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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 5 aprile 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 28 febbraio 2022 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
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ritenuto in fatto
1.1. Due mesi dopo avere compiuto 65 anni RI 1, 1956, ha fatto richiesta di prestazioni complementari all'AVS, indicando in particolare di possedere risparmi per Fr. 5'846,02, di essere ancora attivo professionalmente guadagnando, da quel mese, Fr. 800.- mensili e di avere debiti per oltre Fr. 650'000.-.
1.2. L'11 agosto 2021 (doc. 2) la Cassa cantonale di compensazione ha avviato un'istruttoria, chiedendo all'assicurato diverse informazioni sulla sua situazione economica (cessazione dell’attività al 31 maggio 2021, bilancio e conto economico del 2020 della ditta __________ di cui egli è proprietario e unico socio, le prestazioni percepite dal II e III pilastro, se riceve una pensione estera, la sentenza di divorzio o di separazione).
Il 5 novembre 2021 (doc. 10) l'amministrazione ha ulteriormente invitato il richiedente a chiarire l'aumento dei capitali dichiarati fiscalmente passati da Fr. 25'004.- nel 2019 a Fr. 183'851.- nel 2020 e a cosa si riferisce l'importo di Fr. 4'956.- tassato nel 2020 quale "altri redditi" per "vantaggi economici goduti nella __________".
Alla risposta del 18 novembre 2021 (doc. 14) l'interessato ha allegato la sua notifica di tassazione IC 2020 e il 7 dicembre 2021 (doc. 16) la Cassa gli ha chiesto se contro la stessa ha presentato ricorso (recte: reclamo) e il motivo, se del caso, della mancata contestazione.
1.3. Vista la precisazione del 15 dicembre 2021 (doc. 19) secondo cui il richiedente non ha contestato la IC 2020 ritenendola corretta, con decisione del 12 gennaio 2022 (doc. 20) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la sua richiesta di prestazione complementare. Dopo avere riprodotto l'art. 9a cpv. 1 LPC e l'art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI e averlo informato che dalla documentazione in suo possesso risultava che al 1° gennaio 2021 egli disponeva di una sostanza netta quantificabile in Fr. 181'746.- (Fr. 5'846.- su un conto bancario e Fr. 175'900.- quale partecipazione alla __________), l'amministrazione ha concluso, che poiché il richiedente disponeva di una sostanza computabile superiore a Fr. 100'000.-, non erano adempiuti i requisiti legali per avere diritto alle prestazioni complementari.
1.4. Con decisione su opposizione del 28 febbraio 2022 (doc. B) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione dell'assicurato del 9 febbraio 2022 (doc. 27), che lamentava sia una violazione del diritto di essere sentito per non avere essa precisato come sia giunta a fissare la sostanza essendovi agli atti unicamente la decisione di tassazione 2020 che indica il valore fiscale di Fr. 175'900.-, sia che la soglia per la sostanza da considerare doveva essere, essendo sposato, di Fr. 200'000.- in luogo dei Fr. 100'000.- ritenuti dall'amministrazione.
Quest'ultima ha rilevato che la moglie dell'assicurato è domiciliata all'estero, perciò in virtù dell'art. 10 OPC-AVS/AI deve tenere conto soltanto di una persona e quindi di una soglia di sostanza di Fr. 100'000.-.
Per quanto concerne il computo dell'importo di Fr. 175'900.- relativo alla partecipazione dell'opponente alla società __________, la Cassa di compensazione ha precisato di essersi basata sul calcolo dell'imponibile dell'imposta cantonale 2020 del 22 settembre 2021 cresciuta incontestata in giudicato, in cui l'autorità fiscale ha rettificato in Fr. 175'900.- la voce "Titoli e capitali" con l'indicazione "Valore fiscale al 31.12.2020 della partecipazione qualificata privata nella Società: __________".
Dovendo riferirsi ai principi della legislazione sull'imposta cantonale diretta nel Cantone di domicilio (N. 3444.01 DPC), la Cassa si è affidata ai valori patrimoniali stabiliti dall'autorità fiscale e ha perciò ritenuto l'ammontare di Fr. 175'900.-, non contestato dall'interessato.
Infine, l'amministrazione ha respinto la critica di una mancata dettagliata motivazione della sua decisione formale, visto che i valori ivi esposti erano già a conoscenza dell'opponente, avendo egli stesso trasmesso la documentazione che le ha permesso di esporre gli elementi di calcolo che hanno portato alla decisione.
1.5. Con ricorso del 5 aprile 2022 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto di riconoscergli il diritto alle prestazioni complementari, visto che la sua società, della quale è l'unico socio e gerente, non sta andando bene dato che l'utile è di soli Fr. 5'200.- (doc. C) e che ha dovuto chiedere un prestito COVID-19 che va rimborsato; ciò non giustifica quindi la partecipazione così elevata stabilita dall'autorità fiscale.
L'insorgente ha ribadito che il suo diritto di essere sentito è stato violato, e meglio il diritto di ottenere una decisione motivata e di potere partecipare agli atti istruttori necessari a fondare un suo diritto. Egli ha rimproverato alla Cassa di non avere effettuato alcuna valutazione reale dell'entità della sua sostanza netta, basandosi unicamente su quanto stabilito nella IC 2020. A suo dire, la decisione non è sufficientemente motivata laddove indica unicamente una presunta somma a titolo di partecipazione ad una società, ripresa dalla notifica di tassazione senza nemmeno spiegare come sia giunta a tale importo e per quale motivo possa essere considerata per determinare il diritto alle PC.
Per il ricorrente, la sua sostanza netta non è pari a Fr. 183'851.- come indicato dall'Ufficio di tassazione, non essendo egli d'accordo che la sua partecipazione qualificata nella Sagl, con capitale di Fr. 20'000.-, sia di ben Fr. 175'900.-.
Tuttavia, poiché il fiduciario non l'ha ritenuto necessario, nessun reclamo è stato formulato contro questa notifica di tassazione, ciò che però ora non deve arrecargli un ulteriore pregiudizio.
Spetta pertanto alla Cassa di compensazione valutare la sua sostanza in modo dettagliato e condurre i propri accertamenti, non essendo sufficiente essersi apoditticamente fondata sulla notifica di tassazione 2020, violando così il suo diritto di essere sentito, visto che non era a conoscenza degli accertamenti effettuati dalla Cassa e non potendovi prendere posizione prima della decisione.
1.6. Nella risposta del 25 aprile 2022 (doc. IV) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso, ricordando di avere espressamente interpellato il richiedente sulla notifica di tassazione IC 2020 e che egli il 18 novembre 2021 ha spiegato che si trattava del valore fiscale della Sagl che l'Ufficio di tassazione ha aumentato a Fr. 175'900.-. Con scritti del 13 e del 15 dicembre 2021 l'interessato ha poi spiegato di non avere formulato reclamo, ritenendo la decisione di tassazione corretta.
L'amministrazione, rilevato che ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà e che le Casse di compensazione sono vincolate alle comunicazioni delle autorità di tassazione, ha concluso che è lo stesso richiedente le PC che ha confermato di condividere la valutazione dell'autorità fiscale. Non vi sono pertanto motivi per scostarsi dai dati risultanti dalla notifica di tassazione 2020 del ricorrente e dall'importo di Fr. 175'900.-.
Quanto al prestito COVID-19, la Cassa non può dedurlo poiché si tratta di un debito incerto, non comprovato.
1.7. Il 9 maggio 2022 (doc. VII) il ricorrente ha comprovato l'esistenza di un prestito COVID-19 di Fr. 38'000.- (doc. VII/1), che la Cassa ha ritenuto non essere deducibile come debito essendo riferito alla __________ e non al ricorrente medesimo (doc. IX).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il ricorrente ha rimproverato alla Cassa di compensazione di avere violato il suo diritto di essere sentito, giacché la decisione formale non conterrebbe sufficienti indicazioni sull'origine della somma ritenuta a titolo di partecipazione a una società, non specificando da dove essa provenga e per quali motivi debba essere ritenuta quale sua sostanza netta.
A suo dire, l'amministrazione ha ripreso semplicemente questo importo dalla decisione di tassazione 2020, ma senza spiegare come sia giunta a tale somma.
2.2. Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà, che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Va rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato ha potuto comprendere la portata della decisione formale e impugnare la successiva decisione su opposizione, confrontarsi con il suo contenuto e proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2). Il TCA dispone in effetti di un pieno potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Come riproposto ancora nella STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 al considerando 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
2.3. Nell'evenienza concreta, l'amministrazione ha appositamente interpellato l'interessato il 5 novembre 2021 (doc. 10) chiedendo di specificare e documentare l'aumento dei capitali dichiarati.
Infatti, alla Cassa di compensazione risultava che gli stessi erano passati dai Fr. 25'004.- del 2019 ai Fr. 183'851.- nel 2020 e il 18 novembre 2021 (doc. 14) l'assicurato ha confermato questa circostanza, precisando che l'Ufficio di tassazione ha aumentato da Fr. 20'000.- a Fr. 175'900.- il valore fiscale della ditta __________. Ad esplicita domanda della Cassa del 7 dicembre 2021 (doc. 16), l'interessato ha risposto il 13 (doc. 17) e il 15 dicembre 2021 (doc. 19) che a suo parere la decisione ricevuta, ossia la notifica di tassazione IC 2020, era corretta, motivo per cui non ha interposto reclamo contro la stessa.
Il TCA osserva in primo luogo che la decisione formale del 12 gennaio 2022 (doc. 20) contiene in effetti una svista, laddove si riferisce ad un'altra agenzia comunale AVS, circostanza che non pregiudica comunque la validità del provvedimento stesso.
Inoltre, in effetti detta decisione non risulta particolarmente esplicativa quando indica che "dalla documentazione in nostro possesso risulta che lei dispone una sostanza netta quantificabile in CHF 181'746.00 (stato 01.01.2021)". La Cassa non ha invero specificato da quali documenti ha tratto questa conclusione, malgrado abbia appositamente esperito degli accertamenti per giungere a tale conclusione.
Tuttavia, se si considera che solo un paio di mesi prima la Cassa di compensazione ha interpellato l'interessato sull'aumento dei capitali fiscalmente dichiarati e che neanche due settimane dopo, il 18 novembre 2021, l'assicurato ha preso posizione su tale quesito allegando la notifica di tassazione IC 2020 del 22 settembre 2021, e che ancora il 7 dicembre 2021 la Cassa gli ha espressamente domandato se detta notifica era cresciuta in giudicato e, se sì, di spiegare per quale motivo non l'ha contestata, prendendo egli posizione il 13 e il 15 dicembre 2021, è malvenuto ora il ricorrente a lamentarsi che nel provvedimento del 12 gennaio 2021 l'amministrazione non ha specificato come è giunta alla conclusione concernente la sua sostanza.
Nell'evenienza concreta non si può però concludere per una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente.
L'assicurato è stato senza dubbio ampiamente coinvolto nella fase istruttoria condotta dalla Cassa di compensazione.
In più occasioni, infatti, egli è stato interpellato dalla Cassa, perfino a sapere se l'importo della sostanza determinata fiscalmente, di gran lunga aumentato rispetto a quanto dichiarato dall'interessato stesso, fosse stato accettato come tale e in caso di risposta positiva il motivo per cui non l'ha contestato.
È perciò pretestuoso, ora, che l'assicurato abbia contestato in sede di opposizione e nuovamente davanti al Tribunale l'importo della sostanza netta di Fr. 181'746.-, affermando di non capirne l'origine malgrado solo un paio di mesi prima avesse lui stesso indicato alla Cassa di compensazione che la sua partecipazione nella __________ aveva un valore fiscale di Fr. 175'900.- e, soprattutto, che tale valutazione era corretta e che l'aveva perciò accettata.
Considerato che, a dire dell'insorgente, l'amministrazione non avrebbe dovuto semplicemente fondarsi sulla notifica di tassazione IC 2020 per determinare la sua sostanza netta, si può pacificamente concludere che benché la natura dell'importo di Fr. 175'900.- riferita alla partecipazione dell'assicurato nella sua Sagl non sia stata chiaramente indicata nella decisione contestata, tuttavia tale imprecisione non ha affatto impedito all'interessato di capire da dove la Cassa abbia tratto tale ammontare, avendone menzionato egli stesso l'origine.
Così stando le cose, nemmeno v'è stata una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, nel senso che la decisione formale non sarebbe stata sufficientemente motivata.
Ciò non gli ha peraltro impeditogli di impugnarla davanti al TCA e di esporre le sue lamentele sull'ammontare della sostanza.
Non v'è dunque stata alcuna violazione del suo diritto di essere sentito e la scrivente Corte può quindi entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.4. Il 22 marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune importanti modifiche della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705), fra cui il nuovo concetto della soglia di ingresso della sostanza.
L'art. 9a LPC concernente le "Condizioni relative alla sostanza" dispone infatti quanto segue:
" 1 Hanno diritto alle prestazioni complementari le persone la cui sostanza netta è inferiore agli importi seguenti:
a. 100 000 franchi per le persone sole;
b. 200 000 franchi per le coppie sposate;
c. 50 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
2 Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria non sono componenti della sostanza netta di cui al capoverso 1.
3 La sostanza cui si è rinunciato secondo l'articolo 11a capoversi 2–4 fa parte della sostanza netta di cui al capoverso 1.
4 Se adegua le prestazioni di cui all'articolo 19, il Consiglio federale può adeguare in modo appropriato gli importi di cui al capoverso 1.".
Inoltre, il nuovo art. 2 OPC-AVS/AI relativo alla "soglia di sostanza" prevede:
" 1 Se su un immobile che conformemente all'articolo 9a capoverso 2 LPC non è una componente della sostanza netta gravano debiti ipotecari, questi non sono considerati nel calcolo della sostanza netta per la soglia di sostanza di cui all'articolo 9a capoverso 1 LPC.
2 Se una persona presenta una domanda per una prestazione complementare annua, la sostanza determinante per il diritto è quella disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale è chiesta la prestazione complementare.".
Per l'esame dell'adempimento delle condizioni di diritto, nella sostanza non si tiene quindi conto dell'immobile di proprietà della persona richiedente le PC che le serve quale abitazione.
2.5. Il Messaggio del 16 settembre 2016 del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma della PC) (FF 2016 6705) non ha previsto un regolamento sulla soglia di ingresso della sostanza quando un richiedente la prestazione complementare annua presenta la sua domanda. Anzi, tale ipotesi, dopo essere stata analizzata, non è stata consapevolmente considerata (pagg. 6740-6742):
" Misure esaminate ma scartate in relazione al computo della sostanza
Le persone che dispongono di una certa sostanza possono provvedere al proprio sostentamento per un determinato periodo di tempo impiegando la sostanza in questione. Esse non necessitano dunque di PC, almeno temporaneamente. Il diritto vigente non prevede tuttavia alcuna soglia massima assoluta per la sostanza, il cui superamento precluderebbe il diritto alle PC. Nel calcolo di queste ultime, la sostanza viene computata considerandone annualmente una determinata parte quale consumo della sostanza. Nella pratica, questo comporta che, in presenza di una sostanza elevata, dal calcolo delle PC risulta normalmente un'eccedenza delle entrate, cosicché le persone interessate non hanno alcun diritto a prestazioni. Questo vale in particolare per coloro che vivono a casa. Per quelle che vivono in istituto può invece nascere un diritto alle PC nonostante una sostanza più elevata, dato che in tal caso il calcolo tiene conto delle ingenti uscite per il soggiorno in istituto. Nel quadro della presente riforma si è pertanto esaminata l'eventualità di precludere il diritto alle PC alle persone la cui sostanza supera una determinata soglia (introduzione di un valore soglia di sostanza).
Situazione patrimoniale dei beneficiari di PC
Come emerge dalla tabella seguente, i beneficiari di PC che vivono a casa dispongono generalmente di una sostanza netta esigua. Per sostanza netta si intende la sostanza complessiva, incluse le abitazioni ad uso proprio, previa deduzione di tutti i debiti, ma senza tener conto di alcuna franchigia sulla sostanza. Oltre la metà delle persone sole e dei coniugi che vivono a casa possiede al massimo 10 000 franchi e solo circa un quarto ha una sostanza superiore alle nuove franchigie previste (fr. 30 000 e 50 000). I patrimoni superiori ai 100 000 franchi sono rari e costituiti quasi esclusivamente da abitazioni ad uso proprio e anche la quota dei proprietari è bassa (rispettivamente, circa il 4 e il 9 %). Le persone sole che vivono in istituto dispongono in media di una sostanza leggermente più elevata rispetto a quelle che vivono a casa. Tuttavia, anche in questo caso per quasi un terzo (30 %) essa è pari al massimo a 10 000 franchi. Le coppie in cui almeno un coniuge vive in istituto si trovano invece in una situazione migliore delle persone sole che vivono in istituto: per quelle in cui solo un coniuge vive in istituto la sostanza media relativamente elevata è riconducibile in molti casi alla proprietà di un'abitazione ad uso proprio. Nel loro caso la quota dei proprietari è relativamente alta (circa il 25 %).
Conseguenze dell'introduzione di un limite di sostanza
Con l'introduzione di un limite di sostanza si potrebbe evitare per principio che le persone con una sostanza elevata percepiscano PC. Tale regolamentazione produrrebbe i suoi effetti in particolare per le persone che vivono in un istituto o in un immobile di loro proprietà, mentre interesserebbe solo di rado gli altri beneficiari di PC, la cui sostanza è generalmente modesta. Per le persone con una sostanza esclusivamente in forma liquida, l'introduzione di un limite di sostanza sarebbe applicabile sostanzialmente senza problemi. Per contro, se la sostanza è costituita da un'abitazione ad uso proprio, essa potrebbe creare difficoltà. Alle abitazioni ad uso proprio si applica infatti una franchigia separata di 112 500 o 300 000 franchi, il cui scopo è evitare che si debba respingere una richiesta di PC perché il richiedente dispone di un'abitazione ad uso proprio di valore modesto che ha già rimborsato integralmente o parzialmente. La franchigia gli consente di mantenere l'immobile di cui è proprietario e quindi di continuare a vivere nel suo ambiente sociale abituale. Per non vanificare l'obiettivo della franchigia, nel valutare l'eventuale superamento del limite di sostanza andrebbe computata al massimo la parte del valore dell'immobile che eccede l'importo della franchigia. A seconda del limite di sostanza fissato, si potrebbero verificare casi di rigore laddove si applica solo la franchigia più bassa di 112 500 franchi. Se si stabilisse ad esempio un limite di 100 000 franchi per le persone sole, in molti casi la proprietà di un immobile del valore fiscale di 200 000 franchi in buona parte rimborsato potrebbe già comportare l'esclusione del diritto alle PC nonostante un reddito insufficiente. Per contro, molte persone cui si applica la franchigia più elevata di 300 000 franchi potrebbero percepire PC pur possedendo un'abitazione del valore di 350 000 franchi. Per evitare casi di rigore e disparità di trattamento, vi sarebbe anche la possibilità di non considerare le abitazioni ad uso proprio nella valutazione del superamento del limite di sostanza. In tal caso, però, i proprietari sarebbero privilegiati rispetto ai locatari per quanto concerne la sostanza. A trarne beneficio sarebbero in primo luogo le coppie in cui un coniuge vive in istituto, che presentano la quota di gran lunga più elevata di proprietari di abitazioni (24,6 %). Proprio per questo gruppo di persone, dunque, l'introduzione di un limite di sostanza (escluse le abitazioni ad uso proprio) non sortirebbe gli effetti auspicati.
Conclusione
Le coppie in cui almeno un coniuge vive in istituto dispongono in media della sostanza più elevata tra tutti i beneficiari di PC. Per questa categoria di persone sarebbe pertanto ipotizzabile un computo maggiore della sostanza nel calcolo delle PC. L'introduzione di un limite di sostanza non consentirebbe tuttavia di raggiungere questo obiettivo, perché, a seconda della variante scelta, o i proprietari di un immobile dal valore modesto non potrebbero più permetterselo oppure le coppie in cui uno dei coniugi vive in istituto sarebbero eccessivamente privilegiate rispetto agli altri beneficiari di PC. Per questi motivi si è deciso di rinunciare all'introduzione di un limite di sostanza.".
È solo nel corso dei lavori parlamentari che il legislatore federale ha introdotto delle condizioni relative alla sostanza (art. 9a LPC) e, per quanto concerne l'eliminazione dalla soglia di sostanza del computo degli immobili che servono al beneficiario di PC quale abitazione (art. 9a cpv. 2 LPC), tale soluzione è stata definita in occasione della Conferenza di conciliazione fra le due Camere del Parlamento nell'ambito della fissazione dell'importo di esenzione (Fr. 40'000.- anziché Fr. 50'000.-) relativo all'introduzione dell'obbligo di rimborso delle prestazioni complementari legalmente ricevute, concretizzato nell'art. 16a LPC (Meier Michael E./Renker Jana, Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 1, pag. 2 seg.; Steinauer, Les nouveaux articles 16a et 16b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires, Journée de droit successoral 2021, NN. 4-6 pagg. 210 e 211; sul tema si veda anche la recente STCA 33.2022.3 dell’11 maggio 2022).
Il Parlamento federale ha quindi concretizzato questa regola con la Riforma delle PC del 22 marzo 2019 e il Consiglio federale il 29 gennaio 2020 con la revisione dell'OPC-AVS/AI.
2.6. Prima della Riforma delle PC entrata in vigore il 1° gennaio 2021, una parte della sostanza, il cosiddetto consumo di sostanza, era computato come reddito.
Della sostanza che eccede il limite di esenzione, solo una parte, il consumo di sostanza, viene presa in considerazione. Le franchigie sottolineano il carattere assicurativo del sistema PC.
Il principio del consumo di sostanza che vale nelle prestazioni complementari corrisponde, da un lato, al principio di sussidiarietà, secondo il quale le prestazioni pubbliche dovrebbero essere fornite solo dopo che l'individuo ha utilizzato una parte ragionevole delle proprie risorse per assicurarsi il proprio sostentamento. D'altro lato, tiene conto della necessità delle persone interessate di non dovere consumare tutto il loro patrimonio prima di richiedere le prestazioni complementari.
Nell'assistenza sociale pubblica, invece, il consumo estensivo dei propri beni è un prerequisito per avere diritto alle prestazioni.
Soprattutto in caso di costi elevati per le case di cura, un diritto alle prestazioni complementari poteva esistere prima del 2021 anche con un patrimonio nettamente superiore a 100'000 franchi. Nelle discussioni parlamentari sulla Riforma delle PC 2021, la maggioranza si è espressa a favore dell'introduzione di una soglia di sostanza, che contraddice gli obiettivi del Consiglio federale di ridurre gli effetti soglia esistenti nel sistema delle prestazioni complementari. Soltanto quando il patrimonio di una persona assicurata è inferiore alla soglia di sostanza, viene esaminato un diritto alla prestazione complementare (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 570 pag. 226).
Quale sostanza si devono intendere tutti i beni mobili e immobili e gli averi di proprietà della persona, quali risparmi, azioni, immobili (se non personalmente abitati), eredità, versamenti in conto dalla cassa pensione e anche valori di riscatto delle polizze assicurative sulla vita. Sono escluse le normali masserizie e gli averi secondo la LPP, fintantoché il pagamento non è possibile (Meier Michael E./Renker Jana, op. cit., pag. 4).
La sostanza netta di una persona che beneficia di prestazioni complementari comprende gli immobili all'estero e anche i beni a cui ha rinunciato (Carigiet/Koch, op. cit., N. 572 pag. 227).
Nel calcolo della soglia di sostanza non si tiene conto dell'importo esente di Fr. 30'000.- per le persone sole e di Fr. 50'000.- per le coppie sposate previsto dall'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.
Secondo il testo letterale e la sistematica, la franchigia si riferisce alla sostanza computabile come reddito e non anche al calcolo della soglia di sostanza, che altrimenti sarebbe di Fr. 130'000.- o di Fr. 250'000.- (Meier Michael E./Renker Jana, op. cit., pag. 4).
Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria, non sono invece considerati nella soglia di sostanza di cui al capoverso 1 dell'art. 9a LPC.
Anche i debiti ipotecari dell'immobile occupato dal proprietario non sono presi in considerazione (art. 2 cpv. 1 OPC-AVS/AI).
La data rilevante per lo stato della sostanza è il primo giorno del mese a partire dal quale la persona assicurata richiede le prestazioni complementari.
Secondo quanto previsto dall'art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI, ciò significa che se una persona richiede le prestazioni complementari al 15 dicembre 2021 quando possiede una sostanza di Fr. 99'000.-, ma disponeva al 1° dicembre 2021 ancora di Fr. 100'000.-, ha diritto alle PC solo dal 1° gennaio 2022, nella misura in cui le altre condizioni sono adempiute.
In caso contrario, il diritto alle PC termina alla fine del mese in cui il valore è stato superato (Carigiet/Koch, op. cit., nota 717 pag. 227).
Come precisato nel Commento alla Modifica dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) - Disposizioni d'esecuzione della riforma delle PCp, edito dall'UFAS nel gennaio 2020, con la riforma delle PC è stata introdotta una nuova condizione di diritto per poter beneficiare delle PC.
Con riferimento all'art. 2 OPC-AVS/AI portante sulla soglia di sostanza, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha spiegato che in base alla nuova normativa le persone sole la cui sostanza netta supera i 100'000 franchi e le coppie sposate la cui sostanza netta supera i 200'000 franchi non possono far valere il diritto alle PC. Altrettanto vale per gli orfani la cui sostanza netta supera i 50'000 franchi (art. 9a cpv. 1 LPC).
Il diritto alle PC sussiste soltanto fino a quando tutte le condizioni di diritto sono adempiute. Può capitare che la sostanza di un beneficiario di PC che inizialmente si situava al di sotto della soglia ammessa registri una crescita in seguito a un'eredità o a un altro evento e di conseguenza superi questa soglia e che quindi la persona in questione non adempia più tutte le condizioni di diritto per poter beneficiare delle PC. In tal caso, conformemente all'art. 12 cpv. 3 LPC il diritto alle PC si estingue con effetto dalla fine del mese in cui la sostanza ha superato la soglia consentita.
Per verificare se la soglia di sostanza ammessa di cui all'art. 9a cpv. 1 LPC sia superata, si considera per principio la stessa sostanza determinante per la rinuncia alla sostanza computata per il calcolo delle PC. Il disciplinamento relativo al calcolo e alla valutazione della sostanza netta di cui agli articoli 17 cpv. 1 e 2 nonché 17a–17e si applica pertanto anche alla determinazione della sostanza netta di cui all'art. 9a cpv. 1 LPC.
Conformemente all'art. 9a cpv. 2 LPC, gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di PC non sono considerati ai fini della verifica dell'eventuale superamento della soglia di sostanza di cui all'art. 9a cpv. 1 LPC.
L'art. 2 cpv. 1 OPC-AVS/AI chiarisce che a tal fine non vengono però considerati nemmeno i debiti ipotecari che gravano su tali immobili. Il Consiglio federale si avvale in questo caso della competenza conferitagli dal nuovo art. 9 cpv. 5 lett. cbis LPC, in base alla quale può disciplinare il computo dei debiti ipotecari per il calcolo della sostanza netta.
Per questi motivi, l'art. 17 cpv. 3 OPC-AVS/AI non si applica al calcolo della sostanza netta di cui all'art. 9a cpv. 1 LPC.
Le condizioni di diritto per poter beneficiare delle PC devono essere completamente adempiute soltanto per l'intero periodo in cui le prestazioni sono concesse. L'art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI concretizza questo principio per quanto concerne la sostanza: per stabilire se le condizioni relative alla sostanza sono realizzate è determinante la sostanza disponibile il primo giorno del mese dal quale le PC vengono richieste.
2.7. Sul tema della restituzione delle PC percepite legalmente si è pronunciato anche l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali con le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, che concretizzano le norme esposte.
Per il N. 2511.01 DPC, hanno diritto alle PC soltanto le persone la cui sostanza netta secondo il capitolo 2.5.1.2 non supera i valori seguenti:
– 100 000 franchi per le persone sole;
– 200 000 franchi per le coppie sposate;
– 50 000 franchi per gli orfani aventi diritto a una rendita e i minorenni beneficiari di un'indennità giornaliera dell'AI. Per quanto concerne i figli per i quali è versata una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, si rinvia ai N. 3124.01 e 3124.02.
Giusta il N. 2511.02 DPC, se una persona presenta una richiesta di PC, per valutare l'eventuale superamento del valore consentito è determinante la sostanza disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale sono chieste le PC.
Il N. 2511.03 DPC prevede che se nel periodo di riscossione delle PC la sostanza di una persona o di una coppia sposata supera il valore consentito, il diritto alle PC si estingue alla fine del mese in cui il valore è stato superato (v. N. 2121.03).
Le abitazioni ad uso proprio e i debiti ipotecari gravanti su di esse non sono considerati per valutare se la sostanza superi il valore consentito. Il computo delle componenti della sostanza si basa sulle disposizioni del capitolo 3.4.4.3 (N. 2512.01 DPC).
Secondo il N. 2512.02 DPC, per il computo della sostanza va tenuto conto anche delle parti di sostanza cui la persona ha rinunciato volontariamente.
La valutazione della sostanza si basa sulle disposizioni del capitolo 3.4.4.4 (N. 2512.03 DPC).
Per il N. 3443.01 DPC, la sostanza di un beneficiario di PC comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i suoi diritti personali e reali. La provenienza delle singole parti di sostanza è irrilevante.
Secondo il N. 3443.02 DPC, in particolare vanno computati come sostanza le vincite a lotterie, il valore di riscatto di assicurazioni sulla vita e di rendite vitalizie con restituzione e i capitali pagati a rate (come i versamenti in capitale di assicurazioni o il capitale di vecchiaia). Nel caso delle rendite vitalizie senza restituzione, invece, le singole rate sono computate come reddito (v. i N. 3451.02 e 3453.01).
In virtù del N. 3443.03 DPC, i capitali del 2° e del 3° pilastro vanno computati quale sostanza a partire dal momento in cui l'assicurato avrebbe la possibilità di riscuoterli.
In caso di concessione di una rendita dell'AI, gli averi di libero passaggio del 2° pilastro vanno computati dal mese seguente quello in cui la decisione di rendita è passata in giudicato. Questo vale anche se la rendita è concessa retroattivamente (STF 9C_135/2020 del 30 settembre 2020).
Il N. 3443.04 DPC ricorda che la quota in un'eredità indivisa va computata quale sostanza dal momento del decesso del testatore, se il suo ammontare è sufficientemente chiaro (STF P 8/02 del 12 luglio 2022, consid. 3b).
Riprendendo il testo di legge (art. 17 OPC-AVS/AI), il N. 3443.05 DPC dispone che dalla sostanza lorda si devono dedurre i debiti comprovati. I debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a concorrenza del valore dell'immobile su cui gravano.
Conformemente al N. 3443.06 DPC, se l'immobile di cui la persona beneficiaria delle PC o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni è proprietaria serve quale abitazione a una di queste persone, dal valore dell'immobile è dapprima dedotta la franchigia per l'abitazione ad uso proprio, dopodiché i debiti ipotecari ancora gravanti sull'immobile possono essere dedotti soltanto nella misura in cui non superano il valore residuo dell'immobile. Il risultato di questo calcolo (saldo positivo o pari a zero) sarà aggiunto alle altre componenti della sostanza (v. esempi di calcolo negli allegati 13.2 e 13.3).
Secondo il N. 3443.07 DPC, non vanno computati:
– le normali suppellettili domestiche nonché gli strumenti, le macchine e gli apparecchi che servono all'esercizio della professione;
– le parti di sostanza sulle quali il beneficiario di PC ha un diritto di usufrutto o di abitazione (per il computo del diritto di usufrutto o di abitazione quale reddito v. N. 3433.02);
– gli immobili di proprietà del beneficiario di PC gravati da un diritto di usufrutto o di abitazione che include l'intero immobile (per gli immobili gravati solo parzialmente da un diritto di usufrutto o di abitazione v. N. 3444.06);
– il valore capitalizzato di un diritto di usufrutto (DTF 122 V 394) o di abitazione;
– i beni che si trovano all'estero e non possono essere trasferiti in Svizzera o che non possono essere realizzati per una ragione qualsiasi (se il ricavato della vendita di un bene immobile può essere trasferito in Svizzera, il bene immobile deve essere computato come sostanza);
– la sostanza investita conformemente all'OPP 3, fino al momento in cui la prestazione di previdenza non diventa esigibile;
– le garanzie di cui all'articolo 257e CO (cauzione, deposito della pigione);
– il contributo di solidarietà secondo l'articolo 4 capoverso 1 LMCCE.
Il N. 3444.01 DPC prevede che la valutazione delle componenti computabili della sostanza deve essere effettuata secondo i principi della legislazione sull'imposta cantonale diretta nel Cantone di domicilio. Fanno stato i valori patrimoniali stabiliti dalle autorità fiscali prima dell'applicazione delle deduzioni fiscali legali.
Come rileva il N. 3444.02 DPC, gli immobili e i beni fondiari vanno valutati secondo i principi della legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio solo se servono da abitazione alla persona beneficiaria di PC o a un'altra persona inclusa nel calcolo delle PC (abitazioni ad uso proprio). In caso di ricovero in istituto, un immobile è considerato abitazione ad uso proprio fintantoché il valore locativo secondo il capitolo 3.2.3.6 in combinato disposto con il capitolo 3.3.9 è riconosciuto quale spesa nel calcolo delle PC.
A norma del N. 3444.03 DPC, gli immobili e i beni fondiari che non servono da abitazione né alla persona beneficiaria di PC né a un'altra persona inclusa nel calcolo delle PC vanno computati al loro valore venale attuale (valore di mercato).
Secondo il N. 3444.04 DPC, se il valore venale attuale (valore di mercato) di un immobile non è noto, può essere computata la media tra il valore ai sensi della legislazione sull'imposta cantonale diretta e il valore assicurativo, a condizione che il risultato non sia palesemente anomalo (STF P 50/00 dell'8 febbraio 2001). Se l'immobile è situato all'estero, ci si può basare su una stima effettuata all'estero, se non ci si può procurare un'altra stima a costi ragionevoli (STF 9C_540/2009 del 17 settembre 2009).
Il valore venale (valore di mercato) non è applicato se sussiste per legge il diritto di acquistare l'immobile a un valore inferiore. È il caso, ad esempio, se sussiste il diritto a rilevare un'azienda agricola al valore di reddito o un fondo agricolo al doppio del valore di reddito (N. 3444.05 DPC).
Il N. 3444.06 DPC prevede che nei casi di cui al N. 3444.02 i Cantoni possono applicare uniformemente, invece del valore venale, il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.
Per il N. 3444.07 DPC, gli immobili parzialmente gravati da un diritto di usufrutto o di abitazione vanno computati quale sostanza del proprietario, tenendo conto del deprezzamento causato da questo diritto. Nel caso degli immobili interamente gravati da un diritto di usufrutto o di abitazione si applica il N. 3443.07.
2.8. Nell'evenienza concreta, a seguito della domanda di prestazione complementare presentata nel luglio 2021, l'11 agosto 2021 (doc. 2) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al richiedente la copia della disdetta del rapporto di lavoro terminato il 31 maggio 2021, la copia del conto economico e del bilancio 2020 della ditta __________ di cui risultava proprietario e unico socio, le prestazioni ricevute dal fondo di previdenza, l'ammontare delle rendite o dell'eventuale capitale percepito dal III pilastro quale indipendente, copia del certificato della pensione estera per l'anno 2021, copia della sentenza di divorzio o di separazione e copia del certificato di cassa malati.
Il 9 settembre 2021 (doc. 4-3/27) RI 1 ha precisato che il contratto di lavoro non è stato disdetto, ma che ne è stato stipulato un altro dal 1° giugno 2021 per Fr. 800.- lordi al mese con mansioni amministrative e che la metà delle prestazioni ricevute dalla previdenza professionale l'ha versata alla moglie, che vive all'estero.
Il 5 novembre 2021 (doc. 10) la Cassa gli ha inoltre chiesto se era assicurato per il III pilastro, di specificare l'aumento dei capitali fiscalmente dichiarati passati da Fr. 25'004.- nel 2019 a Fr. 183'851.- nel 2020 e di specificare a cosa si riferisce l'importo di Fr. 4'956.- fiscalmente tassato per l'anno 2020 quale "altri redditi" per "vantaggi economici goduti nella __________".
Il richiedente ha risposto il 18 novembre 2021 (doc. 14) di non essere assicurato per il III pilastro e che la sostanza effettiva è aumentata di soli Fr. 2'947.-. Infatti, la differenza è rappresentata dal valore fiscale della __________ che l'Ufficio di tassazione ha aumentato da Fr. 20'000.- a Fr. 175'900.- e ha inoltre considerato l'importo di Fr. 4'956.- un vantaggio relativo alla partecipazione qualificata nella Sagl, come risulta dall'allegata notifica di tassazione IC 2020.
Alla richiesta del 7 dicembre 2021 (doc. 16) della Cassa di compensazione a sapere se ha presentato reclamo contro la notifica di tassazione 2020 e, se no, per quale motivo non l'ha contestata, il 13 (doc. 17) e il 15 dicembre 2021 (doc. 19) l'interessato ha risposto di avere ritenuto giusta la decisione ricevuta e di non averla quindi impugnata.
Ciò stante, fondandosi sull'art. 9a cpv. 1 LPC e sull'art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI, la Cassa di compensazione ha stabilito che poiché la sostanza netta al 1° gennaio 2021 ammontava a Fr. 181'746.- (Fr. 5'846 [conto privato __________] + Fr. 175'900 [partecipazione nella __________]), e quindi era superiore al presupposto legale dei Fr. 100'000.-, la sua richiesta di prestazione complementare è stata respinta.
2.9. In primo luogo occorre osservare che nel caso di specie fa correttamente stato il limite di Fr. 100'000.- per le persone sole per la sostanza netta da considerare nell'ambito dell'art. 9a cpv. 1 LPC, visto che l'assicurato, benché persona coniugata, vive in Ticino da solo, essendo la moglie domiciliata all'estero (doc. 8) e quindi non si deve tenerne conto per il calcolo della prestazione complementare (art. 10 OPC-AVS/AI).
Per quanto concerne la determinazione della sostanza netta, ci si deve riferire al 1° giorno del mese a partire dal quale è chiesta la prestazione complementare, quindi al 1° luglio 2021.
Inoltre, per verificare la soglia di sostanza ammessa dall'art. 9a cpv. 1 LPC per poter avere diritto alle prestazioni complementari, per il calcolo e la valutazione della sostanza netta si applicano l'art. 17 cpv. 1 e 2 come pure gli artt. 17a–17e OPC-AVS/AI.
Per il "Calcolo della sostanza", l'art. 17 OPC-AVS/AI prevede che:
" 1 La sostanza netta è determinata deducendo dalla sostanza lorda i debiti comprovati.
2 I debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a concorrenza del valore dell'immobile.".
L'art. 17a OPC-AVS/AI regola la "Valutazione della sostanza":
" 1 La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
4 La sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.
5 In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettera g LPC.78 Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore.79
6 Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.".
L'art. 17b OPC-AVS/AI concerne la "Rinuncia a parti di sostanza. Principio", l'art. 17c OPC-AVS/AI l' "Importo della rinuncia in caso di alienazione", l'art. 17d OPC-AVS/AI l' "Importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza" e l'art. 17e OPC-AVS/AI il "Computo della sostanza cui si è rinunciato", norme, queste, che in specie non sono applicabili non essendo dati i presupposti per una simile costellazione.
Per determinarla, occorre dunque fare riferimento alle norme fiscali cantonali sulla sostanza (artt. 40-47 LT).
2.10. Secondo l'art. 40 cpv. 1 LT, l'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale e per l'art. 41 cpv. 2 LT, anch'esso applicabile su rinvio dell'art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI, la sostanza è valutata al suo valore venale.
Il richiedente è titolare di un conto bancario presso la Banca __________, dichiarato nel formulario di richiesta delle PC e correttamente ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione.
Inoltre, dagli atti risulta che egli dispone pure di un conto presso la Banca __________, su cui è stato accreditato il 29 luglio 2020 (docc. 4-4/27 e 4-5/27) e il 30 settembre 2020 (doc. 4-7/27) il capitale della rendita di vecchiaia della previdenza professionale. L'amministrazione non ha però considerato questo conto.
Sul primo conto, al 1° luglio 2021 (doc 1-61/70) l'interessato disponeva di una liquidità di Fr. 2'977,33, mentre sul secondo il saldo al 31 maggio 2021 (doc. 4-9/27) era di Fr. 611,19.
Non è noto se, dato che quest'ultimo estratto è stato stampato il 24 agosto 2021 e concerne il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2021, il conto sia stato chiuso al 31 maggio 2021, vista anche la dicitura "Schlusssaldo per 31.05.2021".
Tale circostanza non va comunque indagata ulteriormente viste le considerazioni che seguono.
2.11. Quanto alla questione del valore della società a garanzia limitata di cui il ricorrente detiene tutte le 20 quote da Fr. 1'000.- l'una e ne è socio e gerente con firma individuale (doc. 15), dalla notifica di tassazione fiscale IC 2020 del 22 settembre 2021 (doc. 14-2/2) risulta che l'autorità fiscale ha accertato Fr. 183'851.- di "Titoli e capitali".
L'Ufficio di tassazione ha precisando trattarsi del "Valore fiscale al 31.12.2020 della partecipazione qualificata privata nella Società: __________: 175'900.-".
Questa decisione di tassazione è cresciuta incontestata in giudicato: la Cassa di compensazione ha verificato presso lo stesso assicurato che egli non ha interposto reclamo contro i dati accertati dalla competente autorità e nemmeno, in particolare, contro l'aumento della sostanza, passata dai Fr. 27'951.- dichiarati ai Fr. 183'851.- accertati, visto che, a suo dire, era una "decisione giusta" (doc. 19).
Il ricorrente ha però rimproverato all'amministrazione di essersi accontentata di basarsi semplicemente sulla notifica di tassazione 2020 in luogo di accertare essa stessa il reale valore della sua sostanza netta.
Infatti, egli non ha affatto riconosciuto di avere una sostanza netta di complessivi Fr. 183'851.- come indicato dall'Ufficio di tassazione, non essendo d'accordo che la sua partecipazione qualificata nella Sagl con capitale di Fr. 20'000.- sia stata addirittura valutata in Fr. 175'900.-. Prova ne è che l'utile imponibile tassato fiscalmente il 10 giugno 2021 alla __________ (doc. C) ammonta a Fr. 5'200.-.
Occorre al riguardo evidenziare che l'utile della società non ha nulla a che vedere con il valore fiscale delle quote della stessa Sagl detenute dal ricorrente. Infatti, l'autorità fiscale ha tassato separatamente la persona fisica e la persona giuridica. Per la prima, ha calcolato il valore che ha la sua partecipazione qualificata nella società detenendo l'intero capitale sociale ed essendo l'unico socio e il gerente della Sagl, mentre per la seconda ha stabilito il ricavo netto conseguito nel 2020.
Peraltro, a quest'ultimo proposito, per giungere al risultato fiscale imponibile per l'imposta cantonale e l'imposta federale diretta 2020 di Fr. 5'200.-, l'autorità è partita da un utile netto di Fr. 15'337.-, a cui ha aggiunto il vantaggio dell'utilizzo privato del veicolo aziendale quantificato in Fr. 7'080.-. Al totale di Fr. 22'417.- ha poi dedotto le perdite di Fr. 17'161.- dei 7 esercizi precedenti.
Inoltre, l'insorgente non spiega in quale modo la Cassa avrebbe dovuto accertare il reale valore della sua società, né ha avanzato un valore in sostituzione di quello stabilito dall'autorità fiscale.
Egli si è limitato a criticare genericamente il fatto che l'amministrazione si è basata apoditticamente sui dati fiscali, senza invece condurre dei propri accertamenti dettagliati al riguardo
2.12. Per quanto riguarda la valutazione delle quote societarie detenute dal ricorrente sulla Sagl di cui è unico socio e gerente, conformemente all'art. 45 cpv. 2 LT l'Ufficio di tassazione ha stabilito il 22 settembre 2021 che il valore fiscale della partecipazione qualificata privata di RI 1 nella __________ era al 31 dicembre 2020 di Fr. 175'900.-.
Questa qualifica e l'ammontare stesso della partecipazione qualificata dell'assicurato nella sua Sagl non sono stati contestati dal diretto interessato nella preposta sede, avendoli egli ritenuti giusti. La notifica di tassazione IC 2020 è perciò cresciuta in giudicato.
Non si vede dunque per quale motivo il TCA dovrebbe scostarsi ora da tale valutazione. L'affermazione secondo cui "Il fatto che non sia stato interposto reclamo contro la decisione di tassazione del 2020 deriva dal fatto che il suo fiduciario gli ha comunicato che un reclamo non era necessario e il ricorrente si è evidentemente fidato, non avendo alcuna nozione e conoscenza del diritto tributario. Tale fatto non può arrecargli ulteriore pregiudizio, ritenuto che lo stesso ha già influenzato la sua tassazione per il 2020" (doc. I pag. 5), non gli è di alcun aiuto.
Infatti, per giurisprudenza costante del Tribunale federale, ogni tassazione fiscale passata in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (art. 23 cpv. 4 OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).
L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali (STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2 e STF 9C_645/2019 del 19 novembre 2019, consid. 3.2.2).
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Come rammentato dal Tribunale federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale, che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; STF 9C_543/2019 del 20 gennaio 2020, consid. 3.2.2 con riferimenti; STF 9C_681/2019 del 19 ottobre 2020, consid. 3.1; STF 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016 AHV Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid. 3; DTF 110 V 83 consid. 4 e 369 consid. 2a). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul calcolo dei contributi sociali (STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2; STF 2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 con riferimenti; STF 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016 AHV Nr. 4 pag. 11).
A proposito del vincolo delle notifiche di tassazione per la Cassa di compensazione, va segnalata la sentenza 9C_543/2019 del 20 gennaio 2020, pubblicata in SVR 2020 AHV Nr. 11, dove il Tribunale federale ha costatato nel caso giudicato che sussistevano certamente dei dubbi circa la correttezza della tassazione fiscale, ma tuttavia non si era in presenza di un errore chiaramente comprovato, immediatamente emendabile (cfr. consid. 5.2). La persona assicurata avrebbe dovuto difendere i propri diritti nell'ambito di una procedura giudiziaria in ambito tributario (cfr. consid. 5.4).
L'Alta Corte al considerando 3.2.2 ha rammentato che secondo la giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato neppure quando emerge che sarebbe verosimilmente stata corretta se fosse stata contestata tempestivamente (“Nach der Rechtsprechung darf das Sozialversicherungsgericht selbst dann nicht von einer rechtskräftigen Steuertaxation abweichen, wenn die Abklärung ergibt, dass die Veranlagung für die direkte Bundessteuer wahrscheinlich korrigiert worden wäre, wenn sie rechtzeitig mit einem gesetzlichen Rechtsmittel angefochten worden wäre.”).
Infatti, ogni tassazione è presunta rappresentare la corretta situazione finanziaria e d'altra parte occorre tenere in considerazione che il giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale, che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle assicurazioni sociali (“Denn zum einen hat jede rechtskräftige Steuertaxation die Vermutung für sich, sie entspreche dem wirtschaftlichen Sachverhalt. Zum anderen ist zu beachten, dass der Sozialversicherungsrichter zum Steuerrichter würde, wenn er beurteilen sollte, ob bei rechtzeitiger Erhebung der gesetzlichen Rechtsmittel die Veranlagung für die direkte Bundessteuer mit praktischer Sicherheit korrigiert würde. Dies widerspräche indessen offensichtlich der vom Gesetz vorgenommenen Kompetenzabgrenzung zwischen den Steuer- und Sozialversicherungsorganen (Art. 23 Abs. 1 AHVV; BGE 110 V 369 E. 2b S. 372; SVR 2010 UV Nr. 15 S. 57, 8C_898/2008 E. 5).”).
Al considerando 5.2 l'Alta Corte ha evidenziato che è vero che le tassazioni non sono vincolanti quando vi sono errori manifesti. Tuttavia, essi devono poter essere emendati immediatamente senza ulteriori indugi (“Zwar besteht keine Bindung, wenn klar ausgewiesene Irrtümer vorliegen. Diese müssen jedoch, auch ohne weiteres richtiggestellt werden können (vgl. E. 3.1)”).
Vi sono certo dubbi circa la correttezza della tassazione del ricorrente, ma questi non permettono di scostarsi dal principio del vincolo della medesima tassazione per la Cassa di compensazione. Inoltre, non è possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato se emerge che avrebbe verosimilmente potuto essere corretta tramite ricorso (“Es ergeben sich daraus zwar Zweifel an der Richtigkeit der Steuertaxation, solche stehen deren Verbindlichkeit für die Ausgleichskasse jedoch nicht entgegen (E. 3.2.1 hiervor), darf von einer rechtskräftigen Steuertaxation doch selbst dann nicht abgewichen werden, wenn sich ergibt, dass diese in einem Rechtsmittelverfahren wahrscheinlich korrigiert worden wäre (E. 3.2.2 hiervor).”).
2.13. In concreto dalla tassazione IC 2020 del 22 settembre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, emerge un totale della sostanza lorda al 31 dicembre 2020 di Fr. 183'851.-, di cui Fr. 175'900.- quale partecipazione qualificata privata del ricorrente nella sua società a garanzia limitata.
Da questi attivi vanno poi dedotti i debiti, comprovati (art. 47 cpv. 1 LT).
Dalla predetta notifica di tassazione non risultano dei debiti portati in deduzione dall'assicurato, tanto che la sostanza netta equivale alla sostanza lorda di Fr. 183'851.-.
Nel formulario di richiesta di prestazioni complementari l'interessato ha dichiarato alla domanda n. 15 di avere contratto dei debiti, esclusi debiti ipotecari e attestati di carenza di beni, per Fr. 666'701,20 (doc. 1-7/70), senza tuttavia comprovarli.
Dalla decisione di revoca del permesso di domicilio C del 6 agosto 2020 (doc. 18-2/7) emessa dall'Ufficio di migrazione, risultavano a carico dell'assicurato, fino a quel momento, due esecuzioni per un ammontare di Fr. 526,05 e 27 attestati di carenza di beni pari a Fr. 194'210,80 nel nostro Cantone e 96 attestati di carenza di beni per complessivi Fr. 696'718,35 nel Canton __________.
Gli attestati di carenza di beni non costituiscono debiti deducibili. In seguito al rilascio degli attestati di carenza di beni e di insufficienza di pegno, infatti, la responsabilità del debitore è praticamente azzerata fino al momento in cui la sua situazione finanziaria non subisca una modifica essenziale (cfr. le sentenze CDT n. 80.2013.254 del 20 maggio 2015, consid. 5.4 e n. 80.2006.7 del 22 marzo 2006, pubblicata in RtiD II-2006 n. 7t).
Quanto al prestito COVID-19 di Fr. 38'000.- concesso il 1° aprile 2020 (doc. VII/1) dalla Banca __________, occorre rilevare che è la __________ che ne ha beneficiato e non RI 1. Prova ne è che questo debito risulta nel bilancio patrimoniale al 31.12.2020 della società (doc. 4-20/37) e non figura invece nella notifica di tassazione IC 2020 del ricorrente.
Come tale, quindi, non può essere considerato per determinare la sostanza netta dell'assicurato, determinare per esaminare la sua richiesta di prestazioni complementari.
La sostanza netta del ricorrente va perciò ritenuta, al 1° luglio 2021, in almeno Fr. 178'877,33 (Fr. 2'977,33 + Fr. 175'900.-).
2.14. Sulla scorta delle considerazioni esposte, poiché questo importo, benché di poco inferiore all'ammontare stabilito dalla Cassa di compensazione (Fr. 181'746.-), è comunque sempre superiore alla soglia di sostanza netta di Fr. 100'000.- prevista dall'art. 9a cpv. 1 lett. a LPC per le persone sole, la richiesta del ricorrente di beneficiare di prestazioni complementari all'AVS deve pertanto essere respinta.
La decisione impugnata deve essere quindi confermata e il ricorso respinto.
Trattandosi della richiesta di prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.15. Contestualmente al ricorso (doc. I), l'assicurato ha chiesto al Tribunale di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, producendo pendente causa la documentazione a sostegno della sua indigenza (doc. VIbis).
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.
Infatti, l'assicurato non ha reso verosimile, a una prima valutazione sommaria della tematica in esame, che il suo ricorso avrebbe potuto avere un esito positivo e ciò anche alla luce della decisione fiscale cresciuta incontestata in giudicato che stabiliva, già da sola, una sostanza netta di gran lunga superiore al limite previsto dall'art. 9a cpv. 1 LPC e l'insorgente non ha addotto valide e solide motivazioni per scostarsene.
Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, ovvero se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti), non occorre verificare oltre l'adempimento delle altre due condizioni.
L'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti