con la Riforma delle PC è stato infranto un vero e proprio tabù, introducendo l'obbligo di rimborso delle prestazioni legalmente ottenute (per una critica di questa nuova regolamentazione: Carigiet/Koch, op. cit., N. 74 segg. pag. 31).

 

Deve però essere restituita solo la parte dell' "eredità" che supera i Fr. 40'000.- e dunque la franchigia sulla "massa ereditaria" comporta che, malgrado la restituzione, agli eredi rimane una parte dell' "eredità". Se la sostanza lasciata in eredità è inferiore a questo importo, l'obbligo di restituzione decade (Carigiet/ Koch, op. cit., N. 384 pag. 149, N. 387 pag. 150). La quota ereditaria eccedente l'importo di Fr. 40'000.- risponde quindi del debito di restituzione delle prestazioni ricevute legalmente.

 

Questa regola pone dunque a carico della "massa ereditaria" la restituzione delle PC, che però è esigibile soltanto per la parte che supera l'importo di Fr. 40'000.-, lasciando quindi a disposizione degli eredi una franchigia sulla successione.

 

Occorre evidenziare che questo principio non ha un'incidenza diretta quando si tratta di sapere in quale misura il richiedente può essere posto al beneficio delle prestazioni complementari; esso trova invece applicazione soltanto al momento della morte di quest'ultimo o del suo coniuge, laddove determinante è la sostanza lasciata dal beneficiario di PC al momento del suo decesso, fermo restando una franchigia di Fr. 40'000.-, che però non considera le liberalità tra vivi fatte dal beneficiario di PC (Michel Mooser, La prise en compte de la fortune dans le calcul des prestations complémentaires et des subventions aux frais d'accompagnement, in: RFJ 2020 pag. 107, N. 61-N. 64).

 

Come risulta dal testo legale (e meglio, come visto, come evocano più precisamente le versioni tedesca e francese della norma: "aus dem Nachlass" e "à la charge de la succession"), la restituzione delle prestazioni legalmente ricevute costituisce un debito della successione e non un debito del de cujus che passa agli eredi. Spetta dunque agli eredi che accettano la successione farsi carico della restituzione delle prestazioni complementari dopo il decesso del beneficiario di PC.

I costi che sorgono dopo il decesso del de cujus, come gli altri debiti a carico degli eredi legati alla liquidazione della successione, non sono presi in considerazione e diminuiscono al bisogno il patrimonio di Fr. 40'000.- che pertocca agli eredi. Il debito della restituzione è dovuto solo se l' "eredità netta" supera i Fr. 40'000.-, perciò è sussidiario rispetto ai debiti del defunto che devono assumersi gli eredi (Steinauer, op. cit., N. 23 pag. 219, N. 34 pag. 223, N. 39 pag. 225; Carigiet/Koch, op. cit., N. 387 pag. 150, N. 386 pag.150).

 

Trattandosi di un debito della successione, gli eredi sopportano a posteriori una parte del costo di mantenimento del de cujus, indipendentemente dalle condizioni dell'art. 328 CC. Da un sistema analogo a un'assicurazione che completa l'AVS/AI, le prestazioni complementari diventano in questo modo una sorta di mutuo, non fruttifero, soggetto a restituzione post mortem, che si riverbera sugli eredi, fatta salva la franchigia di Fr. 40'000.- (Steinauer, op. cit., N. 9 pag. 214).

 

Infatti, secondo il testo legale le prestazioni "devono essere restituite dall'eredità", costituiscono cioè un debito della successione, perciò gli eredi rispondono del debito soltanto nella misura in cui traggono profitto dall'eredità (Steinauer, op. cit., N. 35 pag. 223). È importante sottolineare che gli eredi non devono restituire le prestazioni complementari ricevute dai beneficiari attingendo alla propria sostanza. Si riduce soltanto la loro quota di eredità (Carigiet/Koch, op. cit., N. 384 pag. 149).

 

Eccetto il caso in cui gli eredi si siano già suddivisi i beni del defunto senza attendere la decisione dell'amministrazione, la questione della responsabilità personale degli eredi si porrà quindi soprattutto se, tra il momento del decesso e quello in cui il debito di restituzione è esigibile secondo l'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la massa successoria ha subito una diminuzione del valore tale che essa non è più sufficiente per coprire il debito.

Può infatti capitare che, consapevoli o no dell'eventuale debito di restituzione, gli eredi abbiano già suddiviso la successione al momento in cui l'autorità competente emana la decisione.

Un simile caso sarà tuttavia raro poiché, da una parte, l'importo di Fr. 40'000.- rappresenta un margine di sicurezza importante e, dall'altra parte, il debito di restituzione dovrebbe soprattutto portare su dei casi in cui l'attivo successorio è costituito dall'abitazione del beneficiario di PC, il cui valore non diminuisce rapidamente (Steinauer, op. cit., N. 35 e N. 36 pag. 223).

 

Inoltre, l'obbligo di restituzione concerne soltanto i casi in cui le prestazioni complementari sono accordate, ciò che presuppone in particolare che la soglia di sostanza di entrata dell'art. 9a LPC (Fr. 100'000.- per le persone sole, Fr. 200'000.- per le coppie sposate e Fr. 50'000.- per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI) non sia superata. Tuttavia, la restituzione è dovuta soltanto se la "massa ereditaria" supera i Fr. 40'000.-, perciò questo istituto concerne di principio soltanto i beneficiari che hanno una sostanza netta inferiore a Fr. 100'000.- e un' "eredità" superiore alla franchigia di Fr. 40'000.-.

Rimangono riservate due eccezioni: la prima, prevista dall'art. 9a cpv. 3 LPC, relativa alla soglia di sostanza di Fr. 100'000.-, che riduce i casi in cui le PC sono versate e, quindi, quelli in cui una restituzione sarà dovuta dagli eredi; la seconda, contemplata dall'art. 9a cpv. 2 LPC, che dispone che l'immobile che serve da abitazione al beneficiario non è considerato come elemento della sostanza netta, proprio per evitare che le persone debbano vendere la casa in cui abitano.

Ciò aumenta, però, il numero dei casi in cui si realizza una restituzione post mortem (Steinauer, op. cit., N. 13 pag. 215). Infatti, la circostanza che l'immobile abitato dal richiedente o dal suo coniuge non sia preso in considerazione nel calcolo della soglia di entrata (art. 9a cpv. 2 LPC) può condurre, al decesso, a dovere rimborsare un importo importante (Michel Mooser, op. cit., N. 65 pag. 128).

 

Se si considera, quindi, che non vi è alcun diritto alle PC per averi superiori a Fr. 100'000.- (art. 9a LPC), questa nuova regolamentazione non dovrebbe comportare che gli assicurati non richiedano le prestazioni complementari per timore poi di doverle restituire (Carigiet/Koch, op. cit., N. 384 pag. 149).

 

Per le coppie sposate, l'obbligo di restituzione nasce al decesso del coniuge superstite.

Questa nuova norma si comprende facilmente se i coniugi hanno i medesimi eredi, in particolare i figli in comune; non disciplina, invece, il caso in cui i coniugi non hanno gli stessi eredi, come per esempio in caso di famiglie ricostituite.

Se ci si attiene al testo legale, poiché il debito di restituzione nasce soltanto al decesso del secondo coniuge, esso dovrebbe essere a carico soltanto degli eredi di quest'ultimo, i quali dovranno così sopportare anche il debito di restituzione che è dovuto per le prestazioni versate al coniuge deceduto per primo (Steinauer, op. cit., N. 33 pag. 222).

 

L'entità della restituzione è dunque determinata in base all'importo delle prestazioni percepite e alla "massa ereditaria".

 

Per definire la "massa ereditaria" da considerare per fissare l'obbligo di restituzione di cui all'art. 16a cpv. 1 LPC, occorre in primo luogo osservare che essa non corrisponde né al patrimonio determinante per definire la soglia d'entrata della sostanza netta secondo l'art. 9a LPC quale condizione di base per avere diritto alle prestazioni complementari, né alla massa successoria determinante dal punto di vista del diritto successorio (Steinauer, op. cit., N. 20 pag. 217).

 

Da una parte, per valutare la "massa ereditaria" ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 2a frase LPC ("Nachlass" e "succession"), l'autorità competente non può semplicemente riferirsi alla sostanza che ha da ultimo determinato per decidere se il richiedente era al di sotto della soglia di entrata della sostanza prevista dall'art. 9a LPC che esclude il diritto alle prestazioni complementari.

In primo luogo, essendo determinante per la valutazione dell'eredità il giorno del decesso (art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI), la Cassa deve tenere conto delle variazioni di sostanza intervenute dopo l'ultima decisione sulle prestazioni complementari annue.

Deve quindi basarsi sulle norme sull'imposta cantonale diretta sulla sostanza del Cantone di domicilio del defunto. Eccetto che nei casi chiari e avvertendo comunque gli eredi dell'apertura di una procedura di restituzione, è opportuno che l'amministrazione attenda di disporre della tassazione fiscale al giorno del decesso o eventualmente di un inventario fiscale della successione.

Va tuttavia osservato che per valutare il valore della "massa ereditaria", gli immobili devono essere computati non al valore fiscale, ma al loro valore venale all'apertura della successione, fatte salve le eccezioni di cui agli artt. 27a cpv. 2 e cpv. 3 OPC-AVS/AI.

In seguito, la valutazione della "massa ereditaria" ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 2a frase LPC deve prendere in considerazione l'immobile che serviva da abitazione al beneficiario delle prestazioni complementari o al suo coniuge, mentre un tale immobile non è computato come elemento della sostanza netta determinante per valutare la soglia d'entrata della sostanza per avere diritto alle prestazioni (art. 9a cpv. 2 LPC). Se il beneficiario delle PC è proprietario dell'immobile in cui abita, questo nuovo elemento comporta, in generale, che la "massa ereditaria" supererà la franchigia di Fr. 40'000.- (Steinauer, op. cit., N. 21 e N. 22, pag. 217 seg.).

 

D'altra parte, dal testo dell'art. 27a OPC-AVS/AI, secondo cui l' "eredità" determinante per la restituzione delle prestazioni deve essere valutata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta sulla sostanza del Cantone di domicilio, discende implicitamente che il termine "massa ereditaria" dell'art. 16a cpv. 1 2a frase LPC concerne soltanto la sostanza netta del de cujus alla sua morte, ossia i suoi attivi trasmissibili dopo deduzione dei suoi debiti trasmissibili (contrariamente al credito in restituzione delle PC legalmente ricevute, che è un debito della successione che sorge dopo la morte, un eventuale credito in restituzione delle PC indebitamente ricevute dal de cujus è un debito trasmissibile del de cujus che diminuisce il valore della successione ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 LPC). Non sono dunque considerati né gli importi che, secondo il diritto successorio, devono essere collazionati dagli eredi per determinare la sostanza da suddividere (art. 626 segg. CC), né gli importi che devono essere riuniti per determinare la sostanza per calcolare le porzioni legittime, ossia le liberalità tra vivi soggette a riduzione (art. 475 CC) e neppure i debiti della successione, che nascono dopo il decesso del disponente (per esempio le spese funerarie) (Steinauer, op. cit., N. 23 e N. 24, pag. 218 seg.).

Ciò facilita molto la fissazione della "massa ereditaria" ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 2a frase LPC, ma dà pure al beneficiario delle prestazioni complementari la possibilità di fare delle liberalità tra vivi che riducono il suo patrimonio alla sua morte, possibilità che, per contro, per fissare la soglia della sostanza netta l'art. 9a cpv. 3 LPC non dà, limitando le liberalità che possono sfuggire al calcolo della sostanza della persona che richiede le prestazioni (per un commento su questa possibilità, criticata dalla dottrina: Steinauer, op. cit., NN. 24-27, pag. 219 seg.).

 

Di conseguenza, per definire la sostanza netta del de cujus alla sua morte ai sensi dell'art. 16a LPC, nel nostro Cantone si deve fare riferimento dapprima al Capitolo I, e meglio all'art. 40 LT, che definisce l'oggetto dell'imposta e che prevede che l'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (cpv. 1).

Poi al capitolo II, che illustra gli attivi, in cui secondo l'art. 41 LT sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (cpv. 1) e la sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono (cpv. 2) - ad esempio, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale (art. 42 cpv. 1 LT).

Infine, al capitolo III, che chiarisce i passivi e l'art. 47 cpv. 1 LT dispone che dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati.

 

È quindi determinante l'ammontare netto dell'eredità al momento del decesso della persona beneficiaria di PC. Ciò risulta dall'eredità lorda meno i debiti e i crediti aperti per il rimborso di prestazioni sociali indebitamente ricevute. I costi che sorgono solo dopo la morte del beneficiario di PC, in particolare le spese legate al decesso, non sono dunque considerati e sono a carico degli eredi (Carigiet/Koch, op. cit., N. 386 pag. 149 seg.).

 

Come precisato nel Commento alla Modifica dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) - Disposizioni d'esecuzione della riforma delle PCp, edito dall'UFAS nel gennaio 2020, con riferimento agli articoli 27 e 27a OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza relitta dal beneficiario di PC dopo il suo decesso è effettuata per principio secondo gli stessi criteri applicati per la valutazione della sostanza nel periodo in cui era in vita, con rinvio, dunque, al diritto fiscale cantonale.

 

Infatti, l'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI riprende il principio dell'art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI per la valutazione della sostanza in vita, che deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

 

Inoltre, la valutazione degli immobili, disciplinata all'art. 27a cpv. 2 OPC-AVS/AI, rinvia implicitamente all'art. 17a cpv. 4 OPC-AVS/AI, giusta il quale la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al beneficiario di PC o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore venale, riservato quanto prevede l'art. 17a cpv. 5 2a frase OPC-AVS/AI, che stabilisce che il valore venale non è applicabile, se per legge esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore, ciò che è il caso per le aziende e i fondi agricoli.

Poiché dopo il decesso del beneficiario di PC un immobile non può più servire da abitazione al medesimo, esso va, per principio, valutato al suo valore venale per determinare la massa ereditaria. Nei casi in cui la legge prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore, sarà determinante questo valore. Le prescrizioni relative al diritto fondiario rurale sono così applicabili anche alla valutazione della successione.

 

Infine, anche l'art. 27a cpv. 3 OPC-AVS/AI richiama il principio della valutazione della sostanza in vita secondo l'art. 17a cpv. 6 OPC-AVS/AI, secondo cui, invece del valore venale, i Cantoni possono applicare il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.

 

Per quanto concerne la "Perenzione" della restituzione, giusta l'art. 16b LPC, la richiesta di rimborso decade un anno dopo che l'ufficio PC competente è venuto a conoscenza del valore dell' "eredità" ai sensi dell'art. 16a LPC, ma poiché il diritto di richiedere la restituzione decade al più tardi dieci anni dopo il versamento della singola prestazione (termine di perenzione assoluto), andranno rimborsate al massimo le prestazioni riscosse negli ultimi dieci anni precedenti il decesso (Meier Michael E./Renker Jana, op. cit., pag. 1).

Pertanto, secondo queste nuove norme, dopo il decesso di una persona beneficiaria di PC, le prestazioni da essa percepite devono essere restituite dagli eredi non solo se sono state versate nel periodo che ha immediatamente preceduto la morte, ma pure se lo sono state nei dieci anni antecedenti la morte, al de cujus stesso o al suo coniuge (Steinauer, op. cit., N. 39 pag. 224).

Dopo il decesso del beneficiario di PC o del coniuge superstite, la restituzione deve dunque avvenire tramite la "massa ereditaria". A seconda delle circostanze, è possibile che la Cassa debba procedere ad alcuni accertamenti (p. es. su crediti da saldare prioritariamente) prima di procedere alla richiesta di restituzione.

 

L'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede poi che, a decorrere dal passaggio in giudicato della decisione, gli eredi hanno un periodo di tre mesi per effettuare la restituzione.

Laddove per la restituzione sia necessaria la vendita di uno o più immobili confluiti nella "massa ereditaria" relitta dal beneficiario di PC deceduto, visto che la vendita richiede un certo tempo, agli eredi è lasciato un periodo di un anno per la restituzione delle prestazioni legalmente percepite. Se l'immobile è venduto prima della scadenza di questo termine, la restituzione dovrà avvenire entro 30 giorni dal trasferimento della proprietà (art. 27 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

 

                               2.5.   Per determinare la somma da restituire, occorre innanzitutto partire dalla sostanza netta esistente al momento del decesso dell'assicurato o, se sposato, al momento della morte del secondo coniuge, secondo quanto previsto dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta.

Dall'ammontare dell'eredità netta si deve dedurre l'importo esente da restituzione, quindi Fr. 40'000.-, e così si ottiene l'importo massimo da restituire.

Considerato che, secondo le Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019, la restituzione di cui agli artt. 16a e 16b LPC si applica soltanto alle prestazioni complementari versate dopo il 1° gennaio 2021, partendo dal mese in cui è deceduto l'assicurato si deve retroagire mensilmente fino a raggiungere la sostanza netta massima da restituire, ma non oltre il 1° gennaio 2021 (Carigiet/Koch, op. cit., N. 387 p. 150).

 

Dopo avere stabilito l'importo delle prestazioni complementari annue da restituire, comprensivo delle PC e del premio dell'assicurazione malattia, si deve procedere, se v'è ancora sostanza disponibile, e secondo il medesimo metodo di calcolo, a determinare le spese di malattia e di invalidità da restituire.

 

Infine, dall'eredità lorda relitta dal de cujus al momento della sua morte si deve dedurre la somma delle PC e delle spese di malattia e di invalidità versate da restituire. Se si ottiene un saldo positivo, questa differenza resta agli eredi e non va quindi rimborsata alla Cassa di compensazione.

Per un esempio di calcolo della restituzione, cfr. l'Opuscolo "Le prestazioni complementari - Un sistema efficace spiegato in breve", edizione 2021 edito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ergaenzungsleistungen.html).

 

                               2.6.   Sul tema della restituzione delle PC percepite legalmente si è pronunciato anche l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali con le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, che concretizzano le norme esposte.

 

Per il N. 4710.01 DPC, le PC percepite legalmente devono essere restituite dopo il decesso del beneficiario attingendo alla sua eredità. Questo vale anche nel caso in cui le PC non siano state percepite fino alla morte.

 

L'obbligo di restituzione degli eredi include sia la PC annua, compreso l'importo per il premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, che le spese di malattia e d'invalidità rimborsate (N. 4710.02 DPC).

 

Giusta il N. 4710.03 DPC, l'obbligo di restituzione concerne soltanto la parte di eredità eccedente i 40'000 franchi.

 

Secondo il N. 4710.04 DPC, le prestazioni percepite prima del 1° gennaio 2021 non sono oggetto dell'obbligo di restituzione.

 

Per le coppie sposate l'obbligo di restituzione sussiste solo sull'eredità disponibile al decesso del secondo coniuge (N. 4710.05 DPC).

 

A norma del N. 4720.01 DPC, per principio vanno restituite attingendo all'eredità tutte le PC percepite da una persona o da una coppia sposata mentre era in vita. L'importo della restituzione è tuttavia limitato:

– dal termine di perenzione di cui al N. 4730.01; e

– dall'ammontare dell'eredità, previa deduzione della franchigia di 40'000 franchi.

A questo proposito si rinvia all'esempio di calcolo nell'allegato 16.4.

 

Il N. 4720.02 DPC dispone che se l'ammontare dell'eredità consente soltanto la restituzione parziale delle PC, va restituita dapprima la PC annua, compreso l'importo per il premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. La sua restituzione può essere richiesta in senso cronologico inverso a partire dal mese del decesso, e solo per mesi interi.

 

Per il N. 4720.03 DPC, per l'importo da restituire è determinante la massa ereditaria netta (dedotti i debiti) disponibile al momento del decesso del beneficiario di PC e, nel caso delle coppie sposate, del decesso del secondo coniuge. Le spese sorte dopo il decesso del beneficiario di PC (p. es. quelle connesse con il decesso) non sono considerate.

 

Le restituzioni pendenti di PC e di altre prestazioni di assicurazioni sociali percepite legalmente vanno considerate nell'eredità quali passivi (N. 4720.04 DPC).

 

Giusta il N. 4720.05 DPC, gli arretrati di PC e di altre prestazioni di assicurazioni sociali vanno considerati nell'eredità quali attivi. Questo vale anche nel caso in cui la restituzione delle prestazioni complementari percepite legalmente venga compensata con questi arretrati.

 

Il N. 4720.06 DPC dispone che la valutazione dell'eredità deve essere effettuata secondo le regole per la valutazione della sostanza stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI). I beni fondiari vanno computati al valore venale (valore di mercato) (art. 27a cpv. 2 OPC-AVS/AI).

 

Secondo il N. 4720.07 DPC, il valore venale (valore di mercato) non è applicato se una legge prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore (art. 27a cpv. 2 OPC-AVS/AI). È il caso ad esempio quando un'azienda agricola facente parte dell'eredità è gestita personalmente da uno degli eredi.

 

Giusta il N. 4720.08 DPC, nel caso dei beni fondiari, invece del valore venale i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale (art. 27a cpv. 3 OPC-AVS/AI).

 

Per determinare l'ammontare dell'eredità, il N. 4720.09 DPC prevede che possono essere considerati:

– un inventario allestito dall'autorità competente (inventario successorio, inventario a titolo di provvedimento assicurativo, inventario compilato nell'ambito del beneficio d'inventario, inventario ordinario per fini fiscali ecc.);

– se non è stato allestito alcun inventario, la dichiarazione d'imposta o la tassazione fiscale in corso d'anno.

Se non sono disponibili documenti, ci si deve basare sulla sostanza secondo l'ultimo calcolo delle PC.

 

Secondo il N. 4730.01 DPC il diritto di esigere la restituzione si estingue un anno dopo che il servizio PC avrebbe potuto avere conoscenza del fatto, ma al più tardi dieci anni dopo il versamento della singola prestazione (art. 16b LPC).

 

Questo termine di perenzione vale anche per le PC del primo coniuge deceduto, la cui restituzione può essere chiesta solo dopo il decesso del secondo coniuge (N. 4730.02 DPC).

 

Per il N. 4740.01 DPC, le PC percepite legalmente da restituire, compreso l'importo per il premio dell'assicurazione malattie, possono essere compensate con le PC dovute e con altre prestazioni dovute in virtù di LAVS, LAI, LAINF, LAM, LAFam, LADI e LPP (art. 20 cpv. 2 lett. b e c LPC). Per il computo delle prestazioni dovute nell'eredità si rinvia al N. 4720.04.

 

La restituzione non può essere condonata (N. 4750.01 DPC).

 

Giusta il N. 4762.01 DPC, il servizio PC competente decide in merito alla restituzione delle PC percepite legalmente. La decisione deve contenere una motivazione, un termine per la restituzione e l'indicazione dei rimedi giuridici.

 

Secondo il N. 4762.02 DPC, il termine per la restituzione è di tre mesi a contare dal passaggio in giudicato della decisione di restituzione (art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI).

Se la restituzione rende necessaria la vendita di uno o più immobili, questo termine è prolungato a un anno, ma al massimo fino a 30 giorni dopo il trasferimento della proprietà (art. 27 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

 

                               2.7.   Nell'evenienza concreta, appreso che l'assicurata era deceduta, la Cassa cantonale di compensazione ha effettuato gli accertamenti che ha ritenuto necessari volti a determinare la sostanza della de cujus al momento del suo decesso, invitando il figlio a trasmetterle le dichiarazioni bancarie attestanti i saldi di tutti i conti posseduti da __________ al 30 giugno e al 31 ottobre 2021.

 

Determinata la sostanza netta della defunta al 31 ottobre 2021, con decisione formale del 1° dicembre 2021 l'amministrazione ha chiesto a RI 1, suo unico erede, la restituzione di Fr. 5'223.- per le prestazioni complementari annue versate legalmente a sua mamma dal 1° febbraio al 31 luglio 2021, di cui Fr. 1'959.- per le prestazioni complementari e Fr. 3'264.- per le riduzioni di premi LAMal.

 

Il TCA rileva innanzitutto che questa decisione non è motivata sufficientemente, non essendo facilmente comprensibile per un assicurato capire come la Cassa di compensazione sia giunta a determinare l'ammontare delle prestazioni complementari e delle riduzioni di premio di Cassa malati chiesto in restituzione ai sensi dell'art. 16a e dell'art. 16b LPC (N. 4762.01 DPC).

L'indicazione che si tratta di prestazioni versate tra febbraio e luglio 2021 compreso non chiarisce del tutto la situazione. Infatti, poiché la somma da restituire di Fr. 5'223.- diverge dall'importo della sostanza netta di Fr. 5'690,07 calcolato dalla Cassa di compensazione deducendo dalla sostanza lorda di Fr. 45'690,07 la franchigia di Fr. 40'000.- prevista dall'art. 16a cpv. 1 LPC, a maggior ragione si imponeva una spiegazione più dettagliata sull'origine e la composizione di tale importo.

 

Inoltre, la decisione formale non contiene nemmeno l'indicazione secondo cui, come prevede l'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il termine per la restituzione è di tre mesi a contare dal passaggio in giudicato della decisione di restituzione (N. 4762.01 DPC).

 

La Cassa di compensazione è perciò invitata in futuro a rendere più chiare e dettagliate, a beneficio degli eredi, destinatari delle stesse, le decisioni di restituzione di PC ricevute legalmente dagli assicurati.

 

                               2.8.   Gli importi da restituire determinati il 1° dicembre 2021 dalla Cassa cantonale di compensazione sono il risultato della somma delle prestazioni complementari annue a cui l'assicurata ha avuto diritto dal 1° febbraio al 31 luglio 2021.

Infatti, dall'ultima decisione agli atti, emessa il 1° aprile 2021 (doc. 75), risulta che dal 1° marzo 2021 l'assicurata ha ricevuto Fr. 362.- al mese per le prestazioni complementari e Fr. 544.- al mese per il premio forfettario per l'assicurazione malattia.

Nell'arco di tempo preso in considerazione dall'amministrazione, ossia da febbraio a luglio 2021, si ottengono quindi Fr. 1'959.- (Fr. 362 x 5 mesi) rispettivamente Fr. 3'264.- (Fr. 544 x 5 mesi), per un totale di Fr. 5'223.-.

Partendo dunque a ritroso dal mese in cui è avvenuto il decesso, e che corrisponde all'ultimo mese, luglio 2021, per il quale ha versato le prestazioni complementari all'assicurata, la Cassa ha sommato ogni mese l'importo di Fr. 906.- (Fr. 362 + Fr. 544) della PC annua corrisposta a __________ fino a giungere, al mese di febbraio 2021, in cui la sostanza netta di Fr. 5'690,07 rimasta a disposizione dell'erede dopo avere dedotto la franchigia di Fr. 40'000.- dalla sostanza lorda accertata al momento del decesso era quasi esaurita, ottenendo infatti delle prestazioni assommanti a Fr. 5'223.- (Fr. 906 x 5 mesi).

 

Il mese di gennaio 2021 non è stato incluso nella restituzione, non essendovi sufficiente disponibilità di eredità per procedere a richiederne la restituzione (Fr. 5'690,07 - Fr. 5'223 = Fr. 467,07 contro i Fr. 693.- mensili versati), potendo solo dedurre i mesi interi (N. 4720.02 DPC).

 

Nemmeno la Cassa ha richiesto la restituzione dei rimborsi per le spese di malattia e d'invalidità, avendo ormai esaurito l'importo dell'eredità disponibile per procedere in tal senso.

 

La soluzione adottata dalla Cassa di compensazione si allinea all'esempio riportato all'Allegato 16.4 delle DPC concernente la Restituzione di PC percepite legalmente da una persona sola in un istituto.

In quel caso, una persona sola viene ricoverata in un istituto il 1° settembre 2019 e da allora necessita di PC. Il 7 aprile 2023 muore. L'eredità (sostanza netta al momento del decesso) ammonta a Fr. 65'000.-.

 

L'importo massimo da restituire (N. 4710.03 DPC) è calcolato deducendo dall'eredità di Fr. 65'000.- la franchigia di Fr. 40'000.- e quindi l'importo massimo da restituire ammonta a Fr. 25'000.-.

 

Per la determinazione del periodo da considerare per la restituzione (N. 4730.01 DPC), l'inizio va fissato al 1° gennaio 2021 in virtù della norma transitoria (N. 4710.04 DPC) - senza le disposizioni del diritto transitorio, il periodo in questione inizierebbe dieci anni prima della notifica della decisione di restituzione (v. N. 4730.01 DPC e 4730.02 DPC) - e la fine al 30 aprile 2023.

 

Quanto alla determinazione delle PC annue da restituire, si deve considerare quanto segue:

 

Anno         Mesi              PC annua                        Totale

 

2023          04                 1 260                               1 260

2023          01–03           10 500 (3 x 3500)            11 760

2022          10–12           10 200 (3 x 3400)            21 960

2022          01–09           30 600 (9 x 3400)            Nessuna restituzione 2021  01–12                  39 600 (12 x 3300)                               Nessuna restituzione

 

In conclusione, si può chiedere la restituzione dall'eredità solo per una parte delle PC annue versate per il periodo da considerare. La restituzione include le PC annue, compreso l'importo per il premio dell'assicurazione malattie, versate dal 1° ottobre 2022 fino al momento del decesso (21 960 franchi). Non si può chiedere la restituzione dei rimborsi per le spese di malattia e d'invalidità.

 

                               2.9.   Nell'evenienza concreta, considerato che, conformemente all'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI, per calcolare le prestazioni percepite legalmente da restituire è determinante la sostanza al giorno del decesso, è a quel momento, ossia al __________ luglio 2021, che ci si deve porre per valutare l'entità dell' "eredità" secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio in materia di valutazione della sostanza.

 

La Cassa ha così chiesto all'unico erede della beneficiaria delle prestazioni complementari di produrre le attestazioni bancarie relative ai saldi dei conti da essa posseduti.

Il 25 ottobre 2021 (doc. 82) ha dapprima indicato che i saldi dovevano essere aggiornati al 30 giugno 2021.

In un suo secondo scritto del 19 novembre 2021 (doc. 84), l'amministrazione ha fatto richiesta di aggiornare i saldi al 31 ottobre 2021.

 

Sia la prima sia la seconda richiesta della Cassa cantonale di compensazione sono tuttavia errate.

Infatti, il momento determinante è il __________ luglio 2021, perciò è a quel giorno che ci si deve indiscutibilmente posizionare per valutare la sostanza della defunta e quindi fa stato la sostanza che la stessa deteneva quel giorno.

 

Per determinarla, occorre fare riferimento, come indicato al considerando 2.3, alle norme fiscali cantonali sulla sostanza (artt. 40-47 LT) e non sulle successioni (artt. 157-161 LT): infatti, occorre stabilire l'entità della sostanza netta della beneficiaria di PC quando ancora era in vita ("eredità") e non dopo la sua morte.

 

Secondo l'art. 40 cpv. 1 LT, l'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale e per l'art. 41 cpv. 2 LT, anch'esso applicabile su rinvio dell'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI, la sostanza è valutata al suo valore venale.

 

Dagli estratti bancari prodotti dal ricorrente il 10 novembre 2021 (doc. 83) risulta chiaramente che presso la __________ gli averi attivi al __________ luglio 2021 erano di Fr. 43'438.- (doc. 83-5/32).

Per la __________, invece, ci si deve basare sull'estratto conto dei movimenti, l'ultimo dei quali, avvenuto il __________ luglio 2021, attesta un saldo di Fr. 12'680,43 (doc. 83-19/32). Il movimento seguente, effettuato __________ luglio 2021, è posteriore al decesso e quindi non va preso in considerazione nella valutazione dell'eredità nella misura in cui si tratta di spese connesse con la morte dell'assicurata e sorte dopo questo evento, costituendo dei debiti a carico degli eredi legati alla liquidazione della successione (N. 4720.03 DPC).

Si hanno, così, attivi lordi, al __________ luglio 2021, per Fr. 56'118,43.

 

Da questi attivi vanno poi dedotti i debiti, comprovati, sorti prima della morte della persona assicurata, anche se divenuti esigibili in seguito, visto che concorrono a stabilire la sostanza netta della defunta (art. 47 cpv. 1 LT).

 

Nel caso in esame, invece, la "massa ereditaria" non è stata adeguatamente accertata.

Per avere un quadro preciso della situazione economica della de cujus, la Cassa di compensazione avrebbe infatti dovuto entrare in possesso di un inventario degli attivi e passivi dell'assicurata, allestito per esempio, se del caso, nell'ambito del beneficio d'inventario (art. 580 CC) o ai fini fiscali (artt. 171-178 LT). In assenza di un simile inventario, la Cassa avrebbe dovuto chiederne l'allestimento all'erede od ottenerlo dallo stesso o dall'autorità fiscale la dichiarazione fiscale - solitamente l'Ufficio di tassazione invia agli eredi poco dopo il decesso del contribuente la dichiarazione fiscale da compilare, mentre non fa più loro allestire un inventario - oppure la notifica di tassazione di __________ per l'anno 2021 se già presente, dato che entrambe attestano i suoi redditi e la sua sostanza netta al momento del decesso ed è con la morte che cessa l'assoggettamento fiscale (art. 7 cpv. 2 LT).

 

Considerato, poi, che l'assicurata aveva un curatore (le cui prestazioni costituiscono un debito del de cujus), il quale alla fine del suo ufficio rimette all'autorità di protezione degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale (art. 425 cpv. 1 CC), che essa esamina e approva come fa con i rapporti e i conti periodici (art. 425 cpv. 2 CC), notificandoli ai suoi eredi (art. 425 cpv. 3 CC), la Cassa cantonale di compensazione avrebbe pure potuto chiedere all'erede rispettivamente all'autorità di protezione degli adulti, o se del caso al curatore, il rapporto sullo stato degli attivi e dei passivi dell'assicurata alla chiusura del mandato, avvenuta con la sua morte.

 

                             2.10.   L'istruttoria e gli accertamenti svolti dalla Cassa appaiono quindi lacunosi. Gli atti vanno pertanto rinviati all'amministrazione affinché determini la sostanza netta dell'assicurata - e quindi l'entità della sua "eredità" - al giorno della sua morte sulla scorta degli accertamenti indicati.

 

Al fine di facilitare la valutazione della successione relitta da un beneficiario di PC secondo quanto previsto dall'art. 16a LPC e dall'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI, il TCA ritiene opportuno che la Cassa cantonale di compensazione comunichi agli eredi l'importo totale delle prestazioni soggette alla restituzione, li inviti ad allestire un inventario dei beni, dei crediti e dei debiti del de cujus per potere determinare quali importi della successione possono essere chiamati a rispondere del debito della successione e li informi, appena possibile che, se dati i presupposti dei summenzionati disposti legali, avvierà nei loro confronti la procedura di restituzione delle prestazioni legalmente ricevute.

In tal modo, nell'attesa della decisione di restituzione della Cassa cantonale di compensazione gli eredi potranno evitare di suddividere i beni del defunto rispettivamente diminuire il valore della "massa ereditaria" tra il momento della morte e quello in cui il debito della restituzione è esigibile e ancora, se del caso, accumulare il capitale necessario alla restituzione (Steinauer, op. cit., N. 36 pag. 223 e N. 39 pag. 224 seg.).

 

La Cassa deve poi determinare l' "eredità" netta secondo quanto esposto in precedenza.

 

Considerato che gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare entro tre mesi (art. 567 cpv. 1 CC) alla successione loro devoluta (art. 566 cpv. 1 CC) - se l'erede non rinuncia entro il termine fissato, acquista incondizionatamente l'eredità (art. 571 CC) - e che il termine decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui hanno conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l'apertura della successione, mentre per gli eredi istituiti dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione ufficiale della disposizione che li riguarda, la Cassa cantonale di compensazione dovrà considerare tali termini prima di emanare le sue decisioni.

 

                             2.11.   Dalla "massa ereditaria" netta che determinerà, l'amministrazione dedurrà la franchigia di Fr. 40'000.- (art. 16a cpv. 1 LPC) per ottenere l'importo massimo da restituire dal ricorrente.

 

Se questo importo è positivo, partendo dal mese in cui è deceduta, la Cassa scalerà dunque a ritroso le prestazioni complementari annue che l'assicurata ha legalmente ricevuto.

Considererà quindi Fr. 906.- al mese per luglio, giugno, maggio, aprile e marzo 2021 conformemente alla decisione del 1° aprile 2021 (doc. 75), Fr. 693.- per i mesi di febbraio e gennaio 2021 sulla base della comunicazione del 18 dicembre 2020 (doc. 71). Oltre non può andare (Disp. Trans. del 22 marzo 2019 cpv. 2).

 

                             2.12.   In concreto, dal bilancio intermedio che prevede dunque un importo massimo da restituire pari alla differenza fra l' "eredità netta" e la franchigia, la Cassa dedurrà le PC annue (prestazioni complementari e premio forfettario all'assicurazione malattie) da restituire pari, al massimo, a Fr. 5'916.-.

 

Considerato che con la propria decisione Cassa di compensazione ha stabilito in Fr. 5'223.- le prestazioni complementari da rimborsare, ma che dai documenti bancari raccolti, risultino, come indicato, attivi dell’asse ereditario maggiori rispetto a quelli ritenuti dalla Cassa (una "massa ereditaria" lorda di almeno Fr. 56'118,43), da cui vanno dedotti dapprima i debiti comprovati dal ricorrente (non correttamente ritenuti dall’amministrazione) e quindi la franchigia di Fr. 40'000.-, non si può escludere che, con il rinvio degli atti alla Cassa qui ordinato, l'erede ricorrente possa essere chiamato a un rimborso maggiore rispetto a quello ordinato.

Si ribadisce che, da gennaio a luglio 2021 compresi, le PC massime restituibili determinate secondo quanto esposto nelle considerazioni precedenti, assommano a Fr. 5'916.-, mentre la Cassa, alla luce degli importi di sostanza considerati, le ha fissate in Fr. 5'223.-, in assenza di una maggiore disponibilità di "eredità" per comprendere nella richiesta di restituzione anche gli importi del mese di gennaio 2021.

 

                             2.13.   Tuttavia, il TCA prescinde dal notificare al ricorrente una (possibile) reformatio in pejus, siccome l’importo della differenza comunque non rilevante, e perché gli accertamenti dell’amministrazione non hanno considerato gli aspetti relativi al rimborso delle spese di malattia. A questa Corte non è noto se sussistano spese di malattia da rimborsare da parte dell’erede rispettivamente se ve ne siano da rimborsare all’erede.

 

                                         Va poi evidenziato come la Cassa abbia determinato la cifra del rimborso richiesto all’erede della signora __________ considerando l’importo di Fr. 906.- (rendita di Fr. 362 e premio forfettario di Fr. 544) anche per il mese di febbraio 2021, mentre la PC realmente versata per quel mese era inferiore. Il doc. 75 1/3 precisa in effetti che le PC assommavano a Fr. 213 mensili sino a fine febbraio 2021 e solo dal 1 marzo 2021 l’importo della rendita è aumentato a Fr. 362 mensili.

 

Va poi rilevato come il conteggio delle prestazioni del 2 ottobre 2021 con cui la Cassa malati dell'assicurata ha fatturato in Fr. 330.- il costo della degenza in clinica della de cujus nel mese antecedente la sua scomparsa, trasmesso all'erede il 1° marzo 2022 (doc. A8) per il pagamento, debba essere preso a carico dalla Cassa cantonale di compensazione. Infatti, ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. g LPC, i Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le spese comprovate dell'anno civile in corso della partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal. La lamentela di RI 1 relativa a questa spesa, sorta prima del decesso della mamma, va in ogni modo considerata quale implicita domanda di rimborso delle spese di malattia, essendo stata presentata entro quindici mesi dalla fatturazione come previsto dall'art. 7 lett. a LALPC.

 

L'amministrazione, a cui gli atti vanno rinviati, verificherà quindi, interpellando il ricorrente rispettivamente il curatore laddove necessario, l’ammontare esatto della successione al momento del decesso della signora __________, verificherà puntualmente l’importo dei debiti della de cujus deducibili dagli attivi, verificherà d’intesa con il ricorrente o il curatore se nei 15 mesi antecedenti la loro fatturazione la beneficiaria di prestazioni complementari ha sostenuto ulteriori costi di malattia e d'invalidità di cui non è stato ancora chiesto il rimborso come lascia intendere l'esame del conto bancario presso la __________, da cui risulta, ad esempio (doc. 83-19/32), che __________ ha rimborsato all'assicurata il 1° luglio 2021 Fr. 34.- e Fr. 612,90 con riferimento a due fatture e che l'8 luglio 2021 il curatore della de cujus ha pagato Fr. 850.- all'__________ di __________ cui ha ulteriormente versato (doc. 83-29/32), il 12 ottobre 2021, Fr. 490.- oltre al pagamento di Fr. 350.- versati alla Clinica __________ di __________. La Cassa eseguirà quindi i suoi conteggi considerando il tenore dell'art. 16a LPC, ma limitatamente alle prestazioni riconosciute tra gennaio e luglio 2021 (cpv. 2 della Disp. Trans. del 22 marzo 2019) e sempre tenendo conto dell'eredità residua. Ne discenderà, nella pratica, una compensazione, almeno parziale, fra le prestazioni percepite legalmente da restituire dall'erede e le PC dovute dalla Cassa (N. 4740.01 DPC).

 

Dopo avere verificato l’importo delle spese mediche eventualmente da rimborsare, rettificato i calcoli considerando i debiti correttamente e gli importi esatti del proprio credito (PC mese di febbraio), la Cassa di compensazione accerterà, mediante una formale decisione, l’importo chiesto in restituzione a norma dell’art. 16a LPC.

 

                             2.14.   Sulla scorta di quanto precede, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per procedere come descritto

 

Malgrado l’esito del ricorso, in assenza di patrocinio non sono riconosciute ripetibili a RI 1. Trattandosi della richiesta di prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

 

                                    §   La decisione del 7 marzo 2022 portante sulla restituzione delle PC percepite legalmente da __________ è annullata e gli atti rinviati all'amministrazione, affinché dapprima proceda agli accertamenti indicati ai considerandi e poi si pronunci di nuovo sulla restituzione da parte di RI 1 delle prestazioni complementari percepite legalmente dalla mamma tra il 1° gennaio e il 31 luglio 2021.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti