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Raccomandata |
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Incarto
n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 16 agosto 2023 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
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ritenuto in fatto
1.1. Beneficiario di prestazioni complementari, il 15 settembre 2022 (doc. III/B) RI 1, 1929, ha iniziato il suo soggiorno presso la Casa di riposo __________ di __________, perciò l'indomani (doc. III/C) egli ha disdetto in via straordinaria per motivi gravi con un preavviso di tre mesi il contratto di locazione per l'appartamento di 2,5 locali a __________ in cui abitava dal 2013, disdetta che il locatore ha accettato, come richiesto, per il 16 dicembre 2022 (doc. III/D).
1.2. Informata di queste modifiche da __________ il 4 (doc. III/A) e il 17 ottobre 2022 (doc. III/D), con decisione del 10 novembre 2022 (doc. H) la Cassa di compensazione ha rivisto il diritto alle PC.
Dal 1° al 30 settembre 2022 ha in particolare considerato il fabbisogno vitale di Fr. 19'610.- e sia la pigione annua di Fr. 12'060.- sia la retta dell'istituto (Fr. 84 al giorno), ma quest'ultima solo per i giorni effettivi di degenza (16), a cui ha dedotto la quota per il vitto (Fr. 21,50), per una retta totale, riportata sull'anno, di Fr. 12'000.-. Il diritto mensile PC era di Fr. 3'440.-.
Dal 1° ottobre 2022 la Cassa non ha più ritenuto quale spesa né il fabbisogno vitale né la pigione, ma in particolare ha computato soltanto la retta giornaliera di Fr. 84.- riportata sull'anno (Fr. 30'660.-), a cui ha aggiunto le spese personali di Fr. 2'280.-.
Il diritto alle PC dell'assicurato era pari a Fr. 2'545.- al mese.
1.3. Su segnalazione di __________, che l'ha informata che l'assicurato doveva continuare a pagare la pigione fino al 16 dicembre 2022 (doc. 7), il 3 gennaio 2023 (doc. B) la Cassa cantonale di compensazione ha emesso una nuova decisione che annullava e sostituiva la precedente e gli ha riconosciuto il computo della pigione lorda di Fr. 12'060.- anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 parallelamente alla retta giornaliera di Fr. 30'660.- e alle spese personali di Fr. 2'280.- e, come in precedenza, anche al premio di cassa malati.
La prestazione mensile è aumentata a Fr. 3'550.- per questi tre mesi, ma da gennaio 2023 è diminuita a Fr. 2'540.-, visto il computo, soltanto, della retta giornaliera e delle spese personali.
1.4. Il 25 gennaio 2023 (doc. C) l'assicurato si è rivolto alla Cassa rilevando che il nuovo diritto alle PC non gli permetteva di pagare tre fatture della casa anziani che erano ancora scoperte, chiedendo quindi di modificarlo per potere farvi fronte.
I successivi scambi di corrispondenza fra le parti (docc. D, E, G e 17) hanno condotto alla decisione su opposizione del 16 agosto 2023 (doc. A), con cui la Cassa di compensazione ha riassunto la fattispecie, ha esposto le norme legali e le direttive applicabili e ha ricordato il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato dal 1° settembre al 31 dicembre 2022 prima e dopo il computo della pigione parallelamente al soggiorno in istituto. L'amministrazione ha quindi concluso che non v'era spazio per assumersi le fatture scoperte dell'opponente concernenti delle spese sorte in istituto, avendo essa già considerato nelle sue precedenti decisioni del 10 novembre 2022 e del 3 gennaio 2023 la spesa per la retta stante la degenza in maniera definitiva.
1.5. Con ricorso del 6 settembre 2023 (doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale di ricalcolare il suo diritto alle PC dal 15 settembre al 16 dicembre 2022 tenendo conto che il suo soggiorno presso la Casa di riposo __________ era provvisorio e non definitivo.
Egli non avrebbe mai comunicato alla Cassa di compensazione che la sua degenza era definitiva e la disdetta della locazione non può essere ritenuta quale prova a supporto di quanto sostenuto dall'amministrazione. A suo dire, è infatti soltanto a dicembre 2022, ovvero alla scadenza dei tre mesi di degenza provvisoria, che avrebbe deciso di ricoverarsi in via definitiva e quindi ha scartato altre possibilità di alloggio.
Il ricalcolo deve perciò considerare la provvisorietà del suo soggiorno in istituto fino al 16 dicembre 2022 e permettergli così di pagare le rette ancora scoperte per quel periodo.
1.6. Nella risposta dell'8 settembre 2023 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere il ricorso, rinviando alle argomentazioni esposte nella decisione impugnata. L'amministrazione ha documentato che il carattere definitivo del suo soggiorno le è stato comunicato dall'assicurato stesso tramite l'allora rappresentante, che ha prodotto la dichiarazione in tal senso dell'istituto e la disdetta straordinaria dell'appartamento, accettata dal locatore. Per questo motivo, la Cassa ha proceduto al ricalcolo della PC in favore del ricorrente considerando la degenza come definitiva.
1.7. Il 20 settembre 2023 (doc. V) il ricorrente ha allegato una nuova dichiarazione della casa di cura (doc. V/1), secondo cui la sua precedente dichiarazione di degenza definitiva è una dichiarazione standard rilasciata per fini meramente burocratici. Pertanto, l'assicurato ha osservato che essa non si è basata su una sua esplicita dichiarazione in tal senso.
Quanto alla disdetta straordinaria dell'appartamento, la stessa è stata data soltanto per evitare di dovere far fronte a doppie spese di locazione fino alla regolare scadenza del contratto. Malgrado fosse consapevole di non potere più vivere da solo, l'interessato ha affermato che aveva comunque altre opzioni oltre alla casa anziani, tanto che se dopo un breve soggiorno in istituto il suo stato di salute fosse migliorato egli avrebbe potuto rientrare nel suo appartamento avvalendosi poi di cure e aiuto a domicilio.
Il ricorrente ha perciò ribadito la sua richiesta affinché il calcolo del suo diritto alle prestazioni complementari per il periodo dal 15 settembre al 16 dicembre 2022 venga rivisto considerando detto soggiorno come provvisorio, così da potere saldare le tre fatture tuttora scoperte.
1.8. La Cassa si è riconfermata nella sua decisione il 26 settembre 2023 (doc. VII) e il ricorrente non si è più espresso (doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato l'art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e l'art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. L'art. 9 cpv. 1 LPC prevede che l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato dei seguenti importi:
a. la riduzione dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;
b. il 60 per cento dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.
L'art. 10 LPC elenca al capoverso 1 le spese riconosciute per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), mentre il capoverso 2 si riferisce alle persone che vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), per le quali le spese riconosciute sono le seguenti:
a. la tassa giornaliera per i giorni di permanenza fatturati dall'istituto o dall'ospedale; i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale; provvedono affinché di norma il soggiorno in un istituto riconosciuto non causi una dipendenza dall'aiuto sociale;
b. un importo per le spese personali, stabilito dal Cantone.
Fra le spese comprovate dell'anno civile in corso che i Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua, l'art. 14 LPC concerne le spese di malattia e di invalidità e al cpv. 1 lett. bbis LPC elenca le spese di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno.
L'art. 4 della Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LaLPC, RL 851.200) dispone che il Consiglio di Stato disciplina le competenze che la legislazione federale sulle prestazioni complementari conferisce ai Cantoni.
Infatti, all'art. 1 del Regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RLaLPC, RL 851.210) stabilisce mediante decreto esecutivo:
a) la tassa giornaliera presa in considerazione a causa di un soggiorno in un istituto o in un ospedale;
b) l'importo per le spese personali riconosciute agli assicurati che soggiornano in istituto o in ospedale (spillatico).
Il Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per l'anno 2022 del 24 novembre 2021 (BU 49/2021 del 21 dicembre 2021) prevede che la retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli ospiti in istituto di cura per anziani è di 84 franchi (art. 1) e che le spese personali ammontano a 190 franchi mensili per i beneficiari di rendita degenti in istituto di cura per anziani (art. 3 lett. a).
2.3. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha emanato delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2022, per quanto concerne le spese delle persone che vivono in un istituto (capitolo 3.3).
Per il N. 3311.01 DPC, alle persone che vivono in permanenza o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), oltre alle spese generali (cap. 3.3.4–3.3.9) sono riconosciute quali spese anche la tassa giornaliera (cap. 3.3.2) e un importo per le spese personali (cap. 3.3.3).
Secondo il N. 3320.01 DPC, per principio, la tassa giornaliera deve includere tutte le spese ricorrenti. È possibile valutare se siano giustificati supplementi.
Il N. 3320.02 DPC ricorda il tenore dell'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC e quindi che i Cantoni possono limitare le spese riconosciute per il soggiorno in istituto.
Il N. 3320.04 DPC dispone che la tassa giornaliera va riconosciuta come spesa soltanto per i giorni effettivamente fatturati dall'istituto. Se una persona muore nell'istituto, la tassa giornaliera può essere considerata al massimo fino all'estinzione del diritto alle PC secondo il N. 2121.03.
Giusta il N. 3320.05 DPC, per le persone il cui soggiorno temporaneo in istituto è rimborsato tramite le spese di malattia e d'invalidità e per le persone cui nel mese del ricovero in istituto non viene fatturata la tassa giornaliera per l'intero mese, la tassa giornaliera va ridotta, per il periodo in questione, dell'importo del reddito in natura previsto nell'ambito dell'AVS per il vitto secondo il N. 3415.02 (v. N. 3152.01).
Per il N. 3330.01 DPC, l'importo per le spese personali include il denaro per le piccole spese e per altre spese (p. es. acquisto di abiti, articoli da toilette, giornali, imposte ecc.).
Il N. 3330.02 DPC ricorda che i Cantoni stabiliscono l'importo di cui deve disporre una persona che vive in un istituto o in un ospedale per le spese personali (art. 10 cpv. 2 lett. b LPC).
Inoltre, secondo il N. 3390.01 DPC, fintanto che il ritorno a casa è ancora possibile e l'abitazione è mantenuta, la pigione di quest'ultima e le relative spese accessorie vanno computate come spese supplementari per al massimo un anno conformemente alle disposizioni del capitolo 3.2.3.
Se il ritorno a casa non è più possibile, il N. 3390.02 DPC dispone che durante il termine di disdetta – ma al massimo per sei mesi dopo il passaggio al calcolo per le persone che vivono in un istituto – la pigione dell'abitazione e le relative spese accessorie vanno computate come spesa supplementare conformemente alle disposizioni del capitolo 3.2.3 (per quanto concerne il momento del passaggio al calcolo per le persone che vivono in un istituto, v. N. 3152.01).
Giusta il N. 3152.01 DPC, se al momento del ricovero vi è la certezza che il beneficiario di PC non tornerà più a casa, le PC vanno calcolate secondo le modalità previste per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale a partire dal momento indicato di seguito.
– Se la tassa giornaliera è fatturata per l'intero mese del ricovero in istituto, già da questo mese va effettuato il calcolo previsto per le persone che vivono in istituto.
– Se la tassa giornaliera non è fatturata per l'intero mese, fino alla fine del mese in questione va effettuato il calcolo previsto per le persone che vivono a casa. La tassa giornaliera di cui al capitolo 3.3.2 va riconosciuta addizionalmente quale spesa. Dalla tassa giornaliera vanno dedotte le spese di vitto conformemente al N. 3415.02 (v. N. 3320.05). Dal mese successivo va effettuato il calcolo previsto per le persone che vivono in istituto.
Secondo il N. 3152.02 DPC, se al momento del ricovero non è chiaro se il beneficiario di PC tornerà o meno a vivere a casa, va mantenuto il calcolo effettuato secondo le modalità previste per le persone che vivono a casa fino alla fine del terzo mese civile intero che la persona ha trascorso nell'istituto o nell'ospedale e le spese di soggiorno in istituto vanno rimborsate tramite le spese di malattia e d'invalidità (v. N. 5210.01). Se la persona torna a vivere a casa, va effettuato retroattivamente il calcolo previsto per le persone che vivono in un istituto. Il N. 3152.01 è applicabile per analogia.
2.4. La Cassa cantonale di compensazione si è basata sulla comunicazione del 4 ottobre 2022 (doc. III/A) con cui l'allora rappresentante del ricorrente le ha notificato che "l'utente è entrato in casa anziani, soggiorno definitivo, in data 15 settembre" e a comprova ha allegato la dichiarazione della casa di riposo, che il 15 settembre 2022 (doc. III/B) ha attestato che "Il soggiorno è da considerare definitivo e di lunga durata.".
Inoltre, la rappresentante ha informato la Cassa che l'assicurato aveva dato disdetta straordinaria del suo appartamento, che intendeva perciò lasciare definitivamente il 16 dicembre 2022 essendosi trasferito in una struttura per anziani, come risulta chiaramente dall'allegato scritto dell'interessato medesimo indirizzato ai proprietari dell'appartamento in cui abitava (doc. III/C).
Già solo questi due scritti confutano le affermazioni del ricorrente di non avere mai comunicato all'amministrazione di andare a vivere, in via definitiva, in una casa per anziani.
La seconda dichiarazione della Casa di riposo __________, rilasciata, pendente causa, il 19 settembre 2023 (doc. V/1), secondo cui "la degenza presso la nostra struttura, dal punto di vista amministrativo, viene automaticamente sempre considerata definitiva. Non disponiamo infatti dell'autorizzazione necessaria per offrire posti temporanei.", non muta, dal punto di vista pratico, l'importo del diritto alle prestazioni complementari del ricorrente.
2.5. La Cassa di compensazione, considerando sin da subito l'assicurato degente definitivamente in casa anziani, ha applicato l'art. 10 cpv. 2 LPC, computando fra le spese riconosciute la tassa giornaliera per i giorni di permanenza fatturati dalla casa anziani e le spese personali stabilite dal Cantone.
Il diritto alle PC viene però calcolato differentemente per il primo mese in cui è iniziato il soggiorno in istituto. In effetti, con la decisione del 10 novembre 2022 la Cassa ha considerato per il mese di settembre 2022 16 giorni di degenza (dal 15 al 30) a Fr. 84.- al giorno (art. 1 Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per l'anno 2022 del 24 novembre 2021) e, conformemente al N. 3152.01 DPC, dalla tassa giornaliera ha dedotto le spese di vitto di Fr. 21,50 al giorno, corrispondenti all'importo del reddito in natura previsto in ambito AVS (N. 3320.05 DPC). L'importo restante (Fr. 62,50) è stato dapprima moltiplicato per i giorni effettivi di degenza e poi riportato sull'anno, per ottenere una spesa di Fr. 12'000.-.
L'amministrazione ha inoltre tenuto conto della pigione netta di Fr. 10'800.- pagata dall'assicurato per la locazione dell'appartamento in cui viveva a __________ e del forfait per i costi di riscaldamento di Fr. 1'260.- (art. 16b OPC-AVS/AI), computandoli parallelamente alla retta in istituto (N. 3390.02 DPC).
A ciò si è pure aggiunta la normale spesa del fabbisogno vitale, poiché non avendo fatturato la tassa giornaliera per l'intero mese, fino alla fine di settembre 2022 essa ha considerato il ricorrente come persona che vive a casa.
In altre parole, per il mese in cui l'assicurato è entrato in casa anziani, la Cassa di compensazione ha tenuto conto sia della pigione dell'appartamento sia della retta della casa anziani effettivamente fatturatagli.
Essa ha invece escluso le spese personali, ma ha continuato a computare l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale (art. 10 cpv. 1 lett. a LPC), dovendo, per il mese iniziale, effettuare il calcolo previsto per le persone che vivono a casa e riconoscere in via supplementare quale spesa la tassa giornaliera, dedotte le spese di vitto (N. 3152.01 DPC).
Per i seguenti mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, la Cassa di compensazione ha calcolato il diritto alle PC del ricorrente conformandosi al calcolo previsto per le persone che vivono in istituto e quindi secondo l'art. 10 cpv. 2 LPC.
Questo metodo di calcolo è stato però adottato soltanto il 3 gennaio 2023 (doc. 8), ovvero dopo che __________ le ha fatto presente che la disdetta dell'appartamento prendeva effetto tre mesi dopo e per quel periodo l'assicurato doveva continuare a pagare la pigione seppure soggiornasse già in casa anziani. La Cassa ha quindi considerato sia la pigione sia la retta.
2.6. Se, come ha chiesto con il suo ricorso, l'assicurato fosse stato considerato degente in modo provvisorio presso la casa di riposo __________, il risultato non sarebbe mutato.
In tale ipotesi è applicabile l'art. 14 cpv. 1 lett. bbis LPC e quindi il calcolo deve essere fatto considerando le spese di soggiorno temporaneo in istituto come spese di malattia e di invalidità.
Ciò comporta che per al massimo tre mesi il Cantone procede al rimborso della retta giornaliera non inserendo nel fabbisogno vitale questa spesa, come nel caso di una degenza definitiva in istituto, ma la rimborsa all'assicurato separatamente alla stessa stregua delle altre spese di malattia e di invalidità elencate all'art. 14 cpv. 1 LPC (N. 3152.02 DPC).
Trattandosi di un soggiorno inferiore ai tre mesi come previsto dall'art. 14 cpv. 1 lett. bbis LPC, il calcolo viene dunque eseguito secondo le modalità previste per le persone che vivono a casa e nessuna retta viene computata nelle spese riconosciute.
La durata di un soggiorno in un istituto o in un ospedale inferiore o superiore a tre mesi è, di principio, la discriminante per effettuare il calcolo del diritto PC secondo l'art. 10 cpv. 2 LPC oppure secondo l'art. 14 cpv. 1 lett. bbis LPC.
Ad ogni modo, come nell'evenienza concreta, nel risultato nulla cambia per gli assicurati dal profilo economico, che continuano a ricevere lo stesso importo di prestazioni complementari. Non va infatti dimenticato che l'art. 3 cpv. 1 LPC dispone che le prestazioni complementari comprendono la prestazione complementare annua (lett. a) e il rimborso delle spese di malattia e di invalidità (lett. b) e che l'art. 3 cpv. 2 LPC precisa che la prestazione complementare annua è una prestazione pecuniaria e il rimborso delle spese di malattia e di invalidità è una prestazione in natura.
2.7. Sulla scorta di quanto precede, non v'è motivo di retrocedere gli atti alla Cassa per ricalcolare il diritto del ricorrente per i mesi da ottobre a dicembre 2022 in virtù dell'art. 14 cpv. 1 lett. bbis LPC, oltretutto se si pon mente che comunque il suo soggiorno in casa anziani perdura da più di tre mesi e va dunque considerato come definitivo.
Considerato che la Cassa di compensazione ha riconosciuto all'assicurato, in contemporanea, sia la pigione pagata per il suo appartamento fino al 31 dicembre 2022 (mentre egli l'ha corrisposta solo fino al 16 dicembre 2022 come confermato dai proprietari, doc. 7-2/2), sia la retta giornaliera effettivamente fatturatagli dalla casa anziani, oltre al fabbisogno vitale per l'intero mese di settembre 2022, e per ottobre, novembre e dicembre 2022 le spese personali previste dal Cantone, essa ha agito correttamente.
La decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso, avendo per oggetto una richiesta di prestazioni complementari e non avendo il legislatore previsto di prelevare spese (art. 61 lett. fbis LPGA), deve essere respinto senza addebito di spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti