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redattrice: |
Tanja Balmelli, cancelliera |
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segretaria: |
Stefania Cagni |
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statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2025 di
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RI 1, ________
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contro |
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la decisione su opposizione del 29 gennaio 2025 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
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ritenuto in fatto
1.1. Con l'entrata in casa anziani il 2 marzo 2023, il 10 agosto 2023 (doc. 1) __________, nata nel 1925, ha inoltrato una richiesta di prestazioni complementari su cui la Cassa cantonale di compensazione si è pronunciata il 10 ottobre 2023 (doc. A5) attribuendole dal 1° marzo 2023 una PC di Fr. 262.- al mese (oltre al pagamento del premio LAMal), considerando sia il fabbisogno vitale sia la retta effettiva dell'istituto (per 30 giorni).
Gliel'ha invece negata dal 1° aprile 2023, ritenendo fra le spese riconosciute unicamente i costi per il soggiorno in istituto. Come per il periodo precedente, fra i redditi computabili la Cassa ha considerato anche dei "Ricavi da usufrutto" di Fr. 12'000.-.
1.2. Il __________ novembre 2023 (doc. 6) è venuta a mancare l'assicurata e l'indomani (doc. A18) il figlio ha contestato il computo di questi "Ricavi da usufrutto", ricordando che la mamma non ha mai incassato nulla dal suo diritto di abitazione e di usufrutto sull'abitazione di __________, ma che era tenuta al pagamento di un "affitto" di Fr. 12'000.- annui per potervi risiedere. Inoltre, a causa del ricovero presso la casa anziani __________ di __________, non ha più potuto abitarvi, ma nemmeno ha potuto locarla sia perché i suoi mobili e i suoi effetti personali erano ancora presenti ed era impossibile trasferirli nella stanza in cui era andata a vivere, sia perché la casa era diventata inagibile a causa dei gravi danni cagionati dalla grandinata di fine agosto 2023. Pertanto, ritenuto che l'assicurata doveva comunque pagare al figlio la pigione di Fr. 12'000.-, questo importo va considerato nelle sue spese, mentre vanno eliminati dai suoi redditi i Fr. 12'000.- di "Ricavi a usufrutto", ottenendo così un diritto PC mensile di Fr. 2'737.-.
A richiesta dell'amministrazione di produrre una dichiarazione dell'ufficio tecnico comunale di inabitabilità dell'abitazione (doc. 8), il 12 febbraio 2024 (doc. 16) l'assicurata ha prodotto numerose fotografie a comprova dello stato dell'immobile (tetto, vetri e pavimenti distrutti, presenza di acqua, muffa sulle pareti, ecc.) e dei preventivi per circa Fr. 200'000.- per ripristinarne l'abitabilità, ricordando che comunque aveva dovuto continuare a pagare l'affitto di Fr. 12'000.- all'anno, anche perché voleva tornare a viverci e quindi non poteva affittarla a terzi.
1.3. Con decisione su opposizione del 29 gennaio 2025 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha accolto parzialmente l'opposizione dell'assicurata, eliminando il valore dell'usufrutto dai suoi redditi per i mesi da settembre a novembre 2023, ritenuto che la documentazione prodotta ha reso verosimile la necessità di un risanamento dell'immobile che non le avrebbe permesso un'effettiva locazione. Per contro, fino alla grandinata il valore locativo dell'abitazione va computato quale reddito, essendovi unicamente un impedimento soggettivo all'utilizzo del bene dato dalla degenza in casa anziani, ma non un ostacolo oggettivo, come invece si è manifestato in seguito con la necessità dei lavori di sgombero del mobilio e di ristrutturazione della casa resa inabitabile dalla tempesta di agosto 2023.
Il 30 gennaio 2025 (doc. 65) la Cassa ha quindi ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurata, riconoscendolo nella misura di Fr. 218.- al mese per settembre e ottobre 2023, oltre al pagamento del premio di cassa malati, mentre l'ha respinto per il mese di novembre 2023.
1.4. Con ricorso del 27 febbraio 2025 (doc. I) RA 1RI 1, ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione su opposizione e di concedere retroattivamente alla mamma dal 1° aprile 2023 una prestazione complementare per far fronte alle sue spese aumentate dal gennaio 2023, dovendo far capo dapprima all'aiuto domiciliare, poi al ricovero d'urgenza con ambulanza in ospedale dal 10 al 25 gennaio 2023 (doc. A3), in seguito dal 26 gennaio al 2 marzo 2023 alla degenza presso la Clinica __________ di __________ (doc. A4a) e dal 2 marzo al __________ novembre 2023, ove è deceduta, presso la casa per anziani __________ sempre a __________. Non essendo a quel momento a conoscenza quando sarebbe potuta rientrare a casa, tutti i suoi mobili sono rimasti in quell'abitazione, anche perché era impossibile trasferirli nella piccola stanza presso la casa per anziani. Nemmeno era possibile utilizzare questo immobile per altri scopi, essendovi pure un diritto di abitazione e di usufrutto a suo favore che, in virtù del relativo rogito di costituzione, comportava il pagamento di Fr. 12'000.- all'anno a favore del figlio, nudo proprietario. Questo importo, a dire del ricorrente, va considerato quale spesa, così come numerose altre spese sostenute di cui ha prodotto le fatture pagate (docc. A6-A17). Per l'erede della beneficiaria di PC, non v'è alcun reddito da locazione da computare da parte di terzi, avendo essa abitato e utilizzato la casa solo grazie al canone di locazione dovuto di Fr. 12'000.-. Questo affitto ha continuato a essere pagato anche mentre era degente sia in ospedale, sia in Clinica __________ sia ancora in casa per anziani __________, anche perché era previsto che, appena possibile, l'assicurata rientrasse al domicilio. È perciò corretto che, sin dall'inizio dei ricoveri e fino al suo decesso, l'importo di Fr. 12'000.- le sia riconosciuto come spesa, mentre deve essere stralciato come reddito.
1.5. A richiesta del Giudice delegato (doc. II), il ricorrente ha prodotto della documentazione al fine di comprovare di essere l'unico erede della mamma che, poiché ritenuta insufficiente (doc. IV), è stata completata il 4 aprile 2025 (doc. V) con l'invio del richiesto certificato ereditario (doc. A24) rilasciato il giorno precedente.
1.6. Nella risposta del 25 aprile 2025 (doc. VII) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso, rinviando alle argomentazioni presentate con la decisione impugnata. L'amministrazione ha ricordato di avere computato il diritto di usufrutto nei redditi della defunta assicurata dal 1° aprile al 30 agosto 2023, mentre di averlo stralciato dal 1° settembre al 31 ottobre 2023 (recte: 30 novembre 2023), siccome l'immobile su cui gravava questo diritto è stato colpito da una violenta grandinata il 25 agosto 2023.
1.7. Nelle osservazioni l'8 maggio 2025 (doc. IX) l'erede fu RI 1 ha rilevato che la Cassa di compensazione non ha considerato le prove (docc A1-A26) e le argomentazioni apportate, ignorando i fatti e continuando a computare in modo errato il diritto di soggiorno che la mamma aveva nella sua casa come se fosse stato gratuito, ma essa pagava un canone di locazione di Fr. 1'000.- al mese, ciò che comporta un diritto alle PC da gennaio a novembre 2023 di Fr. 1'000.- in più al mese.
Il ricorrente ha rilevato che da gennaio 2023 vanno aggiunte alle spese di alloggio per il suo domicilio di __________ le spese ospedaliere e di riabilitazione per i suoi soggiorni temporanei, tanto che ha dovuto richiedere un permesso di soggiorno per risiedere in un posto diverso dal suo domicilio (docc. A27 e A28), in cui ha lasciato il mobilio fino al termine delle cure necessarie. Nemmeno sarebbe stato possibile locare la casa, non essendo certo quando avrebbe potuto rientrare al proprio domicilio, perciò ha continuato a pagare la pigione mensile e tutte le fatture relative all'immobile, costi che le vanno pertanto riconosciuti.
1.8. Il 16 maggio 2025 (doc. XI) la Cassa di compensazione ha indicato di non avere ulteriori considerazioni da formulare.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il ricorrente si è lamentato del ritardo (15 mesi) con cui la Cassa di compensazione ha evaso la sua opposizione del 13 novembre 2023 rispettivamente dei quasi due anni trascorsi dalla richiesta di prestazioni complementari.
Per l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate.
Giusta l'art. 52 cpv. 2 LPGA, le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
L'art. 56 cpv. 2 LPGA prevede che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
L'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) riprende il medesimo concetto, affermando che il ricorso può essere presentato se l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante una domanda dell'assicurato, non emani una decisione o una decisione su opposizione rispettivamente su reclamo.
2.2. Per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare ragionevole, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018, consid. 5.1; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018, consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1; DTF 107 Ib 164 consid. 3b). Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. e dall'art. 6 par. 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l'autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022, consid. 5.1, pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; DTF 131 V 407 consid. 1.1 e riferimenti ivi menzionati).
Nella sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018, l'Alta Corte ha evidenziato al considerando 5.1 che il principio della celerità, benché sia un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, in linea di principio non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza.
2.3. Nell'evenienza concreta, il ricorrente ha affermato che la Cassa di compensazione avrebbe commesso una ritardata giustizia nei suoi confronti impiegando quasi 15 mesi a emettere la decisione su opposizione.
Considerato che l'amministrazione ha emanato il 29 gennaio 2025 la decisione su opposizione con cui ha respinto l'opposizione del 13 novembre 2023, e che l'erede fu RI 1 ha regolarmente impugnato il provvedimento della Cassa inoltrando al Tribunale un ricorso entro 30 giorni dalla sua notifica (art. 56 cpv. 1 LPGA), non è più possibile per la parte interessata far valere una ritardata giustizia, visto che l'amministrazione ha emesso l'attesa decisione su opposizione. La lamentela di ritardata giustizia, infatti, doveva essere semmai sollevata davanti al TCA prima che la decisione su opposizione del 29 gennaio 2025 fosse pronunciata. Una volta che la Cassa di compensazione si è espressa, è decaduta la realizzazione di una ritardata giustizia. Alla parte interessata non rimane quindi che la possibilità di impugnare questo provvedimento (la decisione su opposizione) con la via ordinaria del ricorso entro 30 giorni giusta l'art. 56 cpv. 1 LPGA, come ha correttamente fatto, mentre la via della denegata e ritardata giustizia offerta dall'art. 56 cpv. 2 LPGA non può più entrare in considerazione.
Su questa censura il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
nel merito
2.4. Oggetto del contendere è il diritto di __________ alle prestazioni complementari dal 1° aprile al 30 novembre 2023, visto che in un primo momento, con la decisione formale del 10 ottobre 2023, la Cassa di compensazione l'ha concesso soltanto per il mese di marzo 2023 considerando sia il fabbisogno vitale sia la tassa giornaliera effettiva, mentre dal 1° aprile 2023 l'ha negato in presenza di un'eccedenza di redditi riconoscendo fra le spese la retta annua di Fr. 30'660.-, le spese personali di Fr. 2'280.- e le spese di manutenzione di Fr. 2'400.-, mentre fra i redditi ha ritenuto i ricavi da usufrutto di Fr. 12'000.-.
Con la decisione su opposizione, la Cassa di compensazione ha confermato il proprio agire da aprile 2023, mentre da settembre a novembre 2023 ha eliminato le spese di manutenzione e i ricavi da usufrutto. Ciò ha comportato la concessione di una prestazione complementare di Fr. 218.- al mese per settembre e ottobre 2023, a cui va ad aggiungersi il pagamento del premio LAMal, mentre per novembre 2023 il diritto alle PC è decaduto stante il computo dei soli giorni effettivi (__________) di degenza.
2.5. Nella STCA 33.2021.11 del 17 gennaio 2022 concernente la medesima assicurata, questa Corte ha già illustrato le norme legali e la giurisprudenza riguardanti le spese riconosciute, i redditi computabili, il diritto di usufrutto (art. 745 CC, cfr. consid. 2.5 e 2.6) e il diritto di abitazione (art. 776 CC, cfr. consid 2.8) diritti reali limitati che, contro il pagamento di Fr. 12'000.- annui al nudo proprietario, la beneficiaria di prestazioni complementari si è riservata nel 1994 sull'immobile di __________ contestualmente alla donazione effettuata nei confronti del figlio.
Va ricordato che giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. c LPC, per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), fra le spese riconosciute vi sono, in luogo della pigione, il valore locativo dell'immobile nel caso di persone che abitano un immobile di cui esse stesse o un'altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie; la lettera b si applica per analogia.
In base all'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario, come pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. Se tali criteri non esistono, sono applicabili quelli in materia d'imposta federale diretta (cpv. 2).
L'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC riconosce inoltre sia alle persone che vivono che a quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, in particolare le spese di manutenzione di fabbricati e gli interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile.
Per l'art. 16 cpv. 1 OPC-AVS/AI, le spese di manutenzione di fabbricati sono dedotte in base al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio.
Quanto ai redditi computabili, l'art. 11 cpv. 1 LPC dispone che sono computati come reddito, per ciò che qui interessa:
" b. i proventi della sostanza mobile e immobile, incluso il valore annuo
di un usufrutto o di un diritto di abitazione oppure il valore locativo annuo di un immobile di cui il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari e che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".
Il TCA aveva inoltre rilevato ai considerandi 2.7 e 2.8 che per quanto concerne le prestazioni complementari, la degenza in una casa per anziani non comporta la radiazione dell'usufrutto avente per oggetto un immobile. L'impedimento per motivi di salute di esercitare il diritto di usufrutto non giustifica infatti di escludere il valore di questo diritto dal calcolo dei redditi determinanti, visto che in genere l'esercizio dell'usufrutto può essere trasferito a terzi (su questi aspetti si veda STFA P 43/09 del 2 marzo 2000). Ciò contrariamente al diritto d'abitazione che, secondo la dottrina, non si estingue per il solo fatto di non essere esercitato, ma può esserne chiesta la radiazione sulla base dell'art. 736 o 976 CC se dimostrato che il suo titolare non è più in grado, definitivamente, di esercitarlo, ciò che potrebbe avvenire in caso di ricovero duraturo del beneficiario in una casa per anziani.
Sempre al considerando 2.8, questo Tribunale aveva affermato che in caso di costituzione di un diritto d'usufrutto avente per oggetto un immobile, l'usufruttuario può locare il bene fondiario o abitarci personalmente. In quest'ultima costellazione, il relativo valore locativo va considerato nei redditi ai sensi del citato art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI ed è valutato secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (DTF 122 V 394 consid. 6a).
Secondo il N. 3433.02 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, se una persona vive in un'abitazione di sua proprietà o per la quale ha un diritto di usufrutto o di abitazione, il valore locativo dell'immobile va computato come reddito.
Inoltre, per il N. 3433.03 DPC, per principio va computato come reddito del proprietario o dell'usufruttuario l'importo della pigione o del canone d'affitto previsto per contratto. Se, tuttavia, questo è palesemente inferiore all'uso locale, per il computo del reddito della sostanza va preso in considerazione l'importo conforme all'uso locale. La stessa disposizione vale se non è stata convenuta una pigione oppure se l'immobile è lasciato vuoto, pur essendo possibile darlo in locazione.
Giusta il N. 3433.05 DPC, il controvalore del diritto d'abitazione non può di regola essere computato come reddito a un avente diritto che non può più farne uso per motivi di salute.
2.6. La scrivente Corte aveva inoltre rilevato (cfr. consid. 2.10) che l'assicurata beneficiava di un bene immobile non in base a un contratto di locazione per il quale versava una pigione, bensì in virtù di un diritto di usufrutto cumulato con un diritto di abitazione, diritti reali limitati costituiti nel 1994 che le concedevano il diritto vita natural durante di godere del bene non solo esercitando personalmente i diritti sul fondo da essi gravato, ma anche di poterne disporre in favore di terzi con l'incasso del relativo canone, come occorso con l'affitto a terzi di un posteggio. Questi diritti a favore dell'assicurata costituivano quindi un reddito della sostanza ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC, secondo cui fra i proventi della sostanza immobile è incluso il valore annuo di un usufrutto o di un diritto di abitazione.
Di conseguenza, è corretto che per calcolare le prestazioni complementari della richiedente fra i suoi redditi la Cassa cantonale di compensazione ha inserito il valore di questi diritti alla voce "Ricavi da usufrutto", computandone il valore locativo e dunque Fr. 12'000.-, importo confermato il 14 dicembre 2021 al Tribunale dall'Ufficio di tassazione di __________ (STCA 33.2021.11 del 17 gennaio 2022, consid. 1.3 pag. 3).
La circostanza che la richiedente le prestazioni complementari sia stata degente dal gennaio 2023 al novembre 2023 dapprima in ospedale e poi in una casa di cura e quindi, per motivi di salute, sia stata realmente impossibilitata a utilizzare e a godere dei suoi diritti reali limitati, non porta a un risultato diverso.
Infatti, se il diritto di usufrutto non è stato messo a frutto, nel senso che, come indicato dal ricorrente, l'abitazione della mamma è rimasta tale e quale con mobili, suppellettili e oggetti personali mentre essa era dapprima ospedalizzata e poi ospite di strutture di cura, fra i suoi redditi va comunque inserito un reddito ipotetico dell'usufrutto, corrispondente al valore locativo.
La situazione dell'usufruttuaria è in effetti simile a quella di un qualsiasi proprietario di immobile, che si vede computato fra i redditi il relativo valore locativo, come anche a livello fiscale.
Se, invece, il diritto di usufrutto di cui l'assicurata godeva - per quello di abitazione non è per contro possibile, trattandosi di un diritto strettamente personale, non cedibile e non trasmissibile agli eredi (art. 776 cpv. 2 CC) - fosse stato messo realmente a frutto locando a terzi l'immobile, o parte di esso, in luogo del valore locativo sarebbe stato inserito l'importo realmente incassato a titolo di affitto, anche in tal caso come avviene dal profilo del diritto fiscale.
2.7. Per quanto concerne le spese riconosciute dell'assicurata, e in particolare la pigione di Fr. 12'000.- che essa versava al nudo proprietario per godere del diritto di usufrutto e del diritto di abitazione costituiti nel 1994, questo importo può essere ritenuto soltanto fino a quando l'assicurata non ha definitivamente lasciato la sua abitazione per un'altra sistemazione.
Va però ricordato che la nuova domanda di PC è stata formulata nell'agosto 2023 e che i suoi effetti esplicano dal 1° marzo 2023, giacché il diritto sorge il primo giorno del mese in cui è avvenuta l'ammissione in istituto (art. 12 cpv. 2 LPC). Di conseguenza, con l'entrata dell'assicurata il 2 marzo 2023 nella casa per anziani __________ di __________, il calcolo delle prestazioni complementari cambia, dovendo ora computare il costo della tassa giornaliera dell'istituto in sostituzione della locazione onerosa e quindi della pigione che l'assicurata continuava a pagare al figlio.
L'art. 10 LPC definisce chiaramente le spese riconosciute ai beneficiari di prestazioni complementari, suddividendoli in due categorie: persone che vivono a casa (cpv. 1) e persone che vivono in un istituto o in un ospedale (cpv. 2).
Per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale, quali spese il legislatore ha previsto: a) l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, b) la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie e c) in luogo della pigione, il valore locativo dell'immobile nel caso di persone che abitano un immobile di cui esse stesse sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie.
Per le persone che vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale, le spese riconosciute sono: a) la tassa giornaliera per i giorni di permanenza fatturati dall'istituto o dall'ospedale; b) un importo per le spese personali.
Infine, all'art. 10 cpv. 3 LPC il legislatore ha indicato le spese che sono riconosciute per tutte le persone (ossia quelle che vivono e non vivono in un istituto o in un ospedale), fra cui b) le spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile e d) importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Una concomitanza di queste spese (pigione e retta) è possibile soltanto per i primi tre mesi di degenza in istituto, ovvero quando la degenza non è definitiva e quindi le persone non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale come previsto dall'art. 10 cpv. 1 LPC. In tal caso, però, le spese di soggiorno in istituto vanno rimborsate all'assicurato come spese di malattia e di invalidità e non computate come retta.
L'art. 14 cpv. 1 lett. bbis LPC prevede infatti che i Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le spese comprovate di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi. Se poi il soggiorno in queste strutture dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'art. 10 cpv. 2 LPC (quindi considerando la tassa giornaliera e le spese personali), a partire dall'inizio del soggiorno.
Se, dunque, come previsto dal N. 3142.02 DPC, al momento del ricovero non è chiaro se il beneficiario di PC tornerà o meno a vivere a casa, va mantenuto il calcolo effettuato secondo le modalità previste per le persone che vivono a casa fino alla fine del terzo mese civile intero che la persona ha trascorso nell'istituto o nell'ospedale e le spese di soggiorno in istituto vanno rimborsate tramite le spese di malattia e di invalidità (v. N. 5210.01). Se poi alla scadenza dei tre mesi la persona non torna a vivere a casa, va effettuato retroattivamente all'inizio della degenza il calcolo previsto per le persone che vivono in un istituto. Il N. 3152.01 è applicabile per analogia.
Secondo il N. 3152.01 DPC, se al momento del ricovero vi è la certezza che il beneficiario di PC non tornerà più a casa, le PC vanno calcolate secondo le modalità previste per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale a partire dal momento indicato di seguito:
– Se la tassa giornaliera è fatturata per l'intero mese del ricovero in istituto, già da questo mese va effettuato il calcolo previsto per le persone che vivono in istituto.
– Se la tassa giornaliera non è fatturata per l'intero mese, fino alla fine del mese in questione va effettuato il calcolo previsto per le persone che vivono a casa. La tassa giornaliera di cui al capitolo 3.3.2 va riconosciuta addizionalmente quale spesa.
Dalla tassa giornaliera vanno dedotte le spese di vitto conformemente al N. 3415.02 (v. N. 3320.05). Dal mese successivo va effettuato il calcolo previsto per le persone che vivono in istituto.
2.8. In concreto, la Cassa di compensazione, come previsto dall'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC, per il mese di marzo 2023 ha a giusta ragione ritenuto i giorni effettivi di degenza in istituto fatturati dalla casa per anziani __________ (Fr. 84 x 30) e ha dedotto le spese di vitto (Fr. 21,50 x 30), siccome riconosciute dal computo del fabbisogno vitale previsto per le persone che vivono a casa.
Questo forfait (Fr. 20'100.-) viene ugualmente, eccezionalmente, considerato insieme alla tassa giornaliera, seppure quest'ultima non integralmente. In effetti, dal 2 al 31 marzo 2023 (doc. 1-24/60) pure la casa per anziani non ha fatturato il costo giornaliero pieno (Fr. 84.-), ma in misura ridotta (Fr. 57,60).
Dal 1° aprile 2023 in poi, è pure corretto che poiché la tassa giornaliera è stata fatturata per l'intero mese (docc. 1-32/60, 1-28/60 e 1-25/60), si debba considerare unicamente la retta intera annua dell'istituto e non più anche il fabbisogno vitale.
Quanto alla obiezione del ricorrente secondo cui era desiderio della mamma ritornare a casa propria tanto che il mobilio e gli effetti personali erano rimasti nell'abitazione di __________, anche perché era impossibile traslocarli nella camera della casa per anziani, e che quindi nelle sue spese si debba riconoscere la pigione di Fr. 12'000.- che essa ha continuato a pagare al figlio in virtù del diritto di usufrutto e di abitazione su quell'immobile, la stessa deve essere respinta.
Quando la Cassa di compensazione ha emesso la decisione formale del 10 ottobre 2023, erano ormai trascorsi oltre sette mesi dal trasferimento dell'assicurata nella casa per anziani __________ di __________. A quel momento, visto che la degenza superava i tre mesi, non era quindi più possibile definirla come temporanea. Pertanto, anche ammettendo che al momento del ricovero non vi fosse la certezza, come sostenuto dal ricorrente, che la beneficiaria di PC non sarebbe più tornata a casa - e in tal caso si deve continuare a calcolare le PC come se la persona vivesse ancora a casa fino alla fine del terzo mese rimborsando le spese di soggiorno temporaneo in istituto tramite le spese di malattia e di invalidità (art. 14 cpv. 1 lett. bbis LPC; N. 3152.02 DPC) anziché inserirle nel fabbisogno come spese riconosciute sotto forma di tassa giornaliera -, la Cassa, che ha analizzato la situazione dell'assicurata in un periodo successivo ai primi tre mesi del ricovero, a giusta ragione poteva quindi definire la degenza come durevole. Perdurando, infatti, da più di sette mesi, ad ottobre 2023 l'amministrazione ha di conseguenza correttamente calcolato le PC secondo le modalità previste per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale sin da subito (art. 10 cpv. 2 LPC), fermo restando la particolarità del primo mese in cui la tassa giornaliera non è stata fatturata per l'intero mese, visto che il soggiorno è iniziato il 2 marzo 2023 (N. 3152.01 DPC).
La circostanza che l'assicurata ha continuato a pagare l'affitto non muta la conclusione di considerare solo la tassa giornaliera.
2.9. Il ricorrente ha inoltre chiesto di considerare fra le spese della mamma i costi che essa ha dovuto assumersi anche mentre era degente dapprima in ospedale e poi in istituto, quali la fattura del giardiniere (doc. A14), i costi per i pasti a domicilio (doc. A13), le fatture dell'energia elettrica (docc. A8-A12), la tassa base per la raccolta dei rifiuti (doc. A7) e la fattura dell'ambulanza (doc. A3).
Va a questo proposito ricordato che le spese riconosciute per la prestazione complementare annua sono elencate singolarmente e in modo esaustivo nell'art. 10 LPC (DTF 147 V 441 consid. 3.3; STF 9C_149/2022 del 31 maggio 2022, consid. 6.1; STF 9C_945/2011 dell'11 luglio 2012 consid. 5.1; SVR 2011 EL Nr. 2; N. 3211.01 DPC). Questa disposizione è di diritto federale imperativo (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83), perciò non è possibile derogarvi. Di conseguenza, tutte le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non possono essere riconosciute specificatamente nel fabbisogno degli assicurati.
Tutte le spese sostenute da un assicurato, ma che non sono elencate nell'art. 10 LPC (ad esempio, il consumo di acqua e di elettricità, i costi per la ricezione della radio e della televisione, della via cavo, per i generi alimentari, i vestiti, le spese di pulizie, le spese di trasporto, le spese telefoniche, per le vacanze, il tempo libero e le imposte) fanno quindi parte del fabbisogno generale vitale. Per questo motivo, la pretesa del ricorrente di rimborsargli le spese comprovate che la mamma ha sostenuto non può quindi essere accolta.
Ad ogni modo, un rimborso di diverse fatture non sarebbe comunque dato anche perché esse concernono addirittura un periodo precedente o successivo al diritto alle prestazioni complementari di __________.
Per quanto concerne invece la fattura dell'ambulanza di Fr. 850.- per l'intervento del 10 gennaio 2023 (doc. A3), l'unica che sarebbe rimborsabile siccome ricade sotto le spese di malattia e di invalidità (art. 14 cpv. 1 lett. e LPC: i Cantoni rimborsano le spese di trasporto al più vicino luogo di cura), occorre rilevare che l'art. 15 LPC prevede che le spese di malattia e di invalidità sono rimborsate se:
a. il rimborso è fatto valere entro quindici mesi dalla fatturazione; e
b. le spese sono insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva le condizioni di cui agli artt. 4-6.
In specie, quindi, anche questa spesa non può essere riconosciuta.
Da una parte, perché nel febbraio 2025, quando il ricorrente ne ha preteso il riconoscimento, il termine per esercitare il diritto al rimborso è ampiamente decorso.
Dall'altra, poiché il costo dell'ambulanza è insorto quando l'assicurata, nel gennaio 2023, non beneficiava ancora delle prestazioni complementari.
2.10. Da quanto precede discende che dal 1° aprile al 31 ottobre 2023 la Cassa cantonale di compensazione ha correttamente inserito come spesa riconosciuta la tassa giornaliera (Fr. 30'660.-) e le spese personali (Fr. 2'280.-) e non anche la voce della pigione (Fr. 12'000.-), il cui costo l'assicurata si è comunque assunto fino al suo decesso anche se non utilizzava più l'abitazione.
È inoltre corretto che dal 1° settembre 2023, a seguito della grandinata del 25 agosto 2023, la Cassa di compensazione ha eliminato dai redditi dell'assicurata il valore locativo dell'immobile di __________ siccome è diventato totalmente inagibile, come ampiamente comprovato dalle numerose fotografie prodotte, e quindi non più fruibile né da parte dell'usufruttuaria né da terzi. L'importo di Fr. 12'000.- è stato dunque a buon diritto eliminato.
Sulla scorta delle considerazioni esposte, la decisione impugnata deve pertanto essere integralmente confermata.
2.11. La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni