Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
33.2025.2

 

TB

Lugano

31 marzo 2025     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2025 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 19 dicembre 2024 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  A seguito della domanda del 17 ottobre 2023, il 9 gennaio 2024 (doc. 1-45/98) la Cassa __________ ha riconosciuto ad RI 1, nata nel 1972, il diritto alla rendita di vedovanza, compensando però l'ammontare di   Fr. 115'455.- di sua spettanza dal 1° ottobre 2018 al 31 dicembre 2023 con le prestazioni, di pari importo, anticipatele dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. Inoltre, ha stabilito in   Fr. 1'877.- al mese dal 1° gennaio 2024 il suo diritto alla rendita di vedovanza, con versamento però diretto all'assicurata.

                          1.2.  Il 12 gennaio 2024 (doc. 1) l'assicurata ha chiesto di beneficiare di prestazioni complementari all'AVS, rilevando di ricevere gli aiuti dell'assistenza sociale dal dicembre 2017 (doc. 1-23/98).

Dopo avere raccolto la necessaria documentazione, la Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari ha interpellato il 22 agosto 2024 (doc. 14) l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento chiedendo di definire, per il periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024, l'importo che doveva essere compensato. Il 9 settembre 2024 (doc. 16) l'USSI ha indicato di avere versato all'interessata Fr. 11'221,65 dal 1° ottobre 2023 al 31 agosto 2024.

 

                          1.3.  Con decisione del 13 settembre 2024 (doc. 17) la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito in Fr. 1'081.- al mese il diritto dell'assicurata alle prestazioni complementari dal 1° ottobre 2023 e in Fr. 1'037.- dal 1° gennaio 2024, oltre al pagamento del premio dell'assicurazione malattia. Inoltre, la Cassa ha indicato che il pagamento retroattivo dell'ammontare di diritto di Fr. 11'539.- per il periodo dal 1° ottobre 2023 al 31 agosto 2024 veniva versato, nella misura di Fr. 11'221,65, a titolo di compensazione, all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, mentre la differenza di Fr. 317,35 all'assicurata, così come la prestazione futura di Fr. 1'037.- al mese.

 

                          1.4.  Il 21 ottobre 2024 (doc. 24) l'assicurata si è opposta contro questo provvedimento, contestando in primo luogo che il riconoscimento retroattivo delle prestazioni complementari non sia avvenuto dall'inizio del diritto alla rendita per superstiti (1° ottobre 2018) come previsto dall'art. 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

Inoltre, l'opponente non si è detta d'accordo con la compensazione degli arretrati avvenuta con l'USSI, "perché la loro richiesta di 11'221.65 non è reale in base alla legge, le Direttive COSAS e certe somme che mi sono già state trattenute" (pag. 2) e ha riportato degli estratti di queste Direttive concernenti la "Restituzione". Infine, ha concluso che dal 2012 convive con diversi problemi muscolo scheletrici, la depressione e altri disturbi a causa di negligenze mediche, che il suo stato di salute è peggiorato dal 2016, che per due volte le è stata negata la rendita di invalidità e che ha attestati di carenza beni per circa Fr. 80'000.-. In conclusione, l'assicurata ha chiesto di rivalutare la sua situazione tenendo conto di tutti questi aspetti.

 

                          1.5.  Con decisione su opposizione del 19 dicembre 2024 (doc. A3) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione dell'assicurata.

Per quanto concerne l'inizio del diritto alle PC contestato dalla beneficiaria, l'amministrazione ha rilevato che l'assicurata ha presentato il 17 ottobre 2023 la richiesta per una rendita di vedovanza, perciò conformemente all'art. 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI il diritto alle PC sorge nel mese in cui è stata presentata la richiesta di AVS, cioè nell'ottobre 2023. Non è pertanto possibile concedere un diritto retroattivo come postulato dall'interessata.

In merito all'importo della compensazione effettuata, la Cassa ha esposto l'art. 22 cpv. 4 OPC-AVS/AI e l'art. 33 lett. a Las concernenti l'anticipo e il rimborso di prestazioni concludendo che, tenuto conto della data a partire dalla quale è stato riconosciuto il diritto alle prestazioni complementari, è a giusta ragione che ha rimborsato all'USSI, come da sua richiesta del 22 agosto 2024, quanto da esso versato all'opponente a titolo di anticipo nel periodo dal 1° ottobre 2023 al 31 agosto 2024.

Per quanto concerne l'importo trattenuto dalla PC per il rimborso delle prestazioni assistenziali, con conteggio del 22 agosto 2024 l'USSI ha confermato la correttezza dell'importo di Fr. 11'221,65, perciò l'amministrazione ha concluso che la contestazione dell'opponente è priva di fondamento.

 

                          1.6.  Con ricorso del 18 ottobre 2024 (doc. I) RI 1 si è rivolta al TCA contestando nuovamente l'inizio del diritto alle prestazioni complementari e l'avvenuta compensazione di queste sue prestazioni con le prestazioni assistenziali ricevute a suo tempo.

Inoltre, la ricorrente si è lamentata che le sia stato negato il diritto al rimborso delle spese di aiuto domestico giusta l'art. 18 LaLPC.

L'assicurata, vedova dal 2016, ha ricordato di aver fatto richiesta della rendita di vedovanza nel mese di ottobre 2023 e che il 9 gennaio 2024, le sono stati riconosciuti gli arretrati di cinque anni (Fr. 115'455.-), che però sono stati interamente versati all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento senza tenere conto della sua situazione economica, delle Direttive COSAS e dell'art. 20 LAVS. Dopodiché, viste quindi le sue ristrettezze economiche, nel gennaio 2024 essa ha chiesto di beneficiare delle prestazioni complementari sin dall'inizio del diritto alla rendita AVS e quindi dal 1° ottobre 2018 in conformità dell'art. 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI. La ricorrente ha inoltre rilevato che malgrado avesse l'obbligo di decidere entro 90 giorni sulla sua domanda di PC (art. 21 OPC-AVS/AI), nel luglio 2024 la Cassa di compensazione ha preteso i documenti relativi alla richiesta della sua rendita estera sebbene non spettasse a lei tale compito; oltre a ciò, nell'agosto 2024 le ha chiesto di firmare un accordo secondo cui accettava di compensare il suo diritto alle PC qualora avesse poi ricevuto gli arretrati per la rendita estera (doc. A5).

La decisione del 13 settembre 2024 ha sì accolto la sua richiesta di prestazioni complementari, ma soltanto dal 1° ottobre 2023 anziché, in virtù dell'art. 22 OPC-AVS/AI, dal 1° ottobre 2018.

Inoltre, la prestazione in denaro di diritto dal 1° ottobre 2023 di Fr. 11'539.- è stata trasferita all'USSI in ragione di Fr. 11'221,65 come compensazione sulla base di una tabella di calcolo in gran parte errata, "dove mi sono trattenni importi già trattenuti dalla assistenza (esempio garanzia di affitto spese malattie…anche SES per anni 50.-/m), senza tener conto della situazione personale o delle direttive COSAS come richiesto". Anche "l'assicurazione malattia sarà pagata direttamente alla mia cassa malati - non è successo, qui aggiungo che premio cassa malati è stato pagato per quel periodo da RIPAM, ma con calcolo PC mi viene trattenuto ancora l'importo premi cassa malati e ancora una volta come compenso con USSI." (pag. 4). Malgrado la sua opposizione, nella decisione su opposizione la Cassa non ha calcolato la compensazione in base alle Direttive COSAS né le ha fornito una spiegazione su come ha proceduto.

Quanto all'aiuto domestico riconosciutole solo in parte, la ricorrente ha rilevato che dal 2021 al giugno 2024 le fatture dell'aiuto domiciliare SPITEX sono state regolarmente pagate dall'assistenza sociale, che le concedeva Fr. 400.- al mese. Uscita dall'assistenza al 31 agosto 2024, le fatture SPITEX per luglio e agosto sono arrivate nel mese di settembre 2024 e quindi l'USSI non gliele ha più saldate, perciò ha chiesto al Servizio PC di prenderle a carico, il quale ha però risposto che riconosceva il diritto all'aiuto domestico soltanto da ottobre 2024 e dopo una nuova valutazione medica, che ha portato ad ammettere al massimo 6 ore al mese nonostante sin dal 2020 il peggioramento di salute risultante dai certificati medici (doc. A7), che portava il suo bisogno a 12 ore al mese. Alle osservazioni di dicembre 2024 l'amministrazione non ha risposto e si ritrova perciò ora con la sospensione dell'aiuto SPITEX a causa delle fatture arretrate e dal novembre 2024 senza un aiuto domestico.

La ricorrente ha inoltre rilevato che dal 1° novembre 2019 l'USSI le avrebbe trattenuto degli importi maggiori dalle prestazioni assistenziali (Fr. 200.-/mese) a compensazione dei suoi debiti nei confronti della Cassa malati senza che però essa ne fosse al corrente. Non è perciò sua intenzione pagare due volte un debito di circa Fr. 5'000.- per l'assicurazione malattia.

L'assicurata ha pure chiesto, tenuto conto della STCA 42.2024.13 del 10 giugno 2024, del fatto che è debitrice verso l'USSI, delle sue condizioni economiche e delle Direttive COSAS, una revisione del calcolo complessivo delle prestazioni pretese in restituzione dal 1° dicembre 2017.

Infine, la ricorrente ha postulato che si modifichi l'estratto conto dell'USSI dal 1° dicembre 2017 al 2024 (doc. A8), eliminando gli importi già trattenuti come recupero di prestazioni e che sia cancellato dall'attestato di carenza beni il debito che ha nei confronti della Cassa malati.

 

                          1.7.  Nella risposta del 5 febbraio 2024 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso rinviando alle spiegazioni fornite con la decisione su opposizione avendo il ricorso proposto sostanzialmente le medesime critiche sollevate con l'opposizione. L'amministrazione ha però precisato, per quanto concerne la richiesta di rimborso delle spese per l'aiuto domestico, che tale questione non è oggetto della decisione su opposizione e che comunque non le è pervenuta alcuna richiesta di riesame di quanto stabilito dalla Commissione medica.

 

                          1.8.  Il 18 febbraio 2025 (doc. V) la ricorrente ha evidenziato che il suo diritto alle PC è sorto il 1° ottobre 2023 e che da allora doveva ricevere circa Fr. 1'000.- al mese, oltre al premio di Cassa malati e le spese di malattia a complemento della rendita AVS anziché pagare lei queste spese, perciò la tabella dell'USSI è sbagliata. L'assicurata ha poi rilevato che la Cassa non si è pronunciata sulla sua richiesta di beneficiare sin dal 1° ottobre 2018 delle prestazioni complementari. Ha inoltre ribadito il suo diritto all'aiuto domestico nella stessa misura in cui glielo riconosceva l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e non in ragione di solo sei ore per al massimo Fr. 25.-/ora, osservando come la situazione non si sia ancora sbloccata malgrado il suo stato di salute peggiori e necessiti di questi aiuti.

 

                          1.9.  Il 28 febbraio 2025 (doc. VII) la Cassa ha comunicato al Tribunale di non avere ulteriori considerazioni da formulare.

 

considerato                 in diritto

 

in ordine

 

                          2.1.  La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (STF 9C_775 /2019 del 26 maggio 2020, consid. 1.1; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019, consid. 2.1; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017, consid. 3.1; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016, consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010, consid. 1 e 2; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

 

Nel caso in esame, oggetto della decisione su opposizione del 19 dicembre 2024 che la ricorrente ha impugnato è unicamente il suo diritto alle prestazioni complementari rispettivamente l'inizio di questo suo diritto - che la Cassa ha fissato al 1° ottobre 2023 - e il versamento delle prestazioni di sua spettanza dal 1° ottobre 2023 al 31 agosto 2024 - che l'amministrazione ha quasi interamente riversato, a titolo di compensazione, all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento anziché all'assicurata.

 

Ne discende che le ulteriori richieste della ricorrente (quali la verifica del calcolo delle prestazioni pretese in restituzione dall'USSI dal 1° dicembre 2017 al 2024 come da STCA 42.2024.13, la modifica dell'estratto conto rilasciato dall'USSI sempre per questo periodo (doc. A8), la cancellazione dagli attestati di carenza di beni del debito della Cassa malati, la revisione del calcolo complessivo delle prestazioni pretese in restituzione dall'USSI dal 1° dicembre 2017, la denuncia penale nei confronti dei funzionari della Cassa), non vanno esaminate, siccome esulano dalla fissazione del diritto alle prestazioni complementari dal 1° ottobre 2023 al 31 agosto 2024 stabilito il 13 settembre 2024 e confermato dalla decisione su opposizione del 19 dicembre 2024. Sono perciò irricevibili.

 

Per quanto concerne la questione dell'aiuto domiciliare giusta l'art. 18 LaLPC, il 13 novembre 2024 (doc. A7) la Cassa cantonale di compensazione ha informato l'assicurata di avere sottoposto il suo certificato medico del 9 ottobre 2024 ed altra documentazione al suo medico fiduciario, il quale ha richiesto un rapporto medico dettagliato sul suo stato di salute.

Il 18 dicembre 2024 (doc. A7) l'amministrazione si è pronunciata affermando che dopo esame dell'intera documentazione medica, il suo medico fiduciario ha ritenuto di poterle accordare un rimborso delle spese di aiuto domestico per un massimo di 6 ore al mese dal 1° ottobre 2024. La Cassa ha inoltre informato l'assicurata che se non fosse stata d'accordo con questa presa di posizione doveva chiederne il riesame, eventualmente producendo ulteriori atti medici.

Con email del 24 dicembre 2024 (doc. A7) l'assicurata "chiedo gentilmente di essere rivalutato la mia situazione complessiva e di accettare le 12 ore mensili di aiuto domestico come prima. Nel referto medico del Signor __________ è specificato peggioramenti di salute e verso ultima sua valutazione del 2020, come la prescrizione del Signor __________ il medico di famiglia dove è specificato che ho bisogno 2 volte la settimana visto anche LPC art. 14 che non supera il importo annuale previsto.".

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassa, non v'è dunque alcun dubbio che l'assicurata ha chiesto di rivedere la questione dell'aiuto domiciliare concessole nella misura di sei ore al mese contro le 12 pretese, motivo per cui l'amministrazione, a cui gli atti vanno trasmessi, dovrà procedere celermente in tal senso.

 

nel merito

 

                          2.2.  Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

 

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

 

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC 1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

 

                          2.3.  In virtù dell'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.

 

Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. abis LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita vedovile dell'AVS finché non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS.

 

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

 

Ciò che è computato come spesa riconosciuta è previsto dall'art. 10 LPC, ciò che rientra fra i redditi computabili dall'art. 11 LPC.

 

                          2.4.  La ricorrente ha presentato il 12 gennaio 2024 una domanda di prestazioni complementari, e meglio tre giorni dopo avere ricevuto la decisione della Cassa cantonale di compensazione che le ha riconosciuto, retroattivamente dal 1° ottobre 2018, la rendita di vedovanza postulata il 17 ottobre 2023. Tuttavia, nessun ammontare le è stato versato, siccome gli arretrati di sua spettanza sono stati tutti compensati con le prestazioni, di pari importo, che le ha anticipato l'assistenza sociale per il periodo decorrente dall'inizio del diritto alla rendita di vedovanza al 31 dicembre 2023 (STCA 42.2024.13 del 10 giugno 2024).

Questa compensazione non è stata impugnata dall'assicurata, perciò è cresciuta incontestata in giudicato e non può più essere messa in discussione dall'interessata.

 

 

                          2.5.  Secondo l'art. 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI, se la domanda di una prestazione complementare annua è presentata entro i 6 mesi a partire dalla notifica di una decisione di rendita dell'AVS o dell'AI, il diritto sorge il mese in cui è stata presentata la domanda di rendita, ma al più presto all'inizio del diritto alla rendita.

 

Fondandosi su questa norma, la Cassa di compensazione ha concesso all'assicurata le prestazioni complementari retroattivamente dal 1° ottobre 2023, facendo dunque decorrere il diritto alle PC dal mese in cui l'interessata ha presentato la domanda di rendita di vedovanza.

 

L'agire della Cassa cantonale di compensazione è corretto.

In effetti, poiché l'assicurata ha presentato la sua domanda di PC il 12 gennaio 2024, e quindi entro sei mesi a partire dalla notifica della decisione del 9 gennaio 2024 di rendita di vedovanza, giusta l'art. 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI il diritto alle prestazioni complementari sorge il mese in cui è stata presentata la domanda di rendita e quindi nel mese di ottobre 2023, visto che l'assicurata ha formulato il 17 ottobre 2023 la domanda di rendita di vedovanza.

 

Per quanto concerne la pretesa della ricorrente di far decorrere il suo diritto alle prestazioni complementari già dal 1° ottobre 2018, come per la rendita di vedovanza, la stessa va respinta.

L'ipotesi di cui chiede l'applicazione l'assicurata, prevista dall'art. 22 cpv. 1 in fine OPC-AVS/AI, va applicata ad un'altra casistica, in cui la domanda di rendita (AVS/AI) è stata presentata prima dell'insorgenza del diritto alla rendita e quindi evidentemente non è possibile retroagire con il riconoscimento delle prestazioni complementari a un momento antecedente all'insorgenza del diritto stesso alla rendita, motivo per cui la PC può decorrere soltanto "al più presto all'inizio del diritto alla rendita".

Il caso in esame contempla invece una diversa situazione, poiché la ricorrente ha chiesto nel 2023 di beneficiare della rendita di vedovanza di cui poteva già avere diritto nel 2016. In tale evenienza, la domanda di rendita è stata presentata dopo l'insorgenza del diritto alla rendita e quindi il diritto alle prestazioni complementari può retroagire soltanto fino alla presentazione della domanda di rendita di vedovanza (2023), ma non pure fino all'inizio del diritto alla rendita di vedovanza (2018).

 

La pretesa della ricorrente di fare retroagire il suo diritto alle prestazioni complementari al 1° ottobre 2018 deve pertanto essere respinta.

                          2.6.  L'insorgente ha inoltre contestato la compensazione effettuata il 13 settembre 2024 dalla Cassa cantonale di compensazione dell'ammontare delle prestazioni complementari di suo diritto per il periodo dal 1° ottobre 2023 al 31 agosto 2024 (Fr. 11'539.-) con le prestazioni assistenziali che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento le ha versato nel medesimo lasso di tempo (Fr. 11'221,65).

 

Giusta l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.

Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti:

 

a. al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;

b. a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.

 

A norma dell'art. 22 cpv. 4 OPC-AVS/AI se, in attesa dell'assegnazione di prestazioni complementari, un ente assistenziale pubblico o privato ha concesso a una persona anticipi destinati al suo sostentamento durante un periodo per il quale sono versate retroattivamente prestazioni complementari, l'anticipo può essere rimborsato direttamente all'ente in questione al momento del pagamento posticipato.

 

L'art. 32 Laps (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 [RL 870.100], che ha quale scopo (art. 1) di armonizzare e coordinare i principi e le disposizioni che disciplinano la concessione delle prestazioni sociali erogate dal Cantone) regola il versamento diretto di prestazioni arretrate a terzi che hanno effettuato anticipi e dispone che:

 

1L'organismo pubblico che, in vista della concessione di un'altra prestazione sociale ai sensi della presente legge, di un sussidio per la riduzione dei premi per l'assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente l'arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati concessi.

2Alla procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI.

 

Secondo l'art. 33 lett. a Las (Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 [RL 871.100], che ha per scopo (art. 1) che lo Stato provvede all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno affinché si favorisca l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari), le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps).

 

Le Linee guida della Conferenza svizzera dell'azione sociale (CSIAS), che la stessa ricorrente ha più volte citato denominandole COSAS, sono raccomandazioni destinate agli organi dell'aiuto sociale della Confederazione, dei cantoni, dei comuni e delle istituzioni sociali private (punto A.1. par. 1), che contribuiscono a garantire una maggiore sicurezza giuridica e l'uguaglianza giuridica, acquisiscono carattere vincolante per il tramite della legislazione cantonale o comunale e della giurisprudenza (A.1. par. 2).

Per quanto concerne la restituzione di prestazioni percepite debitamente (punto E.2.), il punto E.2.2. sull'anticipo delle prestazioni prevede che:

 

                                                   1Le prestazioni in entrata corrisposte retroattivamente da terzi sono poste in compensazione sulle prestazioni anticipate dall'aiuto sociale.

                                                   2Possono essere poste in compensazione solo le prestazioni del medesimo genere e riferite al medesimo lasso di tempo (cosiddetta congruenza).

 

                          2.7.  Sulla scorta di queste norme, il 27 giugno 2024 (doc. 9) l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha informato il Servizio prestazioni complementari della Cassa cantonale di compensazione che "al/la citato/a vostro/a assicurato/a il nostro ufficio ha concesso e concede sussidi assistenziali, in attesa del riconoscimento della prestazione complementare. Per tale motivo ed in base agli accordi, rivendichiamo la prestazione complementare che sarà riconosciuta al/la summenzionato/a per il periodo della nascita del diritto e fino al mese di pagamento. Prestazione complementare da versare a: Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona" e segue l'IBAN.

 

In un'email del 20 agosto 2024 (doc. 13), la Cassa cantonale di compensazione ha anticipato all'assicurata che la sua domanda di prestazioni complementari sarebbe stata accolta e che "una volta pronto il calcolo dovremo fare la compensazione con l'Ufficio del sostegno sociale", compensazione che è stata formalizzata il 22 agosto 2024 (doc. 14) con la richiesta da parte del Servizio prestazioni complementari all'USSI di indicare dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 l'importo che ha anticipato.

Il 9 settembre 2024 (doc. 16) l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha compilato questo formulario indicando che dal 1° ottobre 2023 al 31 agosto 2024 ha versato Fr. 11'221,65, chiedendo perciò di riversare tale somma sul suo conto.

 

A richiesta dell'assicurata, l'USSI ha allestito una lista con le prestazioni che le ha riconosciuto da ottobre 2023 ad agosto 2024, indicando gli importi che le sono stati pagati e per quali spese e quelli che sono stati accreditati, per concludere che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha riconosciuto e pagato per l'assicurata in quel lasso di tempo delle spese pari a Fr. 16'852,65 e ha incassato la somma di Fr. 5'631.-, perciò per il suo mantenimento ha anticipato l'ammontare di Fr. 11'221,65, che ha fatto quindi valere a titolo di compensazione con le prestazioni complementari (doc. 25-8/8).

 

D'avviso della ricorrente, questa tabella è totalmente errata, perché "non sono detratti da parte della Signora __________ le somme gia trattenute di USSI dalle mie prestazioni per esempio garanzia di affitto, casa malattie, sussidi… alloggi ecc. in più si deve tenere conto che mi avete preso tutto degli arretrati rendita superstiti e vi chiedo di agire legalmente" (doc. 26-2/2).

 

A seguito di questo scritto, il 23 ottobre 2024 (doc. 26-1/2) la Cassa di compensazione ha chiesto alla funzionaria che si è occupata della compensazione delle prestazioni di trasmetterle il dettaglio delle prestazioni anticipate all'assicurata e di confermale se erano corrette. L'indomani (doc. 30-1/3), essa ha trasmesso alla Cassa la medesima lista inoltrata all'assicurata (doc. 31), precisando che in questo estratto "è riportato il dettaglio delle prestazioni erogate per la signora, nel periodo di compensazione (al netto delle rendite vedovili già compensate per singolo mese). Da parte nostra è da considerarsi corretto.".

 

Il 19 dicembre 2024 la Cassa di compensazione ha perciò emesso la decisione su opposizione con cui ha confermato la correttezza dell'avvenuta compensazione di Fr. 11'221,65.

                          2.8.  L'agire della Cassa cantonale di compensazione è corretto, ovvero a giusta ragione il Servizio prestazioni complementari ha versato all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, anziché all'assicurata, le prestazioni complementari di diritto dal 1° ottobre 2023 al 31 agosto 2024 fino a concorrenza di quanto l'USSI ha riconosciuto e versato all'assicurata sotto forma di prestazioni assistenziali ordinali e speciali.

 

La ricorrente ha contestato che, nell'effettuare questo calcolo, non sia stato tenuto conto di quanto prescritto dalle Direttive CSIAS, e meglio che non si sia prestata attenzione alle sue condizioni economiche e a quali sono le prestazioni soggette all'obbligo di restituzione. Tuttavia, l'assicurata sbaglia nel ritenere che si debbano applicare queste linee guida sulla restituzione. In effetti, non si è di fronte a una pura restituzione di prestazioni percepite indebitamente e nemmeno di prestazioni percepite debitamente che devono essere restituite.

L'oggetto della lite verte, invece, sulla compensazione fra prestazioni erogate da due differenti enti pubblici, poiché un ente (USSI) ha anticipato delle prestazioni che poi sono state riconosciute e corrisposte retroattivamente da un altro ente (Servizio PC). In tal caso, non si effettua nessuna verifica delle condizioni economiche dell'assicurata né delle prestazioni erogate per capire se sono soggette all'obbligo di restituzione, non trattandosi, per l'appunto, contrariamente a quanto inteso dalla ricorrente, della pura restituzione di prestazioni (punto E.2.1. CSIAS). Occorre per contro considerare che, essendo in presenza di "prestazioni in entrata corrisposte retroattivamente da terzi", ovvero dalla Cassa di compensazione, queste "sono poste in compensazione sulle prestazioni anticipate dall'aiuto sociale" (punto E.2.2. CSIAS) e, dunque, non vanno chieste materialmente in restituzione all'assicurata.

 

Lo stesso art. 22 cpv. 4 OPC-AVS/AI prevede espressamente che se un ente assistenziale pubblico, quindi l'USSI, ha concesso all'assicurata degli anticipi destinati al sostentamento durante un periodo per il quale sono versate retroattivamente prestazioni complementari, ovvero dal 1° ottobre 2023 al 31 agosto 2024 - dopodiché l'assicurata ha beneficiato delle prestazioni complementari -, l'anticipo può essere rimborsato direttamente all'ente in questione, e dunque all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, al momento del pagamento posticipato, ossia il 13 settembre 2024, quando è stata emanata la decisione di fissazione del diritto alle prestazioni complementari.

                          2.9.  Per quanto concerne l'ammontare della compensazione in lite, lo stesso deve essere confermato.

 

Come risulta dalla decisione del 20 dicembre 2023 (doc. A1) di accoglimento della prestazione assistenziale per il periodo dal  1° gennaio al 30 giugno 2024, l'ammontare totale di Fr. 2'200.- stabilito mensilmente per prestazioni ordinarie di diritto non è stato interamente versato all'assicurata, ma è stato suddiviso in Fr. 952,10 quale "prestazione ordinaria COSAS", Fr. 1'238,40 per "affitto/oneri ipotecari" che sono stati versati direttamente al locatore e Fr. 29,50 che sono stati versati alla sezione sostegno sociale dell'USSI a titolo di "ricupero deposito di garanzia appartamento", che ha anticipato il pagamento del premio per l'assicurazione deposito di garanzia. La somma di queste tre voci dà l'importo di Fr. 2'220.-, che è stato riconosciuto mensilmente all'assicurata dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

 

La distinta dei pagamenti che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha allestito all'indirizzo dell'assicurata prima e della Cassa di compensazione poi, include la data di pagamento, la causale, il mese di diritto, l'importo addebitato (nel senso di anticipato), l'importo accreditato (nel senso di entrata a favore dell'assicurata) e il saldo ad ogni mese di diritto. Le spese che vi figurano sono dunque state pagate dall'USSI a favore della ricorrente per il suo sostentamento, sotto forma di versamento sia di prestazioni a terzi (pagamento dell'elettricità, della pigione, delle cure a domicilio, del deposito di garanzia per l'appartamento, dell'assicurazione RC immobiliare, del contributo minimo AVS, del premio dell'assicurazione complementare LCA), sia di prestazione ordinaria CSIAS all'assicurata.

 

Di conseguenza, avendo dunque quest'ultima beneficiato del pagamento diretto o indiretto di queste spese da parte dell'assistenza, che in parte ha trattenuto i relativi importi dalla prestazione ordinaria, è corretto che la Cassa di compensazione le abbia poi rimborsate all'ente assistenziale che le ha anticipate. È pertanto a giusta ragione che se l'USSI ha anticipato questi importi per il sostentamento dell'assicurata, questi stessi anticipi devono essergli rimborsati direttamente dalla Cassa cantonale di compensazione al momento in cui effettua il pagamento delle prestazioni arretrate (art. 22 cpv. 4 OPC-AVS/AI).

 

                        2.10.  Nell'evenienza concreta, è pacifico che dal 1° gennaio 2023 la ricorrente con il riconoscimento delle prestazioni complementari, dispone di una copertura per l'assicurazione malattia di base LAMal che prevede una franchigia ordinaria di Fr. 300.- (art. 103 cpv. 1 OAMal) e un'aliquota percentuale massima di Fr. 700.- (art. 103 cpv. 2 OAMal) (doc. 2-7/11).

 

Sulla scorta dell'art. 11 LaLPC, la beneficiaria di PC ha diritto al rimborso della partecipazione ai costi ai sensi dell'art. 64 LAMal e quindi sia alla franchigia sia all'aliquota percentuale (art. 64 cpv. 2 LAMal).

Sottoscrivendo un'assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, la ricorrente può dunque chiedere alla Cassa cantonale di compensazione il rimborso di Fr. 300.- (franchigia) e di al massimo Fr. 700.- (aliquota percentuale), per un totale massimo di Fr. 1'000.- all'anno (STCA 33.2023.27 del 22 gennaio 2024), entro quindici mesi dalla fatturazione (art. 15 lett. a LPC e art. 7 lett. a LaLPC) e nei limiti dell'art. 14 cpv. 6 LPC.

 

Sennonché, nella lista che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha trasmesso all'assicurata e alla Cassa di compensazione, per il periodo dal 1° ottobre 2023 al 13 agosto 2024 figurano già le voci "premio cassa malati" e "franchigia e partecipazioni CM" (doc. 31). Ciò significa che l'USSI si è già assunto queste spese e quindi le ha direttamente pagate alla Cassa malati dell'assicurata come prestazioni speciali. Si tratta, quindi, di prestazioni che sono state concesse in più della prestazione ordinaria mensile versata all'assicurata.

Ne discende che, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, anche questi importi, pagati dall'USSI per conto dell'interessata, vanno coperti dalle prestazioni complementari che retroattivamente la Cassa cantonale di compensazione gli versa direttamente a titolo di rimborso di quanto anticipato a favore dell'assicurata in quello stesso lasso di tempo (art. 22 cpv. 4 OPC-AVS/AI).

 

Anche su questo punto il ricorso dell'assicurata deve dunque essere respinto.

 

                        2.11.  Stanti le considerazioni esposte, la decisione del 13 settembre 2024 di fissazione del diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata è dunque conforme all'art. 22 LPGA, all'art. 22 cpv. 4 OPC-AVS/AI, all'art. 33 lett. a Las e all'art. 32 Laps, oltre che al punto E.2.2. delle Direttive CSIAS.

La Cassa cantonale di compensazione era dunque legittimata a compensare le prestazioni complementari spettanti di diritto dell'assicurata per il periodo dal 1° ottobre 2023 al 31 agosto 2024 (Fr. 11'539.-) con le prestazioni assistenziali che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha anticipato all'interessata nel medesimo arco temporale, come da lista dettagliata agli atti (doc. 31), per un totale di Fr. 11'221,65.

 

La decisione su opposizione del 19 dicembre 2024 è confermata e gli atti vanno trasmessi alla Cassa di compensazione affinché si pronunci sulla richiesta di aiuto e assistenza a domicilio come indicato al considerando 2.1.

 

                        2.12.  La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

 

                                  La richiesta della ricorrente volta alla concessione dell'assistenza giudiziaria (doc. I pag. 7) deve dunque essere intesa solo come domanda di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di prestazioni complementari è per principio gratuita.

 

L'insorgente, tuttavia, non può beneficiare del gratuito patrocinio non essendo rappresentata da un avvocato (STCA 42.2024.13 del 10 giugno 20224, consid. 2.8).

In effetti il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto soltanto ad avvocato patentato (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2, citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; STCA 38.2022.67 del 14 dicembre 2022 consid. 2.12.; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA 42.2019.38 del 20 gennaio 2020 consid. 2.12; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un'organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

La ricorrente, del resto, ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri interessi (docc. I e V), non necessitava quindi di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 28 Lptca (STF 8C_392/2017 consid. 9.1-9.2, parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03 dell'8 novembre 2004; STCA 42.2023.14-15 del 22 maggio 2023 consid. 2.12; STCA 38.2022.67 del 14 dicembre 2022 consid. 2.12; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid. 2.7; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.2; decreto 36.2018.28-33 emesso dal TCA il 12 giugno 2018 il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA 38.2019.15-16 del 10 luglio 2019 consid. 2.2; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid. 2.6, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 9C_356/2016 del 5 luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.1).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

 

                             2.  Gli atti sono trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione per procedere, in relazione alla contestazione relativa al diritto all'aiuto e all'assistenza domiciliare ai sensi dell'art. 18 LaLPC, come indicato al considerando 2.1.

 

                             3.  L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e alla designazione di un difensore d'ufficio è respinta.

 

                             4.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                             5.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti