Incarto n.
33.2022.8

 

cs

Lugano

8 giugno 2022               

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

                                                                                                          

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 aprile 2022 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione dell’11 marzo 2022 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione formale del 22 giugno 2020 (doc. C), confermata dalla decisione su opposizione dell’11 marzo 2022 (doc. A), la Cassa cantonale di compensazione, Servizio prestazioni complementari, ha chiesto a RI 1, nata nel 1955, la restituzione di CHF 50'053.--, per prestazioni indebitamente ricevute dal 1° settembre 2011 al 30 giugno 2020, sulla base degli art. 25 LPGA e 146 CP (truffa). Secondo l’amministrazione l’assicurata in quel periodo avrebbe ospitato sua madre, proveniente dall’Italia, senza segnalarlo all’amministrazione.

 

                               1.2.   RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo che la decisione su opposizione impugnata venga modificata nel senso che deve restituire unicamente l’importo di CHF 473.--, pari alle prestazioni percepite in troppo nel mese di giugno 2020.

                                         Contestualmente chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e richiama l’incarto della Cassa.

 

                                         Nel merito la ricorrente afferma che sua madre, __________, nata nel 1931, giunta in Ticino dall’Italia il __________ 2011 e necessitante di cure, ha soggiornato presso di lei fino all’11 giugno 2013 e poi dal 1° giugno 2020.

                                         Dal 12 giugno 2013 al 31 maggio 2020 ha invece abitato presso sua figlia, __________ (nipote di sua madre), che ha pure fornito le garanzie finanziarie e di sostentamento.

 

                                         Secondo l’insorgente nel caso di specie non sarebbero dati gli elementi costitutivi della truffa. Ella avrebbe semmai violato il suo obbligo di informare, ai sensi degli art. 31 LPGA e 24 OPC-AVS/AI, per il periodo dal 15.8.2011 all’11.6.2013 e dal 1.6.2020 al 30.06.2020. Ritenuto che il termine di prescrizione è di 7 anni, solo l’importo percepito in più nel mese di giugno 2020 dovrebbe essere restituito.

 

                                         La ricorrente censura la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui è fondata su un rapporto di segnalazione della Polizia del Comune di __________ del 10 giugno 2020 che sarebbe inesatto ed incompleto.

                                         Ella ne contesta il contenuto, rilevando alcune incongruenze.

                                         Contrariamente a quanto vi figura, sua madre, al suo arrivo dall’Italia, nel mese di agosto 2011, è stata notificata presso di lei e non presso la nipote.

                                         Quest’ultima ha unicamente sottoscritto la relativa garanzia finanziaria e di sostentamento prodotta nell’ambito della procedura di ottenimento del permesso di dimora.

                                         Inoltre non avrebbe mai detto che sua madre è stata notificata presso la nipote, come persona garante, che non aveva nulla da perdere, mentre lei “vedova con prestazione complementare AVS, avrebbe perso il diritto a questo prestazione pecuniaria”, ma sarebbe semmai una deduzione degli agenti che in effetti avrebbero aggiunto che “informata che ciò è illegale, è stata redarguita a voler regolarizzare, quanto prima, la posizione della __________”.

                                         Da quest’ultima indicazione si deduce, secondo la ricorrente, che non era consapevole di agire illegalmente nel non avere informato la Cassa, altrimenti gli agenti non avrebbero dovuto “informarla” circa l’illegalità del suo comportamento.

 

                                         Inoltre il documento, redatto dagli agenti, non le è stato sottoposto per la lettura e la firma, e non si tratta di un verbale di interrogatorio, ma di un semplice verbale di segnalazione.

 

                                         La ricorrente ribadisce che sua madre è giunta in Ticino il __________ 2011, quasi ottantenne, perché presentava plurime patologie in seguito alle quali aveva lasciato il proprio domicilio in Italia dove viveva da sola per trasferirsi in Svizzera dalla figlia in modo che lei e gli altri famigliari potessero fornirle la necessaria assistenza.

 

                                         Per la ricorrente, dagli attestati prodotti, risulta che sua madre, dall’arrivo in Svizzera, ha soggiornato presso di lei dal __________ 2011 all’11 giugno 2013, poi presso la nipote __________ dapprima a __________ dal 12 giugno 2013 al 31 luglio 2014, in seguito a __________ dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2016 ed infine nuovamente a __________ dal 1° agosto 2016 al 31 maggio 2020.

                                         Dal 1° giugno 2020 la madre, che ha ottenuto il permesso di domicilio __________ 2019, vive dalla ricorrente a __________. In tutti questi anni __________ è stata sostenuta finanziariamente dai famigliari, essendo al beneficio unicamente di due pensioni italiane mensili, una di vecchiaia di euro 459.56 ed una per superstiti di euro 275.67 ed ha pagato regolarmente il suo premio LAMal di CHF 486.85.

 

                                         La ricorrente, unitamente ai suoi familiari, avrebbe accolto in Ticino sua madre, ignara del suo obbligo di informare anche il Servizio delle prestazioni complementari della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

 

                               1.3.   Con risposta del 6 maggio 2022, cui ha allegato l’intero incarto (cfr. doc. VI, pag. 4), la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).

 

                               1.4.   Il 20 maggio 2022 la ricorrente ha prodotto una replica con la quale ha ribadito le sue censure (doc. VIII). Con scritto 27 maggio 2022 (doc. X), trasmesso alla ricorrente per conoscenza il 31 maggio 2022 (doc. XI), la Cassa ha affermato di non avere ulteriori considerazioni da formulare.

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’insorgente deve restituire all’amministrazione l’ammontare di CHF 50'053.-- a titolo di prestazioni complementari indebitamente percepite per non aver informato la Cassa della coabitazione con sua madre dal 1° settembre 2011 al 30 giugno 2020. 

 

                               2.2.   In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una revisione della LPC (RU 2020 585; FF 2016 6705).

 

                                         Per la disamina del diritto a prestazioni eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

 

                                         In concreto ogni riferimento alla LPC ed all’OPC-AVS/AI, salvo indicazione contraria, va pertanto inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 25 LPGA, applicabile in virtù degli articoli 2 LPGA e 1 LPC, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

 

                                         La restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).

                                         Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

 

                                         Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

 

                                         Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).

                                         Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

 

L'irregolarità deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato (STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):

 

" In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con riferimenti)."

 

Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).

 

                               2.4.   In concreto la Cassa, dopo essere venuta a conoscenza della presenza della madre della ricorrente nella sua abitazione, stabilito che sarebbero dati gli elementi per ritenere una truffa ai sensi dell’art. 146 CP, ha ricalcolato le prestazioni dovute per il periodo dal 1° settembre 2011 al 30 giugno 2020, durante il quale l’insorgente avrebbe convissuto con lei.

 

                                         L’assicurata, giustamente (cfr. art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI), non contesta che in caso di coabitazione le sue prestazioni devono essere ricalcolate. Ella sostiene tuttavia, da una parte, che dal 12 giugno 2013 al 31 maggio 2020 sua madre non ha abitato presso di lei e, dall’altra, che non deve neppure restituire le prestazioni indebitamente percepite dal 1° settembre 2011 al 31 maggio 2013, poiché la richiesta sarebbe prescritta.

 

                               2.5.   Nel caso di specie, dalle tavole processuali emerge che la ricorrente, nata nel 1955, madre di 5 figli nati nel 1974, 1977, 1979 e due nel 1985 (doc. 1 - 81/115 e 116), in seguito al decesso del marito, il __________ 2005 ha chiesto, e poi ottenuto, il beneficio delle prestazioni complementari (doc. 1 – 1/115).

 

                                         Sua madre, __________, nata nel 1931, è giunta in Svizzera, dall’Italia, il __________ 2011, domiciliandosi presso la ricorrente.

                                    

                                         Il 2 maggio 2013 la Cassa ha dato avvio alla procedura di revisione delle prestazioni complementari, chiedendo tra l’altro alla ricorrente quante persone, oltre a lei, vivono nella stessa economia domestica. Mentre l’interessata ha indicato: “VIVO SOLA (VEDOVA)”, l’Agenzia comunale AVS di __________ ha apportato una correzione, indicando che l’interessata vive con “__________, 1931, mamma” (doc. 30 - 2/12, domanda 12 e punto 2 del rapporto dell’agenzia comunale AVS).

                                         Il 28 maggio 2013 la Cassa ha ricalcolato la prestazione dovuta all’insorgente dal 1° giugno 2013, deducendo dall’affitto di fr. 11'340 la “quota coinquilino” pari a fr. 5'670 (doc. 32 – 1/2).

 

                                         Nel giugno 2013 la stessa ricorrente si è rivolta all’Agenzia comunale AVS di __________ per chiedere chiarimenti in merito alla decisione del 28 maggio 2013, sollecitandone una rettifica (cfr. doc. VIII, replica, pag. 3).

 

                                         Dopo aver ricevuto dall’Agenzia comunale AVS di __________ una nota del 13 giugno 2013 con l’indicazione che “non ci sono conviventi con la stessa (persona sola), come risulta da dati dell’ufficio controllo abitanti, per il ricalcolo della prestazione complementare” (doc. 35 1-1), la Cassa ha ripristinato l’ammontare delle precedenti prestazioni complementari dal 1° giugno 2013, con decisione del 18 giugno 2013 (doc. 33 1/3).

 

                                         Nel maggio 2017 la Cassa ha avviato una nuova procedura di revisione delle prestazioni complementari. Anche in questo caso la ricorrente ha affermato di vivere da sola (doc. 45 – 2/11).   

 

                                         Il 10 giugno 2020 due agenti della polizia comunale della Città di __________ si sono recati presso il domicilio della ricorrente alle ore 20:40 in seguito ad accertamenti per la presenza di una persona non notificata. Dal verbale emerge:

 

" (…) Come a richiesta in oggetto, pervenuta tramite la collega (…), in data e ora di cui sopra, unitamente all’app (…), abbiamo esperito un accertamento presso il domicilio della RI 1.

Ad aprirci la porta di accesso allo stabile abitativo, si presentava la RI 1 la quale confermava che sua madre __________, abita stabilmente presso di lei, presumibilmente dal 2014.

Secondo __________, la __________ risulta dimorare presso la nipote, __________ (__________.1985) in __________.

Alle nostre richieste, la RI 1 (__________.1955) rispondeva nel modo seguente:

quando la sua anziana madre è giunta dall’Italia, è stata notificata dimorare presso la nipote la quale come persona garante, non aveva nulla da perdere.

Al contrario la figlia, vedova con una prestazione complementare AVS, avrebbe perso il diritto a questa prestazione pecuniaria.

Informata che ciò è illegale, è stata redarguita a voler regolarizzare, quanto prima, la posizione della __________.

A sua difesa, la RI 1 (__________.1955) asseriva di aver agito in tal modo in quanto, la pensione INPS italiana di euro 600.- che sua madre percepisce, è quasi interamente utilizzata per il pagamento della cassa malattia.

Per questo motivo, considerato che per motivi pratici la __________ rimarrà con la figlia, la RI 1 provvederà al più presto a regolarizzarne la permanenza.” (doc. 63 –1/2 e 2/2)

 

                                         Il 18 giugno 2020 la ricorrente ha scritto alla Cassa una lettera del seguente tenore:

 

" (…) Con la presente vi informo che la Signora __________ (mia mamma), nata il __________1931, dal 01.06.2020 risiede presso il mio domicilio in __________, in quanto purtroppo non è più autosufficiente e neccessita (sic) di assistenza.” (doc. 61 – 1/2)

 

                                         In sede di opposizione la ricorrente ha prodotto, segnatamente, il permesso C di __________ valido fino al __________ 2023 dove figura il medesimo indirizzo della nipote, __________ (__________); il certificato di dimora del 13 luglio 2020 della Città di __________ secondo cui __________ è stata presente a __________ dal 15 agosto 2011 all’11 giugno 2013 presso RI 1, in __________, dal 12 giugno 2013 al 31 luglio 2014 presso __________ in __________ e dal 1° agosto 2016 al 31 maggio 2020 presso __________ in __________ (doc. 85 – 18/27); un certificato di domicilio del Comune di __________ secondo cui __________ e __________ sono state entrambe domiciliate nel Comune di __________ dal 1° agosto 2014 a 31 luglio 2016 (doc. 85 – 19/27); un certificato medico del 24 luglio 2020 del dr. med. __________, FMH medicina interna, che attesta di aver seguito __________ dal __________ 2011 al 16 maggio 2018 e che rileva come l’interessata presenta “plurime patologie internistiche per cui aveva lasciato il proprio domicilio in Italia (dove viveva da sola) per trasferirsi in Svizzera dalla figlia RI 1, in modo che lei e gli altri famigliari le garantiscano l’assistenza necessaria” (doc. 85 – 14/27) e un certificato del 29 luglio 2020 del dr. med. __________, medicina generale, secondo cui l’interessata è in sua cura dal 2019 e deve “essere assolutamente ospitata presso i suoi famigliari, in particolare la figlia RI 1, in quanto per il suo stato psicofisico dovuto all’età non potrebbe vivere da sola” (doc. 85 – 15/27).

 

                                         La ricorrente ha pure prodotto la polizza d’assicurazione LAMal presso __________, emessa nel mese di ottobre 2019, con validità dal 1° gennaio 2020, indirizzata a “__________ c/o RI 1 __________” (doc. 85 – 27/27).

 

                               2.6.   Alla luce della documentazione agli atti, per i motivi che seguono, questo Tribunale deve confermare che __________ ha vissuto ininterrottamente presso la figlia, RI 1, in __________.

                                         Tutti gli elementi convergono infatti univocamente verso una coabitazione continua, tra la ricorrente e sua madre, dal 15 agosto 2011 al 30 giugno 2020.

 

                                         Dalle tavole processuali emerge innanzitutto che la medesima ricorrente, la quale ha confermato che __________ ha abitato presso di lei dal __________ 2011 all’11 giugno 2013, in occasione del controllo di polizia del 10 giugno 2020, ha affermato che sua madre “abita stabilmente presso di lei, presumibilmente dal 2014”.

                                         Interpellata dalla Cassa in data 9 aprile 2021 circa i motivi per i quali ha affermato che __________ abita con lei dal 2014 (doc. 93 – 1/2), la ricorrente non ha risposto, limitandosi a riconfermarsi nella sua opposizione (doc. 96 – 1/2). Un successivo richiamo (doc. 94 1-1), non ha avuto miglior esito (doc. 95 – 1/6).

 

                                         Con il ricorso e con la replica l’interessata non contesta esplicitamente questo passaggio del verbale (cfr. ricorso, doc. I, pag. 1 e 2 e replica, doc. VIII pag. 2), ma evidenzia un’incongruenza relativa alla verbalizzazione effettuata dagli agenti e secondo cui sua madre, in provenienza dall’Italia, sarebbe andata ad abitare dalla nipote (figlia dell’insorgente) __________, mentre in realtà si era domiciliata presso di lei. La nipote aveva unicamente sottoscritto una garanzia finanziaria e di sostentamento in data 18 agosto 2011 (doc. 85 – 17/27).

 

                                         Questo aspetto tuttavia, unitamente all’assenza della firma della ricorrente, non è atto ad inficiare tutto il contenuto del verbale di polizia, ritenuto che gli agenti non avevano alcun motivo per inserire una data errata in relazione all’inizio della coabitazione. Ciò che del resto l’insorgente non fa neppure valere.

                                         Non trova conferma negli atti neppure la circostanza secondo cui anche l’affermazione “al contrario la figlia, vedova con una prestazione complementare AVS, avrebbe perso il diritto a questa prestazione pecuniaria” non sarebbe stata da lei proferita, ma sarebbe una deduzione degli agenti poiché la ricorrente non sarebbe stata consapevole di agire illegalmente nel non informare la Cassa.

 

                                         Al contrario.

 

                                         Infatti l’interessata il 14 febbraio 2006 aveva tempestivamente informato la Cassa dell’aumento della pigione e dell’uscita del figlio __________ dal nucleo famigliare (cfr. doc. 5 – 1/9) ed il 27 maggio 2009 aveva segnalato all’amministrazione la partenza di sua figlia __________ (doc. 15 – 2/2).

 

                                         Ella era pertanto perfettamente al corrente delle conseguenze della coabitazione con sua madre.

 

                                         Tant’è che nel maggio 2013, dopo che l’Agenzia comunale AVS della Città di __________ aveva segnalato alla Cassa la convivenza con la madre, l’amministrazione in data 28 maggio 2013 aveva ricalcolato, riducendola, la prestazione. Di lì a pochi giorni, il 12 giugno 2013, la madre ha formalmente cambiato dimora, indicando di abitare presso la nipote, con la conseguenza che la prestazione, con decisione del 18 giugno 2013, è nuovamente stata aumentata.

 

                                         Del resto in sede di replica la ricorrente non sembra più sostenere di non aver affermato che “la figlia, vedova con una prestazione complementare AVS, avrebbe perso il diritto a questa prestazione pecuniaria”, ma asserisce che la frase va contestualizzata e messa in relazione con la citata decisione della Cassa del 28 maggio 2013 che aveva ridotto le prestazioni a causa della convivenza con la madre (doc. VIII).

 

                                         Neppure i certificati medici prodotti dalla ricorrente permettono di giungere ad una conclusione diversa in relazione alla residenza della madre.

                                         Anzi.

                                         Entrambi i medici sostengono infatti che, a causa del suo precario stato di salute, __________ avrebbe dovuto abitare presso la ricorrente (dr. med. __________: “[…] per trasferirsi in Svizzera dalla figlia RI 1, in modo che lei e gli altri famigliari le garantiscano l’assistenza necessaria”; dr. med. __________: “[…] questa signora anziana deve essere assolutamente ospitata presso i suoi famigliari, in particolare la figlia RI 1 […]”).

                                         D’altra parte anche la polizza d’assicurazione LAMal, prodotta dalla medesima insorgente in sede di opposizione, conferma che sua madre abitava presso di lei prima del mese di giugno 2020. Infatti la polizza del mese di ottobre 2019, valida dal 1° gennaio 2020, porta l’indirizzo “__________ c/o RI 1 __________”, ossia presso la ricorrente (doc. 85 – 27/27).

 

                                         Infine la Cassa rileva giustamente che i contratti di locazione sottoscritti dalla nipote nel periodo durante il quale __________ avrebbe dovuto abitare presso __________, non confermano il dire dell’assicurata. __________ ha dapprima vissuto in un appartamento di 2.5 locali, ossia con una camera da letto ed un soggiorno, oltre alla cucina ed un servizio (doc. 102 – 1/3), non idoneo ad ospitare la nonna gravemente malata che, come evidenziato dai medici curanti, necessitava e necessita tutt’ora di assistenza (doc. 85 – 14/27 e 85 – 15/27).

                                         Quanto all’appartamento di __________, dove la figlia dell’insorgente si è trasferita dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2016, è vero che è costituito di 4 locali. Tuttavia nel contratto di locazione figura che l’ente locato è adibito ad abitazione familiare per 2 persone e quali conduttori sono stati indicati la nipote e __________. Non c’è traccia di __________.

                                         Dal 1° agosto 2016 __________ vive invece in una casa a __________ di cui è comproprietaria, ma su cui la ricorrente non ha dato informazioni (doc. 101 – 1/2).

 

                                         Da parte sua l’insorgente vive nel medesimo appartamento, perlomeno dal 1° gennaio 1990 (cfr. doc. 1 -93/115), quando vi vivevano 7 persone (i due genitori e i 5 figli nati, nel 1974, 1977, 1979 e 2 nel 1985; cfr. doc. 1-82/115). Dopo il decesso del marito e poi la partenza dei figli dal nucleo famigliare, la ricorrente, senza alcuna attività lavorativa, disponeva di ampi spazi per poter ospitare sua mamma e del tempo necessario per prendersi cura di lei.

 

                                         Non va del resto dimenticato che di norma, notoriamente, sono i figli che si occupano dei genitori necessitanti di cure e non i nipoti.

 

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto, le attestazioni delle amministrazioni comunali circa il domicilio formale di __________ presso la nipote nel periodo dal 12 giugno 2013 al 31 maggio 2020 vanno considerati dei semplici indizi, isolati, che non trovano conferma negli accertamenti effettuati dall’amministrazione e negli altri atti. Tant’è che interpellata dalla Cassa, l’Agenzia comunale AVS di __________, in data 28 aprile 2022, ha affermato che “per attestare che la Signora RI 1 abitava sola, ci siamo basati sui dati registrati dall’Ufficio controllo abitanti e non sono state effettuate altre verifiche più approfondite” (doc. VI/1).

 

                                         In queste circostanze il TCA deve concludere che la ricorrente e sua madre hanno coabitato ininterrottamente dal 15 agosto 2011 al 30 giugno 2020.

 

                                         Trattandosi di un fatto nuovo e non conosciuto dalla Cassa, a giusta ragione l’amministrazione ha di conseguenza proceduto con la revisione delle decisioni con le quali sono state attribuite le prestazioni complementari durante il citato periodo. Gli importi versati in troppo vanno restituiti.

 

                                         Resta da esaminare se la richiesta di restituzione è in parte prescritta, come sostenuto dall’insorgente.

 

                               2.7.   Come visto, secondo l’art. 25 cpv. 2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

 

                                         Per la salvaguardia del termine di prescrizione è determinante l’emissione della decisione formale di restituzione e la sua notifica alla persona assicurata (DTF 138 V 74 consid. 5.2; DTF 119 V 431 consid. 3c).

 

                                         In concreto la decisione è stata emessa il 22 giugno 2020.

 

                                         Nel caso di specie la Cassa è venuta a conoscenza del fatto alla base della richiesta di restituzione, ossia la coabitazione tra la ricorrente e sua madre, nel mese di giugno 2020, dopo aver ricevuto il rapporto si segnalazione della polizia della Città di __________ del 10 giugno 2020.

 

                                         Il termine relativo di un anno di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, è stato di conseguenza rispettato.

 

                                         L’amministrazione, ritenendo adempiuti gli elementi costitutivi della truffa (art. 146 CP), per la quale vi è un termine di prescrizione di 15 anni (art. 97 cpv. 1 let. b CP), applicando il termine assoluto di cui all’art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA, ha chiesto la restituzione delle prestazioni versate indebitamente dal 1° settembre 2011, ossia dal mese successivo in cui la madre della ricorrente ha preso domicilio presso l’assicurata.

                                         Da parte sua la ricorrente sostiene che tutt’al più ha violato l’obbligo di informare di cui all’art. 31 LPGA e di conseguenza la prescrizione è di 7 anni (art. 31 cpv. 1 lett. d LPC e 97 cpv. 1 let. d CP).

 

                               2.8.   Innanzitutto occorre evidenziare che in ambito di restituzione di prestazioni complementari indebitamente riscosse, con sentenza pubblicata in SVR 2020 EL Nr. 9 l'Alta Corte ha ribadito al considerando 6.2 che affinché si possa applicare il termine di perenzione più lungo previsto dal diritto penale giusta l'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA, non è necessario che l'autore dell'infrazione sia stato condannato (DTF 140 IV 206 = SVR 2014 EL Nr. 13; DTF 138 V 74, consid. 6.1; DTF 118 V 193 consid. 4a; sentenza 9C_388/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 4.2).

La qualifica giuridica penale del comportamento dipende, come prevede la giurisprudenza federale, dall'agire specifico dell'autore, ossia dal suo comportamento concreto.

 

La LPC, da un lato, all'art. 31 cpv. 1, eleva a delitto a norma dell'art. 10 cpv. 3 CP, e punisce con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale commina una pena più grave, chiunque, in particolare:

 

" a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro

modo, ottiene indebitamente da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una prestazione in virtù della presente legge;

b. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;

d. non ottempera all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA)."

 

Dall'altro lato, eleva a contravvenzione, giusta l'art. 31 cpv. 2 LPC, e sanziona con una multa sino a Fr. 5'000.-, chiunque violando l'obbligo che gli incombe, fornisce scientemente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni (lett. a).

Con la medesima sanzione è punito chi si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce (lett. b).

 

Va ancora evidenziato che il 1° ottobre 2016 è entrato in vigore l’art. 148a CP secondo il quale chiunque, fornendo informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo, inganna una persona o ne conferma l’errore, ottenendo in tal modo per sé o per terzi prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale a cui egli o i terzi non hanno diritto, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Nei casi poco gravi la pena è della multa (cpv. 2).

 

Questa disposizione trova applicazione a partire dalla sua entrata in vigore e, in virtù del principio di non retroattività (art. 2 cpv. 1 CP), per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (sentenza 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020, consid. 6.2; sentenza 9C_388/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 4.1; cfr. anche Margaret Kuelen, Le disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I pag. 347 ad 3.1.4).

 

Già per tale ragione l'art. 148a CP, a fronte di un comportamento reprensibile dell'assicurata posto in atto dal 2011, non può essere ritenuto almeno fino al 30 settembre 2016.

 

                               2.9.   L'ottenimento indebito di prestazioni dell'aiuto sociale o delle assicurazioni sociali non è però punibile solo dalle norme penali previste dalle leggi istituenti le assicurazioni sociali o regolanti l'aiuto sociale, rispettivamente dall'art. 148a CP appena evocato.

In effetti, se per ottenere prestazioni indebite da una assicurazione sociale o dall'assistenza sociale l'autore inganna astutamente un collaboratore dell'assicurazione sociale o dell'ente pubblico preposto all'aiuto sociale o un terzo avente potere di disposizione sul patrimonio dell'assicurazione sociale o dell'ente pubblico chiamato a versare la prestazione sociale, può essere ritenuta la commissione del reato di truffa giusta l'art. 146 CP se realizzati gli ulteriori presupposti della norma.

 

Come rammenta Kuelen nel suo contributo (op. cit., pag. 331) la giurisprudenza, sia cantonale sia federale, si è più volte occupata della delimitazione tra il reato di truffa e l'infrazione alle norme istituenti le assicurazioni sociali rispettivamente l'aiuto sociale, ponendo l'attenzione sull'elemento costitutivo dell'inganno astuto, caratterizzante il reato di truffa. L'esame ha avuto per oggetto in particolare la natura dell'inganno, se cioè da un lato è dato con un comportamento attivo o passivo da parte dell'autore che tende a conseguire indebite prestazioni, e dall'altro la possibilità di verifica delle menzogne o del castello di bugie (il "Lügengebäude" evocato dal Tribunale federale per esempio nella STF 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017), rispettivamente ancora del silenzio qualificato.

 

Infatti, come ricorda la dottrina e come ammette la giurisprudenza federale, un comportamento puramente omissivo, laddove sussista una posizione di garante prevista da legge o contratto ("Garantenstellung"), può realizzare un inganno astuto (Margaret Kuelen, op. cit., pag. 331 sub. 1.4.2.1; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, 3a ed. 2010, ad art. 146 n. 10; DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2).

 

                             2.10.   Nel caso di specie la ricorrente, nel mese di agosto 2011, non avvisando la Cassa della coabitazione con sua madre a partire dal __________ 2011 ha commesso una violazione dell’art. 31 cpv. 1 let. d LPC.

 

                                         La truffa va invece esclusa, poiché, ella, già al beneficio delle prestazioni complementari, non ha avuto alcun comportamento attivo, né le può essere attribuito un comportamento omissivo giacché l’amministrazione, nel mese di agosto 2011, non le ha chiesto alcunché.

 

                                         Diversa la situazione relativa agli accadimenti di maggio 2013. Chiamata a compilare il formulario per la revisione delle prestazioni complementari per l’anno 2013 la ricorrente in data 10 maggio 2013 ha dichiarato il falso, indicando di vivere da sola, allorché coabitava con la madre (doc. 30 2 – 2/12 e doc. 85 – 18/27).

 

                                         Dopo la segnalazione dell’Agenzia AVS di __________ alla Cassa secondo cui l’interessata non abitava da sola (cfr. doc. 30 – 2/12, risposta 12 e punto 2 del rapporto dell’agenzia comunale AVS), l’amministrazione ha proceduto al ricalcolo della prestazione dal 1° giugno 2013, diminuendola (doc. 31 – 1/3).

 

                                         Come ammesso dalla ricorrente in sede di replica (doc. VIII, pag. 3), lei stessa si è poi rivolta all’Agenzia comunale AVS di __________ nel giugno 2013 per chiedere chiarimenti in merito alla decisione del 28 maggio 2013, sollecitandone una rettifica.

                                         Alla sua richiesta ha fatto seguito, il 13 giugno 2013, la dichiarazione dell’Agenzia comunale AVS di __________ secondo cui la ricorrente abitava da sola (doc. 35 – 1/1).

 

                                         La certificazione, tuttavia, è stata rilasciata sulla sola base dei dati registrati dall’Ufficio controllo abitanti, senza alcuna verifica in loco (cfr. doc. VI/1), e corrisponde del resto a quanto attestato il 13 luglio 2020 dal medesimo Ufficio controllo abitanti della Città di __________ (ossia la dimora della madre presso la ricorrente dal 15 agosto 2011 all’11 giugno 2013 e presso la figlia della ricorrente dal 12 giugno 2013; doc. 85 – 18/27).

 

                                         Tale attestazione, come si è già avuto modo di spiegare (consid. 2.6), non corrisponde tuttavia alla realtà dei fatti.

 

                                         Ne segue che l’insorgente, dapprima affermando il falso nel formulario compilato il 10 maggio 2013 e poi ottenendo dall’Agenzia comunale AVS di __________ la dichiarazione di data 13 giugno 2013 secondo cui viveva da sola, poiché sua madre (__________), formalmente, si era appena trasferita presso sua figlia (__________), ha ingannato astutamente la Cassa con lo scopo di percepire indebitamente le prestazioni complementari. Ella infatti, alla luce della certificazione dell’Ufficio controllo abitanti della Città di __________, poteva ritenere che l’amministrazione, vista la mole di lavoro cui è confrontata (amministrazione di massa), non avrebbe verificato in loco la presenza della madre presso la sua abitazione, ma si sarebbe fidata dell’attestazione comunale ed avrebbe ripristinato l’ammontare delle prestazioni complementari percepite fino a maggio 2013, come poi avvenuto (doc. 33 – 1/3).

 

                                         Ella, soggettivamente, ne era ben consapevole, sia perché in passato aveva tempestivamente segnalato alla Cassa l’aumento della pigione e la partenza dei figli __________ (doc. 5 – 1/9) e __________ (doc. 15 – 2/2) dal nucleo famigliare, con conseguente aumento delle prestazioni (cfr. doc. 2 – 1/50, 7 – 1/4, 13 – 3/3, 20 – 1/3), sia perché con decisione del 28 maggio 2013 si era vista ridurre l’ammontare delle prestazioni in seguito al nuovo calcolo comprendente la “quota inquilino” di sua madre.

 

                                         La ricorrente, negando la presenza della madre presso la sua abitazione, ha pertanto agito intenzionalmente. Dapprima tentando la truffa con la falsa dichiarazione nel formulario di revisione del maggio 2013, in seguito truffando tramite l’indicazione all’Ufficio controllo abitanti secondo cui sua madre, __________, si sarebbe trasferita da sua figlia, __________.

                                         Gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della truffa (art. 146 CP) sono pertanto manifestamente adempiuti.

 

                                         La circostanza che la Cassa, nel maggio 2013, dopo essere venuta a conoscenza della coabitazione con la madre, non ha chiesto la restituzione delle prestazioni indebitamente ricevute da settembre 2011 a maggio 2013 non può invece esserle d’aiuto. Infatti l’amministrazione ha saputo che la madre abitava presso l’insorgente già dal mese di agosto 2011 solo nel 2020. In precedenza l’interessata non aveva informato la cassa della coabitazione e quando l’Ufficio AVS di __________ nel maggio 2013 l’aveva segnalato all’amministrazione, la ricorrente ha subito sollecitato il medesimo Ufficio ad attestare il contrario. La ricorrente non può pertanto trarre alcun vantaggio dalla mancata richiesta di restituzione nel 2013.

 

                                         In concreto la decisione formale è stata emessa il 22 giugno 2020. Di conseguenza l’insorgente, in applicazione dell’art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA, è tenuta a restituire le prestazioni indebitamente percepite dal 1° maggio 2013, mese nel quale ha commesso il reato di cui all’art. 146 CP, soggetto alla prescrizione di 15 anni, al 30 giugno 2020 e non dal mese di settembre 2011 quando ha commesso il reato di cui all’art. 31 cpv. 1 let. d LPC che prevede una prescrizione di 7 anni.

 

                             2.11.   Con la decisione formale del 22 giugno 2020, confermata dalla decisione su opposizione impugnata, la Cassa ha chiesto alla ricorrente la restituzione di un importo complessivo di CHF 50'053.--.

 

                                         Per il periodo dal 1° settembre 2011 al 31 dicembre 2011 sono stati chiesti in restituzione CHF 1'860, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 CHF 5'676 e dal 1° gennaio 2013 al 30 aprile 2013 CHF 1'888 (472 X 4), per complessivi CHF 9'424 (cfr. doc. C).

 

                                         Ne segue che il ricorso va parzialmente accolto e la decisione su opposizione va modificata nel senso che l’importo da restituire ammonta a CHF 40'629.-- (50'053 – 9'424).

 

                             2.12.   Alla ricorrente, parzialmente vincente in causa, vanno assegnate ripetibili parziali (art. 61 lett. g LPGA).

 

                                         Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, relativa alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019 consid. 2.9.).

 

                                         Per la parte del ricorso in cui è soccombente, la ricorrente può, invece, di principio essere posta al beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui adempia le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

 

                             2.13.   Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

                                         Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

 

                                         Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

                                         A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

                             2.14.   Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso, per la parte in cui è soccombente, era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.

 

Infatti, l'assicurata non ha reso verosimile, a una prima valutazione sommaria della tematica, che il suo ricorso avrebbe potuto avere un esito positivo.

 

                                         Nel caso concreto, alla luce della copiosa giurisprudenza pubblicata nel sito www.sentenze.ti.ch in relazione al reato di truffa nelle assicurazioni sociali ed all’obbligo di restituire (cfr., fra le tante, STCA 33.2020.11 del 29 maggio 2020; STCA 33.2019.24 del 25 maggio 2020; STCA 33.2020.3 del 10 marzo 2020; STCA 33.2020.1 del 9 marzo 2020), l’impugnativa appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa per quanto concerne il periodo dal maggio 2013 al giugno 2020.

 

                                         In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, la ricorrente ha dichiarato il falso nel formulario di revisione delle prestazioni del maggio 2013, non ha mai segnalato la presenza della madre che abitava presso di lei se non dopo l’intervento della polizia, ha sottaciuto che le attestazioni di dimora di sua madre non corrispondevano alla realtà ed era consapevole che la coabitazione avrebbe portato alla riduzione delle prestazioni.

 

                                         Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento, per quanto riguardava la restituzione delle prestazioni da maggio 2013 a giugno 2020, non aveva alcuna probabilità di esito favorevole (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 42.2017.37 del 5 ottobre 2017; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

 

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

 

                                         Per quanto riguarda un caso di attribuzione di ripetibili parziali e di rifiuto, per la parte del ricorso in cui l’assicurato era soccombente, del gratuito patrocinio cfr. STCA 42.2021.11 del 21 giugno 2021; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019; STCA 38.2018.17 dell’11 giugno 2018 consid. 2.9. il cui ricorso al TF, con giudizio 8C_505/2018 del 2 aprile 2019, è stato considerato inammissibile in relazione alla censura della mancata concessione del gratuito patrocinio in sede cantonale, mentre è stato respinto nel merito.

 

                             2.15.   L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

                                         In concreto, il ricorso è del 25 aprile 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

 

                                         Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

 

                                         Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107).

 

                                         Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.    Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che l’importo da restituire ammonta a CHF 40'629.--. Per il resto il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà alla ricorrente fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dinanzi al TCA, in quanto non divenuta priva di oggetto, è respinta.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti