Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2023.17

 

TB

Lugano

6 novembre 2023    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 maggio 2023 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 8 maggio 2023 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Nel marzo 2022 (doc. 1) RI 1, 1980, ha postulato le prestazioni complementari e, a richiesta della Cassa cantonale di compensazione (doc. 3), ha allegato i documenti a comprova della controprestazione ricevuta dalla sorella per averle donato la sua quota parte di comproprietà su due immobili (doc. 4).

 

                          1.2.  Con decisione del 30 agosto 2022 (doc. 8) la Cassa non le ha concesso le prestazioni complementari stante un'eccedenza di reddito di Fr. 3'038.-.

                          1.3.  Il 5 ottobre 2022 (doc. 13) l'assicurata si è opposta al rifiuto delle prestazioni, lamentando che i calcoli non erano chiari e comprensibili, così come i dati inseriti riguardanti le proprietà (primaria e secondaria) e il fabbisogno vitale di Fr. 19'610.-, che non indicava cosa comprendeva. L'opponente ha inoltre chiesto alla Cassa di attendere la nuova decisione di tassazione 2021 prima di pronunciarsi nuovamente.

 

Il 12 dicembre 2022 (doc. 15) l'interessata ha trasmesso alla Cassa di compensazione la notifica di tassazione 2021 dopo reclamo del 7 dicembre 2022 (doc. 14).

 

                          1.4.  Con decisione su opposizione dell'8 maggio 2023 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione, benché abbia modificato in favore dell'assicurata alcune voci.

In primo luogo, l'amministrazione ha spiegato che il fabbisogno minimo vitale di Fr. 19'610.- per l'anno 2022 serve per far fronte a tutte quelle spese che non rientrano nell'elenco delle spese riconosciute dall'art. 10 LPC e ne ha confermato l'importo.

Per quanto concerne la sostanza immobiliare, la Cassa ha spiegato che la sostanza che non serve da abitazione primaria deve essere computata al valore venale (art. 17a cpv. 4 OPC-AVS/AI), ciò che essa ha fatto rifacendosi ai valori già stabiliti nel 2016 dall'Ufficio stima in occasione di una precedente domanda di PC, valutando i suoi cinque fondi in Fr. 18'100.-. Tuttavia, essa ha rilevato che, per errore, le ha computato la part. 773 RFD di __________ come sostanza secondaria e quindi al valore venale di Fr. 27'500.- (la metà del valore di Fr. 55'000.-, essendo detenuta in comproprietà con la sorella), mentre andava conteggiata come abitazione primaria e dunque al valore di stima di Fr. 6'624,50 (Fr. 13'249 : 2).

Il valore locativo, che va considerato nei redditi computabili (art. 11 cpv. 1 lett. b LPC) in proporzione alla quota di comproprietà dell'assicurata, è stato erroneamente stabilito in Fr. 254.- in luogo del valore fiscale di Fr. 1'417.- e su tale base andavano considerate le spese di manutenzione dell'immobile, pari al 20% e quindi a Fr. 283.-.

Infine, quale pigione andava ritenuto l'intero valore locativo della casa primaria (Fr. 2'834.-) e non solo la metà, poiché abitata dall'opponente seppure detenuta in comproprietà con la sorella.

Riesaminato il diritto alle PC tenendo quindi conto di queste modifiche, la Cassa di compensazione ha allestito i nuovi fogli di calcolo giungendo sempre a un rifiuto delle prestazioni stante un'eccedenza di entrate di Fr. 2'089.- dal 1° marzo 2022 e di Fr. 1'649.- dal 1° gennaio 2023.

                          1.5.  Il 25 maggio 2023 (doc. I) RI 1 si è rivolta al TCA chiedendo di rivalutare il suo caso e in particolare i calcoli effettuati dall'amministrazione, adducendo che la sua situazione economica reale differisce da quella accertata dalla Cassa.

 

A richiesta del Giudice delegato (doc. II), il 22 giugno 2023 (doc. III) la ricorrente ha completato la sua esposizione, rilevando di vivere in circostanze tali da non riuscire a pagare le varie fatture, di non potersi permettere la manutenzione dell'immobile fatiscente in cui abita e di non potere nemmeno più andare dallo psichiatra non potendo poi pagare i relativi onorari. L'aumento dei precetti esecutivi ha fatto sì che a fine mese il frigorifero è spesso vuoto e che non è in grado di riparare l'automobile che le serve per spostarsi vivendo lontano dai mezzi pubblici e di dare da mangiare ai due cani che possiede per motivi terapeutici.

L'assicurata ha ricordato di avere donato la sua quota parte di casa alla sorella perché era stata pignorata e così ha potuto saldare gli enormi debiti che erano insorti nei suoi confronti. Sua sorella ha comunque continuato ad aiutarla a pagare le fatture e ha rinunciato a chiederle una pigione per la piccola vecchia casa di nucleo in cui vive, essendo di proprietà di entrambe.

 

Il 18 luglio 2023 (doc. V) la ricorrente ha ricordato di avere già chiesto le PC alcuni anni fa visto che la sua situazione iniziava a sgretolarsi e perdeva l'autonomia finanziaria, ma le erano state negate e così sono arrivati i precetti esecutivi per i premi di cassa malati, per i medici e per tante altre fatture che sono evolute in spese di richiamo e poi esecutive e a cui non riesce più a far fronte. Nell'attesa, dal 2022, di ricevere le prestazioni complementari, le fatture impagate si sono accumulate e i debiti sono aumentati; ora si ritrova a vivere in una casa al limite dell'abitabilità, senza un mezzo di trasporto privato utilizzabile con qualsiasi tempo, senza nessun aiuto per sé e per i suoi animali, senza la possibilità di curarsi e con un livello nullo di vita dignitosa. Perfino il sussidio di cassa malati le è stato negato.

 

                          1.6.  Nella risposta del 16 agosto 2023 (doc. VII) la Cassa cantonale di compensazione ha rinviato al contenuto della decisione impugnata, confermandola e respingendo quindi il ricorso.

 

                          1.7.  Il 7 settembre 2023 (doc. IX) la ricorrente ha prodotto numerosi mezzi di prova quali le decisioni di pignoramento della rendita LPP (docc. C1-C3), gli estratti dell'Ufficio di esecuzione (docc. C5-C7), le decisioni sulla riduzione del premio LAMal (docc. C8-C10) e i debiti per il canone radiotelevisivo (docc. C11 e C12).

Essa ha ribadito di non avere ancora ottenuto delle spiegazioni sul computo della casa secondaria e sui calcoli che ha effettuato la Cassa di compensazione che, a suo dire, non rispecchiano la realtà, che è di gran lunga peggiore. Infatti, i documenti prodotti comprovano che l'Ufficio di esecuzione le pignora la rendita LPP di invalidità in ragione di Fr. 100.- al mese, che sua sorella è intervenuta per sanare in parte la sua situazione debitoria e bloccare la vendita all'asta della sua quota parte di casa, che poi le ha donato quale controprestazione per l'aiuto ricevuto, che è pure debitrice del canone radiotelevisivo degli ultimi due anni e che per il 2023 non le è più stata concessa la riduzione del premio LAMal, ciò che ha gravato molto sulle sue finanze con conseguente sospensione delle cure mediche per impossibilità poi di pagarle.

La ricorrente ha affermato che tutte queste spese potrebbero essere prese a carico dalle prestazioni complementari, che sarebbero quindi per lei un aiuto vitale, visto che la sorella non è più in grado di sostenerla ancora in modo così accresciuto.

 

                          1.8.  La Cassa di compensazione ha osservato il 20 settembre 2023 (doc. XI) che, come risulta dai nuovi fogli di calcolo allegati (doc. XI/1-2), un eventuale computo della rendita LPP tenuto conto del pignoramento di Fr. 1'200.- all'anno non le permetterebbe comunque di ottenere le prestazioni complementari. Infatti, dal  1° ottobre 2022 si ha comunque un'eccedenza di entrate di Fr. 879.- e dal 1° gennaio 2023 di Fr. 449.-.

 

                          1.9.  Il 12 ottobre 2023 (doc. XIII) la ricorrente ha rilevato di avere avuto "forte e urgente bisogno di aiuto" tanto che si è rivolta al Comune e ad altri uffici per "capire i documenti e i calcoli", ma di non avere ottenuto alcun aiuto né di essere stata ascoltata, rimettendosi quindi al giudizio di questo Tribunale.

 

                        1.10.  La Cassa non ha formulato ulteriori considerazioni (doc. XIV).

 

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto della lite è la verifica della correttezza della decisione su opposizione dell'8 maggio 2023 con cui la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di prestazioni complementari dell'assicurata a causa di un'eccedenza dei redditi di Fr. 2'079.- per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2022 e di Fr. 1'649.- dal 1° gennaio 2023 (doc. A).

 

                          2.2.  Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.

 

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

 

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

 

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

 

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

 

                          2.3.  Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.

In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.

 

A norma dell'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato dei seguenti importi:

a.  la riduzione dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;

b.  il 60 per cento dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.

 

Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 LPC prevede in particolare che:

 

" 1 Per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.  importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

1.  19 610 franchi per le persone sole,

(…)

b.  la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

1.  16 440 franchi nella regione 1, 15 900 franchi nella regione 2 e 14 520 franchi nella regione 3 per le persone che vivono sole,

(…)

c.  in luogo della pigione, il valore locativo dell'immobile nel caso di persone che abitano un immobile di cui esse stesse o un'altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie; la lettera b si applica per analogia.

(…)

3 Per tutte le persone sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

(…)

b.  spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.  premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.  importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; esso corrisponde a un importo forfettario annuo di entità pari al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni), al massimo però il premio effettivo;

(…)".

L'art. 11 cpv. 1 LPC elenca i redditi computabili, fra cui vi sono:

 

" (…)

b.  i proventi della sostanza mobile e immobile, incluso il valore annuo di un usufrutto o di un diritto di abitazione oppure il valore locativo annuo di un immobile di cui il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari e che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone;

c.  un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 30 000 franchi per le persone sole, 50 000 franchi per le coppie sposate e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari di un immobile che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d.  le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

(…)".

 

                          2.4.  Occorre dunque procedere all'esame delle censure della ricorrente partendo dalle spese riconosciute, fissate dalla Cassa con la decisione su opposizione in Fr. 31'070.- (Fr. 5'307,60 [premio assicurazione malattia] + Fr. 284.- [spese di manutenzione di fabbricati] + Fr. 5'354.- [valore locativo di Fr. 2'834.- + spese accessorie forfettarie di Fr. 2'520.-] + Fr. 19'610.- [fabbisogno vitale persona sola]).

 

                       2.4.1.  Tra le spese riconosciute dalla legge evocate al considerando 2.3 v'è innanzitutto il fabbisogno vitale.

 

Per principio, l'importo applicabile per il fabbisogno vitale non è determinato secondo il tipo di rendita dell'AVS o dell'AI del richiedente le prestazioni, ma in base alle sue condizioni personali.

Questo limite di reddito viene adeguato ogni due anni in funzione dell'evoluzione economica fissata dal Consiglio federale, aumento che è applicato alle rendite AVS/AI/IPG dal 1° gennaio di ogni anno dispari mediante l'Ordinanza sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (RS 831.304).

 

Nel caso di specie la ricorrente è persona sola, perciò in virtù dell'art. 10 cpv. 1 lett. a LPC e della predetta Ordinanza va ritenuto un fabbisogno vitale di Fr. 19'610.- per l'anno 2022 e di Fr. 20'100.- per l'anno 2023.

 

Il TCA osserva che il limite di reddito per il 2022 per le persone sole (Fr. 19'610 : 12 = Fr. 1'634,16) è superiore all'importo del minimo vitale previsto dalla Legge sull'esecuzione e il fallimento (LEF), attualmente fissato nel Cantone Ticino dal 2009 in Fr. 1'200.- al mese (http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/).

 

Questo Tribunale non può scostarsi dai limiti fissati dalla legislazione vigente che impone di ritenere il fabbisogno generale per persone sole di Fr. 19'610.- per l'anno 2022 e di Fr. 20'100.- per il 2023. Va così confermato quanto deciso dalla Cassa di compensazione.

 

La ricorrente si è però lamentata di non riuscire a sopportare tutte le sue spese personali - in particolare i premi di cassa malati, i medici, gli ospedali, i contributi paritetici, le imposte e il canone radiotelevisivo che sono rimasti impagati - con la predetta somma del fabbisogno vitale.

L'assicurata ha dunque implicitamente chiesto che queste altre spese siano riconosciute ed aggiunte nel foglio di calcolo PC quale suo fabbisogno, poiché la somma considerata come limite di reddito non è sufficiente per fare fronte a tutte le sue esigenze.

 

Quanto alle spese di riscaldamento, di elettricità e di acqua, ai costi di manutenzione della casa e alle altre spese così come enumerate e comprovate dalla ricorrente, si evidenzia che non possono essere tutte riconosciute come fabbisogno.

Infatti, le spese riconosciute per la prestazione complementare annua sono elencate singolarmente e in modo esaustivo nell'art. 10 LPC (DTF 147 V 441 consid. 3.3; STF 9C_149/2022 del 31 maggio 2022, consid. 6.1; STF 9C_945/2011 dell'11 luglio 2012 consid. 5.1; SVR 2011 EL Nr. 2). Questa disposizione è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001 DPC), perciò non è possibile derogarvi.

Di conseguenza, tutte le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non possono essere riconosciute nel fabbisogno degli assicurati.

 

È dunque con il fabbisogno generale vitale per le persone che vivono a casa che si deve sopperire a tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (p. es. il vitto, i vestiti, il mobilio, il telefono, il canone radio-TV, la responsabilità civile, l'acqua, il gas, l'elettricità, i rifiuti, l'automobile, la tassa di circolazione, ecc.; Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Basilea 1998), essendo un importo che è appositamente destinato a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati (STCA 33.2016.10 del 16 febbraio 2017).

 

Ciò significa che, oltre al fabbisogno vitale, alla pigione lorda e/o al valore locativo con le spese accessorie forfettarie, alle spese per il conseguimento del reddito, alle spese di manutenzione di fabbricati e agli interessi ipotecari, ai premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, all'importo annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ma non anche per l'assicurazione malattia complementare), alle pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia e alle spese nette per la custodia complementare alla famiglia di figli che non hanno ancora compiuto gli 11 anni di età (art. 10 cpv. 3 LPC), non è espressamente possibile riconoscere agli assicurati altre spese che esulano da questa lista.

La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute al fine di evitare di creare disuguaglianze di trattamento fra i beneficiari, per esempio con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere personale con la conseguenza di magari andare oltre all'obiettivo delle PC, che è quello di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali (STCA 33.2016.10 del 16 febbraio 2017).

 

                       2.4.2.  Giusta il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).

Per le persone sole la legge federale riconosce un importo massimo annuo di Fr. 15'900.- se vivono nella regione 2 e di Fr. 14'520.- se nella regione 3 (art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC).

 

L'art. 10 cpv. 1 lett. c LPC ("in luogo della pigione, il valore locativo dell'immobile nel caso di persone che abitano un immobile di cui esse stesse o un'altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie; la lettera b si applica per analogia") ha dunque concretizzato la giurisprudenza federale secondo cui l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC è pure applicabile alla persona che abita l'appartamento di sua proprietà. In tal caso, la spesa riconosciuta corrisponde al valore locativo ritenuto come reddito della sostanza immobiliare (DTF 126 V 252 = SVR 2001 EL Nr. 1; STFA P 4/99; STFA P 54/88).

Quando un assicurato è proprietario di un bene immobile va quindi ritenuto il relativo valore locativo.

 

La pigione è riconosciuta come spesa non soltanto alle persone che affittano un'abitazione, ma anche a quelle che vivono in un alloggio di loro proprietà o per il quale hanno un diritto di usufrutto o di abitazione. Per il computo del valore locativo dell'abitazione propria si rinvia al N. 3433.02. (N. 3236.01 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC) valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2022; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 99).

 

Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 100).

 

A norma degli artt. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è imponibile quale reddito da sostanza immobiliare il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito.

La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.

 

Nel caso di assicurati la cui sostanza e i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

 

Pertanto, l'importo conteggiato dalla Cassa di compensazione, corrispondente al doppio della cifra esposta nella notifica di tassazione IC 2021 del 7 dicembre 2022 (doc. 15-3/7) dopo reclamo siccome l'assicurata è comproprietaria in ragione di un mezzo con la sorella, corrisponde all'intero valore locativo dell'abitazione.

Occupando infatti la ricorrente tutto l'immobile, è corretto che quale valore locativo sia stato ritenuto l'ammontare di Fr. 2'834.-.

 

                       2.4.3.  Inoltre, conformemente al succitato art. 10 cpv. 1 lett. c LPC in connessione con l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, le spese riconosciute per le persone che vivono a casa comprendono, oltre alla pigione di un appartamento, le relative spese accessorie.

L'art. 16a cpv. 1 OPC-AVS/AI accorda alle persone che abitano un immobile di loro proprietà un forfait per le spese accessorie, che per l'anno 2022 ammonta a Fr. 2'520.- e per il 2023 a Fr. 3'060.- (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI), forfait che va ad aggiungersi all'importo della pigione netta (N. 3236.02 DPC).

La deduzione forfetaria delle spese accessorie ex art. 16a OPC-AVS/AI è conforme alla legge (SVR 2011 EL Nr. 2 consid. 3.4).

 

Non va poi dimenticato che, come ricordano le Direttive sulle prestazioni complementari (N. 3236.03 DPC), il valore locativo e l'importo forfettario per le spese accessorie, sommati, sono riconosciuti come spese di pigione al massimo fino agli importi indicati all'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC.

Nel caso in esame, dunque, alla ricorrente va computato quale pigione anche l'importo forfetario di Fr. 2'520.- rispettivamente di Fr. 3'060.- per le spese accessorie, per un totale di Fr. 5'354.- nel 2022 e di Fr. 5'894.- nel 2023.

Questo importo, siccome inferiore al massimo di Fr. 15'900.- previsto per le persone sole che vivono nella regione 2 in cui è situato il Comune di __________ (cfr. l'Ordinanza del DFI sulla ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità), va computato come tale nel foglio di calcolo per la PC.

 

Per quanto concerne l’aspetto dell'elevato consumo di elettricità utilizzata per riscaldare la sua abitazione (nel 2022 il consumo annuo è stato di 7'388 kWh (doc. A)), il fatto di essere proprietaria - seppure in comproprietà - della casa in cui vive l'assicurata comporta che la ricorrente benefici unicamente del forfait di Fr. 2'520/3'060 (art. 16a cpv. 3 OPC/AVS-AI), che va ad aggiungersi al valore locativo del suo immobile. Non è quindi possibile considerare altre spese accessorie.

 

                       2.4.4.  Nelle spese vanno inserite anche quelle di manutenzione di fabbricati che, in virtù dell'art. 16 OPC-AVS/AI, sono determinate in base al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio o, qualora la legislazione cantonale non preveda alcuna deduzione forfettaria, fa stato quella dell'imposta federale diretta.

Nel Cantone Ticino, l'art. 31 cpv. 4 LT prevede la possibilità di avvalersi di una deduzione complessiva nei limiti fissati dal Consiglio di Stato invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati. L'art. 2 RLT fissa questa deduzione complessiva nel 10% del reddito lordo dell'immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni prima rispettivamente nel 20% se l'immobile ha più di 10 anni.

 

Nel caso di specie va dunque considerato il 20% del valore locativo dell'immobile in cui abita la ricorrente determinato giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, mentre non è possibile dedurre le spese effettive di manutenzione né possono essere riconosciute altre eventuali spese (N. 3260.02 DPC), come i costi di ripristino delle tubature (docc. 7-26/46, 7-27/46 e 7-28/46).

 

Da ciò discende che l'ammontare delle spese di manutenzione del fabbricato in cui essa vive, preso in ragione della quota parte di un mezzo di comproprietà dell'assicurata, va confermato in  Fr. 284.- (Fr. 2'834 x 20% : 2).

 

                          2.5.  Da quanto precede discende che le spese riconosciute della ricorrente ammontano a Fr. 31'070.- nel 2022 e a Fr. 32'112.- nel 2023 (Fr. 5'307,60 [premio cassa malati LAMal] + Fr. 284.- [spese di manutenzione dei fabbricati] + Fr. 2'834.- [pigione netta] + Fr. 2'520.-/3'060.- [forfait per le spese accessorie] + Fr. 19'610.-/20'100.- [fabbisogno vitale]).

 

                          2.6.  I redditi computabili della ricorrente sono composti dalla quota della sostanza (patrimonio), dalle rendite e dai redditi degli immobili.

 

                       2.6.1.  Secondo l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, 1/15 della sostanza netta è computato come reddito, perciò il TCA deve esaminare a quanto ammonta la sostanza ascrivibile all'assicurata.

 

Dal catastrino fiscale (doc. 7-13/46) risulta che l'interessata è comproprietaria in ragione di un mezzo, tranne un immobile posseduto nella misura di un quarto, di sei fondi siti tutti nel Comune di __________, Sezione __________.

Per quanto concerne la sua quota parte, il terreno di 81 mq di cui alla part. n. 766 ha un valore di stima di Fr. 1'136.-, per la part. 771 di 111 mq, oltre all'edificio ivi esistente di 11 mq, il valore di stima è di Fr. 1'557.-, il terreno eccedente di 18 mq della part. n. 772 vale Fr. 126,25 ed il rustico di 18 mq ivi edificato Fr. 280,50. Per il fondo n. 773 il terreno complementare di 15 mq ha un valore di Fr. 341,50 e l'edificio principale di 15 mq, che è l'abitazione primaria dell'interessata, ha un valore di stima di Fr. 12'907,50, il terreno eccedente di 26 mq di coattiva costituente la part. n. 774 vale Fr. 364,75, mentre il ripostiglio di 5 mq non ha valore. Da ultimo, il terreno di 1'015 mq formante la part. n. 794 è stato stimato, sempre per la quota di un mezzo dell'assicurata, in Fr. 152.-.

 

Nella decisione impugnata l'amministrazione ha ritenuto gli importi di Fr. 1'650.-, Fr. 10'000.-, Fr. 3'750.-, Fr. 1'200.- e di Fr. 1'500.- a titolo di proprietà fondiaria secondaria, mentre quale proprietà fondiaria primaria l'ammontare di Fr. 6'624.-. La Cassa ha indicato di essersi riferita ai dati stabiliti dall'Ufficio stima nel 2016 in occasione di una precedente domanda di PC, il quale ha valutato al valore venale totale di Fr. 18'100.- le cinque proprietà dell'assicurata.

 

Per quanto attiene la modalità di calcolo della sostanza si rileva che, in base all'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza.

 

Per l'art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

Nel Cantone Ticino si applica l'art. 42 cpv. 1 LT che prevede che gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.

 

Dagli atti risulta che la ricorrente abita nell'edificio costruito sulla part. n. 773 RFD di __________, Sezione __________, perciò è a giusta ragione che la Cassa di compensazione ha considerato il valore di stima di questo fondo, mentre tutte le altre proprietà immobiliari detenute in comproprietà dall'assicurata sono state computate al valore venale secondo quanto stabilito dall'Ufficio stima. Ciò è corretto, giacché secondo l'art. 17a cpv. 4 OPC-AVS/AI la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.

In assenza di una chiara e dettagliata contestazione dei valori allora definiti dall'Ufficio stima, e ripresi dalla Cassa cantonale di compensazione, il TCA non ha motivo di scostarsi dagli stessi anche se non aggiornati.

Per quanto concerne il valore di stima dell'abitazione primaria, invece, la Cassa è incorsa in una svista.

 

Essa ha in effetti ritenuto un valore di Fr. 6'624,50 pari, a suo dire, alla metà del valore dell'intero fondo di Fr. 13'249.-.

Tuttavia, dal catastrino fiscale emerge che i valori indicati sono già riferiti alla quota (di metà o di un quarto) di comproprietà della ricorrente, perciò la sua quota sulla part. n. 773 ha un valore di stima di Fr. 13'249.- (Fr. 341,50 + Fr. 12'907,50). Prova ne è che la decisione del 1° febbraio 2004 (doc. B) di revisione generale delle stime ha stabilito un valore globale di stima di Fr. 23'609.- per il fondo n. 773 di 15 mq.

 

Ad ogni modo, anche correggendo questo importo, la sostanza computabile rimane pari a zero (cfr. fogli di calcolo allegati alla decisione su opposizione) grazie alla franchigia di Fr. 30'000.- per i fondi non adibiti ad abitazione primaria e di Fr. 112'500.- per la casa in cui la ricorrente vive e quindi non influisce sul diritto alle prestazioni complementari dell'interessata.

 

                       2.6.2.  In base all'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC l'amministrazione ha computato all'assicurata per l’anno 2022 la rendita di invalidità (Fr. 24'324.-) e la rendita di invalidità del II pilastro (Fr. 7'408.-), per un totale di   Fr. 32'344.-. Questi importi, rilevabili dai documenti agli atti, sono corretti.

 

Pendente causa la ricorrente ha comprovato che, sulla rendita di invalidità versatale dalla cassa pensione (doc. 7-10/46: nel 2021 Fr. 7'048,40), da ottobre 2022 (doc. C3) v'è una trattenuta di Fr. 100.- al mese disposta dall'Ufficio di esecuzione, perciò la rendita netta percepita è inferiore, tanto che nel Certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria (doc. B), compilato nel maggio 2023, ha inserito l'importo di Fr. 6'435.-.

 

La Cassa di compensazione, che nella decisione impugnata, oggetto della lite, ha computato un reddito di Fr. 7'408.- da rendite LPP, il 14 settembre 2023 (doc. XI/1-2) ha così allestito un nuovo calcolo in cui dal 1° ottobre 2022 ha considerato il pignoramento, e quindi la trattenuta, di Fr. 100.- al mese. Ciò comporta una rendita LPP inferiore di Fr. 1'200.- annui e quindi pari a Fr. 6'208.-. Anche con tale importo, come sarà indicato più avanti, la ricorrente non ha comunque diritto alle PC.

 

 

 

                       2.6.3.  Fra i redditi computabili va inserito anche il provento della sostanza immobile, incluso il valore locativo annuo dell'immobile di cui la ricorrente è proprietaria e che le serve quale abitazione (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).

 

Come correttamente indicato dalla Cassa di compensazione, tale valore corrisponde a Fr. 1'417.-, e meglio alla metà del valore locativo dell'intera part. n. 773 RFD di __________, Sezione __________ di cui è comproprietaria con la sorella, così come risulta dalla notifica di tassazione su reclamo IC 2021 dell'assicurata (doc. 15-3/7).

 

                          2.7.  In conclusione, i redditi computabili assommano, in base ai calcoli proposti dalla Cassa cantonale di compensazione pendente causa e più favorevoli all'assicurata, a Fr. 33'149.- dal 1° marzo 2022 al 30 settembre 2022, a Fr. 31'949.- dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 e a Fr. 32'561.- dal 1° gennaio 2023.

 

                          2.8.  Da quanto precede discende che i calcoli da ultimo effettuati dall'amministrazione il 14 settembre 2023, ad essa più favorevoli rispetto alla decisione su opposizione, oggetto del litigio in esame, non portano comunque a potere concedere all'assicurata un diritto alle prestazioni complementari (art. 9 cpv. 1 LPC a contrario). Si è infatti sempre in presenza di un'eccedenza di redditi.

 

Il ricorso deve pertanto essere respinto. Avendo per oggetto la richiesta di prestazioni complementari non si prelevano delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).

 

Sul tema delle spese cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti