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redattrice: |
Tanja Balmelli, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 6 maggio 2025 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione dell'8 aprile 2025 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
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ritenuto in fatto
1.1. Il 1° gennaio 2022 (doc. 1-13/53) RI 1, nato nel 1950, ha chiesto di beneficiare delle prestazioni complementari e la Cassa cantonale di compensazione, dopo avergli richiesto numerosa documentazione durante gli anni 2022, 2023 e 2024, con decisione del 25 settembre 2024 (doc. 41) ha stabilito il suo diritto alle PC dal 1° marzo 2022 al 30 novembre 2023 come persona sola e dal 1° dicembre 2023 come coppia, includendo la moglie, ma non anche i di lei due figli minorenni.
1.2. Il 13 ottobre 2024 (doc. 46) l'assicurato ha contestato che nel calcolo delle PC la moglie e i bambini non siano stati considerati dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2023 e i bambini dal 1° dicembre 2023 in poi, imputando l'errore dell'esclusione di alcuni membri della famiglia alla confusione sorta con l'abitazione ad __________ e l'ufficio a __________.
1.3. Con decisione su opposizione del 2 aprile 2025 (doc. R) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione.
Innanzitutto, l'amministrazione ha confermato che, in virtù dell'art. 12 cpv. 1 LPC, il diritto alle prestazioni complementari è sorto il 1° marzo 2022 e non il 1° gennaio 2022, visto l'inoltro della domanda il 22 marzo 2022.
Quanto all'esclusione dei figli della moglie, la Cassa ha precisato sia che non dando diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI essi non possono rientrare nel calcolo delle PC dei coniugi (art. 9 cpv. 2 LPC), sia che dal calcolo della PC sono esclusi i concubini e i loro figli di altro letto (N. 3121.01 DPC).
Inoltre, ritenuto che dal 1° marzo 2022 al 30 novembre 2023 era domiciliato e viveva da solo a __________, l'opponente va considerato persona sola e quindi né la moglie né i di lei due figli possono rientrare nel calcolo delle prestazioni complementari.
1.4. Con ricorso del 6 maggio 2025 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al TCA di annullare la decisione della Cassa e, in via principale, di considerare nel calcolo dal 1° gennaio 2022 al 2024 sia il coniuge sia i di lei figli rispettivamente, in via subordinata, anche di retrocedere gli atti all'amministrazione per accertare l'esistenza dell'effettivo legame con il coniuge e i due ragazzi.
Il ricorrente ha in primo luogo osservato che la domanda PC è stata presentata il 1° gennaio 2022 e non il 22 marzo 2022, perciò il suo diritto decorre sin dall'inizio dell'anno.
L'assicurato ha inoltre sostenuto che la Cassa ha arbitrariamente escluso la moglie dal 1° marzo 2022 al 30 novembre 2023 a motivo che egli viveva da solo a __________, circostanza che ha contestato affermando che il solo motivo per cui si è domiciliato e ha locato dei locali altrove non significa che vivesse separato dalla moglie, anche perché in quel paese egli aveva semmai l'ufficio, circostanza che, peraltro, non è stata né accertata né smentita dall'amministrazione. A suo dire, la necessità di domiciliarsi in quel paese era data dalla concessione da parte del Comune di un parcheggio pubblico solo ai domiciliati, prova ne è che quando ha spostato il domicilio gli è stata negata la possibilità di parcheggiare su suolo comunale.
Non è quindi corretto considerare i coniugi come due concubini, visto che sono sposati dal 2013 (docc. D ed E) e il matrimonio non si è mai interrotto. La moglie, che ha in custodia esclusiva i figli avuti dal precedente marito (doc. F), li accudisce insieme al ricorrente e i costi che insorgono sono a carico del nucleo coniugale. I di lei due figli, che beneficiano di un permesso di soggiorno (doc. G, H e M), sono dunque parte integrante della famiglia e abitano con i coniugi. Non v'è mai stato un periodo di separazione, né di fatto né giudiziario, condividendo sempre i coniugi gli spazi comuni della famiglia. Essi hanno pure sempre avuto un conto bancario congiunto e sono comproprietari, in ragione del 50%, della ditta __________ (doc. O). Sua moglie è proprietaria dell'immobile a __________ (doc. P), che funge unicamente da ufficio, e ha locato a suo nome, stanti le sue (di lui) esposizioni debitorie all'Ufficio esecuzione, l'appartamento ad __________ per quattro persone quale abitazione familiare (doc. Q).
L'insorgente ha infine contestato l'arbitrario declassamento della moglie a concubina, i cui figli, essendo di altro letto, sarebbero esclusi dal calcolo PC dell'assicurato.
1.5. Il 13 maggio 2025 (doc. IV) il ricorrente ha ritirato la domanda di assistenza giudiziaria relativa alla dispensa dal pagamento di tasse e spese di giudizio formulata con il ricorso (doc. IV).
1.6. Con risposta del 28 maggio 2025 (doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto la reiezione del ricorso.
Sulla determinazione del diritto alle PC, l'amministrazione ha citato il principio della somma delle spese riconosciute e dei redditi computabili dei coniugi previsto dall'art. 9 cpv. 2 LPC e il principio valido per i coniugi separati ai sensi dell'art. 3 OPC-AVS/AI, oltre alla giurisprudenza in materia. Per la Cassa, a contrario, non si determina congiuntamente il diritto alle PC per una coppia che è tuttora formalmente sposata, ma che vive separata, non essendo determinante lo stato civile, ma la situazione concreta. In specie, ritenuto che sin da subito il ricorrente ha precisato di vivere da solo e che la situazione che si è creata ha portato gli interessati a scostarsi dagli obblighi di cui all'art. 163 CC e a rendere credibile che la separazione di fatto era destinata a durare a lungo (art. 3 cpv. 4 OPC-AVS/AI), come la sottoscrizione del contratto di locazione a partire dal 2022 con la moglie, proprietaria dell'immobile, malgrado le difficoltà economiche del marito, le spiegazioni fornite dall'assicurato in un secondo momento, che contraddicono quando indicato nel formulario di richiesta delle PC, non sono dunque credibili.
L'assicurato non ha poi nemmeno indicato il motivo per cui doveva forzatamente svolgere la propria attività lavorativa a __________ né è convincente sostenere che vi abbia eletto domicilio unicamente per ottenere un parcheggio. Inoltre, l'appartamento di __________ è stato locato unicamente dalla moglie e l'addotta motivazione non convince stante la necessità, se ritenuta abitazione familiare, della firma di entrambi i coniugi. Ne consegue che sino al termine della separazione effettiva della coppia, il ricorrente e la moglie non vanno considerati conviventi.
Quanto ai figli del coniuge, non avendo nessun legame con il ricorrente, non danno diritto a una rendita per figli, perciò non possono essere compresi nel calcolo, né separato né congiunto, delle prestazioni complementari.
Il diritto del ricorrente decorre infine correttamente dal 1° marzo 2022, avendo egli presentato la domanda il 22 marzo 2022 e completata il mese seguente.
1.7. L'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova né ha formulato ulteriori considerazioni (doc. VI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa cantonale di compensazione poteva correttamente considerare l'assicurato come persona sola dal 1° marzo 2022 al 30 novembre 2023 e coniugata dal 1° dicembre 2023 e comunque senza mai computare i due figli di lei quali membri della famiglia.
2.2. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC 1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. In virtù dell'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.
Per l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.
Giusta l'art. 4 cpv. 2 LPC, hanno diritto a prestazioni complementari anche i coniugi separati e le persone divorziate con domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA) se ricevono una rendita completiva dell'AVS o dell'AI.
Secondo l'art. 3 OPC-AVS/AI, che concerne i coniugi separati,
" 1 Se una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità è versata a entrambi i coniugi o se una rendita completiva dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è versata a un coniuge secondo l'articolo 22bis capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), ciascuno dei coniugi ha un diritto proprio a prestazioni complementari se vivono separati.
2 I coniugi che non hanno diritto né a una rendita né al versamento di una rendita completiva dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, non possono esigere l'assegnazione di prestazioni complementari se vivono separati.
4 I coniugi sono considerati come viventi separati secondo i capoversi 1 e 2:
a. se la separazione è stata pronunciata con una decisione giudiziaria o
b. se è in corso un'istanza di divorzio o di separazione, o
c. se la separazione di fatto dura ininterrottamente da almeno un anno, o
d. se è reso credibile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo".
A norma dell'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato degli importi previsti alle lettere a e b.
Secondo l'art. 9 cpv. 2 LPC, le spese riconosciute come pure i redditi computabili dei coniugi e delle persone con orfani che hanno diritto ad una rendita o con figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI sono sommati.
Per l'art. 9 cpv. 5 lett. a LPC, il Consiglio federale disciplina la somma delle spese riconosciute e dei redditi computabili dei membri della stessa famiglia; può prevedere eccezioni al cumulo, in particolare per i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
L'art. 8 cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede che per il calcolo della prestazione complementare annua non si tiene conto delle spese riconosciute per legge, dei redditi determinanti e della sostanza dei figli minorenni che non possono pretendere una rendita per orfano, né dare diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 LPC prevede in particolare, per il 2022, che:
" 1 Per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 19 610 franchi per le persone sole,
2. 29 415 franchi per i coniugi, (…)
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 16 440 franchi nella regione 1, 15 900 franchi nella regione 2 e 14 520 franchi nella regione 3 per le persone che vivono sole,
(…)
3 Per tutte le persone sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
(…)
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
(…)
d. importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; esso corrisponde a un importo forfettario annuo di entità pari al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni), al massimo però il premio effettivo; (…)".
L'art. 11 cpv. 1 LPC, nel tenore in vigore nel 2022, enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
" a. due terzi dei proventi in denaro o in natura dell'esercizio di
un'attività lucrativa, per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per le coppie sposate e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i coniugi che non hanno diritto alle prestazioni complementari, il reddito dell'attività lucrativa è computato in ragione dell'80 per cento; per gli invalidi che hanno diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, è computato interamente;
b. i proventi della sostanza mobile e immobile, incluso il valore annuo di un usufrutto o di un diritto di abitazione oppure il valore locativo annuo di un immobile di cui il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari e che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 30 000 franchi per le persone sole, 50 000 franchi per le coppie sposate e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari di un immobile che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; (…)".
Infine, l'art. 12 cpv. 1 LPC dispone che il diritto a una prestazione complementare annua sorge il primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, purché tutte le condizioni legali siano adempiute.
2.4. Il 1° gennaio 2022 (doc. 1-13/53) l'assicurato, unitamente alla moglie, ha in effetti sottoscritto il formulario principale di richiesta di prestazioni complementari all'AVS/AI, poi il 28 gennaio 2022 (doc. 1-20/53) la moglie ha firmato il Modulo 1 Stranieri e il 26 aprile 2022 l'interessato il Modulo 2 Proprietà fondiaria. Dagli atti risulta, inoltre, che il 22 marzo 2022 (doc. 1-52/53) il Comune di __________ ha ricevuto la richiesta di prestazioni complementari e il 27 aprile 2022 (doc. 1-53/53) il Modulo 2 con gli allegati.
Non è quindi giusto affermare che la domanda di prestazioni complementari è stata depositata il 1° gennaio 2022 e che perciò il versamento delle prestazioni di sua spettanza debba decorrere da quel giorno. L'Agenzia AVS del Comune di domicilio del ricorrente ha infatti ricevuto il 22 marzo 2022 (doc. 1-52/53) un'apposita lettera accompagnatoria con il formulario di richiesta e i relativi allegati, mentre il 27 aprile 2022 (doc. 1-53/53) il complemento concernente le proprietà immobiliari.
D'altronde, la stessa Agenzia comunale AVS ha indicato sul formulario di richiesta che la data di consegna della domanda era il 22 marzo 2022 (doc. 1-14/53) e che la documentazione era completa il 27 aprile 2022, giorno in cui poi l'ha spedita alla Cassa cantonale di compensazione.
È dunque corretto che, in applicazione dell'art. 12 cpv. 1 LPC, il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente decorra dal 1° marzo 2022, trattandosi del primo giorno del mese in cui ha presentato la domanda.
Su questo punto il ricorso deve pertanto essere respinto.
2.5. Il __________ agosto 2013 (docc. D ed E) RI 1 si è unito in matrimonio con __________, nata nel 1970, di nazionalità greca, divorziata dal 2012 da un cittadino germanico (doc. 34-15/49) che dal 2020 non provvede più al mantenimento suo e dei loro due figli minorenni (doc. 34-27/49).
La Cassa cantonale di compensazione ha tuttavia considerato che l'assicurato e sua moglie vivono separati - il primo a __________, la seconda ad __________ - e che perciò vanno applicati i criteri per il calcolo del diritto alle PC per persona sola per l'assicurato finché ha vissuto separato, di fatto, dalla moglie; dopodiché, non appena si è domiciliato presso l'indirizzo del coniuge, essi vanno ritenuti una coppia convivente.
2.6. Nel caso concreto, i coniugi hanno adottato il 10 febbraio 2022 (doc. 5-9/10) il regime della separazione dei beni, ciò che è ininfluente per quanto concerne il diritto alle prestazioni complementari. Non risulta che essi abbiano inoltrato dinanzi al competente Pretore un'azione tesa alla separazione né tanto meno è stata emanata alcuna sentenza di separazione coniugale, il ricorrente non è separato giudizialmente dalla moglie. Ne discende che, dal profilo del diritto civile, l'assicurato e sua moglie sono a tutti gli effetti ancora sposati e perciò si devono ancora assistenza e mantenimento reciproci ai sensi dell'art. 163 CC. Nell’ottica delle prestazioni complementari, essi devono essere di principio considerati come coniugi per il calcolo delle prestazioni e ricadono dunque senza dubbio nel campo applicativo dell'art. 9 cpv. 2 LPC, secondo cui le spese riconosciute e i redditi computabili dei coniugi sono sommati.
In concreto però la Cassa cantonale di compensazione non li ha ritenuti quali coniugi che abitano in comunione domestica, ed ha ritenuto l'assicurato quale persona sola. In tal senso ha determinato il suo diritto alle prestazioni complementari fino all'effettivo ricongiungimento con la moglie.
Il signor RI 1 fa valere di disporre, a __________, solo di un ufficio, di vivere unitamente alla sua famiglia ad __________, condividendo, senza soluzione di continuità, gli spazi ivi locati con la moglie e i di lei figli. Mai vi sarebbe dunque stato un periodo di separazione, né di fatto né legale, perciò sarebbe errato ritenere il sussistere di una convivenza solo per determinati periodi. Il motivo per cui il contratto di locazione per l'appartamento di __________ è stato sottoscritto soltanto dalla coniuge risiederebbe nella precaria situazione economica dell’assicurato, oggetto di numerose procedure esecutive. Sussisterebbe dunque un’unione di fatto e giuridica come dimostrerebbe la disponibilità di un unico conto bancario sin dal loro matrimonio.
Occorre qui analizzare se, correttamente o meno, la Cassa abbia considerato l'assicurato quale persona sola, pur essendo sposato, finché è stato domiciliato nel Comune di __________ e quale persona coniugata e convivente successivamente al trasferimento del domicilio ad __________, nell’appartamento locato dalla consorte assieme ai di lei figli minorenni.
2.7. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), edite dall'UFAS, nella versione valida dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, illustrano quando l'importo della PC è determinato con un calcolo comune e quando invece debba essere eseguito separatamente.
Di principio, in base al N. 3131.01 DPC, l'importo annuo delle PC delle coppie coniugate, delle persone con figli e degli orfani che vivono in comunione domestica è determinato mediante un calcolo comune. Per questo calcolo i redditi computabili dei membri della famiglia che hanno o che danno diritto a PC vanno dedotti dalle spese riconosciute (compresi gli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale). Giusta il N. 3132.01 DPC, se una coppia sposata non vive separata, i redditi computabili e le spese riconosciute di entrambi i coniugi sono sommati. Questo vale anche per i coniugi separati giudizialmente che continuano o tornano a vivere in comunione domestica (RCC 1986 pag. 143).
L’eccezione al calcolo separato è prevista in casi specifici (N. 3131.02 DPC). Il N. 3141.01 DPC, al capitolo "Coniugi separati", riprende il tenore dell'art. 3 cpv. 4 OPC-AVS/AI, secondo cui i coniugi sono considerati come viventi separati secondo i capoversi 1 e 2:
a. se la separazione è stata pronunciata con una decisione giudiziaria o
b. se è in corso un'istanza di divorzio o di separazione, o
c. se la separazione di fatto dura ininterrottamente da almeno un anno, o
d. se è reso credibile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo.
Le direttive (N. 3141.03 DPC che pure si riferisce all'art. 3 cpv. 1 OPC-AVS/AI relativo ai "Coniugi separati") precisano che se entrambi i coniugi hanno un diritto proprio alle PC, in caso di separazione i redditi computabili e le spese riconosciute sono calcolati separatamente. A ciascun coniuge è computato l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale valido per le persone sole. L'importo della pigione massima dipende dalla forma abitativa, dalle dimensioni dell'economia domestica e dalla regione della pigione. A ogni coniuge viene attribuita la propria rendita come reddito.
Per quanto concerne le persone sole, il N. 3222.01 DPC prevede che l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per le persone sole si applichi ai celibi ed alle nubili, vedove e divorziate. Per il N. 3222.02 DPC, tale importo si applica anche ai coniugi separati (v. N. 3141.01 e 3141.02) ed alle persone il cui coniuge soggiorna per un lungo periodo all'estero o la cui dimora è ignota. È inoltre applicabile alle persone che vivono in concubinato.
Per le coppie sposate, il N. 3223.01 DPC precisa che l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per i coniugi si applica a tutte le persone sposate, eccettuati i coniugi separati (v. N. 3141.01 e 3141.02), detto importo è ritenuto anche se solo uno dei coniugi ha diritto a una rendita (N. 3223.02 DPC). Giusta il N. 3232.04 DPC, sono considerate persone che vivono sole tutte le persone che vivono in un'economia domestica composta da una sola persona, compresi i coniugi separati secondo il N. 3141.01 e le persone il cui coniuge vive in un istituto o in un ospedale.
2.8. La direttiva N. 3132.01 DPC, che concerne il caso in cui i coniugi separati giudizialmente continuano o tornano a vivere in comunione domestica, concretizza la STFA del 18 novembre 1985, di cui è pubblicato un estratto in RCC 1986 pag. 143. In quella fattispecie, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) ha ritenuto che per il calcolo separato delle PC si considera come determinante non il fatto stesso della separazione dei coniugi, bensì il cambiamento della situazione economica che ne risulta. Senza una tale modifica, il calcolo separato delle prestazioni complementari - nonostante la separazione effettiva della coppia - non si giustificherebbe (DTF 103 V 25; RCC 1977 pag. 410). In quel caso, malgrado continuassero a convivere nello stesso appartamento, i coniugi erano formalmente e legalmente separati al momento in cui la Cassa ha reso la sua decisione nel 1984. In queste condizioni, il TFA ha giudicato corretto fondarsi sulle circostanze effettive e non soltanto su quelle giuridiche. Così, poiché i due coniugi conducevano ancora una vita comune, nonostante la separazione pronunciata dal giudice, la situazione economica non era mutata. Siccome determinanti le circostanze economiche, le PC dovevano quindi essere calcolate secondo le regole valide per i coniugi conviventi.
Il Tribunale federale nella DTF 137 V 82 (= SVR 2012 EL Nr. 1) relativa al calcolo dei redditi computabili e delle spese riconosciute di una persona divorziata che ha continuato a vivere in comunione domestica con l'ex coniuge nel medesimo appartamento di 4½ locali per motivi contingenti, non ha ritenuto di dovere applicare il principio ritenuto nella sentenza pubblicata in RCC 1986 pag. 143 (che concerneva il calcolo della PC di due coniugi legalmente separati che continuavano a convivere) siccome l'Alta Corte in quest’ultimo giudizio citato, seguendo l'orientamento dell'ordinamento in materia, nel 1985, aveva ritenuto determinante, per il calcolo separato della PC, non tanto il fatto della separazione formale dei coniugi, quanto il cambiamento della situazione economica risultante, sicché senza una tale modifica il calcolo separato - malgrado la separazione effettiva della coppia - non si giustificava (cfr. consid. 5.4). Nella sentenza del 2011 il TF ha inoltre considerato che la soluzione contenuta nella RCC 1986 pag. 143 si conciliasse con il tenore letterale del disposto legale all’esame, che prevedeva espressamente - come l'attuale art. 9 cpv. 2 LPC - la possibilità di sommare i redditi e i fabbisogni dei coniugi. Inoltre, sebbene ciò non trasparisse esplicitamente dalla sentenza del 1985, l’Alta Corte ha ritenuto come fosse chiara la ragione che aveva indotto il TFA a porre l'accento sulle circostanze economiche e non sull'aspetto formale della separazione, e a ritenere invariata la situazione economica dei coniugi legalmente separati ma conviventi con effetti analoghi al matrimonio (obbligo di assistenza e di mantenimento reciproci secondo l’art. 163 CC; cfr. consid. 5.4).
Il cumulo per determinare il diritto alle PC va applicata anche ai coniugi che sono separati legalmente e continuano a vivere insieme o tornano a vivere insieme dopo una breve separazione. Infatti, alla base del sistema delle PC, vi è la prospettiva economica. Per il calcolo separato delle prestazioni complementari non è determinante, come tale, la vita separata (o una separazione legale), ma la modifica dei rapporti economici che ne deriva. Se essi non cambiano, non è giustificato procedere con un calcolo separato (RCC 1986 pag. 143).
2.9. Sulla scorta della giurisprudenza del TF esposta il ricorrente deve essere considerato quale persona coniugata e non separata giudizialmente, così come conferma lo stesso signor RI 1 il 19 ottobre 2022 (doc. 8-2/3) in risposta alla richiesta della Cassa di inviare la sentenza di divorzio o di separazione in uno con l’eventuale convenzione alimentare omologata. Nel suo scritto di risposta l’assicurato ha infatti indicato che "io non sono divorziato da mia moglie __________ e nemmeno separato a forma di legge. Di conseguenza non esiste nessuna sentenza ufficiale ma solo la nostra separazione dei beni".
La Cassa ritiene che dal 1° aprile 2021, e quindi anche nel periodo successivo al 1° marzo 2022, l’assicurato debba essere ritenuto quale persona sola, vivendo a __________ in spazi separati e indipendenti da quelli occupati dalla moglie ad __________.
Come specificato in precedenza in base all’art. 3 cpv. 4 lett. c OPC-AVS/AI i coniugi vivono separati se la separazione di fatto dura ininterrottamente da almeno un anno. Di conseguenza, in deroga al principio del calcolo comune per i coniugi l’amministrazione ha ritenuto di calcolare i redditi computabili e le spese riconosciute di ciascun coniuge separatamente (N. 3141.03 DPC), non considerando, in particolare, l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per le coppie sposate (N. 3223.01 DPC), ma quello per persone sole (N. 3143.03 e N. 3222.02 DPC).
Questa Corte deve qui verificare se l’operato della Cassa sia corretto e se l'insorgente debba essere considerato effettivamente quale coniuge che vive separato dalla moglie.
2.10. Con il trasferimento della famiglia dal Canton Grigioni in Ticino (doc. 1-18/53) il 22 marzo 2021 (doc. I), la moglie del signor RI 1 ha preso domicilio, insieme ai suoi figli, ad __________ dove, a partire dal 1° aprile 2021 (doc. Q), ha locato per CHF 1'650 al mese, spese accessorie comprese, un appartamento di 4½ locali quale abitazione familiare per quattro persone. Il marito ha preso invece domicilio, sempre dal 1° aprile 2021 (doc. L), nel Comune di __________, a __________, dove ha locato, dalla società __________ Sagl di cui è socio e presidente della gerenza insieme alla moglie che ne è socia e gerente, un appartamento di 3½ locali con giardino, immobile di proprietà della signora __________ (doc. P). Il contratto di locazione concluso dal ricorrente con la __________ Sagl, per tempo indeterminato, datato 22 dicembre 2021 riprende quello in essere dall’aprile 2021 e prevede, dal 1° gennaio 2022, una pigione mensile di CHF 1'000, di cui CHF 100 per il parcheggio, oltre alle spese accessorie forfettarie fissate al 30 giugno (doc. 1-21/53). A sua volta, dal 1° novembre 2021 (doc. 28-8/23), la signora __________, moglie dell’assicurato e proprietaria dell’immobile, l'ha concesso in locazione per tre anni alla __________ Sagl (di cui è socia gerente mentre il marito è socio e presidente della gerenza), sempre per CHF 1'000 al mese oltre al costo delle spese accessorie effettive.
Come correttamente rilevato dall'amministrazione, nel formulario di richiesta delle prestazioni complementari l'assicurato ha indicato che dal 1° aprile 2021 abitava a __________ (doc. 1-2/53), mentre la moglie ad __________ dal 22 marzo 2021 (doc. 1-3/53) producendo il certificato di domicilio del coniuge (doc. 1-19/53). Il ricorrente ha inoltre indicato che la sua pigione era di CHF 12'000 (doc. 1-21/53), seppure abbia inserito, in questo importo, pure il costo del parcheggio (CHF 1'200) che, invece, come espressamente indicato alla domanda n. 3, non doveva essere incluso nella pigione annua lorda, e non ha inserito invece l’importo di CHF 19'800, pari alla pigione annua lorda pagata dalla signora __________ per l'appartamento di __________, siccome abitato dalla moglie e dai di lei figli. Alla domanda n. 4 egli ha poi specificato che una sola persona, compreso il richiedente, viveva nella sua economia domestica e con essa si riferiva all'appartamento di 3½ locali a __________, dove abitava quindi solo.
Nei documenti allegati alla richiesta di PC v'è pure l'estratto dell'Ufficio di esecuzione rilasciato all'assicurato il 13 settembre 2021 (doc. 1-26/53), da cui emerge l'indirizzo del debitore in __________. Medesimo indirizzo fornito dal ricorrente quando ha presentato la domanda PC all'Agenzia comunale AVS e quando, in un secondo momento, ha trasmesso ulteriori documenti. Anche per l’assicuratore sociale malattie l'assicurato il signor RI 1 era domiciliato a __________ e su tale base ha fissato il premio LAMal per l'anno 2022 (doc. 2-3/4).
A fronte della richiesta dell’amministrazione qui interessata di ottenere copia della sentenza di separazione con l’eventuale convenzione sottoscritta dai coniugi, alla luce della situazione di fatto illustrata, l’assicurato, il 19 ottobre 2022 (doc. 8-2/3), ha comunicato alla Cassa di non essere divorziato o separato legalmente ma che i coniugi avevano "… indirizzi diversi, io a __________ in __________, mia moglie con i figli ad __________ in via __________", ribadendo questa affermazione il 25 aprile 2023 (doc. 14). Allo scritto del 9 maggio 2023 (doc. 17) della Cassa di rivolgersi alla Pretura per ottenere una sentenza di fissazione dei contributi di mantenimento non essendoci ancora una sentenza di divorzio o di separazione, perché altrimenti avrebbe provveduto essa stessa a determinarli in base alla situazione economica (N. 3491.06 DPC), il 17 agosto 2023 (doc. 25-3/11) l'interessato ha precisato quanto segue:
" Noi siamo sposati a tutti gli effetti e non esiste nemmeno l'intenzione di separazione o divorzio. Coabitiamo normalmente ai due indirizzi ma visto che i nostri bambini frequentano il __________, __________ si presta meglio per loro. Vale a dire che abbiamo due abitazioni per motivi pratici e non personali. È stata costituita una separazione per motivi tecnici, che non ha niente da fare con il nostro stato civile."
Il 17 novembre 2023 (doc. 29) la Cassa ha nuovamente invitato l’assicurato a volere dare avvio alle pratiche di separazione o divorzio ed a trasmettere la relativa sentenza con la convenzione alimentare omologata, e questo siccome "dai documenti che ci ha trasmesso ci risulta che si tratta di una separazione di fatto in quanto lei abita a __________ mentre sua moglie abita con i figli ad __________. Tuttavia, nell'ambito della Prestazione complementare in caso di separazione di fatto occorre stabilire un eventuale contributo di mantenimento tra coniugi tenuto conto che sua moglie oltre a svolgere un'attività lucrativa è proprietaria di una proprietà immobiliare". L’interessato ha risposto (doc. 32-2/2 del 4 dicembre 2023) ribadendo che non sussisteva nessuna separazione o divorzio e nemmeno la volontà di farlo. Egli ha spiegato le ragioni dell'esistenza delle due abitazioni separate sino al 30 novembre 2023 quando la residenza è divenuta quella di __________):
" In dicembre del 2020 abitavamo ancora in __________ Grigioni, in casa affittata ma inabitabile a causa di ripetute inondazioni di acque luride (…) e abbiamo deciso di ritornare in Ticino.
In gennaio 2021 affittò io la casa a __________ per iniziare le opere di spostamento e cercare una struttura adatta per la famiglia e scuola per i bambini in Ticino. Di conseguenza mi registro a __________. Febbraio 2021 avviene il trasloco temporaneo della famiglia a __________. Troviamo un appartamento ad __________ per aprile 2021 e scuola per i bambini. L'ufficio rimane a __________ perché le due località sono troppo piccoli per contenere famiglia e attività lavorativa.
Fine novembre 2023, in un colloquio telefonico con il Signor __________ della AVS lui mi consiglia di spostare il mio domicilio da __________ ad __________. Questo passo, secondo lui, mette fine alle lunghe trattative e permette all'AVS di sistemare la mia richiesta.
30 novembre 2023 mando la notifica di arrivo al municipio di __________ al indirizzo di mia moglie, __________, Via __________."
Con il ricorso, l'assicurato ha poi sostenuto, ma non reso verosimile, di avere preso domicilio a __________, dove è sito l'ufficio, per un motivo "impellente e del tutto comprensibile, siccome il Comune di __________ concedeva uno stallo di parcheggio sul suolo comunale solo ai domiciliati. Giocoforza istituire una presa di domicilio in loco. Prova ne sia che dopo aver tolto il domicilio a __________, il ricorrente si è visto negare la possibilità di parcheggiare" (doc. I punto 2.2). L'abitazione familiare sarebbe invece unicamente ad __________ nell'appartamento di 4½ locali, il cui contratto è stato sottoscritto soltanto dalla moglie a causa dei suoi di lui ingenti debiti, sfociati in procedure esecutive.
2.11. Alla luce di quanto precede questa Corte ritiene che dal 1° marzo 2022 al 30 novembre 2023 non si possa ritenere la sussistenza di una vita familiare condivisa ad __________ fra i il ricorrente, la moglie ed i figli della stessa. Non si spiegherebbe, altrimenti il motivo per cui, sin dalla richiesta di PC, l'assicurato abbia indicato di vivere, da solo, a __________ nell'appartamento di 3½ locali e di pagare una pigione di CHF 12'000. Se il ricorrente riteneva, come oggi sostiene, di convivere con i familiari sin dal 2021 ad __________, avrebbe invece dovuto inoltrare in questo Comune la sua domanda PC, peraltro controfirmata dalla moglie, indicando la pigione pagata per l'appartamento di 4½ ammontava a CHF 19'800 spese accessorie comprese, allegando dunque quel contratto di locazione al formulario di richiesta delle prestazioni complementari e non quello con la sua Sagl (doc. 1-21/53).
È soltanto in un secondo momento, nell'estate 2023, che l'assicurato ha accennato ad una normale coabitazione ma “ai due indirizzi" specificando che "abbiamo due abitazioni per motivi pratici e non personali" siccome "le due località sono troppo piccoli per contenere famiglia e attività lavorativa", riferendosi verosimilmente all'abitazione di 3½ locali a __________.
Va ancora osservato che, sebbene __________ sia proprietaria dell'appartamento locato dalla società per cui lavora (anche) il ricorrente, nulla impediva al ricorrente di risiedere stabilmente ad __________ siccome l’appartamento è adatto a 4 persone. L’appartamento di __________ poteva essere d’altra parte locato a terzi dalla proprietaria rispettivamente l’ufficio del ricorrente non doveva necessariamente trovarsi in quella località per ragioni di natura professionale o personale prioritari. RI 1 non aveva poi la necessità di risiedervi stabilmente.
L’affermazione secondo cui i coniugi avrebbero avuto a disposizione due "abitazioni per motivi pratici e non personali", non giova alla tesi del ricorrente, potendo la sua datrice di lavoro locare spazi adatti in prossimità del luogo di domicilio della moglie e potendo essere messi a frutto mediante locazione a terzi gli spazi di __________.
Quanto posto in atto dal ricorrente, ossia la sua domiciliazione a __________; la locazione da parte della Sagl alla moglie del ricorrente (che ne è proprietaria) dell’appartamento di __________; la società che mette a disposizione del ricorrente per (sostanzialmente) il medesimo canone locativo l’appartamento ottenuto dalla moglie del ricorrente per viverci; con il rilievo ancora che la Sagl con cui il ricorrente collabora non gli versa salario mentre lo versa alla moglie del signor RI 1 che incassa pure le pigioni dell’appartamento, non è costruzione che permette di ritenere, anche nel suo insieme, che i signori RI 1 condividessero la vita ad __________, confermando ulteriormente la correttezza della decisione della Cassa.
Va al riguardo osservato che l'affermazione contenuta nel ricorso secondo cui il marito utilizza l'appartamento a __________ quale ufficio stride con il fatto che nè nel 2022 nè nel 2023 (doc. 12-3/4), egli non ha percepito un compenso per le sue prestazioni in qualità di socio e presidente della gerenza, mentre la moglie, socia e gerente della società, sì. Come risulta dalla distinta dei salari (doc. 22-3/3), essa è stata attiva professionalmente per la __________ Sagl e per il 2022 e il 2023 ha ricevuto un salario mensile di CHF 900 (doc. 12-4/4). Per quanto si desuma la moglie dell’assicurato ha potuto conseguire il suo reddito pur essendo domiciliata ad __________, luogo imposto dalla necessità di stare con i figli minorenni. Si aggiunga qui che la __________ Sagl, con sede a __________, è una sagl di cui il ricorrente detiene una quota di CHF 10'000 e la moglie altra quota dello stesso valore.
La circostanza poi che la moglie sia proprietaria dell'immobile in __________ non muta le cose, visto che, come detto, la signora avrebbe potuto locare a terzi i locali e la società avvicinarsi all'appartamento di __________. In realtà la sede societaria era presso il luogo di domicilio del qui ricorrente.
Invocare poi la necessità di domiciliarsi a ____________________ solo per potere disporre del parcheggio comunale, è motivazione non utile al ricorrente, visto che il contratto di locazione aveva per oggetto l’appartamento di 3½ locali al piano terra con giardino e sul parcheggio n. 14. Se, dunque, già la società disponeva di un parcheggio, che ha locato al conduttore, non si vede per quale motivo questi si dovesse domiciliare per potere disporre di un parcheggio (la __________ Sagl, locataria dell’appartamento in discussione, è domiciliata a __________ come rileva l’esame del RC on line). Il ricorrente non ha saputo, nonostante il patrocinio di una legale, portare alcun elemento probatorio concreto in tal senso, nessuna attestazione del Municipio o scritto di analogo valore.
2.12. Stanti le considerazioni esposte, ed evidenziato che l'insorgente non ha ad ogni buon conto reso verosimile in alcun modo la sua presenza e convivenza con la moglie ad __________ dal 1° aprile 2021, si deve concludere, secondo il grado di prova della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, sempre che la legge non disponga altrimenti (DTF 146 V 271 consid. 4.4), che i coniugi non vivevano nella medesima economia domestica, ovvero non condividevano gli stessi spazi anche se erano sposati, ma vanno perciò ritenuti separati di fatto.
In questo senso, il ricorrente va quindi senza dubbio considerato come persona coniugata, che tuttavia viveva separato dalla moglie ininterrottamente da almeno un anno (art. 3 cpv. 4 lett. c OPC-AVS/AI). Di conseguenza, conformemente all'art. 3 cpv. 1 OPC-AVS/AI, l'insorgente ha un diritto proprio alle prestazioni complementari e in quanto tale gli si deve computare l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale valido per le persone sole.
La soluzione adottata dalla Cassa cantonale di compensazione di effettuare un calcolo separato dei redditi computabili e delle spese riconosciute dei coniugi almeno fino al 30 novembre 2023 va tutelata, con conseguente respingimento del ricorso.
2.13. Il ricorrente contesta il mancato computo del fabbisogno dei figli minorenni della coniuge per la determinazione del diritto alle PC. A torto. I figli della moglie non possono essere computati nel calcolo del diritto alle prestazioni complementari del ricorrente a differenza della loro mamma, e questo né dal 1° marzo 2022 e nemmeno dal 1° dicembre 2023.
__________ (2006) e __________ (2007) non danno infatti diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, essendo figli di __________ e del primo marito di quest'ultima. Essi non hanno legame giuridico di filiazione con l'assicurato, perciò non beneficiano di alcuna rendita completiva per figli dell'AVS derivante dal diritto del ricorrente a una rendita di vecchiaia. Ne discende che, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 LPC, per il calcolo della prestazione complementare annua la Cassa non deve tenere conto delle loro spese riconosciute, dei loro redditi determinanti e della loro sostanza (N. 3124.07 DPC). Essi sono esclusi dal calcolo PC sia dell'assicurato quale persona sola (1° marzo 2022 al 30 novembre 2023), sia della coppia, dal 1° dicembre 2023. Il ricorso è respinto anche su questo punto.
2.14. Sulla scorta di quanto precede, la decisione impugnata deve pertanto essere integralmente confermata.
La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti