Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
33.2025.23

 

TB

Lugano

20 ottobre 2025      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 luglio 2025 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 17 giugno 2025 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Saputo della convivenza con la neonata nipotina, con decisione del 12 marzo 2025 (doc. A3) la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari di RI 1, nato nel 1945, suddividendo la pigione fra quattro persone (assicurato, moglie, figlia e nipote) e chiedendogli quindi di restituire per il periodo dal 1° febbraio 2024 al 31 marzo 2025 Fr. 3'646.- per prestazioni complementari indebitamente ricevute.

 

                          1.2.  Il 4 aprile 2024 (doc. A2) l'assicurato si è opposto a questo provvedimento, lamentando che la riduzione delle prestazioni di Fr. 265.- al mese rappresentava una grave difficoltà economica per la sua famiglia, perciò ha chiesto che gli fosse concesso il condono della restituzione di Fr. 3'646.-, anche perché non sapeva come era stato determinato il suo diritto alle PC.

 

                          1.3.  A richiesta del 20 maggio 2025 (doc. 136) della Cassa cantonale di compensazione se questo scritto era da intendere come una domanda di condono, il 10 giugno 2025 (doc. 137) l'opponente ha ribadito che la restituzione l'avrebbe messo in gravi difficoltà, perciò ha chiesto "anche il condono" invocando la buona fede.

 

                          1.4.  Con decisione su opposizione del 17 giugno 2025 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione e confermato che poiché l'assicurato condivideva l'abitazione con tre persone e non erano dati motivi per scostarsi dal principio dell'art. 16c OPC-AVS/AI della suddivisione della pigione fra le singole persone non considerando quelle che non sono incluse nel calcolo della PC, la pigione pagata dall'assicurato doveva essere computata per 2/4, essendo la figlia e la nipote escluse dal calcolo. Il nuovo calcolo ha comportato la riduzione del diritto e quindi la restituzione delle prestazioni complementari percepite indebitamente dall'inizio del mese in cui è iniziata la convivenza con la nipotina. Compensate con il nuovo diritto alle PC dal 1° giugno 2022 al 31 gennaio 2024, per il periodo dal 1° febbraio 2024 al 31 marzo 2025 si ha la restituzione di Fr. 3'646.-.

 

                          1.5.  Il 10 luglio 2025 (doc. I) RI 1 si è rivolto al TCA chiedendo di "respingere" la decisione della Cassa e di non dovere restituire l'ammontare di Fr. 3'646.-. Il ricorrente ha rilevato che è solo il 17 giugno 2025 che è venuto a conoscenza dei veri motivi per cui la Cassa di compensazione ha emesso l'ordine di restituzione, precisando che la figlia __________ non aveva avuto scelta ed era andata ad abitare con i genitori, occupando però un solo locale per sé e la figlia __________ e lavorando al 50% non era in grado di contribuire ai costi per l'affitto. L'assicurato ha contestato che l'amministrazione ha conteggiato nel calcolo PC una pigione di Fr. 9'558.-, pari a 2/4 di Fr. 19'116.-, che è il costo annuo del suo affitto e delle spese accessorie. Egli ha inoltre criticato che la sua economia domestica fosse composta di quattro persone, lamentando che una neonata di un mese, ma anche di 12 mesi, non va considerata al pari di un adulto sull'incidenza dell'affitto. Pertanto, il ricorrente ha proposto di considerare una pigione di Fr. 14'337.-, pari a 3/4 di Fr. 19'116.-.

                          1.6.  Nella risposta del 16 luglio 2025 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto al Tribunale di respingere il ricorso, ricordando che la decisione di restituzione si basa sul principio che quando un'abitazione è occupata anche da persone escluse dal calcolo della prestazione complementare, i costi computabili della locazione devono essere ripartiti fra le singole persone e le parti di pigione delle persone escluse non vanno considerate.

In concreto, stante la composizione dell'economia domestica di quattro persone, di cui due escluse dal calcolo, dal 1° febbraio 2024 i costi della locazione sono computati in ragione di 2/4.

 

                          1.7.  Il 25 luglio 2025 (doc. V) il ricorrente ha comunicato al TCA di non avere nulla da aggiungere e ha ribadito la sua richiesta di computare una pigione di Fr. 14'337.- anziché di Fr. 9'558.-.

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto della lite è la restituzione dell'importo di Fr. 3'646.- per prestazioni complementari indebitamente percepite dal ricorrente dal 1° febbraio 2024 al 31 marzo 2025.

 

                          2.2.  Per l’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. In base al capoverso 2 della norma, nella versione in vigore dal 1. gennaio 2021, il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. L'art. 3 cpv. 1 Ordinanza della legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali (OPGA qui di seguito) prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

 

                                  Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).

 

                                  Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).

 

                          2.3.  Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

 

                                  L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318). Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

 

                                  Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando siano scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre a ritenere una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF 143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'amministrazione scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

 

                                  La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]). Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.

 

                                  Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

 

                                  L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179; a livello cantonale si veda, da ultimo, la STCA 33.2019.18 del 12 febbraio 2020).

 

                                  Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (“zweifellos unrichtig”; STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3). In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2; 9C_308/2018 del 17 agosto 2018, consid. 2.2; sentenza 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).

 

Come indicato non si procede invece mediante una revisione o un riesame quando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto e la prestazione sia versata in assenza di formale o informale decisione (STF 9C_684/2023 del 20 giugno 2024 = SVR 2025 IV n. 3; STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012). Il TF nella STF 9C_684/2023 consid. 5.1.2 ha indicato come:

 

" selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire d'avoir un motif de révision, de reconsidération ou de révision procédurale pour exiger la restitution de prestations qui ne reposent sur aucun fondement juridique ou, autrement dit, qui n'ont fait l'objet d'aucune décision entrée en force (cf. arrêt 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 6.4 et les références in: SVR 2010 IV n° 45 p. 141).”

 

Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 147 V 167, consid. 4.2; DTF 140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 147 V 167; DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).

 

Per quanto attiene il tema dell’importanza notevole (condizione posta dall’art. 53 cpv. 2 LPGA) la giurisprudenza, per una rendita dell’AI ha considerato che la possibilità di procedere ad una riconsiderazione di una rendita stabilita ad un tasso preciso può aver luogo solo laddove la differenza del grado d'invalidità rispetto alla decisione ritenuta manifestamente erronea raggiunga almeno il 5% (DTF 140 V 85 consid. 4). In merito a questi aspetti ci si riferisca alle STF 9C_633/2015 del 3 novembre 2015. In merito la dottrina (Margit Moser-Szeless, CR-LPGA, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 2018, ad art. 53 n. 83 a 86) rammenta che:

 

" Cette exigence n’a pas été concrétisée de manière générale par le Tribunal fédéral, selon lequel il n’est pas possible de fixer une limite quantitative généralement valable en deçà de laquelle le seuil de l’importance notable ne serait pas atteint. Selon la jurisprudence, la valeur de la prestation d’assurance sociale allouée à tort est déterminante dans la mesure où l’intérêt de l’administration à l’application correcte des normes juridiques est, en règle générale, d’autant plus réduit que sont moindres les prestations allouées à tort. C’est l’ensemble des circonstances du cas concret, dont le laps de temps qui s’est écoulé depuis le prononcé de la décision rendue à tort, qui est déterminant. Dans le cas de prestations uniques ou versées pendant une période de temps restreinte, la limite de l’importance notable se situe à quelques centaines de francs. Des montants de CHF 165.90, CHF 265.20, CHF 324.–, CHF 494.–, CHF 568.10 et CHF 606.20 n’ont pas été jugés suffisamment importants pour justifier une reconsidération, à l’inverse d’un montant de CHF 706.25 dont la restitution était demandée moins d’une année après l’octroi de la prestation. Lorsqu’il s’agit en revanche d’une prestation périodique, la condition de l’importance notable de la rectification est généralement considérée comme de toute évidence réalisée. L’importance du montant doit être appréciée en fonction non pas de chaque montant partiel (périodique) versé à tort, mais sur le montant total des prestations allouées en trop.”

 

Per le PC la condizione legale è stata, come rammenta la medesima dottrina:

 

" … en quelque sorte concrétisée à l’art. 25 al. 1 let. D OPC-AVS/AI, dans la mesure où l’organe d’exécution peut renoncer à une rectification de la prestation complémentaire annuelle lorsque la modification est inférieure à CHF 120.– par an126.”

 

In merito ci si riferisca alla STF 9C_321/2013 del 19 settembre 2013 consid. 4.4.

 

                          2.4.  In specie la Cassa cantonale di compensazione, dopo essere venuta a conoscenza, il 18 settembre 2024 (doc. 117), che era nata la nipote dell'assicurato e che la neonata conviveva con la mamma e i nonni, il 12 marzo 2025 (doc. A3) ha ricalcolato, da un lato, le prestazioni complementari di diritto dal 1° giugno 2022 tenendo in particolare conto, dal 1° febbraio 2024, dell'aggiunta della convivenza della piccola __________ e, d'altro lato, le prestazioni versate di troppo dal 1° febbraio 2024 al 31 marzo 2025, per una differenza indebitamente ricevuta, e quindi da restituire, di Fr. 3'646.-. Essa ha pure stabilito in Fr. 1'431.- il nuovo diritto alle PC dal 1° aprile 2025 per l'assicurato e la moglie.

 

Poiché il ricorrente ha contestato che la nipotina debba essere considerata nel calcolo delle prestazioni complementari al pari di un adulto visto che era appena una neonata di un mese, o anche quando aveva 12 mesi, occorre esaminare se sia effettivamente dovuto dal ricorrente l'importo di Fr. 3'646.- in virtù dell'art. 25 cpv. 1 LPGA e quindi se è corretto che la pigione sia suddivisa su quattro teste anziché, come chiede ora l'assicurato, su tre.

                          2.5.  Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.

 

Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

 

Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato degli importi previsti dalle lettere a e b.

Fra le spese riconosciute per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo. Le spese per la locazione di un parcheggio non sono riconosciute (N. 3235.01 DPC), non essendo connesse alla locazione di un'abitazione.

 

                          2.6.  Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.

Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

 

Nel caso evaso nel 1979 pubblicato in DTF 105 V 272, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dall'infermiere in pensione che divideva con lei l'appartamento; in caso contrario essa avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico. Per tenere conto delle condizioni reali, era possibile una deroga al principio (Carigiet/ Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Urs Müller, op. cit., pag. 80).

 

Nella DTF 127 V 10 l'Alta Corte ha stabilito il 3 gennaio 2021 che il nuovo (dal 1° gennaio 1998) art. 16c OPC-AVS/AI è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (DTF 142 V 299; DTF 105 V 272).

 

La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 142 V 299; DTF 130 V 263; DTF 127 V 10; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; Urs Müller, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78).

 

Il TFA ha ribadito questi concetti con sentenza del 9 gennaio 2003 (P 76/01) in un caso di convivenza con figlio maggiorenne:

 

" 1.2 (…) La disposizione è stata dichiarata conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo della prestazione complementare.

1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI 2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b).

(…).

2.

In concreto dagli atti emerge che i coniugi A. convivono con il figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l'art. 276 e 277 CC. Nel ricorso, infine, non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).

Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente parte del calcolo della prestazione complementare.

Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere respinto.

 

3.

I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel bisogno.

 

3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).

La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione complementare.

 

3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. (…)"

 

Nella STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezione alla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede appunto che, di principio, la ripartizione della pigione deve avvenire in uguali parti, non va applicata quando in un'abitazione coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre nessuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.

 

Il Tribunale federale ha ribadito nella DTF 142 V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) che, di principio, il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se una casa unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che non sono incluse nel calcolo delle PC. Dopo avere ricordato e spiegato nel dettaglio l'eccezione al principio della divisione paritaria applicata nella DTF 105 V 271, giurisprudenza che è stata confermata numerose volte anche in seguito, l'Alta Corte ha adottato il principio della suddivisione in parti uguali della pigione quando v'è una condivisione con persone non incluse nel calcolo delle PC anche nel caso esaminato, in cui l'abiatica viveva nella medesima economia domestica della nonna beneficiaria di prestazioni complementari, di cui si prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la locazione. Per il Tribunale federale, la parte di pigione della persona non beneficiaria di PC non deve essere di conseguenza considerata nelle spese annue del beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una prestazione di cura e di aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle prestazioni di assistenza oltre ai rimborsi per cure e assistenza previsti imperativamente dall'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC è contrario al sistema e quindi è inammissibile. In specie non era dunque data l'eccezione al principio dell'art. 16c OPC-AVS/AI della suddivisione in parti uguali della pigione, perciò la Cassa di compensazione ha correttamente computato all'assicurata la metà della pigione.

 

Nella STF 9C_242/2018 del 21 febbraio 2019 la Cassa di compensazione ha calcolato la pigione in funzione delle persone che occupavano l'abitazione, considerando una bambina piccola.

Il Tribunale federale ha considerato che vivere insieme genera già una suddivisione della pigione. L'età del bambino che vive con la persona che ha diritto alle prestazioni complementari non ha alcuna importanza. Anche un bambino di pochi giorni deve essere preso in considerazione, soprattutto perché occupa già lo spazio abitativo e lo utilizza almeno indirettamente, in particolare la cucina e il bagno. Il fatto che un bambino si muova più intensamente nell'appartamento rispetto a un neonato non porta a una situazione di partenza significativamente diversa e non giustifica un'eccezione al principio della suddivisione della pigione per teste. Il fatto che il bambino che convive abbia eventualmente meno di dodici mesi non può essere paragonato alle circostanze eccezionali riconosciute, come l'obbligo giuridico o morale di vivere insieme o l'utilizzo della maggior parte dell'abitazione da parte di un singolo inquilino. Con ciò decade anche, come ammette la stessa Corte cantonale, un limite di età per la suddivisione della pigione quando c'è il coinvolgimento di bambini piccoli (cfr. consid. 4.1).

Per l'Alta Corte, dunque, non v'erano validi motivi per modificare la prassi in vigore. In particolare, non era chiaro fino a che punto non sarebbero state possibili eccezioni al principio della suddivisione della pigione per teste (cfr. consid. 4.2).

Il ricorso della Cassa è stato pertanto accolto.

 

Nella STF 9C_103/2021 del 15 marzo 2021, l'Alta Corte ha richiamato la sua giurisprudenza (v. STFA P 53/01 del 13 marzo 2002 consid. 3a/cc), rammentando che è irrilevante come viene pagato il canone di locazione all'interno dell'appartamento condiviso e come la suddivisione della pigione per teste abbia luogo quando sono coinvolti figli piccoli (STF 9C_242/2018 del 21 febbraio 2019 consid. 4) salvo eccezioni.

 

Nella STF 9C_153/2022 del 26 aprile 2023 l’Alta Corte riassume la giurisprudenza sul tema della suddivisione della pigione:

 

" 7.2.

7.2.1. Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de l'art. 16c OPC-AVS/AI au 1er janvier 1998, la pratique administrative selon laquelle le montant total du loyer des appartements loués en commun par plusieurs personnes devaient être, en règle générale, réparti à parts égales entre chacune de ces personnes - indépendamment du point de savoir au nom de laquelle le contrat de bail avait été conclu et qui payait le loyer - devait être suivie (arrêt du TFA du 15 juillet 1974, in RCC 1974 p. 510; voir aussi ATF 105 V 271 consid. 2 [dont la portée s'agissant de la situation concrète de vie commune entre un ayant droit et une personne qui prend soin de lui a été fortement relativisée; voir à ce sujet ATF 142 V 299 consid. 5.2.3]). Il s'agissait cependant d'une règle générale, à laquelle il était possible de déroger dans des situations particulières, une exception à la répartition du montant du loyer à parts égales ne devant être admise qu'avec prudence pour éviter le risque de graves abus. Une telle situation pouvait se présenter lorsque l'intéressé avait des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partageât l'appartement avec un tiers, et de ne demander aucune participation de la part de celui-ci au loyer; ces motifs pouvaient être d'ordre juridique (p. ex. une obligation d'entretien), mais aussi d'ordre moral (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement). La jurisprudence avait ainsi admis une dérogation au partage du loyer dans le cas où la bénéficiaire des prestations complémentaires vivait avec son petit-fils âgé d'un peu plus de six mois au moment où elle l'avait accueilli chez elle. Selon le Tribunal fédéral, il ne pouvait être raisonnablement question d'une location commune d'un appartement, voire d'un rapport de location payant entre l'assurée et son petit-fils (arrêt P 21/90 du 16 novembre 1990). Ce cas a conduit à l'adaptation du ch. 3023 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'Assurance-vieillesse, survivants et invalidité (DPC), dans leur version en vigueur à partir du 1er janvier 1992 (jusqu'au 31 décembre 1997) : à titre d'exemple d'une dérogation à la règle du partage du loyer à parts égales, il a été mentionné que les enfants placés chez des parents nourriciers de moins de seize ans n'ont pas à être pris en considération pour la répartition du loyer.

 

7.2.2. L'art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI a été adopté pour ancrer dans la réglementation d'exécution les principes de la pratique administrative en matière de répartition du loyer. Le but de la disposition est d'éviter le financement par les prestations complémentaires de personnes qui ne sont pas incluses dans le calcul des PC (VSI 1998 p. 34). Le ch. 3023 des DPC (dans sa version en vigueur de janvier 1992 à mars 2011), devenu par la suite le ch. 3231.03 (DPC dans leur version à partir d'avril 2011) a été adapté en conséquence: en conformité au texte réglementaire, il indique que les parts du loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte.

Depuis l'adoption de l'art. 16c OPC-AVS/AI - qui a été jugé conforme à la législation supérieure (ATF 127 V 10) -, le Tribunal fédéral a considéré que même après l'entrée en vigueur de la disposition, la vie commune sous un même toit ne conduit pas dans tous les cas à la répartition du loyer. D'une part, selon la lettre de la règle d'exécution, le partage ne doit être effectué que si les personnes qui vivent sous le même toit ne sont pas incluses dans le calcul des prestations complémentaires. Une répartition du loyer n'entre dès lors pas en considération pour des conjoints ou des personnes qui vivent avec des orphelins ayant droit à une rente ou des enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité (cf. art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC). D'autre part, la jurisprudence rendue jusque-là en matière de répartition du loyer n'a pas perdu toute sa signification, de sorte que des exceptions restent possibles. Notamment, le fait que la cohabitation est dictée par un devoir (d'entretien) juridique ou moral peut conduire à une autre répartition du loyer, voire même - exceptionnellement - à une renonciation à toute répartition du loyer. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit reste d'actualité sous l'empire de l'art. 16c OPC-AVS/AI (ATF 142 V 299 consid. 3.2.1; arrêt P 56/00 du 5 juillet 2001 consid. 2b, in VSI 2001 p. 237).

 

7.2.3. En particulier, le Tribunal fédéral a retenu que des exceptions doivent en tout cas être admises lorsque la cohabitation (gratuite) repose sur une obligation d'entretien du droit civil. A défaut, une répartition du loyer devrait être opérée même lorsque l'ayant droit des prestations complémentaires ferait ménage commun avec ses propres enfants (non compris dans le calcul des prestations complémentaires) dans un appartement commun, ce qui ne saurait manifestement être le sens voulu par l'art. 16c OPC-AVS/AI. Le but de la disposition est d'empêcher que les prestations complémentaires aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Or indépendamment du fait qu'il ne paraît guère approprié d'évoquer des parts de loyer dans un tel contexte, la répartition du loyer ne serait pas compatible avec le but des prestations complémentaires, qui est de couvrir de manière appropriée les besoins vitaux compte tenu des circonstances concrètes personnelles et économiques. Elle aurait de plus pour conséquence une inégalité de traitement flagrante, en tant que des bénéficiaires avec des enfants sans droit à une rente seraient en règle générale prétérités non seulement envers des bénéficiaires sans enfants mais également en règle générale envers des bénéficiaires avec des enfants qui ouvrent le droit à une rente (ATF 142 V 299 consid. 3.2.2 et les références; arrêts P 53/01 du 13 mars 2002 consid. 3a/bb et P 56/00 du 5 juillet 2001 consid. 2b, in VSI 2001 p. 237). La pratique administrative prend en compte ces principes: le ch. 3231.04 DPC prévoit qu'une répartition différente du loyer est possible dans des cas spéciaux. Ainsi, pour les bénéficiaires de prestations complémentaires qui font ménage commun avec des enfants qui n'ont pas droit à une rente pour enfant, mais vis-à-vis desquels ils ont une obligation d'entretien, aucun partage de loyer n'est en principe opéré.".

 

                          2.7.  Nel caso in esame, la Cassa di compensazione ha considerato che l'assicurato condivideva l'abitazione con altre tre persone, di cui due, la figlia e la nipotina, non avevano un diritto alle prestazioni complementari. Essendo quindi queste conviventi escluse dal calcolo delle PC dell'interessato, in virtù dell'art. 16c OPC-AVS/AI la Cassa ha ritenuto nel fabbisogno soltanto due quarti della pigione dell'abitazione in cui i quattro familiari vivevano e ha pertanto conteggiato dal 1° febbraio 2024, ovvero dall'inizio del mese in cui è nata la nipote, una spesa di Fr. 9'558.- (Fr. 19'116 x 2 : 4) anziché i precedenti Fr. 12'744.-.

 

Il ricorrente ha contestato la presa in considerazione della nipote e quindi la suddivisione della pigione per due quarti, sostenendo che la ripartizione degli spazi con la propria nipotina non poteva essere ritenuta paritaria, ma che andava considerato come la stessa, avente pochi mesi di vita, non utilizzasse l'abitazione al pari di un adulto e quindi che la quota della pigione ad essa attribuibile doveva essere nulla. Di conseguenza, la pigione andava suddivisa per tre quarti, quindi fra quattro persone, ma computata per tre e quindi andava considerata la spesa di Fr. 14'337.- (Fr. 19'116 x 3 : 4) in luogo di soli Fr. 9'558.-.

 

                          2.8.  La richiesta del ricorrente non può essere accolta.

La fattispecie ricalca infatti i casi esposti in precedenza analizzati dal Tribunale federale, in cui è stato chiaramente affermato che l'eccezione alla suddivisione paritaria non va applicata quando in un'abitazione coabitano adulti e bambini piccoli, poiché l'età del bambino che vive con la persona che ha diritto alle prestazioni complementari non ha rilievo. Una suddivisione della pigione per teste può in particolare anche avere luogo quando sono coinvolti figli piccoli. Di conseguenza, anche un bambino di pochi giorni deve essere preso in considerazione per il calcolo della pigione. La distinzione fra adulti e bambini viene infatti effettuata dalla legge soltanto per il fabbisogno vitale (art. 10 cpv. 1 lett. a LPC), mentre nessuna distinzione è prevista per la suddivisione della pigione (STF 9C_103/2021 del 15 marzo 2021, consid. 2.3; STF 9C_242/2018 del 21 febbraio 2019, consid. 4.1; STF 9C_210/ 2014 del 6 maggio 2014, consid. 1.2).

 

Si deve pertanto concludere che, in concreto l'assicurato e la nipotina condividevano in maniera paritaria l'abitazione familiare. Il fatto che la figlia e la nipote occupavano soltanto una stanza dei 4,5 locali dell'appartamento di 105 mq, non porta a una ripartizione diversa degli spazi.

Non sarebbe peraltro realistico ritenere che i familiari del ricorrente non usufruissero del gabinetto e della cucina, come pure del soggiorno.

 

La convivenza, gratuita, fra l'assicurato, la moglie, la figlia e la nipote non ricade dunque nelle suesposte eccezioni riconosciute in applicazione dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.

 

Ne discende che la pigione annua lorda di Fr. 19'116.- pagata dal ricorrente va ripartita su quattro persone (assicurato, moglie, figlia e nipote), due delle quali sono però escluse dal calcolo delle prestazioni complementari (figlia e nipote) e quindi deve essere correttamente computata nelle spese riconosciute dell'assicurato in ragione di Fr. 9'558.- (Fr. 19'116 : 4 x 2).

 

La soluzione che il ricorrente ha chiesto di adottare, ovvero di escludere la nipotina e di suddividere la pigione su tre teste, computando perciò l'importo di Fr. 14'337.- (Fr. 19'116 : 4 x 3), non può invece essere tutelata, essendo contraria alla suesposta giurisprudenza relativa alla suddivisione, paritaria, della pigione anche quando vi sono neonati o bambini piccoli.

 

                          2.9.  Non può essere accolta neppure la richiesta del ricorrente tesa a considerare una ripartizione su tre teste del canone locativo, senza computare cioè la figlia __________ siccome non in grado di sopperire ai suoi bisogni per introiti insufficienti. Secondo il ricorrente la convivenza con la figlia sarebbe dettata da motivi di ordine giuridico.

 

In concreto la figlia del ricorrente non è beneficiaria di una rendita (AVS per figli agli studi quale diritto derivato dal papà o di invalidità come diritto proprio), e non ha un diritto proprio alle PC (art. 4 LPC). Essa non è compresa nel calcolo della PC del padre, perciò, di principio si deve ripartire la pigione tra i coabitanti (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI), e questo come avvenuto prima della nascita della figlia di __________ (ovvero il ricorrente e sua moglie, per una spesa annua di Fr. 12'744, ossia: Fr. 19'116 : 3 x 2). Il padre non ha più alcun obbligo nei confronti di __________ siccome sua figlia è maggiorenne e non più agli studi e non sussiste un obbligo di mantenimento del diritto civile giusta l'art. 276 CC e l'art. 277 CC.

 

Non può neppure trovare applicazione l'art. 328 CC relativo all'assistenza fra parenti, siccome questo disposto legale si riferisce a chi vive in condizioni agiate e può essere perciò tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente in difficoltà, quando senza di ciò essi cadrebbero nel bisogno.

 

Questa circostanza è senz'altro esclusa nel caso di specie siccome il ricorrente al beneficio di prestazioni complementari, e non in grado di mantenere la figlia. Non può di conseguenza essere ritenuto un obbligo giuridico per una diversa ripartizione delle spese di locazione rispetto a quanto impone l'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.

 

                        2.10.  Il ricorrente invoca pure il sussistere di una vita in comune fondata su un obbligo morale, tale da ritenere un'eccezione alla suddivisione paritaria della pigione. In concreto non sussistono i presupposti per concludere che la figlia convivente si prendesse cura dell'assicurato e che dunque egli avesse un dovere morale di ospitarla gratuitamente in casa propria per potere beneficiare del suo indispensabile aiuto così come ritenuto nella giurisprudenza esposta in precedenza, rispettivamente evocata dalla dottrina (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, pag. 94 seg. ad art. 10). Il Tribunale federale ha riconosciuto l'eccezione a una suddivisione paritaria dei costi di un'abitazione sulla base dell'esistenza di un obbligo morale per un’assicurata malata psichicamente, rientrata a casa da un soggiorno in ambito psichiatrico, che ha locato un piccolo appartamento e qualche mese più tardi l'ha raggiunta l'infermiere ormai in pensione che si era occupato di lei in istituto. Poiché l'assicurata non poteva vivere da sola a causa delle sue condizioni di salute, le cure professionali fornite dal convivente erano molto importanti per l'interessata, che ha così contratto nei confronti del suo amico un enorme debito di riconoscenza. Era inoltre indiscusso che solo la presenza di quest'ultimo le permetteva di continuare a vivere nel suo appartamento. Si faccia riferimento alle DTF 105 V 272, confermata in DTF 142 V 299; STF 8C_939/2008 del 25 agosto 2009, consid. 2.2; STFA P 26/00 del 19 gennaio 2001, consid. 2b; STFA P 76/01 del 9 gennaio 2003, consid. 2.

 

Nella STFA P 53/01 del 13 marzo 2002, in cui dei beneficiari di PC avevano accolto la figlia e la famiglia che necessitavano di cure durante la gravidanza, che era associata a gravi complicazioni, e durante il periodo iniziale dopo l'aborto spontaneo, il Tribunale federale delle assicurazioni ha deciso diversamente. È giunto alla conclusione che né un obbligo legale né, date le condizioni economiche dei richiedenti PC, in quelle circostanze, era dato un obbligo morale di accogliere gratuitamente la famiglia della figlia. La Corte ha affermato che la situazione era diversa da quella della DTF 105 V 271, dove l'obbligo morale nasceva dall'apporto di una controprestazione gratuita.

 

In concreto la convivenza fra padre e figlia non si fonda su obblighi morali come ritenuti dalla giurisprudenza. La coabitazione non è imposta da bisogni di cure del padre cui la figlia ha provveduto. La circostanza non emerge dagli atti e non è nemmeno stata sostenuta dal ricorrente, che riconosce piuttosto un bisogno di natura economica della figlia a fondamento della sua richiesta. Le difficoltà economiche non possono fondare un dovere morale da parte del padre di ospitare in casa, a titolo gratuito, la figlia maggiorenne che vive un periodo di difficoltà. Come indicato questa circostanza non rientra fra le eccezioni ammesse dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI (sul tema si veda anche la STCA 33.2024.15 del 30 dicembre 2024, consid. 2.8).

                        2.11.  Da quanto precede discende che il ricorso va respinto e la decisione impugnata (volta alla restituzione di Fr. 3'646.- per le prestazioni complementari ricevute in eccesso dal ricorrente dal 1° febbraio 2024 al 31 marzo 2025) deve essere confermata.

 

La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti