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redattrice: |
Tanja Balmelli, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 4 settembre 2025 di
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contro |
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la decisione su opposizione del 30 giugno 2025 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 19 dicembre 2019 (doc. 1-4/9) il Dipartimento della socialità prestazioni complementari all'AVS/AI della Città di __________ ha stabilito dal 1° gennaio 2020 in Fr. 83.- il diritto alle prestazioni complementari di RI1, nato nel 1971, e in Fr. 469.- la riduzione del premio di cassa malati, computando in particolare una sostanza mobile di Fr. 72'741.- e una rinuncia di sostanza di Fr. 114'000.-, per una sostanza netta di Fr. 186'741.- e una sostanza determinante di Fr. 149'241.-.
1.2. Con il trasferimento del domicilio nel nostro Cantone (doc. 1), il 6 aprile 2020 (doc. 4) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurato il saldo di tutti i suoi conti al 1° gennaio 2020, visto che dal precedente calcolo risultavano Fr. 72'741.-.
L'interessato ha quindi prodotto l'estratto conto richiesto (doc. 6-1/12), la dichiarazione (doc. 6-2/12) e la notifica di tassazione IC/IFD 2017 (doc. 6-10/12) comprovanti della sostanza pari a Fr. 1'165.- e ha spiegato che la sostanza mobile si riferiva a una serie di contratti di prestito prescritti di cui non era stato possibile ottenere il rimborso.
Su invito dell'assicurato, il 21 aprile 2020 (doc. 7) la Cassa di compensazione ha interpellato il funzionario del Comune di __________ che si era occupato del suo calcolo delle PC dal 1° gennaio 2020 per sapere se disponeva dei documenti relativi ai Fr. 72'741.- che l'interessato ha riferito trattarsi di prestiti. L'indomani (doc. 8), il collega ha precisato che, secondo gli atti in suo possesso, per la sostanza dell'assicurato si trattava di una rinuncia alla sostanza e che non disponeva di documenti riguardanti dei prestiti, ma che se si trattava effettivamente di prestiti in tal caso spettava all'assicurato comprovarlo.
1.3. Acquisiti cinque contratti di mutuo sottoscritti nel 2005 e nel 2006 dall'assicurato come mutuante per complessivi Fr. 65'700.- (docc. 12 e 13), con decisione del 23 aprile 2020 (doc. 16) la Cassa di compensazione ha stabilito in Fr. 633.- le PC dal 1° marzo 2020, oltre al pagamento del premio LAMal di Fr. 532.-, considerando degli averi a risparmio di Fr. 1'021.- e una rinuncia di sostanza di Fr. 186'741.-, ottenendo una sostanza lorda di Fr. 187'762.- e computabile di Fr. 150'262.- (doc. 14).
Alla richiesta di spiegazioni dell'assicurato del 25 maggio 2020 (doc. 19) riguardo al conteggio di questi prestiti ormai prescritti e quindi irrecuperabili, che non dovevano essere computati come sostanza mobile, la Cassa ha risposto che li ha considerati come rinuncia alla sostanza ammortizzabile di Fr. 10'000.- ogni anno, mentre la decisione emessa da ________ (recte: __________) li ha conteggiati come sostanza (doc. 20).
1.4. Per l'anno 2021 (doc. 24) l'amministrazione ha considerato una rinuncia alla sostanza di Fr. 176'741.- (doc. 22), per l'anno 2022 (doc. 29) di Fr. 166'741.- (doc. 27) e per l'anno 2023 (doc. 33) di Fr. 156'741.- (doc. 31).
1.5. Il 20 ottobre 2023 (doc. 35) l'amministrazione ha informato il beneficiario di PC che con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2024, delle nuove disposizioni di legge, non avrebbe più avuto diritto alle prestazioni complementari e l'11 dicembre 2023 (doc. 36) gli ha comunicato che, a causa del superamento della soglia di sostanza ai sensi dell'art. 9a LPC, dal 1° gennaio 2024 non beneficiava più delle prestazioni complementari.
1.6. Il 13 dicembre 2023 (doc. 38) l'assicurato ha chiesto spiegazioni alla Cassa sul rifiuto delle PC, affermando che aveva compiuto tutti i passi possibili per recuperare i Fr. 72'741.- relativi ai contratti di prestito, che però erano ormai prescritti, come dimostrano le decisioni dei Tribunali e gli scritti degli avvocati. Inoltre, trascorsi 20 anni dall'eredità ricevuta dovrebbe avere diritto all'importo intero delle prestazioni complementari.
L'indomani (doc. 38), la Cassa di compensazione ha spiegato che con la rinuncia alla sostanza di Fr. 156'741.- si supera la soglia di Fr. 100'000.- e quindi viene automaticamente a cadere, con le nuove norme, il diritto alle prestazioni complementari.
1.7. L'assicurato si è opposto al rifiuto il 27 dicembre 2023 (doc. 39-1/6), affermando di avere già trasmesso nell'aprile 2020 tutti gli atti su cui si basa il consumo di sostanza di Fr. 72'741.-, che indicano inequivocabilmente che tali contratti di prestito sono scaduti e che i diritti di credito relativi a tali fondi sono prescritti. Pertanto, questo consumo di sostanza non deve più essere calcolato nei moduli fiscali come sostanza mobile.
Il 24 gennaio 2024 (doc. 41) l'assicurato ha ribadito la sua opposizione, secondo cui i contratti di prestito sono prescritti.
1.8. Il 2 febbraio 2024 (doc. 40) la Cassa di compensazione ha chiesto all'opponente la prova del recupero dell'eredità.
1.9. Assistito dall'avv. RA1, il 27 marzo 2024 (doc. 45-1/30) l'assicurato ha integrato l'opposizione sostenendo che v'è abbandono di sostanza giusta l'art. 11a LPC soltanto quando il mutuo concesso a terzi non è restituibile sin dall'inizio. In concreto, l'abbandono di sostanza che gli è stato computato non può giuridicamente essergli addebitato, giacché la sostanza irrimediabilmente persa è legata a dei mutui concessi a terzi ormai definitivamente prescritti e per i quali egli si è speso personalmente e concretamente per il rimborso.
1.10. Il 21 novembre 2024 (doc. 47) la Cassa ha chiesto all'assicurato di trasmettere la documentazione che giustifica i prestiti erogati e gli eventuali tentativi effettuati per ottenerne la restituzione.
1.11. Il 4 febbraio 2025 (doc. 51) l'assicurato ha trasmesso alla Cassa dei documenti (doc. 52), che il 6 seguente (doc. 53) il suo legale ha completato. Alla richiesta del 10 febbraio 2025 (doc. 54) della Cassa di compensazione a sapere se l'allegata decisione del 9 ottobre 2007 era stata impugnata, l'interessato ha risposto di avere già trasmesso tutti i giustificativi in suo possesso (doc. 57).
1.12. Con decisione su opposizione del 30 giugno 2025 (doc. D) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione, ribadendo la correttezza del computo a titolo di rinuncia alla sostanza di Fr. 146'762.- quale dispendio ingiustificato dell'avere relativo a una eredità, che l'opponente ha invece contestato sostenendo che il capitale era stato usato negli anni precedenti per concedere dei prestiti che ad oggi non sono più recuperabili siccome prescritti.
Esposte la norma legale (art.11 cpv. 1 lett. g LPC) e la giurisprudenza in materia di rinuncia alla sostanza, la Cassa ha osservato che l'opponente era già beneficiario di PC nel Canton __________, in cui l'ultima tabella di calcolo valida per l'anno 2020 riportava le voci "Bewegliches Vermögen" di Fr. 72'741.- e "Verzicht auf Vermögen" di Fr. 114'000.-, valori accettati dall'assicurato. La Cassa ha computato i due importi nella tabella di calcolo a titolo di rinuncia alla sostanza e ciò in tutte le sue decisioni che non sono state contestate dal beneficiario di PC.
Riguardo alla contestazione dell'opponente, secondo cui i prestiti non sarebbero più esigibili siccome prescritti, la Cassa ha osservato che la rinuncia alla sostanza e i prestiti sono già stati valutati dalla Cassa del Canton ________, questa rinuncia è stata accettata dall'assicurato non essendo stata comprovata una diversa situazione, non è stata portata la prova che l’assicurato avrebbe ricevuto una controprestazione alla rinuncia alla sostanza e nemmeno che vi sia stato un obbligo legale. Il tentativo di recupero dei prestiti sarebbe avvenuto tardivamente e infine le affermazioni dell'opponente e del fratello confermano che l'eredità di quasi Fr. 500'000.- è stata spesa in pochi anni senza alcun motivo giustificativo.
1.13. Con ricorso del 4 settembre 2025 (doc. I) RI1, sempre patrocinato dall'avv. RA1, ha chiesto al TCA di annullare la decisione su opposizione.
In via principale, egli ha postulato il riconoscimento di adeguate prestazioni complementari, mentre in via subordinata, di ritornare l'incarto alla Cassa per una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Il ricorrente ha ribadito di avere comprovato che la sostanza è stata irrimediabilmente persa siccome i mutui a suo tempo concessi non sarebbero recuperabili siccome prescritti definitivamente. La circostanza sarebbe comprovata da scritto dell'avvocato incaricato dell'incasso (doc. C). Per tale ragione la giurisprudenza sull'abbandono di sostanza non sarebbe applicabile.
Inoltre, l'insorgente osserva come non gli si possa rimproverare di non avere impugnato l'esito della procedura promossa nel Canton _________, che non ha effetto di res iudicata nella presente procedura, trattandosi di fatti ed autorità diverse dalle attuali e che pure sottostava a condizioni legali differenti.
Non essendovi dunque un abbandono di sostanza, al ricorrente va riconosciuta l'erogazione di prestazioni complementari.
1.14. Nella risposta del 17 settembre 2025 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione, ritenendo che il ricorrente abbia proposto le medesime argomentazioni già sollevate con l'opposizione, ha rinviato alla decisione impugnata e ha perciò proposto al TCA di respingere il ricorso.
1.15. L'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova né ha formulato ulteriori osservazioni (doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC 1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.
Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.
A norma dell'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato degli importi previsti alle lettere a e b.
Il 22 marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune importanti modifiche della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).
L'art. 9a LPC concernente le "Condizioni relative alla sostanza" regola il nuovo concetto della soglia di ingresso della sostanza:
1 Hanno diritto alle prestazioni complementari le persone la cui sostanza netta è inferiore agli importi seguenti:
a. 100 000 franchi per le persone sole;
b. 200 000 franchi per le coppie sposate;
c. 50 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
2 Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria non sono componenti della sostanza netta di cui al capoverso 1.
3 La sostanza cui si è rinunciato secondo l'articolo 11a capoversi 2–4 fa parte della sostanza netta di cui al capoverso 1.
4 Se adegua le prestazioni di cui all'articolo 19, il Consiglio federale può adeguare in modo appropriato gli importi di cui al capoverso 1.
Inoltre, l'art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI relativo alla "soglia di sostanza" prevede che se una persona presenta una domanda per una prestazione complementare annua, la sostanza determinante per il diritto è quella disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale è chiesta la prestazione complementare.
Il nuovo art. 11a LPC disciplina la rinuncia a proventi e parti di sostanza in sostituzione dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC in essere fino al 31 dicembre 2020.
L'art. 11a cpv. 2 prevede che gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali cui l'avente diritto ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuto e senza aver ricevuto una controprestazione adeguata sono computati come reddito come se la rinuncia non fosse avvenuta.
Per l'art. 11a cpv. 3 LPC, è altresì computata una rinuncia alla sostanza se, a partire dalla nascita del diritto a una rendita per superstiti dell'AVS o a una rendita dell'AI, all'anno è stato speso, senza un valido motivo, oltre il 10% della sostanza. Se la sostanza non supera 100'000 franchi, il limite è di 10'000 franchi all'anno. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce in particolare i validi motivi.
In base al capoverso 3 delle Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC), l'art. 11a capoversi 3 e 4 LPC si applica soltanto alla sostanza che è stata consumata dopo l'entrata in vigore della modifica della LPC e quindi dopo il 1° gennaio 2021 (DTF 150 V 198 consid. 7.1.2.2; STF 8C_12/2024 del 4 luglio 2024, consid. 4.2.5).
Secondo l'art. 17b OPC-AVS/AI,
Vi è rinuncia alla sostanza se una persona:
a. aliena parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuta e la controprestazione equivale a meno del 90 per cento del valore della prestazione; o
b. nel periodo da considerare ha speso la sostanza in misura superiore al limite consentito dall'articolo 11a capoverso 3 LPC.
Per l'art. 17c OPC-AVS/AI, l'importo della rinuncia in caso di alienazione corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione.
L'art. 17e OPC-AVS/AI regola il computo della sostanza alienata:
1 Per il calcolo delle prestazioni complementari, l'importo computabile della sostanza cui si è rinunciato secondo l'articolo 11a capoversi 2 e 3 LPC è ridotto annualmente di 10 000 franchi.
2 L'importo della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e in seguito ridotto ogni anno.
3 Per il calcolo della prestazione complementare annua è determinante l'importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione.
2.3. Il Messaggio n. 16.065 del 16 settembre 2016 del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma della PC) (FF 2016 6705) non prevedeva un regolamento sulla soglia di ingresso della sostanza quando un richiedente la prestazione complementare annua presentava la sua domanda.
Anzi, tale ipotesi, dopo essere stata analizzata, non era stata consapevolmente considerata, siccome l'esistenza stessa della sostanza computabile avrebbe reso impossibile il conseguimento del diritto alle prestazioni (pagg. 6740-6742).
Nelle discussioni parlamentari sulla Riforma delle PC - entrata poi in vigore il 1° gennaio 2021 -, la maggioranza si è espressa a favore dell'introduzione di una soglia di sostanza, che contraddice gli obiettivi del Consiglio federale di ridurre gli effetti soglia esistenti nel sistema delle prestazioni complementari. Soltanto quando il patrimonio di una persona assicurata è inferiore alla soglia di sostanza viene esaminato un diritto alla prestazione complementare (Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 570 pag. 225).
Quale sostanza si devono intendere tutti i beni mobili e immobili e gli averi di proprietà della persona, quali risparmi, azioni, immobili (se non personalmente abitati), eredità, versamenti in conto dalla cassa pensione e anche valori di riscatto delle polizze assicurative sulla vita. Sono escluse le normali masserizie e gli averi secondo la LPP, fintantoché il pagamento non è possibile (Meier Michael E./Renker Jana, Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 1, pag. 4).
Difatti, secondo un principio generale del diritto fiscale, a cui rinvia l'art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI, vengono considerati sostanza risparmi di ogni tipo, azioni nazionali ed estere, obbligazioni, vincite alla lotteria, eredità (anche indivise), valori di riscatto dell'assicurazione sulla vita e il capitale pagato a rate (pagamenti di capitale da parte di assicurazioni e capitali di vecchiaia), gioielli, opere d'arte, importanti somme di denaro contante, prestiti concessi, automobili, così come immobili e fondi, anche all'estero, come pure i beni a cui si ha rinunciato (Carigiet/Koch, op. cit., N. 572 pag. 227, N. 582 pag. 229; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden, 1995, pag. 116).
Rientrano nella sostanza anche il contributo di mantenimento versato dai parenti (art. 328 CC) che l'assicurato ha risparmiato, un'indennità versata da un'assicurazione di responsabilità civile a seguito di un incidente della circolazione, l'importo di un capitale rimborsato dall'autore di una truffa, un'indennità versata a titolo di riparazione morale secondo la legge sull'aiuto alle vittime di reati, l'importo di un credito in restituzione risultante dalla nullità di un contratto concluso da un assicurato incapace di discernimento (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, N. 43 pag. 143 ad art. 11). La sostanza comprende dunque tutti i suoi beni mobili e immobili e i diritti personali e reali che gli appartengono (N. 3443.01 DPC); non è determinante da quali entrate è composto il risparmio né per quali motivi si è risparmiato (STF 9C_612/2012 del 28 novembre 2012, consid. 3.2). La sostanza annovera quindi l'insieme dei beni valutabili in denaro, compresi i diritti (Werlen, op. cit., pag. 104).
Nel calcolo della soglia di sostanza non si tiene conto dell'importo esente di Fr. 30'000.- per le persone sole e di Fr. 50'000.- per le coppie sposate di cui all'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.
Secondo il testo letterale e la sistematica di questo disposto, la franchigia si riferisce alla sostanza computabile come reddito e non anche al calcolo della soglia di sostanza, che altrimenti sarebbe di Fr. 130'000.- o di Fr. 250'000.- (Meier Michael E./ Renker Jana, op. cit., pag. 4).
Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria, non sono invece considerati nella soglia di sostanza di cui al capoverso 1 dell'art. 9a LPC.
Anche i debiti ipotecari dell'immobile occupato dal proprietario non sono presi in considerazione (art. 2 cpv. 1 OPC-AVS/AI).
Il Consiglio federale si avvale in questo caso della competenza conferitagli dal nuovo art. 9 cpv. 5 lett. cbis LPC, in base alla quale può disciplinare il computo dei debiti ipotecari per il calcolo della sostanza netta.
Per questi motivi, l'art. 17 cpv. 3 OPC-AVS/AI non si applica al calcolo della sostanza netta di cui all'art. 9a cpv. 1 LPC.
Inoltre, le condizioni di diritto per poter beneficiare delle PC devono essere completamente adempiute soltanto per l'intero periodo in cui le prestazioni sono concesse. Secondo quanto previsto dall'art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI, per stabilire se le condizioni relative alla sostanza sono realizzate è determinante la sostanza disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale la persona assicurata richiede le prestazioni complementari. Pertanto, se una persona le richiede al 15 dicembre 2021 quando possiede una sostanza di Fr. 99'000.-, ma disponeva al 1° dicembre 2021 ancora di Fr. 100'000.-, essa ha diritto alle PC solo dal 1° gennaio 2022, nella misura in cui le altre condizioni sono adempiute. In caso contrario, il diritto termina alla fine del mese in cui il valore è stato superato (Carigiet/Koch, op. cit., nota 717 pag. 226).
Nel "Commento alla Modifica dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) - Disposizioni d'esecuzione della riforma delle PCp" del gennaio 2020, l'UFAS ha evidenziato che con la Riforma delle PC è stata introdotta una nuova condizione di diritto per poter beneficiare delle prestazioni complementari: la soglia d'ingresso (o d'entrata) della sostanza (art. 2).
Per verificare se la soglia di sostanza ammessa di cui all'art. 9a cpv. 1 LPC sia superata, si considera per principio la stessa sostanza determinante per la rinuncia alla sostanza computata per il calcolo delle PC. Il disciplinamento relativo al calcolo e alla valutazione della sostanza netta di cui agli articoli 17 cpv. 1 e 2 nonché 17a–17e si applica pertanto anche alla determinazione della sostanza netta di cui all'art. 9a cpv. 1 LPC (pag. 6).
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha inoltre rilevato che il diritto alle PC sussiste soltanto fino a quando tutte le condizioni legali sono adempiute. Può capitare che la sostanza di un beneficiario di PC che inizialmente si situava al di sotto della soglia ammessa registri una crescita in seguito a un'eredità o a un altro evento e di conseguenza superi questa soglia e che quindi la persona in questione non adempia più tutte le condizioni di diritto per poter beneficiare delle PC. In tal caso, conformemente all'art. 12 cpv. 3 LPC il diritto alle PC si estingue con effetto dalla fine del mese in cui la sostanza ha superato la soglia consentita.
Per un approfondimento sull'introduzione del principio della soglia di sostanza dal 1° gennaio 2021, si vedano le STCA 33.2025.26 del 24 novembre 2025; STCA 33.2023.30 del 26 febbraio 2024; STCA 33.2023.10 del 15 settembre 2023; STCA 33.2022.6 del 23 maggio 2022, STCA 33.2022.19 del 6 ottobre 2022 e per un altro caso sull'argomento la STCA 33.2023.9 del 26 giugno 2023.
Sul tema della soglia di sostanza l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali si è pronunciato anche con le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, che concretizzano le norme esposte.
Il N. 2512.02 DPC prevede che per il computo della sostanza va tenuto conto anche delle parti di sostanza cui la persona ha rinunciato volontariamente. In proposito sono applicabili i capitoli 3.5.1 e 3.5.3.
Per il N. 3443.07 DPC, non vanno computati come sostanza:
- le normali suppellettili domestiche nonché gli strumenti, le macchine e gli apparecchi che servono all'esercizio della professione;
- le parti di sostanza sulle quali il beneficiario di PC ha un diritto di usufrutto o di abitazione (per il computo del diritto di usufrutto o di abitazione quale reddito v. N. 3433.02);
- gli immobili di proprietà del beneficiario di PC gravati da un diritto di usufrutto o di abitazione che include l'intero immobile (per gli immobili gravati solo parzialmente da un diritto di usufrutto o di abitazione v. N. 3444.06);
- il valore capitalizzato di un diritto di usufrutto (DTF 122 V 394) o di abitazione;
- i beni che si trovano all'estero e non possono essere trasferiti in Svizzera o che non possono essere realizzati per una ragione qualsiasi (se il ricavato della vendita di un bene immobile può essere trasferito in Svizzera, il bene immobile deve essere computato come sostanza);
- la sostanza investita conformemente all'OPP 3, fino al momento in cui la prestazione di previdenza non diventa esigibile;
- le garanzie di cui all'articolo 257e CO (cauzione, deposito della pigione);
- il contributo di solidarietà secondo l'articolo 4 capoverso 1 LMCCE.
Il N. 3444.01 DPC prevede che la valutazione delle componenti computabili della sostanza deve essere effettuata secondo i principi della legislazione sull'imposta cantonale diretta nel Cantone di domicilio. Fanno stato i valori patrimoniali stabiliti dalle autorità fiscali prima dell'applicazione delle deduzioni fiscali legali.
2.4. Per quanto concerne la rinuncia alla sostanza, poiché la definizione contemplata all'art. 11a cpv. 2 LPC concretizza la giurisprudenza sviluppata sull'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC e, fino al 31 dicembre 2007, sull'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC, secondo cui i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato sono computati come reddito, i principi che ne sono stati tratti rimangono sostanzialmente applicabili anche dopo il 1° gennaio 2021.
Occorre così ricordare che la LPC stabilisce un principio cardine per cui, ai fini del calcolo della prestazione complementare, sono considerati solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a precisi limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 140 V 267; DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 122 V 394 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).
In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC.
Con STFA P 19/04 del 17 agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).
Carigiet/Koch, op. cit., N. 631 pag. 244, riportano degli esempi tratti dalla prassi e dalla giurisprudenza in cui si computa una rinuncia di sostanza a seguito di un'alienazione:
- liberalità e donazioni
- contributi di mantenimento di familiari ai sensi dell'art. 328 CC
- sostegno finanziario ai figli maggiorenni che non rientra nell'art. 277 cpv. 2 CC
- contributi di mantenimento di parenti o terzi che vanno oltre la garanzia del livello del minimo vitale previsto dalla legge sull'assistenza sociale
- giochi in denaro come lotterie, casinò e poker
- beni che sono stati investiti con alto rischio
- concessione di un prestito a terzi, se fin dall'inizio vi sono concreti indizi che il rimborso è a rischio, per esempio in precedenza il mutuatario non ha rimborsato un prestito
- chi accetta senza motivo una suddivisione dell'eredità particolarmente sfavorevole
- chi successivamente rimborsa beni a dei parenti per dei servizi di assistenza forniti, anche se non è stato pattuito alcun corrispettivo e nemmeno era d'uso.
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spenda la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è quindi limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo giuridico e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un "controllo dello stile di vita" dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/ Koch, op. cit., N. 625 pag. 243).
Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Carigiet/ Koch, op. cit., N. 624 pag. 243 e nota 773 pag. 243). Il sistema delle prestazioni complementari si basa sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa.
Questi concetti sono stati nuovamente ribaditi nella DTF 146 V 306, pubblicata anche in SVR 2020 EL Nr. 10, dove il Tribunale federale ha riconosciuto che il principio del non controllare lo stile di vita era messo sempre più frequentemente in discussione e che lo era pure nella riforma della LPC la cui entrata in vigore, a quel momento prevista - e così è stato - per il 1° gennaio 2021, non poteva però essere anticipata (in particolare art. 11a nLPC).
Nella STF 8C_438/2023 del 18 marzo 2024, pubblicata in DTF 150 V 198 e concernente la rinuncia alla sostanza in ambito di prestazioni transitorie per disoccupati anziani in un caso ticinese, nell'esaminare il "testo dell'art. 13 cpv. 2 e 3 LPTD, praticamente identico a quello dell'art. 11a cpv. 2 e 3 LPC" (cfr. consid. 7.2.3.2), il TF ha ritenuto opportuno "esporre i principi giurisprudenziali sviluppati in ambito di prestazioni complementari al fine di stabilirne la pertinenza nel determinare il modo di interazione tra le fattispecie previste dall'art. 13 cpv. 2 e 3 LPTD" (cfr. consid. 7.2.3.4):
" 7.2.3.4.1 La definizione di rinuncia a parti di sostanza predisposta all'art. 11a cpv. 2 LPC attualmente in vigore corrisponde a quanto sviluppato precedentemente dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 146 V 306 consid. 2.3.1; DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 134 I 65 consid. 3.2; DTF 131 V 329 consid. 4.4; DTF 123 V 35 consid. 1; DTF 115 V 352 consid. 5c). Nei principali casi di rinuncia a seguito di alienazioni, la dottrina include le donazioni e gli anticipi ereditari, citando altresì i contributi di mantenimento a familiari che oltrepassano gli obblighi legali, i giochi in denaro o ancora gli investimenti ad alto rischio (CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, pagg. 244 seg.; MEIER/RENKER, Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, RSAS 2020 pag. 5; MICHEL MOOSER, La prise en compte de la fortune dans le calcul des prestations complémentaires et des subventions aux frais d'acompagnement, Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 2020 pag. 123; RIEMER-KAFKA/WITTWER, Der Verzicht im Sinne von Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG unter besonderer Berücksichtigung der Kapitalauszahlung in der zweiten Säule [2. Teil], RSAS 2013 pag. 424).
7.2.3.4.2 Va quindi rilevato che, da un punto di vista temporale, nel calcolo delle prestazioni complementari è in generale irrilevante la data in cui è stata effettuata la rinuncia (DTF 146 V 306 consid. 2.3.1; sentenze 9C_667/2021 del 17 maggio 2022 consid. 3.3; 9C_435/2017 del 19 giugno 2018 consid. 3.2; 9C_846/2010 del 12 agosto 2011 consid. 4.2.2). La persona che ne fa la richiesta deve partecipare al chiarimento dei fatti giuridicamente rilevanti nell'ambito del suo obbligo di collaborazione (art. 43 cpv. 1 e art. 61 lett. c LPGA in unione con l'art. 2 LPGA e l'art. 1 cpv. 1 LPC). In particolare, in caso di diminuzione straordinaria della sostanza, ella deve allegare e, per quanto possibile, comprovare i fatti che escludono una rinuncia alla sostanza, ovvero se la stessa è stata ceduta in adempimento di un obbligo legale o in cambio di un corrispettivo adeguato. Al riguardo, è applicabile il grado della verosimiglianza preponderante. Una prova è quindi ritenuta dimostrata quando secondo criteri oggettivi vi sono motivi fondati per ritenere corretta un'adduzione di fatto a fronte di altre possibilità ragionevolmente ipotizzabili, che però non entrano in considerazione in maniera decisiva. In assenza di prove, ossia se la persona richiedente non è in grado di sostanziare una tale diminuzione della sostanza o di dimostrarne le ragioni in modo giuridicamente soddisfacente, si presume una rinuncia alla sostanza e si tiene conto di un suo valore ipotetico e del rendimento ad esso attribuibile (DTF 146 V 306 consid. 2.3.2; DTF 121 V 204 consid. 6a; sentenze 9C_667/2021 del 17 maggio 2022 consid. 3.4; 9C_813/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3; 9C_435/2017 del 19 giugno 2018 consid. 3.3). Inoltre, nel ritenere una rinuncia alla sostanza, è ininfluente l'eventuale intenzione della persona interessata di ottenere maggiori prestazioni complementari (sentenza 9C_732/2014 del 12 dicembre 2014 consid. 4.1.3; CARIGIET/KOCH, op. cit., pag. 243).".
Nella STF 8C_12/2024 del 4 luglio 2024 l'Alta Corte ha ricordato al considerando 4.2.2 che già secondo il vecchio diritto, nel calcolo della prestazione complementare venivano considerati come redditi anche i redditi e i valori patrimoniali a cui si era rinunciato (art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC). Tuttavia, non si poteva presumere una rinuncia solo perché una persona, prima di richiedere la prestazione complementare, aveva vissuto al di sopra delle proprie possibilità. La giurisprudenza ha sottolineato che non esiste alcun fondamento giuridico per un "controllo dello stile di vita" di qualsiasi tipo (DTF 146 V 306 consid. 2.3.1). Per valutare una rinuncia alla sostanza ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC, essa si è basata su entrambi i criteri dell'assenza di un obbligo giuridico e dell'assenza di una controprestazione adeguata (equivalente). Ciò valeva espressamente anche per le situazioni in cui una persona aveva vissuto al di sopra delle proprie possibilità prima di presentare la domanda di prestazioni (STF 9C_50/2022 consid. 3.1). Il TF ha evidenziato che nella nuova legge i citati criteri sono ora espressamente menzionati (art. 11a cpv. 2 LPC); in tal modo, si intende mantenere la definizione precedente di rinuncia alla sostanza. La nuova disposizione non comporta quindi alcuna modifica della prassi precedente in materia di rinuncia al reddito o alla sostanza. Pertanto, i requisiti relativi all'assenza di un obbligo giuridico o di un accordo per una controprestazione equivalente non devono essere soddisfatti cumulativamente. Allo stesso modo, l'adempimento di un obbligo morale non è un motivo sufficiente per non considerare un'alienazione come una rinuncia alla sostanza. Il presupposto controprestazione adeguata può di conseguenza essere applicato secondo la prassi precedente.
Riguardo all'applicazione temporale della rinuncia alla sostanza in caso di alienazione, nella STF 8C_12/2024 del 4 luglio 2024 l'Alta Corte ha precisato che, siccome la disposizione dell'art. 11a cpv. 2 LPC non è menzionata al capoverso 3 delle Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC), essa si applica anche alla sostanza a cui si è rinunciato prima dell'entrata in vigore delle modifiche (cfr. consid. 4.2.5).
L'art. 11a cpv. 2 LPC, come già l'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC, non prevede, contrariamente all'art. 11a cpv. 3 LPC in combinato disposto con il cpv. 4, alcuna limitazione temporale per quanto riguarda la presa in considerazione di una rinuncia alla sostanza. Le norme della prescrizione civile (p. es. art. 127 CO) non sono applicabili e la rinuncia alla sostanza deve essere considerata senza limiti di tempo. Una sostanza ipotetica deve quindi essere computata anche se la rinuncia risale a molto tempo fa, poiché tale misura mira proprio a impedire l'ottenimento abusivo di prestazioni complementari. Anche le donazioni risalenti a diversi decenni fa possono quindi essere computate. In caso contrario, la persona assicurata potrebbe rinunciare alla propria sostanza poco più di 10 anni prima di percepire una rendita AVS ai sensi dell'art. 11a cpv. 2 LPC, senza che ciò possa esserle rimproverato al momento di richiedere prestazioni complementari (cfr. consid. 6.1).
Per questo motivo, laddove il ricorrente ha osservato che non v'è un obbligo di conservare per dieci anni o più le pezze giustificative relative a transazioni economiche della vita quotidiana, il Tribunale federale ha ribattuto che la persona che chiede le prestazioni è tenuta, nell'ambito del suo obbligo di collaborare, a partecipare all'accertamento dei fatti rilevanti dal punto di vista giuridico. In particolare, in caso di diminuzione straordinaria della sostanza, deve allegare e, per quanto possibile, anche provare i fatti che escludono una rinuncia alla sostanza. Se una sostanza un tempo esistente non è più disponibile, spetta al richiedente dimostrare che è stata alienata in adempimento di un obbligo giuridico o in cambio di una controprestazione adeguata. A tal fine non è sufficiente né la semplice possibilità di un determinato fatto né la sua plausibilità, ma è necessario il grado di prova della verosimiglianza preponderante. In mancanza di prove, ovvero se il richiedente non riesce a dimostrare una diminuzione (superiore alla media) della sostanza o a fornire una giustificazione giuridicamente valida, secondo la costante giurisprudenza si presume una rinuncia alla sostanza e si computano una sostanza ipotetica e il relativo reddito (cfr. consid. 6.2).
Da un punto di vista temporale, nel calcolo delle prestazioni complementari è in generale irrilevante la data in cui è stata effettuata la rinuncia (DTF 150 V 198 consid. 7.2.3.4.2; DTF 146 V 306, consid. 2.3.1; DTF 120 V 182 consid. 4f; DTF 105 V 84; STF 9C_667/2021 del 17 maggio 2022, consid. 3.3; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002; Carigiet/Koch, op. cit., N. 633, pagg. 245 e 246).
Nella STF 8C_110/2024 del 25 novembre 2024, pubblicata in DTF 151 V 169, l'Alta Corte ha precisato al consid. 6.2 che
" Art. 11a Abs. 2 ELG enthält ebenfalls keine zeitliche Beschränkung in Bezug auf die Berücksichtigung eines Vermögensverzichts, weshalb gemäss Rechtsprechung selbst Schenkungen, die mehrere Jahrzehnte zurückliegen, angerechnet werden können.".
Per valutare se vi sia una controprestazione adeguata per la sostanza oggetto di rinuncia, occorre fare riferimento al rapporto tra prestazione e controprestazione al momento dell'alienazione. Questo momento di valutazione è importante in particolare in caso di alienazione di immobili (Carigiet/Koch, op. cit., N. 634, pag. 246). Per la valutazione di un'eventuale rinuncia è invece determinante la legislazione in vigore al momento dell'inoltro della domanda di prestazioni complementari e non al momento dell'atto di rinuncia, trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b = Pratique VSI 1994 pag. 289; STF 8C_12/ 2024 del 4 luglio 2024, consid. 4.2.5; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.3; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003, consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001, consid. 2c.
2.5. Sulla tematica della rinuncia alla sostanza, nel citato Messaggio del 16 settembre 2016 concernente la modifica della LPC (Riforma delle PC) (FF 2016 6705) il Consiglio federale ha esposto la situazione iniziale e la normativa vigente (FF 2016 6736), poi si è espresso sulla modifica della legge (FF 2016 6736).
Nel Commento ai singoli articoli, all'art. 11a LPC "Rinuncia a proventi e beni" (FF 2016 6777) nel suo Messaggio il Consiglio federale ha in particolare indicato quanto segue:
" Questo articolo disciplina la rinuncia a proventi e beni, attualmente regolamentata nell'articolo 11 capoverso 1 lettera g. In caso di rinuncia a proventi, il nuovo articolo opera una distinzione tra la rinuncia a un reddito dell'attività lucrativa (cpv. 1) e quella ad altri proventi (cpv. 2). Il capoverso 3 dà inoltre una definizione più ampia della nozione di rinuncia alla sostanza.
(…).
Cpv. 2: questo capoverso dà una definizione chiara del concetto di rinuncia, che al momento non è prevista a livello di legge. Tuttavia, non comporta modifiche della prassi vigente in materia di rinuncia a proventi o beni. Le condizioni dell'assenza di un obbligo legale e di una controprestazione adeguata non sono cumulative. Inoltre, l'adempimento di un dovere morale non è sufficiente affinché un'alienazione non venga considerata una rinuncia. Va pertanto computata una rinuncia alla sostanza se i contributi di mantenimento versati a un familiare superano il minimo vitale di quest'ultimo [DTF 121 V 204]. Per quanto concerne la condizione della controprestazione adeguata, non v'è motivo di discostarsi dalla prassi vigente: una controprestazione è considerata adeguata se corrisponde almeno al 90 per cento dell'importo della prestazione [DTF 122 V 394]. Per i beni di consumo e i servizi, la controprestazione è considerata adeguata se la persona che presenta una domanda di PC fornisce la prova di acquisto. Per contro, i giochi d'azzardo, le lotterie e altri giochi da casinò non forniscono alcuna controprestazione adeguata e la sostanza persa in tal modo costituisce una rinuncia alla sostanza allo stesso titolo di una donazione. Lo stesso vale se la sostanza è stata oggetto di un investimento imprudente che una persona ragionevole, considerate le circostanze, non avrebbe effettuato [STF 9C_507/2011 del 1° dicembre 2011]. (…)".
2.6. Nell'evenienza concreta, a seguito del trasferimento di domicilio dell'assicurato nel nostro Cantone a decorrere dal 1° marzo 2020, per poter calcolare il diritto alle prestazioni complementari la Cassa di compensazione gli ha chiesto un'attestazione bancaria relativa al saldo dei suoi conti al 1° gennaio 2020. Infatti, dalla tabella di calcolo allestita dalla Città di __________ per il diritto dal 1° gennaio 2020 risultava oltre ad una rinuncia di sostanza per Fr. 114'000.- una sostanza mobile di Fr. 72'741.-, mentre allegato agli atti prodotti con la domanda di prestazione complementare presentata il 5 marzo 2020 v'era un estratto bancario attestante un saldo al 31 dicembre 2019 di Fr. 1'021,66 (doc. 2-18/22).
L'interessato ha risposto trattarsi di una serie di contratti di prestito, già noti all'autorità precedente, che malgrado siano scaduti siccome prescritti, e quindi non gli è stato possibile richiederne il rimborso ai debitori, continuano a essere considerati come sostanza mobile.
La Cassa di compensazione ha quindi interpellato l'autorità zurighese competente in precedenza chiedendole la documentazione relativa a questi contratti di prestito, la quale ha risposto che secondo i documenti in suo possesso si trattava di rinuncia alla sostanza, che non disponeva di documenti concernenti dei prestiti e di richiederli perciò direttamente all'interessato.
Quest'ultimo ha prodotto cinque contratti di mutuo (doc. 12):
- 2 agosto 2005: Fr. 17'700.- prestati a ______
- 19 agosto 2005: Fr. 25'000.- prestati a - ________ quali debitori solidari
- 19 agosto 2005: Fr. 15'000.- prestati a ______
- 10 gennaio 2006: Fr. 5'000.- prestati a ______
- 3 maggio 2006: Fr. 3'000.- prestati a ______ per un totale di Fr. 65'700.-.
Il primo contratto non prevedeva né un tasso di interesse né un termine entro cui il mutuatario doveva restituire la somma ricevuta, mentre gli altri contratti regolavano il tasso di interesse e l'importo minimo da rimborsare secondo un calendario prestabilito; il contratto sottoscritto il 10 gennaio 2006 non contemplava un tasso di interesse, ma una data entro cui l'importo prestato doveva essere restituito.
2.7. Nel foglio di calcolo valido dal 1° gennaio 2020, l'autorità competente ha ritenuto una sostanza mobile di Fr. 72'741.- e una rinuncia alla sostanza di Fr. 114'000.-. L'assicurato non ha contestato questa situazione. Quando però la Cassa cantonale di compensazione, diventata competente con il trasferimento di domicilio nel nostro Cantone, ha stabilito il diritto alle prestazioni complementari dal 1° marzo 2020 computando una rinuncia alla sostanza di Fr. 186'741.- ai sensi dell'art. 11a cpv. 2 LPC (e non più l'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC), ovvero ha sommato i due importi determinati dalla Città di __________, il beneficiario di PC ha contestato che l'ammontare di Fr. 72'741.- sia considerato ancora come sostanza. A suo dire, si tratterebbe di prestiti che sono prescritti e quindi irrecuperabili, perciò non andrebbero ritenuti come rinuncia alla sostanza e dovrebbero essere eliminati dalla sostanza netta che serve per determinare la soglia di sostanza per valutare il diritto alle prestazioni complementari.
La motivazione dell'insorgente non può essere seguita.
2.8. Secondo un principio generale del diritto fiscale, a cui rinvia l'art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI, sono considerati sostanza, come visto, tutti i beni mobili e immobili e i diritti personali e reali che appartengono al richiedente le prestazioni complementari, quindi l'insieme dei beni valutabili in denaro, compresi, in particolare, anche i prestiti concessi; l'origine dei beni così come i motivi per cui si è costituita la sostanza non hanno importanza.
Occorre al riguardo precisare che la concessione di un mutuo non può, in sé, essere assimilata a una rinuncia di sostanza, perché dà diritto al rimborso. Rimangono riservati i casi in cui in cui appare già sin dall'inizio che questo mutuo non sarà rimborsato (Valterio, op. cit., N. 109 ad art. 11, pag. 174).
La STF 9C_186/2011 del 14 aprile 2011 ben spiega questo principio, applicabile sia per gli investimenti sia per i mutui:
" 3.2 Ein Vermögensverzicht liegt vor, wenn die Entäusserung ohne Rechtspflicht und ohne adäquate Gegenleistung erfolgte (BGE 134 I 65 E. 3.2 S. 70; 131 V 329 E. 4.2 S. 332). Die Anlage eines Vermögens ist grundsätzlich kein Vermögensverzicht (Urteil P 55/05 vom 26. Januar 2001 E. 3.2). Im Gegenteil ist es normal, dass Vermögen angelegt wird. Auch die Gewährung eines Darlehens ist für sich allein nicht eine Verzichtshandlung, da ein Anspruch auf Rückzahlung besteht (Urteil P 53/99 vom 22. Januar 2000 E. 2b). Ein Verzichtstatbestand ist jedoch anzunehmen, wenn bei einer Geldanlage oder einem Darlehen unter den konkreten Umständen von Anfang an damit gerechnet werden muss, dass das Geld nicht zurückbezahlt wird (Urteil 9C_180/2010 vom 15. Juni 2010 E. 5.2 mit Kasuistik). Dies ist der Fall, wenn bewusst ein Vermögen weggegeben oder zumindest in fahrlässiger Weise eine risikoreiche Investition getätigt wurde, bei welcher ein (erheblicher) Verlust im Zeitpunkt der Investition sehr wahrscheinlich und damit absehbar war (Urteil 9C_180/2010 vom 15. Juni 2010 E. 6).".
Nella STF 9C_435/2020 del 14 dicembre 2020 l'Alta Corte ha affermato al considerando 2.2 che "Ebenso stellt eine Darlehensgewährung eine Verzichtshandlung in diesem Sinne dar, wenn unter den konkreten Umständen von Anfang an nicht mit einer Rückzahlung zu rechnen war.", rinviando ad ulteriore giurisprudenza.
Rifacendosi alla consolidata giurisprudenza (STF 9C_333/2016 del 3 novembre 2016, consid. 4.3.3; STF 9C_180/2010 del 15 giugno 2010, consid. 5.2), il Tribunale federale ha confermato questo principio nella STF 9C_493/2022 del 28 settembre 2023, in cui al considerando 4.5 ha ricordato "la jurisprudence selon laquelle si l'octroi d'un prêt ne saurait être assimilé à un dessaisissement de fortune, dès lors qu'il fonde un droit au remboursement, il faut cependant réserver l'hypothèse où, au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, il apparaît dès le départ que ce prêt ne sera pas remboursé.".
2.9. Nell'evenienza concreta, il ricorrente né ha sostenuto né ha comprovato che gli ammontari che ha prestato nel 2005 e nel 2006, di cui ha apportato i contratti di mutuo sottoscritti dalle parti interessate, siano mai stati rimborsati e neppure che abbia incassato gli interessi pattuiti.
Dalla documentazione agli atti non è inoltre possibile sostenere che, sin dall'inizio, i cinque mutui concessi ai tre mutuatari non sarebbero stati da questi restituiti al mutuante.
L'insorgente ha sempre e soltanto sollevato l'obiezione che questi mutui erano ormai prescritti e quindi che non gli era più possibile recuperare gli importi prestati a queste persone, rinviando, a sostegno di queste sue affermazioni, alle vertenze legali intraprese e allo scritto dell'avvocato che si sarebbe occupato del recupero di questi crediti (doc. C).
In realtà, dalla documentazione prodotta dall'assicurato, non emerge nulla di tutto ciò.
I vari atti giudiziari riguardano semplicemente la concessione di un termine di 10 giorni davanti ai giudici di prima istanza (doc. 52-15/19) e di 20 giorni in sede di appello (doc. 53-2/12) per motivare la propria pretesa creditoria di oltre Fr. 60'000.- nei confronti di ______, la tassa di giustizia di Fr. 550.- da pagare, sempre nel 2009 e sempre per una causa inoltrata contro la predetta persona, davanti al giudice di pace (doc. 53-6/12) e ancora la lista delle tasse di giustizia ancora da versare per varie procedure giudiziarie ammontanti nel marzo 2013 (doc. 53-9/12) a Fr. 8'839,50 e nel novembre 2024 (doc. 53-11/12) a Fr. 6'993,30.
Tutti questi documenti non solo non fanno alcun riferimento ai summenzionati mutui, ma pure riguardano una persona che nemmeno risulta essere fra i summenzionati mutuatari.
Medesima conclusione va tratta per quanto attiene alla lettera del 20 luglio 2012 (doc. C) che l'avv. ______ ha inviato al ricorrente. Quest'ultimo fonda la sua tesi sulla non computabilità dei Fr. 72'741.- quale sostanza, sostenendo che questo documento sia la prova che tutti i suoi mutui sono prescritti.
Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dall'assicurato, questo scritto non ha nulla a che vedere con i mutui qui in discussione. Non solo questa lettera, come i precedenti atti, concerne ______ e quindi una persona non fra quelle a cui ha comprovato di avere concesso un mutuo, ma anche il suo contenuto porta su tutt'altro oggetto, visto che si riferisce chiaramente e unicamente a una compravendita di una casa.
Inoltre, anche la questione della prescrizione del credito di cui ha riferito il legale era circoscritta alla possibilità di inoltrare un'azione civile nei confronti del venditore della casa, dato che anche se l'assicurato ha ripetutamente sollecitato il venditore a restituirgli l'importo già versato, l'avv. ______ l'ha informato che un tale agire non ha giuridicamente interrotto la prescrizione.
Ad ogni modo, la questione della prescrizione sollevata in questo scritto del 2012 non avrebbe potuto comunque riferirsi ai mutui in oggetto, giacché il termine di prescrizione, in virtù dell'art. 127 CO, è decennale (sentenza CEF 14.2013.64 del 24 maggio 2013) e pertanto, nel 2012, non poteva evidentemente essere già trascorso per i mutui concessi nel 2005 e nel 2006.
2.10. Da quanto precede discende come non è stata dimostrata, conformemente alla giurisprudenza esposta, alla luce delle circostanze concrete del caso di specie, che i mutui concessi dal ricorrente alle tre succitate persone nel 2005 e nel 2006 non sarebbero rimborsabili da parte dei mutuatari al mutuante e quindi che sarebbero divenuti irrecuperabili. Allo stato degli atti di causa la concessione di questi mutui non può essere assimilata a una rinuncia alla sostanza, poiché di principio essi davano diritto al ricorrente ad ottenerne il rimborso. Va rammentato come la prescrizione possa essere interrotta (art. 135 CO).
Se si dovesse ritenere, a fronte di adeguata documentazione, la prescrizione dei crediti del ricorrente come invocato, contrariamente a quanto egli sostiene, ciò non comporterebbe che gli stessi non debbano essere computati come sostanza.
Al ricorrente, se davvero i suoi mutui fossero irrecuperabili, si dovrebbe rimproverare, in virtù dell'obbligo di ridurre il danno valido nelle assicurazioni sociali (DTF 134 V 109 consid. 10.2.7) che impone di intraprendere ogni misura ragionevolmente esigibile al fine di ridurre un discapito economico, di non avere tempestivamente agito per evitare che intervenisse la prescrizione del suo credito.
Già nel 2012 il beneficiario di PC era infatti consapevole della necessità di interrompere la prescrizione per riavere dei crediti e delle necessità formali per ottenere un tale risultato. In effetti, seppure per tutt'altra causa, il legale che assisteva l'assicurato gli aveva chiaramente spiegato, come visto, che anche se aveva ripetutamente sollecitato il venditore della casa a restituirgli l'ammontare di Fr. 62'570.-, questo suo agire non aveva interrotto la prescrizione, poiché non rispettava i necessari requisiti giuridici.
L'art. 135 CO dispone che la prescrizione è interrotta mediante riconoscimento del debito da parte del debitore, in particolare mediante il pagamento di interessi o di acconti (cifra 1) oppure mediante atti di esecuzione, istanza di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale (cifra 2).
In ogni caso, se l'insorgente sostiene che i mutui concessi e ritenuti dalla Cassa, sono prescritti senza dimostrare di avere proceduto nei confronti dei suoi debitori senza successo, significa che egli non si è attivato adeguatamente e compiutamente per evitare questa conclusione e quindi, in violazione dell'obbligo di ridurre il danno, egli non ha messo in atto una delle esposte possibilità legali interruttive della prescrizione affinché fosse salvaguardato il suo diritto al rimborso.
Riguardo a questi mutui, va osservato che Fr. 65'700.- sono stati qui comprovati dal ricorrente, mentre del prestito più consistente di Fr. 62'750.- che, secondo il fratello (doc. 52-1/9), l'assicurato avrebbe pure concesso, non v'è alcuna traccia. Agli atti v'è unicamente un documento secondo cui nel 2009 l'insorgente ha inoltrato al Tribunale distrettuale di ______ una causa creditoria nei confronti di ______ per un valore di causa di Fr. 62'570.- (doc. 52-15/19), vertenza che ha per oggetto la compravendita di una casa e non con l'erogazione di un mutuo.
Ne consegue che i Fr. 72'741.- che il ricorrente sostiene essere dei mutui ormai da tempo prescritti, e dunque da eliminare dal calcolo PC quale sostanza, devono invece essere computati a titolo di sostanza come descritto.
2.11. Per l'art. 17e cpv. 2 OPC-AVS/AI, l'importo della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e in seguito ridotto ogni anno di Fr. 10'000.- (art. 17e cpv. 1 OPC-AVS/AI), deduzione
applicabile una sola volta all'anno, perciò se l'assicurato ha rinunciato più volte a parti di sostanza, i singoli importi non vengono ridotti separatamente (N. 3531.03 DPC, Allegato 14.5 DPC).
Questo principio va applicato anche in concreto e, partendo dalla decisione del 19 dicembre 2019 (doc. 1-4/9), che il ricorrente non ha contestato, dal foglio di calcolo (doc. 1-7/9) allegato si ha al 1° gennaio 2020 una sostanza di Fr. 72'741.-, che va sommarsi a quella di Fr. 114'000.- ritenuta quale rinuncia.
Alla rinuncia alla sostanza di complessivi Fr. 186'741.- che si ha al 1° gennaio 2020, che correttamente va riportata integralmente al 1° marzo 2020 con l'inizio del diritto alle PC nel nostro Cantone (doc. 14), si applica quindi - una sola volta - la riduzione di Fr. 10'000.- all'anno, per giungere a una rinuncia alla sostanza di Fr. 156'741.- al 1° gennaio 2023 (doc. 32) e a Fr. 146'741.- al 1° gennaio 2024.
Considerato che, per l’art. 9a cpv. 3 LPC, la sostanza cui il richiedente le PC ha rinunciato secondo l'articolo 11a capoversi 2-4 fa, parte della sostanza netta che deve essere inferiore a Fr. 100'000.- per potere avere diritto alle prestazioni complementari, in specie si ha una sostanza che invece supera questo limite. Di conseguenza, non è possibile entrare nel merito del diritto del ricorrente alle PC e verificare più nel dettaglio se, ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LPC, le sue spese riconosciute eccedono i suoi redditi computabili.
2.12. Visto quanto precede, non è necessario procedere con i richiesti "interrogatorio delle parti" e "audizione testimoniale dei debitori dei mutui concessi, tra cui il sig. ______." (doc. I), senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Queste prove non aggiungerebbero comunque nulla in merito alla sorte dei cinque mutui concessi a tre mutuatari nel 2005 e nel 2006. Peraltro, fra questi non figura nemmeno il teste nominato dal ricorrente come descritto
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
Anche la generica richiesta di audizione dell'assicurato, che non è dettagliata e specificata, non è utile per pervenire a chiarire il sussistere o meno di una sostanza ai fini della determinazione della soglia di sostanza netta quale condizione, dal 1° gennaio 2024, di potere avere diritto alle prestazioni complementari.
2.13. Da quanto precede consegue che la decisione impugnata deve essere confermata.
Visto l'esito del ricorso non si fa luogo all'attribuzione di ripetibili né per la sede ricorsuale (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca), né per la procedura amministrativa, anche perché la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili (art. 52 cpv. 3 LPGA).
La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti