Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
33.2026.23

 

cs

Lugano

11 agosto 2026  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 19 maggio 2026 di

 

 

RI1, ______

rappr. da: avv. dott. RA1, ______

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 21 aprile 2026 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione AVS - Servizio incassi,

6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisione del 17 marzo 2021, cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto a ______, nato nel 1941, cittadino italiano, la restituzione dell’importo di fr. 146'887.45, per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie (RIPAM) e per le spese di malattia, ottenute illecitamente tra il 1° marzo 2006 ed il 31 marzo 2021, quale beneficiario di prestazioni complementari (doc. 3A).

                          1.2.  Con decisione di dilazione di pagamento ai sensi dell’art. 34b OAVS del 6 agosto 2021, la Cassa ha concesso a ______ una rateazione dell’importo da restituire (doc. 5).

 

                          1.3.  ______ è deceduto il __ ______ 2024.

 

                          1.4.  Il 15 settembre 2025 la Pretura di _______ ha dichiarato che “ad oggi non è stato emesso alcun certificato ereditario e non è stata inoltrata alcuna dichiarazione di rinuncia della successione relativa a ______ (…)” (doc. 3B).

 

                          1.5.  Con decisione formale del 5 dicembre 2025, confermata dalla decisione su opposizione del 21 aprile 2026, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto a RI1, figlia del defunto ______, il pagamento dell’importo residuo di fr. 137'287.45, in applicazione degli art. 560 e seguenti CC, 2a OPGA e 43 OAVS.

 

                          1.6.  RI1, rappresentata dal avv. dott. RA1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo in via principale di annullarla ed in via subordinata di modificarla nel senso che è riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano con applicazione della legge italiana (doc. I).

                                  L’insorgente, che richiama l’intero incarto dalla Cassa cantonale di compensazione AVS, sostiene che in applicazione del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), alla successione del padre, fu ______, in assenza di una professio iuris in favore del diritto svizzero, si applica il diritto italiano e la giurisdizione italiana.

                                  Ella afferma che il diritto italiano applicabile al caso di specie riconosce ai possibili eredi chiamati all’eredità il diritto di accettare l’eredità nel termine di 10 anni (art. 480 CC italiano). Non avendo ancora accettato l’eredità, ella non può essere chiamata a rimborsare i debiti del de cuius.

 

                          1.7.  Con risposta dell’11 giugno 2026 la Cassa cantonale di compensazione AVS propone la reiezione del ricorso (doc. III). L’amministrazione sostiene, con riferimento all’art. 17 cpv. 3 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868, che la convenzione si applica unicamente per stabilire la competenza del Tribunale a decidere nel merito di una controversia ereditaria, in particolare se si tratta di accertare o contestare l’esistenza o l’entità delle pretese ereditarie. Esso non trova invece applicazione nel procedimento successorio in quanto tale, tra cui gli aspetti formali riguardanti il rilascio del certificato ereditario e la rinuncia all’eredità.

                                  Nel caso di specie, in assenza di una rinuncia da parte dell’insorgente, quest’ultima è tenuta alla restituzione dell’importo ancora insoluto.

 

                          1.8.  La ricorrente ha prodotto delle osservazioni il 30 giugno 2026 (doc. VI), tramite le quali ha ribadito che il Trattato disciplina il diritto materiale applicabile, sebbene il testo menzioni solo il foro. Ciò significa che il diritto applicabile è quello italiano anche per quanto concerne le questioni relative all’accertamento/rinuncia dell’eredità.

                                  Infine, la ricorrente eccepisce altresì la perenzione del diritto di richiedere le prestazioni ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 LPGA in vigore fino al 31 dicembre 2020. In concreto l’amministrazione ha avuto conoscenza dei fatti alla base della richiesta di restituzione del 17 marzo 2021 in data 12 febbraio 2019, sicché il relativo diritto risulta perento.

 

                          1.9.  La Cassa si è espressa nuovamente con presa di posizione del 7 luglio 2026 (doc. VIII), trasmessa per conoscenza all’insorgente l’8 luglio 2026 (doc. IX).

                                 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Nella misura in cui l’insorgente sostiene che la richiesta di restituzione sarebbe perenta in applicazione dell’art. 25 cpv. 2 LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, il ricorso si rivela irricevibile.

 

                                  Infatti, la decisione formale del 17 marzo 2021 con cui è stata chiesta la restituzione delle prestazioni indebitamente ricevute dal defunto ______ è cresciuta in giudicato, non essendo stata contestata entro il termine di 30 giorni (cfr. art. 52 LPGA). Tant’è che il defunto ______ ha chiesto la dilazione del pagamento dell’importo di fr. 146'887.45, che la Cassa ha concesso con decisione del 6 agosto 2021, fino al 31 ottobre 2026, anch’essa rimasta incontestata (doc. 5; sul tema cfr. anche STF 9C_569/2019 dell’8 novembre 2019, consid. 4.2).

 

                                  Del resto, la dottrina (Reichmuth Marco, in: Kieser Ueli/Kradolfer Matthias/Lendfers Miriam (editori), Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, Zurigo-Basilea-Ginevra 2024, Art. 25 / I. - II. N 25), rammenta che in una sentenza I 721/05 del 12 maggio 2006, al consid. 2.3 (= SVR 2007 IV n. 6), il Tribunale federale ha stabilito che il termine di perenzione per l’esecuzione di una decisione di restituzione cresciuta in giudicato è di 5 anni (“2.3 Davon zu unterscheiden ist die Verwirkung der Vollstreckung. Gemäss der Rechtsprechung zu dem bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Recht gilt die Verwirkungsfrist von Art. 16 Abs. 2 AHVG für die Vollstreckung von Rückerstattungsforderungen analog (BGE 117 V 209 Erw. 2b; vgl. auch ARV 2005 S. 142, je mit Hinweisen). Zu prüfen ist demnach, wie es sich mit der Vollstreckungsverwirkung unter der Herrschaft des ab 1. Januar 2003 in Kraft stehenden Rechts verhält. Art. 24 ATSG (Erlöschen des Anspruchs) regelt lediglich die Verwirkungsfrist bezüglich der Festsetzung von Leistungen und Beiträgen (BGE 131 V 6 Erw. 3.3; vgl. auch Kieser, ATSG-Kommentar, Zürich 2003, Rz 3 f. zu Art. 24). Abs. 2 von Art. 25 ATSG (Rückerstattung) ist dem bisherigen Art. 47 Abs. 2 AHVG nachgebildet (Kieser, a.a.O., Rz 26 zu Art. 25) und enthält wie dieser keine Aussagen zur Vollstreckung einer rechtskräftig festgesetzten Rückforderung. Ebenso lässt sich Art. 54 ATSG (Vollstreckung) nichts zur Frage der Vollstreckungsverwirkung entnehmen. Schliesslich findet sich im massgebenden Einzelgesetz (IVG) wie auch im subsidiär anwendbaren VwVG (Art. 55 Abs. 1 ATSG) keine entsprechende Regelung. Nach dem Gesagten ist es angebracht, die bisherige Rechtsprechung, wonach für die Vollstreckungsverwirkung von rechtskräftig festgesetzten Rückforderungen analog Art. 16 Abs. 2 AHVG zur Anwendung gelangt (BGE 117 V 209 Erw. 2b mit Hinweisen), unter der Herrschaft des ATSG weiterzuführen. Dies steht in Einklang mit der Grundhaltung des Gesetzgebers, durch die Einführung des ATSG das bisherige Recht nicht zu verändern (vgl. BBl 1999 4575). Die Frist der Vollstreckungsverwirkung beträgt somit fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die Rückerstattung rechtskräftig festgesetzt wurde (Art. 16 Abs. 2 AHVG). Die Rückerstattungsverfügung wurde mit Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 27. Dezember 2002 (I 273/02) rechtskräftig. Da die fünfjährige Frist somit am 1. Januar 2003 zu laufen begann, ist die Rückerstattung auch bezüglich der Vollstreckung nicht verwirkt.”).

                                  Va ancora rilevato che nella DTF 146 V 1, concernente il termine di perenzione nell’esecuzione di una prestazione stabilita con decisione passata in giudicato, al consid. 8, il Tribunale federale ha stabilito che se la singola legge determinante non prevede alcuna regolamentazione particolare, per l'esecuzione di pretese del diritto delle assicurazioni sociali passate in giudicato vale in maniera generalizzata il termine di dieci anni secondo la DTF 127 V 209 anche dopo l'entrata in vigore della LPGA (consid. 8).

 

                                  In concreto la decisione formale di restituzione del 5 dicembre 2025, confermata dalla decisione su opposizione del 21 aprile 2026, inoltrata nei confronti di una (presunta) erede è di conseguenza in ogni caso tempestiva.

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se alla successione di ______ va applicato il diritto svizzero oppure il diritto italiano. La Cassa ha infatti domandato alla ricorrente il rimborso dell’importo non ancora soluto e chiesto in restituzione al de cuius, che lo aveva ricevuto indebitamente, in applicazione delle norme sulla successione, applicando il diritto svizzero.

 

                          2.3.  In concreto il defunto ______ è un cittadino italiano domiciliato nel nostro Paese.

 

                                  Ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868, entrato in vigore il 1° maggio 1869 (RS 0.142.114.541), le “controversie che potessero nascere tra gli eredi di un Italiano morto in Svizzera riguardo alla eredità da lui relitta, saranno portate davanti al giudice dell’ultimo domicilio che l’Italiano aveva in Italia”.

 

                                  “La reciprocità avrà luogo nelle controversie che potessero nascere tra gli eredi di uno Svizzero morto in Italia” (art. 17 cpv. 4).

 

                                  Per l’art. 86 cpv. 1 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291), per il procedimento successorio e le controversie ereditarie, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri dell’ultimo domicilio dell’ereditando.

 

                                  Secondo l’art. 86 cpv. 2 LDIP è riservata la competenza dello Stato che la rivendica a titolo esclusivo per i fondi situati sul suo territorio.

 

                                  L’art. 92 cpv. 1 LDIP prevede che il diritto applicabile alla successione determina che cosa appartiene alla successione, chi e in qual misura vi ha diritto, chi ne sopporta i debiti, quali rimedi giuridici e provvedimenti sono ammissibili e a quali condizioni possono essere presi.

 

                                  L’attuazione dei singoli provvedimenti è regolata dal diritto del luogo di sede dell’autorità competente. Questo diritto si applica in particolare ai provvedimenti conservativi e alla liquidazione della successione, inclusi gli aspetti procedurali dell’esecuzione testamentaria o dell’amministrazione della successione, nonché alla questione dei diritti sulla successione dell’esecutore testamentario o dell’amministratore della successione e della sua facoltà di disporre (art. 92 cpv. 2 LDIP nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2025).

 

                                  A questo proposito, nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (Diritto successorio) del 13 marzo 2020 (FF 2020, pag. 2987 e seguenti) il Consiglio federale, circa l’art. 92 LDIP, ha rammentato che esso precisa le questioni legali che sottostanno al diritto designato in virtù degli articoli 90 e seguenti LDIP (il cosiddetto stato successorio) e quelle che sottostanno al diritto del luogo della liquidazione della successione (il cosiddetto stato dell’apertura; in caso di procedura svizzera: il diritto svizzero).

 

                          2.4.  In DTF 91 II 457, nel caso di uno svizzero il cui ultimo domicilio era in Italia, il Tribunale federale ha affermato che in base al Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868, la successione è sottoposta alla giurisdizione del luogo di origine ed è quindi, in quel caso, retta dal diritto svizzero (consid. 1: “Nach Art. 17 Abs. 4 des Niederlassungs- und Konsularvertrages zwischen der Schweiz und Italien vom 22. Juli 1868 in Verbindung mit Abs. 3 daselbst und nach der hiezu in Art. 1V des Protokolls betreffend die Vollziehung dieses Staatsvertrages angebrachten Ergänzung sind Streitigkeiten, welche zwischen den Erben eines in Italien verstorbenen Schweizers hinsichtlich seines Nachlasses entstehen könnten, vor dem Richter des Heimatortes des Erblassers auszutragen. Über das hiebei anwendbare materielle Recht sprechen sich die erwähnten internationalen Vereinbarungen nicht aus. Es ist jedoch allgemein anerkannt, dass die Zuständigkeit des Richters des schweizerischen Heimatortes die Anwendung des schweizerischen Rechts nach sich zieht (vgl. Verwaltungsentscheide der Bundesbehörden 6/1932 Nr. 98 S. 121, 7/1933 Nr. 81 S. 101/2, 8/1934 Nr. 70 S. 100; A. SCHNITZER, Handbuch des internationalen Privatrechts, 4. A., Bd. II S. 552; R. ANLIKER, Die erbrechtlichen Verhältnisse der Schweizer im Ausland und der Ausländer in der Schweiz, S. 69; F. MASPOLI, Le successioni e il trattato italo-svizzero S. 62). Das gilt ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit und den Wohnsitz der Streitparteien (BGE 42 I 108 ff.; SCHNITZER, a.a.O.). Die vorliegende Streitigkeit untersteht daher dem schweizerischen Recht. Es ist hiefür ohne Belang, dass sich die Klage gegen eine juristische Person des italienischen Rechtes mit Sitz in Florenz richtet und die Kläger italienische Staatsbürger mit Wohnsitz in Italien sind.”).

                                  In DTF 91 III 19 il Tribunale federale ha affermato che il sequestro del diritto alla quota parte di liquidazione in una successione indivisa a carico di un coerede domiciliato all'estero può essere chiesto al luogo di apertura della successione in Svizzera (consid. 1). Al consid. 2, stabilito che il disponente era di nazionalità italiana, ha esaminato se all’esecuzione del sequestro si oppongono le disposizioni del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868:

 

" (…)

b) Secondo l'art. 17 cpv. 3 del Trattato, "Le controversie che potessero nascere tra gli eredi di un Italiano morto in Svizzera riguardo alla eredità da lui relitta, saranno portate davanti al giudice dell'ultimo domicilio che l'Italiano aveva in Italia". Questa norma si riferisce non solo al foro giudiziario, ma disciplina altresì il diritto materiale applicabile, sia che l'eredità comprenda beni mobili o immobili (RU 46 II 218 consid. 2; Verwaltungsentscheide der Bundesbehörden 1932 N. 103, 1933 N. 81, 1934 N. 70).

(…)

Il Trattato disciplina questioni di competenza giudiziaria solo nell'art. 17, concernente il foro in caso di contestazioni ereditarie. Esso non contiene nessuna norma che regoli il foro in contestazioni di natura personale (RU 84 II 62 aa) e che escluda, in particolare, il foro del luogo del sequestro. All'autorità svizzera dell'ultimo domicilio del defunto italiano, del resto, compete di prendere anche i provvedimenti assicurativi della eredità, ai sensi degli art. 551 e segg. CC (cfr. MASPOLI, Le successioni e il trattato italo-svizzero del 22 luglio 1868, p. 115).

Poichè l'eredità si trova in Svizzera, è irrilevante che la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933, in virtù dell'art. 9, non si applichi al sequestro.

Difficoltà possono sorgere, invece, qualora l'Ufficio di esecuzione si vedesse costretto, applicando per analogia l'art. 12 del Regolamento più volte citato, a procedere allo scioglimento della comunione, chiedendo l'intervento dell'autorità competente ai sensi dell'art. 609 CC.

Secondo il Trattato di domicilio e consolare, la divisione di una comunione ereditaria è sottoposta al giudice italiano (cfr. MASPOLI, op.cit., p. 99).

Occorre, comunque, rilevare che il Trattato si applica solo alle controversie che potessero nascere tra eredi (art. 17 cpv. 3) o tra eredi e legatari (RU 58 I 320). Nella fattispecie, è un creditore che provocherebbe, indirettamente, la divisione della eredità. In un simile caso, l'autorità che interviene, ai sensi dell'art. 609 CC, in luogo dell'erede e del creditore, agisce in virtù di un proprio diritto, indipendentemente sia dall'erede che dal suo creditore (ESCHER, art. 609 CC, N. 12; TUOR/PICENONI, art. 609 CC, N. 12).

La questione di sapere se tale divisione, provocata da un creditore, rientri nell'art. 17 cpv. 3 del Trattato, è controversa e può essere lasciata aperta in questo giudizio. Secondo una interpretazione restrittiva di tale norma, il giudice del luogo d'origine previsto dal Trattato non sarebbe competente.

Decisivo appare che le disposizioni del Trattato relative al foro giudiziario non sono imperative; una proroga di giurisdizione è sempre possibile (RU 65 I 127/128, 80 II 364 consid. 1).

Di conseguenza, cade la possibilità di annullare d'ufficio, a questo titolo, il sequestro. Alle parti e ai coeredi interessati rimane aperta la via di un ricorso tempestivo eventualmente di diritto pubblico, nel caso in cui vogliano contestare la possibilità della realizzazione della quota sequestrata e della divisione preliminare della successione, intravvedendovi una violazione delle norme del Trattato.” (sottolineatura del redattore)

 

                                  In DTF 98 II 88 il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 17 cpv. 3 del Trattato di domicilio e consolare con l'Italia si applica alle contestazioni relative alla successione ereditaria di beni in Svizzera d'un italiano, indipendentemente dal fatto che il de cuius abbia avuto il suo ultimo domicilio in Svizzera o in Italia (consid. 2). Le pretese del coniuge superstite fatte valere sulla base del regime matrimoniale non sono sussumibili all'art. 17 cpv. 3 del Trattato con l'Italia (consid. 3).

 

                                  In DTF 120 II 293 l’Alta Corte ha esaminato gli effetti di un inventario assicurativo ai sensi dell'art. 553 CC sulla successione di un cittadino italiano con il suo ultimo domicilio in Svizzera e l’applicazione dell’art. 17 cpv. 3 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 1868. L'inventario ai sensi dell'art. 553 CC persegue unicamente lo scopo di assicurare il patrimonio esistente al momento dell'apertura della successione. Esso non serve al calcolo delle quote ereditarie e della porzione legittima e non può pertanto costituire una base di calcolo per la divisione ereditaria. All'inventario non compete alcun'altra funzione nemmeno qualora debbano essere decise controversie ereditarie in Italia secondo il diritto italiano, giusta l'art. 17 cpv. 3 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 1868.

 

                                  In DTF 136 III 461 il Tribunale federale, in un caso conclusosi con il rinvio della causa al Tribunale d’appello, circa l’art. 17 cpv. 3 del Trattato, ha affermato quanto segue:

 

" (…)

5. I giudici ticinesi, come detto, si sono in seguito chiesti se il diritto d'informazione della vedova possa nondimeno scaturire dal diritto successorio. Visto il carattere internazionale della lite - l'istante è domiciliata in Italia - era perciò necessario chiarire preliminarmente quale fosse la legge applicabile alla successione (italiana o svizzera).

La questione, controversa tra le parti, è invece rimasta indecisa

davanti alle due istanze cantonali. Il Tribunale federale la può esaminare d'ufficio e con pieno potere (DTF 131 III 153 consid. 3 pag. 156).

 

5.1 Per la ricorrente la successione è retta dal diritto italiano in forza del rinvio dell'art. 17 cpv. 3 del Trattato di domicilio e consolare tra Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541; in seguito: Trattato italo-svizzero). Se ne era in effetti prevalsa davanti al Pretore, ma solo per giustificare la propria qualità di erede legittima e per sostenere che la massa ereditaria comprende anche gli averi fiduciari e di altre società o strutture successorie delle quali il defunto fosse stato beneficiario economico; per il resto aveva dato per scontato di agire in rendiconto secondo il diritto svizzero (art. 400 CO). Anche il Pretore, di fronte alla professio iuris testamentaria eccepita dalla convenuta, aveva preso in considerazione il diritto italiano solo per appurare la qualità di erede legittima dell'istante. E il Tribunale di appello, infine, ha criticato la decisione del Pretore per non avere deciso quale fosse il diritto applicabile per la determinazione dell'asse successorio, ma ha rinunciato a sua volta a farlo, per il motivo, dedotto anch'esso dalla dottrina svizzera, che l'istante non aveva comunque reso verosimile l'esistenza di relazioni indirette tra la banca convenuta e il defunto.

 

5.2 L'art. 17 cpv. 3 del Trattato italo-svizzero vuole che le controversie tra gli eredi di un italiano morto con ultimo domicilio in Svizzera riguardo all'eredità siano portate davanti al giudice dell'ultimo domicilio che l'italiano aveva in Italia. Questa norma disciplina allo stesso modo il diritto materiale applicabile, sebbene il testo menzioni solo il foro (DTF 98 II 88 consid. 2 pag. 92 in fine).

 

La causa in esame riguarda l'eredità nel senso dell'art. 17 cpv. 3 del Trattato italo-svizzero, dal momento che il diritto all'informazione della ricorrente può derivare solo dal diritto successorio. Nella DTF 98 II 88 consid. 3 a pag. 94 il Tribunale federale, procedendo per analogia con la portata di un trattato simile che vigeva con la Francia, aveva stabilito che era determinante il vero oggetto del litigio (era giunto alla conclusione che in quella fattispecie la contestazione non avesse carattere successorio, perché i diritti delle parti sul bene in discussione dipendevano dal diritto matrimoniale, non da quello successorio).

 

5.3 Anche gli altri presupposti per l'applicazione dell'art. 17 cpv. 3 del Trattato italo-svizzero sono adempiuti. La ricorrente agisce come erede di un italiano morto con ultimo domicilio in Svizzera. Convenuto è invero un terzo, non un altro erede. Tuttavia, benché il testo

della disposizione si riferisca soltanto a controversie "tra gli eredi" di un italiano morto in Svizzera, non v'è dubbio che, in forza del principio dell'unità della successione, anche le liti tra eredi e terzi non eredi possano rientrare nel suo campo di applicazione materiale, purché il titolo dell'azione sia di natura successoria (cfr. HERBERT CHENEVARD, Le régime civil des successions dans les rapports italo-suisses, 1985, pag. 64; FRANCO MASPOLI, Le successioni e il Trattato italo-svizzero del 22 luglio 1868, 1934, pag. 99; DUTOIT ET AL., Répertoire de droit international privé suisse, vol. III, 1986, pag. 120).

Questa interpretazione è conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione italiana (menzionata anche dalla ricorrente) secondo la quale la normativa attribuisce "tutte le controversie relative alla successione mortis causa di un cittadino italiano o svizzero, defunto in uno qualsiasi dei paesi stipulanti, e comunque insorte fra gli eredi, i legatari o altri soggetti interessati alla successione, al giudice dell'ultimo domicilio che il de cuius aveva nel suo paese d'origine" (Cass. civ., sez. un., 1o luglio 1992, n. 8081, in: La nuova giurisprudenza civile commentata [NGCC] 1993 pag. 236, con rinvii).

 

5.4 Ne viene che, in forza dell'art. 17 cpv. 3 del Trattato italo-svizzero, il diritto sostanziale applicabile alla successione sarebbe quello italiano. Anche il giudice competente sarebbe invero quello italiano, ma sulla questione non v'è contestazione, avendo la convenuta accettato di comparire davanti al Pretore senza nulla eccepire ed ammettendo l'art. 17 del Trattato italo-svizzero, per lo meno secondo l'interpretazione che ne dà la Svizzera, la proroga della giurisdizione (DTF 91 III 19 consid. 2b pag. 25 in fine).

 

6. Contestata è invece la professio iuris a favore del diritto svizzero contenuta nel testamento di ______., della quale si prevale la convenuta. La ricorrente la ritiene "nulla" perché in contrasto con la norma internazionale. Essendo il diritto materiale applicabile alla successione determinante per l'esito della causa, l'efficacia della scelta testamentaria di ______. non può rimanere indecisa.

 

6.1 Per CHENEVARD (op. cit., pagg. 58 e 60) l'art. 17 del Trattato italo-svizzero impedisce al defunto di scegliere per testamento una legge diversa da quella alla quale la norma rinvia, poiché gli Stati contraenti, nonostante il silenzio del testo adottato, si ponevano l'obiettivo principale di sottomettere i rapporti successori al diritto nazionale del defunto.

Questa interpretazione appare tuttavia desueta, soprattutto dopo che anche il diritto internazionale privato italiano ammette che il defunto possa sottoporre la propria successione alla legge dello Stato di residenza (art. 46 cpv. 2 della legge n. 218 del 31 maggio 1995). Sarebbe infatti insoddisfacente che, in un caso come quello in esame, la legge svizzera applicabile secondo il diritto internazionale privato vigente sia in Italia che in Svizzera (art. 90 cpv. 1 LDIP [RS 291]) venga accantonata in forza di un trattato ultra-centenario. Donde la necessità di ammettere deroghe all'art. 17 cpv. 3 del Trattato italo-svizzero, che si voglia attribuirgli un carattere non imperativo anche sotto questo profilo, al pari di quanto già avviene per la proroga del foro (DTF 91 III 19, consid. 2b pag. 25 in fine), oppure considerando semplicemente che il rinvio al diritto italiano ch'esso prevede include la possibilità della professio iuris permessa dall'art. 46 cpv. 2 della citata legge italiana (in questo senso: BERNARD DUTOIT, Le droit international privé suisse de la famille et des successions à l'épreuve du temps: Dix ans de LDIP, RSDIE 2000 pag. 295 segg.; GERARDO BROGGINI, Rapporti patrimoniali fra coniugi e successioni per causa di morte nelle relazioni italo-svizzere, in: Raccolta di studi pubblicati in occasione delle giornate dei giuristi svizzeri, 1997, pag. 155 segg.; ANDREA BONOMI, La loi applicable aux successions dans le nouveau droit international privé italien et ses implications dans les relations italo-suisses, RSDIE 1996 pag. 503 segg.).

 

6.2 La professio iuris va di conseguenza ammessa anche nell'ambito del campo di applicazione del Trattato italo-svizzero. Il Tribunale federale non può però trarne conclusioni concrete nel caso specifico, poiché la sentenza impugnata non contiene accertamenti concernenti la volontà espressa dal defunto; esso può soltanto annullare il giudizio e rinviare la causa alla Corte cantonale, affinché completi gli accertamenti, determini il diritto che regge la controversia e statuisca di nuovo applicando quello svizzero o italiano, a seconda che ammetterà o no la professio iuris.” (sottolineature del redattore)

 

                                  Nella successiva DTF 138 III 354 l’Alta Corte ha affermato:

 

" 3. Trattandosi nella fattispecie di una causa attinente alla successione di un cittadino italiano morto con un ultimo domicilio in Svizzera, il Tribunale federale ha stabilito - nella decisione di rinvio del 26 luglio 2010 (DTF 136 III 461) - che l'art. 17 cpv. 3 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541) ne disciplina il diritto applicabile (consid. 5.2). Questo Tribunale ha tuttavia indicato che tale norma non esclude la possibilità di sottoporre la successione a un diritto diverso da quello (il diritto italiano; consid. 5.4) a cui la predetta norma rinvia in concreto. Esso ha quindi ritenuto che pure una professio iuris in favore del diritto dello Stato di residenza, come quella di cui si prevale la qui ricorrente, è possibile nel campo di applicazione della menzionata Convenzione (consid. 6.1). Ha conseguentemente ritornato la causa all'autorità inferiore per completazione degli accertamenti di fatto concernenti la volontà espressa dal defunto con riferimento all'invocata professio iuris e nuovo giudizio in applicazione del diritto svizzero o italiano, dopo aver determinato quale dei due regge la controversia (consid. 6.2).

 

3.1 La Corte cantonale ha ritenuto che il testamento non lascia spazio a dubbi sulla volontà del testatore, che ha chiaramente optato in favore del diritto svizzero. Tale accertamento non è contestato né dalla ricorrente né dall'opponente ed è quindi vincolante per il Tribunale federale, che lo pone a fondamento della sua sentenza (art. 105 cpv. 1 LTF).

 

3.2 I Giudici cantonali hanno poi reputato che nella citata sentenza il Tribunale federale abbia indicato "la strada del rinvio", motivo per cui alla fattispecie non sarebbe esclusivamente applicabile il diritto svizzero a cui il de cuius ha sottoposto la propria successione, ma pure, in virtù della normativa italiana in materia di diritto internazionale privato (art. 46 cpv. 2 della legge n. 218 del 31 maggio 1995), il diritto italiano, qualora il diritto scelto dal testatore dovesse pregiudicare i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.

Ora, l'appena menzionata argomentazione del giudizio impugnato discende da un'interpretazione errata della sentenza di questo Tribunale, il quale non ha affatto rinviato al diritto italiano e alla legge sul diritto internazionale privato di tale Stato. Questa Corte ha invece indicato che, nell'ambito del Trattato applicabile nella fattispecie, un cittadino italiano con ultimo domicilio in Svizzera può sottoporre la sua successione al diritto di questo paese (sopra, consid. 3), ciò che in base agli incontestati accertamenti della sentenza di appello è stato fatto dal de cuius (sopra, consid. 3.1). Ne segue che la controversia è retta esclusivamente dal diritto svizzero. Giova del resto rilevare che, vista la similitudine fra i due ordinamenti giuridici, che conoscono entrambi il diritto alla legittima per coniuge e figli, non sussiste alcun motivo che giustifichi l'adozione da parte del giudice svizzero, nell'ambito dell'applicazione del menzionato Trattato, di una norma italiana che pare essere in primo luogo intesa a proteggere gli eredi legittimari da un'eventuale diseredazione, operata sottoponendo la successione al diritto di un paese che consente di disporre senza alcun limite del proprio patrimonio (cfr. TITO BALLARINO, Diritto internazionale privato, 2a ed. 1996, pag. 507 seg.).

(...)

 

5.1 In concreto, contrariamente a quanto sostiene l'opponente nella sua risposta e ricordata la professio iuris contenuta nel testamento, il termine entro il quale può essere inoltrata un'azione di riduzione viene determinato esclusivamente in base al diritto svizzero e un eventuale termine più lungo previsto dal diritto italiano è irrilevante.

(…)”

 

                                  In DTF 137 III 369 l’Alta Corte, in un caso che non concerneva l’applicazione del Trattato tra Svizzera e Italia, ha esaminato la competenza ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 LDIP nel caso di un’azione al pagamento di un conguaglio risultante da un contratto di divisione ereditaria. L'azione tendente al pagamento di un conguaglio pattuito in un contratto di divisione ereditaria è di natura successoria. Il tribunale previsto per giudicare le cause di diritto successorio è pertanto competente per statuire sull'azione (consid. 4).

 

                                  In una sentenza 13.2019.26/27 dell’11 aprile 2019 della terza Camera civile del Tribunale d’appello, citata dalla Cassa, al consid. 4.2. figura che una controversia è ereditaria quando le parti, invocando un titolo ereditario, si pretendono legittimate a rivendicare la loro parte nella successione e a fare accertare tale loro diritto, ciò che è il caso quando si tratta di accertare o contestare l'esistenza o l'entità di pretese ereditarie (art. 86 cpv. 1 LDIP; DTF 137 III 369 consid. 4.3). Esula per contro dal campo d'applicazione del citato Trattato il procedimento successorio come tale (art. 86 cpv. 1 LDIP), tra cui rientrano gli aspetti puramente formali riguardanti il rilascio del certificato ereditario e la rinuncia dell'eredità (Wüstemann/Marolda Martinez, Der schweizerisch-italienische Erbfall, in: successio 2011 pag. 62 segg., pag. 70).

 

                                  Wüstemann/Marolda Martinez, Der schweizerisch-italienische Erbfall, in: successio 2011 pag. 62 segg., dopo aver rammentato che l’art. 17 cpv. 3 del Trattato determina anche il diritto applicabile (su questo aspetto cfr. anche Tito Ballarino / Ilaria Petrelli, una disciplina ultracentenaria delle successioni, Rivista ticinese di diritto I - 2014, pag. 889-921, pag. 895: “Inoltre, come la sua gemella francese, la norma è stata interpretata non solo e non tanto come attributiva della competenza giurisdizionale, ma anche quale norma attributiva della competenza legislativa (…)”), rilevano inoltre che non è invece regolata la competenza dell’autorità che deve attuare i singoli provvedimenti della successione ai sensi dell’art. 92 cpv. 2 LDIP.               In questi casi, il Tribunale federale ha ritenuto applicabili gli art. 86 e seguenti LDIP (DTF 120 II 293).

 

                                  La citata dottrina (pag. 70) rammenta che nel campo di applicazione della LDIP figurano nel concetto di “Eröffnungsstatut” (“statuto dell’apertura della successione”) le misure di cui all’art. 92 LDIP, tra cui l’apertura della successione, gli aspetti formali in relazione al certificato ereditario o la rinuncia dell’eredità, l’inventario, la liquidazione d’ufficio, aspetti formali dell’esecutore testamentario.

                                  Il rilascio del certificato ereditario è un atto formale dello stato dell’apertura della successione, mentre le condizioni per il rilascio e le conseguenze fanno parte dello “statuto successorio” (“Erbstatut”: : “[…] Im Anwendungsbereich des schweizerischen IPRG sind unter dem Begriff "Eröffnungsstatut" sämtliche sichernden Massnahmen und die Nachlassabwicklung mit Einschluss der Willensvollstreckung zu verstehen. Darunter fallen die Eröffnung des Erbganges, formelle Aspekte in Bezug auf die Ausstellung einer Erbbescheinigung oder die Ausschlagung der Erbschaft, das öffentliche Inventar oder die amtliche Liquidation, die Nachlassverwaltung sowie formelle Aspekte der Willensvollstreckung. Die Ausstellung der Erbbescheinigung an sich ist als formeller Akt vom Eröffnungsstatut abgedeckt. Hingegen sind die Voraussetzungen für dessen Ausstellung und die Wirkungen der Erbbescheinigung dem Erbstatut zuzurechnen (…)”; sottolineatura del redattore).

                                  Per il rilascio del certificato ereditario di un cittadino italiano domiciliato in Svizzera in applicazione dell’art. 86 cpv. 1 LDIP è competente l’autorità svizzera, che applica il diritto svizzero. Tuttavia, per le controversie circa il certificato ereditario si applica il diritto italiano, così come alle condizioni e alle conseguenze del certificato. Lo stesso vale per la liquidazione dell’eredità di un cittadino svizzero domiciliato in Italia.

 

                                  Tito Ballarino / Ilaria Petrelli, op. cit., pag. 905, affermano che sebbene la norma contenuta nell’art. 17 cpv. 3 del Trattato faccia riferimento alla definizione delle controversie tra eredi, è pacifico che essa si applichi a tutte le questioni che rientrano nella materia successoria, quali quelle relative al diritto di rendiconto o ai diritti di informazione. Il criterio generalmente seguito consiste nel distinguere tra lo statuto successorio sostanziale che determina cosa appartiene alla successione, chi ne sopporta i debiti, quali provvedimenti sono ammissibili e a quali condizioni possono essere presi, da una parte, e tutti i provvedimenti procedurali che devono essere presi, in particolare i provvedimenti conservativi e la liquidazione dell’eredità, compresa l’esecuzione testamentaria, dall’altra. Questi ultimi possono essere chiesti al giudice svizzero, mentre i primi rientrano nella Convenzione.

                                  La dottrina rammenta inoltre che il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire, in più occasioni, che il trattamento formale delle successioni, ossia le misure cautelari e conservative, ricadono sotto le ordinarie norme di conflitto nazionali, come stabilisce l’art. 86 cpv. 1 LDIP. Il principio vale anche per la redazione dell’inventario redatto in Svizzera secondo la lex loci, che ha per scopo unicamente di assicurare il patrimonio esistente al momento dell’apertura della successione (DTF 120 II 293, pag. 296). I tribunali italiani ne ammettono tuttavia la contestazione in Italia sulla base della legge italiana. Per la dottrina (pag. 906), l’apparente contrasto tra le due posizioni svanisce se si tiene presente il principio per il quale le misure conservative, di competenza della legge locale, sono solo provvisorie e non possono avere l’effetto di modificare il regolamento sostanziale della successione.

                                  Sia la giurisprudenza italiana che quella svizzera hanno avuto modo di precisare che la Convenzione concerne anche le controversie tra eredi e legatari, esecutore testamentario e terzi. Il Tribunale federale, secondo la dottrina (pag. 907), ha evitato di prendere posizione circa la divisione di un’eredità della quale il creditore di uno dei coeredi aveva richiesto il pignoramento per una quota corrispondente al proprio credito (DTF 91 III 19). Si trattava di un cittadino italiano deceduto in Svizzera e il Tribunale, consapevole dell’esistenza della Convenzione, ha mantenuto il sequestro limitatamente alla parte di eredità spettante al debitore (consid. 2b sopra citato).

                                  La più recente dottrina, come si vedrà qui di seguito, ritiene che, mentre la forma della rinuncia della successione riguarda lo statuto dell’apertura della successione, il diritto ed i termini della rinuncia dell’eredità concernono lo statuto successorio.

 

                                  Bucher/Guillaume editori, Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2024, 2a edizione, art. 92, n. 1 e seguenti, affermano che:

 

" (…)

Le statut successoral régit ainsi toutes les questions de droit matériel, soit tous les droits subjectifs relevant du droit des successions (intéressant les héritiers, légataires et créanciers de la succession), ainsi que les conditions et les effets des actions et mesures liées à la mise en œuvre de prétentions de nature successorale (actions en pétition d’hérédité, en réduction, en partage, action du légataire, le droit et le délai de répudiation, l’inventaire public ou la liquidation officielle, le rapport, la formation des lots lors du partage, etc.). L’interprétation de la nature d’une disposition testamentaire et la définition des pouvoirs du disposant (représentant en principe des droits personnels absolus en droit suisse) relèvent du statut successoral (cf. ATF 19.8.2022, 5A_1034/2021, c. 3-6). La convention de partage et la cession d’une part héréditaire sont régies par la loi successorale (ATF 99 I 21 ss, Schulthess; 118 II 514 ss, 516-518). Cela vaut également pour la forme d’un tel accord (ATF 118 II 517-519). Le même statut régit le droit aux renseignements des héritiers, respectivement de la personne en charge de représenter la succession (ATF 26.2.2010, 5A_551/2009, c. 3; Handelsgericht ZH, BlZR 2010 n​o 37 p. 143 ss, 146 s.; Kassationsgericht ZH, AJP 2013 p. 1103). Lorsque l’héritier se prévaut d’un droit à l’information sur des avoirs dont le défunt était l’ayant droit économique, il fait valoir un droit successoral et non pas contractuel, de même que lorsqu’il tend à obtenir des renseignements sur l’état des comptes d’un trust. En revanche, l’héritier exerce une prétention fondée sur un contrat conclu par le défunt, notamment entre ce dernier et une banque, s’il cherche à obtenir des renseignements sur cette relation. La distinction a également son impact sur le rôle de l’exécuteur testamentaire, avec la différence que la mission de celui-ci consiste uniquement à exécuter les dernières volontés du défunt (cf. ATF 138 III 728 ss, 735; ATF 6.5.2020, 5A_30/2020, c. 3.2). On ajoutera comme un autre exemple couvert par l’al. 1 l’action en annulation de dispositions pour cause de mort (ATF 20.12.2019, 5A_208/2019, c. 5.2).

En revanche, l’exécution de mesures de nature successorale relève de la lex fori (par exemple, la forme de la répudiation, la prise d’inventaire ou la liquidation officielle, l’appel aux héritiers, le procédé aboutissant à la formation des lots). L’administration d’office, qui a pour but la sûreté de la succession, sa marche et son exécution, relève en principe du statut de l’ouverture de la succession (ATF 3.6.2008, 5A_758/2007, c. 2; Tribunale d’appello TI, RtiD 2009 I no 24c p. 630; Tribunal cantonal VD, JdT 2011 III p. 113). Il en va de même de l’établissement d’un certificat d’héritier (comme l’indique implicitement l’ATF 118 II 108 ss, 111; cf. obs. Schwander, AJP 1993 p. 1003; Broggini, Temi scelti di diritto ereditario, p. 176 s.). Des mesures non directement liées à l’exercice de droits subjectifs déterminés dépendent entièrement de la loi du for (par exemple, l’ouverture du testament et les actes de liquidation proprement dits).

Par ailleurs, on rappellera que les autorités suisses du lieu de situation peuvent ordonner les mesures conservatoires nécessaires (cf. art. 89); dans ce cadre restreint, le droit suisse est seul applicable (ATF 122 III 213 ss, 216; ATF dans Rep.giur. 1996 p. 5; FF 1983 I p. 373 s.). Ces mesures sont donc nécessairement comprises dans le champ de l’art. 92 al. 2, qui les mentionne expressément (cf., pour les mesures de sûretés des art. 551 ss CCS en général, ATF 18.3.2013, 5A_763/2012, l’inventaire (art. 552 et 553 CCS; ATF 18.12.2012, 5A_434/2012, c. 3.1), à l’inventaire public (art. 580-586 CCS) ainsi qu’aux mesures provisionnelles nécessaires pour protéger le pétitionnaire d’hérédité (art. 598 al. 2 CCS; ATF 122 III 216). La notion de «mesures» qui figure à l’alinéa 1 est donc subordonnée à ce qui en est dit à l’alinéa 2.

Les actes officiels qui peuvent s’avérer nécessaires sont exécutés en Suisse. De tels actes ne peuvent s’effectuer sur territoire étranger en dehors de l’entraide, tels que la liquidation d’une succession répudiée, sous réserve du consentement de la part de l’Etat étranger concerné (cf. ATF 22.7.2013, 6B_235/2013).

(…)

L’art. 92 al. 2 est d’ailleurs quelque peu corrigé par l’art. 11a al. 2 et 3, incitant les autorités suisses à observer les formes de procédure étrangères ou à dresser des documents selon les formes du droit étranger si cela est nécessaire pour faire reconnaître une prétention à l’étranger). En outre, le contenu des actes d’administration de la succession accomplis selon le droit suisse doit, dans la mesure du possible, être aménagé pour tenir compte de la loi successorale lorsque celle-ci est une loi étrangère. Cela concerne en particulier le certificat d’héritier et les possibilités pour demander sa rectification (cf. obs. I. Schwander, AJP 1993 p. 1004).

(…)

Pour le Tribunal fédéral, «le statut successoral ne définit que l’admissibilité, les conditions et les effets des mesures qui sont dans un rapport étroit avec la réalisation des droits successoraux, tandis que les autres mesures, qui ne sont pas directement liées avec l’exercice de certains droits subjectifs, sont entièrement soumises au statut de l’ouverture de la succession» (ATF 3.6.2008, 5A_758/2007, c. 2.1.” (sottolineatura del redattore)

 

                                  Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, Basler Kommentar, 4a. Edizione, 2021, Internationales Privatrecht, Art. 92 N 2-28, affermano:

 

" (…)

Die sachliche Abgrenzung des Eröffnungs- vom Erbstatut bereitet Schwierigkeiten und ist demgemäss auch in der Lehre seit je umstritten (vgl. Botschaft IPRG, Ziff. 263.5; Bucher A., Ehegüter- und Erbrecht, 146 ff.; Dallafior, 154 f.; Vischer/von Planta, 144 f.; ZK IPRG-Künzle, Art. 92 N 6). Sowohl der Wortlaut von Art. 92 als auch die Materialien zum IPRG geben keine endgültige Antwort auf die Frage, wie die Grenzlinie zwischen den beiden Statuten zu ziehen ist.

Der Aufzählung in Art. 92 Abs. 1, den Ausführungen in der bundesrätlichen Botschaft (vgl. Botschaft IPRG, Ziff. 263.5) sowie der bundesgerichtlichen Rspr. seit Inkrafttreten des IPRG kann freilich entnommen werden, dass das Erbstatut einen extensiven Anwendungsbereich haben soll (vgl. bereits zum NAG BGE 118 II 514, 516 ff. E. 3; ebenso Wolf/Dorjee-Good, Rz 17; CHK-Göksu, Art. 92 IPRG N 2). Danach ist grds. für die Gesamtheit des Nachlasses an das Erbstatut anzuknüpfen, wohingegen auf die formelle Nachlassbehandlung das schweizerische Eröffnungsstatut angewendet werden soll (BGE 120 II 293, 295 E. 2; vgl. zur Abgrenzung zwischen Erbstatut und Eröffnungsstatut auch BGer, 20.12.2019, 5A_208/2019 , E. 5.2). Wo indessen die formelle und die materielle Regelung von Erbschaftsfragen untrennbar miteinander verbunden sind, wird im Zweifelsfall dem Erbstatut der Vorrang einzuräumen sein. Diese Zweifelsfallregel findet dort ihre Grenze, wo eine Frage «vom Verfahrensrecht des Eröffnungsstatuts schlechthin nicht mehr bewältigt werden kann»; eine solche sollte in keinem Fall vom Erbstatut geregelt werden, sondern muss (trotzdem) dem Eröffnungsstatut überlassen bleiben (Heini, LJZ 1985, 98 f.; CHK-Göksu, ART 92 IPRG N 2; PraxKomm Erbrecht-Graham-Siegenthaler, Anhang IPR N 62).

(…)

 

II. Erbstatut

 

Grundsätzlich ist für die Gesamtheit des Nachlasses an das Erbstatut anzuknüpfen. Nach der extensiven Bestimmung des Erbstatuts, wie sie in Art. 92 Abs. 1 vorgesehen ist, sind namentlich folgende Problembereiche und Rechtsfragen dem Erbstatut zuzuordnen (vgl. die Auflistung in Botschaft IPRG, Ziff. 263.5; ferner ZK IPRG-Künzle, Art. 92 N 14; PraxKomm Erbrecht-Graham-Siegenthaler, Anhang IPR N 53; Wolf/Dorjee-Good, Rz 18):

(…)

Erbverzicht, Zulässigkeit einer Ausschlagung der Erbschaft sowie deren Frist (vgl. PraxKomm Erbrecht-Graham-Siegenthaler, Anhang IPR N 61); Folgen des Erbverzichts sowie damit zusammenhängende Fragen (wie z.B. Einmischung von Erben, die ausgeschlagen haben; vgl. Art, 571 Abs. 2 ZGB); Möglichkeit und Frist zur Ausschlagung

Erbgang und Erbschaftserwerb; Erbfähigkeit und Erbunwürdigkeit; Erleben des Erbganges; erbrechtlicher Unterhaltsanspruch der Erben und Personen, die mit dem Erblasser zum Zeitpunkt des Todes im gemeinsamen Haushalt lebten.

(…)

 

III. Eröffnungsstatut

 

Unter Eröffnung der Erbschaft i.S. des IPRG «sind alle Massregeln zu verstehen, welche die Sicherung des Nachlasses und des Erbgangs sowie den Vollzug der Erbfolge zum Zweck haben» (Botschaft IPRG, Ziff. 263.5 auch Ziff. 261.3; BGE 120 II 293, 295 E. 2). Sie unterstehen gem. Art. 92 Abs. 2 dem Recht am Ort der zuständigen Behörde. Die letzteren Behörden sind zuständig für die gesamte formelle Nachlassbehandlung, somit für alles, «was das ZGB unter Erbgang versteht» (BGE 118 II 154, 518 E. 3e; s. bereits BGE 81 II 319, 326 E. 2).

Soweit schweizerische Behörden nach Art. 89 für sichernde Massnahmen zuständig sind, ist ebenfalls das schweizerische Recht zu beachten (z.B. Siegelung und Inventar nach Art. 552 f. ZGB; sodann die Aufnahme eines öffentlichen Inventars nach Art. 580 ff. ZGB; vgl. Bucher A., ZBGR 1988, 154 f.; BGE 120 II 293, 295 E. 2; vgl. auch BGer, 18.3.2013, 5A_763/2012, E. 2), während hingegen das Recht, ein öffentliches Inventar zu verlangen, nach dem Erbstatut zu beurteilen ist.

Im Einzelnen unterstehen dem Eröffnungsstatut namentlich folgende Rechtsfragen und Massnahmen:

 

–       (…)

–       Eröffnung des Erbganges; Testamentseröffnung.

–       Ausstellen eines Erbscheins (nicht jedoch die materiell- und legitimationsrechtlichen Wirkungen).

–       Formen der Ausschlagung, der Anerkennung eines öffentlichen Inventars und der amtlichen Liquidation (wobei ggf. auf Fristen und Formen des ausländischen Erbstatuts Rücksicht zu nehmen ist).

–       Nachlassverwaltung (BGer, 3.6.2008, 5A_758/2007 , E. 2.1 f.; vgl. dazu auch Entscheid Chambre des recours, KGer VD, 3.8.2009, CREC II 314, E. 3.a) und Liquidationshandlungen. (…)” (sottolineature del redattore)

 

                                  Nel Messaggio concernente una legge federale sul diritto internazionale privato (d.i.pr.) del 10 novembre 1982 (FF 1983 I 239), il Consiglio federale al punto 263.5 (pag. 364 e seguenti) ha affermato:

 

" (…)

Come la LR, anche il presente disegno distingue tra statuto dell'apertura della successione e statuto successorio. Mentre la legge applicabile alla successione può essere determinata mediante professio iuris, l'apertura della medesima è sempre regolata dalla legge del luogo di sede dell'autorità prepostavi (…)

(…)

Per apertura della successione a tenore del disegno s'intendono tutti i provvedimenti intesi ad assicurare la successione e la devoluzione dell'eredità, come anche ad eseguire la successione medesima. Vi rientra l'intera liquidazione formale della successione, inclusa l'esecuzione testamentaria, ossia, in breve, tutto quanto il CC designa con il termine di devoluzione dell'eredità (cfr. P. Anliker, Die erbrechtlichen Verhältnisse der Schweizer im Ausland und der Ausländer in der Schweiz, Aarau 1933, p. 226; F. Vischer/ A. von Planta, IPR, p. 144; P. Tuor/B. Schnyder, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, Zurigo 1979, p. 430 segg.). La dottrina non è unanime circa la delimitazione materiale fra statuto d'apertura della successione e statuto successorio. Alcuni autori intendono conferire ampio spazio al primo di questi statuti e ammettere la professio iuris soltanto per certi settori strettamente delimitati, come le disposizioni sugli eredi legittimi e le loro quote, l'entità della facoltà di disporre e la cerchia dei legittimarii (cfr. P. Anliker, ibid., p. 321; W. Stauffer, Das internationale Privatrecht der Schweiz auf Grund des Bundesgesetzes betreffend die zivilrechtlichen Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter, Aarau 1925, p. 109; A. Necker, La mission de l'exécuteur testamentaire dans les successions internationales, Ginevra 1971, p. 77 segg.). Per altri autori, la priorità va data allo statuto successorio, il quale dovrebbe regolare tutti i problemi di diritto materiale che dovessero porsi in una causa ereditaria; allo statuto d'apertura della successione dovrebbero invece sottostare soltanto le questioni procedurali (cfr. A. Necker, ibid., p. 18). La differenza fra queste due concezioni diviene in particolare tangibile nelle questioni concernenti l'amministratore della successione, l'esecutore testamentario o la posizione degli eredi prima della divisione. Mentre la concezione estensiva vuol sottrarre tali questioni allo statuto successorio materiale, la concezione restrittiva le sussume sotto lo statuto dell'apertura della successione. Una demarcazione definitiva tra i due statuti sembra impossibile.

Secondo la concezione estensiva, segnatamente i seguenti istituti giuridici dovrebbero essere subordinati allo statuto successorio: la determinazione degli eredi legittimi e delle loro quote, il diritto di successione dell'ente pubblico, il diritto alla legittima, la diseredazione, i tipi di disposizione successoria, gli oneri e le condizioni, i legati, la posizione del legatario, la sostituzione volgare, la sostituzione fedecommissaria in caso di rinuncia d'eredità, i presupposti e gli effetti dell'azione di nullità e di riduzione, la capacità e l'indegnità di succedere, la sopravvivenza al defunto, la rinuncia alla successione e l'ordine gerarchico del diritto di proposta, la petizione d'eredità, la pretesa ereditaria al mantenimento, spettante agli eredi e alle persone che al tempo dell'aperta successione convivevano con il de cuius, la formazione dei lotti, la collazione, i contratti tra eredi circa le ragioni ereditarie, la responsabilità e la garanzia delle quote fra coeredi, l'estensione della responsabilità degli eredi verso i terzi.

Di contro alla concezione restrittiva, quella estensiva subordina allo statuto successorio anche la possibilità e il termine per la rinuncia con beneficio d'inventario e per la liquidazione d'officio, nonché la posizione degli eredi prima e dopo la divisione ed i diritti e i doveri dell'esecutore testamentario nei confronti dell'eredità. Farebbero invece parte dello statuto d'apertura della successione l'apertura della successione medesima, la pubblicazione del testamento, la stesura del certificato ereditario, le forme della rinuncia, il riconoscimento dell'inventario e della liquidazione d'officio, l'amministrazione dell'eredità, come anche la posizione dell'esecutore testamentario. Le azioni ereditarie, la rinuncia o la formazione dei lotti si trovano nella zona intermedia tra statuto d'apertura della successione e statuto successorio.

Quanto alle azioni, Io statuto successorio è determinante soltanto per la causa petendi; quanto alla rinuncia, soltanto per la sua jpossibilità, i suoi effetti ed il termine; quanto alla formazione dei lotti, soltanto per il principio della determinazione delle quote; la procedura per le azioni, la rinuncia e la formazione dei lotti è invece regolata dallo statuto d'apertura della successione. Non sembra opportuno enumerare nella legge medesima gli istituti appartenenti alla procedura successoria. Nell'articolo 90 capoverso 1 si dichiara che la qualificazione di un determinato istituto successorio e l'ammissibilità di provvedimenti nell'ambito del procedimento ereditario sono retti dallo statuto successorio. Per contro, l'esecuzione di tali provvedimenti, e dunque l'aspetto tecnico, è retto dallo statuto d'apertura della successione.” (sottolineature del redattore)

 

                                  Circa il Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868, cfr. anche:

 

-        Andrea Bonomi, Le successioni internazionali nelle relazioni italo-svizzere: un plädoyer per la revisione della Convenzione del 1868, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1/2019, pag. 25 e seguenti.

 

-        Sibilla G. Cretti, Successions italo-suisses, actualité d’une convention d’établissement et consulaire de plus de 150 ans d’âge, in jusletter 23 gennaio 2023;

                                 

-        Ilaria Pretelli, La professio juris des personnes italo-suisses à la lumière du droit uniforme de la Convention de 1868, in: Andrea Bonomi/Denis Piotet/Philippe Frésard (editori) Droit successoral international, Recueil des contributions du 8ème séminaire de la Fondation Notaria Suisse et de la 2ème Journée de droit patrimonial international du 3 septembre 2019, Zurigo 2019 (in particolare pag. 122-123: “[…] La pratique de la Convention confirme le bien-fondé de cette règle. Du côté suisse, il a été souligné que la Convention n’a pas pour objet de réglementer ce qui est appelé le << traitement formel >> de la succession: ainsi, dans le cas de la succession d’un Italien décédé avec domicile en Suisse, la juge suisse peut ordonner la réalisation d’un inventaire et statuer sur les points controverses de celui-ci, pour autant qu’il ne statue sur des aspects tels que la qualité d’heritier de la personne qui demande la rédaction de l’inventaire e qu’il ne délivre pas un certificat successoral ou qu’il ne reçoit pas un acte de répudiation de la succession. Cette solution est conforme à l’art. 92 al. 2 LDIP (<< Les modalités d’exécution sont régies par le droit de l’Ètat dont l’autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l’exécution testamentare>>)”).

 

                          2.5.  Nel caso di specie la ricorrente sostiene che la Cassa di compensazione e conseguentemente questo Tribunale non sarebbero competenti per decidere nel merito della richiesta di restituzione delle prestazioni complementari illecitamente percepite dal defunto ______ alla luce del contenuto dell’art. 17 cpv. 3 del Trattato che darebbe la competenza esclusiva al Giudice italiano per le controversie tra eredi e terzi e per stabilire se la ricorrente va qualificata quale erede.

 

                                  A torto.

 

                                  Secondo l’art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite e per l’art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA sono tenuti alla restituzione il beneficiario della prestazione indebitamente concessa o i suoi eredi.

                                  Inoltre, ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato, l’assicuratore deve emanare per iscritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

                                  Le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso (art. 56 cpv. 1 LPGA) ed è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso.

                                 

                                  In concreto la vertenza in esame è retta dal diritto pubblico e concerne la richiesta di rimborso di prestazioni sociali illecitamente percepite dal padre defunto della ricorrente. L’amministrazione ha chiesto la restituzione dell’ammontare residuo alla figlia in virtù della sua (contestata) qualità di erede.

                                  Il caso è differente rispetto a quello giudicato nella DTF 137 III 369 che concerneva un’azione tendente al pagamento di un conguaglio risultante da un contratto di divisione ereditaria e a quello di cui alla DTF 91 III 19 che riguardava il sequestro del diritto alla quota parte di liquidazione nella successione di un cittadino italiano aperta in Svizzera.

                                  Il caso di specie, infatti, non è di natura successoria. L’amministrazione non è intervenuta nella successione dell’interessata, ad esempio per rivendicarne una parte, ma si è limitata a chiederle il rimborso delle prestazioni versate illecitamente poiché è stata considerata erede del de cuius in applicazione del diritto svizzero, ed in quanto tale subentrante illimitatamente nei debiti del padre defunto (cfr. art. 560 CC svizzero), questione che deve necessariamente essere decisa a titolo pregiudiziale. La Cassa inoltre ha dovuto emanare una decisione formale trattandosi di un caso di ragguardevole entità.

 

                                  La competenza della Cassa e del Tribunale a decidere nel merito della richiesta di restituzione inoltrata nei confronti della ricorrente, domiciliata in Svizzera, è pertanto manifestamente data.

 

                          2.6.  Va ora esaminato se alla successione di ______ va applicato il diritto svizzero oppure il diritto italiano, ed in particolare quale diritto trova applicazione alla rinuncia dell’eredità.

 

                                  Ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 del Trattato "Le controversie che potessero nascere tra gli eredi di un Italiano morto in Svizzera riguardo alla eredità da lui relitta, saranno portate davanti al giudice dell'ultimo domicilio che l'Italiano aveva in Italia".

 

                                  Anche se la controversia in esame non concerne una vertenza tra eredi e terzi, ciò non implica l’inapplicabilità dell’art. 17 cpv. 3 del Trattato, poiché la norma si riferisce non solo al foro giudiziario, ma disciplina altresì il diritto materiale applicabile (DTF 136 III 461; DTF 91 III 19). Anche perché, in caso contrario, l’applicazione del diritto italiano piuttosto che del diritto svizzero, dipenderebbe unicamente dalla presenza di una disputa, ciò che provocherebbe l’applicazione di norme differenti a persone che si trovano nella stessa situazione.

 

                                  Nel caso di specie non risulta che il de cuius abbia sottoscritto una “professio iuris” in favore del diritto svizzero (cfr. DTF 136 III 461 e DTF 138 III 354).

 

                                  Di principio trova di conseguenza applicazione il diritto italiano per le questioni attinenti allo statuto successorio sostanziale, che determina cosa appartiene alla successione ed il diritto svizzero per le questioni inerenti i provvedimenti procedurali (statuto dell’apertura della successione; cfr. supra consid. 2.4, in particolare Tito Ballarino / Ilaria Petrelli, op. cit., pag. 905).

 

                                  La dottrina rammenta che, mentre la “forma” della rinuncia (cfr. art. 570 cpv. 1 CC [la rinuncia è fatta dall’erede, a voce o per iscritto, all’autorità competente]) concerne lo statuto dell’apertura della successione (Bucher/Guillaume, op. cit., ad art. 92 n. 1 e seguenti; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, op. cit., ad art. 92, n. 2-28), le condizioni ed il termine della rinuncia concernono lo statuto successorio (Bucher/Guillaume, op. cit., ad art. 92 n. 1 e seguenti; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, op. cit., ad art. 92, n. 2-28; cfr. Ilaria Pretelli, op. cit., pag. 122-123).

 

                                  Per stabilire se la ricorrente ha accettato oppure rinunciato all’eredità entro i termini stabiliti dalla legge, occorre di conseguenza far capo al diritto italiano e non al diritto svizzero, come invece stabilito dalla Cassa.

 

                          2.7.  A questo proposito va rammentato che per l’art. 474 del Codice civile italiano l’accettazione può essere espressa o tacita.

 

                                  Secondo l’art. 475 comma 1 CC italiano l’accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.

 

                                  Ai sensi dell’art. 476 CC italiano l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare o che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

 

                                  L’art. 480 comma 1 CC italiano prevede che il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni.

 

                                  Per l’art. 481 CC italiano chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

 

                                  Secondo l’art. 484 comma 1 CC italiano l'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.

                                  Come emerge dal sito del Ministero della Giustizia italiano, (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_9_7.page):

 

" L’eredità si acquista attraverso un atto di accettazione. L’acquisto del legato è invece automatico e non necessita di accettazione.

L'accettazione retroagisce al momento dell'apertura della successione e, una volta acquisita con l'accettazione la qualifica di erede, non è più possibile rinunciarvi. L’accettazione non può essere sottoposta a condizioni o termini, il diritto di accettazione non può essere ceduto ad altri ma è trasmissibile per causa di morte. Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dal giorno di apertura della successione.
Si possono distinguere diverse tipologie di accettazione:

 

Accettazione espressa: è effettuata tramite un atto pubblico o una scrittura privata;

 

Accettazione tacita: è effettuata attraverso atteggiamenti e azioni che un soggetto potrebbe compiere solo in qualità di erede, e che esprimono la sua volontà di accettare l'eredità (ad esempio: l’avvio di una causa giudiziale volta ad ottenere la divisione ereditaria, il pagamento di debiti ereditari, etc.)

 

Accettazione presunta (o accettazione ex lege): è un’accettazione (pura e semplice) prevista dalla legge nel caso in cui il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari e non provveda a redigere l’inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità. E’ pure erede puro e semplice il chiamato che dopo aver compiuto l’inventario non dichiari di accettare l’eredità con beneficio di inventario nel termine di quaranta giorni (articolo 485 del codice civile)

 

Accettazione pura e semplice: è un’accettazione dell’eredità senza riserve, per effetto della quale il patrimonio del defunto si “fonde” con il patrimonio dell’erede e diventa un tutt’uno. Ciò significa che l’erede potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto anche ricorrendo alle proprie disponibilità personali, ove l’attivo della massa ereditaria non fosse sufficiente;

 

Accettazione con beneficio d’inventario: è una modalità di accettazione che consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell’erede. Ciò significa che l’erede non potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione. Può essere solo espressa e viene effettuata con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale. Per la dichiarazione di accettazione d’eredità con beneficio d’inventario ci si deve rivolgere alla cancelleria del tribunale civile del luogo ove la persona deceduta aveva l’ultimo domicilio. Ci si può rivolgere anche ad un notaio che trasmetterà poi l’atto al tribunale, che ne curerà la trascrizione all’Ufficio del Territorio.

 

Per produrre gli effetti voluti, la dichiarazione deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario ossia dell’elenco completo dei beni e dei diritti ereditari. Il termine per effettuare l’accettazione con beneficio è di tre mesi dal decesso del defunto per l’erede che sia in possesso dei beni ereditari.
L’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria quando l’erede è un minore, un interdetto, un minore emancipato o un inabilitato. In tali ipotesi l’accettazione necessita inoltre di un’apposita autorizzazione del Giudice tutelare.”

 

                          2.8.  In concreto non è stato emesso alcun certificato ereditario dalle autorità svizzere e non è stato prodotto alcun documento emesso dalle autorità italiane in relazione con la successione del defunto ______.

 

                                  Non è dunque possibile stabilire, senza prima effettuare ulteriori accertamenti, se la ricorrente ha accettato la successione del defunto ______, magari per atti concludenti (cfr. art. 476 CC italiano).

 

                                  Considerato che la Cassa di compensazione ha applicato a torto il diritto svizzero per stabilire la qualità di erede della ricorrente, la decisione su opposizione impugnata va annullata e l’incarto va rinviato all’amministrazione. Essa dovrà accertare, in applicazione del diritto italiano, se l’insorgente va considerata erede e se può essere chiamata e rimborsare il debito di fr. 137'287.45 lasciato impagato dal de cuius.

                                  Al termine degli accertamenti la Cassa emetterà una nuova decisione in merito all’obbligo di restituzione dell’insorgente.

 

                                  In queste condizioni non è necessario assumere le prove chieste dalla ricorrente, ossia richiamare l’incarto dalla Cassa di compensazione.

 

                                  Va qui rammentato che conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                          2.9.  Visto l’esito del ricorso (il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria [DTF 141 V 281 consid 11.1; STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023, consid. 7]), alla ricorrente, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

 

                        2.10.  L'art. 61 lett. fbis LPGA dispone che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In concreto la procedura, riguardante la restituzione di prestazioni, non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede.

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, pubblicata in DTF 152 V 2; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.

 

                                  Si segnala, a quest’ultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).

 

                                  Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.     Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, é accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa di compensazione per ulteriori accertamenti.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa di compensazione verserà alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti