Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
33.2022.4

 

TB

Lugano

29 agosto 2022       

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 21 marzo 2022 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 3 marzo 2022 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Nel febbraio 2015 (doc. 1) __________, 1935, ha chiesto le prestazioni complementari all'AVS, dichiarando che viveva gratuitamente presso la figlia __________ (risposta n. 55), ma che pagava una pensione di Fr. 550.- al mese (risposta n. 57) per "pasti, pulizie, lavatrice, stiro - acquisti diversi (abbigliamento e diversi)" (risposta n. 62).

 

                          1.2.  Il 10 febbraio 2015 (doc. 3) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurato, se viveva in casa di proprietà di parenti, di produrre un documento ufficiale dal quale si rilevasse il valore locativo oppure, se viveva in affitto, la copia del contratto di locazione delle persone che lo ospitavano; in ogni caso, di specificare il numero di persone che coabitavano nell'appartamento e se l'immobile in cui risiedeva era costituito da due alloggi distinti o se si trattava di una casa unifamiliare e di un'economia domestica unica.

 

                          1.3.  Una decina di giorni dopo (doc. 6) la figlia __________ ha trasmesso alla Cassa, per conto del padre, copia della sua personale decisione di tassazione 2013 e ha precisato che "(la figlia che abita nella stessa casa, con entrate separate, per mancanza di spazio non è stato possibile creare una scala interna per accedere al piano terra dove alloggia mio papà)".

 

                          1.4.  Il 24 febbraio 2015 (doc. 7) l'amministrazione ha chiesto al richiedente le PC di indicare i dati personali di tutte le persone che coabitavano nella sua economia domestica al piano terra e ha richiamato dal competente Ufficio di tassazione il modulo 7 relativo agli immobili di __________ nel 2013 (doc. 8), da cui risultava un valore locativo, corretto dall'autorità fiscale, di Fr. 11'350.- in luogo dei dichiarati Fr. 5'307.- (doc. 9).

 

Il richiedente le prestazioni complementari ha precisato il 2 marzo 2015 (doc. 10) di abitare da solo nell'appartamento al piano terra, costituito da un locale che fungeva da cucina e sala, una camera da letto e un gabinetto con wc e doccia.

 

                          1.5.  Con decisione del 23 marzo 2015 (doc. 13) la Cassa cantonale di compensazione ha concesso dal 1° febbraio 2015 a __________ una prestazione complementare limitata al pagamento del premio di cassa malati.

Sia per quell'anno (doc. 14) sia per gli anni 2016 (doc. 17), 2017 (doc. 19), 2018 (doc. 21) e 2019 (doc. 23), dove la PC concessa era la stessa, l'amministrazione ha computato fra le spese riconosciute una locazione di Fr. 7'315.-, costituita da un affitto di Fr. 5'635.- e da costi di riscaldamento forfettari di Fr. 1'680.-.

 

                          1.6.  Nel questionario relativo alla revisione delle prestazioni complementari per l'anno 2019, alla domanda n. 12 su quante persone vivono nella stessa economia domestica il 19 gennaio 2019 (doc. 26-2/6) l'assicurato ha risposto "__________ - domiciliato)".

Alla domanda seguente di specificare la pigione annua lorda l'assicurato non ha indicato alcuna cifra, mentre al quesito se abita presso parenti, terze persone o istituto, di indicare l'ammontare dell'affitto o del valore locativo, egli ha "aggiunto" un'altra possibilità di risposta: "ý con la figlia __________ (rimborso Fr. 550.- mensili)" (doc. 26-2/6).

 

                          1.7.  L'11 dicembre 2019 (doc. 28) la Cassa di compensazione ha domandato all'assicurato il modulo 7 relativo agli immobili della dichiarazione fiscale della figlia per potere desumere il valore dell'appartamento in cui viveva, una dichiarazione del controllo abitanti attestante il numero di persone che coabitavano nell'appartamento e, nel caso il figlio avesse unicamente il domicilio, un documento dal quale si rilevasse dove viveva e quanti giorni si fermava presso di lui.

 

                          1.8.  Il 16 dicembre 2020 (doc. 29) l'amministrazione ha confermato il diritto dell'assicurato al pagamento del solo premio forfettario dell'assicurazione malattia computando, come in passato, delle spese di locazione di Fr. 7'315.- (Fr. 5'635 + Fr. 1'680).

 

                          1.9.  L'assicurato ha trasmesso alla Cassa a metà febbraio 2020 (doc. 31-3/7) una parte di quanto richiestogli e nell'allegato scritto del 20 gennaio 2020 (doc. 31-4/7) ha precisato che "abito nella stessa casa di mia figlia, con l'entrata separata, do un contributo mensile di CHF 550.- per tutto ciò che comprende pasti inclusi e alloggio ed in caso di vestiario" e che "Per quanto concerne mio figlio, ha mantenuto il domicilio in __________ presso il mio indirizzo in quanto lavora per le strade cantonali nella zona del __________. Soggiorna per poche ore notturne, durante il servizio di picchetto ed in caso di nevicate. Non divide nessuna spesa.".

 

                        1.10.  Ad inizio marzo 2020 (doc. 35) sono pervenuti alla Cassa due moduli 7 relativi agli immobili detenuti nel 2018 dalla figlia dell'interessato, tuttavia non recanti l'importo del valore locativo dell'appartamento in cui viveva, perciò il 9 aprile 2020 (doc. 36) la Cassa gli ha chiesto una dichiarazione del competente Ufficio di tassazione che attestasse tale valore.

 

Il 28 aprile 2020 (doc. 38) __________ ha scritto alla Cassa di avere un valore unico dell'abitazione e di non essere in grado di scinderlo nei due appartamenti; inoltre, ha riconfermato che "praticamente mio papà abita nella nostra stessa casa con entrata indipendente. Non ha un contratto di locazione, come già menzionato in passato e rimborsa la cifra di chf 550.- al mese.".

                        1.11.  Alla richiesta del 20 maggio 2020 (doc. 37) di farle avere una dichiarazione del controllo abitanti che attestasse da quando il figlio __________ condivideva la sua economia domestica, alla Cassa è pervenuto il seguente scritto del 28 agosto 2020 (doc. A2) dell'Agenzia comunale AVS del Comune di __________:

 

" dando seguito all'accertamento in corso concernente l'interessato citato a margine, vi comunichiamo quanto segue:

 

·        dai nostri controlli risulta che l'interessato vive in un piccolo appartamentino di pochi metri quadrati, nello stabile di proprietà della figlia, signora __________;

 

·        è stato appurato che il figlio __________, non risiede fisicamente con il papà, in quanto non vi è lo spazio materiale sufficiente;

 

·        il signor __________, soggiorna prevalentemente dalla sua compagna in un altro Comune e, a causa dell'attività lavorativa che svolge (Responsabile della manutenzione delle strade per la zona del __________) alcune notti dorme presso il rustico di sua proprietà sito nell'__________, oppure proprio dal genitore, approfittando così di stare in sua compagnia e nel contempo di essere reperibile sul territorio per ogni evenienza.".

 

                        1.12.  Il 18 dicembre 2020 (doc. 41) l'amministrazione, in applicazione del diritto vigente in quel momento, ha concesso all'assicurato il pagamento del premio dell'assicurazione malattia per il 2021, considerando sempre una spesa per la locazione di Fr. 7'315.-.

Con decisione del 29 marzo 2021 (doc. 44) la Cassa ha confermato questo diritto.

 

                        1.13.  Nel formulario di revisione periodica compilato il 15 aprile 2021 (doc. 48-2/5), alla domanda n. 12 se aveva un'economia domestica propria l'assicurato ha risposto affermativamente, così pure se vi vivevano altre persone, precisando "vedi scritto del 28.06.2020 allegato". Alla domanda n. 13 ha crociato la risposta secondo cui viveva presso parenti e a mano ha aggiunto "in casa della figlia corrispondo a Fr. 550.- mensili (senza vitto - la cena la consumo con lei)".

 

                        1.14.  Con decisione del 12 agosto 2021 (doc. VIII/3) la Cassa ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato conteggiando un affitto di Fr. 11'269.- e i costi di riscaldamento forfettari di Fr. 1'680.-, deducendo poi la quota dell'inquilino di Fr. 8'632.-, per computare una spesa per la locazione di Fr. 4'317.-.

Ciò ha comportato che i redditi computabili erano superiori alle spese riconosciute e ha quindi rifiutato la prestazione complementare dal 1° agosto 2020 e dal 1° gennaio 2021.

La decisione precisa quanto segue:

 

" In seguito alla revisione periodica le prestazioni complementari devono essere ricalcolate.

Decisione emessa a seguito del computo del valore locativo suddiviso per le persone che coabitano; non è possibile tenere da conto l'ammontare da lei pagato quale partecipazione in quanto non giustificato. A seguito del rifiuto della PC, la invitiamo a voler presentare entro 15 giorni domanda di riduzione del premio dell'assicurazione malattie (sussidio).".

 

                        1.15.  Il 28 agosto 2021 (doc. VIII/2) l'assicurato si è opposto a questa decisione chiedendo di emettere un nuovo calcolo, giacché il figlio __________ risultava "partito dall'__________ al comune di __________. Pertanto nella voce quota "coinquilino" è da stralciare.".

 

La Cassa di compensazione gli ha quindi chiesto una dichiarazione del controllo abitanti attestante la composizione dell'economia domestica (doc. 55).

 

                        1.16.  Il __________ settembre 2021 l'assicurato è deceduto (docc. 56-58).

 

                        1.17.  Il 3 gennaio 2022 (doc. 60) la figlia del de cujus ha trasmesso alla Cassa la dichiarazione del Comune di __________, che ha attestato che __________ non era più domiciliato in quel comune dal 31 dicembre 2020.

 

                        1.18.  Con decisione su opposizione del 3 marzo 2022 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione, rilevando che, in occasione della revisione periodica per l'anno 2019, è emerso che l'opponente condivideva l'appartamento, oltre che con la figlia __________, anche con il figlio __________. Non avendola tempestivamente informata di questo cambiamento, la Cassa ha emanato una decisione di soppressione della PC dal 1° agosto 2020.

Dopo avere esposto le norme e la giurisprudenza che regolano la condivisione di spazi abitativi con persone escluse dal calcolo della PC, l'amministrazione ha fatto riferimento alla dichiarazione dell'assicurato e a quella del Comune di __________ in merito al domicilio rispettivamente alla partenza del figlio __________ dal 31 dicembre 2020 e ha tratto la seguente conclusione: "ciò significa che la pigione pagata dal genitore sia suddivisa sulle singole persone che vi abitano, ma che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo PC non siano prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI). Pertanto, la pigione pagata dall'opponente deve essergli computata nella misura di un terzo, ossia è considerata soltanto limitatamente alla persona che non è esclusa dal calcolo PC, come, in specie, unicamente l'opponente (STCA 33.2013.10 del 6 giugno 2014). La quota parte dei figli (due terzi) deve essere dunque dedotta dalla pigione totale annua." (pag. 4).

 

                        1.19.  Il 21 marzo 2022 (doc. I) la RI 1, patrocinata dall'avv. dott. RA 1, si è aggravata al TCA chiedendo, in via principale, di annullare la decisione su opposizione e di confermare la decisione del 29 marzo 2021 riconoscendole la prestazione complementare fino al decesso dell'assicurato; in via subordinata, ha postulato il rinvio degli atti alla Cassa per emettere una nuova decisione che confermi la prestazione complementare (pagamento del premio LAMal) riconosciuta a __________ con decisione del 29 marzo 2021.

La ricorrente ha criticato che la decisione impugnata si fonda su fatti non corrispondenti alla realtà, siccome il defunto non viveva con i figli __________ e __________, ma in un piccolo appartamento di pochi metri quadrati di proprietà della figlia (doc. A2), la quale, però, abitava al piano superiore dell'abitazione plurifamiliare. Il figlio, invece, quando si fermava in paese per la notte, non soggiornava presso il padre, ma nel suo rustico o dalla sorella, visto che nell'abitazione del de cujus non v'era spazio per accoglierlo per la notte. Ciò smentisce quanto ritenuto dalla Cassa, che ha arbitrariamente ignorato i contenuti della dichiarazione del Comune del 28 agosto 2020.

Il fatto che __________ sia stato domiciliato fino al 31 dicembre 2020 nel Comune di __________ non significa che egli vivesse presso il padre; la Cassa ha tratto arbitrariamente questa conclusione e ha erroneamente ritenuto che la pigione dovesse essere computata all'assicurato in ragione di un terzo.

 

                        1.20.  Il 29 marzo 2022 (doc. IV) il giudice delegato ha chiesto alla ricorrente di produrre copia della planimetria dell'immobile di proprietà di __________ da cui si evinca l'esistenza di più unità abitative, delle fotografie dell'appartamento del de cujus e dell'accesso indipendente e la suddivisione delle spese di elettricità e riscaldamento tra la proprietaria e l'assicurato.

 

La documentazione domandata è pervenuta al TCA il 4 aprile 2022 (docc. A5-A7) ed è stata trasmessa alla Cassa (doc. VII).

 

                        1.21.  Nella risposta del 22 aprile 2022 (doc. VIII) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso.

L'amministrazione ha precisato che, contrariamente a quanto indicato nella decisione su opposizione, il computo di un terzo del valore locativo e del forfait per le spese accessorie è stato applicato poiché l'assicurato abitava nella proprietà che era occupata dalla figlia __________ e dal genero __________ e non dal figlio __________.

Inoltre, dopo avere esaminato le motivazioni addotte nel ricorso, la planimetria, le fotografie e i giustificativi di spese prodotti, la Cassa ha concluso che __________ vivesse da solo in un appartamento completamente indipendente. Pertanto, doveva essergli conteggiato il rispettivo costo di locazione, senza alcuna ripartizione ai sensi dell'art. 16c OPC-AVS/AI. Considerato che fra l'inquilino e la proprietaria non è stata concordata una regolare pigione, quale costo della locazione va ritenuto il valore locativo dell'alloggio (N. 3231.05 DPC), determinato in base alla superficie dell'edificio occupata dall'assicurato. Considerata una superficie complessiva di 174 mq della proprietà della figlia, di cui 54 mq adibiti ad alloggio per l'assicurato, la Cassa ha concluso che il valore locativo dell'appartamento in cui viveva il de cujus corrispondesse a un terzo del valore locativo dell'intero fondo di proprietà della figlia, ossia a Fr. 3'756.- (Fr. 11'269 : 3).

Ad ogni modo, quand'anche si computasse questo valore locativo, oltre al forfait per le spese accessorie, l'assicurato non avrebbe comunque avuto diritto alle prestazioni complementari essendovi sempre un'eccedenza di redditi (docc. VIII/4 e VIII/5).

Infine, l'amministrazione ha osservato che la decisione del 29 marzo 2021 che la ricorrente ha chiesto di ripristinare non è corretta, in quanto il valore locativo che è stato conteggiato corrisponde alla metà (Fr. 5'635.-) del valore locativo del fondo comprensivo dei due appartamenti (Fr. 11'269.-, doc. 63) e non quindi al valore corretto del solo appartamento occupato dall'interessato, notevolmente più piccolo rispetto alla parte abitata dalla figlia e dal genero.

 

                        1.22.  L'insorgente ha prodotto i giustificativi bancari dei bonifici mensili di Fr. 550.- effettuati dal defunto assicurato alla figlia da aprile 2020 a settembre 2021 (doc. A8) e ha contestato che fra inquilino e proprietaria non sia stata concordata una pigione, che invece il primo ha versato alla locataria per oltre 14 anni e che peraltro è un importo "di favore e molto contenuto". La ricorrente ha evidenziato che fino ad oggi questo aspetto non era mai stato contestato da parte della Cassa di compensazione.

Inoltre, la RI 1 ha rilevato che l'amministrazione persevera nell'arbitrarietà, visto che solo con la risposta, dopo ben due decisioni, ha affermato che la terza persona considerata quale occupante dell'immobile di proprietà della figlia è suo marito e non il di lei fratello.

La ricorrente ha dunque chiesto di statuire come indicato nel suo ricorso.

 

                        1.23.  Il 10 maggio 2022 (doc. XII) la Cassa di compensazione ha affermato che non è sufficiente mostrare che un'ipotetica pigione è stata versata per chiedere che la stessa sia computata nel calcolo delle prestazioni complementari di un richiedente.

Riferendosi alla STCA 33.2013.5 del 18 dicembre 2013, la Cassa ha considerato che nessun contratto di locazione le è mai stato notificato, che nel formulario di richiesta delle PC del 2015 l'assicurato ha indicato di vivere gratuitamente nell'immobile della figlia, che poco dopo egli ha trasmesso alla Cassa la notifica di tassazione 2013 della figlia da cui si poteva desumere il valore locativo dell'immobile di __________, confermato dall'Ufficio di tassazione il 3 marzo 2015, dichiarato con riferimento al fondo in assenza della pretesa locazione che il 24 gennaio 2020 l'assicurato ha affermato di versare alla figlia. Il contributo mensile di Fr. 550.-, comprensivo di vitto e vestiario, non rappresenta la pigione, non dichiarata fiscalmente (doc. 35). Di conseguenza, il versamento di Fr. 550.- al mese, comprensivo di vitto e vestiario, non oggetto di un contratto di locazione e mai dichiarato a livello fiscale, non può essere considerato nel calcolo delle PC del de cujus.

L'amministrazione ha comunque precisato che non vi sarebbero neppure le condizioni per computare l'intero importo di Fr. 550.-, giacché tale ammontare comprende pure i pasti e il vestiario, che non sono riconosciuti in ambito di PC. Se la parte destinata alla pigione fosse sconosciuta si dovrebbe computare un terzo delle spese di "pensione" versate a un'altra persona, a meno che questa non sia un parente stretto (N. 3237.01 DPC). Un eventuale terzo di Fr. 6'660.- non sarebbe quindi sufficiente per concedere a __________ le prestazioni.

 

                        1.24.  Il 23 maggio 2022 (doc. XIV) la ricorrente ha ribadito l'arbitrarietà delle considerazioni della Cassa, che anziché riconoscere l'errore commesso tenta di conferire correttezza alla decisione su opposizione, sebbene essa abbia giustificato la soppressione del diritto alle PC con il fatto che l'interessato viveva con i due figli.

Quando l'insorgente ha smentito questa conclusione la Cassa ha addotto che la terza persona convivente non era il figlio, ma il marito della figlia. Ciò, sebbene dagli atti risulti chiaramente che lo stabile è diviso in due unità abitative distinte e che l'assicurato viveva, da solo, nel suo appartamento.

Anche il pagamento della pigione, che non era mai stato messo in dubbio, è stato oggetto di contestazione solo ora da parte dell'amministrazione, così come l'esistenza di un contratto di locazione, che come tale non necessita la forma scritta.

La ricorrente ha inoltre rilevato che pure di fronte al regolare pagamento mensile di Fr. 550.- direttamente sul conto relativo al debito ipotecario concernente l'immobile della figlia, giustificato da bonifici bancari con la dicitura "affitto" (doc. A8), la Cassa ha ritenuto che questo importo non può essere considerato quale pigione.

La CE ha riconosciuto che la figlia __________ aiutava il papà invitandolo a mangiare a casa sua, acquistando per lui beni di prima necessità, nello svolgimento delle faccende di casa e quotidiane, ma tutto ciò non aveva nulla a che fare con il versamento dei Fr. 550.- al mese a titolo di pigione. Questo importo era stato definito in base agli oneri ipotecari (Fr. 15'540) e all'ammortamento (Fr. 5'000.-), la cui somma era stata suddivisa paritariamente fra la figlia, suo marito e l'assicurato e ognuno versava direttamente sul conto relativo al credito ipotecario la medesima quota di Fr. 550.- (doc. A9).

 

                        1.25.  Il 27 maggio 2022 (doc. XVII) la Cassa di compensazione ha informato il Tribunale di non avere ulteriori osservazioni da formulare.

In pari data (doc. XVI), il TCA ha richiamato dall'Ufficio di tassazione di __________ le dichiarazioni d'imposta di __________ dal 2013 al 2020 per accertare se l'assicurato aveva indicato il versamento di una pigione.

 

                        1.26.  Sull'esito di questo accertamento (doc. XVIII) si sono espressi la Cassa, il 17 giugno 2022 (doc. XXII), indicando di non avere ulteriori considerazioni da formulare, e l'insorgente, dopo avere chiesto (doc. XX) e ottenuto una proroga (doc. XXI), il 7 luglio 2022 (doc. XXIV), trasmettendo l'elenco degli accrediti di Fr. 550.- dal 1° luglio 2013 a oggi allestito dalla banca (doc. XXIV/1). L'insorgente ha osservato che il motivo del versamento era il pagamento mensile dell' "affitto" che, tuttavia, è stato possibile estrapolare informaticamente solo da settembre 2016, causale che vale evidentemente anche per il periodo precedente.

A suo dire, quindi, "al di là della confusione che può avere fatto __________ nell'ambito delle diverse pratiche di natura amministrativa che l'hanno coinvolto negli anni, tra cui le dichiarazioni d'imposta, non è possibile ritenere che lo stesso non versasse mensilmente una pigione di Fr. 550.- mensili.".

La ricorrente ha precisato che le dichiarazioni di imposta dell'assicurato confermano che egli era impreciso e poco avvezzo alla loro compilazione, visto che talvolta ha dichiarato di versare una pigione di Fr. 500.- al mese, mentre altre volte non ha indicato alcun importo, riportando unicamente la dicitura che abitava con la figlia, anche se, in realtà, versava regolarmente la pigione di Fr. 550.- e disponeva di un appartamento a suo uso esclusivo.

L'insorgente ha dunque chiesto di statuire secondo le sue pretese ricorsuali.

 

                        1.27.  Chiamata a formulare osservazioni, il 13 luglio 2022 (doc. XXVI) la Cassa ha affermato di non avere ulteriori considerazioni e la ricorrente non si è espressa ulteriormente (doc. XXVII).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  L'insorgente ha rimproverato alla Cassa di compensazione di avere violato il suo diritto di essere sentita, giacché la decisione su opposizione non sarebbe sufficientemente motivata.

 

                          2.2.  Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà, che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

 

Il diritto di essere sentito comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

 

Va rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato ha potuto comprendere la portata della decisione formale e impugnare la successiva decisione su opposizione, confrontarsi con il suo contenuto e proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2). Il TCA dispone in effetti di un pieno potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

 

Come riproposto ancora nella STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 al considerando 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

 

                          2.3.  Nell'evenienza concreta, occorre in primo luogo osservare che la decisione su opposizione del 3 marzo 2022 fa erroneamente riferimento, al capitolo sulla legittimazione, alla restituzione di prestazioni indebitamente versate, questione che non è per contro oggetto della decisione formale del 12 agosto 2021 (doc. VIII/3), che verte invece sulla determinazione del diritto alle prestazioni complementari di __________ retroattivamente dal 1° agosto 2020.

 

L'amministrazione ha in seguito ben indicato che alla base della rideterminazione del diritto alle PC dell'assicurato v'era la condivisione dell'abitazione, oltre che con la figlia __________, anche con il figlio __________, perciò ha emesso il 12 agosto 2021 la decisione di soppressione della PC dal 1° agosto 2020.

 

Dopo aver esposto le norme legali e la giurisprudenza applicabili in ambito di suddivisione della pigione fra più persone, la Cassa di compensazione ha spiegato che dall'accertamento effettuato presso il Comune di __________ è emerso che il figlio non era più ivi domiciliato dal 31 dicembre 2020, perciò la pigione pagata dal genitore andava suddivisa sulle singole persone che vi abitavano ai sensi dell'art. 16c OPC-AVS/AI e quindi l'ha computata all'assicurato nella misura di un terzo.

Al di là del fatto che questa conclusione è parzialmente errata, visto che, semmai, la convivenza del padre con i due figli doveva essere ritenuta soltanto dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 e quindi la pigione in ragione di un terzo doveva essere computata al beneficiario PC solo per quel periodo, non si può certo concludere che la decisione su opposizione del 3 marzo 2022 non sia sufficientemente motivata ed esplicita.

Il tema posto alla base del provvedimento impugnato è quello dell'esistenza o no di un onere locativo a carico dell'assicurato rispettivamente dell'esistenza o no di una convivenza nel periodo indicato, che ha influsso sulla determinazione di questa spesa.

La CE ricorrente ha potuto ben comprendere questi aspetti nonostante le imprecisioni commesse dalla Cassa riferite alle persone occupanti l'immobile in questione.

 

Nell'evenienza concreta non si può pertanto ritenere una violazione del diritto di essere sentita della ricorrente, che non è stata impedita di impugnare la decisione su opposizione davanti al TCA e di esporre le sue lamentele sulla determinazione della pigione del de cujus.

Non va dimenticato che il TCA, avendo pieno potere di esame, può esaminare liberamente i fatti e il diritto e che in questa sede la ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi ampiamente.

 

Il Tribunale può quindi entrare nel merito del ricorso.

 

                          2.4.  Prima di esaminare il merito, non si possono comunque non rilevare le numerose inesattezze che la Cassa cantonale di compensazione ha commesso nella gestione di questo caso.

In effetti, quest'ultima è stata piuttosto imprecisa nel suo agire.

 

Dapprima ha emanato la decisione del 12 agosto 2021 indicando che computava "il valore locativo suddiviso per le persone che coabitano", senza tuttavia indicare il nome dei conviventi, ma lasciando comunque intendere, visti gli accertamenti effettuati nel corso del 2020, che potesse trattarsi del figlio dell'assicurato, __________, oltre alla figlia __________ e all'interessato.

 

Poi, con la decisione su opposizione del 3 marzo 2022, la Cassa ha chiaramente specificato che il terzo convivente era, appunto, il figlio __________.

Tuttavia, sebbene abbia fatto esplicito riferimento allo scritto del 28 agosto 2020 del Comune di __________, e quindi al fatto che quest'ultimo, dal 31 dicembre 2020, non risultava più domiciliato in quel comune, l'amministrazione ha comunque ritenuto che dal 1° agosto 2020 la pigione dell'assicurato dovesse essere ripartita su tre teste, ovvero il beneficiario di PC e i suoi due figli, e quindi anche dal 1° gennaio 2021.

 

A seguito del ricorso, con la risposta di causa del 22 aprile 2022 la Cassa cantonale di compensazione ha precisato che, "contrariamente a quanto indicato nel provvedimento contestato, il computo di un terzo del valore locativo e del forfait per le spese accessorie (art. 16a OPC-AVS/AI) è stato applicato in quanto l'intera proprietà nella quale abitava il signor fu __________ era occupata anche dalla figlia __________ e dal genero __________ e non dal figlio __________, per il quale già si conoscevano le particolarità del suo soggiorno." (doc. VIII punto 3 pag. 2 e seg.).

 

Sempre nella risposta di causa, dopo avere preso atto della situazione edificatoria dell'abitazione in cui viveva l'assicurato, la Cassa di compensazione ha modificato la sua motivazione. Essa ha infatti ritenuto che "il defunto abitava solo in un appartamento completamente indipendente e pertanto dev'essere conteggiato il rispettivo costo di locazione (esclusivo dell'abitazione occupata) senza ripartizione alcuna.". Ha quindi stabilito detto importo sulla base del valore locativo dell'intero immobile di proprietà della figlia, ripartito in base ai metri quadrati che l'assicurato occupava.

 

Nelle osservazioni che sono seguite il 10 maggio 2022, la Cassa ha infine precisato che non era possibile considerare l'importo di Fr. 550.- a titolo di pigione.

 

Un simile agire da parte dell'amministrazione va sicuramente biasimato, siccome superficiale e disattento alle risultanze delle verifiche poste in atto che, peraltro, avrebbero potuto e dovuto essere sin da subito più specifiche e precise. La Cassa avrebbe infatti dovuto esigere dall'assicurato delle risposte più complete e dettagliate e la produzione di documentazione adeguata (foto, planimetrie), affinché il quadro della sua situazione abitativa fosse chiarito se non già dal 2015, alla richiesta delle prestazioni complementari, almeno nel 2019 con la prima revisione.

 

nel merito

 

                          2.5.  Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

 

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

 

                          2.6.  Il 22 marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune importanti modifiche della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).

Nel caso di modifica della legge, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a).

Le Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua.

 

In concreto, l'attribuzione di prestazioni complementari concerne gli anni dal 2020 al 2021 e poiché il 18 dicembre 2020 (doc. 41) e il 29 marzo 2021 (doc. 44) la Cassa di compensazione, conformemente alle predette Disposizioni transitorie, ha già effettuato il calcolo del diritto alle PC in virtù del vecchio (doc. 43) e del nuovo diritto (doc. 42), ed è risultata una situazione più favorevole secondo il vecchio diritto, ha emesso la decisione formale del 12 agosto 2021 sulla base delle norme legali in essere fino al 31 dicembre 2020.

Di principio, dunque, per il diritto alle PC non fanno stato le modifiche del 22 marzo 2019.

 

                          2.7.  Oggetto del contendere è sapere quale importo computare a __________ a titolo di pigione ("locazione" nel foglio di calcolo) dal 1° agosto 2020.

 

La decisione su opposizione ha considerato che il valore locativo dell'intero immobile in cui viveva l'assicurato, di proprietà della figlia __________ (Fr. 11'269.-), andava sommato al forfait per i costi di riscaldamento (Fr. 1'680.-) e dal totale (Fr. 12'949.-) ha dedotto due terzi (Fr. 8'632.-), ovvero le quote parti dei due figli non considerati nel calcolo PC del padre ai sensi dell'art. 16c OPC-AVS/AI. La pigione computata ammontava perciò così a  Fr. 4'317.-.

Anche ritenendo che il terzo convivente non fosse il figlio __________, ma il genero __________, la situazione del beneficiario di PC non è mutata: la pigione è stata divisa su tre teste.

 

Sennonché, prodotte, a richiesta del giudice delegato, al fine di capire la suddivisione degli spazi con la figlia, ed eventuali terze persone, le fotografie e le planimetrie dell'immobile in cui abitava l'assicurato, è emerso che, a tutti gli effetti, egli viveva in un appartamento totalmente indipendente, con proprie spese (di elettricità, di responsabilità civile, ecc., doc. A7), separato da quello del figlia, che era ubicato al piano superiore (docc. A5 e A6).

Di fronte alla prova documentale che l'interessato viveva da solo e che non condivideva la sua abitazione né con la figlia né con il figlio o il genero, è corretto che la Cassa di compensazione ha rivisto la sua precedente decisione e che con la risposta di causa ha proposto di conteggiare al defunto il costo della sua locazione senza ripartirla su più persone ai sensi dell'art. 16c OPC-AVS/AI.

 

                          2.8.  La Cassa di compensazione ha affermato, nella risposta, che la pigione ascrivibile all'assicurato doveva essere computata sulla base del valore locativo, visto che non era stata concordata una regolare pigione quale costo della locazione fra padre e figlia.

L'amministrazione si è così basata sul valore locativo di Fr. 11'269.- (doc. 64) dell'intera proprietà di __________ per stabilire proporzionalmente, in base ai metri quadrati di ciascun appartamento, il valore locativo dell'unità abitativa occupata dall'assicurato. Sulla scorta della planimetria prodotta agli atti (doc. A5), la Cassa ha dunque calcolato una superficie di 54 mq per l'appartamento al piano terra e una di 120 mq per l'appartamento duplex ai piani superiori, per un totale di 174 mq e ha quindi concluso che il valore locativo dell'appartamento nel quale abitava __________ corrispondeva a un terzo del valore locativo dell'intero fondo di proprietà della figlia e meglio a Fr. 3'756.-.

Anche aggiungendo a tale importo l'intero forfait di Fr. 1'680.- per le spese di riscaldamento, a dire della Cassa con una locazione di Fr. 5'436.- l'assicurato non avrebbe avuto comunque diritto alle PC, poiché vi sarebbe ancora un'eccedenza di reddito (docc. VIII/4 e VIII/5), seppure inferiore a quanto ritenuto nella decisione del 12 agosto 2021 (doc. VIII/3) di soppressione del diritto che considerava una locazione di Fr. 4'317.- ([Fr. 11'269 + Fr. 1'680] - [Fr. 11'269 + Fr. 1'680] x 2/3).

 

Per l'amministrazione, nemmeno va considerato l'ammontare di Fr. 550.- a titolo di pigione, giacché l'interessato non ha mai dichiarato di versare alla figlia tale importo a questo scopo, ma per vitto, abbigliamento, pulizie, acquisti diversi da parte della figlia nella cui casa, invece, viveva gratuitamente, tanto che fra le parti non è stato stipulato un contratto di locazione.

 

Secondo la ricorrente, invece, quale pigione va considerato l'importo di Fr. 550.- regolarmente versato mensilmente per oltre 14 anni dal de cujus alla proprietaria dell'immobile con questa specifica causale. L'assenza di un contratto di locazione non inficerebbe la validità di questi versamenti, comprovati dal 1° gennaio 2013 dagli estratti bancari (docc. A8 e XXIV/1).

Non resta che determinare se detta cifra debba essere ritenuta quale pigione per l'occupazione al piano terra dell'immobile di proprietà della figlia oppure quali altre spese (pulizie, pasti, bucati, abbigliamento, acquisti diversi, ecc.) prestate da quest'ultima, che tuttavia non sono riconosciute dalla LPC.

 

                          2.9.  Allo scopo di verificare se aveva indicato dove viveva e quanto pagava di pigione, il 22 maggio 2022 (doc. XIV) il giudice delegato ha richiamato dall'Ufficio di tassazione di __________ la sola prima pagina delle dichiarazioni di imposta del defunto assicurato relative agli anni dal 2013 al 2020.

Dalla documentazione pervenuta al TCA il 7 giugno 2022 (doc. XVIII/1-8) risultano le seguenti indicazioni manoscritte:

 

                      se abita in casa di affitto:             Generalità e indirizzo

                      pigione annua (senza                  del proprietario dello

                      spese accessorie) Fr.                 stabile:

 

IC 2013                  con la figlia

IC 2014                       ----                                 con la figlia

                                                                        __________

IC 2015                  (con la figlia)                       __________(figlia)

IC 2016                                                            abito con la figlia __________

                                                                        casa unifamiliare

IC 2017           (500.- Chf x spese diverse)         abito con la figlia

                                                                        __________

IC 2018           500.- mensili (con la figlia)           __________ -

                                                                        __________

IC 2019                       0                                    Presso Figlia-__________

                                                                        __________

IC 2020                  con la figlia                          __________

 

La Cassa non ha formulato considerazioni al riguardo (doc. XXII), mentre la Comunione ereditaria, in risposta, ha prodotto l'elenco degli accrediti di Fr. 550.- che l'assicurato ha effettuato sul conto della figlia a partire dal 1° gennaio 2013 fino al mese di settembre 2021. Dalla tabella allestita dall'istituto di credito risulta la causale "affitto" soltanto a partire dal mese di settembre 2016 e per ogni pagamento viene specificato il mese e l'anno a cui si riferisce la pigione.

 

                        2.10.  Sulla scorta della nuova documentazione acquisita dal Tribunale, si deve concludere che il versamento di Fr. 550.- al mese effettuato da __________ non deve essere considerato quale pigione, ma come controprestazione per dei servizi resi dalla figlia di cui egli ha beneficiato. Tuttavia, queste spese sono già comprese nel fabbisogno vitale riconosciuto dalla LPC e non possono dunque essere considerate come ulteriori spese.

La tesi dell'insorgente non può dunque essere tutelata.

Se è vero, così come risulta dall'elenco approntato dalla banca il 5 luglio 2022 (doc. XXIV/1), che il beneficiario PC versava ogni mese sul conto privato della figlia l'importo di Fr. 550.- sin dal gennaio 2013, e che dal mese di settembre 2016 il motivo di questo pagamento era l'affitto, tuttavia questa circostanza non è corroborata da altri atti all'incarto.

 

In effetti, né l'assicurato ha mai dichiarato alla Cassa cantonale di compensazione di sostenere la spesa per la pigione, né la figlia, sua locatrice, ha mai dichiarato fiscalmente questa entrata a tale titolo.

 

Sin dalla domanda di prestazioni complementari presentata nel 2015, l'assicurato ha sempre espressamente negato di pagare una pigione per l'alloggio, indicando che l'utilizzo dell'abitazione in cui viveva avveniva a titolo gratuito. Egli ha invece dichiarato che pagava una "pensione" di Fr. 550.- al mese e a tal fine ha specificato quanto segue nelle osservazioni (domanda n. 62): "CHF 550.- (mensile) l'importo indicato al pto. 57 concerne il versamento alla figlia __________ - che abita al piano superiore - x pasti, pulizie, lavatrice, stiro - acquisti diversi (abbigliamento e diversi)".

 

Nel primo formulario di revisione delle prestazioni complementari sottoscritto dall'interessato il 19 gennaio 2019 (doc. 26-1/6), quest'ultimo ha lasciato in bianco la domanda relativa all'importo della pigione annua lorda, mentre ha precisato che viveva con la figlia, a cui rimborsava Fr. 550.- al mese.

 

Di simile tenore anche la seconda revisione periodica, firmata il 15 aprile 2021 (doc. 48-1/5) dall'assicurato, in cui alla domanda n. 13 relativa all'abitazione risulta la seguente precisazione manoscritta: "in casa della figlia corrispondo a Fr. 550.-.- mensili (senza vitto - la cena la consumo con lei)".

 

A livello fiscale, come visto, dal 2013 al 2020 non risulta che l'assicurato abbia pagato una pigione per la sua abitazione. Egli ha sempre specificato che abitava "con la figlia", indicandone poi il nome e il cognome. Per due anni ha poi espressamente dichiarato che non pagava alcuna pigione (IC 2014 e IC 2019) e per altri due anni di contribuzione ha scritto la cifra di Fr. 500.-: per l'IC 2017 ha precisato che valeva per spese diverse, mentre per l'IC 2018 ha indicato trattarsi di un importo mensile.

 

Anche dall'esame delle dichiarazioni di imposta di __________ si deve concludere diversamente da quanto ha sostenuto la Comunione ereditaria.

In effetti, nessuna delle dichiarazioni della figlia dell'assicurato relative ai suoi immobili (Modulo 7) contempla un affitto quale reddito degli immobili.

 

La IC 2013 (doc. 9), che la Cassa ha richiamato direttamente dall'Ufficio di tassazione, riferisce che l'immobile è destinato ad uso proprio ed è un immobile unifamiliare. Inoltre, il suo valore di stima dichiarato dalla contribuente è di Fr. 92'137.- e il valore locativo di Fr. 5'307.-. Il primo importo è stato corretto dall'autorità fiscale in Fr. 197'573.-, il secondo in Fr. 11'350.-.

 

La IC 2018, che la Cassa ha chiesto all'assicurato di produrre, è costituita da due Moduli 7, essendo la figlia del beneficiario PC proprietaria di due particelle, contigue, che però costituiscono fisicamente un solo immobile. Entrambi i fondi specificano che l'immobile è destinato a uso proprio e che si tratta di un immobile plurifamiliare. La part. n. 439 (doc. 35-3/3) ha un valore di stima di Fr. 102'322.-, la part. n. 440 (doc. 35-1/3) di Fr. 119'322.-. Nessuno dei due Moduli indica però né che il rispettivo fondo costituisce l'abitazione primaria di __________ e del marito, e quindi qual è il suo valore locativo, né che dà un reddito sotto forma di affitto, e dunque non è stato scritto il nome di alcun conduttore e nemmeno, perciò, dell'assicurato.

 

Il TCA rileva che dall'accertamento effettuato dalla Cassa nel mese di aprile 2022 (doc. 64) direttamente presso l'autorità fiscale per conoscere il valore locativo delle partt. n. 439 e n. 440 RFD di __________, risultano gli importi di Fr. 5'307,30 rispettivamente di Fr. 5'962,50.

 

                        2.11.  Dalle circostanze fattuali esposte risulta dunque che vi sono tre elementi a favore dell'assenza del pagamento di una pigione da parte dell'assicurato, mentre uno soltanto sembra corroborare la tesi della ricorrente.

La richiesta di prestazioni complementari, le due revisioni periodiche e le dichiarazioni di imposta dell'assicurato e della figlia - peraltro, paragonando la scrittura di questi documenti, sembra che siano stati tutti compilati da __________ e soltanto firmati dall'interessato -, portano a concludere che, sostanzialmente, il versamento di Fr. 550.- non era dovuto quale controprestazione per la locazione dell'appartamento al piano terra nella casa di proprietà della figlia.

Il fatto che, formalmente, l'assicurato abbia versato per anni tale importo sul conto corrente della figlia con la causale "affitto", si scontra, nella realtà delle cose, con gli esposti elementi, che comprovano, invece, una differente situazione e non è dunque decisivo in base al principio della verosimiglianza preponderante che regola la valutazione delle prove nella procedura delle assicurazioni sociali quale quella in esame.

 

L'importo mensile di Fr. 550.- non può quindi essere riconosciuto quale spesa per la locazione, ma va qualificato quale rimborso per i servizi che la figlia gli prestava, come preparare i pasti, fare le pulizie, il bucato, stirare, comprare i vestiti e altri beni. Queste spese, non specificatamente previste dall'art. 10 LPC - le spese riconosciute dall'art. 10 LPC sono elencate in modo esaustivo nella legge (DTF 147 V 441 consid. 3.3; SVR 2011 EL Nr. 2; STCA 33.2019.20 dell'11 marzo 2020; STCA 33.2016.10 del 16 febbraio 2017) -, vanno coperte con il fabbisogno vitale previsto dall'art. 10 cpv. 1 lett. a LPC (Fr. 19'450.- nel 2020 e Fr. 19'610.- nel 2021).

 

                        2.12.  Non potendo dunque computare all'assicurato quale spesa riconosciuta una pigione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, va considerato il valore locativo dell'immobile in cui viveva.

In assenza di uno specifico valore di reddito dell'immobile riferito al solo piano terra - come visto, anche l'Ufficio di tassazione ha confermato un unico valore per gli immobili eretti sulle partt. nn. 439 e 440 RFD di __________, siccome ritenuti una casa unifamiliare -, la scrivente Corte fa propria la soluzione proposta dalla Cassa di compensazione nella sua risposta, ovvero di determinare il valore locativo in proporzione alla superficie abitativa occupata dall'interessato.

Considerato che egli abitava al pianterreno di 54 mq netti di superficie, mentre i due piani superiori, ciascuno di pari metratura (esclusi i muri perimetrali) (doc. A5), erano occupati dalla figlia e dal di lei marito, il valore locativo dei due fondi (Fr. 5'307,30 + Fr 5'962,50) di Fr. 11'269,80, su cui è situata la casa in cui abitava anche il beneficiario PC, va quindi attribuito in ragione di un terzo a __________.

 

Ne discende che quale locazione si deve ritenere l'importo di Fr. 3'756,60, a cui va aggiunto il forfait di Fr. 1'680.- per le spese di riscaldamento, per una spesa riconosciuta di Fr. 5'436.-, così come risulta dai fogli di calcoli elaborati il 20 aprile 2022 (docc. VIII/4 e VIII/5) dalla Cassa e annessi alla risposta di causa.

 

Tenendo conto di questo importo per la locazione, risulta che dal 1° agosto 2020 l'assicurato presentava comunque un'eccedenza di redditi (Fr. 1'305.-), perciò il diritto alle PC gli andava rifiutato.

 

La richiesta della ricorrente di ritenere, come stabilito nella decisione del 29 marzo 2021 (doc. 44) emessa secondo il vecchio diritto LPC, un affitto di Fr. 5'635.- (Fr. 11'269 [valore locativo]: 2) e di aggiungervi il forfait di Fr. 1'680.- per i costi di riscaldamento (art. 16a OPC-AVS/AI), per una spesa totale riconosciuta di Fr. 7'315.-, non può invece essere accolta. Tale soluzione, che l'insorgente ha chiesto di tutelare, si basava, erroneamente, sulla condivisione dell'abitazione da parte dell'assicurato con la figlia, circostanza che, invece, come visto, sin dall'inizio del diritto alle PC non rispecchiava la realtà.

 

Questo calcolo dava il diritto all'interessato al pagamento del solo premio di cassa malati.

 

Per contro, la decisione del 12 agosto 2021, contro cui l'assicurato si è opposto rispettivamente la decisione su opposizione del 3 marzo 2022, contro cui la RI 1 ha formulato ricorso, hanno stabilito che egli non aveva più a diritto alle prestazioni e perciò anche al premio forfettario dell'assicurazione malattia.

Entrambe hanno infatti considerato per la locazione un importo inferiore, pari a Fr. 4'317.- ([valore locativo + spese forfettarie di riscaldamento] ripartito su tre teste), con conseguente diminuzione delle spese riconosciute e formazione di eccedenza di redditi computabili che, giusta l'art. 9 cpv. 1 LPC a contrario, porta al rifiuto delle prestazioni complementari.

 

                        2.13.  Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata riformata come alle considerazioni esposte.

 

Portando il ricorso sul diritto alle prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema, cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti