Incarto n.
33.2023.1

 

TB

Lugano

15 maggio 2023      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2023 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 22 dicembre 2022 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Nel dicembre 2020 (doc. 1-13/53) __________, 1958, beneficiaria di una rendita AVS anticipata, ha postulato le prestazioni complementari e per esaminare la sua domanda la Cassa di compensazione le ha in particolare chiesto di produrre gli estratti bancari dei suoi conti e di quelli di suo marito per gli anni 2019 e 2020, come pure di comprovare il consumo del capitale passato da Fr. 404'378,58 esistente al 30 settembre 2019 a Fr. 303'335.- al 31 dicembre 2019 (docc. 3, 6, 10 e 20).

 

                          1.2.  Dopo l'incontro del 6 maggio 2021 (doc. 13) con il suo legale, che ha comprovato una serie di spese avute dai suoi mandanti per vacanze, cause giudiziarie, trattamenti medici, restituzione di un prestito privato e altro (docc. 9, 11, 12, 14-19), con decisione del 29 luglio 2021 (doc. 23) la Cassa cantonale di compensazione ha concesso a RI 1, che nel frattempo ha ottenuto una rendita di invalidità (doc. 9-39/47), il pagamento del premio di cassa malati retroattivamente dal 1° marzo 2020, computando in particolare sia per l'anno 2020 sia per il 2021 degli averi a risparmio ammontanti a Fr. 304'732.- (docc. 25-34).

 

                          1.3.  Il 26 agosto 2021 (doc. 35) l'assicurato, sempre tramite il suo avvocato, si è opposto al rifiuto del versamento delle prestazioni complementari, avendo comprovato, come gli era stato richiesto, un consumo di sostanza di almeno Fr. 100'000.-. L'opponente ha osservato come non sia chiaro quale sia la sostanza iniziale computatagli né se questi Fr. 100'000.- siano stati considerati nel calcolo. Ad ogni modo, la sostanza di Fr. 304'732.- non esiste più, poiché utilizzata per contenziosi legali e spese mediche.

 

La Cassa di compensazione ha informato l'assicurato il 27 agosto 2021 (doc. 36) che, secondo l'Ufficio di tassazione (doc. 1-19/53), i coniugi RI 1 hanno incassato nel 2019 degli averi previdenziali (2° e 3° pilastro) ammontanti a Fr. 507'778.-, che i saldi dei conti assommano a Fr. 304'732.- e che le sono state trasmesse delle fatture che in parte hanno giustificato l'avvenuto consumo di sostanza. Vista la contestazione relativa agli averi computati nel calcolo, la Cassa ha chiesto all'interessato gli estratti completi dei conti bancari per gli anni 2019, 2020 e 2021.

 

Il 29 dicembre 2021 l'assicurato ha trasmesso alla Cassa gli estratti conti (doc. 50) e lo scritto inviato all'Ufficio di tassazione comprovante il consumo di capitale (doc. 50/1-230), derivante dai pagamenti e dai prelevamenti che sono per la maggior parte serviti per rimborsare il debito di Fr. 145'000.- (doc. 50-33/230).

 

                          1.4.  Il 25 maggio 2022 (doc. 64) l'Agenzia comunale AVS di __________ ha trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione la notifica di tassazione per l'anno 2020 dell'assicurato (doc. 64-3/6) e la richiesta di quest'ultimo di rivedere il suo diritto alle PC stante la diminuzione della sostanza accertata fiscalmente (doc. 64-2/6).

L'opponente ha nuovamente chiesto all'amministrazione, il 16 agosto 2022 (doc. 67), di riesaminare la sua situazione dal 1° gennaio 2020, visto che l'importo computato di Fr. 304'732.-, come accertato dall'Ufficio di tassazione, non esiste più.

                          1.5.  Con decisione su opposizione del 22 dicembre 2022 (doc. A7) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione, ribadendo che l'assicurato non è stato in grado di comprovare il consumo degli averi previdenziali ammontanti a Fr. 507'778.- con note o fatture, essendosi egli limitato ad asserire, il 16 marzo 2021, che non aveva giustificativi di quanto aveva speso per vacanze, cause giudiziarie e cure mediche. Non essendovi dunque la prova di avere ricevuto una controprestazione adeguata, l'amministrazione ha perciò computato all'interessato l'importo di Fr. 304'732.- a titolo di rinuncia di sostanza.

 

                          1.6.  Il 19 gennaio 2023 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale per chiedere di annullare la decisione su opposizione e di ordinare alla Cassa di compensazione di ricalcolare il suo diritto alle prestazioni complementari dal 1° marzo 2020 sulla base della notifica di tassazione IC/IFD 2020 (doc. A2).

Il ricorrente ha contestato che, quale sostanza, la Cassa abbia computato Fr. 304'732.-, visto che l'Ufficio di tassazione, dopo vari incontri, ha deciso di non considerare la sostanza iniziale. Pertanto, a suo dire, l'esame del suo diritto alle PC va eseguito senza computare, a titolo di sostanza, degli averi a risparmio di Fr. 304'732.-. L'assicurato ha inoltre osservato che la Cassa gli ha rimproverato di non avere saputo dimostrare in maniera inequivocabile il consumo di capitale, ma egli ha affermato che, se così fosse stato, il 25 maggio 2022 l'Ufficio di tassazione non avrebbe ricalcolato il suo imponibile per l'anno 2020. Il diritto alle prestazioni complementari deve perciò essere rivisto su tali basi.

 

Il 24 gennaio 2023 (doc. III) il ricorrente ha trasmesso al TCA della corrispondenza avuta con la Cassa (docc. B1-B5).

 

                          1.7.  Nella risposta dell'8 febbraio 2023 (doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso, rilevando che anche con questo memoriale l'assicurato non ha prodotto note o fatture che giustifichino, quale controprestazione adeguata od obbligo giuridico, l'avvenuto consumo di sostanza. Per l'amministrazione, quindi, l'alienazione di questa sostanza va considerata come una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC e deve perciò essere computata nella sostanza come se l'assicurato non vi avesse rinunciato, indipendentemente da quanto deciso in ambito fiscale.

 

                          1.8.  Il ricorrente ha presentato, il 14 febbraio 2023 (doc. VII), dei giustificativi per dimostrare il consumo di capitale (docc. C6-C12), osservando che molte spese concernono ospedalizzazioni e interventi chirurgici, visite mediche ed acquisto di medicamenti avvenuti in __________, dove non si è soliti rilasciare ricevute.

L'assicurato ha inoltre rilevato che grazie all'aiuto ricevuto e agli anticipi dei costi da parte di terzi, nel corso del 2020 è riuscito a rimborsare i prestiti di cui ha beneficiato (circa 14 milioni __________, pari a Fr. 385'000.-).

 

                          1.9.  La Cassa di compensazione ha rilevato, il 17 febbraio 2023 (doc. IX), che per le spese assertivamente sostenute in __________ non esistono giustificativi. Inoltre, il ricorrente ha prodotto un'attestazione rilasciata da __________, secondo cui l'assicurato ha devoluto l'importo di Fr. 385'000.- a favore di un suo progetto in __________, donazione dovuta al fatto che egli ha sostenuto finanziariamente i coniugi per delle cure. La Cassa, pur comprendendo le problematiche legate al loro stato di salute, ha affermato che non v'è alcuna prova di tutto ciò, non essendovi i necessari giustificativi di spesa e non risultando un debito verso terzi nelle precedenti decisioni di tassazione per questi anticipi.

 

                        1.10.  Il 28 febbraio 2023 (doc. XI) il ricorrente si è lamentato del fatto che la Cassa di compensazione non ha ritenuto pertinenti le decisioni dell'Ufficio di tassazione, malgrado il tassatore abbia potuto direttamente parlare con __________ su quando e come egli ha sostenuto finanziariamente le cure e le spese di cui hanno beneficiato lui e sua moglie. Una conferma può perciò essere chiesta al funzionario che si è occupato delle tassazioni.

L'assicurato ha altresì rilevato che il fatto che l'ammontare di Fr. 385'000.- non sia stato esposto come debito verso terzi non deve andare a suo sfavore, considerato che non spetta a lui emettere le notifiche di tassazione. Pertanto, detta notifica deve essere presa in considerazione nella sua integralità e la Cassa di compensazione deve fondare la decisione sulla documentazione in suo possesso, tra cui questa decisione fiscale già agli atti.

 

                        1.11.  Il Tribunale ha chiesto al ricorrente il 14 marzo 2023 (doc. XIII) di trasmettere gli estratti di tutti gli altri conti bancari e/o postali suoi e di sua moglie per gli anni 2019-2021 e di riassumere quando e quali somme ha ricevuto in prestito da __________ e quando e quanto gli ha restituito.

 

Il giorno seguente (doc. XIV), il TCA ha interpellato il funzionario dell'Ufficio circondariale di tassazione segnalato dal ricorrente, chiedendogli di indicare i motivi per i quali ha considerato comprovato il consumo della sostanza dei coniugi.

 

                        1.12.  Il 28 marzo 2023 (doc. XIX) il ricorrente ha preso posizione sulla risposta dell'autorità fiscale (doc. XV), ribadendo che vi sono difficoltà per comprovare le spese sostenute in un paese asiatico e ha ringraziato __________ per gli anticipi ricevuti, sostegno concesso tramite la sua società "__________" in __________, che ha dato loro la possibilità di curarsi, mentre in Svizzera queste cure non sarebbero state possibili. Queste informazioni sono state confermate telefonicamente direttamente dal predetto creditore al preposto funzionario dell'Ufficio di tassazione e "Pertanto qui nasce il come poter giustificare le uscite di capitale a favore della "__________" come contributi a fondo perso a favore del progetto stesso.".

 

Da parte sua, la Cassa di compensazione si è espressa sugli allegati prodotti dall'insorgente rilevando che non v'era ulteriore documentazione a comprova del consumo di capitale, motivo per cui rinviava alle considerazioni esposte nella risposta (doc. XXI).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto della lite è la verifica della correttezza della decisione su opposizione del 22 dicembre 2022 con cui la Cassa cantonale di compensazione, computando Fr. 304'732.- (doc. A4) quali averi a risparmio/titoli seppure non più in possesso dell'assicurato, dal 1° marzo 2020 gli ha concesso le prestazioni complementari limitatamente al pagamento del premio di Cassa malati.

 

                          2.2.  Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.

 

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

 

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC 1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

 

                          2.3.  Il 22 marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune importanti modifiche della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).

Nel caso di modifica della legge, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a).

 

Le Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua.

 

In concreto, per il diritto alle PC fino al 31 dicembre 2020 fanno senza dubbio stato le norme vigenti fino all'entrata in vigore della Riforma delle PC e in virtù delle Disposizioni Transitorie ciò vale pure per l'anno 2021 oggetto della lite, avendo la Cassa di compensazione ritenuto un diritto più elevato.

 

                          2.4.  In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

 

Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che l'art. 10 LPC prevede una lista esaustiva di spese riconosciute e l'art. 11 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili/non computabili.

Fra quelli computabili (cpv. 1), in particolare vi sono:

 

" b.   i proventi della sostanza mobile e immobile;

c.   un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g.   i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".

 

                          2.5.  Nella decisione impugnata, la Cassa di compensazione ha computato all'insorgente la somma di Fr. 304'732.- a titolo di rinuncia di sostanza al 1° marzo 2020 e al 1° gennaio 2021, a motivo che le rinunce di beni mobili o immobili non sono ammesse, fatti salvi i casi in cui vi sia una controprestazione adeguata o un obbligo legale, circostanze che essa ha qui ritenute date soltanto parzialmente.

 

Il ricorrente sostiene, invece, di avere speso ingenti somme per ospedalizzazioni, interventi chirurgici, visite mediche e farmaci, ma di non avere i relativi giustificativi non essendo usanza, in Asia, rilasciare a cittadini stranieri le ricevute dei pagamenti.

Inoltre, nel corso del 2020 ha restituito ad __________ Fr. 385'000.- (circa 14 milioni di __________) versandoli a fondo perso nel suo progetto "__________", poiché in passato questo amico l'aveva sostenuto finanziariamente anticipando i costi per potersi curare insieme alla moglie. L'autorità fiscale ha accettato queste motivazioni non considerando più della sostanza nella decisione IC 2020 del 25 maggio 2022, perciò l'assicurato non capisce per quale motivo la Cassa abbia invece computato una rinuncia di sostanza senza controprestazione adeguata sebbene, in realtà, la sostanza di Fr. 304'732.- non esista ormai più.

 

                          2.6.  Va evidenziato che la LPC stabilisce un principio cardine per cui, ai fini del calcolo della prestazione complementare, sono considerati solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189).

Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a precisi limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 140 V 267; DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).

In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.

 

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spenda la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

 

La giurisprudenza si è quindi limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un "controllo dello stile di vita" dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/ Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed.2009, pag. 173).

 

Con STFA P 19/04 del 17 agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).

 

Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Carigiet/ Koch, op. cit., pag. 173). Il sistema delle prestazioni complementari si basa sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa.

 

Questi concetti sono stati nuovamente ribaditi nella DTF 146 V 306, pubblicata anche in SVR 2020 EL Nr. 10, dove il Tribunale federale ha riconosciuto che il principio del non controllare lo stile di vita è messo sempre più frequentemente in discussione e che lo è pure nella riforma della LPC la cui entrata in vigore, a quel momento prevista per il 1° gennaio 2021, non poteva però essere anticipata (in particolare art. 11a nLPC).

 

Inoltre, secondo l'allora TFA il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva delle DPC, edita dall'UFAS, che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289; DTF 105 V 84; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002).

 

La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia, trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b = Pratique VSI 1994 pag. 289; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 3.3; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).

 

Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.

 

Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia a dei redditi o a della sostanza deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché. Per principio vanno infatti computati come redditi anche tutti i proventi e i beni cui si è rinunciato, essendo computati allo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC [Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2020).

 

                          2.7.  Nel caso di specie, è pacifico che sul conto bancario privato __________ intestato al ricorrente sono stati accreditati il 23 aprile 2019 gli importi di Fr. 60'874,80 (doc. 1-25/53) e di Fr. 11'260,60 (doc. 1-27/53) quale valore di riscatto di due polizze d'assicurazione sulla vita della __________, il 4 giugno 2019 (doc. 1-23/53) di Fr. 11'263,85 per il riscatto di una polizza sulla vita di __________ e il 30 settembre 2019 (doc. 1-21/53) di Fr. 424'378,58 quale scioglimento del conto di libero passaggio creato il 14 giugno 2018 (doc. 1-20/53) presso __________ a seguito del pagamento da parte del Fondo di previdenza per il personale della __________. Nel corso del 2019, l'assicurato ha quindi incassato averi di previdenza per un totale di Fr. 507'777,83.

Al 1° gennaio 2019 il saldo attivo era di Fr. 1'808,36 e al 31 dicembre 2019 di Fr. 303'335,29. Gli accrediti totali assommano a Fr. 579'435,98 e gli addebiti complessivi a Fr. 277'909,05.

 

Sul conto privato __________, intestato sempre al ricorrente, il saldo al 1° gennaio 2019 era di Fr. 672,61 e al 31 dicembre 2019 di Fr. 1'396,73 (doc. D). Oltre a un accredito di Fr. 1'000.- non vi sono stati movimenti.

 

Dagli estratti bancari per l'anno 2020 risulta che al 1° gennaio il saldo del primo conto era di Fr. 303'335,29 e al 31 dicembre di Fr. 644,39, gli accrediti sono stati di Fr. 163'702,15 e gli addebiti di Fr. 466'393,05.

Per il secondo conto (docc. E1-E12), il saldo iniziale era di Fr. 1'396,73 e quello finale di Fr. 1'360,28; la diminuzione è dovuta unicamente alle spese di gestione.

 

Per il 2021, al 1° gennaio gli attivi sul primo conto ammontavano a Fr. 644,39 e al 28 dicembre a Fr. 354,76 (docc. 50-194/230 - 50-230/230). Per quanto concerne le transazioni, gli accrediti sono stati di Fr. 113'195,80 e gli addebiti di Fr. 113'485,43.

Quanto al secondo conto del ricorrente presso __________, il saldo iniziale di Fr. 1'360,28 è diminuito a Fr. 1'221,03 al 31 dicembre e non vi sono stati particolari movimenti (docc. F1-F12).

 

La somma dei saldi esistenti al 31 dicembre 2019 dà un attivo di Fr. 304'732.-, importo ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione quale averi a risparmio per gli anni 2020 e 2021.

Infatti, per questi ultimi due anni l'amministrazione non ha reputato comprovato un consumo di sostanza perciò, malgrado non più esistenti, li ha considerati come una rinuncia di sostanza e ha considerato l’importo nel calcolo.

 

                          2.8.  Il TCA rileva, in primo luogo, come risulta chiaramente dall'estratto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 (docc. 50-42/230 - 50-92/230) del primo conto presso __________, che oltre agli accrediti relativi al 2° e al 3° pilastro, vi sono stati numerosi prelevamenti al bancomat per un totale di Fr. 158'860.-, alcuni dei quali piuttosto consistenti: Fr. 13'000.- il 26 aprile, Fr. 5'000.- il 12 giugno, Fr. 7'500.- il 30 agosto, Fr. 27'000.- il 9 ottobre, Fr. 20'000.- il 22 ottobre, Fr. 5'000.- il 25 ottobre, Fr. 35'000.- il 4 novembre e Fr. 20'000.- il 23 dicembre.

Anche nel 2020 da questo conto sono stati prelevati dei contanti per un totale Fr. 280'550.-, fra cui le cifre rilevanti di Fr. 50'000.- il 30 gennaio, Fr. 40'000.- il 17 marzo, Fr. 20'000.- il 27 aprile e il 25 maggio, Fr. 18'000.- il 12 giugno, Fr. 50'000.- il 26 giugno, Fr. 20'000.- il 23 luglio, Fr. 17'000.- il 26 agosto, Fr. 20'000.- il 14 agosto e Fr. 10'000.- il 5 ottobre.

Durante il 2021, i prelevamenti totali assommano a Fr. 16'700.-.

 

Il ricorrente ha affermato che "Il sostegno ricevuto da parte del Signor __________ tramite la "Sua" compagnia "__________", ci ha dato l'opportunità di cure, che qui da noi non sarebbero state possibili" (doc. XIX). Pertanto, vi sono state delle "uscite a favore della "__________" come contributi a fondo perso a favore del progetto stesso" (doc. XIX).

 

Alla richiesta del Tribunale di riassumere quando e quali somme ha ricevuto in prestito da __________ rispettivamente quando e quanto gli ha restituito (doc. XIII), il 23 marzo 2023 (doc. XVI) l'interessato ha risposto allestendo una lista intitolata "Data dei miei prelevamenti cti __________", in cui ha elencato tutti i consistenti prelevamenti dianzi menzionati, di cui due nel 2019 (il 4 novembre Fr. 35'000.- e il 23 dicembre Fr. 20'000.-) e gli altri dieci effettuati nel 2020, per un totale di Fr. 320'000 (doc. Q1).

L'assicurato ha poi allestito un'altra lista, identica negli importi e quasi simile nelle date, intestata "Data consegna in contanti" (doc. Q2), in cui ha indicato quando e quali importi ha consegnato al suo amico di lunga data.

 

Quest'ultimo, a sua volta, con email del 9 aprile 2022 (doc. C7) ha dichiarato che al 31 dicembre 2020 tutti i debiti esistenti con l'assicurato erano stati saldati e che quindi il ricorrente non gli doveva più alcunché. In particolare, __________ ha affermato che i coniugi RI 1 erano i suoi migliori amici dal 1999 e che essi l'avevano aiutato in modo decisivo nel suo progetto di costruire una rete di esperti e investitori, ma che il loro stato di salute era molto precario.

Dopo il grave incidente di cui la moglie dell'assicurato è stata vittima e i danni che ne sono derivati con le numerose operazioni che ha subito, lo stato di salute mentale e fisico dei coniugi ha continuato a peggiorare e in tutti questi anni egli li ha aiutati, supportandoli in modo consistente con il suo grande progetto "__________" in __________ affinché essi potessero finanziare i costosi trattamenti e le cure mediche, che complessivamente, a suo dire, sono ammontate tra i 13,4 e i 14 milioni di __________.

 

Inoltre, il 4 maggio 2022 (doc. C11) __________ ha dichiarato "di avere ricevuto da RI 1 nel corso dell'anno 2020, periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020, la somma di CHF (…) 385'000.00 (…), concernente la loro devoluzione a favore del progetto nominato "__________" in __________, e più precisamente nel distretto di __________. Confermo inoltre che tale somma mi è stata pervenuta e consegnata in contanti; il contributo ricevuto dai coniugi RI 1 è da intendersi a fondo perso senza pretesa di rimborso. I coniugi RI 1 non risultano neppure essere detentori di proprietà immobiliari, rispettivamente di diritti di partecipazione nel progetto sopraccitato, e più precisamente progetto nominato "__________".

 

Sulla scorta di questa attestazione, e di altre informazioni raccolte presso l'assicurato e il suo amico creditore, l'autorità fiscale ha emesso la notifica di tassazione del 25 maggio 2022 (doc. 64-3/6) per la IC/IFD 2020, in cui ha considerato dei titoli e capitali di Fr. 8'948.- quale unica sostanza dei coniugi.

 

Interpellato dal Tribunale sulla questione dei prestiti ricevuti rispettivamente rimborsati dal ricorrente, sulla destinazione di questi soldi e sui motivi per i quali ha considerato comprovato il consumo della sostanza, il 21 marzo 2023 (doc. XV) l'Ufficio di tassazione ha affermato:

 

" Ai fini del consumo della summenzionata sostanza mobiliare le comunichiamo che il Signor RI 1 ha rimborsato integralmente il prestito ricevuto dal Sig. __________, che ammontava a fr. 145'000.--.

A complemento, il signor RI 1 e la Signora __________, hanno versato al Sig. __________ fr. 385'000.--, quale contributo a fondo perso destinato a favore del progetto nominato "__________".

Quali allegati trasmettiamo il documento nominato "Debt Acknowledgment Letter" del 11.07.2018 con addendum del 22.12.2020 rispettivamente l' "Attestazione del 4 maggio 2022".”

 

Il primo allegato (doc. XV/1) consiste in un riconoscimento di debito sottoscritto dall'assicurato l'11 luglio 2018, già in possesso della Cassa (doc. 50-33/230), con cui ha confermato di essere debitore nei confronti della __________ (recte: __________) di __________, di proprietà di __________ (recte: presidente del consiglio d'amministrazione), dell'importo di Fr. 145'000.-, comprensivo degli interessi e di altre spese varie maturati fino a quel momento.

In calce a questo riconoscimento, il 22 dicembre 2020 __________ ha confermato di avere ricevuto in restituzione l'intero importo di Fr. 145'000.- e vi ha apposto la propria firma.

 

Il secondo allegato trasmesso dall'autorità fiscale al TCA (doc. XV/2) rappresenta l'attestazione del 4 maggio 2022 rilasciata da __________, di cui si è riferito poc'anzi e che era già stata prodotta dal ricorrente al Tribunale per comprovare la destinazione dei suoi averi (doc. C11).

 

Va infine segnalato che agli atti della Cassa di compensazione, ma di cui l'Ufficio di tassazione non sembrerebbe essere stato al corrente, v'è un altro riconoscimento di debito, identico nel testo, che concerne un prestito di Fr. 50'000.- ricevuto dall'assicurato il 12 giugno 2018 e di cui il medesimo creditore ha confermato di avere ricevuto il rimborso il 30 giugno 2020 (doc. 12-59/79).

 

                          2.9.  Va in primis osservato come le affermazioni del ricorrente riguardo all'utilizzo dei soldi che ha indicato di avere prelevato in contanti non collimano con i dati estrapolabili dai suoi conti bancari.

 

In effetti, il 23 marzo 2023 (docc. Q1 e Q2) l'assicurato ha dichiarato al Tribunale di avere prelevato Fr. 55'000.- nel 2019 e Fr. 265'000.- nel 2020, per un totale di Fr. 320'000.- e di averli consegnati man mano, alcuni giorni dopo ogni prelevamento, all'amico __________ quale contributo a fondo perso in contropartita di quanto da quest'ultimo anticipato in passato per permettere sia all'interessato sia a sua moglie di sottoporsi a costose terapie e cure mediche all'estero.

Il creditore ha invece dichiarato di avere ricevuto il versamento in contanti di complessivi Fr. 385'000.- durante il solo anno 2020.

 

Non solo, quindi, non corrispondono le cifre, ma neppure il periodo durante il quale sarebbe avvenuto questo esborso che, per il ricorrente, si è realizzato a cavallo tra il 2019 e il 2020, mentre per il beneficiario soltanto nel corso dei 12 mesi dell'anno 2020.

La disponibilità economica del ricorrente e della moglie, rilevabile  dai conti __________ e __________ presso __________, non permetteva affatto di versare la somma di Fr. 385'000.- durante il solo anno 2020.

Infatti, dall'estratto conto del 2020 risultano degli addebiti totali di Fr. 466'393,05 e dei prelevamenti a contanti di Fr. 280'550.-, perciò gli oltre centomila franchi mancanti non possono di certo provenire da questi due conti.

Gli anticipi di complessivi Fr. 385'000.- nemmeno sono stati accreditati ad __________ tramite più bonifici bancari, visto che sia il creditore sia il debitore hanno dichiarato che sono stati restituiti in contanti.

Inoltre, non si arriva comunque alla cifra di Fr. 385'000.- neanche se si ritiene che, secondo l'interessato, Fr. 55'000.- sono stati prelevati nel 2019 e consegnati all'amico ancora quell'anno.

Per contro, se si sommano Fr. 55'000.- e Fr. 265'000.-, importo, quest'ultimo, corrispondente ai dieci prelevamenti in contanti a cinque cifre avvenuti nel 2020, si giunge ai Fr. 320'000.- indicati dal ricorrente nei suoi due elenchi appositamente allestiti il 23 marzo 2023 (docc. Q1 e Q2).

 

Se si considera, però, che il 14 febbraio 2023 (doc. VII) lo stesso assicurato ha affermato che "Grazie all'aiuto ricevuto ed agli anticipi dei costi da parte di terzi, nel corso del 2020 sono riuscito a ripagare quanto anticipatomi, ca 14 milioni di __________ (CHF 385'000.00)", e che a comprova di "dove sono finiti grande parte dei capitali, vedasi l'attestazione datata 4 maggio 2022 con copia documento" dell'amico, non si può concludere che il rimborso dell'ammontare, quindi, di Fr. 385'000.-, è stato economicamente supportato, durante l'anno 2020, con prelevamenti a contanti dai succitati conti.

Semmai, si può pervenire a tale somma soltanto se si includono tutti i prelevamenti a contanti superiori o uguali a Fr. 10'000.- avvenuti anche nel corso del 2019, ammontanti, ivi compresi i già citati Fr. 20'000.- e Fr. 35'000.-, a Fr. 115'000.-, ipotesi che però l'assicurato non ha avanzato.

 

                        2.10.  Il ricorrente non ha neppure contraddetto quanto dichiarato dall'Ufficio di tassazione il 21 marzo 2023 (doc. XV) al TCA, ossia non ha contestato l'affermazione secondo cui, oltre ad avere "rimborsato integralmente il prestito ricevuto dal Sig. __________, che ammontava a fr. 145'000.--", "A complemento, il Signor RI 1 e la Signora __________, hanno versato al Sig. __________ fr. 385'000.--, quale contributo a fondo perso destinato a favore del progetto nominato "__________"".

Ciò significa che non solo, nel corso del 2020, il ricorrente avrebbe versato Fr. 385'000.-, ma anche rimborsato Fr. 145'000.-, versamento che, però, era matematicamente impossibile, non essendovi la disponibilità economica sui conti del ricorrente.

 

Infatti, ai Fr. 303'335,29 presenti ad inizio anno 2020 sono stati accreditati Fr. 163'702,15 ed addebitati Fr. 466'393,05, per un saldo finale al 31 dicembre 2020 di Fr. 644,39. I prelevamenti totali in contanti, anche quelli di qualche centinaia di franchi, sono stati, come visto, di Fr. 280'550.-. Non è perciò realistico che il 22 dicembre 2020 (doc. XV/1) il creditore abbia dichiarato che l'assicurato ha restituito l'intero prestito di Fr. 145'000.- elargito l'11 luglio 2018. Infatti, se dagli addebiti si deducono tutti i prelevamenti a contanti, si ottiene che la differenza di circa     Fr. 185'000.- costituisce le spese effettive, e giustificate, dell'assicurato figuranti nell'estratto conto dettagliato.

 

Non v'è dunque spazio per un ulteriore rimborso di Fr. 145'000.-, dopo che nel 2020 l'interessato dovrebbe avere versato a fondo perso l'importo di Fr. 385'000.-, o anche soltanto di Fr. 265'000.- come indicato nelle sue due liste. Il prelevamento a contanti si esaurisce già solo con il versamento di quest'ultimo ammontare.

 

Se, invece, come nel caso del versamento di Fr. 385'000.-, si ipotizza che la restituzione sia avvenuta su due anni, con i prelevamenti totali di Fr. 158'860.- che hanno avuto luogo nel 2019 è possibile coprire il rimborso del prestito di Fr. 145'000.-, non senza però dimenticare che verrebbero meno i Fr. 55'000.- che l'interessato ha dichiarato essere serviti per la restituzione dei Fr. 320'000.-/Fr. 385'000.-.

 

Se poi si pon mente che agli atti v'è pure un riconoscimento di debito di Fr. 50'000.- che il ricorrente ha sottoscritto il 12 giugno 2018, per un prestito che il 30 giugno 2020 __________ ha dichiarato estinto per avere ricevuto l'intero importo, non è chiaro con quali mezzi l'interessato avrebbe ottemperato a tutti questi pagamenti (Fr. 385'000 + Fr. 145'000 + Fr. 50'000) nei confronti dell'amico, fosse anche nell'arco degli anni 2019 e 2020.

 

                        2.11.  A prescindere dall'impossibilità economica dell'insorgente ad avere versato all'amico nel 2020 almeno Fr. 385'000.- e dalla scarsa verosimiglianza delle sue allegazioni, va verificata, poiché oggetto della decisione impugnata, la destinazione di questi capitali per appurare se la loro alienazione ha avuto una controprestazione adeguata come richiesto dalla giurisprudenza.

Secondo l'interessato, questi fondi gli sarebbero stati anticipati dall'amico nel corso degli anni passati affinché lui e la moglie potessero sottoporsi a costose cure mediche all'estero.

 

A questo proposito, a specifica richiesta del TCA il ricorrente ha elencato i periodi in cui lui e la moglie sono stati in __________ per farsi curare e quanto hanno speso per ogni soggiorno. L'assicurato ha indicato le date di sei viaggi avvenuti nell'estate 2010 e ad inizio degli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2020, della durata di due o tre settimane, ma anche di quattro, sei o addirittura otto settimane. La somma dei costi sostenuti per ciascun viaggio, espressa in moneta locale, ammonterebbe, in franchi al cambio del 5 maggio 2023 arrotondato, a circa Fr. 319'500.-.

A ciò si aggiunge, poi, la spesa di __________ 1'245'000.- (Fr. 32'900.- circa) per i biglietti aerei e un ulteriore importo, non quantificato, in contanti, per le piccole spese giornaliere in loco (doc. XVI).

 

Questa Corte evidenzia che sebbene i viaggi all'estero abbiano effettivamente avuto luogo, come risulta dai timbri apposti sui passaporti dei coniugi (docc. O e P), le predette spese sanitarie non sono state invece assolutamente comprovate a mano di giustificativi e quindi non possono essere ritenute come realmente avvenute.

 

Le tessere dell'Ospedale di __________ (doc. N) recanti i nomi dei coniugi possono eventualmente attestare che essi hanno fatto capo a questa struttura, ma non è dato a sapere quando ciò sarebbe avvenuto, non essendovi incisa una data di rilascio né di durata e neppure le ragioni di eventuali cure, i costi delle stesse e gli importi semmai rimborsati dalla Cassa malati svizzera cui gli assicurati sono affiliati.

Non è quindi comprovato se durante i periodi dei soggiorni in __________ indicati dal ricorrente il 23 marzo 2023 siano state corrisposte cure da parte di chi e per quali costi totali. Quanto indicato dal ricorrente è semplice allegazione priva di sostrato.

 

Va inoltre osservato che agli atti v'è un bonifico bancario per il deposito relativo alla prenotazione di una stanza per 19 notti (dal 4 al 23 gennaio 2020) presso un albergo di __________, dove i coniugi erano soliti soggiornare (doc. 12-12/79). Ciò appare in contrasto con la tesi secondo cui essi si recavano in __________ per sottoporsi a terapie e cure mediche e quindi, di principio, erano degenti all'Ospedale di __________.

Inoltre, almeno per quanto concerne l'ultimo viaggio effettuato in __________, sia il preventivo, in franchi (doc. 12-8/79), del costo del volo per due persone sia l'emissione dei biglietti aerei sono avvenuti da parte di un'agenzia di viaggio svizzera (doc. 12-6/79), mentre nel suo scritto il ricorrente ha quantificato in valuta estera il costo dei biglietti aerei per i sei viaggi effettuati tra il 2010 e il 2020.

 

Ne discende che, benché l'insorgente abbia ricordato in maniera comunque non verosimile, come non sia usanza di questo paese straniero rilasciare fatture per i costi sanitari, in assenza di prove non si può ritenere che gli importi indicati (circa Fr. 352'500.-) siano stati realmente spesi a tal fine.

Di conseguenza, questa somma - rispettivamente i Fr. 385'000.- indicati sia dal ricorrente sia da __________, che hanno dichiarato che tale importo è servito per non meglio precisate (ed assolutamente non comprovate) cure mediche, deve essere considerata come una alienazione di sostanza senza controprestazione adeguata e come tale va qualificata come rinuncia di sostanza ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.

 

La soluzione adottata a livello fiscale, secondo cui il consumo di questa sostanza è stato ritenuto quale contributo a fondo perso per il progetto "__________" in __________, non è verosimile e non può essere adottata anche in ambito di prestazioni complementari.

 

A prescindere dal fatto che un eventuale versamento a fondo perso in una non meglio specificata società per un non specificato progetto, condurrebbe comunque alla medesima soluzione di non ritenere giustificata la spesa di questa cifra.

 

L'assenza di controprestazioni adeguate all'alienazione/consumo di questi Fr. 385'000.-, non essendo l'assicurato stato in grado di comprovare, mediante fatture e altri documenti, la destinazione di questo importo, non può portare a un risultato diverso da quello di considerare a tutti gli effetti questo ammontare quale una rinuncia di sostanza. L'azzeramento della sostanza imponibile del ricorrente a cui ha proceduto l'Ufficio di tassazione nella notifica di tassazione IC/IFD 2020 è, in questo caso, da ritenere inconferente, giacché, su tale aspetto, la LPC non si può scostare dai principi alla base del computo della sostanza alienata, laddove, come in specie, siano realizzati i presupposti giurisprudenziali per qualificarla come una rinuncia giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. Per essere ritenuta a livello di PC un’alienazione di sostanza senza controprestazione non deve essere sottoposta ad una ripresa fiscale.

 

                        2.12.  Visto quanto precede, la sostanza computabile, stabilita in Fr. 304'732.-, è invece maggiore (almeno Fr. 385'000.-), così come i redditi computabili e, di pari passo, diminuisce la quota delle spese riconosciute che li supera, come prevede l'art. 9 cpv. 1 LPC che stabilisce il diritto alla prestazione complementare. Potrebbero pertanto essere dati gli estremi per un peggioramento della situazione del ricorrente. Tuttavia, sulla scorta delle considerazioni che precedono e tenuto conto che il TCA può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (art. 61 lett. d LPGA; art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF 122 V 166; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 61, n. 7 segg.), nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del caso, si rinuncia a effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante (STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; DTF 119 V 249; STCA 33.2019.7 del 19 agosto 2019; STCA 33.2018.2+3 del 14 novembre 2019; STCA 33.2013.7 del 17 febbraio 2014).

 

                        2.13.  Da quanto precede discende che la decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso, che portando sulla richiesta di prestazioni complementari non soggiace a spese non avendo il legislatore previsto di prelevarle (art. 61 lett. fbis LPGA), respinto.

 

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti