Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
33.2023.9

 

TB

Lugano

26 giugno 2023        

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 marzo 2023 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 31 gennaio 2023 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Nel marzo 2022 (doc. 1-116/125) RI 1, 1957, beneficiaria di una rendita AVS, ha postulato le prestazioni complementari e per esaminare la sua domanda la Cassa cantonale di compensazione ha in particolare chiesto al suo curatore di produrre la decisione della Cassa pensioni LPP attestante l'ammontare della rendita al netto della trattenuta dell'Ufficio esecuzioni, come pure di comprovare il consumo del capitale passato da Fr. 146'998.- esistente al 2 settembre 2019 a Fr. 28'844,95 al 31 dicembre 2019 (doc. 2).

                          1.2.  Il 2 maggio 2022 (doc. 3-3/8) il curatore ha trasmesso la dichiarazione della Cassa pensione relativa alla trattenuta di Fr. 750.- al mese sulla pensione di vecchiaia di Fr. 856.- (doc. 3-4/8) dovuta al pignoramento predisposto il 24 febbraio 2022 (doc. 3-5/8) dal competente Ufficio di esecuzione e la dichiarazione dell'assicurata relativa al consumo di sostanza, secondo cui "è stato speso tutto quanto in shopping" (doc. 3-1/8).

 

                          1.3.  Effettuato il calcolo del consumo di sostanza (doc. 4) e acquisito l'estratto delle esecuzioni (docc. 7 e 8), con decisione del 23 maggio 2022 (doc. 9) la Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurata a motivo che la sostanza netta, ammontante a Fr. 126'998.- sotto forma di rinuncia di sostanza, superava la soglia di sostanza di Fr. 100'000.- per persone sole.

 

                          1.4.  Il 15 giugno 2022 (doc. 10) l'assicurata si è opposta al rifiuto del versamento delle prestazioni complementari, affermando che la sua sostanza era pari a zero franchi come risulta dagli estratti conto già allegati. Per quanto concerne il consumo di sostanza, l'opponente ha evidenziato di avere prodotto un certificato medico in cui si attesta il motivo per cui la sua sostanza era passata da Fr. 126'998.- a Fr. 0.-, importo inferiore alla soglia di Fr. 100'000.- che le dà diritto alle prestazioni complementari.

 

                          1.5.  Vista la contestazione dell'assicurata, il 27 giugno 2022 (doc. 11) la Cassa di compensazione ha chiesto al curatore i giustificativi atti a dimostrare sia l'avvenuto consumo del capitale sia la concessione del credito.

 

Il 27 luglio 2022 (doc. 14) __________ ha confermato che il capitale è stato speso per shopping compulsivo di vestiti e accessori e che non sono state conservate le relative ricevute di pagamento; inoltre, gli acquisti sono stati fatti in contanti e dagli estratti conto si rilevano soltanto i grandi prelevamenti usati di volta in volta. Il curatore ha precisato che anche il credito privato ottenuto è servito allo stesso scopo così come il capitale LPP.

 

Egli ha inoltre risposto il 19 ottobre 2022 (doc. 16) alle domande della Cassa (doc. 15), affermando che i vestiti e gli accessori comprati dall'interessata sono stati per la maggior parte buttati in occasione del trasloco di due anni prima, che dal 2018 essa era in cura psichiatrica dal dottor __________, che ha ritirato il capitale del 2° pilastro nel settembre 2019 e che quando nel luglio 2020 è diventato il suo curatore detto capitale non c'era già più.

Il 28 ottobre 2022 (docc. 17 e 18) l'amministrazione ha accertato presso l'Autorità regionale di protezione __________ che al momento in cui ha ritirato il capitale LPP l'assicurata era seguita da un curatore.

 

                          1.6.  Con decisione su opposizione del 31 gennaio 2023 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione.

Dopo avere esposto le norme applicabili sulla soglia di sostanza (art. 9a LPC) e sulla rinuncia di sostanza (art. 11a LPC), come pure la giurisprudenza a quest'ultimo riguardo, la Cassa ha ribadito che l'assicurata non è stata in grado di comprovare il consumo di sostanza, limitandosi ad asserire, il 2 maggio 2022, che il capitale incassato è stato tutto speso in shopping. Al netto dell'ammortamento annuo, l'amministrazione ha considerato l'importo di Fr. 126'998.- quale rinuncia di sostanza, poiché l'opponente non era tenuta a spendere tale capitale così come non ha comprovato di avere ricevuto una controprestazione adeguata non avendo trasmesso dei giustificativi. Nemmeno il suo curatore ha comprovato l'avvenuto consumo mediante fatture, perciò non v'è la prova di avere ricevuto una controprestazione adeguata e quindi è corretto che essa abbia computato il predetto importo a titolo di rinuncia di sostanza. In applicazione dell'art. 9a LPC, non è dunque dato il diritto alle PC.

 

                          1.7.  Il 2 marzo 2023 (doc. I) RI 1 si è rivolta al Tribunale per chiedere di annullare la decisione su opposizione e di riconoscere il diritto alle prestazioni complementari.

La ricorrente ha rilevato che il 16 giugno 2016 è stata posta al beneficio di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli artt. 394 e 395 CC a causa del suo stato depressivo cronico con shopping compulsivo compensatorio.

Il 2 settembre 2019 ha prelevato il suo avere previdenziale LPP di Fr. 146'998.- e, a causa del suo precario stato di salute, gran parte di questo capitale è stato speso in shopping e altre spese.

La misura di curatela, sospesa il 10 dicembre 2019 dall'Autorità regionale di protezione a sua richiesta, è stata riattivata il 16 luglio 2020 (doc. IV/1) e le è stato nominato un nuovo curatore.

Secondo la ricorrente, il presupposto della sostanza inferiore a Fr. 100'000.- è dato, avendo la Cassa erroneamente quantificato la sua sostanza netta in Fr. 126'998.-. Essa non ha infatti tenuto conto di una serie di spese sostenute, quali il pagamento della pigione di Fr. 1'770.- fino a fine anno 2020 (doc. B), il pagamento delle rate del leasing dell'automobile (doc. C), il pagamento di cure dentarie e i debiti che ha comprovato figuranti nell'estratto UE (doc. D). Non raggiungendo quindi manifestamente la soglia di sostanza, l'assicurata ha diritto alle prestazioni complementari.

                          1.8.  Nella risposta del 20 marzo 2023 (doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso, rilevando che anche con questo memoriale l'assicurata non ha prodotto note o fatture che giustifichino, quale controprestazione adeguata od obbligo giuridico, l'avvenuto consumo di sostanza per l'anno 2019. Per l'amministrazione, quindi, l'alienazione di questa sostanza va considerata come una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 LPC e deve perciò essere computata nella sostanza come se l'assicurata non vi avesse rinunciato.

Dalla decisione del 16 luglio 2020 con cui l'Autorità regionale di protezione __________ ha riattivato la misura di protezione istituendo una curatela ai sensi degli artt. 394, 395 e 396 CC, la Cassa ha appreso che la ricorrente ha chiesto il 4/5 novembre 2019 la revoca della precedente misura di protezione presentando il certificato medico del 30 ottobre 2019 del suo psichiatra, il quale il 2/7 aprile 2020 ha confermato l'importanza di revocare la curatela amministrativa in essere. Tuttavia, lo stesso dr. med. __________ ha poi annullato il 24/26 giugno 2020 i suoi precedenti certificati, non essendo al corrente dei gravi problemi dell'assicurata nella gestione dei soldi, perciò ha anzi ritenuto indispensabile che ella fosse messa al beneficio di una curatela amministrativa per tutta la vita. Secondo l'amministrazione, il comportamento che ha tenuto ha fatto sì che la ricorrente potesse usufruire del capitale di libero passaggio e consumarlo senza poi presentare i giustificativi comprovanti la destinazione.

Quanto alla richiesta di considerare quali debiti le esecuzioni pendenti pari a Fr. 54'998.-, la Cassa ha osservato che l'importo di Fr. 49'899,20 è tuttora pignorato con una ritenuta sulla rendita della previdenza professionale, perciò soltanto Fr. 5'098,80 possono essere posti in deduzione di Fr. 126'998.-, ottenendo però un importo della rinuncia di sostanza (Fr. 121'899,20) comunque superiore alla soglia di sostanza di cui all'art. 9a LPC.

 

                          1.9.  Il 12 aprile 2023 (doc. IX) la ricorrente ha presentato dei giustificativi per dimostrare il consumo di capitale (docc. E1-E2).

 

La Cassa di compensazione ha rilevato il 2 maggio 2023 (doc. XI) che della fattura del medico dentista non è stato comprovato il pagamento, mentre per gli acquisti di Fr. 17'250.- effettuati da settembre 2019 a maggio 2022 presso il negozio __________ ha ritenuto che sebbene siano adempiute le condizioni di una controprestazione adeguata, il fatto che l'assicurata si è poi liberata dei beni acquistati senza però incassare nulla va considerato alla stregua di una rinuncia di sostanza. L'amministrazione si è pertanto riconfermata nella sua risposta.

                        1.10.  Il 10 maggio 2023 (doc. XI) la ricorrente ha indicato che la fattura del dentista è stata pagata e il 13 giugno 2023 (doc. XV) ne ha prodotto la prova. Essa ha inoltre ribadito di avere dimostrato il consumo della sostanza prelevata, perciò il suo diritto alle prestazioni complementari è senz'altro dato.

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

 

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC 1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                          2.2.  Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006 (RU 2020 585; FF 2016 6705) e dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 15 gennaio 1971 (OPC-AVS/AI) (Riforma delle PC). Conformemente ai principi generali del diritto intertemporale e ai fatti rilevanti del caso (STF 9C_238/2022 del 4 novembre 2022, consid. 2.3; STF 9C_104/2022 del 7 settembre 2022, consid. 3.3; STF 9C_275/2022 del 6 settembre 2022, consid. 2.3; STF 9C_96/2022 dell'8 agosto 2022, consid. 3.3), il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). Poiché il diritto alle PC dell'assicurata per il periodo dal 1° marzo 2022 è l'oggetto del ricorso, le disposizioni della LPC e dell'OPC-AVS/AI così come della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono quindi applicabili nella versione valida dal 1° gennaio 2021. Si rileva inoltre che, conformemente alla giurisprudenza consolidata, sono determinanti i fatti realizzati fino al momento della decisione contestata (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1).

 

                          2.3.  Oggetto della lite è la verifica della correttezza della decisione su opposizione del 31 gennaio 2023 con cui la Cassa cantonale di compensazione ha computato all'assicurata una rinuncia alla sostanza di Fr. 126'998.- e ha quindi ritenuto superata la soglia di Fr. 100'000.- per persone sole, non concedendole perciò le prestazioni complementari.

 

                          2.4.  In virtù dell'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.

In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Secondo l'art. 9 cpv. 5 lett. d LPC in connessione con l'art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI, di regola, sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione.

 

L'art. 9a LPC concernente le "Condizioni relative alla sostanza" regola il nuovo concetto della soglia di ingresso della sostanza:

 

1 Hanno diritto alle prestazioni complementari le persone la cui sostanza netta è inferiore agli importi seguenti:

a. 100 000 franchi per le persone sole;

b. 200 000 franchi per le coppie sposate;

c.   50 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

2 Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria non sono componenti della sostanza netta di cui al capoverso 1.

3 La sostanza cui si è rinunciato secondo l'articolo 11a capoversi 2–4 fa parte della sostanza netta di cui al capoverso 1.

4 Se adegua le prestazioni di cui all'articolo 19, il Consiglio federale può adeguare in modo appropriato gli importi di cui al capoverso 1.

 

Inoltre, l'art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI relativo alla "soglia di sostanza" prevede che se una persona presenta una domanda per una prestazione complementare annua, la sostanza determinante per il diritto è quella disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale è chiesta la prestazione complementare.

 

Il nuovo art. 11a LPC disciplina la rinuncia a proventi e parti di sostanza in sostituzione dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC in essere fino al 31 dicembre 2020.

L'art. 11a cpv. 2 prevede che gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali cui l'avente diritto ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuto e senza aver ricevuto una controprestazione adeguata sono computati come reddito come se la rinuncia non fosse avvenuta.

Per l'art. 11a cpv. 3 LPC, è altresì computata una rinuncia alla sostanza se, a partire dalla nascita del diritto a una rendita per superstiti dell'AVS o a una rendita dell'AI, all'anno è stato speso, senza un valido motivo, oltre il 10% della sostanza. Se la sostanza non supera 100'000 franchi, il limite è di 10'000 franchi all'anno. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce in particolare i validi motivi.

Giusta l'art. 11a cpv. 4 LPC, per i beneficiari di una rendita di vecchiaia dell'AVS il capoverso 3 si applica anche per i dieci anni precedenti la nascita del diritto alla rendita.

 

In virtù delle Disposizioni Transitorie della modifica del 22 marzo 2019, l'art. 11a capoversi 3 e 4 si applica soltanto alla sostanza spesa dopo l'entrata in vigore di questa modifica.

 

Secondo l'art. 17b OPC-AVS/AI,

 

Vi è rinuncia alla sostanza se una persona:

a.   aliena parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuta e la controprestazione equivale a meno del 90 per cento del valore della prestazione; o

b.   nel periodo da considerare ha speso la sostanza in misura superiore al limite consentito dall'articolo 11a capoverso 3 LPC.

 

Per l'art. 17c OPC-AVS/AI, l'importo della rinuncia in caso di alienazione corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione.

 

Per quanto concerne l'importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza, l'art. 17d OPC-AVS/AI dispone:

 

1 L'importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza corrisponde alla differenza tra il dispendio della sostanza effettivo e il dispendio della sostanza consentito nel periodo da considerare.

2 Il dispendio della sostanza consentito è stabilito applicando il limite massimo secondo l'articolo 11a capoverso 3 LPC a ogni anno del periodo da considerare e sommando gli importi annui così determinati.

3 Per la determinazione dell'importo della rinuncia non sono considerati:

a.  il consumo della sostanza secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera c LPC;

b.  riduzioni della sostanza dovute a:

1.  spese destinate a preservare il valore di immobili di cui il beneficiario ha la proprietà o l'usufrutto,

2.  spese per cure dentarie,

3.  spese legate a malattia e invalidità non coperte da assicurazioni sociali,

4.  spese per il conseguimento del reddito di un'attività lucrativa,

5.  spese per la formazione e la formazione continua professionali,

6.  spese per il normale sostentamento dell'assicurato negli anni precedenti la riscossione della prestazione complementare annua, se il reddito conseguito era insufficiente;

c.  perdite di sostanza involontarie, non dovute a dolo o negligenza grave del beneficiario;

d.  versamenti a titolo di riparazione morale, compreso il contributo di solidarietà secondo l'articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 30 settembre 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981.

 

L'art. 17e OPC-AVS/AI regola il computo della sostanza alienata:

 

1 Per il calcolo delle prestazioni complementari, l'importo computabile della sostanza cui si è rinunciato secondo l'articolo 11a capoversi 2 e 3 LPC è ridotto annualmente di 10 000 franchi.

2 L'importo della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e in seguito ridotto ogni anno.

3 Per il calcolo della prestazione complementare annua è determinante l'importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione.

 

                          2.5.  Va in primo luogo evidenziato che il Messaggio n. 16.065 del 16 settembre 2016 del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma della PC) (FF 2016 6705) non prevedeva un regolamento sulla soglia di ingresso della sostanza quando un richiedente la prestazione complementare annua presentava la sua domanda. Anzi, tale ipotesi, dopo essere stata analizzata, non era stata consapevolmente considerata, siccome l'esistenza stessa della sostanza computabile avrebbe reso impossibile il conseguimento del diritto alle prestazioni (pagg. 6740-6742).

 

Nelle discussioni parlamentari sulla Riforma delle PC 2021, la maggioranza si è espressa a favore dell'introduzione di una soglia di sostanza, che contraddice gli obiettivi del Consiglio federale di ridurre gli effetti soglia esistenti nel sistema delle prestazioni complementari. Soltanto quando il patrimonio di una persona assicurata è inferiore alla soglia di sostanza viene esaminato un diritto alla prestazione complementare (Carigiet/ Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 570 pag. 225).

 

Quale sostanza si devono intendere tutti i beni mobili e immobili e gli averi di proprietà della persona, quali risparmi, azioni, immobili (se non personalmente abitati), eredità, versamenti in conto dalla cassa pensione e anche valori di riscatto delle polizze assicurative sulla vita. Sono escluse le normali masserizie e gli averi secondo la LPP, fintantoché il pagamento non è possibile (Meier Michael E./Renker Jana, Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 1, pag. 4).

 

La data rilevante per lo stato della sostanza è il primo giorno del mese a partire dal quale la persona assicurata richiede le prestazioni complementari. Secondo quanto previsto dall'art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI, ciò significa che se una persona richiede le prestazioni complementari al 15 dicembre 2021 quando possiede una sostanza di Fr. 99'000.-, ma disponeva al 1° dicembre 2021 ancora di Fr. 100'000.-, ha diritto alle PC solo dal 1° gennaio 2022, nella misura in cui le altre condizioni sono adempiute. In caso contrario, il diritto alle PC termina alla fine del mese in cui il valore è stato superato (Carigiet/Koch, op. cit., nota 717 pag. 226).

 

Come precisato nel "Commento alla Modifica dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) - Disposizioni d'esecuzione della riforma delle PCp" del gennaio 2020, con la riforma delle PC è stata introdotta una nuova condizione di diritto per poter beneficiare delle PC: la soglia di sostanza (art. 2).

A questo riguardo, l'UFAS ha rilevato che il diritto alle PC sussiste soltanto fino a quando tutte le condizioni di diritto sono adempiute. Può capitare che la sostanza di un beneficiario di PC che inizialmente si situava al di sotto della soglia ammessa registri una crescita in seguito a un'eredità o a un altro evento e di conseguenza superi questa soglia e che quindi la persona in questione non adempia più tutte le condizioni di diritto per poter beneficiare delle PC. In tal caso, conformemente all'art. 12 cpv. 3 LPC il diritto alle PC si estingue con effetto dalla fine del mese in cui la sostanza ha superato la soglia consentita.

Per verificare se la soglia di sostanza ammessa di cui all'art. 9a cpv. 1 LPC sia superata, si considera per principio la stessa sostanza determinante per la rinuncia alla sostanza computata per il calcolo delle PC. Il disciplinamento relativo al calcolo e alla valutazione della sostanza netta di cui agli articoli 17 cpv. 1 e 2 nonché 17a–17e si applica pertanto anche alla determinazione della sostanza netta di cui all'art. 9a cpv. 1 LPC (pag. 6).

 

Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, concretizzano le norme esposte e al N. 2512.02 DPC affermano che per il computo della sostanza va tenuto conto anche delle parti di sostanza cui la persona ha rinunciato volontariamente.

Inoltre, in virtù del N. 3443.03 DPC, i capitali del 2° e del 3° pilastro vanno computati quale sostanza a partire dal momento in cui l'assicurato avrebbe la possibilità di riscuoterli.

 

Riprendendo il testo di legge (art. 17 OPC-AVS/AI), il N. 3443.05 DPC dispone che dalla sostanza lorda si devono dedurre i debiti comprovati.

 

                          2.6.  Per quanto concerne la rinuncia alla sostanza, poiché la definizione contemplata all'art. 11a cpv. 2 LPC concretizza la giurisprudenza sviluppata sull'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC e, fino al 31 dicembre 2007, sull'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC, secondo cui i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato sono computati come reddito, i principi che ne sono stati tratti rimangono sostanzialmente applicabili anche dopo il 1° gennaio 2021.

 

Occorre così ricordare che la LPC stabilisce un principio cardine per cui, ai fini del calcolo della prestazione complementare, sono considerati solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189).

Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a precisi limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 140 V 267; DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 122 V 394 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).

In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC.

 

Con STFA P 19/04 del 17 agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).

 

Carigiet/Koch, op. cit., N. 631 pag. 244) riportano degli esempi tratti dalla prassi e dalla giurisprudenza in cui si computa una rinuncia di sostanza a seguito di un'alienazione:

-  liberalità e donazioni

-  contributi di mantenimento di familiari ai sensi dell'art. 328 CC

-  sostegno finanziario ai figli maggiorenni che non rientra nell'art. 277 cpv. 2 CC

-  contributi di mantenimento di parenti o terzi che vanno oltre la garanzia del livello del minimo vitale previsto dalla legge sull'assistenza sociale

-  giochi in denaro come lotterie, casinò e poker

-  beni che sono stati investiti con alto rischio

-  concessione di un prestito a terzi, se fin dall'inizio vi sono concreti indizi che il rimborso è a rischio, per esempio in precedenza il mutuatario non ha rimborsato un prestito

-  chi accetta senza motivo una suddivisione dell'eredità particolarmente sfavorevole

-  chi successivamente rimborsa beni a dei parenti per dei servizi di assistenza forniti, anche se non è stato pattuito alcun corrispettivo e nemmeno era d'uso.

 

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spenda la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è quindi limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un "controllo dello stile di vita" dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/ Koch, op. cit., N. 625 pag. 243).

 

Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Carigiet/ Koch, op. cit., N. 624 pag. 243 e nota 773 pag. 243). Il sistema delle prestazioni complementari si basa sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa.

 

Questi concetti sono stati nuovamente ribaditi nella DTF 146 V 306, pubblicata anche in SVR 2020 EL Nr. 10, dove il Tribunale federale ha riconosciuto che il principio del non controllare lo stile di vita è messo sempre più frequentemente in discussione e che lo è pure nella riforma della LPC la cui entrata in vigore, a quel momento prevista - e così è stato - per il 1° gennaio 2021, non poteva però essere anticipata (in particolare art. 11a nLPC).

 

Va ancora ricordato che il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289; DTF 105 V 84; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002; Carigiet/Koch, op. cit., N. 633, pagg. 245 e 246).

 

Inoltre, per la valutazione della rinuncia è determinante la legislazione in vigore al momento della richiesta delle prestazioni e non al momento della rinuncia, trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b = Pratique VSI 1994 pag. 289; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.3; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003, consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001, consid. 2c).

Per la valutazione della sostanza alienata e di qualsiasi controprestazione ci si deve per contro porre al momento dell'alienazione. Questo momento di valutazione è importante in particolare in caso di alienazione di immobili (Carigiet/Koch, op. cit., N. 634, pag. 246).

 

                          2.7.  Per quanto concerne la nuova ipotesi di rinuncia alla sostanza e la nuova distinzione nell'applicazione di tale soluzione a seconda del richiedente le prestazioni complementari, si ricorda che secondo le citate Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 i nuovi capoversi 3 e 4 dell'art. 11a LPC si applicano soltanto alla sostanza spesa dopo l'entrata in vigore della presente modifica e quindi dopo il 1° gennaio 2021.

In merito al dispendio eccessivo della sostanza, secondo l'art. 11a cpv. 3 LPC è computata una rinuncia alla sostanza se, a partire dalla nascita del diritto a una rendita per superstiti dell'AVS o a una rendita dell'AI, all'anno è stato speso, senza un valido motivo, oltre il 10% della sostanza.

 

Le DPC indicano al N. 3533.04 che per i beneficiari di una rendita per superstiti dell'AVS o di una rendita AI, il periodo da considerare decorre dal 1° gennaio dell'anno che segue l'inizio del diritto alla rendita, ma al più presto dal 1° gennaio 2021 (in virtù del capoverso 3 delle Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019).

 

Gli autori Carigiet/Koch, op. cit., al N. 638 pag. 247 spiegano chiaramente che il periodo da considerare per i beneficiari di una rendita per superstiti e di una rendita di invalidità è quello che intercorre tra l'inizio della rendita e la richiesta di prestazioni complementari. Per i beneficiari di una rendita di vecchiaia dell'AVS, il periodo da considerare è ancora più ampio, visto che l'art. 11a cpv. 4 LPC prevede che le regole sul consumo di sostanza non consentito di cui al capoverso 3 si applicano anche per i dieci anni precedenti la nascita del diritto alla rendita. Di fatto, ciò significa che il controllo dello stile di vita viene effettuato retroattivamente a partire dai 55 anni e, per le donne che percepiscono la rendita di vecchiaia anticipata, a partire dai 52 anni. Tuttavia, il periodo da considerare inizia al più presto al 1° gennaio 2021 e termina al 31 dicembre dell'anno precedente l'anno civile per il quale viene effettuato il calcolo delle prestazioni complementari.

Sulla tematica della rinuncia a proventi e parti di sostanza, nel citato Messaggio del 16 settembre 2016 concernente la modifica della LPC (Riforma delle PC) (FF 2016 6705), il Consiglio federale ha esposto la situazione iniziale e la normativa vigente, ricordando in particolare quanto segue (FF 2016 6736):

 

" Secondo la giurisprudenza non può essere computata una rinuncia alla sostanza, se la controprestazione è adeguata [DTF 122 V 394], a prescindere dal fatto che questa serva o meno a coprire il fabbisogno vitale. Ne consegue che un assicurato può condurre uno stile di vita lussuoso e, dopo aver consumato la sostanza, presentare una richiesta di PC senza essere penalizzato. Anche gli averi del 2° pilastro prelevati in forma di capitale sono considerati nel calcolo delle PC ed esaminati per stabilire se vi è stata una rinuncia. Tuttavia, come per la sostanza, anche questi averi possono essere spesi senza che questo comporti sanzioni nel quadro del calcolo delle PC. In generale, l'assenza di sanzioni può indurre a consumare rapidamente l'intera sostanza e produrre situazioni scioccanti, in particolare quando sono gli averi del 2° pilastro a essere spesi con finalità del tutto diverse dalla previdenza. (…)".

 

E sulla modifica della legge l'Esecutivo federale si è pronunciato così (FF 2016 6736):

 

" Introduzione nella legge di una definizione di rinuncia alla sostanza

Per garantire la trasparenza e la certezza del diritto, si propone di introdurre nella legge una definizione della nozione di rinuncia alla sostanza. La definizione proposta riprende a grandi linee quella della giurisprudenza. È pertanto considerata rinuncia alla sostanza la rinuncia a beni da parte dell'assicurato senza un obbligo legale, motivi gravi o una controprestazione adeguata. Inoltre, per evitare che l'assicurato consumi la sostanza (compreso il capitale del 2° pilastro) troppo rapidamente e poi presenti una richiesta di PC all'AVS o all'AI o di un nuovo calcolo delle PC, si propone di introdurre un limite di spesa annuo oltre il quale dovrà essere computata una rinuncia alla sostanza anche in caso di prova di una controprestazione adeguata. Il limite proposto dal disegno per stabilire se la sostanza sia consumata troppo rapidamente è del 10 per cento all'anno. Oltre questo limite, le spese non giustificate né da un obbligo legale né da altri motivi particolarmente validi saranno computate quale rinuncia alla sostanza. Il limite del 10 per cento all'anno consente di tenere conto dello stile di vita di ciascuno in funzione della sostanza di cui dispone. È tuttavia prevista un'eccezione nel caso in cui la sostanza non superi i 100 000 franchi, dato che una limitazione del 10 per cento sarebbe troppo restrittiva. In questo caso, il limite di spesa autorizzato sarà di 10 000 franchi all'anno.".

 

Nel Commento ai singoli articoli, all'art. 11a LPC "Rinuncia a proventi e beni" (FF 2016 6777) il Consiglio federale ha indicato quanto segue:

 

" Questo articolo disciplina la rinuncia a proventi e beni, attualmente regolamentata nell'articolo 11 capoverso 1 lettera g. In caso di rinuncia a proventi, il nuovo articolo opera una distinzione tra la rinuncia a un reddito dell'attività lucrativa (cpv. 1) e quella ad altri proventi (cpv. 2). Il capoverso 3 dà inoltre una definizione più ampia della nozione di rinuncia alla sostanza.

 

Cpv. 1: questo capoverso disciplina il computo dei redditi dell'attività lucrativa cui una persona ha rinunciato (redditi ipotetici dell'attività lucrativa). La disposizione conferma sostanzialmente la prassi vigente in materia. (…).

 

Cpv. 2: questo capoverso dà una definizione chiara del concetto di rinuncia, che al momento non è prevista a livello di legge. Tuttavia, non comporta modifiche della prassi vigente in materia di rinuncia a proventi o beni. Le condizioni dell'assenza di un obbligo legale e di una controprestazione adeguata non sono cumulative. Inoltre, l'adempimento di un dovere morale non è sufficiente affinché un'alienazione non venga considerata una rinuncia. Va pertanto computata una rinuncia alla sostanza se i contributi di mantenimento versati a un familiare superano il minimo vitale di quest'ultimo [DTF 121 V 204]. Per quanto concerne la condizione della controprestazione adeguata, non v'è motivo di discostarsi dalla prassi vigente: una controprestazione è considerata adeguata se corrisponde almeno al 90 per cento dell'importo della prestazione [DTF 122 V 394]. Per i beni di consumo e i servizi, la controprestazione è considerata adeguata se la persona che presenta una domanda di PC fornisce la prova di acquisto. Per contro, i giochi d'azzardo, le lotterie e altri giochi da casinò non forniscono alcuna controprestazione adeguata e la sostanza persa in tal modo costituisce una rinuncia alla sostanza allo stesso titolo di una donazione. Lo stesso vale se la sostanza è stata oggetto di un investimento imprudente che una persona ragionevole, considerate le circostanze, non avrebbe effettuato [STF 9C_507/2011 del 1° dicembre 2011].

 

Cpv. 3: questo capoverso completa il capoverso 1 specificando che, anche se la controprestazione è adeguata, la sostanza spesa non può eccedere un certo limite. Questo implica che, anche in presenza di una prova delle spese, in sede di calcolo della PC si considererà come una rinuncia il caso in cui la sostanza è stata spesa in un breve lasso di tempo senza che la persona si sia preoccupata del futuro. Le perdite di sostanza involontarie, ovvero non riconducibili a un comportamento intenzionale o imprudente del beneficiario di PC, non costituiscono una spesa della sostanza e non rientrano quindi nel campo d'applicazione di questa disposizione. Di conseguenza, non sarà considerata una rinuncia alla sostanza il caso di una perdita inattesa dovuta a un investimento patrimoniale effettuato razionalmente o all'inesigibilità di un prestito non prevedibile al momento della sua concessione.

 

I limiti fissati permettono di determinare se la sostanza sia stata spesa troppo rapidamente oppure no. Se l'organo esecutivo constata una rinuncia alla sostanza, va applicata la riduzione di 10 000 franchi l'anno prevista all'articolo 17a capoverso 1 OPC-AVS/AI, come avviene già oggi.

 

Il Consiglio federale disciplinerà i dettagli dell'applicazione della presente disposizione. Le spese giustificate da un «valido motivo» includono segnatamente le spese effettuate per garantire la copertura del minimo vitale dei beneficiari di PC e per preservare il valore di beni immobili di loro proprietà, le spese delle cure dentarie e varie spese di malattia o d'invalidità non coperte né dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, né dall'AI o dalle PC.".

 

Il predetto Commento allestito dall'UFAS nel gennaio 2020 sulla Modifica dell'OPC-AVS/AI si pronuncia come segue in merito agli articoli 17b, 17c, 17d e 17e:

 

" Art. 17b Rinuncia a parti di sostanza. Principio

Il nuovo articolo 11a capoverso 3 LPC estende il computo della rinuncia alla sostanza ai casi in cui una persona ha speso una parte consistente della propria sostanza in breve tempo e senza un valido motivo. Il nuovo articolo 17b OPC-AVS/AI stabilisce pertanto che la rinuncia può essere computata in due casi:

– se una persona ha alienato parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuta e la controprestazione equivale a meno del 90 per cento del valore della prestazione (lett. a); o

– se nel periodo da considerare una persona ha speso la sua sostanza in misura superiore al limite consentito dall'articolo 11a capoverso 3 LPC (lett. b).

 

Nei casi di cui alla lettera a non vi saranno cambiamenti rispetto alla prassi vigente, che si fonda sulla giurisprudenza [DTF 122 V 394]. Di conseguenza, non sarà computata una rinuncia se parti di sostanza sono alienate per adempiere obblighi derivanti da norme giuridiche o sentenze giudiziarie, come ad esempio il pagamento di una pena pecuniaria, di un'indennità in capitale in caso di divorzio o di un'imposta diretta. Se non sussistono tali obblighi, andrà sempre presunta una rinuncia alla sostanza, qualora la controprestazione ricevuta per l'alienazione della sostanza non sia adeguata. L'adeguatezza della controprestazione andrà presunta se essa ammonta almeno al 90 per cento del valore della prestazione. Di conseguenza, sarà computata una rinuncia alla sostanza non soltanto nel caso di una donazione, ma anche nel caso di una vendita di parti di sostanza a un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato o di acquisto di un oggetto a un prezzo eccessivo.

 

Art. 17c Importo della rinuncia in caso di alienazione

Il principio secondo cui l'importo della rinuncia corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione è già sancito nel diritto vigente.

 

Art. 17d Importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza

Cpv. 1 e 2

Questi due capoversi stabiliscono le modalità per calcolare l'importo della rinuncia alla sostanza. L'importo viene calcolato deducendo il valore complessivo del dispendio consentito della sostanza dalla somma delle spese effettive dell'assicurato (cpv. 1). Il capoverso 2 definisce come si calcola il dispendio consentito. Il calcolo avverrà separatamente per ogni anno del periodo da considerare e sarà pari al 10 per cento della sostanza, o a 10 000 franchi per una sostanza fino a 100 000 franchi (art. 11a cpv. 3 LPC), in base all'importo della sostanza al 1° gennaio dell'anno in questione. Per una sostanza di 150 000 franchi, ad esempio, sarà dunque consentito un dispendio di 15 000 franchi. Se l'anno successivo la sostanza sarà di 140 000 franchi, per quell'anno sarà ammesso un dispendo di 14 000 franchi ecc. I singoli importi annui saranno sommati per determinare il valore complessivo del dispendio consentito.

 

Cpv. 3

Questo capoverso stabilisce quali elementi della sostanza non sono considerati per la determinazione dell'importo della rinuncia e per quali motivi il dispendio della sostanza consentito può essere eccezionalmente superato.

 

Lett. a

Il consumo della sostanza è una parte della sostanza computata come reddito ogni anno nel calcolo delle PC (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. c LPC). Questo computo comporta una riduzione dell'importo delle PC versate. Per poter provvedere al proprio sostentamento, però, un beneficiario di PC deve utilizzare la propria sostanza nei limiti del consumo della sostanza computato. Questo consumo non rappresenta dunque una rinuncia alla sostanza. Pertanto, le diminuzioni della sostanza fino a concorrenza del consumo della sostanza non vanno considerate per la determinazione dell'importo della rinuncia alla sostanza e il beneficiario di PC non è tenuto a giustificarle. Sono fatti salvi i casi di cui all'articolo 17b lettera b.

 

Lett. b

Secondo quanto stabilito nell'articolo 11a capoverso 3 LPC, il Consiglio federale definisce i validi motivi per cui il dispendio della sostanza consentito può essere superato, enumerandoli esaustivamente sotto questa lettera.

 

N. 1–5: questi numeri elencano le spese dovute a validi motivi, che giustificano il superamento della soglia ammessa per il dispendio della sostanza. L'assicurato dovrà provare che le sue spese superiori alla soglia sono riconducibili a uno di questi motivi.

 

N. 6: per gli anni precedenti la riscossione delle PC costituiscono un valido motivo anche le spese correnti per il sostentamento di una persona. In seguito alla perdita del posto di lavoro o alla diminuzione del grado d'occupazione, ad esempio, una persona può trovarsi costretta a impiegare i propri risparmi per coprire le sue spese correnti. In tal caso, la prova andrà fornita non in termini assoluti, ma con probabilità preponderante. In particolare andrà tenuto conto anche della situazione individuale della persona.

 

Lett. c

Per la determinazione dell'importo della rinuncia non sono considerate nemmeno le perdite di sostanza involontarie. A differenza di quanto previsto per i casi di cui alla lettera b, in questo caso l'onere della prova non può essere a carico dell'assicurato, dato che è difficile provare perdite involontarie di sostanza, come pure perdite impreviste in borsa o perdite dovute al mancato rimborso di un credito.

 

Lett. d

Le prestazioni in denaro ricevute da una persona in quanto vittima di una lesione della personalità, di un reato o di una misura coercitiva a scopo assistenziale potranno essere impiegate a discrezione dal beneficiario. Se utilizzerà il denaro per scopi propri, ricevendo una contro-prestazione adeguata, non dovrà temere che il suo dispendio comporti una riduzione delle PC.

La presente lettera prevede dunque che i versamenti a titolo di riparazione morale, incluso il contributo di solidarietà secondo la legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, non siano presi in considerazione per il calcolo della rinuncia alla sostanza.

 

Art. 17e Computo della sostanza cui si è rinunciato

Questo articolo corrisponde al vigente articolo 17a OPC-AVS/AI. Il capoverso 1 viene adeguato in modo da precisare che l'importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato comprende sia la rinuncia alla sostanza senza obbligo giuridico e senza controprestazione adeguata secondo l'articolo 11a capoverso 2 LPC sia la rinuncia alla sostanza dovuta a un dispendio eccessivo della sostanza secondo l'articolo 11a capoverso 3 LPC.".

 

                          2.8.  Riguardo alla novità della codificazione della nozione di rinuncia nelle nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2021 Karin Anderer, Die Revision der Ergänzungsleistungen (EL) - Ein Überblick, in: ZKE 2020 pag. 467, osserva che la Riforma delle PC ha introdotto l'art. 11a LPC, che definisce tre categorie di rinuncia, di cui la categoria elencata al capoverso 3 "Rinuncia in caso di dispendio eccessivo" rappresenta una nuova forma di rinuncia.

Essa evidenzia che il capoverso 1 si riferisce alla rinuncia a esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, il capoverso 2 alla rinuncia ad altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali e il capoverso 3 alla rinuncia in caso di dispendio eccessivo.

 

In merito a quest'ultima nuova categoria di rinuncia, l'autrice rileva che essa comporta grandi difficoltà. Chi consuma una parte del proprio patrimonio in un breve periodo di tempo, cioè troppo velocemente, senza che vi sia un motivo valido per farlo, deve poi lasciarsi computare una rinuncia alla sostanza.

Il problema è che nel caso dei beneficiari di rendita di vecchiaia dell'AVS, la rinuncia viene presa in considerazione già dieci anni prima la nascita del diritto alla rendita (art. 11a cpv. 4 LPC). Questa modifica, secondo la giurista, è molto controversa, tanto che anche la dottrina la critica e la definisce un "controllo statale dello stile di vita" e una "violazione di un tabù" e si chiede addirittura se "sotto la veste di una "lotta contro gli abusi" ampiamente accettata, alla fine sia stata introdotta solo un'altra misura di risparmio" (pag. 477).

Karin Anderer ricorda, inoltre, che le Disposizioni transitorie della LPC prevedono che può essere presa in considerazione soltanto la sostanza che è stata consumata in eccesso dopo il 1° gennaio 2021 (pag. 478).

 

Allo stesso modo, Michael Meier e Jana Renker, Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 pag. 1, rammentano che con le nuove norme v'è stato un cambio di paradigma, poiché se fino alla Riforma delle PC, ad eccezione di alcune fattispecie, era irrilevante quanto e per cosa una persona avesse speso la propria sostanza, ora il legislatore ha stabilito l'importo massimo che i beneficiari AVS/AI possono spendere all'anno prima che il consumo sia considerato legalmente una rinuncia.

Essi osservano che il Consiglio federale giustifica questa estensione della fattispecie sulla rinuncia di sostanza affermando che l'alienazione di sostanza in un breve periodo di tempo, senza preoccuparsi per il futuro, dovrebbe essere sanzionata. A loro dire, invece, il vero motivo dell'estensione del capoverso 3 è probabilmente il timore diffuso che gli assicurati possano vivere una vita di lusso prima di ricevere le PC e sperperare i soldi risparmiati in champagne e vacanze in crociera sapendo che in seguito saranno sostenuti dallo Stato con le prestazioni complementari (pag. 8).

 

Questi autori ricordano inoltre che il capoverso 3 delle Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) limita il controllo del consumo di sostanza previsto dall'art. 11a cpv. 3 e 4 LPC alla "sostanza spesa dopo l'entrata in vigore della presente modifica". Anche Michael Meier e Jana Renker rilevano, quindi, che non è possibile un controllo retroattivo e più esteso del consumo di sostanza che è avvenuto prima dell'entrata in vigore della Riforma delle PC (pag. 13).

 

Anche i già menzionati Carigiet/Koch, op. cit., N. 638 pag. 248, hanno precisato, come visto, che il periodo da considerare inizia tuttavia a decorrere al più presto al 1° gennaio 2021 in virtù del capoverso 3 delle Disposizioni transitorie del 22 marzo 2019.

 

                          2.9.  Per quanto concerne il capoverso 4 dell'art. 11a LPC, secondo cui per i beneficiari di una rendita di vecchiaia dell'AVS il capoverso 3 si applica anche per i dieci anni precedenti la nascita del diritto alla rendita, va qui precisato che questa norma, non prevista nel citato Messaggio del Consiglio federale del 2016 sulla Riforma delle PC, è stata introdotta dal Parlamento.

 

Dai dibattiti del Consiglio nazionale concernenti l'art. 11a cpv. 3 e 4 LPC avvenuti il 14 marzo 2018 (https://www.parlament.ch/it/ ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen? SubjectId=42880), risulta che è stata adottata la proposta della maggioranza che ha voluto modificare il capoverso 3 del Messaggio del Consiglio federale e introdurre l'attuale capoverso 4 (BU 2018 pag. 464 seg.).

 

Questa soluzione è stata discussa il 30 maggio 2018 in seno alla Commissione del Consiglio degli Stati (https://www.parlament.ch/it/ ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId =43248), che ha riferito che il Consiglio nazionale ha introdotto un limite temporale nella disposizione sulla rinuncia agli averi di sostanza per le persone con una rendita di vecchiaia. Nel caso delle rendite d'invalidità e di quelle per i superstiti, il consumo eccessivo di sostanza non può essere pianificato. Pertanto, per le persone beneficiarie di una rendita d'invalidità o di una rendita per superstiti, la disposizione sul consumo eccessivo di sostanza dovrebbe essere applicata solo quando il diritto è sorto. La Commissione si è detta d'accordo con il Consiglio nazionale senza contro-mozione (BU 2018 pag. 321) e l'art. 11a cpv. 3 e 4 LPC è stato così introdotto nel suo tenore attuale.

 

                        2.10.  Nel caso concreto, l'oggetto della lite consiste nel determinare se l'importante consumo di sostanza che la ricorrente ha avuto nel periodo antecedente l'inoltro della domanda di prestazioni complementari influisca su questo diritto.

 

L'esame di questo quesito va dunque effettuato alla luce delle considerazioni esposte in merito alla definizione di rinuncia di sostanza e alle condizioni affinché vi sia una rinuncia di sostanza dovuta a un'alienazione di beni oppure a causa di un dispendio eccessivo di sostanza.

 

                        2.11.  A seguito della domanda di prestazione complementare presentata nel marzo 2022, il 26 aprile 2022 (doc. 2) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al curatore della richiedente di giustificare il consumo del capitale del 2° pilastro passato da Fr. 146'998.- incassati il 2 settembre 2019 (doc. 1-71/125) a Fr. 28'844,95 presenti al 31 dicembre 2019, come risulta dagli estratti conto postali dell'assicurata.

 

Il 2 maggio 2022 (doc. 3-1/8) l'interessata ha indicato che detto capitale "è stato speso tutto quanto in shopping", ribadendo questa motivazione nell'opposizione del 15 giugno 2022 (doc. 10).

Il curatore dell'assicurata ha risposto alla Cassa il 27 luglio 2022 (doc. 14-1/6) che "il capitale è stato speso in shopping compulsivo di vestiti e accessori e che non state tenute le ricevute di pagamento. Trattandosi di vestiti non c'era motivo, all'epoca, di tenere le ricevute. Tutti i pagamenti poi erano effettuati in contanti e dagli estratti conto si evidenziano solo i grandi prelevamenti di contanti usati di volta in volta.". Egli ha inoltre precisato che anche il credito privato che ha ottenuto e il capitale della cassa pensioni che ha incassato sono serviti all'interessata al medesimo scopo.

 

Dagli atti risulta che l'avere di previdenza del 2° pilastro della ricorrente di Fr. 145'198.-, unitamente alla prestazione mensile di Fr. 1'800.- di pensione della previdenza professionale, sono stati accreditati il 2 settembre 2019 sul suo conto postale (IBAN __________) e che già al 31 dicembre 2019 l'avere sul conto ammontava a Fr. 28'844,95.

Ma non solo.

Dalla decisione dell'Autorità Regionale di Protezione __________ del 16 luglio 2020 (doc. IV/1 pag. 4) emerge che il 24 luglio 2019 sono stati accreditati Fr. 130'000.- sul conto detenuto dall'assicurata presso la Banca __________ (__________) e che, dopo numerosi prelevamenti e pagamenti, al 12 dicembre 2019 il saldo rimanente era di Fr. 38'210,46, ma "Non è chiaro come siano stati utilizzati tali ingenti importi.".

 

Si potrebbe dunque considerare che si sia realizzata l'ipotesi prevista dall'art. 11a cpv. 3 LPC di un dispendio eccessivo di sostanza, visto che l'assicurata ha senza dubbio consumato troppo rapidamente e in breve tempo i suoi averi (FF 2016 6736, 6778).

Inoltre, la circostanza che il dispendio eccessivo di sostanza previsto dall'art. 11a cpv. 3 LPC sia avvenuto nei dieci anni precedenti la nascita del diritto alla rendita rientra nell'ipotesi dell'art. 11a cpv. 4 LPC, norma di esclusiva applicazione per i beneficiari di una rendita di vecchiaia dell'AVS come lo è la ricorrente dal febbraio 2021 (doc. 1-110/125).

 

Tuttavia, per poter adottare questa soluzione al caso in esame, conformemente al capoverso 3 delle Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 della LPC occorre che la sostanza sia stata però spesa dopo il 1° gennaio 2021. Non è infatti possibile un controllo retroattivo e più esteso del consumo di sostanza che è avvenuto prima dell'entrata in vigore della Riforma delle PC.

 

Ritenuto che il consumo oggetto del contendere è avvenuto nel corso del 2019, e dunque in un periodo antecedente l'entrata in vigore del nuovo disposto, la definizione più ampia della nozione di rinuncia alla sostanza, ovvero la rinuncia alla sostanza intesa come dispendio eccessivo di sostanza prevista dall'art. 11a cpv. 3 e 4 LPC e dall'art. 17d OPC-AVS/AI, non può quindi entrare in linea di conto, potendo considerare soltanto la sostanza che è stata consumata in eccesso dopo il 1° gennaio 2021.

 

Di conseguenza, si deve fare riferimento alla nozione di base di rinuncia di sostanza prevista dall'art. 11a cpv. 2 LPC e dall'art. 17c OPC_AVS/AI, secondo cui se la rinuncia è avvenuta senza un obbligo giuridico o senza una controprestazione adeguata la sostanza va computata come reddito come se la rinuncia non fosse avvenuta.

Va ricordato che a questo proposito il Consiglio federale si è così espresso (FF 2016 6777): "Per quanto concerne la condizione della controprestazione adeguata, non v'è motivo di discostarsi dalla prassi vigente: una controprestazione è adeguata se corrisponde almeno al 90 per cento dell'importo della prestazione. Per i beni di consumo e i servizi, la controprestazione è considerata adeguata se la persona che presenta una domanda di PC fornisce la prova di acquisto. Per contro, i giochi d'azzardo, le lotterie e altri giochi da casinò non forniscono alcuna controprestazione adeguata e la sostanza persa in tal modo costituisce una rinuncia alla sostanza allo stesso titolo di una donazione. Lo stesso vale se la sostanza è stata oggetto di un investimento imprudente che una persona ragionevole, considerate le circostanze, non avrebbe effettuato.".

 

Inoltre, a differenza che per i nuovi capoversi 3 e 4 dell'art. 11a LPC, applicabili soltanto per la rinuncia di sostanza avvenuta dopo il 1° gennaio 2021, per gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali a cui l'avente diritto ha rinunciato secondo il principio definito dal citato art. 11a cpv. 2 LPC, è irrilevante quando ha avuto luogo la rinuncia (DTF 120 V 182 consid. 4f; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010).

 

                        2.12.  La ricorrente ha dichiarato sin dall'inizio di avere speso il capitale del 2° pilastro in acquisti di beni (shopping) e al riguardo pure il suo attuale curatore ha precisato che sia i soldi derivanti dal credito privato sia quelli della previdenza professionale sono stati utilizzati per acquistare vestiti e accessori e che per tale motivo non sono state conservate le ricevute di pagamento. Inoltre, tutti questi acquisti sono avvenuti in contanti, motivo per cui dagli estratti conto si possono rilevare dei grandi prelevamenti.

Con il ricorso, l'assicurata ha indicato che occorre tenere conto delle spese che ha sostenuto per il pagamento della pigione di Fr. 1'770.- al mese fino alla fine del 2020, del pagamento delle rate del leasing dell'automobile (doc. C) e del pagamento delle cure dentarie (doc. E1). A ciò si aggiungono i debiti, per i quali sono in corso delle procedure esecutive.

Pendente causa, essa ha comprovato di avere acquistato beni per Fr. 15'210.- presso il negozio __________ di __________ tra il 2 settembre 2019 e il 7 maggio 2022 (doc. E2) e di avere pagato la nota d'onorario di Fr. 4'592,65 del dr. med. dent. __________ per cure dentarie dal 5 novembre al 4 dicembre 2019 (doc. XV).

 

Il TCA rileva che in un secondo momento, nella procedura amministrativa, il 15 giugno 2022 (doc. 10) l'assicurata ha affermato di avere "inoltrato un certificato medico nel quale si attesta la motivazione per la quale la mia sostanza è passata da 126'998.- a fr. 0.-.".

 

L'interessata fa riferimento al certificato medico del 24 luglio 2020 (doc. 3-2/8) del dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia FMH, che ha riferito che essa "è in cura presso il nostro studio dal luglio 2018 per una problematica legata allo shopping compulsivo, con una presa in carico multidisciplinare, tra cui una psicoterapia cognitivo-comportamentale.".

 

Oltre a ciò, a richiesta della Cassa, il 27 luglio 2022 (doc. 14-1/6) il suo curatore ha affermato che "il capitale è stato speso in shopping compulsivo".

 

                        2.13.  Dalle affermazioni della ricorrente e del suo curatore risulta che essi non sono in grado di fornire la prova delle spese sostenute con i Fr. 145'198.- e i Fr. 130'000.- incassati nell'estate 2019, se non per circa Fr. 20'000.-. Di conseguenza, non è possibile esaminare se l'assicurata abbia ricevuto una controprestazione adeguata per queste spese. Considerato che nell'ambito delle prestazioni complementari la particolarità è che l'assenza di redditi o sostanza computabili può far sorgere il diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe dunque al richiedente. Poiché la ricorrente non è in grado di fornire questa prova, in linea di principio non può invocare di considerare la sostanza esistente, ma deve lasciarsi imputare la sostanza persa e i relativi redditi (DTF 146 V 306 consid. 2.3.2; DTF 121 V 206 consid. 4b). Tuttavia, una condizione per tale imputazione è che la rinuncia alla sostanza si riveli essere giuridicamente determinante (STF 9C_934/2009 del 28 aprile 2010, consid. 4.2.2), come viene esaminato di seguito.

Occorre infatti evidenziare che per ammettere una azione di rinuncia ai sensi dell'art. 11a nLPC, e partimenti dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC, non è necessario che, al momento della rinuncia, il pensiero delle prestazioni complementari abbia effettivamente svolto un ruolo. Non è quindi fondamentale che l'assicurato fosse consapevole delle conseguenze del suo agire dal profilo delle assicurazioni sociali. Un'azione di rinuncia presuppone tuttavia già concettualmente che una diminuzione della sostanza sia avvenuta con coscienza e volontà dell'assicurato. È solo, ma pur sempre necessario, che l'assicurato fosse capace di discernimento riguardo alla riduzione della sua sostanza, ma non che fosse consapevole della possibile qualifica come atto di rinuncia alla sostanza ai sensi del diritto delle prestazioni complementari e che accettasse tale atto (STF 9C_934/2009 del 28 aprile 2010, consid. 5.1).

 

Giusta l'art. 16 CC, è capace di discernimento, nel senso di questa legge, qualunque persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile.

La nozione di capacità di discernimento consiste da un lato nella capacità di valutare il senso, l'opportunità e le conseguenze di una determinata azione; dall'altro lato, in una componente volitiva, legata al carattere, ovvero nella capacità di agire conformemente alla razionale valutazione delle circostanze secondo la propria volontà e di opporsi ad eventuali tentativi di influenze esterne. La capacità di discernimento è relativa e dipende dalla complessità dell'atto che dev'essere compiuto (DTF 124 III 5 consid. 4c/bb pag. 16 seg.). Si può pertanto concepire che una persona che dispone di una capacità di discernimento genericamente ridotta possa comunque svolgere compiti attinenti alla quotidianità e sia dunque da considerare capace di discernimento per gli atti ivi relativi, mentre si potrà negare tale capacità per atti più complessi (DTF 124 III 5 consid. 1a; DTF 117 II 231 consid. 2a; STF 5A_647/2011 del 31 maggio 2012, consid. 3.2).

Nel caso di adulti, in base all'esperienza generale della vita, la capacità di discernimento è di regola presunta (art. 16 CC), motivo per cui spetta alla parte che ne pretende l'inesistenza di provare tale affermazione (STF 5A_914/2019 del 15 aprile 2021, consid. 3.2; STF 5A_647/2011 del 31 maggio 2012, consid. 3.3).

Quando l'esperienza generale della vita fa invece presumere con verosimiglianza preponderante il contrario, e cioè l'assenza della capacità di discernimento, come nel caso di persona colpita da infermità mentale dovuta all'età, la presunzione legale dell'art. 16 CC è sovvertita e spetta alla controparte portare la controprova, pure con una verosimiglianza preponderante, che l'interessato ha agito in un momento di lucidità (DTF 124 III 5 consid. 1b; STF 5A_914/2019 del 15 aprile 2021, consid. 3.2).

 

                        2.14.  Giova qui rammentare che nel diritto delle assicurazioni sociali, e quindi dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali, l'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le libera comunque dall'onere della prova, ossia non rende privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. Pertanto, in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte (STFA K 207/00 del 26 settembre 2001, consid. 3c; STFA K 202/00 del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 pag. 418, consid. 3).

 

In caso di diminuzione straordinaria della sostanza, la persona che richiede le prestazioni deve addurre e, per quanto possibile, provare i fatti che escludono una rinuncia alla sostanza. Se i beni che esistevano un tempo non sono più disponibili, l'onere della prova è a carico del richiedente che deve dimostrare che essi sono stati utilizzati nell'adempimento di un obbligo legale o quale corrispettivo di una controprestazione adeguata. In assenza di prove, ossia se il richiedente le prestazioni non è in grado di dimostrare una diminuzione (sproporzionata) della sostanza o di spiegare i motivi della diminuzione (superiore alla media) del patrimonio o di spiegarne i motivi in modo giuridicamente sufficiente, si presume una rinuncia alla sostanza e si tiene conto di un'ipotetica sostanza e del relativo reddito (DTF 146 V 306 consid. 2.3.2).

 

Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto. Inoltre, per l'art. 43 cpv. 1bis LPGA, l'assicuratore determina la natura e l’entità dei necessari accertamenti.

 

                        2.15.  Un atto di rinuncia richiede quindi che la riduzione della sostanza avvenga con intenzione e volontà della persona che postula le prestazioni, per cui è necessario che questa persona fosse capace di discernimento in merito alla riduzione della sostanza.

 

Nella STF 9C_934/2009 del 28 aprile 2010, l'Alta Corte si è pronunciata sul caso di un giovane beneficiario di rendita di invalidità a cui la Cassa di compensazione ha concesso le prestazioni complementari computando una rinuncia di sostanza di Fr. 129'000.-, importo derivante dalla prestazione di libero passaggio di Fr. 139'200.-, ridotta annualmente di Fr. 10'000.-, che gli è stata versata il 31 agosto 2006 e che non era più disponibile al momento in cui, ad inizio 2008, ha richiesto le prestazioni complementari.

La Cassa di compensazione ha impugnato al Tribunale federale il giudizio cantonale con cui la sostanza di Fr. 139'000.- non è stata computata quale rinuncia di sostanza giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.

Incontestato che ha utilizzato il capitale della prestazione di libero passaggio di circa Fr. 139'000.- tra il 31 agosto 2006 e l'estate 2007, l'assicurato ha indicato di avere speso Fr. 21'000.- per regali, Fr. 40'000.- per pagare delle fatture, Fr. 60'000.- per debiti di gioco, debiti privati, giochi d'azzardo e feste e Fr. 18'000.- per spese di mantenimento e vacanze. La sua curatrice ha affermato che non era possibile presentare le ricevute di queste spese. Il TF ha dunque esaminato se la perdita di sostanza dovuta a queste spese doveva essere conteggiata come rinuncia alla sostanza nel calcolo delle prestazioni complementari. In ogni caso, il Tribunale cantonale ha qualificato la perdita patrimoniale subita a causa dei regali e del gioco d'azzardo come una rinuncia alla sostanza, ma in ultima analisi ha lasciato aperta la questione se si dovesse ipotizzare una rinuncia alla sostanza per l'intero importo di 139'000 franchi o solo per una parte di esso, in quanto il versamento in conto capitale di Fr. 139'000.- non doveva essere conteggiato come reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, dal momento che l'interessato era incapace di intendere e di volere durante il periodo in questione. La ricorrente, invece, ha negato un'incapacità di discernimento al momento in cui l'assicurato ha disposto della propria sostanza (cfr. consid. 4).

Per l'Alta Corte, che ha ricordato che le condizioni dell'obbligo giuridico e della controprestazione adeguata non sono cumulative per potere considerare una rinuncia di reddito o di sostanza (cfr. consid. 4.2), la constatazione del Tribunale cantonale secondo cui l'assicurato ha rinunciato a dei beni non era criticabile, se non altro perché già dalla natura dei pagamenti in denaro effettuati - regali, pagamento di debiti di gioco e gioco d'azzardo - si evinceva che almeno uno, se non entrambi, dei citati requisiti per qualificare un atto di rinuncia era soddisfatto (cfr. consid. 4.2.1).

Per quanto riguarda le ulteriori spese sostenute dall'interessato, secondo le sue dichiarazioni, per viaggiare, fare delle uscite e per pagare le fatture, si pone la questione se vi sia una rinuncia alla sostanza rilevante ai fini del calcolo delle prestazioni complementari o se la riduzione del patrimonio sia il risultato di un tenore di vita elevato, che non può dar luogo all'imputazione di una sostanza ipotetica; la questione si pone soprattutto nei casi in cui - come nella fattispecie - il richiedente le prestazioni complementari sia entrato improvvisamente in possesso di una grande somma di denaro. Dalla natura delle suddette prestazioni, esse potrebbero al massimo essere associate a un tenore di vita più elevato. Tuttavia, poiché l'interessato non è stato in grado di fornire la prova di tali spese, non era possibile esaminare se avesse ricevuto un'adeguata controprestazione (cfr. consid. 4.2.2).

Nel caso di un atto di rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, la nostra Massima Istanza ha ribadito che non è necessario che il pensiero delle prestazioni complementari abbia effettivamente svolto un ruolo nella rinuncia. Non è quindi essenziale che l'assicurato fosse consapevole delle conseguenze dal profilo delle assicurazioni sociali della sua azione. Un atto di rinuncia, tuttavia, presuppone già concettualmente che la riduzione della sostanza sia avvenuta con la consapevolezza e la volontà dell'assicurato. È necessario solo che la persona assicurata fosse in grado di discernere la riduzione della sostanza, ma non che fosse consapevole della possibile qualificazione come atto di rinuncia ai sensi della legge sulle prestazioni complementari e che avesse accettato tale atto (cfr. consid. 5.1).

Nel caso giudicato dal TF, il trasferimento di beni non era avvenuto sotto forma di uno o pochi negozi giuridici, per ognuno dei quali si poteva esaminare se il resistente fosse capace di discernimento al momento della loro conclusione. Il trasferimento di beni è avvenuto piuttosto attraverso una moltitudine di atti, i cui dettagli non erano più comprensibili. Secondo le conclusioni del Tribunale cantonale, tra l'agosto 2006 e la fine del 2007 l'interessato si è fatto versare quasi quotidianamente somme in contanti tra i 50 e i 5'000 franchi dal suo conto bancario; inoltre, ad esempio nel mese di gennaio 2007, v'erano prelevamenti al bancomat quasi quotidiani, a volte anche più volte al giorno, con importi che andavano da Fr. 500.- a Fr. 3'000.-, spesso Fr. 2'000.-. Con questi prelevamenti di denaro e i trasferimenti di denaro apparentemente immediatamente successivi, per il Tribunale federale non si poteva presumere che l'assicurato avesse pensato ogni volta alle sue azioni in cui sprecava denaro. Il trasferimento di beni non è quindi avvenuto in singoli atti, dietro ognuno dei quali si celava una nuova decisione di volontà. Si doveva piuttosto presumere che vi sia stata una decisione di volontà unitaria che ha abbracciato l'intera fase, relativamente breve, della regolare, ma eccessiva, alienazione di beni, come avviene nel diritto penale. Alla stessa stregua, anche la questione della capacità di discernimento doveva essere risolta in modo uniforme (cfr. consid. 5.2).

Il Tribunale federale ha quindi definito la nozione di capacità di discernimento giusta l'art. 16 CC e quali siano i due elementi che compongono la nozione di capacità di discernimento, ricordando che essa è la regola e che in base all'esperienza di vita è presunta, purché non vi siano indicazioni che la persona interessata, a causa delle sue condizioni generali - ad esempio nel caso di alcune malattie mentali o dell'età avanzata - di norma e con grande probabilità debba essere considerata incapace di discernimento (cfr. consid. 5.3).

Il Tribunale cantonale ha negato la capacità di discernimento dell'assicurato riguardo ai beni che ha alienato tra agosto 2006 e agosto 2007 sulla base del certificato del servizio psichiatrico ambulatoriale, mentre per la Cassa di compensazione egli non era incapace di discernimento, avendo firmato una convenzione di divorzio, sottoscritto un contratto di locazione, viaggiato all'estero e l'autorità tutoria non l'aveva interdetto, ma aveva disposto soltanto una curatela (cfr. consid. 5.4).

Nell'esaminare la capacità di discernimento del resistente, l'Alta Corte si è distanziata dalle conclusioni della ricorrente, secondo cui era manifestamente errato che l'assicurato non avesse la consapevolezza delle sue azioni e che non avrebbe tenuto un comportamento così spendaccione senza il disturbo schizo-affettivo diagnosticatogli. Il fatto che l'interessato abbia firmato un accordo di divorzio nel 2007 e che il divorzio potesse essere pronunciato nello stesso anno, per il TF ciò consente al massimo di trarre conclusioni sull'esistenza della sua capacità intellettiva, ma dice poco sulla capacità, che è di particolare interesse in questo caso, di agire liberamente secondo una ragionevole conoscenza. Analogamente, va rilevato che, sebbene il convenuto abbia consumato un notevole patrimonio nel più breve tempo possibile, in seguito non si è manifestamente indebitato ulteriormente. Il quadro della sua malattia mentale comprendeva, tra l'altro, allegria spensierata, idee di grandezza ed eccessivo ottimismo. In tali condizioni può rientrare spendere i soldi esistenti in modo dispendioso. D'altra parte, spendere denaro inesistente diventa molto più difficile e può avere conseguenze spiacevoli che possono compromettere il piacere di farlo. Il convenuto avrebbe dovuto esserne consapevole, date le sue presunte capacità intellettuali. Neanche il riferimento all'istituzione di una curatela anziché di una tutela non era convincente, essendo prassi delle autorità tutorie ordinare la misura più mite di una curatela anziché di una tutela nel caso in cui non vi sia più sostanza disponibile. Infine, neppure il viaggio e l'annuncio della partenza per l'estero costituiscono indizi fondati per ammettere la capacità di discernimento nei confronti del problema, completamente diverso, della gestione dei propri beni. Pertanto, per la Massima Istanza, la supposizione dei giudici cantonali secondo cui il resistente fosse incapace di discernimento non risulta dunque manifestamente errata (cfr. consid. 5.6).

Il Tribunale federale ha poi esaminato se il Tribunale cantonale sia partito da un concetto corretto di capacità di discernimento.

La presunzione della capacità di discernimento può essere annullata dimostrando l'esistenza di una malattia mentale che influisce sulla capacità di discernimento. Il rapporto del servizio psichiatrico ambulatoriale ha diagnosticato un disturbo schizo-affettivo (ICD-10; F25), che ha portato a due ricoveri in clinica psichiatrica nel periodo tra agosto 2006 e agosto 2007. Si è presunto che il comportamento dissoluto dell'assicurato sia stato "innescato" dalla sua malattia, che "non avrebbe agito in questo modo se non fosse affetto da un disturbo schizoaffettivo". Riconoscendo, sulla base di queste constatazioni e valutazioni mediche, l'esistenza di una rilevante incapacità di discernimento, il Tribunale cantonale ha correttamente applicato la nozione di capacità di discernimento (cfr. consid. 5.7.1).

Il Tribunale cantonale ha inoltre correttamente riconosciuto che la nozione di capacità di discernimento deve essere relativizzata nella misura in cui deve essere valutata per un atto giuridico concreto. I requisiti della ragione, della consapevolezza e della determinazione variano a seconda della difficoltà e della portata dell'atto. Il consumo dell'intera prestazione di libero passaggio e la conseguente ampia perdita della copertura contro le conseguenze finanziarie dell'invalidità e della vecchiaia sono di grande importanza. In queste circostanze, è giustificato applicare un criterio rigoroso per la valutazione dell'esistenza della capacità di discernimento di tali atti di rinuncia. Pertanto, non è criticabile che i primi giudici abbiano negato la capacità di discernimento nei confronti delle azioni di rinuncia, sebbene l'assicurato abbia concluso apparentemente validi negozi giuridici nello stesso periodo di tempo (cfr. consid. 5.7.2).

Il ricorso è stato perciò respinto.

 

Nel giudizio del 2 giugno 2022 (745 21 322 / 127) il Tribunale cantonale di Basilea Campagna, sezione di diritto delle assicurazioni sociali, si è basato sulla summenzionata sentenza federale e ha accolto il ricorso di un assicurato affetto da disturbo affettivo bipolare inoltrato contro la decisione su opposizione della Cassa di compensazione, rinviandole gli atti per ulteriori accertamenti e per l'emanazione di una nuova decisione.

Nel 2016 il beneficiario di rendita di invalidità ha ritirato il capitale del secondo pilastro ammontante a Fr. 223'724.- e nel marzo 2021 la Cassa di compensazione gli ha negato il diritto alle PC computando una rinuncia alla sostanza di Fr. 75'000.-.

Dopo avere esposto le nuove norme introdotte con la Riforma delle PC concernenti la rinuncia alla sostanza (art. 11a LPC e art. 17b-17e OPC-AVS/AI) (cfr. consid. 3.1-3.3), il Tribunale cantonale ha evidenziato che, ai fini della considerazione di un atto di rinuncia, non è necessario che, in caso di rinuncia, il pensiero delle prestazioni complementari abbia effettivamente svolto un ruolo. Al riguardo, ha quindi riportato la nozione di capacità di discernimento riprendendola dalla suindicata STF 9C_934/2009 del 28 aprile 2010 (cfr. consid. 3.4).

Ricordati il principio inquisitorio, l'obbligo di collaborare e di comprovare le controprestazioni di un'alienazione per potere escludere una rinuncia alla sostanza (cfr. consid. 4.1), i giudici basilesi hanno rilevato che l'atto di rinuncia presuppone che la riduzione avvenga con consapevolezza e con volontà del richiedente le prestazioni, per cui è necessario che quest'ultimo fosse capace di discernimento riguardo alla riduzione della sua sostanza. La Cassa di compensazione non si è pronunciata su questo punto nella decisione impugnata e non può essere sostenuta la sua tesi secondo cui non esistevano documenti o rapporti che compromettessero la capacità di decidere e di agire dell'interessato. Piuttosto, le osservazioni contenute nel rapporto della clinica del marzo 2021 sollevavano dubbi sulla capacità di agire del ricorrente. L'assicurato soffriva da anni di una grave malattia mentale (disturbo bipolare affettivo) che negli ultimi otto anni l'ha portato a tredici ospedalizzazioni in clinica. Viene inoltre indicato che durante le fasi maniacali il ricorrente valutava in modo completamente errato le situazioni legate alla malattia e perdeva il contatto con la realtà.

I giudici cantonali hanno quindi affermato che in tali condizioni è ammissibile che si spendano i soldi a disposizione in modo dispendioso. Pertanto, nell'ambito dell'obbligo che le incombe di accertare d'ufficio i fatti, la Cassa di compensazione avrebbe dovuto chiarire ulteriormente la capacità di discernimento rispettivamente di agire dell'assicurato. Questo aspetto è rilevante, poiché incide sul diritto alle prestazioni del ricorrente. Poiché la Cassa, nonostante i gravi indizi di una compromissione della capacità di discernimento e di agire dell'assicurato dovuta alla malattia, ha omesso di esaminare la fattispecie in modo giuridicamente corretto, e che non era compito del Tribunale cantonale recuperare gli accertamenti omessi nella procedura amministrativa, già per questo motivo i giudici basilesi hanno annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti alla Cassa per chiarire ulteriormente i fatti (cfr. consid. 6.1).

 

                        2.16.  Il TCA rileva che nella decisione impugnata la Cassa cantonale di compensazione non si è pronunciata a sapere se la rinuncia di sostanza effettuata dall'assicurata nel 2019 sia avvenuta con consapevolezza e volontà. Ciò malgrado l'assicurata le abbia per di più inviato un certificato medico del suo psichiatra attestante una problematica legata allo shopping compulsivo.

 

Ma non solo.

L'amministrazione si è sì informata presso l'Autorità Regionale di Protezione __________ per sapere se al momento in cui ha ritirato il capitale del secondo pilastro, nel settembre 2019, l'assicurata era seguita da un curatore (doc. 17).

Il 7 novembre 2022 (doc. 18) l'ARP le ha comunicato che "nel settembre 2019 la signora RI 1 aveva una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi dell'art. 394 e 395 CC, che è stata sospesa per un periodo di prova dal 10 dicembre 2019 al 10 giugno 2020. Nel settembre 2019 la curatrice era la signora __________. A far tempo dal 16 luglio 2020 il signor __________ del servizio Accompagnamento sociale della __________ è stato nominato curatore in sostituzione della signora __________. Vi informiamo inoltre che non è mai stata sottoposta alla scrivente Autorità una richiesta di consenso per il prelievo del capitale LPP della signora RI 1.".

 

A seguito di questa risposta, però, la Cassa di compensazione non ha indagato ulteriormente la questione della curatela e ciò nemmeno dopo che, a richiesta del Tribunale, l'assicurata ha prodotto la decisione con cui la summenzionata ARP ha nominato __________ come suo curatore (doc. II).

Questa decisione, emessa il 16 luglio 2020 (doc. IV/1), è stata trasmessa alla Cassa (doc. V), che ne ha preso atto nella sua risposta del 20 marzo 2023 (doc. VI). Dopo avere riportato gli estratti dei certificati medici del dr. med. __________ del 30 ottobre 2019, del 2 aprile 2020 e del 24 giugno 2020, essa ha tuttavia soltanto concluso che "il comportamento tenuto dalla ricorrente ha fatto sì che potesse usufruire del capitale di libero passaggio e consumarlo senza poi presentare i dovuti giustificativi atti a comprovarne la destinazione.".

 

Malgrado il suo obbligo di intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti (art. 43 cpv. 1 LPGA), la Cassa non ha dunque approfondito i motivi per cui sin dal 2016 la richiedente fosse sotto curatela e non ha richiamato la decisione del 16 giugno 2016 della competente Autorità Regionale di Protezione i cui effetti erano ancora in essere quando, nel 2019, sono stati, inspiegabilmente, accreditati sul conto postale dell'assicurata denominato "spillatico" la prestazione capitalizzata del secondo pilastro di Fr. 145'198.- (doc. 1-71/125) e sul conto presso la Banca __________ il capitale di Fr. 130'000.- (doc. IV/1 pag. 4).

La ricorrente ne ha potuto così disporre liberamente e in modo totalmente incontrollato e ciò sebbene fosse al beneficio di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni.

 

Di questo accredito, l'ARP ha chiaramente affermato che non le è mai stata sottoposta alcuna richiesta di consenso per procedere in tal senso.

 

Certo, nella decisione del 16 luglio 2020, a pagina 4, era già indicato che "la curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni conformemente all'art. 394 e 395 CC è stata istituita in quanto l'interessata soffriva di una turba psichica, in particolare di uno stato depressivo cronico con shopping compulsivo compensatorio (cfr. decisione 16 giugno 2016, Ris. N. __________/2016 - seduta del __________ giugno 2016)".

Tuttavia, un esame di questa misura di protezione istituita nei confronti dell'assicurata avrebbe permesso alla Cassa di approfondire lo status psichico della ricorrente alla base dello sperpero di quasi tutto il suo secondo pilastro avvenuto in un brevissimo periodo. L'amministrazione non ha perciò accertato se la richiedente era capace di discernimento e quindi se era consapevole e aveva la volontà, effettuando acquisti superiori al suo tenore di vita, di ridurre la sostanza in modo dispendioso (STF 9C_934/2009 del 28 aprile 2010, consid. 5.4; sentenza del Tribunale cantonale di Basilea Campagna 745 21 322 / 127 del 2 giugno 2022, consid. 3.4).

Va inoltre ricordato che il consumo della prestazione del 2° pilastro deve essere valutato come se fosse avvenuto in un'unica volta per l'intero periodo in cui la ricorrente ha alienato la sua sostanza. Trattandosi di un utilizzo di denaro che è stato effettuato in grandi quantità e in poco tempo, talvolta anche lo stesso giorno, come risulta dagli estratti del conto postale, non si può presumere che l'assicurata abbia riflettuto ogni volta sul suo comportamento dispendioso. Di conseguenza, si deve considerare che l'alienazione di beni non è avvenuta in singoli atti, ciascuno accompagnato da una nuova decisione di volontà. Al contrario, occorre adottare una volontà comune che copre l’intera fase, relativamente breve, dell'utilizzo regolare, ma eccessivo, di beni. I diversi atti di impiego di denaro e di beni devono essere quindi intesi e trattati come un'azione unica.

Allo stesso modo va valutata la consapevolezza e la volontà della ricorrente in quei frangenti e quindi una sola volta (citata STF 9C_934/2009, consid. 5.2).

 

Infine, la circostanza che dai documenti presentati alla Cassa di compensazione risulterebbe che la richiedente fosse capace di discernimento, visto che in data 21 febbraio 2019 ha chiesto la capitalizzazione parziale massima della pensione nella misura del 50%, è indipendente dalla necessità di verificare se i requisiti di ragione, consapevolezza e determinazione fossero concretamente presenti al momento dell'alienazione della sostanza.

Necessario è infatti che si valuti se, consapevolmente e volutamente, l'interessata abbia sperperato la prestazione capitalizzata di Fr. 145'198.- che il 29 agosto 2019 (doc. 1-125/ 125) l'__________ le ha comunicato che avrebbe riscosso, come pure il capitale di Fr. 130'000.- accreditatole il 24 luglio 2019 sul conto presso la Banca __________ (IBAN __________) (doc. IV/1 pag. 4).

È pertanto necessario sapere se l'assicurata fosse in grado di capire che stava riducendo la sua sostanza, ma non che fosse a conoscenza della possibile qualifica, dal profilo delle prestazioni complementari, quale atto di rinuncia e che l'abbia comunque accettata (citata STF 9C_934/2009, consid. 5.1).

 

                        2.17.  Da quanto precede discende che senza prima avere esaminato la capacità di discernimento della ricorrente esistente al momento in cui ha sperperato il suo capitale, non è possibile computarle alcuna sostanza come se la rinuncia non fosse avvenuta (art. 11a cpv. 2 LPC).

 

A questo stadio, dunque, l'alienazione della sostanza effettuata dalla ricorrente, soprattutto a fine anno 2019, non può ancora essere considerata come una rinuncia di sostanza per dispendio ingiustificato di capitali ai sensi dell'art. 11a cpv. 2 LPC, a motivo che, per la maggior parte di questo consumo, essa non ha apportato la prova di avere ricevuto una controprestazione adeguata né di essere stata obbligata giuridicamente ad agire in tal senso.

 

Infatti, in presenza di una diagnosi psichiatrica di shopping compulsivo e dell'esistenza, sin dal 2016, di una curatela di rappresentanza con amministrazione di beni proprio per questi problemi psichici, e meglio per uno stato depressivo cronico con shopping compulsivo compensatorio, la fattispecie non è stata ciò nonostante sufficientemente acclarata. Invero, malgrado la presenza di questi importanti indizi, la Cassa cantonale di compensazione non ha esaminato la capacità di discernimento della ricorrente nei confronti della riduzione della sostanza che ha commesso.

Pertanto, gli atti devono tornare all'amministrazione per ulteriori accertamenti e quindi per chiarire quale fosse la capacità di discernimento e di agire della ricorrente nel periodo in cui ha consumato quasi interamente la sua sostanza (sentenza del Tribunale cantonale di Basilea Campagna 745 21 322 / 127 del 2 giugno 2022, consid. 6.1), ovvero se fosse consapevole del suo agire e intendesse dunque proprio ridurre il suo patrimonio.

 

Benché vincente in causa, alla ricorrente non vanno rimborsate delle ripetibili non essendo patrocinata (art. 61 lett. g LPGA) e nemmeno vanno prelevate delle spese giacché, portando il ricorso sul diritto alle prestazioni complementari, non sono state previste dal legislatore (art. 61 lett. fbis LPGA).

 

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è accolto.

                              §  La decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché effettui ulteriori accertamenti sulla capacità di discernimento della ricorrente nel senso dei considerandi e si pronunci nuovamente sul suo diritto alle prestazioni complementari.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti