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Raccomandata |
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Incarto
n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Tanja Balmelli, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 25 settembre 2024 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
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ritenuto in fatto
1.1. Il 23 settembre 2021 (docc. 32 e 34) la Cassa cantonale di compensazione si è accorta che RI 1, nato nel 1955, beneficiario di prestazioni complementari per sé e la moglie ed esercitante un'attività indipendente, nel 2020 e nel 2021 ha percepito delle indennità per perdita di guadagno dovute al COVID-19 (IPG Corona).
Quello stesso giorno (doc. 36), la Cassa ha perciò emesso una nuova decisione che teneva conto di questi redditi, computandoli in ragione di Fr. 9'081.- dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 e di Fr. 15'464.- dal 1° gennaio 2021.
Inoltre, il reddito da attività dipendente della moglie è stato conteggiato in Fr. 7'984.-, con conseguente reddito computabile di Fr. 4'322.- sia dal 1° agosto 2020 sia dal 1° gennaio 2021.
Ne è risultato la concessione del solo premio LAMal per il 2020 e il rifiuto delle PC per il 2021, con richiesta di restituzione dei rimborsi delle spese di malattia del 2021 (doc. 45: Fr. 998,90 per il marito e Fr. 1'151,90 per la moglie).
1.2. L'11 ottobre 2021 (doc. 41) l'assicurato ha chiesto alla Cassa di riesaminare il suo diritto sulla base delle IPG Corona che ha incassato nel 2021 e una settimana dopo (doc. 42) essa gli ha spiegato che il calcolo delle PC viene fatto sull'importo annuo, motivo per cui le indennità che ha ricevuto da gennaio ad agosto 2021 (Fr. 10'309,40) sono state riportate sull'anno (Fr. 15'464.-).
1.3. Il 28 ottobre 2021 (doc. 43) l'interessato ha precisato di non percepire più da settembre dette indennità e ha ribadito che considerarle per 12 mesi non corrisponde quindi alla realtà.
1.4. Il 24 febbraio 2022 (doc. 51) l'amministrazione ha emesso una decisione relativa ai periodi dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2022 basandosi sul reddito annuo da attività lucrativa indipendente di Fr. 13'100.-, confermato dall'assicurato per i mesi da settembre a dicembre 2021 (doc. 50), e gli ha concesso le PC limitatamente al pagamento del premio LAMal.
1.5. Ricevuta la notifica di tassazione IC 2021 (doc. 60), con decisione del 4 novembre 2022 (doc. A11) la Cassa ha rivisto il diritto alle PC dell'assicurato dal 1° ottobre 2021, ha "Stralcio del reddito indipendente. La informiamo che il calcolo da gennaio a settembre 2021 è già corretto in quanto sono state calcolate le IPG Corona percepite" e gli ha concesso il diritto a Fr. 2.- al mese di PC, oltre al pagamento del premio di cassa malati.
1.6. Con decisione su opposizione del 24 agosto 2023 (doc. 81) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione del 14 dicembre 2022 (doc. 73) che ha criticato come la Cassa non si sia basata sulla decisione di tassazione 2021, perché se lo avesse fatto avrebbe ritenuto delle IPG Corona di Fr. 11'582.- per tutto l'anno 2021.
L'amministrazione ha rilevato che la decisione del 4 novembre 2022 concerne unicamente il diritto dal 1° ottobre 2021, visto che il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2021 è già stato oggetto della decisione del 23 settembre 2021, cresciuta in giudicato. Inoltre, essa ha ricordato che l'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI impone la conversione annua delle IPG Corona.
Infine, non contestando l'opponente il diritto riconosciutogli da ottobre 2021, la Cassa ha confermato la decisione impugnata.
1.7. Con ricorso del 22 settembre 2023 (doc. 84) RI 1 ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione. Egli ha contestato che la decisione del 23 settembre 2021 sia cresciuta in giudicato, visto che la lettera che ha scritto alla Cassa avrebbe dovuto essere considerata come un'opposizione. Per quanto concerne l'ammontare delle indennità per perdita di guadagno dovute al Corona virus, il ricorrente ha osservato che la Cassa si attiene sempre ai dati delle tassazioni fiscali, perciò non capisce il motivo per cui essa non si sia basata sulle cifre ivi stabilite e non abbia quindi rivisto anche il periodo da gennaio a settembre 2021 e dunque l'intero anno 2021. La tassazione fiscale ha accertato il reddito da attività dipendente della moglie di Fr. 5'398.-, il reddito da attività indipendente del marito di Fr. 0.-, le rendite AVS dei coniugi di Fr. 40'080.- e il reddito da IPG Corona di Fr. 11'582.-, per dei redditi totali di Fr. 54'261.-. Paragonati alle spese di Fr. 57'471.-, ne discende un diritto alle PC per tutto il 2021 e non solo da ottobre 2021.
1.8. Con STCA 33.2023.29+33.2024.3 del 7 febbraio 2024 (doc. 102) il Tribunale ha accolto il ricorso e rinviato gli atti alla Cassa di compensazione sia per emanare una decisione sull'opposizione dell'11 ottobre 2021 alla decisione del 23 settembre 2021 sul diritto alle prestazioni complementari dal 1° gennaio al 30 agosto 2021, sia per emanare una nuova decisione formale dopo avere ricalcolato il diritto alle PC dal 1° ottobre 2021 in poi sulla base dei corretti redditi da attività lucrativa della moglie.
1.9. Il 25 settembre 2024 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha emesso la decisione su opposizione con cui ha confermato che poiché le indennità perdita di guadagno Corona di Fr. 10'309,40 ricevute dal 1° gennaio al 31 agosto 2021 devono essere convertite in reddito annuo, l'importo di Fr. 15'464.- è corretto.
Inoltre, l'amministrazione ha precisato che l'ammontare che figura nella notifica di tassazione 2021 (Fr. 11'582.-) include pure le indennità del mese di novembre 2020, che però sono state ricevute dall'assicurato nel corso del mese di gennaio 2021.
Di conseguenza, la Cassa ha confermato la decisione del 23 settembre 2021.
1.10. Con ricorso del 24 ottobre 2024 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al TCA di annullare la decisione su opposizione e di accertare il suo diritto alle prestazioni complementari per l'intero anno 2021. Il ricorrente ha indicato che dalla notifica di tassazione IC 2021 risultano, in particolare, un reddito da attività lucrativa della moglie di Fr. 5'398.- e un'indennità IPG del marito di Fr. 11'582.- per tutto il 2021. Si hanno perciò delle spese (Fr. 57'471.-) superiori ai redditi (Fr. 54'261.-), con conseguente diritto alle PC per tutto il 2021 e non solo dal mese di ottobre in poi.
1.11. Nella risposta del 25 novembre 2024 (doc. VI) la Cassa cantonale di compensazione, ritenuto che l'assicurato ha riproposto sostanzialmente le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione dell'11 ottobre 2021, ha chiesto di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
1.12. Il 4 dicembre 2024 (doc. VIII) l'insorgente ha comunicato di non formulare osservazioni e di riconfermarsi nel proprio ricorso.
considerato in diritto
2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato l'art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e l'art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. Come ricordato nel precedente giudizio, il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006 (RU 2020 585) e dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 15 gennaio 1971 (OPC-AVS/AI) (FF 2016 6705: Riforma delle PC).
Sulla base delle Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC), che al capoverso 1 contemplano che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua, per l'esame del diritto dal 1° gennaio 2021 si applicano qui le disposizioni della LPC, della OPC-AVS/AI così come della LPGA nella versione valida fino al 31 dicembre 2020.
2.3. Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4–6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.
Secondo l'art. 3 cpv. 1 LPC, le prestazioni complementari comprendono:
a. la prestazione complementare annua;
b. il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.
L'art. 3 cpv. 2 LPC dispone che la prestazione complementare annua è una prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA); il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità è una prestazione in natura (art. 14 LPGA).
Per l'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS).
Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili.
L'art. 11 cpv. 1 LPC dispone che sono computati come reddito, in particolare:
a. due terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di un’attività lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell’AI; per gli invalidi aventi diritto a un’indennità giornaliera dell’AI, il reddito dell’attività lucrativa è computato interamente;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell’AI.
2.4. Quali redditi computabili della famiglia, oggetto di contestazione fra le parti, in virtù del citato art. 11 LPC la Cassa cantonale di compensazione ha correttamente ritenuto sia il salario conseguito dalla moglie dell'assicurato dall'attività lucrativa dipendente (lett. a), sia le indennità giornaliere per perdita di guadagno Corona incassate dal ricorrente (lett. d).
Per determinare tali voci la Cassa di compensazione ha raccolto gli importi che l'assicurato ha ricevuto a titolo di IPG Corona per i mesi da marzo 2020 ad agosto 2021 (doc. 34), confermati dai giustificativi bancari che l'interessato le ha trasmesso l'11 ottobre 2021 (doc. 41) con l'opposizione alla decisione del 23 settembre 2021. Nella decisione su opposizione del 25 settembre 2024 l'amministrazione ha riportato gli ammontari che l'opponente ha ricevuto da gennaio ad agosto 2021, per il totale di Fr. 10'309,40 e ha spiegato che, invece, l'importo di Fr. 11'582,50 riportato nel certificato fiscale per l'anno 2021 non poteva essere ritenuto, siccome comprendeva il versamento, avvenuto a gennaio 2021, dell'indennità perdita di guadagno Corona di novembre 2020.
L'ammontare di quanto ha percepito il marito per gli otto mesi durante i quali ha avuto diritto alle IPG Corona è stato riportato sull'anno in virtù dell'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI e la cifra di Fr. 15'464.- così ottenuta (Fr. 10'309,10 : 8 mesi x 12 mesi) è stata posta alla base del nuovo calcolo del 23 settembre 2021 del diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato, confermato con decisione su opposizione del 25 settembre 2024. Ritenuto pure il salario della moglie di Fr. 7'984.- ricavato dalla notifica di tassazione 2019 (doc. 33), la Cassa ha negato il diritto alle PC dal 1° gennaio 2021 a 30 settembre 2021.
Il ricorrente ha contestato le cifre ritenute dall'amministrazione, affermando che gli importi effettivamente incassati dalla famiglia sono inferiori a quelli ritenuti dalla Cassa di compensazione: Fr. 5'398.- per la moglie e Fr. 11'582.- per il marito.
Occorre dunque verificare la correttezza dei redditi computabili.
2.5. L'art. 23 OPC-AVS/AI definisce i redditi e la sostanza determinanti nel tempo:
1 Di regola, per il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell’anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell’anno in cui è assegnata la prestazione.
2 Per gli assicurati la cui sostanza e i cui redditi da considerare ai sensi della LPC possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l’ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell’assicurato.
3 Il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche correnti (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC).
4 Se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.
Per quanto qui rilevante, l'art. 25 OPC-AVS/AI concernente la modificazione della prestazione complementare annua prevede:
1 La prestazione complementare annua deve essere aumentata, ridotta o soppressa:
c. ad ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo; determinanti sono i nuovi redditi e spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente alla sopravvenienza del cambiamento; se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l’anno, si può rinunciare all’adattamento;
2 La prestazione complementare annua deve essere oggetto di una nuova decisione dal momento seguente:
b. nel caso previsto dal capoverso 1 lettera c, con la diminuzione dell’eccedenza delle spese, al più tardi dall’inizio del mese seguente quello in cui è stata emanata la nuova decisione; è fatta salva la richiesta di restituzione ove sia stato violato l’obbligo di informare.
Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2020, definiscono i redditi computabili.
Per il N. 3411.01 DPC sono computati come redditi: i redditi da attività lucrativa; i proventi della sostanza mobile e immobile; il computo della sostanza; le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche; le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga; gli assegni familiari; i proventi e le parti di sostanza cui si è rinunciato e i contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia.
L’elenco dei redditi computabili e dei redditi non computabili figurante nella legge è esaustivo (N. 3411.02 DPC).
Giusta il N. 3413.01 DPC, per il calcolo della PC annua sono considerati i redditi ottenuti nel corso dell’anno civile precedente (oppure i redditi convertiti in reddito annuo) e la sostanza al 1° gennaio dell’anno in cui è versata la prestazione. Sono fatte salve le eccezioni di cui ai N. 3413.02-3414.02. Questo principio vale anche nel caso in cui la PC annua debba essere fissata nuovamente nel corso dell’anno, conformemente al N. 3641.01, in seguito a un cambiamento della comunione di persone alla base del calcolo (p. es. esclusione di un figlio) o a una variazione dell’importo della rendita.
Secondo il N. 3413.02 DPC, per gli assicurati i cui redditi computabili e la cui sostanza possono essere stabiliti in base a una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a considerare come periodo di calcolo quello su cui si basa l’ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica rilevante della situazione economica dell’assicurato.
Per contro, per il calcolo della PC annua vanno sempre computati gli importi correnti delle rendite, delle pensioni e di altre prestazioni periodiche (N. 3413.03 DPC).
Per il N. 3414.01 DPC, se nella richiesta l’assicurato rende credibile che durante il periodo per cui chiede una PC annua i suoi redditi computabili saranno notevolmente inferiori a quelli da lui ottenuti nel corso del periodo considerato per il calcolo, occorre fondarsi sui redditi computabili probabili, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza disponibile al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.
Giusta il N. 3414.02 DPC, se nel corso dell’anno civile i redditi computabili e la sostanza subiscono, per un periodo presumibilmente lungo, una diminuzione o un aumento notevole, per il calcolo delle PC ci si deve basare sui nuovi redditi, convertiti in importi annui, e sulla sostanza al momento del cambiamento (per quanto concerne la definizione di diminuzione/aumento notevole dei redditi computabili o delle spese riconosciute per legge v. i N. 3641.01–3641.03; per quanto riguarda il momento dell’aumento, della riduzione o della soppressione delle PC v. i cap. 3.6.4.2 e 3.6.4.3).
Secondo il N. 3641.01 DPC, in caso di cambiamento della comunione di persone su cui si basa il calcolo delle PC, di modificazione della rendita AVS/AI o di diminuzione o aumento notevole, per un periodo presumibilmente prolungato, delle spese riconosciute e dei redditi o della sostanza computabili per legge, la PC annua va aumentata, ridotta o soppressa anche nel corso dell’anno civile. Sono determinanti le nuove spese e in nuovi redditi duraturi, convertiti in importi annui, e la sostanza disponibile al momento del cambiamento.
A richiesta, la PC annua può essere ricalcolata in base al consumo della sostanza effettivo, ma soltanto una volta all’anno (N. 3641.02 DPC).
Per il N. 3641.03 DPC, si può rinunciare all’adeguamento della PC annua, se la sua variazione ammonta a meno di 120 franchi.
Michel Valterio, in: Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, spiega a pagina 310 che l'art. 25 OPC-AVS/AI precisa l'art. 17 cpv. 2 LPGA concernente la revisione, secondo cui una prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. L'art. 25 OPC-AVS/AI enumera i motivi che giustificano la modifica delle prestazioni complementari (cpv. 1) e il momento a partire dal quale essa esplica effetto (cpv. 2). Questa norma mira ad adeguare (aumentare, diminuire o sopprimere) le prestazioni nel corso dell'anno, ciò che, contrariamente a un nuovo calcolo annuo, può aver luogo solo a determinate condizioni. In questo senso, gli artt. 25 OPC-AVS/AI e 17 LPGA completano il ricalcolo annuo della prestazione complementare, ma non lo sostituiscono (STF 9C_480/2018 del 30 gennaio 2019, consid. 2.3; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 248 pag. 99).
Inoltre, questa disposizione si riferisce all'adeguamento di una prestazione complementare in corso e non alla determinazione del computo dei redditi e della sostanza al momento della domanda iniziale, che è sorretta dall'art. 23 OPC-AVS/AI.
2.6. Nell'evenienza concreta, considerato che l'assicurato percepiva già le prestazioni complementari quando l'amministrazione si è accorta che non erano state computate le indennità giornaliere per perdita di guadagno Corona, fa quindi stato l'art. 25 OPC-AVS/AI e, meglio, il summenzionato capoverso 1 lettera c. Di conseguenza, determinanti sono i nuovi redditi conseguiti nel corso del 2021, calcolati su un anno.
Il ricorrente ha ragione quando sostiene che ha guadagnato degli importi inferiori a quelli riportati dalla Cassa cantonale di compensazione nei fogli di calcolo (Fr. 15'464.-). In effetti, dal 1° gennaio al 30 settembre 2021 ha ricevuto Fr. 11'582.- di indennità per perdita di guadagno Corona e per questo importo è stato tassato fiscalmente il 21 settembre 2022 (doc. 60-3/7).
Tuttavia, l'importo che risulta dalle tassazioni fiscali, che l'insorgente ha chiesto di considerare ai fini del calcolo, si applica unicamente, come previsto dall'art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI, quando viene determinato il diritto nell'ambito della domanda iniziale di prestazioni complementari e quindi non può essere utilizzato per la fattispecie in esame.
In concreto non è possibile ritenere la somma delle IPG Corona che il ricorrente ha incassato da gennaio a settembre 2021. Infatti, dagli accertamenti esperiti dalla Cassa di compensazione, è emerso che la mensilità di novembre 2020 di Fr. 1'273,10 è stata versata all'assicurato il 28 gennaio 2021 (doc. 41-2/9) e che questo importo è già stato considerato dall'amministrazione nella determinazione del diritto alle PC dell'assicurato dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 con decisione del 23 settembre 2021 (doc. 36). In quell'occasione, la Cassa ha ritenuto nel foglio di calcolo (doc. 38) delle indennità giornaliere di Fr. 9'081.-, cifra che risulta dalla somma delle IPG Corona ricevute da marzo a novembre 2020 (doc. 34), perciò questo importo deve essere escluso dal calcolo delle PC per il 2021.
Ne discende che per il diritto dal 1° gennaio al 30 settembre 2021 si devono ritenere le mensilità che l'assicurato ha incassato da febbraio a settembre 2021 (docc. 34 e 41), la cui somma, Fr. 10'309,40, riportata sull'anno secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI, dà un importo di Fr. 15'464.- (Fr. 10'309,40 : 8 mesi x 12 mesi), da computare al ricorrente per quel periodo.
In effetti, sia l'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI che si riferisce a "nuovi redditi e spese duraturi, calcolati su un anno", sia l'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI che contempla i "redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui", hanno stabilito il principio secondo cui i redditi e le spese che mutano durante l'anno devono sempre essere annualizzati e quindi riportati sull'anno. È pertanto corretto che la Cassa di compensazione ha convertito in reddito annuo le indennità per perdita di guadagno che l'assicurato ha ricevuto per otto mesi (STCA 33.2019.8 del 10 luglio 2019; STCA 33.2016.4 del 21 novembre 2016, consid. 2.9).
2.7. Per quanto concerne i redditi conseguiti dalla moglie, va rilevato che nella decisione del 23 settembre 2021 la Cassa si è fondata sulla notifica di tassazione IC/IFD 2019 (doc. 33), in cui risultava un reddito da attività dipendente di Fr. 7'984.-. In seguito, poco dopo la sua emissione, l'assicurato le ha trasmesso la notifica di tassazione IC/IFD 2021 del 21 settembre 2022, in cui tale voce è stata fiscalmente accertata per il 2021 in Fr. 5'398.-.
Ne discende che, quando il 25 settembre 2024 ha emanato la decisione impugnata, la Cassa disponeva del dato aggiornato del reddito da attività lucrativa della moglie incassato nel 2021 e quindi essa vi si doveva senz'altro riferire. Questo importo, peraltro, era già stato stabilito nella STCA 33.2023.29+33.2024.3 del 7 febbraio 2024, al considerando 10.
Di conseguenza, il diritto alla prestazione complementare del ricorrente deve essere ricalcolato tenendo conto di un reddito da lavoro di Fr. 5'398.- anziché di Fr. 7'984.-.
2.8. Da quanto precede la decisione su opposizione deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione per ricalcolare il diritto dell'insorgente alle prestazioni complementari dal 1° gennaio al 30 settembre 2021 computando un reddito da attività lucrativa dipendente della moglie di Fr. 5'398.-.
Restano invece invariate in Fr. 15'464.- le indennità giornaliere ascritte all'assicurato a titolo di reddito.
Parzialmente vincente in causa e patrocinato da un legale, il ricorrente ha diritto a un'indennità parziale per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca), mentre non prevedendole la LPC (art. 61 lett. fbis LPGA), la procedura non è soggetta a spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.9. Con il ricorso l'assicurato ha chiesto l'assistenza giudiziaria allegando il certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria a comprova dell'indigenza (doc. VIII/1).
Essendo parzialmente vincente in causa, tale richiesta diventa dunque priva di oggetto per la parte per la quale l'insorgente è vincente (DTF 124 V 310 consid. 6; STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013, consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008, consid. 9.2). Per la parte del ricorso in cui è soccombente, il ricorrente può, invece, nel caso in cui adempia le relative condizioni, essere di principio posto al beneficio del gratuito patrocinio (DTF 124 V 301 consid. 6).
Alla luce delle considerazioni esposte, già ad un sommario esame iniziale, il ricorso appariva, stanti le spiegazioni fornite sin dal 2021 dall'amministrazione sull'annualizzazione dei redditi dell'assicurato, del tutto privo di possibilità di esito favorevole per la parte in cui la sua pretesa è stata respinta.
Facendo dunque difetto uno dei tre presupposti cumulativi necessari, l'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su opposizione del 25 settembre 2024 deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente dal 1° gennaio al 30 settembre 2021 sulla base di quanto indicato al considerando 2.8.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto, è respinta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà al ricorrente l'importo di Fr. 1'200.- (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di indennità parziali per ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti