Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
33.2025.31

 

TB

Lugano

9 marzo 2026              

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 settembre 2025 di

 

 

RI1, ______

rappr. da: avv. RA1, ______

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 17 luglio 2025 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Ottenuta la decisione dell'Ufficio assicurazione invalidità con cui gli è stata retroattivamente riconosciuta una rendita intera di invalidità dal 1° gennaio al 31 maggio 2023 e dal 1° marzo 2024 (doc. 1-27/42), nel novembre 2024 (doc. 1-1/42), RI1, nato nel 1964, ha fatto richiesta alla Cassa cantonale di compensazione di prestazioni complementari all'AI.

 

                          1.2.  Il 3 febbraio 2025 (doc. 8) la Cassa cantonale di compensazione l'ha informato che, poiché la moglie non esercitava un'attività lucrativa, nel calcolo della prestazione complementare avrebbe computato un reddito ipotetico minimo da attività lucrativa, a meno che la coniuge, previa iscrizione all'Ufficio regionale di collocamento entro trenta giorni rispettivamente a una Cassa disoccupazione per l'eventuale diritto alle indennità di disoccupazione, non riuscisse a trovare un impiego nonostante gli sforzi profusi o percepisse un'indennità di disoccupazione.

 

                          1.3.  Il 18 febbraio 2025 (doc. 9-3/58) l'assicurato ha informato la Cassa che nell'anno 2023 la moglie era iscritta alla Cassa disoccupazione e percepiva le indennità giornaliere, oltre a quelle per perdita di guadagno per malattia, fino a settembre 2023, quando è scaduto il termine quadro (doc.10-6/8) ed è stata stralciata dal sistema COLSTA (doc. 10-7/8) e affiliata come persona senza attività lucrativa (doc. 10-8/8). L'11 febbraio 2025 (doc. 10-3/8) si è nuovamente registrata nel sistema COLSTA, ma il giorno seguente (doc. 10-4/8) la Cassa disoccupazione ha deciso il rifiuto del diritto alle indennità di disoccupazione, poiché il periodo di contribuzione non era adempiuto.

 

                          1.4.  Con decisione del 18 giugno 2025 (doc. 18) la Cassa ha stabilito il diritto alla prestazione complementare dell'assicurato dal 1° gennaio al 31 maggio 2023 e dal 1° marzo 2024, riconoscendo ai coniugi e al figlio minorenne il diritto al pagamento del premio dell'assicurazione malattia dal 1° marzo 2024. In particolare, dai fogli di calcolo risulta che dal 1° marzo 2024 l'amministrazione ha computato nei redditi un reddito ipotetico da lavoro della moglie di Fr. 31'191.-.

 

                          1.5.  L'assicurato si è opposto alla decisione il 30 giugno 2025 (doc. A7) al computo di un reddito ipotetico a carico della moglie, indicando che per l'anno 2024 hanno beneficiato di prestazioni assistenziali fino a novembre, quando egli ha ottenuto la rendita di invalidità e che in quel lasso di tempo la moglie era tenuta a effettuare ricerche di lavoro. A richiesta della Cassa, nel febbraio 2025 la coniuge si è nuovamente iscritta all'Ufficio regionale di collocamento, ma a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute fisiche e psichiche l'URC ha annullato l'iscrizione al sistema COLSTA al 31 maggio 2025 per inabilità prolungata (doc. A5); sentiti la Cassa e l'URC, ella si è riscritta il 30 giugno 2025 (doc. 32-3/20). L'opponente ha quindi osservato che la moglie non ha mai interrotto le ricerche di lavoro, se non quando era malata; a quel momento l'inabilità lavorativa era ancora presente.

                          1.6.  Con decisione su opposizione del 17 luglio 2025 (doc. A2) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione e confermato la correttezza del computo di un reddito ipotetico per la moglie, non invalida e non esercitante un'attività lucrativa.

La Cassa ha riassunto gli eventi occorsi dal 3 febbraio 2025 e la giurisprudenza su questa tematica, rilevando che le ricerche di lavoro effettuate dalla moglie dell'opponente per il periodo da febbraio a ottobre 2024 non potevano essere considerate, non ritenendo che la coniuge abbia intrapreso sufficienti sforzi per trovare lavoro. L'amministrazione ha ricordato di avere informato l'assicurato già il 3 febbraio 2025 riguardo al reddito ipotetico, perciò la mancata iscrizione all'Ufficio regionale di collocamento da parte della moglie equivale a una rinuncia a dei redditi e comporta il computo di un reddito ipotetico.

In merito all'affermazione secondo cui la moglie si è iscritta all'URC a febbraio 2025 su richiesta della Cassa, quest'ultima ha precisato che tale iscrizione non può essere tenuta in considerazione così come la successiva valida dal 30 giugno 2025. Infatti, la prima è stata cancellata il 31 maggio 2025 con l'indicazione che avveniva a seguito di prolungata inabilità al lavoro al 100% e che si sarebbe verosimilmente protratta ancora per lungo tempo. Ciò ha comportato che i colloqui di consulenza erano sospesi e la coniuge era esonerata dall'obbligo di comprovare gli sforzi per trovare lavoro. Allo scopo di ottenere lo stralcio del reddito ipotetico, la moglie dell'assicurato si è nuovamente iscritta in disoccupazione il 30 giugno 2025, ma l'URC ha confermato che l'interessata continuava ad essere inabile al lavoro.

Riguardo ai motivi oggettivi e soggettivi che avrebbero impedito alla sua coniuge di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa, la Cassa ha rilevato che non v'erano fattori estranei che impedivano alla moglie di utilizzare la capacità di guadagno, visto che fino al 2021 ha svolto un'attività lucrativa. Né l'assenza di formazione professionale e le scarse conoscenze linguistiche, né l'età di 58 anni erano di impedimento a trovare un lavoro. Inoltre, non risultava nemmeno il deposito di una richiesta di rendita dall'assicurazione invalidità stante la sua prolungata inabilità lavorativa.

L'amministrazione ha infine concluso che in applicazione del N. 3521.07 DPC, per la determinazione del reddito da attività lucrativa dei coniugi non invalidi ci si deve basare sulla Rilevazione svizzera della struttura dei salari, ma che in specie essa si è fondata sull'ultimo salario dichiarato fiscalmente per l'anno 2020, pari a Fr. 31'191.-.

 

                          1.7.  Con memoriale del 4 settembre 2025 (doc. I) redatto dal suo patrocinatore, avv. RA1, indirizzato alla Cassa cantonale di compensazione a valere quale ricorso qualora questa non avesse annullato la decisione su opposizione, RI1 ha chiesto al TCA di non computare alcun reddito ipotetico e di riconoscergli il diritto alle PC a far data dalla domanda e che "Un reddito ipotetico potrà eventualmente essere computato al termine della procedura AI che concerne la moglie dell'assicurato assodato che al momento, considerati i principi del diritto di famiglia, alcun reddito ipotetico appare giustificato.".

L'insorgente ha esposto la giurisprudenza applicabile in materia di computo di un reddito ipotetico e si è lamentato che benché abbia inoltrato la domanda di prestazioni complementari nel novembre 2024, la Cassa si è pronunciata sul suo diritto soltanto con effetto dal 2025. Il ricorrente ha contestato che la coniuge abbia rinunciato volontariamente a dei redditi, avendo seguito le indicazioni della Cassa iscrivendosi subito al sistema COLSTA ed effettuando le ricerche di lavoro senza successo. La cancellazione dal sistema COLSTA è poi avvenuta non per sua volontà, ma per le sue condizioni di salute, perciò non le può essere computato automaticamente un reddito ipotetico. Non solo la Cassa avrebbe preventivamente dovuto informarlo che i rapporti medici e le decisioni dell'URC attestanti una non collocabilità non potevano essere considerati, ma avrebbe anche dovuto considerare gli aspetti estranei all'invalidità, ritenuti gli sforzi intrapresi dalla moglie per trovare un lavoro e quindi sia le ricerche di lavoro non andate a buon fine sia lo stralcio dal sistema COLSTA non vanno disattesi. Neppure va dimenticato che la Cassa non può applicare un reddito ipotetico sin dall'inizio, ma che occorre concedere un termine transitorio ragionevole - di almeno sei mesi - per potere intraprendere un'attività lucrativa o per aumentare il grado di occupazione già in essere. Questo reddito, poi, non deve essere statistico, ossia basato sul salario mensile lordo secondo il sesso, la nazionalità e il tipo di permesso di soggiorno come ripreso dal "Salarium", edito dall'Ufficio federale di statistica. Un reddito ipotetico può essere eventualmente applicato tenendo conto dei principi del diritto di famiglia, che in specie già si esclude considerando che la moglie non solo deve occuparsi del marito totalmente invalido e dei loro figli, ma anch'essa presenta un pregiudizio della sua capacità di lavoro e di guadagno. Pertanto, nessun reddito ipotetico dovrà essere computato nel calcolo PC almeno fino al termine della procedura AI, domanda di prestazioni che la moglie ha avviato su invito della Cassa stessa (doc. A6).

                          1.8.  Nella risposta dell'8 ottobre 2025 (doc. IV) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto al Tribunale di respingere il ricorso.

L'amministrazione ha rilevato che le iniziative intraprese dal ricorrente e da sua moglie risultano essere una conseguenza diretta della precedente decisione di concessione delle prestazioni complementari. Essa ha osservato che il sistema delle prestazioni complementari, a differenza dell'aiuto sociale come l'assistenza, non opera in via anticipata, ma si fonda su elementi certi e verificabili. In concreto, la domanda di rendita AI presentata dalla moglie del ricorrente è successiva al diniego delle prestazioni complementari ed è tuttora pendente. Pertanto, la richiesta di calcolare e versare le PC escludendo un reddito ipotetico di cui all'art. 11a cpv. 1 LPC, in assenza di prove concrete di ricerche di lavoro, va ritenuta prematura.

La Cassa ha inoltre evidenziato che nel caso di una nuova richiesta di prestazioni, diversamente che nel caso di una prestazione già in corso, essa può, ma non è tenuta, chiedere al richiedente o al coniuge di motivare l'impossibilità di esercitare un'attività lucrativa. Di conseguenza, la decisione può essere adottata anche senza tale formalità e senza la concessione di un termine specifico (N. 3521.20 DPC).

Infine, l'amministrazione ha precisato che il fatto che nessuna assicurazione o ente abbia invitato la moglie del ricorrente a presentare una domanda di rendita AI non costituisce un motivo sufficiente per giustificare lo stralcio del reddito ipotetico. È invece ragionevole ritenere che entrambi i coniugi fossero a conoscenza della procedura per la richiesta di una rendita AI, visto che il ricorrente stesso ne è beneficiario.

In conclusione, gli eventi successivi alla decisione di rifiuto delle PC non dimostrano sforzi effettivi da parte dei coniugi per ridurre il proprio danno economico, perciò la Cassa ha confermato il computo del reddito ipotetico.

 

                          1.9.  Con osservazioni del 24 ottobre 2025 (doc. VI) l'insorgente ha ribadito la richiesta di concessione del diritto alla prestazione complementare a far tempo dalla domanda senza considerare nel calcolo alcun reddito ipotetico. Egli ha osservato che la Cassa avrebbe dovuto ottemperare all'art. 43 cpv. 3 LPGA e quindi procedere con i calcoli in considerazione di un reddito ipotetico solo dopo che la procedura è terminata senza esito, perché la moglie non è invalida e quindi un reddito ipotetico va calcolato considerando la particolarità del caso concreto. Vanno dunque ritenute le sue condizioni di salute personali e oggettive e quindi che poiché è completamente inabile al lavoro e deve accudire il marito totalmente invalido, nessun reddito ipotetico può essere computato almeno sino a decisione dell'Ufficio AI.

Soltanto se la sua coniuge risulterà beneficiaria di una rendita di invalidità la Cassa potrà computare eventualmente nei suoi calcoli un reddito ipotetico statistico, come ha già fatto in specie, disattendendo però il fatto che sua moglie non è al beneficio di una rendita di invalidità pur essendo totalmente inabile al lavoro.

 

                        1.10.  Il 7 novembre 2025 (doc. VIII) l'amministrazione ha precisato che essendo determinante la data della decisione su opposizione, una successiva domanda AI non dovrebbe essere rilevante per la procedura in esame. Inoltre, la questione dell'invalidità non può che essere esaminata dall'Ufficio AI e solo eventualmente e successivamente nella procedura di modifica della PC. Il fatto che si tratti di una prima domanda di rendita AI non fa che imporre a maggior ragione questi chiari principi, perciò nel frattempo la persona è comunque tenuta a cercare lavoro. L'art. 43 cpv. 3 LPGA non ha nessuna applicabilità in specie, perché i coniugi dei beneficiari devono agire spontaneamente sulla base dell'art. 163 CC e al più presto da quando constatano una necessità - quale può essere l'invalidità del coniuge - senza aspettare espliciti inviti in tal senso. Infine, gli altri motivi estranei all'invalidità vanno considerati a titolo del tutto eccezionale e vanno dimostrati, come l'asserita cura del marito.

 

                        1.11.  L'insorgente ha osservato il 21 novembre 2025 (doc. X) che la Cassa non deve applicare i principi validi per i coniugi degli assicurati che sono parzialmente invalidi, non essendo la moglie al beneficio di una rendita di invalidità e dunque non va ritenuto un reddito statistico senza considerare la situazione concreta: è totalmente inabile al lavoro e deve accudire il marito invalido. Non è dunque dato a sapere per quale motivo la Cassa ha, ciò nonostante, ritenuto possibile computare automaticamente, come vale solo per i coniugi parzialmente invalidi, un reddito ipotetico statistico applicando i principi validi per l'art. 14a OPC-AVS/AI anziché basarsi sull'art. 11a cpv. 1 LPC e determinare in quale misura può essere ritenuta esigibile un'attività lucrativa applicando i principi del diritto di famiglia e quindi tenendo conto delle circostanze del caso concreto. Un reddito ipotetico per il coniuge non invalido può essere computato solo dopo l'inoltro della domanda PC e un adeguato periodo di adattamento.

 

                        1.12.  La Cassa di compensazione ha preso posizione il 4 dicembre 2025 (doc. XII) sulle osservazioni del ricorrente pronunciandosi sui possibili danni alla salute della moglie e sugli aspetti estranei all'invalidità, esaminando gli aspetti degli accertamenti medici e dei tempi di adattamento.

L'amministrazione ha concluso che le PC non sono prestazioni di anticipo come quelle di cui all'art. 70 LPGA e che deve attendere, per un eventuale stralcio del reddito ipotetico, la decisione dell'Ufficio AI, rilevando che l'interesse pubblico di evitare il versamento di PC indebite è preponderante rispetto all'interesse dell'assicurato di non effettuare nel frattempo ricerche di lavoro.

 

                        1.13.  Chiesta (doc. XIV) e ottenuta una proroga (doc. XV), il 30 gennaio 2026 (doc. XVI) l'assicurato ha sostanzialmente riproposto le medesime argomentazioni a del sostegno della propria tesi di esclusione del reddito ipotetico a carico della moglie ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni complementari.

 

                        1.14.  Il 10 febbraio 2026 (doc. XVIII) la Cassa di compensazione ha affermato che l'inoltro di una domanda di prestazioni dall'assicurazione invalidità, peraltro successivo all'emissione della decisione in materia di prestazioni complementari, non deve potere escludere (retroattivamente) l'impegno di continuare a comprovare una infruttuosa ricerca di impiego (anche) durante la procedura AI né garantire poi prestazioni complementari anticipate.

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto della lite è l'importo delle prestazioni complementari spettanti al ricorrente a partire dal 1° gennaio 2023.

 

                          2.2.  Per l'art. 11a cpv. 1 LPC - che dal 1° gennaio 2021 sostituisce l'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC, che imponeva il computo dei redditi a cui l'assicurato ha rinunciato -, se una persona rinuncia volontariamente a esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, il reddito ipotetico di tale attività è computato come reddito. Il computo è retto dall'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC.

 

Come spiegato nel Messaggio del Consiglio federale del 16 settembre 2016 concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma delle PC) (FF 2016 6777), il nuovo art. 11 cpv. 1 lett. a LPC disciplina il computo dei redditi dell'attività lucrativa cui una persona ha rinunciato (redditi ipotetici dell'attività lucrativa). La disposizione conferma sostanzialmente la prassi vigente allora in materia.

In particolare, si ipotizza una rinuncia solo nel caso in cui una persona rinunci volontariamente ad esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile.

Se, invece, una persona non può svolgere un lavoro remunerato per motivi indipendenti dalla sua volontà, nel calcolo delle PC non può essere considerato alcun reddito ipotetico dell'attività lucrativa. Questo caso si verifica, in particolare, quando una persona non riesce a trovare un posto di lavoro pur avendo compiuto gli sforzi necessari. Si rinuncia pure al computo di un reddito ipotetico dell'attività lucrativa anche nel caso in cui non si possa esigere da una persona che eserciti un'attività lucrativa (ad esempio perché deve svolgere compiti assistenziali o segue una formazione a livello terziario).

 

L'art. 11a cpv. 1 lett. a LPC conferma anche la prassi in essere allora, secondo cui i redditi ipotetici dell'attività lucrativa sono computati nel calcolo delle PC allo stesso modo di quelli effettivamente conseguiti, ovvero solo per due terzi e previa deduzione di una franchigia (DTF 117 V 287 consid. 3c; RCC 1987 p. 583). Fanno eccezione i redditi ipotetici dei coniugi.

 

                          2.3.  Già nel 1991, con DTF 117 V 287 l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in caso di invalidità del marito e conformemente all'art. 163 CC, la moglie che sino a quel momento non esercitava un'attività lucrativa o l'esercitava in maniera limitata può, secondo le circostanze, essere costretta a lavorare o ad ampliare la sua attività lucrativa (DTF 114 II 301):

 

" 3. a) Il est exact que le nouveau droit matrimonial a apporté d'importantes modifications par rapport à l'ancien droit. En particulier, la loi ne prévoit plus une répartition déterminée des tâches entre époux, mais elle leur laisse le soin de convenir de la répartition des rôles, ainsi que du mode et du contenu de la contribution de chacun d'eux (art. 163 al. 2 CC). L'épouse n'a dès lors plus de prétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage exclusivement et à être en principe dispensée d'une activité lucrative. Ainsi, lorsque le mari n'est plus en mesure d'exercer une activité lucrative, p.ex. à la suite d'une maladie grave ou bien parce qu'il a perdu son emploi, l'épouse qui, jusque-là, n'avait pas - ou seulement dans une mesure restreinte - exercé d'activité lucrative pourra alors, selon les circonstances, se voir contrainte de le faire ou d'étendre son activité. Avant d'envisager une semblable modification de la répartition des tâches, il faut cependant examiner dans chaque cas si et dans quelle mesure on pourra exiger de l'épouse qu'elle exerce dorénavant une activité, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 114 II 302 consid. 3a et les références citées; voir, en ce qui concerne la prise en considération du revenu hypothétique du débiteur de la contribution d'entretien en cas de suspension de la vie commune: ATF 117 II 16; cf. aussi, à propos du revenu du conjoint de l'assuré tenu à restituer des prestations indûment touchées: ATF 116 V 295 consid. 3b).".

 

L'Alta Corte ha poi esaminato se il reddito ipotetico del coniuge poteva essere preso in considerazione nella fissazione del reddito determinante in virtù dell'allora art. 3c cpv. 1 lett. f LPC (dal 2008 art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC e dal 2021 art. 11a cpv. 1 LPC) e ha concluso che se la moglie si astiene dal mettere a frutto la sua capacità di guadagno, il suo reddito ipotetico, stimato dall'amministrazione o dal giudice, viene computato nel reddito determinante conformemente a questa norma. Questo disposto è dunque direttamente applicabile quando la moglie di un assicurato rinuncia a mettere a frutto la sua capacità di guadagno allorquando, per ridurre il danno, potrebbe vedersi obbligata a esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC.

Il TFA ha perciò espressamente escluso di fare capo alle norme schematiche dell'art. 14b OPC-AVS/AI concernenti il computo del reddito dell'attività lucrativa per vedove non invalide:

 

" 3. (…)

c) Pour calculer le revenu hypothétique de l'épouse, il ne se justifie pas, contrairement à l'opinion de l'administration et des premiers juges, de faire appel, même par analogie, aux normes schématiques de l'art. 14b OPC-AVS/AI: cette disposition vise la situation bien particulière des veuves sans enfants et son application ne saurait être étendue à d'autres cas non expressément envisagés par le Conseil fédéral. Il appartient bien plutôt à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté.

L'administration et le juge appliqueront ainsi à titre préalable les principes du droit de la famille, à l'instar, p.ex., du juge pénal qui fixe le montant de l'amende infligée à l'époux qui voue ses soins au ménage (ATF 116 IV 4) ou du juge des poursuites qui fixe la quotité saisissable (ATF 115 III 103, ATF 114 III 15 consid. 3). Le revenu de l'activité lucrative potentielle devra alors être pris en considération dans la fixation du revenu déterminant au même titre qu'un gain effectivement réalisé; en particulier, il devra, conformément à l'art. 3 al. 2 in fine LPC, être pris en compte à raison des deux tiers seulement, comme le sont d'ailleurs les revenus hypothétiques visés par les art. 14a et 14b OPC-AVS/AI (cf. RCC 1987 p. 583 ss).".

 

Nella STFA P 40/03 del 9 febbraio 2005 (pubblicata in SVR 2007 EL Nr. 1), l'Alta Corte si è pronunciata sul computo di un reddito ipotetico della moglie, non attiva professionalmente, ricordando che l'obbligo secondo cui la moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone in particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua invalidità, perché incombe a ciascun coniuge contribuire al mantenimento della famiglia. Ha poi precisato i criteri da applicare per determinare detto reddito:

" 2.

Selon l'art. 3c al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291 s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 s. consid. 1b). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 consid. 1b).".

 

La nostra Massima Istanza ha inoltre ribadito che non si giustificava, per fissare il reddito ipotetico della moglie, di fare riferimento, neanche per analogia, alle norme schematiche degli artt. 14a e 14b OPC-AVS/AI, ampliando quindi questo principio alle persone parzialmente invalide, dato che queste norme concernono delle situazioni particolari e la loro applicazione non può essere estesa ad altri casi non previsti espressamente dal Consiglio federale. Non si poteva dunque applicare, nemmeno per analogia, il N. 2084.6 DPC (ora N. 4130.05; cfr. consid. 3).

 

Con la DTF 134 V 53, il Tribunale federale ha confermato nel 2008 la giurisprudenza sul computo di un reddito determinante di un assicurato il cui coniuge non esercita attività lucrativa e sui criteri da prendere in considerazione per sapere se si può esigere dal coniuge che eserciti un'attività lucrativa e, in caso affermativo, per fissare il salario che ne potrebbe risultare (cfr. consid. 3.1). In questo suo giudizio, il TF ha ritenuto che i primi giudici non avessero debitamente accertato i fatti, quali lo stato di salute della moglie dell'assicurato, la sua capacità lavorativa, la sua effettiva disponibilità a svolgere un'attività professionale, se e quanto poteva contare sull'aiuto del marito per l'educazione e la sorveglianza dei tre figli in età scolastica. Pertanto, non era possibile determinare in quale misura la moglie era in grado di lavorare tenuto conto del suo stato di salute, dei suoi oneri familiari, della disponibilità del marito e dunque fissare il reddito che essa avrebbe potuto realizzare, perciò ha annullato la sentenza e ha rinviato la causa ai giudici cantonali per stabilire i fatti in maniera conforme al diritto (cfr. consid. 4.5).

Nella STF 9C_103/2015 dell'8 aprile 2015 (pubblicata in SVR 2015 EL Nr. 7) il Tribunale federale, ribadito che quale rinuncia di reddito giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC va considerato anche un reddito ipotetico del coniuge di un richiedente le prestazioni, a condizione che rinunci a una attività lucrativa ragionevole o alla sua ragionevole estensione, ha chiarito che un'invalidità (parziale) del coniuge interessato non cambia nulla. Se questi non è invalido in senso giuridico, l'art. 14a e l'art. 14b OPC-AVS/AI non sono applicabili né direttamente né per analogia ("Daran ändert eine (Teil-) Invalidität des betroffenen Ehepartners nichts (BGE 115 V 88 E. 1 S. 90). Ist dieser im rechtlichen Sinne nicht invalid, ist Art. 14a wie Art. 14b ELV weder direkt noch analog anwendbar (SVR 2007 EL Nr. 1 S. 1, P 40/03 E. 3)). Per determinare la ragionevole capacità di guadagno del coniuge si deve tenere conto del singolo caso concreto applicando i principi del diritto di famiglia (art. 163 CC). Di conseguenza, devono essere presi in considerazione l'età, lo stato di salute, le conoscenze linguistiche, l'istruzione, l'attività precedente, la situazione concreta del mercato del lavoro e, se del caso, la durata dell'assenza dal mondo del lavoro. Se il coniuge non cerca un lavoro o lo fa in modo insufficiente nonostante sia (parzialmente) in grado di lavorare, viola l'obbligo di ridurre il danno che gli incombe (cfr. consid. 2.2).

Nel caso esaminato, dagli atti non è emersa alcuna prova che la moglie del ricorrente avesse compiuto sforzi per trovare un lavoro (part-time) durante il periodo di adattamento, perciò ha violato il suo obbligo di ridurre il danno.

 

Nella DTF 142 V 12 il Tribunale federale ha ribadito che un reddito ipotetico del coniuge non invalido di un richiedente le prestazioni complementari deve di principio essere considerato come una rinuncia di reddito computabile nel calcolo delle prestazioni complementari in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC (attuale art. 11a cpv. 1 LPC), disposizione direttamente applicabile perché il coniuge potrebbe essere obbligato a esercitare un'attività lucrativa giusta l'art. 163 CC. In tal caso, occorre esaminare tale possibilità di lavoro per il caso concreto rifacendosi ai criteri stabiliti dal diritto di famiglia:

 

" 3.2 Unter dem Titel des Verzichtseinkommens (Art. 11 Abs. 1 lit. a und g ELG) ist auch ein hypothetisches Einkommen des Ehegatten eines EL-Ansprechers anzurechnen (vgl. Art. 9 Abs. 2 ELG), sofern auf eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder deren zumutbare Ausdehnung verzichtet wird (BGE 117 V 287 E. 3b S. 290 ff.; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts P 18/99 vom 22. September 2000 E. 1b, in: AHI 2001 S. 132; vgl. auch RALPH JÖHL, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 2. Aufl. 2007, S. 1758 f. Rz. 178). Bei der Ermittlung einer allfälligen zumutbaren Erwerbstätigkeit der Ehefrau oder des Ehemannes ist der konkrete Einzelfall unter Anwendung familienrechtlicher Grundsätze (vgl. Art. 163 ZGB) zu berücksichtigen (BGE 117 V 287 E. 3c S. 292). Dementsprechend ist auf das Alter, den Gesundheitszustand, die Sprachkenntnisse, die Ausbildung, die bisherige Tätigkeit, die konkrete Arbeitsmarktlage sowie gegebenenfalls auf die Dauer der Abwesenheit vom Berufsleben abzustellen (BGE 134 V 53 E. 4.1 S. 61; BGE 117 V 287 E. 3a S. 290; Urteile 8C_589/2007 vom 14. April 2008 E. 5.1 und des Eidg. Versicherungsgerichts P 40/03 vom 9. Februar 2005 E. 2, in: SVR 2007 EL Nr. 1 S. 1, sowie P 18/99 vom 22. September 2000 E. 1b, in: AHI 2001 S. 132; je mit weiteren Hinweisen). (…)".

 

Il Tribunale federale ha riassunto nella DTF 150 V 105 i principi concernenti il reddito ipotetico e il suo eventuale computo:

 

" 6.4.4 Nach der Praxis zur bis Ende 2020 geltenden Bestimmung von Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG betreffend Anrechnung hypothetischer Erwerbseinkommen, die gemäss dem Gesetzgeber mit der ab 1. Januar 2021 geltenden Bestimmung von Art. 11a Abs. 1 ELG beibehalten werden soll (vgl. Botschaft vom 16. September 2016 zur Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung [EL-Reform], BBl 2016 7538 Ziff. 2), ist unter dem Titel des Verzichtseinkommens auch ein hypothetisches Einkommen des Ehegatten eines EL-Ansprechers anzurechnen, sofern dieser auf eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder auf deren zumutbare Ausdehnung verzichtet. Da gemäss Art. 163 Abs. 1 ZGB jeder Ehegatte nach seinen Kräften zum angemessenen Unterhalt der Familie beitragen muss, ist die Ausübung einer Erwerbstätigkeit durch den Ehegatten erforderlich, wenn objektive Umstände den anderen Ehegatten daran hindern, eine Arbeit aufzunehmen, und sich dieser deshalb in einer Notlage befindet. Dies ergibt sich auch aus der in Art. 159 Abs. 3 ZGB verankerten Beistandspflicht zwischen Ehegatten. Übt somit der rentenberechtigte Ehegatte keine Erwerbstätigkeit mehr aus, kann wie dargelegt vom nicht invaliden Ehegatten, der bis anhin nicht oder nur beschränkt erwerbstätig war, verlangt werden, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen oder die bisherige auszudehnen (Urteil 8C_258/2008 vom 12. Dezember 2008 E. 6; VALTERIO, a.a.O., N. 132 zu Art. 11 ELG; CARIGIET/KOCH, a.a.O., S. 220 Rz. 553). Bei der Ermittlung einer allfälligen zumutbaren Erwerbstätigkeit der Ehefrau oder des Ehemannes ist der konkrete Einzelfall unter Anwendung familienrechtlicher Grundsätze (vgl. Art. 163 ZGB) zu berücksichtigen (BGE 134 V 53 E. 4.1; BGE 117 V 287 E. 3c; Urteil 9C_240/2010 vom 3. September 2010 E. 4.1). Bemüht sich ein Ehegatte trotz (teilweiser) zumutbarerweise verwertbarer Arbeitsfähigkeit nicht um eine Stelle, verletzt er dadurch die ihm obliegende Schadenminderungspflicht (Urteile 9C_717/2010 vom 26. Januar 2011 E. 3.1; 9C_539/2009 vom 9. Februar 2010 E. 4.1; 8C_589/2007 vom 14. April 2008 E. 6.1 und 6.2).

 

6.4.5 Ist es einer Person aus Gründen, die sie nicht selber zu verantworten hat, nicht möglich, einer bezahlten Arbeit nachzugehen, darf in der EL-Berechnung kein hypothetisches Erwerbseinkommen berücksichtigt werden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn es einer Person trotz hinreichender Bemühungen nicht gelingt, eine Stelle zu finden. Ist es einer Person nicht zuzumuten, eine Erwerbstätigkeit auszuüben, weil sie beispielsweise Betreuungs-pflichten zu erfüllen hat, wird ebenfalls auf die Anrechnung eines hypothetischen Erwerbseinkommens verzichtet (BBl 2016 7538 Ziff. 2; CARIGIET/ KOCH, a.a.O., S. 216 Rz. 543 und S. 221 Rz. 560). Widmet sich also eine arbeitsfähige Person der Pflege und Betreuung ihres Ehegatten und kann dadurch keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, wird diesem Umstand bei der Bemessung der jährlichen Ergänzungsleistungen Rechnung getragen, indem auf die Berücksichtigung eines (hypothetischen) Erwerbseinkommens verzichtet wird, sofern der EL-Berechtigte dauernd überwacht oder gepflegt werden muss (vgl. Urteile 9C_293/2018 vom 16. August 2018 E. 7.3; P 16/04 vom 7. Juni 2005 E. 3.3.2; P 49/98 vom 13. September 1999 E. 3b). Dies wirkt sich in einem entsprechend höheren EL-Anspruch aus.".

 

                          2.4.  Secondo la giurisprudenza, esiste una presunzione naturale che un coniuge possa effettivamente utilizzare la propria capacità di guadagno. In linea di principio, questa presunzione non può essere rovesciata adducendo l'assenza di competenze linguistiche e di esperienza lavorativa, almeno non in relazione a un'attività semplice e ripetitiva (STF 9C_255/2023 dell'8 giugno 2023, consid. 4.2.2: "Diese Vermutung kann im Prinzip nicht unter Hinweis auf mangelnde Sprachkenntnisse und fehlende Arbeitserfahrung umgestossen werden, zumindest nicht in Bezug auf eine Hilfstätigkeit"). La prova della non utilizzabilità della capacità di guadagno richiede generalmente tentativi di ricerca di lavoro non andati a buon fine ed è valida se è accertato con verosimiglianza preponderante che la capacità di guadagno non può essere messa a frutto.

Inoltre, nel medesimo giudizio, il Tribunale federale ha stabilito al considerando 5.4.2 che di per sé l'età della ricorrente (nata nel 1959) non le impediva di essere impiegata. L'Alta Corte ha evidenziato che ha finora rifiutato - nonostante le critiche della dottrina (CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a edizione 2021, N. 557 con nota 698) - di ipotizzare un limite di età fisso per il computo di un reddito ipotetico da lavoro di un coniuge non invalido. Per le persone parzialmente invalide, l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI dispone invece il computo del reddito dell'attività lucrativa solo fino all'età di 60 anni.

 

Anche nella STF 9C_567/2022 del 25 settembre 2023 la nostra Massima istanza ha ribadito al considerando 7 che il fatto che la moglie del ricorrente avesse compiuto 60 anni non era effettivamente determinante in sé. La questione di sapere se è esigibile da un coniuge che riprenda o che aumenti la sua attività dipende dalle circostanze del caso particolare. Secondo costante giurisprudenza, occorre tenere conto non solo dell'età del coniuge, ma anche del suo stato di salute, della sua formazione e, se del caso, del lasso di tempo più o meno lungo durante il quale è stato lontano dal mondo del lavoro.

In quel caso, è emerso che la coniuge dell'assicurato ha sempre lavorato e che un reddito ipotetico per la moglie è stato computato già nella decisione originale del 2019. Da quel momento, il ricorrente non ha fatto valere alcuna circostanza, quale un'incapacità di lavoro o delle ricerche di lavoro infruttuose, che avrebbero permesso di eliminare questo reddito dalla determinazione del diritto alle prestazioni. In queste circostanze, niente indicava che la moglie dell'assicurato non fosse in grado di continuare a sfruttare la sua capacità di lavoro fino all'età della pensione.

 

Occorre inoltre rilevare che il fatto di non avere una formazione e di non avere mai lavorato non costituisce un motivo che impedisce di valorizzare la capacità di lavoro esigibile di un coniuge di una persona beneficiaria di prestazioni complementari (STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023, consid. 4.2.2).

 

Nel giudizio reso il 14 giugno 2024 (8C_443/2023) l'Alta Corte si è pronunciata sul ricorso formulato dal Servizio prestazioni complementari contro la sentenza cantonale che ha annullato la decisione con cui l'amministrazione ha computato al richiedente le PC, nato nel 1960, al beneficio di una rendita intera di invalidità, un reddito ipotetico per la coniuge, nata nel 1969. Questi ha sollevato il fatto che la moglie era inabile al lavoro per motivi di salute e ha prodotto dei certificati di fine lavoro, il contratto di lavoro della moglie, la lettera di disdetta del datore di lavoro per il 31 agosto 2022, la conferma dell'Ufficio assicurazione invalidità dell'inoltro della domanda di prestazioni e un certificato medico del 14 luglio 2022. I giudici cantonali hanno rinviato gli atti al Servizio PC per emanare una nuova decisione che dal 1° marzo 2020 facesse astrazione del reddito ipotetico della moglie nel calcolo delle prestazioni complementari dell'interessato:

 

" 2. (…) Selon la jurisprudence, le point de savoir s'il est exigible d'un conjoint qu'il reprenne ou qu'il étende son activité doit être examiné à l'aune des critères posés en droit de la famille, plus particulièrement de l'art. 163 CC. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne concernée, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 142 V 12 consid. 3.2; 134 V 53 consid. 4.1). On ajoutera que selon l'art. 6, deuxième phrase, LPGA [RS 830.1], en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.".

 

I giudici cantonali hanno constatato che la moglie dell'interessato era ausiliaria di pulizie e che presentava, secondo il certificato del medico curante, delle gonalgie bilaterali invalidanti che da alcuni anni peggioravano e che le comportavano delle difficoltà a camminare, salire o scendere le scale, restare a lungo in piedi o ancora sollevare dei pesi superiori a 5 kg. Pertanto, essi hanno ritenuto che l'interessata era inabile al lavoro nell'attività abituale dall'inizio dell'inabilità lavorativa attestata medicalmente e che doveva cambiare attività. Constatato che questa aveva più di 50 anni, era senza una formazione certificata e con un'esperienza passata limitata a delle attività di ausiliaria di cucina e di aiuto nell'agricoltura, i giudici cantonali hanno concluso che il Servizio PC non doveva computare alcun reddito ipotetico per la moglie.

Per il Servizio PC ricorrente, la Corte cantonale si è basata su un unico certificato del medico curante reso sulla capacità lavorativa della moglie in ambito delle pulizie per concludere che questa non poteva più esercitare una qualsiasi attività lavorativa. Inoltre, essa ha mal applicato i criteri giurisprudenziali per apprezzare il carattere esigibile dell'esercizio di un'attività lucrativa da parte del coniuge e ha perciò violato l'art. 11 vLPC (cfr. consid. 3).

L'Alta Corte ha osservato che i giudici cantonali non hanno fatto alcun riferimento ai fogli di calcolo allestiti dal Servizio PC; in particolare, essi non si sono pronunciati sugli importi ritenuti a titolo di redditi determinanti concernenti la moglie dell'assicurato (Fr. 33'192,35 dal 1° marzo al 31 dicembre 2020, Fr. 33'297,70 dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, Fr. 15'022,55 dal 1° giugno al 31 dicembre 2021 e Fr. 15'958,70 dal 1° gennaio 2022 e dal 1° aprile 2022). Per stabilire questi importi, il ricorrente ha considerato un reddito preso dall'esercizio di un'attività lucrativa al quale ha aggiunto un reddito ipotetico fino al 31 maggio 2021, poi unicamente un reddito ipotetico dal 1° giugno 2021, somma a cui ha dedotto Fr. 1'500.- e preso il saldo in ragione di 2/3. Il TF ha rilevato che malgrado fossero in possesso di documenti da cui risultava che la moglie esercitava un'attività lucrativa dal 1° ottobre 2014 e che è stata licenziata per il 31 agosto 2022, i giudici cantonali non hanno accertato i fatti concernenti la situazione professionale concreta della coniuge, come la percentuale di lavoro, i redditi, ecc. In queste condizioni, essi non potevano, sulla sola base delle loro constatazioni dei fatti, esigere dal Servizio PC che non computasse un reddito ipotetico da marzo 2020, senza ulteriori chiarimenti sul reddito effettivo realizzato dalla moglie, che aveva un contratto di lavoro fino ad agosto 2022. Pertanto, le decisioni rese dal Servizio PC presentavano delle lacune che spettava alla Corte cantonale colmare.

In primo luogo, non si capiva su quali basi il ricorrente ha calcolato il reddito ipotetico della moglie. In secondo luogo, dai documenti agli atti è emerso che questa ha percepito nel maggio 2022 delle indennità giornaliere per perdita di guadagno in caso di malattia, ma di questa prestazione periodica non v'era traccia nelle decisioni. Terzo, se il Tribunale federale era concorde con il ragionamento dei giudici cantonali secondo cui il Servizio PC non poteva semplicemente fare astrazione dei certificati di incapacità di lavoro della moglie e fissare il diritto alle prestazioni dell'assicurato come se questa non presentasse alcun danno alla salute, non li ha però seguiti quando hanno riconosciuto un'incapacità di lavoro in qualsiasi attività. Sia la moglie ha lavorato durante una parte del periodo determinante, sia i certificati di lavoro sono relativi unicamente all'attività abituale. Per quanto concerne lo stato di salute e la capacità di lavoro residua della moglie, sia le decisioni dell'amministrazione sia la sentenza cantonale si fondavano su un'istruttoria insufficiente sul piano medico. La Massima Istanza ha quindi annullato la sentenza cantonale e rinviato la causa alla Corte cantonale per stabilire i fatti determinanti e per completare l'istruttoria del caso al fine di statuire nuovamente sul diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato dal marzo 2020 (cfr. consid. 5).

 

                          2.5.  Nella citata STFA P 40/03 del 9 febbraio 2005, pubblicata in SVR 2007 EL Nr. 1, l'oggetto del contendere verteva sull'adeguatezza del periodo di sei mesi che l'amministrazione ha concesso - portato a 12 mesi dall'autorità giudiziaria a motivo che la moglie doveva potere migliorare le sue conoscenze linguistiche - per computare un reddito ipotetico del coniuge secondo l'allora art. 3c cpv. 1 lett. g LPC.

Al considerando 3 l'Alta Corte ha rilevato che il N. 2084.6 DPC applicato dalla Cassa di compensazione ricorrente si riferiva ai casi di riduzione di una prestazione complementare in corso dovuta al computo di un reddito minimo conformemente agli artt. 14a e 14b OPC-AVS/AI. Poiché non si giustificava, per fissare il reddito ipotetico della moglie, nemmeno per analogia, di rifarsi alle norme schematiche degli artt. 14a e 14b OPC-AVS/AI visto che concernono delle precise casistiche in cui non rientrava la fattispecie, non era possibile applicare il N. 2084.6 DPC e quindi il termine di adattamento di sei mesi, neanche per analogia.

La nostra Massima Istanza ha considerato che alla data determinante la moglie aveva 45 anni, era arrivata in Svizzera nell'ottobre 2001 dopo essersi sposata alcuni mesi prima con un uomo beneficiario di una rendita di invalidità. Di formazione infermiera, non era però dato sapere se fino a quel momento avesse svolto la sua professione. Sembrava verosimile che non avesse conoscenze della lingua francese, inoltre la coppia non aveva figli e non è stato invocato che lo stato di salute del marito necessitasse di cure. Il marito si opponeva però a che la moglie esercitasse un'attività oltre a quella di occuparsi della casa (cfr. consid. 4.1).

L'amministrazione ha ritenuto un reddito mensile ipotetico di Fr. 1'500.- (Fr. 18'000.- annui), che corrispondeva a un'attività non qualificata esercitata a tempo parziale. L'Alta Corte, ricordato che in un suo precedente giudizio (P 64/03 del 27 febbraio 2004) il periodo di adattamento ritenuto per questo genere di attività era stato di quattro mesi, ha concluso che un periodo di sei mesi appariva già molto lungo per il caso in questione (attività a tempo parziale, non qualificata, senza oneri familiari) e il prolungamento di sei mesi deciso dai primi giudici per motivi linguistici non si giustificava in alcun modo per questo genere di attività, non qualificata, ritenuta a titolo di reddito ipotetico (cfr. consid. 4.2).

Il Tribunale federale ha perciò accolto il ricorso della Cassa.

 

Sulla scorta di questa sentenza, l'UFAS ha modificato il N. 2084.6 DPC e l'ha sostituito con l'attuale N. 3521.21 DPC, che recita:

 

Se le PC correnti devono essere ridotte in seguito al computo di un reddito da attività lucrativa ipotetico, si applicano i seguenti termini:

–   per le persone parzialmente invalide: sei mesi;

– per i coniugi non invalidi: un congruo termine;

– per i lavoratori indipendenti: al massimo 12 mesi.

L’articolo 25 capoverso 4 OPC-AVS/AI non è applicabile. Per quanto concerne la procedura sono applicabili per analogia i N. 4130.05 e 4130.06.

 

Nella citata DTF 142 V 12 il Tribunale federale ha esaminato se correttamente il Tribunale cantonale ha stabilito che un reddito ipotetico della moglie non invalida di un beneficiario di rendita AVS poteva essere considerato solo dopo un adeguato periodo di adattamento o un periodo transitorio.

Al considerando 3.2 il TF ha ricordato che un reddito ipotetico del coniuge non invalido di un richiedente le prestazioni complementari deve di principio essere considerato come una rinuncia di reddito computabile nel calcolo delle prestazioni complementari in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC e che prima di computare un reddito ipotetico, conformemente alla giurisprudenza, occorre concedere al coniuge non invalido un termine transitorio ragionevole per iniziare un'attività lucrativa esigibile o per aumentare il grado d'occupazione:

" 3.2. (…) Ferner ist bei der Festlegung eines hypothetischen Einkommens zu berücksichtigen, dass für die Aufnahme und Ausdehnung der Erwerbstätigkeit eine gewisse Anpassungsperiode erforderlich und nach einer langen Abwesenheit vom Berufsleben die volle Integration in den Arbeitsmarkt in einem gewissen Alter nicht mehr möglich ist. Dem wird im Rahmen der Ergänzungsleistung dadurch Rechnung getragen, dass der betreffenden Person allenfalls eine realistische Übergangsfrist für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder Erhöhung des Arbeitspensums zuzugestehen ist, bevor ein hypothetisches Erwerbseinkommen angerechnet wird (Urteile 9C_265/2015 vom 12. Oktober 2015 E. 3.4.1 und 9C_630/2013 vom 29. September 2014 E. 3 mit Hinweis, in: SZS 2015 S. 61).

 

Poi l'Alta Corte ha osservato, al considerando 5.2, che era pacifico fra le parti che l'art. 25 cpv. 4 OPC-AVS/AI non era applicabile ai casi come quello in esame, nemmeno per analogia. Tuttavia, le Direttive sulle prestazioni complementari prevedono espressamente la concessione di un periodo di adattamento per due ulteriori situazioni. Il Tribunale federale ha citato in primo luogo il caso in cui le prestazioni complementari in corso devono essere ridotte a causa del computo di un reddito ipotetico da attività lucrativa per il coniuge non invalido di un beneficiario di PC (N. 3482.06 DPC, dal 2024 N. 3521.21 DPC). Esso ha puntualizzato che con la STFA P 40/03 del 9 febbraio 2005 un periodo transitorio di sei mesi per l'assunzione di un'attività lucrativa a tempo parziale non qualificata remunerata Fr. 1'500.- al mese è stato considerato generoso. Inoltre, l'Alta Corte ha indicato che al N. 3482.07 DPC (dal 2024 N. 3521.21 DPC) l'UFAS stabilisce che se il reddito di un'attività lucrativa indipendente è nettamente inferiore al reddito che il beneficiario di prestazioni complementari potrebbe ragionevolmente conseguire con un'attività salariata, quest'ultimo va computato come reddito da attività lucrativa. In tal caso, il Servizio PC deve comunicare questo adeguamento al beneficiario di PC e gli deve concedere un termine di adattamento di al massimo dodici mesi.

Il Tribunale federale ha dunque stabilito (cfr. consid. 5.4) che al coniuge non invalido di un richiedente le prestazioni complementari occorre concedere un termine transitorio ragionevole per iniziare un'attività lucrativa esigibile o per aumentare il grado di occupazione già in essere. Ciò vale sia nel caso di prestazioni complementari in corso, sia nel caso di prestazioni complementari richieste per la prima volta. Quando però si tratta di una domanda di PC presentata nell'ambito dell'ottenimento di una rendita AVS, questo principio non è valido, perché queste due situazioni differiscono in modo significativo: l'inizio della rendita AVS è regolarmente prevedibile e pianificabile (a motivo per esempio del raggiungimento dell'età pensionabile AVS e della cessazione dell'attività lucrativa), mentre significativamente diverso è il caso in cui si debba decidere sul diritto alle prestazioni complementari di un beneficiario di una rendita AI (non essendo prevedibile se e quando si avrà diritto a una tale rendita). Non è necessario concedere un periodo transitorio a partire dall'inizio del potenziale diritto alle prestazioni complementari nei casi in cui, in vista dell'ottenimento prevedibile della prestazione complementare da parte di uno dei coniugi, l'altro coniuge ha avuto un lasso di tempo sufficiente per integrarsi professionalmente. Al raggiungimento dell'età pensionabile AVS, è generalmente prevedibile la cessazione dell'attività lavorativa. Se si prevede tale cessazione, il coniuge del richiedente le PC non può aspettare fino all'ultimo momento della cessazione dell'attività lucrativa dell'altro coniuge per iniziare a cercare un lavoro. L'approccio opposto, invece, che prevede ugualmente la concessione di un periodo di adattamento per cercare un lavoro, significherebbe che i coniugi potrebbero ottimizzare il loro diritto alle prestazioni complementari adottando uno stile di vita adeguato, circostanza che per il Tribunale federale non va ammessa:

 

" 5.4 Nach den unter E. 3.2 hiervor dargelegten Grundsätzen ist nicht invaliden Ehegatten von EL-Ansprechern im Einzelfall eine realistische Übergangsfrist für die zumutbare Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder Ausdehnung des Arbeitspensums einzuräumen. Anders als die Beschwerdeführerin annimmt, gilt dies rechtsprechungsgemäss sowohl für laufende als auch für erstmals beantragte Ergänzungsleistungen (Urteile 9C_630/2013 vom 29. September 2014 E. 5.1, in: SZS 2015 S. 61; 8C_172/2007 vom 6. Februar 2008 E. 4.2; des Eidg. Versicherungsgerichts P 28/04 vom 30. August 2004 E. 2.2 und 4.4; P 18/02 vom 9. Juli 2002 E. 1b und 4 sowie P 18/99 vom 22. September 2000 E. 1b und 2d, je in fine, in: AHI 2001 S. 132). Darauf hinzuweisen ist indessen, dass in den erwähnten Urteilen 9C_265/2015 vom 12. Oktober 2015 und 9C_630/2013 vom 29. September 2014 (in: SZS 2015 S. 61) über den EL-Leistungsanspruch von Bezügern einer IV-Rente zu befinden war. Im vorliegenden Fall handelt es sich demgegenüber um einen im Zusammenhang mit dem Bezug einer AHV-Rente gestellten Antrag auf EL. Diese beiden Konstellationen unterscheiden sich insofern massgeblich, als der AHV-Rentenbeginn regelmässig vorausseh- und planbar ist. Eine integrale Übertragung der angeführten Recht-sprechung auf die hier zu beurteilende Sachlage erscheint daher nicht ohne Weiteres als sachgerecht. Vielmehr gilt es diesbezüglich zu präzisieren, dass eine Übergangsfrist ab Beginn des potenziellen EL-Bezugs dort nicht einzuräumen ist, wo mit Blick auf einen absehbaren künftigen EL-Bezug des einen Ehepartners dem anderen Ehepartner im Vorfeld genügend Zeit zur Verfügung stand, um sich erwerblich einzugliedern. Mit Eintritt in das AHV-Rentenalter ist im Regelfall mit einer Aufgabe der Erwerbstätigkeit zu rechnen. Zeichnet sich eine solche ab, kann der Ehepartner des EL-Ansprechers nicht bis zum letzten Moment der Aufgabe der Erwerbstätigkeit mit der Arbeitssuche zuwarten. Die gegenteilige Betrachtungsweise nähme in Kauf, dass die Eheleute durch entsprechende Dispositionen in der Lebensführung die EL-Berechtigung zu optimieren vermöchten, was abzulehnen ist.".

 

In tal senso va l'esposta STF 9C_255/2023 dell'8 giugno 2023, il cui il Tribunale federale ha negato la concessione di un periodo di adattamento. La moglie ha smesso di lavorare a fine gennaio 2021 sapendo che il marito percepiva la rendita di vecchiaia dal 1° giugno 2018 e nel marzo 2021 quest'ultimo ha formulato domanda di prestazioni complementari. Per i giudici federali, conformemente alla citata DTF 142 V 12 consid. 5.4, in questa situazione iniziale alla moglie non doveva essere concesso un periodo di adattamento per l'integrazione nel mondo del lavoro, poiché l'inoltro della domanda di prestazioni complementari non è stata una sorpresa (cfr. consid. 5.2.2).

 

Con STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 il Tribunale federale ha ribadito il principio secondo cui nel caso si debba computare un reddito ipotetico del coniuge non invalido, sia se si tratta di una prima domanda di PC sia se le prestazioni complementari sono in corso, si deve accordare un periodo di adattamento realistico per avviare un'attività lavorativa o per aumentare la percentuale di occupazione già in atto:

 

" 4.3. C'est également en vain que le recourant se réfère à l'ATF 142 V 12 pour affirmer qu'à supposer qu'un revenu hypothétique pour son épouse dût être pris en considération, il eût fallu prévoir un délai de transition d'une certaine importance. Selon la jurisprudence, un délai de transition réaliste pour la prise exigible d'une activité lucrative (ou l'augmentation du taux d'activité) permettant de tenir compte d'un revenu hypothétique du conjoint (non-invalide) dans le cadre d'une première demande de prestations complémentaires ou lorsque des prestations sont en cours (à ce sujet, cf. ATF 142 V 12 consid. 3.2 et 5.4 et les arrêts cités) doit être accordé lors de la fixation du revenu en cause (arrêt P 28/04 du 30 août 2004 consid. 2.2). Ce délai ne joue pas de rôle dans le cadre d'une éventuelle demande de restitution de prestations - fixées en fonction d'un tel revenu - versées indûment. (…)".

 

                          2.6.  Va ancora rilevato che nell'esposta DTF 134 V 53 la moglie 38enne del beneficiario di una rendita di invalidità e di prestazioni complementari non esercitava un'attività lucrativa. L'amministrazione ha informato il marito che alla scadenza di un termine di sei mesi avrebbe computato il reddito ipotetico che la moglie avrebbe potuto realizzare. Trascorsi alcuni mesi, la moglie ha depositato una domanda di prestazioni dall'assicurazione invalidità. Due anni più tardi, la domanda AI è stata respinta. Pochi giorni dopo, l'amministrazione ha reso una decisione in cui ha considerato un reddito ipotetico lordo della moglie di Fr. 36'400.- e, dedotta la franchigia di Fr. 1'500.- e considerato il saldo in ragione di due terzi, il reddito netto determinante ammontava a Fr. 23'266.-. Il Tribunale cantonale ha ritenuto che era esigibile dalla moglie, che parlava francese e italiano e il cui medico curante ha certificato una capacità lavorativa di due ore al giorno, che mettesse a profitto questa sua capacità nella misura del 25% e che a questo titolo avrebbe potuto conseguire un reddito annuo di Fr. 12'000.-, che veniva poi computato in ragione di Fr. 7'000.-. Escluse le attività di pulizia, lavorando in fabbrica o alla cassa di un supermercato i giudici cantonali hanno ritenuto conseguibile un reddito di Fr. 11'670.- - arrotondato a Fr. 12'000.- -, corrispondente al 25% di Fr. 46'680.- ricavato dai redditi statistici della Rilevazione svizzera della struttura dei salari RSS (cfr. consid. 4.2).

La nostra Massima Istanza ha affermato che i primi giudici, per considerare una capacità di lavoro soltanto del 25%, si sono esclusivamente basati, senza altre precisazioni, sul rapporto di uno dei medici curanti dell'interessata, il cui nome non è neppure indicato. Essi non hanno tenuto poi conto degli elementi raccolti durante la procedura avviata dalla moglie dell'assicurato in materia di assicurazione invalidità, in cui i medici del Servizio Medico Regionale hanno constatato che la capacità di lavoro dell'interessata era completa nell'attività abituale (casalinga) o in un'altra attività adatta. Non è stata considerata alcuna diagnosi avente influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurata. È sulla base di questo rapporto che l'Ufficio AI ha rifiutato di concederle una rendita. L'Alta Corte ha evidenziato che i giudici cantonali non hanno indicato alcun motivo che avrebbe potuto portarli a preferire il parere del medico curante a quello dell'SMR. Essi hanno inoltre ritenuto, in piena contraddizione con il rapporto SMR, che l'assicurata non era in grado di effettuare lavori di pulizia. I primi giudici non hanno effettuato alcun atto istruttorio che avrebbe potuto contribuire a chiarire i pareri medici divergenti sulla capacità lavorativa della moglie. A prima vista, non v'erano nemmeno elementi pertinenti per ammettere che, data la sua situazione familiare, la donna fosse disponibile a lavorare solo per due ore al giorno. In effetti, i suoi tre figli erano in età scolastica. Non era dato sapere se e in quale misura la moglie potesse contare, nella loro educazione e sorveglianza, sul sostegno e sulla collaborazione del marito, al beneficio di una rendita d'invalidità e che non sembrava svolgere un'attività lucrativa (cfr. consid. 4.4).

Il Tribunale federale ha concluso che è sulla base di fatti incompleti e di un apprezzamento arbitrario di questi fatti che i giudici cantonali hanno ritenuto che la moglie sarebbe stata in grado di percepire, al massimo, un reddito annuo di Fr. 12'000.-. Non essendo però possibile determinare in quale misura la moglie era in grado di lavorare tenuto conto del suo stato di salute, dei suoi impegni familiari, delle disponibilità del marito e quindi di determinare il reddito che avrebbe potuto realizzare, l'Alta Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale cantonale per accertare debitamente i fatti (cfr. consid. 4.5).

 

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha concretizzato nel N. 3482.04 DPC (fino al 31 dicembre 2020), divenuto N. 3521.07 DPC (dal 2024), quanto emerso con questo giudizio. Quest'ultima direttiva prevede che per la determinazione del reddito da attività lucrativa ipotetico computabile dei coniugi non invalidi ci si deve basare sui salari lordi indicati nella Rilevazione svizzera della struttura dei salari. Segue poi la precisazione che nel determinare il reddito ipotetico si deve tenere conto della situazione personale, quale la regione di domicilio, l'età, lo stato di salute, le conoscenze linguistiche, la formazione professionale, le attività precedentemente svolte, la durata del periodo senza attività lucrativa o gli obblighi familiari (p. es. l'accudimento di figli piccoli o l'assistenza a un coniuge grande invalido o bisognoso di cure).

 

Nella STF 9C_103/2015 dell'8 aprile 2015, pubblicata in SVR 2015 EL Nr. 7, l'Alta Corte si è pronunciata sul caso di un assicurato invalido la cui moglie 55enne non esercitava alcuna attività lucrativa e a cui la Cassa di compensazione, ritenendo che avesse rinunciato a dei redditi, ha computato un reddito ipotetico minimo di Fr. 36'000.-. L'assicurato, invece, a causa dell'età, dell'assenza di formazione e del fatto che non ha mai lavorato, ha ritenuto impossibile che il suo coniuge esercitasse un'attività lucrativa, anche perché essa si doveva occupare di lui stante il suo precario stato di salute. Il Tribunale federale ha affermato che i giudici cantonali hanno giustamente tenuto conto del fatto che l'ipotetico reddito da attività lucrativa di Fr. 36'000.- preso in considerazione dalla Cassa era nettamente inferiore al guadagno medio delle donne che svolgono lavori semplici e ripetitivi. Anche se è vero che le possibilità di lavoro tendono a diminuire con l'avanzare dell'età e la mancanza di esperienza professionale, secondo l'Alta Corte non era assolutamente probabile che la capacità lavorativa residua della ricorrente fosse inutilizzabile, disponendo essa di conoscenze della lingua tedesca e restandole ancora diversi anni prima del raggiungimento dell'età della pensione (cfr. consid. 3.2.3).

Inoltre, non risultava che ulteriori criteri decisivi del diritto di famiglia (cfr. consid. 2.2) non fossero stati considerati per determinare il reddito che la moglie poteva ragionevolmente percepire. Non essendo stato contestato, per l'Alta Corte non v'era motivo di esaminare d'ufficio più approfonditamente l'importo del reddito ipotetico computato (cfr. consid. 3.3).

 

Nella summenzionata STF 9C_255/2023 dell'8 giugno 2023, il ricorrente ha criticato le considerazioni del Tribunale di primo grado in merito all'ammontare del reddito computabile della moglie stabilito in Fr. 36'850.-.

Il Tribunale cantonale si è basato sul salario medio statistico nel 2020 per lavori non qualificati, dal quale ha detratto il 10% poiché i salari nella regione di San Gallo sarebbero inferiori alla media svizzera. Secondo i giudici cantonali, la Cassa cantonale di compensazione avrebbe dovuto tenere conto delle detrazioni per la previdenza professionale e per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali. Per contro, secondo la prassi cantonale la deduzione del 20% concessa dall'amministrazione in considerazione dell'età della moglie sarebbe stata illegale. L'ipotetico reddito da attività lucrativa di 36'850 franchi sarebbe stato quindi troppo basso. Tuttavia, poiché dal calcolo delle PC vi era comunque un'eccedenza di reddito si potevano omettere ulteriori accertamenti (cfr. consid. 5.5.1).

Secondo il ricorrente, per le persone con più di 60 anni dovrebbe essere prevista una detrazione di almeno il 20%. Con questa critica, però, per il Tribunale federale il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di una violazione del diritto federale. Inoltre, ha osservato che l'autorità giudiziaria cantonale ha basato la sua decisione su un reddito ipotetico di Fr. 36'850 - che a suo avviso era troppo basso del 20% - perché in ogni caso comportava un'eccedenza di reddito. In altre parole, il Tribunale cantonale avrebbe concesso, almeno nel risultato, la deduzione lamentata dal ricorrente. Il fatto che i primi giudici abbiano calcolato il reddito ipotetico in modo errato non sarebbe né riscontrabile né sarebbe stato fatto valere.

L'Alta Corte ha precisato che le considerazioni della Prima istanza sui contributi da detrarre dal reddito ipotetico contraddicevano la giurisprudenza federale. Di principio, dal reddito ipotetico non possono essere operate deduzioni ipotetiche relative a contributi LPP né LAINF, visto che l'importo da dedurre, dipendendo da ciascun datore di lavoro, non è certo (STF 9C_653/2018 del 26 luglio 2019, consid. 6.2 pubblicata in SVR 2019 EL Nr. 15). Tale circostanza, tuttavia, restava irrilevante ai fini dell'esito del procedimento (cfr. consid. 5.5.2).

Riassumendo, per il TF i giudici cantonali hanno giustamente ritenuto che la moglie del ricorrente potesse ragionevolmente lavorare a tempo pieno in un'attività adatta. Questo potenziale guadagno era inoltre presumibilmente realizzabile. L'ipotetico reddito di Fr. 36'850.- immaginato dal Tribunale di primo grado non era quindi in ogni caso troppo elevato. Di conseguenza, le basi di calcolo su cui si è fondata la decisione impugnata erano valide. Il ricorso è stato respinto (cfr. consid. 5.6).

 

                          2.7.  Valterio, in Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, si è espresso sulla rinuncia di cui all'allora art. 11 cpv. 1 lett. g LPC affermando che la relativa regola si applica quando il coniuge di un assicurato si astiene dal valorizzare la propria capacità di guadagno mentre potrebbe essere costretto a esercitare un'attività attività lucrativa sulla base dell'art. 163 CC, dovendo ogni coniuge contribuire, secondo le proprie capacità, al mantenimento della famiglia. L'esercizio di un'attività lucrativa si impone quando ci sono delle circostanze oggettive che impediscono al beneficiario di prestazioni complementari di lavorare e che si trova perciò in una situazione di bisogno. Ciò discende pure dal dovere di assistenza fra coniugi previsto dall'art. 159 cpv. 2 CC. Spetta quindi ai coniugi, dopo un eventuale periodo di adattamento, organizzarsi in modo tale che colui che non esercita un'attività lucrativa si dedichi più intensamente ai lavori domestici, affinché l'atro possa riprendere un'attività lucrativa, aumentare il proprio orario di lavoro o scegliere un'attività meglio retribuita. Se il coniuge rinuncia a svolgere un'attività lucrativa esigibile, il suo reddito ipotetico deve essere considerato, dopo un periodo di adattamento, nel calcolo del reddito determinante (pag. 185 N. 132 ad art. 11).

Riguardo alla concessione di un periodo di adattamento l'autore, riferendosi alla STF 9C_630/2013 del 29 settembre 2014, ha ricordato (pag. 186 N. 134 ad art. 11) che questa regola si applica sia quando una prestazione complementare è in corso, sia quando concerne una domanda iniziale (cfr. consid. 5.1). Il Tribunale federale ha precisato che quando una prestazione complementare è attribuita a titolo retroattivo (art. 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI), questo periodo transitorio non decorre solo dalla data della decisione, bensì già a partire dalla data di inizio del diritto. Decidere diversamente equivarrebbe a concedere al coniuge un periodo di adattamento molto più lungo, ciò che non può evidentemente essere più considerato come adeguato. Inoltre, il computo di un reddito ipotetico del coniuge, previa concessione di un adeguato periodo di adattamento, non richiede alcun tipo di diffida preventiva (cfr. consid. 5.2).

Dopo avere ricordato che per fissare il reddito ipotetico del coniuge non è possibile richiamarsi, nemmeno per analogia, alle norme schematiche degli artt. 14a e 14b OPC-AVS/AI (pag. 187 N. 136 ad art. 11), Valterio ha osservato che la necessità di occuparsi del beneficiario delle prestazioni complementari o dei membri della sua famiglia può tuttavia, se del caso, costituire un ostacolo all'esercizio totale o parziale di un'attività lucrativa da parte del suo coniuge. Questa necessità deve però essere importante e debitamente comprovata. Così, per esempio, quando un assicurato sostiene che la moglie non può lavorare per il solo motivo che il suo (di lui) stato di salute richiede una sorveglianza permanente, spetta a lui dimostrare tale fatto con il grado di verosimiglianza preponderante generalmente richiesto nella procedura delle assicurazioni sociali. Non è per contro giustificato subordinare questa prova al requisito di una grande invalidità riconosciuta dall'AI (STF 8C_440/2008 del 6 febbraio 2009, consid. 5.1). L'autore ha rilevato che, tuttavia, il N. 3521.14 DPC prevede che si rinuncia al computo di un reddito da attività lucrativa ipotetico nel caso in cui il coniuge dell'assicurato dovrebbe essere collocato in un istituto, se questi non gli prodigasse assistenza e cure (pag. 188 N. 137 ad art. 11).

 

Nell'indicare in quale misura può essere ritenuta esigibile un'attività lucrativa, Valterio ha analizzato separatamente i singoli criteri stabiliti dalla giurisprudenza quali l'età del coniuge, il suo stato di salute, le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale, l'attività esercitata fino a quel momento, il mercato del lavoro e il lasso di tempo più o meno lungo durante il quale il coniuge è stato assente dalla vita professionale.

In particolare, al capitolo relativo alla presa in considerazione della situazione concreta del mercato del lavoro (pag. 192 N. 144 ad art. 11), l'autore ha affermato che per sapere se il coniuge di un assicurato può mettere a frutto la sua capacità di guadagno sul mercato del lavoro, occorre determinare se e a quali condizioni questa persona è in grado di trovare un lavoro, perciò occorre esaminare concretamente la situazione del mercato del lavoro. La questione di sapere se il coniuge di una persona beneficiaria di prestazioni complementari, dimostrando la necessaria buona volontà, possa trovare un impiego e conseguire dei redditi non può quindi basarsi, senza ulteriori approfondimenti, su dei dati tratti dall'esperienza o da valori statistici medi, poiché questi, da soli, non consentono di trarre conclusioni sulla capacità lavorativa e di guadagno in un caso specifico (STF 9C_539/2009 del 9 febbraio 2010, consid. 5.1.1: "Die hypothetische Frage, ob die Ehegattin eines EL-Bezügers bei Aufbringung des forderbaren guten Willens eine Stelle finden und in welcher Höhe sie Erwerbseinkünfte erzielen könnte, lässt in der Regel ohne vorgängige Abklärungen im Einzelfall weder ein schematisches Abstellen auf statistische Durchschnittswerte noch mehr oder weniger gesicherte Erfahrungsannahmen zu, die zwar mehrheitlich zutreffen mögen, aber nichts über das beruflich-erwerbliche Leistungsvermögen im konkreten Fall aussagen."). Ciò significa in particolare, prosegue Valterio, che per una persona che non riprende il lavoro o un'attività lucrativa esigibile, i dati statistici salariali della Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) non possono, da soli, essere determinanti - seppure il Tribunale federale non abbia fondamentalmente messo in discussione il computo dei redditi basato su queste statistiche (pag. 193 nota 673 ad art. 11). Infatti, considerato che le prestazioni complementari sono concepite come una prestazione di bisogno, non si deve, come per l'AI, partire da un mercato del lavoro equilibrato, ma occorre tenere conto, da una parte, della situazione personale dell'interessato e, dall'altra parte, di quella del mercato del lavoro vicino al suo domicilio (STF 9C_539/2009 del 9 febbraio 2010, consid. 5.1.1: "Zu berücksichtigen sind einerseits das Angebot an offenen und geeigneten Stellen für Personen, welche die persönlichen und beruflichen Voraussetzungen der Ehefrau des EL-Ansprechers aufweisen, und anderseits die Zahl der Arbeit suchenden Personen (Urteil P 64/03 vom 27. Februar 2004 E. 3.3.2). Im Allgemeinen kann angenommen werden, dass nach einer langen Abwesenheit vom Berufsleben in einem gewissen Alter die volle Integration in den Arbeitsmarkt nicht mehr zumutbar ist."). Ciò stante, il coniuge deve fare tutti gli sforzi che si possono ragionevolmente esigere da lui per trovare un lavoro (le ricerche telefoniche non sono di principio ammesse). Se non è in grado di farlo o soltanto in modo non corretto, si potrà esigere che ricorra all'aiuto di un parente o del servizio sociale. Il coniuge non potrà inoltre limitarsi a candidarsi a un solo posto quando più impieghi corrispondenti alle sue attitudini sono disponibili sul mercato. Se il coniuge non ha intrapreso alcun passo per trovare un lavoro, viola il suo obbligo di ridurre il danno e in tal caso si può senz'altro considerare un reddito ipotetico. Il solo fatto che avesse soltanto l'intenzione, non concretizzata, di cercare un posto di lavoro non cambia nulla.

 

                          2.8.  Nell'evenienza concreta, la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito che, poiché la moglie del richiedente le prestazioni complementari non esercitava alcuna attività lucrativa e neppure era al beneficio di una rendita di invalidità, ha rinunciato a dei redditi ai sensi dell'art. 11a cpv. 1 LPC.

La Cassa ha quantificato in Fr. 31'191.- il reddito ipotetico che la coniuge dell'assicurato poteva realizzare, computandole tale importo retroattivamente dal 1° marzo 2024 per determinare il diritto alle PC del richiedente.

 

Il ricorrente ha per contro sostenuto che la moglie non è in grado assolutamente di svolgere una qualsiasi attività lucrativa essendo inabile al lavoro al 100% per motivi psicofisici, come attestato ancora di recente dai suoi medici curanti (doc. B5), tanto che i tentativi di iscriversi all'Ufficio regionale di collocamento sono subito falliti, essendo risultata malata in maniera permanente. Essendo quindi inabile al lavoro, non le si può pertanto computare alcun reddito ipotetico da lavoro. Se del caso, poi, un simile reddito va determinato secondo le regole che valgono in materia di diritto di famiglia e non va ritenuto un dato statistico, che non tiene conto del caso concreto. Inoltre, in tutti i casi va esclusa l'applicazione di un reddito ipotetico con effetto retroattivo ma, semmai, al più presto dalla data della decisione di prestazioni complementari.

 

                          2.9.  Il 5 ottobre 2021 ______ è entrata in disoccupazione e ha percepito delle indennità giornaliere di disoccupazione dell'80% su un guadagno assicurato di Fr. 3'007.- al mese stante un'idoneità del 100% (doc. 10-6/8). Il termine quadro ha preso fine il 4 ottobre 2023 e due giorni dopo (doc. 10-7/8) l'Ufficio regionale di collocamento ha confermato l'annullamento dal sistema COLSTA a decorrere da quel giorno, con conseguente cessazione delle prestazioni e delle indennità di disoccupazione.

 

Nel corso del 2023, la moglie del richiedente le PC ha percepito dal 1° gennaio al 23 aprile delle prestazioni di indennità giornaliera per malattia in misura di Fr. 8'058.- (doc. 9-49/58), poi dal giorno seguente e fino alla scadenza del termine quadro delle indennità giornaliere di disoccupazione pari a Fr. 14'302.- (doc. 9-50/58). La notifica di tassazione IC 2023 dei coniugi conferma questi dati (doc. 1-39/42).

 

Dopodiché, dal 1° gennaio 2024 l'interessata si è affiliata alla Cassa di compensazione come persona senza attività lucrativa (doc. 10-8/8) e ha percepito prestazioni assistenziali - diritto tuttora in corso (doc. B6) - dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, che durante l'anno 2024, come comprovato con l'opposizione (doc. A7), le ha chiesto di effettuare delle ricerche di lavoro.

La coniuge dell'assicurato ha compiuto le ricerche richieste per i mesi da febbraio a ottobre 2024 (docc. 32-10/20 - 32-18/20), finché il 18 novembre 2024 (doc. 1-27/42) l'Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto al marito il diritto a una rendita intera di invalidità retroattivamente dal 1° gennaio al 31 maggio 2023 e dal 1° marzo 2024.

 

Alla richiesta del 3 febbraio 2025 (doc. 8) della Cassa cantonale di compensazione al richiedente le PC di far iscrivere la moglie all'Ufficio regionale di collocamento onde evitare il computo di un reddito ipotetico da lavoro non esercitando essa alcuna attività lucrativa, l'11 febbraio 2025 (doc. 10-3/8) l'URC di ______ ha confermato la registrazione nel sistema COLSTA della coniuge, indicando una sua disponibilità lavorativa del 100%. Il giorno seguente (doc. A5), la Cassa disoccupazione le ha rifiutato il diritto all'indennità di disoccupazione, poiché il periodo di contribuzione non era adempiuto, nel senso che durante il termine quadro per il periodo di contribuzione dall'11 febbraio 2023 al 10 febbraio 2025 l'interessata non ha dimostrato di avere svolto un'attività soggetta a contribuzione per almeno 12 mesi. Essa non aveva perciò diritto all'indennità di disoccupazione, ma è rimasta iscritta al sistema COLSTA fino al 31 maggio 2025, quando il 20 giugno 2025 (doc. A5) il suo nominativo è stato annullato dalla banca dati quale persona in cerca di impiego per prolungata inabilità al lavoro al 100% e quindi non figurava più iscritta all'Ufficio regionale di collocamento.

Sennonché, a seguito della decisione del 18 giugno 2025 (doc. 18) con cui la Cassa di compensazione si è pronunciata sul diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato e ha computato un reddito ipotetico a sua moglie, questa si è nuovamente registrata, il 30 giugno 2025 (doc. 32-3/20), nel sistema COLSTA dando una disponibilità lavorativa del 100%.

 

Infine, a metà agosto 2025 (doc. A6) la moglie del ricorrente ha postulato prestazioni dall'assicurazione invalidità e la domanda è tuttora pendente davanti all'autorità amministrativa competente.

 

                        2.10.  Va innanzitutto chiarito che in specie il computo di un reddito ipotetico del coniuge del ricorrente deve essere analizzato sulla base dell'art. 11a cpv. 1 LPC e non dell'art. 14a OPC-AVS/AI, non essendo essa invalida nel senso giuridico del termine (STF 9C_103/2015 dell'8 aprile 2015, pubblicata in SVR 2015 EL Nr. 7, consid. 2.2). Di conseguenza, non vanno adottati i relativi principi concernenti la determinazione del reddito ipotetico e del periodo di adattamento (art. 25 cpv. 4 OPC-AVS/AI).

Inoltre, va osservato che il semplice deposito di una domanda di prestazioni dall'assicurazione invalidità, peraltro successivo alla decisione su opposizione impugnata (doc. A6) - che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta al TCA (DTF 131 V 164) e che limita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali dal profilo materiale e temporale (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1) -, non porta comunque a configurare l'ipotesi del computo del reddito dell'attività lucrativa per persone parzialmente invalide regolato dall'art. 14a OPC-AVS/AI.

 

La questione se si poteva esigere dalla coniuge del richiedente le prestazioni complementari che riprendesse a lavorare deve dunque essere esaminata unicamente alla luce dei criteri stabiliti dal diritto di famiglia, incombendo a ciascun coniuge l'onere di contribuire al mantenimento della famiglia (art. 163 CC).

Per determinare se la capacità di guadagno della moglie poteva essere ragionevolmente impiegata in un'attività lavorativa devono essere perciò presi in considerazione la sua età, il suo stato di salute, le sue conoscenze linguistiche, la sua istruzione, la sua attività precedente, la situazione concreta del mercato del lavoro e, se del caso, la durata della sua assenza dal mondo del lavoro (DTF 134 V 53 consid. 4.1).

Non va inoltre dimenticato di rilevare che in caso di incapacità di lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo di attività (art. 6 seconda frase LPGA; STF 8C_443/2023 del 14 giugno 2024, consid. 2) e che se la moglie dell'assicurato non cerca un lavoro o lo fa in modo insufficiente nonostante sia (parzialmente) in grado di lavorare, viola l'obbligo che le incombe di ridurre il danno (STF 9C_103/2015 dell'8 aprile 2015, pubblicata in SVR 2015 EL Nr. 7, consid. 2.2).

 

                        2.11.  La Cassa di compensazione, come spiegato nella decisione su opposizione (cfr. punto 6), ha stabilito il reddito ipotetico della moglie del richiedente le PC sulla base dell'ultimo salario dichiarato fiscalmente per l'anno 2020 e non, come affermato erroneamente dal ricorrente, fondandosi su dati statistici.

Si potrebbe quindi sostenere che l'amministrazione abbia determinato il reddito ipotetico della coniuge concretamente, tenendo conto dei summenzionati criteri giurisprudenziali, visto che si è basata sulle sue conoscenze linguistiche e professionali, sulla sua età, sul suo stato di salute e sul mercato concreto del lavoro che, nel 2020, le hanno permesso di conseguire un reddito di Fr. 31'191.-.

Non è tuttavia dato a sapere in quell'anno né quale attività lavorativa la moglie del ricorrente abbia esercitato né in quale misura, perciò risulta di principio difficile estendere il medesimo reddito agli anni oggetto della decisione impugnata.

 

Dagli atti risulta soltanto che ella ha iniziato a percepire delle indennità giornaliere di disoccupazione dal 5 ottobre 2021, delle indennità giornaliere per perdita di guadagno (almeno) dal 1° gennaio 2023 al 23 aprile 2023 e di nuovo delle indennità giornaliere di disoccupazione dal 24 aprile 2023 al 4 ottobre 2023. Scaduto il termine quadro sono subentrate le prestazioni dell'assistenza sociale, che sono tuttora in essere.

 

Stante quanto precede si può quindi affermare che dal 24 aprile 2023 la coniuge del richiedente le prestazioni complementari, che risultava idonea al collocamento al 100%, era pure abile al lavoro al 100%. Considerata l'inabilità lavorativa del marito nella misura del 100%, che si è protratta dal 17 gennaio 2022 al 6 gennaio 2024 (doc. 14-1/3) - il deposito della domanda AI del ricorrente è avvenuto il 2 giugno 2022 (doc. 5) e la decisione di concessione della rendita d'invalidità è del 18 novembre 2024 (doc. 1-27/42), con effetto dal 1° gennaio 2023 -, ella doveva compiere sforzi ragionevoli per trovare un impiego.

 

Quest'obbligo, sorto quando percepiva le indennità giornaliere di disoccupazione, non si è concluso con la scadenza del termine quadro (4 ottobre 2023), ma è proseguito, prova ne è che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento le ha chiesto di effettuare delle ricerche di lavoro. Tuttavia, con il riconoscimento della rendita di invalidità al marito a metà novembre 2024, la coniuge non ha più dato seguito a questo dovere. È solo con lo specifico invito della Cassa del 3 febbraio 2025 che l'11 febbraio seguente ella si è nuovamente annunciata all'Ufficio regionale di collocamento per cercare lavoro a tempo pieno, senza però effettuare ricerche di lavoro. Questo Ufficio ha infatti confermato il 4 luglio 2025 (doc. 34) alla Cassa cantonale di compensazione, a sua richiesta, che "la signora ______ è rimasta iscritta in disoccupazione, dal 11.02.2025 al 31.05.2025. Durante tutto il periodo, ha presentato certificati medici attestanti un'inabilità lavorativa del 100%. Pertanto, durante tutto il periodo, era esonerata dal comprovare ricerche di lavoro. Vista l'inabilità lavorativa, il caso era stato annullato con data 31.05.2025. (…) Alfine dello stralcio del reddito ipotetico, su vostra richiesta, la signora ______, si è nuovamente iscritta in disoccupazione con data 30.06.2025. La signora ______, però, continua ad essere inabile al lavoro!".

Invero, solo con il ricorso sono emersi dei certificati medici di inabilità lavorativa, non infatti presenti agli atti della Cassa.

Il medico curante, dr. med. ______, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il 19 febbraio 2025 ha certificato che l'interessata era inabile al lavoro al 100% dal 9 gennaio al 9 marzo 2025. Questa inabilità è proseguita dal 12 al 30 marzo 2025 e dal 9 al 30 aprile 2025.

La dr.ssa med. ______, FMH in psichiatria e psicoterapia, il 16 maggio 2025 ha certificato un'inabilità lavorativa del 100% per malattia per 31 giorni (dal 16 maggio al 15 giugno 2025), come pure dal 30 giugno al 31 luglio 2025.

Infine, il certificato della dr.ssa med. ______, specialista FMH in anestesiologia e terapia del dolore, il 12 agosto 2025 ha ritenuto l'interessata totalmente inabile per malattia dal 1° agosto al 16 settembre 2025.

 

Questi certificati sono stati allegati alla richiesta per adulti di prestazioni dall'assicurazione invalidità inoltrata il 12 agosto 2025 (doc. B3), in cui la richiedente ha indicato che era inabile al lavoro al 100% dal 12 febbraio 2025 al 31 luglio 2025, che dal 2021 era casalinga e che il danno alla salute consisteva in "gravi problemi della colonna vertebrale/Problemi psichiatrici", presenti dal 2020.

Sennonché, questi certificati dei medici curanti della coniuge del ricorrente forniscono unicamente delle indicazioni molto generali e vaghe sulla situazione medica dell'interessata. Si limitano, infatti, a determinare la percentuale di inabilità lavorativa e se questa è dovuta a malattia o a infortunio. Non esplicitano, invece, le patologie che limitavano l'interessata nell'esercizio dell'attività lucrativa abituale. Nessun referto, poi, sia in ambito somatico sia psichico pone la diagnosi che giustifica l'incapacità lavorativa totale. Nemmeno precisano se questa inabilità si riferisca non solo all'attività abituale della coniuge, ma anche ad altre attività e quindi non è dato a sapere se ella presentava una capacità lavorativa residua in altri ambiti. Detti certificati non sono pertanto sufficienti (STF 8C_440/2009 del 6 febbraio 2009, consid. 5.2) per supportare la tesi ricorsuale di impossibilità della moglie di mettere a frutto la capacità lavorativa stante un'inabilità lavorativa totale. Non è resa verosimile l'assenza di una capacità di guadagno residua che l'impediva di iniziare un'attività lucrativa ragionevole che tenesse conto, in un mercato del lavoro concreto, del proprio stato di salute, dell'età (57 anni nel 2024), della sua formazione (scuole dell'obbligo), delle sue conoscenze linguistiche (cittadina svizzera) e dell'assenza dal mondo del lavoro da due anni e mezzo (da ottobre 2021 a febbraio 2024).

Riguardo alla dispensa dall'effettuare ricerche di lavoro concessa dall'Ufficio regionale di collocamento dall'11 febbraio al 31 maggio 2025 a seguito della presentazione da parte dell'interessata dei summenzionati referti medici, il TCA ricorda che comunque, dal profilo del diritto alle prestazioni complementari, in caso di incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo di attività (art. 6 seconda frase LPGA; STF 8C_443/2023 del 14 giugno 2024, consid. 2). Quindi, se la moglie dell'assicurato non cerca un lavoro - anche in un altro campo da quello abituale - o lo fa in modo insufficiente nonostante sia (parzialmente) in grado di lavorare, viola l'obbligo che le incombe di ridurre il danno (STF 9C_103/2015 dell'8 aprile 2015, consid. 2.2, pubblicata in SVR 2015 EL Nr. 7).

 

Va ricordato che l'obbligo della moglie del ricorrente di cercare un'attività lucrativa entro limiti ragionevoli deriva dall'obbligo di ridurre il danno e dal rispetto dell'art. 163 CC. Nell'ambito delle prestazioni complementari, l'obbligo di ridurre il danno impone all'assicurato – e, nell'ambito dell'obbligo di assistenza fra coniugi, al coniuge – di fare tutto il possibile per finanziare autonomamente il proprio sostentamento. In questo contesto, la ricerca in modo serio di un'attività lucrativa costituisce una regola di comportamento fondamentale che deve essere rispettata anche senza previa informazione o – in caso di sforzi di ricerca di lavoro insufficienti – un avvertimento da parte della Cassa (STF 9C_255/2023 dell'8 giugno 2023, consid. 5.3.1).

 

                        2.12.  In merito all'affermazione secondo cui la moglie, oltre a essere totalmente inabile al lavoro, non può svolgere un'attività lucrativa dovendo occuparsi dell'insorgente, invalido al 100%, si ricorda il principio secondo cui se l'assicurato, per invalidità, non è più in grado di esercitare un'attività lucrativa e quindi provvedere ai fabbisogni della famiglia, è necessario che questa incombenza passi al coniuge. Questo obbligo, come più volte indicato, deve essere valutato in base a diversi fattori, in particolare legati alla situazione personale e sociale della moglie e in conformità con i principi del diritto di famiglia. Esso non può essere commisurato esclusivamente in base all'invalidità dell'altro coniuge. Quando un assicurato sostiene che la moglie è impossibilitata a lavorare per il solo motivo che il proprio stato di salute richiede una sorveglianza permanente, spetta a lui dimostrare tale fatto con il grado di verosimiglianza preponderante generalmente richiesto nella procedura delle assicurazioni sociali.

 

In concreto, ciò non è manifestamente avvenuto. Al di là delle continue mere affermazioni che la moglie non può andare a lavorare perché deve occuparsi del ricorrente, totalmente invalido, questi, nonostante sia patrocinato, non ha però specificato né reso verosimile in cosa consistano questo aiuto e questa sorveglianza permanenti. D'altronde, non sono note le patologie che hanno portato all'invalidità dell'assicurato e di conseguenza quali cure e assistenza egli necessiti nella sua quotidianità da parte della moglie. Nemmeno vi sono refertazioni mediche che sostengono l'importanza di questa assistenza e in quale misura dovrebbe essere prestata.

Inoltre, seppure non risulti che egli ne benefici, si ricorda che non è giustificato subordinare al requisito di una grande invalidità riconosciuta dall'AI la prova che lo stato di salute del ricorrente richiede una sorveglianza permanente (STF 8C_440/2008 del 6 febbraio 2009, consid. 5.1 e 5.2).

 

Quanto all'affermazione secondo cui la coniuge dell'insorgente è impossibilitata ad andare a lavorare dovendo occuparsi dei figli, la stessa è manifestamente inammissibile, visto che i due figli maggiori vivono fuori casa da tempo, mentre il minore da agosto 2025. Non si può comunque validamente sostenere, in assenza di prove contrarie, che dal 2024 il figlio ______, nato nel 2007 e che nell'agosto 2022 ha iniziato un apprendistato (doc. 32-5/20), necessitasse di particolari cure e assistenza tali da avere impedito la mamma di cercare seriamente un'attività lucrativa.

 

                        2.13.  Infine, per quanto concerne la censura ricorsuale riguardante il computo di un reddito ipotetico della coniuge retroattivamente dal 1° marzo 2024 anziché, semmai, dalla decisione formale (doc. XVI pag. 12: "In tutti i casi, l'applicazione di un reddito ipotetico con effetto retroattivo non si giustifica giacché uno sforzo può semmai solo giustificarsi al più presto a far tempo dalla data della decisione di PC."), va qui ricordato che il Tribunale federale ha stabilito che quando una prestazione complementare è attribuita a titolo retroattivo (art. 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI), il periodo transitorio di adattamento non decorre solo dalla data della decisione, ma già a partire dalla data di inizio del diritto, altrimenti si concederebbe al coniuge un periodo di adattamento molto più lungo, che non può più essere considerato come adeguato (STF 9C_630/2013 del 29 settembre 2014, consid. 5.2).

 

Ciò significherebbe, nel caso in esame, fare decorrere il termine di adattamento da concedere alla coniuge dell'insorgente dal    1° gennaio 2023 anziché dal 18 giugno 2025.

Considerato, però, che da gennaio ad aprile 2023 ella è stata inabile al lavoro per malattia e che dal 1° giugno 2023 al 29 febbraio 2024, parimenti all'assenza del diritto a una rendita di invalidità, non sussisteva un diritto a prestazioni complementari, si può ritenere che è dal 1° marzo 2024 che decorre un periodo realistico di adattamento per avviare un'attività lucrativa prima che venga computato un reddito ipotetico da lavoro.

 

Non va infatti dimenticato, contrariamente a quanto sostiene la Cassa, che si deve accordare al coniuge dell'assicurato un periodo di adattamento per avviare un'attività lavorativa o per aumentare il tasso di occupazione già in atto, sia se si tratta di una prima domanda di PC - come in concreto - sia quando le prestazioni complementari sono in corso (STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023, consid. 4.3).

 

                        2.14.  Stanti le considerazioni esposte, si deve concludere che è sulla base di fatti incompleti che la Cassa di compensazione ha ritenuto che dal 1° marzo 2024 la moglie del ricorrente era in grado di conseguire un reddito ipotetico di Fr. 31'191.-.

Dalla documentazione non è infatti possibile determinare in quale misura e in quale ambito professionale la coniuge era in grado di lavorare tenuto conto del suo stato di salute e della sua situazione familiare e quindi di stabilire il reddito che avrebbe potuto realizzare dal 1° marzo 2024 considerando pure l'età, la formazione, le conoscenze linguistiche, la durata dell'assenza dal mondo del lavoro e il mercato concreto del lavoro. Il suo stato di salute e la sua capacità di lavoro residua si fondano su un'istruttoria insufficiente dal profilo medico. Se da un lato non si può fare semplicemente astrazione dei certificati di incapacità al lavoro della moglie prodotti con il ricorso e fissare il diritto alle PC dell'assicurato come se ella non presentasse alcun danno alla salute, dall'altro lato non si può però nemmeno concludere che era inabile al lavoro in ogni attività, visto che i certificati medici prodotti sono relativi unicamente all'attività abituale (STF 8C_443/2023 del 14 giugno 2024, consid. 5).

 

Quanto al termine di adattamento, non concesso poiché nel 2024 la moglie del ricorrente aveva già effettuato delle ricerche di lavoro a richiesta dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e pertanto ella non necessitava di un periodo transitorio avendo già avviato gli sforzi necessari per trovare un'attività lucrativa, spetterà alla Cassa stessa riesaminare questa questione sulla base della giurisprudenza esposta e degli esiti degli accertamenti che dovrà effettuare.

Di conseguenza, non è necessario procedere con l'udienza di discussione, il richiamo dell'incarto dall'assicuratore malattia per la copertura LAMal e l'intero incarto dell'USSI sulle prestazioni assistenziali percepite dalla famiglia (doc. XVI pag. 4).

 

La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati all'amministrazione, affinché stabilisca i fatti determinanti e approfondisca gli aspetti evidenziati concernenti sia la situazione professionale concreta della coniuge sia la questione medica, in esito ai quali emanerà una nuova decisione sul diritto a prestazioni complementari dell'assicurato dal 1° gennaio 2023 (DTF 134 V 53 consid. 4.5; STF 8C_443/2023 del 14 giugno 2024, consid. 5; STF 9C_630/2013 del 29 settembre 2014, consid. 5.3; STF 8C_440/2008 del 6 febbraio 2009, consid. 6.2).

 

Visto l'esito favorevole del ricorso (il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria, DTF 141 V 281 consid. 11.1; STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023, consid. 7 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1), ancorché per motivi diversi da quelli sostenuti con il ricorso, la Cassa di compensazione verserà al ricorrente, patrocinato da un avvocato, un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).

 

                        2.15.  L'art. 61 lett. fbis LPGA dispone che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In concreto la procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è accolto.

 

                          1.1.  La decisione impugnata è annullata.

 

                          1.2.  Gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché proceda conformemente alle considerazioni esposte.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa di compensazione rifonderà al ricorrente Fr. 2'200.- (IVA inclusa) per ripetibili.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti