Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
33.2024.15

 

TB

Lugano

30 dicembre 2024   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2024 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione dell'11 settembre 2024 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  A metà dicembre 2023 (doc. 1) RI 1, nato nel 1948, ha chiesto le prestazioni complementari stante la cessata attività lucrativa a fine anno. Dopo avere raccolto la necessaria documentazione, con decisione dell'8 maggio 2024 (doc. 9) la Cassa cantonale di compensazione ha rifiutato il diritto per il mese di dicembre 2023, ma l'ha concesso dal 1° gennaio 2024 limitatamente al pagamento del premio di assicurazione malattia.

                          1.2.  Con decisione su opposizione dell'11 settembre 2024 (doc. B) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione del 7 giugno 2024 (doc. 12) con cui l'assicurato ha contestato il computo della pigione in ragione di metà stante la convivenza della figlia, poiché quest'ultima lavorava presso una ditta di pulizie con un contratto a ore ricavando dei salari mensili inferiori al minimo vitale (doc. C) e quindi non era in grado di partecipare alle spese di alloggio, ma neppure di vitto e di altre spese quotidiane.

L'amministrazione ha esposto la norma legale applicabile (art. 16c OPC-AVS/AI), il principio e le eccezioni alla regola generale della suddivisione della pigione fra le singole persone quando l'abitazione è occupata anche da persone escluse dal calcolo della PC e la relativa giurisprudenza, sia federale sia cantonale.

Considerato che l'opponente condivide l'abitazione con la propria figlia, e non essendo in presenza di una delle eccezioni indicate, la Cassa ha ripartito la pigione fra gli occupanti e quindi l'ha computata in ragione di metà unitamente alle spese accessorie.

 

                          1.3.  Il 16 ottobre 2024 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale di accogliere il ricorso, annullare la decisione su opposizione e rinviare gli atti all'amministrazione per un nuovo calcolo della PC computando interamente la pigione o, subordinatamente, ritenendo che la quota della coinquilina è di un terzo.

Il ricorrente ha evidenziato che secondo il Tribunale federale una divisione automatica della pigione in parti uguali non è conforme ai principi che regolano le prestazioni complementari. Pertanto, l'importo della pigione deve essere attribuito a ciascun inquilino in modo proporzionato all'effettivo utilizzo degli spazi abitativi. L'insorgente ha al riguardo rimproverato alla Cassa di non avergli chiesto come utilizza la sua abitazione, di produrre una planimetria della proprietà, delle fotografie e come avviene la suddivisione degli spazi interni, ma essa ha semplicemente, ed iniquamente, suddiviso la pigione per due. L'assicurato ha invece rilevato che la figlia utilizza solo parzialmente l'abitazione, composta di una zona giorno con piccola cucina, soggiorno e bagno e al primo piano di tre camere e due bagni, e meglio occupa la propria camera da letto e un servizio, oltre alla cucina per la preparazione e la consumazione dei pasti. Pertanto, a suo dire, è iniquo computarle la metà della pigione, mentre la quota a carico della coabitante non può eccedere un terzo.

Non va poi dimenticato che la figlia, chiusa l'attività di famiglia, si è ritrovata senza entrate e in una situazione di totale indigenza, sopravvivendo con un salario inferiore a mille franchi al mese (doc. C), perciò non è in grado di partecipare alle spese comuni.

Di conseguenza, la convivenza del ricorrente con la figlia è giustificata da motivi di ordine morale e giuridico e rientra quindi nelle eccezioni alla regola generale prevista dall'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI, perciò la pigione non deve essere ripartita anche sulla figlia o semmai, subordinatamente, in ragione di un terzo.

 

                          1.4.  Nella risposta del 23 ottobre 2024 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso e ha rilevato che né in sede di richiesta delle prestazioni complementari né in sede di opposizione, l'assicurato ha postulato una diversa suddivisione della pigione facendo valere una differente occupazione degli spazi abitativi con la figlia, motivo per cui non ha potuto esprimersi su una simile ipotesi. Ad ogni modo, stante l'occupazione indicata dal ricorrente, non vi sono comunque gli estremi per considerare diversamente la quota coinquilino.

 

                          1.5.  L'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova né ha preso posizione sulla risposta di causa (doc. IV).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4–6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.

 

Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS).

 

Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato degli importi previsti dalle lettere a e b.

 

Fra le spese riconosciute per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo. Le spese per la locazione di un parcheggio non sono riconosciute (N. 3235.01 DPC), non essendo connesse alla locazione di un'abitazione.

L'importo massimo annuo riconosciuto nel 2023 e nel 2024 per persona sola che vive nella regione 1 è di Fr. 17'580.-.

                          2.2.  Per il computo della pigione la Cassa di compensazione ha considerato che l'assicurato condivideva l'abitazione con un'altra persona che non aveva un diritto alle prestazioni complementari.

Essendo quindi questa convivente esclusa dal calcolo delle PC dell'interessato, in virtù dell'art. 16c OPC-AVS/AI la Cassa ha ritenuto nel di lui fabbisogno soltanto la metà della pigione della casa in cui i due vivevano - basandosi, giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, sul valore locativo della proprietà dall'assicurato in luogo della pigione - e ha pertanto conteggiato dal 1° dicembre 2023 una spesa di Fr. 9'553.- [(Fr. 16'045 per il valore locativo della casa + Fr. 3'060.- di forfait per le spese accessorie) - Fr. 9'552.-]) anziché di Fr. 19'105.-, da limitare comunque a Fr. 17'580.-.

 

Il ricorrente ha contestato la presa in considerazione della figlia e quindi la suddivisione della pigione per due, lamentando sia non esservi un'occupazione paritaria degli spazi abitativi, sia che si è in presenza di un suo obbligo morale e giuridico di ospitarla, siccome la figlia consegue un reddito mensile esiguo che è al di sotto del minimo vitale e perciò non è in grado di partecipare alle spese comuni dell'assicurato e alle sue di lei spese personali.

 

                          2.3.  Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.

Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

 

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha così commentato questa norma, introdotta il 1° gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35):

 

" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe." (…)".

Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC-AVS/AI è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (DTF 142 V 299; DTF 105 V 272).

 

La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 142 V 299; DTF 130 V 263; DTF 127 V 10; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; Urs Müller, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78).

 

Nel caso evaso dalla DTF 105 V 272, l'allora TFA ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dall'infermiere in pensione che divideva con lei l'appartamento; in caso contrario essa avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico. Per tenere conto delle condizioni reali, era possibile una deroga al principio (Carigiet/ Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Urs Müller, op. cit., pag. 80).

 

Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di una casa appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra. Essi formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore della casa, che comportava soltanto tre camere e un gabinetto, non poteva essere ritenuto come un'abitazione indipendente. Ad ogni modo, ha precisato il Tribunale federale delle assicurazioni, l'art. 16c OPC-AVS/AI si riferisce espressamente alle situazioni in cui un'abitazione familiare è anche occupata da persone non comprese nel calcolo delle prestazioni complementari, proprio come in specie (cfr. consid. 3b)aa).

 

Con sentenza del 5 luglio 2001 (P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234) il Tribunale federale delle assicurazioni, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme a una figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato al considerando 2b che "(…) ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. (…)", rilevando poi che possono sussistere secondo l'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI delle eccezioni "(…) kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (…)", evidenziando comunque che "(…) Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht. (…)" e "(…) Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. (…)".

 

Il TFA ha ribadito questi concetti con sentenza del 9 gennaio 2003 (P 76/01) in un caso di convivenza con figlio maggiorenne:

 

" (…)

1.2 (…) La disposizione è stata dichiarata conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo della prestazione complementare.

 

1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI 2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b).

(…).

 

2.

In concreto dagli atti emerge che i coniugi A. convivono con il figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l'art. 276 e 277 CC. Nel ricorso, infine, non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).

Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente parte del calcolo della prestazione complementare.

Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere respinto.

 

3.

I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel bisogno.

 

3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).

La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione complementare.

 

3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. (…)" (sottolineature della redattrice).

 

Nella DTF 130 V 263 la nostra Massima istanza si è chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali, indicando la possibilità di derogare a questo principio in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare una diversa ripartizione della pigione, come nei casi in cui la vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico.

Nel caso di una richiedente che viveva separata dal proprio coniuge e che aveva un obbligo di mantenimento giusta l'art. 276 CC nei confronti della figlia non ancora diciottenne vivente in comunione domestica con lei, il Tribunale federale ha confermato che la partecipazione della figlia alle spese di pigione doveva essere stabilita, considerate le circostanze del caso, in un quarto (cfr. consid. 5.3).

 

L'art. 16c OPC-AVS/AI è stato pure applicato dalla nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF 8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel caso di una beneficiaria di PC che da diversi anni viveva con un cittadino indiano, la cui identità ed il cui diritto di soggiorno in Svizzera non erano stati chiariti e nei confronti del quale, in difetto di un matrimonio, la beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile di mantenimento.

Questa fattispecie non era paragonabile a quella trattata nella DTF 130 V 263, in cui la madre era tenuta a mantenere la figlia minorenne.

Il Tribunale federale ha infine evidenziato che l'assicurata nemmeno aveva un obbligo di mantenimento di ordine morale nel senso delle PC, rilevando che una fattispecie di questo tipo era stata invece decisa nella DTF 105 V 271, in cui una donna malata psichicamente e bisognosa di aiuto condivideva l'abitazione con una persona che si occupava di lei e che quale contropartita non sosteneva alcun costo per l'alloggio.

 

Nella STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezione alla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede appunto che, di principio, la ripartizione della pigione deve avvenire in uguali parti, non va applicata quando in un'abitazione coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.

 

Il Tribunale federale ha ribadito nella DTF 142 V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) che, di principio, il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se una casa unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che non sono incluse nel calcolo delle PC. Dopo avere ricordato e spiegato nel dettaglio l'eccezione al principio della divisione paritaria applicata nella DTF 105 V 271, giurisprudenza che è stata confermata numerose volte anche in seguito, l'Alta Corte ha adottato il principio della suddivisione in parti uguali della pigione quando v'è una condivisione con persone non incluse nel calcolo delle PC anche nel caso esaminato, in cui l'abiatica viveva nella medesima economia domestica della nonna beneficiaria di prestazioni complementari, di cui si prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la locazione. Per il Tribunale federale, la parte di pigione della persona non beneficiaria di PC non deve essere di conseguenza considerata nelle spese annue del beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una prestazione di cura e di aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle prestazioni di assistenza oltre ai rimborsi per cure e assistenza previsti imperativamente dall'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC è contrario al sistema e quindi è inammissibile. In specie non era dunque data l'eccezione al principio dell'art. 16c OPC-AVS/AI della suddivisione in parti uguali della pigione, perciò la Cassa di compensazione ha correttamente computato all'assicurata la metà della pigione.

 

Nella STF 9C_242/2018 del 21 febbraio 2019 la Cassa di compensazione ha calcolato la pigione in funzione delle persone che occupavano l'abitazione, mentre il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton San Gallo ha accolto il ricorso dell'assicurata e ha rinviato gli atti alla Cassa affinché chiarisse l'intensità dell'utilizzo dell'appartamento da parte della neonata figlia della ricorrente e, sulla base di ciò, suddividesse la pigione e fissasse il nuovo diritto alle prestazioni complementari. Secondo i giudici cantonali, dipenderebbe esclusivamente dall'intensità dell'uso dell'appartamento se un bambino o un lattante è incluso o meno nella suddivisione della pigione.

Il Tribunale federale ha evidenziato che giustamente la Cassa ha sollevato la censura che l'interpretazione dei primi giudici violava la giurisprudenza federale. In effetti, di principio, vivere insieme genera già una suddivisione della pigione. L'età del bambino che vive con la persona che ha diritto alle prestazioni complementari non ha alcuna importanza. Anche un bambino di pochi giorni deve essere preso in considerazione, soprattutto perché occupa già lo spazio abitativo e lo utilizza almeno indirettamente, in particolare la cucina e il bagno. Il fatto che un bambino si muova più intensamente nell'appartamento rispetto a un neonato non porta a una situazione di partenza significativamente diversa e non giustifica un'eccezione al principio della suddivisione della pigione per teste. Il fatto che il bambino che convive abbia eventualmente meno di dodici mesi non può essere paragonato alle circostanze eccezionali riconosciute, come l'obbligo giuridico o morale di vivere insieme o l'utilizzo della maggior parte dell'abitazione da parte di un singolo inquilino. Con ciò decade anche, come ammette la stessa Corte cantonale, un limite di età per la suddivisione della pigione quando c'è il coinvolgimento di bambini piccoli (cfr. consid. 4.1).

Per l'Alta Corte, dunque, non v'erano validi motivi per modificare la prassi in vigore. In particolare, non era chiaro fino a che punto non sarebbero state possibili eccezioni al principio della suddivisione della pigione per teste (cfr. consid. 4.2).

Il ricorso della Cassa è stato pertanto accolto.

 

Nella STF 9C_103/2021 del 15 marzo 2021, la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato a seguito della convivenza non più di due, ma di tre persone nel medesimo appartamento. Il Tribunale cantonale ha rilevato che il coinquilino dell'assicurato aveva sublocato la sua camera e pernottava sul divano. Inoltre, ha ritenuto che per la suddivisione della pigione non fosse determinante il contratto di locazione o l'effettivo pagamento dell'affitto, ma solo la convivenza. Non vi erano circostanze particolari per derogare al principio della suddivisione in parti uguali della pigione per teste (consid.2.2).

L'Alta Corte ha sentenziato che ciò che il ricorrente argomentava contro i primi giudici non reggeva. Secondo la giurisprudenza (cfr. ad es. sentenza P 53/01 del 13 marzo 2002 consid. 3a/cc), è irrilevante come viene pagato il canone di locazione all'interno dell'appartamento condiviso. Una suddivisione della pigione per teste può in particolare anche avere luogo quando sono coinvolti figli piccoli (sentenza 9C_242/2018 del 21 febbraio 2019 consid. 4) oppure quando una nipote si prende cura della nonna che riceve le prestazioni complementari e che abita nello stesso nucleo familiare e perciò non contribuisce a pagare la pigione (DTF 142 V 299 consid. 5.3). Non è chiaro in quale misura motivi di salute debbano esprimersi contro la ripartizione della pigione per teste (cfr. per le eccezioni DTF 142 V 299 consid. 3.2.2). Una violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento (art. 8 Cost. fed.) o di una norma della Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis) non è stata sostanziata (cfr. consid. 2.3).

Il ricorso, manifestamente infondato, è stato respinto.

 

                          2.4.  Anche lo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni ha più volte analizzato il tema in esame.

 

Con STCA 33.2001.82 del 14 giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della pigione in un caso di convivenza tra madre e figlia e nella STCA del 7 gennaio 2003 (33.2002.72) questo Tribunale ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.

 

Nel giudizio 33.2006.5 emanato il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.

 

Nel caso evaso con la STCA 33.2007.9 del 12 novembre 2007, il ricorrente conviveva con la moglie e la figlia maggiorenne e quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e psicologico molto importante per i genitori, tuttavia non prestava loro delle cure "particolari" al punto da evitare ai genitori un ricovero in una casa anziani rispettivamente in una casa di cura. Pertanto, questo Tribunale ha deciso che poiché conviveva con il ricorrente, ma non era beneficiaria di PC, la figlia era esclusa per definizione dal calcolo delle PC dei genitori.

 

Anche nella sentenza del 18 novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha suddiviso in parti uguali il costo della pigione lorda tra il padre in età AVS e la figlia maggiorenne convivente.

 

A ugual risultato si è giunti il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel caso della ricorrente che abitava insieme alla figlia, che ospitava per motivi sia di carattere economico sia per problemi di salute.

L'assicurata non ha fatto valere una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno un obbligo di mantenimento del diritto civile giusta l'art. 276 CC e l'art. 277 CC (che, peraltro, nemmeno poteva vantare, essendo la figlia maggiorenne) e neppure un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile, altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel bisogno). Pertanto, ritenuto però che la figlia era esclusa dal calcolo delle PC della madre, la pigione computabile è stata ripartita fra le singole persone e la parte di pigione della figlia non è stata presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua dell'assicurata, proprio come ritenuto dalla Cassa.

 

Nella sentenza 33.2013.10 del 6 giugno 2014, impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale con ricorso che è stato ritenuto inammissibile il 19 agosto 2014 (9C_534/2014), il TCA ha confermato l'operato della Cassa, che ha ripartito fra le singole persone la pigione pagata dal ricorrente. La circostanza che la casa unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla figlia - che aveva stipulato un contratto di affitto per la locazione di un appartamento di 2½ locali all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui sopportava il costo -, che però era esclusa dal calcolo del diritto del papà, comportava che la pigione pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole persone che vi abitavano, visto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo delle prestazioni complementari non sono prese in considerazione. Pertanto, la pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella misura di due terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone che non erano escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.

 

Questo Tribunale si è pronunciato il 20 aprile 2015 (33.2015.1) sul caso di un'assicurata che abitava insieme al fratello sin dal 2010, mentre la convivenza con la badante era sorta dal giugno 2014, quando era stata assunta come lavoratrice salariata. Non è stata menzionata né comprovata una particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in comune si fondasse su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto civile secondo l'art. 276 CC e l'art. 277 CC (che peraltro neppure poteva vantare, essendo la badante una terza persona al di fuori della famiglia), e nemmeno un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile perché non parenti).

La ricorrente ha invece sollevato censure che si riferivano a difficoltà economiche, ma problemi di natura economica non potevano portare il TCA ad una diversa soluzione da quella decisa dalla Cassa di compensazione.

Considerato che, in qualità di datrice di lavoro, l'assicurata le versava uno stipendio dal quale detraeva anche il vitto e l'alloggio, il Tribunale ha concluso che con la detrazione della quota di partecipazione della badante al pagamento della pigione era come se, implicitamente, l'aiuto domiciliare fosse a tutti gli effetti una coinquilina dell'assicurata che si assumeva personalmente la sua quota di affitto. Trattandosi dunque di una convivenza onerosa e non a titolo gratuito, non era possibile fare ricadere quel caso di specie nelle eccezioni riconosciute in applicazione dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI. Infatti, soltanto le convivenze gratuite, e non quindi anche quelle a pagamento, possono dare luogo, a determinate condizioni, ad una diversa, e non quindi paritaria, suddivisione della pigione fra gli occupanti (STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234 consid. 2b).

 

Nella STCA 33.2017.4 il Tribunale si è chinato il 9 febbraio 2018 sul caso del ricorrente che ospitava in casa propria la figlia della sua ex moglie, la quale, andandosene dalla Svizzera, ha lasciato la figlia a carico dell'ex marito.

Il TCA ha respinto la richiesta di una diversa ripartizione della pigione, essendo indubbio che la figlia della ex moglie non fosse, dal profilo giuridico, sua figlia e che, pertanto, egli non avesse alcun obbligo di mantenimento nei suoi confronti dal profilo civile.

Inoltre, malgrado si occupasse del mantenimento della figlia della sua ex moglie, l'assicurato non poteva avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, in quanto maggiorenne, non beneficiaria di una rendita e oltretutto non essendo sua figlia, la studentessa non era in alcun modo compresa nel calcolo della prestazione complementare dell'interessato - che peraltro non era il suo genitore.

 

Infine, nemmeno era stata sollevata la tesi che la studentessa si prendesse cura dell'assicurato, ma semmai era il contrario, perciò anche per tale motivo la fattispecie non rientrava fra le eccezioni ammesse dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, non essendo confrontati con una situazione di riconoscenza da parte dell'uno nei confronti dell'altra.

Non v'era dunque né un obbligo giuridico né un obbligo morale di mantenimento da parte del ricorrente nei confronti della figlia della sua ex coniuge.

 

Il 14 agosto 2018 (33.2018.6) la scrivente Corte si è pronunciata sul caso di una mamma che inizialmente conviveva con la figlia, la quale, poi, si è sposata e ha avuto due figli. Pertanto, sotto lo stesso tetto abitavano la ricorrente, la figlia con il marito e i loro due figli rispettivamente nipotini dell'assicurata. Non è stata menzionata né comprovata una particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in comune si fondava su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto civile giusta l'art. 276 CC e l'art. 277 CC e nemmeno un obbligo di assistenza tra parenti dell'art. 328 CC. I motivi economici alla base della convivenza non erano sufficienti per ammettere l'eccezione alla suddivisione per teste della pigione.

 

Nel caso deciso il 7 gennaio 2019 (33.2018.13), sotto lo stesso tetto, seppure per poco tempo (5 mesi), abitavano il ricorrente e la sua ospite, peraltro ivi domiciliata, con cui l'assicurato aveva un rapporto di amicizia e di reciproco aiuto; essa dormiva nella stanza separata degli ospiti e disponeva di un armadio per le sue poche cose. L'assicurato non ha fatto valere particolari motivi che potessero provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia a una suddivisione. Era corretto che la Cassa ha ripartito la pigione lorda dell'abitazione fra le singole persone che abitavano nell'immobile locato dall'assicurato.

 

Quasi cinque anni fa (STCA 33.2019.18 del 12 febbraio 2020) il Tribunale ha giudicato su una fattispecie simile alla STCA 33.2017.4, visto che il ricorrente ha ospitato in casa propria il figlio della sua (ex) moglie. Secondo l'assicurato, sebbene fosse maggiorenne (1991), anche una volta portati a termine gli studi il ragazzo non era in grado di mantenersi da solo, perciò egli ha sentito un dovere morale di mantenerlo e di prendersi cura di lui dandogli vitto e alloggio gratuiti. Il TCA ha evidenziato che il figlio di primo letto di sua moglie non era, dal profilo giuridico, suo figlio e che, pertanto, l'insorgente non aveva alcun obbligo giuridico di mantenimento nei suoi confronti dal profilo civile. Inoltre, benché l'assicurato si sia occupato del mantenimento del ragazzo, non poteva avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, e oltretutto non essendo suo figlio, il giovane non era in alcun modo compreso nel calcolo della prestazione complementare del ricorrente.

Nemmeno era possibile sostenere che il figlio della moglie si prendesse cura dell'insorgente ma, semmai, era il contrario.

 

Nel suo giudizio del 27 aprile 2020 (33.2019.22), la scrivente Corte ha statuito sul caso di una mamma che, sin dalla loro nascita, ha vissuto con i due figli, uno dei quali si è sposato e sia la moglie sia il loro figlio vivevano nell'abitazione della beneficiaria di prestazioni complementari. Il TCA ha riconosciuto la suddivisione per teste della pigione della ricorrente in funzione dei periodi di presenza dei suoi parenti e ha rinviato gli atti alla Cassa di compensazione per verificare se integrare o meno un figlio nella composizione familiare per un determinato periodo.

 

Il 17 agosto 2020 (33.2020.5) il TCA ha da ultimo statuito sul caso di un assicurato che aveva dato ospitalità a un amico che risultava formalmente domiciliato presso di sé, ma di fatto egli risiedeva in un altro Cantone. Questa finta domiciliazione era senza controprestazione, eccetto, quando era presente, accompagnarlo alle visite mediche o a fare acquisti.

Dall'udienza è emerso che l'ospite del ricorrente soggiornava più spesso altrove piuttosto che presso la sua abitazione, visto che quando andava a trovare i due figli spesso pernottava da loro e quindi usufruiva dell'ospitalità dell'insorgente soltanto di rado, dato che rientrava in Ticino un paio di fine settimana al mese.

Il Tribunale ha concluso che la casa del ricorrente non era occupata, vissuta e goduta dall'amico se non in maniera estremamente limitata, gli serviva, verosimilmente, in quel periodo, un recapito e un punto di riferimento. Una tale situazione, di per sé eccezionale e particolare, non ha permesso al TCA di ritenere che la pigione lorda dovesse essere suddivisa fra due persone, non essendoci stata una convivenza reale.

 

Con sentenza dell'11 aprile 2022 (33.2021.20) - il ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile (STF 9C_233/ 2022 del 23 giugno 2022) - il TCA si è pronunciato sulla convivenza del ricorrente con il fratello all'interno dell'abitazione su cui l'assicurato beneficiava di un diritto di abitazione gratuito vita natural durante.

Dopo avere raccolto documentazione fotografica e planimetrica della suddivisione degli spazi, seppure sia stato indicato che il fratello vivesse in un unico locale al piano terra che era stato trasformato in monolocale, mentre l'assicurato occupasse il resto della casa unifamiliare, e che ciascuno dei due fratelli avesse una propria economia domestica e la propria vita, contribuendo soltanto in parti uguali alle spese della casa, tuttavia dagli atti e dalle spiegazioni fornite non è emerso che vi fosse, da parte del ricorrente, una maggiore occupazione degli spazi della casa di proprietà della sorella. Infatti, l'assicurato occupava soltanto la cucina al piano terra e una camera da letto al piano mansardato, mentre i conviventi condividevano i due servizi igienici (un wc e un bagno doccia) al piano terra. Si poteva pertanto concludere che, sostanzialmente, gli spazi all'interno della casa utilizzati dall'uno rispettivamente dall'altro fratello si equivalevano. Il locale in più utilizzato dall'assicurato - la cucina/sala da pranzo - non portava a giustificare una diversa ripartizione della pigione rispetto al principio della suddivisione per teste fra gli occupanti.

Non erano neppure dati i presupposti per riconoscere un obbligo giuridico (obbligo di mantenimento giusta l'art. 276 CC e l'art. 328 CC) né morale per ammettere un'eccezione alla ripartizione della pigione fra le singole persone.

 

                          2.5.  Va inoltre ricordato che, secondo giurisprudenza, soltanto le convivenze gratuite, e non quindi anche quelle a pagamento, possono dare luogo, a determinate condizioni, ad una diversa, e non quindi paritaria, suddivisione della pigione fra gli occupanti (citata STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234 consid. 2b: "Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht.").

Tuttavia, malgrado nel caso concreto non si sia trattato di una convivenza onerosa, ma a titolo gratuito, non è possibile fare ricadere la fattispecie nelle suesposte eccezioni riconosciute in applicazione dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.

 

                          2.6.  In primo luogo, va infatti osservato che l'assicurato ha sostenuto che la suddivisione degli spazi con la propria figlia non poteva essere ritenuta paritaria, ma che andava considerato come la stessa utilizzasse unicamente la propria camera da letto, un servizio e la cucina e quindi che, semmai, la quota della pigione ad essa attribuibile fosse di un terzo anziché di un mezzo.

 

La richiesta del ricorrente non può tuttavia essere accolta.

La fattispecie in esame ricalca i numerosi casi già trattati da questa Corte ed esposti nel considerando precedente ed in particolare, da ultimo, nella STCA 33.2020.21.

In effetti, come in quel caso, anche nella presente evenienza padre e figlia dividono in maniera paritaria l'abitazione familiare. Oltre all'occupazione della propria camera da letto, il ricorrente ha affermato che la figlia utilizza pure, evidentemente, un gabinetto e la cucina. Non si può però non ritenere verosimile che, trattandosi di una "casetta a schiera composta da due piani" (doc. I punto 3 pag. 4), la sua convivente non utilizzi pure il soggiorno, anche se, magari, non quotidianamente.

Il fatto poi che al piano di sopra della casa vi siano tre camere e che sua figlia ne occupi soltanto una, non porta a concludere per una ripartizione diversa degli spazi. Se, sicuramente, la seconda camera è quella da letto dell'assicurato, non è stato specificato quale sia la destinazione della terza camera (ufficio, stireria, ripostiglio, guardaroba, ecc.) e quindi non è possibile escludere che, in un qualche modo, di tanto in tanto, ne usufruisca pure sua figlia, così come il gabinetto al piano terra, verosimilmente di servizio e quindi utile già solo prima e dopo i pasti, essendo ubicato nelle vicinanze della cucina.

 

                          2.7.  Il TCA nemmeno può accogliere la tesi secondo cui per l'insorgente debba essere considerato come spesa l'importo totale della pigione, poiché condivide la propria abitazione con la figlia che non è in grado di mantenersi economicamente da sola visto che consegue un magro salario, che è addirittura inferiore al minimo vitale. In altre parole, la sua convivenza con la figlia sarebbe dettata da motivi di ordine giuridico.

 

Anche per questa censura è sufficiente rinviare alle casistiche esposte, non senza ricordare che, innanzitutto, non essendo beneficiaria di una rendita (AVS per figli agli studi quale diritto derivato dal papà o di invalidità come diritto proprio), essa non è compresa nel calcolo della prestazione complementare del ricorrente, perciò di principio si deve fare luogo a una ripartizione della pigione tra i coabitanti (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI).

 

Riguardo all'esistenza di un obbligo giuridico per ammettere un'eccezione alla ripartizione fra le singole persone, occorre rilevare che nei confronti di __________, in quanto figlia maggiorenne e non più agli studi, l'assicurato non ha più un obbligo di mantenimento del diritto civile giusta l'art. 276 CC e l'art. 277 CC.

 

Inoltre, è pure esclusa l'applicazione dell'art. 328 CC relativo all'assistenza fra parenti, giacché questo disposto legale si riferisce a chi vive in condizioni agiate che è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando senza di ciò essi cadrebbero nel bisogno. Questa circostanza è senz'altro esclusa nel caso di specie, non essendo il papà, beneficiario di prestazioni complementari, in grado di mantenere la figlia, e viceversa, altrimenti essi stessi sarebbero caduti nel bisogno.

 

Non v'è dunque un obbligo giuridico di diritto civile che può provocare una diversa ripartizione della pigione ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.

 

                          2.8.  Per quanto concerne l'ipotesi che la vita in comune si fondasse su un obbligo morale, e che quindi potesse dare luogo a un'eccezione alla suddivisione paritaria della pigione, il TCA ritiene che non vi siano i presupposti per concludere che la figlia convivente si prendesse cura dell'assicurato e che dunque quest'ultimo avesse un dovere morale di ospitarla gratuitamente in casa proprio per potere beneficiare del suo indispensabile aiuto.

 

Su quest'argomento va qui ricordata l'esposta giurisprudenza, menzionata pure dalla dottrina (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, pag. 94 seg. ad art. 10), in cui l'Alta Corte - il nuovo art. 14 LPC sul rimborso delle spese di malattia e di invalidità è entrato in vigore il 1° gennaio 2008 (DTF 142 V 299 consid. 5.2.3) - ha riconosciuto l'eccezione a una suddivisione paritaria dei costi di un'abitazione sulla base dell'esistenza di un obbligo morale. Un'assicurata malata psichicamente, rientrata a casa da un soggiorno in ambito psichiatrico, ha locato un piccolo appartamento e qualche mese più tardi l'ha raggiunta l'infermiere ormai in pensione che si era occupato di lei in istituto. Poiché l'assicurata non poteva vivere da sola a causa delle sue condizioni di salute, le cure professionali fornite dal convivente erano molto importanti per l'interessata, che ha così contratto nei confronti del suo amico un enorme debito di riconoscenza. Era inoltre indiscusso che solo la presenza di quest'ultimo le permetteva di continuare a vivere nel suo appartamento. Queste circostanze particolari, per il TFA, autorizzavano una deroga alla regola generale per tenere conto delle condizioni reali (DTF 105 V 272, confermata in DTF 142 V 299; STF 8C_939/2008 del 25 agosto 2009, consid. 2.2; STFA P 26/00 del 19 gennaio 2001, consid. 2b; STFA P 76/01 del 9 gennaio 2003, consid. 2).

Nella STFA P 53/01 del 13 marzo 2002, in cui dei beneficiari di PC avevano accolto la figlia e la famiglia che necessitavano di cure durante la gravidanza, che era associata a gravi complicazioni, e durante il periodo iniziale dopo l'aborto spontaneo, il Tribunale federale delle assicurazioni ha deciso diversamente. È giunto alla conclusione che né un obbligo legale né, date le condizioni economiche dei richiedenti PC, in quelle circostanze, era dato un obbligo morale di accogliere gratuitamente la famiglia della figlia. La Corte ha affermato che la situazione era diversa da quella della DTF 105 V 271, dove l'obbligo morale nasceva dall'apporto di una controprestazione gratuita.

 

D'avviso della scrivente Corte, le motivazioni alla base della convivenza fra padre e figlia non sono sufficienti per riconoscere che vi sia stato, sulla scorta dei casi appena menzionati, un obbligo morale dell'assicurato di ospitare a titolo gratuito la figlia.

In effetti, la coabitazione non ha dato luogo a una situazione in cui la figlia si è presa effettivamente cura dell'assicurato. Non risulta, dagli atti, che la sua convivente gli abbia prestato e continui a prestagli un qualsiasi tipo di aiuto diretto, concreto e importante che giustifichi di ospitarla a titolo gratuito.

 

Seppure la sentenza resa nel 1979 sull'obbligo morale sia stata ridimensionata nel 2016 dalla citata DTF 142 V 299 consid. 5.3 alla luce dell'introduzione dell'art. 14 LPC nel 2008 sul rimborso delle spese di malattia e di invalidità - il Tribunale federale ha stabilito che l'aiuto prestato dall'infermiere avrebbe dovuto rientrare fra le spese di malattia e quindi sembrava dubbio fondarsi su questo caso quale precedente per ammettere, per ragioni morali, di astenersi dalla ripartizione della pigione -, ad ogni modo, in specie, non si realizzano i presupposti per riconoscere, in via del tutto eccezionale, di scostarsi dalla suddivisione della pigione per motivi morali.

 

D'altronde, per ammissione del ricorrente stesso, l'applicazione di tale eccezione è stata giustificata per far fronte alle difficoltà economiche della figlia. Sennonché, problemi di natura economica non possono portare questa Corte a riconoscere l'esistenza di un dovere morale da parte del padre di ospitare in casa, a titolo gratuito, la figlia maggiorenne che stava vivendo un periodo di difficoltà. Tale circostanza non rientra fra le eccezioni ammesse dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, non essendo confrontati con una situazione di riconoscenza (nel senso di cure e aiuto "domestico") da parte dell'uno nei confronti dell'altra.

 

 

                          2.9.  Da quanto precede discende che non sono date le eccezioni previste dalla giurisprudenza per scostarsi dal principio della suddivisione per teste dei costi della pigione secondo l'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI. Di conseguenza, è corretto che la pigione da computare al ricorrente sia stata divisa per due, avendo l'assicurato condiviso gli spazi abitativi con una persona esclusa dal suo calcolo delle prestazioni complementari (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI), la quale deve perciò partecipare equamente ai costi della locazione. È dunque a buon diritto che la parte di pigione della convivente non è stata presa in considerazione per definire il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente.

 

La decisione impugnata deve pertanto essere confermata.

 

La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107) ; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                  Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                          Gianluca Menghetti