|
redattrice: |
Tanja Balmelli, cancelliera |
|
segretaria: |
Stefania Cagni |
|
statuendo sul ricorso dell'11 marzo 2025 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 13 febbraio 2025 emanata da |
||
|
|
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
||
|
|
|
|
|
ritenuto in fatto
1.1. Dalla revisione avviata a fine anno 2022 (doc. 67) è emersa della sostanza immobiliare all'estero che RI 1, nato nel 1952, non ha dichiarato alla Cassa Cantonale di compensazione quando nel dicembre 2019 ha richiesto le prestazioni complementari per sé e la moglie. Raccolta la documentazione necessaria (doc. 84), con decisione del 21 giugno 2023 (doc. 104) la Cassa ha emesso una decisione di restituzione di PC (Fr. 8'811.-) dal 1° dicembre 2019 a seguito del computo di tali beni venduti ai figli, il cui prezzo da pagare è stato poi loro condonato.
1.2. L'opposizione del 6 luglio 2023 (doc. 119-1/11), non motivata a sufficienza, è stata oggetto della decisione della Cassa del 14 settembre 2023 di non entrata nel merito.
1.3. Con decisione del 15 settembre 2023 (doc. 137) la Cassa di compensazione ha ricalcolato dal 1° gennaio 2023 il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato aggiungendo i contributi personali AVS dovuti dalla moglie e computando una rinuncia alla sostanza di Fr. 185'165.-.
1.4. L'opposizione del 16 settembre 2023 (docc. 139-1/3 e 141) è stata respinta con decisione su opposizione del 18 ottobre 2023 (doc. 142-1/6), in cui la Cassa ha evidenziato che l'immobile sito a __________, venduto il 26 marzo 2019 per € 150'000.-, e la casa in Albania, venduta il 9 maggio 2019 per € 40'000.-, non erano stati dichiarati nel novembre 2019 nel formulario di richiesta delle PC. Si configurava pertanto una violazione dell'obbligo di informare e quindi una truffa (art. 146 CP), motivo per cui l'istanza di condono del 4 novembre 2023 (doc. 143) è stata respinta dall'amministrazione il 12 dicembre 2023 (doc. 150).
1.5. Il 26 aprile 2024 (doc. 153) la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurato dal 1° gennaio 2024 a seguito dell'aggiornamento del tasso di interesse sulla sostanza alienata.
1.6. Il 27 maggio 2024 (doc. 155-1/38) l'assicurato ha chiesto la cancellazione della rinuncia alla sostanza di Fr. 175'165.-, non avendo incassato alcunché dalla vendita ai figli dell'immobile sito a __________, come risulta dalla convenzione sottoscritta tra le parti (doc. 156-2/4). Il prezzo di compravendita di € 150'000.- è stato infatti compensato nella misura di € 75'000.- con il credito vantato dal figlio per avere, in sua vece, fatto fronte per dieci anni agli interessi ipotecari, mentre i restanti € 75'000.- sono stati condonati alla figlia. L'opponente ha perciò chiesto di ricalcolare sin dall'inizio il suo diritto alle PC eliminando questa posta.
1.7. A richiesta della Cassa (doc. 157), il 15 novembre 2024 (doc. 158) l'assicurato ha prodotto dei documenti per comprovare che il pagamento degli interessi ipotecari dal 2007 al 2017 è stato effettuato dal figlio, circostanza che la Cassa non ha però ritenuto sufficiente e che gli ha chiesto di ulteriormente provare con giustificativi bancari (docc. 159, 161 e 169). Ciò ha dato luogo alle prese di posizione del beneficiario del 2 (doc. 160) e dell'11 dicembre 2024 (doc. 163) come pure del 3 febbraio 2025 (doc. 172).
1.8. Con decisione su opposizione del 13 febbraio 2025 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione dell'assicurato, non avendo quest'ultimo comprovato, a mezzo di giustificativi bancari, che il pagamento degli interessi ipotecari sia stato eseguito con i soldi del figlio __________, visto che dalle attestazioni della banca creditrice non emerge nulla in tal senso.
1.9. L'11 marzo 2025 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione su opposizione e che le prestazioni complementari siano ricalcolate dal loro arrivo nel Cantone (2019) tenendo conto che il patrimonio era inferiore alla sostanza minima computabile, quindi che le PC siano ripristinate e sia loro rimborsato "tutto quanto a loro indebitamente sottratto".
Il ricorrente ha indicato di essere giunto in Italia nel 1997 e di avere comprato nel 2003 per € 147'000.- un appartamento a __________, il cui prezzo è così stato pagato: € 64'000.- in contanti e € 83'000.- finanziati con ipoteca. Gli interessi ipotecari e l’ammortamento sono stati versati fino al 31 dicembre 2006, riducendo così il debito a € 61'999,20. Non riuscendo però più a rimborsare il mutuo, dal 1° gennaio 2007, il figlio si sarebbe assunto l'onere degli interessi sino ad estinzione del mutuo, avvenuto il 30 giugno 2017, per complessivi € 75'000.-.
Con l'arrivo in Ticino a metà novembre 2019, nella richiesta di PC i coniugi hanno dichiarato di non più essere intestatari dell'appartamento di __________, avendolo venduto ai figli nel marzo 2019 per € 150'000.-, con pagamento del prezzo differito. Con convenzione del 30 settembre 2019 le parti hanno stabilito che dal prezzo di vendita dell'immobile € 75'000.- erano dovuti dal figlio __________, ma che questo importo era compensato con quanto da egli versato alla banca creditrice per conto dei genitori per gli interessi e l'ammortamento del mutuo residuo di € 62'000.-, estinto il 30 giugno 2017; l'assicurato ha invece rinunciato a recuperare i € 75'000.- dovuti dalla figlia __________, donandoglieli.
A dire del ricorrente, quindi, al loro arrivo in Ticino a fine 2019 la sostanza dei coniugi comprendeva gli averi sul conto (Fr. 907.-), il ricavo della vendita della casa in Albania (Fr. 36'000.-, pari a € 40'000.-) e il valore dell'automobile (Fr. 9'590.-). Stante una sostanza di Fr. 46'497.-, inferiore alla franchigia di Fr. 50'000.-, la sostanza computabile nel calcolo era dunque nulla.
L'assicurato ha poi fatto presente di avere sempre collaborato con il Servizio PC per l'accertamento della situazione finanziaria sin dall'arrivo in Ticino nel novembre 2019 in provenienza dal Canton Zurigo, di avere prodotto, a richiesta della Cassa, tutta la documentazione attestante che il mutuo era stato assunto dal figlio per € 75'000.- sino alla sua estinzione e che ha prodotto la dichiarazione del figlio di essersi assunto gli oneri ipotecari.
Ciò nonostante, la Cassa ha deciso che dall'attestazione della banca creditrice non risultava alcuna prova che era stato il figlio ad effettuare, per conto dei genitori, il versamento di € 75'000.-.
Il ricorrente ha al riguardo rilevato di avere chiesto al notaio di volere procedere con la donazione dell'appartamento ai due figli, ma che questi gliel'aveva sconsigliato, proponendo invece una compravendita ed in tal senso i coniugi hanno poi proceduto.
Considerati infine la sostanza, che il prezzo della compravendita è stato soluto con una compensazione e una donazione, che egli ha fatto tutto quanto possibile per dimostrare la sua situazione finanziaria e che il figlio ha provveduto al pagamento degli interessi del mutuo ipotecario dal 2007 al 2017, il suo diritto alle prestazioni complementari devrebbe essere ripristinato dal 2019.
1.10. Nella risposta del 28 marzo 2025 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere il ricorso rinviando alle spiegazioni fornite con la decisione impugnata e rilevando che nemmeno con il ricorso l'assicurato ha portato l'effettiva prova del pagamento degli interessi ipotecari da parte del figlio. La documentazione prodotta in precedenza dimostra infatti che il debito era assunto, pagato e dichiarato all'autorità fiscale italiana dal ricorrente. L'amministrazione ha infine precisato che non risulta corretto che l'assicurato abbia sempre collaborato nell'accertamento della sua situazione economica, visto che nel formulario di richiesta delle PC ha risposto negativamente alla domanda n. 59 sulla cessione di sostanza, mentre otto mesi prima v'era stata la vendita/donazione ai figli.
1.11. L'11 aprile 2025 (doc. V) l'insorgente ha ribadito e puntualizzato alcuni aspetti e in particolare che la "Banca __________, mi ha dichiarato che il mutuo ipotecario era stato definitivamente saldato il 30.06.2017, che tutte le precedenti richieste di pagamento e le relative quietanze erano state redatte a mio nome, in quanto risultavo io l'intestatario del debito ipotecario e che, considerato il tempo trascorso non intendevano aggiungere altro" (pag. 1). Inoltre, visto che la Cassa non ha ritenuto comprovato che dal 2007 al 2017 il figlio ha pagato gli interessi ipotecari, "quest'ultimo si è ricordato che in diverse occasioni il versamento degli interessi ipotecari in Banca __________, erano avvenuti alla presenza di due suoi amici che si sono dichiarati disponibili a confermarlo" e un notaio luganese ha raccolto le loro “dichiarazioni giurate” (doc. B1).
Quanto alla mancata indicazione nel formulario di richiesta delle PC di avere venduto della sostanza nel 2019 sollevata dalla Cassa, il ricorrente ha osservato di averlo compilato presso gli uffici del suo Comune con l'aiuto di una funzionaria.
E che "In quel contesto è stato convenuto superfluo indicare la vendita dell'appartamento di __________, avvenuto il 26.03.2019, in quanto la predetta vendita aveva avuto luogo in un periodo dove ero domiciliato nel Comune di ____________________ sino alla mia partenza avvenuta il 15.11.2019. Detta comunicazione, andava comunque comunicata al Comune di __________ ove ero domiciliato." (pag. 2 in alto). L'assicurato ha perciò ribadito le proprie conclusioni.
1.12. La Cassa ha osservato il 29 aprile 2025 (doc. VII) che quanto prodotto non dimostra che il pagamento degli interessi ipotecari da parte del figlio sia effettivamente avvenuto, non essendoci la relativa documentazione bancaria o postale. Quanto all'assenza di comunicazione dell'avvenuta vendita dell'appartamento in Italia, la Cassa ha evidenziato che dall'esame degli atti non risulta che la proprietà immobiliare così come la vendita sia stata comunicata al Comune di __________, prova ne è che nelle tabelle di calcolo per gli anni 2018 e 2019 - è stato beneficiario PC fino al 30 novembre 2019 - non v'era la relativa voce di calcolo. Per l'amministrazione è inoltre inverosimile che sia stato convenuto con la funzionaria ticinese di non comunicarle l'avvenuta vendita.
1.13 Con osservazioni del 14 maggio 2025 (doc. IX) il ricorrente si è riconfermato nelle proprie argomentazioni.
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è unicamente il diritto del ricorrente alle prestazioni complementari a decorrere dal 1° gennaio 2024, deciso il 26 aprile 2024. Il diritto alle PC dal 1° dicembre 2019, stabilito con la decisione di restituzione del 21 giugno 2023 (doc. 104), non può invece essere rivisto siccome definitivo, poiché contro la decisione del 14 settembre 2023 (doc. 126) della Cassa cantonale di compensazione di non entrata nel merito dell'opposizione del 6 luglio 2023 (doc. 119-1/11), ritenuta immotivata, l'assicurato non si è aggravato a questo Tribunale.
2.2. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC 1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. In virtù dell'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.
Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.
Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato degli importi previsti alle lettere a e b.
L'art. 11 cpv. 1 LPC dispone che sono computati come reddito, per ciò che qui interessa:
" b. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 30000 franchi per le persone sole, 50000 franchi per le coppie sposate e 15000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari di un immobile che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;".
Il nuovo art. 11a LPC, in vigore dal 1° gennaio 2021, disciplina la rinuncia a proventi e parti di sostanza in sostituzione dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC in essere fino al 31 dicembre 2020.
L'art. 11a cpv. 2 prevede che gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali cui l'avente diritto ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuto e senza aver ricevuto una controprestazione adeguata sono computati come reddito come se la rinuncia non fosse avvenuta.
Per l'art. 11a cpv. 3 LPC, è altresì computata una rinuncia alla sostanza se, a partire dalla nascita del diritto a una rendita per superstiti dell'AVS o a una rendita dell'AI, all'anno è stato speso, senza un valido motivo, oltre il 10% della sostanza. Se la sostanza non supera 100'000 franchi, il limite è di 10'000 franchi all'anno. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce in particolare i validi motivi.
In virtù delle Disposizioni Transitorie della modifica del 22 marzo 2019, l'art. 11a cpv. 3 LPC si applica soltanto alla sostanza spesa dopo l'entrata in vigore di questa modifica.
Secondo l'art. 17b OPC-AVS/AI,
Vi è rinuncia alla sostanza se una persona:
a. aliena parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuta e la controprestazione equivale a meno del 90 per cento del valore della prestazione; o
b. nel periodo da considerare ha speso la sostanza in misura superiore al limite consentito dall'articolo 11a capoverso 3 LPC.
Per l'art. 17c OPC-AVS/AI, l'importo della rinuncia in caso di alienazione corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione.
L'art. 17e OPC-AVS/AI regola il computo della sostanza alienata:
1 Per il calcolo delle prestazioni complementari, l'importo computabile della sostanza cui si è rinunciato secondo l'articolo 11a capoversi 2 e 3 LPC è ridotto annualmente di 10 000 franchi.
2 L'importo della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e in seguito ridotto ogni anno.
3 Per il calcolo della prestazione complementare annua è determinante l'importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione.
2.4. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, concretizzano le norme esposte.
Al N. 2512.02 DPC affermano che per il computo della sostanza va tenuto conto anche delle parti di sostanza cui la persona ha rinunciato volontariamente.
Per il N. 3443.01 DPC, la sostanza di un beneficiario di PC comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i suoi diritti personali e reali. La provenienza delle singole parti di sostanza è irrilevante.
Secondo il N. 3510.01 DPC, per principio vanno computati come redditi anche tutti i proventi e le parti di sostanza cui si è rinunciato. Nel calcolo delle PC, i proventi e le parti di sostanza cui si è rinunciato sono computati allo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato.
Inoltre, giusta il N. 3510.02 DPC, di regola, si deve presumere una rinuncia se il beneficiario di PC o una persona inclusa nel calcolo delle PC:
– ha rinunciato a proventi (v. cap. 3.5.2);
– ha alienato parti di sostanza o ha rinunciato ad avvalersi interamente di diritti contrattuali senza obbligo legale o motivi imperativi o se non è stata convenuta una controprestazione equivalente (v. cap. 3.5.3.2);
– o ha speso la sua sostanza in misura eccessiva (v. cap. 3.5.3.3).
2.5. Per determinare il diritto alle PC dal 1° gennaio 2024 la Cassa di compensazione ha in particolare ritenuto una rinuncia alla sostanza, sostenendo che nel 2019 l'assicurato ha rinunciato ad incassare il prezzo di € 150'000.- dell'immobile a __________ venduto ai figli e di € 40'000.- dell'abitazione a __________ venduta a terzi. Partendo dall'ammontare delle donazioni di Fr. 215'165.-, l'amministrazione ha dedotto Fr. 40'000.- per l'ammortamento annuo dal 2021 al 2024 previsto dall'art. 17e OPC-AVS/AI, per giungere a Fr. 175'165.- computati all'assicurato, poiché le rinunce a beni mobili o immobili non sono ammesse, fatto salvo il caso in cui vi sia una controprestazione adeguata o un obbligo legale, circostanze che essa non ha qui ritenute date.
Per l'amministrazione, l'assicurato non ha comprovato che la compensazione di € 75'000.- fra il prezzo di compravendita non incassato dal figlio e il presunto credito vantato da quest'ultimo nei di lui confronti per avere assunto in sua vece il pagamento degli interessi ipotecari dal 2007 al 2017, poggiava su valide pezze giustificative bancarie attestanti chiaramente la provenienza del denaro servito per estinguere il debito ipotecario dei genitori.
Il ricorrente ha invece sostenuto che non gli si debba imputare una rinuncia alla sostanza e quindi che la sostanza ascrivibile ammonti a Fr. 46'457.-, poiché ha debitamente comprovato, mediante tre dichiarazioni giurate, che è stato il figlio, dal 2007 al 2017, a provvedere personalmente all'estinzione del suo debito ipotecario gravante sull'immobile di __________.
2.6. La definizione contemplata all'art. 11a cpv. 2 LPC concretizza la giurisprudenza sviluppata sull'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC e, fino al 31 dicembre 2007, sull'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC, secondo cui i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato sono computati come reddito. I principi che ne sono stati tratti rimangono perciò sostanzialmente applicabili anche dopo il 1° gennaio 2021.
Occorre così ricordare che la LPC stabilisce un principio cardine per cui, ai fini del calcolo della prestazione complementare, sono considerati solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I-1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a precisi limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 140 V 267; DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 122 V 394 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).
In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11a cpv. 2 LPC (art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC).
Con STFA P 19/04 del 17 agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).
Gli autori Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 631 pag. 244, riportano degli esempi tratti dalla prassi e dalla giurisprudenza in cui si computa una rinuncia di sostanza a seguito di un'alienazione:
- liberalità e donazioni
- contributi di mantenimento di familiari ai sensi dell'art. 328 CC
- sostegno finanziario ai figli maggiorenni che non rientra nell'art. 277 cpv. 2 CC
- contributi di mantenimento di parenti o terzi che vanno oltre la garanzia del livello del minimo vitale previsto dalla legge sull'assistenza sociale
- giochi in denaro come lotterie, casinò e poker
- beni che sono stati investiti con alto rischio
- concessione di un prestito a terzi, se fin dall'inizio vi sono concreti indizi che il rimborso è a rischio, per esempio in precedenza il mutuatario non ha rimborsato un prestito
- chi accetta senza motivo una suddivisione dell'eredità particolarmente sfavorevole
- chi successivamente rimborsa beni a dei parenti per dei servizi di assistenza forniti, anche se non è stato pattuito alcun corrispettivo e nemmeno era d'uso.
Lo scopo dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è quindi limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un "controllo dello stile di vita" dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/ Koch, op. cit., N. 625 pag. 243).
Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Carigiet/ Koch, op. cit., N. 624 pag. 243 e nota 773 pag. 243). Il sistema delle prestazioni complementari si basa sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa.
Questi concetti sono stati nuovamente ribaditi nella DTF 146 V 306, pubblicata anche in SVR 2020 EL Nr. 10, dove il Tribunale federale ha riconosciuto che il principio del non controllare lo stile di vita è messo sempre più frequentemente in discussione e che lo è pure nella riforma della LPC la cui entrata in vigore, a quel momento prevista - e così è stato - per il 1° gennaio 2021, non poteva però essere anticipata (in particolare art. 11a nLPC).
Va ancora ricordato che il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289; DTF 105 V 84; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002; Carigiet/Koch, op. cit., N. 633, pagg. 245 e 246).
Inoltre, per la valutazione della rinuncia è determinante la legislazione in vigore al momento della richiesta delle prestazioni e non al momento della rinuncia, trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b = Pratique VSI 1994 pag. 289; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.3; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003, consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001, consid. 2c.
Per la valutazione della sostanza alienata e di qualsiasi controprestazione ci si deve per contro porre al momento dell'alienazione. Questo momento di valutazione è importante in particolare in caso di alienazione di immobili (Carigiet/Koch, op. cit., N. 634, pag. 246).
2.7. Nel gennaio 2003 (doc. 155-9/38) il ricorrente e sua moglie hanno acquistato un immobile a __________ per € 147'000.-, di cui € 64'000.- versati come anticipo dagli acquirenti ai venditori, mentre € 83'000.- sono stati pagati mediante accensione di un mutuo bancario.
Secondo il promemoria del 5 novembre 2024 (doc. 158-3/14) allestito dai coniugi RI 1, questi avrebbero versato alla banca dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006 € 21'000,79 per gli interessi ipotecari e gli ammortamenti, riducendo il debito ipotecario a € 61'999,21. Dopodiché, non riuscendo più a farvi fronte, essi avrebbero chiesto al figlio __________ di farsene carico in loro vece. Questi, dal 1° gennaio 2007 fino all'estinzione del debito il 30 giugno 2017, avrebbe versato alla banca creditrice l'importo di € 75'000.-, di cui € 13'000,79 per gli interessi passivi e € 61'999,21 per gli ammortamenti.
In quell'occasione gli assicurati hanno inoltre affermato:
" In merito alla richiesta di documentazione relativa agli interessi versati da parte di __________, l'istituto bancario __________ ha eccepito che qualsiasi documento può essere rilasciato solo a partire dal 01 gennaio 2015 e che a partire da quella data non è in grado di precisare chi ha versato gli interessi e gli ammortamenti fino a completa l'estensione del debito ipotecario, in quanto, gli unici intestatari del conto sono stati i coniugi RI 1 e __________ e non importa chi ha versato gli interessi e gli ammortamenti le ricevute di accredito sono state sempre intestate ai predetti coniugi.".
La Cassa di compensazione ha più volte informato l'assicurato che la documentazione bancaria trasmessale non era sufficiente per certificare che era stato il figlio ad assumersi il suo debito ipotecario, non risultando alcun giustificativo bancario che questi aveva effettuato con il proprio patrimonio i pagamenti degli interessi e degli ammortamenti.
Il ricorrente ha quindi cercato di comprovare questa circostanza mediante tre dichiarazioni giurate, che un notaio luganese ha raccolto.
Nella prima, resa il 5 novembre 2024 (doc. 158-2/14), il figlio __________ ha dichiarato di avere sottoscritto il 30 novembre 2019 una convenzione con i propri genitori in cui ha confermato di "aver personalmente provveduto a pagare gli interessi e gli ammortamenti gravanti sul mutuo originario di EUR 83'000.00 iscritto in data 30.01.2003 sull'appartamento di via __________, a suo tempo intestato ai miei genitori RI 1 e __________, sino all'estinzione del mutuo stesso". Inoltre, egli ha confermato quanto già scritto nel predetto promemoria, ovvero di avere pagato dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2017 sul residuo mutuo ipotecario gli ammontari di € 13'000,79 per gli interessi e di € 61'999,21 per gli ammortamenti, per un totale di € 75'000.-.
La seconda e la terza dichiarazione, raccolte in un'unica dichiarazione giurata del 9 aprile 2025 (doc. B1), sono state rese da due amici di lunga data e quasi coetanei del figlio del ricorrente, domiciliati in Italia, i quali si sono così espressi:
" (…) Quali suoi amici lo abbiamo accompagnato più volte presso la Banca __________, dove versava personalmente le rate semestrali del mutuo ipotecario gravante sull'appartamento di via __________, di proprietà dei suoi genitori.
Possiamo inoltre dichiarare che alla nostra presenza il nostro amico __________ ha sempre insistito che le ricevute di pagamento venissero intestate a lui in quanto effettuava personalmente i versamenti dovuti, ma i funzionari della Banca gli hanno sempre risposto che le ricevute bancarie, così come risultava dalle loro richieste di pagamento, andavano intestate unicamente al titolare del conto bancario ipotecario signor RI 1, padre di __________. (…).".
In effetti, le certificazioni bancarie prodotte agli atti della Cassa per gli anni dal 2008 al 2017 (docc. 102-10/135 - 102-19/135) indicano unicamente, ogni anno, quanto è stato corrisposto per gli interessi passivi e per il rimborso del capitale come pure a quanto ammontava il debito residuo al 31 dicembre, oltre che "Il finanziamento risulta intestato a: RI 1, __________".
Non v'è dunque alcuna indicazione sull'identità del pagatore.
Nemmeno gli estratti conto bancari possono essere di aiuto.
Nell'estratto conto del 2008 vi sono diversi versamenti di alcune centinaia di euro con causale "VERS.CONTANTI/ASS. PROPRIA DIPEN./ASS.CIRC.PROPRIO IST." e al 31 dicembre l'addebito di € 4'364,10 per il pagamento della rata n. 12 (doc. 102-122/135).
Nell'ottobre 2009 il conto del ricorrente è stato accreditato di € 1'000.- ("VERSAMENTO CONTANTI/ASSEGNI S.SA") e il 31 dicembre è stato addebitato di € 3'251,21 per il pagamento della rata n. 14 del mutuo ipotecario (doc. 102-115/135).
Per l'anno 2010 sono stati addebitati dal conto dell'assicurato per la rata n. 16 del mutuo ipotecario € 3'220,43 (doc. 102-108/135). Il 22 v'è stato il versamento di € 1'100.- (VERS.CONTANTI/ASS. PROPRIA DIPEN./ASS.CIRC.PROPRIO IST.) e poi il 30 dicembre 2011 l'incasso della rata n. 18 di € 3'443,64 addebitata sul conto dell'assicurato (doc. 102-101/135).
A inizio dicembre 2012 si rileva il versamento di € 400.- (VERS. CONTANTI/ASS.PROPRIA DIPEN./ASS.CIRC.PROPRIO IST.) e poi il 31 il pagamento della rata n. 20 di € 3'329,31 per il mutuo, importo che è stato dedotto dal conto (doc. 102-93/135).
Dall'estratto del 2013 (doc. 102-85/135) si constata il versamento di € 500.- il 10 dicembre (VERS.CONTANTI/ASS.PROPRIA DIPEN./ ASS.CIRC.PROPRIO IST.) e il 31 dicembre il pagamento della rata n. 22 di € 3'308,44 del mutuo ipotecario.
Nel 2014 risulta un versamento in contanti (VERS.CONTANTI/ ASS.PROPRIA DIPEN./ASS.CIRC.PROPRIO IST.) di € 3'500.- due giorni prima dell'addebito della rata n. 24 di € 3'396,17.
L'estratto conto dell'anno 2015 indica al 31 dicembre il pagamento della rata n. 26 di € 3'471,03 del mutuo ipotecario, composto di € 3'386,28 di capitale e di € 84,74 di interessi.
Qualche giorno prima v'era stato il versamento sul conto di € 1'000.- e di € 2'000.- e a metà mese di altri € 2'000.- ("VERS. CONTANTI/ASS.PROPRIA DIPEN./ASS.CIRC. PROPRIO IST.").
Per l'anno 2016 (doc. 102-58/135), il 30 dicembre è stata addebitata la rata n. 28 di € 3'570,01 del mutuo ipotecario, con la specifica che € 3'530.- erano la quota capitale e € 40,01 la quota interessi. A metà mese vi sono stati dei versamenti in contanti ("VERSAMENTO CONTANTI") di € 2'000.- e di € 6'000.-.
2.8. Da quanto precede discende che in assenza di validi giustificativi bancari che comprovino che dal 2007 al 2017 __________ ha effettuato il pagamento delle rate del mutuo ipotecario acceso dai genitori nel 2000 per far fronte all'acquisto dell'immobile di __________, non è possibile ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che tali versamenti siano avvenuti con i soldi provenienti dal patrimonio del figlio. Questi, infatti, non è stato in grado di comprovare delle uscite equivalenti dai propri conti bancari. Di conseguenza, le dichiarazioni dell'interessato e dei due suoi amici non esplicano alcun effetto in assenza di pezze giustificative che le suffraghino e le rendano verosimili.
Quand'anche si avallasse la tesi secondo cui il figlio del ricorrente si sarebbe assunto il debito dei genitori pagando in contanti le rate del mutuo ipotecario, non è però realistico che nell'arco di dieci anni non vi sia nemmeno un giustificativo bancario/postale a comprova del prelevamento, dai suoi conti bancari o postali, del corrispondente importo che poi avrebbe riversato sul conto bancario del padre, affinché quest'ultimo disponesse della liquidità necessaria per far fronte al pagamento semestrale delle rate mediante addebito diretto.
Nemmeno sono stati apportati dei giustificativi comprovanti che la persona che ha effettuato i versamenti in contanti sul conto dell'insorgente sia stato suo figlio, indicazione, di chi effettua il versamento, che viene invece di principio iscritta sulle pezze giustificative rilasciate dagli istituti creditori.
Inoltre, anche laddove i versamenti sono avvenuti con la causale "VERS.CONTANTI/ASS.PROPRIA DIPEN./ASS.CIRC.PROPRIO IST.", non è però stata chiarita, sempre mediante dei documenti, la provenienza del denaro accreditato sul conto dell'assicurato.
Di nessun aiuto è poi la documentazione dell'istituto bancario italiano che l'assicurato ha prodotto alla Cassa il 3 febbraio 2025 (doc. 172) in risposta alla sua richiesta del 17 gennaio 2025 (doc. 171-2/2) di voler indicare "la data di inizio del predetto mutuo l'avvenuto pagamento degli interessi e delle quote di capitale versate nel periodo intermedio nonché la data di conclusione del rapporto intercorso o l'ammontare del versamento effettuato per l'estinzione del predetto mutuo ipotecario.". Questa lettera, direttamente indirizzata alla banca, fa seguito allo scritto dell'8 gennaio 2025 (doc. 171-1/2) della Cassa di compensazione di voler produrre "la prova o meno del pagamento degli interessi ipotecari".
Sennonché, il documento bancario del 26 giugno 2017 (doc. 172-2/7) attestante la situazione del finanziamento, stipulato il 7 dicembre 2000 ed erogato il 17 dicembre 2002, con rimborso in trenta rate semestrali con modalità di addebito su conto corrente interno, che a quel momento non aveva più rate residue da incassare, non dà in alcun modo soddisfazione alla richiesta della Cassa di comprovare l'origine dei pagamenti del mutuo ipotecario rispettivamente dei versamenti sul conto corrente dell'assicurato.
Così neppure gli allegati "quietanza di pagamento" del 26 giugno 2017 (doc. 172-4/7) e "conteggio di estinzione anticipata totale" di pari data (doc. 172-5/7), che indicano soltanto trattarsi di un finanziamento di un mutuo ipotecario per 30 anni con intestatari il ricorrente e la moglie e con un residuo di capitale di zero euro, dato l'ultimo incasso di poco più di € 7'300.- per l'estinzione.
In tali circostanze, non avendo l'insorgente apportato pezze giustificative valide a supporto delle sue affermazioni, di quelle del figlio e dei suoi amici, secondo cui era __________ a saldare le rate del mutuo dei genitori, si deve concludere che il ricorrente non è riuscito a comprovare, neppure interpellando la propria banca, che il figlio gli si è sostituito come debitore ipotecario.
Di conseguenza, la convenzione del 30 novembre 2019 (doc. 156-2/4) sottoscritta fra l'assicurato e sua moglie in qualità di venditori con i loro due figli operanti come acquirenti, secondo cui il prezzo di compravendita di € 75'000.- che il figlio avrebbe dovuto pagare ai genitori per l'immobile in Italia veniva compensato con il credito che __________ vantava nei di loro confronti per essersi assunto per dieci anni il pagamento degli interessi ipotecari e degli ammortamenti relativi a questo immobile in luogo degli stipulanti del credito, dal profilo del diritto sulle prestazioni complementari non costituisce una controprestazione adeguata ai sensi dell'art. 11a cpv. 2 LPC.
Si deve pertanto ritenere che il fatto che l'assicurato non ha preteso dall'acquirente il versamento del prezzo di € 75'000.- per l'acquisto della metà del suo appartamento costituisce una rinuncia alla sostanza.
2.9. Medesima conclusione va tratta nei confronti degli altri € 75'000.- che l'assicurato avrebbe dovuto ottenere dalla figlia per la vendita dell'altra metà dell'abitazione familiare di __________.
Nella summenzionata convenzione le parti hanno verbalizzato che "Per quanto concerne il prezzo di euro 75'000.00 dovuto dalla figlia __________, quest'ultima chiede ai genitori di volerci rinunciare non avendo purtroppo alcuna possibilità di versarlo. Considerata l'impossibilità di riceverlo i genitori RI 1 e __________ decidono di rinunciare nei confronti della figlia __________ al predetto loro credito di Sfr. 75'000.00 effettuando a favore di quest'ultima la donazione per lo stesso importo, donazione che con la firma sul presente atto viene accettata dalla figlia __________ con preventivo accordo del fratello __________.".
È quindi indubbio che si è trattato di una donazione senza controprestazione e che dunque la sostanza che l'avente diritto ha rinunciato a incassare deve essere computata come reddito come se la rinuncia non fosse avvenuta (art. 11a cpv. 2 LPC).
2.10. Anche la vendita dell'abitazione in Albania, avvenuta il 9 maggio 2019 (doc. 102-5/135) per l'importo di € 40'000.-, segue la stessa sorte, visto che il prezzo di compravendita è stato accreditato dall'assicurato sul conto del figlio con la specifica causale, tradotta dall'albanese, di "assistenza finanziaria al figlio per l'acquisto di una casa in Italia" (docc. 77-4/5 e 77-5/5), come peraltro è espressamente indicato a mano sul giustificativo bancario: "Soldi vendita donati al figlio".
Trattandosi dunque manifestamente di una donazione al figlio avvenuta senza alcuna controprestazione adeguata, anche questo importo deve essere computato nei redditi del ricorrente a titolo di rinuncia alla sostanza ai sensi dell'art. 11a cpv. 2 LPC.
2.11. Stando così le cose, è corretto che la Cassa cantonale di compensazione ha computato nei redditi del ricorrente l'intera sostanza estera a cui egli ha rinunciato nel 2019, tenendo conto dell'ammortamento annuo secondo l'art. 17e OPC-AVS/AI.
La decisione impugnata deve pertanto essere confermata.
La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni