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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 5 maggio 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 27 marzo 2023 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
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ritenuto in fatto
1.1. Beneficiario di prestazioni complementari all'AI dal 1° giugno 2007 (doc. 14-8/9) per sé e la sua famiglia, l'8 ottobre 2019 (doc. 97) RI 1, 1967, è stato informato dalla Cassa cantonale di compensazione che, in assenza dello svolgimento di un'attività lucrativa da parte della moglie, nel calcolo della prestazione complementare avrebbe computato un reddito ipotetico minimo da attività lucrativa.
La Cassa ha invitato la moglie ad annunciarsi, entro 20 giorni, all'Ufficio regionale di collocamento per reperire un'attività lavorativa rispettivamente a una Cassa di disoccupazione per l'eventuale diritto alle indennità di disoccupazione. In caso di mancata iscrizione all'URC o di annullamento della stessa, dopo sei mesi avrebbe computato nel calcolo PC un reddito ipotetico.
1.2. Con decisione del 6 novembre 2020 (doc. 134) la Cassa ha stabilito che dal 1° giugno 2021 avrebbe calcolato la prestazione complementare di diritto prendendo in considerazione un reddito ipotetico di Fr. 36'640.-.
L'assicurato, tramite __________, ha informato l'amministrazione il 18 novembre 2020 (doc. 136-1/7) che la moglie si era iscritta presso l'Ufficio regionale di collocamento (doc. 136-2/7) e il 25 febbraio 2021 (doc. 142) che, stante l'inabilità lavorativa totale, l'iscrizione della moglie al sistema COLSTA era stata annullata il 25 novembre 2020 (doc. 143-3/6) dal 13 novembre 2020.
Il 10 marzo 2021 (doc. 144) la Cassa ha respinto la richiesta dell'assicurato di riesame della prestazione, a motivo che i certificati medici prodotti per la chiusura dell'iscrizione all'URC non potevano essere considerati. Pertanto, si è riconfermata nella decisione del 6 novembre 2020 di computo di un reddito ipotetico.
1.3. Con decisione del 20 maggio 2021 (doc. 148) l'amministrazione ha calcolato il nuovo diritto alle PC computando dal 1° giugno 2021 nei fogli di calcolo un reddito ipotetico da lavoro per la moglie di Fr. 36'640.-.
Il 1° luglio 2021 (doc. 152-1/4) __________ ha comunicato alla Cassa che il coniuge dell'assicurato si era iscritta alla Cassa di disoccupazione (doc. 152-2/4), perciò ha chiesto lo stralcio del reddito ipotetico retroattivamente dal 1° giugno 2021.
La Cassa vi ha provveduto il 2 luglio 2021 (docc. 153-155), ma ha computato le indennità giornaliere di disoccupazione fino alla loro estinzione (doc. 155-3/3). Dal 1° novembre 2021 (doc. 157) essa ha poi ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari (Fr. 1'152.- al mese) senza conteggiarle e ha invitato l'assicurato a fare rimanere iscritta la moglie all'URC per cercare un lavoro, altrimenti avrebbe valutato di reintrodurre un reddito ipotetico.
1.4. In occasione della revisione periodica, il 12 agosto 2022 (doc. 167-6/41) l'assicurato ha dichiarato che il terzo figlio percepiva un reddito di Fr. 1'080.- al mese per lo stage di tirocinio.
Il 12 dicembre 2022 (doc. 169) la Cassa di compensazione ha comunicato al beneficiario di PC che dal 1° gennaio 2023 il suo diritto sarebbe ammontato a Fr. 1'177.- al mese, inserendo nel foglio di calcolo, in particolare, un reddito da attività lavorativa dipendente del figlio pari a zero.
1.5. Il 19 gennaio 2023 (doc. 171) l'assicurato ha trasmesso alla Cassa un nuovo certificato medico attestante un'inabilità del 100% della moglie e la conferma del 10 gennaio 2023 (doc. 171-2/3) di annullamento, a decorrere da quel giorno stesso, dal sistema COLSTA per inabilità prolungata.
1.6. Nell'ambito dell'esame della revisione periodica il 21 febbraio 2023 (doc. 179) la Cassa di compensazione, dopo avere considerato lo stipendio percepito dal figlio minore per lo stage, ha ricalcolato il diritto dell'assicurato e ha emesso una decisione di restituzione di prestazioni complementari indebitamente ricevute dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 e per il mese di gennaio 2023.
Inoltre, dal 1° febbraio 2023 essa ha nuovamente conteggiato il reddito ipotetico della moglie di Fr. 36'640.- come da precedente decisione del 20 novembre 2020 e ha ricalcolato il suo diritto alle PC che, essendo limitato al pagamento del premio forfettario dell'assicurazione malattia, ha portato alla richiesta di restituzione delle prestazioni complementari già versate.
In totale, la richiesta di restituzione della Cassa è di Fr. 6'392.-.
1.7. L'assicurato si è opposto il 15 marzo 2023 (doc. 180) a questo provvedimento, facendo valere la buona fede per avere sempre fornito puntualmente tutta la documentazione richiesta dalla Cassa. Inoltre, egli ha ricordato che è al beneficio di una rendita intera di invalidità da oltre 15 anni, che la moglie è da tempo ammalata ed impossibilitata a svolgere le normali faccende domestiche, perciò non è corretto computarle un reddito ipotetico e che il figlio terminerà il 30 giugno 2023 lo stage nell'ambito dell'apprendistato. Nel caso in cui la decisione di restituzione fosse confermata, l'opponente ha chiesto il condono dell'importo da restituire, perché anche un pagamento rateale sarebbe un insostenibile aggravio per la famiglia.
1.8. Con decisione su opposizione del 27 marzo 2023 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione, a motivo di non essere stata tempestivamente informata che il 1° luglio 2022 il figlio __________ ha iniziato uno stage remunerato, ma di averlo scoperto soltanto con la revisione periodica.
Inoltre, visto che la moglie dell'opponente è stata stralciata dal sistema COLSTA il 10 gennaio 2023, dal 1° febbraio 2023 ha inserito un reddito ipotetico per il coniuge non invalido.
Esposta la giurisprudenza sull'obbligo di informarla su ogni cambiamento (art. 24 OPC-AVS/AI) e ricordato che il 29 gennaio 2009 ha emesso la prima decisione di prestazioni complementari in cui è evidenziato questo suo obbligo, e che ad essa ne sono seguite molte altre, da ultimo il 3 marzo 2022 con effetto dal 1° gennaio 2022, come pure tutte le comunicazioni di fine anno relative al diritto per l'anno successivo, la Cassa ha concluso che tutte queste circostanze avrebbero dovuto far sorgere un dubbio all'assicurato ed egli avrebbe dovuto interpellarla per sapere come mai il reddito da attività lucrativa del figlio non era stato computato. È solo con la revisione periodica per l'anno 2022 che l'amministrazione ne è venuta a conoscenza e ha così potuto correggere il computo di questo salario ai fini del calcolo PC.
La correttezza della decisione di restituzione va confermata.
Per quanto concerne il computo del reddito ipotetico alla moglie, la Cassa ha riassunto gli eventi occorsi dal 6 novembre 2020 e ha concluso che, in applicazione del N. 3521.02 DPC, non essendo attiva professionalmente, alla moglie dell'opponente doveva essere conteggiato un reddito ipotetico a titolo di rinuncia a redditi da attività lucrativa. Non v'erano circostanze oggettive e soggettive che l'hanno impedita di mettere a frutto la sua restante capacità di guadagno.
Infine, la Cassa ha precisato che la domanda di condono potrà essere evasa soltanto dopo che la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato.
1.9. Su segnalazione di __________ (docc. 182 e 183), il 18 aprile 2023 (doc. 184) la Cassa di compensazione ha emesso una nuova decisione quale "Correzione della decisione del 21 febbraio 2023: ripresa corretta dell'affitto. Richiesta di restituzione rimanente a vostro carico Fr. 5'607.-.". Infatti, ha corretto in Fr. 16'713.-, in luogo di Fr. 14'913.-, la pigione lorda riconosciuta quale spesa, ricalcolando il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato dal 1° luglio 2022 al 31 gennaio 2023 e riconoscendogli un pagamento retroattivo di Fr. 785.-, che è stato posto in compensazione con l'ammontare da restituire di Fr. 6'392.-.
1.10. Il 5 maggio 2023 (doc. I) RI 1 si è rivolto al TCA chiedendo di annullare la decisione di restituzione del 28 febbraio 2023.
Il ricorrente ha rilevato che dal salario mensile di Fr. 1'010,85 che il figlio percepisce come stagière, occorre dedurre Fr. 40.- per le spese di trasporto e Fr. 300.- per i pasti fuori casa, perciò il suo reddito netto si riduce a Fr. 670,85 al mese, soldi che il figlio usa personalmente per fare fronte ai suoi pregressi debiti.
Il reddito ipotetico imputato alla moglie deve invece essere integralmente annullato, giacché la decisione del 2020 che ha stabilito detto reddito è errata, visto che sin dal 2020 è stata ritenuta inabile in qualsiasi attività, come confermato dai recenti referti medici allegati (docc. B, C e D2). Nonostante ciò, per dimostrare la sua buona volontà, essa si è iscritta all'URC che, constatato però che era permanentemente ammalata, nel mese di gennaio 2023 l'ha cancellata dal sistema COLSTA.
L'assicurato ha fatto notare che al fine di evitare il computo del reddito ipotetico da lavoro dal 31 marzo 2023, il 27 aprile 2023 (doc. D1) la moglie si è iscritta nuovamente all'Ufficio regionale di collocamento, che poi ne ha rifiutato l'iscrizione sulla base di un certificato medico di inabilità lavorativa totale (docc. D e D2).
Inoltre, stante il perdurare di questa situazione di totale inabilità lavorativa, lo psichiatra curante ha inoltrato il 2 maggio 2023 una nuova domanda di prestazioni all'Ufficio assicurazione invalidità.
Infine, nel caso in cui la decisione di restituzione sia confermata, il ricorrente ha postulato il condono dell'importo richiesto dalla Cassa tenuto conto sia della mancanza di mezzi finanziari per farvi fronte, sia della sua assoluta buona fede.
Egli ha perciò chiesto di ripristinare le originarie prestazioni senza conteggiare il reddito ipotetico della moglie.
1.11. Nella risposta di causa del 15 maggio 2023 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione, rilevando che il ricorso ha proposto le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione, ha rinviato alla decisione impugnata e ha respinto il ricorso.
1.12. Il 24 maggio 2023 (doc. V) il ricorrente ha osservato che la Cassa non ha modificato l'importo chiesto in restituzione, benché con conteggio del 18 aprile 2023 (doc. E1) l'amministrazione stessa abbia riconosciuto che il credito ancora dovuto ammonta a Fr. 5'607.- e non più a Fr. 6'392.-. Pertanto, la decisione di restituzione del 21 febbraio 2023 deve essere annullata.
L'assicurato ha inoltre precisato che il figlio avrebbe terminato lo stage remunerato il 30 giugno 2023, stipendio che il ragazzo tratteneva integralmente per sé per pagare le spese di trasporto, di vitto fuori casa e di pregressi debiti.
Lo stato di salute della moglie, tuttora ammalata e impossibilitata a svolgere una qualsiasi attività lavorativa, è peggiorato.
Il suo medico ne ha chiesto il ricovero alla Clinica di riabilitazione e ne ha informato l'Ufficio assicurazione invalidità (doc. E2).
L'assicurato ha perciò ribadito le sue pretese ricorsuali.
1.13. Il 2 giugno 2023 (doc. VII) la Cassa ha comunicato al TCA di non formulare ulteriori considerazioni.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la correttezza dell'ordine di restituzione di Fr. 6'392.- che il 21 febbraio 2023 la Cassa di compensazione ha emesso nei confronti del ricorrente per le prestazioni complementari versategli dal 1° luglio 2022 al 28 febbraio 2023.
Occorrerà quindi implicitamente esaminare anche se è corretto che dal 1° febbraio 2023 la Cassa ha computato un reddito ipotetico da lavoro di Fr. 36'640.- per il coniuge dell'assicurato.
2.2. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006 (RU 2020 585; FF 2016 6705) e dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 15 gennaio 1971 (OPC-AVS/AI) (Riforma delle PC).
Per la disamina del diritto a delle prestazioni complementari eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale (STF 9C_238/ 2022 del 4 novembre 2022, consid. 2.3; STF 9C_104/2022 del 7 settembre 2022, consid. 3.3; STF 9C_275/2022 del 6 settembre 2022, consid. 2.3; STF 9C_96/2022 dell'8 agosto 2022, consid. 3.3), secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1, con riferimento a DTF 130 V 329).
Le Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua.
In concreto, in virtù delle citate Disposizioni Transitorie, avendo la Cassa di compensazione ritenuto un diritto più elevato in applicazione delle norme vigenti fino all'entrata in vigore della Riforma delle PC, al ricorso contro la decisione emanata dalla Cassa cantonale di compensazione il 27 marzo 2023 - data che, di principio, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali dal profilo materiale e temporale (STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022) - si applicano dunque le disposizioni della LPC, della OPC-AVS/AI così come della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) nella versione valida fino al 31 dicembre 2020.
2.3. L'art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo tre anni a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).
Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGA).
Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004).
Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
2.4. In specie, dopo essere venuta a conoscenza di un fatto nuovo con la ricezione del formulario di revisione periodica delle prestazioni complementari per l'anno 2022, ossia che dal 1° luglio 2022 l'ultimogenito dell'assicurato svolgeva uno stage remunerato Fr. 1'080.- lordi al mese, con decisione formale del 21 febbraio 2023 la Cassa di compensazione ha stabilito il nuovo diritto dell'assicurato alle prestazioni complementari dal 1° luglio 2022 al 31 gennaio 2023, così come risulta dai fogli di calcolo allegati. Questo diritto era inferiore rispetto a quanto stabilito in precedenza, poiché nei redditi ha computato l'effettivo reddito da lavoro netto conseguito dal figlio (Fr. 1'010,85 x 13 mensilità), dedotte le spese professionali di Fr. 245.-.
Con questo ordine di restituzione l'amministrazione ha pure preteso il rimborso delle prestazioni complementari di Fr. 1'177.- corrisposte al ricorrente per il mese di febbraio 2023 giacché, considerato il computo di un reddito ipotetico da lavoro della moglie di Fr. 36'640.-, il diritto alle PC decadeva.
Constatato quindi un indebito riconoscimento di prestazioni, giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA la Cassa ha chiesto la restituzione delle PC erroneamente versate per quel periodo, corrispondente alla differenza fra le PC incassate e le prestazioni complementari di diritto, ammontanti dal 1° luglio 2022 al 28 febbraio 2023 a Fr. 6'392.-.
Sul mancato computo del reddito da lavoro del figlio __________
2.5. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che l'art. 10 LPC prevede una lista esaustiva di spese riconosciute e che al capoverso 3 dispone in particolare che:
" Per tutte le persone sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;".
L'art. 11 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili/non computabili e fra quelli computabili (cpv. 1) vi sono:
" a. due terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di
un'attività lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per gli invalidi aventi diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, il reddito dell'attività lucrativa è computato interamente;".
2.6. Nel determinare il diritto alle prestazioni complementari per l'assicurato dal 1° gennaio 2023, il 12 dicembre 2022 (doc. 169) la Cassa di compensazione ha ritenuto fra i redditi computabili unicamente le rendite di invalidità dell'assicurato e la completiva del figlio __________ versate sia dalla Cassa __________ sia dalla Cassa pensioni __________.
Benché l'amministrazione disponesse di tutte le necessarie informazioni diligentemente fornite dall'assicurato in precedenza per calcolare il diritto alle PC per sé e la sua famiglia, con il nuovo calcolo la Cassa ha inspiegabilmente tralasciato di computare nei redditi dell'interessato il salario conseguito dal terzo figlio con lo stage iniziato poco prima, il 1° luglio 2022, come impiegato di commercio.
Infatti, il 12 agosto 2022 (doc. 167) l'assicurato ha compilato il formulario di revisione periodica della prestazione complementare alla rendita AI e alla domanda n. 14 ha indicato correttamente che il figlio minore percepiva un reddito da attività lucrativa di Fr. 1'080.- per uno stage e ha sottolineando che si trattava di un contratto di apprendistato, che ha regolarmente allegato (doc. 167/16-41) unitamente alla busta paga di luglio 2022 (doc. 167-20/41). Egli ha pure crociato la risposta affermativa alla domanda se si trattava di un reddito regolare e a sapere se il figlio aveva delle spese a suo carico per recarsi al lavoro, precisando che ammontavano a Fr. 371.- e producendo copia dell'abbonamento Arcobaleno (doc. 167/18-41).
Indubbiamente la Cassa ha commesso un errore inserendo, nei fogli di calcolo, l'importo di zero franchi quale reddito da attività lucrativa dipendente del figlio __________ per il diritto alle PC dal 1° gennaio 2023. Questa errata comprensione della situazione economica del ricorrente ha perciò portato l'amministrazione ad attribuirgli indebitamente delle prestazioni maggiori e poi a chiederle in restituzione appena si è accorta dell'errore esaminando il formulario di revisione periodica.
È infatti solo in occasione dell'analisi dettagliata del formulario di revisione periodica compilato dall'assicurato, avvenuta nel mese di febbraio 2023, che la Cassa di compensazione è venuta a conoscenza dell'errore che essa stessa ha commesso due mesi prima, quando gli ha concesso le prestazioni complementari senza considerare il reddito da lavoro del figlio e le relative spese professionali, ma semplicemente riprendendo lo stato di fatto e di diritto in essere a quel momento e quindi senza apportarvi le necessarie modifiche, non avendole ancora valutate, considerate e dunque recepite.
Questa scoperta ha dato luogo alla necessità di ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato. I nuovi fogli di calcolo allestiti il 21 febbraio 2023 (docc. 173-178) hanno infatti modificato la situazione, visto che dal 1° luglio 2022 la Cassa cantonale di compensazione ha ritenuto per la posta del reddito da lavoro l'importo di Fr. 11'141.- a titolo di reddito da attività lavorativa dipendente di __________, a cui ha dedotto Fr. 245.- per spese di natura professionale. Essa ha poi effettuato il calcolo del diritto alla PC secondo il vecchio e il nuovo diritto per stabilire, secondo le Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019, quale ipotesi di calcolo gli era più favorevole.
Ciò ha comportato che, con l'aumento dei redditi computabili, il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente è diminuito e le prestazioni che egli ha indebitamente percepito in quel lasso di tempo gli sono state chieste in restituzione con la stessa decisione del 21 febbraio 2023.
2.7. Il TCA rileva che l'errore commesso dalla Cassa va fatto dipendere dai tempi tecnici di evasione delle domande di revisione.
In effetti, nel caso in esame l'amministrazione disponeva già, al 30 agosto 2022 (cfr. data riportata lateralmente sui documenti scansionati presenti nel suo incarto), di tutta la necessaria documentazione per potere emettere subito una nuova decisione che tenesse conto del reddito da lavoro del figlio del ricorrente sin dal 1° luglio 2022. Tuttavia, l'importante mole di lavoro a cui è confrontata la Cassa di compensazione - Servizio prestazioni complementari, ha comportato che anche se, come in concreto, le opportune informazioni, i dati, corretti, e tutti i necessari documenti erano stati sin da subito debitamente forniti dall'assicurato, la Cassa di compensazione ha potuto esaminare il formulario di revisione soltanto alcuni mesi dopo.
2.8. Sulla scorta di quanto precede, è comunque a buon diritto che la Cassa cantonale di compensazione ha emanato una decisione di restituzione per le prestazioni che ha indebitamente versato all'assicurato da quando l'ultimogenito ha iniziato l'anno di stage remunerato. La pretesa di restituzione retroattiva al 1° luglio 2022 è dunque corretta.
Tuttavia, poiché con il ricorso l'assicurato ha fatto valere che il figlio deve sostenere non solo le spese di trasporto, ma anche le spese per il vitto fuori casa, che egli ha quantificato in Fr. 300.- al mese, gli atti vanno rinviati all'amministrazione per verificare se siano dati i presupposti per concedergli queste altre spese per il conseguimento del reddito (art. 10 cpv. 3 lett. a LPC). Essa terrà presente la giurisprudenza secondo cui le spese supplementari per i pasti consumati fuori casa possono essere annoverate fra quelle deducibili, necessarie al conseguimento del reddito, soltanto se superano l'importo stabilito all'art. 11 cpv. 2 OAVS in relazione con l'art. 11 OPC-AVS/AI (DTF 123 V 258).
Quanto alle spese di trasferta, se è vero che il ricorrente le ha cifrate in Fr. 371.- annui, non va dimenticato che il tragitto con i mezzi pubblici da casa (__________) al lavoro (__________) si svolge interamente all'interno della zona 10 (www.arcobaleno.ch), perciò è corretto che l'amministrazione ha riconosciuto il costo dell'abbonamento Arcobaleno riferito unicamente a questa zona (Fr. 245.- annui) e non alle due zone (10+11) acquistate da suo figlio (doc. 167-18/41).
Infine, nel determinare nuovamente il diritto alle PC del ricorrente dal 1° luglio 2022 secondo il vecchio o il nuovo diritto, nel calcolo in virtù del nuovo art. 11 cpv. 1 lett. a LPC la Cassa cantonale di compensazione terrà presente il principio recentemente stabilito dal Tribunale federale (STF 9C_223/2022 del 15 maggio 2023 destinata alla pubblicazione).
Pronunciandosi su un caso ticinese, l'Alta Corte ha infatti confermato che la franchigia prevista dall'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC deve essere considerata una sola volta per nucleo familiare e dunque è indifferente da quale reddito va dedotta (se da quello dei genitori o dei figli che lavorano). È stabilita per economia domestica e applicata al nucleo familiare, ma deve essere dedotta per principio solo al reddito dell'attività lucrativa dell'avente diritto alle prestazioni complementari. La franchigia non vale pertanto per il singolo avente diritto alle prestazioni complementari (cfr. consid. 5.6).
Il Tribunale federale ha altresì rilevato che il N. 3421.11 DPC, in vigore dal 1° gennaio 2021, nella misura in cui prevede che "il reddito da attività lucrativa degli orfani e dei figli conferenti diritto a una rendita e vivono nella medesima economia domestica vanno computati senza deduzione di una franchigia nella misura di due terzi" è contrario all'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC. L'esclusione a priori della deduzione di una franchigia dal reddito da attività lucrativa del figlio è possibile unicamente se il genitore con cui vive nella medesima economia domestica consegue già anch'esso un reddito da attività lucrativa, sia pure un reddito ipotetico giusta l'art. 14 OPC-AVS/AI, superiore all'importo della franchigia da dedurre. In tal caso, la franchigia può essere dedotta una volta soltanto (cfr. consid. 5.8).
Sul computo di un reddito ipotetico da lavoro alla moglie __________
2.9. Occorre sapere se, ed eventualmente in quale misura, debba essere conteggiato nei redditi computabili dell'assicurato un reddito ipotetico da lavoro della moglie, visto che essa non esercita alcuna attività lucrativa e nemmeno è al beneficio di una rendita di invalidità.
La Cassa di compensazione ha stabilito in Fr. 36'640.- il reddito ipotetico conseguibile dal coniuge dell'assicurato basandosi sul salario mensile lordo secondo il sesso, la nazionalità e la categoria di permesso di soggiorno ripreso dal "Salarium - Calcolatrice statistica dei salari 2018", edita dall'Ufficio federale di statistica nel 2020 (doc. 132).
Il ricorrente ha per contro sempre sostenuto che la moglie non è assolutamente in grado di svolgere una qualsiasi attività lucrativa essendo inabile al lavoro al 100% per motivi psicofisici, come attestato ancora di recente dai suoi medici curanti, perciò non le si può computare alcun reddito ipotetico da lavoro.
2.10. L'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC imponeva il computo dei redditi a cui l'assicurato ha rinunciato.
Dal 1° gennaio 2021 questa norma è stata abrogata, siccome dettagliatamente trattata nel nuovo art. 11a cpv. 1 LPC.
Secondo questo nuovo disposto, se una persona rinuncia volontariamente a esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, il reddito ipotetico di tale attività è computato come reddito. Il computo è retto dall'art. 11 cpv. 1 lett. a nLPC.
Come spiegato nel Messaggio del Consiglio federale del 16 settembre 2016 concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma delle PC) (FF 2016 6777), il nuovo art. 11 cpv. 1 lett. a LPC disciplina il computo dei redditi dell'attività lucrativa cui una persona ha rinunciato (redditi ipotetici dell'attività lucrativa). La disposizione conferma sostanzialmente la prassi vigente in materia.
In particolare, si ipotizza una rinuncia solo nel caso in cui una persona rinunci volontariamente ad esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile.
Se invece una persona non può svolgere un lavoro remunerato per motivi indipendenti dalla sua volontà, nel calcolo delle PC non può essere considerato alcun reddito ipotetico dell'attività lucrativa. Questo caso si verifica, in particolare, quando una persona non riesce a trovare un posto di lavoro pur avendo compiuto gli sforzi necessari. Si rinuncia pure al computo di un reddito ipotetico dell'attività lucrativa anche nel caso in cui non si possa esigere da una persona che eserciti un'attività lucrativa (ad esempio perché deve svolgere compiti assistenziali o segue una formazione a livello terziario).
L'art. 11a cpv. 1 lett. a nLPC conferma anche la prassi in essere secondo cui i redditi ipotetici dell'attività lucrativa sono computati nel calcolo delle PC allo stesso modo di quelli effettivamente conseguiti, ovvero solo per due terzi e previa deduzione di una franchigia (DTF 117 V 287 consid. 3c; RCC 1987 p. 583). Fanno eccezione i redditi ipotetici dei coniugi.
2.11. Già nel 1991, con DTF 117 V 287 l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in caso di invalidità del marito e conformemente all'art. 163 CC, la moglie che sino a quel momento non esercitava un'attività lucrativa o l'esercitava in maniera limitata può, secondo le circostanze, essere costretta a lavorare o ad ampliare la sua attività lucrativa (DTF 114 II 301):
" 3. a) Il est exact que le nouveau droit matrimonial a apporté d'importantes modifications par rapport à l'ancien droit. En particulier, la loi ne prévoit plus une répartition déterminée des tâches entre époux, mais elle leur laisse le soin de convenir de la répartition des rôles, ainsi que du mode et du contenu de la contribution de chacun d'eux (art. 163 al. 2 CC). L'épouse n'a dès lors plus de prétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage exclusivement et à être en principe dispensée d'une activité lucrative. Ainsi, lorsque le mari n'est plus en mesure d'exercer une activité lucrative, p.ex. à la suite d'une maladie grave ou bien parce qu'il a perdu son emploi, l'épouse qui, jusque-là, n'avait pas - ou seulement dans une mesure restreinte - exercé d'activité lucrative pourra alors, selon les circonstances, se voir contrainte de le faire ou d'étendre son activité. Avant d'envisager une semblable modification de la répartition des tâches, il faut cependant examiner dans chaque cas si et dans quelle mesure on pourra exiger de l'épouse qu'elle exerce dorénavant une activité, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 114 II 302 consid. 3a et les références citées; voir, en ce qui concerne la prise en considération du revenu hypothétique du débiteur de la contribution d'entretien en cas de suspension de la vie commune: ATF 117 II 16; cf. aussi, à propos du revenu du conjoint de l'assuré tenu à restituer des prestations indûment touchées: ATF 116 V 295 consid. 3b).".
L'Alta Corte ha poi esaminato se il reddito ipotetico del coniuge poteva essere preso in considerazione nella fissazione del reddito determinante in virtù dell'allora art. 3c cpv. 1 lett. f LPC (dal 2008 art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC e dal 2021 art. 11a cpv. 1 nLPC) e ha concluso che se la moglie si astiene dal mettere a frutto la sua capacità di guadagno, il suo reddito ipotetico, stimato dall'amministrazione o dal giudice, viene computato nel reddito determinante conformemente a questa norma. Questo disposto è dunque direttamente applicabile quando la moglie di un assicurato rinuncia a mettere a frutto la sua capacità di guadagno allorquando, per ridurre il danno, potrebbe vedersi obbligata a esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC.
Il TFA ha perciò espressamente escluso di fare capo alle norme schematiche degli artt. 14a e 14b OPC-AVS/AI concernenti il computo del reddito dell'attività lucrativa per persone parzialmente invalide rispettivamente per vedove non invalide:
" 3. (…)
c) Pour calculer le revenu hypothétique de l'épouse, il ne se justifie pas, contrairement à l'opinion de l'administration et des premiers juges, de faire appel, même par analogie, aux normes schématiques de l'art. 14b OPC-AVS/AI: cette disposition vise la situation bien particulière des veuves sans enfants et son application ne saurait être étendue à d'autres cas non expressément envisagés par le Conseil fédéral. Il appartient bien plutôt à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté.
L'administration et le juge appliqueront ainsi à titre préalable les principes du droit de la famille, à l'instar, p.ex., du juge pénal qui fixe le montant de l'amende infligée à l'époux qui voue ses soins au ménage (ATF 116 IV 4) ou du juge des poursuites qui fixe la quotité saisissable (ATF 115 III 103, ATF 114 III 15 consid. 3). Le revenu de l'activité lucrative potentielle devra alors être pris en considération dans la fixation du revenu déterminant au même titre qu'un gain effectivement réalisé; en particulier, il devra, conformément à l'art. 3 al. 2 in fine LPC, être pris en compte à raison des deux tiers seulement, comme le sont d'ailleurs les revenus hypothétiques visés par les art. 14a et 14b OPC-AVS/AI (cf. RCC 1987 p. 583 ss).".
Nella STFA P 40/03 del 9 febbraio 2005 (pubblicata in SVR 2007 EL Nr. 1), l'Alta Corte si è pronunciata sul computo di un reddito ipotetico della moglie, non attiva professionalmente, ricordando che l'obbligo secondo cui la moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone in particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua invalidità, perché incombe a ciascun coniuge contribuire al mantenimento della famiglia. Ha poi precisato i criteri da applicare per determinare detto reddito:
" 2.
Selon l'art. 3c al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291 s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 s. consid. 1b). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 consid. 1b).".
La nostra Massima Istanza ha pure ribadito che le norme schematiche di cui agli artt. 14a e 14b OPC-AVS/AI non sono applicabili per fissare il reddito ipotetico di una moglie che non è invalida e che non esercita un'attività lucrativa, dato che queste disposizioni concernono delle situazioni particolari e la loro applicazione non può essere estesa ad altri casi non previsti espressamente dal Consiglio federale (cfr. consid. 3).
Con la DTF 134 V 53, il Tribunale federale ha confermato nel 2008 la giurisprudenza sul computo di un reddito determinante di un assicurato il cui coniuge non esercita attività lucrativa e sui criteri da prendere in considerazione per sapere se si può esigere dal coniuge che eserciti un'attività lucrativa e, in caso affermativo, per fissare il salario che ne potrebbe risultare (cfr. consid. 3.1). In questo suo giudizio, il TF ha ritenuto che l'autorità giudiziaria non avesse debitamente accertato i fatti, quali lo stato di salute della moglie dell'assicurato, la sua capacità lavorativa, la sua effettiva disponibilità a svolgere un'attività professionale, se e quanto essa poteva contare sull'aiuto del marito per l'educazione e la sorveglianza dei tre figli. Pertanto, non era possibile determinare in quale misura la moglie era in grado di lavorare tenuto conto del suo stato di salute, dei suoi oneri familiari, della disponibilità del marito e dunque fissare il reddito che essa avrebbe potuto realizzare, perciò ha annullato la sentenza e ha rinviato la causa ai giudici cantonali per stabilire i fatti in maniera conforme al diritto (cfr. consid. 4.5).
Nella STF 9C_103/2015 dell'8 aprile 2015 (pubblicata in SVR 2015 EL Nr. 7), l'Alta Corte si è pronunciata sul caso di un assicurato invalido la cui moglie 55enne non esercitava alcuna attività lucrativa e a cui la Cassa di compensazione, ritenendo che avesse rinunciato a dei redditi, ha computato un reddito ipotetico minimo di Fr. 36'000.-. L'assicurato, invece, a causa dell'età, dell'assenza di formazione e del fatto che non ha mai lavorato, ha ritenuto impossibile che il suo coniuge esercitasse un'attività lucrativa, anche perché essa si doveva occupare di lui stante il suo precario stato di salute.
Il Tribunale federale ha ricordato che per determinare l'attività lavorativa che il coniuge può ragionevolmente svolgere si deve tenere conto del singolo caso concreto applicando i principi del diritto di famiglia (art. 163 CC). Di conseguenza, devono essere presi in considerazione l'età, lo stato di salute, le conoscenze linguistiche, l'istruzione, l'attività precedente, la situazione concreta del mercato del lavoro e, se del caso, la durata dell'assenza dal mondo del lavoro. Se il coniuge non cerca un lavoro o lo fa in modo insufficiente nonostante sia (parzialmente) in grado di lavorare, viola l'obbligo di ridurre il danno che gli incombe (cfr. consid. 2.2).
Nel caso esaminato, dagli atti non è emersa alcuna prova che la moglie del ricorrente avesse compiuto sforzi per trovare un lavoro (part-time) durante il periodo di adattamento, perciò ha violato il suo obbligo di ridurre il danno.
2.12. Nella citata STFA P 40/03 del 9 febbraio 2005, l'oggetto del contendere portava sull'adeguatezza del periodo di sei mesi concesso dall'amministrazione - portato a 12 mesi dall'autorità giudiziaria a motivo che la moglie doveva potere migliorare le sue conoscenze linguistiche - per computare un reddito ipotetico del coniuge secondo l'allora art. 3c cpv. 1 lett. g LPC.
Al considerando 3 il Tribunale federale ha rilevato che il N. 2084.6 DPC (attuale N. 3424.11 DPC che recita: "Se le PC versate a un assicurato vengono ridotte in seguito al computo di un reddito minimo ai sensi del N. 3424.02, la riduzione prende effetto sei mesi dopo la notifica della decisione.") applicato dalla Cassa di compensazione ricorrente si riferiva ai casi di riduzione di una prestazione complementare in corso dovuta al computo di un reddito minimo conformemente agli artt. 14a e 14b OPC-AVS/AI. Poiché non si giustificava, per fissare il reddito ipotetico della moglie, nemmeno per analogia, di rifarsi alle norme schematiche degli artt. 14a e 14b OPC-AVS/AI visto che concernono delle precise casistiche in cui non rientrava la fattispecie in esame, per il TFA non era possibile applicare il N. 2084.6 DPC, e quindi il termine di adattamento di sei mesi, neppure per analogia.
La nostra Massima Istanza ha considerato che alla data determinante la moglie aveva 45 anni, era arrivata in Svizzera nell'ottobre 2001 dopo essersi sposata alcuni mesi prima con un uomo beneficiario di una rendita di invalidità. Di formazione infermiera, non era però dato a sapere se fino a quel momento avesse svolto la sua professione. Sembrava verosimile che non avesse conoscenze della lingua francese, inoltre la coppia non aveva figli e non è stato invocato che lo stato di salute del marito necessitasse di cure. Il marito si opponeva però a che la moglie esercitasse un'attività oltre a quella di occuparsi della casa (cfr. consid. 4.1).
L'amministrazione ha ritenuto un reddito mensile ipotetico di Fr. 1'500.- (Fr. 18'000.- annui), ciò che corrispondeva a un'attività non qualificata esercitata a tempo parziale. L'Alta Corte, ricordato che in un suo precedente giudizio (P 64/03 del 27 febbraio 2004) il periodo di adattamento ritenuto per questo genere di attività era stato di quattro mesi, ha concluso che un periodo di sei mesi appariva già molto lungo per il caso in questione (attività a tempo parziale, non qualificata, senza oneri familiari) e il prolungamento di sei mesi deciso dai primi giudici per motivi linguistici non si giustificava in alcun modo per questo genere di attività, non qualificata, ritenuta a titolo di reddito ipotetico (cfr. consid. 4.2).
Il Tribunale federale ha perciò accolto il ricorso della Cassa.
Nella DTF 142 V 12 il Tribunale federale ha esaminato se correttamente il Tribunale cantonale ha stabilito che un reddito ipotetico della moglie non invalida di un beneficiario di rendita AVS poteva essere considerato solo dopo un adeguato periodo di adattamento o un periodo transitorio.
L'Alta Corte ha innanzitutto ricordato che un reddito ipotetico del coniuge non invalido di un richiedente le prestazioni complementari deve di principio essere considerato come una rinuncia di reddito computabile nel calcolo delle prestazioni complementari in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, disposizione direttamente applicabile perché il coniuge potrebbe essere obbligato a esercitare un'attività lucrativa giusta l'art. 163 CC:
" 3.2 Unter dem Titel des Verzichtseinkommens (Art. 11 Abs. 1 lit. a und g ELG) ist auch ein hypothetisches Einkommen des Ehegatten eines EL-Ansprechers anzurechnen (vgl. Art. 9 Abs. 2 ELG), sofern auf eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder deren zumutbare Ausdehnung verzichtet wird (BGE 117 V 287 E. 3b S. 290 ff.; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts P 18/99 vom 22. September 2000 E. 1b, in: AHI 2001 S. 132; vgl. auch RALPH JÖHL, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 2. Aufl. 2007, S. 1758 f. Rz. 178). Bei der Ermittlung einer allfälligen zumutbaren Erwerbstätigkeit der Ehefrau oder des Ehemannes ist der konkrete Einzelfall unter Anwendung familienrechtlicher Grundsätze (vgl. Art. 163 ZGB) zu berücksichtigen (BGE 117 V 287 E. 3c S. 292). Dementsprechend ist auf das Alter, den Gesundheitszustand, die Sprachkenntnisse, die Ausbildung, die bisherige Tätigkeit, die konkrete Arbeitsmarktlage sowie gegebenenfalls auf die Dauer der Abwesenheit vom Berufsleben abzustellen (BGE 134 V 53 E. 4.1 S. 61; BGE 117 V 287 E. 3a S. 290; Urteile 8C_589/2007 vom 14. April 2008 E. 5.1 und des Eidg. Versicherungsgerichts P 40/03 vom 9. Februar 2005 E. 2, in: SVR 2007 EL Nr. 1 S. 1, sowie P 18/99 vom 22. September 2000 E. 1b, in: AHI 2001 S. 132; je mit weiteren Hinweisen). Ferner ist bei der Festlegung eines hypothetischen Einkommens zu berücksichtigen, dass für die Aufnahme und Ausdehnung der Erwerbstätigkeit eine gewisse Anpassungsperiode erforderlich und nach einer langen Abwesenheit vom Berufsleben die volle Integration in den Arbeitsmarkt in einem gewissen Alter nicht mehr möglich ist. Dem wird im Rahmen der Ergänzungsleistung dadurch Rechnung getragen, dass der betreffenden Person allenfalls eine realistische Übergangsfrist für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder Erhöhung des Arbeitspensums zuzugestehen ist, bevor ein hypothetisches Erwerbseinkommen angerechnet wird (Urteile 9C_265/2015 vom 12. Oktober 2015 E. 3.4.1 und 9C_630/2013 vom 29. September 2014 E. 3 mit Hinweis, in: SZS 2015 S. 61).".
Poi, il TF ha osservato che era pacifico che l'art. 25 cpv. 4 OPC-AVS/AI non fosse applicabile al caso in esame, nemmeno per analogia. Esso ha rilevato che, tuttavia, le Direttive sulle prestazioni complementari prevedono espressamente la concessione di un periodo di adattamento per altre due costellazioni.
Ha citato in primo luogo il N. 3482.06 DPC (dal 2021 N. 3521.06 DPC), secondo cui in caso di riduzione delle PC in corso in seguito al computo di un reddito ipotetico da attività lucrativa del coniuge non invalido, deve essere concesso un termine di adattamento adeguato. L'articolo 25 capoverso 4 OPC-AVS/AI non è applicabile.
Al riguardo, l'Alta Corte ha puntualizzato che con la STFA P 40/03 del 9 febbraio 2005 il periodo transitorio di sei mesi per avviare un'attività lucrativa parziale non qualificata remunerata Fr. 1'500.- al mese è stato considerato generoso.
Inoltre, ha indicato che al N. 3482.07 DPC (dal 2021 N. 3521.07 DPC) l'UFAS ritiene che se il reddito di un'attività lucrativa indipendente è nettamente inferiore a quello che una persona potrebbe conseguire con un'attività salariata ragionevolmente esigibile, va computato quest'ultimo come reddito da attività lucrativa. Il servizio PC deve annunciare questo adeguamento al beneficiario di PC, concedendogli un termine di adattamento di al massimo dodici mesi (cfr. consid. 5.2).
Il Tribunale federale ha stabilito che nel caso in cui si deve computare un reddito ipotetico del coniuge non invalido come una rinuncia di reddito, sia nel caso di prestazioni complementari in corso sia nel caso di prestazioni complementari richieste per la prima volta, occorre concedere al coniuge un termine transitorio ragionevole per potere intraprendere un'attività lucrativa o per aumentare il grado d'occupazione già in essere. Questo principio non è però valido quando si tratta di una domanda di PC presentata nell'ambito dell'ottenimento di una rendita AVS, perché l'inizio della rendita AVS può essere previsto e pianificato a motivo per esempio del raggiungimento dell'età pensionabile AVS e della cessazione dell'attività lucrativa (mentre significativamente diverso è il caso in cui si debba decidere sul diritto alle PC di un beneficiario di una rendita AI, non essendo prevedibile se e quando si avrà diritto a una rendita di invalidità). Se ciò si realizza, il coniuge del richiedente le PC non può perciò aspettare fino all'ultimo momento prima della cessazione dell'attività lucrativa dell'altro coniuge per cercare un lavoro. Infatti, il coniuge non invalido ha avuto un lasso di tempo sufficiente per integrarsi nel mercato del lavoro in vista del pensionamento dell'altro coniuge. L'approccio opposto, invece, che prevede ugualmente la concessione di un periodo di adattamento per cercare lavoro, significherebbe che i coniugi potrebbero ottimizzare il loro diritto alle prestazioni complementari adottando un adeguato stile di vita, circostanza che per il Tribunale federale non va ammessa (cfr. consid. 5.4):
" 5.4 Nach den unter E. 3.2 hiervor dargelegten Grundsätzen ist nicht invaliden Ehegatten von EL-Ansprechern im Einzelfall eine realistische Übergangsfrist für die zumutbare Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder Ausdehnung des Arbeitspensums einzuräumen. Anders als die Beschwerdeführerin annimmt, gilt dies rechtsprechungsgemäss sowohl für laufende als auch für erstmals beantragte Ergänzungsleistungen (Urteile 9C_630/2013 vom 29. September 2014 E. 5.1, in: SZS 2015 S. 61; 8C_172/2007 vom 6. Februar 2008 E. 4.2; des Eidg. Versicherungsgerichts P 28/04 vom 30. August 2004 E. 2.2 und 4.4; P 18/02 vom 9. Juli 2002 E. 1b und 4 sowie P 18/99 vom 22. September 2000 E. 1b und 2d, je in fine, in: AHI 2001 S. 132). Darauf hinzuweisen ist indessen, dass in den erwähnten Urteilen 9C_265/2015 vom 12. Oktober 2015 und 9C_630/2013 vom 29. September 2014 (in: SZS 2015 S. 61) über den EL-Leistungsanspruch von Bezügern einer IV-Rente zu befinden war. Im vorliegenden Fall handelt es sich demgegenüber um einen im Zusammenhang mit dem Bezug einer AHV-Rente gestellten Antrag auf EL. Diese beiden Konstellationen unterscheiden sich insofern massgeblich, als der AHV-Rentenbeginn regelmässig vorausseh- und planbar ist. Eine integrale Übertragung der angeführten Recht-sprechung auf die hier zu beurteilende Sachlage erscheint daher nicht ohne Weiteres als sachgerecht. Vielmehr gilt es diesbezüglich zu präzisieren, dass eine Übergangsfrist ab Beginn des potenziellen EL-Bezugs dort nicht einzuräumen ist, wo mit Blick auf einen absehbaren künftigen EL-Bezug des einen Ehepartners dem anderen Ehepartner im Vorfeld genügend Zeit zur Verfügung stand, um sich erwerblich einzugliedern. Mit Eintritt in das AHV-Rentenalter ist im Regelfall mit einer Aufgabe der Erwerbstätigkeit zu rechnen. Zeichnet sich eine solche ab, kann der Ehepartner des EL-Ansprechers nicht bis zum letzten Moment der Aufgabe der Erwerbstätigkeit mit der Arbeitssuche zuwarten. Die gegenteilige Betrachtungsweise nähme in Kauf, dass die Eheleute durch entsprechende Dispositionen in der Lebensführung die EL-Berechtigung zu optimieren vermöchten, was abzulehnen ist.".
Nella STF 9C_255/2023 dell'8 giugno 2023, il Tribunale federale ha negato la concessione di un periodo di adattamento. La moglie ha smesso di lavorare a fine gennaio 2021, sapendo che il marito percepiva la rendita di vecchiaia dal 1° giugno 2018 e nel marzo 2021 quest'ultimo ha formulato domanda di PC. Per i giudici federali, conformemente alla citata DTF 142 V 12 consid. 5.4, in questa situazione iniziale alla moglie non doveva essere concesso un periodo di adattamento per l'integrazione nel mondo del lavoro, poiché l'inoltro della domanda di prestazioni complementari non è stata una sorpresa (cfr. consid. 5.2.2).
Recentemente, con STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 il Tribunale federale ha ribadito il principio secondo cui nel caso si debba computare un reddito ipotetico del coniuge non invalido sia se si tratta di una prima domanda di PC sia quando le prestazioni complementari sono in corso, si deve accordare un periodo di adattamento per avviare un'attività lavorativa o per aumentare il tasso di occupazione già in atto:
" 4.3. C'est également en vain que le recourant se réfère à l'ATF 142 V 12 pour affirmer qu'à supposer qu'un revenu hypothétique pour son épouse dût être pris en considération, il eût fallu prévoir un délai de transition d'une certaine importance. Selon la jurisprudence, un délai de transition réaliste pour la prise exigible d'une activité lucrative (ou l'augmentation du taux d'activité) permettant de tenir compte d'un revenu hypothétique du conjoint (non-invalide) dans le cadre d'une première demande de prestations complémentaires ou lorsque des prestations sont en cours (à ce sujet, cf. ATF 142 V 12 consid. 3.2 et 5.4 et les arrêts cités) doit être accordé lors de la fixation du revenu en cause (arrêt P 28/04 du 30 août 2004 consid. 2.2). Ce délai ne joue pas de rôle dans le cadre d'une éventuelle demande de restitution de prestations - fixées en fonction d'un tel revenu - versées indûment. (…)".
2.13. Nella citata DTF 134 V 53 la nostra Massima Istanza ha concluso che è sulla base di uno stato di fatto incompleto e di un apprezzamento arbitrario di questi fatti, che l'autorità giudiziaria ha ritenuto, partendo da un reddito statistico di Fr. 46'680.- ricavato dalla Tabella delle Rivelazioni Statistiche Salariali RSS e considerando che l'assicurata era abile al 25%, che il coniuge era in grado di conseguire, al massimo, un reddito annuo di Fr. 11'670.-, arrotondati a Fr. 12'000.-. Non essendo però possibile determinare in quale misura la moglie era in grado di lavorare tenuto conto del suo stato di salute, dei suoi oneri familiari, della disponibilità del marito e quindi di fissare il guadagno che avrebbe potuto realizzare, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa all'autorità giudiziaria cantonale per accertare debitamente i fatti.
Sulla base di questa sentenza, il N. 3482.04 DPC (fino al 31 dicembre 2020) e il N. 3521.04 DPC (dal 2021) prevedono che per la fissazione del reddito ipotetico computabile ci si deve basare sui salari lordi indicati nella Rilevazione svizzera della struttura dei salari.
A questo proposito, Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, si è pronunciato sulla rinuncia di un coniuge a dei redditi da attività lucrativa sulla base dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (pag. 185 N. 132 ad art. 11). Nell'indicare in quale misura possa essere ritenuta esigibile un'attività lucrativa, egli ha analizzato i singoli criteri stabiliti dalla giurisprudenza quali l'età del coniuge, il suo stato di salute, le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale, l'attività esercitata fino a quel momento, il mercato del lavoro e il lasso di tempo più o meno lungo durante il quale il coniuge è stato assente dalla vita professionale.
Al capitolo relativo alla presa in considerazione della situazione concreta del mercato del lavoro (pag. 192 N. 144 ad art. 11), l'autore ha affermato che per sapere se il coniuge di un assicurato può mettere a frutto la sua capacità di guadagno sul mercato del lavoro, occorre determinare se e a quali condizioni egli è in grado di trovare un lavoro, perciò occorre esaminare concretamente la situazione del mercato del lavoro. La questione se il coniuge di una persona che riceve prestazioni complementari sia in grado di lavorare e percepire un reddito non può quindi basarsi, senza ulteriori approfondimenti, sull'esperienza o su dati statistici, poiché questi, da soli, non consentono di trarre conclusioni sulla capacità di lavorare e percepire un reddito in un caso specifico (STF 9C_539/2009 del 9 febbraio 2010, consid. 5.1.1: "Die hypothetische Frage, ob die Ehegattin eines EL-Bezügers bei Aufbringung des forderbaren guten Willens eine Stelle finden und in welcher Höhe sie Erwerbseinkünfte erzielen könnte, lässt in der Regel ohne vorgängige Abklärungen im Einzelfall weder ein schematisches Abstellen auf statistische Durchschnittswerte noch mehr oder weniger gesicherte Erfahrungsannahmen zu, die zwar mehrheitlich zutreffen mögen, aber nichts über das beruflich-erwerbliche Leistungsvermögen im konkreten Fall aussagen."). Ciò significa in particolare, prosegue l'autore, che per una persona che non riprende il lavoro o un'attività lucrativa esigibile, i dati statistici salariali della Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) non possono, da soli, essere determinanti - seppure il Tribunale federale non abbia fondamentalmente messo in discussione il computo dei redditi basato su queste statistiche (pag. 193 nota 673 ad art. 11). Infatti, considerato che le prestazioni complementari sono concepite come una prestazione di bisogno, non si deve, come per l'AI, partire da un mercato del lavoro equilibrato, ma occorre tenere conto, da una parte, della situazione personale dell'interessato e, dall'altra parte, di quella del mercato del lavoro vicino al suo domicilio (STF 9C_539/2009 del 9 febbraio 2010, consid. 5.1.1: "Zu berücksichtigen sind einerseits das Angebot an offenen und geeigneten Stellen für Personen, welche die persönlichen und beruflichen Voraussetzungen der Ehefrau des EL-Ansprechers aufweisen, und anderseits die Zahl der Arbeit suchenden Personen (Urteil P 64/03 vom 27. Februar 2004 E. 3.3.2). Im Allgemeinen kann angenommen werden, dass nach einer langen Abwesenheit vom Berufsleben in einem gewissen Alter die volle Integration in den Arbeitsmarkt nicht mehr zumutbar ist."). Se il coniuge non ha intrapreso alcun passo per trovare un lavoro, viola il suo obbligo di ridurre il danno e in tal caso si può senz'altro considerare un reddito ipotetico.
Nella STF 9C_103/2015 dell'8 aprile 2015, pubblicata in SVR 2015 EL Nr. 7, il Tribunale federale ha affermato che il Tribunale cantonale ha giustamente tenuto conto del fatto che l'ipotetico reddito da attività lucrativa di Fr. 36'000 preso in considerazione dalla Cassa di compensazione era nettamente inferiore al guadagno medio delle donne che svolgono lavori semplici e ripetitivi. Anche se è vero che le possibilità di lavoro tendono a diminuire con l'avanzare dell'età e la mancanza di esperienza professionale, secondo l'Alta Corte non era assolutamente probabile che la capacità lavorativa residua della ricorrente fosse inutilizzabile, disponendo di conoscenze della lingua tedesca e restandole ancora diversi anni prima del raggiungimento dell'età della pensione (cfr. consid. 3.2.3).
Inoltre, non risultava che ulteriori criteri decisivi (cfr. consid. 2.2) non fossero stati presi in considerazione per determinare il reddito che la moglie poteva ragionevolmente percepire. Non essendo stato contestato, per il Tribunale federale non v'era motivo di esaminare d'ufficio più approfonditamente l'importo del reddito ipotetico computato (cfr. consid. 3.3).
Recentemente (9C_255/2023 dell'8 giugno 2023), un ricorrente ha criticato le considerazioni del Tribunale di primo grado in merito all'ammontare del reddito computabile della moglie stabilito in Fr. 36'850.-.
Il Tribunale cantonale si è basato sul salario medio statistico per lavori non qualificati nel 2020, dal quale ha detratto il 10% poiché i salari nella regione di San Gallo sarebbero inferiori alla media svizzera. Secondo i giudici cantonali, la Cassa di compensazione avrebbe dovuto tenere conto delle detrazioni per la previdenza professionale e per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali. Per contro, secondo la prassi cantonale la deduzione del 20% concessa dall'amministrazione in considerazione dell'età della moglie sarebbe stata illegale. L'ipotetico reddito da attività lucrativa di 36'850 franchi sarebbe stato quindi troppo basso. Tuttavia, poiché vi era comunque un'eccedenza di reddito si potevano omettere ulteriori accertamenti (cfr. consid. 5.5.1).
Secondo il ricorrente, per le persone con più di 60 anni dovrebbe essere prevista una detrazione di almeno il 20%. Con questa critica, però, per il Tribunale federale il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di una violazione del diritto federale. Inoltre, ha osservato che l'autorità giudiziaria cantonale ha basato la sua decisione su un reddito ipotetico di Fr. 36'850 - che a suo avviso era troppo basso del 20% - perché in ogni caso comportava un'eccedenza di reddito.
In altre parole, il Tribunale cantonale ha concesso, almeno nel risultato, la deduzione lamentata dal ricorrente. Il fatto che i primi giudici abbiano calcolato il reddito ipotetico in modo errato non è né riscontrabile né è stato fatto valere.
L'Alta Corte ha precisato soltanto che le considerazioni della Prima istanza sui contributi da detrarre dal reddito ipotetico contraddicono la prassi del Tribunale federale. Di principio, dal reddito ipotetico non possono essere operate deduzioni ipotetiche relative a contributi LPP né LAINF, visto che l'importo da dedurre, dipendendo da ciascun datore di lavoro, non è certo (STF 9C_653/2018 del 26 luglio 2019, consid. 6.2 pubblicata in SVR 2019 EL Nr. 15). Tale circostanza, tuttavia, restava irrilevante ai fini dell'esito del procedimento (cfr. consid. 5.5.2).
Riassumendo, i giudici cantonali hanno giustamente ritenuto che la moglie del ricorrente potesse ragionevolmente lavorare a tempo pieno in un'attività adatta. Questo potenziale di guadagno era inoltre presumibilmente realizzabile. L'ipotetico reddito di Fr. 36'850.- immaginato dal Tribunale di primo grado non era quindi in ogni caso troppo elevato. Di conseguenza, le basi di calcolo su cui si è fondata la decisione impugnata erano valide. Il ricorso è stato respinto (cfr. consid. 5.6).
2.14. Va ancora osservato che, secondo la recente giurisprudenza (STF 9C_255/2023 dell'8 giugno 2023, consid. 4.2.2), esiste una presunzione naturale che un coniuge possa effettivamente utilizzare la propria capacità di guadagno.
In linea di principio, questa presunzione non può essere rovesciata adducendo l'assenza di competenze linguistiche e di esperienza lavorativa, almeno non in relazione a un'attività semplice e ripetitiva ("Diese Vermutung kann im Prinzip nicht unter Hinweis auf mangelnde Sprachkenntnisse und fehlende Arbeitserfahrung umgestossen werden, zumindest nicht in Bezug auf eine Hilfstätigkeit"). Di norma, la prova dell'inutilizzabilità richiede sforzi lavorativi non andati a buon fine. La prova dell'inabilità al lavoro è valida se viene accertato con verosimiglianza preponderante che la capacità di guadagno non possa essere messa a frutto.
Inoltre, nel medesimo giudizio al considerando 5.4.2 il Tribunale federale ha stabilito che l'età della ricorrente (nata nel 1959) non le impediva di per sé di essere occupabile. L'Alta Corte ha evidenziato che ha finora rifiutato - nonostante le critiche della dottrina (CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a edizione 2021, N. 557 con nota 698) - di ipotizzare un limite di età fisso per il computo di un reddito ipotetico da lavoro di un coniuge non invalido.
Anche nella STF 9C_567/2022 del 25 settembre 2023 la nostra Massima istanza ha ribadito al considerando 7 che il fatto che la moglie del ricorrente avesse compiuto 60 anni non era effettivamente determinante in sé. La questione di sapere se è esigibile da un coniuge che riprenda o che aumenti la sua attività dipende dalle circostanze del caso particolare. Secondo costante giurisprudenza, occorre tenere conto non solo dell'età del coniuge, ma anche del suo stato di salute, della sua formazione e, se del caso, del lasso di tempo più o meno lungo durante il quale è stato lontano dalla vita professionale.
Per contro, va ricordato che l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI dispone come viene computato il reddito dell'attività lucrativa per le persone parzialmente invalide di età inferiore a 60 anni.
Va infine rilevato che il fatto di non avere una formazione e di non avere mai lavorato non costituisce un motivo che impedisce di valorizzare la capacità di lavoro esigibile di un coniuge di una persona beneficiaria delle prestazioni complementari (STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023, consid. 4.2.2).
2.15. Nell'evenienza concreta, il ricorrente ha evidenziato che il computo di un reddito ipotetico della moglie non è corretto, poiché quest'ultima è stata medicalmente ritenuta inabile al lavoro sin dal 2020. I tentativi di iscriversi all'Ufficio regionale di collocamento sono subito falliti, essendo risultata malata in maniera permanente e quindi inabile al lavoro. I recenti referti medici confermano la sua totale inabilità sia dal lato fisico sia psichico.
La Cassa di compensazione, fondandosi sulla STCA 32.2019.158 del 13 luglio 2020 (doc. 125) con cui questo Tribunale, avallando l'operato dei periti nominati dall'Ufficio assicurazione invalidità e dei medici del Servizio Medico Regionale, ha ritenuto la moglie del ricorrente totalmente abile al lavoro nell'attività abituale e in un'altra adeguata dal luglio 2018, dopo avere esaminato i nuovi referti prodotti dall'assicurato, ha concluso che non avendo il suo coniuge intrapreso un'attività lavorativa doveva essergli computato un reddito ipotetico sulla base del N. 3521.02 DPC. La Cassa gli ha perciò computato, in virtù dell'art. 14a OPC-AVS/AI, un reddito di Fr. 36'640.- determinato sulla base della Calcolatrice statistica dei salari 2018 (doc. 132).
2.16. In primo luogo la scrivente Corte ribadisce che il computo di un reddito ipotetico del coniuge del ricorrente non può avvenire sulla base dell'art. 14a OPC-AVS/AI citato dall'amministrazione.
Infatti, come visto, poiché la moglie dell'assicurato non è invalida nel senso giuridico del termine, non essendo al beneficio di una rendita di invalidità, non può tornare applicabile l'ipotesi del computo del reddito dell'attività lucrativa per persone parzialmente invalide (STF 9C_103/2015 dell'8 aprile 2015, pubblicata in SVR 2015 EL Nr. 7, consid. 2.2: "Ist dieser im rechtlichen Sinne nicht invalid, ist Art. 14a wie Art. 14b ELV weder direkt noch analog anwendbar (SVR 2007 EL Nr. 1 S. 1, P 40/03 E. 3).").
Di conseguenza, neppure vanno adottati i principi concernenti la determinazione del reddito ipotetico e il periodo di adattamento derivanti dall'applicazione dell'art. 14a OPC-AVS/AI.
Occorre invece verificare se v'è stata una rinuncia di reddito da parte della moglie non invalida del beneficiario di PC basandosi sull'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC/art. 11a cpv. 1 nLPC.
Per quanto concerne l'esame della correttezza del computo di un reddito ipotetico del coniuge non invalido di Fr. 36'640.-, il TCA evidenzia che l'amministrazione non ha motivato le sue ragioni e le sue conclusioni sul principio stesso di considerare un simile reddito. In altre parole, contrariamente a quanto prevede la giurisprudenza, la Cassa cantonale di compensazione non ha dettagliatamente esaminato se fosse possibile esigere dall'interessata che esercitasse un'attività lucrativa ragionevole applicando i principi del diritto di famiglia (art. 163 CC) e quindi tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
In effetti, dagli atti non risulta che la Cassa di compensazione si sia fondata sull'età della moglie dell'assicurato, sul suo stato di salute, sulle sue conoscenze linguistiche, sulla sua formazione professionale, sulla sua attività precedente, sulla concreta situazione del mercato del lavoro così come sulla durata della sua assenza dalla vita lavorativa per concludere che fosse abile al lavoro al 100% e che in quanto tale poteva lavorare a tempo pieno e conseguire un reddito di Fr. 36'640.-.
Il foglio di calcolo intitolato "Salarium - Calcolatrice statistica dei salari 2018", seppure abbia considerato alcuni di questi parametri, come l'età e le attività non qualificate esercitabili dal coniuge, non racchiude tuttavia - forzatamente - anche gli altri succitati criteri di valutazione.
D'avviso della scrivente Corte, la Cassa di compensazione non ha dunque debitamente accertato i fatti e non è dato a sapere quali criteri decisivi stabiliti dalla costante giurisprudenza (da ultimo STF 9C_567/2022 del 25 settembre 2023 consid. 7) siano stati presi in considerazione per determinare dapprima che la moglie poteva esercitare un'attività lucrativa e poi che avrebbe potuto percepire Fr. 36'640.- (STF 9C_103/2015 dell'8 aprile 2015, consid. 3.3 a contrario).
In assenza di questi dati non è quindi possibile determinare se e in quale misura la moglie era in grado di lavorare e quale reddito sarebbe stata ragionevolmente in grado di conseguire nella sua situazione e in un mercato concreto del lavoro.
Nemmeno è stato spiegato il motivo per cui nessun termine di adattamento è stato concesso alla moglie dell'assicurato, visto che il 21 febbraio 2023 la Cassa ha deciso che, addirittura retroattivamente dal 1° febbraio 2023, avrebbe computato all'assicurato un reddito ipotetico di Fr. 36'640.-.
A nulla vale il riferimento alla comunicazione del 6 novembre 2020 (doc. 134), considerato che concerneva solo e soltanto il futuro computo di un reddito ipotetico dal 1° giugno 2021.
Ogni computo di un reddito ipotetico deve essere preceduto da una chiara decisione in tal senso, che deve riferirsi a un determinato periodo. Il rinvio a precedenti decisioni in tal senso deve essere escluso. Così facendo la Cassa di compensazione potrebbe, arbitrariamente, riattivare la prima decisione di computo di un reddito ipotetico mettendo l'assicurato di fronte al fatto compiuto del computo di un reddito ipotetico, senza preavvisarlo con una decisione impugnabile, proprio come nel caso in esame.
Gli atti devono perciò essere rinviati all'amministrazione per stabilire i fatti in maniera conforme al diritto e per determinarsi nuovamente sul computo di un reddito ipotetico della moglie del ricorrente fondandosi sui summenzionati criteri giurisprudenziali di analisi tratti dal diritto di famiglia (art. 163 CC).
Per quanto concerne l'importo del reddito ipotetico computato, visto l’esito della procedura e l’assenza di specifica contestazione, non v'è motivo per esaminarlo ulteriormente in questa sede (STF 9C_103/2015 dell'8 aprile 2015, consid. 3.3).
2.17. Va infine rilevato che dopo avere emesso la decisione del 21 febbraio 2023 di restituzione di Fr. 6'392.- per prestazioni indebitamente ricevute dal ricorrente dal 1° luglio 2022 al 28 febbraio 2023, che è stata oggetto di un'opposizione e della decisione su opposizione del 27 marzo 2023 qui sub judice, il 18 aprile 2023 (doc. 184) l'amministrazione ha inspiegabilmente emanato una nuova decisione di restituzione quale "Correzione della decisione del 21 febbraio 2023: ripresa corretta dell'affitto. Richiesta di restituzione rimanente a vostro carico Fr. 5'607.-".
È evidente che questa decisione formale non poteva essere emanata, poiché la precedente decisione formale era già stata impugnata dall'assicurato e per di più la stessa Cassa aveva già emesso una decisione su opposizione.
Semmai, quindi, l'amministrazione avrebbe dovuto notificare all'assicurato una nuova decisione su opposizione che annullava e sostituiva la precedente del 23 marzo 2023 e che modificava l'importo da restituire.
Considerato che effettivamente la Cassa, nella decisione qui in esame, ha considerato una pigione errata, avendo essa ritenuto il costo del parcheggio in luogo dell'acconto delle spese, gli atti le vanno rinviati anche per correggere questo ammontare.
La nuova decisione formale si pronuncerà pertanto anche su questo aspetto.
2.18. In più occasioni, nei suoi allegati, il ricorrente ha postulato il condono dell'importo da restituire invocando la propria buona fede.
Per l'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA, la restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Secondo costante giurisprudenza, di principio, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009). Il TF ha rilevato che di norma sulla restituzione e sul condono vanno emesse due distinte decisioni e che l'amministrazione può rinunciare alla restituzione se le condizioni del condono sono manifestamente adempiute (STF 9C_387/ 2011 del 25 luglio 2011; STF 8C_1031/2008 del 29 aprile 2009; STF I 121/07 del 16 gennaio 2008; STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007).
In concreto la Cassa ha deciso l'obbligo per l'assicurato di restituire le prestazioni complementari e il TCA ne ha confermato il principio. Per la quantificazione dell'importo definitivo da restituire occorre attendere la nuova decisione della Cassa.
Solo quando il giudizio relativo alla restituzione diverrà definitivo sarà possibile per il ricorrente domandare il condono e, se del caso, la decisione della Cassa sulla domanda di condono potrà essere impugnata dapprima mediante opposizione presso la stessa Cassa cantonale di compensazione (art. 52 LPGA) e poi con ricorso davanti a questo Tribunale (art. 56 LPGA).
Una decisione del Tribunale sulla domanda di condono del ricorrente è dunque prematura e come tale è irricevibile.
2.19. Sulla scorta delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere dunque parzialmente accolto e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché ricalcoli l'importo che il ricorrente deve restituire dal 1° luglio 2022 al 28 febbraio 2023 come pure il suo nuovo diritto alle PC dal 1° febbraio 2023 secondo quanto indicato, emanando due distinte decisioni.
La domanda di condono dovrà essere trattata dalla Cassa di compensazione a richiesta dell'assicurato, non prima, però, della crescita in giudicato della (nuova) decisione di restituzione che la stessa dovrà emettere.
Benché parzialmente vincente in causa al ricorrente, non patrocinato, non vanno attribuite ripetibili (art. 61 lett. g LPGA) né addebitate spese, portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari e non avendo il legislatore previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto, di conseguenza:
1.1. La decisione su opposizione è annullata.
1.2. Gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché, in base alle considerazioni esposte, ricalcoli l'importo delle prestazioni complementari indebitamente percepite che il ricorrente deve restituire per il periodo dal 1° luglio 2022 al 28 febbraio 2023.
1.3. La Cassa di compensazione determinerà inoltre il diritto alle PC dal 1° febbraio 2023 emanando le necessarie decisioni.
2. L'istanza di condono è irricevibile.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti