Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
33.2025.16

 

TB

Lugano

13 ottobre 2025        

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso dell'11 novembre 2024 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 18 ottobre 2024 emanata da

 

Ausgleichskasse des Kantons Bern, 3007 Berna

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Il 3 marzo 2022 (doc. 21) RI 1 ha ricevuto dalla Ausgleichskasse des Kantons Bern (di seguito: Cassa cantonale di compensazione) uno scritto informativo riguardante la restituzione delle prestazioni complementari legalmente ricevute dalla mamma __________, deceduta il 6 gennaio 2022. Per potere stabilire la sostanza netta esistente al momento del decesso e quindi le eventuali PC da restituire, il 30 agosto 2022 (doc. 22) la Cassa di compensazione ha chiesto all'erede di produrre le fatture relative ai costi sostenuti fino alla scomparsa del genitore.

                          1.2.  Con decisione del 13 dicembre 2022 (doc. 25) la Cassa di compensazione, visto che, malgrado due inviti, l'interessato non ha prodotto delle fatture, non ha ritenuto i debiti esposti nella dichiarazione d'imposta e ha stabilito in Fr. 70'380.- l'eredità relitta e in Fr. 30'031.- l'importo delle prestazioni complementari da restituire tenuto conto dell'importo esente di Fr. 40'000.-.

 

                          1.3.  Nell'opposizione del 3 gennaio 2023 (doc. 26) il figlio della beneficiaria delle prestazioni complementari ha contestato la sostanza netta, affermando che dopo il saldo di tutti i conti gli sono stati versati Fr. 55'492.-, perciò va considerata la differenza di Fr. 14'888.-. Inoltre, l'erede ha rilevato di non ritenersi debitore nei confronti della Cassa, non essendo mai stato accreditato alcun importo sui suoi conti personali.

 

                          1.4.  Esaminata la folta documentazione prodotta dal debitore a sostegno del consumo della sostanza della mamma (docc. 26-10/112 - 112/112), con decisione del 17 luglio 2024, che sostituiva la precedente, la Cassa di compensazione ha accolto l'opposizione nella misura in cui ha calcolato in Fr. 19'111.- l'importo da restituire partendo da una massa ereditaria di Fr. 59'455,45, indicando i beni componenti la massa ereditaria e i costi che ha/non ha considerato deducibili. L'amministrazione ha infine precisato che è irrilevante se egli non ha mai ricevuto dei pagamenti delle prestazioni complementari né ha insistito affinché sua mamma ricevesse le prestazioni complementari. Dopo la morte del beneficiario, le PC legalmente ricevute devono essere restituite dagli eredi (art. 16a cpv. 1 LPC).

 

                          1.5.  Il 30 luglio 2024 (doc. 29) l'erede si è fermamente opposto alla richiesta di restituzione, rilevando che i suoi genitori hanno duramente lavorato tutta la vita in Svizzera e hanno cresciuto due figli, costituendo un bel capitale che doveva servire per la loro vecchiaia, ma la morte prematura del papà e la successiva demenza della mamma rispettivamente il ricovero in istituto, hanno eroso completamente la loro sostanza. Fintanto che la Svizzera continuerà a mantenere economicamente migliaia di asilanti e rifugiati che non hanno mai mosso un dito per il nostro Paese, egli non verserà nemmeno un franco alla Cassa.

Peraltro, non capisce perché il nuovo conteggio è uguale a quello di dicembre 2022 e ha ribadito di non ritenersi affatto debitore nei confronti della Cassa di compensazione.

Infine, l'erede ha chiesto il condono dell'importo da restituire.

 

                          1.6.  Con decisione su opposizione del 18 ottobre 2024 (doc. 30) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione.

Dopo avere esposto il principio legale della restituzione, la Cassa ha spiegato che la massa ereditaria si determina al giorno del decesso e che i costi che insorgono dopo la morte del beneficiario delle prestazioni complementari non sono considerati. La valutazione della massa ereditaria alla data del decesso è riportata nella decisione impugnata. Le circostanze esposte dall'opponente sono irrilevanti dal profilo del diritto alle prestazioni complementari. La sostanza determinante ammonta a Fr. 59'455,45 e sono state richieste le PC percepite legalmente per un importo pari a Fr. 19'111. Questa restituzione non intacca l'importo esente di Fr. 40'000.-, perciò la decisione formale è corretta e il predetto importo deve essere restituito.

La Cassa ha infine respinto l'istanza di condono di Fr. 19'111.-, la restituzione non potendo essere condonata (N. 4750.01 DPC).

 

                          1.7.  L'11 novembre 2024 (doc. 33) RI 1 ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo del Canton Berna - Corte delle assicurazioni sociali (Verwaltungsgericht des Kantons Bern - Sozialversicherungsrechtliche Abteilung), osservando che le prestazioni complementari sono state richieste dall'ente pubblico stanti le condizioni finanziarie di sua mamma, che la sostanza dei suoi genitori non è stata sufficiente per le cure della mamma in una struttura a causa dei continui aumenti dei costi sanitari e che di ciò non possono essere ritenuti responsabili né i suoi genitori deceduti né lui, che i suoi genitori hanno sempre gestito responsabilmente i loro averi pensionistici, che il Canton Berna non l'ha aiutato nella ricerca di una struttura di cura adeguata né nel liberare l'appartamento dei suoi genitori, sostenendo egli tutte le spese con il patrimonio familiare e suo, che se dovesse rimborsare l'importo di Fr. 19'111.- sarebbe come diseredarsi, che egli non ha mai ricevuto nulla dalla Cassa di compensazione perciò non si ritiene suo debitore e che, trattandosi di un caso particolare, si dovrebbe derogare alla richiesta di rimborso.

Il ricorrente ha contestato fermamente la restituzione rilevando di aver sempre adempiuto ai suoi obblighi finanziari nei confronti dello Stato, di non avere debiti e di lavorare duramente come artigiano, ma che se la Cassa insisterà ancora nel richiedergli il rimborso è disposto ad andare in prigione per scontare l'importo.

 

                          1.8.  Il 13 novembre 2024 (doc. III) il Tribunale amministrativo ha chiesto al ricorrente il certificato ereditario (doc. B) e ha invitato la Cassa a formulare la risposta (doc. VI). Con sentenza del 13 maggio 2025 (doc. I) il Tribunale, stante il domicilio del ricorrente in Ticino al momento del ricorso, visto l'art. 58 cpv. 1 LPGA ha accertato l'incompetenza territoriale e trasmesso gli atti al TCA.

                          1.9.  A richiesta del giudice delegato di tradurre il ricorso (docc. VIII e XI), il ricorrente vi ha dato seguito il 30 giugno 2025 (doc. XIV/2) e si è riconfermato nelle sue contestazioni, osservando che le autorità dovrebbero vergognarsi di avere riconosciuto di essere incompetenti dopo quasi due anni. Malgrado lavori duramente come artigiano, egli non riesce ad arrivare a fine mese e quindi per il suo sostentamento deve intaccare la propria sostanza. Se lo Stato continuerà a richiedere la somma dovuta, creerà un altro caso sociale, perciò ha chiesto che la sua situazione venga valutata con più umanità (doc. XIV).

 

                        1.10.  Nella risposta del 17 luglio 2025 (doc. XVI) la Cassa cantonale di compensazione ha rinviato alle dettagliate motivazioni esposte nella sua decisione su opposizione del 18 ottobre 2024 e nella risposta data al Tribunale amministrativo del Canton Berna il 6 dicembre 2024, chiedendo ora anche al TCA di respingere il ricorso.

 

                        1.11.  Il 28 luglio 2025 (doc. XVIII) il ricorrente ha osservato di avere richiesto alla Cassa cantonale la restituzione dei documenti originali (doc. XVIII/2) prodotti con l'opposizione del 3 gennaio 2023 (doc. XVIII/3) e che può produrre tutti i documenti raccolti quando era curatore della mamma, che contengono anche le revisioni finanziarie allestite dall'autorità tutoria.

 

                        1.12.  A sua richiesta (doc. XVIII), il giudice delegato ha concesso al ricorrente una proroga del termine fino all'8 settembre 2025 (doc. XIX), entro cui non è però giunta ulteriore documentazione.

 

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto del contendere è esaminare se è corretto che il ricorrente debba restituire l'ammontare delle prestazioni complementari percepite da __________ dal 1° luglio 2021 al 31 gennaio 2022, cifrate in Fr. 19'111.-.

 

                          2.2.  Con il 1° gennaio 2021 è stata introdotta nella LPC la Sezione 5 relativa alla restituzione delle prestazioni percepite legalmente.

 

Per quanto concerne l'entità della restituzione, l'art. 16a cpv. 1 LPC dispone che "le prestazioni percepite legalmente in virtù dell'art. 3 cpv. 1 devono essere restituite dall'eredità del beneficiario delle stesse. La restituzione è esigibile soltanto dalla parte della massa ereditaria che supera l'importo di Fr. 40'000.-.".

Quanto alla perenzione della restituzione, l'art. 16b LPC prevede che il diritto di chiedere la restituzione decade un anno dopo che l'organo di cui all'art. 21 cpv. 2 ne ha avuto conoscenza, al più tardi però dieci anni dopo il versamento della prestazione.

 

Secondo l'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il termine per la restituzione di prestazioni percepite legalmente, conformemente all'articolo 16a capoversi 1 e 2 LPC, è di tre mesi a contare dal passaggio in giudicato della decisione di restituzione.

 

Per quanto concerne la "valutazione dell'eredità", ossia per determinare l'entità della successione sottoposta all'obbligo di restituzione delle prestazioni legittimamente versate, l'art. 27a OPC-AVS/AI dispone quanto segue:

 

" 1 Per calcolare le prestazioni percepite legalmente da restituire si deve valutare l'eredità secondo le pertinenti regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. È determinante la sostanza al giorno del decesso.

2 I beni fondiari vanno computati al valore venale. Sono fatti salvi i casi in cui la legge prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore.

3 Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.".

 

                          2.3.  Occorre innanzitutto rilevare che la versione in italiano di alcune delle norme esposte utilizza una terminologia che si discosta dai termini impiegati nel diritto successorio. Anche nelle altre lingue ufficiali. Apparentemente il legislatore esprime così un concetto della materia autonomo per la LPC. I termini usati nel testo legale di Lingua italiana non sono precisi e non corrispondono pienamente a quelli in lingua tedesca e francese.

 

In effetti, l'art. 16a cpv. 1 1a frase LPC va completato con la dicitura che le prestazioni percepite legalmente in virtù dell'art. 3 cpv. 1 devono essere restituite dall'eredità dopo il decesso del beneficiario delle prestazioni complementari.

 

Il testo in tedesco non lascia dubbi al riguardo:

 

" Rechtmässig bezogene Leistungen nach Artikel 3 Absatz 1 sind nach dem Tod der Bezügerin oder des Bezügers aus dem Nachlass zurückzuerstatten.",

 

come pure quello in lingua francese:

 

" Les prestations légalement perçues en vertu de l'art. 3, al. 1, doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire." (le sottolineature entrambe sono della redattrice).

L'art. 27a cpv. 1 1a frase OPC-AVS/AI dispone che per calcolare le prestazioni percepite legalmente da restituire si deve valutare l'eredità secondo le pertinenti regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

L'aggettivo "pertinenti" sembra così intendere che per determinare l' "eredità" il rinvio vada fatto alle norme fiscali cantonali relative alla successione e quindi, per il nostro Cantone, agli artt. 157-161 LT.

 

Per contro, dal testo nelle altre due lingue ufficiali emerge un chiaro rinvio alla valutazione della sostanza, disciplinata, nel Cantone Ticino, dagli artt. 40-47 LT:

 

" Für die Berechnung der Rückforderung rechtmässig bezogener Leistungen ist der Nachlass nach den Grundsätzen der Gesetzgebung über die direkte kantonale Steuer für die Bewertung des Vermögens im Wohnsitzkanton zu bewerten.".

 

" Pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l'évaluation de la fortune." (l'evidenziatura è della redattrice)

 

                          2.4.  Il Messaggio del 16 settembre 2016 del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma della PC) (FF 2016 6705) non prevedeva norme relative alla restituzione delle prestazioni. Solo nel corso dei lavori parlamentari il legislatore federale ha introdotto l'obbligo per gli eredi di rimborsare le prestazioni complementari legalmente ricevute, unicamente però se la sostanza del beneficiario della PC supera i 40'000 franchi. Nella discussione parlamentare è stato chiaramente indicato che l'obbligo di rimborso riguarda in particolare gli immobili occupati dai proprietari che potrebbero essere posseduti durante la percezione della PC.

Mentre il Consiglio Nazionale voleva fissare l’importo di esenzione a Fr. 50'000.-, il Consiglio degli Stati lo ha ridotto a Fr. 40'000.-. Nella procedura di conciliazione l'importo stabilito dalla Camera dei Cantoni ha prevalso in cambio della eliminazione dalla soglia di sostanza del computo degli immobili che servono al beneficiario di PC quale abitazione. Questa soluzione è sfociata nell'art. 9a cpv. 2 LPC (Meier Michael E./Renker Jana, Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 1, pag. 11; Steinauer, Les nouveaux articles 16a et 16b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires, Journée de droit successoral 2021, NN. 4-6 pagg. 210 e 211).

 

Il Parlamento federale ha quindi concretizzato queste norme con la Riforma delle PC del 22 marzo 2019 e il Consiglio federale il 29 gennaio 2020 con la revisione dell'OPC-AVS/AI.

Il nuovo art. 16a LPC in vigore dal 1° gennaio 2021 impone la restituzione delle prestazioni complementari percepite legalmente, ossia le prestazioni complementari annue ai sensi degli artt. 9 segg. LPC ed il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità giusta gli art. 14 segg. LPC, unicamente però quelle versate successivamente al 1° gennaio 2021. La restituzione è dovuta anche se il de cujus non riceveva più le prestazioni complementari al momento del suo decesso (Steinauer, op. cit., N. 18 pag. 216; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 386 pag. 149).

 

                          2.5.  Contrariamente ai beneficiari di prestazioni dell'aiuto sociale, i beneficiari di PC non devono rimborsare le prestazioni ricevute se la loro situazione finanziaria migliora. Può soltanto accadere che il loro diritto alle PC si estingua (Carigiet/Koch, op. cit., N. 384 pag. 149). Va tuttavia rilevato che la restituzione di prestazioni non percepite indebitamente era conosciuta fino ad ora nel sistema della sicurezza sociale soltanto dall'aiuto sociale. Storicamente, le prestazioni complementari sono state concepite come prestazioni assicurative (DTF 146 V 306; DTF 141 II 401) e non come prestazioni di aiuto sociale, poiché servono per raggiungere lo scopo costituzionale di copertura adeguata del fabbisogno vitale previsto dal primo pilastro (cfr. art. 112 cpv. 2 lett. b e art. 112a Cost. fed.; Meier Michael E./Renker Jana, op. cit., pag. 11).

 

Come hanno osservato Carigiet/Koch, op. cit., N. 383 pag. 148 seg., nel diritto delle assicurazioni sociali – diversamente rispetto all'aiuto sociale - vale il principio secondo cui le prestazioni ricevute devono essere restituite soltanto se sono state percepite indebitamente. Con la Riforma delle PC è stato infranto un vero e proprio tabù, introducendo l'obbligo di rimborso delle prestazioni legalmente ottenute (STF 8C_593/2024 del 28 maggio 2025, consid. 4.1; per una critica di questa nuova regolamentazione: Carigiet/Koch, op. cit., N. 74 segg. pag. 31).

 

                          2.6.  Le norme fissano comunque una franchigia di Fr. 40'000.- sulla "massa ereditaria". Ciò comporta che, malgrado la restituzione, agli eredi rimane una quota dei beni relitti dal de cujus. Se la sostanza lasciata in eredità è inferiore a questo importo, l'obbligo di restituzione decade (Carigiet/ Koch, op. cit., N. 384 pag. 149, N. 387 pag. 150).

La quota ereditaria eccedente l'importo di Fr. 40'000.- risponde del debito di restituzione delle prestazioni ricevute legalmente.

Questa regola pone dunque a carico della "massa ereditaria" la restituzione delle PC, che però è esigibile soltanto per la parte che supera l'importo di Fr. 40'000.-, lasciando a disposizione degli eredi una franchigia sulla successione (STF 8C_593/2024 del 28 maggio 2025, consid. 4.3).

 

Occorre evidenziare che questo principio non ha un'incidenza diretta quando si tratta di sapere in quale misura il richiedente può essere posto al beneficio delle prestazioni complementari; esso trova invece applicazione soltanto al momento della morte di quest'ultimo o del suo coniuge, laddove determinante è la sostanza lasciata dal beneficiario di PC al momento del suo decesso, fermo restando una franchigia di Fr. 40'000.-, che però non considera le liberalità tra vivi fatte dal beneficiario di PC (Michel Mooser, La prise en compte de la fortune dans le calcul des prestations complémentaires et des subventions aux frais d'accompagnement, in: RFJ 2020 pag. 107, N. 61-N. 64).

 

Come risulta dal testo legale (e meglio come evocano le versioni tedesca e francese della norma: "aus dem Nachlass" e "à la charge de la succession"), la restituzione delle prestazioni legalmente ricevute costituisce un debito della successione e non un debito del de cujus che passa agli eredi. Spetta dunque agli eredi che accettano la successione farsi carico della restituzione delle prestazioni complementari dopo il decesso del beneficiario di PC.

I costi che sorgono dopo il decesso del de cujus, come gli altri debiti a carico degli eredi legati alla liquidazione della successione, non sono presi in considerazione e diminuiscono al bisogno l’importo della franchigia di Fr. 40'000.-. Una restituzione è dovuta solo se l' "eredità netta" supera i Fr. 40'000.-, ed è quindi sussidiario ai debiti del defunto che devono assumersi gli eredi (Steinauer, op. cit., N. 23 pag. 219, N. 34 pag. 223, N. 39 pag. 225; Carigiet/Koch, op. cit., N. 387 pag. 150, N. 386 pag.150).

 

Trattandosi di un debito della successione, gli eredi sopportano a posteriori una parte del costo di mantenimento del de cujus, indipendentemente dalle condizioni dell'art. 328 CC, le prestazioni complementari diventano in questo modo una sorta di (parziale) mutuo, non fruttifero, soggetto a restituzione post mortem, che si riverbera sugli eredi, fatta salva la franchigia di Fr. 40'000.- (Steinauer, op. cit., N. 9 pag. 214).

 

Infatti, secondo il testo legale le prestazioni "devono essere restituite dall'eredità", costituiscono cioè un debito della successione, perciò gli eredi rispondono del debito soltanto nella misura in cui traggono profitto dall'eredità (STF 8C_593/2024 del 28 maggio 2025, consid. 4.3; Steinauer, op. cit., N. 35 pag. 223). È importante sottolineare che gli eredi non devono restituire le prestazioni complementari ricevute dai beneficiari attingendo alla propria sostanza ma rispondono in base alla loro quota di eredità (Carigiet/Koch, op. cit., N. 384 pag. 149) ritenuta la franchigia di Fr. 40'000.-.

 

Eccetto il caso in cui gli eredi si siano già suddivisi i beni del defunto senza attendere la decisione dell'amministrazione, la questione della loro responsabilità personale si porrà quindi soprattutto se, tra il momento del decesso e quello in cui il debito di restituzione è esigibile secondo l'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la massa successoria ha subìto una diminuzione del valore tale che essa non sia più sufficiente per coprire il debito.

Può infatti capitare che, consapevoli o no dell'eventuale debito di restituzione, gli eredi abbiano già suddiviso la successione al momento in cui l'autorità competente emana la decisione.

Un simile caso non sarà tuttavia frequente poiché, da una parte, l'importo di Fr. 40'000.- rappresenta un margine importante e, d'altra parte il debito di restituzione dovrebbe concretizzarsi in particolare nei casi in cui l'attivo successorio è costituito dall'abitazione del beneficiario di PC, il cui valore non diminuisce rapidamente (Steinauer, op. cit., N. 35 e N. 36 pag. 223).

 

L'entità della restituzione è dunque determinata in base all'importo delle prestazioni percepite e alla "massa ereditaria".

 

                          2.7.  Per definire la "massa ereditaria" da considerare per fissare l'obbligo di restituzione di cui all'art. 16a cpv. 1 LPC, occorre, in primo luogo, osservare che essa non corrisponde né al patrimonio determinante per definire la soglia d'entrata della sostanza netta secondo l'art. 9a LPC quale condizione di base per avere diritto alle prestazioni complementari, né alla massa successoria determinante dal punto di vista del diritto successorio (Steinauer, op. cit., N. 20 pag. 217).

 

Per valutare la "massa ereditaria" ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 2a frase LPC ("Nachlass" e "succession"), l'autorità competente non può semplicemente riferirsi alla sostanza che ha da ultimo determinato per decidere se il richiedente era al di sotto della soglia di entrata della sostanza prevista dall'art. 9a LPC.

Determinante per la valutazione dell'eredità è il giorno del decesso (art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI), la Cassa deve tenere conto delle variazioni di sostanza intervenute dopo l'ultima decisione sulle prestazioni complementari annue.

Deve quindi basarsi sulle norme sull'imposta cantonale diretta sulla sostanza del Cantone di domicilio del defunto. Eccetto che nei casi chiari e avvertendo comunque gli eredi dell'apertura di una procedura di restituzione, è opportuno che l'amministrazione attenda di disporre della tassazione fiscale al giorno del decesso o eventualmente di un inventario fiscale della successione.

Per valutare il valore della "massa ereditaria", gli immobili devono essere computati non al valore fiscale, ma al loro valore venale all'apertura della successione, fatte salve le eccezioni di cui agli artt. 27a cpv. 2 e cpv. 3 OPC-AVS/AI.

Per determinare l’entità della massa ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 2a frase LPC, l’amministrazione deve considerare l'immobile che serviva da abitazione al beneficiario delle prestazioni complementari o al suo coniuge, mentre un tale immobile non è computato come elemento della sostanza netta per stabilire la soglia d'entrata della sostanza per avere diritto alle prestazioni (art. 9a cpv. 2 LPC). Se il beneficiario delle PC è proprietario dell'immobile in cui abita, questo nuovo elemento comporta, in generale, che la "massa ereditaria" supererà la franchigia di Fr. 40'000.- (Steinauer, op. cit., N. 21 e N. 22, pag. 217 seg.).

 

D'altra parte, dal testo dell'art. 27a OPC-AVS/AI, secondo cui l' "eredità" determinante per la restituzione delle prestazioni deve essere valutata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta sulla sostanza del Cantone di domicilio, discende implicitamente che il termine "massa ereditaria" dell'art. 16a cpv. 1 2a frase LPC concerne soltanto la sostanza netta del de cujus alla sua morte, ossia i suoi attivi trasmissibili dopo deduzione dei suoi debiti trasmissibili (contrariamente al credito in restituzione delle PC legalmente ricevute, che è un debito della successione che sorge dopo la morte, un eventuale credito in restituzione delle PC ricevute indebitamente dal de cujus è un debito trasmissibile del de cujus che diminuisce il valore della successione ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 LPC) (STF 8C_593/2024 del 28 maggio 2025, consid. 4.3, destinata alla pubblicazione; STF 8C_669/2023 del 1° aprile 2025, consid. 7, destinata alla pubblicazione). Non sono dunque considerati né gli importi che, secondo il diritto successorio, devono essere collazionati dagli eredi per determinare la sostanza da suddividere (art. 626 segg. CC), né gli importi che devono essere riuniti per determinare la sostanza per calcolare le porzioni legittime, ossia le liberalità tra vivi soggette a riduzione (art. 475 CC) e neppure i debiti della successione, che nascono dopo il decesso del disponente (per esempio le spese funerarie) (Steinauer, op. cit., N. 23 e N. 24, pag. 218 seg.).

Ciò facilita la fissazione della "massa ereditaria" ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 2a frase LPC, ma concede pure al beneficiario delle prestazioni complementari la possibilità di fare delle liberalità tra vivi che ridurranno il suo patrimonio alla sua morte.

 

Di conseguenza, per definire la sostanza netta del de cujus ai sensi dell'art. 16a LPC, alla sua morte, nel nostro Cantone, si deve fare riferimento dapprima all'art. 40 LT, che definisce l'oggetto dell'imposta e che prevede che l'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (cpv. 1).

Poi al capitolo II, che illustra gli attivi, in cui secondo l'art. 41 LT sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (cpv. 1) e la sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni successive (cpv. 2) - ad esempio, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale (art. 42 cpv. 1 LT).

Infine, al capitolo III, che chiarisce i passivi e l'art. 47 cpv. 1 LT dispone che dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati.

 

È quindi determinante l'ammontare netto dell'eredità al momento del decesso della persona beneficiaria. Ciò risulta dall'eredità lorda meno i debiti e i crediti aperti per il rimborso di prestazioni sociali indebitamente ricevute. I costi che sorgono solo dopo la morte del beneficiario di PC, in particolare le spese legate al decesso, non sono dunque considerati e sono a carico degli eredi. Il N. 4720.03 DPC è dunque conforme alla legge (STF 8C_593/2024 del 28 maggio 2025, consid. 4.3, destinata alla pubblicazione; STF 8C_669/2023 del 1° aprile 2025, consid. 7, destinata alla pubblicazione; Carigiet/Koch, op. cit., N. 386 pag. 149 seg.).

 

                          2.8.  Come precisato nel Commento alla Modifica dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) - Disposizioni d'esecuzione della riforma delle PC, edito dall'UFAS nel gennaio 2020, con riferimento agli articoli 27 e 27a OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza relitta dal beneficiario di PC dopo il suo decesso è effettuata, normalmente secondo gli stessi criteri applicati per la valutazione della sostanza nel periodo in cui era in vita, con rinvio, dunque, al diritto fiscale cantonale. Infatti, l'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI riprende il principio dell'art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI per la valutazione della sostanza in vita, che deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

Inoltre, la valutazione degli immobili, disciplinata all'art. 27a cpv. 2 OPC-AVS/AI, rinvia implicitamente all'art. 17a cpv. 4 OPC-AVS/AI, per cui la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al beneficiario di PC o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore venale, riservato quanto prevede l'art. 17a cpv. 5 2a frase OPC-AVS/AI, che stabilisce che il valore venale non è applicabile, se per legge esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore, ciò che è il caso per le aziende e i fondi agricoli.

 

Poiché dopo il decesso del beneficiario di PC un immobile non può più servire da abitazione al medesimo, esso va, per principio, valutato al suo valore venale per determinare la massa ereditaria. Nei casi in cui la legge prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore, sarà determinante questo valore. Le prescrizioni relative al diritto fondiario rurale sono così applicabili anche alla valutazione della successione.

 

Infine, anche l'art. 27a cpv. 3 OPC-AVS/AI richiama il principio della valutazione della sostanza in vita di cui all'art. 17a cpv. 6 OPC-AVS/AI, secondo cui, invece del valore venale, i Cantoni possono applicare il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.

 

                          2.9.  La "Perenzione" della pretesa di restituzione, giusta l'art. 16b LPC, ossia la richiesta di rimborso, decade un anno dopo che l'ufficio PC competente è venuto a conoscenza del valore dell' "eredità" ai sensi dell'art. 16a LPC. Il diritto di richiedere la restituzione decade al più tardi dieci anni dopo il versamento della singola prestazione (termine di perenzione assoluto), secondo la dottrina da ciò discende che vanno rimborsate, al massimo, le prestazioni riscosse negli ultimi dieci anni precedenti il decesso (Meier Michael E./Renker Jana, op. cit., pag. 1). Da ciò che precede discende che, dopo il decesso di una persona beneficiaria di PC, le prestazioni da essa percepite devono essere restituite dagli eredi non solo se sono state versate nel periodo che ha immediatamente preceduto la morte, ma pure se lo sono state nei dieci anni antecedenti la morte, al de cujus stesso o al suo coniuge (Steinauer, op. cit., N. 39 pag. 224).

Dopo il decesso del beneficiario di PC o del coniuge superstite, la restituzione deve dunque avvenire tramite la "massa ereditaria". A seconda delle circostanze, è possibile che la Cassa debba procedere ad alcuni accertamenti (p. es. su crediti da saldare prioritariamente) prima di procedere alla richiesta di restituzione.

 

Nella citata STF 8C_593/2024 del 28 maggio 2025, destinata alla pubblicazione, il Tribunale federale si è chinato sulla questione a sapere se il credito in restituzione del Servizio delle prestazioni complementari era perento al momento in cui, il 19 maggio 2023, ha reso la sua decisione di restituzione.

Il TF ha ricordato che l'art. 16b LPC prevede dei termini, relativi e assoluti, di perenzione, che non possono essere interrotti. Il termine di perenzione è salvaguardato una volta per tutte quando l'organo di cui all'art. 21 cpv. 2 LPC - ovvero l'organo incaricato di ricevere le domande e di determinare e versare le prestazioni complementari - ha effettuato l'atto di conservazione previsto dalla legge. Per salvaguardare il termine di perenzione è dunque determinante il momento in cui il Servizio delle prestazioni complementari ha reso la decisione di restituzione (cfr. consid. 6.2).

L'Alta Corte ha poi osservato che per determinare il punto di partenza di questo termine di perenzione, se la versione francese dell'art. 16b LPC ("moment où l'organe visé à l'art. 21, al. 2, a eu connaissance du fait") non è chiara, giacché la nozione di "fait" può dare luogo a discussioni, ciò non è il caso delle versioni tedesca ("davon Kenntnis erhalten hat") e italiana ("ne ha avuto conoscenza"). In effetti, i termini "davon" e "ne", fanno indiscutibilmente riferimento al "diritto di chiedere la restituzione". L'interpretazione letterale permette quindi di concludere che il diritto alla restituzione decade allo scadere del termine di un anno dopo che l'organo competente "ne ha avuto conoscenza", ossia ha avuto conoscenza del diritto alla restituzione, ma al più tardi dieci anni dopo il versamento della prestazione (cfr. consid. 6.2.1).

Gli articoli 16a e 16b LPC sono stati introdotti dal Parlamento e non su proposta del Consiglio federale e, dunque, non figurano nel Messaggio (cfr. consid. 6.2.2). Non ci sono quindi lavori preparatori utili per intraprendere queste norme.

Nel suo giudizio il Tribunale federale ha ricordato che le prestazioni complementari hanno come scopo di assicurare che la qualità di vita delle persone bisognose resti garantita per tutta la loro vita. Per contro, esse non hanno come obiettivo di mantenere la massa successoria degli eredi a discapito delle collettività pubbliche che finanziano queste prestazioni. Il diritto di domandare la restituzione delle prestazioni complementari legalmente percepite presuppone dunque il decesso del beneficiario delle prestazioni, ma pure la valutazione della sua sostanza netta, sulla base di un inventario o di documenti fiscali. Soltanto in assenza di questi documenti giustificativi è possibile fondarsi sulla sostanza presa in considerazione per l'ultimo calcolo delle prestazioni complementari, poiché l'entità degli averi deve essere determinata solamente al momento del decesso del beneficiario (cfr. consid. 6.2.3).

Gli artt. 16a e 16b LPC derogano al principio secondo cui le prestazioni sono soggette a restituzione soltanto quando sono percepite a torto. Tuttavia nel promulgare l'art. 16b LPC il legislatore si è ispirato all'art. 25 cpv. 2 LPGA, visto che le due norme sono quasi identiche nella loro formulazione. Il termine di perenzione relativo di tre anni dell'art. 25 cpv. 2 LPGA inizia a decorrere dal momento in cui l'assicuratore avrebbe dovuto conoscere i fatti fondanti l'obbligo di restituire facendo prova dell'attenzione che si poteva ragionevolmente esigere da esso. Il momento della conoscenza effettiva non è dunque determinante per l'inizio del termine. L’amministrazione deve disporre di tutti gli elementi rilevanti e decisivi nel caso concreto la cui conoscenza fonda la richiesta di restituzione nei confronti del debitore. Se l'assicuratore dispone di indizi che lasciano supporre l'esistenza di un diritto al rimborso, ma gli elementi disponibili non sono sufficienti a stabilirne la fondatezza o l’ampiezza, per esempio per quanto riguarda la sua entità o altri aspetti rilevanti, deve procedere entro un tempo ragionevole agli accertamenti necessari. In caso contrario, il punto di partenza del termine di perenzione deve essere fissato nel momento in cui l'assicuratore avrebbe dovuto essere a conoscenza di tutte le circostanze essenziali per determinare l'importo da restituire facendo prova della dovuta diligenza. Le circostanze concrete di ogni caso sono sempre decisive per stabilire quando l'assicuratore deve essere a conoscenza dell'esistenza e dell'entità del diritto alla restituzione. Ne discende che il termine di perenzione di un anno dell'art. 16b LPC non può decorrere prima che il Servizio PC sia venuto a conoscenza non soltanto del decesso del beneficiario, ma anche degli elementi di fatto essenziali che fondano il suo diritto alla restituzione ai sensi dell'art. 16a LPC. Il termine di perenzione relativo di un anno è breve e mira a obbligare l'autorità ad agire in fretta non appena venga a conoscenza degli elementi necessari che fondano il suo credito di restituzione. In ogni caso, il termine assoluto di dieci anni consente di evitare che nel caso di successioni che si dilungano, il recupero delle prestazioni complementari avvenga oltre dieci anni dopo il loro versamento (cfr. consid. 6.2.4).

Considerato che, in quel giudizio del TF, il figlio del defunto ha allestito il 4 luglio 2022 la dichiarazione fiscale del padre per il periodo dal 1° gennaio al 26 aprile 2022 (giorno della morte), è dunque in tale data che il Servizio PC ha potuto venire a conoscenza, al più presto, di tutti gli elementi a sostegno della sua richiesta di restituzione per quanto riguarda il principio e l'ammontare, nei confronti della massa successoria. La decisione del 19 maggio 2023 rispettava dunque il termine di perenzione di un anno (cfr. consid. 7.1).

 

L'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede poi che, a decorrere dal passaggio in giudicato della decisione, gli eredi hanno un periodo di tre mesi per effettuare la restituzione.

Laddove per la restituzione sia necessaria la vendita di uno o più immobili confluiti nella "massa ereditaria" relitta dal beneficiario di PC deceduto, visto che la vendita richiede un certo tempo, agli eredi è concesso un periodo di un anno per la restituzione delle prestazioni legalmente percepite. Se l'immobile è venduto prima della scadenza di questo termine, la restituzione dovrà avvenire entro 30 giorni dal trasferimento della proprietà (art. 27 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

 

                        2.10.  Per determinare la somma da restituire, occorre innanzitutto partire dalla sostanza netta esistente al momento del decesso dell'assicurato o, se sposato, al momento della morte del secondo coniuge (art. 16a cpv. 2 LPC), secondo quanto previsto dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta.

Dall'ammontare dell'eredità netta si deve dedurre l'importo esente da restituzione, quindi Fr. 40'000.-, e così si ottiene l'importo massimo da restituire.

Considerato che, secondo le Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019, la restituzione di cui agli artt. 16a e 16b LPC si applica soltanto alle prestazioni complementari versate dopo il 1° gennaio 2021, partendo dal mese in cui è deceduto l'assicurato si deve retroagire mensilmente fino a raggiungere la sostanza netta massima da restituire, ma non oltre il 1° gennaio 2021 (Carigiet/Koch, op. cit., N. 387 p. 150).

 

Dopo avere stabilito l'importo delle prestazioni complementari annue da restituire, comprensivo delle PC e del premio dell'assicurazione malattia, si deve procedere, se v'è ancora sostanza disponibile, e secondo il medesimo metodo di calcolo, a determinare le spese di malattia e di invalidità da restituire. Se si ottiene un saldo positivo, questa differenza resta agli eredi e non va quindi rimborsata alla Cassa di compensazione.

 

Per un esempio di calcolo della restituzione si veda l'Opuscolo "Le prestazioni complementari - Un sistema efficace spiegato in breve", edizione 2021, edito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ergaenzungsleistungen.html).

                        2.11.  Sul tema della restituzione delle PC percepite legalmente si è pronunciato anche l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali con le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, che concretizzano le norme esposte.

 

Per il N. 4710.01 DPC, le PC percepite legalmente devono essere restituite dopo il decesso del beneficiario attingendo alla sua eredità. Questo vale anche nel caso in cui le PC non siano state percepite fino alla morte.

L'obbligo di restituzione degli eredi include sia la PC annua, compreso l'importo per il premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, sia le spese di malattia e d'invalidità rimborsate (N. 4710.02 DPC).

Giusta il N. 4710.03 DPC, l'obbligo di restituzione concerne soltanto la parte di eredità eccedente i 40'000 franchi.

Secondo il N. 4710.04 DPC, le prestazioni percepite prima del 1° gennaio 2021 non sono oggetto dell'obbligo di restituzione.

Per le coppie sposate l'obbligo di restituzione sussiste solo sull'eredità disponibile al decesso del secondo coniuge (N. 4710.05 DPC).

 

A norma del N. 4720.01 DPC, per principio vanno restituite attingendo all'eredità tutte le PC percepite da una persona o da una coppia sposata mentre era in vita. L'importo della restituzione è tuttavia limitato:

– dal termine di perenzione di cui al N. 4730.01; e

– dall'ammontare dell'eredità, previa deduzione della franchigia di 40'000 franchi. Si rinvia all'esempio di calcolo nell'allegato 16.4.

 

Il N. 4720.02 DPC dispone che se l'ammontare dell'eredità consente soltanto la restituzione parziale delle PC, va restituita dapprima la PC annua, compreso l'importo per il premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. La sua restituzione può essere richiesta in senso cronologico inverso a partire dal mese del decesso, e solo per mesi interi.

 

Per il N. 4720.03 DPC, per l'importo da restituire è determinante la massa ereditaria netta (dedotti i debiti) disponibile al momento del decesso del beneficiario di PC e, nel caso delle coppie sposate, del decesso del secondo coniuge. Le spese sorte dopo il decesso del beneficiario di PC (p. es. quelle connesse con il decesso) non sono considerate. Il momento determinante è quello della nascita del credito e non quello della fatturazione.

Le restituzioni pendenti di PC e di altre prestazioni di assicurazioni sociali percepite legalmente vanno considerate nell'eredità quali passivi (N. 4720.04 DPC).

 

Giusta il N. 4720.05 DPC, gli arretrati di PC e di altre prestazioni di assicurazioni sociali vanno considerati nell'eredità quali attivi.

 

Questo vale anche nel caso in cui la restituzione delle prestazioni complementari percepite legalmente venga compensata con questi arretrati.

 

Il N. 4720.06 DPC dispone che la valutazione dell'eredità deve essere effettuata secondo le regole per la valutazione della sostanza stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI). I beni fondiari vanno computati al valore venale (valore di mercato) (art. 27a cpv. 2 OPC-AVS/AI).

 

Per determinare l'ammontare dell'eredità, il N. 4720.09 DPC prevede che possono essere considerati:

– un inventario allestito dall'autorità competente (inventario successorio, inventario a titolo di provvedimento assicurativo, inventario compilato nell'ambito del beneficio d'inventario, inventario ordinario per fini fiscali ecc.);

– se non è stato allestito alcun inventario, la dichiarazione d'imposta o la tassazione fiscale in corso d'anno.

Se non sono disponibili documenti, ci si deve basare sulla sostanza secondo l'ultimo calcolo delle PC.

 

Secondo il N. 4730.01 DPC il diritto di esigere la restituzione si estingue un anno dopo che il servizio PC avrebbe potuto avere conoscenza del fatto, ma al più tardi dieci anni dopo il versamento della singola prestazione (art. 16b LPC).

 

Per il N. 4740.01 DPC, le PC percepite legalmente da restituire, compreso l'importo per il premio dell'assicurazione malattie, possono essere compensate con le PC dovute e con altre prestazioni dovute in virtù di LAVS, LAI, LAINF, LAM, LAFam, LADI e LPP (art. 20 cpv. 2 lett. b e c LPC). Per il computo delle prestazioni dovute nell'eredità si rinvia al N. 4720.04.

 

La restituzione non può essere condonata (N. 4750.01 DPC).

 

Giusta il N. 4762.01 DPC, il servizio PC competente decide in merito alla restituzione delle PC percepite legalmente. La decisione deve contenere una motivazione, un termine per la restituzione e l'indicazione dei rimedi giuridici.

Secondo il N. 4762.02 DPC, il termine per la restituzione è di tre mesi a contare dal passaggio in giudicato della decisione di restituzione (art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI).

 

Se la restituzione rende necessaria la vendita di uno o più immobili, questo termine è prolungato a un anno, ma al massimo fino a 30 giorni dopo il trasferimento della proprietà (art. 27 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

 

                        2.12.  Nell'evenienza concreta, appreso l'11 gennaio 2022 (doc. 18) che __________ era deceduta, la Cassa cantonale di compensazione ha informato il figlio che le prestazioni complementari ricevute dalla mamma dal 1° gennaio 2021 dovevano essere restituite dagli eredi se la "massa ereditaria" era superiore a Fr. 40'000.-, avvisandolo che avrebbe calcolato l'importo della restituzione ed emanato una decisione.

Poiché determinante per stabilire questo importo è la sostanza netta al momento della morte della persona beneficiaria, il 30 agosto 2022 (doc. 22) la Cassa ha chiesto all'erede di produrre tutti i conti al giorno del decesso e le fatture che a quel momento erano ancora aperte. Dopodiché, il 17 luglio 2024 (doc. 28), con decisione che sostituiva la precedente del 13 dicembre 2022 (doc. 25), che non aveva considerato le spese sostenute dall'erede insorte prima del decesso, l'amministrazione ha stabilito in Fr. 19'111.- le prestazioni complementari da restituire.

 

Occorre dunque verificare dapprima se l'amministrazione si è rivolta a buon diritto al ricorrente per chiedere la restituzione delle prestazioni complementari legalmente percepite dalla mamma e, in un secondo momento, se l'importo richiestogli sia corretto.

 

                        2.13.  Al primo quesito va risposto positivamente e ciò in virtù del chiaro testo di legge, oltre che della giurisprudenza esposta in precedenza.

 

L'art. 16a cpv. 1 LPC indica, infatti, che le prestazioni percepite legalmente devono essere restituite dall'eredità del beneficiario delle stesse. Dal testo legale nelle versioni tedesca e francese ("aus dem Nachlass" e "à la charge de la succession") risulta che la restituzione delle prestazioni legalmente ricevute costituisce un debito della successione e non un debito del de cujus che passa agli eredi. Spetta dunque agli eredi che accettano la successione farsi carico della restituzione delle prestazioni complementari dopo il decesso del beneficiario di PC, perciò gli eredi rispondono del debito soltanto nella misura in cui traggono profitto dall'eredità. Essi non devono restituire le prestazioni complementari ricevute dai beneficiari attingendo alla propria sostanza; si riduce soltanto la loro quota di eredità.

 

In effetti, il debito della restituzione è dovuto solo se l' "eredità netta" supera la franchigia di Fr. 40'000.-, perciò è sussidiario rispetto ai debiti del defunto che devono assumersi gli eredi. Questi, infatti, se accettano l'eredità, trattandosi di un debito della successione sono chiamati a restituire le prestazioni complementari percepite legalmente dal beneficiario, restituzione che è però esigibile soltanto per la parte che supera l'importo di Fr. 40'000.-. A disposizione degli eredi rimane quindi una franchigia sulla successione che serve, laddove fosse il caso, a far fronte ai costi che sorgono dopo il decesso del beneficiario delle PC, diminuendo pertanto la sostanza di Fr. 40'000.- che spetta loro.

 

Considerato che dal certificato ereditario del 4 febbraio 2022 (doc. B) il ricorrente risulta essere l'unico erede di __________ e che ha accettato l'eredità relitta dalla mamma - nella opposizione del 3 gennaio 2023 (doc. 26-1/112) contro la prima decisione di restituzione del 13 dicembre 2022, l'interessato ha affermato che, dopo la chiusura di tutti i conti, gli sono stati versati Fr. 55'492.- ("Tatsächlich sind mir nach der Saldierung aller Konten Fr. 55'492.- ausbezahlt worden."), contestando, quindi, che la sostanza relitta dalla mamma ammontasse a Fr. 70'380.- -, non v'è alcun dubbio che RI 1 debba essere ritenuto erede dell'assicurata. Di conseguenza, dopo il decesso e in quanto suo erede, in virtù dell'art. 16a cpv. 1 LPC egli deve essere tenuto a restituire, nella misura in cui la "massa ereditaria" supera la franchigia di Fr. 40'000.-, le prestazioni complementari che la beneficiaria ha legalmente ricevuto.

Ne discende che, anche se il ricorrente non ha avuto un rapporto legale diretto con la Cassa cantonale di compensazione resistente, nel senso che non ha mai ricevuto da parte sua dei versamenti concernenti la mamma, in qualità di sua erede deve restituire le PC che questa ha legalmente percepito.

 

                        2.14.  Va di seguito esaminata la correttezza dell'importo richiestogli in restituzione (Fr. 19'111.-).

 

Come risulta dal retro della decisione formale del 17 luglio 2024, la Cassa di compensazione, sulla base dei documenti trasmessi dal figlio della defunta, ha accertato essere presenti al 6 gennaio 2022, giorno del decesso dell'assicurata, degli averi pari a Fr. 71'226,45. L'amministrazione ha poi tenuto conto dei pagamenti di Fr. 11'771.-, comprovati con pezze giustificative, concernenti delle prestazioni insorte prima del decesso della beneficiaria, ma effettuati dopo la morte della mamma del ricorrente.

Altre spese, descritte a pagina 3 della decisione di restituzione, non sono invece state considerate, trattandosi di costi sostenuti in relazione alla morte della mamma del ricorrente.

Pertanto, dai beni della successione relitti dalla beneficiaria di PC quantificati, al giorno del decesso giusta l'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI (STF 8C_669/2023 del 1° aprile 2025, consid. 7 destinata alla pubblicazione), in Fr. 59'455,45, l'amministrazione ha dedotto la franchigia di Fr. 40'000.-, per concludere che gli averi della successione ammontavano a Fr. 19'455,45 e corrispondevano all'importo massimo che poteva essere richiesto in restituzione all'erede secondo l'art. 16a cpv. 1 LPC.

 

Partendo dunque a ritroso dal mese in cui è avvenuto il decesso (N. 4720.02 DPC), e che corrisponde all'ultimo mese, gennaio 2022, per il quale la Cassa ha versato le prestazioni complementari, essa ha sommato ogni mese l'importo della PC corrisposta fino a giungere al mese di luglio 2021 (Fr. 2'731 per gennaio 2022 e Fr. 2'730 x 6 mesi da dicembre a luglio 2021) per un totale di prestazioni complementari versate di Fr. 19'111.-.

 

Tenuto conto che l'amministrazione ha stabilito che gli attivi disponibili che potevano essere chiesti in restituzione ammontavano a Fr. 19'455,45 - importo non contestato - e che solo i mesi interi possono essere chiesti in restituzione in senso cronologico inverso a partire dal mese del decesso (N. 4720.02 DPC), l'importo da restituire di Fr. 19'111.- risulta essere stato correttamente calcolato dalla Cassa.

 

                        2.15.  Sulla scorta di quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata.

 

La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti