Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
33.2026.20

 

IR/sc

Lugano

24 giugno 2026   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

Giudice Ivano Ranzanici, PhD

 

 

 

 

segretaria:

 

 

Stefania Cagni

 

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2026 formulato da

 

 

RI1, ______

rappr. da: RA1, ______

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 9 aprile 2026 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari (restituzione di prestazioni indebitamente ricevute)

 

 

 

 

 

considerato                 in fatto

 

                            A.  RI1 (ricorrente o assicurato qui di seguito), nato nel 1947, già operaio, domiciliato a ______, ha domandato, nell’agosto 2012, di essere posto al beneficio di prestazioni complementari (prestazioni o PC qui di seguito) indicando di essere coniugato con ______, 1944, e – alle domande relative alle condizioni economiche – specificando di essere stato posto al beneficio di una rendita versata dalla Cassa _______ e di disporre di averi (LR, ccp/ccb) per complessivi CHF 20'680 oltre all’avere su di un conto di libero passaggio. Alle domande relative alla proprietà rispettivamente alla disponibilità di beni immobili (domanda n. 44 e 44.02) l’assicurato ha risposto negativamente. Alla richiesta di prestazioni l’assicurato ha prodotto la copia della decisione di tassazione dell’UT di ______ del 4 aprile 2012 relativa al 2011 da cui non emergono immobili ma unicamente, a livello della sostanza, il capitale indicato in precedenza (doc. 1).

                                  Con decisione del 3 ottobre 2012 (doc. 2 a 5) la Cassa ha posto il signor RI1, unitamente alla moglie, al beneficio delle PC per l’importo di CHF 9'888 relativi all’accredito forfettario per i premi di cassa malati (LAMal). La PC è stata confermata, con gli importi aggiornati all’aumento dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie, il 28 dicembre 2012 con riferimento all’anno (2013) entrante (doc. 8 e 9), così come il successivo 30 dicembre 2013 per l’entrante 2014 (doc. 11e 12), il 1° gennaio 2015 (doc. 13e 14) ed il 18 dicembre 2015 per l’entrante 2016 (doc. 15 e 16).

 

                            B.  Il diritto alle PC dell’assicurato è stato sottoposto a revisione il 4 marzo 2016 (doc. 18) ed al signor RI1 è stato chiesto di compilare il relativo modulo, ritornato alla Cassa il 18 marzo successivo (doc. 18 e 19). Nuovamente, alla domanda tesa a conoscere l’entità della sostanza posseduta, l’assicurato ha lasciato in bianco la risposta relativa alla sostanza immobiliare mentre ha indicato l’entità della sostanza mobiliare posseduta (comprovata da documenti allegati). A sostegno di tali indicazioni il beneficiario ha prodotto alla Cassa la decisione di tassazione 2014 (doc. 21), emessa il 6 maggio 2015; da cui non merge sostanza immobiliare ma unicamente capitale a risparmio (doc. 19-4/9). Il 24 luglio 2016 la Cassa ha emesso una decisione con cui ha posto il signor RI1 al beneficio di PC (premio LAMal CHF 904 e rendita CHF 407, per un totale quindi di CHF 1'311 mensili) dal 1. marzo 2016, versandogli arretrati per CHF 2'035 (doc. 22).

 

                                  Il 10 dicembre 2026 (doc. 23) la PC è stata confermata con il valore del premio aggiornato per l’anno entrante (2017), così come il successivo 11 dicembre 2017 per l’entrante 2018 (doc. 26).

 

                            C.  Il diritto alle PC è stato sottoposto ad ulteriore revisione siccome la Cassa ha saputo della convivenza dell’assicurato e di sua moglie con il nipote (doc. 27). Le PC sono state fissate (il 5 febbraio 2018, doc. 29) in complessivi CHF 1'072 (di cui CHF 998 per il premio LAMal), il 28 febbraio 2018 la Cassa ha rettificato il calcolo (doc. 34) aumentando l’importo della rendita a CHF 230 oltre al premio LAMal di CHF 998.

 

                                  La cifra è stata confermata, con rettifica dell’importo dell’assicurazione malattie (doc. 36), per l’anno entrante (2019) con decisione del 17 dicembre 2018 seguita da una correzione il 28 febbraio 2019 con aumento dell’importo complessivo a CHF 1'300 mensili (doc. 39).

                            D.  Il 2 agosto 2019 il diritto alle PC di RI1 è stato sottoposto a nuova revisione (doc 40). L’assicurato ha ricevuto un sollecito prima ed una ingiunzione poi prima di consegnare il modulo trasmessogli. Nel frattempo, la Cassa ha stabilito il diritto alle PC per l’entrante 2020 aumentandone l’importo a CHF 1'330 complessivi alla luce dell’aumento dei premi di cassa malati (doc. 45). Il modulo relativo alla revisione del diritto alle PC è stato ritornato alla Cassa il 17 gennaio 2020 e, nuovamente, l’assicurato ha negato il possesso o diritti su immobili confermando invece la sostanza mobiliare, nel tempo diminuita (doc. 47 pagina 1 domanda numero 8). A sostegno delle sue risposte l’assicurato ha prodotto copia della decisione di tassazione dell’UT di ______ del 9 maggio 2018 relativa all’anno 2017 (doc. 47 9/13). Con nota 2 febbraio 2020 all’incarto la Cassa ha rilevato un’anomalia dalla decisione di tassazione 2017 (doc. 49) ed il 6 aprile successivo ha scritto all’assicurato quanto segue:

 

" rileviamo che risulta avere dichiarato sostanza all’estero nella dichiarazione fiscale 2017 …(per) poter definire la pratica la invitiamo ad inviarci … copia completa dell’autodenuncia presentata al competente (UT)” (doc. 50)

 

                                  La richiesta è stata richiamata (doc. 51 del 7 ottobre 2020) ed evasa il 20 ottobre successivo mediante la produzione di copia della dichiarazione fiscale 2017 inoltrata nel marzo 2018 all’UT competente (doc. 52). Alla dichiarazione è allegato (in lingua serba e redatta in alfabeto cirillico, con traduzione in italiano) un certificato di possesso numero 1028/4 relativo a frutteti, boschi, pascoli, campi coltivati, una casa ed edificio ed una corte (doc. 52-16/25), un certificato di possesso 2179/1 relativo a campi coltivati (DOC. 52-19/25), un certificato di possesso 1028/3 relativo a foreste, pascoli, frutteti con casa ed edificio. Nelle more della procedura di revisione la Cassa _______ ha comunque confermato le PC per l’entrante 2021 aumentandole a complessivi CHF 1'352 mensili (doc. 55), importo che l’assicurato ha addirittura contestato alla luce della sostanza mobiliare effettiva (doc. 56).

 

                            E.  Alla luce della procedura conseguente all’autodenuncia fiscale dell’assicurato la Cassa gli ha domandato la produzione di specifica documentazione (doc. 57 del 10 febbraio 2021). Parte della documentazione è stata prodotta (doc 61). Al doc. 63 degli atti della Cassa è stata consegnata una valutazione dei fondi eseguita da un perito giudiziario della professione tecnica ______ cui sono allegati i certificati di possesso 1028/4 e 2179/3, il decreto di nomina dell’ing. ______ a perito statale riconosciuto, e la versione in lingua serba della valutazione e degli allegati. Dopo le necessarie verifiche eseguite dalla Cassa, l’11 novembre 2021, l’amministrazione ha ricalcolato il diritto alle PC dell’assicurato per l’anno 2021 (doc. 68 e 69), per il 2020 (doc. 81), per l’anno 2019 (dal febbraio, doc. 70), per il 2018 (doc. 71), per il mese di gennaio 2019 (doc. 72), per tutto il 2017 (doc. 73), il 2016 (doc. 74, 75 e 76), il 2014 (doc. 77) ed il 2012 (doc. 78 e 82). La Cassa Cantonale AVS AI IPG ha pure stabilito il diritto alle PC dal 1° dicembre 2021 dell’assicurato (doc. 79 e 80). Sempre l’11 novembre 2021 (doc. 83) l’amministrazione ha quindi determinato l’importo delle PC indebitamente percepite da parte del qui ricorrente domandandone la restituzione. Dal provvedimento indicato emerge come RI1 non avrebbe avuto diritto a PC nel periodo corrente dal 1° agosto 2012 sino al 29 febbraio 2016. Dal marzo 2016 egli avrebbe avuto diritto unicamente al premio forfettario dell’assicurazione malattia sino a fine 2020. Complessivamente egli è stato condannato a restituire alla Cassa l’importo complessivo ricordato nel doc. 103 2/7. A questa decisione l’assicurato si è opposto il 17 novembre 2021 (data indicata nella decisione su opposizione) segnalando la donazione dell’immobile di ______, nel 2017, alla figlia (doc. 85).

 

                             F.  Il 9 aprile 2026 la Cassa ha emesso una decisione con cui l’opposizione è stata “parzialmente accolta” alla luce della donazione alla figlia dell’assicurato dell’immobile all’estero (come alla documentazione raccolta e che qui non giova elencare in dettaglio). L’amministrazione ha quindi stabilito l’importo della restituzione come segue:

 

" (…)

-     CHF  18'963.00 a titolo di PC per il periodo dal 01.08.2012 al

             30.11.2021;

-     CHF 35'030.60 a titolo di RIPAM PC per il periodo dal 01.08.2012

             al 28.02.2016;

-     CHF 7'459.85 a titolo di spese rimborsate per il periodo 01.08.2012

             al 28.02.2016;

-     CHF 103.60 a titolo di Ripam per il periodo 01.01.2012 al

             31.07.2012.” (doc. 101-6/7)

 

                                  Questo in base ai fogli di calcolo doc. 104 a 121.

 

                                  L’8 maggio 2026 RI1, per mano del figlio RA1, ha contestato la decisione (doc. I). In particolare, l’assicurato non condivide le basi di calcolo siccome la valutazione della sostanza non terrebbe adeguatamente in considerazione la situazione “reale e concreta … in particolare l’immobile indicato non generano frutti un reddito effettivamente disponibile, anzi … la nostra situazione economica non permette comunque di far fronte alle spese ordinarie con l’aggiunta le cifre importanti emerse … chiediamo che venga rivalutato correttamente l’impatto … dell’immobile”. Il ricorrente domanda, di conseguenza, l’annullamento della decisione il riesame della procedura il ricalcolo delle prestazioni ricevute.

 

                                  La Cassa ha ricevuto l’intimazione del ricorso (doc. II del 18 maggio 2026) e si è espressa in merito con risposta del 2 giugno 2026 (doc. III) evidenziando, da un lato, erroneamente che l’opposizione sarebbe stata respinta (mentre invece l’opposizione è stata parzialmente accolta), di avere proceduto come da prassi, di avere ottenuto una valutazione ufficiale del fondo e di avere considerato tale sostanza. La Cassa non ha preso posizione sull’attesa durante 5 anni di una decisione su opposizione da parte degli assicurati, tempo che, va sin d’ora rilevato, appare del tutto inaccettabile ed ingiustificatamente lungo. All’assicurato è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di domandare l’acquisizione di nuove prove ed il 23 giugno 2026 (doc. VI) è pervenuto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni lo scritto datato 18 giugno 2026 con cui il figlio dell’assicurato, in rappresentanza del padre conferma le sua primigenie conclusioni, ribadisce il sussistere si un accertamento incompleto dei fatti, a suo avviso la decisione non considererebbe adeguatamente tutte le circostanze (redditi, sostanza, spese riconosciute e ogni altra voce determinante, senza però specificare nel dettaglio la sua contestazione indicando cifre precise che – a suo vedere – sarebbero errate), rivendica la sua buona fede siccome l’assicurato avrebbe fatto affidamento alle decisioni emanate dalla Cassa ritenendo corretto quanto versato e per avere sempre fornito informazioni veritiere e corrette. L’assicurato rivendica poi la sua condizione economica difficile ni caso di obbligo restitutivo (con il rilievo qui che il caso ha per oggetto l’obbligo restitutivo e non il condono). Copia del doc. VI è trasmessa alla Cassa in uno con la copia del presente giudizio.

 

                                  in diritto

 

                                  in ordine

 

                             1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

 

                                  Il tema qui oggetto d’analisi è l’obbligo di restituzione di PC indebitamente percepite a causa di omessa segnalazione dell’esistenza di beni fondiari esteri. Di questo tema questa Corte si è occupata in un numero notevole di casi, in merito si vedano in particolare la STCA 33.20202. 1 del 9 marzo 2020, cui è seguita la STCA 33.2022.1 relativa al medesimo assicurato emessa il 15 marzo 2022, per arrivare a più recenti giudizi tra cui le STCA 33.2026.18 del 22 giugno 2026; 33.2026.1 del 13 aprile 2026; 33.2025.15 del 5 giugno 2025, 33.2025.18 del 4 settembre 2025, 33.2025.20 del 4 settembre 2025, 33.2025.22 del 10 settembre 2025, 33.2025.23 del 20 ottobre 2025, 33.2025.24 del 20 ottobre 2025, 33.2025.25 del 26 settembre 2025, 33.2025.27 del 10 dicembre 2025, 33.2025. 30 del 26 novembre 2025 per non rimanere che ai tempi più recenti.

 

                                  La materia è nota, analizzata compiutamente dalla giurisprudenza federale e dalla dottrina in materia, la fattispecie non presenta difficoltà d’accertamento probatorio o di valutazione degli elementi probatori acquisiti agli atti per cui il presente giudizio può essere emanato monocraticamente.

 

                                  nel merito

 

                             2.  Come esposto nelle considerazioni di fatto, nel 2012, successivamente al percepimento della rendita di vecchiaia della LAVS, il ricorrente ha domandato il beneficio di prestazioni complementari. Sin da subito, e per tutto il periodo di percepimento delle PC, e meglio sino alla scoperta da parte della Cassa cantonale dell’autodenuncia implicita contenuta nella dichiarazione fiscale 2017 (allestita nel corso del 2018 e venuta a conoscenza della Cassa più tardi, come evidenziato nelle considerazioni precedenti) RI1 ha mentito e taciuto – nel rispondere alle specifiche domande poste nei moduli sottopostigli – di possedere proprietà immobiliari, come emerso in seguito alla comunicazione pervenuta alla Cassa nel febbraio 2021 relativa alla tassazione del 2017. Occorre qui decidere se, correttamente o meno, la Cassa ha imposto la restituzione delle PC calcolate e determinate come emerge dalla decisione resa su opposizione contestata.

 

                             3.  Va rammentato che le prestazioni complementari sono provvedimenti concepiti dal legislatore quale aiuto alle persone il cui fabbisogno non è coperto dall’assicurazione vecchiaia e superstiti rispettivamente dall’assicurazione invalidità (art. 112a Cost. fed.). Mediante la legge sulle prestazioni complementari del 6 ottobre 2006 (entrata in vigore il 1. gennaio 2008 in sostituzione del precedente testo legale del 19 marzo 1965), il legislatore ha previsto che Confederazione e Cantoni accordino prestazioni complementari, tese a coprire il fabbisogno esistenziale, quando le condizioni degli art. 4 - 6 LPC siano realizzate. Si annota qui che le PC non sono finanziate mediante il versamento di contributi o premi e sono pagate da Confederazione e Cantoni ed anche dai Comuni (art. 31 LALPC) mediante la fiscalità generale, in altri termini la collettività paga affinché le PC possano essere versate a chi adempie le condizioni legali.

 

                                  In base alla Legge cantonale ticinese di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LaLPC), del 23 ottobre 2007 (RL851.200), e ciò analogamente alla previgente testo legale, la domanda di PC deve essere formulata, tramite l’Agenzia AVS competente, e deve accertare lo stato di famiglia e le condizioni del reddito e di sostanza del richiedente (art. 28 LALPC), la Cassa, cui compete l’applicazione della LPC (art. 26 LALPC), può disporre dell’accesso ai dati fiscali del richiedente per verificare il diritto all’aiuto.

 

                                  Al fine di ottenere la prestazione l’assicurato deve, in base all’art. 20 dell’Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 15 gennaio 1971 (OPC-AVS/AI qui di seguito), presentare una domanda tramite il modulo ufficiale di richiesta debitamente compilato, che, analogamente a quanto impone l’art. 67 cpv. 1 OAVS, Ordinanza della Legge sull’assicurazione vecchiaia e superstiti, va inoltrato alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG, competente. Per il cpv. 2 dell’art. 20 OPC-AVS/AI il formulario di domanda deve fornire indicazioni sulle generalità e sulle condizioni di reddito e di sostanza di tutte le persone incluse nel calcolo della prestazione complementare annua.

                                  Il diritto alle PC è sottoposto ad un riesame periodico che ha per oggetto le condizioni economiche per beneficiare dellaiuto. In base all’art. 30 OPC-AVS/AI gli organi incaricati di fissare e pagare le prestazioni complementari devono riesaminare periodicamente, ma almeno ogni quattro anni, le condizioni economiche dei beneficiari.

 

                                  Per l’art. 24 OPC-AVS/AI (Obbligo di informare), la persona che ha diritto alle PC, il suo rappresentante legale o, se del caso il terzo rispettivamente ancora l’autorità a cui è versata la prestazione complementare, devono comunicare, senza ritardo, all’organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell’avente diritto. In questo senso anche il tenore dell’art. 31 cpv. 1 LPGA (Legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali) per cui l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione. A norma dell'art. 31 cpv. 2 Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA qui di seguito), qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.

 

                             4.  Per l’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. In base al capoverso 2 della norma, nella versione in vigore dal 1. gennaio 2021, il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. L'art. 3 cpv. 1 Ordinanza della legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali (OPGA qui di seguito) prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

 

                                  Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2). Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).

 

                             5.  Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318). Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative. Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando siano scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre a ritenere una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF 143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'amministrazione scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).   La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (PLÄDOYER 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]). Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; ELISABETH ESCHER, Revision und Erläuterung, in: THOMAS GEISER/PETER MÜNCH [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; RENÉ A. RHINOW/BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.

 

                                  Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

 

                                  L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179; a livello cantonale si veda, da ultimo, la STCA 33.2019.18 del 12 febbraio 2020). Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (“zweifellos unrichtig”; STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3). In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2; 9C_308/2018 del 17 agosto 2018, consid. 2.2; sentenza 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324). Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale, ma con una decisione informale presa nell’ambito della procedura semplificata di cui all’art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2. = SVR 2021 UV n. 30; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

 

                                  Come indicato non si procede invece mediante una revisione o un riesame quando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto e la prestazione sia versata in assenza di formale o informale decisione (STF 9C_684/2023 del 20 giugno 2024 = SVR 2025 IV n. 3; STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012). Il TF nella STF 9C_684/2023 consid. 5.1.2 ha indicato come:

 

" selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire d'avoir un motif de révision, de reconsidération ou de révision procédurale pour exiger la restitution de prestations qui ne reposent sur aucun fondement juridique ou, autrement dit, qui n'ont fait l'objet d'aucune décision entrée en force (cf. arrêt 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 6.4 et les références in: SVR 2010 IV n° 45 p. 141).”

 

                                  Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 147 V 167, consid. 4.2; DTF 140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 147 V 167; DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).

 

                                  Per quanto attiene il tema dell’importanza notevole (condizione posta dall’art. 53 cpv. 2 LPGA) la giurisprudenza, per una rendita dell’AI ha considerato che la possibilità di procedere ad una riconsiderazione di una rendita stabilita ad un tasso preciso può aver luogo solo laddove la differenza del grado d'invalidità rispetto alla decisione ritenuta manifestamente erronea raggiunga almeno il 5% (DTF 140 V 85 consid. 4). In merito a questi aspetti ci si riferisca alle STF 9C_633/2015 del 3 novembre 2015. In merito la dottrina (MARGIT MOSER-SZELESS, CR-LPGA, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 2018, ad art. 53 n. 83 a 86) rammenta che:

" Cette exigence n’a pas été concrétisée de manière générale par le Tribunal fédéral, selon lequel il n’est pas possible de fixer une limite quantitative généralement valable en deçà de laquelle le seuil de l’importance notable ne serait pas atteint. Selon la jurisprudence, la valeur de la prestation d’assurance sociale allouée à tort est déterminante dans la mesure où l’intérêt de l’administration à l’application correcte des normes juridiques est, en règle générale, d’autant plus réduit que sont moindres les prestations allouées à tort. C’est l’ensemble des circonstances du cas concret, dont le laps de temps qui s’est écoulé depuis le prononcé de la décision rendue à tort, qui est déterminant. Dans le cas de prestations uniques ou versées pendant une période de temps restreinte, la limite de l’importance notable se situe à quelques centaines de francs. Des montants de CHF 165.90, CHF 265.20, CHF 324.–, CHF 494.–, CHF 568.10 et CHF 606.20 n’ont pas été jugés suffisamment importants pour justifier une reconsidération, à l’inverse d’un montant de CHF 706.25 dont la restitution était demandée moins d’une année après l’octroi de la prestation. Lorsqu’il s’agit en revanche d’une prestation périodique, la condition de l’importance notable de la rectification est généralement considérée comme de toute évidence réalisée. L’importance du montant doit être appréciée en fonction non pas de chaque montant partiel (périodique) versé à tort, mais sur le montant total des prestations allouées en trop.”

 

                                  Per le PC la condizione legale è stata, come rammenta la medesima dottrina:

 

" … en quelque sorte concrétisée à l’art. 25 al. 1 let. D OPC-AVS/AI, dans la mesure où l’organe d’exécution peut renoncer à une rectification de la prestation complémentaire annuelle lorsque la modification est inférieure à CHF 120.– par an126.”

 

                                  In merito ci si riferisca alla STF 9C_321/2013 del 19 settembre 2013 consid. 4.4.

 

                             6.  In concreto la decisione formale pervenuta il 17 novembre 2021 all’assicurato con cui la Cassa ha richiesto la restituzione la restituzione delle PC, RIPAM e spese indebitamente percepite, siccome riconosciute in base ad una situazione economica non corretta poiché non completa, riesamina il diritto alle PC del ricorrente e questo a seguito dell’emersione di sostanza immobiliare dell’assicurata in territorio della Bosnia Erzegovina, fondi mai dichiarati prima della loro emersione nel febbraio/marzo 2021 all’amministrazione interessata e segnalati solo nel 2018 (tassazione 2017) all’autorità fiscale competente. La Cassa è venuta a conoscenza, come descritto, dell’esistenza di elementi di sostanza tali da determinare una significativa ed importante, a livello economico, diminuzione rispettivamente esclusione, del diritto a beneficiare di PC da parte del ricorrente. L’amministrazione ha tempestivamente reagito con l’emanazione della decisione di sua competenza pervenuta il 17 dicembre 2021 fondata su di una valutazione peritale del valore degli immobili di proprietà del ricorrente fatta allestire da un perito giudiziario in loco. L’amministrazione ha determinato un versamento indebito di prestazioni per gli importi che la decisione su opposizione riporta nel suo considerando 3 cui può essere fatto rimando. Indubbiamente le PC riconosciute durante il lungo lasso temporale ritenuto dall’amministrazione (dal 2012 al 2021) sono errate, appariva dunque rilevante porre rimedio a questa mancata considerazione di beni immobiliari nel calcolo per la fissazione delle PC e, correttamente, la Cassa ha proceduto al ricalcolo del diritto del ricorrente determinando un obbligo restitutivo. L’importo oggetto delle PC indebitamente versate è poi di tutti rilievo. Ne viene che il presupposto formale per procedere al ricalcolo che ha determinato l’obbligo di restituzione come la Cassa ha fatto è certamente dato in concreto.

 

                             7.  Come anticipato nel considerando 3 all’inizio, fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1. gennaio 2008. Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2). In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2). In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1. gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1. gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

 

                             8.  In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS o una rendita dell’invalidità. L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC). Per quanto le spese riconosciute le stesse sono determinate conformemente all'art. 10 cpv. 1 LPC. In particolare, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono in casa che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:

 

" b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a c                                                                   concorrenza del ricavo lordo dell'immobile.”

 

                                  L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera invece esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono, oltre alle rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche (comprese le rendite dell’AVS e dell’AI):

 

" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI; se l’immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un’altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell’immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza.”

 

                                  Dal 1. gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo art. 9a LPC secondo cui hanno diritto alle prestazioni complementari le persone a cui sostanza netta è inferiore agli importi seguenti: a. 100 000 franchi per le persone sole; b. 200 000 franchi per le coppie sposate e c. 50 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI. Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria non sono componenti della sostanza netta appena indicata.

 

                                  Per quanto attiene la sostanza immobiliare, occorre fare riferimento alle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024 emesse dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS qui di seguito). Per il N. 3443.01 DPC, la sostanza di un beneficiario di PC comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i suoi diritti personali e reali. La provenienza delle singole parti di sostanza è irrilevante. Dalla sostanza lorda vanno dedotti i debiti comprovati, nella misura in cui esistono effettivamente e non soltanto potenzialmente al momento determinante e se la causa giuridica e la causa dell’obbligazione sussistono. Non occorre invece che essi siano giunti a scadenza. Devono però gravare sulla sostanza economica del patrimonio. Non si può pertanto tenere conto di debiti che non derivano da crediti garantiti da pegno e il cui rimborso diventerà esigibile soltanto al momento del decesso del beneficiario di PC; di debiti derivanti da crediti prescritti; e da debiti sospesi condizionalmente, vale a dire crediti nei confronti del beneficiario di prestazioni transitorie la cui nascita dipende dal realizzarsi di un evento futuro incerto. La valutazione delle componenti computabili della sostanza deve essere effettuata secondo i principi della legislazione sull'imposta cantonale diretta nel Cantone di domicilio. Fanno stato i valori patrimoniali stabiliti dalle autorità fiscali prima dell'applicazione delle deduzioni fiscali legali (N. 3445.01 DPC).

 

                                  Secondo il N. 3445.02 DPC gli immobili e i beni fondiari vanno valutati secondo i principi della legislazione sull’imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio solo se servono da abitazione alla persona beneficiaria di PC o a un’altra persona inclusa nel calcolo delle PC (abitazioni ad uso proprio). Gli immobili e i beni fondiari che non servono da abitazione né alla persona beneficiaria di PC né a un'altra persona inclusa nel calcolo delle PC vanno computati al loro valore venale attuale (valore di mercato, N. 3445.03). Il N. 3445.04 DPC prevede che se il valore venale attuale (valore di mercato) di un immobile non è noto, può essere computata la media tra il valore ai sensi della legislazione sull'imposta cantonale diretta e il valore assicurativo, a condizione che il risultato non sia palesemente anomalo. Se l'immobile è situato all'estero, ci si può basare su una stima effettuata all'estero, se non ci si può procurare un'altra stima a costi ragionevoli (STF 9C_540/2009 del 17 settembre 2009).

 

                                  L'importo della PC annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 vLPC, ossia nel tenore in vigore sino alla fine del 2020). Secondo il nuovo art. 9 cpv. 1 LPC (vigente dal 1. gennaio 2021), l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato dei seguenti importi:

 

a. la riduzione dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;

b. il 60% dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.

 

                                  Come indicato nelle considerazioni precedenti l’art. 11 cpv. 1 LPC prescrive la modalità di computo della sostanza mobiliare ed immobiliare, dal canto suo l’art. 11a LPC disciplina la rinuncia a proventi e parti di sostanza e prevede che gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali cui l'avente diritto ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuto e senza aver ricevuto una controprestazione adeguata sono computati come reddito come se la rinuncia non fosse avvenuta (cpv. 2). È altresì computata una rinuncia alla sostanza se, a partire dalla nascita del diritto a una rendita per superstiti dell'AVS o a una rendita dell'AI, all'anno è stato speso, senza un valido motivo, oltre il 10% della sostanza. Se la sostanza non supera 100’000 franchi, il limite è di 10’000 franchi all'anno. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce in particolare i validi motivi (cpv. 3). In virtù delle Disposizioni Transitorie della modifica del 22 marzo 2019, l'art. 11a cpv. 3 nLPC si applica soltanto alla sostanza spesa dopo l'entrata in vigore della presente modifica e quindi non è applicabile al caso concreto.

 

                             9.  RI1, sin dalla sua domanda di PC nel 2012 e sino alla scoperta (emersione) nel 2021 dell’esistenza di immobili in Bosnia Erzegovina, ha ottenuto indebite prestazioni complementari, sottacendo un bene immobiliare il cui valore (e la cui redditività di cui occorre tenere conto) avrebbe inciso sul diritto alla prestazione sociale. L’assicurato ha indotto così in errore di preposti funzionari della Cassa, sottacendo loro fatti rilevanti, ma soprattutto negando (con la sottoscrizione dei moduli in cui ha fornito risposte menzognere), l’esistenza di beni immobili all’estero, inducendo questi funzionari a riconoscergli PC non corrette e superiori all’importo dovuto per legge, e quindi a commettere atti pregiudizievoli al patrimonio della Confederazione, del Cantone e del Comune.

 

                                  I moduli compilati dall’assicurato, tutti, sino all’emersione della sostanza, contengono risposte fasulle alla domanda tendente a sapere dell’esistenza o meno di sostanza immobiliare. L’assicurato ha sempre negato la circostanza e per rafforzare la sua risposta ha prodotto, sino all’anno 2020, decisioni di tassazione in cui non compariva alcun bene immobile. Indubbiamente l’assicurato ha fornito all’amministrazione risposte ingannevoli siccome menzognere perché neganti l’esistenza di sostanza immobiliare di sua proprietà. Tali risposte sono consistite in tratti di penna nella finca riservata alla risposta alla questione, rispettivamente la medesima finca è stata lasciata in bianco come a dire che non vi era nulla da dichiarare in merito. Il fatto che la sostanza immobiliare fosse all’estero ed anche se colà fosse sussistito un obbligo contributivo di natura fiscale non cambia nulla nell’obbligo del qui ricorrente di dovere indicare i suoi immobili e questo siccome sempre esplicitamente richiesto nei moduli.

 

                           10.  Il ricorrente domanda un ricalcolo delle PC e una nuova determinazione dell’obbligo restitutivo contestando sostanzialmente i valori posti dalla Cassa alla base delle sue determinazioni e contestando il reddito generato dall’immobile all’estero (da ultimo con il doc. VI). La contestazione è del tutto generica. Domandare al Tribunale di operare una verifica delle “circostanze personali, economiche e amministrative che hanno caratterizzato il periodo considerato” rispettivamente la contestazione del calcolo chiedendo che “riesaminati dettagliatamente tutti gli elementi presi in considerazione per la determinazione delle prestazioni complementari, inclusi redditi, sostanza, spese  … e ogni altra voce determinante” significa semplicemente porre sulla spalle del Tribunale l’onere di cercare argomenti e mezzi di prova la cui indicazione spetta all’assicurato cui è imposto un obbligo di collaborazione e di indicazione di dettaglio degli elementi che contesta.

 

Per quanto emerga dagli atti prodotti dalla Cassa l’amministrazione ha determinato, per gli anni d’interesse, l’incidenza della sostanza taciuta dal ricorrente, computandola e riconsiderando i calcoli partendo dai dati immutati ed aggiungendo sia la quota di sostanza sia la sua redditività. A proposito di quest’ultima il ricorrente sembra contestare il computo di un valore di reddito. In merito basti qui rinviare alla STCA 33.2025.22 del 10 settembre 2025 dove in particolare è stato ritenuto che il reddito non deve essere necessariamente conseguito bastando il fatto che sia conseguibile. La determinazione del medesimo avviene in base ai principi detti dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d’Appello (CDT 80.2015.225 pubblicata in RtiD I-2018 n. 4t, si vedano anche CDT 80.2023.223 del 16 agosto 2024, consid. 3.3. che richiama la STF 9C_646/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 8.2) come si dirà ancora più avanti. Correttamente la Cassa ha pure dedotto le spese che il fisco riconosce per la manutenzione degli immobili. L’agire della Cassa non presta il fianco a critiche.

 

                           11.  Per quel che attiene al valore degli immobili l’amministrazione ha acquisito agli atti, come descritto in dettaglio nelle considerazioni di fatto, una valutazione da parte dell’ing. ______ che, come descrive il doc. 63-11/24 è “laureato in ingegneria civile” ed è stato nominato dalla repubblica serba a ______, il 19 maggio 2021, quale perito nella professione “edile architettonica per il periodo di 6 anni … iscritto nel Registro dei periti”.

 

                                  Incaricato dell’erezione di una perizia di valutazione dei beni immobili evidenziati agli atti è quindi un tecnico, formato, ufficialmente delegato al compito che gli è stato affidato. Non solo. La sua valutazione appare coerente, scevra da contraddizioni quindi, e motivata adeguatamente, accompagnata da una serie di fotografie. L’importo determinato per il valore dei beni in Bosnia Erzegovina del ricorrente motivato adeguatamente, laddove (a titolo esemplativo) il perito qualifica in diverse classi i fondi, in particolare frutteti e boschi, fornisce una descrizione dettagliata di localizzazione e superficie, e quantifica in maniera coerente i valori dei fondi e dell’immobile considerando la loro qualifica, da un lato, e la loro estensione dall’altro.

 

                                  A questa valutazione non ne è accostata altra, con diverso risultato e che si confronti con quella del perito giudiziario autorizzato dallo Stato del luogo dei beni immobiliari. Il ricorrente si limita a sostenere che la situazione reale dei fondi non sia stata ritenuta in maniera conforme da parte del perito, ma la contestazione non è argomentata, motivata e neppure giustificata in alcun modo. La stessa non può essere quindi condivisa.

 

                           12.  Il ricorrente contesta, come indicato, la redditività dei beni immobili siti in Bosnia Erzegovina, indicando unicamente che non è generato reddito e lascia intendere che sussistano costi. Il tema della redditività dei fondi esteri e della determinazione di tali redditi è stato oggetto di diversi giudizi di questa Corte, si vedano in particolare le STCA 33.2018.2-3 e 33.2025.22 del 10 settembre 2025 che richiama a sua volta la giurisprudenza della CDT (CDT 80.2015.225 pubblicata in RtiD I-2018 n. 4t, si vedano anche CDT 80.2023.223 del 16 agosto 2024, consid. 3.3. che richiama la STF 9C_646/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 8.2). Come detto il reddito deve essere conseguibile e non deve essere necessariamente essere conseguito, non ottenendo dalla casa una pigione non si può semplicemente escludere l’importo considerato. Va considerata invece la possibilità di porre a reddito tutti i fondi recensiti e valutati dal perito. Se una messa a reddito non avviene la stessa costituisce una rinuncia che non può favorire un assicurato. In concreto la lamentela del ricorrente non è sorretta da una specifica motivazione, dettagliata, supportata da elementi probatori concreti tali da revocare in dubbio il procedere dell’amministrazione. La critica non può essere quindi recepita.

 

                           13.  Nelle sue argomentazioni (in particolare nel doc. VI) il ricorrente invoca la violazione della sua buona fede siccome egli avrebbe fatto affidamento alle decisioni della Cassa ritenendo corretto quanto versato. Anche questo argomento non può essere seguito.

 

                                  Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti: si tratta di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità; l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate; l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze; l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta; l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole; la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data; l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della buona fede (cfr. STF 9C_29/2022 del 6 dicembre 2022 c. 4.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 c. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 c. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 c. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 c. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 c. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 c. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 c. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 c. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 c. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 c. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 c. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 c. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 c. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, c. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

                                  La tutela della buona fede non presuppone però sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione sbagliata. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato determinate aspettative (STF 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022, c. 4.4.2). In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 c. 4.1.; RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 c. 4b). L’assenza di informazioni in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 c. 5).

 

                                  In concreto l’esponente invoca apoditticamente una violazione della sua buona fede ma non si confronta con il tema, non espone in quale occasione la Cassa avrebbe garantito una prestazione e come, non indica poi in che misura le ulteriori condizioni poste dalla giurisprudenza siano in concreto realizzate. Quand’anche l’amministrazione avesse continuato a versare una PC nonostante fosse stata debitamente informata di nuovi fatti che modificavano o annullavano il diritto a percepirla (ciò che in concreto non è dato), l’assicurato non potrebbe invocare la sua buona fede. Ci si riferisca qui alla STF 264/2024 del 14 novembre 2024. In quella fattispecie la Cassa, per un errore proprio, aveva continuato a versare PC non dovute, consapevole dell’errore siccome informata dall’assicurato medesimo, ad una persona e ciò per diversi mesi e per importi anche rilevanti, versamento che non ha fondato, per l’Alta Corte, la buona fede dell’assicurato.

 

Il fatto di avere sempre, come sostiene il doc. VI, “agito in buona fede e non ho mai fornito informazioni false”, non è assolutamente vero. Sin dalla domanda di PC, alla domanda circa il possesso o la disponibilità di beni immobili l’assicurato ha mentito negando la circostanza (alle domande 44 e 44.02 del modulo di richiesta l’assicurato ha risposto negativamente tracciando una riga negando così di possedere immobili all’estero, contrariamente al vero).

 

Al punto D. del doc. VI RI1 fa riferimento alla propria situazione economica e alle conseguenze dell’eventuale restituzione. Il tema non è di pregio. Si è detto che, se imposto l’obbligo restitutivo, l’assicurato può domandare il condono. Una domanda di condono nelle more della procedura avente per oggetto l’obbligo restitutivo è prematura. In questo senso l’aspetto dell’onere gravoso della restituzione è quindi prematuro e non può essere oggetto d’esame in questa sede.

 

                           14.  Anche se il ricorrente non contesta questo aspetto, occorre qui esaminare brevemente il tema della retroattività della decisione della Cassa. L’amministrazione, infatti, risale al 2012 con la sua decisione di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite. Occorre qui esaminare se si possa ritenere il termine della prescrizione più lungo rispetto a quello legale di cinque anni.

 

                                  In altri termini occorre qui esaminare se il comportamento dell’assicurato possa essere ritenuto quale penalmente rilevante e quindi giustificate un termine di prescrizione più lungo rispetto al termine di 5 anni come prevede la legge.

 

                                  L’art. 25 cpv. 2 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingua tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. Occorre verificare se l’agire di RI1 sia costitutivo del reato di truffa.

 

                                  Il tema posto all’esame di questa Corte è stato oggetto, nel recente passato, di diversi giudizi. Vanno qui evocati in particolare le STCA 33.2025.20 del 4 settembre 2025, 33.2023.34 del 18 marzo 2024, 33.20230.12 del 25 settembre 2023, 33.2021.17 del 21 febbraio 2022; 33.2021.1-2 del 9 marzo 2020 e 33.2020.11 del 29 maggio 2020 (senza citare le numerose sentenze in materia di condono conseguenti a riprese operate dalla Cassa a seguito di emergenza di sostanza mai dichiarata in precedenza, ricordando comunque le recenti STCA 33.2025.20 del 4 settembre 2025 e la STCA 33.2025.6 del 12 maggio 2025). Anche in quei casi il tema era quello dell’emersione di sostanza (immobiliare perlopiù) mai dichiarata in precedenza ed oggetto di nuovi calcoli da parte della Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG.

 

                                  Come descritto nelle considerazioni di fatto l’assicurato ha sempre taciuto l’esistenza di immobili all’estero ed ha sempre compilato i moduli a lui richiesti mentendo sull’esistenza di sostanza immobiliare estera. Questo agire va sussunto, come si dirà meglio più avanti, al reato di truffa (art. 146 CP), reato commesso mediante inganno che questa Corte ritiene astuto dall’agosto 2012 (momento della domanda di PC) sino all’ultima revisione che precede quella del febbraio 2021, e che comporta (in quanto crimine) una prescrizione di 15 anni dell’azione penale (art. 97 cpv. 1 lett. b CPS). L’inganno astuto è venuto meno quando la Cassa ha accertato l’esistenza di sostanza immobiliare estera dopo la produzione da parte del signor RI1 della decisione fiscale relativa all’anno 2017, e questo nel febbraio 2021.

 

                                  Il tema della prescrizione penale nell’ambito dell’emersione di sostanza mai dichiarata in precedenza è stato oggetto, nel recente passato, di diversi giudizi da parte di questo Tribunale (cfr. STCA 33.2025.20 del 4 settembre 2025; 33.2023.34 del 18 marzo 2024, 33.2023.12 del 25 settembre 2023; 33.2021.17 del 21 febbraio 2022; 33.2021.1-2 del 9 marzo 2020 e 33.2020.11 del 29 maggio 2020; in ambito di condono cfr. la STCA 33.2025.6 del 12 maggio 2025). Nelle citate sentenze di questa Corte è stato rammentato che, in base all’art. 28 cpv. 2 LPGA, chi postula prestazioni assicurativo sociali deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti, stabilire le prestazioni assicurative e far valere il diritto di regresso. Per richiedere le PC “la persona che vuol far valere il diritto … deve presentare una domanda tramite il modulo ufficiale. L’articolo 67 capoverso 1 OAVS è applicabile per analogia” (art. 20 OPC-AVS/AI). Il formulario di domanda deve dare indicazioni sulle generalità e sulle condizioni di reddito e di sostanza di tutte le persone incluse nel calcolo della prestazione complementare annua.

 

                           15.  Nell'art. 31 cpv. 1 LPGA è invece ancorato un ulteriore importante principio che impone all'avente diritto, ai suoi congiunti o ai terzi ai quali è versata la prestazione l’obbligo di notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione. L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di informare nelle PC, ribadisce il medesimo concetto e prevede che la persona che ha diritto alle PC o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

                                  Proprio la sistematica della norma suggerisce quindi che l'obbligo (o dovere) di notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba essere inteso nel senso che l'avente diritto è tenuto a segnalare tempestivamente, in quanto tale, un prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti per il diritto (STF 9C_365/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1). In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento intervenuto nelle condizioni rilevanti per il percepimento di prestazioni assicurativo sociali, in base all’art. 31 LPGA, si veda Christian Meyer e Philipp Egli in SK ATSG 5a edizione, Zurigo/Ginevra 2024, ad art. 31 n. 24 e 25, i quali rilevano come

 

" Die Meldung hat grundsätzlich unmittelbar nach Eintritt respektive Kenntnisnahme der Veränderung zu erfolgen … die besteht in einer einmaligen Erklärung der betreffenden Person gegenüber dem Versicherungsträger oder dem jeweils zuständigen Durchführungsorgan.”

 

                                  In questo senso la DTF 118 V 214 consid. 2b. in cui l’Alta Corte (riprendendo un giudizio non pubblicato del TFA del 4 maggio 1984) stabilisce che di principio, la comunicazione del cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente dopo la sua realizzazione (“unverzüglich nach Eintritt der Änderung zu erfolgen”) e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato all'assicuratore. Se, in un caso concreto, si può ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato momento e, inoltre, si tratta di un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili (STF 8C_232/2016 consid. 4.4, sul tema in generale si vedano le STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024; STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).

 

                           16.  Detto che la presentazione di una domanda di PC deve avvenire mediante la presentazione di un modulo ufficiale che deve dare indicazioni (tra altro) sulle condizioni di reddito e sostanza delle persone incluse nel calcolo, va evidenziato come detto modulo sia elemento essenziale per la trattazione della domanda e rechi informazioni che debbono essere veritiere e complete (come alle avvertenze che lo stesso reca). I funzionari debbono potersi fidare delle informazioni che esso contiene e che, spesso, non sono verificabili.

 

                                  Nella STCA 33.2020.1-2 del 9 marzo 2020 è stato evidenziato che, in ottica penale, il comportamento del beneficiario di prestazioni complementari che postula, sottacendo circostanze importanti per la determinazione del diritto alle prestazioni rispettivamente per la quantificazione delle stesse, fatti che egli è chiamato comunque a riferire all’amministrazione in virtù dell’obbligo impostogli dall’art. 31 cpv. 1 LPGA, è certamente sanzionabile. La qualifica giuridica penale del comportamento dipende però, come la giurisprudenza federale evoca, dall’agire specifico dell’autore, ossia dal suo comportamento concreto. Da un lato la LPC punisce con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, all’art. 31 cpv. 1 (che istituisce quindi il comportamento a delitto a norma dell’art. 10 cpv. 3 CP), sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale commina una pena più grave, chiunque:

 

" a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo,

ottiene indebitamente da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una prestazione in virtù della presente legge;

b. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;

c. (…)

d. non ottempera all’obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA).”

 

                                  Mentre è elevata a contravvenzione (art. 31 cpv. 2 LPC), e sanzionata con una multa sino a CHF 5'000, la violazione degli obblighi che incombono all’autore in base alla legge rispettivamente se l’autore fornisce scientemente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni. Con la medesima sanzione è punito chi si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce.

                                  Il tenore della norma è quello in vigore dal 1° gennaio 2008. Di rilievo è l’entrata in vigore, dal 1° ottobre 2016, del nuovo art. 148a CPS relativo alla punibilità in caso di ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale. La norma erge a delitto il comportamento teso all’ottenimento, per sé o per terzi, di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale a cui l’autore, o il terzo beneficiario, non hanno diritto. Ciò deve avvenire mediante “informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo”, l’autore “inganna una persona o ne conferma l’errore”. La norma, come rammenta la dottrina, trova applicazione a partire dalla sua entrata in vigore e, in virtù del principio di non retroattività (art. 2 cpv. 1 CP), per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (Margaret Kuelen: Le disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I p. 347 ad. 3.1.4.).

 

                                  L’ottenimento indebito di prestazioni dell’aiuto sociale o delle assicurazioni sociali non è però punibile solo dalle norme penali previste dalle leggi istituenti le assicurazioni sociali o regolanti l’aiuto sociale, rispettivamente dall’art. 148a CP appena evocato. In effetti, se per ottenere prestazioni indebite da un’assicurazione sociale o dall’assistenza sociale, l’autore inganna astutamente un collaboratore dell’assicurazione sociale o dell’ente pubblico preposto all’aiuto sociale o un terzo avente potere di disposizione sul patrimonio dell’assicurazione sociale o dell’ente pubblico chiamato a versare la prestazione sociale, può essere ritenuta la commissione del reato di truffa a norma dell’art. 146 CP se realizzati gli ulteriori presupposti della norma.

 

                                  La giurisprudenza, sia cantonale sia federale, si è più volte occupata della delimitazione tra il reato di truffa e l’infrazione alle norme istituenti le assicurazioni sociali rispettivamente l’aiuto sociale, come rammenta Kuelen nel suo contributo (op. cit., p. 331), ponendo l’attenzione sull’elemento costitutivo dell’inganno astuto, caratterizzante il reato di truffa. L’esame ha avuto per oggetto in particolare la natura dell’inganno, se, cioè, dato con un comportamento attivo o passivo, da parte dell’autore che tende a conseguire indebite prestazioni, e dall’altro la possibilità di verifica delle menzogne o del castello di bugie (il Lügengebäude evocato dal TF nella STF 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017), rispettivamente ancora del silenzio qualificato. L’astuzia deve qualificare l’inganno. Come ricorda la dottrina e come ammette la giurisprudenza federale, un comportamento puramente omissivo, laddove sussista una posizione di garante prevista da legge o contratto (Garantenstellung) può realizzare un inganno astuto (Margaret Kuelen, op. cit., p. 331 sub. 1.4.2.1.; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Précis Stämpfli, 3 ed. 2010, ad art. 146 n. 10; DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Su questi aspetti ci si riferisca alla DTF 127 IV 163; emanata a seguito dell’annullamento parziale di precedente giudizio da parte dell’alta Corte con la STF 6S.288/2000), dove l’Alta Corte espone quanto, per completezza, occorre riprendere qui di seguito:

 

" (…). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A ce dernier égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (cf. ATF 121 IV 353 consid. 2b; 120 IV 98 consid. 2c; 117 IV 130 consid. 2a; 113 IV 68 consid. 5a; 106 IV 276; Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 5e éd., Zurich 1998, p. 242 ss; Corboz, op. cit. nos 10 et 12 ad art. 146 CP p. 141 s.; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7e éd., Zurich 1997, n. 1.12 § 18 p. 171 ss; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 2e éd., Berne 1996, § 14 nos 8 ss p. 406 ss; même auteur, op. cit. Bes. Teil I, § 15 n° 19 ss p. 320 ss; Noll, op. cit. n° 1 p. 194 s…).

Ainsi, d'un côté, celui qui déclare faussement, par des affirmations expresses, qu'un fait n'existe pas, réalise une tromperie par commission. D'un autre côté, celui qui se borne à se taire, à savoir à ne pas révéler un fait, agit par omission. Entre ces deux extrêmes, toutes les nuances sont possibles. En particulier, le silence peut constituer dans certaines circonstances un acte concluant, partant, une tromperie par commission (silence dit qualifié; Stratenwerth, op. cit. Bes. Teil I, § 15 n° 14 p. 318; Schubarth, op. cit. n° 20 ad art. 148 aCP p. 140).”

 

                                  Nel medesimo giudizio il TF ha analizzato anche la condizione dell’astuzia che deve caratterizzare l’inganno, esprimendosi come segue:

 

" Selon la jurisprudence, l'astuce suppose que l'auteur recourt, pour induire autrui en erreur, à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène. Il y a également astuce lorsque l'auteur donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut être raisonnablement exigée, de même que s'il dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à un tel contrôle, notamment en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 125 IV 124 consid. 3a; 122 IV 246 consid. 3a; 122 II 422 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133, 186 consid. 1a; 119 IV 28 consid. 3a et les arrêts cités). 

(…). L'astuce n'est pas réalisée lorsque la dupe pouvait se protéger en faisant preuve d'un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133 et la jurisprudence citée).”

 

 

                                  A conferma di questa giurisprudenza, ed a complemento della stessa, il TF nella DTF 131 IV 83 (consid. 2.1.3.) ha indicato, nell’ambito di una procedura relativa all’ottenimento di PC, come il semplice tacere non costituisca un inganno astuto siccome non possa essere dedotta, in particolare dall’art. 24 OPC una posizione di garante (“Das Bundesgericht hat in einem neueren Urteil eingehend dargelegt, dass Art. 24 ELV keine Garantenstellung zu begründen vermag (Urteil 6S.288/2000 vom 28. September 2000, E. 4”). In quest’ultimo giudizio l’Alta Corte ha infatti considerato che:

 

" l'art. 24 OPC-AVS/AI impose à l'ayant droit de "communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans (sa) situation personnelle et toute modification sensible dans (sa) situation matérielle". Or, aucune de ces dispositions ne suffit à placer l'assuré dans une position de garant envers l'autorité, dans la mesure où il n'a aucune responsabilité particulière envers celle-ci (cf. Thomas Homberger, Die Strafbestimmungen im Sozialversicherungsrecht, Berne 1993, p. 61, selon lequel on pourrait considérer que l'art. 70bis RAVS, dont les versions successives [RO 1969 135 165 et RO 1992 1251 1262] sont analogues à l'art. 24 OPC-AVS/AI), ne crée pas de devoir de garant, en l'absence de relation particulière et étroite entre l'assuré et l'autorité ou de responsabilité accrue de l'assuré pour une mise en œuvre de l'assurance conforme à la loi).”

 

                                  Ancora in questa importante sentenza l’Alta Corte (consid. 4.cc) evidenzia come occorra distinguere il semplice e puro silenzio da un agire che è attivo per atti concludenti:

 

" En revanche, si l'Office cantonal des personnes âgées ne s'est pas contenté de verser de manière routinière ses prestations au recourant, mais l'a conduit à s'exprimer une ou plusieurs fois sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence qualifié, par exemple en l'amenant à renouveler sa demande, il faut admettre que le recourant a commis des tromperies par action …”

 

                                  Questa giurisprudenza è stata confermata nella DTF 140 IV 11 in cui l’Alta Corte ha ribadito come la truffa per omissione presupponga che l'autore abbia un obbligo giuridico qualificato di agire, e come gli obblighi legali e contrattuali dell'avente diritto a prestazioni assicurative di notificare modifiche delle condizioni personali rilevanti per la rendita non creino alcuna posizione di garante. Nel lungo considerando 4 l’Alta Corte ne spiega in dettaglio le ragioni, facendo rinvio alla dottrina (si veda al proposito Salome Krieger Aebli, Sozialhilfe zu Unrecht bezogen, aber dennoch nicht betrogen, forumpoenale 2010 p. 169 ss in particolare p. 170), e conclude (richiamando la STF 6S.288/2000 consid. 4.cc appena citata) ricordando che:

 

" Die Versicherer haben es in der Hand, den Leistungsbezüger durch gelegentliche Nachfragen zu Angaben betreffend seine persönlichen, gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse zu veranlassen. Äußert sich der Leistungsbezüger auf Nachfragen nicht wahrheitsgemäß und legt er seine verbesserten Verhältnisse nicht offen, geht es nicht mehr um die Frage eines Betrugs durch Unterlassen. Der Leistungsbezüger täuscht dies falls aktiv.”

 

                                  Giurisprudenza ribadita nella DTF 140 IV 206 che ha ritenuto come la violazione dell'obbligo legale di comunicare ogni modifica importante di circostanze suscettibili d'influenzare il diritto alle prestazioni è comportamento punito, in caso di atto per omissione, con le disposizioni penali speciali relative alle leggi sulle assicurazioni sociali (consid. 6.3.2.2). Il fatto di non dare seguito a una lettera di informazioni, ricordando l'obbligo di comunicare ogni cambiamento di circostanze, non costituisce un inganno per commissione e pertanto una truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP (consid. 6.4).

 

                                  Con sentenza del 13 dicembre 2013 il TF (9C_232/2013) ha indicato come:

 

" Une personne mise au bénéfice de prestations complémentaires après avoir sciemment fourni à l'administration des indications erronées sur sa situation patrimoniale ne confirme pas mois après mois son indigence et, partant ne répète pas à chaque fois une tromperie par commission, si elle se borne à passivement percevoir lesdites prestations sans jamais spontanément déclarer sa situation financière réelle ni être interrogée à ce propos. Son silence est en revanche constitutif d'une tromperie par commission si elle a été conduite par l'administration à s'exprimer sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence qualifié.”

 

                                  Nella STF 6B_99/2015 del 27 novembre 2015 il TF ha analizzato il caso di una persona che ha chiesto all’assistenza sociale delle prestazioni sottacendo di essere titolare di una relazione bancaria su cui erano depositati importi di tutto rilievo (per un caso del tutto simile si veda la STCA 33.2006.7 del 17 luglio 2007). In quel giudizio l’Alta Corte ha ritenuto come la persona interessata avesse:

 

" (…) complété et signé une formule de « Demande de prestations d'aide financière et de subside de l'assurance-maladie ou d'aide à la gestion de revenus » ainsi qu'un document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » (ci-après: formulaires de demande de prestations et d'engagement), lequel précise les devoirs des personnes souhaitant bénéficier de prestations d'aide financière. A la rubrique idoine, X.________ a indiqué être titulaire d'un seul compte privé postal Sur cette base, X.________ a perçu un montant total de 74'624 fr. 50 versé à titre de prestations d'aide financière durant la période du 1er décembre 2007 au 30 juin 2011. A la suite d'un rapport d'enquête établi le 3 juin 2011, l'Hospice général a découvert que X.________ était titulaire d'un compte privé auprès de la banque A.________, lequel présentait un solde créancier (…) Ces montants dépassaient la limite de fortune permettant à une personne vivant seule de bénéficier d'une aide financière de l'institution précitée. (…)”

 

                                  L’Alta Corte ha formulato le seguenti considerazioni:

 

" Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. (…)

Cette infraction se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA (RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et les références citées) …

Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas d'un bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b p. 166; plus récemment arrêt 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.1) ou dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 p. 88 s.; cf. également arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3).”

 

                           17.  Va quindi ritenuto che, mediante la compilazione di formulari, cui l’amministrazione si affida e cui deve potere credere in mancanza spesso di possibilità di una verifica completa, l’autore inganna l’amministrazione. Per la realizzazione del reato dell’art. 146 cpv. 1 CPS occorre non solo un inganno ma lo stesso deve essere astuto. A questo proposito, nell’ultimo giudizio citato, il TF ha esposto quanto segue:

 

" Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).

Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêts 6B_125/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.3.3; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2 et les références citées).”

 

                                  Nello stesso senso la STF 1255/2018 del 22 gennaio 2019.

 

                                  Quanto all’ulteriore condizione legale, quella del danno al patrimonio altrui, nel medesimo giudizio l’Alta Corte ha ribadito i concetti già esposti in precedenti giudizi, ossia che:

 

" Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêts 6B_183/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 150; 6B_1115/2014 précité consid. 2.1.3 et les références citées).”

 

                                  La Corte, in quel caso, ha concluso che:

 

" En tout état de cause, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie sont réunis en l'espèce. Le recourant a menti à l'Hospice général en ne déclarant pas qu'il disposait d'une fortune représentant 20 ans d'économies.”

 

                                  In sostanza, dunque, se l’inganno dell’autore è posto in atto mediante semplice omissione, fatti salvi altri comportamenti confermativi, non potrà essere ritenuto un inganno astuto da parte dell’autore, ma unicamente il reato dell’art. 148a CPS rispettivamente una violazione dell’art. 31 LPC (per rimanere nel contesto di tale legge) e non invece la truffa.

 

                                  Tale reato può però essere commesso per atti concludenti. Come ricorda Margaret Kuelen, op. cit., p. 331 e ss. secondo cui:

 

" l’agire dell’autore è omissivo unicamente se non è accompagnato da altri comportamenti che tendono oggettivamente a confermare che nulla è cambiato nella situazione del beneficiario delle prestazioni … (se) l’autore agisce (attivamente) per atti concludenti e il reato di truffa (art. 146 CP), in presenza di un inganno astuto, può dunque essere ipotizzato. Si tratta in particolare delle situazioni in cui il beneficiario delle prestazioni, a fronte di una richiesta specifica d’informazioni dell’istituto assicurativo relativa a (nuovi) elementi, spesso riferiti alla sua situazione finanziaria o personale con incidenza sul diritto a prestazioni assicurative sociali, conferma una situazione precedente senza indicare la mutazione intervenuta, inducendo così il collaboratore dell’assicuratore sociale e riconoscergli, o confermargli, una indebita (o parzialmente indebita) prestazione.”

 

 

                                  A questo proposito si faccia riferimento alla STF 9C_622/2011 del 3 febbraio 2012 ed anche alla DTF 9C_171/2014 pubblicata in DTF 140 IV 206 citata in precedenza di cui occorre però riprodurre un passaggio del consid. 6.3.1.3.:

 

" Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 p. 15 et consid. 2.4.6 in fine p. 18; voir également arrêt 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1; imprécis sur cette question, arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3).”

 

                                  Per Kuelen:

 

" Ciò avviene, in particolare, quando il beneficiario delle prestazioni ottempera alla specifica richiesta dall’istituto assicurativo. In questa costellazione l’autore compie un inganno astuto mediante un silenzio qualificato. Altra ipotesi è invece data in caso di risposte fallaci a precise richieste o domande dell’assicuratore sociale, con l’omissione di indicare gli elementi rilevanti ai fini dell’ottenimento della prestazione.”

 

                           18.  Anche l’autrice ticinese ritiene che la punibilità del comportamento dell’autore possa avvenire se l’inganno sia astuto, e tale è l’inganno che, fondandosi su una menzogna semplice e non su un castello di menzogne, non sia facilmente smascherabile dalla vittima e quindi quando la verifica non sia possibile o non è ragionevolmente esigibile, rispettivamente se l’autore dissuade la vittima dal compierla od ancora se è prevedibile che l’ingannato rinuncerà a compierla (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3.). Quali accertamenti e quali verifiche sono esigibili o possono essere posti in atto dall’assicurazione sociale è stato in parte evocato in precedenza. Da un lato la giurisprudenza indica che il minimo esame è esigibile, in STF 6B_22/2011 del 23 maggio 2011, consid. 2.1.2., il TF ha rammentato come:

 

" (…) n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de comptes bancaire.”

 

                                  Se all’amministrazione sono prodotti documenti che lasciano planare il sospetto di contenuto non veritiero o non autenticità e non sono eseguite verifiche, l’inganno è semplice e non può ritenersi astuto (STF 6B_576/2010 del 25 gennaio 2011). In sostanza l’assenza di reazione a fronte di una situazione di sospetto potrebbe fare decadere la truffa in danno dell’assicuratore sociale. L’esigenza di diligenza non è comunque eccessiva, come rammenta il TF infatti:

 

" On ne saurait effectivement lui reprocher d’avoir fait preuve de négligence puisque, selon la jurisprudence … , celle-ci avait satisfait à son obligation d’établir la situation financière de l’assuré (revenus, fortune, dépenses) lors de la détermination initiale du droit aux prestations et que, par la suite, compte tenu du nombre de demandes de prestations complémentaires et du comportement de l’intimé vis-à-vis des nombreux rappels concernant l’obligation de renseigner, absolument rien ne lui permettait d’envisager la modification considérable survenue dans la situation financière de l’assuré.”

(STF 9C_622/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 6.)

 

                                  Da ultimo va nuovamente ripreso un passaggio della pubblicazione di Margaret Kuelen (p. 335) che ricorda come, anche per la giurisprudenza federale, la risposta fallace del beneficiario a precise domande dell’assicurazione sociale adempie il presupposto dell’inganno astuto in considerazione del fatto che “l’ammini-strazione difficilmente avrebbe potuto scoprire la fonte del reddito celata dall’autore” (si veda anche DTF 127 IV 163 consid. 2b).

 

                                  Va ancora evidenziato come i fatti su cui si fonda la menzogna, che assurge a inganno astuto, debbono essere rilevanti ai fini della determinazione del diritto alle PC rispettivamente alla loro quantificazione. Per un caso relativo alla LADI si veda la STF 6B_1054/2010 del 16 giugno 2011 in particolare consid. 2.4.2.

 

                           19.  Va evidenziato che l’assenza di una condanna penale dell’assicurata non impedisce al Giudice delle assicurazioni sociali di verificare se la persona alla quale è stata chiesta la restituzione di prestazioni sociali abbia o mano commesso un reato.

 

                                  In una STF 8C_579/2024 del 7 luglio 2025, al consid. 4.2 il Tribunale federale ha ribadito che quando statuisce in merito alla restituzione di prestazioni indebitamente versate, il giudice deve esaminare, a titolo pregiudiziale, se gli elementi costitutivi di un’infrazione penale sono adempiuti e di conseguenza se va applicato un termine di prescrizione più lungo rispetto ai termini relativo (tre anni) e assoluto (cinque anni) previsti dall’art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA. Affinché il termine di prescrizione più lungo del diritto penale sia applicato, non è necessario che l’autore del reato sia stato condannato (DTF 140 IV 406, consid. 6.2). Un atto punibile ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA presuppone l’adempimento degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione.

 

 

                           20.  Nel caso all’esame il ricorrente ha postulato il beneficio di prestazioni complementari e, come esposto dettagliatamente nelle considerazioni di fatto, ha compilato un numero importante di moduli tesi alla verifica del suo diritto alle prestazioni (revisioni del diritto) nel corso degli anni a partire dal 2012. In tutti questi moduli è presente la domanda tesa a sapere se l’assicurato fosse proprietario di immobili, in Svizzera o all’estero, per 9 anni, sino al febbraio 2021, la risposta è sempre stata negativa. In ogni occasione alla domanda posta la risposta è stata barrata o lasciata in bianco (doc. 1-5/21; 19-1/9 e 47-1/13), a mo’ di risposta negativa ossia senza nulla dichiarare in merito, mentre altrove la domanda è stata barrata mediante una riga a significare assenza di proprietà o diritti immobiliari in Svizzera o all’estero. D’altra parte, la medesima sostanza non era nemmeno dichiarata a livello fiscale, ciò che dimostra la deliberata intenzione di non inserirla tra i beni soggetti alla determinazione degli importi delle imposte (per l’applicazione della relativa aliquota come detto) e alla determinazione del calcolo delle PC. Nelle procedure di revisione poste in atto dalla Cassa l’assicurato ha accompagnato il modulo con la copia della decisione di tassazione più prossima nel tempo, come a richiesta della Cassa. L’assenza di sostanza immobiliare e di redditi ad essa riferibili in quella sede confermava le risposte inserite nei moduli e rafforzava l’inganno posto in atto nei confronti dell’amministrazione interessata privandola anche di elementi di verifica e controllo.

 

                                  Il comportamento del ricorrente è stato attivo, ripetuto nel tempo e, perlomeno, avvenuto per atti concludenti. L’assicurato ha negato di disporre di proprietà fondiarie all’estero con le sue risposte (in bianco o barrate) consegnate nei moduli ai quali i funzionari della Cassa debbono potersi attenere. Agire, questo, costitutivo di un inganno astuto, siccome confortato dalla produzione delle decisioni di tassazione, e non verificabile da parte dei collaboratori della Cassa. Con la sottoscrizione del formulario di richiesta di PC lasciando in bianco la risposta relativa ai fondi immobiliari, e ripetere tale comportamento nei successivi riesami precedenti il febbraio 2021, l’assicurato non ha fatto che ingannare astutamente i preposti funzionari della Cassa e indurre gli stessi a concederle prestazioni complementari cui la stessa non avrebbe altrimenti avuto. Il danno consiste nelle PC indebite per un importo che la Cassa ha cifrato nel considerando 3 della decisione qui contestata e che qui è confermato.

 

                                  Il tacere, nonostante esplicita richiesta di informazioni relative a proprietà immobiliare, attestando implicitamente, per atti concludenti, il non possesso di proprietà all’estero realizza i presupposti della giurisprudenza di un inganno astuto a norma dell’art. 146 cpv. 1 CP. Il ricorrente, quando deliberatamente non ha risposto alla domanda posta sul formulario relativo all’esistenza di proprietà immobiliari o ha barrato la risposta, ha agito attivamente, per atti concludenti, e certamente in maniera consapevole in danno della Cassa.

 

                           21.  Il ricorrente non ha solo adempiuto le condizioni oggettive della truffa, ma anche le condizioni soggettive (dolo; su questo aspetto si veda la STF 8C_579/2024 del 7 luglio 2025 consid. 6.2.). In effetti l’esistenza e l’entità delle proprietà immobiliari estere erano note all’assicurato, così come – per la ripetizione sistematica dell’obbligo ricordato ad ogni decisione e ad ogni compilazione di un modulo di richiesta o verifica – anche l’obbligo di indicarle nelle richieste e nelle verifiche. D’altro canto, anche una persona poco formata o minata nella salute (circostanze qui neppure invocate dal ricorrente) sa che il possesso di terreni, case, frutteti e boschi per un valore consistente incide sulla condizione economica e quindi sul diritto a percepire l’aiuto sociale delle PC. Il ricorrente era pure perfettamente consapevole che, ingannando i preposti funzionari della Cassa sottacendo gli immobili esteri, i collaboratori della Cassa non avrebbero potuto scoprire una tale menzogna. Al ricorrente era peraltro pure ben noto di beneficiare del versamento di PC indebite, cui non avrebbe avuto diritto o perlomeno non nella misura in cui gli sono state versate e di creare in questo modo un danno alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ricercando per sé un indebito profitto.

 

                                  Correttamente, quindi, nella decisione relativa alla determinazione degli importi da restituire siccome indebitamente versati in favore del ricorrente, la Cassa ha ritenuto il termine di prescrizione dell’azione penale. La truffa (art. 146 cpv. 1 CP), come detto, è un crimine siccome sanzionata con la pena (edittale) detentiva sino a 5 anni. Per l’art. 10 cpv. 2 CP sono crimini i reati cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni. In base all’art. 97 CP l’azione penale si prescrive in 15 anni. Come rammenta l’art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA se il credito di restituzione deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. Qui la Cassa ha fatto risalire la data della restituzione al termine massimo della prescrizione dell’azione penale ossia al 2012 in applicazione dell’art. 97 CP in relazione con l’art. 146 cpv. 1 CP. L’amministrazione ha agito correttamente.

                           22.  Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata va pienamente confermata. Non sono prelevate tasse e spese. Per l’art. 61 lett. fbis LPGA le controversie relative a prestazioni sono soggette alla percezione di spese se la singola legge applicabile lo prevede. In caso contrario il Tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. La LPC non prevede la percezione di spese.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                        La segretaria

 

Ivano Ranzanici, PhD                                   Stefania Cagni