Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
33.2025.17

 

cs

Lugano

22 settembre 2025              

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 giugno 2025 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 9 maggio 2025 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Il 19 gennaio 2023 RI 1, nato nel 1963, al beneficio di una rendita AI e di PC, ha informato la Cassa cantonale di compensazione del decesso di suo padre avvenuto il __________, chiedendo di ricalcolare le prestazioni complementari a suo favore. Il 17 febbraio 2023 l’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione, rilevando che sua madre, vittima di un ictus, non vive più a domicilio con lui, ma è stata trasferita presso una casa anziani.

                          1.2.  Con decisione del 24 aprile 2023, calcolata un’eccedenza di uscite pari a fr. 6'657, la Cassa ha riconosciuto all’assicurato il pagamento del premio dell’assicurazione malattie dal 1° febbraio 2023 e delle spese mediche.

 

                          1.3.  Il 10 agosto 2024 RI 1 ha scritto alla Cassa, descrivendo quanto accaduto nell’ultimo anno e mezzo, rilevando che sua madre è deceduta il __________ e che a partire da tale data non ha più il sostegno dei propri genitori. Unitamente alla lettera, ha prodotto numerosa documentazione.

 

                          1.4.  Dopo aver chiesto all’assicurato alcune precisazioni, con decisione del 4 dicembre 2024 la Cassa ha modificato il calcolo delle prestazioni complementari con effetto dal 1° luglio 2023, indicando che essa “viene emessa a seguito dello stralcio degli interessi ipotecari in quanto non risultano essere stati regolarmente pagati alla Banca rispettivamente all’aggiornamento della rendita di Cassa pensione”. In seguito al nuovo calcolo è emersa un’eccedenza di entrate di fr. 8'375 che non dà diritto né al rimborso del premio di cassa malati, né al rimborso delle spese di malattia. L’amministrazione ha precisato che il “premio della cassa malati pagato direttamente al suo assicuratore malattia verrà, secondo le disposizioni della legge federale sull’assicurazione malattie e le prestazioni complementari dell’AVS e dell’AI, richiesto in restituzione direttamente al suo assicuratore”.

                                  Con conteggio del 7 dicembre 2024 la Cassa ha domandato a RI 1 la restituzione dell’importo di fr. 2'538.15 corrispondente alle spese di malattia versate dal 1° luglio 2023.

 

                          1.5.  Con decisione su opposizione del 9 maggio 2025 la Cassa ha confermato il rifiuto di versare prestazioni complementari dal 1° luglio 2023 e la richiesta di restituzione delle spese di malattia. L’amministrazione ha affermato che “con scritto del 5 settembre 2024, l’opponente ha comunicato alla Cassa che dal 1° luglio 2023 non sta più facendo fronte al pagamento degli interessi ipotecari” e quindi non essendo più corrisposto alcun importo per tale scopo, la Cassa ha ricalcolato le prestazioni senza tenere conto di tale spesa. Ciò ha portato al rifiuto delle prestazioni complementari.

 

                          1.6.  RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento ed il riconoscimento delle prestazioni complementari a titolo retroattivo (doc. I). Il ricorrente sostiene che non esistono eccedenze, “la banca, smise di addebitare il cto c/c, vista l’insufficienza di mezzi finanziari, onde permettermi di vivere ed applica interessi maggiorati, aumentando il debito ipotecario (vedi allegati), che equivale ad un addebito. Nel 2022 eravamo in tre, ma nel __________, morirono i miei cari __________, il che causò spese, oltre alla rottura della caldaia avvenuta a Nov 2023. Richiamare l’art. 14 LPC, per le spese mediche, l’art. 25 LPGA, per la restituzione, è infondato, in quanto, si inasprisce una situazione già grave, omettendo di subordinare il calcolo PC alla situazione economica, un abuso. Fu concessa la rendita al 100%, con 4 anni di ritardo, senza applicare la retroattività. Fu concessa la PC, ma dopo 2 anni, la si revoca retroattivamente, causando un danno. Per anni, nonostante il ricorso, i referti medici, ho percepito la rendita a 3/4, visto l’agire disonesto, che, costrinse i miei cari, a sostenermi finanziariamente. Revocare la PC, causa un danno enorme, CHF 2'538.15 spese malattia da restituire, premi CM 2023-2024 CHF 11'875.45 da pagare, a cui non posso far fronte. Perdo, la PC comunale, la copertura CM, le terapie, il recupero delle spese di malattia, di trasporto, di diabete e le cure dentarie. 2 anni in ritardo, emettere una decisione che contraddice, la precedente, senza vagliare attentamente la situazione economica è inammissibile e all’oscuro di tutto, venir accusato di aver indebitamente percepito le PC, è inaccettabile ed un reato (art. 173 CP), vista l’interazione con terzi come [sic!]. L’invio della decisione di revoca PC, per i modi e tempi, causò uno stress psicologico e fisico devastante, con ripercussioni tali, da dover assumere un altro farmaco, si è esposto, senza scrupoli a pericolo, la mia vita (art. 129 CP). La decisione emessa, è riconducibile all’invio del Modulo 2 PC – Proprietà fondiaria, trasmessa dopo la scomparsa dei miei cari, che sfociò nella revoca della PC. Ennesima prevaricazione, tesa a negarmi, diritti ed aiuti”. Nel merito il ricorrente contesta l’applicazione delle norme di legge citate dall’amministrazione e lamenta un’applicazione errata dell’art. 10 cpv. 3 lett. b LPC. Egli contesta l’invio della decisione tramite posta B, invece che con raccomandata, sostiene di essere in buona fede ed in grave difficoltà ai sensi dell’art. 25 LPGA ed afferma che la Cassa ha omesso i costi di manutenzione dello stabile. L’insorgente conclude affermando che l’agire dell’amministrazione “messo in atto fin dall’inizio, subdolo e criminale, ha violato leggi, diritti e la sicurezza sociale, causando danni fisici, piscologici e finanziari ingenti, istigando al peggio. Se la giustizia, è amministrata bene, come sostenuto, è vostro dovere e responsabilità porre rimedio a questa situazione indegna”.

                          1.7.  Con risposta del 24 giugno 2025 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso, sostenendo che con scritto del 5 settembre 2024 lo stesso insorgente ha affermato di non corrispondere gli interessi ipotecari (doc. III). L’amministrazione afferma che se si vogliono includere le spese riconosciute nel calcolo delle prestazioni complementari, non solo il beneficiario deve essere tenuto al loro pagamento, ma occorre comprovare che esse siano state effettivamente sostenute. La Cassa non può riconoscere una spesa fittizia; ciò equivarrebbe a destinare la prestazione sociale ad altri scopi non considerati dal legislatore (STCA 33.2024.17 del 20 gennaio 2025: i contributi AVS/AI/IPG oltre ad essere dovuti e fatturati devono anche essere stati effettivamente pagati; STF 9C_181/2018 del 30 luglio 2018 dove i premi LAMal non erano dovuti per la persona assicurata era affiliata all’estero per il rischio malattia; STF 9C_42/2021 del 1° settembre 2021 per i contributi di mantenimento di cui all’art. 10 cpv. 3 lett. e, riconosciuti, ma solo se dovuti e nella misura in cui è dimostrato che sono stati versati). L’amministrazione rammenta inoltre che anche nel precedente ricorso dell’assicurato, sfociato nella STCA 33.2022.26 del 24 gennaio 2023 questo Tribunale ha affermato che non si potevano considerare spese per le quali non fosse possibile comprovare un versamento (pigioni e spese di manutenzione: consid. 2.6-9). Infine la Cassa ha affermato che è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione (ininfluenti si rilevano le argomentazioni relative a buona fede e gravi difficoltà). Per l’amministrazione l’avere consapevolmente interrotto il versamento degli interessi ipotecari esclude il loro riconoscimento quale spesa nel calcolo.

 

                          1.8.  L’invio del 26 giugno 2025, contenente la risposta di causa, unitamente al termine di 10 giorni per produrre nuove prove e visionare gli atti è stato ritornato al Tribunale in quanto non ritirato dal ricorrente. La documentazione è stata nuovamente trasmessa per posta A l’8 luglio 2025 (cfr. busta d’intimazione).

 

                          1.9.  Il 12 luglio 2025 l’insorgente ha ribadito le sue censure ed ha trasmesso un riepilogo dei fatti “dal quale si evince, che dal 2009, sono stato costretto ad inoltrare ripetuti ricorsi, per difendere i miei diritti, il che non mi sembra normale. Si sostiene, sempre IAS, negando tutte le mie ragioni e diritti, permettendo ripetuti abusi e prevaricazioni, pur di distruggermi anche psicologicamente, definendo ininfluenti, la mia buona fede, le gravi difficoltà, pur di non concedere quanto previsto dalla legge.

                                  Considerato che di assicurazione obbligatoria si tratta, queste prevaricazioni tese a non concedere gli aiuti previsti, sono inaccettabili, visto che non ho voluto ammalarmi ed i premi assicurativi, mi sono sempre stati dedotti durante la mia vita professionale. Auspico che, almeno una volta, si giudichi con correttezza, senza ledere persone già in difficoltà e sfiancate da questo agire vergognoso messo in atto a mio danno” (doc. V).

 

                        1.10.  Con scritto del 7 agosto 2025, trasmesso al ricorrente per conoscenza il 18 agosto 2025 (doc. VIII), la Cassa ha rilevato di non avere ulteriori considerazioni da formulare al riguardo di questa causa, ritenuto come sulla questione del computo degli interessi ipotecari si sia già espressa (doc. VII).

 

                        1.11.  Il 25 agosto 2025 il TCA ha chiesto alla Cassa la documentazione non prodotta con la risposta di causa, affermando:

 

" (…) con riferimento alla vertenza a margine, rileviamo che sia nella decisione su opposizione che nella risposta di causa la Cassa fa riferimento ad uno scritto del 5 settembre 2024 di RI 1, dove quest’ultimo avrebbe affermato che dal 1° luglio 2023 non sta più facendo fronte al pagamento degli interessi ipotecari (punto 4 della decisione su opposizione impugnata e punto 1 della risposta di causa).

Tale scritto non è tuttavia stato prodotto dalla Cassa. Nel fascicolo allegato alla risposta di causa vi è infatti uno scritto del 21 agosto 2024 della Cassa a RI 1, con la richiesta di produrre della documentazione (pag. 18/1-2) e uno scritto del 22 novembre 2024 della Cassa a RI 1 con cui si chiede ulteriore documentazione (doc. 19/1-2). Mancano tuttavia le, eventuali, risposte dell’assicurato.

Rammentato che con ordinanza del 6 giugno 2025 il Giudice delegato del TCA ha assegnato alla Cassa un termine di 20 giorni per produrre la risposta “unitamente all’incarto completo” (sottolineatura del sottoscritto) e ricordato l’obbligo per l'assicuratore competente, rispettivamente l’amministrazione, di costituire un incarto completo contenente tutti i documenti pertinenti (STF K35/05 del 17 agosto 2005, da ultimo citata nella STCA 36.2023.5 del 2 ottobre 2023), Le chiediamo di trasmettere a questo Tribunale, a stretto giro di posta ma al più tardi entro 5 giorni, la documentazione mancante e segnatamente lo scritto del 5 settembre 2024 cui la Cassa fa riferimento in due occasioni, ma che non è stato allegato.” (doc. VIII)

 

                        1.12.  Il 26 agosto 2025 la Cassa ha trasmesso la documentazione richiesta (doc. X + 1).

 

                        1.13.  Il 28 agosto 2025 il TCA ha scritto al ricorrente, affermando:

 

" (…) con riferimento alla vertenza a margine in allegato le trasmettiamo lo scritto del Tribunale alla Cassa cantonale di compensazione del 25 agosto 2025 (doc. IX) e la risposta della Cassa del 26 agosto 2025 (doc. X) e le assegniamo un termine scadente l’8 settembre 2025 per, se lo desidera, visionare i documenti prodotti dalla Cassa e formulare osservazioni scritte in merito, ritenuto che la nuova documentazione consiste segnatamente nei Suoi scritti, con i relativi allegati, in risposta alle richieste dell’amministrazione del 21 agosto 2024 e del 22 novembre 2024.” (doc XI)

 

                        1.14.  Lo scritto del 28 agosto 2025 del Tribunale al ricorrente è stato ritornato al TCA in quanto non ritirato (cfr. busta d’intimazione).

 

                        1.15.  In data 11 settembre 2025 è pervenuto al TCA uno scritto del 2 settembre 2025 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

 

" (…) Abbiamo in cura il Signor RI 1, che era stato __________, oggi 62enne.

Il paziente è arrivato presso il nostro Studio indirizzato dal Dr. __________ in quanto preoccupato per la sua situazione psicologica.

L’annullamento delle Prestazioni Complementari e la mancanza di aiuto per la casa hanno aggravato il suo stato già fragilizzato dalla situazione fisica precaria.

Dal 16 giugno 2025 la situazione clinica del paziente, dal profilo psichiatrico, è tale per cui un riconoscimento da parte Vostra mi pare essenziale. Oltre agli svariati problemi fisici, ora si aggiunge anche la messa all’asta della casa, ciò che rende il suo stato psichico ancora più aggravato.” (doc XII)

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se a giusta ragione la Cassa ha soppresso con effetto retroattivo le prestazioni complementari dal 1° luglio 2023 e se l’insorgente deve restituire l’importo di fr. 2'538.15 per spese di malattia, ritenuto che il premio della cassa malati verrà richiesto in restituzione direttamente dall’assicuratore LAMal (cfr. decisione su opposizione, punto 1: “[…] Per quanto concerne il premio di cassa malati lo stesso è già stato recuperato dall’assicuratore malattia, il quale procederà nei confronti dell’opponente […]”).

 

                          2.2.  Il ricorrente contesta preliminarmente la notifica della decisione formale del 4 dicembre 2024 tramite posta B e non per raccomandata.

 

                                  Va qui rammentato che in una sentenza 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 in ambito AI, il Tribunale federale ha affermato che la LPGA non prescrive un metodo di notifica degli atti amministrativi, segnatamente delle decisioni. L’invio di una decisione di soppressione di rendita tramite posta “A Plus” non è pertanto criticabile.

 

                                  Con sentenza 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015, relativa ad una decisione di revoca del permesso di soggiorno, il TF, al consid. 2.4 ha respinto la contestazione secondo cui utilizzando la posta “A Plus” in luogo della raccomandata, l’amministrazione violerebbe il principio della parità di trattamento, influendo sul termine di ricorso. Nel suo giudizio il TF ha rilevato che il termine di ricorso rimane lo stesso e comincia sempre a decorrere a partire dal momento in cui l’invio entra nella sfera di possesso dell’interessato che può prendere conoscenza del suo contenuto. In caso di raccomandata il termine inizia a decorrere con il ritiro dell’invio allo sportello, in caso di invio non raccomandato, quando l’invio è depositato nella casella postale o nella buca delle lettere. Con il solo avviso della raccomandata il destinatario non ha alcun vantaggio poiché non può conoscere né il contenuto né le motivazioni della decisione, prima del ritiro dell’invio.

 

                                  In DTF 142 III 599 il TF ha stabilito che gli assicuratori malattie possono notificare le decisioni con le quali tolgono l’opposizione ad un precetto esecutivo per Posta A Plus. Al consid. 2.4.1 l’Alta Corte ha evidenziato che la LPGA e la LAMal non prevedono alcun metodo specifico di notifica degli atti. L’invio tramite posta A Plus è pertanto ammesso. In tal caso il termine di ricorso inizia a decorrere da quando l’atto rientra nella sfera di possesso del destinatario. Poco importa quando l’interessato prende effettivamente conoscenza del contenuto. Nell’ambito del diritto civile invece il CPC prevede all’art. 138 cpv. 1 che la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

                                  Per l’Alta Corte le divergenze tra l’invio tramite A Plus e l’invio raccomandato non sono così importanti da imporre agli assicuratori l’applicazione analogica dell’art. 138 cpv. 1 CPC nel caso in cui sono chiamati a togliere l’opposizione ad un precetto esecutivo.

                                  Considerato che neppure la LPC contiene norme relative al metodo di notifica delle decisioni, alla Cassa non può essere mosso alcun rimprovero nell’avere trasmesso la decisione formale del 4 dicembre 2024 tramite posta B.

 

                                  Del resto il ricorrente non ne ha avuto alcun nocumento, ritenuto come egli si sia tempestivamente opposto, inoltrando le sue censure già il 3 gennaio 2025, ossia, tenuto conto delle ferie giudiziarie (dal 18 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025 [art. 38 cpv. 4 lett. c LPGA]), ben prima del termine di 30 giorni previsto dall’art. 52 cpv. 1 LPGA.

 

                          2.3.  La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020, consid. 1.1; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019, consid. 2.1; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017, consid. 3.1; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016, consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010, consid. 1 e 2; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

 

Nel caso in esame, oggetto della decisione su opposizione del 9 maggio 2025 è la soppressione delle prestazioni complementari dal 1° luglio 2023 e la conferma della restituzione delle spese mediche da tale data (doc. A1).

 

Ne discende che le ulteriori contestazioni del ricorrente (quali ad esempio i tempi procedurali della decisione AI o delle decisioni di prestazioni complementari già cresciute in giudicato, così come il rifiuto di altre prestazioni [ad esempio quelle per diabetici]), non vanno esaminate, siccome esulano dal periodo di calcolo preso in considerazione dalla Cassa di compensazione e non sono quindi oggetto della decisione impugnata. Esse sono di conseguenza irricevibili.

 

                          2.4.  Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4–6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.

Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

 

Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato degli importi previsti dalle lettere a e b.

Fra le spese riconosciute per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede, oltre all'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale (lett. a) e alla pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (lett. b), (lett. c) i premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie e (lett. e) l'importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, al massimo però il premio effettivo.

 

L'art. 11 LPC elenca i redditi computabili, fra cui vi sono le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI.

 

                          2.5.  Le spese riconosciute per la prestazione complementare annua sono elencate singolarmente e in modo esaustivo nell'art. 10 LPC (DTF 147 V 441 consid. 3.3; STF 9C_149/2022 del 31 maggio 2022, consid. 6.1; STF 9C_945/ 2011 dell'11 luglio 2012 consid. 5.1; SVR 2011 EL Nr. 2; N. 3211.01 DPC). Il Tribunale federale ha stabilito che questa disposizione è di diritto federale imperativo (DTF 150 V 7 consid. 2.3.3; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 467), perciò non è possibile derogarvi.

Trattandosi di un elenco esaustivo, non è ammissibile scostarsene, anche se ciò apparisse giustificato nel singolo caso. Ne discende che tutte le spese sostenute da un assicurato, ma che non sono elencate nell'art. 10 LPC (ad esempio, il consumo di acqua e di elettricità, i costi per la ricezione della radio e della televisione, della via cavo, per i generi alimentari, i vestiti, le spese di pulizie, le spese di trasporto, le spese telefoniche, per le vacanze, il tempo libero e le imposte), non possono essere riconosciute specificatamente nel fabbisogno degli assicurati e fanno pertanto parte del fabbisogno generale vitale (STCA 33.2024.1 dell'11 aprile 2024, consid. 2.7 e 2.9).

È dunque con il fabbisogno generale vitale per le persone che vivono a casa che si deve sopperire a tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (p. es. il vitto, i vestiti, il mobilio, il telefono, il canone radio-TV, la responsabilità civile, l'acqua, il gas, l'elettricità, i rifiuti, l'automobile, la tassa di circolazione, ecc.), essendo un importo che è destinato appositamente a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati (STCA 33.2016.10 del 16 febbraio 2017).

 

Ciò significa che, oltre al fabbisogno vitale, alla pigione lorda e/o al valore locativo con le spese accessorie forfettarie, alle spese per il conseguimento del reddito, alle spese di manutenzione di fabbricati e agli interessi ipotecari, ai premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, all'importo annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ma non anche per l'assicurazione malattia complementare), alle pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia e alle spese nette per la custodia complementare alla famiglia di figli che non hanno ancora compiuto gli 11 anni di età (art. 10 cpv. 3 LPC), non è espressamente possibile riconoscere agli assicurati altre spese che esulano da questa lista.

La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute al fine di evitare di creare disuguaglianze di trattamento fra i beneficiari, per esempio con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere personale con la conseguenza di magari andare oltre all'obiettivo delle PC, che è quello di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali (STCA 33.2023.17 del 6 novembre 2023; STCA 33.2016.10 del 16 febbraio 2017).

 

                          2.6.  Nel caso concreto, l’insorgente chiede che nel calcolo delle sue prestazioni complementari venga computata la spesa relativa agli interessi ipotecari e delle spese di manutenzione dell’immobile, segnatamente della caldaia, in applicazione dell’art. 10 cpv. 3 LPC per il quale sono riconosciute le spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell’immobile.

 

A questo proposito la dottrina rammenta che per gli interessi ipotecari soltanto l’onere effettivo deve essere posto in deduzione delle spese. Gli importi versati per l’ammortamento dell’ipoteca non possono essere riconosciuti come spesa (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3.a edizione 2021, pag. 239, n. 614 in fine).

 

                                  Nel caso in cui il richiedente le prestazioni complementari sia proprietario di un immobile, o beneficiario di un diritto di usufrutto o di abitazione, nelle spese vanno di principio inserite (art. 10 cpv. 3 LPC), come visto, anche le spese di manutenzione dei fabbricati che, in virtù dell'art. 16 OPC-AVS/AI, sono determinate in base al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio o, qualora la legislazione cantonale non preveda alcuna deduzione forfettaria, fa stato quella dell'imposta federale diretta.

La deduzione delle spese di manutenzione dell'immobile prevista dall'art. 16 OPC-AVS/AI è conforme alla legge (SVR 2011 EL Nr. 2 consid. 3.4).

 

Nella STF 9C_489/2017 del 5 marzo 2018 (SVR 2018 EL Nr. 14), il Tribunale federale ha ricordato che le spese di manutenzione dei fabbricati e gli interessi ipotecari sono riconosciuti (insieme) come spese fino a concorrenza dell'importo del reddito lordo dell'immobile, mentre per le spese di manutenzione degli immobili si applica la deduzione forfettaria prevista dall'imposta cantonale diretta nel Cantone di domicilio. L'Alta Corte, citando un suo precedente giudizio del 2010 relativo alla sorte delle spese di manutenzione per un usufruttuario, ha concluso che non v'era motivo per cui il titolare di un diritto d'abitazione dovesse essere trattato differentemente per la deduzione delle spese di manutenzione degli immobili. Infatti, nel caso di un usufrutto e di un diritto di abitazione (esclusivo), la legge prevede che il beneficiario si assume le spese di manutenzione ordinaria (art. 765 cpv. 1 e art. 778 cpv. 1 CC). Poiché quest'ultima norma è di natura dispositiva, occorre verificare l'attuazione concreta del diritto di abitazione in ogni caso. Solo se l'avente diritto deve effettivamente sostenere le spese di manutenzione dei fabbricati, allora è giustificata la deduzione forfettaria giusta l'art. 16 OPC-AVS/AI (cfr. consid. 2).

 

Al riguardo, va ricordato che le spese di manutenzione ordinaria, quando il diritto di abitazione è esclusivo, sono a carico dell'avente diritto (art. 778 cpv. 1 CC), come pure le spese connesse all'utilizzo dell'alloggio (acqua, gas, elettricità, ecc.). Il pagamento degli interessi ipotecari, delle assicurazioni e di determinate tasse che riguardano l'immobile spetta, per contro, al nudo proprietario.

Nel caso di coabitazione (diritto di abitazione con il proprietario), anche le spese di manutenzione incombono al proprietario (art. 778 cpv. 2 CC; STF 9C_489/2017 del 5 marzo 2018, consid. 2; Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, ad art. 778 n. 2 segg.; Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 4a edizione, Berna 2012, n. 2508; STCA 42.2020.21 del 26 maggio 2021, consid. 2.7).

 

Per quanto concerne le spese di manutenzione per un immobile su cui è costituito un usufrutto e/o un diritto di abitazione, la Circolare n. 7/2020 della Divisione delle contribuzioni dell'aprile 2020 evidenzia, al punto 15 a pagina 15, che secondo gli artt. 19, 20 e 40 LT il reddito e la sostanza gravati da usufrutto vanno imposti integralmente nella partita fiscale dell'usufruttuario. Il medesimo trattamento fiscale vale per la sostanza gravata da un diritto d'abitazione, essendo quest'ultimo, dal profilo fiscale, assimilabile all'usufrutto.

 

Di principio, in base agli artt. 764 cpv. 1 e 765 cpv. 1 CC, per l'usufruttuario, rispettivamente secondo l'art. 778 cpv. 1 CC per il beneficiario del diritto d'abitazione esclusivo, la manutenzione ordinaria di un immobile (di norma quella posta a carico di un locatario, come ad es. la riparazione di vetri o le piccole riparazioni; art. 259 CO) incombe all'usufruttuario o all'avente diritto d'abitazione. La manutenzione straordinaria che concerne lavori più importanti (ad es. la sostituzione di un impianto di riscaldamento o la sostituzione di un tetto) è invece a carico del nudo proprietario (art. 764 cpv. 1 CC e art. 778 cpv. 1 CC a contrario).

Considerata la natura dispositiva della normativa in materia di ripartizione degli oneri, la Circolare in materia fiscale precisa che la deduzione delle spese di manutenzione può essere attribuita a colui che comprova di avere effettivamente sostenuto il costo, nei limiti dell'art. 31 cpv. 2 e 2bis LT. Restano riservati i casi di elusione fiscale.

 

L'art. 31 cpv. 4 LT, applicabile su rinvio dell'art. 16 OPC-AVS/AI, dispone che invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva nei limiti fissati dal Consiglio di Stato.

L'art. 2 cpv. 1 RLT fissa la deduzione forfettaria nel 10% del reddito lordo dell'immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni prima, mentre nel 20% se la costruzione, alla fine del periodo fiscale, ha più di 10 anni.

Questi concetti sono stati ripresi al punto 12 a pagina 14 della predetta Circolare.

 

                          2.7.  Nell'evenienza concreta, il ricorrente il 5 settembre 2024 ha affermato che “dal 30.06.2023 non pago più interessi ipotecari causa rendita esigua”. Ciò è confermato anche dalla documentazione prodotta dall’assicurato in sede di ricorso (doc. A5).

 

                                  A giusta ragione la Cassa non li ha pertanto più considerati nel calcolo della prestazione complementare. Per costante giurisprudenza le spese riconosciute dalla LPC possono essere incluse nel calcolo delle prestazioni complementari non solo se il beneficiario è tenuto al pagamento per decisione di un’autorità o contrattualmente, ma anche se esse sono state effettivamente sostenute.

                                  Il Tribunale federale ha ad esempio già deciso che i contributi AVS/AI/IPG figuranti nell’art. 10 cpv. 3 lett. c LPC, per essere riconosciuti, devono essere anche stati pagati (cfr. STCA 33.2024.17 del 20 gennaio 2025, con i rinvii alla giurisprudenza federale al consid. 2.6, in particolare la STF 9C_805/2016 del 21 giugno 2017, consid. 5).

                                         In una STCA 33.2017.3 del 16 gennaio 2018, confermata dalla STF 9C_181/2018 del 30 luglio 2018, il Tribunale cantonale ha stabilito che non potevano essere presi in considerazione i premi LAMal ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 lett. d LPC se l’assicurato non era astretto al loro pagamento poiché non affiliato alla LAMal in quanto beneficiario di una sola rendita pensionistica italiana e di conseguenza non li versava.

                                         Infine, in DTF 147 V 441 il Tribunale federale ha stabilito che nel caso di persone che percepiscono la loro PC sulla base di un assegno per grandi invalidi o di un'indennità giornaliera dell'AI, una pensione alimentare versata in virtù del diritto di famiglia per i figli minorenni che vivono nella stessa economia domestica deve per l'art. 10 cpv. 3 lett. e LPC e n. 3272.04 DPC essere presa in considerazione come spesa anche senza accertamento giuridicamente vincolante e quindi in deroga alla giurisprudenza anteriore (consid. 3.3.1). Il suo importo corrisponde alla differenza tra l'importo della PC effettivamente versato e quello della PC che risulterebbe da un calcolo globale della PC con il figlio nel senso dell'art. 9 cpv. 2 LPC, fermo restando che i contributi di mantenimento effettivamente versati non devono essere superati (consid. 4.4).

 

                                  A questo proposito le Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (DPC) prevedono al marginale 3271.1 (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2017) che i contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia approvati o fissati da un’autorità o da un tribunale sono riconosciuti come spese, nella misura in cui è dimostrato che sono stati versati. Sono fatti salvi i casi di cui ai N. 3271.02 e 3271.03. Per il marginale 3271.02 DPC (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2017), se la situazione economica del beneficiario di PC peggiora in modo notevole e duraturo, il servizio PC deve esortarlo a chiedere la modifica della sentenza di divorzio o della convenzione. Egli va informato per iscritto delle conseguenze previste al N. 3271.03. Secondo il marginale 3271.03 DPC (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2017) se l’assicurato non ottempera alla richiesta entro tre mesi, il servizio PC decide in base agli atti disponibili. In tal caso, quest’ultimo è autorizzato a computare un contributo di mantenimento dell’importo di zero franchi.

 

                                  Infine il marginale 3271.04 DPC prevede che se, successivamente alla fissazione dei contributi di mantenimento per i figli, il loro debitore acquisisce il diritto a nuove rendite per figli dell’AVS/AI o a rendite per i figli dell’AVS/AI più elevate, i contributi di mantenimento precedentemente dovuti vanno ridotti in misura corrispondente. Se il beneficiario di PC continua comunque a versare i contributi di mantenimento precedenti, nel calcolo delle PC vanno computati come spese soltanto i contributi ridotti, ossia quelli dovuti.

 

                                  In concreto il ricorrente ha affermato di aver cessato di versare gli interessi ipotecari dal 30 giugno 2023 (doc. X+ 1). Il 26 febbraio 2024 il __________ ha notificato all’insorgente l’immediata disdetta del contratto di credito ipotecario di nominali fr. 600'000 e dell’ipoteca (doc. A4). La banca ha poi spiccato un precetto esecutivo nei confronti dell’interessato (cfr. doc. A5).

                                  A giusta ragione l’amministrazione ha pertanto proceduto ad un nuovo calcolo retroattivo delle prestazioni dal 1° luglio 2023, senza più prendere in considerazione l’importo di fr. 11'594 di interessi ipotecari, giungendo ad un’eccedenza di fr. 9'087 nel 2023 e di fr. 8'375 nel 2024 che non dà più diritto al rimborso dei premi di cassa malati e delle spese di malattia.

 

                                  Da rilevare che l’esito non sarebbe diverso neppure se si volessero prendere in considerazione i pagamenti di fr. 1'000 del 4 agosto 2023 e del 3 ottobre 2023, nonché di fr. 724.65 del 7 luglio 2023 per il pagamento di parte degli interessi in scadenza per il secondo trimestre 2023, e meglio per il 30 giugno 2023, ma pagati successivamente e figuranti nell’estratto conto del 6 dicembre 2023 del __________ (cfr. doc. A3 e pag. 17 – 9), ritenuto che comunque vi sarebbe ancora un’eccedenza, dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, di fr. 6'362.35 (9'087 – 2'724.65).

                                  Per quanto concerne altre spese fatte valere in sede di ricorso, ossia le spese di manutenzione dello stabile e segnatamente della caldaia ed in sede di opposizione (cfr. pag. 28-1 e seguenti), va rilevato che se per pura ipotesi di lavoro si deducesse l’importo di fr. 3'100 effettivamente versato nel 2024 per la sostituzione della caldaia (costata complessivamente fr. 15'458.55; cfr. pag. 28-11/13), vi sarebbe comunque un’eccedenza di fr. 5'275 (8'375 – 3’100) che non darebbe diritto ad alcuna prestazione.

                                  Altre spese, segnatamente quelle di malattia per il padre (cfr. pag. 28 -10), quelle del cimitero, le tasse per i rifiuti, assicurazione di responsabilità civile, ecc., non vanno computate, poiché non comprese nella lista esaustiva di cui all’art. 10 LPC e già comprese nel fabbisogno di base (cfr. consid. 2.5).

 

                                  Il Tribunale cantonale delle assicurazioni prende atto della precaria situazione fisica e psichica del ricorrente, descritta dal suo medico curante dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia nel referto del 2 settembre 2025 (cfr. doc. XII). Questa condizione non può, però, essere considerata e condurre ad una soluzione diversa a livello finanziario siccome il riconoscimento delle prestazioni complementari non dipende dallo stato di salute dell’assicurato, ma dalle sue condizioni economiche, come rilevabile dal calcolo allestito dalla Cassa che è assoggettato ai severi criteri della legge.

 

                                  Nella misura in cui RI 1 necessiti di sostegno finanziario potrà fare riferimento allo sportello LAPS del suo Comune di domicilio, che potrà fornirgli le necessarie ed utili informazioni per potere domandare prestazioni dell’assistenza sociale. Egli può ad esempio chiedere immediatamente il sussidio per il pagamento dei premi di cassa malati (RIPAM) oppure domandare l’assistenza pubblica.

 

                          2.8.  Va ora esaminato se la Cassa può chiedere la restituzione delle spese di malattia di fr. 2'538.15, ritenuto che il premio di cassa malati pagato direttamente all’assicuratore malattie è chiesto in restituzione da quest’ultimo.

 

                          2.9.  Secondo l’art. 25 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LPC, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo 3 anni (fino al 31 dicembre 2020: 1 anno) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

                                  L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.1; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b; cfr. anche STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).

 

                                  Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF 143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

 

                                  Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.2: STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V 324, consid. 3.3).

                                  Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale, ma con una decisione informale presa nell’ambito della procedura semplificata di cui all’art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2. = SVR 2021 UV n. 30; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

 

Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 147 V 167, consid. 4.2; DTF 140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 147 V 167; DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).

Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (“zweifellos unrichtig”; STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).

L’amministrazione non può procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).

In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_308/2018 del 17 agosto 2018, consid. 2.2; sentenza 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).

 

Diversa la situazione invece nell’ipotesi in cui le prestazioni siano state attribuite in assenza di valida decisione. L’Alta Corte (STF 9C_684/2023 del 20 giugno 2024, consid. 5.1.2., pubblicata in SVR 2025 IV n. 3) ha ritenuto come non si debba procedere ad una riconsiderazione o revisione “pour exiger la restitution de prestations qui ne reposent sur aucun fondement juridique … ou … qui n’ont fait l’objet d'aucune décision entrée en force (cf. arrêt 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 6.4 et les références in: SVR 2010 IV n° 45 p. 141)”.

 

                        2.10.  Nel caso di specie i presupposti per procedere ad una revisione delle decisioni formali ed informali emesse dalla Cassa con il versamento delle prestazioni complementari dal 1° luglio 2023 sono adempiute. L’amministrazione con lo scritto del 5 settembre 2024 è venuta a conoscenza di un fatto nuovo, ossia che l’assicurato dal 1° luglio 2023 non ha più versato gli interessi ipotecari o solo in misura minore ed in relazione al trimestre precedente (cfr. pag. 17 – 9). Ciò ha determinato il ricalcolo delle prestazioni effettivamente dovute ed ha portato alla loro soppressione ed alla richiesta della restituzione delle spese di malattia versate in quel periodo, il cui importo non è contestato, e dei premi dell’assicurazione malattie.

 

                                  In presenza di un fatto nuovo non conosciuto (cessazione del versamento degli interessi ipotecari), con incidenza sul diritto alle prestazioni complementari (che sono state soppresse), a ragione la Cassa ha pertanto proceduto alla revisione delle decisioni emesse e chiesto la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite.

 

                                  Accertato che la decisione del 4 dicembre 2024 è stata emessa nel termine relativo di tre anni da quando l’amministrazione ha scoperto il fatto nuovo (e nel termine assoluto di cinque anni), la richiesta di restituzione è tempestiva.

 

                                  Ne segue che a giusta ragione la Cassa ha chiesto la restituzione dell’importo indebitamente percepito.

 

                                  La decisione su opposizione impugnata va pertanto confermata.

 

                        2.11.  Il ricorrente invoca l’art. 25 cpv. 1 LPGA ed afferma di essere in buona fede e che la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà.

 

                                  A questo stadio non è rilevante sapere se l'interessato era in buona fede oppure no ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA quando ha ricevuto l'indebita prestazione e se la restituzione costituisce un onere troppo grave (cfr. STCA 42.2022.42 del 3 ottobre 2022, consid. 2.4).

                                  Infatti, la questione della buona fede e dell’onere gravoso è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024; STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 7; STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e), nella misura in cui l’insorgente lo chiederà nei modi e nei tempi previsti dalla legge (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA per il quale il condono, se dati i presupposti, è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione di restituzione è passata in giudicato).

 

                                  Ne segue che su questo punto il ricorso è irricevibile.

 

                        2.12.  La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).

 

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti