|
redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2023 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 12 settembre 2023 emanata da |
||
|
|
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
||
|
|
|
|
|
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione formale del 14 maggio 2021 (pag. 62 – 1/4), confermata dalla decisione su opposizione del 12 settembre 2023, la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di condono dell’importo di fr. 15'406 percepito in troppo dal 1° luglio 2017 al 31 maggio 2021 inoltrata da RI 1, nato nel 1971 (doc. A1).
L’amministrazione, costatato che nel periodo in esame non è stata conteggiata la rendita INPS erogata all’assicurato ed è stato preso in considerazione un ammontare errato del reddito conseguito lavorando in un laboratorio protetto, ha ritenuto che la buona fede dell’insorgente non può essere riconosciuta, affermando:
" (…) La Cassa tiene a precisare che le argomentazioni esposte nell’opposizione non possono essere sostenute, dalla documentazione agli atti risulta che la decisione della rendita INPS, a favore dell’assicurato, è stata trasmessa all’opponente in data 2 gennaio 2017, e pertanto perfettamente a conoscenza di questa rendita, così come i salari effettivamente conseguiti dall’assicurato, infatti le decisioni di tassazione vengono trasmesse direttamente all’opponente. (…)”
1.2. RI 1, rappresentato dal curatore RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento (doc. I).
L’insorgente afferma:
" (…) I redditi del ricorrente che sarebbero stati omessi al momento dell’allestimento della domanda di prestazione complementare sono due, e meglio:
- la rendita erogata dall’INPS. Trattasi al riguardo di una modesta rendita di massimali CHF 4'000.00 annui erogata al ricorrente a seguito di un infortunio;
- il guadagno conseguito per l’attività prestata in qualità di aiuto-barista presso la __________. Trattasi di un’attività sociale svolta dal ricorrente – su prescrizione medica – che comporta un reddito medio di ca. CHF 1'200.00 mensili (CHF 2.00 l’ora). Al riguardo, giova evidenziare che tale attività sociale non è costante e varia a dipendenza dei ricoveri prescritti dal medico curante del ricorrente (dott. med. __________). Va pure osservato che nel corso dell’anno 2018 il ricorrente, a seguito dei ricoveri che l’hanno interessato, non ha svolto neppure un’ora di impiego.
(…).
Nel caso di specie, il ricorrente ritiene di essere incorso in una negligenza lieve nella mancata omissione delle due entrate indicate in precedenza, atteso che:
- lo scrivente curatore è venuto (del tutto casualmente) a conoscenza solamente nel corso dell’anno 2018 della rendita italiana erogata al ricorrente dall’INPS. Egli ha proceduto alla regolare notifica a livello di dichiarazione d’imposta 2018 (cfr. annessa decisione di tassazione), confidando che l’annuncio a livello fiscale fosse del tutto sufficiente, considerato lo scambio di informazione intercorrente tra le autorità fiscali ed assicurative;
- altrettanto dicasi per quanto attiene al modesto reddito (CHF 2.00 l’ora) conseguito presso il __________ di __________ gestito dalla __________. Come già spiegato in ingresso, trattasi di una mera attività sociale, eseguita su indicazione medica, che lo scrivente curatore ha ritenuto non raggiungesse il minimo delle entrate da computare per il calcolo della prestazione complementare. (…)”
1.3. Con risposta del 30 ottobre 2023 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Nella decisione su opposizione del 12 settembre 2023 (doc. A1), e nella risposta di causa, l’amministrazione sostiene che con il provvedimento impugnato la Cassa ha respinto “l’opposizione interposta dal signor RI 1 avanzata il 20 ottobre 2021, avverso la decisione del 14 maggio 2021, mediante la quale la Cassa ha confermato la decisione di restituzione relativa alle prestazioni complementari dell’AVS (in seguito: PC) percepite a torto” (doc. III, pag. 2, punto 1).
Da un attento esame degli atti dell’incarto emerge tuttavia che quanto affermato dall’amministrazione non corrisponde alla realtà.
In data 14 maggio 2021 la Cassa cantonale di compensazione ha emesso una decisione di restituzione per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 maggio 2021, chiedendo all’insorgente il versamento di fr. 15'406 (pag. 62 1-4).
Il 16 agosto 2021 l’amministrazione ha chiesto al curatore di voler provvedere a pagare il citato importo entro il 16 settembre 2021 (pag. 76 1-2).
Con e-mail del 25 agosto 2021 il curatore ha risposto affermando di aver cercato una soluzione per il pagamento dello scoperto, senza riuscirvi. “Tutto questo è scaturito da un mio malinteso, ero convinto che il lavoro sociale non era imponibile sia da parte della complementare e dalle altre autorità. Purtroppo la situazione del signor RI 1 è molto precaria sia a livello di salute, con ricoveri regolari in ospedali e in cliniche e finanziaria Visto che le entrate le conoscete molto bene. Chiedo un se possibile un condono di questa somma di fr. 15'406.00 in quanto non riuscirà mai ad onorare questa somma” (pag. 75 – 1/1).
Con decisione del 21 settembre 2021 la Cassa ha respinto la domanda di condono (pag. 78 1-3) ed il 20 ottobre 2021, con riferimento alla predetta decisione del 21 settembre 2021, il curatore ha inoltrato un’opposizione (pag. 89 – 1/2), come confermato in data 11 novembre 2021 (pag. 92 – 1/3: “[…] ritengo che la condizione della buona fede sia adempiuta, che la vostra decisione vada annullata e la mia domanda di condono del 25 agosto 2021 vada accolta”).
Ne segue che la decisione su opposizione del 12 settembre 2023, che del resto cita l’art. 4 OPGA sul condono e i criteri per ritenere o meno la buona fede, contrariamente a quanto indicato al punto I, pag. 2 della decisione impugnata e al punto I pag. 2 della risposta, non concerne la restituzione, la cui decisione del 14 maggio 2021 non è stata contestata ed è cresciuta in giudicato, ma il condono. Lo stesso ricorrente del resto cita la buona fede intesa come presupposto del condono e sostiene di essere incorso in una negligenza lieve (pag. 3 e 4 del ricorso).
nel merito
2.2. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):
- l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e
- la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se una sola di queste due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.
2.3. Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza.
Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).
In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in determinate circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il vizio giuridico esistente (DTF 122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008).
La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
L'art. 5 cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione. Il giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
2.4. Va ricordato qui come, in base all'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione. Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.
L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed. 2020, n. 21 pag. 633 ad art. 31, ha affermato che di principio la comunicazione del cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente dopo la sua realizzazione e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato all'assicuratore (DTF 118 V 214 consid. 2b). Se, in un caso concreto, si può ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato momento e, inoltre, è un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili (STF 8C_232/2016 consid. 4.4).
Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha ritenuto che l'avere annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001 che il 7 novembre 1998 aveva ereditato della sostanza non rispettava la condizione dell'art. 24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le modifiche personali o economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata effettuata sette mesi dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione nel registro fondiario del trapasso della proprietà ereditata.
Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
L'assicurata ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le era dunque stata versata una rendita mensile di Fr. 395.- dal mese di marzo 2006 e un importo di Fr. 14'931.- per le rendite retroattive per il periodo dal 6 gennaio 2003 al 28 febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona fede dell'assicurata avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle prestazioni della previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere ricevuto e speso l'ammontare dell'istituto di previdenza (cfr. consid. 2).
Il Tribunale federale ha ammesso la buona fede della ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2006. Durante questo periodo, l'assicurata effettivamente riceveva solo la sua rendita AI e non aveva ancora ricevuto nessun importo dalla previdenza professionale, cosicché era a buon diritto che le erano state versate le prestazioni complementari (cfr. consid. 7.1).
La situazione era invece differente per le prestazioni complementari concesse per i mesi di febbraio e marzo 2006, visto che l'assicurata si è vista attribuire da allora un reddito supplementare di cui poteva facilmente rendersi conto che era di natura tale da influenzare il suo diritto alle prestazioni. Le incombeva, perciò, di comunicare immediatamente questo cambiamento di situazione alla Cassa invece di attendere diverse settimane prima di segnalarlo (art. 24 OPC-AVS/AI).
Questo comportamento, ha concluso l'Alta Corte, costituisce una colpa grave, che esclude la sua buona fede e, quindi, anche il condono dell'obbligo di restituzione dei due importi per febbraio (Fr. 188.-) e marzo (Fr. 188.-) (cfr. consid. 7.2).
2.5. Nel caso di specie, nella determinazione dell’importo della prestazione complementare per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 maggio 2021, la Cassa di compensazione non ha preso in considerazione la rendita INPS percepita dall’assicurato ed ha utilizzato nel 2018, 2019 e fino al 31 maggio 2020 un importo errato relativo al salario sociale conseguito dall’interessato (nel 2018 un ammontare troppo elevato e nel 2019 troppo esiguo).
Dalle tavole processuali emerge che nella richiesta di prestazioni del 12 luglio 2017, l’insorgente aveva indicato, circa il reddito proveniente da un’attività dipendente: “vedi le distinte salario “sociale”” allegate e circa le pensioni estere: “percepite su un conto estero Per info contattare il curatore” (pag. 1 – 3/39).
Il 14 luglio 2017 la Cassa ha chiesto al curatore, tra l’altro, una copia del certificato della pensione italiana per il 2017 e l’estratto del conto estero (pag. 3 – 1/2).
L’interessato ha prodotto l’estratto della __________, dove figura tra l’altro, al 31 marzo 2017, un totale di accrediti di euro 351,36 (pag. 7 – 3/5).
Il 26 ottobre 2017 l’amministrazione ha chiesto copia del certificato della pensione italiana per il 2017 e nel caso in cui fosse stata sospesa, una presa di posizione dell’INPS o copia della decisione (pag. 9 – 1/1)
Con e-mail del 2 novembre 2017 il __________ ha risposto alla Cassa che al ricorrente “era stata accorda[ta] una pensione d’invalidità italiana, con decisione 30.01.2015. Trattandosi di un assegno d’invalidità è sog[g]etto a revisione, pertanto abbiamo riattivato la richiesta di revisione in data 31.05.2017, che risulta a tutt’oggi in corso, ma a tutt’oggi non possiamo confermare se verrà riconfermata e quali importi verranno stabiliti a partire dal 01.06.2017. L’importo mensile incassato era di euro 116.97. Cautelativamente potreste confermare gli importi precedenti, con riserva di rettificare e conguagliare eventuali compensazioni, non appena l’INPS delibererà la nuova decisione” (pag. 10 – 1/1).
Allo scritto è stata allegata una comunicazione dell’INPS del 2 gennaio 2017 da cui emerge che il ricorrente beneficia da gennaio 2014 di un “assegno di invalidità” che a gennaio 2017 ammontava a euro 312.10 lordi mensili, che dopo detrazione delle trattenute, si riduceva a euro 116,97 al mese. Nello scritto figura inoltre che la trattenuta addizionale IRPEF di euro 35,89 viene effettuata dalla rata di gennaio alla rata di novembre e che nel corso del 2017 scade il triennio di validità dell’assegno e dovrà pertanto presentare una nuova domanda (pag. 11 – 4/5).
In un’email del 7 novembre 2017 la Cassa ha scritto al curatore, tra l’altro, che per “quanto riguarda la rendita dell’INPS, il __________ mi ha trasmesso il certificato della pensione 2017, mi hanno precisato che è in fase di ripristino. Pertanto prima di procedere a emettere la decisione di PC, la invito a volermi comunicare circa l’esito dell’incontro del prossimo venerdì” (pag. 14 – 2/3).
Con decisione del 21 novembre 2017 la Cassa ha calcolato le prestazioni complementari e nell’allegato foglio di calcolo ha preso in considerazione un reddito da attività dipendente pari a fr. 0 e rendite estere pari a fr. 0.
Il 27 novembre 2017 il curatore ha informato la Cassa che il ricorrente svolge un’attività per la società __________ dove percepisce un reddito sociale mensile di fr. 300 in media e che venerdì pomeriggio si sarebbe recato presso l’amministrazione per chiarire in modo definitivo il diritto alla prestazione complementare.
Il 29 novembre 2017 la Cassa ha calcolato il diritto alla prestazione dal 1.12.2017, prendendo in considerazione un importo di fr. 3'600 di reddito da attività dipendente e di fr. 0 di reddito da rendite estere (pag. 21 – 1/2).
Con decisione datata 11 dicembre 2017 la Cassa ha calcolato il diritto alle prestazioni complementari dal 1.1.2018, con un reddito da lavoro di fr. 3'600 e rendite estere pari a fr. 0 (pag. 26 – 1/2).
Il 14 dicembre 2017 il __________ ha scritto alla Cassa allegando la “decisione di riconferma assegno d’invalidità italiano, come da unita decisione, emessa dalla sede INPS di __________ in data 16.11.2017. La sede inps di __________ ci informa che il provvedimento di ricalcolo per gli arretrati verrà attivato nel 2018” (pag. 22 – 1/1). Nello scritto figura che la richiesta presentata il 31 maggio 2017 è stata accolta e che l’assegno di invalidità viene confermato per un ulteriore periodo di tre anni decorrente dalla scadenza del precedente triennio (pag. 23 – 1/1).
Il 17 dicembre 2018 è stata emessa la decisione per il periodo dal 1° gennaio 2019, con i medesimi parametri testé esposti (pag. 34 - 1/2).
Il 12 febbraio 2021, nell’ambito della revisione per il 2020, la Cassa ha chiesto all’insorgente di produrre, tra l’altro, i certificati della pensione italiana dal 2017 al 2020 e copia del certificato di salario 2018 oltre ad una copia del datore di lavoro che attesti da quando non esercita più un’attività lavorativa (pag. 57 – 1/4).
Dalla documentazione prodotta risulta per il 2020 un “imponibile pensione/i INPS” di euro 3'469,48, un’imposta lorda di euro 797,98 e una detrazione per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati di euro 1'880 (pag. 60 – 10/106), nel 2018 un imponibile di euro 4'101,63 (pag. 60 – 90/106), nel 2019 un imponibile di euro 4'146,74 (pag. 60 – 101/106).
Nelle tassazioni fiscali IC figura nel 2018 un importo di rendite vitalizie e altre rendite di fr. 4'101 (pag. 56 – 14/24), nel 2019 di fr. 4'160, oltre fr. 6'315 di reddito da lavoro (pag. 60 – 15/106),
È inoltre stata prodotta una dichiarazione della __________ secondo cui l’interessato ha lavorato dall’11 febbraio 2019 al 21 dicembre 2020 presso il laboratorio protetto __________ lavorando alla Cassa negozio e facendo piccole pulizie. L’impiego è stato interrotto fino a data da definire per poter occuparsi della sua salute ed iniziare un percorso riabilitativo ad __________ (pag. 60 – 24/106).
Nel 2017 figura un reddito percepito dalla società __________ di fr. 3'793 netti (pag. 60 – 29/106), nel 2018 di fr. 2'517 (pag. 60 – 23/106), nel 2019 dalla __________ di fr. 6’830 (pag. 60 – 30/106).
Sulla base dei nuovi dati, la Cassa ha ricalcolato le prestazioni, accertando un importo versato in troppo pari a fr. 16'245, compensato in parte con la prestazione del mese di dicembre 2017, per un importo da restituire di fr. 15'406.
2.6. Secondo consolidata giurisprudenza federale, la buona fede come presupposto per il condono non è già data con l'ignoranza del vizio giuridico. Piuttosto, il beneficiario delle prestazioni non solo non deve essere colpevole di dolo, ma anche di grave negligenza. Pertanto, da un lato, la buona fede decade sin dall'inizio quando la prestazione che è stata concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente negligente dell'obbligo di segnalare o di fornire informazioni. D'altro lato, la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente. In questo caso, il grado di diligenza richiesto viene valutato secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata (capacità di giudizio, stato di salute, livello di istruzione, ecc.) (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008, consid. 4.4.1). Il comportamento che esclude la buona fede non deve necessariamente consistere in una violazione dell'obbligo di segnalare o informare. Viene presa in considerazione anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione (STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2).
Tuttavia, la buona fede è generalmente negata in caso di calcoli errati delle PC se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC o lo controlla solo poco accuratamente e quindi non segnala un errore grave in esso contenuto, da lei facilmente riconoscibile (STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3).
Nella STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, l'Alta Corte ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non ha ammesso la buona fede dell'assicurato. Essa ha evidenziato che anche nel caso in cui il figlio avesse effettivamente avvisato tempestivamente l'autorità competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere che anche dopo il suo decesso le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.
L'Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha pure confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che l'assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell'avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All'assicurato è stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all'autorità competente.
Nella citata DTF 138 V 218 (= SVR 2012 AHV Nr. 12), nel 2012 il Tribunale federale ha negato la buona fede quale condizione del condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per vedovo.
Il Tribunale federale ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell'obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte dell'assicurato.
Colui che si risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l'annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l'ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l'ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.
Va infine menzionata la STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021 (pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7). In quel caso delle prestazioni complementari alla rendita per i figli di un padre al beneficio di una rendita d’invalidità erano state versate alla madre, che viveva con i bambini.
L’amministrazione, in maniera errata, nel calcolo annuale delle prestazioni complementari ha preso in considerazione gli assegni per i figli nella misura di fr. 500 invece di fr. 6'000 (fr. 500 al mese per 12 mesi), e questo per più anni. L’errore di calcolo ha comportato il versamento di prestazioni complementari superiori a quelle dovute.
L’amministrazione ha chiesto la restituzione della differenza pagata in troppo ed ha negato il condono.
Il Tribunale federale ha confermato la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo che ha annullato la decisione di rifiuto del condono, riconoscendo la buona fede dell’assicurata e rinviando gli atti all’amministrazione per l’esame della condizione dell’onere gravoso.
Secondo l’Alta Corte nel caso di specie era stata commessa solo una negligenza lieve.
Il Tribunale federale ha esaminato minuziosamente il foglio di calcolo delle prestazioni complementari ed ha accertato che esso non indicava, per le differenti poste, se si trattava di importi annuali o mensili. Sebbene in un altro punto del foglio di calcolo le rendite AVS/AI e del secondo pilastro, senza tuttavia alcuna indicazione, erano state manifestamente fissate sulla base di un importo annuale, il Tribunale federale ha negato che la beneficiaria, nel preciso caso di specie, fosse tenuta a rendersene conto, poiché non era evidente che anche per gli assegni per i figli il calcolo andava effettuato su base annua.
Anche perché la stessa amministrazione, che aveva più familiarità con il proprio foglio di calcolo, non aveva rilevato, in più occasioni, di aver commesso un errore:
" 5.4. Aufgrund des wie dargelegt nicht sehr übersichtlichen Aufbaus des Berechnungsblattes, insbesondere des Fehlens eines klaren und an der richtigen Stelle angebrachten textlichen Hinweises auf die Massgeblichkeit der Jahresbetreffnisse, und mit Blick darauf, dass ihr kein mit den Kinderzulagen im Zusammenhang stehendes, entsprechende Rückschlüsse zulassendes Erwerbseinkommen anzurechnen war, konnte die Beschwerdegegnerin nicht ohne weiteres erkennen, dass die Kinderzulagen irrtümlich mit dem Monats- statt mit dem Jahresbetreffnis (d.h. mit Fr. 500.- statt mit Fr. 6000.-) in die EL-Berechnung einbezogen worden waren. Daran vermag auch nichts zu ändern, dass die betragliche Abweichung mit Fr. 5500.- pro Jahr nicht unerheblich war. Anders dürfte es sich wohl verhalten, wenn bei der Beschwerdegegnerin eine Einkommensposition von mehreren tausend Franken überhaupt nicht angerechnet worden wäre, weil das vollständige Fehlen einer Einkommensquelle bei der Durchsicht des EL-Berechnungsblattes in der Regel sofort auffallen müsste (vgl. beispielsweise Urteil 9C_385/2013 vom 19. September 2013 E. 4.4 [betreffend eine Altersrente der beruflichen Vorsorge von Fr. 7128.- pro Jahr]). Dass es sich hier nicht um einen gravierenden, leicht erkennbaren Fehler handelte, gilt umso mehr, als das Versehen nicht einmal von der - mit ihrem eigenen Formular bestens vertrauten - Ausgleichskasse selbst bemerkt wurde: Obwohl sie von Anfang an wusste (anders als die Beschwerdegegnerin, der sich dieser Umstand zuerst erschliessen musste), dass nur Jahresausgaben und -einnahmen in die Tabelle Eingang finden können, entging der Kasse auch im Rahmen der beiden folgenden Neuberechnungen vom 14. Dezember 2017 und 20. Dezember 2018, dass der Betrag von Fr. 500.- bei den Kinder-/Familienzulagen nicht stimmen konnte, hätte dies doch einer Zulage von rund Fr. 21.- pro Kind und Monat entsprochen. Bei dieser Sachlage überzeugt in keiner Weise, dass die Ausgleichskasse von einem offensichtlichen Fehler ausgeht, welcher der Beschwerdegegnerin hätte auffallen müssen, entdeckte sie doch den Fehler selber erst im November 2019 (vgl. Berechnungsblatt vom 4. November 2019), nachdem sie ihn zweimal wiederholt hatte. “
2.7. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, hanno concretizzato come segue la giurisprudenza sulla nozione di buona fede.
Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da lui secondo le circostanze del caso.
Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo d'informare oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate indebitamente.
Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.
2.8. In concreto, per quanto concerne la rendita estera, dalle tavole processuali emerge che il ricorrente ed il suo curatore hanno notificato la sua presenza ed il suo ammontare in numerose occasioni.
L’assicurato ne ha accennato nella richiesta di prestazioni del 12 luglio 2017 (“percepite su un conto estero Per info contattare il curatore”). Il curatore, così richiesto, ha trasmesso alla Cassa dapprima l’estratto del conto bancario su cui è versata la rendita estera e dove figura l’importo conseguito nei primi tre mesi del 2017 (euro 351,36).
In seguito il __________ ha informato la Cassa che attualmente era pendente una richiesta di ripristino della rendita INPS con effetto dal 1° giugno 2017 e che l’importo mensile netto ammontava a euro 116.97 (lordo euro 312.10; cfr. scritto del 2 gennaio 2017) chiedendo di prendere cautelativamente in considerazione gli importi precedenti. Il 7 novembre 2017 la Cassa ha confermato al curatore che la rendita INPS era “in fase di ripristino”.
Malgrado l’assicurato abbia indicato di percepire una rendita INPS ed il suo curatore ed il __________ abbiano trasmesso la documentazione rilevante con l’indicazione che la prestazione era in fase di ripristino (cfr. in particolare pag. 11 – 4/5 e pag. 7 – 3/5), la Cassa, il 21 novembre 2017, il 27 novembre 2017 e l’11 dicembre 2017, nel calcolo delle prestazioni complementari non ha preso in considerazione il reddito estero di euro 312.10 lordi al mese, pari a euro 116.97 netti.
Ciò non è avvenuto neppure dopo il 14 dicembre 2017, quando il __________ ha scritto alla Cassa allegando uno scritto dell’INPS dove figura che la richiesta di ripristino della prestazione è stata accolta e che l’assegno di invalidità è stato confermato per un ulteriore periodo di tre anni decorrente dalla scadenza del precedente triennio (pag. 23 – 1/1).
Per quanto concerne l’obbligo di informazione relativo alla rendita dell’INPS, al ricorrente ed al suo curatore non può essere mosso il rimprovero di non avere informato la Cassa, poiché sin dalla domanda di prestazioni l’insorgente ha indicato di essere al beneficio di una rendita estera ed in seguito ha prodotto sia l’estratto conto della banca __________ su cui avveniva il pagamento della prestazione e dove figurava il totale degli accrediti dei primi tre mesi, sia le decisioni dell’INPS.
La documentazione allegata dal ricorrente è sempre stata chiara e completa. Se l’amministrazione avesse avuto dei dubbi circa l’importo da prendere in considerazione (euro 116,97 x 13 [importo netto], euro 312,10 X 13 [importo lordo] o un altro importo), avrebbe dovuto chiedere ulteriori delucidazioni al ricorrente.
In concreto, non prendendo in considerazione la rendita estera, la Cassa di compensazione ha commesso un errore.
Nessun rimprovero di non avere dichiarato la rendita INPS può essere mosso al ricorrente ed al suo curatore, che hanno risposto alla richiesta di documentazione della Cassa.
Come già più volte evidenziato (STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022; STCA 33.2021.3 del 19 aprile 2021, consid. 2.9), nonostante l'importante mole di lavoro a cui è confrontata l’amministrazione, si impone una maggiore attenzione da parte dei funzionari nell'evasione delle domande. Soprattutto quando tutti i necessari documenti e le opportune informazioni sono debitamente forniti.
Una negligenza della Cassa, infatti, va a discapito dei beneficiari di PC che, già bisognosi di aiuti statali, sono chiamati poi a restituire prestazioni ricevute in troppo, malgrado la loro collaborazione, magari anche in maniera importante.
È vero che nel caso di specie nel foglio di calcolo delle decisioni del 21 novembre 2017, del 29 novembre 2017 e dell’11 dicembre 2017 ed in quelli per il 2018 e 2019 figura un importo pari a fr. 0 alla voce rendite estere e che di principio l’assicurato che riceve una decisione della Cassa di compensazione deve verificare minuziosamente se quanto dichiarato è stato preso in considerazione. Va in effetti evidenziato che sui fogli di calcolo per le prestazioni complementari all'AVS/AI allegati alle decisioni della Cassa di compensazione gli assicurati sono resi attenti che "Il calcolo è da verificare. Si prega di comunicarci eventuali differenze o dati mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni. "L'obbligo d'informare" e la "restituzione" sono descritti sulla decisione allegata.".
Viene dunque fatto obbligo al beneficiario delle PC di avvertire immediatamente l'amministrazione di ogni cambiamento che potrebbe modificare il diritto alle prestazioni complementari.
Nel caso concreto, tuttavia non va sottaciuto che la Cassa ha emanato nel giro di pochi giorni tre distinte decisioni (dal 21 novembre 2017 all’11 dicembre 2017), senza tenere conto del reddito estero, malgrado l’amministrazione stessa, pochi giorni prima l’emanazione della prima decisione (il 7 novembre 2017) fosse a conoscenza del suo prossimo ripristino e malgrado pochi giorni dopo l’emanazione della terza decisione (14 dicembre 2017) il __________ avesse indicato espressamente che la rendita era stata ripristinata retroattivamente dal 1° giugno 2017.
Considerato che l’ammontare netto della medesima nel 2017 era di euro mensili 116,97 (nel 2019 l’imponibile era di euro 4'101.63 [cfr. pag. 60 – 90/106]) l’assicurato ed il suo curatore potevano partire dal presupposto che, vista l’esiguità dell’importo, esso non andava preso in considerazione nel calcolo della prestazione.
Tanto più che la Cassa, che meglio conosce i meccanismi di calcolo, ha omesso in tre occasioni e nel giro di poche settimane di ritenere il reddito estero ed ha persistito nel suo errore anche nel 2019 e nel 2020 (cfr. sul tema la STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7, dove la differenza era di fr. 5'500 all’anno).
Questo TCA ritiene pertanto che per quanto concerne l’assenza di una reazione del ricorrente, rispettivamente del suo curatore alla mancata presa in considerazione della rendita dell’INPS sia stata commessa solo una negligenza lieve e la buona fede vada riconosciuta.
Ciò vale tuttavia solamente fino al mese di gennaio 2019 compreso.
Infatti, l’assicurato, dopo aver svolto un’attività presso un laboratorio protetto della __________, dove nel 2017 aveva conseguito un reddito mensile di circa fr. 300, dichiarato e preso in considerazione dall’amministrazione, poi ridottosi nel 2018, dall’11 febbraio 2019 ha ricominciato un nuovo lavoro presso un altro laboratorio protetto, conseguendo un reddito annuo superiore (nel 2019: fr. 6'135 in luogo di fr. 3'600).
Il suo curatore, che il 27 novembre 2017 aveva segnalato alla Cassa il salario mensile medio di fr. 300 (pag. 18 – 1/1), avrebbe dovuto subito comunicare all’amministrazione il nuovo contratto di lavoro e l’aumento del reddito percepito dal ricorrente.
È vero che l’importo era inizialmente difficilmente quantificabile alla luce del fatto che la presenza del ricorrente, a causa dei suoi problemi di salute, non era prevedibile.
Tuttavia egli avrebbe dovuto trasmettere all’amministrazione il contratto di lavoro e definire con la medesima il ritmo con il quale notificarle i proventi, alfine di calcolare nel modo più aderente alla realtà l’ammontare della prestazione.
Non avendo comunicato la sottoscrizione del secondo contratto di lavoro, è stata commessa una negligenza grave.
In queste condizioni la buona fede del ricorrente (e del suo curatore) può essere riconosciuta solo per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2019.
In questo senso il ricorso va parzialmente accolto e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché esamini la condizione dell’onere troppo grave per il lasso di tempo in questione.
Per il resto il ricorso va respinto.
2.9. Per l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento.
In concreto il ricorrente è rappresentato dal suo curatore.
Per quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 129 II 297 consid. 5, DTF 119 Ib 412, DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in SZS 1991 pag. 180 ss) ed è concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329; cfr. la sentenza 30.2009.32 del 2 aprile 2010).
Inoltre, l'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 129 II 297 consid. 5; DTF 119 Ib 412; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a).
Con sentenza K 63/06 del 5 settembre 2007 (cfr. anche sentenza K 123/06 del 6 dicembre 2007 e sentenza K 139/06 del 31 gennaio 2008, consid. 8), il Tribunale federale, a proposito del riconoscimento di ripetibili ad un'assicurata in quel caso rappresentata da un curatore, ha affermato:
" La ricorrente contesta il diritto dell'assicurato a indennità di parte per la procedura cantonale. Osserva che quest'ultimo ha agito per il tramite di un curatore e quindi non con l'assistenza di una persona particolarmente qualificata nello specifico settore del diritto delle assicurazioni sociali. In via subordinata, contesta l'importo riconosciuto, ritenuto del tutto arbitrario.
(…).
5.4 Quanto al giudizio sulla persona avente diritto a ripetibili in sede cantonale, giova rammentare che questa Corte a più riprese ha avuto modo di confrontarsi con la questione e di rilevare a tal proposito l'opportunità di considerare anche la propria prassi in materia (art. 159 OG) per risolvere il tema (DTF 126 V 11 consid. 1).
5.4.1 Essa ha in particolare già avuto modo di riconoscere il diritto all'indennità di assicurati rappresentati segnatamente dall'Associazio-ne svizzera degli invalidi (ora: Procap), dal servizio giuridico della Federazione svizzera per l'integrazione delle persone portatrici di handicap, dalla Pro infirmis, da un Sindacato, da un Patronato, dalla Caritas, ecc. (v. DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
5.4.2 Un diritto a ripetibili (ridotte), in applicazione dell'art. 159 cpv. 1 OG, è pure stato riconosciuto a un'assicurata patrocinata da un medico (consid. 7 non pubblicato in DTF 122 V 230): in quella occasione il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha evidenziato come il mandatario - che tutte le circostanze facevano ritenere agisse dietro rimunerazione - fosse particolarmente qualificato per rappresentare l'interessata nello specifico processo (concernente la presa a carico, da parte dell'assicurazione contro gli infortuni, delle conseguenze di una puntura di zecca che aveva provocato l'insorgere di una borreliosi).
5.4.3 Il diritto a ripetibili è per contro stato rifiutato - in applicazione del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, abrogato in seguito all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA - a un assicurato, che, pur vincendo in causa, era stato patrocinato da un ente incaricato dell'assistenza pubblica. Questa Corte ha ritenuto non giustificarsi in simile evenienza l'assegnazione di un'indennità di parte poiché il mandatario assisteva l'interessato a titolo gratuito e quest'ultimo non aveva pertanto da assumersi le spese per la tutela dei suoi interessi (DTF 126 V 11 consid. 5 pag. 13; giurisprudenza che è stata confermata anche sotto l'imperio della LPGA dalla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 245/04 del 14 aprile 2005).
5.4.4 Con particolare riferimento alla rappresentanza da parte di un curatore o tutore, questo Tribunale ha proceduto a distinguere due situazioni: quella in cui l'assicurato è patrocinato da un "semplice" curatore/tutore e quella in cui il rappresentante è allo stesso tempo avvocato o comunque giurista.
Richiamandosi alla giurisprudenza sviluppata in relazione agli (abrogati) art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS e 87 lett. g LAMal, questa Corte si è così, da un lato, pronunciata in favore del diritto all'indennità per ripetibili di una persona assistita da un avvocato (o comunque da un giurista), precedentemente designato curatore o tutore, che aveva ottenuto successo in causa per conto del suo pupillo (DTF 124 V 338 consid. 4 pag. 345; in questo senso pure le sentenze inedite del Tribunale federale delle assicurazioni I 178/88 del 29 luglio 1988, e H 199/80 del 26 febbraio 1982). Dall'altro lato, essa ha per contro negato, in applicazione dell'art. 159 OG, lo stesso diritto in relazione all'operato di un "semplice" curatore intervenuto a prendere posizione su un ricorso di diritto amministrativo dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (sentenza I 459/05 del 24 luglio 2006, consid. 4). In quest'ultima vertenza, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha giudicato che la parte resistente (l'assicurato) non era rappresentata da una persona (il curatore) particolarmente qualificata, motivo per il quale non poteva vantare il diritto a ripetibili, e ciò nemmeno a dipendenza di un dispendio lavorativo superiore al normale di quest'ultimo (sentenza citata, ibidem; v. inoltre pure sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, consid. 9).
5.5 Dagli atti di causa non risulta che la curatrice dell'assicurato sia giurista o comunque in possesso di una specifica formazione nella materia in causa. Conformemente alla suesposta giurisprudenza il suo intervento non poteva di conseguenza giustificare l'assegnazione di un'indennità per ripetibili, come per contro ha giudicato il primo giudice. Né la Corte cantonale ha per il resto ravvisato un comportamento temerario della qui ricorrente; comportamento che, datene le condizioni, avrebbe eventualmente pure potuto legittimare l'assegnazione di simili indennità (cfr. per analogia DTF 127 V 205, 110 V 132 consid. 4d pag. 134). Ne discende che il ricorso dell'assicuratore ricorrente merita di essere accolto.”.
Anche nel caso di specie, dagli atti di causa non emerge che il curatore dell'insorgente sia giurista o comunque in possesso di una specifica formazione nella materia in causa. Né si può ravvisare un agire temerario da parte della Cassa. Ne segue che non vanno assegnate ripetibili.
Infine, va rilevato che portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui ha negato il condono per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2019 e l’incarto è rinviato all’amministrazione affinché esamini la condizione dell’onere troppo grave. Per il resto il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti