|
redattrice: |
Tanja Balmelli, cancelliera |
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 8 agosto 2025 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 3 luglio 2025 emanata da |
||
|
|
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
||
|
|
|
|
|
ritenuto in fatto
1.1. Beneficiario sin dalla giovane età di prestazioni complementari all'AI (doc. 1), dal 1° gennaio 2023 (doc. 4) RI 1, nato nel 1968, si è visto riconoscere dalla Cassa cantonale di compensazione unicamente il pagamento del premio della Cassa malati (quale sostanza, la Cassa ha considerato gli averi a risparmio di Fr. 28'327.- e la proprietà fondiaria secondaria pari a Fr. 173'827.-), ciò che l'ha portato, il 24 luglio 2023 (doc. 6), a chiedere un riesame della sua situazione dovendo attingere alla propria eredità per far fronte alle spese mensili.
1.2. Nell'attesa di ricevere la documentazione chiesta il 17 novembre 2023 (doc. 11) relativa agli immobili di sua proprietà e al consumo di capitale passato da Fr. 109'927,19 al 31 dicembre 2022 a Fr. 44'148.- al 31 luglio 2023, con decisione provvisoria di pari data (doc. 12) la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato dal 1° luglio 2023, fissandolo in Fr. 84.- mensili oltre al pagamento del premio LAMal. La sostanza ritenuta ammontava a Fr. 114'660.- per averi a risparmio e a Fr. 27'050.- per la proprietà fondiaria secondaria.
1.3. L'11 dicembre 2023 (doc. 14) l'amministrazione ha comunicato all'assicurato che dal 1° gennaio 2024 non avrebbe più avuto diritto alle prestazioni complementari a causa del superamento della soglia di sostanza.
1.4. Il 28 dicembre 2023 (doc. 16) l'assicurato ha informato la Cassa che buona parte dei suoi risparmi è stata utilizzata per la riattazione dell'immobile edificato sul fondo n. 1570 RFD di __________, prima che a fine 2021 andasse distrutto da un incendio unitamente alla relativa documentazione.
1.5. Il beneficiario di PC ha trasmesso alla Cassa, il 14 marzo 2024 (doc. 22), ulteriori giustificativi attestanti il consumo di capitale e l'ha informata che i prestiti elargiti nel 2021 non erano più recuperabili e che andavano considerati come una donazione.
Inoltre, il 26 marzo 2023 (doc. 24) ha inviato la documentazione richiesta relativa ai fondi ereditati di cui (non) era proprietario.
1.6. Il 25 aprile 2024 (doc. 31) la Cassa di compensazione ha emesso una nuova decisione che annullava e sostituiva quelle del 17 novembre 2023 e dell'11 dicembre 2023 e che ripristinava il diritto alle PC, fissandolo in Fr. 5.- al mese dal 1° luglio 2023 e in Fr. 335.- dal 1° gennaio 2024, a cui va aggiunto il pagamento del premio LAMal.
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 la Cassa ha ritenuto gli averi a risparmio di Fr. 114'660.- e la proprietà fondiaria secondaria di Fr. 49'150.-. Dal 1° gennaio 2024 ha aggiornato sia il valore delle proprietà immobiliari dopo divisione ereditaria (Fr. 100.- x 4 + Fr. 150 + Fr. 600) e perizia dell'Ufficio stima del valore commerciale della part. n. 170 RFD di __________ (Fr. 48'000.-), sia la sostanza posseduta dopo aver calcolato il consumo di capitale sulla base dei giustificativi di spesa ricevuti (doc. 29), tuttavia non completi, che ha portato a un residuo di sostanza ipotetica che è stato computato quale rinuncia alla sostanza (Fr. 25'181.-).
L'amministrazione ha inoltre aggiunto quale sostanza i veicoli (Fr. 11'130.-) e l'assicurazione sulla vita (Fr. 2'323.-).
1.7. L'assicurato ha richiesto alla Cassa, il 20 maggio 2024 (doc. 34), di rivalutare i suoi beni patrimoniali dal 1° luglio 2023, visto che già il 28 dicembre 2023 aveva postulato il riesame del patrimonio che risultava dalla decisione del 17 novembre 2023.
1.8. Con decisione del 24 giugno 2024 (doc. 41) l'amministrazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato. In particolare, dal 1° luglio 2023 ha considerato averi a risparmio di Fr. 56'223.-, rinuncia alla sostanza di Fr. 32'890.- e proprietà fondiaria secondaria di Fr. 49'150.-, fissandolo in Fr. 102.- oltre al premio LAMal. Dal 1° gennaio 2024, essa ha computato Fr. 47.- di averi a risparmio, Fr. 2'323.- dell'assicurazione sulla vita, Fr. 69'251,20 di sostanza alienata, Fr. 11'130.- di veicoli e Fr. 49'150.- per gli immobili, per una sostanza di Fr. 130'901,20. Visto che superava la soglia di sostanza, l'assicurato non aveva più diritto alle PC e quindi gli ha chiesto in restituzione Fr. 1'428.- per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.
1.9. Nell'opposizione del 6 agosto 2024 (doc. A2) l'assicurato ha domandato il riesame del computo della sostanza e della sostanza alienata, esponendo gli importi ritenuti giustificati come consumo (Fr. 53'130,09 al 30 giugno 2023 e Fr. 20'822,80 al 31 dicembre 2023) e li ha confrontati con gli averi in banca (al 30 giugno 2023 Fr. 56'223,54) e i debiti (Fr. 9'576,46) per stabilire la sostanza alienata e il diritto alle PC dal 1° luglio 2023 e dal 1° gennaio 2024. L'opponente ha inoltre informato la Cassa che dal 1° giugno 2024 ha iniziato un'attività lucrativa retribuita.
1.10. Con decisione su opposizione del 3 luglio 2025 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione.
Dopo avere esposto le norme legali applicabili riguardanti le condizioni relative alla soglia di sostanza (art. 9a LPC) e alla rinuncia alla sostanza (art. 11a LPC e art. 17b-e OPC-AVS/AI), l'amministrazione ha affermato che dopo avere incassato un capitale derivante da un'eredità, l'opponente l'ha utilizzato per far fronte alle proprie spese, quali l'acquisto di nuove autovetture, mentre una parte è andata persa per essere stato vittima di una truffa per cui il Ministero pubblico ha emesso un decreto di abbandono. Considerato che dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 l'assicurato ha speso più dell'importo limite consentito dall'art. 11a cpv. 3 LPC (Fr. 6'947.-), l'amministrazione ha emesso la decisione di rifiuto delle prestazioni complementari, ritenendo che la sostanza dell'opponente era superiore alla soglia di sostanza prevista dall'art. 9a LPC. Non avendo presentato dei giustificativi relativi al consumo di capitale che rientravano nell'art. 17d OPC-AVS/AI, la Cassa non poteva ritenere valide le pezze giustificative trasmesse e ha quindi considerato l'importo di Fr. 99'756.- come rinuncia di sostanza (Fr. 107'713 - Fr. 6'947). L'importo da considerare per il calcolo della sostanza netta ammontava perciò a Fr. 156'863.- per l'anno 2023, e meglio Fr. 56'223.- sui conti bancari, Fr. 51'490.- quale rinuncia di sostanza e Fr. 49'150.- per gli immobili secondari. Per l'anno 2024, l'amministrazione ha considerato che la sostanza netta assommava a Fr. 148'953,99, ossia Fr. 47,99 quali averi a risparmio, Fr. 99'756.- a titolo di rinuncia di sostanza e Fr. 49'150.- per gli immobili secondari. Ritenuto che questi importi superavano la soglia di sostanza di Fr. 100'000.- prevista dall'art. 9a LPC, la Cassa non poteva valutare l'eventuale diritto alla prestazione complementare.
1.11. L'8 agosto 2025 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale postulando l'annullamento della decisione su opposizione, poiché errata la quantificazione della sostanza. In particolare, il ricorrente ha chiesto che sia ricalcolato l'importo considerato quale rinuncia alla sostanza sulla base delle considerazioni e dei giustificativi che ha inoltrato alla Cassa e che ha riassunto nell'opposizione del 6 agosto 2024, ma che quest'ultima ha interamente ignorato nella decisione qui impugnata. Pertanto, l'assicurato ha riproposto il contenuto della sua opposizione
1.12. Nella risposta del 4 settembre 2025 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere il ricorso. Essa ha osservato che dal 1° gennaio 2024 il beneficiario di PC che utilizza i propri fondi mobiliari per far fronte al sostentamento sottostà al N. 3533.14 DPC. In concreto, il patrimonio del ricorrente è stato considerato nel calcolo PC per un totale di Fr. 6'947.- ([Fr. 114'660 + Fr. 27'050 - Fr. 37'500] x 1/15) e pertanto egli avrebbe dovuto utilizzare soltanto Fr. 6'947.- per far fronte alle proprie spese. Avendo consumato più del dovuto e non avendo presentato giustificativi che rientrino nell'art. 17d OPC-AVS/AI, si deve considerare una rinuncia di sostanza per tutto quanto eccede questo importo. Va dunque confermato il rifiuto del diritto per il 2024 e la richiesta di restituzione di Fr. 360.- per il 2023.
1.13. Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è la verifica della correttezza della decisione su opposizione del 3 luglio 2025 con cui la Cassa cantonale di compensazione ha considerato una sostanza netta per l'anno 2023 di Fr. 156'863.- e per l'anno 2024 di Fr. 148'953,99 e, ritenendo superata la soglia di sostanza di Fr. 100'000.- per le persone sole (art. 9a cpv. 1 lett. a LPC), dal 2023 non ha più concesso all'assicurato le prestazioni complementari.
in ordine
2.2. Con la decisione qui impugnata la Cassa di compensazione ha peggiorato la situazione dell'opponente.
La decisione formale del 24 giugno 2024 (doc. 41) gli ha concesso, dal 1° luglio 2023, una prestazione complementare di Fr. 102.- al mese, oltre al pagamento del premio forfettario dell'assicurazione malattie, mentre dal 1° gennaio 2024, stante una sostanza netta stabilita in Fr. 130'901,20, gli ha negato il diritto alle PC a causa del superamento della soglia di sostanza.
Con la decisione su opposizione impugnata l'amministrazione ha rivisto interamente il diritto alle PC dell'opponente, stabilendo dei nuovi importi quale sostanza netta per entrambi gli anni, con conseguente peggioramento della sua situazione.
Da una parte, con una sostanza di Fr. 156'863.- "per l'anno 2023", la soglia di sostanza ammessa dall'art. 9a LPC è stata ritenuta superata anche per l'anno 2023, con conseguente rifiuto delle prestazioni complementari. Dall'altra parte, la sostanza è stata determinata "per l'anno 2024" in Fr. 148'953,99 contro i Fr. 130'901,20 stabiliti in precedenza, aumentando così il divario con la soglia di sostanza legalmente riconosciuta e peggiorando di fatto la posizione dell'assicurato.
Si rileva che, in virtù dell'art. 12 cpv. 2 OPGA, se intendeva modificare la decisione a sfavore dell'opponente, la Cassa doveva concedergli la possibilità di ritirare l'opposizione, ciò che in concreto non è stato fatto.
Già per questo motivo, la decisione su opposizione deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché gli conceda questa possibilità, non senza però prima riesaminare l'intera situazione dell'assicurato tenendo conto delle considerazioni che seguono.
nel merito
2.3. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006 (RU 2020 585; FF 2016 6705) e dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 15 gennaio 1971 (OPC-AVS/AI) (Riforma delle PC). Conformemente ai principi generali del diritto intertemporale e ai fatti rilevanti del caso (STF 9C_238/2022 del 4 novembre 2022, consid. 2.3; STF 9C_104/2022 del 7 settembre 2022, consid. 3.3; STF 9C_275/2022 del 6 settembre 2022, consid. 2.3; STF 9C_96/2022 dell'8 agosto 2022, consid. 3.3), il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3).
Le Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua.
In concreto, in virtù delle predette Disposizioni Transitorie, avendo la Cassa di compensazione ritenuto un diritto più elevato per l'assicurato per il diritto alle prestazioni complementari fino al 31 dicembre 2023, per il diritto del ricorrente dal 1° luglio 2023 fanno dunque stato le norme vigenti fino all'entrata in vigore della Riforma delle PC; dal 1° gennaio 2024, vanno invece applicate le modifiche legali adottate con la Riforma delle PC, siccome entrate definitivamente in vigore il 1° gennaio 2024.
2.4. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC 1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.5. Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.
In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
L'art. 11 vLPC enumerava esaustivamente i redditi computabili/ non computabili e fra quelli computabili v'erano (cpv. 1):
" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".
2.6. Dal 1° gennaio 2021 sono state introdotte le norme seguenti.
L'art. 9a LPC concernente le "Condizioni relative alla sostanza" regola il nuovo concetto della soglia di ingresso della sostanza:
1 Hanno diritto alle prestazioni complementari le persone la cui sostanza netta è inferiore agli importi seguenti:
a. 100 000 franchi per le persone sole;
b. 200 000 franchi per le coppie sposate;
c. 50 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
2 Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria non sono componenti della sostanza netta di cui al capoverso 1.
3 La sostanza cui si è rinunciato secondo l'articolo 11a capoversi 2–4 fa parte della sostanza netta di cui al capoverso 1.
4 Se adegua le prestazioni di cui all'articolo 19, il Consiglio federale può adeguare in modo appropriato gli importi di cui al capoverso 1.
Inoltre, l'art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI relativo alla "soglia di sostanza" prevede che se una persona presenta una domanda per una prestazione complementare annua, la sostanza determinante per il diritto è quella disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale è chiesta la prestazione complementare.
Il nuovo art. 11a LPC disciplina la rinuncia a proventi e parti di sostanza in sostituzione dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC in essere fino al 31 dicembre 2020.
L'art. 11a cpv. 2 prevede che gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali cui l'avente diritto ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuto e senza aver ricevuto una controprestazione adeguata sono computati come reddito come se la rinuncia non fosse avvenuta.
Per l'art. 11a cpv. 3 LPC, è altresì computata una rinuncia alla sostanza se, a partire dalla nascita del diritto a una rendita per superstiti dell'AVS o a una rendita dell'AI, all'anno è stato speso, senza un valido motivo, oltre il 10% della sostanza. Se la sostanza non supera 100'000 franchi, il limite è di 10'000 franchi all'anno. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce in particolare i validi motivi.
Giusta l'art. 11a cpv. 4 LPC, per i beneficiari di una rendita di vecchiaia dell'AVS il capoverso 3 si applica anche per i dieci anni precedenti la nascita del diritto alla rendita.
In virtù delle Disposizioni Transitorie della modifica del 22 marzo 2019, l'art. 11a capoversi 3 e 4 LPC si applica soltanto alla sostanza spesa dopo l'entrata in vigore di questa modifica.
Secondo l'art. 17b OPC-AVS/AI,
Vi è rinuncia alla sostanza se una persona:
a. aliena parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuta e la controprestazione equivale a meno del 90 per cento del valore della prestazione; o
b. nel periodo da considerare ha speso la sostanza in misura superiore al limite consentito dall'articolo 11a capoverso 3 LPC.
Per l'art. 17c OPC-AVS/AI, l'importo della rinuncia in caso di alienazione corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione.
Per quanto concerne l'importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza, l'art. 17d OPC-AVS/AI dispone:
1 L'importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza corrisponde alla differenza tra il dispendio della sostanza effettivo e il dispendio della sostanza consentito nel periodo da considerare.
2 Il dispendio della sostanza consentito è stabilito applicando il limite massimo secondo l'articolo 11a capoverso 3 LPC a ogni anno del periodo da considerare e sommando gli importi annui così determinati.
3 Per la determinazione dell'importo della rinuncia non sono considerati:
a. il consumo della sostanza secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera c LPC;
b. riduzioni della sostanza dovute a:
1. spese destinate a preservare il valore di immobili di cui il beneficiario ha la proprietà o l'usufrutto,
2. spese per cure dentarie,
3. spese legate a malattia e invalidità non coperte da assicurazioni sociali,
4. spese per il conseguimento del reddito di un'attività lucrativa,
5. spese per la formazione e la formazione continua professionali,
6. spese per il normale sostentamento dell'assicurato negli anni precedenti la riscossione della prestazione complementare annua, se il reddito conseguito era insufficiente;
c. perdite di sostanza involontarie, non dovute a dolo o negligenza grave del beneficiario;
d. versamenti a titolo di riparazione morale, compreso il contributo di solidarietà secondo l'articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 30 settembre 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981.
L'art. 17e OPC-AVS/AI regola il computo della sostanza alienata:
1 Per il calcolo delle prestazioni complementari, l'importo computabile della sostanza cui si è rinunciato secondo l'articolo 11a capoversi 2 e 3 LPC è ridotto annualmente di 10 000 franchi.
2 L'importo della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e in seguito ridotto ogni anno.
3 Per il calcolo della prestazione complementare annua è determinante l'importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione.
2.7. Il Messaggio n. 16.065 del 16 settembre 2016 del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma della PC) (FF 2016 6705) non prevedeva un regolamento sulla soglia di ingresso della sostanza quando un richiedente la prestazione complementare annua presentava la sua domanda.
Anzi, tale ipotesi, dopo essere stata analizzata, non era stata consapevolmente considerata, siccome l'esistenza stessa della sostanza computabile avrebbe reso impossibile il conseguimento del diritto alle prestazioni (pagg. 6740-6742).
Nelle discussioni parlamentari sulla Riforma delle PC - entrata poi in vigore il 1° gennaio 2021 -, la maggioranza si è espressa a favore dell'introduzione di una soglia di sostanza, che contraddice gli obiettivi del Consiglio federale di ridurre gli effetti soglia esistenti nel sistema delle prestazioni complementari. Soltanto quando il patrimonio di una persona assicurata è inferiore alla soglia di sostanza viene esaminato un diritto alla prestazione complementare (Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 570 pag. 225).
Quale sostanza si devono intendere tutti i beni mobili e immobili e gli averi di proprietà della persona, quali risparmi, azioni, immobili (se non personalmente abitati), eredità, versamenti in conto dalla cassa pensione e anche valori di riscatto delle polizze assicurative sulla vita. Sono escluse le normali masserizie e gli averi secondo la LPP, fintantoché il pagamento non è possibile (Meier Michael E./Renker Jana, Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 1, pag. 4).
Difatti, secondo un principio generale del diritto fiscale, a cui rinvia l'art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI, vengono considerati sostanza risparmi di ogni tipo, azioni nazionali ed estere, obbligazioni, vincite alla lotteria, eredità (anche indivise), valori di riscatto dell'assicurazione sulla vita e il capitale pagato a rate (pagamenti di capitale da parte di assicurazioni e capitali di vecchiaia), gioielli, opere d'arte, importanti somme di denaro contante, prestiti concessi, automobili, così come immobili e fondi, anche all'estero, come pure i beni a cui ha rinunciato (Carigiet/Koch, op. cit., N. 572 pag. 227, N. 582 pag. 229; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden, 1995, pag. 116).
Rientrano nella sostanza anche il contributo di mantenimento versato dai parenti (art. 328 CC) che l'assicurato ha risparmiato, un'indennità versata da un'assicurazione di responsabilità civile a seguito di un incidente della circolazione, l'importo di un capitale rimborsato dall'autore di una truffa, un'indennità versata a titolo di riparazione morale secondo la legge sull'aiuto alle vittime di reati, l'importo di un credito in restituzione risultante dalla nullità di un contratto concluso da un assicurato incapace di discernimento (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, N. 43 pag. 143 ad art. 11). La sostanza comprende dunque tutti i suoi beni mobili e immobili e i diritti personali e reali che gli appartengono (N. 3443.01 DPC); non è determinante da quali entrate è composto il risparmio né per quali motivi si è risparmiato (STF 9C_612/2012 del 28 novembre 2012, consid. 3.2). La sostanza annovera quindi l'insieme dei beni valutabili in denaro, compresi i diritti (Werlen, op. cit., pag. 104).
Nel calcolo della soglia di sostanza non si tiene conto dell'importo esente di Fr. 30'000.- per le persone sole e di Fr. 50'000.- per le coppie sposate di cui all'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.
Secondo il testo letterale e la sistematica di questo disposto, la franchigia si riferisce alla sostanza computabile come reddito e non anche al calcolo della soglia di sostanza, che altrimenti sarebbe di Fr. 130'000.- o di Fr. 250'000.- (Meier Michael E./ Renker Jana, op. cit., pag. 4).
Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria, non sono invece considerati nella soglia di sostanza di cui al capoverso 1 dell'art. 9a LPC.
Anche i debiti ipotecari dell'immobile occupato dal proprietario non sono presi in considerazione (art. 2 cpv. 1 OPC-AVS/AI).
Il Consiglio federale si avvale in questo caso della competenza conferitagli dal nuovo art. 9 cpv. 5 lett. cbis LPC, in base alla quale può disciplinare il computo dei debiti ipotecari per il calcolo della sostanza netta.
Per questi motivi, l'art. 17 cpv. 3 OPC-AVS/AI non si applica al calcolo della sostanza netta di cui all'art. 9a cpv. 1 LPC.
Inoltre, le condizioni di diritto per poter beneficiare delle PC devono essere completamente adempiute soltanto per l'intero periodo in cui le prestazioni sono concesse. Secondo quanto previsto dall'art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI, per stabilire se le condizioni relative alla sostanza sono realizzate è determinante la sostanza disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale la persona assicurata richiede le prestazioni complementari.
Pertanto, se una persona le richiede al 15 dicembre 2021 quando possiede una sostanza di Fr. 99'000.-, ma disponeva al 1° dicembre 2021 ancora di Fr. 100'000.-, essa ha diritto alle PC solo dal 1° gennaio 2022, nella misura in cui le altre condizioni sono adempiute. In caso contrario, il diritto termina alla fine del mese in cui il valore è stato superato (Carigiet/Koch, op. cit., nota 717 pag. 226).
Nel "Commento alla Modifica dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) - Disposizioni d'esecuzione della riforma delle PCp" del gennaio 2020, l'UFAS ha evidenziato che con la Riforma delle PC è stata introdotta una nuova condizione di diritto per poter beneficiare delle prestazioni complementari: la soglia d'ingresso (o d'entrata) della sostanza (art. 2).
Per verificare se la soglia di sostanza ammessa di cui all'art. 9a cpv. 1 LPC sia superata, si considera per principio la stessa sostanza determinante per la rinuncia alla sostanza computata per il calcolo delle PC. Il disciplinamento relativo al calcolo e alla valutazione della sostanza netta di cui agli articoli 17 cpv. 1 e 2 nonché 17a–17e si applica pertanto anche alla determinazione della sostanza netta di cui all'art. 9a cpv. 1 LPC (pag. 6).
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha inoltre rilevato che il diritto alle PC sussiste soltanto fino a quando tutte le condizioni legali sono adempiute. Può capitare che la sostanza di un beneficiario di PC che inizialmente si situava al di sotto della soglia ammessa registri una crescita in seguito a un'eredità o a un altro evento e di conseguenza superi questa soglia e che quindi la persona in questione non adempia più tutte le condizioni di diritto per poter beneficiare delle PC. In tal caso, conformemente all'art. 12 cpv. 3 LPC il diritto alle PC si estingue con effetto dalla fine del mese in cui la sostanza ha superato la soglia consentita.
Per un approfondimento sull'introduzione del principio della soglia di sostanza dal 1° gennaio 2021, si vedano le STCA 33.2023.30 del 26 febbraio 2024; STCA 33.2023.10 del 15 settembre 2023; STCA 33.2022.6 del 23 maggio 2022, STCA 33.2022.19 del 6 ottobre 2022 e per un altro caso sull'argomento la STCA 33.2023.9 del 26 giugno 2023.
Sul tema della soglia di sostanza l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali si è pronunciato anche con le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, che concretizzano le norme esposte.
Per Il N. 2511.03, se nel periodo di riscossione delle PC la sostanza di una persona o di una coppia sposata supera il valore consentito, il diritto alle PC si estingue alla fine del mese in cui il valore è stato superato.
Inoltre, il N. 2512.02 DPC prevede che per il computo della sostanza va tenuto conto anche delle parti di sostanza cui la persona ha rinunciato volontariamente. In proposito sono applicabili i capitoli 3.5.1 e 3.5.3.
2.8. Per quanto concerne la rinuncia alla sostanza, poiché la definizione contemplata all'art. 11a cpv. 2 LPC concretizza la giurisprudenza sviluppata sull'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC e, fino al 31 dicembre 2007, sull'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC, secondo cui i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato sono computati come reddito, i principi che ne sono stati tratti rimangono sostanzialmente applicabili anche dopo il 1° gennaio 2021.
Occorre così ricordare che la LPC stabilisce un principio cardine per cui, ai fini del calcolo della prestazione complementare, sono considerati solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a precisi limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 140 V 267; DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 122 V 394 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).
In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC.
Con STFA P 19/04 del 17 agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).
Carigiet/Koch, op. cit., N. 631 pag. 244, riportano degli esempi tratti dalla prassi e dalla giurisprudenza in cui si computa una rinuncia di sostanza a seguito di un'alienazione:
- liberalità e donazioni
- contributi di mantenimento di familiari ai sensi dell'art. 328 CC
- sostegno finanziario ai figli maggiorenni che non rientra nell'art. 277 cpv. 2 CC
- contributi di mantenimento di parenti o terzi che vanno oltre la garanzia del livello del minimo vitale previsto dalla legge sull'assistenza sociale
- giochi in denaro come lotterie, casinò e poker
- beni che sono stati investiti con alto rischio
- concessione di un prestito a terzi, se fin dall'inizio vi sono concreti indizi che il rimborso è a rischio, per esempio in precedenza il mutuatario non ha rimborsato un prestito
- chi accetta senza motivo una suddivisione dell'eredità particolarmente sfavorevole
- chi successivamente rimborsa beni a dei parenti per dei servizi di assistenza forniti, anche se non è stato pattuito alcun corrispettivo e nemmeno era d'uso.
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spenda la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è quindi limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo giuridico e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un "controllo dello stile di vita" dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/ Koch, op. cit., N. 625 pag. 243).
Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Carigiet/ Koch, op. cit., N. 624 pag. 243 e nota 773 pag. 243). Il sistema delle prestazioni complementari si basa sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa.
Questi concetti sono stati nuovamente ribaditi nella DTF 146 V 306, pubblicata anche in SVR 2020 EL Nr. 10, dove il Tribunale federale ha riconosciuto che il principio del non controllare lo stile di vita era messo sempre più frequentemente in discussione e che lo era pure nella riforma della LPC la cui entrata in vigore, a quel momento prevista - e così è stato - per il 1° gennaio 2021, non poteva però essere anticipata (in particolare art. 11a nLPC).
Nella STF 8C_438/2023 del 18 marzo 2024, pubblicata in DTF 150 V 198 e concernente la rinuncia alla sostanza in ambito di prestazioni transitorie per disoccupati anziani in un caso ticinese, nell'esaminare il "testo dell'art. 13 cpv. 2 e 3 LPTD, praticamente identico a quello dell'art. 11a cpv. 2 e 3 LPC" (cfr. consid. 7.2.3.2), il TF ha ritenuto opportuno "esporre i principi giurisprudenziali sviluppati in ambito di prestazioni complementari al fine di stabilirne la pertinenza nel determinare il modo di interazione tra le fattispecie previste dall'art. 13 cpv. 2 e 3 LPTD" (cfr. consid. 7.2.3.4):
" 7.2.3.4.1 La definizione di rinuncia a parti di sostanza predisposta all'art. 11a cpv. 2 LPC attualmente in vigore corrisponde a quanto sviluppato precedentemente dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 146 V 306 consid. 2.3.1; DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 134 I 65 consid. 3.2; DTF 131 V 329 consid. 4.4; DTF 123 V 35 consid. 1; DTF 115 V 352 consid. 5c). Nei principali casi di rinuncia a seguito di alienazioni, la dottrina include le donazioni e gli anticipi ereditari, citando altresì i contributi di mantenimento a familiari che oltrepassano gli obblighi legali, i giochi in denaro o ancora gli investimenti ad alto rischio (CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, pagg. 244 seg.; MEIER/RENKER, Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, RSAS 2020 pag. 5; MICHEL MOOSER, La prise en compte de la fortune dans le calcul des prestations complémentaires et des subventions aux frais d'acompagnement, Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 2020 pag. 123; RIEMER-KAFKA/WITTWER, Der Verzicht im Sinne von Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG unter besonderer Berücksichtigung der Kapitalauszahlung in der zweiten Säule [2. Teil], RSAS 2013 pag. 424).
7.2.3.4.2 Va quindi rilevato che, da un punto di vista temporale, nel calcolo delle prestazioni complementari è in generale irrilevante la data in cui è stata effettuata la rinuncia (DTF 146 V 306 consid. 2.3.1; sentenze 9C_667/2021 del 17 maggio 2022 consid. 3.3; 9C_435/2017 del 19 giugno 2018 consid. 3.2; 9C_846/2010 del 12 agosto 2011 consid. 4.2.2). La persona che ne fa la richiesta deve partecipare al chiarimento dei fatti giuridicamente rilevanti nell'ambito del suo obbligo di collaborazione (art. 43 cpv. 1 e art. 61 lett. c LPGA in unione con l'art. 2 LPGA e l'art. 1 cpv. 1 LPC). In particolare, in caso di diminuzione straordinaria della sostanza, ella deve allegare e, per quanto possibile, comprovare i fatti che escludono una rinuncia alla sostanza, ovvero se la stessa è stata ceduta in adempimento di un obbligo legale o in cambio di un corrispettivo adeguato. Al riguardo, è applicabile il grado della verosimiglianza preponderante. Una prova è quindi ritenuta dimostrata quando secondo criteri oggettivi vi sono motivi fondati per ritenere corretta un'adduzione di fatto a fronte di altre possibilità ragionevolmente ipotizzabili, che però non entrano in considerazione in maniera decisiva. In assenza di prove, ossia se la persona richiedente non è in grado di sostanziare una tale diminuzione della sostanza o di dimostrarne le ragioni in modo giuridicamente soddisfacente, si presume una rinuncia alla sostanza e si tiene conto di un suo valore ipotetico e del rendimento ad esso attribuibile (DTF 146 V 306 consid. 2.3.2; DTF 121 V 204 consid. 6a; sentenze 9C_667/2021 del 17 maggio 2022 consid. 3.4; 9C_813/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3; 9C_435/2017 del 19 giugno 2018 consid. 3.3). Inoltre, nel ritenere una rinuncia alla sostanza, è ininfluente l'eventuale intenzione della persona interessata di ottenere maggiori prestazioni complementari (sentenza 9C_732/2014 del 12 dicembre 2014 consid. 4.1.3; CARIGIET/KOCH, op. cit., pag. 243).".
Nella STF 8C_12/2024 del 4 luglio 2024 l'Alta Corte ha ricordato al considerando 4.2.2 che già secondo il vecchio diritto, nel calcolo della prestazione complementare venivano considerati come redditi anche i redditi e i valori patrimoniali a cui si era rinunciato (art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC). Tuttavia, non si poteva presumere una rinuncia solo perché una persona, prima di richiedere la prestazione complementare, aveva vissuto al di sopra delle proprie possibilità. La giurisprudenza ha sottolineato che non esiste alcun fondamento giuridico per un "controllo dello stile di vita" di qualsiasi tipo (DTF 146 V 306 consid. 2.3.1). Per valutare una rinuncia alla sostanza ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC, essa si è basata su entrambi i criteri dell'assenza di un obbligo giuridico e dell'assenza di una controprestazione adeguata (equivalente). Ciò valeva espressamente anche per le situazioni in cui una persona aveva vissuto al di sopra delle proprie possibilità prima di presentare la domanda di prestazioni (STF 9C_50/2022 consid. 3.1). Il TF ha evidenziato che nella nuova legge i citati criteri sono ora espressamente menzionati (art. 11a cpv. 2 LPC); in tal modo, si intende mantenere la definizione precedente di rinuncia alla sostanza. La nuova disposizione non comporta quindi alcuna modifica della prassi precedente in materia di rinuncia al reddito o alla sostanza. Pertanto, i requisiti relativi all'assenza di un obbligo giuridico o di un accordo per una controprestazione equivalente non devono essere soddisfatti cumulativamente. Allo stesso modo, l'adempimento di un obbligo morale non è un motivo sufficiente per non considerare un'alienazione come una rinuncia alla sostanza. Il presupposto controprestazione adeguata può di conseguenza essere applicato secondo la prassi precedente.
Riguardo all'applicazione temporale della rinuncia alla sostanza in caso di alienazione, nella STF 8C_12/2024 del 4 luglio 2024 l'Alta Corte ha precisato che, siccome la disposizione dell'art. 11a cpv. 2 LPC non è menzionata al capoverso 3 delle Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC), essa si applica anche alla sostanza a cui si è rinunciato prima dell'entrata in vigore delle modifiche (cfr. consid. 4.2.5).
L'art. 11a cpv. 2 LPC, come già l'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC, non prevede, contrariamente all'art. 11a cpv. 3 LPC in combinato disposto con il cpv. 4, alcuna limitazione temporale per quanto riguarda la presa in considerazione di una rinuncia alla sostanza. Le norme della prescrizione civile (p. es. art. 127 CO) non sono applicabili e la rinuncia alla sostanza deve essere considerata senza limiti di tempo. Una sostanza ipotetica deve quindi essere computata anche se la rinuncia risale a molto tempo fa, poiché tale misura mira proprio a impedire l’ottenimento abusivo di prestazioni complementari. Anche le donazioni risalenti a diversi decenni fa possono quindi essere computate. In caso contrario, la persona assicurata potrebbe rinunciare alla propria sostanza poco più di 10 anni prima di percepire una rendita AVS ai sensi dell'art. 11a cpv. 2 LPC, senza che ciò possa esserle rimproverato al momento di richiedere prestazioni complementari (cfr. consid. 6.1).
Per questo motivo, laddove il ricorrente ha osservato che non v'è un obbligo di conservare per dieci anni o più le pezze giustificative relative a transazioni economiche della vita quotidiana, il Tribunale federale ha ribattuto che la persona che chiede le prestazioni è tenuta, nell'ambito del suo obbligo di collaborare, a partecipare all'accertamento dei fatti rilevanti dal punto di vista giuridico. In particolare, in caso di diminuzione straordinaria della sostanza, deve allegare e, per quanto possibile, anche provare i fatti che escludono una rinuncia alla sostanza. Se una sostanza un tempo esistente non è più disponibile, spetta al richiedente dimostrare che è stata alienata in adempimento di un obbligo giuridico o in cambio di una controprestazione adeguata. A tal fine non è sufficiente né la semplice possibilità di un determinato fatto né la sua plausibilità, ma è necessario il grado di prova della verosimiglianza preponderante. In mancanza di prove, ovvero se il richiedente non riesce a dimostrare una diminuzione (superiore alla media) della sostanza o a fornire una giustificazione giuridicamente valida, secondo la costante giurisprudenza si presume una rinuncia alla sostanza e si computano una sostanza ipotetica e il relativo reddito (cfr. consid. 6.2).
Da un punto di vista temporale, nel calcolo delle prestazioni complementari è in generale irrilevante la data in cui è stata effettuata la rinuncia (DTF 150 V 198 consid. 7.2.3.4.2; DTF 146 V 306, consid. 2.3.1; DTF 120 V 182 consid. 4f; DTF 105 V 84; STF 9C_667/2021 del 17 maggio 2022, consid. 3.3; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002; Carigiet/Koch, op. cit., N. 633, pagg. 245 e 246).
Nella STF 8C_110/2024 del 25 novembre 2024, pubblicata in DTF 151 V 169, l'Alta Corte ha precisato al consid. 6.2 che
" Art. 11a Abs. 2 ELG enthält ebenfalls keine zeitliche Beschränkung in Bezug auf die Berücksichtigung eines Vermögensverzichts, weshalb gemäss Rechtsprechung selbst Schenkungen, die mehrere Jahrzehnte zurückliegen, angerechnet werden können.".
Per valutare se vi sia una controprestazione adeguata per la sostanza oggetto di rinuncia, occorre fare riferimento al rapporto tra prestazione e controprestazione al momento dell'alienazione. Questo momento di valutazione è importante in particolare in caso di alienazione di immobili (Carigiet/Koch, op. cit., N. 634, pag. 246). Per la valutazione di un'eventuale rinuncia è invece determinante la legislazione in vigore al momento dell'inoltro della domanda di prestazioni complementari e non al momento dell'atto di rinuncia, trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b = Pratique VSI 1994 pag. 289; STF 8C_12/ 2024 del 4 luglio 2024, consid. 4.2.5; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.3; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003, consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001, consid. 2c.
2.9. Per quanto concerne la nuova ipotesi di rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza, giusta l'art. 11a cpv. 3 LPC è computata una rinuncia alla sostanza se, a partire dalla nascita del diritto a una rendita per superstiti dell'AVS o a una rendita dell'AI, all'anno è stato speso, senza un valido motivo, oltre il 10% della sostanza. Se la sostanza non supera 100'000 franchi, il limite è di 10'000 franchi all'anno. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce in particolare i validi motivi.
La giurisprudenza (STF 8C_12/2024 del 4 luglio 2024, consid. 4.2.3) ha puntualizzato che questa disposizione completa il capoverso 2, nel senso che il consumo della sostanza non può superare un certo limite massimo, anche in caso di adeguata controprestazione. Si applica quindi alle diminuzioni comprovate della sostanza. Nel calcolo delle PC, indipendentemente dalla prova del consumo fornita, si tiene conto di una rinuncia alla sostanza anche se questa è stata spesa in breve tempo senza che la persona interessata si sia preoccupata del futuro. I limiti fissati consentono di determinare se il patrimonio è stato speso troppo rapidamente (FF 2016 6736). Per contro, secondo il diritto in vigore fino alla fine del 2020, ad eccezione di alcuni casi, non era rilevante quanto e per cosa una persona avesse speso la propria sostanza, purché la riduzione patrimoniale fosse compensata da una controprestazione adeguata. Soprattutto, era irrilevante anche il periodo in cui il denaro era stato speso e il rapporto tra la spesa e la sostanza complessiva. La nuova legge stabilisce che i (futuri) beneficiari di rendita AVS e AI possono spendere al massimo una certa somma di denaro all'anno prima che il consumo sia legalmente riconosciuto come una rinuncia.
Il Tribunale federale ha inoltre affermato, al considerando 4.2.1, che mentre secondo la normativa in vigore fino al 31 dicembre 2020 la sostanza di una persona che presentava una richiesta di prestazioni veniva presa in considerazione solo nell'ambito del cosiddetto consumo di sostanza, con la riforma delle PC e la soglia ivi prevista, alla persona assicurata viene ora richiesto un consumo di sostanza effettivo fino al raggiungimento della soglia di sostanza.
Riguardo alla novità della codificazione della nozione di rinuncia nelle norme in vigore dal 1° gennaio 2021 Karin Anderer, Die Revision der Ergänzungsleistungen (EL) - Ein Überblick, in: ZKE 2020 pag. 467, ha osservato che la Riforma delle PC ha introdotto l'art. 11a LPC, che definisce tre categorie di rinuncia, di cui la categoria elencata al capoverso 3 "Rinuncia in caso di dispendio eccessivo" rappresenta una nuova forma di rinuncia.
L'autrice ha evidenziato che il capoverso 1 si riferisce alla rinuncia a esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, il capoverso 2 alla rinuncia ad altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali e il capoverso 3 alla rinuncia in caso di dispendio eccessivo.
In merito a quest'ultima nuova categoria di rinuncia, la giurista ha rilevato che essa comporta grandi difficoltà. Chi consuma una parte del proprio patrimonio in un breve periodo di tempo, cioè troppo velocemente, senza che vi sia un motivo valido per farlo, deve poi lasciarsi computare una rinuncia alla sostanza.
Il problema è che nel caso dei beneficiari di rendita di vecchiaia dell'AVS, la rinuncia viene presa in considerazione già dieci anni prima la nascita del diritto alla rendita (art. 11a cpv. 4 LPC). Questa modifica, secondo l'autrice, è molto controversa, tanto che anche la dottrina la critica e la definisce un "controllo statale dello stile di vita" e una "violazione di un tabù" e si chiede addirittura se "sotto la veste di una "lotta contro gli abusi" ampiamente accettata, alla fine sia stata introdotta solo un'altra misura di risparmio" (pag. 477).
Karin Anderer ha inoltre ricordato che le Disposizioni transitorie della LPC prevedono che può essere presa in considerazione soltanto la sostanza che è stata consumata in eccesso dopo il 1° gennaio 2021 (pag. 478).
Allo stesso modo, Michael Meier e Jana Renker, Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 pag. 1, hanno rammentato che con le nuove norme v'è stato un cambio di paradigma, poiché se fino alla Riforma delle PC, ad eccezione di alcune fattispecie, era irrilevante quanto e per cosa una persona avesse speso la propria sostanza, ora il legislatore ha stabilito l'importo massimo che i beneficiari AVS/AI possono spendere all'anno prima che il consumo sia considerato legalmente una rinuncia. Essi hanno osservato che il Consiglio federale ha giustificato questa estensione della fattispecie sulla rinuncia di sostanza affermando che l'alienazione di sostanza in un breve periodo di tempo, senza preoccuparsi per il futuro, dovrebbe essere sanzionata. A loro dire, invece, il vero motivo dell'estensione del capoverso 3 è probabilmente il timore diffuso che gli assicurati possano vivere una vita di lusso prima di ricevere le PC e sperperare i soldi risparmiati in champagne e vacanze in crociera sapendo che in seguito saranno sostenuti dallo Stato con le prestazioni complementari (pag. 8).
Carigiet/Koch, op. cit., al N. 638 pag. 247 hanno spiegato che il periodo da considerare per i beneficiari di una rendita per superstiti e di una rendita di invalidità è quello che intercorre tra l'inizio della rendita e la richiesta di prestazioni complementari. Per i beneficiari di una rendita di vecchiaia dell'AVS, il periodo da considerare è ancora più ampio, visto che l'art. 11a cpv. 4 LPC prevede che le regole sul consumo di sostanza non consentito di cui al capoverso 3 si applicano anche per i dieci anni precedenti la nascita del diritto alla rendita. Di fatto, ciò significa che il controllo dello stile di vita viene effettuato retroattivamente a partire dai 55 anni e, per le donne che percepiscono la rendita di vecchiaia anticipata, a partire dai 52 anni. Tuttavia, il periodo da considerare inizia al più presto al 1° gennaio 2021 e termina al 31 dicembre dell'anno precedente l'anno civile per il quale viene effettuato il calcolo delle prestazioni complementari.
Sulla questione del controllo dello stile di vita, indirettamente quindi ancora presente dal 1° gennaio 2021, va osservato che il Consiglio federale ha introdotto all'art. 17d OPC-AVS/AI il capoverso 3 lettera b che, su rinvio dell'art. 11a cpv. 3 LPC, prevede sei validi motivi giustificativi del consumo di sostanza. Secondo questa norma, la possibilità di giustificare il normale sostentamento (cifra 6) assume una grande importanza pratica, giacché riduce notevolmente il problema di un eccessivo controllo dello stile di vita introdotto con la Riforma delle PC. Poiché l'evoluzione della sostanza è valutata retroattivamente fino a oltre 10 anni, le normali spese per il sostentamento di una persona costituiscono un motivo giustificativo importante per la riduzione della sostanza. Eventi quali la disoccupazione, l'occupazione a tempo parziale, i divorzi, le perdite di guadagno dovute a malattia, ecc. fanno sì che i risparmi debbano essere utilizzati per far fronte alle spese abituali (Carigiet/Koch, op. cit., N. 648 pag. 251).
Per stabilire quindi l'importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza, va posto a confronto il dispendio della sostanza effettivo con quello consentito (art. 17d cpv. 1 OPC-AVS/AI) e poi verificato il sussistere di validi motivi per la diminuzione della sostanza (art. 17d cpv. 3 OPC-AVS/AI). Per determinare se c'è un consumo ingiustificato di sostanza, a cui segue la verifica dei validi motivi specificati all'art. 17d cpv. 3 OPC-AVS/AI, si deve perciò procedere con il calcolo delle spese per il normale sostentamento e paragonarle con il reddito conseguito (Carigiet/Koch, op. cit., N. 651 pag. 252 e seg.). L'eventuale importo residuo è considerato quale rinuncia alla sostanza e va ridotto di Fr. 10'000 all'anno fino al 1° gennaio dell'anno per cui è riscossa la prestazione (art. 17 OPC-AVS/AI).
Per quanto concerne l'entrata in vigore di queste modifiche, Michael Meier e Jana Renker hanno ricordato che il capoverso 3 delle Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) limita il controllo del consumo di sostanza previsto dall'art. 11a cpv. 3 e 4 LPC alla "sostanza spesa dopo l'entrata in vigore della presente modifica". Essi hanno rilevato, quindi, che non è possibile un controllo retroattivo e più esteso del consumo di sostanza che è avvenuto prima dell'entrata in vigore della Riforma delle PC (pag. 13).
Anche Carigiet/Koch, op. cit., N. 638 pag. 248, precisano che il periodo da considerare inizia a decorrere al più presto al 1° gennaio 2021 in virtù del capoverso 3 delle Disposizioni transitorie del 22 marzo 2019. In tal senso pure il N. 3533.04 DPC.
In effetti, in base al capoverso 3 delle Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC), l'art. 11a capoversi 3 e 4 LPC si applica soltanto alla sostanza che è stata consumata dopo l'entrata in vigore della modifica della LPC e quindi dopo il 1° gennaio 2021 (DTF 150 V 198 consid. 7.1.2.2; STF 8C_12/2024 del 4 luglio 2024, consid. 4.2.5). Il N. 3533.01 DPC concretizza questo principio.
2.10. Per quanto concerne il capoverso 4 dell'art. 11a LPC, secondo cui per i beneficiari di una rendita di vecchiaia dell'AVS il capoverso 3 si applica anche per i dieci anni precedenti la nascita del diritto alla rendita, questa norma non è stata prevista nel Messaggio del Consiglio federale del 2016 sulla Riforma delle PC, ma è stata introdotta dal Parlamento in un secondo momento.
Dai dibattiti del Consiglio nazionale concernenti l'art. 11a cpv. 3 e 4 LPC avvenuti il 14 marzo 2018 (https://www.parlament.ch/it/ ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen? SubjectId=42880), risulta infatti che è stata adottata la proposta della maggioranza che ha voluto modificare il capoverso 3 del Messaggio del Consiglio federale e introdurre l'attuale capoverso 4 (BU 2018 pag. 464 seg.).
Questa soluzione è stata discussa il 30 maggio 2018 in seno alla Commissione del Consiglio degli Stati (https://www.parlament.ch/it/ ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId =43248), che ha riferito che il Consiglio nazionale ha introdotto un limite temporale nella disposizione sulla rinuncia agli averi di sostanza per le persone con una rendita di vecchiaia. Nel caso delle rendite d'invalidità e di quelle per i superstiti, il consumo eccessivo di sostanza non può invece essere pianificato.
Pertanto, per le persone beneficiarie di una rendita d'invalidità o di una rendita per superstiti, la disposizione sul consumo eccessivo di sostanza dovrebbe essere applicata solo quando il diritto è sorto. La Commissione si è detta d'accordo con il Consiglio nazionale senza presentare una contro-mozione (BU 2018 pag. 321) e l'art. 11a cpv. 3 e 4 LPC è stato così introdotto nel suo tenore attuale.
Come per il capoverso 3, il dispendio eccessivo avvenuto prima della nascita del diritto del richiedente si riferisce anche per l'art. 11a cpv. 4 LPC solo alla sostanza spesa dal 1° gennaio 2021: "Infatti, l'art. 11a cpv. 4 LPC estende espressamente l'applicazione dell'art. 11a cpv. 3 LPC ai dieci anni precedenti la nascita del diritto alla rendita di vecchiaia AVS, pur sempre considerando soltanto la sostanza spesa dopo l'entrata in vigore della riforma delle PC" (DTF 150 V 198 consid. 7.2.3.3).
2.11. Sulla tematica della rinuncia alla sostanza, nel citato Messaggio del 16 settembre 2016 concernente la modifica della LPC (Riforma delle PC) (FF 2016 6705) il Consiglio federale ha esposto la situazione iniziale e la normativa vigente, ricordando in particolare quanto segue (FF 2016 6736):
" Secondo la giurisprudenza non può essere computata una rinuncia alla sostanza, se la controprestazione è adeguata [DTF 122 V 394], a prescindere dal fatto che questa serva o meno a coprire il fabbisogno vitale. Ne consegue che un assicurato può condurre uno stile di vita lussuoso e, dopo aver consumato la sostanza, presentare una richiesta di PC senza essere penalizzato. Anche gli averi del 2° pilastro prelevati in forma di capitale sono considerati nel calcolo delle PC ed esaminati per stabilire se vi è stata una rinuncia. Tuttavia, come per la sostanza, anche questi averi possono essere spesi senza che questo comporti sanzioni nel quadro del calcolo delle PC. In generale, l'assenza di sanzioni può indurre a consumare rapidamente l'intera sostanza e produrre situazioni scioccanti, in particolare quando sono gli averi del 2° pilastro a essere spesi con finalità del tutto diverse dalla previdenza. (…)".
E sulla modifica della legge l'Esecutivo federale si è pronunciato nei seguenti termini (FF 2016 6736):
" Introduzione nella legge di una definizione di rinuncia alla sostanza
Per garantire la trasparenza e la certezza del diritto, si propone di introdurre nella legge una definizione della nozione di rinuncia alla sostanza. La definizione proposta riprende a grandi linee quella della giurisprudenza. È pertanto considerata rinuncia alla sostanza la rinuncia a beni da parte dell'assicurato senza un obbligo legale, motivi gravi o una controprestazione adeguata. Inoltre, per evitare che l'assicurato consumi la sostanza (compreso il capitale del 2° pilastro) troppo rapidamente e poi presenti una richiesta di PC all'AVS o all'AI o di un nuovo calcolo delle PC, si propone di introdurre un limite di spesa annuo oltre il quale dovrà essere computata una rinuncia alla sostanza anche in caso di prova di una controprestazione adeguata. Il limite proposto dal disegno per stabilire se la sostanza sia consumata troppo rapidamente è del 10 per cento all'anno. Oltre questo limite, le spese non giustificate né da un obbligo legale né da altri motivi particolarmente validi saranno computate quale rinuncia alla sostanza. Il limite del 10 per cento all'anno consente di tenere conto dello stile di vita di ciascuno in funzione della sostanza di cui dispone. È tuttavia prevista un'eccezione nel caso in cui la sostanza non superi i 100 000 franchi, dato che una limitazione del 10 per cento sarebbe troppo restrittiva. In questo caso, il limite di spesa autorizzato sarà di 10 000 franchi all'anno.".
Nel Commento ai singoli articoli, all'art. 11a LPC "Rinuncia a proventi e beni" (FF 2016 6777) nel suo Messaggio il Consiglio federale ha indicato quanto segue:
" Questo articolo disciplina la rinuncia a proventi e beni, attualmente regolamentata nell'articolo 11 capoverso 1 lettera g. In caso di rinuncia a proventi, il nuovo articolo opera una distinzione tra la rinuncia a un reddito dell'attività lucrativa (cpv. 1) e quella ad altri proventi (cpv. 2). Il capoverso 3 dà inoltre una definizione più ampia della nozione di rinuncia alla sostanza.
Cpv. 1: questo capoverso disciplina il computo dei redditi dell'attività lucrativa cui una persona ha rinunciato (redditi ipotetici dell'attività lucrativa). La disposizione conferma sostanzialmente la prassi vigente in materia. (…).
Cpv. 2: questo capoverso dà una definizione chiara del concetto di rinuncia, che al momento non è prevista a livello di legge. Tuttavia, non comporta modifiche della prassi vigente in materia di rinuncia a proventi o beni. Le condizioni dell'assenza di un obbligo legale e di una controprestazione adeguata non sono cumulative. Inoltre, l'adempimento di un dovere morale non è sufficiente affinché un'alienazione non venga considerata una rinuncia. Va pertanto computata una rinuncia alla sostanza se i contributi di mantenimento versati a un familiare superano il minimo vitale di quest'ultimo [DTF 121 V 204]. Per quanto concerne la condizione della controprestazione adeguata, non v'è motivo di discostarsi dalla prassi vigente: una controprestazione è considerata adeguata se corrisponde almeno al 90 per cento dell'importo della prestazione [DTF 122 V 394]. Per i beni di consumo e i servizi, la controprestazione è considerata adeguata se la persona che presenta una domanda di PC fornisce la prova di acquisto. Per contro, i giochi d'azzardo, le lotterie e altri giochi da casinò non forniscono alcuna controprestazione adeguata e la sostanza persa in tal modo costituisce una rinuncia alla sostanza allo stesso titolo di una donazione. Lo stesso vale se la sostanza è stata oggetto di un investimento imprudente che una persona ragionevole, considerate le circostanze, non avrebbe effettuato [STF 9C_507/2011 del 1° dicembre 2011].
Cpv. 3: questo capoverso completa il capoverso 1 [recte: 2] specificando che, anche se la controprestazione è adeguata, la sostanza spesa non può eccedere un certo limite. Questo implica che, anche in presenza di una prova delle spese, in sede di calcolo della PC si considererà come una rinuncia il caso in cui la sostanza è stata spesa in un breve lasso di tempo senza che la persona si sia preoccupata del futuro. Le perdite di sostanza involontarie, ovvero non riconducibili a un comportamento intenzionale o imprudente del beneficiario di PC, non costituiscono una spesa della sostanza e non rientrano quindi nel campo d'applicazione di questa disposizione. Di conseguenza, non sarà considerata una rinuncia alla sostanza il caso di una perdita inattesa dovuta a un investimento patrimoniale effettuato razionalmente o all'inesigibilità di un prestito non prevedibile al momento della sua concessione.
I limiti fissati permettono di determinare se la sostanza sia stata spesa troppo rapidamente oppure no. Se l'organo esecutivo constata una rinuncia alla sostanza, va applicata la riduzione di 10 000 franchi l'anno prevista all'articolo 17a capoverso 1 OPC-AVS/AI, come avviene già oggi.
Il Consiglio federale disciplinerà i dettagli dell'applicazione della presente disposizione. Le spese giustificate da un «valido motivo» includono segnatamente le spese effettuate per garantire la copertura del minimo vitale dei beneficiari di PC e per preservare il valore di beni immobili di loro proprietà, le spese delle cure dentarie e varie spese di malattia o d'invalidità non coperte né dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, né dall'AI o dalle PC.".
Il citato Commento allestito dall'UFAS nel gennaio 2020 sulla Modifica dell'OPC-AVS/AI si esprime come segue in merito agli articoli 17b, 17c, 17d e 17e:
" Art. 17b Rinuncia a parti di sostanza. Principio
Il nuovo articolo 11a capoverso 3 LPC estende il computo della rinuncia alla sostanza ai casi in cui una persona ha speso una parte consistente della propria sostanza in breve tempo e senza un valido motivo. Il nuovo articolo 17b OPC-AVS/AI stabilisce pertanto che la rinuncia può essere computata in due casi:
– se una persona ha alienato parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuta e la controprestazione equivale a meno del 90 per cento del valore della prestazione (lett. a); o
– se nel periodo da considerare una persona ha speso la sua sostanza in misura superiore al limite consentito dall'articolo 11a capoverso 3 LPC (lett. b).
Nei casi di cui alla lettera a non vi saranno cambiamenti rispetto alla prassi vigente, che si fonda sulla giurisprudenza [DTF 122 V 394]. Di conseguenza, non sarà computata una rinuncia se parti di sostanza sono alienate per adempiere obblighi derivanti da norme giuridiche o sentenze giudiziarie, come ad esempio il pagamento di una pena pecuniaria, di un'indennità in capitale in caso di divorzio o di un'imposta diretta. Se non sussistono tali obblighi, andrà sempre presunta una rinuncia alla sostanza, qualora la controprestazione ricevuta per l'alienazione della sostanza non sia adeguata. L'adeguatezza della controprestazione andrà presunta se essa ammonta almeno al 90 per cento del valore della prestazione. Di conseguenza, sarà computata una rinuncia alla sostanza non soltanto nel caso di una donazione, ma anche nel caso di una vendita di parti di sostanza a un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato o di acquisto di un oggetto a un prezzo eccessivo.
Art. 17c Importo della rinuncia in caso di alienazione
Il principio secondo cui l'importo della rinuncia corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione è già sancito nel diritto vigente.
Art. 17d Importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza
Cpv. 1 e 2
Questi due capoversi stabiliscono le modalità per calcolare l'importo della rinuncia alla sostanza. L'importo viene calcolato deducendo il valore complessivo del dispendio consentito della sostanza dalla somma delle spese effettive dell'assicurato (cpv. 1). Il capoverso 2 definisce come si calcola il dispendio consentito. Il calcolo avverrà separatamente per ogni anno del periodo da considerare e sarà pari al 10 per cento della sostanza, o a 10 000 franchi per una sostanza fino a 100 000 franchi (art. 11a cpv. 3 LPC), in base all'importo della sostanza al 1° gennaio dell'anno in questione. Per una sostanza di 150 000 franchi, ad esempio, sarà dunque consentito un dispendio di 15 000 franchi. Se l'anno successivo la sostanza sarà di 140 000 franchi, per quell'anno sarà ammesso un dispendo di 14 000 franchi ecc. I singoli importi annui saranno sommati per determinare il valore complessivo del dispendio consentito.
Cpv. 3
Questo capoverso stabilisce quali elementi della sostanza non sono considerati per la determinazione dell'importo della rinuncia e per quali motivi il dispendio della sostanza consentito può essere eccezionalmente superato.
Lett. a
Il consumo della sostanza è una parte della sostanza computata come reddito ogni anno nel calcolo delle PC (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. c LPC). Questo computo comporta una riduzione dell'importo delle PC versate. Per poter provvedere al proprio sostentamento, però, un beneficiario di PC deve utilizzare la propria sostanza nei limiti del consumo della sostanza computato. Questo consumo non rappresenta dunque una rinuncia alla sostanza. Pertanto, le diminuzioni della sostanza fino a concorrenza del consumo della sostanza non vanno considerate per la determinazione dell'importo della rinuncia alla sostanza e il beneficiario di PC non è tenuto a giustificarle. Sono fatti salvi i casi di cui all'articolo 17b lettera b.
Lett. b
Secondo quanto stabilito nell'articolo 11a capoverso 3 LPC, il Consiglio federale definisce i validi motivi per cui il dispendio della sostanza consentito può essere superato, enumerandoli esaustivamente sotto questa lettera.
N. 1–5: questi numeri elencano le spese dovute a validi motivi, che giustificano il superamento della soglia ammessa per il dispendio della sostanza. L'assicurato dovrà provare che le sue spese superiori alla soglia sono riconducibili a uno di questi motivi.
N. 6: per gli anni precedenti la riscossione delle PC costituiscono un valido motivo anche le spese correnti per il sostentamento di una persona. In seguito alla perdita del posto di lavoro o alla diminuzione del grado d'occupazione, ad esempio, una persona può trovarsi costretta a impiegare i propri risparmi per coprire le sue spese correnti. In tal caso, la prova andrà fornita non in termini assoluti, ma con probabilità preponderante. In particolare andrà tenuto conto anche della situazione individuale della persona.
Lett. c
Per la determinazione dell'importo della rinuncia non sono considerate nemmeno le perdite di sostanza involontarie. A differenza di quanto previsto per i casi di cui alla lettera b, in questo caso l'onere della prova non può essere a carico dell'assicurato, dato che è difficile provare perdite involontarie di sostanza, come pure perdite impreviste in borsa o perdite dovute al mancato rimborso di un credito.
Lett. d
Le prestazioni in denaro ricevute da una persona in quanto vittima di una lesione della personalità, di un reato o di una misura coercitiva a scopo assistenziale potranno essere impiegate a discrezione dal beneficiario. Se utilizzerà il denaro per scopi propri, ricevendo una contro-prestazione adeguata, non dovrà temere che il suo dispendio comporti una riduzione delle PC.
La presente lettera prevede dunque che i versamenti a titolo di riparazione morale, incluso il contributo di solidarietà secondo la legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, non siano presi in considerazione per il calcolo della rinuncia alla sostanza.
Art. 17e Computo della sostanza cui si è rinunciato
Questo articolo corrisponde al vigente articolo 17a OPC-AVS/AI. Il capoverso 1 viene adeguato in modo da precisare che l'importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato comprende sia la rinuncia alla sostanza senza obbligo giuridico e senza controprestazione adeguata secondo l'articolo 11a capoverso 2 LPC sia la rinuncia alla sostanza dovuta a un dispendio eccessivo della sostanza secondo l'articolo 11a capoverso 3 LPC.".
2.12. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC) edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, regolano al capitolo 3.5.3 la rinuncia a parti di sostanza e indicano che l'importo della sostanza computabile cui si è rinunciato si compone della sostanza cui si è rinunciato in seguito all'alienazione di sostanza (3.5.3.2) e della sostanza cui si è rinunciato in seguito al dispendio eccessivo della sostanza (3.5.3.3) (N. 3531.01 DPC; su questi aspetti si veda la STCA 33.2025.22 del 10 settembre 2025).
Riguardo alla "Rinuncia in caso di alienazione", le Direttive prevedono, oltre all' "Alienazione di un immobile", anche l'ipotesi della "Diminuzione non comprovata della sostanza".
Per il N. 3532.09 DPC, quando si rileva una diminuzione considerevole della sostanza e il beneficiario non può comprovare lo scopo per il quale è stato utilizzato il denaro, per principio si deve presumere una rinuncia alla sostanza.
Secondo il N. 3532.10 DPC, se negli anni in cui si è verificata la diminuzione della sostanza il beneficiario di PC e i suoi familiari disponevano di un reddito sufficiente, l'importo della rinuncia alla sostanza corrisponde a quello della diminuzione della sostanza. Se invece disponevano di un reddito insufficiente, si considera rinuncia alla sostanza unicamente la differenza tra la diminuzione non comprovata della sostanza e la parte della sostanza che si è dovuta consumare per il sostentamento.
Giusta il N. 3532.11 DPC, il reddito è considerato sufficiente se è superiore a un importo forfettario applicabile per il sostentamento e insufficiente se è inferiore. Per la determinazione dell’importo forfettario applicabile e del reddito, occorre tenere conto del beneficiario di PC, del suo coniuge e dei figli che al momento della rinuncia alla sostanza erano minorenni o, se in formazione, non avevano ancora compiuto i 25 anni di età.
L'importo forfettario per il sostentamento viene determinato moltiplicando l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale di una persona sola secondo l'allegato 5.1 per il relativo fattore secondo l'allegato 8 (N. 3532.12 DPC).
Il N. 3532.13 DPC indica che sono computate quale reddito tutte le prestazioni periodiche, incluse le entrate di cui all'articolo 11 capoverso 3 LPC. Ne è escluso il valore locativo dell'abitazione ad uso proprio. Il reddito netto da attività lucrativa va computato integralmente, vale a dire senza deduzione di una franchigia né riduzione di un terzo o del 20%.
Infine, per il N. 3532.15 DPC, la parte di sostanza che si è dovuta consumare per il mantenimento a causa di un reddito insufficiente corrisponde alla differenza tra l'importo forfettario applicabile per il mantenimento, inclusi i contributi di mantenimento, e il reddito effettivo (v. esempi di calcolo nell'allegato 14.4).
Per quanto concerne il "Dispendio eccessivo della sostanza", le Direttive concretizzano sostanzialmente le norme legali.
Inoltre, dopo avere precisato che esse sono applicabili soltanto alle riduzioni della sostanza verificatesi dal 1° gennaio 2021 in poi (N. 3533.01 DPC), le DPC esplicitano in particolare, per ciò che concerne la fattispecie in esame, i punti seguenti.
Per il N. 3533.02 DPC vi è dispendio eccessivo della sostanza se:
– nel periodo da considerare una persona ha speso la sua sostanza in misura eccessiva; e
– non vi sono motivi che giustificano il dispendio eccessivo della sostanza.
Giusta il N. 3533.04 DPC, per i beneficiari di una rendita per superstiti dell'AVS o di una rendita AI il periodo da considerare decorre dal 1° gennaio dell'anno che segue l'inizio del diritto alla rendita, ma al più presto dal 1° gennaio 2021.
Secondo il N. 3533.09 DPC, se nel periodo da considerare si verifica una rinuncia in seguito ad alienazione di parti di sostanza secondo il numero 3.5.3.2, questa sostanza alla quale si è rinunciato va dedotta dal dispendio della sostanza effettivo (v. esempio di calcolo c nell'allegato 14.4).
Per il N. 3533.10 DPC, per determinare il dispendio della sostanza consentito nel periodo da considerare, si calcola separatamente il dispendio consentito per ogni anno civile del periodo da considerare. I singoli importi annui sono poi sommati (v. esempi nell'allegato 14.4).
Se il dispendio effettivo della sostanza nel periodo da considerare è inferiore al dispendio consentito, non sussiste alcuna rinuncia alla sostanza. Se invece è superiore, va valutato se per il dispendio eccessivo della sostanza vi sia uno dei motivi giustificativi di cui ai N. 3533.12–3533.26 (N. 3533.11 DPC).
Il N. 3533.12 DPC indica che sono considerati motivi giustificativi segnatamente:
– il sostentamento (v. N. 3533.13–3533.19);
– le riduzioni della sostanza dovute a un altro valido motivo (v. N. 3533.20–3533.24);
– le perdite di sostanza involontarie (v. N. 3533.25);
– il dispendio di versamenti a titolo di riparazione morale (v. N. 3533.26).
Per quanto concerne il sostentamento, il N. 3533.13 DPC dispone che nel caso delle persone con un reddito insufficiente si presume che una parte della sostanza debba essere spesa per il sostentamento. Il beneficiario di PC non è tenuto a comprovare queste spese. Il servizio PC deve computare da sé un determinato importo.
Inoltre, secondo il N. 3533.14 DPC questo importo corrisponde:
– per il periodo precedente la riscossione delle PC, alla differenza tra un importo forfettario per il sostentamento in funzione del numero di persone e le entrate effettive del beneficiario di PC e dei suoi familiari (v. esempi nell'allegato 14.4);
– per il periodo della riscossione delle PC, al consumo della sostanza secondo il capitolo 3.4.4.1 e quindi, giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. c LPC, a un quindicesimo della sostanza netta oppure a un decimo o ancora a un quinto.
Per il N. 3533.15 DPC, l'importo forfettario per il sostentamento viene determinato moltiplicando l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale di una persona sola secondo l'allegato 5.1 per il relativo fattore secondo l'allegato 8.
Per la determinazione dell'importo forfettario applicabile e del reddito, occorre tenere conto del beneficiario di PC, del suo coniuge e dei figli che al momento della rinuncia alla sostanza erano minorenni o, se in formazione, non avevano ancora compiuto i 25 anni di età (N. 3533.16 DPC).
Giusta il N. 3533.18 DPC, sono computate quale reddito tutte le prestazioni periodiche, incluse le entrate di cui all'articolo 11 capoverso 3 LPC. Ne è escluso il valore locativo dell'abitazione ad uso proprio. Il reddito da attività lucrativa va computato integralmente, vale a dire senza deduzione di una franchigia né riduzione di un terzo o del 20 per cento.
Il N. 3533.19 DPC indica che gli importi di cui al N. 3533.14 si applicano anche nei casi in cui è comprovato che il beneficiario di PC e i suoi familiari hanno speso di più per il sostentamento.
Infine, per determinare la sostanza a cui si è rinunciato, il N. 3533.27 DPC prevede che se il dispendio effettivo della sostanza nel periodo da considerare è superiore al dispendio consentito secondo il N. 3533.08, dal dispendio eccessivo della sostanza – ovvero dalla differenza tra il dispendio effettivo e quello consentito – vanno dedotti dapprima le spese per provvedere al sostentamento di cui al N. 3533.14 ed eventuali versamenti a titolo di riparazione morale di cui al N. 3533.26.
Per il N. 3533.28 DPC, successivamente, se resta ancora un importo residuo, ne vanno dedotte le riduzioni della sostanza dovute a un altro valido motivo di cui al N. 3533.20 e le perdite di sostanza involontarie di cui al N. 3533.25.
Il N. 3533.29 DPC specifica che l'eventuale importo ancora residuo è considerato quale rinuncia alla sostanza. Questa va computata dal 1° gennaio dell'anno che segue l'anno civile in cui si è verificato il dispendio eccessivo della sostanza (v. esempio a nell'allegato 14.4).
Per una critica della dottrina in merito alle DPC sulla rinuncia alla sostanza rispettivamente per uno schema riassuntivo sui passi da intraprendere per esaminare se ci si trova in presenza di una rinuncia alla sostanza e in quale misura, Carigiet/Koch, op. cit., N. 640 pag. 249, N. 650 pag. 252 e N. 651 pag. 252 e seg.
2.13. Nella STF 9C_667/2021 del 17 maggio 2022 (pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 11) il Tribunale federale ha verificato se v'è stata una rinuncia di sostanza, laddove nel 2015 il richiedente le prestazioni complementari ha prelevato un capitale di libero passaggio di poco più di Fr. 250'000.- e in seguito la sua sostanza ha continuato a diminuire; poi, nel 2020 ha formulato domanda di prestazioni complementari. Il TF ha concluso che ci si poteva fondare sulle DPC nel tenore valido dal 1° gennaio 2021 allestite sulla base della Riforma delle PC (art. 11a LPC), entrata anch'essa in vigore quel giorno, anche se non erano ancora formalmente applicabili al caso esaminato.
Per la nostra Massima Istanza, un "calcolo complessivo" su tutti gli anni non è conforme al diritto federale, perché per gli anni in cui non c'è un disavanzo (deficit) di redditi, le spese forfettarie per il sostentamento non possono essere prese in considerazione; queste spese servono in effetti unicamente per determinare se e in quale misura un beneficiario di PC ha dovuto attingere alla propria sostanza per fare fronte al proprio sostentamento. Per gli anni in cui il reddito è sufficiente non è possibile prendere in considerazione le spese forfettarie per il sostentamento. Il "calcolo complessivo" previsto dal TCA comporterebbe che le spese documentate sarebbero prese in considerazione anche senza una diminuzione della sostanza effettiva nell'anno in questione, ciò che non è in linea con il principio secondo cui esse possono essere dedotte solo fino a concorrenza dell'importo della diminuzione della sostanza nell'anno in cui sono state effettuate (cfr. consid. 6.2).
Per quanto riguarda la questione di cosa debba essere considerato un reddito sufficiente in questo senso, l'Alta Corte si è allineata al procedere del Tribunale cantonale, che si è basato sui NN. 3532.11 e 3532.12 DPC, nella versione in vigore del 1° gennaio 2021, che si riferiscono all'art. 11a cpv. 2 LPC, che non è applicabile al caso in esame ma, secondo il Messaggio del 2016, non comporta alcuna modifica della prassi precedente. Le nuove Direttive rappresentano una concretizzazione convincente dei requisiti legali per la valutazione della rinuncia di sostanza in base alla situazione giuridica vigente fino al 31 dicembre 2020 e possono quindi essere prese in considerazione senza che ciò equivalga a un'applicazione inammissibile di una legge non ancora entrata in vigore. Secondo queste Direttive, il reddito è considerato come sufficiente se è superiore a un importo forfettario applicabile per il sostentamento e come insufficiente se è inferiore a questo importo (N. 3532.11 DPC). L'importo forfettario corrispondente è determinato moltiplicando l'importo destinato alla copertura dei fabbisogni vitali generali di una persona sola secondo l'Allegato 5.1 DPC per il fattore corrispondente secondo l'Allegato 8 DPC (N. 3532.12 DPC), che per una persona sola equivale al fattore 3,2 (cfr. consid. 7.2).
Pertanto, si devono prendere in considerazione gli importi forfettari fattorizzati come spese di sostentamento ammissibili negli anni precedenti la riscossione della PC annua in analogia con i N. 3532.11 e N. 3532.12 DPC (cfr. consid. 7.3).
In seguito, le spese per il normale sostentamento dell'assicurato (ossia gli importi forfettari fattorizzati, cfr. consid. 7.3) devono essere paragonate ai redditi effettivi (cfr. consid. 4.3) e una eventuale differenza fra questi due importi dà luogo al rispettivo deficit annuo dovuto a un reddito insufficiente (cfr. consid. 7.4).
L'importo della rinuncia di sostanza risulta poi dal confronto tra la diminuzione della sostanza dopo la deduzione delle spese documentate (cfr. consid. 6.3) e il deficit di reddito effettivo nel rispettivo anno (cfr. consid. 7.4).
Il Tribunale federale ha quindi concluso che negli anni in cui il deficit di reddito è superiore alla rispettiva diminuzione della sostanza (come nel caso del 2016 e del 2019), non deve essere imputata alcuna rinuncia alla sostanza. Se, invece, il deficit di reddito è inferiore alla rispettiva diminuzione di sostanza (come negli anni 2015, 2017 e 2018), la differenza deve essere considerata come una rinuncia alla sostanza (cfr. consid. 7.5).
Infine, bisogna ancora considerare quale ammortamento la riduzione di Fr. 10'000.- annui sulla sostanza a cui si è rinunciato (art. 17a OPC-AVS/AI) (cfr. consid. 7.6).
Per degli esempi in cui l'Alta Corte ha invece concluso che un'applicazione dell'art. 11a LPC non ancora entrato in vigore non era possibile in ragione dell'inammissibile effetto anticipato positivo della legge, e ha quindi ribadito che fino al 31 dicembre 2020 il sistema delle prestazioni complementari non offriva la possibilità di procedere a un controllo dello stile di vita e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità: DTF 146 V 306 consid. 2.6.2; STF 9C_50/ 2022 del 17 maggio 2022.
2.14. Sempre il 17 maggio 2022, con la citata STF 9C_50/2022 la nostra Massima Istanza si è chinata su una domanda di prestazioni complementari del 2020 respinta per un'eccedenza di redditi dovuta al computo di una rinuncia alla sostanza di Fr. 202'120.-.
Il Tribunale federale ha analizzato il caso in applicazione dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC e ha perciò esposto la giurisprudenza relativa a questa norma.
La ricorrente contestava la considerazione di una rinuncia alla sostanza, rilevando che non le è rimproverato di avere rinunciato a dei beni senza obbligo giuridico o senza una controprestazione adeguata, ma di avere vissuto al di sopra delle proprie possibilità economiche negli anni precedenti la richiesta delle prestazioni complementari (cfr. consid. 2.2).
Al considerando 3.1 il Tribunale federale ha chiarito lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC e del nuovo art. 11a cpv. 2, 3 e 4 LPC, puntualizzando che il nuovo disposto non si limita affatto a riprodurre una situazione giuridica già esistente. Contrariamente a quanto sostenuto dall'istanza precedente, la nuova norma non va neppure intesa come un "chiarimento" che si riferisce alla situazione giuridica precedente alla fine del 2020. Il principio normativo alla base della sentenza impugnata trova riscontro solo nella nuova disposizione dell'art. 11a cpv. 3 e 4 LPC, che però non è applicabile al caso in esame: la situazione giuridica precedente, secondo la quale la persona assicurata "può condurre una vita lussuosa e, una volta esaurita la sostanza, richiedere le prestazioni complementari senza incorrere in sanzioni", è stata quindi modificata dal legislatore:
" 3.1. Die Rechtsprechung stellt für den Vermögensverzicht im Sinn von aArt. 11 Abs. 1 lit. g ELG auf die beiden Kriterien der fehlenden Rechtspflicht resp. der fehlenden adäquaten (gleichwertigen) Gegenleistung ab (oben E. 1.2). Dies gilt ausdrücklich auch für Konstellationen, in denen jemand vor der Anmeldung zum Leistungsbezug über seinen Verhältnissen gelebt hatte (Botschaft vom 16. September 2016 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung [EL-Reform], BBl 2016 7496 Ziff. 1.2.2). Im neuen, hier nicht anwendbaren Recht werden die genannten Kriterien nunmehr ausdrücklich genannt (Art. 11a Abs. 2 ELG); dabei soll die bisherige Definition des Vermögensverzichts erhalten bleiben (Botschaft, a.a.O., 7496 Ziff. 1.2, 7538 Ziff. 2). Bei Bezügern einer Altersrente der AHV wird inskünftig zudem ein Vermögensverzicht angenommen, wenn innerhalb von zehn Jahren vor Beginn des Rentenanspruchs (bei Vermögen von über 100'000 Franken) jährlich mehr als zehn Prozent des Vermögens verbraucht wurden, ohne dass ein wichtiger Grund dafür gegeben ist (Art. 11a Abs. 3 und 4 ELG). Damit hat der Gesetzgeber einen neuen Tatbestand eingeführt, nach dem Ausgaben oberhalb einer bestimmten Ausgabengrenze als Verzichtsvermögen angerechnet werden sollen, selbst wenn der Nachweis einer gleichwertigen Gegenleistung erbracht wird (Botschaft, a.a.O., 7496 f. und 7539). Eine Vorwirkung dieser ab 1. Januar 2021 geltenden Bestimmung kommt nicht infrage (BGE 146 V 306 E. 2.6.2 a.E.). Keineswegs zeichnet die neue Bestimmung bloss eine ohnehin bestehende Rechtslage nach. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz ist die neue Regelung auch nicht als "Klarstellung" zu verstehen, die auf den Rechtszustand vor Ende 2020 zurückzubeziehen wäre. Der dem angefochtenen Entscheid zugrundeliegende normative Gedanke hat sich erst in der neuen, hier nicht anwendbaren Bestimmung von Art. 11a Abs. 3 und 4 ELG niedergeschlagen: Die bisherige Rechtslage, nach welcher die versicherte Person "ein Luxusleben führen und, wenn das Vermögen aufgebraucht ist, EL beantragen [kann], ohne Sanktionen in Kauf nehmen zu müssen" (Botschaft, a.a.O., 7496), ist damit vom Gesetzgeber geändert worden.
Es besteht weiterhin kein Anlass, von der Rechtsprechung zu aArt. 11 Abs. 1 lit. g ELG abzuweichen, wonach es nicht darauf ankommt, ob ein Antragsteller vor der Anmeldung zum Leistungsbezug über seinen Verhältnissen gelebt hatte.
3.2. Die Vorinstanz hat die Anrechnung eines Verzichtsvermögens mit einem "verschwenderischen Vermögensverzehr" begründet (vgl. oben E. 2.1). Sie betrachtet im Wesentlichen jeden Vermögensaufwand, der in den Jahren vor dem Bezug von Ergänzungsleistungen erfolgt ist, als relevanten Vermögensverzicht, wenn der betreffende Aufwand über den EL-rechtlichen Existenzbedarf hinausgeht (angefochtener Entscheid E. 4.3). Für den konkreten Fall weist die Vorinstanz auf den seit Ende 2015 erfolgten Vermögensrückgang hin; sie erwähnt Kosten für Kleidung und Kosmetikprodukte, Blumen und Ferien etc., die über die allgemeine Lebensbedarfspauschale hinausgingen (E. 4.4). Der angefochtene Entscheid nennt aber keinen Aufwand ohne (gleichwertige) Gegenleistung oder ohne Rechtspflicht. Die Anrechnung von Verzichtsvermögen ist praxisgemäss jedoch auf solche Konstellationen zu beschränken. Soweit allenfalls von der Möglichkeit auszugehen ist, dass die Beschwerdeführerin Barmittel nicht ausgegeben, sondern "bei sich zuhause aufbewahrt oder auf ein unbekanntes Konto einbezahlt" haben könnte (angefochtener Entscheid S. 12), wären die entsprechenden Tatsachen unter Mitwirkung der Beschwerdeführerin (oben E. 1.2; BGE 146 V 306 E. 2.3.2) noch festzustellen.
Unter diesen Vorgaben ist die Sache zur neuen Beurteilung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen an die Verwaltung zurückzuweisen.".
2.15. Nella successiva, summenzionata, STF 8C_12/2024 del 4 luglio 2024, l'Alta Corte si è fondata sulle nuove norme in essere dal 1° gennaio 2021 per decidere se, a ragione, il Tribunale cantonale amministrativo abbia confermato il rifiuto delle prestazioni complementari per i coniugi che nel 2022 hanno presentato domanda, poiché tenendo conto di una diminuzione ingiustificata della sostanza negli anni 2000-2003, 2005 e 2007-2009, si superava la soglia di sostanza per coniugi di Fr. 200'000.-.
Al considerando 6.3 il Tribunale federale ha segnalato che per il ricorrente i NN. 3532.09-12 DPC sarebbero contrari al diritto federale e ha dunque analizzato tale censura.
Basandosi su queste Direttive, la Cassa di compensazione e i giudici cantonali hanno stabilito degli importi forfettari per il sostentamento del ricorrente e di sua moglie dal 2000 al 2009 e hanno confrontato queste cifre con i redditi effettivi per i rispettivi anni, ottenendo dei deficit di reddito, che sono stati dedotti dalla diminuzione non comprovata di sostanza nei rispettivi anni, senza che il ricorrente fosse tenuto a presentare alcuna prova di una controprestazione adeguata. In altre parole, la Cassa e il Tribunale cantonale hanno ritenuto che l'assicurato, a causa di un deficit di reddito negli anni in questione, avesse utilizzato parte della sua sostanza per il proprio sostentamento. Il ricorrente era libero di condurre uno stile di vita più elevato, ma avrebbe dovuto comprovare la diminuzione di sostanza che non può essere spiegata da un deficit di reddito (cfr. consid. 6.3.3).
L'Alta Corte ha rilevato che con l'emanazione delle succitate Direttive l'UFAS ha concretizzato le norme della legge e dell'ordinanza sul calcolo della rinuncia alla sostanza; ciò, tenendo conto della giurisprudenza secondo cui si presume una rinuncia alla sostanza in caso di una significativa diminuzione del patrimonio e se il beneficiario delle PC non è in grado di dimostrare come ha utilizzato il denaro. Per il TF, non era quindi chiaro in che misura le summenzionate DPC (NN. 3232.09-12) sarebbero contrarie al diritto federale (cfr. consid. 6.3.4).
La nostra Massima Istanza ha poi osservato che la convenuta e l'autorità precedente hanno computato al ricorrente una rinuncia alla sostanza solo nella misura in cui la diminuzione della sostanza non era spiegabile con un deficit di reddito e in cui egli non era in grado di fornire sufficienti prove dell'alienazione della sostanza in cambio di una controprestazione (adeguata) o di un obbligo legale. Nella misura in cui la (giustificata) alienazione di beni è avvenuta a fronte di una controprestazione, al ricorrente non è stata riconosciuta alcuna rinuncia alla sostanza. È vero che l'istanza precedente ha valutato il caso ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC. Tuttavia, per quanto riguarda le alienazioni di sostanza senza controprestazione adeguata, il nuovo diritto non ha apportato alcuna modifica. In questo senso, la Riforma delle PC dovrebbe regolamentare nella legge la vecchia prassi. Come illustrato al considerando 4.2.3, secondo il diritto anteriore un consumo giustificato da una controprestazione adeguata non era considerato una rinuncia alla sostanza. La Cassa e il Tribunale cantonale hanno quindi preso in considerazione solo una rinuncia alla sostanza ai sensi dell'art. 11a cpv. 2 LPC, non invece (anche) una rinuncia ai sensi del cpv. 3 dell'art. 11a LPC (cfr. consid. 6.4.1).
Inoltre, per il Tribunale federale, il ricorrente non dimostra in modo concreto se e in quale misura la sua richiesta di prendere eventualmente in considerazione una franchigia del 10% della sostanza computabile (minimo 10'000 franchi) ancora disponibile all'inizio di un anno civile, come previsto dall'art. 11a cpv. 3 LPC per la sostanza consumata a partire dal 1° gennaio 2021, sarebbe in definitiva più vantaggiosa rispetto al calcolo della rinuncia alla sostanza effettuato dall'autorità precedente. A questo proposito va osservato che la Cassa e i giudici cantonali non hanno computato come rinuncia alla sostanza determinate spese documentate. In tale contesto, sarebbe stato necessario dimostrare concretamente in che modo i calcoli dell'istanza precedente avrebbero violato il diritto federale. Il ricorso non è stato sufficientemente motivato in tal senso. Di conseguenza, è stata lasciata aperta la questione se, alla luce delle disposizioni transitorie (cfr. consid. 4.2.5), l'applicazione retroattiva dell'art. 11a cpv. 3 LPC non fosse da escludere a priori (cfr. consid. 6.4.3).
Il ricorrente non ha contestato nel dettaglio i calcoli della convenuta, che sono stati ripresi sostanzialmente dai primi giudici. Egli non ha sollevato pertanto alcuna arbitrarietà nell'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. In particolare, che quest'ultima abbia ingiustamente omesso di considerare le controprestazioni che egli ha sostenuto, né che il TCA non abbia effettuato ulteriori accertamenti sulle spese che egli ha affermato di avere affrontato o che per determinati motivi non gli sia stato possibile giustificare le spese che ha sopportato. Pertanto, le constatazioni del Tribunale cantonale relative alla non comprovata diminuzione della sostanza sono state ritenute vincolanti per l'Alta Corte (cfr. consid. 6.4.4). Il ricorso è stato perciò respinto.
2.16. Nella recente STF 8C_463/2024 del 27 maggio 2025, destinata alla pubblicazione, il Tribunale federale ha esaminato il rifiuto di concedere le prestazioni complementari a un'assicurata tenuto conto di una rinuncia di sostanza di Fr. 255'873.- al 31 dicembre 2021. La richiedente ha contestato di avere illegalmente alienato la sostanza poiché, non lavorando, era stata costretta ad attingere a una parte importante della sua sostanza (da Fr. 450'000.- nel 2017 a Fr. 84'124.- nel 2021) per il mantenimento suo e del fratello che viveva con lei, affetto da trisomia e che presentava dei disturbi ossessivi compulsivi. Per la Cassa di compensazione, e i giudici cantonali, ella non aveva un obbligo legale di provvedere ai bisogni del fratello, perciò ha rinunciato alla sua sostanza. La Corte cantonale ha concluso che nella misura in cui la sostanza della ricorrente, che comprendeva gli importi a cui ha rinunciato, superava la soglia di Fr. 100'000.- fissata dall'art. 9a cpv. 1 LPC, a giusto titolo la Cassa aveva negato il diritto alle prestazioni.
Al considerando 4 l'Alta Corte ha riassunto il tema della rinuncia di sostanza esponendo le norme legali attuali e precisando:
" 4.2. L'art. 11a LPC, entré en vigueur le 1er janvier 2021, contient une définition claire de la notion de dessaisissement. Il prévoit que si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant (al. 1). Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé (al. 2).
Les conditions relatives à l'absence d'obligation légale et à l'absence de contre-prestation adéquate ne sont pas cumulatives mais alternatives (Message du Conseil fédéral du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme PC], FF 2016 7322; ATF 134 I 65 consid. 3.2; 131 V 329 consid. 4.3 s.).
Ce dispositif légal est complété par l'art. 17b let. a OPC-AVS/AI. Selon cette disposition, il y a dessaisissement de fortune lorsqu'une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n'atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation. Le montant du dessaisissement en cas d'aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation (art. 17c OPC-AVS/AI).
4.3. Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100'000 francs, la limite est de 10'000 francs par année (art. 11a al. 3 LPC). Cette disposition s'applique aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente.
Il y a consommation excessive de la fortune, au sens de l'art. 11a al. 3 LPC, lorsqu'une personne a consommé, au cours de la période considérée, une part excessive de sa fortune et qu'il n'existe aucun motif justificatif à cette consommation excessive. Seules les diminutions de fortune intervenues depuis le 1er janvier 2021 peuvent se voir appliquer les règles en matière de consommation excessive (al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 de la LPC [Réforme des PC]; ch. 3533.01 et 3533.02 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI dans leur version en vigueur au 1er janvier 2021 [DPC]).
Selon l'art. 17d OPC-AVS/AI, (…)
4.4. Le montant total de la fortune qui fait l'objet d'un dessaisissement correspond à l'addition du montant dessaisi en cas d'aliénation de la fortune et du montant dessaisi en cas de consommation excessive de la fortune (ch. 3531.01 DPC).
Aux termes de l'art. 17e OPC-AVS/AI, (…)
(...)
7.
7.1. Chacun est en principe libre de disposer de son patrimoine comme il l'entend. Cependant, les prestations complémentaires ne couvrent pas les besoins d'existence des personnes qui ont renoncé sans nécessité à des éléments de fortune ou à des revenus. À cet égard, il importe peu que la personne assurée ait eu, au moment de la renonciation à un revenu ou à une part de fortune, l'intention ou non d'obtenir des PC. Il n'appartient en effet pas à l'assureur social et partant à la collectivité, d'assumer l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans motif valable. L'art. 11a al. 2 LPC tient compte de ce genre de situation en prescrivant qu'il y a lieu d'ajouter aux revenus les ressources et les parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Autrement dit, les ressources auxquelles la personne a renoncé et les biens cédés sont pris en compte comme si la personne assurée en était encore titulaire (MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 94 ad art. 11 LPC). On se trouve en présence d'une renonciation lorsqu'une personne remet ou abandonne des éléments de fortune sans qu'elle y soit obligée. Ces actes de dessaisissement peuvent revêtir plusieurs formes dont les principales sont la cession ou l'abandon de biens à titre gratuit (comme les donations, l'avancement d'hoirie ou des placements risqués) ou la remise moyennant une contre-prestation ne correspondant manifestement pas à leur valeur (donations mixtes, constitution d'un droit d'usufruit ou d'habitation lors d'un transfert de propriété [MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 103 ad art. 11 LPC]). Il y a lieu de retenir un dessaisissement lorsque la personne assurée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune "sans obligation juridique", respectivement "sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente", ces conditions n'étant pas cumulatives mais alternatives. Par ailleurs, avec la réforme des PC intervenue au 1er janvier 2021, non seulement l'abandon de patrimoine mais aussi la consommation excessive de fortune est désormais prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires.
(…)
9.3. La recourante fait valoir que les frais d'hospitalisation en division privée de son frère étaient nécessaires au vu de son état de santé et que nier l'existence de besoins accrus serait constitutif d'une discrimination, à tout le moins indirecte, envers les personnes handicapées. Le grief est d'emblée infondé, pour autant qu'il soit recevable au regard des exigences de motivation accrues posées par l'art. 106 al. 2 LTF, dès lors que la recourante ne peut se prévaloir d'un devoir moral d'entretien envers son frère pour justifier un dessaisissement de fortune alors qu'elle ne disposait elle-même pas des revenus nécessaires à son propre entretien (consid. 9.2 supra). Au demeurant, la recourante n'apporte aucune preuve médicale pour la nécessité d'une telle prestation, que les premiers juges n'ont pas constatée, sans qu'on puisse leur reprocher à cet égard une constatation manifestement erronée ou incomplète des faits. Il résulte de ce qui précède que les prestations financières de la recourante en faveur de son frère constituent un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 11a al. 2 LPC. Au vu des montants évoqués par la recourante elle-même dans ce contexte, le dessaisissement et la fortune dont elle dispose encore sont manifestement supérieurs au seuil de 100'000 fr. excluant l'octroi de prestations complémentaires (art. 9a al. 1 let. a LPC), même en prenant en considération l'amortissement prévu par l'art. 17e al. 1 OPC-AVS/AI. Il n'est pas nécessaire, dans ces conditions, de déterminer si un montant supplémentaire entrerait en considération à titre de consommation excessive de fortune au sens de l'art. 11a al. 3 LPC. Un renvoi de la cause à l'intimée pour un calcul plus précis n'est pas nécessaire pour statuer sur la période litigieuse, étant toutefois précisé que la recourante peut demander à l'intimée les renseignements nécessaires pour établir son droit éventuel aux prestations complémentaires pour une période postérieure, conformément à l'art. 27 al. 2 LPGA.".
2.17. Nel caso concreto, è controverso se, dal 1° gennaio 2023 "(per l'anno 2023"), il ricorrente abbia (ancora) diritto alle prestazioni complementari tenuto conto, in particolare, della questione se nel determinare il reddito computabile debba essere presa in considerazione una rinuncia alla sostanza.
Occorre rilevare che da decenni l'assicurato era beneficiario di prestazioni complementari e anche dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2021, della Riforma delle PC, la Cassa cantonale di compensazione ha applicato il diritto in essere fino al 31 dicembre 2020.
Conformemente al capoverso 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC), il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua.
La Cassa di compensazione ha ritenuto che il nuovo diritto peggiorasse la situazione dell'assicurato, perciò per gli anni 2021, 2022 e 2023 ha continuato a determinare il suo diritto alle prestazioni complementari sulla base del diritto anteriore.
Con la decisione su opposizione, però, che è l'oggetto della lite, la Cassa ha applicato per l'anno 2023 il nuovo art. 9a cpv. 1 LPC concernente la soglia di ingresso e, riscontrata una sostanza superiore a Fr. 100'000.- computando anche una rinuncia alla sostanza, ha rifiutato il diritto alle PC.
L'amministrazione ha confermato, con la risposta di causa, l'applicazione della soglia di sostanza e ha inoltre indicato - erroneamente - che dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 aveva chiesto in restituzione Fr. 360.-.
Tuttavia, l'art. 9a LPC non può essere applicato nel caso di specie, siccome peggiorativo del diritto del beneficiario di PC.
Il N. 2103 della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma delle PC (C-R PC), valida dal 1° gennaio 2021, edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali soltanto in lingua francese e tedesca, afferma al riguardo che "Pour les cas où la fortune au 1er janvier 2021 dépasse le seuil prévu à l'art. 9a, al. 1, LPC, il n'est pas nécessaire d'établir un calcul comparatif, car les conditions d'octroi de la PC ne seraient plus remplies dans le nouveau droit. Dans cette situation, il faut continuer de calculer la PC conformément à l'ancien droit.".
Nello stesso senso il N. 3322 C-R PC: "Pour les cas dans lesquels la fortune dépasse le seuil prévu à l'art. 9a, al. 1, LPC, il n'est pas nécessaire d'établir de calcul comparatif, car les conditions d'octroi ne seraient plus remplies dans le nouveau droit. Il faut continuer d'établir le calcul de la PC des personnes dans cette situation selon l'ancien droit, même si leur situation personnelle ou économique change. Pour les personnes dont la fortune tombe sous le seuil visé à l'art. 9a, al. 1, LPC durant la période transitoire, voir ch. 3324.".
Determinanti, quindi, per il diritto del ricorrente alle prestazioni complementari dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 ("per l'anno 2023"), sono le disposizioni della LPC in vigore fino alla fine del 2020.
In particolare, relativamente all'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC, di principio non è rilevante a quando risalga la rinuncia. Si ha una rinuncia quando l'alienazione non è accompagnata da alcun obbligo giuridico né da un'adeguata controprestazione. Tuttavia, non si può presumere una rinuncia solo perché una persona potrebbe aver vissuto al di sopra delle proprie possibilità prima di presentare la domanda per ottenere le prestazioni complementari; non esiste fondamento giuridico per un "controllo dello stile di vita" di qualsiasi tipo. Per quanto riguarda l'adempimento di un obbligo legale o l'ottenimento di una controprestazione adeguata che escludono la rinuncia alla sostanza, la persona che richiede la prestazione è tenuta a collaborare e a comprovare. In caso di diminuzione straordinaria della sostanza, deve ammettere tali fatti e, per quanto possibile, anche provarli. In assenza di prove, si presume una rinuncia alla sostanza e si computano una sostanza ipotetica e il relativo reddito.
2.18. Dalla corposa, ordinata, documentazione che l'assicurato ha prodotto al Tribunale - ma che, inspiegabilmente, non figura pure nell'incarto che la Cassa ha trasmesso al TCA, in cui vi sono per lo più solo le lettere accompagnatorie e non anche i giustificativi di spesa e bancari che egli ha allegato -, risulta che il ricorrente ha comprovato l'esistenza di numerose spese che ha sostenuto nel corso del 2023.
Nell'opposizione del 6 agosto 2024 (doc. A2) l'assicurato ha spiegato di avere documentato una spesa di Fr. 53'130,09 dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 e di Fr. 20'882,80 dal 1° luglio al 31 dicembre 2023.
Considerato che al 31 dicembre 2022 la sua sostanza, secondo la Cassa di compensazione, ammontava a Fr. 109'927,19, deducendo le spese comprovate di Fr. 53'130,09 si giungerebbe a un saldo di Fr. 56'797,10, che sostanzialmente equivarrebbe al saldo di Fr. 56'223,54 depositato in banca al 30 giugno 2023.
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 l'opponente ha affermato di avere dimostrato un ulteriore consumo di sostanza di Fr. 20'882,80, fra cui l'acquisto della motocicletta, che andrebbe poi computata fra i veicoli insieme all'automobile acquistata nel 2022 (Fr. 7'500.-).
Non andrebbero infine dimenticati i debiti, che l'assicurato ha quantificato essere pari a Fr. 9'576,46 al 31 dicembre 2023.
La Cassa cantonale di compensazione, a cui gli atti vanno ritornati, riesaminerà quindi il diritto del ricorrente alle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2023 conformemente all'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC e alla giurisprudenza resa su questa tematica, senza quindi eseguire un controllo dello stile di vita dell'assicurato e ciò sulla scorta dei documenti giustificativi trasmessi dal ricorrente e degli specchietti riassuntivi allegati all'opposizione (doc. A2).
Per quanto concerne gli investimenti in criptovalute effettuati nel corso del 2023, che hanno portato l'assicurato a inizio settembre 2023 a sporgere querela per titolo di truffa nei confronti di una persona sconosciuta, va osservato quanto segue.
Nella STF 9C_335/2023 del 7 settembre 2023 il Tribunale federale, fondandosi sul nuovo art. 17a [recte: 17d] cpv. 3 lett. c OPC-AVS/AI, che prevede che perdite di sostanza involontarie, non dovute a dolo o negligenza grave del beneficiario, non sono considerate rinuncia alla sostanza, ha concluso che il ricorrente ha commesso una grave negligenza negli investimenti che ha fatto e quindi li ha qualificati quale rinuncia alla sostanza.
In quel caso, è stato accertato dai primi giudici che l'assicurato ha effettuato pagamenti per un totale di oltre Fr. 485'000.- su vari conti in criptovaluta tra il 9 dicembre 2021 e il 12 gennaio 2022 e che ora non ha più accesso a tali fondi. Ha effettuato questi pagamenti su istigazione di un individuo sconosciuto che si spacciava per membro di un'autorità britannica. Questa persona avrebbe dovuto aiutarlo a recuperare i fondi persi negli anni precedenti. Il tribunale cantonale ha qualificato il comportamento del ricorrente come imprudente e gli ha quindi computato una rinuncia alla sostanza pari all'importo dei pagamenti effettuati.
Per il Tribunale federale, le ulteriori dichiarazioni del ricorrente, che negano la grave negligenza delle sue azioni, non sono convincenti. L'idea che un membro di un'autorità britannica che agisce legalmente lo contatti quasi quotidianamente, anche durante i giorni festivi, per convincerlo a trasferire una somma a sei cifre su conti di criptovaluta, in modo da poter sbloccare i beni sequestrati nel Regno Unito, sembra del tutto assurda. Il fatto che la persona sconosciuta abbia presumibilmente agito con una certa abilità psicologica non cambia nulla. Chi, sulla base di una storia simile, versa una consistente somma di denaro su conti in criptovaluta a cui non ha accesso, deve aspettarsi, con elevata probabilità, di subire la perdita totale dei fondi investiti. Se, nelle circostanze concrete, fin dall'inizio era altamente probabile che si sarebbe verificata la perdita dell'intera sostanza, si può presumere che nessuna persona ragionevole avrebbe effettuato un simile investimento (STF 9C_904/2011 del 5 marzo 2012, consid. 4.1). Questo comportamento è da qualificarsi come gravemente negligente. La diminuzione della sostanza, sebbene involontaria, era comunque riconducibile a un comportamento gravemente negligente del ricorrente. Pertanto, non viola il diritto federale qualificare l'importo di Fr. 485'063.- come rinuncia alla sostanza ai sensi del diritto delle prestazioni complementari (cfr. consid. 5.3).
La Cassa valuterà se giungere alla medesima conclusione per la somma oggetto del decreto di abbandono del 20 novembre 2023 del Ministero pubblico, da cui risulta che l'assicurato, "credendo di investire in criptovalute, sarebbe stato indotto a versare svariate decine di migliaia di franchi, suddivisi in più versamenti nel periodo dal 16 maggio al 4 settembre 2023, a favore di svariati beneficiari". Per quanto riferito dal querelante, "che versava in cattive condizioni finanziarie, dopo aver "visto su facebook la pubblicità di guadagni rapidi e sicuri con la criptovaluta", avrebbe "visto uno spiraglio, ho fatto i calcoli e con poco più di 3 settimane avrei guadagnato la cifra che mi serviva a coprire l'ammanco! Così mi sono iscritto in quella piattaforma (…)". Il procuratore pubblico ha rilevato che l’assicurato avrebbe versato in quel lasso di tempo Fr. 43'426,54 "senza tuttavia ricavare alcunché dai presunti investimenti in criptovalute, e senza neppure rientrare in possesso del capitale investito" e che "ha effettuato tutti i versamenti a favore di conti aperti presso istituti esteri, con un'importante eccezione. Risultava infatti un versamento di CHF 11'500.00, eseguito con valuta 25 agosto 2023, a favore di un conto aperto presso __________." (doc. 45), importo che è stato inizialmente sequestrato e poi dissequestrato dal Ministero pubblico.
2.19. Per quanto concerne il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente dal 1° gennaio 2024, è applicabile la novella legislativa in vigore dal 1° gennaio 2021, siccome è decaduto il periodo transitorio di tre anni che permetteva all'assicurato di continuare ad essere assoggettato al diritto anteriore.
In tal senso pure il N. 4101 C-R PC, secondo cui "Après l'expiration de la période transitoire de trois ans, le calcul de la PC doit, dans tous les cas, être établi selon le nouveau droit. Tous les cas dans lesquels le calcul est encore établi selon l'ancien droit à la fin 2023 doivent par conséquent faire l'objet d'un nouveau calcul établi selon le nouveau droit à partir du 1er janvier 2024.".
La Cassa di compensazione, a cui gli atti sono rinviati, dovrà esaminare se la sostanza netta del ricorrente sia inferiore alla soglia di sostanza di Fr. 100'000.- prevista per le persone sole dall'art. 9a cpv. 1 lett. a LPC, tenuto conto che la sostanza a cui si è rinunciato secondo l'art. 11a cpv. 2-4 LPC fa parte di questa sostanza netta (art. 9a cpv. 3 LPC).
Va ricordato che l'importo totale della sostanza che è oggetto di una rinuncia corrisponde alla somma dell'importo a cui si è rinunciato in seguito all'alienazione di parti della sostanza e dell'importo a cui si è rinunciato in seguito al dispendio eccessivo della sostanza (N. 3531.01 DPC).
Come esposto nei fatti, poiché a ogni emanazione di decisione concernente gli anni 2023 e 2024, la Cassa di compensazione ha indicato una sostanza diversa sia degli averi a risparmio, sia della proprietà fondiaria secondaria sia ancora della rinuncia alla sostanza, gli atti le vanno ritornati per esaminare la questione della rinuncia alla sostanza in applicazione dell'art. 11a LPC.
Si rileva, infatti, che per l'anno 2023 l'amministrazione è passata da una sostanza lorda totale di Fr. 202'154.- a Fr. 141'710.- e a Fr. 87'784.-, poi l'ha raddoppiata a Fr. 163'810.-, con la decisione formale del 24 giugno 2024 l'ha fissata a Fr. 138'263.- e infine l'ha aumentata a Fr. 156'863.- con la decisione su opposizione.
Per l'anno 2024, essa l'ha determinata in Fr. 130'901,20 con la decisione formale considerando pure i veicoli e l'assicurazione sulla vita, mentre con la decisione su opposizione l'ha stabilita in Fr. 148'953,99 conteggiando, come in precedenza, unicamente i conti bancari, gli immobili e la rinuncia alla sostanza.
Sulla base della giurisprudenza esposta riguardante i capoversi 2 e 3 dell'art. 11a LPC, la Cassa verificherà dunque se v'è stata una rinuncia alla sostanza negli anni precedenti la richiesta delle prestazioni complementari, da intendere ora come valida dal 1° gennaio 2024, diversificandone i presupposti a seconda della norma che riterrà applicabile a ogni determinata spesa.
Il TCA ricorda che, conformemente al capoverso 3 delle Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC), l'art. 11a cpv. 3 e 4 LPC si applica soltanto alla sostanza che è stata consumata dopo l'entrata in vigore di questa modifica. Siccome l'art. 11a cpv. 2 LPC non vi è menzionato, questa disposizione si applica ugualmente alla sostanza a cui la persona assicurata ha rinunciato prima dell'entrata in vigore delle modifiche. Secondo la giurisprudenza, per verificare se c'è una controprestazione adeguata e per stabilire l'ammontare di un'eventuale rinuncia, occorre paragonare la prestazione e la controprestazione ai loro rispettivi valori al momento della rinuncia. Per contro, sapere se c'è un'alienazione si determina secondo le regole applicabili al momento dell'esercizio del diritto alle prestazioni complementari e non alla data dell'alienazione. Sebbene il nuovo diritto tenga conto dei fatti sorti prima della sua entrata in vigore, esso si applica soltanto alle situazioni che producono i loro effetti dopo la sua entrata in vigore.
Poiché non esiste alcun limite temporale alla considerazione di una rinuncia, la Cassa dovrà esaminare l'utilizzo passato della sostanza del ricorrente. Le parti di sostanza che l'assicurato ha alienato senza obbligo legale né controprestazione adeguata devono essere incluse nella sua sostanza e ciò anche se l'alienazione è avvenuta prima del 1° gennaio 2021 e dell'entrata in vigore del nuovo diritto delle prestazioni complementari.
Considerato che l'art. 11a cpv. 3 e 4 LPC non si applica alla sostanza consumata prima dell'entrata in vigore della nuova legge, l'unico criterio determinante per stabilire se si sia verificata una rinuncia è che le spese siano state sostenute in cambio di una controprestazione adeguata o di un obbligo legale, senza limiti massimi di spesa (sentenza della Corte delle assicurazioni sociali del 15 aprile 2025 del Canton Vaud [PC 14/24-13/2025]).
Ne consegue che la Cassa esaminerà se le spese sostenute dall'assicurato negli anni precedenti costituiscono una rinuncia alla sostanza conformemente all'art. 11a cpv. 2 LPC. Se risulterà che la rinuncia e la sostanza di cui l'assicurato disporrà ancora sono superiori a Fr. 100'000.-, ciò che, anche tenendo conto dell'ammortamento previsto dall'art. 17e cpv. 1 OPC-AVS/AI, esclude il diritto alle PC giusta l'art. 9a cpv. 1 lett. a LPC, non sarà più necessario determinare se un importo supplementare entri in considerazione a titolo di dispendio eccessivo della sostanza ai sensi dell'art. 11a cpv. 3 LPC (STF 8C_463/2024 del 27 maggio 2025, destinata alla pubblicazione, consid. 9.3).
2.20. Sulla scorta di quanto precede, la decisione su opposizione deve essere annullata e gli atti ritornati alla Cassa di compensazione per ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente dal 1° gennaio 2023, esaminando la sostanza computabile sulla base di quanto esposto.
Malgrado l'esito favorevole del ricorso (il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria, DTF 146 V 28 consid. 7; DTF 141 V 281 consid. 11.1; STF 8C_135/2025 del 21 agosto 2025, consid. 5; STF 8C_627/2024 del 13 maggio 2025, consid. 7; STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023, consid. 7 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1), non essendo patrocinato da un avvocato l'assicurato non ha diritto a un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).
2.21. La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
1.1. La decisione impugnata è annullata.
1.2. Gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché proceda conformemente alle considerazioni esposte.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti