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redattrice: |
Tanja Balmelli, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 21 agosto 2025 di
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contro |
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la decisione su opposizione del 7 agosto 2025 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
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ritenuto in fatto
1.1. Dopo avere ricevuto, il 16 dicembre 2024, la decisione della Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG relativa al suo diritto alle prestazioni complementari per il 2025 (doc. 54: CHF 743.- Prestazioni complementari e CHF 517.70 Rimborso del premio di assicurazione malattia), RI1, il 16 gennaio 2025 (doc. 58), ha comunicato alla Cassa che, nel corso del 2024, il suo reddito da lavoro era diminuito a circa CHF 19'000, contro i circa CHF 23'000 ritenuti nella tassazione 2023. L’assicurata ha quindi chiesto il ricalcolo del suo diritto alle PC quando fosse stata in possesso del certificato di salario del 2024.
1.2. La Cassa ha chiesto (doc. 61 e 62) ed ottenuto (doc. 65-3/8 - 65-5/8) dall’assicurata i conteggi di salario relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025, accertando un reddito da attività lavorativa, riportato su base annua, di CHF 25'971 da cui dedurre spese professionali per CHF 2'310. Con decisione 17 aprile 2025 (doc. 63) l’amministrazione ha quindi stabilito in CHF 494, oltre al premio LAMal, il diritto alle PC dell’assicurata a contare dal 1° gennaio 2025, contro i CHF 743 in riconosciuti in precedenza (doc. 54). La Cassa ha, di conseguenza, domandato la restituzione di CHF 996 "a seguito del corretto computo del reddito ... da gennaio 2025".
1.3. Il 13 maggio 2025 (doc. 65) la signora RI1 si è opposta alla decisione contestando l’entità del reddito medio calcolato dall’amministrazione. Essa si è in particolare lamentata del fatto che sia stato considerato nell’importo il rimborso delle spese di trasferta, non è stato dedotto un contributo professionale obbligatorio e le spese professionali non sarebbero state computate correttamente in base alla decisione di tassazione 2024. L’assicurata ritiene che le spese professionali assommino ai CHF 3'510 ritenuti nella decisione fiscale, cui si deve sommare un supplemento di CHF 900 (3 km x 2 x 220 giorni x 0,70 CHF/km) per i chilometri percorsi dal domicilio al primo utente e dall'ultimo utente al proprio domicilio, spese non ritenute dall’UT ma effettivamente sostenute.
1.4. Dopo avere richiesto il 30 maggio 2025 (doc. 67) un'attestazione del datore di lavoro sul rimborso dei costi di trasferta e sugli spostamenti dell'interessata da gennaio a maggio 2025 (doc. 68), con decisione su opposizione del 7 agosto 2025 (doc. A2) l'amministrazione ha accolto parzialmente l'opposizione limitatamente al computo del salario effettivamente percepito, modificandolo in CHF 25'626,20 su base annua (doc. 69) L’amministrazione ha così fissato in CHF 488.-, oltre al pagamento del premio dell'assicurazione malattia, il diritto della signora RI1 alle PC dal 1° gennaio 2025.
Nel suo provvedimento la Cassa ha ricordato che, in base all'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI, se la persona beneficiaria di PC rende credibile una diminuzione notevole dei suoi redditi determinanti rispetto all'anno precedente, essa fonda il suo calcolo su questi probabili redditi, convertendoli su base annua. Dopo avere evocato Direttive e giurisprudenza federale in tema di spese necessarie al conseguimento del reddito, l’amministrazione ha rammentato come, in concreto, le spese di trasferta sopportate dall'opponente per il tragitto casa/primo utente e ultimo utente/casa, siano state eccezionalmente considerate in ragione di 12 km al giorno (andata e ritorno) per gli spostamenti dal domicilio a ______, dove ha ritenuto si svolgesse la maggior parte del lavoro della ricorrente, ed ha quindi conteggiato spese professionali per CHF 1'848 (12 km x 220 giorni x 70 centesimi per km). Quanto alle spese per pasto principale fuori casa, dai resoconti ottenuti dal datore di lavoro relativi ai tragitti ed agli orari di lavoro, l’amministrazione ha ritenuto che l’assicurata abbia la possibilità di rientrare al proprio domicilio per consumare i pasti, perciò non le ha riconosciuto la deduzione. Pure la deduzione delle spese per l'esercizio dell'attività di ausiliaria di cure (vestiti e strumenti) sono state escluse dal calcolo siccome escluse dalla presa a carico da parte delle PC anche se, a livello fiscale, l’UT ha riconosciuto una deduzione forfettaria. L’amministrazione ha richiamato l’obbligo di ridurre il danno incombente ai beneficiari di PC ed il fatto che, in concreto, non sussista per la ricorrente un'effettiva necessità di assumere i costi legati all'acquisto di specifici abiti rispettivamente strumenti da lavoro.
1.5. Il 21 agosto 2025 (doc. I) RI1, rappresentata dal figlio RA1, ha chiesto il ricalcolo delle PC dal 1° gennaio 2025 sulla scorta della decisione di tassazione 2024, procedendo come nel passato, rivedendo cioè ad ogni inizio anno il diritto alle PC in base al periodo precedente (doc. A3), e chiedendo la deduzione delle le spese per il conseguimento del reddito come alla decisione di tassazione 2024 (doc. A4), compreso il forfait per le altre spese professionali. Essa ha inoltre chiesto interessi al 5% sull’importo delle PC a lei dovuto ed il condono di eventuali restituzioni ancora a suo carico stante la sua precaria situazione economica.
Essa ha precisato di lavorare a ore secondo turni settimanali come ausiliaria di cure presso uno _________, conseguendo un reddito variabile in base ai pazienti seguiti ed alle assenze dei colleghi. La signora RI1 rammenta poi come, in passato, le sue PC sarebbero state determinate in base ad un calcolo svolto di anno in anno sulla scorta del reddito conseguito nel periodo precedente (doc. A3). Per il 2025 l'assicurata chiesto alla Cassa di calcolare le sue PC in base alla situazione del 2024 sulla base del certificato di salario, richiesta non seguita dall’amministrazione che ha proceduto diversamente, in base alle direttive (N. 3413.01 DPC).
L'insorgente contesta anche l’annualizzazione del reddito dei primi tre mesi del 2025 siccome in tal modo è stata considerata solo una parte dei giorni di vacanza di diritto durante i quali non riceve stipendio ritenuto che l'indennità vacanze è compresa nel salario orario. Il calcolo dell’amministrazione non rispecchierebbe la situazione reale.
Nella sua esposizione l'assicurata si esprime poi in dettaglio sulle spese professionali relative all'utilizzo del veicolo, al consumo dei pasti e alle altre spese e sulle trasferte di lavoro con veicolo privato. A quest’ultimo proposito la signora RI1 evidenzia che nel forfait giornaliero di 12 km concesso dalla Cassa non sono considerati gli spostamenti più lunghi e quelli svolti più volte al giorno casa/utente quando il turno di lavoro è spezzato (doc. A8). L’esame della Cassa non sarebbe accurato in merito alla quantità dei turni e gli spostamenti effettivi. In base alle norme fiscali la Cassa dovrebbe riconoscere la deduzione per gli spostamenti dal domicilio alla sede di lavoro (5 km), pari a 10 km al giorno quando il turno è continuativo e a 20 km se il turno è spezzato.
In merito al mancato riconoscimento della deduzione per pasti fuori casa, che nella decisione di tassazione per il 2024 assomma a CHF 1'200 (80 giorni lavorativi su 220 annui), la ricorrente contesta di potere rientrare al proprio domicilio ogni giorno, alla luce del lavoro a turni, e chiede un accertamento concreto e non mediante valutazione sommaria come ha fatto la Cassa. Analogamente la signora RI1 chiede la determinazione delle spese professionali, che, nel 2025, assommerebbe a CHF 3'000 e non a CHF 2'500 come indicato dall'amministrazione. L’assicurata contesta poi l’assunto della Cassa per cui che essa non sopporterebbe spese siccome assunte dal datore di lavoro. L'interessata rileva infatti che, quale ausiliaria di cure, sosterrebbe tutta una serie di spese per l’esercizio del suo lavoro, spese che andrebbero ammesse dalla Cassa ex art. 11a OPC-AVS/AI. Da ultimo l’esponente lamenta la mancata emanazione di una decisione relativa alla sua richiesta di condono degli importi eventualmente da restituire.
1.6. Con risposta del 9 settembre 2025 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione chiede di respingere il ricorso rinviando alle motivazioni addotte con la decisione impugnata, ribadendo di avere calcolato 12 km al giorno per la trasferta dal domicilio al primo utente e dall'ultimo utente al domicilio dell'assicurata, confermando quindi le spese di trasferta per CHF 1'848. Quanto al mancato riconoscimento delle spese professionali, la Cassa evidenzia come la ricorrente non abbia prodotto alcun giustificativo, né in sede amministrativa né di ricorso. In merito al condono l’amministrazione rileva come con l’opposizione del 13 maggio 2025 l'assicurata stessa ha chiesto di "tenere in sospeso la richiesta di rimborso fintanto che non verrà emessa una nuova decisione, per la quale ci si riserva il diritto di richiedere un condono a tempo debito".
1.7. Il 3 ottobre 2025 (doc. V) la ricorrente ha ribadito la sua posizione, in particolare in merito alle spese di trasferta, mentre nelle proprie osservazioni del 17 ottobre 2025 (doc. VII) la Cassa di compensazione si è espressa nuovamente sulle spese di trasferta e sulla pretesa ricorsuale di riconoscimento del costo del viaggio dal domicilio al primo utente e viceversa al termine del turno di lavoro, evidenziando di essere stata generosa e di avere riconosciuto dei costi addirittura doppi rispetto a quelli inizialmente rivendicati dall'interessata (CHF 900.-). La Cassa rammenta poi come spetti al datore di lavoro rimborsare al lavoratore tutte le spese necessarie all'esecuzione del lavoro, ivi comprese quelle se quest'ultimo si reca direttamente dal suo domicilio su un posto di lavoro che è diverso dal luogo abituale di lavoro (STF 4A_379/ 2020 del 12 novembre 2021, consid. 5.3.1). Per le spese supplementari per i pasti fuori casa e le altre spese necessarie per l'esercizio della professione, la Cassa ha ribadito di non potere adottare semplicemente i dati fiscali senza adeguarli al caso concreto, ritenuto che dagli atti non emerge un'effettiva necessità per la ricorrente di assumersi ulteriori costi e quindi non è possibile dedurre dal reddito lordo i forfait fiscali di CHF 1'200 per i pasti fuori casa e di CHF 3'000 per le altre spese.
1.8. Il 7 novembre 2025 (doc. IX) la ricorrente ha contestato alcune affermazioni della Cassa sull'eccezionalità della concessione della deduzione per gli spostamenti dal domicilio all'utente e viceversa sulla base delle direttive in materia (N. 3421.04, N. 3423.03 e N. 3424.04 DPC), rilevando che il datore di lavoro le rimborsa i chilometri percorsi dal primo paziente all'ultimo, ma se vi sono più turni nell'arco della giornata gli spostamenti fino a casa e verso il successivo paziente non sono riconosciuti, così come la trasferta verso il primo e dall'ultimo paziente e nessun contratto collettivo riconosce questa spesa. Essa ha pertanto postulato il riconoscimento degli spostamenti come da decisione di tassazione, più il supplemento dalla sede di lavoro al primo paziente e dall'ultimo paziente alla sede di lavoro sulla base della situazione reale.
Riguardo alle spese per i pasti e le altre spese, l'assicurata ha rimproverato alla Cassa di avere fatto una mera valutazione semplicistica e non un accertamento sul caso concreto. L'insorgente ha da ultimo criticato il metodo di calcolo dei redditi computabili, siccome l'amministrazione si è basata sul momento della presentazione della richiesta di riesame, mentre non ha considerato quanto occorso in precedenza dal profilo economico come previsto dal N. 3413.01 DPC.
La Cassa ha comunicato al TCA il 19 novembre 2025 (doc. XI) di non avere ulteriori considerazioni da formulare.
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è la quantificazione delle PC della ricorrente dal 1° gennaio 2025, che la Cassa cantonale di compensazione ha fissato in CHF 488 al mese, oltre al rimborso del premio dell'assicurazione malattie di CHF 517,70.
Per costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (STF 9C_775 /2019 del 26 maggio 2020, consid. 1.1; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019, consid. 2.1; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017, consid. 3.1; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016, consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010, consid. 1 e 2; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Nel caso di specie fa infatti difetto l'emanazione, da parte della Cassa di compensazione, di una decisione su opposizione a norma dell'art. 52 cpv. 2 LPGA, impugnabile giusta l'art. 56 LPGA davanti a questo Tribunale mediante un ricorso, avente per oggetto la restituzione di prestazioni complementari dal 1° gennaio al 30 aprile 2025, che faccia seguito all'opposizione del 13 maggio 2025 contro la decisione del 17 aprile 2025.
La decisione su opposizione del 7 agosto 2025 non contempla questa tematica, ma ha per oggetto il ricalcolo del diritto alle PC dell'assicurata dal 1° gennaio 2025. Per questa ragione il TCA non può pronunciarsi sulla restituzione e il ricorso va dichiarato formalmente irricevibile su questo aspetto.
La scrivente Corte nemmeno può emettere un giudizio sul diritto dell'assicurata alle PC dal 1° gennaio 2024, che la stessa ha chiesto di rivedere il 16 gennaio 2025 segnalando la diminuzione del suo reddito da attività lucrativa per l'anno appena concluso, comprovandone l'ammontare con l'invio, il 13 maggio 2025 - contestuale all'opposizione di pari data contro la decisione di restituzione del 17 aprile 2025 (doc. 65-2/8) -, della notifica di tassazione IFD 2024 del 14 maggio 2025 (doc. 65-6/8). Anche su tale aspetto la Cassa non si è pronunciata con una decisione su opposizione impugnabile al TCA.
2.2. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC 1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.
Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. abis LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita vedovile dell'AVS finché non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS.
A norma dell'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato degli importi previsti alle lettere a e b.
L'art. 10 LPC specifica quali siano le spese riconosciute, citando in particolare, oltre all'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale (cpv. 1 lett. a) e alla pigione di un appartamento (cpv. 1 lett. b), anche le spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa (cpv. 3 lett. a).
A quest'ultimo proposito, l'art. 11a OPC-AVS/AI dispone che Il reddito annuo di un'attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito.
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
a. due terzi dei proventi in denaro o in natura dell'esercizio di un'attività lucrativa, per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole;
c. un quindicesimo della sostanza netta, per quanto superi 30 000 franchi per le persone sole;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI.
2.4. Quali redditi computabili della ricorrente, in virtù del citato art. 11 LPC la Cassa cantonale di compensazione ha correttamente ritenuto sia il salario conseguito dall'assicurata dall'attività lucrativa dipendente di ausiliaria di cure (lett. a), oggetto della lite, sia la rendita di vedovanza che ella percepisce (lett. d).
Per determinare il reddito da attività dipendente dal 1° gennaio 2025, il 19 febbraio (doc. 61) e il 27 marzo 2025 (doc. 62) la Cassa di compensazione ha chiesto all'interessata le buste paga dei primi tre mesi dell'anno. La somma del salario netto che l'assicurata ha percepito per gennaio (CHF 2'257,25), febbraio (CHF 2'188,55) e marzo 2025 (CHF 1'960,75) è stata riportata sull'anno in virtù dell'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI e la cifra di CHF 25'626,20 così ottenuta (CHF 6'406,55 : 3 mesi x 12 mesi) è stata posta alla base del nuovo calcolo del 6 agosto 2025 del suo diritto alle prestazioni complementari. Con la decisione su opposizione del 7 agosto 2025 la Cassa ha accolto parzialmente l'opposizione del 13 maggio 2025 limitatamente alla contestazione del salario netto, inizialmente stabilito il 17 aprile 2025 in CHF 25'971.-, e ha perciò emesso la decisione del 6 agosto 2025.
La ricorrente ha contestato la cifra ritenuta dall'amministrazione, affermando che fino al 2024 aveva proceduto in modo diverso per determinare il suo reddito da lavoro, e meglio effettuava il calcolo di anno in anno in base al reddito annuo del periodo precedente, visto che il salario mensile variava molto di mese in mese. Seguendo l'iter passato, ad inizio anno 2025, ella ha chiesto il ricalcolo del suo diritto alle PC in base alla situazione del 2024 tenendo conto dell'effettivo guadagno nell'anno passato, comprovato dal certificato annuo di salario.
Occorre dunque verificare la correttezza del reddito da attività lucrativa di CHF 25'626 ritenuto dalla Cassa dal 1° gennaio 2025 posto alla base del calcolo delle PC della ricorrente.
2.5. L'art. 23 OPC-AVS/AI definisce i redditi e la sostanza determinanti nel tempo:
1 Di regola, per il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione.
2 Per gli assicurati la cui sostanza e i cui redditi da considerare ai sensi della LPC possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
3 Il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche correnti (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC).
4 Se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.
Per quanto qui rilevante, l'art. 25 OPC-AVS/AI concernente la modificazione della prestazione complementare annua prevede:
1 La prestazione complementare annua deve essere aumentata, ridotta o soppressa:
c. ad ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo; determinanti sono i nuovi redditi e spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente alla sopravvenienza del cambiamento; se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento;
2 La prestazione complementare annua deve essere oggetto di una nuova decisione dal momento seguente:
b. nel caso previsto dal capoverso 1 lettera c, con la diminuzione dell'eccedenza delle spese, al più tardi dall'inizio del mese seguente quello in cui è stata emanata la nuova decisione; è fatta salva la richiesta di restituzione ove sia stato violato l'obbligo di informare.
Michel Valterio, in: Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, spiega a pagina 310 che l'art. 25 OPC-AVS/AI precisa l'art. 17 cpv. 2 LPGA concernente la revisione, secondo cui una prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.
L'art. 25 OPC-AVS/AI enumera i motivi che giustificano la modifica delle prestazioni complementari (cpv. 1) e il momento a partire dal quale essa esplica effetto (cpv. 2). Questa norma mira ad adeguare (aumentare, diminuire o sopprimere) le prestazioni nel corso dell'anno, ciò che, contrariamente a un nuovo calcolo annuo, può aver luogo solo a determinate condizioni. In questo senso, gli artt. 25 OPC-AVS/AI e 17 LPGA completano il ricalcolo annuo della prestazione complementare, ma non lo sostituiscono (STF 9C_480/2018 del 30 gennaio 2019, consid. 2.3; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 248 pag. 99). Questa disposizione si riferisce all'adeguamento di una prestazione complementare in corso e non alla determinazione del computo dei redditi e della sostanza al momento della domanda iniziale, che è sorretta dall'art. 23 OPC-AVS/AI.
2.6. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, definiscono i redditi computabili.
Per il N. 3411.01 DPC sono computati come redditi: i redditi da attività lucrativa; i proventi della sostanza mobile e immobile; il computo della sostanza; le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche; le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga; gli assegni familiari; i proventi e le parti di sostanza cui si è rinunciato e i contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia.
L'elenco dei redditi computabili e dei redditi non computabili figurante nella legge è esaustivo (N. 3411.02 DPC).
Giusta il N. 3413.01 DPC, per il calcolo della PC annua sono considerati i redditi ottenuti nel corso dell'anno civile precedente (oppure i redditi convertiti in reddito annuo) e la sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è versata la prestazione. Sono fatte salve le eccezioni di cui ai N. 3413.02-3414.02. Questo principio vale anche nel caso in cui la PC annua debba essere fissata nuovamente nel corso dell'anno, conformemente al N. 3741.01, in seguito a un cambiamento della comunità di persone alla base del calcolo (p. es. esclusione di un figlio) o a una variazione dell'importo della rendita.
Secondo il N. 3413.02 DPC, per gli assicurati i cui redditi computabili e la cui sostanza possono essere stabiliti in base a una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a considerare come periodo di calcolo quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica rilevante della situazione economica dell'assicurato.
Per contro, per il calcolo della PC annua vanno sempre computati gli importi correnti delle rendite, delle pensioni e di altre prestazioni periodiche (N. 3413.03 DPC).
Per il N. 3414.01 DPC, se nella richiesta l'assicurato rende credibile che durante il periodo per cui chiede una PC annua i suoi redditi computabili saranno notevolmente inferiori a quelli da lui ottenuti nel corso del periodo considerato per il calcolo, occorre fondarsi sui redditi computabili probabili, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza disponibile al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.
Giusta il N. 3414.02 DPC, se nel corso dell'anno civile i redditi computabili e la sostanza subiscono, per un periodo presumibilmente lungo, una diminuzione o un aumento notevole, per il calcolo delle PC ci si deve basare sui nuovi redditi, convertiti in importi annui, e sulla sostanza al momento del cambiamento (per quanto concerne la definizione di diminuzione /aumento notevole dei redditi computabili o delle spese riconosciute per legge v. i N. 3741.01–3741.03; per quanto riguarda il momento dell'aumento, della riduzione o della soppressione delle PC v. i cap. 3.7.4.2 e 3.7.4.3).
Secondo il N. 3741.01 DPC, in caso di cambiamento della comunità di persone su cui si basa il calcolo delle PC e di modifica della rendita AVS/AI, la PC annua va aumentata, ridotta o soppressa anche nel corso dell'anno civile.
Per il N. 3741.02 DPC, la PC annua va aumentata, ridotta o soppressa nel corso dell'anno civile anche in caso di diminuzione o aumento notevole, per un periodo presumibilmente prolungato, delle spese riconosciute e dei redditi o della sostanza computabili per legge. Si può rinunciare all'adeguamento della PC annua, se la sua variazione ammonta a meno di 120 franchi. Sono determinanti le nuove spese e i nuovi redditi duraturi, convertiti in importi annui, e la sostanza disponibile al momento del cambiamento.
2.7. Come indicato nelle considerazioni di fatto l’assicurata (beneficiaria di una rendita vedovile e, di conseguenza, di PC postulate nel 2021), quale assistente di cure, consegue dei redditi variabili, come dimostra la domanda di ricalcolo relativa all’anno 2024. Per tale motivo, in applicazione dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI, la Cassa ha stabilito i redditi determinanti conseguiti nel corso del 2025, riportandoli su base annua. Ottenute le buste paga dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 ed eseguita la media dei redditi la Cassa l'ha riportata sull'anno ed ha adeguato la PC annua (N. 3741.02 DPC).
Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente l'importo dei redditi risultante dalla decisione di tassazione fiscale (qui quella del 2024), va ritenuto solo, come previsto dall'art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI, quando il diritto alle PC sia determinato nell'ambito della domanda iniziale di prestazioni complementari e se non subentri nessuna modifica rilevante della situazione economica dell'assicurata (N. 3413.02 DPC). Ciò non avviene invece quando, in casi come quello in discussione, l’interessata sia già al beneficio di PC ed a fronte di una modifica dei suoi redditi. In occasione della domanda di PC, il 16 novembre 2021 (doc. A3) il funzionario incaricato della procedura aveva comunicato all’assicurata che: "Quale reddito ho adoperato quanto fiscalmente dichiarato per l'anno 2020 (…). Non appena riceverà il certificato di salario (e indennità di disoccupazione) anno 2021 voglia … trasmettercene copia per valutare un eventuale ricalcolo del salario 2021". L'amministrazione, trattandosi della prima domanda dell'assicurata, ha correttamente applicato l'art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI e preso in considerazione i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente (N. 3413.01 DPC) servendosi di una tassazione fiscale (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI; N. 3413.02 DPC). Come già occorso nel 2021, il certificato di salario del 2024 e la notifica di tassazione per quell'anno sono di ausilio alla Cassa per rivedere il diritto alle PC dell'assicurata per l'anno 2024 - come d'altronde da quest'ultima espressamente richiesto il 16 gennaio 2025 -, siccome in precedenza il diritto alle PC determinato sulla base di redditi riferiti a un altro periodo (anno 2023).
Entrambe le basi legali citate, ossia l'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI che si riferisce a "nuovi redditi e spese duraturi, calcolati su un anno", e l'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI, che contempla i "redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui", stabiliscono il principio secondo cui i redditi e le spese che mutano durante l'anno devono essere riportati sull'anno. È quindi corretto che, per il diritto alle PC dal 1° gennaio 2025, la Cassa (nella decisione 17 aprile 2025 che rivedeva il diritto alle PC) abbia convertito in reddito annuo il salario mensile che l'assicurata ha incassato per i primi tre mesi del 2025 (STCA 33.2024.16 del 7 gennaio 2025, consid. 2.6; STCA 33.2019.8 del 10 luglio 2019; STCA 33.2016.4 del 21 novembre 2016, consid. 2.9).
I timori dell’assicurata in merito al computo salariale delle vacanze ancora da godere non può condurre a un diverso metodo di calcolo. La variabilità dello stipendio mensile, giusta l'art. 24 OPC-AVS/AI, impone alla ricorrente di informare subito l'amministrazione dell'aumento o della diminuzione della remunerazione per procedere ad un ricalcolo delle PC (sempre convertendo i redditi su base annua) in virtù dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI. Ad ogni ricalcolo vi saranno verosimilmente delle differenze del salario annualizzato con incidenza sulle prestazioni complementari. Le discrepanze di salario vengono poi corrette dalla Cassa in base al certificato di salario annuo del 2025.
2.8. Per quanto concerne il computo del reddito da attività lucrativa dal 1° gennaio 2025, l'amministrazione ha convertito in reddito annuo la somma del reddito netto incassato dall'assicurata da gennaio a marzo 2025. Con decisione del 6 agosto 2025 la Cassa ha conteggiato un reddito da attività lavorativa dipendente su base annua di CHF 25'626 (CHF 6'406,55: 3 mesi x 12 mesi) e quali deduzioni da questo reddito ha riconosciuto delle spese di natura professionale di CHF 1'848 per le spese di trasferta ammettendo, eccezionalmente, il costo di 12 km al giorno sopportato per le trasferte dal proprio domicilio al primo paziente e dal domicilio dell'ultimo paziente a casa propria, ritenendo che la maggior parte del lavoro si svolge a ______ (12 km x 220 giorni x CHF 0,70/km). L'amministrazione non ha invece riconosciuto né spese supplementari per pasti fuori casa né altre spese professionali. In concreto sono dunque contestate le deduzioni delle spese per il conseguimento del reddito.
2.9. La LPC, come visto, stabilisce i principi secondo cui sono riconosciute come spese quelle necessarie al conseguimento del reddito (fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa, art. 10 cpv. 3 lett. a LPC) e che il reddito annuo è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese per il conseguimento del medesimo se debitamente comprovate ed i contributi alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito (art. 11a OPC-AVS/AI).
Le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dalle spese che si trovano in relazione con l'esercizio di una professione e che sono direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono considerate come spese di conseguimento del reddito (DTF 123 V 258 consid. 2; DTF 111 V 127 consid. 3c; DTF 108 V 221 consid. 3b; RCC 1980 pag. 127 consid. 3a).
Nello stesso senso le Direttive applicabili. Il N. 3250.01 DPC indica che le spese per il conseguimento del reddito sono dedotte direttamente nel calcolo del reddito netto da attività lucrativa (v. N. 3421.05, 3422.01, 3423.03 e 3423.04). Il marginale N. 3421.05 DPC stabilisce che, per il calcolo delle PC, è determinante il reddito netto da attività lucrativa che è stabilito deducendo dal reddito lordo dell'attività lucrativa le spese di conseguimento del reddito comprovate (v. i N. 3423.03–3423.04) e i contributi obbligatori pagati alle assicurazioni sociali federali (AVS, AI, IPG, AD, AFam, AINF e PP). Per il N. 3421.06 DPC, le deduzioni appena citate (N. 3421.05) sono ammesse soltanto fino a concorrenza del reddito lordo cui si riferiscono.
Secondo il marginale N. 3423.01 DPC il reddito da attività lucrativa dipendente comprende l'intero salario in contanti e in natura (p. es. alloggio, pigione ridotta [v. N. 3237.03]), inclusi assegni, prestazioni sociali (RCC 1968 pag. 115) e guadagni accessori quali mance, gratificazioni o premi di anzianità di servizio. Il N. 3423.03 DPC specifica che le persone che esercitano un'attività dipendente possono dedurre dal reddito lordo, quali spese per il conseguimento del reddito ai sensi del N. 3421.05, in particolare le spese supplementari per i pasti fuori casa, i viaggi e gli abiti professionali (RCC 1968 pag. 116). In base al marginale N. 3423.04 DPC, le spese di un veicolo a motore privato possono essere considerate spese per il conseguimento del reddito solo se sono in relazione diretta con il lavoro dell'assicurato e se questi non ha a disposizione mezzi di trasporto pubblici oppure non si può ragionevolmente esigere da lui che ne faccia uso a causa della sua infermità (RCC 1980 pag. 125). Per l'indennità chilometrica, sono applicabili le deduzioni previste per l'imposta federale diretta (nel 2025 a CHF 0,70 al chilometro per un'automobile) (art. 5 cpv. 3 dell'Ordinanza sulle spese professionali in combinato disposto con l'art. 3 e l'Appendice). L'indennità chilometrica è limitata a CHF 3'300 annui per tutti i veicoli privati (art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD; art. 5 cpv. 1 dell'Ordinanza sulle spese professionali).
L'art. 26 LIFD concernente l'attività lucrativa dipendente dispone:
1 Le spese professionali deducibili sono:
a. le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3300 franchi;
b. le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c. le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; è fatto salvo l'articolo 33 capoverso 1 lettera j.
2 Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere b e c sono stabilite deduzioni complessive; per le spese di cui al capoverso 1 lettera c il contribuente può giustificare spese più elevate.
L'art. 1 dell'Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta del 10 febbraio 1993 (Ordinanza sulle spese professionali, RS 642.118.1) prevede il seguente principio:
" 1 A titolo di spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente, il contribuente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito e in rapporto di causalità diretta con lo stesso reddito.
2 Non possono essere dedotte le spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente (spese private dette di rappresentanza) nonché per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia (art. 34 lett. a LIFD).".
Per l'art. 3 dell'Ordinanza sulle spese professionali, il Dipartimento federale delle finanze fissa in appendice le deduzioni forfettarie (art. 6 cpv. 1 e 2, art. 7 cpv. 1, art. 9 cpv. 2 e art. 10) e la deduzione per l'uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 lett. b). Giusta l'art. 4 della medesima Ordinanza il contribuente che, in luogo di una deduzione forfettaria giusta l'art. 7 cpv. 1 e l'art. 10, fa valere spese più elevate deve giustificare la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale.
L'art. 5 dell'Ordinanza sulle spese professionali recita:
" 1 A titolo di spese necessarie per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro il contribuente può dedurre fino all'importo massimo di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettera a LIFD.
2 Sono considerati costi deducibili:
a. le spese necessarie per l'uso di mezzi di trasporto pubblici; o
b. i costi necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l'uso di un veicolo privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.".
Secondo l'art. 6 cpv. 1, nel caso di spese supplementari per pasti, è concessa esclusivamente la deduzione forfettaria di cui all'art. 3 quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve; o in caso di lavoro a turni o notturno a orario continuo. Il lavoro a turni è equiparato al lavoro a orario irregolare se i due pasti principali non possono essere presi a domicilio all'ora consueta.
Per l'art. 7 cpv. 1 dell'Ordinanza sono considerate altre spese professionali per le quali è possibile rivendicare la deduzione forfettaria le spese richieste dall'esercizio dell'attività professionale per attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hardware e software EED), riviste e libri specializzati, l'uso di una camera privata per scopi professionali, abiti di lavoro, l'usura particolare delle scarpe e degli abiti nonché per lavori pesanti. È salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4). L'art. 7 cpv. 2 dispone che la deduzione forfettaria va ridotta in modo adeguato se l'attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell'anno o a tempo parziale.
L'Appendice dell'Ordinanza sulle spese professionali stabilisce in particolare, per le deduzioni forfettarie, gli importi di CHF 3'200 all'anno per spese supplementari per i pasti presi fuori casa o in caso di lavoro a turni (mezza deduzione CHF 1'600) e di CHF 2'000 all'anno per le altre spese professionali; per l'uso di un veicolo privato, CHF 0,70 al chilometro per un'automobile come indicato in precedenza.
2.10. Per quanto concerne le spese di trasferta pretese dalla ricorrente sia per lo spostamento dal proprio domicilio al primo paziente del turno e dall'ultimo paziente al domicilio, sia per i rientri a casa quando il turno è spezzato durante la giornata (5 km a tratta x 4 tratte), quantificate in CHF 900, va ritenuto come, in base alla prassi in materia LPC (N. 3423.04 DPC), che rinvia espressamente alle norme fiscali (art. 5 cpv. 2 Ordinanza sulle spese professionali), sono considerati costi deducibili le spese per l'uso di mezzi di trasporto pubblico o i costi necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l'uso di un veicolo privato se non è ragionevole pretendere che l'assicurato ne faccia uso. I massimali di deducibilità stabiliti dalle norme fiscali (CHF 3'300 all'anno, art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD) sono implicitamente ripresi dalle Direttive (N. 3423.04 DPC).
In concreto, la ricorrente fornisce le cure necessarie a vari pazienti residenti nella zona del suo domicilio ed in comuni vicini (doc. A8), ciò rende necessario uno spostamento celere da un paziente all’altro per razionalizzare ed ottimizzare i tempi di lavoro, ciò che può avvenire unicamente mediante l’uso di un mezzo privato (vettura). Questo aspetto è stato riconosciuto anche fiscalmente per l'anno 2024 (doc. A4), laddove nella IC 2024 l'UT ha accertato l'importo dichiarato dall'assicurata di CHF 1'980 per l’IC e CHF 2'310 per l’IFD. Nel 2023, invece, la ricorrente aveva dichiarato il costo del trasporto pubblico (doc. A5), per CHF 660, accettato dall’UT per l’IC e stabilito in CHF 770 per l’IFD.
Il Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato presso i Servizi privati di assistenza e cura a domicilio (CCL dei SACD privati) del 1º marzo 2021, ancora in vigore e sottoscritto anche
dal datore di lavoro della ricorrente (https://www.______.pdf), prevede in particolare quanto segue:
" Art. 6 - Durata del lavoro
(…)
5. Tempo di trasferta: a tutti i dipendenti viene riconosciuto il tempo di trasferta tra il primo paziente e l'ultimo. È permessa una sola interruzione dell'orario di lavoro giornaliero. Se la distanza per raggiungere il primo paziente, rispettivamente ritornare al proprio domicilio dopo l'ultimo paziente; risultasse superiore alla distanza tra il domicilio del dipendente e la sede o sotto sede di Servizio, la differenza chilometrica e temporale dovrà essere rimborsata.".
Inoltre, l'Allegato 1 "Regolamento Rimborso Spese", cui rinvia il capoverso 2 dell'art. 19 "Funzioni, scala salariale e rimborso spese", che prevede che "L'allegato 1 regola il rimborso delle spese.", dispone per le "Spese di viaggio" che "Per l'uso di mezzi privati viene riconosciuta un'indennità di CHF –.60 al chilometro per l'automobile, comprensiva di qualsiasi altro indennizzo*".
Contrariamente all'affermazione della ricorrente, spetta dunque al suo datore di lavoro rimborsarle non solo le trasferte con veicolo privato effettuate tra il primo e l'ultimo paziente, ma anche, in virtù dell'art. 6 cpv. 5 CCL dei SACD privati, laddove il tragitto verso/dal paziente sia superiore alla distanza tra il domicilio dell'assicurata e la sua sede di lavoro, i maggiori costi di trasferta all'inizio e alla fine del turno di lavoro quando ella si reca dal suo domicilio direttamente dal primo paziente rispettivamente quando dall'ultimo paziente rientra al proprio domicilio.
La dichiarazione del datore di lavoro rilasciata il 24 giugno 2025, secondo cui "il tragitto dal proprio domicilio al domicilio del primo paziente, e dal domicilio dell'ultimo paziente al proprio domicilio, non viene riconosciuto se il paziente risiede all'interno del comprensorio del ________ (sede dello ________). Tuttavia, qualora il primo o l'ultimo paziente risiedano al di fuori di tale comprensorio, viene riconosciuta e pagata la differenza relativa al tragitto eccedente." (doc. 68-3/9), oltre ad apparire divergente rispetto a quanto previsto dal CCL, non può condurre alla soluzione voluta dall'assicurata di riconoscerle questi costi e quindi di dedurli dal reddito lordo da lavoro in virtù dell'art. 10 cpv. 3 lett. a LPC e dell'art. 11a OPC-AVS/AI.
Medesima conclusione va tratta per la pretesa di riconoscimento dei costi per le tratte aggiuntive da/verso casa quando il turno di lavoro è spezzato durante il giorno. La circostanza che la beneficiaria di PC rientri al proprio domicilio quando ha delle ore libere tra un paziente e l'altro è infatti una sua mera scelta, perciò non spetta alle prestazioni complementari indennizzare questa sua decisione di come occupare il suo tempo libero.
Le prestazioni complementari ammettono dunque in deduzione dal reddito lordo solo le spese di trasferta con veicolo a motore dal proprio domicilio al luogo di lavoro, come a livello fiscale. Per contro, le spese di trasferta dal primo all'ultimo paziente devono essere riconosciute e rimborsate all'assicurata dal datore di lavoro e non possono perciò essere dedotte dal salario lordo. È in ogni caso esclusa la deduzione supplementare di CHF 900 pretesa dalla ricorrente per gli spostamenti volontari straordinari rispettivamente per quelli che devono essere indennizzati dal datore di lavoro.
Ne consegue che spetta alla Cassa, a cui gli atti vanno rinviati, stabilire dal 1° gennaio 2025, sulla base di una lista aggiornata dei giorni di lavoro allestita dal datore di lavoro visto che la beneficiaria di PC lavora a tempo parziale, l'ammontare delle spese di trasferta per il conseguimento del reddito, ritenendo unicamente quelle sorte per il tragitto dal suo domicilio alla sede di lavoro e viceversa, ma fino al massimo deducibile di CHF 3'300 annui (N. 3423.04 DPC).
2.11. Riguardo alle spese supplementari per i pasti fuori casa, la Cassa ne ha negato la necessità a dipendenza dei turni di lavoro della ricorrente accertati presso il datore di lavoro, sostenendo che l'interessata avrebbe sempre la possibilità di assumere i pasti al proprio domicilio.
L'insorgente ha affermato che per la maggior parte dei suoi turni di lavoro la conclusione della Cassa è corretta, ma che non bisogna generalizzare, motivo per cui occorre accertare la situazione concreta.
Ricordato l'art. 6 cpv. 1 dell'Ordinanza sulle spese professionali, che riconosce la deduzione forfettaria per le spese supplementari per pasti se il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria perché il luogo di domicilio e quello di lavoro sono molto distanti (lett. a) o in caso di lavoro a turni (lett. b), la Cassa verificherà la situazione concreta aggiornata della ricorrente sui turni e orari di lavoro con la collaborazione del datore di lavoro. L'amministrazione esaminerà dunque se durante i giorni di lavoro l'assicurata è stata effettivamente impedita di rientrare a casa per i pasti o perché il turno si è protratto al di là di un orario consono per il pranzo/cena o perché la distanza fra l'ultimo paziente e il proprio domicilio richiedeva uno spostamento tale che non le permetteva di rientrare a casa per il pasto e poi recarsi per tempo da un nuovo paziente.
Anche per tale ragione gli atti vanno perciò rinviati all'amministrazione al fine di verificare se siano dati i presupposti per concedere alla ricorrente queste altre spese per il conseguimento del reddito (art. 10 cpv. 3 lett. a LPC), tenendo presente che si possono dedurre soltanto le spese supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1968 pag. 113; N. 3423.03 DPC). Infatti, le spese normali dovute al fatto di consumare i pasti fuori casa sono già comprese nel limite di reddito determinante per la copertura del fabbisogno stabilito dalla legge e fissato, nel periodo determinante, a CHF 20'670 (art. 10 cpv. 1 lett. a cifra 1 LPC). In particolare, secondo il N. 3415.02 DPC, nel 2025 le spese normali per i pranzi corrispondono a CHF 10 e per le cene a CHF 8 giornalieri (DTF 123 V 258 consid. 2).
2.12. L'insorgente postula il riconoscimento del forfait fiscale federale di CHF 2'000 per le altre spese professionali che deve sostenere, "dal vestiario al materiale sanitario, passando poi per scarpe (e usura delle stesse) e particolari dispositivi medici o disinfettanti (alcuni forniti dal datore).", poiché questo forfait è "effettivamente una spesa sostenuta dal dipendente per il conseguimento del reddito e, dunque, dovrebbe rientrare nell'art. 11a OPC-AVS/AI citato nella decisione della Cassa, venendo quindi dedotto dal reddito computato al calcolo delle prestazioni complementari." (doc. I pag. 4).
Il citato art. 7 cpv. 1 dell'Ordinanza sulle spese professionali definisce le altre spese professionali per le quali è possibile rivendicare la deduzione forfettaria, che va ridotta in modo adeguato se l'attività lucrativa dipendente è esercitata solo a tempo parziale (art. 7 cpv. 2). Fatta salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4), la deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di CHF 2'000 l'anno e un massimo di CHF 4'000 (cfr. Appendice dell'Ordinanza del 10 febbraio 1993).
Nella sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, il Tribunale federale ha ribadito questi concetti (cfr. consid. 2.1), nel considerando 2.2 l'Alta Corte ha evidenziato che secondo la giurisprudenza, il concetto di necessità professionale di una spesa deve essere interpretato in senso relativamente ampio.
Non occorre infatti dimostrare che il contribuente non potrebbe assolutamente realizzare il proprio reddito senza la spesa in questione né è richiesto che quest'ultima sia effettuata in virtù di un obbligo legale. La necessità va per contro ammessa già se, in base ad una valutazione economica, si può ritenere che la spesa favorisca l'acquisizione del reddito e se non è ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci (DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 872, consid. 2b). Da ciò non discende però che tutti i costi in qualche modo in relazione con l'acquisizione del reddito siano, dal profilo fiscale, illimitatamente deducibili (sentenza 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in: StE 2003 B 22.3 n. 76, consid. 3.2). Non possono in particolare essere dedotte spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente, i cosiddetti costi per il tenore di vita (art. 34 lett. a LIFD, art. 1 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle spese professionali; DTF 124 II 29 consid. 3d).
Nella STCA 33.2012.20 del 28 maggio 2014 il TCA non ha riscontrato un'effettiva necessità per la moglie del ricorrente di assumersi dei costi legati all'acquisto di specifici abiti e/o strumenti da lavoro, perciò non ha ammesso, a titolo di spese per il conseguimento di questo reddito, il forfait fiscale di CHF 2'500 per le spese professionali.
Nella STCA 33.2014.6 del 3 novembre 2014 consid. 2.8 il TCA non ha ritenuto integralmente le spese esposte fiscalmente (CHF 9'240 per il veicolo privato, CHF 3'200 per il pasto principale fuori casa e CHF 2'500 per le altre spese professionali. In quell'occasione è stato ricordato che in ambito di prestazioni complementari la dottrina ha indicato che le spese necessarie per l'esercizio dell'attività professionale comprendono gli abiti e gli strumenti da lavoro e che a livello fiscale queste poste sono ormai integrate nel concetto moderno di altre spese professionali e sono concesse sotto forma di forfait. Tuttavia, non va dimenticato il principio secondo cui all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno e che non tutte le spese devono essere assunte dalle Casse di compensazione, che non possono adottare semplicemente i forfait fiscali senza adeguarli al caso concreto. In quel caso, poiché dagli atti non si evidenziava un'effettiva necessità per la moglie del ricorrente di assumersi costi legati all'acquisto di specifici abiti e/o strumenti da lavoro, dal profilo delle PC non è stato possibile porre in deduzione del reddito lordo, quali spese per il conseguimento di questo reddito, il richiesto forfait fiscale di CHF 2'500 per le spese professionali (v. STCA 33.2009.8 e STCA 33.2012.20).
2.13. In concreto, la ricorrente ha sostenuto di dovere sopportare dei costi legati al materiale sanitario, quali particolari dispositivi medici o disinfettanti. Vista l'attività svolta dall'assicurata, questi costi sono senza dubbio a carico del datore di lavoro e non rientrano pertanto nelle altre spese professionali deducibili. Quanto agli abiti e alle scarpe utilizzati per recarsi a lavorare, laddove non sia imposto nemmeno nel contratto collettivo di lavoro che l'assicurata debba indossare degli specifici abiti e calzature, i cui costi sarebbero in questa costellazione assunti dal datore d lavoro, non si vede la ragione per cui debbano esserle riconosciute spese di questa natura.
2.14. Da quanto precede la decisione su opposizione deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione per ricalcolare il diritto dell'insorgente alle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2025. Anche se vincente in causa (stante il rinvio aperto all’autorità di prime cure) non sono versate ripetibili in assenza di patrocinio da parte di un legale (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).
La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto nel senso delle considerazioni esposte e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG per una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si accordano ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti