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redattrice: |
Tanja Balmelli, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 2 settembre 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 1° luglio 2024 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 25 novembre 2022 (doc. 124) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto in restituzione a RI 1, nata nel 1966, l'importo di Fr. 7'025.- a titolo di prestazioni complementari versatele in eccesso dal 1° febbraio al 30 novembre 2022, poiché a seguito dei vari cambiamenti di casa la pigione pagata dall'assicurata era mutata e quindi la situazione doveva essere aggiornata con i nuovi importi.
1.2. Alla richiesta di pagamento del 14 aprile 2023 della Cassa cantonale di compensazione (il documento non è agli atti), l'11 maggio 2023 (doc. 154) l'assicurata, stante la particolare situazione in cui versava, per non gravare ulteriormente sui suoi bisogni ha chiesto il condono dell'importo da restituire.
1.3. Con decisione del 31 maggio 2023 (doc. 155) la Cassa cantonale di compensazione, dopo avere esposto le pigioni effettivamente pagate dall'assicurata da febbraio a settembre 2022, ha rilevato che è emersa la necessità di emettere una decisione di restituzione per le prestazioni complementari che essa ha ricevuto in eccesso. Infatti, considerato che in precedenza le sono state intimate delle decisioni di PC dal cui calcolo era evidente che il diritto era determinato dal computo anche della pigione, secondo la Cassa l'indebito versamento della PC da febbraio a novembre 2022 doveva e potere essere inequivocabilmente chiaro. Mancando quindi la condizione della buona fede per ottenere il condono, la Cassa non ha verificato la seconda condizione della grave difficoltà e ha negato il condono.
1.4. Il 3 luglio 2023 (doc. 156) l'assicurata si è opposta al rifiuto del condono, contestando diverse affermazioni dell'amministrazione e sostenendo che la sua buona fede era invece data, non essendoci stato alcun comportamento doloso e nemmeno una grave negligenza da parte sua, visto che è stata lei stessa a trasmettere alla Cassa la documentazione dalla quale sono poi risultati i canoni di locazione pagati nel periodo in esame. Ciò dimostrerebbe la sua buona fede e che non avrebbe avuto alcun motivo per agire in quel modo qualora fosse stata in mala fede al momento del ricevimento delle prestazioni ritenute non dovute.
Inoltre, l'opponente ha osservato di avere pagato la pigione di febbraio 2022 e che è solo in occasione dell'udienza di conciliazione in materia di locazione che è stato deciso che doveva esserle rimborsata. Pertanto, ad eccezione dei mesi di marzo, aprile e maggio 2022, ha sempre pagato la pigione, considerato che per il mese di agosto 2022 è stata versata non come locazione, ma quale compenso per chi ha pulito la casa.
1.5. Con decisione su opposizione del 1° luglio 2024 (doc. A/1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione e confermato il rifiuto del condono dell'importo da restituire. Essa ha ricordato i presupposti legali (artt. 25 LPGA e 4 OPGA) e giurisprudenziali per l'ottenimento del condono e l'importanza dell'obbligo di informare da parte dei beneficiari di prestazioni complementari, che è indicato sulle decisioni di PC e sui fogli di calcolo e discende dall'art. 31 LPGA e dall'art. 24 OPC-AVS/AI.
L'amministrazione ha poi spiegato che la buona fede è stata negata, poiché "l'assicurata ha più volte cambiato domicilio nel periodo tra febbraio 2022 e novembre 2022, stipulando dei contratti di locazione di breve durata con delle pigioni gratuite. Dette informazioni, dopo vari solleciti da parte della Cassa all'opponente, hanno permesso alla Cassa solo in data 24 ottobre 2022 di poter stabilire gli effettivi importi delle pigioni e i periodi." (pag. 4). Non avendo l'assicurata comunicato tempestivamente alla Cassa i vari cambiamenti della propria situazione economica, ma solamente a seguito delle sue richieste, la violazione commessa dall'assicurata configura quindi una negligenza grave, perciò l'invocata buona fede non può essere ammessa e, senza che si esamini pure la condizione cumulativa dell'onere troppo grave, il condono va rifiutato.
1.6. Il 2 settembre 2024 (doc. I) RI 1, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, si è rivolta al TCA chiedendo di accogliere la sua richiesta di condono e, in via principale, di annullare la decisione su opposizione e di emettere una nuova decisione che tenga conto della sua buona fede e della grave difficoltà; in via subordinata, di tramettere gli atti alla Cassa di compensazione per una nuova decisione, ritenuto che la condizione della grave difficoltà non è stata esaminata.
La ricorrente ha contestato che vi sia stata una grave negligenza nel suo comportamento tale da escludere la condizione della buona fede. Infatti, come risulta dalla email del 19 settembre 2022 (doc. 95), essa aveva chiesto una proroga per produrre la documentazione richiesta dalla Cassa di compensazione, poiché necessitava dell'aiuto di un assistente sociale per procedere con quanto necessario vista la difficile situazione in cui versava e che l'ha portata a chiedere l'aiuto di terzi per questi "semplici" compiti amministrativi. Non è quindi vero che è solo il 24 ottobre 2022 che, dopo vari solleciti, l'amministrazione ha potuto stabilire gli effettivi importi delle pigioni e i periodi. Semplicemente, non v'è stato un ritardo nel trasmettere le informazioni, ma unicamente la concessione di un periodo più lungo per procedere in tal senso. La ricorrente si è dunque comportata in modo corretto; semmai, ha commesso una lieve negligenza, ma in ogni caso non grave al punto da giustificare il rifiuto della domanda di condono per mancanza di buona fede. Non va dimenticato che essa si è trovata di fronte a difficoltà non indifferenti nel trovare una sistemazione adeguata, che ha affrontato pure delle procedure civili a tutela della sua posizione e che queste gravi vicissitudini hanno implicato per lei un cambio frequente di domicilio a causa di situazioni abitative palesemente inadeguate.
La ricorrente ha comunicato il cambio di domicilio il 29 agosto 2022 non perché negligente e per conseguente mancanza di buona fede, ma piuttosto poiché le varie pendenze legali si erano chiarite solo in quel periodo. Sin da febbraio 2022 è stata confrontata con una condizione di forte stress emotivo dovuta all'insicurezza sul suo futuro, visto che ha dovuto cambiare quattro domicili nell'arco di sei mesi, tre dei quali lasciati in maniera burrascosa con conseguenze giuridiche che si sono riverberate sulla possibilità di fornire delle informazioni puntuali. Essa si è pertanto comportata in modo rispettoso dei suoi doveri nei confronti della Cassa, ossequiando il proprio dovere di informazione e dunque la sua buona fede è certa.
Infine, anche la realizzazione della condizione della grave difficoltà è data, tanto che la restituzione dell'importo richiesto costituirebbe un aggravamento della situazione, già precaria, pocihé confrontata con la difficoltà di finanziare il riscaldamento della propria abitazione e con problemi di salute sorti in seguito.
1.7. Nella risposta di causa del 23 settembre 2024 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso, visto che ripropone sostanzialmente le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione.
1.8. Il 7 ottobre 2024 (doc. V) la ricorrente ha osservato di avere ampliato e precisato le proprie motivazioni giuridiche e di essersi confrontata con la decisione su opposizione.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è stabilire se correttamente la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di condono formulata dall'assicurata l'11 maggio 2023 relativa alla restituzione di Fr. 7'025.- per prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° febbraio al 30 novembre 2022, stabilita con decisione del 25 novembre 2022 (doc. 124), cresciuta incontestata in giudicato.
2.2. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):
- l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e
- la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
2.3. Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1).
Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza.
Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).
Nell'ambito della buona fede, la giurisprudenza distingue due aspetti. Da un lato v'è la non coscienza dell'illecito ("Unrechts-bewusstsein"). Da un altro lato si pone la questione di sapere se l'interessato nelle circostanze concrete possa richiamarsi alla buona fede o se, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere l'errore giuridico (DTF 122 V 221 consid. 3; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 8C_391/ 2008 del 14 luglio 2008; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2).
La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
L'art. 5 cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25).
Il giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
2.4. In base all'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.
L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni.
Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
Proprio la sistematica della norma suggerisce quindi che l'obbligo (o dovere) di notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba essere inteso nel senso che l'avente diritto è tenuto a segnalare tempestivamente, in quanto tale, un prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti per il diritto (STF 9C_365/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1).
In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed. 2020, n. 21 pag. 633 ad art. 31, ha affermato che, di principio, la comunicazione del cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente dopo la sua realizzazione e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato all'assicuratore (DTF 118 V 214 consid. 2b). Se, in un caso concreto, si può ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato momento e, inoltre, è un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili (STF 8C_232/2016 consid. 4.4).
Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha ritenuto che l'avere annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001 che il 7 novembre 1998 aveva ereditato della sostanza non rispettava la condizione dell'art. 24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le modifiche personali o economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata effettuata sette mesi dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione nel registro fondiario del trapasso della proprietà ereditata.
Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
L'assicurata ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le era dunque stata versata una rendita mensile di Fr. 395 dal mese di marzo 2006 e un importo di Fr. 14'931 per le rendite retroattive per il periodo dal 6 gennaio 2003 al 28 febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona fede dell'assicurata avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle prestazioni della previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere ricevuto e speso l'ammontare dell'istituto di previdenza (cfr. consid. 2).
Il Tribunale federale ha ammesso la buona fede della ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2006. Durante questo periodo, l'assicurata effettivamente riceveva solo la sua rendita AI e non aveva ancora ricevuto nessun importo dalla previdenza professionale, cosicché le prestazioni complementari le erano state versate a buon diritto (cfr. consid. 7.1). La situazione era invece differente per le prestazioni complementari concesse per i mesi di febbraio e marzo 2006, visto che l'assicurata si è vista attribuire da allora un reddito supplementare di cui poteva facilmente rendersi conto che era di natura tale da influenzare il suo diritto alle prestazioni. Le incombeva, perciò, di comunicare immediatamente questo cambiamento di situazione alla Cassa invece di attendere diverse settimane prima di segnalarlo (art. 24 OPC-AVS/AI).
Questo comportamento, ha concluso l'Alta Corte, costituisce una colpa grave, che esclude la sua buona fede e, quindi, anche il condono dell'obbligo di restituzione dei due importi per febbraio (Fr. 188) e marzo (Fr. 188) (cfr. consid. 7.2).
Nella recente STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, l'Alta Corte ha ribadito che un ritardo di due mesi per conformarsi all'obbligo di comunicare all'amministrazione un aumento dei redditi costituisce una negligenza grave che esclude la buona fede.
2.5. Nella decisione di rifiuto del condono del 31 maggio 2023 (doc. 155) la Cassa di compensazione ha osservato di avere ricevuto, tra maggio e novembre 2022, diversa documentazione secondo cui l'assicurata aveva cambiato diverse volte domicilio tra febbraio e settembre 2022, con conseguente variazione dell'importo della pigione.
La Cassa ha spiegato di non avere ritenuto per il mese di febbraio 2022 una pigione, essendo questa stata riversata alla conduttrice secondo quanto indicato nel verbale di udienza dell'Ufficio di conciliazione di __________.
Inoltre, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2022 essa non ha computato alcun importo, visto che l'interessata ha soggiornato a titolo gratuito presso un'altra persona.
La Cassa ha invece computato il mese di giugno in ragione di Fr. 600.- di pigione e di Fr. 400.- quali spese accessorie.
Per luglio ha considerato la pigione di Fr. 1'200.- e le spese forfettarie di Fr. 105.-.
Per il mese di agosto non è stata ritenuta alcuna pigione, visto che il locatore ha lasciato a disposizione dell'assicurata l'ammontare della pigione (Fr. 1'000.-) per pagare degli operai per lavori relativi all'abitazione (sgombero materiali, pulizia, ritinteggio, ecc.), che non sono però riconosciuti dalle prestazioni complementari.
Infine, da settembre 2022 ha considerato il costo della pigione di Fr. 1'000.- al mese, oltre a Fr. 105.- per le spese forfettarie.
Nella decisione formale, la Cassa di compensazione ha rilevato che avendo ricevuto in precedenza delle decisioni di PC da cui risultava evidente che per il calcolo del diritto era determinante l'importo della pigione, all'assicurata doveva essere chiara l'indebita ricezione delle prestazioni complementari da febbraio a novembre 2022. La Cassa non ha dunque ammesso la condizione della buona fede e ha respinto l'istanza di condono.
Nella decisione su opposizione del 1° luglio 2024 la Cassa di compensazione ha invece evidenziato di avere negato la buona fede, poiché è venuta a conoscenza dei vari cambi di domicilio dell'assicurata, che ha stipulato "dei contratti di breve durata con delle pigioni gratuite", dopo vari solleciti, che le hanno permesso solo il 24 ottobre 2022 di potere stabilire gli effettivi importi delle pigioni. L'assicurata non le ha dunque tempestivamente comunicato spontaneamente, ma solo su sua richiesta, i vari cambiamenti della propria situazione economica.
Nel proprio ricorso l'assicurata ha contestato che le sia stato rifiutato il condono e che debba restituire le prestazioni ricevute.
La ricorrente ha infatti rilevato di essere in buona fede per avere regolarmente segnalato i suoi cambi di domicilio e che, se vi è stato del ritardo, si è trattato di proroghe chieste alla Cassa per poterle rispondere o per farsi aiutare da terzi. Inoltre, essa versa in gravi difficoltà economiche.
2.6. Nel determinare il diritto alle prestazioni complementari sulla base delle indicazioni date dall'assicurata, il 3 gennaio 2022 (doc. 66) la Cassa cantonale di compensazione ha ritenuto fra le sue spese riconosciute per l'anno 2022, come dal 1° agosto 2021 (doc. 56), una pigione lorda di Fr. 13'800.- e il forfait per le spese di riscaldamento di Fr. 1'260.- (art. 16b OPC-AVS/AI).
Il 10 maggio 2022 (doc. 77) la Cassa di compensazione ha scritto all'assicurata che "Dalla documentazione in nostro possesso risulta che al 1. giugno 2022 cambierà indirizzo" e che, per potere riesaminare la sua pratica, le ha chiesto di trasmettere il nuovo contratto di locazione con la specifica del costo del posto auto. Il 14 giugno 2022 (doc. 78) l'amministrazione ha sollecitato l'interessata e il giorno seguente (doc. 79) ha ricevuto da parte dell'Agenzia comunale AVS di __________ una notifica di mutazione, secondo cui dal 1° marzo 2022 l'assicurata aveva cambiato domicilio trasferendosi da Via __________ 28 a Via __________ 3, sempre a __________.
Con email del 17 giugno 2022 (doc. 80) l'assicurata ha informato la Cassa di compensazione di avere trovato, per quel mese, un'abitazione provvisoria a __________ per un costo, omnicomprensivo, di Fr. 1'000.- e dal 1° luglio 2022 a __________.
La beneficiaria di PC ha inoltre comunicato all'amministrazione che le avrebbe inviato in forma cartacea e scritta a mano i relativi contratti di locazione.
In effetti, con lettera manoscritta del 17 giugno 2022 (doc. 83) l'assicurata ha spiegato di avere trovato per il mese di giugno una casa in montagna, solitamente affittata per vacanze, per il costo di Fr. 1'000.- "incluse spese e un posto macchina obbligatorio. La casa ai monti è raggiungibile unicamente a piedi.". Inoltre, ha informato la Cassa che "Nel frattempo ho trovato locazione a __________, località __________, il contratto è con data 1 luglio 2022." e che nel contratto era chiaramente indicato che fra i costi non compresi v'erano le spese di riscaldamento (con convettori elettrici, stufa a legna e stufa a pellet), chiedendo perciò che le fossero versati i Fr. 125.- al mese di sua spettanza.
Ad entrambi questi invii, elettronico e postale, l'assicurata ha allegato i due nuovi contratti di locazione (docc. 81 e 82).
Il 22 giugno 2022 (doc. 84) l'amministrazione ha comunicato alla assicurata - all'indirizzo di __________, benché la beneficiaria di PC avesse chiaramente specificato nello scritto del 17 giugno 2022 che l'indirizzo postale, in attesa di una sistemazione definitiva, era il fermoposta a __________ - di avere ricevuto la documentazione che le ha inviato e le ha ulteriormente chiesto una dichiarazione, da parte dei rispettivi locatori, attestante l'ammontare della pigione, delle spese accessorie e del posto auto.
Dagli atti risulta poi, seppure inserita nell'incarto dalla Cassa soltanto il 1° luglio 2022, un'email del 30 maggio 2022 (doc. 85) con cui l'assicurata ha informato la Cassa di compensazione che il previsto trasloco a __________ non poteva aver luogo e che, dovendo lasciare l'abitazione di via __________ 28 a __________ entro il giorno seguente, ha trovato una sistemazione provvisoria in una casetta di vacanza a __________, avvertendola che avrebbe trasmesso il contratto di locazione nei prossimi giorni. Intanto, le ha inviato sia il contratto di locazione di uno spazio in cui ha accatastato i suoi beni nell'attesa di una sistemazione abitativa definitiva (doc. 85-3/9), sia la notifica di partenza dal Comune di __________ che ha compilato il 27 maggio 2022 (doc. 85-5/9).
Il 26 agosto 2022 (doc. 87) l'amministrazione ha inviato alla assicurata all'indirizzo di __________ un richiamo per non avere dato seguito alla sua lettera del 21 luglio 2022 (recte: 22 giugno 2022), assegnandole un termine di 30 giorni.
Nell'email del 29 agosto 2022 (doc. 88) l'interessata ha trasmesso alla Cassa di compensazione il contratto di locazione valido dal 1° settembre 2022 per l'abitazione di __________ e ha evidenziato che per poterla riscaldare doveva acquistare nafta e legna, i cui costi erano a suo carico oltre alla pigione mensile di Fr. 1'000.- e ha chiesto il riconoscimento del forfait di Fr. 1'325.-.
Il 31 agosto 2022 (doc. 89) la Cassa ha scritto all'assicurata all'indirizzo di Via __________ 3 a __________, e per email, chiedendo il contratto di locazione per questa abitazione, una dichiarazione dei locatori delle abitazioni di __________ e di __________ relativa al costo della pigione, delle spese accessorie e del parcheggio e il contratto di locazione dell'abitazione di __________, da cui si potesse rilevare la data di inizio della locazione, il costo della pigione, delle spese accessorie e del parcheggio.
L'assicurata ha risposto lo stesso 31 agosto 2022 (doc. 93) come segue:
" In Via __________ a __________ avevo la bucalettere e una camera per pernottare; siccome la casa in via __________ 28 non era abitabile in inverno, informazione omessa dai proprietari alla firma del contratto e per provocazione nella bucalettere mi mettevano ogni sorta di schifezza, feci di animali inclusi. Il contratto che si è sciolto a fine maggio 2022 a fine causa mia contro i proprietari stessi.
Entro fine maggio avevo riposto ogni cosa in magazzino, di cui avete copia del contratto, ho poi vissuto un mese sui monti di __________ di cui avete il contratto.
Per il mese di luglio 2022 avevo trovato abitazione in via __________ 38 a __________ di cui avete il contratto; anche in questo caso è stato necessario l'intervento del mio avvocato; sin da subito il proprietario non ha rispettato gli accordi contrattuali e siamo giunti ad un'interruzione dello stesso. Ad agosto ho trovato la casa a __________ in via __________ 8, dove si accettava il mio stato AI, cani e tartarughe.
Essere in invalidità e dipendere dalle PC NON è più una garanzia mi creda, troppe volte mi sono sentita rifiutare un alloggio NON per gli animali bensì per le mie poche entrate.
Per mesi ho vissuto nell'incertezza più totale al punto da desiderare di lasciare la Svizzera ma con le mie uniche entrate di 1506.- di AI (al grado massimo) è impossibile ovunque.
(…)
Per il contratto in via __________ non so a cosa si riferisca, non ho nessun contratto che mi lega a questo indirizzo.
I documenti, inclusa la lettera email di ieri debitamente firmata, le sono stati consegnati stamani.
Ora mi dica cosa altro le serve per cortesia, io rimango a disposizione.
Per quanto concerne la mia richiesta di ricevere l'importo massimo di affitto, oltre ad essere un mio diritto serve per potermi fornire del combustibile di riscaldamento senza cui sarebbe impossibile vivere in qualsiasi casa. __________ è un paese in ombra d'inverno, quindi molto freddo. (…)".
L'indomani (doc. 94), la Cassa di compensazione ha risposto all'assicurata con invio elettronico chiedendo delle ulteriori specifiche e la documentazione relativa ai parcheggi.
A questo proposito, con email del 19 settembre 2022 (doc. 95) l'interessata ha domandato alla Cassa una proroga, avendo chiesto l'aiuto di un assistente sociale con cui aveva appuntamento il 21 settembre. Inoltre, l'assicurata ha fatto presente che la corrispondenza con il proprietario della casa di __________ era piuttosto difficoltosa, vivendo egli in Brasile e quindi ci voleva tempo e pazienza per recuperare la documentazione necessaria. Infine, essa ha osservato che non disponeva della somma necessaria per l'acquisto né di legna, né di pellet né di olio da riscaldamento per potere riscaldare la casa.
Allegato all'invio elettronico del 23 ottobre 2022 (doc. 96) l'assicurata ha trasmesso all'amministrazione una sua dichiarazione relativa all'abitazione di via __________ 3 a __________ (doc. 97), il rapporto termografico concernente l'abitazione di via __________ 28 a __________ reso nell'ambito della causa che era in corso (doc. 98) e il verbale riguardante la disdetta contrattuale per quest'ultima abitazione (docc. 99 e 100).
Con un'ulteriore email del 23 ottobre 2022 (doc 101) l'interessata ha inviato alla Cassa un documento riguardante la rescissione concorde del contratto di locazione per l'abitazione di __________ con effetto al 31 luglio 2022 (doc. 102), precisando che non v'erano costi per il parcheggio.
La beneficiaria di PC ha spedito alla Cassa il 23 ottobre 2022 (doc. 103) una terza email, allegando la dichiarazione del proprietario della casa di __________ riguardo al posteggio e ai costi di riscaldamento e a quest'ultimo proposito ha rilevato di non potere ordinare il combustibile necessario per riscaldarsi non disponendo della liquidità necessaria.
In risposta a questi invii, la Cassa di compensazione ha rilevato l'assenza di informazioni importanti per procedere al riesame del diritto, perciò con un'email del 24 ottobre 2022 (doc. 109) ha chiesto all'assicurata ulteriori specifiche riguardo alle sue ultime cinque sistemazioni abitative.
Una settimana dopo (doc. 100) l'interessata ha fornito alcune risposte, che ha completato il 1° (doc. 113), il 14 (doc. 115) e il 22 novembre 2022 (doc. 118).
Con decisione del 25 novembre 2022 (doc 124) la Cassa cantonale di compensazione ha emesso un ordine di restituzione di Fr. 7'025.- per prestazioni complementari versate in eccesso all'assicurata dal 1° febbraio al 30 novembre 2022, intitolandolo "Richiesta di restituzione emessa a seguito dell'aggiornamento della situazione domiciliare, a seguito dei vari cambiamenti, come da documentazione inviataci.".
L'amministrazione, sulla scorta della documentazione acquisita, ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata computando l'effettiva pigione pagata e poiché è emerso che ha considerato una pigione superiore, continuando quindi a versare indebitamente all'interessata maggiori prestazioni complementari, ha chiesto in restituzione quanto riconosciutole di troppo per il periodo dal 1° febbraio al 30 novembre 2022.
2.7. Secondo consolidata giurisprudenza federale, la buona fede come presupposto per il condono non è già data con l'ignoranza del vizio giuridico. Piuttosto, il beneficiario delle prestazioni non solo non deve essere colpevole di dolo, ma anche di grave negligenza. Pertanto, da un lato, la buona fede decade sin dall'inizio quando la prestazione che è stata concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente negligente dell'obbligo di annunciare o di fornire informazioni. D'altro lato, la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente (DTF 112 V 97 consid. 2c). In questo caso, il grado di diligenza richiesto viene valutato secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero capacità di giudizio, stato di salute, livello di istruzione, ecc. (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid. 5.2; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del 4 agosto 2022, consid. 4.2; STF 9C_267/ 2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/ 2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6). I comportamenti che escludono la buona fede non sono limitati alla violazione dell'obbligo di informare o di notifica; possono essere presi in considerazione anche altri comportamenti, in particolare l'omissione nel farsi parte attiva verso l'amministrazione (STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2). Inoltre, la buona fede è generalmente negata in caso di calcoli errati di prestazioni complementari se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC o lo verifica in modo poco coscienzioso e quindi non segnala un errore grave facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 4.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_557/2021 del 17 febbraio 2022, consid. 4; STF 9C_267/ 2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3).
2.8. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, hanno concretizzato come segue l'esposta giurisprudenza sulla nozione di buona fede.
Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da lui secondo le circostanze del caso.
Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo d'informare oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate indebitamente.
Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi (STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008).
2.9. Il fatto che l'assicurata abbia cambiato domicilio e abitazione e abbia corrisposto una pigione inferiore a quella precedentemente considerata dalla Cassa di compensazione, rappresenta sostanzialmente un cambiamento rilevante delle circostanze e quindi doveva essere notificato alla Cassa di compensazione (STF 9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3; STCA 33.2022.7 del 20 giugno 2022, consid. 2.10) come prescrivono l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI, affinché il suo diritto alle PC fosse subito rivisto secondo l'art. 25 OPC-AVS/AI tenendo conto dei nuovi elementi di calcolo (STCA 33.2024.9 del 21 ottobre 2024; STCA 33.2022.7 del 20 giugno 2022; STCA 33.2021.1 del 1° aprile 2021; STCA 33.2020.15 del 15 ottobre 2020; STCA 33.2019.16 del 29 gennaio 2020).
Va al riguardo evidenziato che ogni nuova spesa riconosciuta o variazione di spesa già riconosciuta, così come ogni nuova entrata o diminuzione di quelle già computate nel calcolo, rappresenta un cambiamento rilevante della situazione materiale (STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009, consid. 7.3) e quindi deve essere notificata alla Cassa di compensazione (STF 9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3; STF 9C_834/2010 del 2 ottobre 2010, consid. 2.2) senza ritardo (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007; STFA P 27/05 del 14 marzo 2006).
La ricorrente, come risulta chiaramente dalla cronologia esposta degli atti presenti all'incarto, ha debitamente informato senza ritardo l'amministrazione dei suoi trasferimenti di domicilio, perciò le affermazioni e le conclusioni della Cassa non sono corrette.
2.10. In primo luogo, non corrisponde al vero che l'assicurata ha stipulato "dei contratti di locazione di breve durata" (doc. A1 punto 2 pag. 4), visto che, eccetto per la sistemazione nella casa di vacanza sui monti sopra __________, espressamente prevista per il solo mese di giugno 2022, tutti gli altri contratti di locazione sono stati sottoscritti per almeno un anno (a __________ in via __________ 28 la durata era determinata di un anno, così come a __________, mentre a __________ di cinque anni).
2.11. Neppure è corretto affermare che, dopo vari solleciti da parte della Cassa, è solo il 24 ottobre 2022 che questa ha potuto stabilire gli importi effettivi delle pigioni.
Occorre invero riconoscere che il continuo cambiamento di abitazione ha sovrapposto le informazioni che l'assicurata ha fornito riguardo alle sue diverse sistemazioni rispettivamente ha reso un po' difficile raggiungerla mediante invii postali.
Non va però dimenticato di rilevare che la Cassa stessa ha più volte sbagliato indirizzo di corrispondenza, quindi non si può sostenere che siano stati necessari dei solleciti per ottenere le informazioni richieste, visto che se il primo invio non è andato a buon fine è soltanto per errore dell'amministrazione.
Va infatti ricordato che sebbene il 17 giugno 2022 l'assicurata avesse avvisato la Cassa di compensazione che il suo indirizzo postale era il fermo posta con indirizzo in via __________ 3 a __________, il 22 giugno 2022 l'amministrazione le ha scritto in via __________ a __________, permettendosi poi di inviarle un richiamo il 26 agosto 2022 per non avere risposto al suo scritto del 21 luglio 2022 - non presente agli atti, verosimilmente da intendere quello del 22 giugno 2022.
Inoltre, il 31 agosto 2022 la Cassa le ha scritto all'indirizzo di via __________ 3 a __________, ma dal 1° al 31 luglio 2022 la ricorrente ha abitato a __________ e dal 1° settembre 2022 si è trasferita a __________. Sennonché, quello stesso 31 agosto 2022 la Cassa ha inviato all'assicurata questa lettera per email "vista la difficoltà a recapitarle la nostra corrispondenza".
In tal caso, già quel giorno la beneficiaria di prestazioni ha potuto trasmetterle i documenti richiesti relativi ai contratti di locazione.
2.12. Quanto alla lamentela della Cassa di compensazione secondo cui è solo dopo vari solleciti che ha potuto stabilire l'ammontare della pigione per ogni singola abitazione, non va dimenticato che in diverse occasioni la ricorrente le aveva comunicato la difficoltà di reperire la documentazione richiesta.
Per esempio, il 23 ottobre 2022 (doc. 101) l'assicurata le ha inviato "il documento riguardante la rescissione del contratto di __________. Il proprietario non si è mai più fatto né sentire né vedere; impossibile ottenere risposte da lui" e il 31 ottobre 2022 (doc. 110) le ha scritto che "Per quanto concerne l'abitazione di __________, è impossibile ricevere qualsiasi ulteriore documento; alle mie richieste non vi è stato seguito. Forse lei potrebbe scrivere all'avvocato del Signor __________ chiedendo riscontro.".
Poi, il 14 novembre 2022 (doc. 115) la beneficiaria ha trasmesso la dichiarazione del proprietario di quell'abitazione, precisando che "Ci è voluto tempo, è stato necessario rivolgermi all'avvocato.".
Riguardo alla sistemazione a __________, già il 29 agosto 2022 (doc. 88) la beneficiaria di PC aveva fatto presente che il locatore risiedeva in Brasile "per cui si comunica per telefono o per email" e il 19 settembre 2022 (doc. 95) che "Per quanto concerne la burocrazia con il proprietario della casa in cui vivo, è piuttosto difficoltosa causa la distanza; il Signor __________ vive in Brasile. Dopo aver scoperto un ammanco finanziario causato dal suo delegato qui in Ticino, ne ha tolto la procura quindi ci vuole tempo e pazienza per poter ottenere la documentazione a lui richiesta.".
Una prima dichiarazione del proprietario relativa al parcheggio e ai costi di riscaldamento è stata poi trasmessa alla Cassa il 23 ottobre 2022 e una seconda il 22 novembre 2022.
Va qui osservato che il 19 settembre 2022 l'assicurata aveva inoltre chiesto alla Cassa una proroga per l'inoltro dei documenti richiesti avendo bisogno dell'assistenza di un assistente sociale.
2.13. Infine, va respinta anche l'affermazione secondo cui l'assicurata "non ha tempestivamente comunicato alla Cassa i vari cambiamenti della propria situazione economica, ma esclusivamente sulle varie richieste da parte della Cassa.".
Questa conclusione non rispecchia gli eventi descritti.
Come illustrato nei considerandi che precedono, la ricorrente ha invece debitamente e ampiamente informato l'amministrazione dei suoi spostamenti di domicilio e perfino prima che avessero luogo.
Il 30 maggio 2022 l'insorgente ha trasmesso per email alla Cassa sia il nuovo contratto di locazione valido per la casetta di vacanza sui monti di __________, sia la notifica di partenza dal Comune di __________, valida dal 31 maggio 2022 e allestita il 27 maggio 2022, seppure negli atti della Cassa sia stata inserita inspiegabilmente soltanto il 1° luglio 2022.
In seguito, il 17 giugno 2022 l'assicurata ha avvisato la Cassa sia per email sia per invio cartaceo che aveva nel frattempo trovato un'abitazione a __________ a far data dal 1° luglio 2022, allegando il relativo contratto di locazione.
Dopodiché, a causa di problemi insorti in questa abitazione, che con l'intervento del legale della conduttrice hanno portato alla rescissione concorde anticipata del contratto di locazione già al 31 luglio 2022, il 29 agosto 2022 l'assicurata ha inviato alla amministrazione il nuovo contratto di locazione per l'abitazione di __________ valido dal 1° settembre 2022.
Stando così le cose, non è possibile tutelare la conclusione della Cassa cantonale di compensazione di non averla informata tempestivamente di queste mutazioni.
2.14. Semmai, si potrebbe avere dei dubbi unicamente sulla mancata notifica del cambio di domicilio avvenuto all'interno dello stesso Comune di __________.
In quell'occasione, in effetti, l'assicurata non ha avvisato la Cassa che era andata ad abitare in via __________ 3, in un'altra abitazione poco distante dalla casa che aveva affittato in via __________ 28 dal 31 luglio 2021 per un anno (doc. 37) la cui pigione annua di Fr. 13'800.- le era stata computata dal 1° agosto 2021.
Il motivo di questo spostamento valido dal 1° marzo 2022, come indicato sulla notifica di mutazione compilata dall'Agenzia comunale AVS di __________ e trasmessa alla Cassa cantonale di compensazione, l'ha spiegato l'interessata il 3 ottobre 2022 (doc. 97) in un'email del 23 ottobre 2022 indirizzata alla Cassa:
" Come già ampiamente descritto, in Via __________ 3 a __________ avevo innanzitutto spostato la mia posta a causa di costanti abusi e provocazioni ai miei danni (vedi mia email dello scorso 31 agosto 2022) mio errore da ignorante credere di dover spostare anche il domicilio che era puramente temporaneo fintanto potessi tornare a vivere senza congelare. Ai documenti includo la termografia svolta dall'ing. (…) così che avete un quadro preciso di cosa affermo.
In via __________ ho pernottato dal Signor __________ con cui ho avuto anche una breve relazione poco romantica ma probabilmente lui si sentiva in diritto di approfittare del favore di ospitarmi e io in dovere di ricambiare l'ospitalità gratuita; è lui che mi ha trovato la pessima casa in via __________ 28, dista ca 50 m dalla sua abitazione. Non credo tuttavia di dovervi narrare i fatti miei fino a questo punto.
Sono stata felice di tornare in via __________ seppur molto fredda ed estremamente umida.
Allego la sentenza di fine locazione. È stata una lunga battaglia gestita dall'avvocato (…) e dall'avvocata (…) da me richiesta.".
Dal verbale di udienza dell'11 maggio 2022 reso davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ concernente l'istanza del 31 marzo 2022 promossa dai locatori contro la ricorrente e chiedente l'annullamento della disdetta immediata data dall'assicurata il 28 febbraio 2022 del contratto di locazione per gravi motivi, risulta che dopo discussione la convenuta ha proposto:
" - Gli istanti restituiscono alla conventa la mensilità di febbraio u.s.
- La riconsegna della cosa locata sarà eseguita entro il 20 maggio 2022.
- La locazione è ritenuta conclusa con effetto 20 maggio 2022.
Alla parte istante è assegnato un termine di 5 giorni per comunicare a codesta Autorità la eventuale adesione. (…)".
Non è noto se la parte istante abbia accettato questa proposta, ma dagli scritti dell'insorgente è certo che ha lasciato la casa di via __________ 28 a __________ il 31 maggio 2022 e non prima. Ciò emerge chiaramente dall'email del 30 maggio 2022 inviata alla Cassa cantonale di compensazione:
" (…) Dovendo lasciare entro domani l'abitazione in Via __________ 28 a __________ (…)".
Non è neppure stato chiarito se la pigione di febbraio 2022 le sia stata restituita dai locatori e fino a quando l'assicurata ha condiviso l'abitazione dell'amico a titolo gratuito.
La Cassa ha ipotizzato che l'ospitalità del vicino si sia protratta durante i mesi di marzo, aprile e maggio 2022 visto che dal 1° marzo 2022 ha cambiato domicilio e dal 1° giugno 2022 è andata a vivere a __________.
Tuttavia, questa circostanza non è stata comprovata e stride con l'affermazione sopra riportata dell'insorgente secondo cui "Sono stata felice di tornare in via __________ seppur molto fredda ed estremamente umida.".
Pertanto, considerato che la beneficiaria di PC ha lasciato definitivamente questo immobile il 31 maggio 2022, significa che la coabitazione con l'amico non può essere perdurata per tutti e tre i mesi per i quali la Cassa ha computato una pigione nulla ritenendo l'ospitalità gratuita del vicino.
2.15. Ad ogni modo, questa tematica, così come la restituzione della pigione di febbraio 2022, non deve essere approfondita.
Infatti, si deve ritenere che la ricorrente era vincolata con i proprietari della casa di via __________ 28 a __________ da un contratto di locazione di durata determinata (dal 31 luglio 2021 al 31 luglio 2022), perciò fino alla sua scadenza essa era tenuta a pagare la pigione concordata di Fr. 1'150.- al mese.
La circostanza che l'oggetto del contratto abbia presentato dei difetti tali che hanno portato l'assicurata a dare, per motivi gravi, la disdetta anticipata, nulla muta al fatto che la conduttrice era tenuta al pagamento della pigione fino al 31 luglio 2022.
Inoltre, il fatto che essa si sia fatta ospitare gratuitamente da terzi mentre era in essere il contratto di locazione in via __________, va ricondotto a validi motivi dati dall'inabitabilità della casa - comprovata dal rapporto d'ispezione termografica (doc. 98) -, pur tenendo presente che essa era legalmente astretta al pagamento della pigione finché il relativo contratto di locazione era in essere.
Da quanto precede non si può dunque riconoscere che la ricorrente ha vissuto gratuitamente per i mesi di marzo, aprile e maggio 2022. Soprattutto, una simile conclusione non poteva essere tratta a quel momento, quando la causa fra le parti in ambito di locazione non era ancora terminata e non era possibile conoscere l'esito della stessa. Non va infatti dimenticato che, per giurisprudenza costante, la condizione della buona fede deve essere soddisfatta durante il periodo in cui la persona assicurata ha ricevuto le prestazioni indebite di cui si chiede la restituzione (STF 8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013, consid. 4.2; STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009, consid. 7.1; STF P 64/06 del 30 ottobre 2007, consid. 6.1; STFA P 7/04 del 24 novembre 2005, consid. 4.2.1). Nella primavera 2022, dunque, quando nei mesi da marzo a maggio 2022 ha percepito le prestazioni complementari, senza dubbio la beneficiaria era in buona fede, ossia ha legittimamente ottenuto le prestazioni complementari per pagare la pigione dell'abitazione di via __________ 28 a __________ (STCA 33.2023.21 del 27 novembre 2023).
Anche se per un determinato lasso di tempo e per motivi sanitari e di igiene della salute si è provvisoriamente spostata in un'altra abitazione, dove le è stata offerta una sistemazione a titolo gratuito nell'attesa che si risolvesse la situazione in via __________ o che trovasse un'altra casa, il contratto di locazione con questo immobile è sempre rimasto in vigore e quindi queste particolari circostanze fanno sì che non le si può rimproverare di non avere avvisato la Cassa di questo suo breve e temporaneo spostamento, anche se di domicilio, in via __________ 3 a __________.
2.16. Sulla scorta delle considerazioni esposte, il TCA conclude che la ricorrente si è comportata correttamente nei confronti della Cassa cantonale di compensazione, avvisandola per tempo su ogni sua modifica personale ed economica per quanto concerne i vari traslochi effettuati nel corso del 2022.
Si deve pertanto ritenere che l'assicurata non ha violato il suo obbligo di informazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione previsto dall'art. 31 LPGA e dall'art. 24 OPC-AVS/AI e la sua buona fede deve di conseguenza essere tutelata per il periodo oggetto della contestazione.
In questo senso la decisione impugnata deve essere annullata, il ricorso deve essere accolto e l'incarto rinviato alla Cassa cantonale di compensazione, affinché esamini ulteriormente il secondo elemento, cumulativo, delle gravi difficoltà economiche della richiedente per il lasso di tempo in questione necessario per ottenere il condono delle prestazioni da restituire (art. 25 cpv. 1 2a frase LPGA) ed emani una nuova decisione al riguardo.
Vincente in causa e patrocinata da un legale, l'insorgente ha diritto al riconoscimento di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA), mentre la procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
1.1. La decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui ha negato il condono della restituzione delle prestazioni complementari percepite dal 1° febbraio al 30 novembre 2022.
1.2. L'incarto è rinviato all'amministrazione affinché esamini la condizione dell'onere troppo grave e si ripronunci sull'istanza di condono.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente l'importo di Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti