Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
33.2023.5

 

TB

Lugano

17 aprile 2023     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso dell'8 febbraio 2023 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 5 gennaio 2023 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Il 1° ottobre 2021 (doc. 3) RI 1, 1961, cittadino italiano, ha richiesto le prestazioni complementari alla rendita intera di invalidità accordatagli il 23 settembre 2021 (doc. 3-14/59) con effetto retroattivo dal 1° settembre 2019, segnalando, in particolare, di essere entrato in Svizzera la prima volta il  2006 e di avere in corso una domanda di rinnovo del permesso B di dimora (doc. 3-33/59).

                          1.2.  Il 17 gennaio 2022 (doc. 8), il 24 febbraio 2022 (doc. 9), il 12 aprile 2022 (doc. 15) e il 2 giugno 2022 (doc. 20) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al richiedente una dichiarazione relativa alla decisione sulla domanda per il permesso B. L'assistente sociale che si occupa dell'assicurato le ha trasmesso il 10 giugno 2022 (doc. 21) la decisione negativa emessa l'8 aprile 2022 (doc. C1) dall'Ufficio della migrazione concernente il rilascio del permesso di dimora B UE/AELS senza attività e la conferma dell'inoltro al Consiglio di Stato del ricorso (doc. C) contro questo diniego (doc. 22-8/8).

 

                          1.3.  Con decisione su opposizione del 5 gennaio 2023 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha confermato la reiezione del 22 agosto 2022 (doc. 23) della richiesta di prestazioni stante la mancata concessione del permesso di dimora e ha respinto l'opposizione del 2 settembre 2022 (doc. A1) dell'assicurato.

Citando il Messaggio del 4 maggio 2016 (FF 2016 2621) relativo alla modifica della legge federale sugli stranieri, la Cassa di compensazione ha evidenziato che il nuovo art. 5 cpv. 1 LPC permette di rifiutare le prestazioni complementari agli stranieri che dimorano illegalmente in Svizzera e ha eliminato la situazione che verrebbe a crearsi con l'applicazione del solo art. 4 cpv. 1 LPC, che riconosce la residenza in Svizzera anche se lo straniero non è più titolare di un permesso di dimora, cosicché non dovrebbe più essere possibile percepire le prestazioni complementari una volta revocato il permesso di dimora (FF 2016 2651). L'amministrazione ha concluso che, contrariamente a quanto sostenuto nell'opposizione, l'assicurato non dimorava legalmente in Svizzera, perché non disponeva di un permesso B UE/AELS. Inoltre, non si trattava di un rinnovo, ma di una nuova domanda di rilascio del permesso B UE/AELS, visto che l'8 aprile 2016 l'Ufficio della migrazione aveva già negato il rilascio di tale permesso. In assenza, quindi, dei necessari presupposti dati dalla dimora legale in Svizzera (artt. 4 e 5 LPC), la prestazione complementare non poteva essere concessa.

 

                          1.4.  L'8 febbraio 2023 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al Tribunale postulando il riconoscimento del diritto alle prestazioni complementari.

Il ricorrente ha rilevato che il rifiuto della Cassa cantonale di compensazione e quello dell'Ufficio della migrazione sono strettamente interconnessi, visto che quest'ultimo gli ha negato il permesso sostenendo una mancanza di mezzi sufficienti per vivere e la Cassa non gli ha riconosciuto le PC perché non ha ancora ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno.

È dunque la Cassa che blocca l'erogazione di quello che le serve - il domicilio in Svizzera - per riconoscergli il diritto perché, a suo dire, ricorrere alle PC non è un motivo per non rilasciargli l'autorizzazione di soggiorno. L'assicurato ha indicato che, a parte gli anni trascorsi in Italia (1996-2017), ha sempre vissuto in Svizzera, dove ha frequentato le scuole, svolto l'apprendistato e lavorato, per una permanenza totale di 32 anni.

L'insorgente ha poi evidenziato che dopo avere lavorato per due anni e otto mesi in Ticino, da settembre 2019 è senza attività lucrativa per motivi di salute, tanto che il 23 settembre 2021 gli è stata riconosciuta una rendita intera di invalidità, perciò dispone di mezzi finanziari sufficienti potendo usufruire delle prestazioni complementari, che però gli sono state negate. Pertanto, l'assunto dell'Ufficio della migrazione non è condivisibile e con esso pure quello della Cassa.

Considerato che egli risiede in Svizzera dal 2017 e che fino al 2020 ha svolto un'attività lucrativa, e poi ha postulato il rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS senza attività lucrativa per l'insorgere di motivi di salute invalidanti, non è lecito definire la sua permanenza nel nostro Paese come illegale, dato anche l'effetto sospensivo del ricorso al Consiglio di Stato.

 

                          1.5.  La Cassa di compensazione ha chiesto al TCA, il 20 febbraio 2023 (doc. III), di respingere il ricorso, rinviando ai contenuti della decisione su opposizione.

Nella risposta l'amministrazione ha osservato che l'Ufficio della migrazione, con la sua decisione negativa, ha stabilito che l'opponente, oltre a non avere comprovato di non dipendere dall'aiuto sociale, non adempie neppure i requisiti per il riconoscimento di un diritto a rimanere in Svizzera secondo gli artt. 4 Allegato I ALC e 22 OLCP.

Pertanto, ritenuta la mancata concessione del permesso e in assenza dei requisiti posti dagli artt. 4 e 5 LPC - dimora legale in Svizzera -, non è dato il diritto alle PC, indipendentemente dalla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso al Consiglio di Stato, dato che la pendenza di un ricorso contro una decisione di rifiuto di concedere un permesso di dimora non fa nascere nello straniero, che non è legittimato a risiedere in Svizzera, il diritto a risiedere legalmente e, quindi, a domandare e ricevere le prestazioni complementari.

 

                          1.6.  Il 6 marzo 2023 (doc. V) il ricorrente ha replicato contestando la tesi dell'amministrazione, secondo cui egli non avrebbe diritto a risiedere nel nostro Paese, considerato che invece vi dimora da decenni, fatta eccezione del periodo dal 1996 al 2017.

Infatti, il 7 dicembre 2016 l'assicurato ha formulato domanda di rilascio di un permesso B UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa e il 2 giugno 2020 per soggiornare senza attività lucrativa. Da allora è pendente la procedura di rinnovo del permesso, che ora è al vaglio del Consiglio di Stato. Pertanto, visto che da gennaio 2017 a settembre 2019, anche se da luglio 2018 a tempo parziale, è stato attivo quale badante di sua mamma, l'assicurato ritiene di avere lavorato per più di due anni.

D'altronde, l'Ufficio della migrazione non ha avviato una procedura di revoca del suo permesso per soggiorno illegale, ma continua a tentennare sul rinnovo sostenendo che non dispone di mezzi sufficienti, ciò che non è corretto, visto che le PC, che gli sono ingiustamente negate, garantiscono il mantenimento.

Infine, il diritto a rimanere in Svizzera è dato sia dall'art. 4 Allegato I ALC, avendo cessato l'attività lucrativa a causa di un'inabilità lavorativa permanente, sia indipendentemente dal fatto che il ricorrente si rivolge all'aiuto sociale, giacché le prestazioni complementari non rientrano nell'aiuto sociale.

 

                          1.7.  La Cassa di compensazione ha informato il TCA di non avere ulteriori considerazioni da formulare (doc. VII) e il ricorrente non ha più preso posizione (doc. VIII).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

 

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

 

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC 1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

 

                          2.2.  In virtù dell'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.

 

Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.

 

Secondo l'art. 5 cpv. 1 LPC, gli stranieri hanno diritto alle prestazioni complementari solamente se dimorano legalmente in Svizzera. Devono inoltre aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine d'attesa).

 

                          2.3.  La concessione delle prestazioni complementari è subordinata alla condizione che la persona abbia diritto (art. 4 cpv. 1 lett. a, abis, ater e c LPC) o, in precise circostanze, avrebbe avuto diritto (art. 4 cpv. 1 lett. b e d LPC), alle prestazioni complementari all'AVS/AI e che abbia il suo domicilio e la sua dimora abituale in Svizzera. Delle condizioni supplementari, ossia il termine d'attesa prima di avere diritto alle prestazioni, sono inoltre richieste per determinate categorie di cittadini stranieri.

Oltre a queste condizioni personali (artt. 4 e 5 LPC), per beneficiare delle PC occorre adempiere alle condizioni economiche fissate dalla legge (art. 9 segg. LPC) (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, N. 1 ad art. 4 pag. 27).

 

Se, quindi, l'art. 4 LPC è applicabile a tutte le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che richiedono le prestazioni complementari, l'art. 5 LPC si riferisce soltanto agli stranieri, ma unicamente a quelli ai quali non si applica né l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea (Accordi bilaterali) né la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'AELS (art. 32 LPC).

 

Va a questo proposito evidenziato che il Tribunale federale ha da tempo stabilito che i cittadini di uno Stato contraente dell'ALC hanno diritto alle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità alle condizioni previste all'art. 2 cpv. 1 vLPC (attuale art. 4 cpv. 1 LPC), allo stesso modo dei cittadini svizzeri (DTF 133 V 265 consid. 5.3: "En soumettant l'octroi de prestations complémentaires aux ressortissants étrangers non seulement aux conditions posées pour les ressortissants suisses, mais à des conditions supplémentaires de résidence en Suisse avant la date pour laquelle ils demandent ces prestations, l'art. 2 al. 2 LPC est directement discriminatoire. Dès lors qu'elle a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse, l'intimée devrait pouvoir prétendre l'octroi de prestations complémentaires aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, conformément aux art. 3 par. 1 et 10bis par. 1 du règlement n° 1408/71. L'intimée et l'OFAS ne le contestent d'ailleurs pas. Aussi convient-il d'examiner le droit aux prestations litigieuses en faisant abstraction de la nationalité étrangère de l'intimée et des conditions posées par l'art. 2 al. 2 LPC.".).

 

Questo principio è stato confermato anche vigenti dal 1° gennaio 2008 le nuove norme in materia di condizioni generali (art. 4 LPC) e condizioni supplementari per gli stranieri (art. 5 LPC) per ottenere le prestazioni complementari. Nella STF 9C_885/2018 del 16 agosto 2019 concernente un richiedente portoghese che viveva a Ginevra da oltre 10 anni, al considerando 4.3 "le Tribunal fédéral a retenu que les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux prestations complémentaires aux mêmes conditions que les ressortissants suisses (ATF 133 V 265 consid. 5.3 p. 272). On ne saurait donc opposer au recourant la condition du délai de carence de l'art. 5 al. 1 LPC sous peine de discrimination directe.".

Il medesimo concetto, ma in termini opposti, è stato espresso nella STF 9C_38/2020 del 20 ottobre 2020 relativa a una cittadina brasiliana abitante a Ginevra, in cui l'Alta Corte ha confermato la condizione del termine di attesa di 10 anni per i cittadini di Stati terzi:

 

" La recourante n'est pas ressortissante d'un Etat partie à l'ALCP. Il s'ensuit que le délai de carence de dix ans prévu à l'art. 5 al. 1 LPC (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2018) peut lui être opposé sans que cela constitue une discrimination directe prohibée par l'ALCP (cf. ATF 133 V 265 consid. 5.3 p. 272 avec les références; arrêt 9C_885/2018 du 16 août 2019 consid. 4.3).".

 

                          2.4.  Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2022, hanno concretizzato come segue i concetti esposti sul diritto alle prestazioni complementari da parte di cittadini stranieri.

 

Per il N. 2110.01 DPC, un assicurato ha diritto alle PC se adempie cumulativamente le seguenti condizioni:

 

-  ha diritto a una determinata prestazione di base dell'AVS o dell'AI o lo avrebbe se avesse compiuto il periodo minimo di contribuzione previsto per queste assicurazioni;

-  è domiciliato e dimora abitualmente in Svizzera;

-  possiede la cittadinanza svizzera o, se straniero, apolide o rifugiato, ha soggiornato per un certo periodo senza interruzione nel nostro Paese (i cittadini degli Stati membri dell'UE, dell'AELS o del Regno Unito assoggettati al regolamento (CE) n. 883/04 sono però equiparati agli svizzeri);

-  la sua sostanza è inferiore a un determinato importo e

-  le sue spese riconosciute superano le sue entrate computabili.

 

Il N. 2310.01 DPC dispone che il diritto alle PC presuppone il domicilio civile secondo i N. 1210.02 segg. e la dimora abituale in Svizzera. In caso di soggiorno prolungato all'estero il versamento delle PC è pertanto sospeso e riprende soltanto al rientro in Svizzera.

 

Per il N. 2320.01 DPC, è considerata dimora abituale solo la presenza effettiva e legale in Svizzera. I periodi in cui una persona ha soggiornato illegalmente in Svizzera non sono presi in considerazione per il calcolo della durata della dimora (STFA P 42/90 dell'8 gennaio 1992 e STF 9C_423/2013 del 27 agosto 2014 concernente un caso ticinese). Non sono considerati neppure i periodi in cui una persona non era assoggettata, per un motivo qualsiasi, all'obbligo assicurativo nell'AVS/AI.

Giusta il N. 2410.01 DPC, per la concessione di PC ai cittadini svizzeri, ai cittadini degli Stati membri dell'UE, dell'AELS oppure a quelli del Regno Unito assoggettati al regolamento (CE) n. 883/04 non è richiesta una durata minima del domicilio o della dimora in Svizzera.

 

Secondo il N. 2410.02 DPC, per tutti gli altri cittadini stranieri, per i rifugiati e per gli apolidi sono invece previsti termini d'attesa. Per poter richiedere una PC, queste persone devono cioè essere state domiciliate e aver avuto la dimora abituale in Svizzera senza interruzione per un certo periodo immediatamente prima dell'inizio del diritto (v. N. 2420.01–2420.03).

 

                          2.5.  Con l'introduzione, il 1° luglio 2018, della prima frase dell'art. 5 cpv. 1 LPC ("Gli stranieri hanno diritto alle prestazioni complementari solamente se dimorano legalmente in Svizzera."), il legislatore ha voluto espressamente rifiutare il versamento delle prestazioni complementari agli stranieri che dimorano illegalmente in Svizzera (FF 2016 2675).

                                  Nel Messaggio del 4 marzo 2016 concernente la modifica della legge federale sugli stranieri (FF 2016 2621), entrata in vigore il 1° gennaio 2019, il Consiglio federale ha sottolineato che:

 

" (…) il presente disegno di legge prevede che non debba essere più possibile percepire prestazioni complementari una volta revocato il permesso di dimora o di soggiorno di breve durata. Si propone di modificare la LPC di conseguenza.” (FF 2016 2651).

 

Nel Messaggio citato il Consiglio federale ha precisato che:

 

" Secondo l'articolo 5 capoverso 1 LPC gli stranieri devono aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine d'attesa). Per i cittadini delle parti contraenti, per i quali la convenzione di sicurezza sociale applicabile prevede una rendita straordinaria, il termine d'attesa è in alcuni casi di cinque anni. Anche per i rifugiati e gli apolidi il termine d'attesa è di cinque anni (art. 5 cpv. 2 LPC). Secondo la giurisprudenza [STFA P 42/90 dell'8 gennaio 1992], nel determinare la durata del soggiorno non vanno calcolati i periodi in cui lo straniero ha dimorato illegalmente in Svizzera. Per la concessione di prestazioni complementari ai cittadini svizzeri e UE, che sottostanno al regolamento (CE) n. 883/2004, nonché ai cittadini AELS, che sottostanno al regolamento (CEE) n. 1408/71, non è prevista invece alcuna durata di residenza o di soggiorno minima.

Secondo l'articolo 4 capoverso 1 LPC, solamente gli stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto a prestazioni complementari. La presente disposizione vale anche per gli stranieri che hanno adempiuto il termine d'attesa e per quelli che non vi sottostanno." (FF 2016 2675).

Per il Consiglio federale, la modifica proposta dell'art. 5 cpv. 1 LPC mira a eliminare la situazione che deriva dal riconoscimento, in applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LPC, della residenza in Svizzera anche per lo straniero non più titolare di un permesso di dimora (FF 2016 2676).

 

Nel caso di cittadini comunitari, conformemente all'ALC, uno straniero senza attività lucrativa non ha diritto a sussidi statali e deve disporre di un'assicurazione malattia sufficiente (art. 24 cpv. 1 Allegato I ALC). In caso contrario, il diritto di soggiorno si estingue. Ciò vale anche se lo straniero percepisce le PC.

Tuttavia, spesso alle autorità competenti in materia di migrazione mancano tutte le informazioni necessarie per il ritiro del permesso di dimora. Lo scambio di dati previsto con gli organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari è stato perciò codificato, da una parte, nell'art. 26a LPC, intitolato "Comunicazione di dati alle autorità di migrazione", in vigore dal 1° luglio 2018 e modificato dal 1° gennaio 2019 e, dall'altra, nel capoverso 4 dell'art. 97 LStr, che prevede un obbligo di comunicazione per le autorità competenti nel settore della migrazione di fronte agli organi incaricati di versare le prestazioni complementari.

Il citato Messaggio (FF 2016 2674) si esprime così al riguardo:

 

" Se, in applicazione dell'articolo 26a LPC, l'autorità cantonale competente in materia di migrazione ottiene dei dati riguardanti il pagamento di una prestazione complementare, notifica spontaneamente l'eventuale mancata proroga o l'eventuale revoca del permesso di dimora all'organo incaricato di stabilire e versare la prestazione complementare. Ciò consente agli organi competenti in materia di prestazioni complementari di verificare l'erogazione delle prestazioni da essi concesse. (…) Questa regolamentazione concerne in linea di massima tutti gli stranieri che soggiornano in Svizzera senza esercitare un'attività lucrativa. I permessi per i cittadini di uno Stato terzo possono essere vincolati a delle condizioni. In tal caso, se la condizione per cui è stato rilasciato il permesso non è più adempiuta e se il diritto federale non prevede il diritto a un permesso, è possibile revocarlo. Ciò vale anche qualora lo straniero, per cui era stata presupposta l'esistenza di mezzi finanziari sufficienti, faccia successivamente richiesta di un aiuto sociale o prestazioni complementari.".

 

L'Esecutivo ha inoltre ricordato che

 

" A livello federale non esiste, al momento, nessuna disposizione legale che disciplini la concessione o il rifiuto dell'aiuto sociale agli stranieri che arrivano in Svizzera in cerca di un impiego. Si propone pertanto, conformemente all'ALC, di uniformare la prassi e di escludere dall'aiuto sociale gli stranieri e i loro familiari che giungono in Svizzera al solo scopo di trovare un impiego." (FF 2016 2624).

 

Al fine di completare queste ed altre misure suggerite,

 

" si propongono uno scambio di dati in caso di versamento di prestazioni complementari nonché di revoca dei permessi di dimora. Gli stranieri senza permesso di dimora in Svizzera sono inoltre espressamente esclusi dal versamento di prestazioni complementari." (FF 2016 2626).

 

                          2.6.  In tema di dimora legale in Svizzera degli stranieri quale condizione necessaria per potere ottenere le prestazioni complementari, questo Tribunale si è già pronunciato il 15 maggio 2013 con la STCA 33.2012.15, confermata dal Tribunale federale.

 

In quel suo giudizio la scrivente Corte ha analizzato il caso di una cittadina kosovara, vedova dal 2004 di un cittadino svizzero, che ha vissuto illegalmente in Svizzera dal 1992 fino al 31 marzo 2006, ossia fino all'ottenimento di un permesso di dimora B concesso dalle autorità ticinesi dal 1° aprile dal 2006, e che ha lavorato nel nostro Paese assolvendo il suo obbligo contributivo. Dal 1° marzo 2012 era al beneficio di una rendita di invalidità e il mese seguente ha chiesto le prestazioni complementari, che la Cassa cantonale di compensazione le ha rifiutato dopo avere accertato che il soggiorno legale sussisteva unicamente dal 1° aprile 2006 e non precedentemente.

 

Il TCA ha analizzato, al considerando 2.6, la giurisprudenza federale sul domicilio e la dimora abituale in Svizzera di uno straniero, evidenziando che, oltre alla condizione del domicilio secondo il codice civile e la dimora abituale in Svizzera, non doveva essere (soprattutto) dimenticata la condizione - ritenuta già nella STFA P 42/90 dell'8 gennaio 1992, ripresa 4 mesi dopo nella DTF 118 V 79 consid. 4a e ribadita nella DTF 133 V 265 consid. 7.3.2 - che lo straniero che chiede le prestazioni complementari deve essere in possesso di un'autorizzazione di soggiorno e deve quindi risiedere legalmente in Svizzera.

Questa Corte ha rilevato che, a differenza delle prestazioni dell'AVS, dell'AI, dell'IPG ed anche della LAINF, le prestazioni complementari sono esclusivamente finanziate dalle imposte e non dai contributi degli assicurati (trattandosi di prestazioni speciali a carattere non contributivo non sono esportabili ai sensi dell'art. 10bis e Allegato IIbis del Regolamento (CEE) n. 1408/71 rispettivamente dell'art. 70 cpv. 2 lett. c e Allegato X del Regolamento (CE) n. 883/04; DTF 143 V 81 = SVR 2017 EL Nr. 4; DTF 141 V 396 consid. 5.1 = SVR 2015 EL Nr. 9; DTF 133 V 265 = SVR 2008 EL Nr. 3). Per tale ragione, la giurisprudenza sviluppata in ambito di assicurazione invalidità o infortunio, in cui è stata relativizzata l'esigenza di un permesso di soggiorno, non può essere applicata alla LPC.

Nel suo giudizio, il TCA ha inoltre ritenuto che non si potesse dedurre un diritto alle prestazioni complementari per il fatto che l'assicurata, benché sprovvista di un regolare permesso di dimora e di lavoro, avesse esercitato un'attività lucrativa sul cui salario percepito sono stati prelevati i contributi.

Alla luce della giurisprudenza analizzata, questa Corte ha ritenuto ininfluente la circostanza che sia la condizione del domicilio secondo il Codice civile sia quella della dimora abituale potessero essere adempiute in quel caso, giacché la condizione della dimora dell'art. 5 cpv. 1 LPC presuppone il possesso di un permesso di soggiorno valido.

 

Il TCA ha perciò concluso che unicamente i periodi durante i quali l'assicurata aveva dimorato in Svizzera in virtù di un'autorizzazione rilasciata dalla competente autorità per gli stranieri potevano essere presi in considerazione nel computo dei 10 anni. I soggiorni trascorsi in Svizzera da uno straniero senza autorizzazione non costituiscono dei periodi di presenza e di domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LPC e ciò a prescindere dalla volontà dell'assicurata di costituirsi un domicilio nel nostro Paese secondo il Codice civile. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha quindi respinto la richiesta di prestazioni complementari formulata dalla ricorrente in assenza dei presupposti di legge (termine d'attesa di 10 anni) stante la non computabilità dei periodi del soggiorno illegale in Svizzera.

 

Il ricorso interposto dagli eredi dell'assicurata contro il giudizio cantonale è stato respinto dal Tribunale federale, che il 26 agosto 2014 (STF 9C_423/2013) ha condiviso il ragionamento giuridico del TCA:

 

" 4.2. Il Tribunale federale delle assicurazioni (oggi Tribunale federale) ha stabilito il principio secondo cui i presupposti della residenza in Svizzera di un cittadino straniero sono adempiuti soltanto qualora egli vi soggiorni lecitamente (STFA 1962 pag. 26). Tale massima è imposta dal principio di legalità (art. 5 cpv. 1 Cost.) che domina tutte le istituzioni statali svizzere, il quale esige che le condizioni dell'evento assicurato siano riempite in modo conforme all'ordinamento giuridico vigente di questo Stato, nella misura in cui ad esso non deroghino norme del diritto internazionale. Tale prassi è sempre stata mantenuta e deve essere confermata anche in questo caso. Sarebbe infatti ingiusto privilegiare lo straniero che si trattiene illecitamente in Svizzera nei confronti dei suoi connazionali che ottemperano all'obbligo di lasciare il territorio elvetico dopo la scadenza del loro permesso di soggiorno (sentenze H 261/95 del 25 giugno 1997 consid. 3b; P 42/90 dell'8 gennaio 1992 consid. 3b; H 12/80 del 9 febbraio 1981 consid. 1 e I 49/71 dell'8 giugno 1971 consid. b). Tanto basterebbe quindi per respingere il ricorso che non invoca, a ragione, motivi oggettivi atti a giustificare un cambiamento di giurisprudenza, quali una conoscenza più approfondita dell'intenzione del legislatore, la modifica delle circostanze esterne o cambiamento della concezione giuridica (DTF 134 V 359 consid. 8.1 pag. 366).

 

4.3. Nella misura in cui il ricorso tenta di collegare il periodo di dimora in Svizzera con il periodo di contribuzione all'AVS, che in concreto sarebbe superiore a 10 anni, esso è volto all'insuccesso. Il legislatore ha scelto esplicitamente i termini di "domicilio" o "dimora": se avesse voluto introdurre un periodo minimo di contribuzione o da ciò farne dipendere la dimora sul territorio elvetico lo avrebbe fatto (sentenza P 41/96 del 4 luglio 1998 consid. 4, pubblicata in SVR 1999 EL n. 1 pag. 1).".

 

                          2.7.  In una sentenza 9C_885/2018 del 16 agosto 2019, l'Alta Corte si è pronunciata sul ricorso di un cittadino portoghese che soggiornava a Ginevra dal 23 giugno 2003 in virtù di un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L) rilasciatogli per lavorare come cuoco. Vittima di un incidente a fine estate, è stato licenziato per il 30 novembre 2003 e non ha mai più ripreso l'attività lavorativa. Il permesso L è stato tuttavia rinnovato regolarmente per permettergli di seguire le cure mediche e attendere l'esito delle procedure giudiziarie avviate in materia di assicurazioni infortuni e invalidità; quest'ultima è terminata nell'estate 2016 con l'attribuzione di una rendita intera dal 1° settembre 2004. La richiesta di prestazioni complementari del 22 novembre 2016 è stata respinta dal Servizio delle prestazioni complementari del Canton Ginevra il 16 gennaio 2018 a motivo che l'interessato era titolare di un permesso. Il 10 aprile 2018 egli ha ottenuto un'autorizzazione di soggiorno di lunga durata (permesso B).

La Corte cantonale ha considerato che tutti gli anni durante i quali il ricorrente è stato titolare di un permesso L non potevano essere assimilati a un soggiorno "legale" o "conforme al diritto" in Svizzera e che questa durata non poteva perciò essere presa in considerazione nel calcolo del termine d'attesa previsto dall'art. 5 cpv. 1 LPC. La prima istanza ha perciò confermato il rifiuto di concedere le prestazioni complementari (cfr. consid. 3.1).

Per l'insorgente, invece, cittadino portoghese titolare di un permesso L rinnovato dalla competente autorità per più di dieci anni, il suo soggiorno in Svizzera non poteva essere assimilato a un soggiorno illegale né a un soggiorno tollerato la cui durata non può essere presa in considerazione nel calcolo del termine di attesa previsto dall'art. 5 cpv. 1 LPC. Inoltre, il Tribunale cantonale ha commesso una discriminazione ai sensi dell'ALC imputandogli un termine di attesa (cfr. consid. 3.2).

Il TF ha dapprima precisato che il caso andava esaminato alla luce dell'art. 5 cpv. 1 LPC in vigore fino al 30 giugno 2018, visto che la decisione impugnata è stata emessa il 16 gennaio 2018 (cfr. consid. 4.1). Poi, che trattandosi di un cittadino di uno Stato parte dell'ALC che ha il suo domicilio e la sua residenza abituale in Svizzera, giusta l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 il ricorrente ha diritto alle prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri. Di conseguenza, nei confronti del cittadino portoghese non si poteva fare valere la condizione del termine di attesa dell'art. 5 cpv. 1 LPC, altrimenti si commetteva una discriminazione diretta (cfr. consid. 4.3).

Infine, per quanto concerne la condizione del soggiorno legale introdotta dal 1° luglio 2018 nella LPC (art. 5 cpv. 1), il Tribunale federale si è così pronunciato:

 

" 5.

Dans la mesure où la notion de séjour "légal" a été introduite par le ch. II de l'annexe de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes à partir du 1er juillet 2018 (RO 2018 738; voir aussi FF 2018 2891), elle ne trouve pas application en l'occurrence. Reste donc à examiner la condition du domicile et de la résidence habituelle en Suisse au sens de l'art. 4 al. 1 LPC. Selon cette disposition, seules les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA qui renvoie aux art. 23 à 26 CC) en Suisse (sur cette notion, cf. également ATF 141 V 530 consid. 5 p. 534 ss) peuvent prétendre des prestations complémentaires à certaines conditions. A cet égard, la juridiction cantonale a constaté que le recourant - au bénéfice d'un permis L - résidait à Genève de manière ininterrompue depuis au moins dix ans au moment du dépôt de sa demande de prestations complémentaires, état de fait qui n'était pas contesté ni contestable. Il apparaît dès lors que la condition du domicile et de la résidence habituelle en Suisse est remplie.".

 

Di conseguenza, l'Alta Corte ha annullato la sentenza cantonale e la decisione impugnata e ha rinviato la causa all'autorità amministrativa per determinare se le altre condizioni del diritto alle prestazioni complementari erano adempiute (cfr. consid. 6).

 

Nella successiva STF 9C_38/2020 del 20 ottobre 2020, l'Alta Corte si è espressa sul rifiuto dei giudici di prima istanza di concedere le prestazioni complementari a una cittadina brasiliana. Secondo il Tribunale cantonale, in applicazione dell'art. 5 cpv. 1 LPC nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2018 e della STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014 consid 4.2 e 4.3, soltanto il periodo durante il quale il richiedente straniero è a beneficio di un permesso di soggiorno valido può contare come periodo di residenza in Svizzera (cfr. consid. 3).

La ricorrente non ha contestato che non era a beneficio di un titolo di soggiorno durante tutto il periodo d'attesa di dieci anni precedente la sua domanda del 29 giugno 2018. Essa ha però affermato che era in grado di provare la sua presenza a Ginevra dal 2005 e ha sostenuto, menzionando gli artt. 4 cpv. 1 lett. c e 5 cpv. 1 e 2 LPC, che l'obbligo di un titolo di soggiorno non figura nella legge (cfr. consid. 4).

L'Alta Corte ha precisato che la ricorrente non è cittadina di uno Stato parte all'ALC e che perciò il termine di attesa di dieci anni previsto dall'art. 5 cpv. 1 LPC può esserle opposto senza che ciò costituisca una discriminazione diretta vietata dall'ALC; inoltre, questo termine non può essere ridotto a cinque anni, perché non è né rifugiata né apolide, ma ha soggiornato in Svizzera con un permesso F dal 24 giugno 2010.

Sempre al considerando 5, il Tribunale federale ha così risolto la questione della legalità del soggiorno in Svizzera:

 

" En ce qui concerne la condition de l'existence d'un séjour légal en Suisse pour fixer le début du délai de carence, il est vrai qu'elle ne figurait pas dans la législation en vigueur jusqu'au 30 juin 2018, applicable au cas d'espèce dès lors que la demande de prestations a été déposée le 29 juin 2018 (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 447; 129 V 1 consid. 1.2 p. 4). La recourante oublie toutefois que cette exigence découlait de la jurisprudence rappelée par l'instance précédente (cf. arrêt 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3, citant notamment les arrêts ATFA 1962 p. 26 et P 42/90 du 8 janvier 1992; voir aussi MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, ch. 2 ad art. 5 LPC). Elle n'invoque aucun motif qui pourrait conduire le Tribunal fédéral à revenir sur cette pratique, qui figure désormais dans la loi s'agissant des prestations complémentaires de droit fédéral (cf. art. 5 al. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur à partir du 1er juillet 2018).

 

Si l'existence d'une résidence à Genève depuis plus de dix ans au moment du dépôt de la demande du 29 juin 2018 a été reconnue par la juridiction cantonale (consid. 6 p. 7 du jugement attaqué), elle résultait à l'origine d'un séjour non autorisé et ne saurait donc être intégralement prise en considération. Comme un séjour légal n'a existé qu'à partir du 24 juin 2010 (voir la date mentionnée comme jour d'entrée en Suisse sur le permis F), la condition de la durée de résidence de dix ans n'était pas remplie au moment de la décision sur opposition du 23 août 2018, dont la date fixe le pouvoir d'examen des autorités judiciaires (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 p. 213). Le recours est infondé.".

 

                          2.8.  Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto le prestazioni complementari nel mese di ottobre 2021 (doc. 3), dopo che il 23 settembre 2021 (doc. 3-14/59) gli è stata attribuita una rendita di invalidità intera retroattivamente dal 1° settembre 2019.

 

Di nazionalità italiana, il ricorrente è cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e abita in Svizzera dal 2016. Occorre dunque esaminare se, come sostiene la Cassa di compensazione, gli siano applicabili le condizioni dell'art. 5 cpv. 1 LPC (STF 9C_885/2018 del 16 agosto 2019, consid. 4.2).

 

In merito ai rapporti con il diritto europeo, l'art. 32 cpv. 1 LPC prevede che:

 

" Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

a. regolamento (CE) n. 883/2004;

b. regolamento (CE) n. 987/2009;

c. regolamento (CEE) n. 1408/71;

d. regolamento (CEE) n. 574/72.".

 

Il richiedente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea (campo di applicazione personale) e risiede in Svizzera. Vi è inoltre un elemento transfrontaliero, avendo l'interessato lavorato in Svizzera dal 2006 al 2007 (doc. 22-2/8) prima di ritornare a vivere in Italia e poi ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione ritrasferendosi in Svizzera il 7 dicembre 2016 per esercitare un'attività lucrativa (DTF 143 V 81 consid. 8.3 con rinvii, 143 II 57 e 141 V 521 consid. 4.3.2 nonché, tra le altre, le sentenze della CGUE del 5 maggio 2011 C-434/09 McCarthy, punto 45, e dell'11 ottobre 2001 C-95/99 a 98/99 e C-180/99 Khalil et aliud, punto 69). È pertanto applicabile, di principio, l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. L'allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell'Allegato II ALC). Il Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Le prestazioni complementari di cui alla LPC rientrano poi nel campo materiale dell'Allegato II ALC (DTF 133 V 265 consid. 4.2.2 in fine pag. 270) e del regolamento (CE) n. 883/2004 (STF 9C_885/2018 del 16 agosto 2019, consid. 4.3; DTF 141 V 396 consid. 6.2 pag. 402). L'art. 3 par. 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 menziona che lo stesso si applica anche alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all'art. 70, quest'ultimo al suo par. 2 lett. c rinvia all'elenco di cui all'Allegato X, in cui per la Svizzera alla lett. a sono menzionate le PC previste dalla legge federale (DTF 141 V 396 consid. 6.2 pag. 401 seg.). Il Regolamento (UE) n. 465/2012 non prevede alcuna modifica in tale ambito (DTF 143 V 81 consid. 7.1).

 

Per quanto concerne il diritto applicabile, l'art. 11 par. 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede che le persone alle quali lo stesso si applica sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del medesimo regolamento.

L'art. 11 par. 2 dispone che ai fini dell'applicazione “del presente titolo”, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.

Inoltre, secondo l'art. 11 par. 3 lett. e, fatti salvi gli art. 12-16, qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, “fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento” che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.

 

L'art. 70 del regolamento (CE) n. 883/2004 dispone, al paragrafo 4, che le prestazioni di cui al paragrafo 2 sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a suo carico (STF 9C_624/2018 del 15 aprile 2019, consid. 7.2.1).

Da quanto precede discende che l'insorgente, beneficiario di una rendita di invalidità che ha chiesto il versamento di prestazioni complementari all'AI, è assoggettato al diritto svizzero, e meglio alla LPC e all'OPC-AVS/AI.

 

                          2.9.  L'assicurato è dunque cittadino UE titolare di una rendita di invalidità e può postulare il riconoscimento delle prestazioni complementari alle stesse condizioni di un cittadino svizzero in virtù dell'ALC e del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 4) (DTF 133 V 265 consid. 5.3; STF 9C_885/2018 del 16 agosto 2019, consid. 4.3; N. 2410.01 DPC).

 

L'art. 4 LPC pone, quale condizione generale per tutti i richiedenti le prestazioni complementari che, cumulativamente (STF 9C_940/2015 del 16 luglio 2016 consid. 3.3; DTF 110 V 170 consid. 2a; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, N. 15 ad art. 4 pag. 34), la persona sia domiciliata e dimorante abitualmente in Svizzera secondo l'art. 13 LPGA.

 

L'art. 5 LPC concerne le condizioni supplementari che devono riempire i cittadini stranieri che non sono cittadini di uno Stato dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) o del Regno Unito (DTF 141 V 396 consid. 4.2; DTF 133 V 265 consid. 5.3). L'art. 5 cpv. 1 LPC richiede un periodo ininterrotto di domicilio e di dimora legale in Svizzera prima di avere diritto alle prestazioni complementari (STF 9C_38/2020 del 20 ottobre 2020, consid. 5; STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014, consid. 4.2 e 4.3 con riferimenti).

 

Nel caso concreto, il termine di attesa previsto dall'art. 5 LPC, esatto per certe categorie di cittadini stranieri oltre alle condizioni generali previste all'art. 4 LPC (Valterio, op. cit., N. 1 ad art. 4 pag. 27; NN. 2410.01 e 2410.02 DPC), non è pertanto opponibile al ricorrente, cittadino italiano, pena una discriminazione diretta (STF 9C_885/2018 del 16 agosto 2019, consid. 4.3).

 

Resta dunque da esaminare la condizione del domicilio e della dimora abituale in Svizzera ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LPC.

 

                        2.10.  Secondo questa disposizione, soltanto le persone che hanno il loro domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera (su questa nozione, DTF 141 V 530 consid. 5) possono pretendere delle prestazioni complementari a certe condizioni.

 

Conformemente all'art. 13 LPGA, il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23–26 CC e una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata.

 

L'esigenza di una dimora abituale in Svizzera prevista dall'art. 4 cpv. 1 LPC presuppone, per degli stranieri, che vi soggiornino legalmente (sentenza della Corte di giustizia del Canton Ginevra del 12 maggio 2022, consid. 7.4 in ATAS/430/2022).

 

In ambito di Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20), l'art. 33 cpv. 3 dispone che il permesso di dimora è limitato nel tempo, ma può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62 cpv. 1. Esso decade in particolare quando lo straniero notifica la sua partenza dalla Svizzera (art. 61 cpv. 1 lett. a LStrI), alla scadenza della durata di validità (art. 61 cpv. 1 lett. c LStrI) o in caso di revoca (art. 62 LStrI). Lo straniero può tuttavia soggiornare in Svizzera durante la procedura di proroga del permesso di dimora, anche dopo la scadenza dello stesso, quando ha depositato una domanda di proroga e se non è stata pronunciata una decisione contraria (art. 59 cpv. 2 Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA], RS 142.201).

 

A questo proposito, il Tribunale federale ha ritenuto che la persona in questione può restare in Svizzera per la durata della procedura di rinnovo del permesso e dunque anche dopo la scadenza del permesso, nella misura in cui l'autorità competente non ha emesso una decisione contraria. Sebbene si tratti solo di un diritto di dimora processuale, i diritti conferiti dal permesso (in particolare per quanto riguarda la dimora e l'attività lavorativa) continuano ad esplicare effetto anche dopo la scadenza del periodo di validità formale del permesso di dimora (STF 9C_378/ 2020 del 25 settembre 2020, consid. 5.3).

 

Per contro, il deposito di una domanda di rilascio di un permesso di dimora - che esula dall'art. 59 cpv. 2 OASA - non è sufficiente a rendere una dimora legale. La nozione di dimora legale deve essere compresa nel senso che la dimora è conforme alla legge.

L'art. 10 StrI sottopone di principio a un permesso la dimora di uno straniero in Svizzera per oltre tre mesi. Pertanto, una dimora non formalmente autorizzata non può, per definizione, essere considerata come legale ai sensi della LStrI, anche in assenza di una decisione sul diritto di soggiornare.

In assenza di un permesso di dimora valido, la giurisprudenza considera che lo straniero si trova quindi in Svizzera sulla base di una semplice tolleranza, dovuta in particolare all'effetto sospensivo del procedimento che ha avviato al fine di ottenere la regolarizzazione della sua situazione (DTF 134 II 10 consid. 3.2; sentenza della Corte di giustizia del Canton Ginevra del 28 aprile 2022, consid. 10 in ATAS/448/2022).

 

In questo senso, anche per uno straniero che ha ottenuto in precedenza un permesso di dimora, ora scaduto, non è sufficiente depositare una domanda di rilascio di un (nuovo) permesso di dimora affinché, nell'attesa dell'esito dell'istruttoria della procedura di autorizzazione di soggiorno, benché l'autorità tolleri la sua dimora in Svizzera, gli organi di esecuzione della LPC debbano considerare, proprio per questa tolleranza, che questa persona soddisfi la condizione di avere la dimora abituale in Svizzera ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LPC (sentenze della Corte di giustizia del Canton Ginevra del 12 maggio 2022 consid. 10 in ATAS/430/2022 e 21 luglio 2021 consid. 5c in ATAS/769/2021).

 

                        2.11.  In concreto, il 7 dicembre 2016 l'assicurato ha da ultimo domandato il rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS per soggiornare e svolgere attività lucrativa in Svizzera; successivamente, in data 2 giugno 2020 ha chiesto il rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS senza attività lucrativa (docc. 11-26/27 e 22-2/8). Questa procedura è sfociata nella decisione dell'Ufficio della migrazione dell'8 aprile 2022 (doc. C1) di rifiuto del rilascio del permesso di dimora B UE/AELS senza attività, con conseguente ordine di lasciare la Svizzera entro l'8 giugno 2022. Contro questa decisione negativa l'interessato ha inoltrato ricorso il 20 maggio 2022 (doc. C) al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (doc. 22-8/8), che è tuttora pendente.

 

Durante tutto questo periodo di sei anni, ossia fino alla decisione su opposizione che delimita il potere del giudice delle assicurazioni sociali dal profilo materiale e temporale (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1), il ricorrente non si è trovato nella situazione regolata dall'art. 59 cpv. 2 OASA.

L'assicurato non ha infatti depositato una domanda di proroga del permesso di dimora e, perciò, in assenza di decisioni contrarie, non ha il diritto di restare in Svizzera. La sua dimora nel nostro Paese è infatti meramente tollerata dalle preposte autorità, ma questa tolleranza non fonda un diritto di dimora, fosse anche di natura processuale, che farebbe nascere in favore del ricorrente i diritti derivanti da un permesso di dimora.

Dal 7 dicembre 2016, quindi, il ricorrente si trova in Svizzera sulla base di una mera tolleranza, dovuta in particolare all'effetto sospensivo del deposito della domanda di rilascio del permesso di dimora B UE/AELS prima e del ricorso contro il rifiuto del rilascio di questo permesso poi al fine di ottenere la regolarizzazione della sua situazione (DTF 134 II 10 consid. 3.2).

 

La dichiarazione del 6 settembre 2021 (doc. 3-34/59) rilasciata dall'Ufficio della migrazione - che verosimilmente riporta un errore nell'indicazione dell'entrata in Svizzera (13 aprile 2006), riferendosi infatti a una precedente entrata anziché a quella per cui l'interessato ha da ultimo richiesto il rilascio del permesso B UE/AELS (7 dicembre 2016) e tuttora pendente sub judice - indica (correttamente) espressamente che "non conferisce un diritto al rilascio/al rinnovo/alla modifica del permesso" e che "Perde ogni validità al momento dell'emissione della decisione da parte dell'Ufficio della migrazione.". D'altronde, con il rilascio di questa dichiarazione, tollerando - ancora dopo 5 anni - la permanenza in Svizzera durante l'esame della sua domanda di un nuovo permesso di dimora, l'Ufficio della migrazione non ha dato al ricorrente la garanzia che avrebbe ottenuto tale permesso.

Inoltre, a seguito della tolleranza dimostrata dall'Ufficio della migrazione, il ricorrente non ha ricevuto alcuna garanzia che il suo soggiorno, di fatto tollerato in Svizzera, sarebbe stato considerato come legale ai fini del diritto alle prestazioni complementari. In ogni caso, l'Ufficio della migrazione non è competente per dare una simile garanzia.

 

Da questa dichiarazione non è perciò possibile concludere che al momento dell'emanazione della decisione impugnata l'assicurato risiedeva legalmente sul territorio ed era titolare di un permesso di dimora valido.

Di fatto, invece, dal deposito dell'ultima domanda di rilascio del permesso B UE/AELS ad oggi - un'autorizzazione di soggiorno UE/AELS ha natura dichiarativa (STF 2C_563/2017 del 7 novembre 2017, consid. 5.3) -, il ricorrente continua a dimorare in Svizzera sulla base di una semplice tolleranza e non di una valida autorizzazione, essendo tuttora pendente il ricorso del 20 maggio 2022 presso il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato.

 

Di conseguenza, non è data una dimora abituale ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LPC (sentenze della Corte di giustizia del Canton Ginevra del 4 novembre 2022 consid. 4.2 in ATAS/962/2022, del 12 maggio 2022 consid. 10 in ATAS/430/2022 e del 21 luglio 2021 consid. 5c in ATAS/769/2021).

 

                        2.12.  Da quanto precede discende che a buon diritto, quando la Cassa di compensazione ha emanato il 5 gennaio 2023 la decisione impugnata, il ricorrente non dimorava legalmente in Svizzera e perciò non ha diritto alle prestazioni complementari.

 

La decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto e, portando sulla richiesta di prestazioni complementari, non soggiace a spese non avendo il legislatore previsto di prelevarle (art. 61 lett. fbis LPGA).

 

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti