Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
33.2025.34

 

TB

Lugano

10 febbraio 2026   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2025 di

 

 

RI1, ______

rappr. da: avv. RA1, ______

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 12 settembre 2025 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI1, nata nel 1966, è stata posta al beneficio delle prestazioni complementari all'AI dal 1° novembre 2016 (doc. 9).

 

                          1.2.  Il 20 ottobre 2023 (doc. 83) la Cassa cantonale di compensazione l'ha informata che, in virtù delle nuove norme, dal 1° gennaio 2024 non avrebbe più avuto diritto alle prestazioni complementari.

                          1.3.  L'11 dicembre 2023 (doc. 88) la Cassa di compensazione ha comunicato all'assicurata che a causa del superamento della soglia di sostanza ai sensi dell'art. 9a LPC, dal 1° gennaio 2024 non aveva più diritto alle prestazioni complementari.

 

                          1.4.  Alla domanda di riesame dell'interessata, il 19 gennaio 2024 (doc. 90) l'amministrazione le ha chiesto di produrre della documentazione bancaria e il 5 giugno 2024 (doc. 91) l'ha informata che dal 1° gennaio 2024 non era più dato il diritto alle prestazioni complementari poiché la sua sostanza, quantificata in Fr. 117'214,22 (Fr. 3'924,22 di liquidità + Fr. 200.- di quota sociale + Fr. 113'090.- di quota parte del valore venale della part. n. ____ RFD di ______), superava la soglia di Fr. 100'000.- di cui all'art. 9a LPC valido dal 1° gennaio 2024.

 

                          1.5.  Il 19 giugno 2024 (doc. 93) l'assicurata ha spiegato alla Cassa che la quota parte di 526/2000 della part. n. ____ RFD di ______ corrispondeva a tre piccole cantine per un valore complessivo di Fr. 29'719.-, mentre il valore di Fr. 113'090.- per 426 mq era il valore totale di tutto lo stabile appartenente a vari proprietari.

 

                          1.6.  Con decisione del 26 giugno 2024 (doc. 98) la Cassa cantonale di compensazione ha rivisto il diritto dell'assicurata dal 1° maggio 2023 a seguito della cessazione dell'attività indipendente e della sostanza aggiornata sulla base della documentazione ricevuta. La Cassa l'ha inoltre informata che "la particella 2218 della quale è comproprietaria di 526/2000, la nostra Cassa già a far stato nel 2018 ha dato mandato all'ufficio Cantonale di Stima alfine di poter procedere a determinare il valore commerciale della stessa. Il valore commerciale totale è stato determinato a CHF 430'000.-, sua quota commerciale 526/2000 = CHF 113'900.-, tale valore venale è poi stato computato come sostanza secondaria già a far stato con nostra decisione del 18 aprile 2018. Infatti come previsto dalle DPC 3445.03: la sostanza immobiliare che non serve da abitazione primaria al richiedente o a una persona compresa nel calcolo della PC, deve essere computata al valore corrente e non al valore di stima. Tale valore supera la soglia di sostanza netta di CHF 100'000.- (art. 9a LPC dal 1 gennaio 2024) non adempiendo il requisito della prestazione complementare come intimato nella nostra decisione del 11 dicembre 2023.", perciò dal 1° gennaio 2024 non sussisteva più alcun diritto alle PC.

 

                          1.7.  Alle rimostranze dell'interessata che le ha ribadito che le tre cantine di cui è proprietaria non valgono così tanto (doc. 99), il 24 luglio 2024 (doc. 100) la Cassa ha chiesto all'Ufficio stima la perizia estesa del fondo n. ____ RFD di ______.

                          1.8.  Il 28 agosto 2024 (doc. 102) l'assicurata, patrocinata dall'avv. RA1, ha contestato il calcolo relativo al valore della sua quota imputabile di 526/2000 della part. n. ____ RFD di ______, trattandosi di tre cantine al piano seminterrato, non abitabili, che non hanno un valore commerciale di Fr. 113'090.-, ma di stima di Fr. 29'719.- o semmai commerciale inferiore a Fr. 100'000.-.

Un mese dopo (doc. 104), l'interessata ha trasmesso alla Cassa i rogiti di compravendita delle sue quote di comproprietà relative all'appartamento con le tre cantine e al garage (docc. 105-107).

 

                          1.9.  Interpellato il 6 dicembre 2024 (doc. 108) per prendere posizione sulle contestazioni dell'assicurata, il 24 febbraio 2025 (doc. 110) l'Ufficio stima ha analizzato il fondo in oggetto confermando il valore venale di Fr. 430'000.- già stabilito il 13 aprile 2018.

 

                        1.10.  Nelle osservazioni del 24 marzo 2025 (doc. 113) l'opponente ha ribadito come il valore reale delle tre cantine non corrisponda a quello determinato dall'Ufficio stima, ma al prezzo di acquisto di Fr. 20'000.- nel 2011 o di al massimo di Fr. 30'000.- ad oggi.

 

                        1.11.  Alla richiesta della Cassa di aggiornare i dati al 2024 e al 2025 (docc. 114 e 115), il 15 maggio 2025 (doc. 118) l'Ufficio stima ha fissato in Fr. 420'000.- il valore venale della part. n. ____ RFD di ______, di cui l'assicurata è comproprietaria di 526/2000.

 

                        1.12.  L'ulteriore documentazione trasmessale il 14 agosto 2025 (doc. 121) dall'opponente è stata inviata dall'amministrazione all'Ufficio stima (doc. 122), che il 4 settembre 2025 (doc. 124) ha ritenuto non esservi elementi per modificare i valori peritali stato al 2018.

 

                        1.13.  Con decisione su opposizione del 12 settembre 2025 (doc. B) la Cassa cantonale di compensazione ha confermato il rifiuto del diritto alle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2024, stante una sostanza immobiliare (part. n. ____ RFD di ______) che supera la soglia di Fr. 100'000.- prevista dall'art. 9a LPC. Il valore venale di Fr. 430'000.- stabilito nel 2018 dall'Ufficio stima, così valutato siccome la sua quota di comproprietà di 526/2000 (Fr. 113'090.-) non serve da abitazione all'assicurata (art. 17a cpv. 4 OPC-AVS/AI), è stato confermato dai periti anche dopo essersi confrontati con le contestazioni dell'opponente. Non muta l'esito nemmeno la valutazione al 2024 e al 2025 (Fr. 420'000.-).

 

                        1.14.  Il 17 ottobre 2025 (doc. I) RI1, sempre assistita dall'avv. RA1, ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione su opposizione e di ricalcolare il suo diritto alle PC.

La ricorrente ha rilevato come sul fondo n. ____ confinante con il mappale n. ____ RFD di ______, su cui ha un diritto esclusivo sull'appartamento di 3,5 locali situato al primo piano (PPP ____), il notaio non ha intavolato la proprietà per piani, ma ha suddiviso le quote di comproprietà assegnandole ai vari comproprietari delle PPP al fondo base ____. Pertanto, anziché essere comproprietaria di un appartamento a cui sono state assegnate in uso delle cantine, risulta proprietaria di due immobili tra loro distinti i cui valori si sommano nel calcolo della sostanza netta. L'assicurata è comproprietaria di tre cantine acquistate nel 2007 per complessivi Fr. 10'000.- insieme alla PPP ____ (doc. C ed E) e di un posto auto pagato nel 2011 Fr. 20'000.- (doc. F), perciò il valore di Fr. 113'090.- stabilito dai periti risulta incomprensibile. Vendendo le tre cantine e il garage difficilmente essa potrebbe realizzare un importo superiore a Fr. 30'000.-, trattandosi di cantine di piccole dimensioni ubicate al piano interrato, edificate su un fondo che non può vendere senza il consenso degli altri condomini (doc. D). Pertanto, il valore di stima della sua quota di comproprietà ammonta a Fr. 29'719.-, che corrisponde a un valore venale di Fr. 89'157.- o semmai di Fr. 98'052,96, ma comunque inferiore alla soglia di sostanza di Fr. 100'000.-.

 

                        1.15.  Nella risposta del 6 novembre 2025 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione, ritenendo che il ricorso ha proposto le stesse argomentazioni esposte con l'opposizione, ha chiesto al TCA di respingerlo rinviando ai contenuti della decisione impugnata.

 

                        1.16.  Il 21 novembre 2025 (doc. V) l'insorgente ha prodotto una fattura relativa al contributo per la canalizzazione inerente al mappale n. ____ RFD di ______, da cui risulta che il valore di stima è di Fr. 32'684,30 (doc. L), perciò si è riconfermata nel suo ricorso.

 

                        1.17.  L'amministrazione ha osservato il 25 novembre 2025 (doc. VII) di non avere ulteriori considerazioni da formulare riguardo alla questione del computo della sostanza.

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto del contendere è l'interruzione dal 1° gennaio 2024 del versamento delle prestazioni complementari all'assicurata per superamento della soglia di sostanza, avendo la Cassa cantonale di compensazione ritenuto che il valore della quota di comproprietà sulla part. n. ____ RFD di ______ di Fr. 113'090.- nel 2023 rispettivamente di Fr. 110'460.- negli anni 2024 e 2025, supera l'importo di Fr. 100'000.- di cui all'art. 9a cpv. 1 LPC.

                          2.2.  Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

 

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC 1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

 

                          2.3.  Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.

Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.

A norma dell'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato degli importi previsti alle lettere a e b.

 

L'art. 9a LPC concernente le "Condizioni relative alla sostanza" regola il nuovo concetto della soglia di ingresso della sostanza:

 

1 Hanno diritto alle prestazioni complementari le persone la cui sostanza netta è inferiore agli importi seguenti:

a. 100 000 franchi per le persone sole;

b. 200 000 franchi per le coppie sposate;

c.   50 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

2 Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria non sono componenti della sostanza netta di cui al capoverso 1.

3 La sostanza cui si è rinunciato secondo l'articolo 11a capoversi 2–4 fa parte della sostanza netta di cui al capoverso 1.

4 Se adegua le prestazioni di cui all'articolo 19, il Consiglio federale può adeguare in modo appropriato gli importi di cui al capoverso 1.

 

L'art. 2 OPC-AVS/AI relativo alla "soglia di sostanza" prevede al cpv. 1 che se su un immobile che conformemente all'art. 9a cpv. 2 LPC non è una componente della sostanza netta gravano debiti ipotecari, questi non sono considerati nel calcolo della sostanza netta per la soglia di sostanza di cui all'art. 9a cpv. 1 LPC. Il capoverso 2 dell'art. 2 OPC-AVS/AI dispone che se una persona presenta una domanda per una prestazione complementare annua, la sostanza determinante per il diritto è quella disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale è chiesta la prestazione complementare.

 

                          2.4.  Il Messaggio n. 16.065 del 16 settembre 2016 del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 6 ottobre 2006 (Riforma della PC), adottata il 22 marzo 2019 dal Parlamento federale ed entrata in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705), non prevedeva un regolamento sulla soglia di ingresso della sostanza quando un richiedente la prestazione complementare annua presentava la sua domanda.

Anzi, tale ipotesi, dopo essere stata analizzata, non era stata consapevolmente considerata, siccome l'esistenza stessa della sostanza computabile avrebbe reso impossibile il conseguimento del diritto alle prestazioni (pagg. 6740-6742).

 

Nelle discussioni parlamentari sulla Riforma delle PC, la maggioranza si è espressa a favore dell'introduzione di una soglia di sostanza, che contraddice gli obiettivi del Consiglio federale di ridurre gli effetti soglia esistenti nel sistema delle prestazioni complementari. Soltanto quando il patrimonio di una persona assicurata è inferiore alla soglia di sostanza viene esaminato un diritto alla prestazione complementare (Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 570 pag. 225).

 

Quale sostanza si devono intendere tutti i beni mobili e immobili e gli averi di proprietà della persona, quali risparmi, azioni, immobili (se non personalmente abitati), eredità, versamenti in conto dalla cassa pensione e anche valori di riscatto delle polizze assicurative sulla vita. Sono escluse le normali masserizie e gli averi secondo la LPP, fintantoché il pagamento non è possibile (Meier Michael E./Renker Jana, Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 1, pag. 4).

Difatti, secondo un principio generale del diritto fiscale, a cui rinvia l'art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI, vengono considerati sostanza risparmi di ogni tipo, azioni nazionali ed estere, obbligazioni, vincite alla lotteria, eredità (anche indivise), valori di riscatto dell'assicurazione sulla vita e il capitale pagato a rate (pagamenti di capitale da parte di assicurazioni e capitali di vecchiaia), gioielli, opere d'arte, importanti somme di denaro contante, prestiti concessi, automobili, così come immobili e fondi, anche all'estero, come pure i beni a cui si ha rinunciato (Carigiet/Koch, op. cit., N. 572 pag. 227, N. 582 pag. 229; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden, 1995, pag. 116).

Rientrano nella sostanza anche il contributo di mantenimento versato dai parenti (art. 328 CC) che l'assicurato ha risparmiato, un'indennità versata da un'assicurazione di responsabilità civile a seguito di un incidente della circolazione, l'importo di un capitale rimborsato dall'autore di una truffa, un'indennità versata a titolo di riparazione morale secondo la legge sull'aiuto alle vittime di reati, l'importo di un credito in restituzione risultante dalla nullità di un contratto concluso da un assicurato incapace di discernimento (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, N. 43 pag. 143 ad art. 11). La sostanza comprende dunque tutti i suoi beni mobili e immobili e i diritti personali e reali che gli appartengono (N. 3443.01 DPC); non è determinante da quali entrate è composto il risparmio né per quali motivi si è risparmiato (STF 9C_612/2012 del 28 novembre 2012, consid. 3.2). La sostanza annovera quindi l'insieme dei beni valutabili in denaro, compresi i diritti (Werlen, op. cit., pag. 104).

 

Nel calcolo della soglia di sostanza non si tiene conto dell'importo esente di Fr. 30'000.- per le persone sole e di Fr. 50'000.- per le coppie sposate di cui all'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.

Secondo il testo letterale e la sistematica di questo disposto, la franchigia si riferisce alla sostanza computabile come reddito e non anche al calcolo della soglia di sostanza, che altrimenti sarebbe di Fr. 130'000.- o di Fr. 250'000.- (Meier Michael E./ Renker Jana, op. cit., pag. 4).

 

Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria, non sono invece considerati nella soglia di sostanza di cui al capoverso 1 dell'art. 9a LPC.

Anche i debiti ipotecari dell'immobile occupato dal proprietario non sono presi in considerazione (art. 2 cpv. 1 OPC-AVS/AI).

Il Consiglio federale si avvale in questo caso della competenza conferitagli dal nuovo art. 9 cpv. 5 lett. cbis LPC, in base alla quale può disciplinare il computo dei debiti ipotecari per il calcolo della sostanza netta.

Per questi motivi, l'art. 17 cpv. 3 OPC-AVS/AI non si applica al calcolo della sostanza netta di cui all'art. 9a cpv. 1 LPC.

 

Inoltre, le condizioni di diritto per poter beneficiare delle PC devono essere completamente adempiute soltanto per l'intero periodo in cui le prestazioni sono concesse. Secondo quanto previsto dall'art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI, per stabilire se le condizioni relative alla sostanza sono realizzate è determinante la sostanza disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale la persona assicurata richiede le prestazioni complementari. Pertanto, se una persona le richiede al 15 dicembre 2021 quando possiede una sostanza di Fr. 99'000.-, ma disponeva al 1° dicembre 2021 ancora di Fr. 100'000.-, essa ha diritto alle PC solo dal 1° gennaio 2022, nella misura in cui le altre condizioni sono adempiute. In caso contrario, il diritto termina alla fine del mese in cui il valore è stato superato (Carigiet/Koch, op. cit., nota 717 pag. 226).

 

Nel "Commento alla Modifica dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) - Disposizioni d'esecuzione della riforma delle PCp" del gennaio 2020, l'UFAS ha evidenziato che con la Riforma delle PC è stata introdotta una nuova condizione di diritto per poter beneficiare delle prestazioni complementari: la soglia d'ingresso (o d'entrata) della sostanza (art. 2).

Per verificare se la soglia di sostanza ammessa di cui all'art. 9a cpv. 1 LPC sia superata, si considera per principio la stessa sostanza determinante per la rinuncia alla sostanza computata per il calcolo delle PC. Il disciplinamento relativo al calcolo e alla valutazione della sostanza netta di cui agli articoli 17 cpv. 1 e 2 nonché 17a–17e si applica pertanto anche alla determinazione della sostanza netta di cui all'art. 9a cpv. 1 LPC (pag. 6).

 

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha inoltre rilevato che il diritto alle PC sussiste soltanto fino a quando tutte le condizioni legali sono adempiute. Può capitare che la sostanza di un beneficiario di PC che inizialmente si situava al di sotto della soglia ammessa registri una crescita in seguito a un'eredità o a un altro evento e di conseguenza superi questa soglia e che quindi la persona in questione non adempia più tutte le condizioni di diritto per poter beneficiare delle PC. In tal caso, conformemente all'art. 12 cpv. 3 LPC il diritto alle PC si estingue con effetto dalla fine del mese in cui la sostanza ha superato la soglia consentita.

 

Per un approfondimento sull'introduzione del principio della soglia di sostanza dal 1° gennaio 2021, si vedano le STCA 33.2025.29 del 10 dicembre 2025; STCA 33.2025.26 del 24 novembre 2025; STCA 33.2023.30 del 26 febbraio 2024; STCA 33.2023.10 del 15 settembre 2023; STCA 33.2022.6 del 23 maggio 2022, STCA 33.2022.19 del 6 ottobre 2022 e per un altro caso sull'argomento la STCA 33.2023.9 del 26 giugno 2023.

 

                          2.5.  Sul tema della soglia di sostanza l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali si è pronunciato anche con le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, che concretizzano le norme esposte.

 

Per il N. 2511.02 DPC, se una persona presenta una richiesta di PC, per valutare l'eventuale superamento del valore consentito è determinante la sostanza disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale sono chieste le PC.

 

Se nel periodo di riscossione delle PC la sostanza di una persona o di una coppia sposata supera il valore consentito, il diritto alle PC si estingue alla fine del mese in cui il valore è stato superato (N. 2511.03 DPC).

Giusta il N. 2512.01 DPC, le abitazioni ad uso proprio e i debiti ipotecari gravanti su di esse non sono considerati per valutare se la sostanza superi il valore consentito. Per la definizione di abitazione ad uso proprio si rinvia ai N. 3442.02 e 3445.02. Il computo delle componenti della sostanza si basa sulle disposizioni del capitolo 3.4.4.3.

 

La valutazione della sostanza si basa sulle disposizioni del capitolo 3.4.4.4 (N. 2512.03 DPC).

 

Il N. 3444.01 DPC prevede che dalla sostanza lorda vanno dedotti i debiti comprovati, nella misura in cui esistono effettivamente e non soltanto potenzialmente al momento determinante e se la causa giuridica e la causa dell'obbligazione sussistono. Non occorre invece che essi siano giunti a scadenza. Devono però gravare sulla sostanza economica del patrimonio.

 

Secondo il N. 3444.03 DPC, i debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a concorrenza del valore dell'immobile su cui gravano. Se l'immobile di cui la persona beneficiaria delle PC o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni è proprietaria serve quale abitazione a una di queste persone, dal valore dell'immobile è dapprima dedotta la franchigia per l'abitazione ad uso proprio, dopodiché i debiti ipotecari ancora gravanti sull'immobile possono essere dedotti soltanto nella misura in cui non superano il valore residuo dell'immobile. Il risultato di questo calcolo (saldo positivo o pari a zero) sarà aggiunto alle altre componenti della sostanza (v. esempi di calcolo negli allegati 13.2 e 13.3).

 

Il N. 3445.01 DPC prevede che la valutazione delle componenti computabili della sostanza deve essere effettuata secondo i principi della legislazione sull'imposta cantonale diretta nel Cantone di domicilio. Fanno stato i valori patrimoniali stabiliti dalle autorità fiscali prima dell'applicazione delle deduzioni fiscali legali.

 

Giusta il N. 3445.02 DPC, gli immobili e i beni fondiari vanno valutati secondo i principi della legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio solo se servono da abitazione alla persona beneficiaria di PC o a un'altra persona inclusa nel calcolo delle PC (abitazioni ad uso proprio). In caso di ricovero in istituto, un immobile è considerato abitazione ad uso proprio fintantoché il valore locativo secondo il capitolo 3.2.3.6 in combinato disposto con il capitolo 3.3.9 è riconosciuto quale spesa nel calcolo delle PC.

 

Per il N. 3445.03 DPC, gli immobili e i beni fondiari che non servono da abitazione né alla persona beneficiaria di PC né a un'altra persona inclusa nel calcolo delle PC vanno computati al loro valore venale attuale (valore di mercato).

 

                          2.6.  Nel caso di specie, alla base della decisione impugnata vi è il computo da parte della Cassa cantonale di compensazione di una sostanza netta di Fr. 113'090.-, stato nell'anno 2023 rispettivamente di Fr. 110'460.- negli anni 2024 e 2025, quale valore venale commerciale della part. n. ____ RFD di ______ su cui l'assicurata detiene una quota di comproprietà di 526/2000.

 

L'amministrazione, ritenendo che per la ricorrente questo immobile non costituisse l'abitazione primaria, ha ripreso la valutazione eseguita su suo mandato dall'Ufficio stima il 13 aprile 2018 (doc. 6) in applicazione dell'art. 17a cpv. 4 OPC-AVS/AI, che ne ha stabilito il valore venale in Fr. 430'000.-.

 

Il foglio PPP ____ di cui al fondo base n. __ RFD di ______, anch'esso detenuto in comproprietà dall'assicurata, in virtù dell'art. 9a cpv. 2 LPC è stato invece, a giusta ragione, escluso dalla Cassa cantonale di compensazione dal calcolo per la determinazione della sua sostanza netta, giacché si tratta di un appartamento di 3,5 locali che le serve di abitazione.

 

La ricorrente ha contestato il valore peritale di Fr. 430'000.- del fondo n. ____ RFD di ______, date le sue caratteristiche di un manufatto che ospita sei posti auto coperti in superficie e nove cantine nel sottostante piano interrato. Per il suo garage e le sue tre cantine ella detiene una quota di comproprietà di complessivi 526/2000 (quota A), che a suo dire ha però un valore massimo di Fr. 30'000.- e non di Fr. 113'090.- come stabilito dai periti.

 

Il TCA deve quindi analizzare se sia corretto il computo di questo valore della quota A di comproprietaria dell'assicurata che è stato considerato quale sostanza nella decisione impugnata.

 

                          2.7.  Per la determinazione del valore di questo fondo la Cassa, come visto, si è fondata sull'art. 17a cpv. 4 OPC-AVS/AI, ritenendo che i 526/2000 del mappale n. ____ non costituiscano l'abitazione primaria della ricorrente, poiché ella vive in un appartamento in condominio edificato sul fondo adiacente n. ____, foglio PPP ____.

Detto disposto prevede che la sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente. Per questo motivo, come previsto dalla prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per stabilire il valore commerciale di un immobile l'amministrazione ha fatto esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa di compensazione, che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).

L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente degli immobili l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137). Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.

 

Sennonché, la Cassa di compensazione è partita da un assunto errato per stabilire il nuovo diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata dal 1° gennaio 2024, ossia al termine del periodo transitorio di tre anni che le ha permesso di continuare a beneficiare dell'applicazione delle norme in essere fino al 31 dicembre 2020, siccome le erano più favorevoli rispetto al nuovo diritto entrato in vigore il 1° gennaio 2024.

 

                          2.8.  La particella in esame, che l'amministrazione ha fatto peritare già nel 2018 in occasione della prima domanda di prestazioni complementari presentata dalla richiedente (doc. 4), consiste in una superficie totale non edificata di 427 mq e in 134 mq di edificio sotterraneo (doc. D): al piano terra vi sono sei posti auto coperti da una tettoia chiusa su tre lati e un parcheggio scoperto a lato della struttura, mentre al piano interrato nove cantine (docc. G e H).

Attualmente la part. n. ____ RFD di ______ è suddivisa fra otto comproprietari (doc. D) e la ricorrente è comproprietaria della quota A, pari a 526/2000 (doc. I). Nel 2007, insieme alla compravendita di 258/1000 di comproprietà del fondo base part. n. __ RFD di ______ con diritto esclusivo sull'appartamento al primo piano di 3,5 locali per Fr. 310'000.-, ella ha acquistato 402/2000 della particella n. ____ RFD di ______ per Fr. 10'000.-, corrispondenti a tre distinte cantine site al piano cantina (doc. E).

Nel 2011, l'assicurata ha comprato per Fr. 20'000.- la quota di comproprietà di 124/2000 del fondo n. ____, che le dà diritto all'uso riservato del posto auto n. ____ (doc. F).

 

L'appartamento in condominio in cui la ricorrente vive è situato in una casa antica nel nucleo, che non dispone di parcheggi. Sul fondo adiacente a quello su cui è edificata la sua abitazione è stata costruita negli anni 1995-1996 la summenzionata struttura allo scopo di ospitare dei parcheggi e delle cantine, di cui oggi sono comproprietari sia dei condomini della part. n. __ sia della confinante part. n. ____. Non si vede dunque per quale motivo questo fondo debba essere considerato quale sostanza immobiliare che non serve di abitazione all'assicurata, visto che la stessa è comproprietaria di un parcheggio e di tre cantine.

Si tratta di sostanza che, senza alcun dubbio, va considerata accessoria all'abitazione principale, alla stregua di cantine e parcheggio edificati e inglobati sul fondo n. __ RFD di ______ che serve quale abitazione della ricorrente.

 

È dunque di meridiana evidenza che la quota di comproprietà A di 526/2000 di cui al fondo base n. ____ RFD di ______ completa la quota di 258/1000 di cui al foglio PPP ____ al fondo base n. ____ RFD di ______, su cui l'assicurata ha un diritto esclusivo sull'appartamento di 3,5 locali al primo piano.

 

Ne discende perciò che anche questa quota A di comproprietà della ricorrente deve essere trattata alla stessa stregua della quota di comproprietà che le serve di abitazione e, pertanto, rientra anch'essa nell'art. 9a cpv. 2 LPC. Di conseguenza, non deve essere considerata quale componente della sostanza netta per la soglia di sostanza di cui all'art. 9a cpv. 1 LPC, così come i debiti ipotecari che gravano su entrambi questi immobili (art. 2 cpv. 1 OPC-AVS/AI).

 

Stando così le cose, la postulata perizia giudiziaria sul valore della quota A di comproprietà dell'insorgente sulla part. n. ____ RFD di ______ (doc. I) non è dunque necessaria.

 

                          2.9.  Si osserva che il caso in esame si differenzia da quello giudicato con STCA 33.2025.33 del 2 febbraio 2026, in cui il terreno del ricorrente, adiacente e sottostante al fondo che gli serve di abitazione, è stato correttamente considerato dalla Cassa di compensazione nel calcolo della sostanza netta ai fini della soglia di sostanza e quindi valutato dall'Ufficio stima al valore venale ai sensi dell'art. 17a cpv. 4 OPC-AVS/AI.

Quel fondo, intavolato separatamente a registro fondiario, non aveva un accesso veicolare diretto dalla strada e a causa della morfologia del sedime era impervio, ma doveva comunque essere considerato una particella a sé stante dal mappale confinante su cui era costruita l'abitazione del richiedente. La tesi ricorsuale, secondo cui il fondo sottostante semplicemente costituiva il giardino della particella confinante con la strada e quindi detti mappali andavano considerati formalmente un unico fondo, non è stata tutelata. Seppure presentasse delle oggettive difficoltà edificatorie e di accesso veicolare, il fondo poteva esservi edificato in maniera indipendente da quello che già insisteva sul fondo adiacente. Non v'era pertanto alcun motivo per considerarlo edificabile e quindi per non incorporarlo all'immobile sovrastante, che serviva di abitazione al richiedente le prestazioni complementari. Questa Corte ha pertanto confermato il principio di considerare questo terreno nel calcolo della sostanza netta per la soglia di sostanza ai sensi dell'art. 9a cpv. 1 LPC e dunque di valutarlo al valore venale giusta l'art. 17a cpv. 4 OPC-AVS/AI, giacché non rientrava, come invece quello edificato, nell'art. 9a cpv. 2 LPC.

 

                        2.10.  Sulla scorta di quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione per l'emanazione di una nuova decisione valida dal 1° gennaio 2024, che ai fini del calcolo della sostanza netta per la soglia di sostanza non consideri la quota di comproprietà della ricorrente sul fondo n. ____ RFD di ______.

 

Vincente in causa e patrocinata da un legale, la parte ricorrente ha diritto a un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).

 

                        2.11.  L'art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In concreto la procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede.

 

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è accolto.

 

                          1.1.  La decisione impugnata è annullata.

 

                          1.2.  Gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché proceda conformemente alle considerazioni esposte.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente l'importo di Fr. 1'600.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti