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redattrice: |
Tanja Balmelli, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 27 novembre 2023 di
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1. RI 1 2. RI 2
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contro |
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la decisione su opposizione del 1° novembre 2023 emanata da |
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Ausgleichskasse des Kantons Bern - Abteilung Ergänzungsleistungen, 3007 Berna
in materia di prestazioni complementari |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 2, nato nel 1985 e beneficiario di indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità dal 28 marzo al 25 settembre 2022 nell'ambito di provvedimenti di integrazione professionale (doc. 5-1/9), il 23 agosto 2022 (doc. 1) ha richiesto le prestazioni complementari, che la Cassa di compensazione del Canton Berna, stante un'eccedenza di redditi, gli ha rifiutato con decisione del 28 ottobre 2022 (doc. 9) per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2022.
1.2. Il 1° maggio 2023 (doc. 11) RI 2, beneficiario di una rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2022 (doc. 14), ha ripostulato le prestazioni complementari e con tre distinte decisioni emesse il 6 ottobre 2023 (doc. A6) l'amministrazione gliele ha rifiutate per il mese di settembre 2022 (doc. 26), da ottobre a dicembre 2022 (doc. 27-5/8), per gennaio 2023 (doc. 27-6/8) e da febbraio a giugno 2023 (doc. 27-7/8), nonché per il mese di luglio 2023 (doc. 28), poiché i redditi computabili superavano le spese riconosciute.
1.3. I coniugi RI 2 e RI 1 si sono opposti l'11ottobre 2023 (doc. A1) al rifiuto delle prestazioni per il periodo dal 1° settembre 2022 al 31 luglio 2023, contestando il computo dell'intera rendita di invalidità della previdenza professionale, delle indennità di disoccupazione e di malattia, siccome queste prestazioni erano parzialmente pignorate (doc. A4). Non potendo quindi essi disporne liberamente, secondo quanto previsto dalla STF P 68/06 del 7 agosto 2008 non rientrerebbero dunque per intero nei redditi computabili ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 LPC, ma solo nella misura del minimo esistenziale di cui disponevano.
1.4. Con decisione su opposizione del 1° novembre 2023 (doc. A2) la Cassa di compensazione del Canton Berna ha respinto l'opposizione e confermato le decisioni formali. Essa ha ricordato che le rendite sono computate come reddito (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC) e che il calcolo delle PC non si basa sulla rendita versata, ma sull'effettivo diritto alla rendita. Il pignoramento non influisce sul diritto alla rendita in quanto tale, ma serve a pagare i debiti. Ciò è irrilevante ai fini del calcolo delle PC. Pertanto, per il calcolo delle PC l'amministrazione ha correttamente computato l'intero reddito, comprese le parti pignorate.
1.5. Il 27 novembre 2023 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale amministrativo del Canton Berna - Sezione delle assicurazioni sociali (inc. 200 23 848 EL) contestando il mancato riconoscimento da parte della Cassa di compensazione del pignoramento a cui dal 2021 sono soggette le rendite del nucleo familiare, perciò la reale ed effettiva disponibilità finanziaria della famiglia è ridotta al minimo vitale. Per il ricorrente, il considerando 7.2 della STF P 68/06 del 7 agosto 2008 (doc. A5) definisce cosa si deve intendere per redditi computabili e meglio soltanto l'effettiva disponibilità finanziaria al momento della richiesta di PC. Nel loro caso, era ridotta al minimo vitale e quindi non andava computata la parte pignorata che non era gestita dai coniugi, ma dal competente Ufficio di esecuzione.
Il ricorrente ha perciò chiesto al Tribunale che il diritto alle PC sia rivisto tenuto conto della citata giurisprudenza e che non gli siano addebitati dei costi stante la precaria situazione finanziaria.
1.6. Il 1° dicembre 2023 (doc. II) il Tribunale amministrativo del Canton Berna non è entrato nel merito della richiesta del ricorrente di assistenza giudiziaria stante la gratuità della procedura ricorsuale prevista dall'art. 61 lett. fbis LPGA.
1.7. Nella risposta di causa del 5 gennaio 2024 (doc. III) la Cassa di compensazione del Canton Berna - Servizio prestazioni complementari ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso.
È pacifico che una parte delle entrate del ricorrente e del coniuge è pignorata. L'amministrazione ha ribadito che, tuttavia, il calcolo delle prestazioni complementari non si basa sulla rendita erogata, ma sull'effettivo diritto alla rendita. Il pignoramento non influisce sul diritto alla rendita in quanto tale, ma serve a pagare i debiti. Ciò è irrilevante ai fini del calcolo delle PC.
Riguardo alla STF P 68/06 del 7 agosto 2008, secondo cui devono essere computati soltanto i redditi effettivamente disponibili rispettivamente la sostanza di cui la persona assicurata può legalmente disporre senza restrizioni, la Cassa ha osservato che il ricorrente ignora il fatto che le parti di reddito pignorate non gli vengono versate, ma vanno direttamente all'Ufficio di esecuzione per il pagamento dei suoi debiti. In questo senso, le parti del reddito pignorate sono utilizzate a favore del ricorrente.
Se le rendite pignorate non venissero considerate nel reddito, le conseguenti perdite di reddito dovrebbero essere coperte con una PC più elevata. L'assicurato riceverebbe quindi delle PC che non verrebbero utilizzate per coprire il fabbisogno vitale, ma solo per pagare i debiti. Ciò porterebbe a privilegiare i beneficiari di PC con reddito pignorato rispetto ai beneficiari di PC che estinguono i loro debiti senza pignoramento, perché l'importo utilizzato per estinguere i debiti non verrebbe conteggiato come spesa riconosciuta ai sensi dell'art. 10 LPC e quindi farebbe aumentare le prestazioni complementari.
Di conseguenza, dal profilo del diritto delle PC, è irrilevante che una parte del reddito venga o meno pignorata.
1.8. Con decisione incidentale del 10 gennaio 2024 (doc. V) il Tribunale amministrativo del Canton Berna ha accertato la sua incompetenza territoriale giusta l'art. 58 cpv. 1 LPGA, poiché nel luglio 2023 gli interessati si sono trasferiti in Ticino.
1.9. Ricevuti per competenza territoriale il 15 gennaio 2024 gli atti fin qui esposti, il giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino ha interpellato il 16 gennaio 2024 (doc. VI) la Cassa di compensazione, l'assicurato e il ricorrente per sapere se era loro intenzione ricorrere al Tribunale federale contro la decisione incidentale del Tribunale del Canton Berna e per chiarire il ruolo degli ultimi due nella vertenza (rubricata ora 33.2024.1+2).
1.10. Il 26 gennaio 2024 (doc. VII) RI 1 e RI 2 hanno informato il TCA di non contestarne la competenza e di ricorrere entrambi contro il provvedimento della Cassa, la quale ha pure riconosciuto la competenza dello scrivente Tribunale per dirimere la controversia (doc. IX).
1.11. Richiamato dalla Cassa di compensazione l'intero incarto (doc. X), il 7 febbraio 2024 (doc. XI) il giudice delegato del TCA ha trasmesso alle parti la risposta di causa.
Il 13 febbraio 2024 (doc. XII) i ricorrenti hanno rilevato che la Cassa di compensazione ha computato dei redditi troppo elevati per determinare il loro diritto alle PC dal 1° settembre 2022 al 31 luglio 2023. A loro dire, la STF P 68/06 del 7 agosto 2008 ha stabilito che il "reddito calcolabile (anrechbare Einnhame) deve corrispondere, alla reale disponibilità finanziaria dell'interessato al momento dell'inoltro della domanda di prestazioni complementari.". Pertanto, poiché nel periodo in questione essi vivevano con il "Minimo Esistenziale, che variava da 3'900.- a 4'200.- Fr, che a nostro avviso, rappresenta proprio la reale disponibilità finanziaria", doveva essere presa in considerazione soltanto questa disponibilità.
Inoltre, i ricorrenti hanno contestato l'affermazione della Cassa secondo cui con le PC ricevute l'assicurato potrebbe pagare i propri debiti, poiché nel momento in cui sarebbero loro riconosciute le prestazioni complementari, a RI 2 sarebbe subito pignorata la rendita del secondo pilastro. Quindi i debiti continuerebbero ad essere pagati con i soldi privati di quest'ultimo e non con le prestazioni complementari, che invece li aiuterebbero a far fronte alla pigione e ad altre spese.
Il 19 febbraio 2024 (doc. XIII) l'amministrazione ha comunicato al TCA di rinviare integralmente alla risposta sua di causa.
1.12. Le parti non si sono ulteriormente pronunciate sulle rispettive prese di posizione (docc. XIV e XV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La competenza per territorio della scrivente Corte è data dall'art. 58 cpv. 1 LPGA ("È competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso."), ritenuto come dal 1° agosto 2023 RI 2 ("assicurato") e RI 1 ("terzo") sono domiciliati a __________, frazione di __________ (doc. 29).
Anche la legittimazione a ricorrere di RI 2 e di RI 1 è pacifica, essendo entrambi toccati dalla decisione su opposizione e avendo entrambi un interesse degno di protezione al suo annullamento (art. 59 LPGA): il primo, in qualità di avente diritto alle prestazioni complementari in virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC e il secondo, quale coniuge, poiché conformemente all'art. 9 cpv. 2 LPC è considerato nel calcolo del diritto alle PC dell'avente diritto.
nel merito
2.2. Oggetto della lite è la verifica della correttezza della decisione su opposizione del 1° novembre 2023 (doc. A2) con cui la Cassa di compensazione del Canton Berna ha respinto la domanda di prestazioni complementari di RI 2, ritenendo che i suoi redditi, unitamente a quelli del coniuge, superavano le loro spese riconosciute.
2.3. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC 1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.4. Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.
Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.
Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato degli importi previsti alle lettere a e b.
Per l'art. 9 cpv. 2 LPC, le spese riconosciute come pure i redditi computabili dei coniugi sono sommati.
Fra i redditi computabili, vi sono le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC).
I ricorrenti hanno contestato che la Cassa di compensazione ha computato fra i loro redditi, per intero, la rendita della previdenza professionale spettante a RI 2 e le indennità di disoccupazione riconosciute a RI 1 anziché soltanto la parte che è stata loro effettivamente versata. Infatti, una parte di queste prestazioni è stata pignorata dall'Ufficio di esecuzione di __________ e quindi essi non hanno potuto disporre liberamente dell'intero importo delle prestazioni sociali loro spettante, ma unicamente di quanto rimaneva a loro disposizione dopo il calcolo del minimo vitale (doc. A4).
Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi ai redditi computabili (entrate, "Einnahmen") dei ricorrenti considerati nella decisione impugnata siano corretti, mentre le spese riconosciute (uscite, "Ausgaben") non sono contestate.
2.5. Alla presa in considerazione, nelle decisioni del 6 ottobre 2023, dei redditi teorici del richiedente e del suo coniuge, questi hanno invocato la STF P 68/06 del 7 agosto 2008, sostenendo che per "redditi determinanti" di cui all'art. 3c cpv. 1 vLPC vanno considerati unicamente i redditi effettivi che sono disponibili al momento dell'inoltro della richiesta di prestazioni complementari.
Nella decisione su opposizione del 1° novembre 2023 (doc. A2), con cui ha respinto l'opposizione, la Cassa di compensazione ha confermato i valori esposti nelle sue decisioni e si è così pronunciata sul computo dei redditi:
" Bei der Berechnung der EL ist jedoch nicht auf die ausgezahlte Rente abzustellen, sondern auf den tatsächlichen Rentenanspruch. Die Pfändung berührt nicht den Rentenanspruch als solchen, sondern dient der Bezahlung von Schulden. Dies ist für die Berechnung der EL unbeachtlich.2 Daher haben wir korrekterweise das gesamte Einkommen (inkl. gepfändetem Anteil) bei der Berechnung der EL berücksichtigt.
2 Vgl. Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen EL/2007/44 + EL/2009/42 vom 19. Mai 2010, E. 4.1".
Con il ricorso i richiedenti le PC hanno rinviato al considerando 7.2 della citata giurisprudenza, che ha definito e precisato cosa si intende per "redditi determinanti" e nella risposta di causa la Cassa di compensazione ha preso posizione come segue:
" 2.2. (...) Als Einnahmen sind u. a. auch Renten anrechenbar (Art. 11 Abs. 1 lit. d ELG).
Unbestrittenermassen wird ein Teil der Einkünfte des Beschwerdeführers und seines Ehepartners gepfändet. Bei der Berechnung der EL ist nicht auf die ausgezahlte Rente abzustellen, sondern auf den tatsächlichen Rentenanspruch. Die Pfändung berührt nicht den Rentenanspruch als solchen, sondern dient der Bezahlung von Schulden. Dies ist für die Berechnung der EL unbeachtlich (vgl. Entscheid des Versicherungs-gerichts des Kantons St. Gallen EL/2007/44 + EL/2009/42 vom 19. Mai 2010, E. 4.1).
Der Beschwerdeführer stützt sein Argument, dass wir die gepfändeten Einnahmen nicht anrechnen dürfen, auf das Urteil des Bundesgerichts P 68/06 vom 7. August 2022. In diesem Urteil führte das Bundesgericht unter anderem aus, dass "nur tatsächlich vereinnahmtes Einkommen" bzw. "der versicherten Person rechtlich ungeschmälert zur Verfügung stehendes Vermögen" angerechnet werden darf. Der Beschwerdeführer verkennt, dass ihm die gepfändeten Einkommensanteile zwar nicht ausbezahlt werden, jedoch zur Begleichung seiner Schulden direkt an das Betreibungsamt gehen. Insofern werden die gepfändeten Einkommensteile zu Gunsten des Beschwerdeführers verwendet.
Würde man die gepfändete Rente nicht beim Einkommen anrechnen, müsste man den dadurch resultierenden Einnahmeausfall durch höhere EL decken. Die versicherte Person würde dadurch EL erhalten, welche nicht zur Deckung der Lebensbedürfnisse, sondern einzig zur Schuldentilgung bestimmt wäre. Dies würde zu einer Bevorzugung von EL-Beziehenden mit gepfändetem Einkommen gegenüber denjenigen EL-Beziehenden führen, welche ihre Schulden ohne Pfändung tilgen, weil der zur Schuldentilgung dienende Betrag hier nicht als anerkannte Ausgabe nach Art. 10 ELG angerechnet und somit die EL erhöhen würde. Entsprechend ist es aus EL-rechtlicher Sicht unbeachtlich, ob ein Teil des Einkommens gepfändet wird oder nicht (vgl. Urteil des II. Sozial-versicherungsgerichtshof des Kantons Freiburg 608 2015 147 vom 14. April 2016, Erwägung 4b).
Folglich ist entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers zu Recht das gesamte Einkommen bei der Berechnung der EL berücksichtigt worden.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass bei der EL-Berechnung des Beschwerdeführers korrekterweise das Einkommen inklusive den gepfändeten Anteilen berücksichtigt wurde. Der Einspracheentscheid vom 1. November 2023 erging folglich zu Recht.".
2.6. Con STFA P 55/04 dell'11 luglio 2005, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni sociali (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha giudicato il caso di un assicurato, beneficiario di una rendita di invalidità, che prima di diventare invalido ha acquistato un immobile e ha contratto un debito ipotecario. A tal fine, egli ha stipulato, tra l'altro, un'assicurazione pensionistica in caso di invalidità presso un'assicurazione privata sulla vita e l'ha data in pegno alla banca creditrice ipotecaria. Con il realizzarsi di un caso di invalidità, l'assicuratore sulla vita ha versato alla banca la rendita concordata. Come previsto nel contratto di pegno, i pagamenti sono stati effettuati direttamente alla banca, che li ha utilizzati per coprire gli interessi ipotecari dovuti dall'assicurato.
Litigiosa era la questione se, costituendo in pegno a favore della banca che gli aveva concesso un credito ipotecario prima che si verificasse l'evento assicurato, i suoi crediti derivanti dalla polizza di assicurazione sulla vita, l'assicurato avesse rinunciato alla sua sostanza e ai suoi redditi (cfr. consid. 4).
L'Alta Corte ha quindi ricordato il principio giurisprudenziale del computo dei redditi effettivamente e liberamente disponibili:
" 4.1 Es gilt der Grundsatz, dass bei der Anspruchsberechnung nur tatsächlich vereinnahmte Einkünfte und vorhandene Vermögenswerte zu berücksichtigen sind, über die der Leistungsansprecher ungeschmälert verfügen kann (vgl. BGE 122 V 24 Erw. 5a). Anderseits findet dieser Grundsatz dort eine Einschränkung, wo der Versicherte ohne rechtliche Verpflichtung und ohne adäquate Gegenleistung auf Vermögen verzichtet hat, wo er einen Rechtsanspruch auf bestimmte Einkünfte und Vermögenswerte hat, davon aber faktisch nicht Gebrauch macht bzw. seine Rechte nicht durchsetzt, oder wo der Ansprecher aus von ihm zu verantwortenden Gründen von der Ausübung einer möglichen und zumutbaren Erwerbstätigkeit absieht (vgl. BGE 117 V 289 Erw. 2a, zum Ganzen: BGE 115 V 353 f. Erw. 5c). Die Rechtsprechung hat das Vorliegen des Verzichtstatbestandes stets allein davon abhängig gemacht, ob eine Vermögenshingabe ohne rechtliche Verpflichtung und ohne adäquate Gegenleistung erfolgt war (vgl. BGE 121 V 205 Erw. 4 mit Hinweisen).".
La Cassa di compensazione ha computato fra i redditi dell'assicurato la rendita di invalidità di Fr. 16'815,20 annui versata dall'assicurazione sulla vita, mentre a dire di quest'ultimo solo il valore di riscatto della polizza assicurativa doveva essere computata come sostanza (cfr. consid. 4.2).
Occorreva quindi verificare se la rendita, nonostante fosse stata data in pegno, per l'esame del diritto alle prestazioni complementari dovesse essere computata come reddito (cfr. consid. 4.3).
Al considerando 4.3.1 il TFA ha evidenziato che con la messa in pegno della polizza assicurativa l'assicurato non ha rinunciato alle prestazioni, ma si è unicamente obbligato a utilizzarle a favore della creditrice ipotecaria. Egli ha ricevuto una controprestazione. La banca gli ha concesso un prestito. Inoltre, gli importi versati alla banca sono stati accreditati sugli interessi ipotecari e su eventuali altri oneri. Tali spese sarebbero state sostenute anche senza il pignoramento della polizza. Secondo l'art. 3b cpv. 3 lett. b vLPC (attuale art. 10 cpv. 3 lett. b LPC), gli interessi ipotecari costituiscono una spesa riconosciuta. I Fr. 16'815.- non devono pertanto essere inclusi nel calcolo del diritto alle PC come rinuncia di sostanza.
Ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. d vLPC le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche sono, di principio, incluse nei redditi determinanti. L'Alta Corte ha concluso che nel caso giudicato non era necessario discostarsi da tale principio. Anche se le rendite dell'assicurazione sulla vita sono versate direttamente alla banca a seguito della costituzione in pegno, esse fanno parte del reddito effettivamente percepito. Esse vanno infatti a vantaggio dell'assicurato nella misura in cui coprono gli interessi ipotecari. Questi, a loro volta, devono essere conteggiati come spese fino al limite massimo di cui all'art. 3b cpv. 3 lett. b vLPC (cfr. consid. 4.3.2).
Nella STF P 68/06 del 7 agosto 2008, pubblicata in SVR 2009 EL Nr. 3, l'Alta Corte si è pronunciata sul caso di un assicurato che dal 1996 riceveva una rendita intera di invalidità e nel 2002 ha richiesto le prestazioni complementari. Egli ha dichiarato di percepire anche una rendita di invalidità dalla Cassa pensioni e la Cassa di compensazione, per il calcolo del diritto alle prestazioni complementari, ha computato il reddito da lavoro, così pure la rendita di invalidità dell'AI e della LPP. Nel 2005 la Cassa di compensazione è venuta a sapere che nel 2004 l'assicuratore infortuni ha riconosciuto all'assicurato, a far data dal 1997, una rendita di invalidità del 70% e un'indennità per menomazione dell'integrità pure del 70% e ha quindi ricalcolato il diritto alle PC dal 2002, chiedendo all'interessato la restituzione di Fr. 9'972.- di prestazioni complementari ordinarie e Fr. 8'134.- di prestazioni complementari straordinarie. L'istituto di previdenza ha ricalcolato la rendita di invalidità e l'ha ridotta a seguito della cessazione della rendita per figli, chiedendo in restituzione all'assicurato le rendite per figli pagate in eccesso. La Cassa pensioni ha pure informato l'assicurato che non avrebbe versato altre rendite fino a quando non avesse rimborsato l'importo richiesto. Nel 2005 l'assicurato ha informato la Cassa di compensazione che l'istituto di previdenza aveva rinunciato a metà del suo credito e che l'importo rimanente sarebbe stato rimborsato compensandolo con la rendita. La Cassa pensioni ha convertito la restante richiesta di rimborso in un prestito e dal 1° settembre 2004 non ha più versato una rendita. Non v'era quindi più alcuna richiesta di rimborso e le PC potevano continuare ad essere versate dal 1° marzo 2005. La Cassa di compensazione ha effettuato un nuovo ricalcolo al 1° marzo 2002, determinando un'eccedenza di reddito tenendo conto del reddito da lavoro computabile, delle rendite dell'assicuratore infortuni, dell'assicurazione invalidità e dell'istituto di previdenza. Per quanto riguarda il computo della rendita ridotta e non versata della Cassa pensioni, ha affermato che il rimborso dei debiti e il pagamento degli interessi sui debiti non sono spese riconosciute, per cui la "rendita coordinata della Cassa pensioni" deve essere considerata come un reddito. In caso contrario, le prestazioni complementari verrebbero utilizzate in modo improprio, consentendo di percepire due volte la rendita della Cassa pensioni. Poiché l'assicurato aveva acconsentito, senza alcun obbligo legale, a non incassare la rendita corrente, v'era anche una rinuncia al reddito.
Quest'ultimo si è rivolto all'Alta Corte, la quale ha verificato il diritto della Cassa di compensazione di chiedere in restituzione le PC versate e di interromperle dal 1° marzo 2005 stante un'eccedenza di reddito derivante in particolare dalla compensazione, e non dal pagamento, della rendita ridotta della Cassa pensioni (cfr. consid. 4).
Al considerando 5.1 il Tribunale federale ha esaminato cosa si intende per "determinanti" ("anrechenbar") ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 LPC in vigore fino al 2007 (attuale "computabili" giusta l'art. 11c cpv. 1 LPC) riassumendo la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni sui vari tipi di reddito giusta l'art. 3 cpv. 1 LPC (nella versione in vigore fino al 1997) e ha concluso che sono computabili solo i redditi effettivamente percepiti dal richiedente le PC e di cui può legalmente disporre senza restrizioni al momento della richiesta delle PC. Questa nozione di "redditi determinanti" è anche in linea con il principio secondo cui non vi è alcun controllo dello stile di vita nel determinare il diritto alle prestazioni complementari:
" (…) Aus der Rechtsprechung zu den verschiedenen Einkommensarten von Art. 3 Abs. 1 ELG (in der bis 31. Dezember 1997 geltenden Fassung) ergibt sich, dass das Eidgenössische Versicherungsgericht nur jene Einnahmen als anrechenbar erachtete, welche die EL-beanspruchende Person tatsächlich erhalten hat und über welche sie im Zeitpunkt der EL-Beanspruchung in rechtlich ungeschmälerter Weise verfügen kann. Nachdem das Eidgenössische Versicherungsgericht mit Urteil P 10/99 vom 27. Januar 2000 entschieden hat, dass die Materialien und Rechtsprechung zum bis 31. Dezember 1997 in Kraft gewesenen Art. 3 Abs. 1 lit. c ELG auch für den seit 1. Januar 1998 geltenden Art. 3c Abs. 1 lit. d ELG relevant bleiben, da die beiden Normen übereinstimmen, ist davon auszugehen, dass zum Begriff der Anrechenbarkeit die bisherige Rechtsprechung weiterzuführen ist. Diese Auffassung von "anrechenbaren Einnahmen" steht auch in Einklang mit dem Grundsatz, wonach bei der Ermittlung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen keine Lebensführungskontrolle stattfindet (BGE 115 V 352 E. 5d S. 355).".
Da quanto precede il TF ha deciso, al considerando 5.2, che l'art. 3c cpv. 1 lett. d vLPC non era applicabile. Questo era dovuto al fatto che la rendita compensata dall'istituto di previdenza non era entrata nella sfera di controllo del ricorrente, il quale nel momento determinante non aveva potuto disporne liberamente e legalmente senza limitazioni. Ciò valeva in particolare per l'importo che l'istituto di previdenza poteva far valere in tribunale (cfr. consid. 6). Nella misura in cui gli si doveva contestare il proprio consenso al rimborso sulla base del contratto di prestito, tale questione doveva essere esaminata nel quadro dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC (rinuncia) (cfr. consid. 7). Il riferimento del tribunale di primo grado al pignoramento del salario non cambiava questa conclusione. Da un lato, infatti, il pignoramento nell'ambito della legge sull'esecuzione e fallimenti è limitato a un anno (art. 93 cpv. 2 LEF), a differenza della qui contestata compensazione prevista dal contratto di prestito. Dall'altro, a differenza di quanto avvenuto nel caso in esame, vengono pignorati solo i redditi che superano il minimo vitale del debitore (art. 93 cpv. 1 LEF). Così avviene nel settore delle assicurazioni sociali, in cui la compensazione è ammessa solo se viene garantito il minimo vitale previsto in ambito esecutivo (cfr. consid. 6.1).
Sempre il 7 agosto 2008 la nostra Massima Istanza ha reso la STF P 2/07, pubblicata in SVR 2009 EL Nr. 4, in cui il ricorrente riceveva una rendita intera di invalidità e una rendita annua per perdita di guadagno da parte dell'assicurazione sulla vita. Nel 1995 l'assicurato ha dato in pegno questa polizza alla banca a garanzia dei suoi crediti personali e professionali. Fallita la sua società e dopo che la vendita all'asta degli immobili garantiti dalla polizza pignorata non ha coperto i crediti della banca, rimaneva un debito residuo di oltre Fr. 100'000.-. La banca ha quindi successivamente fatto valere il proprio diritto di pegno e ha incassato la rendita corrente per perdita di guadagno. Per determinare il diritto alle prestazioni complementari, la Cassa di compensazione e il Tribunale cantonale hanno preso in considerazione la rendita per perdita di guadagno come reddito determinante (cfr. consid. 4.1).
Per il ricorrente, le prestazioni complementari sono destinate a coprire adeguatamente il fabbisogno vitale, motivo per cui si deve tenere conto solo dei redditi di cui dispone effettivamente (cfr. consid. 4.2).
Al considerando 5.2 il Tribunale federale ha esposto la stessa giurisprudenza e le medesime conclusioni della P 68/06 riguardo alla nozione di "determinanti" ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 vLPC ("computabili" secondo l'attuale l'art. 11 cpv. 1 LPC).
Nel concretizzare questi principi, al considerando 5.3 l'Alta Corte ha ricordato che nel 1995, prima di diventare invalido, il ricorrente ha dato in pegno la sua polizza di assicurazione sulla vita a una banca per garantire il prestito bancario concesso nei suoi confronti e della sua società. Dopo il fallimento della SA, il ricorrente è diventato invalido. L'assicuratore sulla vita, che era di conseguenza tenuto a versare le prestazioni, sulla base del contratto di pegno ha pagato la rendita alla banca, i cui crediti erano rimasti scoperti, rendita che era diventata esigibile poiché il ricorrente era divenuto invalido e percepiva una rendita di invalidità completa. La banca ha compensato i versamenti dell'assicuratore con il debito residuo della società.
Pertanto, nel momento in cui ha richiesto le prestazioni complementari, il ricorrente non aveva alcuna possibilità giuridica di impedire la realizzazione del diritto di pegno. Poiché, quindi, egli non ha né riscosso effettivamente la rendita per perdita di guadagno né ha potuto disporne legalmente, questa rendita non gli doveva essere computata come reddito determinante ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. d vLPC. Un risultato diverso sarebbe stato possibile solo se gli si fosse imputata una rinuncia ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC (cfr. consid. 6).
La nostra Massima Istanza ha infine precisato che questo caso non era paragonabile alla STF P 55/04 dell'11 luglio 2005. È vero che anche in quell'evenienza si trattava di redditi derivanti da una polizza di assicurazione sulla vita data in pegno. Tuttavia, il pegno era stato costituito al fine di garantire un'ipoteca su un immobile che, al momento delle prestazioni complementari controverse, era utilizzato dal ricorrente a scopo abitativo, cosicché questi redditi coprivano le spese da prendere in considerazione ai sensi dell'art. 3b cpv. 1 lett. b vLPC.
La nozione di "redditi computabili" è stata pure ripresa nella STF 9C_533/2009 del 16 ottobre 2009, in cui era incontestato che l'istituto di previdenza aveva versato al convenuto prestazioni in eccesso per quasi Fr. 50'000.-. In una compensazione, la Cassa pensioni ha versato all'assicurato la rendita della previdenza professionale con un importo ridotto di 482 franchi al mese (su 1000 franchi). Contestata era la correttezza della decisione di computargli a titolo di reddito per il calcolo della prestazione complementare l'importo trattenuto dall'istituto di previdenza, in quanto l'accettazione di una compensazione non autorizzata comporterebbe una rinuncia al reddito (cfr. consid. 1.1).
Al considerando 1.3 la Massima Istanza ha ricordato che solo i redditi che l'assicurato ha effettivamente percepito e di cui può disporre in modo legale senza restrizioni al momento della richiesta di prestazioni complementari sono computabili ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC. Ciò non è il caso per la parte della rendita della previdenza professionale che viene trattenuta per una compensazione ("Im Rahmen von Art. 11 Abs. 1 lit. d ELG anrechenbar sind nur Einnahmen, welche die versicherte Person tatsächlich erhalten hat und über welche sie im Zeitpunkt der Beanspruchung von Ergänzungsleistungen in rechtlich ungeschmälerter Weise verfügen kann (SVR 2009 EL Nr. 3 S. 9 E. 5.1, P 68/06, vgl. dazu SZS 2009 S. 155 ff.; SVR 2009 EL Nr. 4 S. 14 E. 5.2, P 2/07). Dies ist mit Bezug auf den verrechnungs-weise einbehaltenen Teil der Rente aus beruflicher Vorsorge nicht der Fall. Zu prüfen ist daher allein die Rechtsfrage (Art. 95 BGG), ob es sich dabei um Verzichtseinkommen im Sinne von Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG handelt, weil die Verrechnung unzulässig in das Existenzminimum eingreift und sie deswegen nicht gerichtlich durchsetzbar wäre (Art. 125 Ziff. 2 OR; BGE 128 V 50 E. 4a S. 53; SVR 2009 EL Nr. 3 S. 10 E. 6, P 68/06).").
Nella STF 9C_59/2011 del 12 maggio 2011 il Tribunale federale ha riassunto i principi stabiliti nelle sentenze esposte in precedenza:
" 5.1 Ergänzungsleistungen bezwecken die Deckung der laufenden Bedürfnisse, weshalb bei der Anspruchsberechnung nur tatsächlich vereinnahmte Einkünfte und vorhandene Vermögenswerte berücksichtigt werden dürfen, über die der Leistungsansprecher ungeschmälert verfügen kann (BGE 127 V 248 E. 4a S. 249). So gelten Leistungen aus einem Verpfründungs- oder ähnlichen Vertrag nur soweit als anrechenbare Einnahmen, wie sie der EL-beanspruchenden Person auch wirklich erbracht werden und ihr als Reinvermögen bzw. als Kapitalertrag im Zeitpunkt der EL-Beanspruchung rechtlich ungeschmälert zur Verfügung stehen. Dieser Grundsatz findet dort eine Einschränkung, wo die versicherte Person einen Rechtsanspruch auf bestimmte Einkünfte oder Vermögenswerte hat, davon aber faktisch keinen Gebrauch macht (Urteil P 2/07 vom 7. August 2008 E. 5.2 mit Hinweisen). Die dargestellte Betrachtungsweise steht im Einklang mit dem Grundsatz, wonach bei der Ermittlung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen keine Lebensführungskontrolle stattfindet (BGE 115 V 352 E. 5d S. 355). Im Urteil P 48/00 vom 20. August 2001 (E. 4b) erwog das Eidg. Versicherungsgericht, die wenn auch sinnvolle, so doch weitergehende freiwillige Vorsorge für das Alter liege nicht im Rahmen des mit der Gewährung von Ergänzungsleistungen verfolgten Zwecks, da sie sich auf einen zukünftigen Zeitpunkt bezieht.".
Così pure con la STF 9C_391/2012 dell'11 dicembre 2012:
" 1.
Die jährliche Ergänzungsleistung entspricht dem Betrag, um den die anerkannten Ausgaben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen (Art. 9 Abs. 1 ELG). Unter Letztere fallen gemäss Art. 11 Abs. 1 lit. d ELG Renten, Pensionen und andere wiederkehrende Leistungen, einschliesslich der Renten der AHV und der IV. Da Ergänzungsleistungen die Deckung der laufenden Lebensbedürfnisse bezwecken, dürfen nur tatsächlich vereinnahmte Einkünfte und vorhandene Vermögenswerte berücksichtigt werden, über die der Leistungsansprechende ungeschmälert verfügen kann; vorbehalten bleibt der Tatbestand des Vermögensverzichts (BGE 127 V 248 E. 4a S. 249).".
Per un commento sulle prime tre sentenze federali citate, cfr. Thomas Flückiger, in: SZS 2009 pag. 155; Marco Reichmuth, in: SZS 2008 pag. 566.
2.7. Per quanto concerne la giurisprudenza cantonale, la Camera delle assicurazioni sociali del Canton Ginevra ha giudicato il 20 aprile 2011 (ATAS/393/2011) il caso di un assicurato canadese che ha contestato l'importo della rendita canadese che è stato preso in considerazione. Egli ha ritenuto che la Cassa di compensazione avrebbe dovuto considerare l'importo dopo deduzione dell'imposta alla fonte, mentre a dire di quest'ultima la lista delle deduzioni non prevede il computo delle imposte perciò è a giusto titolo che è stato ritenuto l'importo prima delle imposte.
Ricordato che secondo l'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC sono computati come reddito le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI, la Corte cantonale ha esposto quanto espresso nella citata STF P 2/07:
" Dans un arrêt P 2/07 du 7 août 2008, publié sous SVR 2009, EL N° 4, p. 13, le Tribunal fédéral a résumé la jurisprudence rendue sur la notion de «revenu déterminant» au sens de l'art. 3c al. 1 LPC de la manière suivante : dans un arrêt P 18/69 du 22 octobre 1969, le Tribunal fédéral des assurances a retenu qu'en matière de prestations complémentaires, il s'agissait des besoins vitaux en cours (laufenden Lebensbedürfnisse), de sorte que seul le revenu effectivement encaissé était déterminant. Selon l'arrêt P 41/69 du 2 juillet 1979, les prestations résultant d'un contrat d'entretien viager ou d'un contrat analogue ne sont considérées comme des revenus déterminants que si elles ont été effectivement fournies au bénéficiaire des prestations complémentaires. Dans son arrêt P 1/76 du 10 mai 1976, le Tribunal fédéral a constaté que, selon le sens univoque de l'art. 3 al. 1 let b LPC (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997), est seul déterminant le patrimoine net et le revenu du capital qui sont juridiquement effectivement à la disposition d'un assuré. A teneur de l'arrêt P 12/80 du 9 juin 1982, seul le revenu effectivement encaissé, respectivement la fortune qui est juridiquement effectivement à la disposition de l'assuré est déterminant. Dans l'ATF 110 V 17, le Tribunal fédéral a jugé que seuls les actifs que l'assuré possède effectivement et dont il peut librement disposer sont considérés comme fortune déterminante. Au ZAK 1988 p. 255, le Tribunal fédéral a considéré que les prestations complémentaires ont pour but de couvrir les besoins courants, raison pour laquelle seuls les revenus effectivement encaissés et les éléments de fortune effectivement à la disposition de l'assuré, dont ce dernier peut intégralement disposer doivent être pris en considération lors de la détermination du droit. Ce principe ne trouve une limite que dans le cas où l'assuré dispose d'un droit sur un revenu ou un élément de fortune particulier, mais que dans les faits il n'en fait pas usage. Les principes précités ont été confirmés dans les ATF 115 V 352 consid. 5c, 121 v 204 consid. 4a, 122 V 19 consid. 5a, 127 V 368 consid. 5, ainsi que dans les arrêts publiés dans la revue « Pratique VSI » 1994 p. 214 consid. 3a et « Pratique VSI » 2001 p. 290 consid. 4b (arrêt P 2/07 du 7 août 2008, publié sous SVR 2009, EL N° 4, p. 13).
En résumé, seul le revenu effectif dont l'assuré peut librement disposer au moment du calcul de la prestation complémentaire est à prendre en considération en tant que revenu déterminant au sens de l'art. 3c al. 1 LPC dans sa teneur applicable jusqu'au 31 décembre 2007 (voir notamment ATF non publié 9C_533/2009 consid. 1.3 et les réf. citées ; arrêt P 2/07 du 7 août 2008, publié sous SVR 2009, EL N° 4, p. 13).
Ainsi, à titre d'exemples, dans l'arrêt P 68/06 du 7 août 2008, publié sous SVR 2009, EL N° 3, p. 8, le Tribunal fédéral a considéré que des rentes de la prévoyance professionnelle qui, en raison de leur compensation avec des prétentions de l'institution de prévoyance ne sont pas versées, ne constituent pas un revenu déterminant selon l'art. 3c al. 1 let. d LPC. La question du dessaisissement selon l'art. 3c al. 1 let. g LPC se pose le cas échéant. Dans l'arrêt P 2/07 du 7 août 2008, publié sous SVR 2009, EL N° 4, p. 13, le Tribunal fédéral a rappelé que les rentes octroyées en vertu d'une assurance-vie, laquelle a été mise en gage pour garantir un crédit, gage qui a été réalisé, ne sont pas des revenus à prendre en considération selon les art. 3 al. 1 LPC (dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997) et 3c al. 1 LPC (dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007).
Les principes des art. 3 al. 1 LPC (dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997) et 3c al. 1 LPC (dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) ainsi que de l'art. 11 LPC (dans la teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008) étant identiques, la jurisprudence fédérale citée précédemment reste applicable sous l'empire du nouvel art. 11 LPC.".
Nel caso esaminato, vista l'imposta prelevata alla fonte in Canada, il ricorrente ha effettivamente ricevuto una rendita annua ridotta. Secondo la giurisprudenza esposta, per la Corte cantonale si dovevano prendere in considerazione i redditi effettivamente percepiti dal ricorrente, ossia gli importi della rendita dopo deduzione delle imposte alla fonte. Infatti, egli poteva disporre liberamente soltanto di questi importi.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali del Canton Friburgo si è pronunciato il 14 aprile 2016 (608 2015 147 pubblicata in FZR 2016 pag. 234) sulla questione a sapere se una rendita del II pilastro doveva essere considerata nei redditi computabili anche se era pignorata.
Il TCA ha ricordato al considerando 3a quali sono le spese riconosciute dall'art. 10 LPC, rilevando che l'elenco delle spese riconosciute dalla legge è esaustivo e non è possibile discostarsi, anche se ciò apparisse giustificato nel singolo caso. Tutte le spese sostenute da un assicurato, ma che non sono elencate nell'art. 10 LPC (ad esempio, il consumo di acqua e di elettricità, i costi per la ricezione della radio e della televisione, della via cavo, per i generi alimentari, i vestiti, le spese di pulizie, le spese di trasporto, le spese telefoniche, per le vacanze, il tempo libero e le imposte) fanno quindi parte del fabbisogno generale vitale. Il rimborso del debito e degli interessi passivi rientra anch'esso nel fabbisogno generale vitale; questi rimborsi non possono essere presi in considerazione come spese supplementari riconosciute, dato che la lista delle spese riconosciute dalla legge deve essere considerata esaustiva.
Al considerando 3b i giudici friburghesi si sono chinati sulla tematica a sapere se la rendita LPP pignorata doveva essere considerata come reddito computabile. Dopo avere riassunto la nozione di redditi computabili definita dalla STF P 68/06 del 7 agosto 2008, hanno affermato che la regola creata dalla giurisprudenza sulla rinuncia al reddito (art. 11 cpv. 1 lett. g ELG), secondo cui solo i redditi effettivamente percepiti e di cui si può disporre senza restrizioni devono essere conteggiati come reddito, non si riferisce per contro alla questione se si può disporre liberamente dei redditi, ma solo al tema se ci sono dei redditi o se proprio a causa di una rinuncia non ve ne sono. Questa regola non è pertanto atta a risolvere il problema del computo di uno stipendio pignorato o di una rendita pignorata.
Se lo stipendio o la rendita sono pignorati dall'ufficio esecuzioni, anche la parte pignorata deve essere considerata nel reddito computabile ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 LPC. Se si rinunciasse a computare come reddito un salario o una rendita pignorati in base al diritto esecutivo, la riduzione delle entrate che ne deriva dovrebbe essere coperta da una prestazione complementare corrispondentemente più elevata. L'assicurato riceverebbe quindi una prestazione complementare, una parte della quale non sarebbe destinata a coprire il fabbisogno vitale, ma a estinguere esclusivamente i debiti. Ciò equivarrebbe a un trattamento preferenziale inammissibile nei confronti degli assicurati che di propria iniziativa (cioè senza un relativo pignoramento) utilizzano la loro prestazione complementare per estinguere i debiti, poiché in questo caso il rimborso del debito non può essere preso in considerazione come spesa riconosciuta ai sensi dell'art. 10 LPC per il calcolo del diritto alla prestazione complementare e quindi non può aumentare la prestazione complementare. In altre parole, in questo modo si potrebbe ampliare l'elenco esaustivo delle spese riconosciute. Il TCA ha pertanto concluso che la rendita LPP di Fr. 108.- al mese doveva essere computata nei redditi della ricorrente anche se era pignorata:
" Diese durch die Rechtsprechung zum Einnahmenverzicht (Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG) geschaffene, Regel, dass nur tatsächlich vereinnahmte Einkünfte, über die ungeschmälert verfügt werden kann, als Einnahmen anzurechnen sind, bezieht sich hingegen nicht auf die Frage, ob über die Verwendung der Einkünfte frei bestimmt werden kann, sondern nur auf die Frage, ob Einkünfte zufliessen oder eben aufgrund eines Verzichtsverhaltens nicht zufliessen. Deshalb ist diese Regel nicht geeignet, das Problem der Anrechnung eines gepfändeten Lohns oder einer gepfändeten Rente zu lösen.
Werden der Lohn oder eine Rente durch das Betreibungsamt gepfändet, so ist auch der gepfändete Anteil bei den anrechenbaren Einnahmen im Sinne von Art. 11 Abs. 1 ELG zu berücksichtigen. Dies aus den folgenden Gründen: Würde man auf die Anrechnung eines betreibungsrechtlich gepfändeten Lohns oder einer betreibungsrechtlich gepfändeten Rente als Einnahme verzichten, müsste der dadurch resultierende Einnahmenausfall durch eine entsprechend höhere Ergänzungsleistung gedeckt werden. Die versicherte Person erhielte so eine Ergänzungsleistung, von der ein Teil nicht zur Deckung der Lebensbedürfnisse, sondern ausschliesslich dazu bestimmt wäre, Schulden zu tilgen. Dies würde eine unzulässige Bevorzugung gegenüber denjenigen versicherten Personen bedeuten, die ihre Ergänzungsleistung aus eigenem Antrieb (d.h. ohne entsprechende Pfändung) zur Schuldentilgung verwenden, denn hier kann die Schuldentilgung nicht als anerkannte Ausgabe im Sinne von Art. 10 ELG bei der EL-Anspruchsberechnung Berücksichtigung finden und damit die Ergänzungsleistung erhöhen (vgl. Urteil des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen EL 2002/71 vom 25. März 2003, bestätigt im Urteil EL 2008/27 vom 24. Februar 2010). Mit anderen Worten könnte auf diese Weise der abschliessende Katalog der zum Abzug zugelassenen Auslagen ausgeweitet werden.
Dies hat vorliegend zur Folge, dass die BVG-Rente im Betrag von monatlich CHF 108.- beim Einkommen der Beschwerdeführerin anzurechnen ist, selbst wenn sie betreibungsrechtlich gepfändet ist.".
Il 27 gennaio 2022 (EL 2021/8) il Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo ha respinto il ricorso di un'assicurata contro la decisione della Cassa di compensazione, che ha affermato che l'elenco delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 LPC è esaustivo e che il rimborso dei debiti non è riconosciuto dall'art. 10 LPC come spesa. I debiti sono presi in considerazione nel calcolo della PC solo nella misura in cui sono dedotti dalla sostanza lorda esistente. Per la Cassa, la rendita LPP pignorata non costituisce una rinuncia al reddito. Tuttavia, non è corretto ritenere che la riduzione dei redditi dell'assicurata a seguito del pignoramento debba essere compensata dalle prestazioni complementari. Se il pignoramento fosse compensato dalla PC, i debiti dell'assicurata sarebbero pagati indirettamente tramite le prestazioni complementari, ciò che non sarebbe conforme allo scopo delle prestazioni complementari.
I giudici sangallesi hanno evidenziato che il tenore letterale dell'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC non contiene alcuna limitazione alle rendite e alle pensioni effettivamente versate all'assicurato. Da un punto di vista puramente contabile, le parti pignorate delle rendite vanno pure accreditate al suo titolare, perché altrimenti non sarebbe possibile che le parti pignorate modifichino la situazione economica del beneficiario riducendo il suo debito. L'unica differenza tra una rendita che viene effettivamente versata sul conto del beneficiario e una rendita pignorata che viene versata sul conto di un creditore del titolare, consiste nel fatto che la prima è liberamente a disposizione del beneficiario, mentre la seconda serve a uno scopo specifico, vale a dire il rimborso del debito, e non è quindi liberamente a disposizione del suo titolare. Tuttavia, l'articolo 11 cpv. 1 lett. d LPC non stabilisce che una rendita di cui il suo beneficiario non ne può disporre liberamente e che pertanto non può essere utilizzata per coprire il suo fabbisogno vitale, non debba essere computata. Inoltre, una rendita pignorata non costituisce una spesa riconosciuta ai sensi dell'articolo 10 LPC. Da un punto di vista puramente contabile, nonostante il pignoramento delle rendite la situazione economica rimane invariata. Pertanto, una ridistribuzione della sostanza non può mai costituire una spesa. In tal modo, infatti, per la parte dell'importo corrispondente la prestazione complementare verrebbe sottratta al suo scopo: invece di garantire il fabbisogno, servirebbe ad accumulare sostanza (riducendo il debito).
In conclusione, nonostante il pignoramento parziale, considerare l'intera rendita LPP come reddito nel calcolo della PC per il TCA non era quindi manifestamente errato e dunque la Cassa ha giustamente respinto la domanda di riesame dell'assicurata:
" 1.3. Zunächst ist zu prüfen, ob die Anrechnung der ganzen BVG-Rente in der EL-Berechnung trotz teilweiser Pfändung zweifellos unrichtig gewesen ist. Gemäss 11 Abs. 1 lit. d des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG, SR 831.30) werden Renten, Pensionen und andere wiederkehrende Leistungen, einschliesslich der Renten der AHV und der IV, als Einnahmen angerechnet. Der Wortlaut dieser Bestimmung enthält keine Beschränkung auf Renten und Pensionen, die der versicherten Person effektiv ausbezahlt werden. Rein buchhalterisch betrachtet fliessen die gepfändeten Teile von Renten dem Rentner ebenfalls zu, denn sonst wäre es gar nicht möglich, dass die gepfändeten Teile die wirtschaftliche Situation des Rentners verändern, indem sie seine Schulden vermindern. Der Unterschied zwischen einer Rente, die effektiv auf das Konto des Rentners fliesst, und einer gepfändeten Rente, die auf das Konto eines Gläubigers des Rentners fliesst, besteht nur darin, dass erstere dem Rentner zur freien Verfügung steht, während letztere einem bestimmten Zweck, nämlich der Schuldentilgung, dient, dem Rentner also nicht zur freien Verfügung steht. In Art. 11 Abs. 1 lit. d ELG steht aber nicht, dass jene Rente nicht anzurechnen sei, die dem Rentner nicht zur freien Verfügung stehe und deshalb nicht zur Deckung des Existenzbedarfs herangezogen werden könne. Daran vermag auch ein im Rahmen der systematischen Interpretation notwendiger Einbezug des Art. 2 Abs. 2 ELG nichts zu ändern, denn dabei handelt es sich um eine rein deklarative Zielumschreibung, nicht um eine direkt anwendbare, den Art. 11 Abs. 1 lit. d ELG "übersteuernde" Norm. Bei einer gepfändeten Rente handelt es sich auch nicht um eine anerkannte Ausgabe im Sinne von Art. 10 ELG. Rein buchhalterisch betrachtet bleibt die wirtschaftliche Situation trotz Rentenpfändung unverändert. Eine Vermögensumschichtung kann deshalb nie eine Ausgabe sein. Damit würde die Ergänzungsleistung nämlich im entsprechenden Teilbetrag zweckentfremdet: Statt der Existenzsicherung würde sie der Vermögensäufnung (durch Schuldenabbau) dienen. Die Anrechnung der ganzen BVG-Rente als Einnahme in der EL-Berechnung ist somit trotz teilweiser Pfändung nicht zweifellos unrichtig gewesen. Die Beschwerdegegnerin hat das Wiedererwägungsgesuch daher zu Recht abgewiesen.".
2.8. I ricorrenti contestano all'amministrazione di aver erroneamente computato, a titolo di reddito, i redditi teorici che avrebbero ricevuto dall'assicurazione disoccupazione, dall'assicurazione per perdita di guadagno e dall'assicurazione invalidità (indennità giornaliere). Infatti, in realtà essi non hannno percepito questi ammontari integralmente, siccome sono stati in parte pignorati dall'Ufficio di esecuzione (doc. A4). Pertanto, non sarebbe corretto imputare loro questi redditi per intero, ma solo nella misura di cui hanno effettivamente beneficiato.
Gli assicurati non possono essere seguiti nella loro richiesta.
Dalla giurisprudenza esposta, per questo TCA si deve ritenere che poiché lo scopo delle prestazioni complementari è quello di assicurare le necessità correnti della vita, sono considerati redditi computabili ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC soltanto i redditi che la persona assicurata ha effettivamente percepito e di cui può disporre legalmente senza restrizioni al momento del diritto alle prestazioni complementari.
Occorre però rilevare che sia la giurisprudenza federale sia quella cantonale hanno operato una distinzione per considerare i redditi fra quelli computabili giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC. Dipende, infatti, dal tipo di reddito e dal suo impiego.
Come visto, le rendite di un'assicurazione sulla vita che spettano all'assicurato divenuto invalido, ma che sono direttamente versate alla banca creditrice, la quale le imputa sui pagamenti dell'assicurato per il restante debito della società a motivo che la relativa polizza le è stata data in pegno a garanzia dei crediti concessi all'assicurato e a una sua società, non rientrano fra i redditi da prendere in considerazione secondo l'art. 11 lett. d LPC (STF P 2/07 del 7 agosto 2008 = SVR 2009 EL Nr. 4). Le questioni relative alla previdenza non rientrano nell'ambito di controllo dell'assicurato ed egli non ne può disporre liberamente e senza restrizioni giuridiche. Non è dunque possibile imputare tali redditi nei redditi computabili in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC (Thomas Flückiger, in: SZS 2009 pag. 155).
Per contro, se la rendita derivante dall'assicurazione sulla vita viene direttamente versata alla banca creditrice per coprire gli interessi ipotecari dovuti dall'assicurato, divenuto invalido, dato che essa ne ha in precedenza ricevuto in pegno la polizza a garanzia dell'ipoteca concessa, ritenuto come questa spesa sia riconosciuta dall'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC, allora essa deve essere qualificata come reddito computabile (STFA 55/04 dell'11 luglio 2005, consid. 4.3.2). È vero che l'assicurato non può decidere liberamente sull'utilizzo della rendita dell'assicurazione sulla vita, visto che ha dato in pegno alla banca la polizza, tuttavia egli l'ha effettivamente riscossa, nel senso che il versamento della rendita (alla banca) comporta comunque una corrispondente riduzione o rimborso delle spese riconosciute (Thomas Flückiger, in: SZS/RSAS 2009 pag. 155).
Lo stesso Tribunale federale ha ben spiegato questa differenza delle due fattispecie, sebbene entrambe concernano una polizza vita, al considerando 5.3 in fine della citata STF P 2/07:
" Der hier zu beurteilende Fall ist auch nicht mit dem von der Vorinstanz zitierten Urteil P 55/04 vom 11. Juli 2005 vergleichbar. Zwar ging es dort ebenfalls um Einkünfte aus einer verpfändeten Lebensversicherungspolice. Die Verpfändung erfolgte jedoch zur Sicherung einer Hypothek zu einer Liegenschaft, welche im Zeitpunkt der strittigen Ergänzungsleistungen dem Leistungsansprecher zu Wohnzwecken diente, so dass diese Einkünfte zu berücksichtigende Auslagen im Sinne von Art. 3b Abs. 3 lit. b ELG deckten.".
2.9. Ciò che interessa ai fini del presente giudizio è la sorte subita dai redditi spettanti agli insorgenti.
Le tabelle di calcolo del minimo d'esistenza agli atti comprovano che nel periodo oggetto del rifiuto del diritto alle prestazioni complementari l'Ufficio di esecuzione di __________ ha pignorato, in parte, le indennità giornaliere che gli assicurati ricevevano, alternativamente, dall'assicurazione disoccupazione, dall'assicurazione per perdita di guadagno e dall'assicurazione invalidità, lasciando loro a disposizione il minimo esistenziale (LEF) più una parte di reddito per coprire le spese personali riconosciute come assolutamente necessarie.
Non è dato a sapere per quale motivo agli assicurati siano stati pignorati i redditi, ovvero non è nota la natura dei debiti che essi non hanno onorato, il cui mancato pagamento ha portato i creditori ad avviare una procedura esecutiva nei loro confronti, sfociata nei pignoramenti delle prestazioni versate loro dalle assicurazioni sociali.
Per certo, comunque, non si tratta di debiti ipotecari, perché altrimenti la procedura esecutiva avviata dalla banca creditrice ipotecaria per il mancato pagamento degli interessi ipotecari avrebbe comportato, da parte dell'Ufficio di esecuzione, la messa all'asta dell'immobile dato in garanzia dai debitori e non il pignoramento delle loro entrate.
Va a questo proposito ricordato che le spese riconosciute per la prestazione complementare annua sono elencate singolarmente e in modo esaustivo nell'art. 10 LPC (DTF 147 V 441 consid. 3.3; STF 9C_149/2022 del 31 maggio 2022, consid. 6.1; STF 9C_945/2011 dell'11 luglio 2012 consid. 5.1; SVR 2011 EL Nr. 2; N. 3211.01 DPC). Questa disposizione è di diritto federale imperativo (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83), perciò non è possibile derogarvi.
Di conseguenza, tutte le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non possono essere riconosciute specificatamente nel fabbisogno degli assicurati.
Quali spese la legge riconosce, in particolare, gli interessi ipotecari (art. 10 cpv. 3 lett. b LPC), ma non (più) anche gli interessi passivi (privati), che sono stati eliminati dall'elenco delle spese riconosciute con la 3a revisione della LPC, in vigore dal 1° gennaio 2008 (Messaggio del Consiglio federale concernente la 3a revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (3a revisione delle PC) del 20 novembre 1996, in: FF 1997 I 1085 (1094); STF P 48/00 del 20 agosto 2001, consid. 4c; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 134). Di conseguenza, il rimborso di un debito e il rimborso dei relativi interessi debitori (quindi non ipotecari) rientra nel fabbisogno generale vitale e perciò gli assicurati vi devono fare fronte con l'importo appositamente destinato alla sua copertura dall'art. 10 cpv. 1 lett. a LPC.
Il rimborso di un debito e il rimborso del relativo interesse passivo non può essere dunque preso in considerazione come spese riconosciute in aggiunta alle spese riconosciute dalla legge, giacché il relativo elenco è esaustivo (FZR 2016 pag. 235 consid. 3a).
La medesima conclusione va tratta per le rendite e i salari pignorati dall'Ufficio di esecuzione, poiché anche in tal caso non si tratta di una spesa riconosciuta ai sensi dell'art. 10 LPC (STCA SG EL 2021/8 del 27 gennaio 2022, consid. 1.3), che può essere considerata ai fini del calcolo del diritto alle prestazioni complementari e che può quindi portare a un aumento di questo diritto.
Da quanto precede discende che per il calcolo della prestazione complementare, nel caso in cui vi siano dei salari o delle rendite pignorate dall'Ufficio di esecuzione, anche la parte pignorata deve essere considerata nel reddito computabile ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 LPC. In altre parole, l'intero stipendio rispettivamente la rendita intera devono essere considerati come reddito computabile.
In caso contrario, se si rinunciasse a computare simili entrate, pignorate, come reddito, la risultante riduzione delle entrate dovrebbe essere coperta da una prestazione complementare maggiore, ciò che contrasterebbe con le finalità della LPC, che persegue lo scopo di garantire un reddito minimo per far fronte ai fabbisogni vitali di cui all'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed., alla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. e all'art. 112a Cost. fed. (cfr. consid. 2.1), poiché l'assicurato utilizzerebbe una parte della PC non per coprire il fabbisogno vitale, ma per estinguere i debiti.
Ciò, malgrado il rimborso dei debiti privati e dei relativi interessi passivi non possa essere preso in considerazione come spesa riconosciuta ai sensi dell'art. 10 LPC per il calcolo del diritto alla prestazione complementare e quindi non può dare luogo a una prestazione complementare maggiore spettante al richiedente.
La distinzione fra reddito a libera disposizione di un assicurato e reddito di cui egli non ne può disporre, almeno in parte, essendo pignorato dall'Ufficio di esecuzione e dunque destinato al solo scopo di estinguere un debito contratto dal richiedente le PC, non è infatti prevista dalla legge (STCA SG EL 2021/8 del 27 gennaio 2022, consid. 1.3).
2.10. Inoltre, quanto al principio giurisprudenziale presentato in precedenza (cfr. consid. 2.7), secondo cui possono essere presi in considerazione solo i redditi che la persona assicurata ha effettivamente percepito e di cui può disporre legalmente liberamente al momento del diritto alle prestazioni complementari (da ultimo citata STF 9C_533/2009, consid. 1.3), questo TCA osserva che tale regola è stata posta in circostanze particolari.
Infatti, le fattispecie su cui si è chinata l'Alta Corte concernevano la rendita della previdenza professionale spettante all'assicurato che è stata trattenuta dallo stesso istituto previdenziale a scopo di compensazione con un credito di restituzione vantato dalla medesima Cassa pensioni nei confronti del suo assicurato (citata STF P 68/06, consid. 5.1). In altre, la rendita riconosciuta da un'assicurazione sulla vita è stata direttamente versata a un istituto creditore (in un caso ipotecario) a titolo di realizzazione del pegno (la polizza assicurativa) dato in garanzia di un prestito (in una fattispecie ipotecario).
Nelle sentenze federali esaminate si trattava poi, a dipendenza se i redditi non percepiti dall'assicurato dovevano essere ritenuti come redditi computabili o no, di esaminare se, invece, si era di fronte a una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, nella misura in cui l'accettazione da parte del beneficiario della rendita a che la stessa fosse compensata rispettivamente percepita da terzi (banca) poteva costituire una rinuncia a dei redditi.
Nell'evenienza concreta, per contro, i redditi di spettanza dei ricorrenti sono stati oggetto di una procedura esecutiva e sono stati pignorati dall'Ufficio di esecuzione nella misura risultante dai calcoli del minimo esistenziale. Non sono quindi stati oggetto di una compensazione effettuata dallo stesso creditore per saldare dei debiti nei suoi medesimi confronti.
Nemmeno si è qui, senza alcun dubbio, di fronte a delle rinunce a dei redditi effettuate dagli assicurati giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, ipotesi invece esaminate dal Tribunale federale laddove non ha ritenuto che la rendita spettante all'assicurato, ma non versatagli siccome riscossa dallo stesso ente erogatore o da un terzo in virtù di accordi presi con il debitore, costituiva una rinuncia a dei redditi (citate STF 9C_372/2010, consid. 3.2; STF 9C_533/2009, consid. 2.1; STF P 2/07, consid. 6; STF P 68/06, consid. 6; STFA P 55/04, consid. 4).
Ne discende che il principio giurisprudenziale di considerare a titolo di reddito computabile soltanto i redditi che la persona assicurata ha effettivamente percepito e di cui può disporre legalmente senza restrizioni, rimane circoscritto alle fattispecie relative alla rinuncia a proventi e parti di sostanza (art. 11a LPC) (FZR 2016 pag. 237).
2.11. Nei casi in cui, invece, come in specie, vi sia, da parte dell'Ufficio di esecuzione, il pignoramento dello stipendio, di rendite, di pensioni o di altre prestazioni periodiche (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC), non essendo il rimborso del debito rispettivamente degli interessi debitori come pure il pignoramento del reddito inseriti nelle spese riconosciute secondo l'art. 10 LPC rispettivamente nei redditi computabili giusta l'art. 11 cpv. 1 LPC, ritenuto pure lo scopo della LPC stessa di sovvenire unicamente ai fabbisogni vitali dei richiedenti, in tali costellazioni si deve prendere in considerazione nei redditi computabili anche la parte pignorata. L'intero reddito, dunque, che gli assicurati dovrebbero, in teoria, percepire, va inserito fra le loro entrate correnti (STCA SG EL 2021/8 del 27 gennaio 2022, consid. 1.3; FZR 2016 pag. 237).
D'altronde, nella succitata STF P 68/06 lo stesso Tribunale federale aveva criticato il riferimento del TCA al pignoramento del salario, ritenendo che non cambiava la conclusione di non considerare, in quel caso, come reddito computabile l'avvenuta compensazione delle rendite LPP. L'Alta Corte ha ben spiegato che il pignoramento è limitato a un anno (art. 93 cpv. 2 LEF), mentre la compensazione prevista da quel contratto di prestito prevedeva altri termini. Inoltre, in quel caso la compensazione operata dalla Cassa pensioni, benché nelle assicurazioni sociali la compensazione è ammessa solo se viene garantito il minimo vitale previsto in ambito esecutivo, era andata oltre a quanto avviene secondo la LEF, che permette di pignorare solo i redditi che superano il minimo vitale del debitore (art. 93 cpv. 1 LEF), motivo per cui c'era stata una rinuncia al reddito.
2.12. In conclusione, ai fini del presente giudizio i pignoramenti a cui sono stati assoggettati i redditi dei ricorrenti non sono rilevanti per la determinazione dei loro redditi computabili. Gli ammontari totali conseguiti, in teoria, dai ricorrenti dall'assicurazione disoccupazione, invalidità e perdita di guadagno, devono essere interamente posti alla base del calcolo per la determinazione dell'eventuale diritto alla prestazione complementare, senza dunque tenere conto dai pignoramenti ordinati dall'Ufficio esecuzione di __________ per fronteggiare i loro debiti.
Di conseguenza, per il calcolo della prestazione complementare, i debiti contratti dagli assicurati non devono essere dedotti dai redditi computabili, che vanno quindi considerati per intero.
La decisione della Cassa deve essere confermata.
La procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti