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redattrice: |
Tanja Balmelli, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 23 luglio 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione dell'8 luglio 2024 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
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ritenuto in fatto
1.1. Il 7 febbraio 2024 (doc. 3) RI 1, nato nel 1976, ha richiesto le prestazioni complementari alla mezza rendita di invalidità attribuitagli retroattivamente dal 1° febbraio 2021 con decisione del 19 gennaio 2024 (doc. 3-91/105).
1.2. Raccolta la documentazione necessaria, con decisione del 7 giugno 2024 (doc. 20) la Cassa cantonale di compensazione ha concesso all'assicurato le prestazioni complementari a decorrere dal 1° febbraio 2021.
In particolare, dal 1° dicembre 2022 l'amministrazione ha considerato nel calcolo delle PC anche il figlio __________, nato nel 2022, che da metà mese era andato a vivere con lui insieme alla mamma. Quest'ultima, invece, non è mai stata computata nel calcolo delle prestazioni complementari del richiedente come avente diritto, ma unicamente, per certi periodi, come coinquilina, con conseguente dimezzamento o suddivisione per tre (padre, madre e figlio) dei costi della pigione.
1.3. Il 2 luglio 2024 (doc. 45) l'assicurato si è opposto al mancato computo della compagna per l'ottenimento delle prestazioni complementari dal 1° marzo al 31 maggio 2022 e dal 1° dicembre 2022, rilevando che tale esclusione non trova giustificazione per il solo fatto di non essere sposato con la madre di suo figlio e che tale modo di procedere comporta una discriminazione non voluta dal legislatore.
1.4. Con decisione su opposizione dell'8 luglio 2024 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione dell'assicurato, rilevando che l'art. 10 cpv. 1 lett. a LPC elenca i coniugi fra i beneficiari del diritto alla copertura del fabbisogno vitale e che il N. 3121.01 DPC esclude espressamente i concubini dal calcolo delle prestazioni complementari. Pertanto, l'amministrazione ha affermato di avere a giusta ragione stabilito il diritto alle PC dell'opponente computando il figlio dal 1° marzo al 31 maggio 2022 e dal 1° dicembre 2023 (recte: 2022) in poi considerando un fabbisogno vitale di Fr. 27'480.- (Fr. 20'100.- per persona sola e Fr. 7'380.- per figlio per gli anni 2023 e 2024), la spesa della pigione in ragione di 2/3 in virtù dell'art. 16c OPC-AVS/AI e i premi effettivi di cassa malati per padre e figlio.
Mancando il requisito del matrimonio, la Cassa ha precisato che di fatto la compagna viene esclusa e considerata una terza persona ai fini del calcolo delle prestazioni complementari.
1.5. Il 23 luglio 2024 (doc. I) RI 1 si è rivolto al TCA chiedendo di annullare la decisione su opposizione, che lo discrimina siccome non sposato con la madre di suo figlio.
Secondo il ricorrente, la sua situazione è paragonabile a quella di una famiglia i cui genitori sono sposati e vivono nella stessa economia domestica con il figlio. La Cassa di compensazione ha invece introdotto una discriminazione, facendo dipendere l'inclusione della compagna nel calcolo al solo motivo che è sposata, volontà che non era certo quella del legislatore soprattutto in questi tempi in cui le famiglie sono eterogenee.
Questa soluzione stride pure con la decisione della Segreteria di Stato e della Migrazione che ha autorizzato il ricongiungimento familiare con la compagna e il loro figlio.
L'esclusione della compagna dal fabbisogno vitale del nucleo familiare comporta inoltre che la stessa debba contribuire al mantenimento della famiglia sebbene sia una casalinga.
Il ricorrente ha quindi chiesto un esame sia della discriminazione che è stata introdotta tra una famiglia i cui genitori sono sposati e quella in cui non lo sono, sia delle conseguenze economiche.
1.6. Nella risposta del 14 agosto 2024 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso, rinviando a quanto esposto nella decisione impugnata.
Essa ha inoltre citato delle Direttive (N. 3132.01, N. 3223.01 e N. 3223.02 DPC) che si riferiscono alle coppie sposate riguardo alla determinazione dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale e ha osservato che il fatto che altri enti abbiano considerato la compagna del ricorrente nei propri calcoli è irrilevante e non vincolante per le prestazioni complementari.
1.7. Il 28 agosto 2024 (doc. V) il ricorrente ha trasmesso al TCA le decisioni con cui gli è stato attribuito un assegno di prima infanzia (API) di Fr. 3'295.- al mese (doc. B) e un assegno familiare integrativo (AFI) di Fr. 795.- al mese (doc. C) ritenendo che il nucleo familiare per cui sono state riconosciute queste prestazioni era composto dal padre, dalla madre e dal figlio, mentre la decisione di prestazione complementare non considera la convivente fra i beneficiari di questo aiuto. L'assicurato ha rilevato che la legge cantonale per gli assegni AFI/API trae ispirazione dalla LPC, perciò anche la legge federale sulle prestazioni complementari deve potere includere la sua compagna, madre del loro figlio, fra i beneficiari della prestazione, ritenuto che a situazioni familiari simili si devono prevedere soluzioni analoghe al fine di non ledere la parità di trattamento e condurre a una discriminazione inaccettabile.
1.8. La Cassa ha indicato il 6 settembre 2024 (doc. VII) di non avere ulteriori considerazioni da formulare.
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se la Cassa cantonale di compensazione poteva correttamente considerare l'assicurato come persona sola e quindi escludere la sua compagna dal calcolo della prestazione complementare.
2.2. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC 1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.
In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.
Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato degli importi previsti alle lettere a e b.
Giusta l'art. 9 cpv. 2 LPC, le spese riconosciute come pure i redditi computabili dei coniugi e delle persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI sono sommati.
Per il calcolo della prestazione complementare annua, non si tiene conto dei figli i cui redditi computabili superano le spese riconosciute (art. 9 cpv. 4 LPC).
Per l'art. 9 cpv. 5 lett. a LPC, il Consiglio federale disciplina la somma delle spese riconosciute e dei redditi computabili dei membri della stessa famiglia; può prevedere eccezioni al cumulo, in particolare per i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
A norma dell'art. 7 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la prestazione complementare annua per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità è calcolata come segue:
a. se i figli vivono con i genitori, viene calcolata una prestazione complementare globale;
b. se i figli vivono con un solo genitore che ha diritto a una rendita o può far valere il diritto a una rendita completiva dell'AVS, la prestazione complementare è fissata congiuntamente alla rendita del genitore;
c. se il figlio non vive con i genitori oppure vive con un genitore che non ha diritto alla rendita né può far valere alcun diritto ad una rendita completiva, la prestazione complementare è calcolata separatamente.
Giusta l'art. 7 cpv. 2 OPC-AVS/AI, nel caso di computo conformemente al capoverso 1 lettere b e c, il reddito dei genitori è considerato se supera l'importo necessario al sostentamento degli stessi e degli altri membri della famiglia a loro carico.
Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 LPC prevedeva in particolare per 2022 che:
" 1 Per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 19 610 franchi per le persone sole,
2. 29 415 franchi per i coniugi,
3. (…)
4. 7200 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI e non hanno ancora compiuto gli 11 anni di età; per il primo figlio si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante; (…)
Fra i redditi computabili vi sono le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC).
Infine, per quanto concerne specificatamente i coniugi, va ancora rilevato che, per l'art. 4 cpv. 1 OPC-AVS/AI, i redditi computabili dei due coniugi sono sommati. L'importo totale è ripartito per metà tra ciascuno di essi.
A norma dell'art. 4 cpv. 2 OPC-AVS/AI, le franchigie applicabili sono quelle previste per le coppie sposate.
Inoltre, giusta l'art. 5 cpv. 1 OPC-AVS/AI, le spese riconosciute sono imputate al coniuge al quale si riferiscono. Se una spesa concerne entrambi i coniugi, essa è computata per metà per ciascuno di essi.
2.4. Con la decisione del 7 giugno 2024 la Cassa di compensazione ha stabilito il diritto dell'assicurato alle prestazioni complementari a decorrere dal 1° febbraio 2021, dapprima computando soltanto il richiedente (doc. 25), poi dal 1° marzo 2022 (doc. 37) anche il figlio __________, nato quel mese. La compagna __________, nata nel 1992, non è invece mai stata inserita fra i beneficiari della prestazione complementare, siccome i due genitori non sono coniugati.
Il ricorrente ha contestato l'esclusione della compagna dal calcolo del suo diritto alle prestazioni complementari dal 1° marzo al 31 maggio 2022 e dal 1° dicembre 2022 in poi e quindi che il fabbisogno vitale è stato computato soltanto per sé e il figlio, mentre la mamma del bambino, non essendo stata inclusa, deve provvedere da sola al proprio mantenimento anche se è casalinga e vive nel medesimo nucleo familiare. In materia di assegni integrativi e di prima infanzia, tutti e tre sono stati invece considerati appartenere alla stessa unità di riferimento, mentre per le prestazioni complementari la circostanza di non essere sposati li ha ingiustamente penalizzati, creando una disparità di trattamento con le coppie sposate che non può essere tollerata.
Questo Tribunale deve quindi analizzare se la Cassa non ha giustamente considerato l'assicurato e la sua compagna analogamente a una coppia coniugata e convivente.
2.5. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, illustrano quando l'importo della PC è determinato con un calcolo comune e quando avviene invece separatamente.
Per principio, secondo il N. 3131.01 DPC l'importo annuo delle PC delle coppie di coniugi, delle persone con figli e degli orfani che vivono in comunione domestica è determinato mediante un calcolo comune. Per questo calcolo, i redditi computabili dei membri della famiglia che hanno o danno diritto a PC vanno dedotti dalle spese riconosciute (compresi gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale).
Il calcolo separato deve essere eseguito solo nei casi esplicitamente previsti in seguito (N. 3131.02 DPC).
Giusta il N. 3132.01 DPC, se una coppia sposata non vive separata, i redditi computabili e le spese riconosciute di entrambi i coniugi sono sommati e in seguito ne viene determinata la differenza. Questo vale anche per i coniugi separati giudizialmente che continuano o tornano a vivere in comunione domestica (RCC 1986 pag. 143).
Le direttive prevedono al capitolo 3.1.4 delle deroghe al calcolo comune; è il caso dei coniugi separati (N. 3141 DPC), delle coppie sposate in cui almeno uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale (N. 3142 DPC), dei figli che non vivono con un genitore avente diritto a una rendita (N. 3143 DPC), dei figli che vivono con entrambi i genitori separati o divorziati (N. 3144 DPC), degli orfani che non vivono con un genitore avente diritto alle PC (N. 3145 DPC) e dei minorenni beneficiari di un'indennità giornaliera dell'AI (N. 3146 DPC).
Per quanto concerne le persone sole, il N. 3222.01 DPC indica che l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per le persone sole si applica alle persone celibi, nubili, vedove e divorziate.
Per il N. 3222.02 DPC, tale importo si applica anche nel caso dei coniugi separati (v. N. 3141.01 e 3141.02) e delle persone il cui coniuge soggiorna per un lungo periodo all'estero o la cui dimora è ignota. È inoltre applicabile alle persone che vivono in concubinato.
Quanto alle coppie sposate, il N. 3223.01 DPC precisa che l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per le coppie sposate si applica a tutte le persone sposate, eccettuati i coniugi separati (v. N. 3141.01 e 3141.02).
L'importo per le coppie sposate si applica anche se solo uno dei coniugi ha diritto a una rendita (N. 3223.02 DPC).
Giusta il N. 3232.04 DPC, sono considerate persone che vivono sole tutte le persone che vivono in un'economia domestica composta da una sola persona, compresi i coniugi separati secondo il N. 3141.01 e le persone il cui coniuge vive in un istituto o in un ospedale.
2.6. Nell'evenienza concreta, è pacifico che il ricorrente e __________ non si sono uniti in matrimonio (art. 101 CC) e quindi che non possono beneficiare dei suoi effetti (art. 159 segg. CC). Di conseguenza, essi non devono essere considerati come coniugi e senza dubbio per il calcolo della prestazione complementare non devono dunque ricadere nel campo applicativo dell'art. 9 cpv. 2 LPC, secondo cui le spese riconosciute e i redditi computabili dei coniugi sono sommati.
Alla stessa stregua, tutte le norme che concernono i coniugi non sono applicabili al ricorrente, fra cui i summenzionati artt. 4 e 5 OPC-AVS/AI relativi ai redditi computabili e le spese riconosciute per i coniugi, così pure le Direttive che concretizzano tali norme.
Non assumendo dunque la qualifica giuridica di coniuge, in ambito di prestazioni complementari l'assicurato deve essere considerato come persona sola, con conseguente presa in considerazione dei parametri specificatamente previsti per questa categoria di assicurati (art. 9a cpv. 1 lett. a LPC: Fr. 100'000.- per la soglia di sostanza, art. 10 cpv. 1 lett. a cifra 1 LPC: Fr. 19'610.- per il fabbisogno vitale generale, art. 11 cpv. 1 lett. a LPC: Fr. 1'000.- di franchigia per i proventi in denaro dell'esercizio di un'attività lucrativa, art. 11 cpv. 1 lett. c LPC: Fr. 30'000.- di franchigia sulla sostanza netta e art. 14 cpv. 3 lett. a cifra 1 LPC: limite minimo per le spese di malattia e d'invalidità).
In particolare, per quanto attiene all'oggetto del litigio, l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per le persone sole si applica, come visto, alle persone celibi, nubili (N. 3222.01 DPC) e anche alle persone che vivono in concubinato (N. 3222.02 DPC), come il ricorrente.
Infatti, dal __________ dicembre 2022 - primo giorno di validità del permesso B di dimora ottenuto dalla sua compagna che per la prima volta è entrata in Svizzera dall'__________ (doc. 3-19/105) - egli ha iniziato la sua convivenza ufficiale con la madre del loro figlio.
2.7. Per determinare quali persone sono comprese nel calcolo della PC, si devono includere il marito o la moglie, come pure i figli che danno diritto a una rendita per figli, mentre ne sono esclusi i concubini e i loro figli di altro letto (N. 3121.01 DPC).
Infatti, la legge federale sulle prestazioni complementari non contempla la figura dei concubini, ma solo dei coniugi, dei figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI e degli orfani che danno diritto a una rendita (art. 9 cpv. 2 LPC e art. 7 OPC-AVS/AI). Non si tiene invece conto dei figli minorenni che non possono pretendere una rendita per orfano né che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI (art. 8 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
In concreto, quindi, oltre all'assicurato, titolare di una rendita di invalidità, il neonato, che percepisce una rendita per figli dall'AI (art. 35 cpv. 1 LAI) e non ha un proprio diritto alle prestazioni complementari (DTF 139 V 170 = SVR 2013 EL Nr. 5; DTF 138 V 292 = SVR 2012 EL Nr. 18), deve essere considerato nel calcolo delle prestazioni complementari del padre, beneficiario di una rendita invalidità (DTF 147 V 441). La sua mamma, invece, è esclusa dal calcolo, non avendo ella alcun legame giuridico, ai sensi del diritto civile, con il padre del bambino.
La semplice convivenza di due persone, non coniugate, non permette di applicare, nemmeno per analogia, le norme relative alle persone sposate promulgate in ambito di prestazioni complementari.
Data la necessità di eseguire un calcolo comune per determinare le prestazioni complementari del ricorrente, visto che il figlio convive con un solo genitore che ha diritto a una rendita (art. 7 cpv. 1 lett. b OPC-AVS/AI), va ricordato che in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPC le spese riconosciute e i redditi computabili del figlio vanno sommati a quelli del padre (N. 3133.03 DPC). In effetti, ha osservato recentemente il Tribunale federale (STF 9C_223/2022 del 15 maggio 2023, consid. 5.1), la prestazione complementare è destinata a garantire il minimo esistenziale della famiglia di un assicurato solo nella misura in cui i singoli membri della famiglia non sono in grado di conseguire un reddito per coprire le spese necessarie al sostentamento.
Ne discende che al fabbisogno vitale generale del ricorrente, che va considerato persona sola (art. 10 cpv. 1 lett. a cifra 1 LPC), si deve aggiungere il fabbisogno vitale per il figlio che dà diritto a una rendita per figli dell'AI e non ha ancora compiuto 11 anni, computando la totalità dell'importo determinante essendo __________ il primo figlio (art. 10 cpv. 1 lett. a cifra 4 LPC).
È dunque a buon diritto che la Cassa di compensazione ha ritenuto dal 1° dicembre 2022 (doc. 27) un fabbisogno generale vitale di Fr. 19'610.- per l'assicurato e di Fr. 7'200.- per il figlio (per gli anni 2023 e 2024: Fr. 20'100 e Fr. 7'380), escludendo la compagna dal calcolo anche se convivente con i due familiari.
Di conseguenza, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, ai fini della determinazione del suo diritto alle PC nessun importo può dunque essere riconosciuto come fabbisogno vitale a favore della sua compagna.
Inoltre, __________ nemmeno può essere considerata persona sola e far valere un proprio diritto alle prestazioni complementari, non rientrando infatti fra le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che hanno diritto a prestazioni complementari se adempiono una delle condizioni previste all'art. 4 cpv. 1 e 2 LPC.
2.8. Per quanto concerne l'ulteriore periodo contestato dal ricorrente, valido dal 1° marzo 2022 al 31 maggio 2022, in cui, anche in tal caso, la Cassa di compensazione ha ritenuto ai fini del calcolo delle PC soltanto l'assicurato e suo figlio (doc. 37), per le stesse argomentazioni esposte in precedenza deve essere confermata l'esclusione della sua compagna fra i beneficiari della PC.
A prima vista, la questione del computo della compagna non dovrebbe nemmeno porsi per questo periodo, visto che il permesso di soggiorno di quest'ultima decorre unicamente dal 15 dicembre 2022, data della sua prima entrata (ufficiale) nel nostro Paese.
Questa circostanza è corroborata pure dall'email che ha inviato il 12 settembre 2022 (doc. 9-4/8) all'amministrazione dell'immobile in cui viveva, in cui l'assicurato ha notificato che "probabilmente a partire dal prossimo autunno/inverno, l'appartamento sarà occupato anche dalla mia compagna". Il 22 dicembre 2022 (doc. 9-3/8) l'amministrazione dello stabile gli ha comunicato "di aver ricevuto la richiesta di conferma da parte dell'Ufficio controllo abitanti di __________ che siamo a conoscenza che la signora __________ e il figlio vivono nel suo appartamento dal 15 dicembre 2022.".
L'indomani, l'interessato le ha confermato che la data di arrivo della famiglia nell'appartamento era appunto il 15 dicembre 2022.
Unitamente a questi documenti, trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione il 7 maggio 2024 (doc. 9) in risposta allo scritto del 25 aprile 2024 (doc. 8) volto a sapere quante persone coabitavano con lui dal 1° luglio 2019 e da quando convive con la compagna, l'assicurato ha inviato uno scritto in cui ha dichiarato quanto segue:
" Punto 3: la presenza di __________ in Ticino è stata unicamente di un solo mese (vedi timbro del passaporto). Per questo periodo (20.12.2019 - 20-01.2020), visto il lasso di tempo davvero minimo automaticamente non è stata annunciata la sua presenza in Via __________.
Punti 2/4: La convivenza definitiva con __________ e __________ è avvenuta invece in data 15 dicembre 2022, (vedi allegato della __________) data nella quale è stato rilasciato il Permesso B da parte dell'Ufficio della migrazione. (…)".
Queste affermazioni stridono, però, con la successiva dichiarazione dell'assicurato formulata con l'opposizione alla decisione della Cassa: "vi segnalo che dal 01.06.2022 al 30.11.2022 la mia compagna si era recata presso i genitori in America del Sud solo per far conoscere il loro nipote. Dopo il suo rientro abbiamo sempre convissuto nell'economia domestica per la quale chiedo di rettificare i vostri calcoli." (doc. 9-5/8). Da tale formulazione si deduce che __________ era presente sul nostro territorio almeno alla nascita del loro bambino.
Indipendentemente dalla contraddizione evidenziata, quand'anche si volesse considerare che dal 1° marzo 2022 al 31 maggio 2022 la compagna del ricorrente viveva con lui, non essendo coniuge ai sensi del diritto civile, nozione su cui si basa la LPC, per i motivi già illustrati essa deve essere esclusa fra i beneficiari delle prestazioni complementari.
Per contro il neonato, che percepisce una rendita per figli dall'AI, come già evidenziato deve essere considerato nel calcolo delle prestazioni complementari del ricorrente, beneficiario di una rendita invalidità, eseguendo un calcolo comune ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. b OPC-AVS/AI, ritenuto che le spese riconosciute e i redditi computabili del figlio vanno sommati a quelli del padre conformemente all'art. 9 cpv. 2 LPC.
A titolo abbondanziale si rileva che il figlio, insieme alla mamma, ha lasciato la Svizzera dal 1° giugno al 30 novembre 2022 (prova ne è la "Conferma di assicurazione - inizio/fine della copertura" del 3 maggio 2024 (doc. 9-7/8), perciò è corretto che per quei sei mesi la Cassa cantonale di compensazione non l'ha considerato nel calcolo delle PC dell'assicurato (doc. 40), così come, ma ciò in ogni caso, la mamma.
2.9. Il ricorrente ha invocato una disparità di trattamento esistente in materia di prestazioni complementari e di assistenza sociale, comprovando di avere beneficiato di assegni familiari integrativi e di assegni di prima infanzia che sono stati stabiliti considerando nell'unità di riferimento tutti e tre i componenti della sua famiglia e quindi anche la mamma del loro bambino seppure non siano sposati, ma siano conviventi.
La legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) è stata emanata dal legislatore cantonale ticinese il 5 giugno 2000 [RL 870.100] ed è entrata in vigore il 1° febbraio 2003. Essa ha lo scopo di armonizzare e coordinare i principi e le disposizioni che disciplinano la concessione delle prestazioni sociali erogate dal cantone (art. 1 cpv. 1).
Questa legge prevede espressamente all'art. 4 cpv. 1 Laps che l'unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto (lett. a), dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile (lett. c) e dai figli minorenni di cui essi hanno l'autorità parentale (lett. d).
Al riguardo il TCA ricorda, peraltro, che secondo la giurisprudenza federale, trattandosi di prestazioni di carattere sociale introdotte a livello cantonale (diritto cantonale autonomo), i Cantoni sono liberi di adottare le normative che ritengono più opportune, a condizione di rispettare i diritti fondamentali (cfr. STCA 39.2016.9 dell’11 ottobre 2016 consid. 2.3. e STCA 39.2023.3 del 21 agosto 2023 consid. 2.5., massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2024 N. 11 pag. 75, entrambe riguardanti il computo di un reddito ipotetico in ambito di assegni di prima infanzia).
Di conseguenza, correttamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha determinato il diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia previsti dalla legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 [RL 856.100] tenendo conto di un'unità di riferimento composta di tre persone, fra cui il partner convivente.
Per contro, il legislatore federale in materia di prestazioni complementari all’AVS/AI non ha inserito la figura del convivente fra le persone incluse nel calcolo delle prestazioni complementari. Occorre ribadire, come ha ben specificato il N. 3121.01 DPC, che si tratta del marito o della moglie, dei figli che danno diritto a una rendita per figli e degli orfani aventi diritto a una rendita. Ne sono invece esclusi i concubini e i loro figli di altro letto.
Del resto, anche la stessa legislazione federale tratta in taluni ambiti differentemente le coppie sposate e i concubini. Ad esempio, il Tribunale federale (DTF 140 I 77 = SVR 2014 AHV Nr. 1) ha stabilito che il plafonamento delle rendite previsto dall'art. 35 LAVS porta a una disparità di trattamento dei coniugi e dei partner registrati da una parte, così come dei concubini dall'altra, ma che ciò non costituisce una discriminazione di un determinato tipo di convivenza.
L'affermazione ricorsuale secondo cui vi sarebbe una disparità di trattamento fra i beneficiari di prestazioni complementari e i beneficiari di assegni integrativi e di prima infanzia non può pertanto essere tutelata.
Di conseguenza, nel diritto delle prestazioni complementari all'AVS e all'AI la compagna del ricorrente continua ad essere esclusa dal calcolo.
2.10. Da quanto precede discende che la decisione impugnata deve essere integralmente respinta.
Portando il ricorso sul diritto alle prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti